1
Ordinanza del DFAE concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE) del 20 settembre 2002 (Stato 1° gennaio 2019) Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE),
d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli articoli 2 capoverso 4, 48 capoverso 2, 52 capoverso 5, 70 capoverso 3 e 114
dell'ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale (OPers),2 ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Campo di applicazione, appartenenza ai servizi e definizioni
Art. 1
Campo di applicazione (art. 1 OPers)
1
Il presente regolamento si applica, fatti salvi altri disciplinamenti nelle singole disposizioni, al personale del DFAE soggetto all'obbligo di trasferimento.
2
Si applica per analogia all'altro personale del DFAE impiegato all'estero e al personale degli altri Dipartimenti impiegato all'estero, per quanto sia previsto nel contratto di lavoro o in un accordo concluso tra il DFAE e l'ufficio competente.
Art. 2
3
diplomatica;
b. carriera cooperazione internazionale (CI); c. carriera affari consolari, gestione e finanze.
RU 2002 2917 1 RS
172.220.111.3 2
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4453).
3
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
172.220.111.343.3
Consiglio federale e Amministrazione federale 2
172.220.111.343.3
Art. 3
Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per: a.4 impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento: impiegati del DFAE assegnati a una delle carriere di cui all'articolo 2 nonché impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento secondo il contratto di lavoro che possono essere trasferiti in ogni momento in un luogo d'impiego all'estero o in un posto di lavoro alla Centrale;
b. impiegati in servizio all'estero: impiegati del DFAE o di altri Dipartimenti che sono in servizio all'estero secondo le disposizioni dell'articolo 1 capoversi 1 e 2; bbis.5 rappresentanza all'estero: rappresentanza facente parte della rete esterna della Svizzera, segnatamente un'ambasciata, un consolato generale, una missione, un ufficio esterno, una delegazione, una rappresentanza permanente o un ufficio della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC); c.6 luogo d'impiego: luogo in cui si trova una rappresentanza all'estero o un luogo di servizio equivalente; d.7 persona di accompagnamento: 1. coniuge o partner registrato dell'impiegato secondo l'articolo 1 se vive in comunione domestica con l'impiegato, 2. convivente dell'impiegato secondo l'articolo 1 se vive in comunione domestica con l'impiegato e lo segue nel trasferimento, in un impiego o in un impiego temporaneo, sempre che abbia consegnato la dichiarazione di cui all'articolo 116; e. figlio: ogni figlio per il quale l'impiegato ha diritto all'assegno familiare8 conformemente all'articolo 51 OPers; f.9 ...
4
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
5
Introdotta dal n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
6
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
7
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).
8
Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
9
Abrogata dal n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
O sul personale federale. O del DFAE 3
172.220.111.343.3 Sezione 2: Competenza in materia di decisioni del datore di lavoro
Art. 4
10
Per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro sono competenti: a.11 il DFAE, fatto salvo l'articolo 2 capoverso 1 OPers, per gli impiegati nelle classi di stipendio 32-38 e per gli impiegati di cui all'articolo 2 capoverso 1bis OPers; b. la Direzione delle risorse (DR), fatto salvo l'articolo 6, per gli impiegati nelle classi di stipendio 1-31.
Art. 5
12
Art. 6
13 Trasferimento (art. 2 OPers)
In merito al trasferimento di impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento decide: a. il Consiglio federale per i capimissione; b. il DFAE per: 1. gli altri impiegati nelle classi di stipendio 32-38, 2. i supplenti dei capimissione, 3. gli impiegati di cui all'articolo 2 capoverso 1bis OPers; c. il segretario di Stato o la segretaria di Stato, fatta salva la lettera b, per: 1. gli incaricati d'affari, 2. i capi delle rappresentanze consolari; d. la DSC, fatta salva la lettera b, per i trasferimenti a copertura di posti nella CI;
e. la DR per gli altri impiegati.
10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
12 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
Consiglio federale e Amministrazione federale 4
172.220.111.343.3
Art. 7
14
1
La DR rilascia le autorizzazioni per: a. la rinuncia a privilegi e immunità secondo la Convenzione di Vienna del 18 aprile 196115 sulle relazioni diplomatiche o la Convenzione di Vienna del 24 aprile 196316 sulle relazioni consolari; b. l'appartenenza a un'associazione con sede all'estero; c.17 … d. il conferimento di titoli e insegne cavalleresche di autorità estere; e. le partecipazioni alla direzione di società che perseguono uno scopo lucrativo;
f.
la deposizione davanti a un organo dell'amministrazione della giustizia nello Stato di residenza.
2
Le competenze per le altre autorizzazioni si basano sull'articolo 9.
Art. 8
18
Art. 9
Altre decisioni del datore di lavoro (art. 2 e 98 OPers)19 Per le decisioni del datore di lavoro non menzionate negli articoli 4-8 sono competenti:20 a.21 il DFAE per le persone di cui all'articolo 2 capoversi 1 e 1bis OPers; b.22 … c. la DR per gli altri impiegati.
14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU 2008 347).
15 RS
0.191.01
16 RS
0.191.02
17 Abrogata dal n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).
18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).
19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
22 Abrogata dal n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, con effetto dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).
O sul personale federale. O del DFAE 5
172.220.111.343.3 Capitolo 2: Valutazione del personale nelle carriere23
Art. 10
24
(art. 15 OPers)
La valutazione del personale nelle carriere di cui all'articolo 2 comprende la valutazione delle prestazioni nell'ambito del ciclo di gestione annuale (Management by Objectives, MbO) nonché le valutazioni effettuate in vista dello sviluppo professionale all'interno del DFAE, in particolare la valutazione periodica del potenziale e test attitudinali.
Art. 11
25
1
I capimissione convengono i loro obiettivi con il capo della divisione competente in seno alla Direzione politica.
2
La Direzione politica dirige in collaborazione con la DSC il processo di definizione degli obiettivi (concertazione degli obiettivi) del capomissione di una rappresentanza integrata. I capi delle divisioni geografiche competenti in seno alla Direzione politica e la DSC sottoscrivono insieme la concertazione degli obiettivi.
3
La concertazione può essere svolta per corrispondenza.
4
Le valutazioni delle prestazioni per capimissione sono eseguite dalla rispettiva divisione competente in seno alla Direzione politica.
5
Nelle rappresentanze integrate la valutazione delle prestazioni del capomissione è eseguita congiuntamente dalla Direzione politica e dalla DSC ed è sottoscritta da entrambe le direzioni.
Art. 12
26
24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4453).
26 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
Consiglio federale e Amministrazione federale 6
172.220.111.343.3 Capitolo 3:27 Costituzione, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro Sezione 1: Condizioni generali di assunzione nelle carriere (art. 23 e 24 OPers)
Art. 13
1 La persona assunta in una delle carriere di cui all'articolo 2 deve: a. avere superato la procedura di ammissione I (art. 14-17) o II (art. 19); b. essere incensurata;
c. avere la cittadinanza svizzera; d. dichiararsi disposta ad adempiere l'obbligo di trasferimento.
2
Per un'assunzione nella carriera di cui all'articolo 2 lettera b sono fatte salve le eccezioni al capoverso 1 lettera c, se il personale in via d'assunzione non deve adempiere regolarmente compiti di sovranità nazionale o deve adempierli soltanto per una parte molto ridotta delle sue attività.
Sezione 2: Procedura di ammissione I
Art. 14
Età massima e contenuto della procedura di selezione (art. 24 OPers)
1
La procedura di ammissione I è una procedura di selezione in più fasi a cui possono accedere persone che nell'anno della selezione hanno al massimo 30 anni.
2
Vengono verificati l'idoneità generale nonché il possesso dei requisiti professionali e personali per l'assunzione in una delle carriere di cui all'articolo 2.
Art. 15
Ammissione alla formazione (art. 24 OPers)
1
Nello stesso anno i candidati possono candidarsi solo per l'ammissione a una delle carriere di cui all'articolo 2.
2
Oltre alle condizioni di cui all'articolo 13, chi si candida per l'ammissione alla carriera diplomatica o alla carriera CI deve dimostrare di avere ottenuto un diploma di scuola universitaria a livello master o di disporre di una formazione equivalente. 3 Oltre alle condizioni di cui all'articolo 13, chi si candida per l'ammissione alla carriera affari consolari, gestione e finanze deve dimostrare di aver ottenuto un diploma di scuola universitaria a livello bachelor in economia o finanze, di aver superato un esame professionale superiore o di avere un diploma di scuola specializzata superiore in economia, gestione del personale, amministrazione o finanze e contabilità, oppure di disporre di una qualifica equivalente.
27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
O sul personale federale. O del DFAE 7
172.220.111.343.3 4
Le candidature che non rispettano tutte le condizioni per un'assunzione nelle carriere (art. 13 cpv. 1 lett. b-d e 2, art. 14 e art. 15 cpv. 1-3) sono respinte nell'ambito di una preselezione amministrativa. 5 Dopo la preselezione amministrativa ha luogo una preselezione qualitativa in cui si decide quali candidati sono ammessi agli esami della procedura di ammissione.
6
Sulla base dei risultati degli esami e tenendo conto delle raccomandazioni della commissione di ammissione competente, il capo del Dipartimento decide quali candidati sono ammessi alla formazione.
7
I candidati non ammessi alla formazione possono ripetere una volta la procedura di ammissione I, se adempiono ancora le condizioni di assunzione e se nell'ambito della procedura di preselezione qualitativa (cpv. 5) vengono nuovamente ammessi agli esami.
Art. 16
Formazione (art. 25, 39, 44 e 44a OPers) 1
I candidati ammessi alla formazione sono assunti a tempo determinato per la durata della formazione.
2
Durante la formazione i candidati di cui al capoverso 1 hanno diritto a un'eventuale compensazione del rincaro e a un eventuale aumento dello stipendio reale, ma non all'evoluzione dello stipendio.
3
La formazione comprende moduli teorici e moduli pratici. I moduli pratici devono essere svolti sia alla Centrale sia nella rete esterna.
4
Al termine della formazione ha luogo una valutazione finale dei candidati.
Art. 17
Assunzione a tempo indeterminato 1
Il capo del Dipartimento decide in merito all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati sulla base dei risultati della formazione e della valutazione finale e tenendo conto delle raccomandazioni della commissione di ammissione competente.
2
Per la fissazione dello stipendio la durata della formazione (art. 16 cpv. 2) è calcolata come esperienza professionale.
Art. 18
Contratto di lavoro
(art. 25 OPers)
Il contratto di lavoro disciplina in particolare: a. l'appartenenza
alla
carriera;
b. l'obbligo di trasferimento e gli obblighi specifici ad esso connessi nei settori del controllo di sicurezza relativo alle persone e dei dati personali.
Consiglio federale e Amministrazione federale 8
172.220.111.343.3 Sezione 3: Procedura di ammissione II (art. 24 OPers)
Art. 19
1 La procedura di ammissione II è una procedura di selezione in più fasi a cui possono accedere persone che nell'anno della selezione hanno più di 30 anni. Il suo scopo è il reclutamento mirato di ulteriori candidati per le carriere di cui all'articolo 2 in base alle esigenze di personale e di specializzazioni del DFAE. 2
Vengono verificati l'idoneità generale nonché il possesso dei requisiti professionali e personali per l'assunzione in una delle carriere di cui all'articolo 2. Si applicano per analogia le condizioni di assunzione di cui agli articoli 15-17. La formazione è adeguata individualmente al profilo del candidato ammesso.
Sezione 4: Commissioni di ammissione
Art. 20
Nomina e organizzazione Il Dipartimento nomina una commissione per l'ammissione a ciascuna delle carriere di cui all'articolo 2.
Art. 21
Competenza 1
La commissione di ammissione competente effettua la preselezione amministrativa (art. 15 cpv. 4) e la preselezione qualitativa (art. 15 cpv. 5).
2
Essa formula una raccomandazione all'attenzione del capo del Dipartimento in vista dell'ammissione alla formazione (art. 15 cpv. 6) e di un'assunzione a tempo indeterminato (art. 17 cpv. 1).
Capitolo 3a:28 Indicizzazione dei luoghi d'impiego (art. 114 cpv. 4 OPers)29
Art. 22
Abrogato
Art. 23
1 L'indicizzazione dei luoghi d'impiego all'estero si basa sulla difficoltà delle condizioni di vita in loco paragonate a quelle nella città di Berna. Le condizioni di vita nei luoghi d'impiego sono rilevate ogni anno e valutate segnatamente in base alle
28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).
29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
O sul personale federale. O del DFAE 9
172.220.111.343.3 seguenti categorie di criteri: contesto politico e sociale, aspetti medici e sanitari, scuole e formazione, servizi e trasporti pubblici, inquinamento ambientale. I singoli criteri di valutazione e la loro ponderazione per l'indicizzazione dei luoghi d'impiego sono definiti, d'intesa con il DFF, in una direttiva.
2
Sono considerati luoghi d'impiego con condizioni di vita difficili quelli con un valore dell'indice tra 82 e 63 punti. Sono considerati luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili quelli con un valore dell'indice uguale o inferiore a 62 punti. 3 I valori dell'indice per i singoli luoghi d'impiego entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo. In casi eccezionali è possibile procedere a un adeguamento anticipato. I valori dell'indice e il loro adeguamento sono pubblicati.
Art. 24
e 25 Abrogati Capitolo 4: Stipendio e prestazioni sociali Sezione 1: ...
Art. 26
a 3830
Art. 39
31
Art. 30
a 3332 Sezione 2:33 Stipendio in caso di trasferimento
Art. 34
Trasferimento in funzioni inquadrate nella classe di stipendio 35 e superiori Se all'impiegato trasferito è assegnato un posto inquadrato in una classe di stipendio superiore alla classe 34, la differenza tra l'importo massimo della classe di stipendio 34 e l'importo massimo della classe di stipendio della funzione superiore gli è versata sotto forma di un'indennità graduata di funzione in applicazione analogica dell'articolo 46 capoverso 2 OPers.
30 Abrogati dal n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
31 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).
32 Abrogati dal n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
Consiglio federale e Amministrazione federale 10
172.220.111.343.3
Art. 35
Assegnazione a seguito dell'obbligo di trasferimento di funzioni inquadrate in una classe inferiore di stipendio 1
Se a seguito dell'obbligo di trasferimento all'impiegato deve essere assegnata una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio di questa funzione può essere inferiore alla precedente di tre classi al massimo.
2
Se a seguito dell'obbligo di trasferimento all'impiegato viene assegnata una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio è adeguata nel contratto di lavoro. Se supera l'importo massimo stabilito per questa nuova classe, lo stipendio resta invariato fino al successivo trasferimento, ma al massimo per quattro anni. Se lo stipendio, con un'indennità di funzione secondo l'articolo 34, supera l'importo massimo della classe di stipendio 34, al momento dell'assegnazione della funzione nella classe inferiore di stipendio esso viene adeguato all'importo massimo della classe di stipendio 34. L'articolo 52a capoverso 2 OPers non è applicabile.
3
Se la classe di stipendio della funzione assegnata a seguito dell'obbligo di trasferimento è inferiore alla precedente di tre classi e se trascorsi i quattro anni previsti al capoverso 2 all'impiegato traferito non è assegnata una funzione in una classe superiore di stipendio, lo stipendio viene adeguato all'importo massimo della classe di stipendio inferiore di due classi, ma l'adeguamento si applica al massimo per i successivi quattro anni.
4
Durante i periodi previsti dai capoversi 2 e 3 e fintantoché lo stipendio supera l'ammontare giustificato in base alla valutazione della funzione, non è versata la compensazione del rincaro e non è accordato alcun aumento secondo l'articolo 39 OPers.
Sezione 3:
Supplementi speciali per gli impiegati in servizio all'estero34
Art. 36
1 La DR, su proposta della rappresentanza estera e d'intesa con la divisione politica competente, può versare un supplemento speciale per compensare gli inconvenienti non compensati in altro modo dovuti al soggiorno necessario per motivi di servizio di impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento o in servizio all'estero, persone di accompagnamento e figli in luoghi d'impiego nei quali a seguito di eventi straordinari si devono prendere in considerazione notevoli perdite della qualità della vita o un sostanziale aumento del pericolo per la vita o l'integrità personale.
2
Il supplemento corrisponde al massimo al valore di 10 punti secondo l'articolo 81.
È versato per gli impiegati e per le persone di accompagnamento nella misura del 34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).
O sul personale federale. O del DFAE 11
172.220.111.343.3 100 per cento ciascuno e per ogni figlio degli impiegati nella misura del 60 per cento.35 3 Il supplemento è versato per una durata limitata. La durata del versamento del supplemento viene verificata periodicamente. I dettagli sono disciplinati in un'istruzione.36 Sezione 4: Prestazioni sociali agli impiegati in servizio all'estero
Art. 37
Prestazioni in caso di infortunio professionale (art. 63 OPers)
1
In caso di lesioni corporali o invalidità dovuti a un infortunio professionale o di menomazioni dovute a una malattia professionale equiparabile a un infortunio professionale l'interessato ha diritto: a. al 100 per cento del guadagno determinante conformemente all'articolo 63 capoverso 2 lettera a OPers per incapacità totale al lavoro fino alla morte; b. alla parte del guadagno determinante corrispondente al grado d'invalidità secondo la legge federale del 20 marzo 198137 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) in caso di incapacità parziale al lavoro.
2
Per pregiudizio delle relazioni personali nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, il datore di lavoro può concedere una prestazione a titolo di riparazione morale.
Art. 38
Altre prestazioni
(art. 63 OPers)
1
Il datore di lavoro paga le spese di cura dell'impiegato in servizio all'estero secondo i principi della LAINF38 e le spese del rito funebre secondo l'articolo 26 capoverso 4 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 200139 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFF) se le persone di accompagnamento e i figli che vivono nella stessa economia domestica, nella misura in cui abbiano diritto ad assegni di custodia, subiscono infortuni e malattie ai sensi degli articoli 39 e 40.
2
Per la riduzione o il rifiuto delle prestazioni di cui al capoverso 1, l'articolo 27 O-OPers-DFF si applica per analogia.
35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).
36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4453).
37 RS
832.20
38 RS
832.20
39 RS
172.220.111.31
Consiglio federale e Amministrazione federale 12
172.220.111.343.3
Infortuni professionali (art. 63 OPers)
Sono considerati infortuni professionali per gli impiegati in servizio all'estero in particolari gli infortuni: a. in seguito ad azioni di guerra, rivoluzione o tumulti; b. durante o a causa di un viaggio all'estero pagato dal datore di lavoro; c. durante il viaggio di ritorno dell'impiegato giunto alla quiescenza se per motivi cogenti il viaggio non ha potuto essere effettuato prima della fine del rapporto di servizio e ha luogo entro il più breve termine possibile;
d. in seguito a un atto di violenza rivolto contro di essi a causa della loro funzione.
Art. 40
Malattie professionali (art. 63 OPers)
1
Per gli impiegati in servizio all'estero sono considerate malattie professionali equiparabili a un infortunio professionale in particolare le malattie: a. dovute alle condizioni igieniche e particolari nel luogo d'impiego; b. durante e a causa di un viaggio all'estero pagato dal datore di lavoro; c. durante il viaggio di ritorno dell'impiegato giunto alla quiescenza se per motivi cogenti il viaggio non ha potuto essere effettuato prima della fine del rapporto di servizio e ha luogo entro il più breve termine possibile.
2
Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e b, il DFAE chiede una perizia del servizio medico dell'Amministrazione generale della Confederazione e decide in merito al nesso causale.
Capitolo 5: Tempo di lavoro degli impiegati in servizio all'estero40
Art. 41
a 4641
Art. 47
42
La durata settimanale del lavoro all'estero è, in media, di 40 ore. Per gli impiegati occupati a tempo parziale essa si riduce in funzione del tasso di occupazione.
40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
41 Abrogati dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
O sul personale federale. O del DFAE 13
172.220.111.343.3
Art. 48
43
I capi delle rappresentanze all'estero stabiliscono gli orari di lavoro a scelta e gli orari di lavoro fissi nei loro settori. In casi motivati possono autorizzare deroghe per alcuni impiegati.
Art. 49
44
1
In tempi normali, i capi delle rappresentanze all'estero ordinano il servizio di picchetto nei loro settori d'intesa con la DR rispettivamente con la DSC.45 2 In casi di crisi e di emergenza ordinano autonomamente un eventuale servizio di picchetto allargato che risulti necessario nei loro settori e ne informano immediatamente la DR rispettivamente la DSC.
3
Durante il servizio di picchetto garantiscono che la loro rappresentanza o il loro ufficio esterno sia sempre raggiungibile.
Art. 50
46
Per gli impiegati in servizio all'estero si applica l'orario di lavoro basato sulla fiducia.
2
L'indennità in contanti versata in caso di orario di lavoro basato sulla fiducia si calcola secondo l'articolo 35a O-OPers47.
Art. 51
Congedo sabbatico
(art. 64 e 64a cpv. 5 OPers; art. 34 O-OPers)48 1
e 2 …49
3
Gli impiegati in servizio all'estero prendono congedi sabbatici in occasione dei trasferimenti o dopo la fine di un impiego. In casi particolari, la DR può autorizzarli a prendere questi congedi in un altro momento.50 43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
47 RS
172.220.111.31 48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
49 Abrogati dal n. I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).
50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).
Consiglio federale e Amministrazione federale 14
172.220.111.343.3 4
L'accredito di tempo è convertito in giorni di congedo sulla base di un orario settimanale del lavoro di 41,5 ore.51 5 Se il termine di cui all'articolo 34 capoverso 4 O-OPers è prolungato, l'accredito di tempo rimane limitato a 500 ore al massimo.52 6 Le prestazioni del DFAE durante un congedo sabbatico si basano sul luogo d'impiego di Berna. Chi non prende il congedo in occasione di un trasferimento o dopo la fine di un impiego può, in casi motivati, chiedere alla DR che siano assunti gli eventuali costi fissi nel luogo d'impiego per la durata del congedo.53
Art. 52
54
Art. 53
55
Domeniche e giorni festivi (art. 64 e 66 OPers)
1
Su proposta del capo della rappresentanza all'estero e in considerazione degli usi nel luogo d'impiego e delle esigenze di servizio, la DR può stabilire come giorno di libero il giorno della settimana che nel luogo d'impiego corrisponde alla domenica.56 2 In aggiunta ai giorni festivi ufficiali secondo l'articolo 66 capoverso 2 OPers, gli impiegati all'estero ricevono al massimo 5 giorni di congedo pagato per i giorni festivi ufficiali nel Paese d'impiego che cadono in un giorno lavorativo.
3
Gli impiegati che lavorano in un giorno festivo secondo l'articolo 66 capoverso 2 OPers che non è considerato giorno festivo ufficiale nel luogo d'impiego possono compensare il congedo pagato non utilizzato.
4
I capi delle rappresentanze all'estero decidono nei loro settori sul momento della compensazione. Essa ha luogo di regola entro tre mesi, in ogni caso prima di un trasferimento o della fine dell'impiego.
51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).
53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).
54 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).
O sul personale federale. O del DFAE 15
172.220.111.343.3 Capitolo 6: Vacanze e congedi Sezione 1: Autorizzazione
Art. 54
57
Art. 55
58
Competenze
(art. 67 e 68 OPers) 1
Sono competenti per l'approvazione del piano delle vacanze: a. la DR d'intesa con la Direzione politica per i capimissione; b. i capi delle rappresentanze all'estero per gli impiegati loro subordinati.
2
La competenza per la concessione di congedi agli altri impiegati è retta dall'articolo 9. Può essere delegata ai capi delle rappresentanze all'estero.
Sezione 2: Vacanze degli impiegati in servizio all'estero59
Art. 56
Diritto
(art. 67 OPers)
1
Gli impiegati in servizio all'estero hanno diritto a vacanze di:60 a. sei settimane fino all'anno civile incluso in cui compiono il 49° anno d'età; b. sette settimane a partire dall'anno civile in cui compiono il 50° anno d'età; c. otto settimane a partire dall'anno civile in cui compiono il 60° anno d'età.
2
Per gli impiegati in luoghi d'impiego con condizioni di vita difficili il diritto alle vacanze aumenta di una settimana, con condizioni di vita molto difficili di due settimane. La base è data dall'indice di cui all'articolo 23.
3
Se nell'indice di cui all'articolo 23 il luogo d'impiego ha al massimo 55 punti nel settore della sanità, sussiste il diritto a una settimana di vacanza supplementare, ma non deve essere superato il massimo per i luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili.
4
Il diritto alle vacanze in caso di trasferimenti in luoghi d'impiego con altre condizioni di vita durante un anno civile si basa sulla durata dell'impiego nei diversi luoghi d'impiego.
57 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).
60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).
Consiglio federale e Amministrazione federale 16
172.220.111.343.3
Art. 57
61
Se un viaggio di servizio o un impiego temporaneo fuori dal luogo d'impiego vero e proprio dura più di 30 giorni, il diritto alle vacanze è adeguato di un giorno ogni 30 giorni di viaggio o di impiego in luoghi con altre condizioni di vita.
Art. 58
Per interruzione prematura delle vacanze (art. 67 OPers) Se gli impiegati devono interrompere le vacanze per motivi di servizio, il periodo di vacanze già preso fino a una durata massima di due settimane è considerato congedo pagato, se sono state prese meno della metà delle vacanze autorizzate.
Art. 59
Per il servizio militare o civile (art. 67 OPers)
Agli impiegati che prestano volontariamente il servizio militare o civile, obbligatorio in caso di domicilio in Svizzera, è ridotto nella misura dei giorni di servizio prestati il diritto supplementare alle vacanze concesso all'estero rispetto al diritto alle vacanze in Svizzera.
Sezione 3: Congedo degli impiegati in servizio all'estero62
Art. 60
1 Gli impiegati in servizio all'estero possono ricevere un congedo pagato in particolare per le attività e gli eventi indicati nell'allegato 3.63 2
Per matrimoni, nascite, lutti come pure per malattie e infortuni conformemente all'articolo 40 capoverso 3 O-OPers-DFF64 il congedo può esser prolungato per la durata del viaggio di quattro giorni al massimo.
61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).
63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).
64 RS
172.220.111.31
O sul personale federale. O del DFAE 17
172.220.111.343.3 Capitolo 7:
Altre prestazioni del datore di lavoro per gli impiegati in servizio all'estero65 Sezione 1: Rimborso dei viaggi di servizio
Art. 61
Definizioni
(art. 72 OPers)
1
Sono considerati viaggi di servizio: a. i viaggi ordinati o autorizzati nell'interesse del Dipartimento; b. i viaggi dei capimissione alla Conferenza degli ambasciatori dal loro luogo di vacanze in Svizzera o dal confine svizzero.
2
Non sono considerati viaggi di servizio: a.66 i viaggi per impieghi temporanei; b. i viaggi di trasferimento; c.67 i viaggi per consultazioni in Svizzera; d.68 le visite della persona di accompagnamento e dei figli; e.69 i viaggi nelle vicinanze del luogo d'impiego se l'impiegato riceve importo forfettario per la tutela degli interessi; f.
i viaggi in caso di lutto; g. i viaggi a scopo di trattamento medico; h. i viaggi per partecipare a concorsi di ammissione; i.
i viaggi per partecipare a manifestazioni di formazione; j.70 i viaggi per recarsi a un colloquio di assunzione in seno al dipartimento.
Art. 62
Ordine e autorizzazione (art. 72 OPers) Sono competenti di ordinare o autorizzare viaggi di servizio degli impiegati loro subordinati e delle autorizzazioni di viaggio per le persone di accompagnamento e i figli di questi impiegati: 65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).
66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU 2008 347).
68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).
69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).
70 Introdotta dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
Consiglio federale e Amministrazione federale 18
172.220.111.343.3 a. il segretario generale, i direttori o per delega i capidivisione; b.71 i capi delle rappresentanze all'estero.
Art. 63
Rimborso di viaggi in treno all'estero (art. 72 cpv. 2 lett. b OPers) Per viaggi di servizio all'estero con i mezzi di trasporto pubblici gli impiegati possono utilizzare la 1a classe.
Art. 64
Rimborso di viaggi in aereo all'estero (art. 72 cpv. 2 lett. b OPers) 1
Per i viaggi di servizio in aereo all'estero l'articolo 47 O-OPers-DFF72 si applica per analogia.
2
Per i viaggi pagati conformemente all'articolo 61 capoverso 2 lettere f-j è rimborsato il prezzo di un biglietto in classe economica. In presenza di motivi validi, la DR può eccezionalmente autorizzare un biglietto aereo in classe business.73
Art. 65
74
Art. 66
76
Art. 67
Rimborso di pernottamenti e pasti all'estero (art. 72 cpv. 2 lett. b OPers; art. 48 O-OPers-DFF) 1
La DR fissa periodicamente il rimborso per pernottamenti e pasti all'estero in base alle spese usuali e ammissibili sul posto.
71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
72 RS 172.220.111.31 73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).
74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
75 RS
172.220.111.31 76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
O sul personale federale. O del DFAE 19
172.220.111.343.3 2
Ove non abbia fissato alcun rimborso, sono rimborsate le spese effettive se la competente rappresentanza all'estero ha prenotato il pernottamento.77 3 Il pernottamento privato con colazione è rimborsato con un importo forfettario di 30 franchi.
Sezione 2:
Rimborso di spese in relazione alla candidatura a un posto di lavoro
Art. 68
78
Ai candidati che partecipano a un concorso di ammissione possono essere rimborsate, su richiesta, le spese legate a tale concorso.
2
Ai candidati residenti all'estero che si propongono per un'attività presso la DSC possono essere rimborsate le spese legate al colloquio di assunzione.79 3 Sono rimborsate le spese per un volo diretto in classe economica e le spese per un viaggio in treno in seconda classe. Il rimborso delle spese di pernottamento è retto dall'articolo 66.
Art. 69
80
Rimborso di spese particolari dovute a impieghi temporanei all'estero81
Art. 70
82
Sono considerati impieghi temporanei gli impieghi di lavoro provvisori fuori dal luogo d'impiego vero e proprio per sostituire persone in vacanza, rafforzare temporaneamente il personale, seguire una formazione di durata limitata, installare o effettuare la manutenzione di impianti tecnici o per scopi analoghi.
77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).
80 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
Consiglio federale e Amministrazione federale 20
172.220.111.343.3
Art. 71
Rimborso di spese particolari in casi di impieghi temporanei all'estero83 (art. 81 e 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1
In caso di impieghi temporanei, agli impiegati spettano i diritti di cui agli articoli 43-48 O-OPers84 e agli articoli 63-67 della presente ordinanza.85 2
Il carico trasportato per via aerea, la tutela degli interessi, l'equipaggiamento e le visite sono indennizzati in modo adeguato nell'ambito della presente ordinanza.
Sezione 4: Rimborso di spese in relazione a viaggi di revisione86
Art. 72
87 1 Sono considerati viaggi di revisione i viaggi degli impiegati della Revisione interna del DFAE allo scopo di effettuare revisioni di rappresentanze all'estero.
2
Per i viaggi di revisione agli impiegati spettano i diritti di cui agli articoli 43-48 O-OPers88 e agli articoli 63-67 della presente ordinanza.
3
Ai revisori spetta per ogni giorno di viaggio un'indennità conformemente agli articoli 80 e 87.
Art. 73
89
Prestazioni del datore di lavoro per trasferimenti e impieghi all'estero e in organizzazioni internazionali Sezione 1: In generale
Art. 74
Indennità per servizio militare e servizio civile (art. 81 segg. OPers) 1
Se gli impiegati prestano volontariamente il servizio militare o civile che non viene computato alle vacanze, le indennità all'estero (indennità di soggiorno all'estero) nel luogo d'impiego possono essere dedotte totalmente o in parte.
83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
84 RS
172.220.111.31 85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
88 RS
172.220.111.31 89 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
O sul personale federale. O del DFAE 21
172.220.111.343.3 2
I costi fissi nel luogo d'impiego sono considerati adeguatamente per la durata dell'assenza dovuta al servizio militare o civile.
Art. 75
Indennità di residenza (art. 43, 81 segg. OPers) L'indennità di residenza non viene versata.
Art. 76
Compensazione del rincaro (art. 44, 81 segg. OPers) La compensazione del rincaro è versata sulle indennità per soggiorno all'estero ricorrenti, fissate in franchi svizzeri.
Art. 77
Indennità per il lavoro domenicale (art. 45 OPers)
1
È considerato lavoro domenicale il lavoro svolto la domenica o in un giorno settimanale che nel luogo d'impiego corrisponde alla domenica ed è stato definito come giorno libero ai sensi dell'articolo 53 capoverso 1.90 2
L'indennità per il lavoro domenicale si basa sull'articolo 12 capoverso 1 OOPers91.
Art. 78
Prestazioni in caso di malattia e infortunio (art. 81 segg. OPers) 1
In caso di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, gli impiegati hanno diritto alle prestazioni corrispondenti alla funzione nel luogo d'impiego.
2
L'ente competente ai sensi dell'articolo 9 può ridurre totalmente o in parte le prestazioni di cui agli articoli 81-88 OPers in caso di assenza dal lavoro superiore a sei mesi.92 3 Se in caso di malattia o infortunio l'impiegato rimane nel luogo d'impiego, i costi fissi sono compensati adeguatamente.
Art. 79
Prestazioni in caso di occupazione a tempo parziale (art. 38, 81 segg. OPers) 1
Gli impiegati a tempo parziale ricevono la quota dell'indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità così come gli importi forfettari per la tutela degli interessi che corrispondono al loro tasso di occupazione.93 90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
91 RS
172.220.111.31 92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).
93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).
Consiglio federale e Amministrazione federale 22
172.220.111.343.3 2
Se il tasso di occupazione è inferiore all'80 per cento, nei seguenti casi le indennità sono ridotte della differenza tra l'80 per cento e il tasso di occupazione: a. spese accessorie durante il trasferimento (art. 90); b. spese per equipaggiamenti e attrezzature (art. 90); c. spese di formazione (art. 128 segg.); d.94 viaggi per consultazioni (art. 96 seg.); e.95 … f.
spese di locazione e spese accessorie di locazione (art. 100); g. risarcimento forfettario delle spese (art. 87 segg.).
a96 Prestazioni in caso di impiegati che vivono nella stessa economia domestica 1
Se due impiegati vivono nella stessa economia domestica, i due gradi d'occupazione sono addizionati per calcolare le indennità di cui all'articolo 79 capoverso 2. Per ogni economia domestica può essere chiesta una sola indennità.
L'importo dell'indennità non può superare il 100 per cento. La presente disposizione si applica per analogia agli impiegati a tempo pieno.
2
L'indennità è versata all'impiegato con il salario più elevato.
3
È fatto salvo il diritto al risarcimento forfettario delle spese ai sensi dell'articolo 87.
Sezione 2: Indennità per inconvenienti connessi al lavoro
Art. 80
97
(art. 81 OPers)
Per compensare le condizioni di vita difficili agli impiegati è versata un'indennità per inconvenienti connessi al lavoro, a condizione che il loro luogo d'impiego sia valutato con meno di 95 punti nell'indice di cui all'articolo 23.
94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU 2008 347).
95 Abrogata dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
96 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).
O sul personale federale. O del DFAE 23
172.220.111.343.3
Art. 81
98 Importo (art. 81 OPers)
Per ogni punto dell'indice inferiore a 95 con il quale è valutato il luogo d'impiego sorge un diritto a un importo di 701 franchi l'anno.
Art. 82
Supplemento di vecchiaia (art. 81 OPers)
L'indennità per inconvenienti connessi al lavoro è aumentata: a. del 5 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 40° anno d'età;
b. del 10 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 45° anno d'età;
c. del 15 per cento a partire dal primo gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 50° anno d'età; d. del 20 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 55° anno d'età.
Art. 83
Riduzione
(art. 81 OPers)
Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d'impiego, l'indennità per inconvenienti connessi al lavoro è ridotta del 20 per cento rispetto all'importo iniziale per ogni anno successivo. La riduzione è applicabile il 1° gennaio dell'anno successivo.
Sezione 3: Indennità per mobilità in caso di trasferimento99
Art. 84
100 Importo (art. 81 OPers)
L'indennità per mobilità ammonta a 6292 franchi l'anno.
Art. 85
Supplemento di vecchiaia (art. 81 OPers)
L'indennità per mobilità è aumentata: a. del 5 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 40° anno d'età;
98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).
99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).
Consiglio federale e Amministrazione federale 24
172.220.111.343.3 b. del 10 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 45° anno d'età;
c. del 15 per cento a partire dal primo gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 50° anno d'età; d. del 20 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 55° anno d'età.
Art. 86
Riduzione
(art. 81 OPers)
Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d'impiego, l'indennità per mobilità è ridotta del 20 per cento rispetto all'importo iniziale per ogni anno successivo.
La riduzione è applicabile il 1° gennaio dell'anno successivo.
Sezione 4: Risarcimento forfettario delle spese101
Art. 87
Diritto
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1
Le spese supplementari per la gestione dell'economia domestica sono indennizzate a titolo forfettario a partire dal giorno d'inizio del lavoro nel luogo d'impiego all'estero.
2
L'importo forfettario è versato una sola volta per economia domestica.
3
Se la persona di accompagnamento fa valere l'importo forfettario a causa del suo rapporto d'impiego con la Confederazione, esso è calcolato in base allo stipendio superiore tra i due.102
Art. 88
103 Importo (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) L'importo forfettario si compone di un importo di base di 8067 franchi l'anno e di un supplemento pari al 9 per cento dello stipendio annuo.
Art. 89
Riduzione
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d'impiego, l'importo forfettario è ridotto del 20 per cento rispetto all'importo iniziale per ogni anno successivo. La riduzione è applicabile il 1° gennaio dell'anno successivo.
101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).
O sul personale federale. O del DFAE 25
172.220.111.343.3 Sezione 5: Rimborso delle spese di trasferimento
Art. 90
Spese di viaggio e di trasferimento (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1
Gli impiegati assegnati a un altro luogo d'impiego hanno diritto per sé, le persone di accompagnamento e i figli così come per il personale privato di servizio autorizzato dalla Divisione del personale della DR al rimborso: a. delle spese di viaggio; b. delle spese di trasporto e di assicurazione del bagaglio; c.104 delle spese di trasporto e assicurazione degli effetti e mobili; d. delle spese per pernottamenti e pasti durante il viaggio; e. delle spese accessorie durante il trasferimento; f.
delle spese per equipaggiamenti e attrezzature.
1bis
Le spese di deposito di effetti e mobili sono rimborsabili in particolare qualora venga assegnato un alloggio di servizio della Confederazione interamente o parzialmente ammobiliato.105 2 Le spese di cui al capoverso 1 lettere e e f sono rimborsate a titolo forfettario.
L'importo forfettario per le spese per equipaggiamenti e attrezzature si basa sulla classe di stipendio dell'impiegato, sulla grandezza dell'economia domestica e sul grado di mobilio del nuovo alloggio.
Art. 91
Pernottamenti e pasti prima e dopo il trasferimento (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) Se gli impiegati poco prima della partenza dal precedente luogo d'impiego o poco dopo l'arrivo al nuovo luogo d'impiego devono sostenere spese per pernottamenti e spese supplementari per pasti, per un massimo di 30 giorni prima della partenza e di 90 giorni dopo l'arrivo viene loro versato un contributo adeguato a queste spese.
Questo diritto sussiste anche per la persona di accompagnamento e per i figli.
Art. 92
106
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) Se, a causa di un trasferimento o di un nuovo impiego, l'impiegato deve lasciare il suo alloggio prima del successivo termine di disdetta possibile o locare un alloggio nel nuovo luogo d'impiego nell'interesse della Confederazione, di regola per al massimo tre mesi dopo la decisione di trasferimento o di impiego e al più tardi fino al successivo termine di disdetta possibile o fino alla data di entrata nell'alloggio gli 104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
105 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
Consiglio federale e Amministrazione federale 26
172.220.111.343.3 viene versato un contributo adeguato alle spese effettive di locazione e alle spese accessorie di locazione.
Art. 93
107
Se, in occasione di un trasferimento o di un impiego, l'impiegato è costretto per motivi seri a condurre temporaneamente un'economia domestica separata dalle persone di accompagnamento o dai figli, per al massimo un anno può essergli concesso un contributo per le spese supplementari legate alla separazione delle economie domestiche.108 2 Se i motivi persistono, il contributo può essere concesso ogni volta per un ulteriore anno sulla base di una nuova valutazione delle circostanze complessive. Le prestazioni possono essere versate per due impieghi all'estero consecutivi, ma al massimo per quattro anni.109 3 L'impiegato comunica senza indugio la cessazione dei motivi al servizio competente.
Sezione 6:
Rimborso di spese di viaggio di impiegati in servizio all'estero per lutti o in caso di viaggi a scopo di trattamento medico
Art. 94
Per lutti
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1
Agli impiegati sono rimborsate le spese di viaggio proprie e, se del caso, le spese di viaggio delle rispettive persone di accompagnamento e dei figli per la partecipazione al funerale: a. della persona di accompagnamento; b. di un figlio o di un figlio della persona di accompagnamento; c. di un genitore o di uno dei suoceri; d. di una sorella o di un fratello; e. di una cognata o di un cognato; f.
di una nuora o di un genero.110 107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).
109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).
110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
O sul personale federale. O del DFAE 27
172.220.111.343.3 2
Per la partecipazione al funerale in Svizzera sono rimborsate le spese di viaggio dal luogo d'impiego fino al luogo di servizio a Berna e ritorno. In caso di viaggi in aereo sono rimborsate le spese secondo la tariffa più bassa in classe economica.111 3 Per la partecipazione al funerale in un Paese terzo sono rimborsate le spese di viaggio effettive fino all'importo massimo di un viaggio conformemente al capoverso 2.
Art. 95
Per viaggi a scopo di trattamento medico (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1
Le spese di viaggio sono rimborsate se il viaggio dell'impiegato, della persona di accompagnamento o dei figli è effettuato allo scopo di seguire un trattamento medico raccomandato dal servizio medico dell'Amministrazione federale.112 2 Per i viaggi in Svizzera sono rimborsate le spese di viaggio dal luogo d'impiego fino al luogo di servizio a Berna e ritorno. In caso di viaggi in aereo sono rimborsate le spese secondo la tariffa più bassa in classe economica.113 3 Per viaggi in un Paese terzo sono rimborsate le spese effettive fino all'importo massimo per un viaggio conformemente al capoverso 2.
4
Se il viaggio in classe economica non è ragionevole, il servizio medico dell'Amministrazione generale della Confederazione decide in merito alla classe aerea da utilizzare.
5
Se l'impiegato, una persona di accompagnamento o i figli devono essere accompagnati in occasione di un viaggio di cui al capoverso 1, le spese sono assunte con il consenso del servizio medico dell'Amministrazione federale.114
Sezione 7: Rimborso dei viaggi per consultazioni115
Art. 96
Diritto
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1
Gli impiegati hanno diritto, per ogni anno civile completo, al rimborso di un viaggio per consultazioni in Svizzera. Questo diritto sussiste anche per le persone di accompagnamento e i figli.116 1bis
Per gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento possono essere rimborsate anche le spese per un viaggio per consultazioni se nell'anno civile in corso, e in ogni 111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
114 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008 (RU 2008 4959). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU 2008 347).
116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU 2008 347).
Consiglio federale e Amministrazione federale 28
172.220.111.343.3 caso non più tardi del 1° luglio, ha inizio un incarico all'estero di almeno due anni.117 2 Il diritto viene a cadere senza risarcimento se il viaggio non viene effettuato entro l'anno civile.118 3
Se si beneficia di un viaggio per consultazioni, la durata del soggiorno in Svizzera deve essere di almeno due settimane.119 4 Il viaggio per consultazioni può essere compensato con altri viaggi finanziati dalla Confederazione.120 5
Il diritto a un viaggio per consultazioni si estingue in caso di fine del rapporto di lavoro, se l'impiegato rientra in Svizzera a spese della Confederazione o si stabilisce in un Paese terzo a spese della Confederazione.121
Art. 97
Importi forfettari
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1
Il diritto al rimborso del viaggio per consultazioni è compensato con un importo forfettario fissato annualmente per ogni luogo d'impiego dalla DR d'intesa con il DFF.122 2 L'importo forfettario dev'essere restituito, se: a. il viaggio non ha avuto luogo nell'anno civile determinante; b. l'impiegato, in caso di fine del rapporto di lavoro, rientra in Svizzera a spese della Confederazione o si stabilisce in un Paese terzo a spese della Confederazione e se tra il momento in cui sorge il diritto e la fine del rapporto di lavoro trascorrono meno di sei mesi.123 117 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013 (RU 2013 4569). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4453).
118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).
119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU 2008 347).
120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
121 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU 2008 347).
123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
O sul personale federale. O del DFAE 29
172.220.111.343.3 Sezione 8: Rimborso di visite124
Art. 98
Diritto
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1
Se i figli non risiedono nel luogo d'impiego del genitore, possono essere rimborsate loro le spese per:125
a. fino a due visite l'anno nel luogo d'impiego fino alla fine dell'anno in cui i figli hanno compiuto il 18° anno d'età; b. una visita l'anno nel luogo d'impiego a partire dalla fine dell'anno in cui i figli hanno compiuto il 18° anno d'età e fino alla fine dell'anno in cui hanno compiuto il 25° anno d'età.
2
Invece del viaggio di cui al capoverso 1, un genitore che vive nel luogo d'impiego può recarsi al luogo di residenza dei figli. In questo caso sono rimborsate solo le spese che sarebbero sorte per il viaggio di un figlio.126 3 Le spese di viaggio di cui al capoverso 1 possono essere rimborsate anche se i figli risiedono con l'impiegato nel luogo d'impiego e si recano in visita dall'altro genitore che non risiede nel luogo d'impiego.127 4 Se la persona di accompagnamento non risiede nel luogo d'impiego dell'impiegato, possono essere rimborsate le spese di viaggio per un massimo di due visite l'anno effettuate dalla persona di accompagnamento nel luogo d'impiego dell'impiegato o da quest'ultimo nel luogo di residenza della persona di accompagnamento.
Se contemporaneamente si fa visita anche ai figli, possono essere rimborsate complessivamente, al massimo, le spese relative a due visite l'anno.128 4bis Le spese di viaggio di cui ai capoversi 1, 2 e 4 possono essere rimborsate, nel caso di una separazione temporanea delle economie domestiche ai sensi dell'articolo 93, anche se l'impiegato è in servizio in Svizzera.129 5 Il diritto viene a cadere senza risarcimento se il viaggio non ha luogo entro un anno dall'insorgere dello stesso.130 124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).
125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).
128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).
129 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
130 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).
Consiglio federale e Amministrazione federale 30
172.220.111.343.3 6
Possono essere prese adeguatamente in considerazione situazioni scolastiche o famigliari particolari.131
Art. 99
Importo forfettario
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1
Il diritto al rimborso delle visite è compensato con un importo forfettario stabilito annualmente per ogni luogo d'impiego dalla DR d'intesa con il DFF.132 2 Per le persone di accompagnamento e i figli che non risiedono in Svizzera sono rimborsate le spese di viaggio al massimo fino all'importo forfettario di cui al capoverso 1.133 3 L'importo forfettario deve essere restituito se: a. il viaggio non ha luogo entro un mese dopo la data di partenza notificata; b. l'impiegato, in caso di fine del rapporto di lavoro, rientra in Svizzera a spese della Confederazione o si stabilisce in un Paese terzo a spese della Confederazione e se tra il momento in cui sorge il diritto e la fine del rapporto di lavoro trascorrono meno di sei mesi.134 Sezione 9: Contributo alla locazione di alloggi
Art. 100
1 Le spese di locazione e le spese accessorie di locazione legate al soggiorno all'estero che corrispondono alla funzione e alla situazione famigliare degli impiegati sono assunte con la partecipazione degli impiegati stessi. La DR stabilisce d'intesa con il DFF la quota della partecipazione alle spese che gli impiegati devono prestare. Tale quota dipende dalla grandezza dell'economia domestica, dall'importo dello stipendio e dalle spese di locazione medie di un'economia domestica equiparabile nella città di Berna.135 2 Il capo della rappresentanza all'estero stabilisce nel singolo caso per gli impiegati a lui subordinati fino a quale importo massimo la Confederazione partecipa alle spese di locazione e alle spese accessorie di locazione. A tal fine si orienta al riguardo alle condizioni usuali del luogo.136 131 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).
132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).
133 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).
134 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).
136 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
O sul personale federale. O del DFAE 31
172.220.111.343.3 3
...137
4
…138
Sezione 10: Rimborso per la tutela degli interessi139
Art. 101
140
Agli impiegati sono rimborsate le spese per la tutela degli interessi effettuate con l'autorizzazione del capo della rappresentanza all'estero.
2
Lo scopo, la qualità, l'entità e il tipo di compiti per la tutela degli interessi svolti dall'impiegato e dalla persona di accompagnamento sono concordati nel quadro del ciclo MbO annuale tra il capo della rappresentanza all'estero e l'impiegato.141
Art. 102
142
Agli impiegati presso missioni multilaterali a Ginevra che devono assumere compiti di tutela degli interessi sono rimborsate le relative spese.
2
I capi delle missioni stabiliscono a quali impiegati sono affidati compiti di tutela degli interessi.
3
Stabiliscono l'entità del rimborso delle spese per la tutela degli interessi in base alla funzione e ai compiti di tutela degli interessi assunti dagli impiegati e agli obblighi di rappresentanza delle persone di accompagnamento.
137 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
138 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, con effetto dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).
139 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).
140 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).
141 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
142 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).
Consiglio federale e Amministrazione federale 32
172.220.111.343.3 Sezione 11: Importo forfettario per la tutela degli interessi143
Art. 103
144
(art. 82 cpv. 3 lett. c OPers) Gli impiegati che devono assumere compiti di tutela degli interessi ricevono un importo forfettario per le relative spese.
Art. 104
145 Importo forfettario
(art. 82 cpv. 3 lett. c OPers) 1
Hanno diritto a un importo forfettario gli impiegati che, nell'ambito della tutela degli interessi e d'intesa con il capo della rappresentanza all'estero, fanno inviti fuori casa o a casa con carattere di servizio.
2
Con l'importo forfettario sono rimborsate le spese di viaggio all'interno della località e del vicino agglomerato, le spese per il maggior fabbisogno di guardaroba e per la custodia temporanea dei bambini, nonché le spese accessorie legate alla tutela degli interessi.
Art. 105
146
Art. 106
147
Entità degli importi forfettari (art. 82 cpv. 3 lett. c OPers) 1
L'entità degli importi forfettari per gli impiegati e del supplemento per le persone di accompagnamento (art. 121) è definita nell'allegato 4 parte 2 e si basa sulla categoria in cui è classificato il luogo d'impiego (cat. I-IV) e sulla classe di funzione dell'impiegato.
2
La classe di funzione si basa sui compiti di tutela degli interessi svolti e sulla categoria della rappresentanza all'estero (D, G, K, I) secondo l'allegato 4 parte 1. Si applica quanto segue: a. i capimissione e i capiposto rientrano nella classe di funzione 1; b. gli altri impiegati rientrano in una delle classi di funzione 2-6, ma solo i capimissione supplenti delle rappresentanze diplomatiche della categoria D5 secondo l'allegato 4 parte 1 possono rientrare nella classe di funzione 2.
3
I capimissione e i capiposto assegnano agli impiegati incaricati della tutela degli interessi una delle classi di funzione 2-6 secondo l'allegato 4 parte 2.
143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).
144 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).
145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).
146 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).
147 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
O sul personale federale. O del DFAE 33
172.220.111.343.3 4
Alla DR spettano in questo ambito i compiti seguenti: a. classificazione delle rappresentanze all'estero in base alle dimensioni e all'importanza nelle categorie D, G, K e I secondo l'allegato 4 parte 1; b. classificazione dei luoghi d'impiego, secondo gli interessi di politica estera della Svizzera nella cura delle relazioni esterne, nelle categorie I-IV; c. formulazione di raccomandazioni relative all'assegnazione degli impiegati alle classi di funzione 3-6.
Art. 107
Riduzione e restituzione 1
L'importo forfettario per la tutela degli interessi è ridotto totalmente o in parte e deve essere restituito totalmente o in parte se la tutela degli interessi non è prestata conformemente ai criteri fissati annualmente nel quadro del ciclo MbO secondo l'articolo 101 capoverso 2.148 2 Il diritto all'importo forfettario viene a cadere in caso di assenza di più di tre mesi dal luogo d'impiego.
Sezione 12: Adeguamento al potere d'acquisto
Art. 108
In generale
(art. 83 OPers)
1
Sottostanno all'adeguamento al potere d'acquisto: a.149 secondo il paniere, il 25, 30 o 35 per cento dello stipendio conformemente agli articoli 36, 39 e 40 OPers e delle prestazioni ricorrenti conformemente agli articoli 44, 46, 48, 50 e 51 OPers; b.150 l'80 per cento delle prestazioni di cui all'articolo 82 capoverso 3 lettere a e c OPers.
2
Un potere d'acquisto negativo è compensato con lo stipendio e le prestazioni di cui al capoverso 1.
Art. 109
Verifica dei prezzi
(art. 83 OPers)
La DR fissa l'adeguamento al potere d'acquisto in base a verifiche periodiche dei prezzi a Berna e nei luoghi d'impiego d'intesa con l'UFPER.
148 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
149 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).
150 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).
Consiglio federale e Amministrazione federale 34
172.220.111.343.3
Art. 110
Indicizzazione
(art. 83 OPers)
1
La differenza di prezzo tra i panieri nel luogo d'impiego e nella città di Berna è espressa con un indice comparativo nel quale il valore dell'indice della città di Berna corrisponde a 100 punti.
2
In caso di divergenze dal valore dell'indice della città di Berna, il potere d'acquisto deve essere compensato conformemente all'allegato 5.
Art. 111
Modifiche
(art. 83 OPers)
1
Se dalla verifica dei prezzi risulta una modifica del valore dell'indice per il luogo d'impiego degli impiegati, il potere d'acquisto è adeguato nel seguente modo: a. in caso di aumento del valore dell'indice retroattivamente all'inizio del trimestre nel quale ha avuto luogo la verifica dei prezzi;
b. in caso di diminuzione del valore dell'indice all'inizio del trimestre successivo alla verifica dei prezzi.
2
…151
Sezione 13: Esenzione fiscale
Art. 112
152
(art. 84 OPers)
1
I minori costi dovuti all'esenzione fiscale degli impiegati all'estero sono calcolati secondo le basi di calcolo e le possibilità di deduzione forfettaria applicate dall'amministrazione delle contribuzioni del Cantone di Berna per calcolare le imposte sul reddito dei contribuenti domiciliati nella città di Berna.
2
La deduzione per i minori costi è calcolata in base alle seguenti categorie: a. impiegato solo senza figli; b. impiegato solo con figli; c. impiegato coniugato senza figli; d. impiegato coniugato con figli.
3
La deduzione forfettaria per i minori costi ammonta al 70 per cento dell'importo calcolato secondo il capoverso 1.
151 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, con effetto dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).
152 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).
O sul personale federale. O del DFAE 35
172.220.111.343.3
Art. 113
Calcolo individuale
(art. 84 OPers)
1
Se l'importo della deduzione per i minori costi dovuti all'esenzione fiscale conformemente all'articolo 112 capoverso 3 risulta più elevato dell'importo che gli impiegati dovrebbero versare in quanto contribuenti nella città di Berna per le imposte cantonali e comunali sul loro reddito complessivo, può essere chiesta una correzione fornendo le relative prove.153 2
Una correzione della deduzione per i minori costi dovuti all'esenzione fiscale ha luogo dopo la presentazione di una decisione di tassazione definitiva dell'imposta federale diretta per l'anno civile in questione (postnumerando).
Sezione 14: Prestiti
Art. 114
Concessione
(art. 85 OPers)
1
In occasione di un trasferimento, sia esso dalla Svizzera o dall'estero o di un impiego all'estero, all'impiegato, su richiesta motivata, possono essere concessi prestiti fino a sei mesi dopo l'arrivo nel luogo d'impiego per:154
a. equipaggiamenti e attrezzature; b. deposito della pigione; c. lavori di ripristino; d. acquisto di un'autovettura.
2
I prestiti per gli acquisti di autovetture devono essere remunerati al tasso che la Cassa di risparmio del personale federale fissa il 1° gennaio dell'anno in questione per gli averi depositati.
Art. 115
Restituzione
(art. 85 OPers)
1
I prestiti, eccettuato il deposito della pigione, devono essere restituiti a rate mensili ed entro quattro anni al massimo.155 2 In caso di vendita dell'oggetto per il quale il prestito era stato concesso il debito residuo diventa immediatamente esigibile.
153 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).
154 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
155 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).
Consiglio federale e Amministrazione federale 36
172.220.111.343.3 3
In caso di risoluzione del contratto di locazione per il quale era stato concesso un prestito per il deposito della pigione, il debito diventa immediatamente esigibile dopo la restituzione del deposito compresi gli eventuali interessi.156 4 In caso di decesso la DR può, eccezionalmente, rinunciare alla restituzione del debito residuo e degli interessi maturati.157 Capitolo 9: Persone di accompagnamento Sezione 1: Dichiarazione di convivenza
Art. 116
158 Gli impiegati che convivono e i loro partner consegnano alla DR una dichiarazione
scritta nella quale confermano la loro convivenza.
Sezione 2: Supplemento per le persone di accompagnamento
Art. 117
Diritto
(art. 114 cpv. 3 OPers) 1
Gli impiegati hanno diritto, per le persone che li accompagnano, a un supplemento per le persone di accompagnamento su talune indennità. Il supplemento per le persone di accompagnamento è versato una sola volta per economia domestica.159 2 Il diritto a un supplemento per le persone di accompagnamento per un nuovo partner sorge al più presto 24 mesi dopo l'estinzione di un precedente diritto e a partire dal trasferimento successivo o dall'impiego successivo. È determinante il momento in cui il partner precedente abbandona la comunione domestica.160 3 …161
4
Il Il supplemento per le persone di accompagnamento sul risarcimento forfettario delle spese di cui all'articolo 120 è versato anche agli impiegati che crescono da soli uno o più figli e che hanno diritto all'assegno familiare per i figli che vivono nella loro economia domestica.162 156 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).
157 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).
158 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).
159 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
160 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
161 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
162 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
O sul personale federale. O del DFAE 37
172.220.111.343.3 5
Le assenze delle persone di accompagnamento in comunione domestica superiori a 90 giorni per calendario civile devono essere comunicate alla DR.163
Art. 118
164
(art. 114 cpv. 3 OPers) Il diritto a supplementi per le persone di accompagnamento si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni per questo statuto non sono più soddisfatte.
Art. 119
165
Art. 120
Supplemento per le persone di accompagnamento sul risarcimento forfettario delle spese166 (art. 82 cpv. 3 lett. a, 114 cpv. 3 OPers) 1
Il supplemento per le persone di accompagnamento sul risarcimento forfettario delle spese ammonta a 11 452 franchi l'anno.167 2 La riduzione del supplemento si basa sull'articolo 89.
Art. 121
Supplemento per le persone di accompagnamento sugli importi forfettari per la tutela degli interessi168 (art. 82 cpv. 3 lett. c, 114 cpv. 3 OPers) 1
Gli impiegati hanno diritto a un supplemento per le persone di accompagnamento sugli importi forfettari per la tutela degli interessi se le persone di accompagnamento partecipano ai compiti di tutela degli interessi in base a un accordo.169 2 L'importo del supplemento è fissato nell'allegato 4.
163 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009 (RU 2009 4705). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).
164 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).
165 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).
166 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
167 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4453).
168 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).
169 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).
Consiglio federale e Amministrazione federale 38
172.220.111.343.3 3
Per la riduzione e la restituzione del supplemento si applica per analogia l'articolo 107 capoverso 1.170
Art. 122
Prestazioni in caso di malattia (art. 86, 114 cpv. 3 OPers) 1
I costi supplementari delle assicurazioni dovuti al soggiorno all'estero delle persone di accompagnamento sono assunti dal DFAE.
2
Le prestazioni dell'assicurazione e il contributo federale per le persone di accompagnamento possono essere disciplinati nel quadro dei contratti di assicurazione collettiva di cui all'articolo 86 capoverso 2 OPers.
Sezione 3: Partecipazione alle spese per la previdenza professionale
Art. 123
Condizioni (art. 114 cpv. 3 OPers) 1
Il DFAE contribuisce a sostenere le spese per la previdenza professionale della persona di accompagnamento se: a. il contratto di previdenza è stato concluso con un organo di previdenza assoggettato alla sorveglianza assicurativa o bancaria e avente sede in Svizzera;
b. il contratto di previdenza include una componente di risparmio o di rischio in caso di invalidità a seguito di malattia o infortunio che prevede una rendita annua di almeno 12 000 franchi e se questi rischi non sono coperti da un'altra assicurazione; c. il contratto di previdenza include una clausola di esenzione dal premio in caso di invalidità.
d.171 …
1bis
In deroga al capoverso 1 può essere approvata una partecipazione alle spese per altre forme di previdenza se la persona di accompagnamento: a. per motivi di salute o di età non può stipulare alcun contratto di previdenza di cui al capoverso 1; o b. in caso di invalidità a seguito di malattia o infortunio è già sufficientemente assicurata in altro modo.172 170 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).
171 Abrogata dal n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
172 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
O sul personale federale. O del DFAE 39
172.220.111.343.3 2
Il capoverso 1 si applica alle persone di accompagnamento ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 anche quando il luogo di lavoro è in Svizzera, ma al più presto dopo il primo trasferimento, o se esiste il diritto alle prestazioni secondo l'articolo 93.173
Art. 124
174
Se la persona di accompagnamento percepisce un reddito da attività lucrativa o sotto forma di rendita fino a 18 000 franchi l'anno, il DFAE contribuisce a far fronte alle spese per la sua previdenza professionale con un importo di 7400 franchi.
2
Se il reddito da attività lucrativa o sotto forma di rendita della persona di accompagnamento supera i 47 000 franchi l'anno, il DFAE non contribuisce alle spese summenzionate.
3
Se la persona di accompagnamento percepisce un reddito da attività lucrativa o in forma di rendita compreso tra 18 000 e 47 000 franchi all'anno, la partecipazione alle spese per la previdenza professionale è ridotta in misura proporzionale.
Art. 125
Fine della partecipazione alle spese (art. 114 cpv. 3 OPers) La persona di accompagnamento non ha più diritto a ricevere una partecipazione alle spese per la previdenza professionale se: a.175 l'impiegato ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 è rimasto in servizio in Svizzera per otto anni di seguito e non ha luogo alcun trasferimento all'estero;
b. l'impiegato si dimette dal DFAE; c. la persona di accompagnamento raggiunge l'età ordinaria di pensionamento.
Sezione 4: Risarcimento di danni
Art. 126
Se persone di accompagnamento subiscono perdite di patrimonio alle condizioni di
cui all'articolo 87 OPers, tali perdite sono considerate danni subiti dal personale.
173 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005 (RU 2005 4703). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4453).
174 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
175 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4453).
Consiglio federale e Amministrazione federale 40
172.220.111.343.3 Capitolo 10: Figli Sezione 1: Risarcimento forfettario delle spese176
Art. 127
1 Gli impiegati ricevono per i figli un risarcimento forfettario delle spese di 1677 franchi per anno e per figlio, finché i figli vivono in comunione domestica con loro.177 2 Il risarcimento delle spese è versato soltanto una volta per ciascuna economia domestica.178
Sezione 1a:179 Contributi per la custodia di bambini complementare alla famiglia
a Per la custodia di bambini complementare alla famiglia si applicano per analogia gli
articoli 75a e 75b OPers, se il bambino è custodito: a. in una struttura destinata alla custodia di bambini come strutture d'accoglienza per l'infanzia o scuole dell'infanzia;
b. presso genitori diurni; o c. da persone private con le quali sussiste un rapporto di lavoro disciplinato dal diritto locale.
Sezione 2: Contributi alle spese di formazione
Art. 128
In generale
(art. 82 cpv. 3 lett. a, 114 cpv. 3 OPers) 1
Il DFAE accorda agli impiegati i contributi:180 a. alle spese dell'istruzione di base, della riqualificazione professionale e dell'orientamento professionale; b. ai maggiori costi causati da uno studio universitario o da una formazione professionale basata su un apprendistato; 176 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
177 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).
178 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
179 Introdotta dal n. I dell'O del DFAE del 13 ago. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU 2012 4245).
180 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).
O sul personale federale. O del DFAE 41
172.220.111.343.3 c. ai maggiori costi che insorgono a seguito della separazione dalla famiglia per assolvere una formazione.
2
La DR, d'intesa con il DFF, stabilisce i requisiti che devono soddisfare la formazione e gli istituti di formazione come pure l'entità dei contributi alle spese di formazione.
3
La concessione di contributi alle spese di formazione è esclusa se, dal momento della loro assunzione, gli impiegati non hanno mai vissuto in comunione domestica con i figli.181
Art. 129
Inizio e fine dei contributi alle spese di formazione (art. 82 cpv. 3 lett. a, 114 cpv. 3 OPers) 1
I contributi alle spese di formazione sono accordati a partire dall'inizio dell'istruzione scolastica obbligatoria, ma al più presto per l'anno in cui il figlio compie il 4° anno di età.
2
I contributi alle spese di formazione sono accordati fino al conseguimento della maturità o di un diploma equivalente, fino al termine della prima formazione professionale, del primo ciclo di studi universitari o alla conclusione della formazione professionale basata sull'apprendistato, al massimo tuttavia fino al compimento del 25° anno d'età.
Art. 130
182
Sezione 3: Risarcimento di danni
Art. 131
Se i figli subiscono perdite di patrimonio alle condizioni di cui all'articolo 87 OPers, tali perdite sono considerate danni subiti dal personale.
181 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).
182 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4453).
Consiglio federale e Amministrazione federale 42
172.220.111.343.3 Capitolo 11: Obblighi degli impiegati in servizio all'estero Sezione 1: In generale
Art. 132
183
Gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo di trasferimento possono essere chiamati in servizio in ogni momento alla Centrale o all'estero.
2
La durata di impiego per i trasferimenti è di quattro anni. Sono fatti salvi il capoverso 3 e una proroga o una riduzione della durata dell'impiego in altri casi motivati. 3
Allo scadere delle seguenti durate minime di soggiorno in luoghi d'impiego dalle condizioni di vita molto difficili, su richiesta dell'impiegato soggetto all'obbligo di trasferimento è esaminata la possibilità di un trasferimento in un altro luogo d'impiego: a. per luoghi d'impiego con meno di 45 punti: 2 anni; b. per luoghi d'impiego con meno di 63 punti: 3 anni.
4
Nella decisione di trasferimento degli impiegati si prendono in considerazione gli interessi di servizio e le pari opportunità nonché la formazione, l'esperienza, le competenze, le conoscenze specifiche e il potenziale degli impiegati ai fini dello svolgimento della funzione prevista come pure il loro stato di salute. Se possibile si tiene conto anche dello stato di salute della persona di accompagnamento come pure dello stato di salute e delle possibilità di formazione per i figli.
Art. 133
Comportamento nel luogo d'impiego 1
Con il loro comportamento gli impiegati si adoperano per guadagnare la stima delle autorità e dei cittadini dello Stato di residenza in cui operano. Essi intrattengono le relazioni necessarie a svolgere i loro compiti. Si astengono dal fare qualsiasi dichiarazione o azione che potrebbe ripercuotersi in modo spiacevole sulla politica delle autorità svizzere, segnatamente sulla politica estera.
2
Essi provvedono che le persone facenti parte della loro economia domestica non pregiudichino l'esercizio della loro funzione e non danneggino gli interessi della Svizzera.
Art. 134
Privilegi e immunità
1
Gli impiegati adempiono le condizioni legate ai loro privilegi e alle loro immunità diplomatiche o consolari e non ne abusano.
2
Essi sono responsabili dell'uso dei loro privilegi e delle loro immunità fatto dai membri della loro economia domestica.
183 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
184 L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1)
O sul personale federale. O del DFAE 43
172.220.111.343.3
Art. 135
185 Vacanze I superiori possono obbligare gli impiegati a prendere le vacanze in occasione:186 a. di viaggi di servizio; b. di viaggi di trasferimento o di impiego; c. di viaggi in Svizzera intrapresi a scopo di trattamento medico secondo l'articolo 95.
Art. 136
Alloggio di servizio
Gli impiegati sono tenuti a occupare le residenze e gli alloggi di servizio destinati loro nel luogo d'impiego e a osservarne il regolamento interno.
Art. 137
Alloggio privato
1
L'impiegato a cui non è stato assegnato alcun alloggio secondo l'articolo 136 può sceglierlo liberamente.
2
I capi delle rappresentanze all'estero possono, in casi motivati, limitare la scelta dell'alloggio oppure rifiutare un alloggio se esso non soddisfa i requisiti di sicurezza o la funzione degli impiegati loro subordinati.187
Art. 138
188
Art. 139
Viaggi in Stati con i quali la Svizzera non intrattiene rapporti diplomatici I titolari di un passaporto diplomatico o di servizio devono chiedere un permesso alla DR prima di intraprendere viaggi in Stati con i quali la Svizzera non intrattiene rapporti diplomatici.
185 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
186 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).
187 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
188 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).
Consiglio federale e Amministrazione federale 44
172.220.111.343.3 Sezione 2: Notifiche e autorizzazioni in materia di diritto del personale
Art. 140
Dati personali degli impiegati 1
Gli impiegati previsti per un impiego all'estero notificano al servizio del personale competente, prima di iniziare tale impiego, i dati personali necessari a stabilire la loro idoneità personale.
2
Essi notificano al servizio del personale competente eventuali modifiche dei dati summenzionati insorte durante l'impiego.
3
Essi acconsentono a che questi dati siano elaborati dai servizi competenti.
Art. 141
Dati personali delle persone di accompagnamento 1
Gli impiegati notificano al servizio del personale competente, prima di iniziare un impiego all'estero, i dati personali delle persone di accompagnamento necessari a tale scopo.
2
Essi acconsentono a che questi dati siano elaborati e pubblicati.
3
Comunicano al servizio del personale competente se la persona di accompagnamento si rifiuta di comunicare i dati personali necessari ai fini dell'impiego.
Art. 142
Obbligo di notifica
(art. 95 OPers)
Gli impiegati notificano al servizio competente:189 a. la loro appartenenza a un'associazione con sede all'estero; b. le pubblicazioni, le conferenze e le dichiarazioni pubbliche durante il servizio all'estero, non effettuate per lavoro, qualora riguardino la politica estera della Svizzera o l'attività del DFAE;
c. l'abbandono dello Stato di residenza.
Art. 143
190
Art. 144
Titoli e insegne cavalleresche di autorità estere 1
Gli impiegati devono rifiutare titoli e insegne cavalleresche conferiti da autorità estere.
2
Qualora un rifiuto non sia possibile, notificano al servizio competente i titoli e le insegne cavalleresche conferite da autorità estere. Esso decide sulla procedura da seguire.
189 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).
190 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).
O sul personale federale. O del DFAE 45
172.220.111.343.3
Art. 145
Occupazioni accessorie
(art. 91 OPers)
1
Gli impiegati comunicano al servizio del personale competente l'esercizio di un'occupazione accessoria.
2
L'esercizio di un'occupazione accessoria è vietato se essa è incompatibile con lo status garantito dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche o consolari.
Art. 146
Attività lucrativa della persona di accompagnamento (art. 91 OPers)
1
Gli impiegati comunicano al servizio del personale competente ogni attività lucrativa svolta dalla persona di accompagnamento nel luogo d'impiego.
2
La persona di accompagnamento può svolgere un'attività lucrativa soltanto se è compatibile con i privilegi e le immunità dell'impiegato come pure con le leggi e gli usi dello Stato di residenza.
Art. 147
Direzione di una società che persegue uno scopo lucrativo (art. 91 OPers)
1
Gli impiegati comunicano eventuali partecipazioni alla direzione di società che perseguono uno scopo lucrativo.
2
Prima di iniziare un impiego all'estero, essi richiedono l'autorizzazione per poter mantenere le partecipazioni.
Art. 148
Obbligo di testimoniare (art. 94 OPers)
Gli impiegati o le persone di accompagnamento, che devono fare una deposizione davanti a un organo di assistenza giudiziaria dello Stato di residenza che presupponga la rinuncia all'immunità diplomatica o consolare, sono tenuti a chiedere un'autorizzazione.
Capitolo 12: Procedura, opposizioni e ricorsi Sezione 1: Procedura di obiezione in caso di trasferimenti
Art. 149
1 Le decisioni di trasferimento secondo l'articolo 34 capoverso 1bis della legge del 24 marzo 2000191 sul personale federale (LPers) e l'articolo 6 della presente ordinanza possono essere riesaminate nell'ambito di una procedura di obiezione.192 191 RS
172.220.1
192 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
Consiglio federale e Amministrazione federale 46
172.220.111.343.3 2
Gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento possono invocare per la via di servizio motivi secondo l'articolo 132 capoverso 4 che dal loro punto di vista si oppongono a una decisione di trasferimento. Il DFAE decide in merito dopo aver consultato la commissione di trasferimento.193 3 La composizione e i compiti della commissione di trasferimento sono disciplinati in un regolamento emanato dal DFAE.
Sezione 2: Riesame dell'eliminazione delle divergenze194
Art. 150
195
Art. 151
196 ...197 Il riesame dell'eliminazione delle divergenze secondo l'articolo 6 capoverso 2 O-OPers198 è effettuato: a. dal capo della DR per i capimissione; b. dal capo del personale del DFAE per il rimanente personale.
Sezione 3: ...
Art. 152
e 153199
Art. 154
e 155200 193 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
194 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
195 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
196 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
197 Abrogata dal n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
198 RS
172.220.111.31 199 Abrogati dal n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
200 Abrogati dal n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).
O sul personale federale. O del DFAE 47
172.220.111.343.3 Capitolo 13: Disposizioni finali Sezione 1: Istruzioni
Art. 156
…201
La DR emana istruzioni nei seguenti settori: a. valutazione del personale (art. 10 segg.); b.202 procedura di ammissione (art. 14-19); c. indicizzazione dei luoghi d'impiego (art. 23); d. indennità speciali per impieghi in regioni di crisi (art. 36); e.203 … f.
orario settimanale del lavoro (art. 47); g. servizio di picchetto (art. 44 e 49); h.204 vacanze e congedi (art. 53-60); i.
rimborso di viaggi che non sono viaggi di servizio (art. 61 e 64 cpv. 2); j.
rimborso di pernottamenti e pasti all'estero (art. 67); k. spese per la partecipazione a concorsi di ammissione (art. 68 e 69); l.205 rimborso in caso di impieghi temporanei all'estero e di viaggi di revisione (art. 70-72);
m. stipendio e altre prestazioni in caso di malattia e infortunio come pure di servizio militare e servizio civile all'estero (art. 74 e 78); n. rimborsi in caso di trasferimenti (art. 90 segg.); o.206 rimborsi di spese di viaggio per lutti, viaggi a scopo di trattamento medico, viaggi per consultazioni e visite (art. 94-99); p. contributo alla locazione di alloggi (art. 100); q.207 rimborso per la tutela degli interessi (art. 101 segg.); 201 Abrogata dal n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
202 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
203 Abrogata dal n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
204 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
205 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
206 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).
207 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).
Consiglio federale e Amministrazione federale 48
172.220.111.343.3 r.208 importi forfettari per la tutela degli interessi (art. 103 segg.); s. determinazione e aggiornamento dell'adeguamento al potere d'acquisto (art. 108 segg.);
t. calcolo individuale della deduzione per i minori costi dovuti all'esenzione fiscale (art. 113);
u. prestiti (art. 114 segg.); v. contributo alle spese per la previdenza professionale (art. 123 segg.); w. contributi alle spese di formazione (art. 128 segg.); x. regolamento interno e responsabilità civile per l'utilizzo di alloggi di servizio (art. 136).
Sezione 2: Diritto vigente: abrogazione
Art. 157
1 Sono abrogati i seguenti regolamenti: a. il regolamento d'esecuzione I del 21 dicembre 2001209; b. il regolamento d'esecuzione II del 6 aprile 1976210; c. il regolamento d'esecuzione V del 1° gennaio 2002211; d. il regolamento d'esecuzione VII del 1° gennaio 2002212.
2
I seguenti regolamenti sono modificati come segue: …213
208 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).
209 Non pubblicato nella RU.
210 Non pubblicato nella RU.
211 Non pubblicato nella RU.
212 Non pubblicato nella RU.
213 Le mod. possono essere consultate alla RU 2002 2917.
O sul personale federale. O del DFAE 49
172.220.111.343.3 Sezione 3: Disposizioni transitorie
Art. 158
214
Art. 159
Mantenimento della classe di stipendio in corso (art.
33)
1
Gli impiegati dei servizi di carriera rimangono nella propria classe di stipendio, fatto salvo l'articolo 34 capoverso 2 e fino al loro prossimo trasferimento, se la loro funzione descritta nell'allegato 2 riceve una valutazione inferiore.
2
Impiegati del servizio consolare, che all'entrata in vigore della presente ordinanza rientrano nelle classi di stipendio 10, 17, 21 e 25, mantengono tali classi di stipendio fino alla promozione successiva.
Art. 160
215
Art. 161
218
Le promozioni che diventano effettive il 1° gennaio 2014 sono rette dal diritto anteriore o, se più favorevoli per la persona interessata, dalle disp osizioni della modifica del 29 novembre 2013.
2
In deroga all'articolo 26 capoverso 3 le promozioni in una funzione superiore sono effettive a partire dal 1° gennaio 2014.
a219 Disposizioni transitorie della modifica del 16 novembre 2014 1 I rapporti di lavoro con il personale soggetto a rotazione ai sensi dell'articolo 3 lettera f del diritto anteriore sono retti dal nuovo diritto alla scadenza dei termini di cui all'articolo 30a capoversi 1-3 OPers. Sono fatte salve le eccezioni per gli impiegati dai quali non può essere ragionevolmente preteso l'adempimento dell'obbligo di trasferimento. Questi impiegati continuano a essere occupati nella funzione attuale o 214 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).
215 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).
216 RS
172.220.111.35 217 RU
2002 2917, 2005 4703, 2009 4705 218 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
219 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 6 ago. 2008 (RU 2008 3935). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4453).
Consiglio federale e Amministrazione federale 50
172.220.111.343.3 in una nuova funzione ragionevolmente esigibile, ma non appartengono più al personale soggetto a rotazione.
2
Per il versamento dell'indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 81 capoverso 2 OPers e degli articoli 84-86 della presente ordinanza, al personale soggetto a rotazione secondo l'articolo 3 lettera f del diritto anteriore, per quanto sia soggetto all'obbligo di trasferimento secondo il nuovo diritto, sono computati come trasferimenti gli impieghi all'estero nei dodici anni precedenti l'entrata in vigore della modifica del 16 novembre 2014.
3
Per la partecipazione alle spese ai sensi dell'articolo 123 capoverso 2, al personale soggetto a rotazione secondo l'articolo 3 lettera f del diritto anteriore, per quanto sia soggetto all'obbligo di trasferimento secondo il nuovo diritto, sono computati come trasferimenti gli impieghi svolti all'estero nei quattro anni precedenti l'entrata in vigore della modifica del 16 novembre 2014.
b220 Disposizioni transitorie della modifica del 3 maggio 2018: diritto applicabile
1
Tutti i rapporti di lavoro conclusi prima del 1° gennaio 2019 e che proseguono oltre questa data sono retti dal nuovo diritto dal 1° gennaio 2019.
2
Gli impiegati dei servizi di carriera secondo l'articolo 2 capoverso 2 O-OPersDFAE nella versione del 1° gennaio 2017 ricevono entro il 1° gennaio 2019 un nuovo contratto di lavoro scritto secondo l'articolo 8 LPers221.
c222 Disposizioni transitorie della modifica del 3 maggio 2018: appartenenza ai servizi Dal 1° gennaio 2019 l'appartenenza ai servizi è la seguente: a. gli impiegati del servizio diplomatico secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera a del diritto anteriore appartengono alla carriera diplomatica secondo l'articolo 2 lettera a del nuovo diritto;
b. il personale soggetto a rotazione secondo l'articolo 3 lettera f del diritto anteriore appartiene alla carriera CI secondo l'articolo 2 lettera b del nuovo diritto;
c. i capi finanze, personale e amministrazione soggetti all'obbligo di trasferimento appartengono alla carriera affari consolari, gestione e finanze secondo l'articolo 2 lettera c del nuovo diritto;
d. gli impiegati del servizio consolare secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera b del diritto anteriore che sono già stati promossi nella fascia di funzione 2 del servizio consolare o svolgono al DFAE una funzione finora classificata nella fascia di funzione 2 o 3 del servizio consolare appartengono alla carriera af220 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 per il cpv.
2 e dal 1° gen. 2019 per il cpv. 1 (RU 2018 1867).
221 RS
172.220.1
222 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
O sul personale federale. O del DFAE 51
172.220.111.343.3 fari consolari, gestione e finanze secondo l'articolo 2 lettera c del nuovo diritto; e. i restanti impiegati del servizio consolare secondo il diritto anteriore appartengono al personale specializzato secondo l'articolo 2 del nuovo diritto soggetto all'obbligo di trasferimento.
d223 Disposizioni transitorie della modifica del 3 maggio 2018: stipendio acquisito
1
Se lo stipendio degli impiegati dei servizi di carriera secondo l'articolo 2 capoverso 2 del diritto anteriore supera l'importo massimo della classe di stipendio della funzione che svolgono il 1° gennaio 2019, esso rimane invariato almeno fino al successivo trasferimento. 2
Se lo stipendio degli impiegati di cui al capoverso 1 in occasione del primo trasferimento dopo il 1° gennaio 2019 supera l'importo massimo della classe di stipendio della nuova funzione, esso rimane invariato nel quadro di questo trasferimento per altri due anni e viene poi adeguato progressivamente ogni due anni all'importo massimo di una classe di stipendio inferiore fintantoché non supera più l'importo massimo della classe di stipendio della funzione svolta. Se lo stipendio, con un'indennità di funzione secondo il diritto anteriore, supera l'importo massimo della classe di stipendio 34, al momento del primo trasferimento dopo il 1° gennaio 2019 viene adeguato all'importo massimo della classe di stipendio 34 e poi progressivamente ogni due anni all'importo massimo di una classe di stipendio inferiore fintantoché non supera più l'importo massimo della classe di stipendio della funzione svolta.
3
Lo stipendio degli impiegati dei servizi di carriera secondo l'articolo 2 capoverso 2 del diritto anteriore che prima del 1° gennaio 2019 hanno compiuto 55 anni rimane invariato se supera l'importo massimo della classe di stipendio della funzione che svolgono il 1° gennaio 2019. È fatto salvo un adeguamento all'importo massimo della classe di stipendio 34 in occasione del primo trasferimento dopo il 1° gennaio 2019 (cpv. 2).
4
Lo stipendio degli impiegati di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera b del diritto anteriore che prima del 1° gennaio 2019 hanno compiuto i 45 anni, ma non ancora i 55, rimane invariato per al massimo dieci anni se sono rispettate le seguenti condizioni: a. prima del 1° gennaio 2019 gli impiegati erano inquadrati nella fascia di funzione 1 del servizio consolare secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera b del diritto anteriore;
b. dal 1° gennaio 2019 appartengono secondo l'articolo 161c lettera e al personale specializzato soggetto all'obbligo di trasferimento;
c. la loro funzione è valutata in una classe di stipendio inferiore alla classe di stipendio 20;
223 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
Consiglio federale e Amministrazione federale 52
172.220.111.343.3 d. lo stipendio percepito fino a quella data supera l'importo massimo della nuova classe di stipendio.
5
Nei casi di cui ai capoversi 1-4 e fintantoché lo stipendio supera l'ammontare giustificato in base alla valutazione della funzione, non è versata la compensazione del rincaro e non è accordato alcun aumento di stipendio.
Sezione 4: Entrata in vigore
Art. 162
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2002 fatti salvi i capoversi 2 e 3.
2
Gli articoli 26 capoverso 3, 108 capoverso 1 lettera a e 112 capoverso 4 entrano in vigore il 1° gennaio 2003.
3
L'articolo 157 capoverso 2 lettere a e b entra in vigore come segue: l'articolo 9 del regolamento d'esecuzione III del 1° aprile 1997 e l'articolo 10.1 capoverso 3 del regolamento d'esecuzione IV del 1° gennaio 2002 entrano in vigore il 1° gennaio 2003.
O sul personale federale. O del DFAE 53
172.220.111.343.3 Allegato 1224
224 Abrogato dal n. II dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).
Consiglio federale e Amministrazione federale 54
172.220.111.343.3 Allegato 2225
225 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).
O sul personale federale. O del DFAE 55
172.220.111.343.3 Allegato 3
(art. 60)
Congedo pagato all'estero Motivo
Più precisamente
Diritto a
Osservazioni
Decessi Decesso
del
coniuge,
del convivente, di un genitore o di un figlio 3 giorni
Per impiegati il cui luogo di servizio è all'estero la durata del congedo può essere aumentata, in casi motivati, di
al massimo due giorni.
Malattia grave e
improvvisa di un
membro della famiglia o di una
persona di accompagnamento
Per la cura di un membro della famiglia col-
pito improvvisamente da una malattia grave o vittima di un infortunio Fino a 2 giorni
per ogni evento
Per impiegati il cui luogo di servizio è all'estero la durata del congedo può essere aumentata, in casi motivati, di
al massimo quatto giorni.
Famiglie monoparentali con
luogo di servizio
all'estero
Disbrigo di affari inderogabili (ad es. accom-
pagnamento dei figli dal medico, a scuola, ecc.) Fino a 5 giorni
per anno civile
.
Trasloco con
cambiamento del
luogo di servizio
all'interno dello
stesso Paese (trasferimento in
Svizzera o
all'estero)
Sistemazione degli affari personali e prepara-
zione della partenza per il nuovo luogo di servizio
2 giorni
Ricerca di un nuovo alloggio
Fino a 3 giorni
Sopralluogo
dell'abitazione di servizio asse-
gnata
Fino a 1 giorno
Trasloco in un'abitazione o in una camera
ammobiliate in seguito ad avvenuto trasferimento
1 giorno
Trasloco in un'abitazione o in una camera
non ammobiliate se il trasloco avviene entro due anni
2 giorni
Trasloco in occasione del trasfe-
rimento in un altro Paese
Sistemazione degli affari personali e prepara-
zione della partenza Fino a 3 giorni
Ricerca di un nuovo alloggio
Fino a 3 giorni
Sopralluogo
dell'abitazione di servizio assegnata
Fino a 1 giorno
Consiglio federale e Amministrazione federale 56
172.220.111.343.3 Motivo
Più precisamente
Diritto a
Osservazioni
Trasloco in un'abitazione o in una camera
ammobiliate
1 giorno
Trasloco in un'abitazione o in una camera
non ammobiliate
3 giorni
Deposito e ritiro dei mobili ed effetti traslocati in Svizzera
Fino a 2 giorni
Partecipazione a
concorsi di ammissione
Partecipazione a concorsi di ammissione
Per la durata del
concorso di ammissione
Per impiegati il cui luogo di servizio è all'estero la durata del congedo può essere aumentata, in casi motivati, di
al massimo due giorni.
Trasferimento con
l'auto
Viaggio di trasferimento con l'auto
Da 1 a 3 giorni
Impiegati che si servono dell'auto per il trasferimento.
O sul personale federale. O del DFAE 57
172.220.111.343.3 Allegato 4226
(art. 106 e 121)
Categorie delle rappresentanze all'estero ed entità degli importi forfettari per la tutela degli interessi Parte 1:
Categorie delle rappresentanze all'estero D Rappresentanze diplomatiche
D1a
Piccola rappresentanza diplomatica con compiti prioritari consolari D1b
Piccola rappresentanza diplomatica con compiti prioritari di politica estera D2
Piccola o media rappresentanza diplomatica con compiti prioritari di politica estera rilevanti per la Svizzera D3
Media rappresentanza diplomatica con compiti prioritari di politica estera particolarmente rilevanti per la Svizzera D4
Grande rappresentanza diplomatica con un ventaglio completo di attività di politica estera particolarmente rilevanti per la Svizzera D5
Rappresentanza diplomatica molto grande con un ventaglio completo di attività di politica estera di straordinaria rilevanza per la Svizzera G Consolati
generali
G1
Rappresentanza consolare con ampi compiti prioritari consolari e/o di politica estera G2
Grande rappresentanza consolare con ampi compiti prioritari consolari e di politica estera particolarmente rilevanti K
Affari consolari, gestione e finanze K1
Grande divisione con un ampio ventaglio di attività nel settore consolare, della gestione e delle finanze e con ampio ambito di conduzione in termini di personale e in termini specialistici (grande divisione) K2
Divisione molto grande con un ventaglio completo di attività nel settore consolare, della gestione e delle finanze e con ambito di conduzione molto ampio in termini di personale e in termini specialistici (divisione molto grande) 226 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen.
2019 (RU 2018 1867).
Consiglio federale e Amministrazione federale 58
172.220.111.343.3 I Cooperazione internazionale I1
Cooperazione internazionale, integrata in una rappresentanza all'estero (rappresentanza integrata) I2
Ufficio di cooperazione della DSC come rappresentanza all'estero ufficiale e autonoma della Svizzera (in Stati in cui non è presente un'ambasciata di Svizzera) Parte 2:
Entità degli importi forfettari per la tutela degli interessi Classe di funzione
Impiegato
Supplemento per persone di accompagnamento
Capo di una rappresentanza Importi forfettari
Importi forfettari
1 - cat. I
25 000
16 000
1 - cat. II
22 000
14 000
1 - cat. III
20 000
12 500
1 - cat. IV
18 000
11 500
Collaboratore
2
19
500
12
000
3
17
900
11
000
4
14
000
10
000
5
10 000
8 000
6
6 100
6 000
O sul personale federale. O del DFAE 59
172.220.111.343.3 Allegato 5
(art. 110)
Adeguamento al potere d'acquisto Indice comparativo
L'adeguamento al potere d'acquisto (APA) da applicare dipende dall'indice comparativo calcolato in base a una verifica dei prezzi e a un calcolo continuamente aggiornato. L'APA è stabilito come segue: Indice
APA determinante
75.1* - 80.0
-20
80.1 - 85.0
-15
85.1 - 90.0
-10
90.1 - 95.0
- 5
95.1 - 102,4
0
102,5 - 107,4
+5
107,5 - 112,4
+10
112,5 - 117.4*
+15
* Per indici comparativi inferiori o superiori secondo lo stesso modello. Non esiste alcuna limitazione né verso il basso né verso
l'alto.
Consiglio federale e Amministrazione federale 60
172.220.111.343.3