01.01.2024 - * / In Kraft
01.03.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 28.02.2022
01.01.2019 - 31.12.2020
01.06.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.05.2018
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.04.2014 - 31.12.2014
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01.01.2014 - 31.03.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.09.2012 - 30.06.2013
01.10.2009 - 31.08.2012
01.03.2009 - 30.09.2009
01.01.2009 - 28.02.2009
15.04.2008 - 31.12.2008
15.02.2008 - 14.04.2008
01.01.2008 - 14.02.2008
01.11.2005 - 31.12.2007
01.07.2003 - 31.10.2005
01.10.2002 - 30.06.2003
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza del DFAE concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE) del 20 settembre 2002 (Stato 1° aprile 2014) Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE),
d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF);
visti gli articoli 2 capoversi 3 e 4, 48 capoverso 2, 52 capoverso 5, 70 capoverso 3 e
114 dell'ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale (OPers),2 ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Campo di applicazione, appartenenza ai servizi e definizioni

Art. 1

Campo di applicazione (art. 1 OPers) 1

Il presente regolamento si applica, fatti salvi altri disciplinamenti nelle singole disposizioni, al personale del DFAE soggetto all'obbligo di trasferimento.

2

Si applica per analogia all'altro personale del DFAE impiegato all'estero e al personale degli altri Dipartimenti impiegato all'estero, per quanto sia previsto nel contratto di lavoro o in un accordo concluso tra il DFAE e l'ufficio competente.


Art. 2

Appartenenza ai servizi 1

Gli impiegati del DFAE appartengono o ai servizi generali o ai servizi di carriera.

2

Appartengono ai servizi di carriera: a. il servizio diplomatico; b. il servizio consolare; c. il servizio di segreteria e specializzato.


Art. 3

Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per: a. impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento: impiegati del DFAE assegnati ai servizi di carriera e impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento

RU 2002 2917 1 RS

172.220.111.3 2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).

172.220.111.343.3

Consiglio federale e Amministrazione federale 2

172.220.111.343.3 secondo il contratto di lavoro che possono essere trasferiti in ogni momento in un luogo d'impiego all'estero o in un posto di lavoro alla centrale; b. impiegati in servizio all'estero: impiegati del DFAE o di altri Dipartimenti che sono in servizio all'estero secondo le disposizioni dell'articolo 1 capoversi 1 e 2; bbis.3 rappresentanza all'estero: rappresentanza facente parte della rete esterna della Svizzera, segnatamente un'ambasciata, un consolato generale, una missione, un ufficio esterno, una delegazione, una rappresentanza permanente o un ufficio della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC); c.4 luogo d'impiego: luogo in cui si trova una rappresentanza all'estero o un luogo di servizio equivalente; d.5 persona di accompagnamento: 1. coniuge o partner registrato dell'impiegato secondo l'articolo 1 se vive in comunione domestica con l'impiegato, 2. convivente dell'impiegato secondo l'articolo 1 se vive in comunione domestica con l'impiegato e lo segue nel trasferimento, in un impiego o in un impiego temporaneo, sempre che abbia consegnato la dichiarazione di cui all'articolo 116; e. figlio: ogni figlio per il quale l'impiegato ha diritto all'assegno familiare6 conformemente all'articolo 51 OPers; f.7 personale soggetto a rotazione: personale della DSC impiegato all'estero che esercita una delle seguenti funzioni: 1. coordinatore, 2. sostituto del coordinatore, 3. assistente coordinatore,

4. capo delle finanze o dell'amministrazione, 5. incaricato di programmi all'estero, 6. segretario all'estero,

7. amministratore

all'estero.

3

Introdotta dal n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

6

Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

Personale federale. O del DFAE 3

172.220.111.343.3 Sezione 2: Competenza in materia di decisioni del datore di lavoro

Art. 4


8

Costituzione, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro (art. 2 OPers) Per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro sono competenti: a. il DFAE, fatto salvo l'articolo 2 capoverso 1 OPers, per gli impiegati nelle classi di stipendio 32-38; b. la Direzione delle risorse (DR), fatto salvo l'articolo 6, per gli impiegati nelle classi di stipendio 1-31.


Art. 5

Promozione nei servizi di carriera (art. 2 OPers) Per le promozioni sono competenti: a. il DFAE per le persone di cui all'articolo 2 capoverso 1 OPers; b. la DR per gli altri impiegati.


Art. 6


9

Trasferimento e modifica della funzione, del settore di attività o del luogo di lavoro (art. 2 OPers) 1

In merito al trasferimento di impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento decide: a. il Consiglio federale per i capimissione; b. il DFAE per gli altri impiegati del servizio diplomatico nelle classi di stipendio 32-38;

c. il segretario di Stato, fatta salva la lettera b, per: 1. i primi collaboratori nelle rappresentanze diplomatiche, 2. gli incaricati d'affari, 3. i capi delle rappresentanze consolari; d. la DR per gli altri impiegati.

2

In merito alla modifica della funzione, del settore di attività o del luogo di lavoro del personale soggetto a rotazione decide la DSC.

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).

Consiglio federale e Amministrazione federale 4

172.220.111.343.3

Art. 7


10

Autorizzazioni in materia di diritto del personale (art. 2 OPers) 1

La DR rilascia le autorizzazioni per: a. la rinuncia a privilegi e immunità secondo la Convenzione di Vienna del 18 aprile 196111 sulle relazioni diplomatiche o la Convenzione di Vienna del 24 aprile 196312 sulle relazioni consolari; b. l'appartenenza a un'associazione con sede all'estero; c.13 … d. il conferimento di titoli e insegne cavalleresche di autorità estere; e. le partecipazioni alla direzione di società che perseguono uno scopo lucrativo;

f.

la deposizione davanti a un organo dell'amministrazione della giustizia nello Stato di residenza.

2

Le competenze per le altre autorizzazioni si basano sull'articolo 9.


Art. 8


14

Titoli diplomatici e consolari (art. 3 cpv. 2 OPers) La DR è competente per il conferimento di titoli diplomatici e consolari in quanto non corrispondano al rango di capomissione.


Art. 9

Altre decisioni del datore di lavoro (art. 2 e 98 OPers)15 Per le decisioni del datore di lavoro non menzionate negli articoli 3-6 sono competenti: a. il DFAE per le persone di cui all'articolo 2 capoverso 1 OPers; b.16 … c. la DR per gli altri impiegati.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU 2008 347).

11 RS

0.191.01

12 RS

0.191.02

13 Abrogata dal n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).

16 Abrogata dal n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, con effetto dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).

Personale federale. O del DFAE 5

172.220.111.343.3 Capitolo 2: Valutazione del personale nei servizi di carriera

Art. 10

In generale

(art. 15 OPers)

La valutazione del personale nei servizi di carriera comprende la valutazione delle prestazioni e la concertazione degli obiettivi nell'ambito del ciclo di gestione annuale come pure la valutazione periodica del potenziale.


Art. 11

Valutazione delle prestazioni e concertazione degli obiettivi (art. 15 OPers) 1

I capimissione convengono gli obiettivi delle loro rappresentanze con il capo della divisione politica competente. Se il luogo d'impiego è distante dalla centrale, gli obiettivi sono convenuti per corrispondenza.

2

Il capomissione verifica sul posto il raggiungimento degli obiettivi e comunica per scritto il risultato alla divisione politica competente.17 3 I capimissione sono inseriti nel livello di valutazione 3. In casi motivati, la divisione politica competente può assegnare una valutazione divergente. Se non è d'accordo con questa valutazione, l'interessato può chiedere una verifica da parte della divisione politica competente. Rimane salva l'eliminazione delle divergenze secondo gli articoli 150 e 151.18


Art. 12

Valutazione del potenziale 1

Gli impiegati nelle classi di stipendio 1-30 sono valutati periodicamente dai loro superiori riguardo al loro potenziale in vista di futuri compiti.

2

I superiori allestiscono un rapporto sulle competenze personali, sociali e gestionali, sulle competenze dirigenziali e sulle competenze specifiche del Dipartimento.19 Capitolo 3: Costituzione, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro Sezione 1: Condizioni di assunzione per i servizi di carriera

Art. 13

20 In generale

(art. 24 OPers)

1

Il candidato ai servizi di carriera deve: a. avere

al

massimo:

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 7 apr. 2008, in vigore dal 15 apr. 2008 (RU 2008 1655).

Consiglio federale e Amministrazione federale 6

172.220.111.343.3 1. 35 anni al momento in cui svolge il concorso di ammissione per il servizio diplomatico e per il servizio consolare, settore funzioni di gestione delle attività,

2. 32 anni al momento in cui svolge il concorso di ammissione per il servizio consolare, settore servizi consolari e amministrazione;

b. avere l'esercizio dei diritti civili ed essere capace di esercitare una carica pubblica;

c. essere

incensurato;

d. avere la cittadinanza svizzera; e. dichiararsi disposto ad adempiere l'obbligo di trasferimento.

2

Il candidato al servizio diplomatico, oltre ad adempiere le condizioni di cui al capoverso 1, deve avere una licenza o un master rilasciati da un'università svizzera o una formazione equivalente.

3

Il candidato al servizio consolare, settore funzioni di gestione delle attività, oltre ad adempiere le condizioni di cui al capoverso 1, deve avere un diploma di una scuola specializzata superiore di economia e di amministrazione o un titolo equivalente e almeno due anni di esperienza professionale comprovata in funzione dirigenziale.

4

Il candidato al servizio consolare, settore servizi consolari e amministrazione, oltre ad adempiere le condizioni di cui al capoverso 1, deve avere una formazione di base conclusa in ambito commerciale, profilo E o M, o una formazione equivalente e almeno due anni di esperienza professionale comprovata.

5

Il capo del DFAE può derogare alle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 e di cui all'articolo 16 capoverso 3 per assicurarsi la collaborazione di persone particolarmente qualificate per il servizio diplomatico.

6

Il direttore della DR può derogare alle disposizioni di cui ai capoversi 1, 3 e 4 e di cui all'articolo 16 capoverso 3 per assicurarsi la collaborazione di persone particolarmente qualificate per il servizio consolare.


Art. 14


21

Esame medico e controllo di sicurezza (art. 11 cpv. 2 lett. a e b e 24 OPers) Il candidato ai servizi di carriera deve farsi esaminare dal servizio medico dell'Amministrazione federale ed essere sottoposto a un controllo di sicurezza conformemente all'ordinanza del 4 marzo 201122 sui controlli di sicurezza relativi alle persone e all'ordinanza del DFAE del 14 agosto 201223 sui controlli di sicurezza relativi alle persone.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).

22 RS

120.4

23 RS

120.424

Personale federale. O del DFAE 7

172.220.111.343.3

Art. 15

Altre cittadinanze (art. 24 OPers) L'organo competente conformemente all'articolo 4 (autorità di assunzione) può assumere a tempo indeterminato una persona che non ha esclusivamente la cittadinanza svizzera solo se questa persona ha dimostrato che: a. ha rinunciato definitivamente alle sue cittadinanze estere; o b. non è possibile una rinuncia alla cittadinanza estera o una sua perdita secondo la legislazione dello Stato interessato.

Sezione 2: Assunzione nei servizi di carriera

Art. 16


24

Concorso di ammissione (art. 24 OPers) 1

L'assunzione a tempo indeterminato nei servizi diplomatico e consolare ha luogo, fatto salvo l'articolo 13 capoversi 5 e 6, dopo il superamento del concorso di ammissione. Quest'ultimo si compone di un esame di ammissione, di una formazione interna e di un esame finale.

2

Nel concorso di ammissione vengono esaminate l'idoneità generale, la personalità e le necessarie conoscenze di due lingue straniere.

3

Il concorso di ammissione non può essere ripetuto.

4

L'assunzione nel servizio di segreteria e specializzato ha luogo mediante procedura individuale.


Art. 17

Commissioni di ammissione (art. 24 OPers) 1

Il DFAE nomina una commissione ciascuna per l'ammissione al servizio diplomatico e al servizio consolare. Disciplina l'organizzazione e la procedura delle commissioni di ammissione.

2

Le commissioni si compongono di 21 membri al massimo.25 3

Valutano i candidati in occasione dell'esame di ammissione per quanto concerne l'idoneità generale ai servizi di carriera e si esprimono al termine della formazione interna e dopo l'esame finale in merito all'assunzione a tempo indeterminato nel servizio diplomatico o consolare.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 7 apr. 2008, in vigore dal 15 apr. 2008 (RU 2008 1655).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 7 apr. 2008, in vigore dal 15 apr. 2008 (RU 2008 1655).

Consiglio federale e Amministrazione federale 8

172.220.111.343.3

Art. 18

Ammissione alla formazione (art. 24 OPers) L'autorità di assunzione decide in base alla valutazione dell'esame di ammissione da parte della competente commissione di ammissione in merito all'ammissione dei candidati alla formazione.


Art. 19

Assunzione a tempo determinato (art. 25 OPers) 1

I candidati ammessi alla formazione sono assunti a tempo determinato per la durata della formazione.

2

Il periodo di prova è di tre mesi.

3

Lo stipendio iniziale è stabilito come segue: a. nel quadro della classe di stipendio 20 per i candidati al servizio diplomatico e al servizio consolare, settore funzioni di gestione delle attività;26 b.27 nel quadro della classe di stipendio 14 per i candidati al servizio consolare, settore servizi consolari e amministrazione.28

Art. 20

Assunzione a tempo indeterminato (art. 25 OPers) L'autorità di assunzione decide in merito all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati al servizio diplomatico o consolare, tenendo conto dei pareri espressi dalle competenti commissioni di assunzione relativi ai risultati della formazione e dell'esame finale.


Art. 21

Contratto di lavoro (art. 25 OPers) Il contratto di lavoro disciplina in particolare: a. l'appartenenza

al

servizio;

b. l'obbligo di trasferimento e gli obblighi ad esso connessi nei settori del controllo di sicurezza relativi alle persone e dei dati personali;

c.29 …

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 7 apr. 2008, in vigore dal 15 apr. 2008 (RU 2008 1655).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 7 apr. 2008, in vigore dal 15 apr. 2008 (RU 2008 1655).

29 Abrogata dal n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).

Personale federale. O del DFAE 9

172.220.111.343.3 Sezione 3:30 Indicizzazione dei luoghi d'impiego (art. 114 cpv. 4 OPers)

Art. 22

Abrogato

Art. 23

1 L'indicizzazione dei luoghi d'impiego all'estero si basa sulla difficoltà delle condizioni di vita in loco paragonate a quelle nella città di Berna. Le condizioni di vita nei luoghi d'impiego sono rilevate ogni anno e valutate segnatamente in base alle seguenti categorie di criteri: contesto politico e sociale, aspetti medici e sanitari, scuole e formazione, servizi e trasporti pubblici, inquinamento ambientale. I singoli criteri di valutazione e la loro ponderazione per l'indicizzazione dei luoghi d'impiego sono definiti, d'intesa con il DFF, in una direttiva.

2

Sono considerati luoghi d'impiego con condizioni di vita difficili quelli con un valore dell'indice tra 82 e 63 punti. Sono considerati luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili quelli con un valore dell'indice uguale o inferiore a 62 punti. 3 I valori dell'indice per i singoli luoghi d'impiego entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo. In casi eccezionali è possibile procedere a un adeguamento anticipato. I valori dell'indice e il loro adeguamento sono pubblicati.


Art. 24

e 25 Abrogati Capitolo 4: Stipendio e prestazioni sociali Sezione 1: Evoluzione dello stipendio e promozioni nei servizi di carriera

Art. 26

Principio (art. 15 cpv. 3bis e 39 OPers)31 1

L'evoluzione dello stipendio nei servizi di carriera è basata: a. sulla valutazione delle prestazioni; b. su eventuali promozioni.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).

Consiglio federale e Amministrazione federale 10

172.220.111.343.3 2

Gli aumenti annuali di stipendio in base alla valutazione delle prestazioni e a eventuali promozioni nell'ambito di una fascia di funzione sono validi dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3

Le promozioni in una funzione superiore sono valide al momento dell'assunzione della nuova fascia di funzione.


Art. 27

Promozioni

1

È considerato come una promozione il passaggio a una classe di stipendio superiore.

2

Gli impiegati possono essere promossi nell'ambito di una fascia di funzione o in una fascia di funzione superiore conformemente all'allegato 2.

3

Una promozione ha luogo al più presto dopo: a. due anni in una classe di stipendio per le promozioni fino alla classe di stipendio 20;

b. tre anni in una classe di stipendio per le promozioni nella classe di stipendio 22 o in una classe superiore.

4

Se l'ultima promozione non era valida per l'inizio di un anno, la durata minima di cui al capoverso 3 può essere ridotta di tre mesi al massimo.

5

…32


Art. 28

Evoluzione dello stipendio in caso di promozioni (art. 39 OPers) 1

La base di calcolo per l'evoluzione annuale dello stipendio in funzione delle prestazioni e dell'esperienza è data dall'importo massimo della classe di stipendio più elevata della relativa funzione.33 2

Gli impiegati che sono stati promossi in una fascia di funzione superiore ricevono un aumento straordinario dello stipendio. Esso corrisponde alla metà della differenza tra gli importi massimi nell'attuale e nella nuova classe di stipendio.


Art. 29


34



Art. 30

Condizioni di promozione 1

Le promozioni si basano sulle esigenze di servizio e sull'idoneità degli impiegati.

2

L'idoneità degli impiegati a una funzione superiore è stabilita in base: a. alla valutazione del potenziale fino alla classe di stipendio 30; 32 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE dell'8 apr. 2003, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1019).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).

34 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).

Personale federale. O del DFAE 11

172.220.111.343.3 b. alla valutazione delle prestazioni; c. ad altre basi di valutazione come rapporti relativi a ispezioni o test attitudinali.

3

Sussistono esigenze di servizio quando gli impiegati svolgono presumibilmente a lungo termine funzioni che rientrano in una classe di stipendio superiore e gli interessi a lungo termine del DFAE nell'ambito della politica in materia di promozione non vi si oppongono. Entrano in linea di conto in particolare un numero limitato di funzioni superiori disponibili, una struttura d'età non equilibrata e tagli ai mezzi finanziari.35 4 Se il numero di impiegati idonei a una funzione superiore supera il numero dei posti in questa funzione corrispondente alle esigenze di servizio, sono promossi gli impiegati più idonei.


Art. 31

Decisione di promozione Prima di decidere, l'organo competente della promozione sente la competente commissione di promozione. Comunica la decisione direttamente all'impiegato promosso.


Art. 32

Commissioni di promozione 1

Le seguenti commissioni di promozione forniscono le loro raccomandazioni ai servizi competenti della promozione:

a. la commissione di promozione I per gli impiegati del servizio diplomatico e per gli impiegati del servizio consolare integrati nella classe di stipendio 26 o in una classe di stipendio superiore; b. la commissione di promozione II per gli altri impiegati dei servizi di carriera.

2

Il DFAE disciplina l'organizzazione e la composizione delle commissioni di promozione.


Art. 33

Evoluzione dello stipendio in caso di trasferimento 1

Chi esercita una nuova funzione ed è soggetto all'obbligo di trasferimento è integrato almeno nella classe di stipendio attuale se la nuova funzione rientra nella stessa fascia della precedente.

1bis

Gli impiegati che sono trasferiti in un posto che rientra in una fascia di funzione superiore all'attuale possono ricevere un'indennità di funzione se almeno quattro classi di stipendio separano la loro classe di stipendio dalla classe di stipendio più bassa della fascia di funzione alla quale hanno avuto accesso. L'importo di questa indennità di funzione corrisponde alla differenza tra l'importo massimo della loro classe di stipendio e l'importo massimo della classe di stipendio immediatamente 35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

Consiglio federale e Amministrazione federale 12

172.220.111.343.3 superiore. Aumenti reali dello stipendio sono versati anche sull'indennità di funzione.36 1ter Nei casi di cui al capoverso 1bis, il direttore della DR può stabilire, eccezionalmente, un'indennità di funzione d'importo più elevato. La somma del salario e dell'indennità di funzione non deve superare l'importo massimo della classe di stipendio più alta della fascia di funzione del nuovo posto.37 2

Gli impiegati che sono trasferiti in un posto che rientra in una fascia di funzione inferiore all'attuale e il cui stipendio attuale supera l'importo massimo giustificato in base alla valutazione delle prestazioni e della funzione ricevono lo stipendio attuale e la compensazione del rincaro fino al prossimo trasferimento, ma al massimo per quattro anni, se l'assegnazione al nuovo posto non è motivata dalle loro prestazioni o dalla loro idoneità. Dopo questo termine lo stipendio è fissato in base alla valutazione delle prestazioni e all'assegnazione del posto a una determinata fascia di funzione. Sono fatti salvi i casi particolari di cui al capoverso 3.

3

In casi particolari, il DFAE può far occupare un posto assegnato alle fasce di funzione 3-5 da un impiegato integrato in una fascia di funzione superiore se il contingente di posti di questa fascia di funzione non è ancora esaurito. Gli impiegati ricevono lo stipendio attuale. L'indennità di funzione della fascia di funzione 6 viene a cadere con il trasferimento a un nuovo posto.

4

Gli impiegati che sono trasferiti in un posto che rientra nella classe di stipendio 35 o superiore mantengono la loro classe di stipendio, fatta salva una decisione di promozione. La differenza tra l'importo massimo della loro classe di stipendio e l'importo massimo della classe di stipendio del nuovo posto può essere compensata all'assunzione dell'impiego con un'indennità di funzione progressiva. L'indennità di funzione decade con il trasferimento in un posto assegnato a una classe di stipendio inferiore.38 Sezione 2:

Valutazione della funzione e organi di valutazione nei servizi di carriera


Art. 34


39

Valutazione della funzione (art. 52 OPers) 1

Ogni funzione nei servizi di carriera è valutata in base alle condizioni necessarie e ai compiti da adempiere ed è assegnata a una classe di stipendio nell'ambito di una fascia di funzione. Le valutazioni delle funzioni sono stabilite nell'allegato 2.

36 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005 (RU 2005 4703). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).

37 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005 (RU 2005 4703). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).

38 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

Personale federale. O del DFAE 13

172.220.111.343.3 2

Le fasce di funzione prevedono una classificazione progressiva delle rappresentanze e delle funzioni di direzione alla centrale. La classificazione avviene in funzione della rilevanza degli interessi di politica estera della Svizzera rappresentati, del grado di responsabilità direttiva conferito e dell'ambito di conduzione. Le categorie sono stabilite nell'allegato 2.

3

I criteri di classificazione e l'effettiva assegnazione delle singole rappresentanze e funzioni direttive alla centrale secondo le categorie previste nell'allegato 2 sono specificati in un'istruzione.

4

Il DFAE stabilisce d'intesa con il DFF contingenti di posti per ognuna delle fasce di funzione 3-6 del servizio diplomatico.


Art. 35


40

Sezione 3:

Supplementi speciali per gli impiegati in servizio all'estero41

Art. 36

1 La DR, su proposta della rappresentanza estera e d'intesa con la divisione politica competente, può versare un supplemento speciale per compensare gli inconvenienti non compensati in altro modo dovuti al soggiorno necessario per motivi di servizio di impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento o in servizio all'estero, persone di accompagnamento e figli in luoghi d'impiego nei quali a seguito di eventi straordinari si devono prendere in considerazione notevoli perdite della qualità della vita o un sostanziale aumento del pericolo per la vita o l'integrità personale.

2

Il supplemento corrisponde al massimo al valore di 10 punti secondo l'articolo 81.

È versato per gli impiegati e per le persone di accompagnamento nella misura del 100 per cento ciascuno e per ogni figlio degli impiegati nella misura del 60 per cento.42 3 Il supplemento è versato di regola per un massimo di sei mesi. La durata può essere prolungata in presenza di motivi validi per altri sei mesi.

40 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).

Consiglio federale e Amministrazione federale 14

172.220.111.343.3 Sezione 4: Prestazioni sociali agli impiegati in servizio all'estero

Art. 37

Prestazioni in caso di infortunio professionale (art. 63 OPers) 1

In caso di lesioni corporali o invalidità dovuti a un infortunio professionale o di menomazioni dovute a una malattia professionale equiparabile a un infortunio professionale l'interessato ha diritto: a. al 100 per cento del guadagno determinante conformemente all'articolo 63 capoverso 2 lettera a OPers per incapacità totale al lavoro fino alla morte; b. alla parte del guadagno determinante corrispondente al grado d'invalidità secondo la legge federale del 20 marzo 198143 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) in caso di incapacità parziale al lavoro.

2

Per pregiudizio delle relazioni personali nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, il datore di lavoro può concedere una prestazione a titolo di riparazione morale.


Art. 38

Altre prestazioni (art. 63 OPers) 1

Il datore di lavoro paga le spese di cura dell'impiegato in servizio all'estero secondo i principi della LAINF44 e le spese del rito funebre secondo l'articolo 26 capoverso 4 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 200145 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFF) se le persone di accompagnamento e i figli che vivono nella stessa economia domestica, nella misura in cui abbiano diritto ad assegni di custodia, subiscono infortuni e malattie ai sensi degli articoli 39 e 40.

2

Per la riduzione o il rifiuto delle prestazioni di cui al capoverso 1, l'articolo 27 O-OPers-DFF si applica per analogia.


Art. 39

Infortuni professionali (art. 63 OPers) Sono considerati infortuni professionali per gli impiegati in servizio all'estero in particolari gli infortuni: a. in seguito ad azioni di guerra, rivoluzione o tumulti; b. durante o a causa di un viaggio all'estero pagato dal datore di lavoro; c. durante il viaggio di ritorno dell'impiegato giunto alla quiescenza se per motivi cogenti il viaggio non ha potuto essere effettuato prima della fine del rapporto di servizio e ha luogo entro il più breve termine possibile; d. in seguito a un atto di violenza rivolto contro di essi a causa della loro funzione.

43 RS

832.20

44 RS

832.20

45 RS

172.220.111.31

Personale federale. O del DFAE 15

172.220.111.343.3

Art. 40

Malattie professionali (art. 63 OPers) 1

Per gli impiegati in servizio all'estero sono considerate malattie professionali equiparabili a un infortunio professionale in particolare le malattie: a. dovute alle condizioni igieniche e particolari nel luogo d'impiego; b. durante e a causa di un viaggio all'estero pagato dal datore di lavoro; c. durante il viaggio di ritorno dell'impiegato giunto alla quiescenza se per motivi cogenti il viaggio non ha potuto essere effettuato prima della fine del rapporto di servizio e ha luogo entro il più breve termine possibile.

2

Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e b, il DFAE chiede una perizia del servizio medico dell'Amministrazione generale della Confederazione e decide in merito al nesso causale.

Capitolo 5: Tempo di lavoro degli impiegati in servizio all'estero46

Art. 41

a 4647

Art. 47


48

Orario settimanale del lavoro (art. 64 OPers) La durata settimanale del lavoro all'estero è, in media, di 40 ore. Per gli impiegati occupati a tempo parziale essa si riduce in funzione del tasso di occupazione.


Art. 48


49

Presenza obbligatoria, orario di lavoro fisso (art. 64 OPers) I capi delle rappresentanze all'estero stabiliscono gli orari di lavoro a scelta e gli orari di lavoro fissi nei loro settori. In casi motivati possono autorizzare deroghe per alcuni impiegati.


Art. 49


50

Servizio di picchetto (art. 13 O-OPers) 1

In tempi normali, i capi delle rappresentanze all'estero ordinano il servizio di picchetto nei loro settori d'intesa con la DR rispettivamente con la DSC.51 46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

47 Abrogati dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

Consiglio federale e Amministrazione federale 16

172.220.111.343.3 2

In casi di crisi e di emergenza ordinano autonomamente un eventuale servizio di picchetto allargato che risulti necessario nei loro settori e ne informano immediatamente la DR rispettivamente la DSC.

3

Durante il servizio di picchetto garantiscono che la loro rappresentanza o il loro ufficio esterno sia sempre raggiungibile.


Art. 50


52

Orario di lavoro basato sulla fiducia (art. 64 e 64a OPers; art. 35a O-OPers) 1

Per gli impiegati in servizio all'estero si applica l'orario di lavoro basato sulla fiducia.

2

L'indennità in contanti versata in caso di orario di lavoro basato sulla fiducia si calcola secondo l'articolo 35a O-OPers53.


Art. 51

Congedo sabbatico (art. 64 e 64a cpv. 5 OPers; art. 34 O-OPers)54 1

e 2 …55

3

Gli impiegati in servizio all'estero prendono congedi sabbatici in occasione dei trasferimenti o dopo la fine di un impiego. In casi particolari, la DR può autorizzarli a prendere questi congedi in un altro momento.56 4 L'accredito di tempo è convertito in giorni di congedo sulla base di un orario settimanale del lavoro di 41,5 ore.57 5 Se il termine di cui all'articolo 34 capoverso 4 O-OPers è prolungato, l'accredito di tempo rimane limitato a 500 ore al massimo.58 6 Le prestazioni del DFAE durante un congedo sabbatico si basano sul luogo d'impiego di Berna. Chi non prende il congedo in occasione di un trasferimento o dopo la fine di un impiego può, in casi motivati, chiedere alla DR che siano assunti gli eventuali costi fissi nel luogo d'impiego per la durata del congedo.59 51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

53 RS

172.220.111.31 54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

55 Abrogati dal n. I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).

Personale federale. O del DFAE 17

172.220.111.343.3

Art. 52


60



Art. 53


61
Domeniche e giorni festivi (art. 64 e 66 OPers) 1

Su proposta del capo della rappresentanza all'estero e in considerazione degli usi nel luogo d'impiego e delle esigenze di servizio, la DR può stabilire come giorno di libero il giorno della settimana che nel luogo d'impiego corrisponde alla domenica.62 2 In aggiunta ai giorni festivi ufficiali secondo l'articolo 66 capoverso 2 OPers, gli impiegati all'estero ricevono al massimo 5 giorni di congedo pagato per i giorni festivi ufficiali nel Paese d'impiego che cadono in un giorno lavorativo.

3

Gli impiegati che lavorano in un giorno festivo secondo l'articolo 66 capoverso 2 OPers che non è considerato giorno festivo ufficiale nel luogo d'impiego possono compensare il congedo pagato non utilizzato.

4

I capi delle rappresentanze all'estero decidono nei loro settori sul momento della compensazione. Essa ha luogo di regola entro tre mesi, in ogni caso prima di un trasferimento o della fine dell'impiego.

Capitolo 6: Vacanze e congedi Sezione 1: Autorizzazione

Art. 54


63



Art. 55


64
Competenze (art. 67 e 68 OPers) 1

Sono competenti per l'approvazione del piano delle vacanze: a. la DR d'intesa con la Direzione politica per i capimissione; b. i capi delle rappresentanze all'estero per gli impiegati loro subordinati.

2

La competenza per la concessione di congedi agli altri impiegati è retta dall'articolo 9. Può essere delegata ai capi delle rappresentanze all'estero.

60 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).

63 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

Consiglio federale e Amministrazione federale 18

172.220.111.343.3 Sezione 2: Vacanze degli impiegati in servizio all'estero65

Art. 56

Diritto (art. 67 OPers) 1

Gli impiegati in servizio all'estero hanno diritto a vacanze di:66 a. sei settimane fino all'anno civile incluso in cui compiono il 49° anno d'età; b. sette settimane a partire dall'anno civile in cui compiono il 50° anno d'età; c. otto settimane a partire dall'anno civile in cui compiono il 60° anno d'età.

2

Per gli impiegati in luoghi d'impiego con condizioni di vita difficili il diritto alle vacanze aumenta di una settimana, con condizioni di vita molto difficili di due settimane. La base è data dall'indice di cui all'articolo 23.

3

Se nell'indice di cui all'articolo 23 il luogo d'impiego ha al massimo 55 punti nel settore della sanità, sussiste il diritto a una settimana di vacanza supplementare, ma non deve essere superato il massimo per i luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili.

4

Il diritto alle vacanze in caso di trasferimenti in luoghi d'impiego con altre condizioni di vita durante un anno civile si basa sulla durata dell'impiego nei diversi luoghi d'impiego.


Art. 57


67

Per viaggi di servizio e impieghi temporanei all'estero (art. 67 OPers) Se un viaggio di servizio o un impiego temporaneo fuori dal luogo d'impiego vero e proprio dura più di 30 giorni, il diritto alle vacanze è adeguato di un giorno ogni 30 giorni di viaggio o di impiego in luoghi con altre condizioni di vita.


Art. 58

Per interruzione prematura delle vacanze (art. 67 OPers) Se gli impiegati devono interrompere le vacanze per motivi di servizio, il periodo di vacanze già preso fino a una durata massima di due settimane è considerato congedo pagato, se sono state prese meno della metà delle vacanze autorizzate.


Art. 59

Per il servizio militare o civile (art. 67 OPers) Agli impiegati che prestano volontariamente il servizio militare o civile, obbligatorio in caso di domicilio in Svizzera, è ridotto nella misura dei giorni di servizio prestati 65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

Personale federale. O del DFAE 19

172.220.111.343.3 il diritto supplementare alle vacanze concesso all'estero rispetto al diritto alle vacanze in Svizzera.

Sezione 3: Congedo degli impiegati in servizio all'estero68

Art. 60

1 Gli impiegati in servizio all'estero possono ricevere un congedo pagato in particolare per le attività e gli eventi indicati nell'allegato 3.69 2

Per matrimoni, nascite, lutti come pure per malattie e infortuni conformemente all'articolo 40 capoverso 3 O-OPers-DFF70 il congedo può esser prolungato per la durata del viaggio di quattro giorni al massimo.

Capitolo 7:

Altre prestazioni del datore di lavoro per gli impiegati in servizio all'estero71 Sezione 1: Rimborso dei viaggi di servizio

Art. 61

Definizioni (art. 72 OPers) 1

Sono considerati viaggi di servizio: a. i viaggi ordinati o autorizzati nell'interesse del Dipartimento; b. i viaggi dei capimissione alla Conferenza degli ambasciatori dal loro luogo di vacanze in Svizzera o dal confine svizzero.

2

Non sono considerati viaggi di servizio: a.72 i viaggi per impieghi temporanei; b. i viaggi di trasferimento; c.73 i viaggi per consultazioni in Svizzera; d. le visite dei figli; 68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

70 RS

172.220.111.31 71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU 2008 347).

Consiglio federale e Amministrazione federale 20

172.220.111.343.3 e.74 i viaggi nelle vicinanze del luogo d'impiego se l'impiegato riceve importo forfettario per la tutela degli interessi; f.

i viaggi in caso di lutto; g. i viaggi a scopo di trattamento medico; h. i viaggi per partecipare a concorsi di ammissione; i.

i viaggi per partecipare a manifestazioni di formazione; j.75 i viaggi per recarsi a un colloquio di assunzione in seno al dipartimento.


Art. 62

Ordine e autorizzazione (art. 72 OPers) Sono competenti di ordinare o autorizzare viaggi di servizio degli impiegati loro subordinati e delle autorizzazioni di viaggio per le persone di accompagnamento e i figli di questi impiegati: a. il segretario generale, i direttori o per delega i capidivisione; b.76 i capi delle rappresentanze all'estero.


Art. 63

Rimborso di viaggi in treno all'estero (art. 72 cpv. 2 lett. b OPers) Per viaggi di servizio all'estero con i mezzi di trasporto pubblici gli impiegati possono utilizzare la 1a classe.


Art. 64

Rimborso di viaggi in aereo all'estero (art. 72 cpv. 2 lett. b OPers) 1

Per i viaggi di servizio in aereo all'estero l'articolo 47 O-OPers-DFF77 si applica per analogia.

2

Per i viaggi pagati conformemente all'articolo 61 capoverso 2 lettere f-j è rimborsato il prezzo di un biglietto in classe economica. In presenza di motivi validi, la DR può eccezionalmente autorizzare un biglietto aereo in classe business.78

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

75 Introdotta dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

77 RS 172.220.111.31 78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).

Personale federale. O del DFAE 21

172.220.111.343.3

Art. 65


79

Rimborso in caso di utilizzo di veicoli a motore privati all'estero (art. 72 cpv. 2 lett. b OPers) In caso di utilizzo autorizzato di un veicolo a motore privato per viaggi di servizio all'estero, l'indennità chilometrica si calcola secondo l'articolo 46 O-OPers80. ll capo della rappresentanza all'estero è competente per il rilascio dell'autorizzazione agli impiegati a lui subordinati.


Art. 66

Rimborso di pernottamenti in Svizzera (art. 72 cpv. 2 lett. a OPers; art. 44 O-OPers-DFF) 1

Per pernottamenti con colazione fuori dal luogo di domicilio sono rimborsati al massimo 180 franchi e nella camera doppia al massimo 230 franchi.

2

Il pernottamento privato con colazione è rimborsato con un importo forfettario di 30 franchi.


Art. 67

Rimborso di pernottamenti e pasti all'estero (art. 72 cpv. 2 lett. b OPers; art. 48 O-OPers-DFF) 1

La DR fissa periodicamente il rimborso per pernottamenti e pasti all'estero in base alle spese usuali e ammissibili sul posto.

2

Ove non abbia fissato alcun rimborso, sono rimborsate le spese effettive se la competente rappresentanza all'estero ha prenotato il pernottamento.81 3 Il pernottamento privato con colazione è rimborsato con un importo forfettario di 30 franchi.

Sezione 2:

Rimborso di spese in relazione alla candidatura a un posto di lavoro

Art. 68


82

Rimborso di spese di candidati esterni e di partecipanti esterni a concorsi di ammissione (art. 72 OPers; art. 51 lett. a O-OPers) 1

Ai candidati che partecipano a un concorso di ammissione possono essere rimborsate, su richiesta, le spese legate a tale concorso.

2

Ai candidati residenti all'estero che si propongono per un'attività presso la DSC possono essere rimborsate le spese legate al colloquio di assunzione.83 79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

80 RS

172.220.111.31 81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).

Consiglio federale e Amministrazione federale 22

172.220.111.343.3 3

Sono rimborsate le spese per un volo diretto in classe economica e le spese per un viaggio in treno in seconda classe. Il rimborso delle spese di pernottamento è retto dall'articolo 66.


Art. 69


84

Sezione 3:

Rimborso di spese particolari dovute a impieghi temporanei all'estero85

Art. 70


86

Impieghi temporanei

Sono considerati impieghi temporanei gli impieghi di lavoro provvisori fuori dal luogo d'impiego vero e proprio per sostituire persone in vacanza, rafforzare temporaneamente il personale, seguire una formazione di durata limitata, installare o effettuare la manutenzione di impianti tecnici o per scopi analoghi.


Art. 71

Rimborso di spese particolari in casi di impieghi temporanei all'estero87 (art. 81 e 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1

In caso di impieghi temporanei, agli impiegati spettano i diritti di cui agli articoli 43-48 O-OPers88 e agli articoli 63-67 della presente ordinanza.89 2

Il carico trasportato per via aerea, la tutela degli interessi, l'equipaggiamento e le visite sono indennizzati in modo adeguato nell'ambito della presente ordinanza.

Sezione 4: Rimborso di spese in relazione a viaggi di revisione90

Art. 72

91 1 Sono considerati viaggi di revisione i viaggi degli impiegati della Revisione interna del DFAE allo scopo di effettuare revisioni di rappresentanze all'estero.

84 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

88 RS

172.220.111.31 89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

Personale federale. O del DFAE 23

172.220.111.343.3 2

Per i viaggi di revisione agli impiegati spettano i diritti di cui agli articoli 43-48 O-OPers92 e agli articoli 63-67 della presente ordinanza.

3

Ai revisori spetta per ogni giorno di viaggio un'indennità conformemente agli articoli 80 e 87.


Art. 73


93

Capitolo 8:

Prestazioni del datore di lavoro per trasferimenti e impieghi all'estero e in organizzazioni internazionali Sezione 1: In generale

Art. 74

Indennità per servizio militare e servizio civile (art. 81 segg. OPers) 1

Se gli impiegati prestano volontariamente il servizio militare o civile che non viene computato alle vacanze, le indennità all'estero (indennità di soggiorno all'estero) nel luogo d'impiego possono essere dedotte totalmente o in parte.

2

I costi fissi nel luogo d'impiego sono considerati adeguatamente per la durata dell'assenza dovuta al servizio militare o civile.


Art. 75

Indennità di residenza (art. 43, 81 segg. OPers) L'indennità di residenza non viene versata.


Art. 76

Compensazione del rincaro (art. 44, 81 segg. OPers) La compensazione del rincaro è versata sulle indennità per soggiorno all'estero ricorrenti, fissate in franchi svizzeri.


Art. 77

Indennità per il lavoro domenicale (art. 45 OPers) 1

È considerato lavoro domenicale il lavoro svolto la domenica o in un giorno settimanale che nel luogo d'impiego corrisponde alla domenica ed è stato definito come giorno libero ai sensi dell'articolo 53 capoverso 1.94 2

L'indennità per il lavoro domenicale si basa sull'articolo 12 capoverso 1 O-OPersDFF95.

92 RS

172.220.111.31 93 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

95 RS

172.220.111.31

Consiglio federale e Amministrazione federale 24

172.220.111.343.3

Art. 78

Prestazioni in caso di malattia e infortunio (art. 81 segg. OPers) 1

In caso di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, gli impiegati hanno diritto alle prestazioni corrispondenti alla funzione nel luogo d'impiego.

2

L'ente competente ai sensi dell'articolo 9 può ridurre totalmente o in parte le prestazioni di cui agli articoli 81-88 OPers in caso di assenza dal lavoro superiore a sei mesi.96 3 Se in caso di malattia o infortunio l'impiegato rimane nel luogo d'impiego, i costi fissi sono compensati adeguatamente.


Art. 79

Prestazioni in caso di occupazione a tempo parziale (art. 38, 81 segg. OPers) 1

Gli impiegati a tempo parziale ricevono la quota dell'indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità così come gli importi forfettari per la tutela degli interessi che corrispondono al loro tasso di occupazione.97 2 Se il tasso di occupazione è inferiore all'80 per cento, nei seguenti casi le indennità sono ridotte della differenza tra l'80 per cento e il tasso di occupazione: a. spese accessorie durante il trasferimento (art. 90); b. spese per equipaggiamenti e attrezzature (art. 90); c. spese di formazione (art. 128 segg.); d.98 viaggi per consultazioni (art. 96 seg.); e.99 … f.

spese di locazione e spese accessorie di locazione (art. 100); g. risarcimento forfettario delle spese (art. 87 segg.).

a100 Prestazioni in caso di impiegati che vivono nella stessa economia domestica 1

Se due impiegati vivono nella stessa economia domestica, i due gradi d'occupazione sono addizionati per calcolare le indennità di cui all'articolo 79 capoverso 2. Per ogni economia domestica può essere chiesta una sola indennità.

L'importo dell'indennità non può superare il 100 per cento. La presente disposizione si applica per analogia agli impiegati a tempo pieno.

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU 2008 347).

99 Abrogata dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

100 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

Personale federale. O del DFAE 25

172.220.111.343.3 2

L'indennità è versata all'impiegato con il salario più elevato.

3

È fatto salvo il diritto al risarcimento forfettario delle spese ai sensi dell'articolo 87.

Sezione 2: Indennità per inconvenienti connessi al lavoro

Art. 80


101

Diritto (art. 81 OPers) Per compensare le condizioni di vita difficili agli impiegati è versata un'indennità per inconvenienti connessi al lavoro, a condizione che il loro luogo d'impiego sia valutato con meno di 95 punti nell'indice di cui all'articolo 23.


Art. 81


102

Importo (art. 81 OPers) Per ogni punto dell'indice inferiore a 95 con il quale è valutato il luogo d'impiego sorge un diritto a un importo di 700 franchi l'anno.


Art. 82

Supplemento di vecchiaia (art. 81 OPers) L'indennità per inconvenienti connessi al lavoro è aumentata: a. del 5 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 40° anno d'età;

b. del 10 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 45° anno d'età;

c. del 15 per cento a partire dal primo gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 50° anno d'età; d. del 20 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 55° anno d'età.


Art. 83

Riduzione (art. 81 OPers) Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d'impiego, l'indennità per inconvenienti connessi al lavoro è ridotta del 20 per cento rispetto all'importo iniziale per ogni anno successivo. La riduzione è applicabile il 1° gennaio dell'anno successivo.

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

Consiglio federale e Amministrazione federale 26

172.220.111.343.3 Sezione 3: Indennità per mobilità in caso di trasferimento103

Art. 84


104

Importo (art. 81 OPers) L'indennità per mobilità ammonta a 6261 franchi l'anno.


Art. 85

Supplemento di vecchiaia (art. 81 OPers) L'indennità per mobilità è aumentata: a. del 5 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 40° anno d'età;

b. del 10 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 45° anno d'età;

c. del 15 per cento a partire dal primo gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 50° anno d'età; d. del 20 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 55° anno d'età.


Art. 86

Riduzione (art. 81 OPers) Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d'impiego, l'indennità per mobilità è ridotta del 20 per cento rispetto all'importo iniziale per ogni anno successivo.

La riduzione è applicabile il 1° gennaio dell'anno successivo.

Sezione 4: Risarcimento forfettario delle spese105

Art. 87

Diritto (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1

Le spese supplementari per la gestione dell'economia domestica sono indennizzate a titolo forfettario a partire dal giorno d'inizio del lavoro nel luogo d'impiego all'estero.

2

L'importo forfettario è versato una sola volta per economia domestica.

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

Personale federale. O del DFAE 27

172.220.111.343.3 3

Se la persona di accompagnamento fa valere l'importo forfettario a causa del suo rapporto d'impiego con la Confederazione, esso è calcolato in base allo stipendio superiore tra i due.106

Art. 88


107

Importo (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) L'importo forfettario si compone di un importo di base di 7714 franchi l'anno e di un supplemento pari al 9 per cento dello stipendio annuo.


Art. 89

Riduzione (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d'impiego, l'importo forfettario è ridotto del 20 per cento rispetto all'importo iniziale per ogni anno successivo. La riduzione è applicabile il 1° gennaio dell'anno successivo.

Sezione 5: Rimborso delle spese di trasferimento

Art. 90

Spese di viaggio e di trasferimento (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1

Gli impiegati assegnati a un altro luogo d'impiego hanno diritto per sé, le persone di accompagnamento e i figli così come per il personale privato di servizio autorizzato dalla Divisione del personale della DR al rimborso: a. delle spese di viaggio; b. delle spese di trasporto e di assicurazione del bagaglio; c.108 delle spese di trasporto e assicurazione degli effetti e mobili; d. delle spese per pernottamenti e pasti durante il viaggio; e. delle spese accessorie durante il trasferimento; f.

delle spese per equipaggiamenti e attrezzature.

1bis

Le spese di deposito di effetti e mobili sono rimborsabili in particolare qualora venga assegnato un alloggio di servizio della Confederazione interamente o parzialmente ammobiliato.109 2 Le spese di cui al capoverso 1 lettere e e f sono rimborsate a titolo forfettario.

L'importo forfettario per le spese per equipaggiamenti e attrezzature si basa sulla 106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

109 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

Consiglio federale e Amministrazione federale 28

172.220.111.343.3 classe di stipendio dell'impiegato, sulla grandezza dell'economia domestica e sul grado di mobilio del nuovo alloggio.


Art. 91

Pernottamenti e pasti prima e dopo il trasferimento (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) Se gli impiegati poco prima della partenza dal precedente luogo d'impiego o poco dopo l'arrivo al nuovo luogo d'impiego devono sostenere spese per pernottamenti e spese supplementari per pasti, per un massimo di 30 giorni prima della partenza e di 90 giorni dopo l'arrivo viene loro versato un contributo adeguato a queste spese.

Questo diritto sussiste anche per la persona di accompagnamento e per i figli.


Art. 92


110

Locazione a vuoto (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) Se, a causa di un trasferimento o di un nuovo impiego, l'impiegato deve lasciare il suo alloggio prima del successivo termine di disdetta possibile o locare un alloggio nel nuovo luogo d'impiego nell'interesse della Confederazione, di regola per al massimo tre mesi dopo la decisione di trasferimento o di impiego e al più tardi fino al successivo termine di disdetta possibile o fino alla data di entrata nell'alloggio gli viene versato un contributo adeguato alle spese effettive di locazione e alle spese accessorie di locazione.


Art. 93


111

Separazione temporanea delle economie domestiche (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1

Se, in occasione di un trasferimento o di un impiego, l'impiegato è costretto per motivi seri a condurre temporaneamente un'economia domestica separata dalle persone di accompagnamento o dai figli, per al massimo un anno può essergli concesso un contributo per le spese supplementari legate alla separazione delle economie domestiche.112 2 Se i motivi persistono, il contributo può essere concesso ogni volta per un ulteriore anno sulla base di una nuova valutazione delle circostanze complessive. Le prestazioni possono essere versate per due impieghi all'estero consecutivi, ma al massimo per quattro anni.113 3 L'impiegato comunica senza indugio la cessazione dei motivi al servizio competente.

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

Personale federale. O del DFAE 29

172.220.111.343.3 Sezione 6:

Rimborso di spese di viaggio di impiegati in servizio all'estero per lutti o in caso di viaggi a scopo di trattamento medico

Art. 94

Per lutti (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1

Agli impiegati sono rimborsate le spese di viaggio proprie e, se del caso, le spese di viaggio delle rispettive persone di accompagnamento e dei figli per la partecipazione al funerale: a. della persona di accompagnamento; b. di un figlio o di un figlio della persona di accompagnamento; c. di un genitore o di uno dei suoceri; d. di una sorella o di un fratello; e. di una cognata o di un cognato; f.

di una nuora o di un genero.114 2

Per la partecipazione al funerale in Svizzera sono rimborsate le spese di viaggio dal luogo d'impiego fino al luogo di servizio a Berna e ritorno. In caso di viaggi in aereo sono rimborsate le spese secondo la tariffa più bassa in classe economica.115 3 Per la partecipazione al funerale in un Paese terzo sono rimborsate le spese di viaggio effettive fino all'importo massimo di un viaggio conformemente al capoverso 2.


Art. 95

Per viaggi a scopo di trattamento medico (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1

Le spese di viaggio sono rimborsate se il viaggio dell'impiegato, della persona di accompagnamento o dei figli è effettuato allo scopo di seguire un trattamento medico raccomandato dal servizio medico dell'Amministrazione federale.116 2 Per i viaggi in Svizzera sono rimborsate le spese di viaggio dal luogo d'impiego fino al luogo di servizio a Berna e ritorno. In caso di viaggi in aereo sono rimborsate le spese secondo la tariffa più bassa in classe economica.117 3 Per viaggi in un Paese terzo sono rimborsate le spese effettive fino all'importo massimo per un viaggio conformemente al capoverso 2.

4

Se il viaggio in classe economica non è ragionevole, il servizio medico dell'Amministrazione generale della Confederazione decide in merito alla classe aerea da utilizzare.

114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

Consiglio federale e Amministrazione federale 30

172.220.111.343.3 5

Se l'impiegato, una persona di accompagnamento o i figli devono essere accompagnati in occasione di un viaggio di cui al capoverso 1, le spese sono assunte con il consenso del servizio medico dell'Amministrazione federale.118

Sezione 7: Rimborso dei viaggi per consultazioni119

Art. 96

Diritto (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1

Gli impiegati hanno diritto, per ogni anno civile completo, al rimborso di un viaggio per consultazioni in Svizzera. Questo diritto sussiste anche per le persone di accompagnamento e i figli.120 1bis

Per gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento e il personale soggetto a rotazione possono essere rimborsate anche le spese per un viaggio per consultazioni se nell'anno civile in corso, e in ogni caso non più tardi del 1° luglio, ha inizio un incarico all'estero di almeno due anni.121 2 Il diritto viene a cadere senza risarcimento se il viaggio non viene effettuato entro l'anno civile.122 3

Se si beneficia di un viaggio per consultazioni, la durata del soggiorno in Svizzera deve essere di almeno due settimane.123 4 Il viaggio per consultazioni può essere compensato con altri viaggi finanziati dalla Confederazione.124 5

Il diritto a un viaggio per consultazioni si estingue in caso di fine del rapporto di lavoro, se l'impiegato rientra in Svizzera a spese della Confederazione o si stabilisce in un Paese terzo a spese della Confederazione.125 118 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008 (RU 2008 4959). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU 2008 347).

120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU 2008 347).

121 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU 2008 347).

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

125 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

Personale federale. O del DFAE 31

172.220.111.343.3

Art. 97

Importi forfettari (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1

Il diritto al rimborso del viaggio per consultazioni è compensato con un importo forfettario fissato annualmente per ogni luogo d'impiego dalla DR d'intesa con il DFF.126 2 L'importo forfettario dev'essere restituito, se: a. il viaggio non ha avuto luogo nell'anno civile determinante; b. l'impiegato, in caso di fine del rapporto di lavoro, rientra in Svizzera a spese della Confederazione o si stabilisce in un Paese terzo a spese della Confederazione e se tra il momento in cui sorge il diritto e la fine del rapporto di lavoro trascorrono meno di sei mesi.127 Sezione 8: Rimborso di visite dei figli

Art. 98

Diritto (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1

Se i figli non risiedono nel luogo d'impiego del genitore, possono essere rimborsate loro le spese per:128

a. fino a due visite l'anno nel luogo d'impiego fino alla fine dell'anno in cui i figli hanno compiuto il 18° anno d'età; b. una visita l'anno nel luogo d'impiego a partire dalla fine dell'anno in cui i figli hanno compiuto il 18° anno d'età e fino alla fine dell'anno in cui hanno compiuto il 25° anno d'età.

2

Invece del viaggio di cui al capoverso 1, un genitore che vive nel luogo d'impiego può recarsi al luogo di residenza dei figli. In questo caso sono rimborsate solo le spese che sarebbero sorte per il viaggio di un figlio.129 3 Il diritto viene a cadere senza risarcimento se il viaggio non ha luogo entro un anno dall'insorgere dello stesso.

4

Possono essere prese adeguatamente in considerazione situazioni scolastiche o famigliari particolari.

126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU 2008 347).

127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

Consiglio federale e Amministrazione federale 32

172.220.111.343.3

Art. 99

Importo forfettario (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1

Il diritto al rimborso delle visite dei figli è compensato con un importo forfettario stabilito annualmente per ogni luogo d'impiego dalla DR d'intesa con il DFF.

2

Per i figli che non risiedono in Svizzera sono rimborsate le spese di viaggio al massimo fino all'importo forfettario di cui al capoverso 1.

3

L'importo forfettario deve essere restituito se: a. il viaggio non ha luogo entro un mese dopo la data di partenza notificata; b. l'impiegato, in caso di fine del rapporto di lavoro, rientra in Svizzera a spese della Confederazione o si stabilisce in un Paese terzo a spese della Confederazione e se tra il momento in cui sorge il diritto e la fine del rapporto di lavoro trascorrono meno di sei mesi.130 Sezione 9: Contributo alla locazione di alloggi

Art. 100

1 Le spese di locazione e le spese accessorie di locazione legate al soggiorno all'estero che corrispondono alla funzione e alla situazione famigliare degli impiegati sono assunte con la partecipazione degli impiegati stessi. La DR stabilisce d'intesa con il DFF la quota della partecipazione alle spese che gli impiegati devono prestare. Tale quota dipende dalla grandezza dell'economia domestica, dall'importo dello stipendio e dalle spese di locazione medie di un'economia domestica equiparabile nella città di Berna.131 2 Il capo della rappresentanza all'estero stabilisce nel singolo caso per gli impiegati a lui subordinati fino a quale importo massimo la Confederazione partecipa alle spese di locazione e alle spese accessorie di locazione. A tal fine si orienta al riguardo alle condizioni usuali del luogo.132 3 In caso di divergenze di opinione tra gli impiegati e i capi delle rappresentanze all'estero, la DR funge da mediatore e decide. Le vie di servizio devono essere rispettate.133 4 …134

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

133 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).

134 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, con effetto dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

Personale federale. O del DFAE 33

172.220.111.343.3 Sezione 10: Rimborso per la tutela degli interessi135

Art. 101

Rimborso per la tutela degli interessi agli impiegati all'estero136 (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1

Agli impiegati sono rimborsate le spese per la tutela degli interessi effettuate con l'autorizzazione del capo della rappresentanza all'estero.137 2 L'entità e il tipo delle spese per la tutela degli interessi effettuate dall'impiegato e dalla persona di accompagnamento sono stabiliti in un accordo tra il capo della rappresentanza all'estero e l'impiegato.138 3 L'accordo è concluso nell'ambito del ciclo di gestione annuale.139

Art. 102


140

Rimborso per la tutela degli interessi agli impiegati presso missioni multilaterali a Ginevra (art. 82 cpv. 3 lett. a e c OPers) 1

Agli impiegati presso missioni multilaterali a Ginevra che devono assumere compiti di tutela degli interessi sono rimborsate le relative spese.

2

I capi delle missioni stabiliscono a quali impiegati sono affidati compiti di tutela degli interessi.

3

Stabiliscono l'entità del rimborso delle spese per la tutela degli interessi in base alla funzione e ai compiti di tutela degli interessi assunti dagli impiegati e agli obblighi di rappresentanza delle persone di accompagnamento.

Sezione 11: Importo forfettario per la tutela degli interessi141

Art. 103


142

Diritto (art. 82 cpv. 3 lett. c OPers) Gli impiegati che devono assumere compiti di tutela degli interessi ricevono un importo forfettario per le relative spese.

135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

136 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

137 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

139 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU 2008 347).

140 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

141 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

142 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

Consiglio federale e Amministrazione federale 34

172.220.111.343.3

Art. 104


143

Importo forfettario ridotto (art. 82 cpv. 3 lett. c OPers) 1

Hanno diritto a un importo forfettario ridotto gli impiegati che nell'ambito della tutela degli interessi fanno inviti fuori casa con carattere di servizio.

2

Con l'importo forfettario ridotto sono rimborsate le spese di viaggio all'interno della località e del vicino agglomerato, il maggior fabbisogno di guardaroba e le spese accessorie legate alla tutela degli interessi.


Art. 105


144

Importo forfettario integrale (art. 82 cpv. 3 lett. c OPers) 1

Hanno diritto a un importo forfettario integrale gli impiegati che nell'ambito della tutela degli interessi fanno inviti a casa con carattere di servizio.

2

Con l'importo forfettario integrale sono rimborsate le spese di viaggio all'interno della località e del vicino agglomerato, il maggior fabbisogno di guardaroba, le spese per il personale domestico (senza il personale domestico dei capi delle rappresentanze all'estero) e per le attrezzature interne supplementari nonché le spese accessorie legate alla tutela degli interessi.


Art. 106


145

Categorie e classi di funzione (art. 82 cpv. 3 lett. c OPers) 1

La DR suddivide i luoghi d'impiego in quattro categorie secondo gli interessi di politica estera della Svizzera nella cura delle relazioni esterne. L'importo forfettario per la tutela degli interessi si basa su questa ripartizione. L'allegato 4 contiene gli importi.146 2 L'importo forfettario per la tutela degli interessi è versato ai capimissione e ai capiposto secondo la classe di funzione 1 (categoria I-IV). Essi stessi assegnano, fatto salvo il capoverso 4, gli impiegati incaricati della tutela degli interessi a una delle classi di funzione 2-13 secondo l'allegato 4.147 3 La DR istituisce un servizio di conciliazione. Quest'ultimo può essere adito in caso di controversie nell'assegnazione degli importi forfettari per la tutela degli interessi.

Deve essere rispettata la via di servizio.

4

L'importo forfettario per la tutela degli interessi secondo l'allegato 4 corrisponde:148

143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

144 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

146 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

147 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

148 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

Personale federale. O del DFAE 35

172.220.111.343.3 a. alla classe di funzione 9 per i capi degli uffici per il contributo svizzero all'allargamento;

b.149 alla classe di funzione 10 per i coordinatori; c. alla classe di funzione 12 per i sostituti dei capi degli uffici per il contributo svizzero all'allargamento; d. alla classe di funzione 13 i sostituti dei coordinatori e gli assistenti coordinatori.


Art. 107

Riduzione e restituzione (art. 82 cpv. 3 lett. c OPers) 1

L'importo forfettario per la tutela degli interessi è ridotto totalmente o in parte e deve essere restituito totalmente o in parte se la tutela degli interessi non è prestata nell'ambito dell'accordo preso in conformità dell'articolo 101 capoverso 2.150 2 Il diritto all'importo forfettario viene a cadere in caso di assenza di più di tre mesi dal luogo d'impiego.

Sezione 12: Adeguamento al potere d'acquisto

Art. 108

In generale (art. 83 OPers) 1

Sottostanno all'adeguamento al potere d'acquisto: a.151 secondo il paniere, il 25, 30 o 35 per cento dello stipendio conformemente agli articoli 36, 39 e 40 OPers e delle prestazioni ricorrenti conformemente agli articoli 44, 46, 48, 50 e 51 OPers; b.152 l'80 per cento delle prestazioni di cui all'articolo 82 capoverso 3 lettere a e c OPers.

2

Un potere d'acquisto negativo è compensato con lo stipendio e le prestazioni di cui al capoverso 1.


Art. 109

Verifica dei prezzi (art. 83 OPers) La DR fissa l'adeguamento al potere d'acquisto in base a verifiche periodiche dei prezzi a Berna e nei luoghi d'impiego d'intesa con l'UFPER.

149 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

150 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

151 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

152 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).

Consiglio federale e Amministrazione federale 36

172.220.111.343.3

Art. 110

Indicizzazione (art. 83 OPers) 1

La differenza di prezzo tra i panieri nel luogo d'impiego e nella città di Berna è espressa con un indice comparativo nel quale il valore dell'indice della città di Berna corrisponde a 100 punti.

2

In caso di divergenze dal valore dell'indice della città di Berna, il potere d'acquisto deve essere compensato conformemente all'allegato 5.


Art. 111

Modifiche (art. 83 OPers) 1

Se dalla verifica dei prezzi risulta una modifica del valore dell'indice per il luogo d'impiego degli impiegati, il potere d'acquisto è adeguato nel seguente modo: a. in caso di aumento del valore dell'indice retroattivamente all'inizio del trimestre nel quale ha avuto luogo la verifica dei prezzi;

b. in caso di diminuzione del valore dell'indice all'inizio del trimestre successivo alla verifica dei prezzi.

2

…153

Sezione 13: Esenzione fiscale

Art. 112


154

Calcolo forfettario (art. 84 OPers) 1

I minori costi dovuti all'esenzione fiscale degli impiegati all'estero sono calcolati secondo le basi di calcolo e le possibilità di deduzione forfettaria applicate dall'amministrazione delle contribuzioni del Cantone di Berna per calcolare le imposte sul reddito dei contribuenti domiciliati nella città di Berna.

2

La deduzione per i minori costi è calcolata in base alle seguenti categorie: a. impiegato solo senza figli; b. impiegato solo con figli; c. impiegato coniugato senza figli; d. impiegato coniugato con figli.

3

La deduzione forfettaria per i minori costi ammonta al 70 per cento dell'importo calcolato secondo il capoverso 1.

153 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, con effetto dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

154 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

Personale federale. O del DFAE 37

172.220.111.343.3

Art. 113

Calcolo individuale (art. 84 OPers) 1

Se l'importo della deduzione per i minori costi dovuti all'esenzione fiscale conformemente all'articolo 112 capoverso 3 risulta più elevato dell'importo che gli impiegati dovrebbero versare in quanto contribuenti nella città di Berna per le imposte cantonali e comunali sul loro reddito complessivo, può essere chiesta una correzione fornendo le relative prove.155 2

Una correzione della deduzione per i minori costi dovuti all'esenzione fiscale ha luogo dopo la presentazione di una decisione di tassazione definitiva dell'imposta federale diretta per l'anno civile in questione (postnumerando).

Sezione 14: Prestiti

Art. 114

Concessione (art. 85 OPers) 1

In occasione di un trasferimento, sia esso dalla Svizzera o dall'estero o di un impiego all'estero, all'impiegato, su richiesta motivata, possono essere concessi prestiti fino a sei mesi dopo l'arrivo nel luogo d'impiego per:156 a. equipaggiamenti e attrezzature; b. deposito della pigione; c. lavori di ripristino; d. acquisto di un'autovettura.

2

I prestiti per gli acquisti di autovetture devono essere remunerati al tasso che la Cassa di risparmio del personale federale fissa il 1° gennaio dell'anno in questione per gli averi depositati.


Art. 115

Restituzione (art. 85 OPers) 1

I prestiti, eccettuato il deposito della pigione, devono essere restituiti a rate mensili ed entro quattro anni al massimo.157 2 In caso di vendita dell'oggetto per il quale il prestito era stato concesso il debito residuo diventa immediatamente esigibile.

155 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).

156 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

157 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

Consiglio federale e Amministrazione federale 38

172.220.111.343.3 3

In caso di risoluzione del contratto di locazione per il quale era stato concesso un prestito per il deposito della pigione, il debito diventa immediatamente esigibile dopo la restituzione del deposito compresi gli eventuali interessi.158 4 In caso di decesso la DR può, eccezionalmente, rinunciare alla restituzione del debito residuo e degli interessi maturati.159 Capitolo 9: Persone di accompagnamento Sezione 1: Dichiarazione di convivenza

Art. 116

160 Gli impiegati che convivono e i loro partner consegnano alla DR una dichiarazione
scritta nella quale confermano la loro convivenza.

Sezione 2: Supplemento per le persone di accompagnamento

Art. 117

Diritto (art. 114 cpv. 3 OPers) 1

Gli impiegati hanno diritto, per le persone che li accompagnano, a un supplemento per le persone di accompagnamento su talune indennità. Il supplemento per le persone di accompagnamento è versato una sola volta per economia domestica.161 2 Il diritto a un supplemento per le persone di accompagnamento per un nuovo partner sorge al più presto 24 mesi dopo l'estinzione di un precedente diritto e a partire dal trasferimento successivo o dall'impiego successivo. È determinante il momento in cui il partner precedente abbandona la comunione domestica.162 3 …163

4

Il Il supplemento per le persone di accompagnamento sul risarcimento forfettario delle spese di cui all'articolo 120 è versato anche agli impiegati che crescono da soli uno o più figli e che hanno diritto all'assegno familiare per i figli che vivono nella loro economia domestica.164 158 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

159 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).

160 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).

161 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

162 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

163 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

164 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

Personale federale. O del DFAE 39

172.220.111.343.3 5

Le assenze delle persone di accompagnamento in comunione domestica superiori a 90 giorni per calendario civile devono essere comunicate alla DR.165

Art. 118


166

Fine del diritto (art. 114 cpv. 3 OPers) Il diritto a supplementi per le persone di accompagnamento si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni per questo statuto non sono più soddisfatte.


Art. 119


167

Supplementi per le persone di accompagnamento sulle indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità (art. 81, 114 cpv. 3 OPers) I supplementi per le persone di accompagnamento sulle indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità ammontano al 10 per cento delle relative indennità versate agli impiegati conformemente agli articoli 80-86.


Art. 120

Supplemento per le persone di accompagnamento sul risarcimento forfettario delle spese168 (art. 82 cpv. 3 lett. a, 114 cpv. 3 OPers) 1

Il supplemento per le persone di accompagnamento sul risarcimento forfettario delle spese ammonta a 11 107 franchi l'anno.169 2 La riduzione del supplemento si basa sull'articolo 89.


Art. 121

Supplemento per le persone di accompagnamento sugli importi forfettari per la tutela degli interessi170 (art. 82 cpv. 3 lett. c, 114 cpv. 3 OPers) 1

Gli impiegati hanno diritto a un supplemento per le persone di accompagnamento sugli importi forfettari per la tutela degli interessi se le persone di accompagnamento partecipano ai compiti di tutela degli interessi in base a un accordo.171 2 L'importo del supplemento è fissato nell'allegato 4.

3

La riduzione e la restituzione del supplemento si basano sull'articolo 107 capoverso 1.172

165 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009 (RU 2009 4705). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).

166 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

167 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

168 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

169 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

170 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

171 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

Consiglio federale e Amministrazione federale 40

172.220.111.343.3

Art. 122

Prestazioni in caso di malattia (art. 86, 114 cpv. 3 OPers) 1

I costi supplementari delle assicurazioni dovuti al soggiorno all'estero delle persone di accompagnamento sono assunti dal DFAE. 2

Le prestazioni dell'assicurazione e il contributo federale per le persone di accompagnamento possono essere disciplinati nel quadro dei contratti di assicurazione collettiva di cui all'articolo 86 capoverso 2 OPers.

Sezione 3: Partecipazione alle spese per la previdenza professionale

Art. 123

Condizioni (art. 114 cpv. 3 OPers) 1

Il DFAE contribuisce a sostenere le spese per la previdenza professionale della persona di accompagnamento se: a. il contratto di previdenza è stato concluso con un organo di previdenza assoggettato alla sorveglianza assicurativa o bancaria e avente sede in Svizzera;

b. il contratto di previdenza include una componente di risparmio o di rischio in caso di invalidità a seguito di malattia o infortunio che prevede una rendita annua di almeno 12 000 franchi e se questi rischi non sono coperti da un'altra assicurazione; c. il contratto di previdenza include una clausola di esenzione dal premio in caso di invalidità.

d.173 …

2

Il capoverso 1 si applica alle persone di accompagnamento ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 anche quando il luogo di lavoro è in Svizzera o se esiste il diritto alle prestazioni secondo l'articolo 93.174

Art. 124


175

Entità del contributo (art. 114 cpv. 3 OPers) 1

Se la persona di accompagnamento percepisce un reddito da attività lucrativa o sotto forma di rendita fino a 18 000 franchi l'anno, il DFAE contribuisce a far fronte alle spese per la sua previdenza professionale con un importo di 7400 franchi.

172 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

173 Abrogata dal n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

174 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005 (RU 2005 4703). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

175 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

Personale federale. O del DFAE 41

172.220.111.343.3 2

Se il reddito da attività lucrativa o sotto forma di rendita della persona di accompagnamento supera i 47 000 franchi l'anno, il DFAE non contribuisce alle spese summenzionate.

3

Se la persona di accompagnamento percepisce un reddito da attività lucrativa o in forma di rendita compreso tra 18 000 e 47 000 franchi all'anno, la partecipazione alle spese per la previdenza professionale è ridotta in misura proporzionale.


Art. 125

Fine della partecipazione alle spese (art. 114 cpv. 3 OPers) La persona di accompagnamento non ha più diritto a ricevere una partecipazione alle spese per la previdenza professionale se: a. l'impiegato si ritira dal servizio di carriera; b. l'impiegato si dimette dal DFAE; c. la persona di accompagnamento raggiunge l'età ordinaria di pensionamento.

Sezione 4: Risarcimento di danni

Art. 126

Se persone di accompagnamento subiscono perdite di patrimonio alle condizioni di
cui all'articolo 87 OPers, tali perdite sono considerate danni subiti dal personale.

Capitolo 10: Figli Sezione 1: Risarcimento forfettario delle spese176

Art. 127

1 Gli impiegati ricevono per i figli un supplemento sul risarcimento forfettario delle spese di 1545 franchi per anno e per figlio.177 2 Il risarcimento delle spese è versato soltanto una volta per ciascuna economia domestica.178

176 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

177 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

178 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

Consiglio federale e Amministrazione federale 42

172.220.111.343.3 Sezione 1a:179 Contributi per la custodia di bambini complementare alla famiglia
a Per la custodia di bambini complementare alla famiglia si applicano per analogia gli
articoli 75a e 75b OPers, se il bambino è custodito: a. in una struttura destinata alla custodia di bambini come strutture d'accoglienza per l'infanzia o scuole dell'infanzia;

b. presso genitori diurni; o c. da persone private con le quali sussiste un rapporto di lavoro disciplinato dal diritto locale.

Sezione 2: Contributi alle spese di formazione

Art. 128

In generale

(art. 82 cpv. 3 lett. a, 114 cpv. 3 OPers) 1

Il DFAE accorda agli impiegati i contributi:180 a. alle spese dell'istruzione di base, della riqualificazione professionale e dell'orientamento professionale; b. ai maggiori costi causati da uno studio universitario o da una formazione professionale basata su un apprendistato; c. ai maggiori costi che insorgono a seguito della separazione dalla famiglia per assolvere una formazione.

2

La DR, d'intesa con il DFF, stabilisce i requisiti che devono soddisfare la formazione e gli istituti di formazione come pure l'entità dei contributi alle spese di formazione.


Art. 129

Inizio e fine dei contributi alle spese di formazione (art. 82 cpv. 3 lett. a, 114 cpv. 3 OPers) 1

I contributi alle spese di formazione sono accordati a partire dall'inizio dell'istruzione scolastica obbligatoria, ma al più presto per l'anno in cui il figlio compie il 4° anno di età.

2

I contributi alle spese di formazione sono accordati fino al conseguimento della maturità o di un diploma equivalente, fino al termine della prima formazione professionale, del primo ciclo di studi universitari o alla conclusione della formazione 179 Introdotta dal n. I dell'O del DFAE del 13 ago. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU 2012 4245).

180 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

Personale federale. O del DFAE 43

172.220.111.343.3 professionale basata sull'apprendistato, al massimo tuttavia fino al compimento del 25° anno d'età.


Art. 130


181

Contributi alle spese di formazione in Svizzera Gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento e il personale soggetto a rotazione possono ricevere contributi alle spese di formazione anche in Svizzera al termine o in vista dell'impiego all'estero.

Sezione 3: Risarcimento di danni

Art. 131

Se i figli subiscono perdite di patrimonio alle condizioni di cui all'articolo 87 OPers, tali perdite sono considerate danni subiti dal personale.

Capitolo 11: Obblighi degli impiegati in servizio all'estero Sezione 1: In generale

Art. 132

Obbligo di trasferimento (art. 21 cpv. 1 lett. a e cbis LPers182, art. 25 cpv. 4 OPers)183 1

Gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo di trasferimento possono essere chiamati in servizio in ogni momento alla centrale o all'estero.

2

Allo scadere di una durata minima di soggiorno in luoghi d'impiego dalle condizioni di vita difficili o molto difficili, essi possono chiedere di essere trasferiti in un altro luogo d'impiego.

3

La durata minima di soggiorno è calcolata come segue: a. per luoghi d'impiego con meno di 45 punti: 2 anni; b. per luoghi d'impiego con meno di 60 punti: 3 anni; c. per luoghi d'impiego con meno di 65 punti: 4 anni.

4

Nella decisione di trasferimento degli impiegati in un determinato luogo si prendono in considerazione la loro formazione, l'esperienza e l'idoneità per la funzione prevista come pure il loro stato di salute. Se possibile si tiene conto anche dello stato di salute della persona di accompagnamento come pure delle possibilità di formazione esistenti per i figli.

181 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 13 ago. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU 2012 4245).

182 L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1) 183 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).

Consiglio federale e Amministrazione federale 44

172.220.111.343.3

Art. 133

Comportamento nel luogo d'impiego 1

Con il loro comportamento gli impiegati si adoperano per guadagnare la stima delle autorità e dei cittadini dello Stato di residenza in cui operano. Essi intrattengono le relazioni necessarie a svolgere i loro compiti. Si astengono dal fare qualsiasi dichiarazione o azione che potrebbe ripercuotersi in modo spiacevole sulla politica delle autorità svizzere, segnatamente sulla politica estera.

2

Essi provvedono che le persone facenti parte della loro economia domestica non pregiudichino l'esercizio della loro funzione e non danneggino gli interessi della Svizzera.


Art. 134

Privilegi e immunità

1

Gli impiegati adempiono le condizioni legate ai loro privilegi e alle loro immunità diplomatiche o consolari e non ne abusano.

2

Essi sono responsabili dell'uso dei loro privilegi e delle loro immunità fatto dai membri della loro economia domestica.


Art. 135

184 Vacanze I superiori possono obbligare gli impiegati a prendere le vacanze in occasione:185 a. di viaggi di servizio; b. di viaggi di trasferimento o di impiego; c. di viaggi in Svizzera intrapresi a scopo di trattamento medico secondo l'articolo 95.


Art. 136

Alloggio di servizio

Gli impiegati sono tenuti a occupare le residenze e gli alloggi di servizio destinati loro nel luogo d'impiego e a osservarne il regolamento interno.


Art. 137

Alloggio privato

1

L'impiegato a cui non è stato assegnato alcun alloggio secondo l'articolo 136 può sceglierlo liberamente.

2

I capi delle rappresentanze all'estero possono, in casi motivati, limitare la scelta dell'alloggio oppure rifiutare un alloggio se esso non soddisfa i requisiti di sicurezza o la funzione degli impiegati loro subordinati.186 184 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

185 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).

186 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

Personale federale. O del DFAE 45

172.220.111.343.3

Art. 138


187

Versamento dello stipendio in valuta locale La DR può emanare prescrizioni particolari per le rappresentanze all'estero concernenti il versamento dello stipendio nella valuta corrente nel luogo d'impiego agli impiegati retribuiti in franchi svizzeri.


Art. 139

Viaggi in Stati con i quali la Svizzera non intrattiene rapporti diplomatici I titolari di un passaporto diplomatico o di servizio devono chiedere un permesso alla DR prima di intraprendere viaggi in Stati con i quali la Svizzera non intrattiene rapporti diplomatici.

Sezione 2: Notifiche e autorizzazioni in materia di diritto del personale

Art. 140

Dati personali degli impiegati 1

Gli impiegati previsti per un impiego all'estero notificano al servizio del personale competente, prima di iniziare tale impiego, i dati personali necessari a stabilire la loro idoneità personale.

2

Essi notificano al servizio del personale competente eventuali modifiche dei dati summenzionati insorte durante l'impiego.

3

Essi acconsentono a che questi dati siano elaborati dai servizi competenti.


Art. 141

Dati personali delle persone di accompagnamento 1

Gli impiegati notificano al servizio del personale competente, prima di iniziare un impiego all'estero, i dati personali delle persone di accompagnamento necessari a tale scopo.

2

Essi acconsentono a che questi dati siano elaborati e pubblicati.

3

Comunicano al servizio del personale competente se la persona di accompagnamento si rifiuta di comunicare i dati personali necessari ai fini dell'impiego.


Art. 142

Obbligo di notifica (art. 95 OPers) Gli impiegati notificano al servizio competente:188 a. la loro appartenenza a un'associazione con sede all'estero; b. le pubblicazioni, le conferenze e le dichiarazioni pubbliche durante il servizio all'estero, non effettuate per lavoro, qualora riguardino la politica estera della Svizzera o l'attività del DFAE;

187 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).

188 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

Consiglio federale e Amministrazione federale 46

172.220.111.343.3 c. l'abbandono dello Stato di residenza.


Art. 143


189



Art. 144

Titoli e insegne cavalleresche di autorità estere 1

Gli impiegati devono rifiutare titoli e insegne cavalleresche conferiti da autorità estere.

2

Qualora un rifiuto non sia possibile, notificano al servizio competente i titoli e le insegne cavalleresche conferite da autorità estere. Esso decide sulla procedura da seguire.


Art. 145

Occupazioni accessorie

(art. 91 OPers)

1

Gli impiegati comunicano al servizio del personale competente l'esercizio di un'occupazione accessoria.

2

L'esercizio di un'occupazione accessoria è vietato se essa è incompatibile con lo status garantito dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche o consolari.


Art. 146

Attività lucrativa della persona di accompagnamento (art. 91 OPers) 1

Gli impiegati comunicano al servizio del personale competente ogni attività lucrativa svolta dalla persona di accompagnamento nel luogo d'impiego.

2

La persona di accompagnamento può svolgere un'attività lucrativa soltanto se è compatibile con i privilegi e le immunità dell'impiegato come pure con le leggi e gli usi dello Stato di residenza.


Art. 147

Direzione di una società che persegue uno scopo lucrativo (art. 91 OPers) 1

Gli impiegati comunicano eventuali partecipazioni alla direzione di società che perseguono uno scopo lucrativo.

2

Prima di iniziare un impiego all'estero, essi richiedono l'autorizzazione per poter mantenere le partecipazioni.


Art. 148

Obbligo di testimoniare (art. 94 OPers) Gli impiegati o le persone di accompagnamento, che devono fare una deposizione davanti a un organo di assistenza giudiziaria dello Stato di residenza che presup189 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013

(RU 2013 1771).

Personale federale. O del DFAE 47

172.220.111.343.3 ponga la rinuncia all'immunità diplomatica o consolare, sono tenuti a chiedere un'autorizzazione.

Capitolo 12: Procedura, opposizioni e ricorsi Sezione 1: Procedura di obiezione in caso di trasferimenti

Art. 149

1 Le decisioni di trasferimento secondo l'articolo 34 capoverso 1bis LPers190 e l'articolo 6 della presente ordinanza possono essere riesaminate nell'ambito di una procedura di obiezione.191 2 Gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento possono far valere le loro motivazioni contro una decisione di trasferimento per la via di servizio. Il DFAE decide in merito dopo aver sentito la commissione di trasferimento.

3

La composizione e i compiti della commissione di trasferimento sono disciplinati in un regolamento emanato dal DFAE.

Sezione 2: Valutazione del personale

Art. 150

Eliminazione delle divergenze 1

Gli impiegati in servizio all'estero che non condividono la valutazione del personale inviano la loro domanda di riesame della medesima secondo l'articolo 6 O-OPers-DFF192 alla persona alla quale il loro superiore è direttamente subordinato.

2

Gli impiegati valutati dal capomissione nelle rappresentanze all'estero e nelle missioni multilaterali a Ginevra e gli impiegati valutati dal coordinatore inviano la loro domanda di riesame della valutazione del personale:193 a. alla divisione politica competente per la valutazione del personale del servizio diplomatico e dei capi delle rappresentanze consolari;

b. alla DSC per il personale ad essa subordinato; c. alla DR per il rimanente personale impiegato all'estero.

3

I capimissione inviano la loro domanda di riesame della valutazione del personale al capo della Direzione politica per il tramite della Divisione politica competente.

190 RS

172.220.1

191 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).

192 RS

172.220.111.31 193 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

Consiglio federale e Amministrazione federale 48

172.220.111.343.3 4

I coordinatori inviano la loro domanda di riesame della valutazione del personale per il tramite del competente caposezione al competente caposettore.194

Art. 151

195 Procedura Il riesame dell'eliminazione delle divergenze secondo l'articolo 6 capoverso 2 O-OPers196 è effettuato: a. dal capo della DR per i capimissione; b. dal capo del personale del DFAE per il rimanente personale.

Sezione 3: Promozioni nei servizi di carriera

Art. 152

Rifiuto di una promozione …197 Gli impiegati dei servizi di carriera, che non hanno ricevuto alcuna comunicazione personale in merito a una promozione, possono chiedere per scritto informazioni sui motivi del rifiuto presso il servizio competente conformemente all'articolo 5 al più tardi entro il 31 gennaio.


Art. 153

Comunicazione dei motivi del rifiuto …198 La comunicazione dei motivi del rifiuto avviene: a. per le persone secondo l'articolo 2 capoverso 1 OPers mediante una comunicazione scritta del DFAE;

b. per gli altri impiegati mediante una decisione della DR.


Art. 154

e 155199 194 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008 (RU 2008 4959). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

195 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

196 RS

172.220.111.31 197 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).

198 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).

199 Abrogati dal n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).

Personale federale. O del DFAE 49

172.220.111.343.3 Capitolo 13: Disposizioni finali Sezione 1: Istruzioni

Art. 156

…200

La DR emana istruzioni nei seguenti settori: a. valutazione del personale (art. 10 segg.); b. concorso di ammissione (art. 16 segg.); c. indicizzazione dei luoghi d'impiego (art. 23); d. indennità speciali per impieghi in regioni di crisi (art. 36); e.201 … f.

orario settimanale del lavoro (art. 47); g. servizio di picchetto (art. 44 e 49); h.202 vacanze e congedi (art. 53-60); i.

rimborso di viaggi che non sono viaggi di servizio (art. 61 e 64 cpv. 2); j.

rimborso di pernottamenti e pasti all'estero (art. 67); k. spese per la partecipazione a concorsi di ammissione (art. 68 e 69); l.203 rimborso in caso di impieghi temporanei all'estero e di viaggi di revisione (art. 70-72);

m. stipendio e altre prestazioni in caso di malattia e infortunio come pure di servizio militare e servizio civile all'estero (art. 74 e 78); n. rimborsi in caso di trasferimenti (art. 90 segg.); o.204 rimborsi di spese di viaggio per lutti, viaggi a scopo di trattamento medico, viaggi per consultazioni e visite dei figli (art. 94-99); p. contributo alla locazione di alloggi (art. 100); q.205 rimborso per la tutela degli interessi (art. 101 segg.); r.206 importi forfettari per la tutela degli interessi (art. 103 segg.); 200 Abrogata dal n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

201 Abrogata dal n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

202 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

203 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

204 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

205 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

206 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

Consiglio federale e Amministrazione federale 50

172.220.111.343.3 s. determinazione e aggiornamento dell'adeguamento al potere d'acquisto (art. 108 segg.);

t. calcolo individuale della deduzione per i minori costi dovuti all'esenzione fiscale (art. 113);

u. prestiti (art. 114 segg.); v. contributo alle spese per la previdenza professionale (art. 123 segg.); w. contributi alle spese di formazione (art. 128 segg.); x. regolamento interno e responsabilità civile per l'utilizzo di alloggi di servizio (art. 136).

Sezione 2: Diritto vigente: abrogazione

Art. 157

1 Sono abrogati i seguenti regolamenti: a. il regolamento d'esecuzione I del 21 dicembre 2001207; b. il regolamento d'esecuzione II del 6 aprile 1976208; c. il regolamento d'esecuzione V del 1° gennaio 2002209; d. il regolamento d'esecuzione VII del 1° gennaio 2002210.

2

I seguenti regolamenti sono modificati come segue: …211

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 158


212



Art. 159

Mantenimento della classe di stipendio in corso (art. 33) 1

Gli impiegati dei servizi di carriera rimangono nella propria classe di stipendio, fatto salvo l'articolo 34 capoverso 2 e fino al loro prossimo trasferimento, se la loro funzione descritta nell'allegato 2 riceve una valutazione inferiore.

207 Non pubblicato nella RU.

208 Non pubblicato nella RU.

209 Non pubblicato nella RU.

210 Non pubblicato nella RU.

211 Le mod. possono essere consultate alla RU 2002 2917.

212 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).

Personale federale. O del DFAE 51

172.220.111.343.3 2

Impiegati del servizio consolare, che all'entrata in vigore della presente ordinanza rientrano nelle classi di stipendio 10, 17, 21 e 25, mantengono tali classi di stipendio fino alla promozione successiva.


Art. 160


213

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 giugno 2013 Per gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo di trasferimento e il personale della DSC soggetto a rotazione, che in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 dell'ordinanza del 20 febbraio 2013214 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale hanno richiesto il pensionamento anticipato secondo il diritto anteriore, continuano ad essere applicabili gli articoli 22-25, 158 e l'allegato 1215 del diritto anteriore.


Art. 161


216

Disposizioni transitorie della modifica del 29 novembre 2013 1

Le promozioni che diventano effettive il 1° gennaio 2014 sono rette dal diritto anteriore o, se più favorevoli per la persona interessata, dalle disp osizioni della modifica del 29 novembre 2013.

2

In deroga all'articolo 26 capoverso 3 le promozioni in una funzione superiore sono effettive a partire dal 1° gennaio 2014.

a217 Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 162

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2002 fatti salvi i capoversi 2 e 3.

2

Gli articoli 26 capoverso 3, 108 capoverso 1 lettera a e 112 capoverso 4 entrano in vigore il 1° gennaio 2003.

3

L'articolo 157 capoverso 2 lettere a e b entra in vigore come segue: l'articolo 9 del regolamento d'esecuzione III del 1° aprile 1997 e l'articolo 10.1 capoverso 3 del regolamento d'esecuzione IV del 1° gennaio 2002 entrano in vigore il 1° gennaio 2003.

213 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).

214 RS

172.220.111.35 215 RU

2002 2917, 2005 4703, 2009 4705 216 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

217 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 6 ago. 2008 (RU 2008 3935). Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).

Consiglio federale e Amministrazione federale 52

172.220.111.343.3 Allegati

Allegato 1:

Allegato 2:

Valutazione della funzione nei servizi di carriera (art. 27 e 34) Allegato 3:

Congedo pagato all'estero (art. 60) Allegato 4:

Importi forfettari per la tutela degli interessi (art. 106 e 121) Allegato 5:

Adeguamento al potere d'acquisto (art. 110)

Personale federale. O del DFAE 53

172.220.111.343.3 Allegato 1218

218 Abrogato dal n. II dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).

Consiglio federale e Amministrazione federale 54

172.220.111.343.3 Allegato 2219

(art. 27 e 34)

Valutazione della funzione nei servizi di carriera Parte 1:

Categorie per rappresentanze e funzioni di direzione alla centrale D Rappresentanze diplomatiche

D1

Piccola rappresentanza diplomatica con compiti prioritari di politica estera D2

Piccola o media rappresentanza diplomatica con compiti prioritari di politica estera rilevanti per la Svizzera D3

Media rappresentanza diplomatica con compiti prioritari di politica estera particolarmente rilevanti per la Svizzera D4

Grande rappresentanza diplomatica con un ventaglio completo di attività di politica estera particolarmente rilevanti per la Svizzera D5

Rappresentanza diplomatica molto grande con un ventaglio completo di attività di politica estera di straordinaria rilevanza per la Svizzera G Consolati

generali

G1

Rappresentanza consolare con ampi compiti prioritari consolari e/o di politica estera G2

Grande rappresentanza consolare con ampi compiti prioritari consolari e di politica estera particolarmente rilevanti K Cancellerie

K1

Grande cancelleria con un ampio ventaglio di attività nel settore della gestione e con ampio ambito di conduzione in termini di personale e in termini specialistici (grande cancelleria) K2

Cancelleria molto grande con un ventaglio completo di attività nel settore della gestione e con ambito di conduzione molto ampio in termini di personale e in termini specialistici (cancelleria molto grande) 219 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

Personale federale. O del DFAE 55

172.220.111.343.3 Z

Funzioni di direzione alla centrale Z1

Funzione di direzione alla centrale nel settore della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro e con ambito di conduzione medio o elevato in termini di personale e elevato in termini specialistici Z2

Funzione di direzione alla centrale nel settore della tutela degli interessi diplomatici con compiti prioritari di politica estera rilevanti per la Svizzera e con ambito di conduzione medio o elevato in termini di personale e elevato in termini specialistici Z3

Funzione di direzione alla centrale nel settore della tutela degli interessi diplomatici con compiti prioritari di politica estera particolarmente rilevanti per la Svizzera e con ambito di conduzione medio o elevato in termini di personale ed elevato in termini specialistici Z4

Funzione di direzione alla centrale nel settore della tutela degli interessi diplomatici con un ventaglio completo di attività di politica estera particolarmente rilevanti per la Svizzera e con ambito di conduzione medio o elevato in termini di personale e molto elevato in termini specialistici Z5

Funzione di direzione alla centrale nel settore della tutela degli interessi diplomatici con un ventaglio completo di attività di politica estera di straordinaria rilevanza per la Svizzera e con ambito di conduzione elevato in termini di personale e molto elevato in termini specialistici Parte 2:

Assegnazione alle fasce di funzione e alle classi di stipendio nei servizi di carriera A Servizio

diplomatico

A1

Fascia di funzione 1 Dopo aver superato il concorso d'ammissione per il servizio diplomatico: Compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro alla centrale o presso una rappresentanza o nel settore della gestione delle risorse diplomatiche alla centrale. A1.1

Terzo segretario di ambasciata Collaboratore diplomatico classe di stipendio 20 Impiegati del servizio diplomatico che hanno superato il concorso d'ammissione per il servizio diplomatico e ai quali sono affidati, per la prima volta, compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici, conformemente alla loro formazione.

Consiglio federale e Amministrazione federale 56

172.220.111.343.3 A1.2

Secondo segretario di ambasciata Collaboratore diplomatico classe di stipendio 22 Impiegati del servizio diplomatico che, dopo un'attività di almeno due anni e otto mesi nella classe di stipendio 20, adempiono autonomamente e in modo efficiente compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici.

A1.3

Primo segretario di ambasciata Collaboratore diplomatico classe di stipendio 24 Impiegati del servizio diplomatico che, dopo almeno tre anni di attività nella classe di stipendio 22, hanno acquisito una vasta esperienza professionale e ai quali è affidato l'adempimento in modo autonomo di compiti specializzati impegnativi nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici.

A2

Fascia di funzione 2 Dopo aver superato le tappe di sviluppo e di qualifica indispensabili per la carriera: -

compiti dirigenziali di medio livello nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro alla centrale o presso una rappresentanza o nel settore della gestione delle risorse diplomatiche alla centrale, -

compiti specializzati altamente qualificati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro alla centrale, in rappresentanze multilaterali o rappresentanze diplomatiche della categoria D5, -

direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D1, - in casi particolari, direzione di una rappresentanza consolare della cate- goria G1 o G2. A2.1 Consigliere di

ambasciata

Caposezione Aggiunto diplomatico classe di stipendio 26 Impiegati del servizio diplomatico che, dopo almeno tre anni di attività nella classe di stipendio 24, sono incaricati di adempiere compiti di media responsabilità a livello dirigenziale nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici oppure, in casi particolari, compiti specializzati altamente qualificati per le loro conoscenze specialistiche in campo politico, economico, culturale o altro nel settore della tutela degli interessi. Rientrano in questa categoria gli impiegati che: esercitano la funzione di sostituto del capomissione,

dirigono un'importante unità organizzativa con compiti di tutela degli interessi diplomatici di una missione,

Personale federale. O del DFAE 57

172.220.111.343.3 - adempiono autonomamente compiti specializzati altamente qualificati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici alla centrale, in rappresentanze multilaterali o in rappresentanze diplomatiche della categoria D5,

assumono la direzione di un'importante sezione incaricata di compiti di tutela degli interessi diplomatici o di un'unità organizzativa equivalente alla centrale,

esercitano la funzione di sostituti del capo di un'importante sezione incaricata di compiti di tutela degli interessi diplomatici o di un'unità organizzativa equivalente alla centrale,

in casi particolari esercitano la funzione di sostituti del capo di una rappresentanza consolare.

A2.2 Consigliere di

ambasciata

Caposezione Aggiunto diplomatico classe di stipendio 28 Impiegati del servizio diplomatico che, dopo almeno tre anni di attività nella classe di stipendio 26, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell'adempimento di compiti di cui al numero A2.1. In casi particolari, impiegati che: assumono la direzione di una rappresentanza consolare,

assumono la direzione ad interim di una missione, il cui capo risiede in un Paese terzo.

A2.3 Consigliere di

ambasciata

Caposezione Consigliere diplomatico classe di stipendio 30 Impiegati del servizio diplomatico che, dopo almeno tre anni di attività nella classe 28, sono di norma considerati candidati a più alte funzioni di direzione per personalità, conoscenze professionali ed esperienza nonché competenza sociale e dirigenziale.

A2.4 Capomissione Direttore supplente Vicedirettore classe di stipendio 30 con indennità di funzione Impiegati del servizio diplomatico che, dopo almeno tre anni di attività nella classe di stipendio 30, sono considerati candidati a più alte funzioni di direzione per personalità, conoscenze professionali ed esperienza nonché competenza sociale e dirigenziale e cui è affidata una delle seguenti funzioni di quadro: direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D1,

funzione di direzione alla centrale della categoria Z1,

Consiglio federale e Amministrazione federale 58

172.220.111.343.3 in casi particolari, direzione di una rappresentanza consolare della categoria G2.

A3

Fascia di funzione 3 Dopo aver superato le tappe di sviluppo e di qualifica indispensabili per la carriera: Direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D2 o funzione di direzione alla centrale della categoria Z2. A3.1 Capomissione Consigliere di ambasciata Capodivisione Direttore supplente Vicedirettore classe di stipendio 32 Impiegati del servizio diplomatico ai quali, dopo almeno tre anni di attività nella classe di stipendio 30, è affidata una delle seguenti funzioni di quadro: direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D2,

supplenza nella direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D5,

funzione di direzione alla centrale della categoria Z2.

A4

Fascia di funzione 4 Direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D3 o funzione di direzione alla centrale della categoria Z3. A4.1 Capomissione Direttore Capodivisione Direttore supplente classe di stipendio 33 Impiegati del servizio diplomatico ai quali, dopo almeno tre anni di attività nella classe di stipendio 32, è affidata una delle seguenti funzioni di quadro: direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D3,

funzione di direzione alla centrale della categoria Z3.

Personale federale. O del DFAE 59

172.220.111.343.3 A5

Fascia di funzione 5 Direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D4 o funzione di direzione alla centrale della categoria Z4. A5.1 Capomissione Direttore Capodivisione Direttore supplente classe di stipendio 34 Impiegati del servizio diplomatico ai quali, dopo almeno tre anni di attività nella classe di stipendio 33, è affidata una delle seguenti funzioni di quadro: direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D4,

funzione di direzione alla centrale della categoria Z4.

A6

Fascia di funzione 6 Direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D5 o funzione di direzione alla centrale della categoria Z5. A6.1 Capomissione Direttore

classe di stipendio 34 con indennità di funzione Impiegati del servizio diplomatico ai quali, dopo almeno tre anni di attività nella classe di stipendio 34, è affidata una delle seguenti funzioni di quadro: direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D5,

funzione di direzione alla centrale della categoria Z5.

B Servizio

consolare

B1

Fascia di funzione 1 Dopo aver superato il concorso d'ammissione per il servizio consolare: -

compiti specializzati presso una rappresentanza o alla centrale. -

direzione di un servizio consolare importante o direzione della gestione operativa di una cancelleria della categoria K1 o di un importante servizio amministrativo alla centrale. -

supplente nella gestione delle attività presso una rappresentanza o supplente nella direzione amministrativa alla centrale.

Consiglio federale e Amministrazione federale 60

172.220.111.343.3 B1.1

Segretario di consolato Collaboratore consolare classe di stipendio 14 Impiegati del servizio consolare che hanno superato il concorso d'ammissione per il servizio consolare e ai quali, per la prima volta, sono affidati compiti specializzati nell'ambito dei servizi consolari e dell'amministrazione o in settori analoghi, conformemente alla loro formazione.

B1.2

Segretario di consolato Collaboratore consolare classe di stipendio 16 Impiegati del servizio consolare che, dopo almeno due anni di attività in seguito alla riuscita dell'esame finale, hanno acquisito conoscenze approfondite e svolgono in modo autonomo i compiti specializzati nel settore dei servizi consolari e dell'amministrazione o in settori analoghi e i compiti specializzati corrispondenti.

B1.3 Viceconsole Collaboratore consolare classe di stipendio 18 Impiegati del servizio consolare che, dopo almeno due anni di attività nella classe di stipendio 16, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia, senso delle responsabilità e competenze sociali: nell'adempimento di compiti di cui al numero B1.2,

come sostituti nella direzione di una cancelleria o di un servizio amministrativo o di un'unità organizzativa analoga presso la centrale, o

nella direzione di un importante servizio consolare di una cancelleria della categoria K1 o di un importante servizio amministrativo alla centrale.

B1.4 Viceconsole Collaboratore consolare classe di stipendio 20 Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 18, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia, senso delle responsabilità e competenze sociali: - nell'adempimento in modo autonomo di una vasta gamma di impegnativi compiti specializzati nell'ambito dei servizi consolari e dell'amministrazione o in settori analoghi, come sostituti nella direzione di una cancelleria, di un servizio amministrativo o di un'unità organizzativa analoga presso la centrale, o

nella direzione di un importante servizio consolare di una cancelleria della categoria K1 o di un importante servizio amministrativo alla centrale.

Personale federale. O del DFAE 61

172.220.111.343.3 B2

Fascia di funzione 2 Dopo aver superato il concorso d'ammissione per il servizio consolare, settore funzioni di gestione delle attività, o dopo aver superato le tappe di sviluppo e di qualifica indispensabili per la carriera: -

gestione delle attività presso una rappresentanza o direzione amministrativa alla centrale, -

supplente nella gestione delle attività presso una cancelleria della categoria K1 o supplente nella direzione di un importante servizio amministrativo o di un'unità organizzativa analoga presso la centrale, - direzione di un importante servizio consolare o della gestione operativa presso una cancelleria della categoria K2, -

in casi particolari: compiti specializzati qualificati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici o in altri settori alla centrale o presso le rappresentanze. B2.1 Console

Collaboratore consolare classe di stipendio 20 Impiegati del servizio consolare, settore funzioni di gestione delle attività, che hanno superato il concorso d'ammissione per questo settore e impiegati del servizio consolare, settore servizi consolari, gestione operativa e amministrazione, che hanno svolto un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 18, e che: assumono la direzione di una cancelleria,

fungono da sostituti nella direzione di una cancelleria della categoria K1 o assumono la direzione di un importante servizio consolare o della gestione operativa in una cancelleria della categoria K2,

- assumono alla centrale la direzione di un servizio amministrativo o di un'unità organizzativa analoga o fungono da sostituti nella direzione di un importante servizio amministrativo o di un'unità organizzativa analoga, in casi particolari, svolgono compiti specializzati qualificati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici o in altri settori alla centrale o presso le rappresentanze.

B2.2 Console Collaboratore consolare classe di stipendio 22 Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 20: hanno acquisito un'ampia esperienza nello svolgere i compiti di cui al numero B2.1,

Consiglio federale e Amministrazione federale 62

172.220.111.343.3 - assumono, in casi particolari e sulla base della loro riconosciuta attitudine generale alla tutela degli interessi diplomatici, compiti simili a quelli degli impiegati di cui al numero A1.2.

B2.3 Console Collaboratore consolare classe di stipendio 24 Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 22: si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia, senso di responsabilità e competenze sociali nello svolgere i compiti di cui al numero B2.1,

- assumono, in casi particolari e sulla base della loro riconosciuta attitudine generale alla tutela degli interessi diplomatici, compiti simili a quelli degli impiegati di cui al numero A1.3.

B3

Fascia di funzione 3 Dopo aver superato le tappe di sviluppo e di qualifica indispensabili per la carriera: -

direzione di una rappresentanza consolare della categoria G1 o G2 o direzione ad interim di una missione, - compiti dirigenziali di livello medio nel settore della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro presso una rappresentanza o alla centrale, - gestione delle attività presso una cancelleria della categoria K1 o K2 o compiti dirigenziali di alto livello alla centrale, - supplenza nella direzione di una rappresentanza diplomatica o consolare oppure supplenza nella gestione delle attività presso una cancelleria della categoria K2 oppure supplenza di un'importante unità organizzativa alla centrale, -

in casi particolari, direzione di un importante servizio consolare o direzione della gestione operativa presso una cancelleria della categoria K2 senza gestione delle attività, - in casi particolari, compiti specializzati altamente qualificati nel settore della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro alla centrale, presso una rappresentanza multilaterale o una rappresentanza diplomatica della categoria D5.

Personale federale. O del DFAE 63

172.220.111.343.3 B3.1

Console Caposezione Aggiunto diplomatico classe di stipendio 26 Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 24: fungono da sostituti del capo di una rappresentanza consolare o esercitano la supplenza nella direzione ad interim di una missione, il cui capo risiede in un Paese terzo,

assumono la gestione delle attività presso una cancelleria della categoria K1,

fungono da supplenti nella gestione delle attività presso una cancelleria della categoria K2,

assumono alla centrale la direzione di una sezione o di un'unità organizzativa analoga oppure la supplenza nella direzione di un'importante sezione incaricata della tutela degli interessi consolari o di un'unità organizzativa di importanza analoga o la supplenza nella direzione di una divisione o di un'unità organizzativa analoga,

- hanno dimostrato la loro attitudine generale alla tutela degli interessi e assumono compiti simili a quelli degli impiegati di cui al numero A2.1 presso le rappresentanze o alla centrale, o in casi particolari: assumono la direzione di un importante servizio consolare o la direzione della gestione operativa presso una cancelleria della categoria K2 senza gestione delle attività,

B3.2 Console generale

Console Capodivisione Caposezione Aggiunto diplomatico classe di stipendio 28 Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 26: sono incaricati della direzione di una rappresentanza consolare o della direzione ad interim di una missione, il cui capo risiede in un Paese terzo,

assumono la gestione delle attività presso una cancelleria della categoria K2,

assumono alla centrale la direzione di una divisione o di un'unità organizzativa analoga o la direzione di un'importante sezione incaricata della tutela degli interessi consolari o di un'unità organizzativa analoga, o

svolgono presso le rappresentanze o alla centrale compiti di tutela degli interessi diplomatici simili a quelli degli impiegati di cui al numero A2.2 e si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia, senso di responsabilità e competenze sociali.

Consiglio federale e Amministrazione federale 64

172.220.111.343.3 B3.3 Console

generale

Console Capodivisione Caposezione classe di stipendio 30 Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 28, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia, senso di responsabilità e competenze sociali nell'adempimento di compiti di cui al numero B3.2. Di norma soddisfano nel complesso il profilo di direttore di una rappresentanza consolare pur non avendo ancora svolto detta funzione.

B3.4

Console generale classe di stipendio 30 con indennità di funzione Impiegati del servizio consolare ai quali, dopo un'attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 30, per personalità, conoscenze professionali ed esperienza nonché competenza sociale e dirigenziale è affidata una delle seguenti funzioni di quadro: direzione di una rappresentanza consolare della categoria G2,

in casi particolari, direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D1,

in casi particolari, funzione di direzione della categoria Z1 alla centrale.

C

Servizio di segreteria e specializzato C1

Classe di funzione 1 Compiti di segretariato e/o compiti semplici di cancelleria. C1.1

Segretario amministrativo classe di stipendio 7 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato ai quali sono affidati compiti di segretariato corrispondenti alla loro formazione.

C1.2

Segretario amministrativo classe di stipendio 10 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che dispongono di ampie conoscenze in materia di segretariato e lavorano in modo autonomo.

Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 7, hanno acquisito ampie conoscenze di segretariato e lavorano in modo autonomo.

Personale federale. O del DFAE 65

172.220.111.343.3 C1.3

Segretario amministrativo classe di stipendio 12 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che dispongono di almeno sei anni di esperienza professionale e ai quali possono essere affidati in modo autonomo compiti di segretariato più impegnativi o lavori semplici di cancelleria o lavori equivalenti.

Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 10 assolvono in modo autonomo anche compiti di segretariato più impegnativi o svolgono lavori semplici di cancelleria o lavori equivalenti.

C1.4

Segretario amministrativo classe di stipendio 13 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 12, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell'adempimento di compiti di cui al numero C1.3.

C2

Classe di funzione 2 Compiti di assistenza e compiti impegnativi di segretariato.

Compiti di specialista nei settori della tutela degli interessi o dei servizi consolari o in settori analoghi.
C2.1

Team assistant classe di stipendio 14 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato con almeno dieci anni di esperienza professionale.

Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno due anni nelle classi di stipendio 12 o 13: eseguono in modo autonomo compiti di assistenza o compiti impegnativi di segretariato per capimissione o capiposto o per titolari di funzioni analoghe alla centrale,

- eseguono in modo autonomo lavori di assistenza o lavori impegnativi di segretariato per supplenti di capimissione o per titolari di funzioni analoghe alla centrale, o - svolgono semplici compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi o dei servizi consolari o in settori analoghi.

C2.2

Team assistant classe di stipendio 15 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 14, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell'adempimento di compiti di cui al numero C2.1.

Consiglio federale e Amministrazione federale 66

172.220.111.343.3 C2.3

Team assistant classe di stipendio 16 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno due anni nelle classi di stipendio 14 o 15: svolgono in modo autonomo compiti di assistenza o compiti impegnativi di segretariato per capimissione o per titolari di funzioni equivalenti alla centrale, oppure

svolgono importanti compiti specializzati nel settore della tutela degli interessi o dei servizi consolari o in settori analoghi.

C2.4

Team assistant classe di stipendio 17 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 16, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell'adempimento di compiti di cui al numero C2.3.

C3

Classe di funzione 3 Assunzione, in modo autonomo, di compiti impegnativi specializzati nell'ambito della tutela degli interessi o dei servizi consolari o in settori analoghi. C3.1

Impiegato specialista classe di stipendio 18 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 16 o 17, svolgono in modo autonomo impegnativi compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi o dei servizi consolari o in settori analoghi.

C3.2

Impiegato specialista classe di stipendio 19 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 18, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell'adempimento dei compiti di cui al numero C3.1.

C3.3

Impiegato specialista classe di stipendio 20 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno due anni nelle classi di stipendio 18 o 19, svolgono in modo autonomo difficili compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi.

C3.4

Impiegato specialista classe di stipendio 21 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 20, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell'adempimento dei compiti di cui al numero C3.3.

Personale federale. O del DFAE 67

172.220.111.343.3 C3.5

Impiegato specialista classe di stipendio 22 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno tre anni nelle classi di stipendio 20 o 21, svolgono in modo autonomo compiti specializzati particolarmente difficili nell'ambito della tutela degli interessi.

C3.6

Impiegato specialista classe di stipendio 23 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 22, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell'adempimento dei compiti di cui al numero C3.5.

Consiglio federale e Amministrazione federale 68

172.220.111.343.3 Allegato 3

(art. 60)

Congedo pagato all'estero Motivo

Più precisamente

Diritto a

Osservazioni

Decessi Decesso

del

coniuge,

del convivente, di un genitore o di un figlio 3 giorni

Per impiegati il cui luogo di servizio è all'estero la durata del congedo può essere aumentata, in casi motivati, di al massimo due giorni.

Malattia grave e

improvvisa di un

membro della

famiglia o di una

persona di

accompagnamento

Per la cura di un membro della famiglia col-

pito improvvisamente da una malattia grave o vittima di un infortunio Fino a 2 giorni

per ogni evento

Per impiegati il cui luogo di servizio è all'estero la durata del congedo può essere aumentata, in casi motivati, di al massimo quatto giorni.

Famiglie monoparentali con

luogo di servizio

all'estero

Disbrigo di affari inderogabili (ad es. accom-

pagnamento dei figli dal medico, a scuola, ecc.) Fino a 5 giorni

per anno civile

.

Trasloco con

cambiamento del

luogo di servizio

all'interno dello

stesso Paese (trasferimento in

Svizzera o

all'estero)

Sistemazione degli

affari personali e preparazione della partenza

per il nuovo luogo di servizio

2 giorni

Ricerca di un nuovo alloggio

Fino a 3 giorni

Sopralluogo

dell'abitazione di servizio asse-

gnata

Fino a 1 giorno

Trasloco in un'abitazione o in una camera

ammobiliate in seguito ad avvenuto trasferimento

1 giorno

Trasloco in un'abitazione o in una camera

non ammobiliate se il trasloco avviene entro due anni

2 giorni

Trasloco in occasione del trasfe-

rimento in un

altro Paese

Sistemazione degli

affari personali e preparazione della partenza

Fino a 3 giorni

Personale federale. O del DFAE 69

172.220.111.343.3 Motivo

Più precisamente

Diritto a

Osservazioni

Ricerca di un nuovo alloggio

Fino a 3 giorni

Sopralluogo

dell'abitazione di

servizio assegnata

Fino a 1 giorno

Trasloco in un'abitazione o in una camera

ammobiliate

1 giorno

Trasloco in un'abitazione o in una camera

non ammobiliate

3 giorni

Deposito e ritiro dei mobili ed effetti

traslocati in Svizzera Fino a 2 giorni

Partecipazione a

concorsi di

ammissione

Partecipazione a

concorsi di ammissione Per la durata del

concorso di

ammissione

Per impiegati il cui luogo di servizio è all'estero la durata del congedo può essere aumentata, in casi motivati, di al massimo due giorni.

Trasferimento con

l'auto

Viaggio di trasferimento con l'auto

Da 1 a 3 giorni

Impiegati che si servono dell'auto per il trasferimento.

Consiglio federale e Amministrazione federale 70

172.220.111.343.3 Allegato 4220

(art. 106 e 121)

Importi forfettari per la tutela degli interessi Ammontare delle indennità forfettarie Classe di funzione

Impiegato

Supplemento per persone di accompagnamento

Capi delle

rappresentanze

Importi

forfettari

ridotti

Importi forfettari

totali

(con inviti a casa) Importi

forfettari

ridotti

Importi forfettari

totali

(con inviti a casa) 1 - cat. I

24 438

4 072

14 762

1 - cat. II

21 250

4 072

12 726

1 - cat. III

19 125

3 563

11 199

1 - cat. IV

17 532

3 563

10 181

Collaboratori

2

20 558

35 594

3 563

11 199

3

17 850

31 250

3 563

10 690

4

16 314

27 626

3 563

10 181

5

13 573

23 305

3 054

9 672

6

12 153

19 657

3 054

9 163

7

11 878

18 595

3 054

8 654

8

10 272

16 468

2 545

8 145

9

9 558

14 875

2 545

7 636

10

8 562

12 749

2 545

7 127

11

7 864

10 625

2 545

6 108

12

6 534

8 500

2 545

5 090

13

5 206

6 375

2 545

4 072

220 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFAE del 28 set. 2005 (RU 2005 4703). Aggiornato dal n. II dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

Personale federale. O del DFAE 71

172.220.111.343.3 Allegato 5

(art. 110)

Adeguamento al potere d'acquisto Indice comparativo
L'adeguamento al potere d'acquisto (APA) da applicare dipende dall'indice comparativo calcolato in base a una verifica dei prezzi e a un calcolo continuamente aggiornato. L'APA è stabilito come segue: Indice

APA determinante

75.1*

- 80.0

-20

80.1

- 85.0

-15

85.1

- 90.0

-10

90.1

- 95.0

- 5

95.1

- 102,4

0

102,5

- 107,4

+5

107,5

- 112,4

+10

112,5

- 117.4*

+15

*

Per indici comparativi inferiori o superiori secondo lo stesso modello.

Non esiste alcuna limitazione né verso il basso né verso l'alto.

Consiglio federale e Amministrazione federale 72

172.220.111.343.3