01.06.2022 - * / In Kraft
01.01.2022 - 31.05.2022
01.10.2021 - 31.12.2021
01.03.2019 - 30.09.2021
15.09.2018 - 28.02.2019
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05.12.2008 - 31.12.2010
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Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC)1 del 7 ottobre 1994 (Stato 1° gennaio 2011) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 64bis e 85 numero 7 della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 gennaio 19944, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Principio 1 La Confederazione gestisce uffici centrali per la lotta contro la criminalità organizzata e attiva sul piano internazionale.

2

Gli uffici centrali lavorano in collaborazione con le autorità preposte al procedimento penale e con i servizi di polizia cantonali ed esteri.


Art. 2

Compiti

Gli uffici centrali giusta la presente legge: a. elaborano le informazioni provenienti dall'interno e dall'estero e rientranti nelle loro competenze; b. coordinano le indagini intercantonali e internazionali; c. stendono rapporti di situazione e allestiscono il bilancio della minaccia a destinazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) e delle autorità preposte al perseguimento penale; d. garantiscono lo scambio nazionale e internazionale delle informazioni di polizia giudiziaria e trattano le domande di assistenza giudiziaria provenienti dall'estero; RU 1995 875

1

Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 15 giu. 2000 (RU 2000 1367 1368; FF 1997 IV 1029).

2 [CS

1 3]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 123 e 173 cpv. 1 lett. b della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (sull'istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica), in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3071; FF 1998 1095).

4

FF 1994 I 953 360

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 2

360

e. insediano gli agenti di collegamento all'estero; f. conducono inchieste di polizia giudiziaria nei settori di competenza della Confederazione.


Art. 3

Ricerca di informazioni Gli uffici centrali raccolgono le informazioni necessarie all'adempimento dei loro compiti nel modo seguente: a. valutano le fonti accessibili al pubblico; b. richiedono informazioni;

c. consultano documenti ufficiali; d. ricevono e valutano informazioni; e. ricercano l'identità delle persone e il loro soggiorno; f.

interpretano informazioni risultanti dall'osservazione diretta.


Art. 4

Collaborazione con autorità e uffici 1

Per ogni ufficio centrale il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza a quali condizioni e in che misura le seguenti autorità e servizi sono obbligati a collaborare e ad informare di caso in caso l'ufficio centrale: a. organi di perseguimento penale, servizi di polizia, organi delle guardie di confine e delle dogane; b. autorità di polizia degli stranieri e altre autorità competenti in materia d'entrata e soggiorno degli stranieri, nonché in materia di concessione d'asilo o di ammissione provvisoria;

c. controlli degli abitanti e altri registri ufficiali; d. autorità competenti per le relazioni diplomatiche e consolari; e. altre autorità competenti per il rilascio dei permessi nell'ambito della circolazione di determinati beni.

2

In merito alle controversie che sorgono nell'Amministrazione federale decide l'autorità preposta; in merito alle controversie tra organi della Confederazione e organi dei Cantoni, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.5


Art. 5

Agenti di collegamento 1

Gli agenti di collegamento distaccati presso determinate rappresentanze svizzere all'estero o presso organizzazioni internazionali appoggiano le autorità penali nel perseguimento dei reati penali che rientrano nelle competenze degli uffici centrali.

Essi operano, nel quadro delle disposizioni che seguono, come addetti dell'ufficio 5

Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 2133; FF 2001 3764).

Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione 3

360

centrale direttamente con le autorità competenti dello Stato ospitante e di determinati Stati terzi.

2

Gli agenti di collegamento possono intervenire anche in caso di ricerche e indagini per il perseguimento di crimini e delitti per i quali la Svizzera può concedere assistenza giudiziaria.

3

Il Consiglio federale definisce con gli Stati ospitanti i dettagli dell'intervento.

4

Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con le competenti autorità straniere lo stazionamento di agenti stranieri di collegamento in Svizzera.


Art. 6

Creazione di uffici centrali 1

Le sezioni 1 e 4 della presente legge si applicano per analogia agli uffici centrali creati sulla base di un trattato internazionale o di un'altra legge federale.

2

Il Consiglio federale può, per analogia, disciplinare mediante ordinanza le modalità d'applicazione della legge.

Sezione 2:

Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata

Art. 7

Compiti

1

L'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata è segnatamente incaricato di smascherare le organizzazioni criminali ai sensi dell'articolo 260ter del Codice penale6 nonché di lottare contro i reati commessi da dette organizzazioni.

2

È inoltre incaricato di smascherare e di combattere i reati di ordine economico, riguardo ai quali il pubblico ministero della Confederazione può aprire una procedura preliminare (art. 24 del Codice di procedura penale del 5 ott. 20077, CPP).8 3 Può essere incaricato di raccogliere le prove nell'ambito dei procedimenti d'assistenza giudiziaria; tale raccolta di prove è svolta secondo le disposizioni del CPP.9

6

RS 311.0

7 RS

312.0

8

Introdotto dal n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (sull'istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica) (RU 2001 3071; FF 1998 1095). Nuovo testo giusta il n.

II 15 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

9

Introdotto dal n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (sull'istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica (RU 2001 3071; FF 1998 1095). Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 4

360


Art. 8

Obblighi d'informazione 1

Le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale comunicano all'Ufficio centrale le informazioni che permettono di concludere che esiste un'organizzazione ai sensi dell'articolo 260ter numero 1 primo comma del Codice penale10 o un reato ai sensi dell'articolo 24 CPP11, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un'inchiesta.12 Esse comunicano segnatamente i motivi concreti di sospetto nonché l'apertura e l'archiviazione di un'inchiesta nell'ambito delle quali è dato un sospetto di partecipazione a organizzazioni criminali o di presenza di un reato ai sensi dell'articolo 340bis del Codice penale, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un'inchiesta. 13 2 L'Ufficio centrale informa le autorità della Confederazione e dei Cantoni preposte al perseguimento penale in merito a tutti i fatti che concernono le procedure annunciate.

Sezione 3:

Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti

Art. 9

Compiti

1

L'Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti sostiene le autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché di altri Stati nella prevenzione e nella lotta contro il traffico illegale di stupefacenti.

2

Può essere incaricato di raccogliere le prove nell'ambito dei procedimenti d'assistenza giudiziaria; tale raccolta di prove si svolge secondo le disposizioni del CPP14.15 3

…16


Art. 10

Obblighi d'informazione

I Cantoni devono comunicare tempestivamente all'Ufficio centrale tutti i procedimenti penali intentati per infrazioni alla legge federale del 3 ottobre 195117 sugli stupefacenti.

10 RS

311.0

11 RS

312.0

12 Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

13 Nuovo testo giusta il n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (sull'istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica), in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3071; FF 1998 1095).

14 RS

312.0

15 Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

16 Abrogato dal n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (sull'istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica) (RU 2001 3071; FF 1998 1095).

17

RS 812.121

Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione 5

360

Sezione 4: Trattamento dei dati personali

Art. 11

e 1218

Art. 13

Comunicazione di dati personali 1

L'Ufficio centrale comunica dati personali alle autorità nell'ambito dell'obbligo di collaborazione. Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza a quali altri destinatari l'Ufficio centrale può trasmettere dati personali, nel caso particolare, ai fini di un procedimento.

2

L'Ufficio centrale può comunicare dati personali ad autorità straniere preposte al perseguimento penale ove lo preveda una legge o un trattato internazionale oppure se: a. l'informazione è necessaria per impedire o chiarire un reato che rientra nelle competenze dell'Ufficio centrale; b. dev'essere motivata una domanda svizzera in vista d'ottenere un'informazione;

c. la comunicazione avviene nell'interesse della persona in causa e questa l'ha approvata o il suo consenso può, secondo le circostanze, essere presunto.


Art. 14


19

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15

Disposizioni d'esecuzione Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza: a. le modalità del trattamento dei dati da parte degli uffici centrali nonché il coordinamento dei sistemi; b. il diritto d'accesso nonché i limiti dell'accesso di cui beneficiano i servizi federali e cantonali; c. la durata dell'archiviazione dei dati, il controllo e le modalità della protezione dei dati.

18 Abrogati dal n. 8 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).

19 Abrogato dal n. 8 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 6

360


Art. 16

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 15 marzo 199520 20

DCF del 22 feb. 1995