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1

Legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero del 21 marzo 1973 (Stato 1° agosto 2008) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 45bis della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 19723, decreta: Capo I. Campo d'applicazione

Art. 1

In genere

La Confederazione concede, nell'ambito della presente legge, prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero che si trovano nel bisogno.


Art. 2

Definizione di Svizzero all'estero Sono Svizzeri all'estero a tenore della presente legge i cittadini svizzeri domiciliati all'estero o ivi residenti da più di 3 mesi.


Art. 3

Assistenza in caso di rimpatrio 1

Se Svizzeri all'estero risieduti all'estero durante almeno 3 anni devono essere assistiti dopo il loro ritorno in Svizzera, la Confederazione ne assume le spese per 3 mesi al massimo a contare dalla data del ritorno. Le prestazioni assistenziali sono rette in questo caso dalle disposizioni del Cantone di residenza.

2

Questa disposizione non si applica alle persone che, al momento del ritorno in Svizzera, erano assistite a spese di un Cantone.


Art. 4

Misure preventive

1

La Confederazione può, in casi speciali, prendere o appoggiare provvedimenti atti a proteggere gli Svizzeri all'estero da un'indigenza imminente.

2

Essa può sostenere le organizzazioni che vengono in aiuto degli Svizzeri all'estero e, in particolare, prestar loro contributi.

RU 1973 1976 1 [CS

1 3; RU 1966 1714]. Questa disposizione corrisponde ora all'art. 40 della Cost.

federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 24 mar. 2000 sul trattamento di dati personali in seno al DFAE, in vigore dal 1° set. 2000 (RS 235.2).

3

FF 1972 II 305 852.1

Assistenza

2

852.1

Capo II. Presupposti alle prestazioni assistenziali

Art. 5

Principio

Prestazioni assistenziali sono concesse soltanto agli Svizzeri all'estero che non possono provvedere sufficientemente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi privati o con aiuti dello Stato di residenza.


Art. 6

Doppi cittadini

I doppi cittadini la cui cittadinanza straniera è preponderante non sono di regola assistiti.


Art. 7

Motivi di esclusione

L'assistenza può essere negata o soppressa se il richiedente: a. ha leso gravemente interessi pubblici svizzeri; b. ottiene o tenta di ottenere prestazioni assistenziali facendo scientemente dichiarazioni inesatte o incomplete; c. si rifiuta di informare gli organi assistenziali sulla sua situazione personale o di autorizzarli ad assumere informazioni; d. non adempie le condizioni o gli oneri impostigli, oppure non notifica le modificazioni essenziali della sua situazione; e. non fa manifestamente quanto si potrebbe pretendere per migliorare la propria situazione;

f.

impiega abusivamente le prestazioni assistenziali.

Capo III. Prestazioni assistenziali

Art. 8

Genere e entità

1

Genere e entità dell'assistenza sono determinati secondo le condizioni particolari dello Stato di residenza, tenendo conto dei bisogni vitali di uno Svizzero ch'ivi risiede.

2

In applicazione di questo principio, un aiuto supplementare può essere concesso agli Svizzeri all'estero che ricevono prestazioni assistenziali dallo Stato di residenza.


Art. 9

Condizioni e oneri

Le prestazioni assistenziali possono essere vincolate a condizioni e oneri.


Art. 10

Cessione e costituzione in pegno Gli aiuti promessi non possono essere né ceduti né costituiti in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno è nulla.

Svizzeri all'estero. LF 3

852.1


Art. 11

Rimpatrio

1

La persona indigente può essere invitata a rimpatriare se ciò sia nel suo vero interesse o in quello della sua famiglia. In questo caso, la Confederazione assume le spese di rimpatrio in luogo dell'ulteriore assistenza all'estero.

2

La Confederazione può assumere le spese di rimpatrio anche se l'indigente decide spontaneamente di rimpatriare.


Art. 12

Spese di sepoltura

La Confederazione può assumere le spese per una decorosa sepoltura degli Svizzeri all'estero indigenti deceduti fuori della Svizzera, in quanto non vi provvedano i parenti o lo Stato di residenza.

Capo IV. Prescrizioni procedurali

Art. 13

Richiesta

1

Chiunque, all'estero, chiede una prestazione assistenziale della Confederazione deve rivolgersi alla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera dalla quale dipende.

2

La rappresentanza svizzera esamina e completa la richiesta e la trasmette, con rapporto e proposta, all'Ufficio federale di giustizia4 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Ufficio federale).


Art. 14

Decisione

1

L'Ufficio federale decide sulle richieste sottopostele e si fa garante dell'aiuto che accorda.

2

In casi urgenti, la rappresentanza svizzera concede l'aiuto indispensabile; essa ne informa l'Ufficio federale.

3

L'Ufficio federale può inoltre autorizzare le rappresentanze svizzere a concedere di moto proprio altre prestazioni assistenziali.

4

Le decisioni negative devono essere motivate per scritto e indicare i rimedi giuridici.


Art. 15

Collaborazione delle società assistenziali Le rappresentanze svizzere possono chiedere la collaborazione delle società svizzere assistenziali all'estero.

4

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

Assistenza

4

852.1


Art. 16

Assistenza dopo il rimpatrio Spetta all'autorità competente secondo il diritto cantonale di collocare ed assistere gli Svizzeri indigenti rimpatriati, anche se le spese sono a carico della Confederazione.


Art. 17

Collaborazione amministrativa I servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono tenuti a collaborare gratuitamente al chiarimento dei casi.

a5 Trattamento dei dati

Allo scopo di esaminare le richieste, le autorità di cui all'articolo 13 capoverso 2 gestiscono una collezione di dati concernenti i richiedenti. La collezione di dati può contenere dati relativi al patrimonio e al reddito e dati degni di particolare protezione relativi a prestazioni assistenziali e alla salute.

Capo V. Contributi alimentari; restituzione

Art. 18

Obbligo di assistenza e alimenti Rimane riservata l'azione d'esecuzione di un eventuale obbligo di assistenza o di alimenti derivante dal diritto di famiglia.


Art. 19

Restituzione

1

Le prestazioni assistenziali devono essere restituite se l'assistito non ha più bisogno d'aiuto ed è garantito un adeguato sostentamento per lui e la sua famiglia.

2

Non devono essere restituite le prestazioni assistenziali ricevute prima del conseguimento della maggiore età, o da questo momento in poi a titolo d'aiuto all'istruzione.6 3

Chiunque ha ottenuto per sé o per altri prestazioni assistenziali dando scientemente indicazioni inesatte o incomplete è tenuto in tutti i casi alla restituzione.

4

Gli eredi sono tenuti a restituire le prestazioni assistenziali di cui ha beneficiato il defunto, nella misura in cui si trovano arricchiti dall'eredità.

5

L'Ufficio federale decide circa la restituzione. Se le circostanze lo giustificano, esso può rinunciare interamente o parzialmente alla ripetizione.

5

Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 24 mar. 2000 sul trattamento di dati personali in seno al DFAE, in vigore dal 1° set. 2000 (RS 235.2).

6

Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126 1132; FF 1993 I 921).

Svizzeri all'estero. LF 5

852.1


Art. 20

Termini e crediti senza interessi Una prestazione assistenziale non può più essere ripetuta 10 anni dopo che è stata concessa, salvo che il credito sia stato stabilito contrattualmente o per decisione dell'Ufficio federale. I crediti derivanti dall'obbligo alla restituzione non fruttano interessi.

Capo VI. Ripartizione delle spese

Art. 21

1 La Confederazione assume le spese derivanti dalle prestazioni assistenziali, previste dalla presente legge.

2

Le spese che la Svizzera dovesse, in base ad una convenzione d'assistenza, rimborsare ad un altro Stato, sono a carico della collettività competente del Cantone d'origine.

Capo VII. Ricorso

Art. 22

7 Contro le decisioni delle rappresentanze svizzere è ammesso il ricorso all'Ufficio federale.

Capo VIII. Disposizioni transitorie e finali

Art. 23


8



Art. 24

Aiuto straordinario

1

...9

2

Se importanti gruppi di Svizzeri all'estero si trovano in situazione d'indigenza in seguito a circostante straordinarie, il Consiglio federale può derogare ai termini indicati nell'articolo 3 capoverso 1.

7

Nuovo testo giusta il n. 120 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

8

Abrogato dal n. II 48 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

9

Abrogato dal n. II 48 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

Assistenza

6

852.1


Art. 25

Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.


Art. 26

Entrata in vigore

1

La presente legge soggiace al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 197410 10

DCF del 26 nov. 1973 (RU 1973 1982).