Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
- a.
- la riscossione degli emolumenti e delle tasse di vigilanza da parte della FINMA;
- b.
- la costituzione di riserve da parte della FINMA.
956.122
del 15 ottobre 2008 (Stato 1° agosto 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 15 e 55 della legge del 22 giugno 20071 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA);
visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,
ordina:
1 RS 956.1
La presente ordinanza disciplina:
I costi complessivi della FINMA comprendono:
1 Per quanto possibile, la FINMA imputa i suoi costi direttamente agli ambiti di vigilanza seguenti:
2 Ripartisce i costi strutturali fra gli ambiti di vigilanza in proporzione ai costi che sono loro direttamente imputati.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5597).
4 Introdotta dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5597).
5 Nuova espr. giusta l'all. 1 n. II 13 cpv. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il testo.
6 Introdotta dal n. I dell'O del 17 nov. 2010 (RU 2010 5597). Abrogata dall'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).
7 Introdotta dall'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU 2015 5413). Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 18 giu. 2021 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).
8 Introdotta dall'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU 2015 5413). Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 13 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
9 Introdotta dal n. II 3 dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5229).
10 RS 952.0
11 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 13 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
12 Abrogata dall'all. 1 n. II 13 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
13 Abrogata dall'all. n. 5 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).
14 Introdotta dall'all. 1 n. II 13 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
1 I costi imputati a un ambito di vigilanza sono coperti in primo luogo dagli emolumenti riscossi in quell'ambito.
2 I costi di un ambito di vigilanza che non vengono coperti mediante la riscossione di emolumenti e le riserve che devono essere costituite da questo ambito di vigilanza sono coperti dalle tasse di vigilanza.
1 È assoggettato all'emolumento chiunque:
2 Le autorità federali, cantonali e comunali non pagano emolumenti per le prestazioni fornite dalla FINMA nell'ambito dell'assistenza amministrativa e giudiziaria.
Sempreché la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 200415 sugli emolumenti.
15 RS 172.041.1
1 Sono considerati esborsi anche i costi delle pubblicazioni prescritte dalla legge o ordinate dalla FINMA.
2 Alle riproduzioni si applica la tariffa di cui all'allegato.16
16 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6915).
1 Il calcolo degli emolumenti si basa sulle aliquote contenute nell'allegato.
2 La FINMA fissa gli emolumenti dovuti attenendosi alle tariffe quadro contenute nell'allegato, in funzione del tempo medio impiegato per svolgere operazioni analoghe e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata.
3 Per decisioni, procedure di vigilanza e prestazioni per le quali non è fissata alcuna aliquota nell'allegato, l'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata.
4 La tariffa oraria prevista per gli emolumenti varia tra i 100 e i 500 franchi, a seconda della funzione che la persona incaricata del disbrigo dell'affare riveste in seno alla FINMA e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata.
5 Per decisioni o procedure di vigilanza che si rivelano di portata straordinaria o che presentano difficoltà particolari, l'emolumento può essere calcolato non secondo l'aliquota contenuta nell'allegato ma in funzione del tempo impiegato.
6 Per il rilascio di informazioni telefoniche la FINMA può predisporre servizi a valore aggiunto.17
17 Introdotto dall'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).
La FINMA può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario per decisioni, procedure di vigilanza e prestazioni che, a richiesta, emana, esegue o fornisce d'urgenza o all'infuori del normale orario di lavoro.
Nel caso in cui una procedura di vigilanza si concluda senza una decisione, la fatturazione e la decisione relativa all'emolumento sono rette dalle disposizioni sulle prestazioni conformemente all'articolo 11 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 200418 sugli emolumenti.
18 RS 172.041.1
1 La FINMA riscuote dagli assoggettati una tassa annua di vigilanza.
2 La tassa di vigilanza viene riscossa per ambito di vigilanza.
3 Essa è calcolata sulla base dei costi complessivi della FINMA per l'anno che precede l'anno di assoggettamento e delle riserve che devono essere costituite.19
19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5597).
1 In tutti gli ambiti di vigilanza, la tassa di vigilanza comprende una tassa di base fissa e una tassa complementare variabile, ad eccezione dell'ambito degli intermediari assicurativi non vincolati.20
2 La tassa complementare copre i costi, sempreché questi ultimi non siano coperti con il provento della tassa di base.
3 ...21
20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5597).
21 Abrogato dal n. I dell'O del 25 mar. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1559).
1 L'assoggettamento inizia con il rilascio dell'autorizzazione, dell'abilitazione o del riconoscimento e termina con la loro revoca o con la liberazione dalla vigilanza.
2 Se l'assoggettamento non inizia o non termina contemporaneamente all'anno contabile, la tassa è dovuta pro rata temporis.
3 Alla fine dell'assoggettamento, un diritto al rimborso in virtù del capoverso 2 sorge solo a partire da un importo di 1000 franchi.22
22 Introdotto dall'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).
1 La FINMA riscuote la tassa di vigilanza in base ai suoi conti per l'anno che precede l'anno di assoggettamento.
2 Dopo la chiusura del suo conto annuale, la FINMA allestisce un conteggio per ogni assoggettato.
3 Se dai conti della FINMA risulta un'eccedenza o un disavanzo, l'importo corrispondente viene riportato, per ogni ambito di vigilanza, sull'anno contabile successivo.
23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5597).
1 La FINMA allestisce fatture per le tasse.
2 In caso di contestazione della fattura, l'assoggettato può chiedere che venga emessa una decisione impugnabile.
3 Esigibilità, differimento e prescrizione sono retti dalle disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 200424 sugli emolumenti.
24 RS 172.041.1
25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5597).
26 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).
1 La tassa di base ammonta annualmente a:
2 Le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie sono assoggettate soltanto alla tassa di base.30
27 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).
28 RS 952.02
29 Abrogata dall'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).
30 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).
1 L'importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in parti uguali dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e dalla tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari, tanto nell'ambito delle grandi banche e delle società ad esse associate come gruppo finanziario quanto in quello delle altre banche e dei società di intermediazione mobiliare.31
2 Le società di intermediazione mobiliare e le banche con statuto di società di intermediazione mobiliare devono versare la tassa complementare in funzione del totale di bilancio e la tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari. Le banche senza statuto di società di intermediazione mobiliare devono versare soltanto la tassa complementare in funzione del totale di bilancio.32
31 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).
32 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 13 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
1 Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio è determinante il totale di bilancio dell'assoggettato, così come riportato dal conto annuale approvato dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.
2 Per il calcolo della tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari sono determinanti il numero delle transazioni e il volume totale dell'anno che precede l'anno di assoggettamento, che devono essere annunciati alle borse conformemente all'ordinanza della FINMA del 3 dicembre 201533 sull'infrastruttura finanziaria.34
33 RS 958.111
34 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).
Le banche estere e i società di intermediazione mobiliare esteri sono assoggettati alla tassa di base e alla tassa complementare soltanto se gestiscono una succursale in Svizzera.
35 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).
36 Introdotta dall'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).
1 La tassa di base per le infrastrutture del mercato finanziario ammonta annualmente a:
2 La tassa di base per i piccoli sistemi di negoziazione TRD secondo l'articolo 58k dell'ordinanza del 25 novembre 201541 sull'infrastruttura finanziaria ammonta annualmente a:
37 RS 958.1
38 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 18 giu. 2021 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).
39 Introdotta dal n. I 9 dell'O del 18 giu. 2021 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).
40 Introdotta dal n. I 9 dell'O del 18 giu. 2021 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).
41 RS 958.11
42 Introdotto dal n. I 9 dell'O del 18 giu. 2021 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).
L'importo che deve essere finanziato con le tasse complementari è coperto come segue:
1 Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio e del ricavo lordo sono determinanti il totale di bilancio e il ricavo lordo dell'assoggettato, così come riportato dal conto annuale approvato dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.
2 Per il calcolo della tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari sono determinanti il numero delle transazioni e il volume totale dell'anno che precede l'anno di assoggettamento, che devono essere annunciati alle borse conformemente all'ordinanza della FINMA del 3 dicembre 201543 sull'infrastruttura finanziaria.
43 RS 958.111
45 Introdotta dal n. II 3 dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5229).
1 L'importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in ragione di due decimi dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e in ragione di otto decimi dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo.
2 Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio e del ricavo lordo sono determinanti il totale di bilancio e il ricavo lordo dell'assoggettato, così come riportato dal conto annuale approvato dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.
3 Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell'articolo 959b del Codice delle obbligazioni47. Determinante è il ricavo lordo senza deduzione di riduzioni sui ricavi.
47 RS 220
1 La tassa di base ammonta annualmente a:
2 La tassa di base per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è versata:
3 La tassa di base per gli investimenti collettivi di capitale esteri è dovuta dai suoi rappresentanti (art. 123 cpv. 1 della legge del 23 giu. 200652 sugli investimenti collettivi di capitale, LICol). Se per un investimento collettivo di capitale estero sono designati più rappresentanti, questi ultimi rispondono in solido.
4 Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell'articolo 959b del Codice delle obbligazioni53.54
48 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 13 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
49 Abrogata dall'all. 1 n. II 13 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
50 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 13 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6915).
52 RS 951.31
53 RS 220
54 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2012 (RU 2012 6915). Nuovo testo l'all. 1 n. II 13 dell'O del 6 nov. 2019 sugi istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
1 La tassa complementare è versata in parti uguali:
2 La tassa complementare per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è versata:
55 Nuova espr. giusta l'all. 1 n. II 13 cpv. 2 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il testo.
56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6915). Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 13 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
1 Per il calcolo della tassa complementare per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è determinante il patrimonio amministrato (patrimonio netto) al 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di assoggettamento, così come è stato comunicato alla BNS.
2 La tassa complementare ammonta a 50 000 franchi al massimo. Nel caso dei fondi ombrello questo limite massimo si applica a ciascun segmento patrimoniale.
57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6915).
1 Le direzioni dei fondi, i gestori di patrimoni collettivi e le SICAV autogestite versano la tassa complementare in funzione del ricavo lordo e delle dimensioni dell'impresa.
2 Per il calcolo della tassa complementare sono determinanti in parti uguali il ricavo lordo calcolato secondo l'articolo 959b del Codice delle obbligazioni59 e le dimensioni dell'impresa, in base alla chiusura dei conti approvata dell'anno che precede l'anno di assoggettamento. Le dimensioni dell'impresa corrispondono alle spese fisse.60
3 Le banche depositarie di investimenti collettivi di capitale svizzeri versano la tassa complementare in funzione del ricavo lordo. Quest'ultimo corrisponde alla commissione delle banche depositarie.
58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6915).
59 RS 220
60 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 13 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
1 La tassa di base ammonta a:
2 La FINMA determina ogni anno, sulla base del calcolo dei costi di vigilanza assunti dalle imprese di assicurazione e dalle casse malati proporzionalmente al volume di premi di ciascun assoggettato, fino a quale importo totale di premi incassati l'assoggettato deve pagare soltanto la tassa di base. Per il calcolo sono determinanti i premi incassati nell'anno che precede l'anno di assoggettamento in base al conto annuale approvato dell'assoggettato.
3 La tassa di base dei gruppi e dei conglomerati assicurativi è versata dall'impresa che è designata come interlocutrice secondo l'articolo 191 capoverso 3 dell'ordinanza del 9 novembre 200562 sulla sorveglianza (OS).
61 RS 961.01
62 RS 961.011
1 L'importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in ragione di quattro quinti dalle imprese di assicurazione e dalle casse malati sottoposte alla vigilanza della FINMA conformemente alla LSA63, e in ragione di un quinto dai gruppi e dai conglomerati assicurativi.64
1bis Le imprese di assicurazione e le casse malati pagano una tassa complementare se i premi incassati superano la somma fissata dalla FINMA secondo l'articolo 24 capoverso 2.65
2 La tassa complementare dovuta da un'impresa di assicurazione o da una cassa malati è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione al volume complessivo dei premi incassati. Il calcolo si basa sul conto annuale approvato dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.
3 L'importo determinante dei premi incassati corrisponde:
4 La tassa complementare dovuta da un gruppo o da un conglomerato assicurativo è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione al totale lordo dei premi, contabilizzati nel mondo intero, incassati da tutti i gruppi e conglomerati assicurativi sottoposti alla sorveglianza svizzera sulle assicurazioni. La base di calcolo è costituita dal conto annuale consolidato e pubblicato dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.
5 È assoggettata alla tassa l'impresa che è designata come interlocutrice secondo l'articolo 191 capoverso 3 dell'OS68.
63 RS 961.01
64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1559).
65 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1559).
66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6915).
67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6915).
68 RS 961.011
1 Per ogni iscrizione nel registro, gli intermediari assicurativi non vincolati a un'impresa di assicurazione versano una tassa di vigilanza.70
1bis La tassa di vigilanza è calcolata in maniera che la sua somma copra i costi complessivi dell'ambito di vigilanza degli intermediari assicurativi non vincolati. Essa è ripartita in parti uguali tra il numero di iscrizioni nel registro.71
2 Sono determinanti le iscrizioni nel registro al 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.
70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5597).
71 Introdotto dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5597).
La tassa di base ammonta a 3000 franchi per organismo di autodisciplina.
72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1559).
1 L'importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in parti uguali dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo e dalla tassa complementare in funzione del numero di tutti gli intermediari finanziari affiliati all'organismo di autodisciplina.
2 La tassa complementare dovuta da un organismo di autodisciplina è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione alla somma dei ricavi lordi di tutti gli organismi di autodisciplina e in funzione della sua quota di partecipazione al numero di tutti gli intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina.
Il numero di intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina è determinato il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.
1 Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell'articolo 959b del Codice delle obbligazioni73, dedotti i ricavi:74
2 È determinante il risultato ottenuto alla chiusura dei conti dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.
3 Per gli organismi di autodisciplina integrati nelle strutture commerciali di un'associazione professionale o di un'impresa e che non tengono una contabilità separata, ai fini del calcolo della tassa di sorveglianza è determinante la spesa lorda invece del ricavo lordo.
73 RS 220
74 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).
75 RS 955.0
76 Introdotta dall'all. 1 n. II 13 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
77 Introdotta dall'all. 1 n. II 13 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
La tassa di base ammonta annualmente a 3000 franchi per organismo di vigilanza.
1 L'importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in funzione del numero di tutti i gestori patrimoniali e i trustee sottoposti a un organismo di vigilanza.
2 La tassa complementare dovuta da un organismo di vigilanza è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione al numero complessivo di gestori patrimoniali e trustee sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza.
3 Il numero di gestori patrimoniali e trustee sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza è determinato il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.
78 Abrogati dall'all. 1 n. II 13 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
79 Abrogati dall'all. n. 5 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).
La FINMA costituisce ogni anno riserve per ogni ambito di vigilanza corrispondenti al 10 per cento del totale dei suoi costi annui finché le riserve totali raggiungono o raggiungono di nuovo l'importo di un budget annuo.
1 Sono abrogate:
2 ...82
80 [RU 1997 38, 2003 3701, 2006 4307 all. 7 n. 3 5343]
81 [RU 2005 5047]
82 La mod. può essere consultata alla RU 2008 5343.
Il diritto previgente si applica alla riscossione di emolumenti per le procedure che sono in sospeso al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.
83 Introdotto dall'all. n. 5 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari (RU 2014 4295). Abrogato dall'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).
1 Dal 1° gennaio 2016 alle infrastrutture del mercato finanziario di cui all'articolo 159 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 201585 sull'infrastruttura finanziaria si applicano per quanto concerne la riscossione della tassa di base e della tassa complementare gli articoli 19a-19d.
2 Le infrastrutture del mercato finanziario di cui all'articolo 159 capoverso 2 della legge sull'infrastruttura finanziaria sono assoggettate alla tassa a partire dal momento del loro riconoscimento o della loro autorizzazione.
84 Introdotto dall'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).
85 RS 958.1
La FINMA esamina le tasse di base di cui all'articolo 19a capoverso 1 lettere f e g due anni dopo l'entrata in vigore di questa modifica e redige un rapporto all'attenzione del Consiglio federale.
86 Introdotto dal n. I 9 dell'O del 18 giu. 2021 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
87 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 21 nov. 2012 (RU 2012 6915). Aggiornato dall'all. n. 1 dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607), dall'all. n. 5 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari (RU 2014 4295), dall'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU 2015 5413) e dall'all. 1 n. II 13 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 7 cpv. 2 e 8 cpv. 1)
in franchi |
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1 Ambito delle banche e delle società di intermediazione mobiliare |
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10 000-100 000 |
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3 000-30 000 |
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500-10 000 |
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500-10 000 |
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3 000-30 000 |
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500-1 000 |
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3 000-30 000 |
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3 000-30 000 |
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2 Ambito degli investimenti collettivi di capitale |
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4 000-30 000 |
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500-10 000 |
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2 000-20 000 |
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2.10 ... |
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3 Ambito delle imprese di assicurazione |
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500-5 000 |
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1 000-12 000 |
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5 000-50 000 |
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1 000-10 000 |
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300-1 000 |
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1 000-10 000 |
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4 Ambito degli intermediari assicurativi |
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2 000-30 000 |
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5 Ambito degli organismi di autodisciplina |
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200-10 000 |
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6 Ambito degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA99 |
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2 000-20 000 |
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200-4 000 |
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500-5 000 |
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7 ... |
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8 Emolumenti generali |
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3 000-15 000 |
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3 000-10 000 |
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9 Esborsi |
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88 RS 952.0
89 RS 954.1
90 RS 952.03
91 RS 952.02
92 RS 958.1
93 RS 951.31
94 RS 961.01
95 RS 221.229.1
96 RS 961.011
97 RS 0.961.514
98 RS 955.0
99 RS 956.1