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Legge federale
sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della
Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati1
(LUC)2
del 7 ottobre 1994 (Stato 1° marzo 2019)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 57 capoverso 2, 123 capoverso 1 e 173 capoverso 2
della Costituzione federale3;4
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 gennaio 19945,
decreta:
1 La Confederazione gestisce uffici centrali per la lotta contro la criminalità organizzata e attiva sul piano internazionale.
2 Gli uffici centrali lavorano in collaborazione con le autorità preposte al procedimento penale e con i servizi di polizia cantonali ed esteri.
Gli uffici centrali giusta la presente legge:
- a.
- elaborano le informazioni provenienti dall'interno e dall'estero e rientranti nelle loro competenze;
- b.
- coordinano le indagini intercantonali e internazionali;
- c.
- stendono rapporti di situazione e allestiscono il bilancio della minaccia a destinazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) e delle autorità preposte al perseguimento penale;
- d.
- garantiscono lo scambio nazionale e internazionale delle informazioni di polizia giudiziaria e trattano le domande di assistenza giudiziaria provenienti dall'estero;
- e.
- insediano gli agenti di collegamento all'estero;
- f.
- conducono inchieste di polizia giudiziaria nei settori di competenza della Confederazione.
Gli uffici centrali raccolgono le informazioni necessarie all'adempimento dei loro compiti nel modo seguente:
- a.
- valutano le fonti accessibili al pubblico;
- b.
- richiedono informazioni;
- c.
- consultano documenti ufficiali;
- d.
- ricevono e valutano informazioni;
- e.
- ricercano l'identità delle persone e il loro soggiorno;
- f.
- interpretano informazioni risultanti dall'osservazione diretta.
1 Per ogni ufficio centrale il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza a quali condizioni e in che misura le seguenti autorità e servizi sono obbligati a collaborare e ad informare di caso in caso l'ufficio centrale:
- a.
- organi di perseguimento penale, servizi di polizia, organi delle guardie di confine e delle dogane;
- b.
- autorità di polizia degli stranieri e altre autorità competenti in materia d'entrata e soggiorno degli stranieri, nonché in materia di concessione d'asilo o di ammissione provvisoria;
- c.
- controlli degli abitanti e altri registri ufficiali;
- d.
- autorità competenti per le relazioni diplomatiche e consolari;
- e.
- altre autorità competenti per il rilascio dei permessi nell'ambito della circolazione di determinati beni.
2 In merito alle controversie che sorgono nell'Amministrazione federale decide l'autorità preposta; in merito alle controversie tra organi della Confederazione e organi dei Cantoni, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.7
1 Gli agenti di collegamento distaccati presso determinate rappresentanze svizzere all'estero o presso organizzazioni internazionali appoggiano le autorità penali nel perseguimento dei reati penali che rientrano nelle competenze degli uffici centrali. Essi operano, nel quadro delle disposizioni che seguono, come addetti dell'ufficio centrale direttamente con le autorità competenti dello Stato ospitante e di determinati Stati terzi.
1bis L'Ufficio federale di polizia (fedpol), d'intesa con l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), può delegare compiti dei propri agenti di collegamento agli agenti di collegamento dell'AFD. Nel quadro dei compiti delegati da fedpol, gli agenti di collegamento dell'AFD sono equiparati a quelli di fedpol per quanto riguarda l'accesso ai sistemi d'informazione e il diritto di trattare i dati, purché ciò sia necessario per l'adempimento dei compiti.8
2 Gli agenti di collegamento possono intervenire anche in caso di ricerche e indagini per il perseguimento di crimini e delitti per i quali la Svizzera può concedere assistenza giudiziaria.
3 Il Consiglio federale definisce con gli Stati ospitanti i dettagli dell'intervento.
4 Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con le competenti autorità straniere lo stazionamento di agenti stranieri di collegamento in Svizzera.
1 Le sezioni 1 e 4 della presente legge si applicano per analogia agli uffici centrali creati sulla base di un trattato internazionale o di un'altra legge federale.
2 Il Consiglio federale può, per analogia, disciplinare mediante ordinanza le modalità d'applicazione della legge.
1 La Confederazione può partecipare all'istituzione di centri comuni di cooperazione di polizia e doganale situati sul territorio di una delle Parti contraenti in prossimità della frontiera comune.
2 Coordina la gestione e l'esercizio della parte svizzera di tali centri.
3 Il Consiglio federale può convenire con i Cantoni l'organizzazione comune dei centri, l'esecuzione dei compiti e le modalità di finanziamento.
1 L'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata è segnatamente incaricato di smascherare le organizzazioni criminali ai sensi dell'articolo 260ter del Codice penale10 nonché di lottare contro i reati commessi da dette organizzazioni.
2 È inoltre incaricato di smascherare e di combattere i reati di ordine economico, riguardo ai quali il pubblico ministero della Confederazione può aprire una procedura preliminare (art. 24 del Codice di procedura penale del 5 ott. 200711, CPP).12
3 Può essere incaricato di raccogliere le prove nell'ambito dei procedimenti d'assistenza giudiziaria; tale raccolta di prove è svolta secondo le disposizioni del CPP.13
1 Le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale comunicano all'Ufficio centrale le informazioni che permettono di concludere che esiste un'organizzazione ai sensi dell'articolo 260ter numero 1 primo comma del Codice penale14 o un reato ai sensi dell'articolo 24 CPP15, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un'inchiesta.16 Esse comunicano segnatamente i motivi concreti di sospetto nonché l'apertura e l'archiviazione di un'inchiesta nell'ambito delle quali è dato un sospetto di partecipazione a organizzazioni criminali o di presenza di un reato ai sensi dell'articolo 340bis del Codice penale, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un'inchiesta. 17
2 L'Ufficio centrale informa le autorità della Confederazione e dei Cantoni preposte al perseguimento penale in merito a tutti i fatti che concernono le procedure annunciate.
1 L'Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti sostiene le autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché di altri Stati nella prevenzione e nella lotta contro il traffico illegale di stupefacenti.
2 Può essere incaricato di raccogliere le prove nell'ambito dei procedimenti d'assistenza giudiziaria; tale raccolta di prove si svolge secondo le disposizioni del CPP18.19
3 …20
I Cantoni devono comunicare tempestivamente all'Ufficio centrale tutti i procedimenti penali intentati per infrazioni alla legge federale del 3 ottobre 195121 sugli stupefacenti.
1 L'Ufficio centrale comunica dati personali alle autorità nell'ambito dell'obbligo di collaborazione. Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza a quali altri destinatari l'Ufficio centrale può trasmettere dati personali, nel caso particolare, ai fini di un procedimento.
2 La comunicazione di dati personali nel quadro della cooperazione di polizia con le autorità straniere preposte al perseguimento penale è retta dagli articoli 349a-349h del Codice penale23.24
Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza:
- a.
- le modalità del trattamento dei dati da parte degli uffici centrali nonché il coordinamento dei sistemi;
- b.
- il diritto d'accesso nonché i limiti dell'accesso di cui beneficiano i servizi federali e cantonali;
- c.
- la durata dell'archiviazione dei dati, il controllo e le modalità della protezione dei dati.
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 15 marzo 199526