251.2
Ordinanza
sugli emolumenti nell'ambito della legge sui cartelli
(Ordinanza sugli emolumenti LCart, OEm-LCart)1
del 25 febbraio 1998 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 53a della legge del 6 ottobre 19952 sui cartelli (LCart);
visto l'articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19743 a sostegno di
provvedimenti per migliorare le finanze federali,4
ordina:
1 La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte della Commissione della concorrenza e del suo segretariato per:
- a.
- le decisioni concernenti le inchieste su limitazioni della concorrenza secondo gli articoli 26-30 LCart;
- b.
- la trattazione di un annuncio nella procedura di opposizione secondo l'articolo 49a capoverso 3 lettera a LCart;
- c.
- l'esame delle concentrazioni di imprese conformemente agli articoli 32-38 LCart;
- d.
- le perizie e altre prestazioni di servizi.5
2 Gli emolumenti per sanzioni penali secondo gli articoli 54 e 55 LCart si conformano alle disposizioni dell'ordinanza del 25 novembre 19746 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa.
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20048 sugli emolumenti (OgeEm).
1 È tenuto a pagare gli emolumenti chiunque occasiona un procedimento amministrativo o perizie e altre prestazioni di servizio secondo l'articolo 1.
2 ...9
1 Le autorità della Confederazione e, sempre che concedano il diritto di reciprocità, i Cantoni, i Comuni e gli organi intercantonali non pagano alcun emolumento.10 Sono fatti salvi emolumenti per perizie.
2 Inoltre non pagano alcun emolumento:
- a.
- i terzi in base alla cui segnalazione è effettuata una procedura conformemente agli articoli 26-30 LCart;
- b.
- gli interessati che abbiano occasionato un accertamento preliminare, se dallo stesso non risultano indizi di una limitazione illegale della concorrenza;
- c.
- gli interessati che abbiano occasionato un'inchiesta, se gli indizi iniziali non sono confermati e di conseguenza la procedura è sospesa.11
1 L'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.
2 Varia tra 100 e 400 franchi l'ora. L'importo è fissato segnatamente in base all'urgenza dell'affare e alla funzione rivestita dal personale incaricato del disbrigo.12
3 Per l'esame preliminare di cui all'articolo 32 LCart, il segretariato riscuote un emolumento forfettario di 5000 franchi invece di un emolumento pro rata temporis.13
4 Le tasse postali, i costi telefonici e le spese per copie sono compresi sia nell'emolumento pro rata temporis sia nell'emolumento forfettario.14
Oltre agli emolumenti secondo l'articolo 4, l'interessato deve rimborsare gli esborsi di cui all'articolo 6 OgeEm16 nonché i costi generati dall'assunzione di prove o da particolari provvedimenti d'indagine.
L'ordinanza del 17 giugno 199618 sugli emolumenti per le perizie della Commissione della concorrenza è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1998.
Se al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono ancora in corso procedure amministrative e prestazioni di servizi, alle spese effettuate prima dell'entrata in vigore della modifica si applicano le disposizioni del diritto previgente relative al calcolo degli emolumenti e degli esborsi.