Art. 1
La presente ordinanza si applica agli istituti di previdenza e agli istituti dediti alla previdenza professionale.
831.435.1
del 10 e 22 giugno 2011 (Stato 1° gennaio 2015) (Stato 1° gennaio 2015)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 64c capoverso 3 e 65 capoverso 4 della legge federale
del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti
e l'invalidità (LPP),
ordina:
La presente ordinanza si applica agli istituti di previdenza e agli istituti dediti alla previdenza professionale.
1 Le autorità cantonali di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP sono istituti di diritto pubblico di uno o più Cantoni.
2 Comunicano alla Commissione di alta vigilanza la costituzione o la modifica di una regione di vigilanza.
1 Ogni autorità cantonale di vigilanza tiene un elenco degli istituti su cui vigila.
2 L'elenco contiene:
3 Ogni iscrizione nell'elenco deve indicare la denominazione e l'indirizzo dell'istituto, nonché la data della decisione relativa all'assunzione della vigilanza. Per ogni iscrizione nella lista va inoltre indicato se si tratta di un istituto di previdenza la cui attività è limitata alla previdenza sovraobbligatoria, di un istituto di libero passaggio o di un istituto del pilastro 3a.
4 L'elenco è pubblico ed è pubblicato in Internet.
1 L'istituto di previdenza registrato che intende limitare l'attività alla previdenza sovraobbligatoria deve chiedere all'autorità di vigilanza la cancellazione dal registro della previdenza professionale e l'iscrizione nella lista e presentarle un rapporto finale. Rimane iscritto nel registro fintanto che il rapporto non è stato approvato.
2 L'istituto che viene liquidato o trasferisce la sua sede in un Cantone nel quale è competente un'altra autorità di vigilanza deve chiedere all'autorità di vigilanza la cancellazione dall'elenco e presentarle un rapporto finale. L'iscrizione non viene cancellata e l'istituto rimane soggetto alla stessa autorità di vigilanza fintanto che il rapporto non è stato approvato.
1 I membri della Commissione di alta vigilanza devono adempiere i seguenti requisiti per quanto concerne la loro indipendenza. Non possono essere:
2 I membri della Commissione di alta vigilanza devono astenersi se nel singolo caso vi è un conflitto d'interessi personale o d'affari.
1 I costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria si compongono dei costi risultanti:
2 I costi sono coperti interamente per mezzo di tasse ed emolumenti.2
3 La Commissione di alta vigilanza fissa l'importo della tassa di vigilanza annuale di cui agli articoli 7 capoverso 1 lettera b e 8 capoverso 1 in base ai costi sostenuti da essa e dalla sua segreteria durante l'esercizio corrispondente.3
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2317).
3 Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2317).
1 La tassa di vigilanza a carico delle autorità di vigilanza per l'esercizio si compone di:
2 La tassa supplementare copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria per l'attività di alta vigilanza, nella misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti della tassa di base e degli emolumenti. Essa ammonta al massimo a 80 centesimi per ogni assicurato attivo affiliato all'istituto di previdenza soggetto a vigilanza e per ogni rendita versata dall'istituto di previdenza.
3 La Commissione di alta vigilanza fattura la tassa di vigilanza alle autorità di vigilanza nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio.
4 Il giorno di riferimento per la rilevazione del numero degli istituti di previdenza, degli assicurati attivi e delle rendite versate è il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio in questione.
5 Per gli istituti di previdenza in liquidazione, la tassa viene prelevata l'ultima volta per l'esercizio in cui è emessa la decisione di liquidazione.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2317).
1 La tassa di vigilanza a carico del fondo di garanzia, dell'istituto collettore e delle fondazioni d'investimento copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria per l'attività di vigilanza diretta nel corso dell'esercizio, nella misura in cui questi costi non sono coperti dagli emolumenti versati dagli istituti soggetti a vigilanza e dalle tasse che le fondazioni d'investimento devono versare per i loro patrimoni separati. Essa è calcolata in funzione del patrimonio degli istituti in base ai tassi seguenti:
2 Essa ammonta al massimo a 125 000 franchi per istituto. In caso di applicazione di tassi inferiori a quelli massimi, gli altri tassi vanno ridotti proporzionalmente.
3 Le fondazioni d'investimento versano una tassa di 1000 franchi per ogni patrimonio separato. Ciascun gruppo d'investimento è considerato un patrimonio separato.
4 La Commissione di alta vigilanza fattura la tassa di vigilanza agli istituti nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio.
5 Per il rilevamento del patrimonio e del numero di patrimoni separati è determinante la chiusura dei conti dell'istituto per l'anno che precede l'esercizio in questione.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2317).
1 Per le decisioni e i servizi seguenti sono riscossi emolumenti in funzione del tempo impiegato, nei limiti del seguente quadro tariffario:
Decisione, servizio |
Quadro tariffario |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
a. |
assunzione della vigilanza (compresa l'approvazione dell'atto di fondazione) |
1 000- 5 000 |
||||
b. |
approvazione delle modifiche dell'atto di fondazione |
500-10 000 |
||||
c. |
esame di regolamenti e delle loro modifiche |
500-10 000 |
||||
d. |
esame di contratti |
500- 800 |
||||
e. |
scioglimento di una fondazione d'investimento |
1 500-20 000 |
||||
f. |
fusione di fondazioni d'investimento |
1 000-30 000 |
||||
g. |
provvedimenti di vigilanza |
200-50 000 |
||||
h.7 |
abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale |
500- 5 000 |
||||
i.8 |
dichiarazione di abilitazione per le persone e istituzioni |
500- 5 000 |
2 La tariffa oraria in funzione del tempo impiegato è di 250 franchi.
7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2317).
8 Introdotta dall'all. all'O dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1349).
1 Per ispezioni straordinarie o accertamenti onerosi le autorità di vigilanza riscuotono, a seconda dell'onere lavorativo, una tassa compresa tra 2000 e 100 000 franchi.
2 Per revisioni o controlli straordinari o accertamenti onerosi il fondo di garanzia, l'istituto collettore e le fondazioni d'investimento riscuotono, a seconda dell'onere lavorativo, una tassa compresa tra 2000 e 100 000 franchi.
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 200410 sugli emolumenti.
1 Gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale sottopongono all'autorità di vigilanza, prima dell'atto di fondazione e dell'iscrizione nel registro di commercio, i documenti e le prove necessari per emanare la decisione relativa all'assunzione della vigilanza e all'eventuale registrazione.
2 Devono fornire in particolare i seguenti documenti:
3 Ai fini della verifica dell'integrità e della lealtà dei responsabili, gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale devono inoltre fornire all'autorità di vigilanza i documenti seguenti:
1 L'autorità di vigilanza verifica se l'organizzazione prevista, la gestione, nonché l'amministrazione e l'investimento del patrimonio sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari, in particolare se la struttura organizzativa, i processi e la suddivisione dei compiti sono disciplinati in modo chiaro e sufficiente e se sono rispettati gli articoli 51b capoverso 2 LPP e 48h dell'ordinanza del 18 aprile 198411 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
2 Nel verificare i regolamenti di previdenza l'autorità di vigilanza controlla in particolare che le prestazioni regolamentari e il loro finanziamento si basino su un rapporto del perito in materia di previdenza professionale dal quale risulti che l'equilibrio finanziario è garantito.
3 Nel verificare l'integrità e la lealtà dei responsabili tiene conto in particolare:
L'autorità di vigilanza può prevedere per l'istituto di previdenza, nella fase iniziale, scadenze inferiori a un anno per la presentazione dei rapporti.
Oltre ai documenti di cui all'articolo 12 capoversi 2 e 3, gli istituti collettivi e comuni di cui all'articolo 65 capoverso 4 LPP devono fornire i documenti seguenti:
Un istituto collettivo o comune non può concludere contratti d'affiliazione fintanto che l'autorità di vigilanza non ha emanato la decisione relativa all'assunzione della vigilanza.
L'autorità di vigilanza verifica se l'istituto collettivo o comune dispone di un patrimonio iniziale sufficiente. Il patrimonio iniziale è sufficiente se copre le spese d'amministrazione e d'organizzazione e le altre spese d'esercizio prevedibili nei primi due anni.
1 L'autorità di vigilanza verifica se, al momento della sua costituzione, l'istituto collettivo o comune dispone di una garanzia irrevocabile e non cedibile di una banca soggetta all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o è integralmente riassicurato presso una compagnia di assicurazioni soggetta alla vigilanza svizzera o del Liechtenstein.
2 La garanzia deve ammontare ad almeno 500 000 franchi ed essere stata stipulata per una durata minima di cinque anni. L'autorità di vigilanza può aumentare l'importo minimo fino a 1 milione di franchi. Per la fissazione dell'importo minimo sono determinanti il capitale di previdenza prevedibile, nonché il numero dei contratti d'affiliazione e la loro durata contrattuale minima.
3 La riassicurazione deve avere una durata minima di cinque anni senza possibilità di disdetta.
4 Si ricorre alla garanzia o alla riassicurazione se prima della loro scadenza è stata avviata una procedura di liquidazione nei confronti dell'istituto e non è escluso che gli assicurati o terzi subiscano un danno o che il fondo di garanzia debba fornire prestazioni. La banca o la compagnia di assicurazioni adempie l'obbligo di garanzia alla prima diffida di pagamento scritta. Soltanto la competente autorità di vigilanza è autorizzata a emettere una diffida di pagamento.
L'organo supremo dell'istituto collettivo o comune è insediato per mezzo di elezioni paritetiche al più tardi un anno dopo l'emanazione della decisione relativa all'assunzione della vigilanza.
1 Se l'attività di un istituto collettivo o comune subisce modifiche importanti, l'organo supremo lo notifica all'autorità di vigilanza. Questa chiede di fornire la prova che la solidità dell'istituto è garantita.
2 È considerata modifica importante segnatamente una variazione del 25 per cento del numero delle affiliazioni o della riserva matematica nell'arco di 12 mesi.
Oltre ai documenti di cui all'articolo 12 capoversi 2 e 3, le fondazioni d'investimento devono fornire i documenti seguenti:
Al momento della costituzione il patrimonio di dotazione della fondazione d'investimento deve ammontare almeno a 100 000 franchi.
Sono abrogate:
12 [RU 1983 829, 1996 146 n. I 10, 1998 1662 art. 28 1840, 2004 4279 all. n. 3 4653, 2006 4705 n. II 94]
13 [RU 1984 1224, 2004 4279 all. n. 4 4653]
...14
14 La mod. può essere consultata alla RU 2011 3425.
1 L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP.
2 L'ordinanza del 17 ottobre 198415 sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale si applica alle tasse a carico degli istituti posti sotto la vigilanza diretta dell'UFAS fintanto che la vigilanza su questi istituti non è stata trasferita alle autorità cantonali di vigilanza.
3 Nell'anno del trasferimento della vigilanza, la tassa di vigilanza annuale prevista dal diritto anteriore è dovuta pro rata temporis fino alla data del trasferimento. Sulla base dell'ultimo rapporto annuale fornitogli dall'istituto, l'UFAS stabilisce la tassa di vigilanza nella decisione relativa al trasferimento della vigilanza e la fattura all'istituto.
4 Fino alla fine dell'anno in cui la vigilanza è trasferita alle autorità cantonali di vigilanza, la tassa di vigilanza di cui all'articolo 7 è dovuta dall'UFAS.
5 L'UFAS trasferisce la vigilanza sull'istituto di previdenza alla competente autorità cantonale di vigilanza entro il 31 dicembre 2014; fissa inoltre la data del trasferimento. Competente è l'autorità cantonale di vigilanza del luogo in cui ha sede l'istituto di previdenza al momento del trasferimento. Non appena è passata in giudicato, la decisione relativa al trasferimento della vigilanza è comunicata all'Ufficio del registro di commercio per la modifica dell'iscrizione.
15 [RU 1984 1224, 2004 4279 all. n. 4 4653]
L'articolo 6 capoversi 2 e 3, nonché gli articoli 7 e 8 della modifica del 2 luglio 2014 sono applicabili per la prima volta all'esercizio 2014.
16 Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2317).
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.