01.01.2024 - * / In Kraft
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.12.2021
29.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 28.01.2019
01.01.2015 - 31.12.2017
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.02.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.01.2007
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.05.2002 - 31.12.2003
01.01.2002 - 30.04.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza
sull'organizzazione dell'esercito
(OOE)

del 16 novembre 1994 (Stato 19 dicembre 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 3, 6, 60 capoverso 3, 95 capoverso 3, 104 capoverso 3,
150 capoverso 1 e 151 capoversi 1 e 2 della legge militare del 3 febbraio 19951
(LM);
nonché l'articolo 9 dell'organizzazione dell'esercito del 3 febbraio 19952 (OEs),3 ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo e campo d'applicazione 1

La presente ordinanza regola i principi, le competenze e i compiti nell'ambito dell'organizzazione dell'esercito.

2

Sono fatte salve disposizioni particolari per gli stati maggiori del Consiglio federale, lo stato maggiore dell'esercito, le formazioni di professionisti, la giustizia militare e le formazioni per operazioni di mantenimento della pace.


Art. 2

Definizioni

I termini utilizzati nella presente ordinanza sono definiti nell'appendice 1.


Art. 3

Principi organizzativi generali 1

È ammesso scostarsi dal principio dell'organizzazione conforme alla missione (art. 1 OEs4) soltanto se sono interessate formazioni puramente d'istruzione.

2

Per tutte le disposizioni organizzative sono applicabili i seguenti principi: a.

la legalità, l'opportunità e l'efficienza della struttura e del comando devono
essere garantite;

b.

la struttura e l'ordinamento del comando devono essere semplici, chiari e
comprensibili;

RU 1995 706

1

RS 510.10

2

RS 513.1

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996
163).

4

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU
1996 163). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

513.11

Organizzazione dell'esercito 2

513.11

c.

gli organi di condotta devono essere liberati il più possibile da incombenze
minori affinché possano dedicarsi alla loro attività essenziale; d.

formazioni e altre unità organizzative nonché funzioni possono essere create
unicamente se per loro esiste un chiaro concetto d'impiego, se sono a disposizione i mezzi necessari in personale e materiale e se l'istruzione è assicurata.

3

La struttura e l'organizzazione di una formazione possono essere modificate al massimo ogni quattro anni, a meno che motivi importanti e impellenti giustifichino
una modificazione.


Art. 4

Principi generali per le incorporazioni nelle formazioni 1

Per le incorporazioni (conferimento di un comando o di una funzione) nelle formazioni sono applicabili i seguenti principi:

a.

deve esistere una funzione corrispondente; b.

l'effettivo necessario5 della formazione non deve essere già stato raggiunto; c.

nel limite del possibile, devono essere tenute in considerazione le conoscenze acquisite nella vita civile e nell'esercito.

2

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)6 regola le incorporazioni in dettaglio.

Capitolo 2: Grandi Unità, corpi di truppa e formazioni

Art. 5

Struttura delle Grandi Unità e numero dei corpi di truppa
e delle formazioni

1

La struttura delle Grandi Unità e il numero dei corpi di truppa e delle formazioni sono regolati nell'appendice 27. Essa stabilisce: a.

le strutture generali vincolanti delle Grandi Unità, la loro subordinazione
nonché i corpi di truppa ad esse subordinate; b.

il numero dei corpi di truppa e delle formazioni federali e chi deve eseguire
l'amministrazione e la tenuta del controllo; c.

il numero dei corpi di truppa e delle formazioni cantonali, da quale Cantone
devono essere messi a disposizione nonché chi deve eseguire l'amministrazione e la tenuta del controllo; d.

la designazione delle Grandi Unità, dei corpi di truppa e delle formazioni
nella lingua ufficiale determinata dalla loro composizione linguistica; 5

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU
2000 85). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

6

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

7

Non pubblicato nella RU.

O

3

513.11

e.

i numeri delle formazioni e i segni convenzionali (rappresentazione grafica)
delle Grandi Unità, dei corpi di truppa e delle formazioni.

2

Il DDPS può procedere alle seguenti modificazioni dell'appendice 2: a.

sopprimere, riunire corpi di truppa o formazioni federali e cambiarne la denominazione; b.

modificare l'attribuzione amministrativa e della tenuta del controllo nonché i
numeri delle formazioni dei corpi di truppa e delle formazioni federali; c.

modificare singoli segni convenzionali in occasione di adattamenti della
struttura.

3

Il DDPS regola inoltre: a.

le subordinazioni particolari delle truppe d'armata e delle truppe di corpo
nonché di brigate per l'istruzione e per la trattazione di questioni concernenti il personale; b.

i confini delle piazze di mobilitazione.

Capitolo 3: Corpi di truppa e formazioni cantonali

Art. 6

Principi per la costituzione e lo scioglimento di corpi di truppa
e di formazioni cantonali 1

Per la costituzione e lo scioglimento nonché per stabilire nuovamente il numero dei corpi di truppa e delle formazioni cantonali, sono applicabili i seguenti principi: a.

dei reclutati annualmente in un Cantone, il 40 per cento al massimo può essere reclutato per i corpi di truppa e le formazioni cantonali; b.

con l'inserimento di giovani nei corpi di truppa e nelle formazioni cantonali
devono essere in primo luogo assicurati la costituzione e il mantenimento
dei tradizionali battaglioni cantonali di fucilieri, di fucilieri di montagna, di
carabinieri e di carabinieri di montagna. Corpi di truppa e formazioni cantonali al di fuori dell'Arma della fanteria possono essere costituiti o mantenuti
unicamente se ciò è possibile per tutti i Cantoni; c.

corpi di truppa e formazioni cantonali possono essere costituiti soltanto se è
opportuno in rapporto all'impiego e all'equipaggiamento e se i quadri necessari possono essere forniti dai Cantoni; d.

l'incorporazione di singoli militari provenienti da altri Cantoni o di militari
federali (specialisti) in formazioni cantonali non influisce sulla designazione
di truppa cantonale.

2

Nell'ambito dei principi giusta il capoverso 1, occorre cercare una soluzione consensuale con i Cantoni interessati.

Organizzazione dell'esercito 4

513.11


Art. 7

Formazioni miste

1

Se i giovani dei Cantoni non sono sufficienti per costituire o mantenere battaglioni cantonali di fucilieri, di carabinieri, di fucilieri di montagna e di carabinieri di montagna, e quindi detti corpi di truppa devono essere formati con militari di diversi
Cantoni, sono applicabili i seguenti principi: a.

i Cantoni mettono a disposizione le compagnie di fucilieri, di carabinieri, di
fucilieri di montagna e di carabinieri di montagna, sempreché ciò sia loro
possibile in base al numero dei giovani a disposizione (art. 6 cpv. 1 lett. a); b.

la Confederazione mette a disposizione lo stato maggiore del corpo di truppa, la compagnia di stato maggiore, la compagnia d'ordigni filoguidati anticarro, la compagnia pesante e altre unità che appaiono una sola volta nel
corpo di truppa nonché eventualmente compagnie miste di fucilieri e di carabinieri, o di fucilieri di montagna e di carabinieri di montagna.

2

Per formazioni miste di altre Armi e servizi ausiliari, è applicabile per analogia il capoverso 1.


Art. 8

Potere di disposizione dei Cantoni 1

Per il servizio d'ordine, i Cantoni dispongono esclusivamente dei corpi di truppa e delle formazioni da loro messi a disposizione.

2

Con la promulgazione del servizio di difesa nazionale cade il potere dei Cantoni di disporre delle truppe da loro messe a disposizione.


Art. 9

Compiti amministrativi speciali dei Cantoni 1

Le formazioni federali sono assegnate ai Cantoni per il disbrigo di compiti amministrativi, segnatamente compiti nell'ambito delle ispezioni e del tiro obbligatorio.

2

L'assegnazione avviene da parte del DDPS.

Capitolo 4: Militari donne

Art. 10

Posizione giuridica e obbligo di prestare servizio militare 1

Le disposizioni della presente ordinanza sono applicabili anche ai militari donne.

2

Le Svizzere abili al servizio che sono disposte ad assumere la funzione prevista per loro diventano soggette all'obbligo di prestare servizio militare.


Art. 11

Incorporazione

I militari donne sono attribuiti alle Armi e ai servizi ausiliari giusta l'articolo 4 dell'OEs. Sono applicabili i seguenti principi: a.

la candidata deve impegnarsi ad assolvere i servizi necessari alla funzione e
alla carriera previste;

O

5

513.11

b.

devono esistere possibilità per l'istruzione tecnica, eventualmente anche per
l'istruzione fondamentale del soldato, unitamente ai militari uomini; c. 8 l'incorporazione in una funzione che comporti l'impiego personale di armi è ammessa soltanto quando il previsto impiego di armi serve per l'autodifesa o
per lo svolgimento di compiti di polizia; d.

devono essere tenute adeguatamente in considerazione le differenze biologiche tra i sessi.


Art. 12

Personale del Servizio della Croce Rossa 1

Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili per analogia anche al personale del Servizio della Croce Rossa, sempreché il diritto federale non preveda regolamentazioni particolari.

2

Il DDPS stabilisce in modo definitivo, nelle tabelle dell'effettivo regolamentare (art. 17 cpv. 1), in quali funzioni può essere incorporato il personale del Servizio
della Croce Rossa.

3 Un passaggio dal Servizio della Croce Rossa nell'esercito è possibile soltanto attraverso il reclutamento ordinario previsto per i futuri militari donne.9 Capitolo 5: Aiuti di comando, specialisti e ufficiali specialisti10

Art. 13

Aiuti di comando

Sono aiuti di comando gli ufficiali di stato maggiore generale incorporati in stati
maggiori e gli altri ufficiali (capiservizio) incaricati di trattare un determinato settore
tecnico nonché gli ufficiali addetti.


Art. 14

Subordinazione degli ufficiali di stato maggiore generale Il Corpo degli ufficiali di stato maggiore generale è subordinato al Capo dello stato
maggiore generale.


Art. 15

Incorporazione e impiego degli ufficiali di stato maggiore generale 1

Dopo il compimento dei servizi d'istruzione prescritti, i futuri ufficiali di stato maggiore generale sono accolti nel Corpo degli ufficiali di stato maggiore generale.
Di regola, essi vi rimangono fino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio
militare.

2

Per principio, essi sono incorporati negli stati maggiori delle Grandi Unità in qualità di aiuti di comando.

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000
85).

9

Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 85).

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996
163).

Organizzazione dell'esercito 6

513.11

3

Nella misura del possibile, agli ufficiali di stato maggiore generale deve essere data la possibilità, in ogni grado, di esercitare un comando o una funzione corrispondente.


Art. 16

Incorporazione e impiego degli ulteriori aiuti di comando
e degli specialisti

Il DDPS determina l'incorporazione e l'impiego degli ulteriori aiuti di comando e
degli specialisti mediante l'emanazione delle tabelle dell'effettivo regolamentare
(art. 17 cpv. 1).

a11 Ufficiali specialisti 1 Ai soldati, agli appuntati e ai sottufficiali possono essere conferite funzioni d'ufficiale: a.

nello stato maggiore dell'esercito; b.

negli stati maggiori delle Grandi Unità e nelle loro formazioni di stato maggiore; c.

negli stati maggiori dei gruppi d'esercizio delle Forze aeree; d.

negli stati maggiori d'ingegneri delle truppe del genio; e.

nella brigata Telecom; f.

nei gruppi delle trasmissioni e delle onde dirette; g.

nel reggimento sanitario e nei reggimenti d'ospedale; h.

nel servizio di sicurezza della polizia militare; i.

nel distaccamento di protezione del Consiglio federale; j.

nel servizio dell'informazione alla truppa; k.

negli stati maggiori del Consiglio federale; l.

nella riserva di personale.

2 Le singole funzioni d'ufficiale disponibili per gli ufficiali specialisti sono stabilite
nelle tabelle degli effettivi regolamentari dello stato maggiore dell'esercito, degli
stati maggiori del Consiglio federale e della riserva di personale.

11

Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 163).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000
85).

O

7

513.11

Capitolo 6:
Effettivo del personale dei corpi di truppa e delle formazioni


Art. 17

Effettivo regolamentare ed effettivo necessario dei corpi di truppa
e delle formazioni

1

Le funzioni esistenti nell'esercito figurano nelle tabelle dell'effettivo regolamentare dei corpi di truppa e delle formazioni.

2

Le funzioni esaurientemente menzionate nelle tabelle dell'effettivo regolamentare devono essere occupate, nel limite del possibile, con il numero di militari previsto
nelle tabelle (effettivo regolamentare); nondimeno, l'effettivo necessario (effettivo
regolamentare più riserva di mobilitazione; art. 3 OEs) dei singoli corpi di truppa e
formazioni non deve essere oltrepassato né essere sensibilmente inferiore.


Art. 18

Riserva di mobilitazione delle formazioni 1

La riserva di mobilitazione delle formazioni ammonta al 16 per cento del loro effettivo regolamentare (art. 3 cpv. 1 OEs).

2

Il DDPS può:

a.

fissare una minore riserva di mobilitazione per tutte le formazioni o funzioni; b.

stabilire una maggiore riserva di mobilitazione per formazioni logistiche
nonché per funzioni di quadri o di specialisti.


Art. 19

Effettivo reale delle formazioni L'effettivo reale di una determinata formazione risulta dal totale delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare incorporate in detta formazione; esso
dev'essere regolarmente adattato al corrispondente effettivo necessario della formazione.

Capitolo 7: Riserva di personale

Art. 20

Incorporazione nella riserva di personale 1

I militari che non sono o non sono più incorporati in formazioni dell'esercito vengono incorporati nella riserva di personale. Fanno eccezione a questa regola i membri degli stati maggiori del Consiglio federale.

2

Nella riserva di personale sono segnatamente incorporati i militari che:

Organizzazione dell'esercito 8

513.11

a.12 sono dispensati dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo e sono contemplati dall'ordinanza del 18 ottobre 199513 concernente la dispensa e il congedo dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo;

b.

hanno compiuto i servizi nella loro formazione come ufficiali e non sono più
incorporati in una nuova formazione o funzione; c.

hanno assolto totalmente il loro obbligo di prestare servizio, sempreché l'effettivo necessario della formazione nella quale sono incorporati non risulti
insufficiente;

d.

per ragioni personali non possono essere impiegati in una funzione presso la
truppa;

e.

in virtù delle loro conoscenze e capacità nonché della loro personalità sono
impiegati regolarmente come insegnanti in scuole e corsi militari; f.

in virtù delle loro conoscenze, della loro attività professionale o delle loro
attitudini particolari sono impiegati regolarmente come personale d'esercizio
o di manutenzione in scuole e corsi; g.

quali medici, in virtù della loro attività professionale e della loro idoneità a
prestare servizio, sono impiegati regolarmente per il reclutamento o l'esercizio di stazioni di depistaggio; h.

in virtù delle loro conoscenze, della loro attività professionale o della loro
idoneità al servizio sono impiegati regolarmente come personale ausiliario
nell'amministrazione militare e nelle sue aziende; i.

in seguito a congedo per l'estero si trovano ininterrottamente all'estero da
più di tre anni civili e, in caso di mobilitazione generale dell'esercito, non
devono entrare in servizio; k.

...14

l.

come militari donne, incluso il personale del Servizio della Croce Rossa, sono esonerati dall'obbligo di prestare servizio senza peraltro essere prosciolti
dall'obbligo di prestare servizio militare.

3

Di regola, i militari uomini possono essere incorporati nella riserva di personale unicamente se l'effettivo necessario delle formazioni è garantito.


Art. 21

Struttura della riserva di personale La riserva di personale si compone: a.

del personale di servizio:
1.

insegnanti (militari giusta l'art. 20 cpv. 2 lett. a, b, e), 2.

personale per la manutenzione (militari giusta l'art. 20 cpv. 2 lett. a, b,
f, h),

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996
163).

13

RS 519.2

14

Abrogata dal n. I dell'O del 24 nov. 1999 (RU 2000 85).

O

9

513.11

3.

personale d'esercizio (militari giusta l'art. 20 cpv. 2 lett. a, b, f, g, h), 4.

personale amministrativo (militari giusta l'art. 20 cpv. 2 lett. a, b, h); b.

di militari giusta l'articolo 20 capoverso 2 lettere a-d ed i-l, che non possono più essere chiamati a servizi d'istruzione.


Art. 22

Effettivo regolamentare, riserva di mobilitazione ed effettivo reale
del personale di servizio 1

Le funzioni del personale di servizio della riserva di personale i cui membri devono compiere servizi d'istruzione sono indicate nelle tabelle dell'effettivo regolamentare. Dette tabelle sono allestite dal DDPS.

2

Il personale di servizio può comprendere al massimo 30'000 membri della riserva di personale.15

3

Le funzioni indicate nelle tabelle dell'effettivo regolamentare possono essere occupate unicamente con il numero di militari previsto.

4

Nella riserva di personale non è creata alcuna riserva di mobilitazione.


Art. 23


16

Competenze per il trattamento dei dati 1 Conformemente alle disposizioni concernenti i controlli militari, per il trattamento
dei dati dei membri della riserva di personale fungono da: a.

organo incaricato dell'amministrazione:
il Gruppo del personale dell'esercito (Grpes), per tutti i membri della riserva
di personale;

b.

tenitori del controllo di corpo:
1.

il Gruppo della sanità, la Direzione della posta da campo, il Comando
delle scuole di stato maggiore e per comandanti nonché le regioni
d'istruzione:
per unità organizzative della riserva di personale che sono loro assegnate dal Grpes, 2.

i comandi delle Grandi Unità:
per le loro unità organizzative della riserva di personale, 3.

il Grpes:
per tutte le unità organizzative della riserva di personale non contemplate dai numeri 1 e 2 nonché per tutti i membri della riserva di personale secondo l'articolo 21 lettera b; c.

Cantone:
il Cantone di Berna.

2 In caso di divergenze sull'attribuzione di militari all'interno della riserva di personale, decide il Grpes d'intesa con gli organi interessati.

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000
85).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000
85).

Organizzazione dell'esercito 10

513.11


Art. 24

Procedura

La procedura per l'esecuzione si fonda sulle disposizioni dell'OC PISA17 e
dell'ordinanza del 21 dicembre 198118 sulle promozioni e le mutazioni nell'esercito.


Art. 25


19

Capitolo 8: Attribuzione e assegnazione di persone all'esercito Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 26

Scopo e definizione

1

Le attribuzioni e le assegnazioni di persone non soggette all'obbligo di prestare servizio militare o escluse dal prestare servizio militare possono avvenire unicamente se per determinati funzioni o compiti nell'esercito non vi sono, o non in numero sufficiente, persone adatte soggette all'obbligo di prestare servizio militare.

2

Le persone secondo l'articolo 27 sono incorporate in funzioni indicate nelle tabelle dell'effettivo regolamentare dell'esercito (attribuzioni), oppure, senza occupare un
posto dell'effettivo regolamentare, sono assegnate all'esercito per il disbrigo di altri
compiti (assegnazioni).


Art. 27

Presupposti per l'attribuzione e l'assegnazione 1

Possono essere attribuiti o assegnati all'esercito: a.

gli Svizzeri che si mettono volontariamente a disposizione e che non sono
soggetti all'obbligo di prestare servizio di protezione; b.20 le Svizzere che si mettono volontariamente a disposizione e: 1.

non sono già soggette all'obbligo di prestare servizio militare (art. 3
LM) o servizio di protezione civile, 2.

sono indispensabili all'esercito; c.

gli Svizzeri che dopo la promulgazione del servizio di difesa nazionale non
sono ancora soggetti all'obbligo militare, e:
1.

si mettono a disposizione volontariamente, 2.

sono assolutamente necessari all'esercito per il servizio di difesa nazionale, 3.

non sono soggetti all'obbligo di prestare servizio di protezione; 17

RS 511.22

18

[RU 1995 290, 1996 399, 1997 347, 1998 1866] 19

Abrogato dal n. I dell'O del 24 nov. 1999 (RU 2000 85).

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996
163).

O

11

513.11

d.21 per il servizio attivo e su ordine del generale, gli esclusi dal servizio militare giusta gli articoli 21-23 LM; e.22 gli Svizzeri che in stato di grave necessità sono obbligati a mettersi a disposizione del Paese e a concorrere alla sua difesa (art. 79 cpv. 2 LM).

2

Le persone secondo il capoverso 1 lettere a-c possono inoltre essere attribuite o assegnate unicamente se: a.

sono state dichiarate idonee al servizio militare, per la funzione o per il compito previsti, da una Commissione per la visita sanitaria; b.

non devono già svolgere prestazioni indispensabili per un altro settore della
difesa integrata.


Art. 28

Posizione giuridica

1

Gli attribuiti e gli assegnati hanno gli stessi diritti e obblighi degli altri militari; essi sono segnatamente soggetti all'obbligo di prestare servizio militare.

2

Essi sono soggetti agli obblighi fuori dal servizio soltanto se sono equipaggiati in modo corrispondente.

3

Nell'esercito, di regola, non possono rivestire alcun grado, non possono assumere alcun comando, non possono essere nominati ufficiali specialisti e non ricevono alcuna uniforme. Gli organi competenti secondo l'articolo 29 capoversi 2 e 3 decidono in merito alle eccezioni.23 4

...24

5

Essi portano in ogni caso un segno distintivo che consente di riconoscere il loro statuto. In servizio attivo portano inoltre il bracciale federale. Il personale sanitario
porta il bracciale con il segno di protezione della Croce Rossa nonché una targhetta
di riconoscimento e una carta d'identità speciale con il segno di protezione.

Sezione 2: Procedura

Art. 29

Competenze

1

Il cancelliere della Confederazione, il direttore dell'Ufficio centrale della difesa e i segretari generali del Dipartimento di giustizia e polizia e del Dipartimento federale
dell'interno decidono le attribuzioni e le assegnazioni agli stati maggiori del Consiglio federale e provvedono inoltre all'istruzione di queste persone.

2

Le attribuzioni e le assegnazioni all'esercito sono decise: 21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996
163).

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996
163).

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000
85).

24

Abrogato dal n. I dell'O del 24 nov. 19990 (RU 2000 85).

Organizzazione dell'esercito 12

513.11

a.25 dal Capo dello stato maggiore generale; b.

dall'uditore in capo.

3

In servizio attivo le attribuzioni e le assegnazioni all'esercito sono decise: a.

dal comando dell'esercito, su proposta dei comandanti delle Grandi Unità; b.

dall'uditore in capo.26 4

Le persone attribuite o assegnate sono subordinate, per l'istruzione, all'uditore in capo, a un ufficio federale o a un gruppo e a una Grande Unità in caso di servizio
attivo; è fatto salvo il capoverso 1.27

Art. 30

Attribuzione o assegnazione a formazioni o funzioni In occasione dell'attribuzione o dell'assegnazione a formazioni o funzioni e della
determinazione dei compiti, occorre tener conto delle attitudini fisiche, psichiche e
professionali nonché di un'eventuale istruzione militare.


Art. 31

Obbligo di notificazione e controlli 1

Le disposizioni sull'obbligo di notificazione delle persone soggette all'obbligo militare (art. 27 LM) sono applicabili per analogia agli attribuiti e agli assegnati.28

2

L'amministrazione e la tenuta del controllo, compresi i controlli dei congedi per l'estero, degli assegnati e degli attribuiti, sono effettuati dall'organo amministrativo
cui sono subordinati.

3

Per gli attribuiti e gli assegnati, i Cantoni non tengono alcun controllo di corpo né alcun controllo sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare.29 4

L'assegnazione e l'attribuzione di persone giusta l'articolo 27 non comporta alcuna registrazione di dati nel sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996
163).

26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996
163).

27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996
163).

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996
163).

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000
85).

O

13

513.11

Capitolo 9:
Pianificazione e gestione dell'effettivo del personale dell'esercito
Sezione 1: Scopo della pianificazione e della gestione

Art. 32

Scopo della pianificazione La pianificazione a breve e a medio termine dell'effettivo del personale dell'esercito
ha lo scopo di:

a.

individuare l'evoluzione per quanto riguarda la copertura dell'effettivo necessario dell'esercito e delle singole formazioni; b.

descrivere gli obiettivi da raggiungere e i mezzi per realizzarli sotto forma di
studi e di modelli sulle evoluzioni citate, nonché mettere a disposizione le
basi decisionali per la gestione.


Art. 33

Scopo della gestione

La gestione dell'effettivo del personale ha lo scopo di: a.

garantire una copertura possibilmente ottimale dell'effettivo necessario dei
corpi di truppa e delle formazioni nell'esercito; b.

compensare le diminuzioni e altre mutazioni negli effettivi del personale
grazie a un rilevamento rapido e completo e mediante adeguate misure in caso di bisogno di giovani o per mezzo di nuove incorporazioni e trasferimenti
(equilibrare l'effettivo); c.

sfruttare in modo ottimale le conoscenze acquisite dai militari sia nella vita
civile sia nell'esercito.

Sezione 2: Compiti e organi competenti

Art. 34

Dipartimento militare federale Il DDPS disciplina le misure di gestione e il calcolo del fabbisogno di giovani nonché le nuove incorporazioni e i trasferimenti.


Art. 35

Aggruppamento dello stato maggiore generale 1

Lo Stato maggiore generale sorveglia la pianificazione e la gestione degli effettivi del personale dell'esercito.30 2

Il Gruppo del personale dell'esercito dello Stato maggiore generale (Gr Pers Es) pianifica e gestisce gli effettivi del personale dell'esercito; esso svolge segnatamente
i seguenti compiti:31

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996
163).

31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996
163).

Organizzazione dell'esercito 14

513.11

a.

osserva e rileva i fattori importanti che influiscono sulla copertura dell'effettivo necessario prescritto dell'esercito e sulle singole formazioni; b.

constata tempestivamente future disuguaglianze di personale ed elabora alternative per eliminarle; c.

mette tempestivamente a disposizione le basi decisionali necessarie per la
gestione degli effettivi del personale; d.

provvede regolarmente al censimento degli effettivi di tutte le formazioni e
della riserva di personale; e.32 ogni anno, d'intesa con i Cantoni interessati, ordina le nuove incorporazioni necessarie per equilibrare gli effettivi e per sfruttare le conoscenze acquisite
sia nella vita civile sia nell'esercito; f.33 in base alle sue conoscenze sugli effettivi del personale e sulla loro evoluzione, in collaborazione con i Cantoni e gli organi interessati dell'amministrazione militare della Confederazione, fissa ogni anno, per le singole funzioni, il fabbisogno di reclute che devono essere reclutate nelle zone o nei
circondari di reclutamento e nei Cantoni (registro dei contingenti).


Art. 36

Uffici incaricati dell'amministrazione e della tenuta del controllo 1

Il tenitore del controllo di corpo e il tenitore del controllo di corpo del comando sorvegliano anche gli effettivi del personale delle formazioni loro assegnate per
l'amministrazione e per la tenuta del controllo.

2

Gli uffici incaricati dell'amministrazione e della tenuta del controllo eseguono le decisioni del Gruppo del personale dell'esercito34 in materia di pianificazione e di
gestione.

Sezione 3:
Trattamento di dati per la pianificazione e la gestione degli effettivi
del personale dell'esercito


Art. 37

Principi

1

I dati raccolti e utilizzati per assolvere il compito, stabilito dalla legge, di equilibrare gli effettivi (art. 95 cpv. 5 LM), possono essere trattati unicamente nella misura in cui ciò è necessario per la pianificazione e la gestione degli effettivi del personale dell'esercito.35

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996
163).

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996
163).

34

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU
1996 163). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996
163).

O

15

513.11

2

Sempreché i dati personali non siano assolutamente necessari per la gestione degli effettivi, vengono raccolti e utilizzati dati anonimi.

3

I dati personali devono in primo luogo essere ricavati dal PISA.

4

Gli uffici competenti per la pianificazione e la gestione degli effettivi dell'esercito non acquisiscono da sé dati personali per tali scopi né tengono collezioni permanenti
di dati personali.


Art. 38

Dati dal PISA

1

Nel Sistema di condotta e d'informazione per l'organizzazione dell'esercito (FISAO; art 44) sono messi a disposizione del Gr Pers Es tutti i dati del PISA, elaborabili unicamente in modo anonimo, per la pianificazione e la gestione degli effettivi del personale dell'esercito (art. 32 e 33), nonché per l'adempimento dei suoi
compiti giusta l'articolo 35 mediante una procedura di richiamo (p. es. trasferimento
elettronico di dati). Con il PISA vengono inoltre effettuate analisi.36 2

Per gli scopi secondo il capoverso 1, invece dei dati anonimi possono essere trattati dati personali dal PISA se questi contengono unicamente le indicazioni seguenti: a.37 numero AVS e lingua materna; b.

indicazioni sulla professione esercitata nonché sul conseguimento di un titolo professionale o di studio; c.

grado militare, funzione e incorporazione.


Art. 39

Dati da altre collezioni di dati di organi federali 1

Il Gruppo del personale dell'esercito può procurarsi dati anonimi da altre collezioni di dati di organi federali, per l'esecuzione dei compiti indicati all'articolo 35, e
registrarli nel FISAO (art. 44), se la pianificazione e la gestione degli effettivi del
personale lo esigono.

2

I dati personali da tali collezioni di dati possono essere acquisiti unicamente se: a.

i corrispondenti dati non sono disponibili nel PISA; b.38 si tratta soltanto di dati riguardanti numeri AVS, lingua materna e indicazioni sul conseguimento di un titolo professionale o di studio di una persona;

c.

sono esclusi dati personali particolarmente degni di protezione.

3

I dati possono essere resi accessibili con una procedura di richiamo (per esempio trasferimento elettronico di dati).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996
163).

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000
85).

38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000
85).

Organizzazione dell'esercito 16

513.11

4

Il trattamento dei dati per la pianificazione e la gestione degli effettivi del personale dell'esercito sottostà alle stesse disposizioni legali sulla protezione dei dati valide per il trattamento da parte dei rispettivi detentori della collezione di dati.

5

Detti dati personali devono essere resi anonimi o distrutti il più tardi due anni dopo il ricevimento.


Art. 40

Comunicazione di dati 1

I dati personali provenienti da altre collezioni di dati di organi federali, trattati per la pianificazione e la gestione, possono essere comunicati unicamente al PISA e agli
organi incaricati dell'amministrazione e della tenuta del controllo, a condizione che: a.

esista una base legale per la comunicazione di detti dati da parte delle persone interessate al PISA o agli uffici incaricati dell'amministrazione e della
tenuta del controllo;

b.

il PISA o gli uffici incaricati dell'amministrazione e della tenuta del controllo abbiano bisogno di questi dati per svolgere il loro compito legale.

2

I dati anonimi e le analisi possono essere comunicati ad altri organi per lo svolgimento dei loro compiti, se sono rispettate le prescrizioni generali sulla tutela del segreto.


Art. 41

Diritto all'informazione Affinché le persone interessate possano far valere il proprio diritto all'informazione,
devono essere loro comunicati, su richiesta, i detentori delle collezioni di dati dalle
quali sono stati ricavati i dati che le concernono.

Sezione 4:
Sistemi per la pianificazione e la gestione degli effettivi del personale


Art. 42

Banche centrali di dati per la condotta dell'esercito 1

Le banche centrali di dati per la condotta dell'esercito (ZDA) mettono a disposizione dati di base alle truppe e alle unità amministrative del DDPS allacciate nonché
ai sistemi di condotta dell'esercito.

2

Sono trattati i seguenti dati di base anonimi dell'esercito: a.

dati sulle Armi, segnatamente sul genere di Arma; b.

dati sui tipi di formazioni, segnatamente funzioni, gradi, effettivi regolamentari; c.

dati sulle unità, segnatamente codice linguistico, uffici incaricati della tenuta
del controllo e dell'amministrazione, Cantoni competenti per compiti particolari; d.

collegamenti tra i dati sulle Armi, sui tipi di formazioni e sulle unità;

O

17

513.11

e.

altri dati, concernenti segnatamente organi incaricati dell'amministrazione,
opere, installazioni, materiale, località e vie di comunicazione.


Art. 43

Banca di dati delle truppe 1

La banca di dati delle truppe (TRPB) è lo strumento di base, di controllo, di informazione e di lavoro per gli organi del DDPS incaricati dell'amministrazione che vi
sono collegati, segnatamente anche per il PISA.

2

I seguenti dati anonimi dell'esercito sono trattati in quattro banche centrali di dati (Armi, tipi di formazioni, unità, organi incaricati dell'amministrazione): a.

dati sulle unità, segnatamente denominazioni e numeri d'unità; b.

dati sui tipi di formazioni, segnatamente denominazioni e numeri dei tipi di
formazioni;

c.

dati che si riferiscono alle unità, segnatamente codici concernenti prestazioni
di servizio, lingua, impiego, organi incaricati della tenuta del controllo e
dell'amministrazione, Cantoni competenti per l'adempimento di compiti particolari e dati di base della mobilitazione.


Art. 44

Sistema di condotta e d'informazione per l'organizzazione
dell'esercito

1

Nel FISAO sono raccolti e trattati, sulla base dei dati e delle analisi ricavati dal PISA (art. 38), dalle ZDA e da altre collezioni di dati di organi federali (altre collezioni di dati; art. 39), tutti i dati necessari alla pianificazione e alla gestione.

2

Sono segnatamente registrati e trattati i seguenti dati: a.

dati concernenti gli effettivi regolamentari di tutte le formazioni
dell'esercito, dati dell'esercito e della riserva di personale; b.

dati delle ZDA e del PISA e loro analisi per la compensazione tra l'effettivo
reale, regolamentare e necessario (nuove incorporazioni e trasferimenti necessari per ragioni d'effettivo); c.

dati delle ZDA e del PISA e dati da altre collezioni di dati per la pianificazione e il calcolo del fabbisogno vincolante di giovani (registro dei contingenti) e del fabbisogno di nuovi quadri; d.

dati delle ZDA e dati personali del PISA (art. 38 cpv. 2) e da altre collezioni
di dati (art. 39 cpv. 2) per sfruttare le conoscenze dei militari acquisite nella
vita civile e nell'esercito (nuove incorporazioni e trasferimenti di specialisti).


Art. 45

Titolare delle banche di dati Il Gruppo del personale dell'esercito è titolare delle collezioni di dati ZDA, TRPB e
FISAO.

Organizzazione dell'esercito 18

513.11


Art. 46

Utenti e diritto d'accesso 1

Sono utenti delle banche di dati ZDA, TRPB e FISAO, i collaboratori del Gruppo del personale dell'esercito incaricati della pianificazione e della gestione degli effettivi. Hanno pure diritto d'accesso gli organi responsabili della manutenzione dei sistemi.

2

Gli utenti e gli aventi diritto hanno accesso unicamente ai dati e ai sistemi necessari all'adempimento dei loro compiti legali.

Sezione 5: Sicurezza e protezione dei dati

Art. 47

Disposizioni generali Sono applicabili le disposizioni generali della Confederazione sulla protezione e sicurezza dei dati, segnatamente la legge federale del 18 giugno 199239 sulla protezione dei dati e le sue disposizioni d'esecuzione, l'ordinanza del 1° maggio 199040
sulla protezione d'informazioni militari, nonché le ulteriori prescrizioni sulla protezione delle informazioni.


Art. 48


41

Misure di sicurezza

I servizi informatici competenti del DDPS e dello Stato maggiore generale emanano
istruzioni sulle misure di sicurezza in materia di costruzioni, d'organizzazione e di
tecnica segnatamente contro l'accesso non autorizzato a dati e collezioni di dati,
nonché il trattamento non autorizzato di dati.


Art. 49

Controllo

Gli incaricati della protezione dei dati del DDPS e dello Stato maggiore generale42
controllano periodicamente mediante sondaggi il trattamento dei dati personali nel
FISAO e vigilano sull'osservanza delle disposizioni sulla comunicazione e sullo
scambio. A tale scopo essi possono prendere visione dei dati e dei sistemi.


Art. 50

Responsabilità e vigilanza 1

Il capo del Gruppo del personale dell'esercito è responsabile per le ZDA, il TRPB e il FISAO.

2

I servizi informatici competenti del DDPS e dello Stato maggiore generale sono responsabili della manutenzione tecnica e della sicurezza nonché dell'osservanza del
diritto d'accesso.

3

Il Capo dello stato maggiore generale esercita l'alta vigilanza.

39

RS 235.1

40

RS 510.411

41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996
163).

42

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU
1996 163). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

O

19

513.11

Capitolo 10: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione

Art. 51

1

Il DDPS emana le disposizioni d'esecuzione necessarie.

2

Il DDPS è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza; la Cancelleria federale e il Dipartimento federale di giustizia e polizia sono competenti per l'esecuzione
nell'ambito degli stati maggiori del Consiglio federale.43 Sezione 2: Diritto previgente: abrogazione

Art. 52

Sono abrogati:

a.

il decreto del Consiglio federale del 28 marzo 196144 sull'organizzazione
degli stati maggiori e delle truppe (OSMT 61); b.

l'ordine di battaglia del Consiglio federale45; c.

l'ordinanza del 3 luglio 198546 sul Servizio militare femminile (OSMF).

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 53

a 5547

Art. 56

Servizio militare femminile I militari donne che si sono annunciati per il Servizio militare femminile prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza e che in base a una dichiarazione persole
scritta non desiderano essere assoggettati alla nuova posizione giuridica (cap. 4) rimangono di principio assoggettati alle pertinenti disposizioni del vecchio diritto fino
al loro proscioglimento dall'obbligo militare.

a48 Passaggio dal Servizio della Croce Rossa nell'esercito 1 I membri del Servizio della Croce Rossa che prima dell'entrata in vigore dell'articolo 12 capoverso 3 hanno già prestato servizio militare, possono, entro un anno al 43

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000
85).

44

[RU 1993 2040; RS 510.104.4 art. 12 n. 1] 45

Non pubblicato nella RU.

46

[RU 1985 1072, 1991 64 2593] 47

Abrogati dal n. I dell'O del 24 nov. 1999 (RU 2000 85).

48

Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 85).

Organizzazione dell'esercito 20

513.11

massimo dall'entrata in vigore, presentare una domanda per il passaggio nell'esercito.

2 Un passaggio è possibile soltanto in casi giustificati e, per principio, unicamente
quando i membri del Servizio della Croce Rossa hanno prestato, prima del passaggio, tutti i servizi richiesti a un militare donna per la sua funzione o il suo grado.

3 Il Gruppo del personale dell'esercito dello Stato maggiore generale decide sulle
domande e sul computo dei servizi prestati nel Servizio della Croce Rossa.


Art. 57

Sostituzione delle TRPB con le ZDA Le TRPB saranno sostituite dalle ZDA soltanto quando tutte le applicazioni TRPB
saranno allacciate alle ZDA.


Art. 58

e 5949

Art. 60

Volontari secondo il vecchio diritto I volontari, che secondo il vecchio diritto erano assegnati al servizio complementare,
sono assunti come assegnati nel nuovo statuto, se in base a una dichiarazione personale scritta accettano di assoggettarsi al nuovo diritto; in caso contrario saranno prosciolti alla fine dell'anno seguente.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 61

1

Eccettuata la Sezione X (Mobilitazione) dell'appendice 250, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

2

La Sezione X (Mobilitazione) dell'appendice 2 entra in vigore il 1° gennaio 1997.

49

Abrogati dal n. I dell'O del 24 nov. 1999 (RU 2000 85).

50

Non pubblicato nella RU.

O

21

513.11

Appendice 151 (art. 2)

Definizioni

Aiuti di comando:

ufficiali di stato maggiore generale incorporati in
stati maggiori e altri ufficiali incaricati di trattare un
determinato settore tecnico (capiservizio) nonché
ufficiali addetti.

Arma:

elemento organizzativo che organizza scuole reclute.

Corpo di truppa
(tipo di formazione):

reggimento, piazza di mobilitazione, battaglione,
gruppo, squadra, servizio di manutenzione delle
Forze aeree, gruppo d'esercizio delle Forze aeree.

Effettivo di controllo: effettivo regolamentare più riserva di mobilitazione.

Effettivo regolamentare
dell'esercito:

effettivo di persone soggette all'obbligo di prestare
servizio militare incorporate in formazioni
dell'esercito, necessario all'esercito per
l'assolvimento dei suoi compiti; la riserva di personale e gli stati maggiori del Consiglio federale non
sono considerati nell'effettivo regolamentare
dell'esercito.

Elementi dell'esercito: Armi, servizi ausiliari e Corpo degli ufficiali di stato
maggiore generale.

Formazione cantonale: formazione costituita da truppe del Cantone, designata esplicitamente come formazione cantonale.

Formazione d'allarme: formazione delle truppe d'armata che, entro poche
ore, può essere chiamata e impiegata in compiti di
protezione e guardia nonché per l'aiuto in caso di
catastrofe.

Formazione di professionisti: formazione costituita da agenti della Confederazione; Corpo della guardia delle fortificazioni e Squadra di vigilanza.

Formazione federale: formazione messa a disposizione dalla Confederazione.

Formazioni:

stati maggiori e unità di truppa.

Grande Unità
(tipo di formazione):

corpo d'armata, divisione e brigata.

Ordinamento del comando: disciplinamento della subordinazione.

Organo incaricato
dell'amministrazione:

il Gruppo del personale dell'esercito o un'autorità
civile con compiti militari a cui, secondo la legge 51

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000
85).

Organizzazione dell'esercito 22

513.11

militare, l'organizzazione dell'esercito o l'organizzazione dell'amministrazione, è assegnata
un'Arma, un servizio ausiliario, lo Stato maggiore
generale, il Servizio della Croce Rossa, la riserva di
personale oppure una funzione secondo l'organizzazione dei corpi di truppa e delle formazioni per
la chiamata delle formazioni federali.

Persona assegnata o attribuita: persona che, giusta l'articolo 6 LM, assume volontariamente determinati compiti nell'esercito, occupando o non occupando un posto dell'effettivo regolamentare.

Persona soggetta all'obbligo
di prestare servizio militare: cittadini svizzeri a partire dal momento in cui hanno
superato il reclutamento, nonché cittadine svizzere,
che sono abili al servizio e sono disposte ad assumere la funzione prevista per loro, fino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.

Riserva di mobilitazione: riserva per equilibrare un'eventuale mancanza
d'effettivo in occasione di una chiamata all'impiego
dell'esercito.

Riserva di personale: totale dei militari che non sono incorporati né in una
formazione dell'esercito, né in uno stato maggiore
del Consiglio federale.

Servizio attivo:

comprende il servizio di difesa nazionale e il servizio d'ordine.

Servizio ausiliario: elemento organizzativo che, di principio, non organizza alcuna scuola reclute.

Servizio d'appoggio: rappresenta un tipo d'impiego dell'esercito e comprende l'impiego di truppe nell'ambito degli articoli
67-75 LM.

Servizio di difesa nazionale: parte del servizio attivo per la difesa della Svizzera e
della sua popolazione.

Servizio d'ordine:

forma del servizio attivo che assiste le autorità civili
nel far fronte a gravi minacce alla sicurezza interna.

Stati maggiori del Consiglio
federale:

stati maggiori direttamente subordinati al Consiglio
federale per l'assolvimento dei suoi compiti
nell'ambito della difesa integrata.

Stato maggiore dell'esercito: lo stato maggiore subordinato al generale.

Stato maggiore di comando: stato maggiore di una Grande Unità o di un corpo di
truppa, composto di militari di truppe combattenti di
diverse Armi.

Tenitore del controllo
di corpo:

unità amministrativa federale o cantonale cui, giusta
l'organizzazione dell'esercito, è assegnata una formazione, una riserva di personale o uno stato maggiore

O

23

513.11

del Consiglio federale per la tenuta del controllo.

Tenitore del controllo
di corpo del comando:

comandante di truppa.

Truppe d'armata:

truppe direttamente subordinate al comando
dell'esercito.

Truppe di corpo:

formazioni o truppe direttamente subordinate al comandante di un corpo.

Ufficiale di stato maggiore
generale:

membro del Corpo degli ufficiali di stato maggiore
generale.

Ufficiale specialista: soldato, appuntato o sottufficiale a cui, giusta
l'articolo 104 LM, è conferita una funzione
d'ufficiale.

Unità di truppa:

frazione dello stato maggiore dell'esercito, compagnia, batteria, colonna, squadriglia.

Organizzazione dell'esercito 24

513.11

Appendice 252 52

Questa appendice e le sue mod. non sono pubblicate nella RS (vedi RU 2000 85 2860).