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1

Legge federale
su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero
del 21 marzo 1973 (Stato 2 agosto 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 45bis della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 19723, decreta:

Capo I. Campo d'applicazione

Art. 1

In genere

La Confederazione concede, nell'ambito della presente legge, prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero che si trovano nel bisogno.


Art. 2

Definizione di Svizzero all'estero Sono Svizzeri all'estero a tenore della presente legge i cittadini svizzeri domiciliati
all'estero o ivi residenti da più di 3 mesi.


Art. 3

Assistenza in caso di rimpatrio 1

Se Svizzeri all'estero risieduti all'estero durante almeno 3 anni devono essere assistiti dopo il loro ritorno in Svizzera, la Confederazione ne assume le spese per 3
mesi al massimo a contare dalla data del ritorno. Le prestazioni assistenziali sono
rette in questo caso dalle disposizioni del Cantone di residenza.

2

Questa disposizione non si applica alle persone che, al momento del ritorno in Svizzera, erano assistite a spese di un Cantone.


Art. 4

Misure preventive

1

La Confederazione può, in casi speciali, prendere o appoggiare provvedimenti atti a proteggere gli Svizzeri all'estero da un'indigenza imminente.

2

Essa può sostenere le organizzazioni che vengono in aiuto degli Svizzeri all'estero e, in particolare, prestar loro contributi.

RU 1973 1976 1

[CS 1 3; RU 1966 1714]. Questa disposizione corrisponde ora all'art. 40 della Cost.
federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 24 mar. 2000 sul trattamento di dati
personali in seno al DFAE, in vigore dal 1° set. 2000 (RS 235.2).

3

FF 1972 II 305 852.1

Assistenza

2

852.1

Capo II. Presupposti alle prestazioni assistenziali

Art. 5

Principio

Prestazioni assistenziali sono concesse soltanto agli Svizzeri all'estero che non possono provvedere sufficientemente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi privati o con aiuti dello Stato di residenza.


Art. 6

Doppi cittadini

I doppi cittadini la cui cittadinanza straniera è preponderante non sono di regola
assistiti.


Art. 7

Motivi di esclusione

L'assistenza può essere negata o soppressa se il richiedente: a.

ha leso gravemente interessi pubblici svizzeri; b.

ottiene o tenta di ottenere prestazioni assistenziali facendo scientemente dichiarazioni inesatte o incomplete; c.

si rifiuta di informare gli organi assistenziali sulla sua situazione personale o
di autorizzarli ad assumere informazioni; d.

non adempie le condizioni o gli oneri impostigli, oppure non notifica le modificazioni essenziali della sua situazione; e.

non fa manifestamente quanto si potrebbe pretendere per migliorare la propria situazione; f.

impiega abusivamente le prestazioni assistenziali.

Capo III. Prestazioni assistenziali

Art. 8

Genere e entità

1

Genere e entità dell'assistenza sono determinati secondo le condizioni particolari dello Stato di residenza, tenendo conto dei bisogni vitali di uno Svizzero ch'ivi
risiede.

2

In applicazione di questo principio, un aiuto supplementare può essere concesso agli Svizzeri all'estero che ricevono prestazioni assistenziali dallo Stato di residenza.


Art. 9

Condizioni e oneri

Le prestazioni assistenziali possono essere vincolate a condizioni e oneri.


Art. 10

Cessione e costituzione in pegno Gli aiuti promessi non possono essere nè ceduti nè costituiti in pegno. Ogni cessione
o costituzione in pegno è nulla.

Svizzeri all'estero - LF 3

852.1


Art. 11

Rimpatrio

1

La persona indigente può essere invitata a rimpatriare se ciò sia nel suo vero interesse o in quello della sua famiglia. In questo caso, la Confederazione assume le
spese di rimpatrio in luogo dell'ulteriore assistenza all'estero.

2

La Confederazione può assumere le spese di rimpatrio anche se l'indigente decide spontaneamente di rimpatriare.


Art. 12

Spese di sepoltura

La Confederazione può assumere le spese per una decorosa sepoltura degli Svizzeri
all'estero indigenti deceduti fuori della Svizzera, in quanto non vi provvedano i
parenti o lo Stato di residenza.

Capo IV. Prescrizioni procedurali

Art. 13

Richiesta

1

Chiunque, all'estero, chiede una prestazione assistenziale della Confederazione deve rivolgersi alla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera dalla quale dipende.

2

La rappresentanza svizzera esamina e completa la richiesta e la trasmette, con rapporto e proposta, all'Ufficio di polizia4 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (detto qui di seguito: «Ufficio di polizia»).


Art. 14

Decisione

1

L'Ufficio di polizia decide sulle richieste sottopostele e si fa garante dell'aiuto che accorda.

2

In casi urgenti, la rappresentanza svizzera concede l'aiuto indispensabile; essa ne informa l'Ufficio di polizia.

3

L'Ufficio di polizia può inoltre autorizzare le rappresentanze svizzere a concedere di moto proprio altre prestazioni assistenziali.

4

Le decisioni negative devono essere motivate per scritto e indicare i rimedi giuridici.


Art. 15

Collaborazione delle società assistenziali Le rappresentanze svizzere possono chiedere la collaborazione delle società svizzere
assistenziali all'estero.

4

Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento
delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici
(non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

Assistenza

4

852.1


Art. 16

Assistenza dopo il rimpatrio Spetta all'autorità competente secondo il diritto cantonale di collocare ed assistere
gli Svizzeri indigenti rimpatriati, anche se le spese sono a carico della Confederazione.


Art. 17

Collaborazione amministrativa I servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono tenuti a collaborare
gratuitamente al chiarimento dei casi.

a5 Trattamento dei dati

Allo scopo di esaminare le richieste, le autorità di cui all'articolo 13 capoverso 2
gestiscono una collezione di dati concernenti i richiedenti. La collezione di dati può
contenere dati relativi al patrimonio e al reddito e dati degni di particolare protezione relativi a prestazioni assistenziali e alla salute.

Capo V. Contributi alimentari; restituzione

Art. 18

Obbligo di assistenza e alimenti Rimane riservata l'azione d'esecuzione di un eventuale obbligo di assistenza o di
alimenti derivante dal diritto di famiglia.


Art. 19

Restituzione

1

Le prestazioni assistenziali devono essere restituite se l'assistito non ha più bisogno d'aiuto ed è garantito un adeguato sostentamento per lui e la sua famiglia.

2

Non devono essere restituite le prestazioni assistenziali ricevute prima del conseguimento della maggiore età, o da questo momento in poi a titolo d'aiuto all'istruzione.6

3

Chiunque ha ottenuto per sè o per altri prestazioni assistenziali dando scientemente indicazioni inesatte o incomplete è tenuto in tutti i casi alla restituzione.

4

Gli eredi sono tenuti a restituire le prestazioni assistenziali di cui ha beneficiato il defunto, nella misura in cui si trovano arricchiti dall'eredità.

5

L'Ufficio di polizia decide circa la restituzione. Se le circostanze lo giustificano, esso può rinunciare interamente o parzialmente alla ripetizione.

5

Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 24 mar. 2000 sul trattamento di dati personali in
seno al DFAE, in vigore dal 1° set. 2000 (RS 235.2).

6

Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
1126 1132; FF 1993 I 921).

Svizzeri all'estero - LF 5

852.1


Art. 20

Termini e crediti senza interessi Una prestazione assistenziale non può più essere ripetuta 10 anni dopo che è stata
concessa, salvo che il credito sia stato stabilito contrattualmente o per decisione dell'Ufficio di polizia. I crediti derivanti dall'obbligo alla restituzione non fruttano interessi.

Capo VI. Ripartizione delle spese

Art. 21

1

La Confederazione assume le spese derivanti dalle prestazioni assistenziali, previste dalla presente legge.

2

Le spese che la Svizzera dovesse, in base ad una convenzione d'assistenza, rimborsare ad un altro Stato, sono a carico della collettività competente del Cantone d'origine.

Capo VII. Ricorso

Art. 22

1

Contro le decisioni delle rappresentanze svizzere è ammesso il ricorso all'Ufficio di polizia; contro quelle di prima istanza di tale Ufficio il ricorso al Dipartimento
federale di giustizia e polizia 2

Le decisioni di seconda istanza dell'Ufficio di polizia e del predetto Dipartimento federale sono impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Capo VIII. Disposizioni transitorie e finali

Art. 23

Disposizioni transitorie 1

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la Confederazione si incarica dei casi d'assistenza pendenti, con riserva dell'articolo 21 capoverso 2.

2

Le disposizioni e le garanzie date in precedenza e ancora valide restano in vigore; esse saranno tuttavia adattate il più presto possibile alla presente legge.

3

Le prestazioni assistenziali già concesse al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono a carico dell'ente pubblico che ne era allora tenuto.

Assistenza

6

852.1

4

La prestazioni assistenziali già concesse prima dell'abbassamento della maggiore età civile a persone d'età compresa tra i diciotto e i venti anni non devono essere restituite.7

Art. 24

Aiuto straordinario

1

La presente legge non pregiudica le disposizioni del decreto federale del 13 giugno 19578 concernente un aiuto straordinario agli Svizzeri all'estero e rimpatriati vittime
della guerra dal 1939 al 1945.

2

Se importanti gruppi di Svizzeri all'estero si trovano in situazione d'indigenza in seguito a circostante straordinarie, il Consiglio federale può derogare ai termini indicati nell'articolo 3 capoverso 1.


Art. 25

Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.


Art. 26

Entrata in vigore

1

La presente legge soggiace al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 19749 7

Introdotto dal n. II 7 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126
1132; FF 1993 I 921).

8

RS 983.1

9

DCF del 26 nov. 1973 (RU 1973 1982).