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360

Legge federale
sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della
Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati1

(LUC)2

del 7 ottobre 1994 (Stato 1° marzo 2019)

1 Nuovo testo giusta l'art. 3 del DF del 21 mar. 2014 che approva l'Accordo tra la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2297; FF 2013 663).

2 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 15 giu. 2000 (RU 2000 1367 1368; FF 1997 IV 1029).

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 57 capoverso 2, 123 capoverso 1 e 173 capoverso 2
della Costituzione federale3;4
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 gennaio 19945,

decreta:

3 RS 101

4 Nuovo testo giusta l'art. 3 del DF del 21 mar. 2014 che approva l'Accordo tra la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2297; FF 2013 663).

5 FF 1994 I 953

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Uffici centrali6

1 La Confederazione gestisce uffici centrali per la lotta contro la criminalità organiz­zata e attiva sul piano internazionale.

2 Gli uffici centrali lavorano in collaborazione con le autorità preposte al procedi­mento penale e con i servizi di polizia cantonali ed esteri.

6 Nuovo testo giusta l'art. 3 del DF del 21 mar. 2014 che approva l'Accordo tra la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2297; FF 2013 663).

Art. 2 Compiti

Gli uffici centrali giusta la presente legge:

a.
elaborano le informazioni provenienti dall'interno e dall'estero e rientranti nelle loro competenze;
b.
coordinano le indagini intercantonali e internazionali;
c.
stendono rapporti di situazione e allestiscono il bilancio della minaccia a desti­nazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) e delle autorità preposte al perseguimento penale;
d.
garantiscono lo scambio nazionale e internazionale delle informazioni di poli­zia giudiziaria e trattano le domande di assistenza giudiziaria provenienti dall'estero;
e.
insediano gli agenti di collegamento all'estero;
f.
conducono inchieste di polizia giudiziaria nei settori di competenza della Con­federazione.
Art. 3 Ricerca di informazioni

Gli uffici centrali raccolgono le informazioni necessarie all'adempimento dei loro compiti nel modo seguente:

a.
valutano le fonti accessibili al pubblico;
b.
richiedono informazioni;
c.
consultano documenti ufficiali;
d.
ricevono e valutano informazioni;
e.
ricercano l'identità delle persone e il loro soggiorno;
f.
interpretano informazioni risultanti dall'osservazione diretta.
Art. 4 Collaborazione con autorità e uffici

1 Per ogni ufficio centrale il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza a quali condizioni e in che misura le seguenti autorità e servizi sono obbligati a collaborare e ad informare di caso in caso l'ufficio centrale:

a.
organi di perseguimento penale, servizi di polizia, organi delle guardie di con­fine e delle dogane;
b.
autorità di polizia degli stranieri e altre autorità competenti in materia d'en­trata e soggiorno degli stranieri, nonché in materia di concessione d'asilo o di am­missione provvisoria;
c.
controlli degli abitanti e altri registri ufficiali;
d.
autorità competenti per le relazioni diplomatiche e consolari;
e.
altre autorità competenti per il rilascio dei permessi nell'ambito della circo­la­zione di determinati beni.

2 In merito alle controversie che sorgono nell'Amministrazione federale decide l'au­torità preposta; in merito alle controversie tra organi della Confederazione e organi dei Cantoni, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.7

7 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 2133; FF 2001 3764).

Art. 5 Agenti di collegamento

1 Gli agenti di collegamento distaccati presso determinate rappresentanze svizzere all'estero o presso organizzazioni internazionali appoggiano le autorità penali nel perseguimento dei reati penali che rientrano nelle competenze degli uffici centrali. Essi operano, nel quadro delle disposizioni che seguono, come addetti dell'ufficio centrale direttamente con le autorità competenti dello Stato ospitante e di determi­nati Stati terzi.

1bis L'Ufficio federale di polizia (fedpol), d'intesa con l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), può delegare compiti dei propri agenti di collegamento agli agenti di collegamento dell'AFD. Nel quadro dei compiti delegati da fedpol, gli agenti di collegamento dell'AFD sono equiparati a quelli di fedpol per quanto riguarda l'accesso ai sistemi d'informazione e il diritto di trattare i dati, purché ciò sia necessario per l'adempimento dei compiti.8

2 Gli agenti di collegamento possono intervenire anche in caso di ricerche e indagini per il perseguimento di crimini e delitti per i quali la Svizzera può concedere assi­stenza giudiziaria.

3 Il Consiglio federale definisce con gli Stati ospitanti i dettagli dell'intervento.

4 Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con le competenti autorità straniere lo stazionamento di agenti stranieri di collegamento in Svizzera.

8 Introdotto dal n. 2 dell'all. al DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 ago. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561).

Art. 6 Creazione di uffici centrali

1 Le sezioni 1 e 4 della presente legge si applicano per analogia agli uffici centrali creati sulla base di un trattato internazionale o di un'altra legge federale.

2 Il Consiglio federale può, per analogia, disciplinare mediante ordinanza le modali­tà d'applicazione della legge.

Art. 6a9 Centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati

1 La Confederazione può partecipare all'istituzione di centri comuni di cooperazione di polizia e doganale situati sul territorio di una delle Parti contraenti in prossimità della frontiera comune.

2 Coordina la gestione e l'esercizio della parte svizzera di tali centri.

3 Il Consiglio federale può convenire con i Cantoni l'organizzazione comune dei centri, l'esecuzione dei compiti e le modalità di finanziamento.

9 Introdotto dall'art. 3 del DF del 21 mar. 2014 che approva l'Accordo tra la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2297; FF 2013 663).

Sezione 2: Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata


Art. 7 Compiti

1 L'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata è segnatamente inca­ricato di smascherare le organizzazioni criminali ai sensi dell'articolo 260ter del Co­dice penale10 nonché di lottare contro i reati commessi da dette organizzazioni.

2 È inoltre incaricato di smascherare e di combattere i reati di ordine economico, riguardo ai quali il pubblico ministero della Confederazione può aprire una proce­dura preliminare (art. 24 del Codice di procedura penale del 5 ott. 200711, CPP).12

3 Può essere incaricato di raccogliere le prove nell'ambito dei procedimenti d'assi­stenza giudiziaria; tale raccolta di prove è svolta secondo le disposizioni del CPP.13

10 RS 311.0

11 RS 312.0

12 Introdotto dal n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (Sull'istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica) (RU 2001 3071; FF 1998 1095). Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

13 Introdotto dal n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (Sull'istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica (RU 2001 3071; FF 1998 1095). Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Art. 8 Obblighi d'informazione

1 Le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale comunicano all'Uf­fi­cio centrale le informazioni che permettono di concludere che esiste un'organizza­zione ai sensi dell'articolo 260ter numero 1 primo comma del Codice penale14 o un reato ai sensi dell'articolo 24 CPP15, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un'inchie­sta.16 Esse comunicano segnatamente i motivi concreti di sospetto nonché l'apertura e l'archiviazione di un'inchiesta nell'ambito delle quali è dato un sospetto di partecipazione a organiz­zazioni criminali o di presenza di un reato ai sensi dell'articolo 340bis del Codice penale, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un'inchiesta. 17

2 L'Ufficio centrale informa le autorità della Confederazione e dei Cantoni preposte al perseguimento penale in merito a tutti i fatti che concernono le procedure annun­ciate.

14 RS 311.0

15 RS 312.0

16 Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

17 Nuovo testo giusta il n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (Sull'istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica), in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3071; FF 1998 1095).

Sezione 3: Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti


Art. 9 Compiti

1 L'Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti sostiene le autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché di altri Stati nella prevenzione e nella lotta contro il traffico illegale di stupefacenti.

2 Può essere incaricato di raccogliere le prove nell'ambito dei procedimenti d'assi­stenza giudiziaria; tale raccolta di prove si svolge secondo le disposizioni del CPP18.19

320

18 RS 312.0

19 Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

20 Abrogato dal n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (Sull'istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica), con effetto dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3071; FF 1998 1095).

Art. 10 Obblighi d'informazione

I Cantoni devono comunicare tempestivamente all'Ufficio centrale tutti i procedi­menti penali intentati per infrazioni alla legge federale del 3 ottobre 195121 sugli stu­pefacenti.

Sezione 4: Trattamento dei dati personali

Art. 11 e 1222

22 Abrogati dal n. 8 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).

Art. 13 Comunicazione di dati personali

1 L'Ufficio centrale comunica dati personali alle autorità nell'ambito dell'obbligo di collaborazione. Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza a quali altri destinatari l'Ufficio centrale può trasmettere dati personali, nel caso particolare, ai fini di un procedimento.

2 La comunicazione di dati personali nel quadro della cooperazione di polizia con le autorità straniere preposte al perseguimento penale è retta dagli articoli 349a-349h del Codice penale23.24

23 RS 311.0

24 Nuovo testo dal n. II 7 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).

Art. 1425

25 Abrogato dal n. 8 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15 Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza:

a.
le modalità del trattamento dei dati da parte degli uffici centrali nonché il coordinamento dei sistemi;
b.
il diritto d'accesso nonché i limiti dell'accesso di cui beneficiano i servizi fede­rali e cantonali;
c.
la durata dell'archiviazione dei dati, il controllo e le modalità della prote­zione dei dati.
Art. 16 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 15 marzo 199526

26 DCF del 22 feb. 1995.