171.21
Legge federale
sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari
e sui contributi ai gruppi
(Legge sulle indennità parlamentari, LI)1
del 18 marzo 1988 (Stato 1° settembre 2012) (Stato 1° settembre 2012)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 79 e 83 della Costituzione federale2,3
esaminata un'iniziativa parlamentare;
visti il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 12 febbraio 1988
e il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 26 febbraio 19884,
decreta:
1 Ogni membro dell'Assemblea federale (in seguito: parlamentare) riceve dalla Confederazione una retribuzione, imponibile a titolo di reddito lavorativo.
2 Riceve un contributo a copertura delle spese derivanti dall'attività parlamentare.
Il parlamentare riceve una retribuzione annua di 26 000 franchi7 per i lavori preparatori.
1 Il parlamentare riceve a titolo di retribuzione una diaria di 440 franchi9 per ogni giorno di presenza a sedute del proprio Consiglio, di una commissione o delegazione, del proprio gruppo parlamentare o del comitato di quest'ultimo, nonché per ogni giornata di lavoro dedicata all'adempimento di compiti speciali su incarico del presidente del Consiglio o di una commissione.
2 Il parlamentare impossibilitato a partecipare a una seduta in seguito a malattia o infortunio ha diritto a un adeguato importo sostitutivo della diaria persa.10
3 La parlamentare in congedo maternità riceve un importo pari alla diaria persa. Alla determinazione della durata del congedo maternità si applica per analogia l'articolo 35a della legge del 13 marzo 196411 sul lavoro.12
Il parlamentare riceve un'indennità annua di 33 000 franchi14 a copertura delle spese di personale e di materiale derivanti dall'adempimento del mandato parlamentare.
Il parlamentare riceve un'indennità per il vitto e un'indennità di pernottamento.
Il parlamentare riceve un contributo a copertura delle spese per i viaggi effettuati all'interno del Paese o all'estero nell'ambito dell'attività parlamentare.
Il parlamentare che, abitando lontano, deve effettuare lunghi tragitti per recarsi a Berna riceve un'indennità di percorso.
Al parlamentare è versato un assegno di custodia di importo uguale a quello accordato al personale dell'amministrazione generale della Confederazione conformemente alla legge del 24 marzo 200017 sul personale federale. Gli assegni familiari versati al parlamentare o all'altro genitore in virtù di un'altra attività sono computati. La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale può concludere con la Cassa di compensazione per assegni familiari della Cassa federale di compensazione un contratto d'affiliazione secondo la legge del 24 marzo 200618 sugli assegni familiari.
1 Fino all'età di 65 anni compiuti, il parlamentare riceve un contributo per la previdenza vecchiaia, invalidità e morte.
2 La Confederazione versa il contributo a:
- a.
- un istituto di previdenza designato dal parlamentare e riconosciuto ai sensi della legge federale del 25 giugno 198220 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; o
- b.
- un istituto della previdenza individuale vincolata.
3 Se il contributo non può essere versato in tutto o in parte a un istituto di cui al capoverso 2, la parte corrispondente è trasferita a una cassa di previdenza designata dal Parlamento presso un istituto di previdenza non registrato.
4 Il parlamentare riceve prestazioni in caso di invalidità e morte, per quanto non possa ottenere prestazioni equivalenti da altri istituti della previdenza professionale o, se esercita un'attività indipendente, da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute.
5 L'ordinanza dell'Assemblea federale disciplina i dettagli.
1 Spetta al parlamentare assicurarsi contro le malattie e gli infortuni che possono sopravvenire durante l'attività parlamentare in Svizzera.
2 La Confederazione prende a carico le spese causate da malattie o infortuni di cui è vittima un parlamentare che si trova all'estero nell'esercizio delle proprie funzioni in quanto tali spese non siano assunte dall'assicurazione personale del parlamentare contro le malattie e gli infortuni. L'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 198822 concernente la legge sulle indennità parlamentari disciplina i dettagli.
1 Il parlamentare può pretendere un aiuto transitorio se:
- a.
- lascia il Parlamento, non ha ancora compiuto 65 anni e il suo nuovo reddito è inferiore a quello derivante dall'esercizio del mandato parlamentare; o
- b.
- si trova in stato di bisogno.
2 L'aiuto transitorio corrisposto in sostituzione del reddito derivante dall'esercizio del mandato parlamentare è versato per due anni al massimo.
3 La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale è competente per esaminare le domande.
1 Il parlamentare che presiede una commissione, una delegazione, una sezione, una sottocommissione o un gruppo di lavoro riceve la diaria doppia. Sono eccettuate le brevi sedute durante le sessioni.
2 Il parlamentare che, su incarico di una commissione, deve presentare una relazione orale al Consiglio riceve, per ogni relazione, un'indennità pari alla metà della diaria.
1 Il parlamentare che adempie un compito speciale su incarico del presidente del Consiglio, dell'Ufficio o di una commissione (esame di questioni particolari, di atti voluminosi ecc.) riceve un'indennità speciale.
2 La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale decide circa l'assegnazione e l'importo di questa indennità.24
I presidenti e i vicepresidenti dei due Consigli ricevono un assegno annuo.
I gruppi parlamentari ricevono un contributo annuo destinato a coprire le spese delle loro segreterie e consistente in un contributo base e in un supplemento per ogni membro.
Per le spese di rappresentanza dei due Consigli, dei loro presidenti e delle commissioni, per la cura delle relazioni con i parlamenti esteri, per l'attività svolta in seno ad organizzazioni parlamentari internazionali e per la retribuzione di periti e di altre persone consultate i crediti necessari sono stanziati nel bilancio di previsione.
1 L'esecuzione della presente legge è disciplinata in un'ordinanza dell'Assemblea federale.
2 All'inizio di ogni periodo di legislatura del Consiglio nazionale, è versata un'adeguata indennità di rincaro sulle retribuzioni, sulle indennità e sui contributi disciplinati dalla presente legge; l'importo di tale indennità è stabilito in un'ordinanza dell'Assemblea federale.
3 In caso di dubbio circa il diritto a una retribuzione o a un'indennità, o di contestazione dell'esattezza di un conteggio, decide definitivamente la Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale.
La legge federale del 17 marzo 197226 sulle indennità parlamentari e il relativo decreto federale del 28 giugno 197227 sono abrogati.
Per ragioni di risparmio, la retribuzione annua dei parlamentari per i lavori preparatori è ridotta di 3000 franchi dal 2004 al 2007 compreso.
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Essa entra in vigore il 1° luglio 1988.
Il parlamentare che ha diritto a un contributo per la propria previdenza privata conformemente all'articolo 730 della legge del 18 marzo 1988 sulle indennità parlamentari, nella versione del 4 ottobre 199631, continua a ricevere tale contributo fino alla fine del suo mandato parlamentare anche dopo l'entrata in vigore della presente modifica, sempreché egli eserciti tale mandato ininterrottamente e anche se ha compiuto 65 anni. I contributi versati sono imponibili a titolo di reddito.