15.06.2024 - * / En vigueur
01.01.2024 - 14.06.2024
01.10.2023 - 31.12.2023
01.09.2022 - 30.09.2023
05.05.2022 - 31.08.2022
01.05.2022 - 04.05.2022
01.02.2022 - 30.04.2022
01.01.2022 - 31.01.2022
01.09.2021 - 31.12.2021
15.12.2020 - 31.08.2021
01.04.2020 - 14.12.2020
14.01.2020 - 31.03.2020
22.10.2019 - 13.01.2020
24.09.2019 - 21.10.2019
01.07.2019 - 23.09.2019
01.12.2018 - 30.06.2019
01.03.2018 - 30.11.2018
01.05.2017 - 28.02.2018
01.10.2016 - 30.04.2017
01.02.2016 - 30.09.2016
01.01.2016 - 31.01.2016
17.11.2015 - 31.12.2015
01.09.2015 - 16.11.2015
01.07.2015 - 31.08.2015
23.12.2014 - 30.06.2015
01.12.2014 - 22.12.2014
15.07.2014 - 30.11.2014
15.02.2014 - 14.07.2014
01.01.2014 - 14.02.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.02.2013 - 30.06.2013
01.12.2012 - 31.01.2013
01.11.2012 - 30.11.2012
01.06.2012 - 31.10.2012
15.04.2012 - 31.05.2012
15.10.2011 - 14.04.2012
01.05.2011 - 14.10.2011
01.12.2010 - 30.04.2011
15.11.2010 - 30.11.2010
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.06.2010 - 14.11.2010
15.11.2009 - 31.05.2010
01.06.2009 - 14.11.2009
15.02.2009 - 31.05.2009
01.02.2009 - 14.02.2009
01.11.2008 - 31.01.2009
01.10.2008 - 31.10.2008
01.07.2008 - 30.09.2008
01.05.2007 - 30.06.2008
01.04.2007 - 30.04.2007
01.08.2005 - 31.03.2007
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordinanza

concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) del 18 maggio 2005 (Stato 15 novembre 2010) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 15 dicembre 20001 sui prodotti chimici (LPChim);
visti gli articoli 29, 29d capoverso 4 e 30b capoverso 1 e 2 lettera a della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb); visto l'articolo 17 della legge del 21 marzo 20033 sull'ingegneria genetica (LIG); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio, ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione 1

La presente ordinanza disciplina: a. l'immissione sul mercato dei biocidi e dei relativi principi attivi (sostanze attive), segnatamente i tipi e le procedure di omologazione, l'impiego di dati di precedenti domande a favore dei richiedenti nonché la classificazione, l'imballaggio, l'etichettatura e la scheda di dati di sicurezza; b. gli aspetti particolari relativi all'utilizzazione dei biocidi.

2

Per i biocidi costituiti da o contenenti microrganismi patogeni, si applicano le disposizioni della presente ordinanza relative all'immissione sul mercato anche per l'importazione a scopi non professionali o non commerciali.

3

La presente ordinanza non si applica: a. ai prodotti e ai principi attivi che agiscono come biocidi, destinati ad essere immessi sul mercato esclusivamente secondo la legislazione sugli agenti terapeutici, sulle derrate alimentari, sugli alimenti per animali o sui prodotti fitosanitari; b. al transito di biocidi sotto controllo doganale, sempre che non avvenga alcuna lavorazione o trasformazione;

RU 2005 2821 1 RS

813.1

2 RS

814.01

3 RS

814.91

4 RS

946.51

813.12

Prodotti chimici

2

813.12

c. al trasporto di biocidi su strada, per ferrovia, su corsi d'acqua navigabili, per via aerea o attraverso impianti di trasporto in condotta.

4

Per i biocidi importati, muniti di una nuova etichetta e riesportati si applica esclusivamente l'articolo 49 dell'ordinanza del 18 maggio 20055 sui prodotti chimici (OPChim).6


Art. 2

Definizioni 1 Ai fini di una precisazione rispetto alla LPChim, nella presente ordinanza si intende per:

a. biocidi: i principi attivi o i preparati contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a eliminare, rendere innocui, distruggere o combattere in altro modo qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici o a impedire danni da parte di organismi nocivi. Sono considerati biocidi gli oggetti che contengono o

sprigionano simili principi attivi e che sono destinati ad avere effetti su qualsiasi organismo nocivo al di fuori di tali oggetti; b. fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o ottiene sostanze o preparati a titolo professionale o commerciale.

2

Nella presente ordinanza si intende inoltre per: a. tipi di omologazione: i vari tipi di omologazione (art. 7 lett. a) nonché la registrazione (art. 7 lett. b) e il riconoscimento (art. 7 lett. c); b.7 sostanza potenzialmente pericolosa: una sostanza pericolosa che non è un principio attivo ed è presente nel biocida in una concentrazione tale che il biocida deve essere classificato come pericoloso ai sensi degli articoli 3-6 OPChim8; c. formulazione quadro: le caratteristiche di un gruppo di biocidi: 1. che sono destinati allo stesso uso e alla stessa categoria di utilizzatori, 2. che contengono gli stessi principi attivi con le medesime caratteristiche, e

3. le cui composizioni presentano, rispetto a un biocida autorizzato in precedenza, solo variazioni che non incidano né sul grado di rischio da essi presentato né sulla loro efficacia;

d. organismi nocivi: gli organismi indesiderati o che abbiano effetti nocivi per l'essere umano, per le sue attività o per i prodotti che egli impiega o produce, nonché per gli animali e per l'ambiente; 5 RS

813.11

6

Introdotto dal n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).

8 RS

813.11

Ordinanza sui biocidi 3

813.12

e. microrganismi: le entità microbiologiche, in particolare i batteri, le alghe, i funghi, i protozoi, i virus e i viroidi; sono loro equiparati le colture cellulari, i prioni e il materiale genetico biologicamente attivo; f.

lettera di accesso: un documento, firmato dalla persona autorizzata a utilizzare dati protetti, che stabilisce che tali dati possono essere utilizzati dall'organo di notifica allo scopo di concedere l'omologazione o la registrazione di un biocida.

3

Per il rimanente, nella presente ordinanza si utilizzano ai sensi della LPChim i termini utilizzati in maniera divergente nelle leggi che reggono la presente ordinanza.

Capitolo 2: Omologazione, registrazione e riconoscimento Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 3

Obbligo di omologazione, registrazione o riconoscimento 1

I biocidi possono essere immessi sul mercato soltanto a condizione che siano omologati, registrati o riconosciuti.

2

Sono eccettuati dall'obbligo di cui al capoverso 1 i biocidi immessi sul mercato a scopi di ricerca e sviluppo. Se tali biocidi sono costituiti da o contengono microrganismi patogeni o geneticamente modificati, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 25 agosto 19999 sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (OIConf) e dell'ordinanza del 10 settembre 200810 sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA).11


Art. 4

Biocidi esclusi dall'omologazione, registrazione e riconoscimento 1

I biocidi dei seguenti tipi di prodotti secondo l'allegato 10 sono esclusi dall'omologazione, registrazione o riconoscimento:

a. tipo di prodotto 15 (avicidi); b. tipo di prodotto 17 (pescicidi); c. tipo di prodotto 23 (prodotti per il controllo di altri vertebrati).

2

I biocidi di cui al capoverso 1 possono essere immessi sul mercato a scopi di ricerca e sviluppo secondo gli articoli 31 e 32.

3

I biocidi possono essere omologati per far fronte a situazioni eccezionali secondo l'articolo 30.

9 RS

814.912

10 RS

814.911

11 Nuovo testo giusta il n. 3 all'all. 5 dell'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).

Prodotti chimici

4

813.12

4

Per l'immissione sul mercato o l'omologazione di cui ai capoversi 2 e 3, sono fatte salve le restrizioni dell'ordinanza del 18 maggio 200512 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).


Art. 5

Portata dell'omologazione, della registrazione o del riconoscimento e persona richiedente 1

L'omologazione, la registrazione o il riconoscimento si applica per un biocida: a. in una determinata composizione; b. con un determinato nome commerciale; c. per determinati

scopi d'impiego;

d. di un determinato fabbricante.

2

L'omologazione, la registrazione o il riconoscimento è concessa a una determinata persona; è personale e non trasferibile.

3

Può chiedere e ottenere una omologazione, una registrazione o un riconoscimento soltanto chi ha il domicilio, la sede sociale o una filiale in Svizzera.


Art. 6

Sostanze di base per l'impiego quali biocidi Le sostanze di base iscritte nell'elenco IB di cui all'allegato 3 possono essere commercializzate come principi attivi che agiscono come biocidi senza omologazione, registrazione o riconoscimento, ma non possono essere pubblicizzate come biocidi.


Art. 7

Tipi di omologazione

Per i biocidi sono previsti i seguenti tipi di omologazione: a. omologazioni: 1. per i biocidi contenenti almeno un principio attivo iscritto nell'elenco I e che per il resto contengono esclusivamente principi attivi iscritti nell'elenco IA: una omologazione OE in base a una valutazione completa del biocida,

2. per i biocidi contenenti un principio attivo non iscritto né nell'elenco I né nell'elenco IA né in quello dei principi attivi notificati: una omologazione OnE in base a una valutazione completa del biocida e dei relativi principi attivi,

3. per i biocidi contenenti almeno un principio attivo iscritto nell'elenco dei principi attivi notificati e di cui non è ancora stata decisa l'iscrizione nell'elenco I o IA e i cui altri principi attivi figurano in uno di questi elenchi: una omologazione ON, 4. per i biocidi che contengono almeno un principio attivo iscritto nell'elenco dei principi attivi notificati e di cui non è ancora stata decisa l'iscrizione nell'elenco I o IA e i cui altri principi attivi figurano in uno 12 RS

814.81

Ordinanza sui biocidi 5

813.12

di questi elenchi e che inoltre all'entrata in vigore della presente ordinanza sono già sul mercato: una omologazione OC (conferma) sulla base di una procedura semplificata, 5. per i biocidi destinati a far fronte a situazioni eccezionali: una omologa- zione Oe;

b. registrazione come omologazione semplificata per i biocidi contenenti esclusivamente principi attivi destinati all'impiego in biocidi con basso potenziale di rischio dell'elenco IA; c. riconoscimento di omologazioni e registrazioni di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) per i biocidi che contengono esclusivamente principi attivi iscritti nell'elenco I o IA.


Art. 8

Durata di validità

1

Le omologazioni, le registrazioni e i riconoscimenti sono limitati nel tempo. Vigono le seguenti durate massime:

a. per l'omologazione OE, la registrazione e il riconoscimento:

10 anni;

b.13

per l'omologazione OnE: 1. 4 anni, oppure

2. se avviene prima: - finché il principio attivo sarà iscritto nell'elenco I (all. 1) o IA (all. 2), oppure - finché l'organo di notifica, sulla base della relativa decisione della Comunità europea (CE), non iscriva il principio attivo nell'elenco I o IA e revochi l'omologazione; c.14

per le omologazioni ON e OC: 1. 6 mesi dopo l'iscrizione dell'ultimo principio attivo del biocida nell'elenco I (all. 1) o IA (all. 2), 2. 2 anni dopo l'iscrizione dell'ultimo principio attivo del biocida nell'elenco I (all. 1) o IA (all. 2), per quanto il titolare adempia le condizioni di cui all'articolo 22 capoverso 2, o 13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).

Prodotti chimici

6

813.12

d. per le omologazioni OE e OnE nonché per la registrazione di una formulazione quadro:

finché dura l'omologazione o la registrazione del biocida su cui poggia la formulazione quadro (prodotto madre);

e. per l'omologazione Oe: 4 mesi.

1bis

Nei casi di cui al capoverso 1 lettera c numeri 1 e 3, i biocidi possono essere ancora forniti ai consumatori finali durante 12 mesi dopo l'iscrizione dell'ultimo principio attivo o dopo la decisione della CE.15 2 Per il rinnovo di una omologazione, una registrazione o un riconoscimento si applica l'articolo 26.

Sezione 2: Principi attivi

Art. 9

Elenchi dei principi attivi 1

In vista dell'omologazione, della registrazione o del riconoscimento sono applicabili, conformemente alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 199816 relativa all'immissione sul mercato di biocidi (direttiva 98/8/CE), i seguenti elenchi di principi attivi:

a. l'elenco I: principi attivi destinati ai biocidi con indicazione dei requisiti di cui all'allegato 1, conformemente all'allegato I della direttiva 98/8/CE; b. l'elenco IA: principi attivi destinati ai biocidi a basso rischio con indicazione dei requisiti di cui all'allegato 2, conformemente all'allegato IA della direttiva 98/8/CE;

c. l'elenco IB: sostanze di base con indicazione dei requisiti di cui all'allegato 3, conformemente all'allegato IB della direttiva 98/8/CE;

d.17 l'elenco dei principi attivi notificati destinati ai biocidi secondo il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione del 7 dicembre 200718 relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16 paragrafo 2 della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa

all'immissione sul mercato dei biocidi.

2

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), adegua: a. gli allegati di cui al capoverso 1 lettere a-c; 15 Introdotto dal n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).

16 GU L 123 del 24 apr. 1998, pag. 1. I testi degli atti normativi dell'UE menzionati nella presente O sono ottenibili dietro fattura presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).

18 GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.

Ordinanza sui biocidi 7

813.12

b. il rinvio all'elenco vigente dei principi attivi notificati di cui al capoverso 1 lettera d.19

3

L'organo di notifica pubblica l'elenco corrispondente al rinvio di cui al capoverso 1 lettera d in modo adeguato20.21


Art. 10


22

Immissione sul mercato di principi attivi 1

Possono essere immessi sul mercato per l'impiego in biocidi esclusivamente i principi attivi iscritti negli elenchi I, IA o nell'elenco dei principi attivi notificati.

2

Chi intende immettere per la prima volta sul mercato altri principi attivi destinati ai biocidi deve fornire all'organo di notifica le indicazioni relative al principio attivo e ad almeno un biocida a cui è destinato tale principio attivo; questa regola non si applica se il principio attivo viene importato e il biocida con cui è fabbricato viene esportato. Le indicazioni devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato 5. L'organo di notifica conferma che i documenti sono completi. Un simile principio attivo che è già stato immesso regolarmente sul mercato può continuare ad esserlo come principio attivo conformemente al capoverso 1.

3

I principi attivi destinati ai biocidi possono essere forniti soltanto se classificati secondo l'articolo 35 capoverso 2, imballati secondo l'articolo 36 ed etichettati secondo l'articolo 38 capoverso 6. Per essi occorre inoltre redigere e consegnare una scheda di dati di sicurezza secondo gli articoli 51-56 OPChim23.

4

I principi attivi costituiti da o contenenti microrganismi patogeni o geneticamente modificati possono essere immessi sul mercato soltanto secondo le disposizioni della OIConf24 per l'impiego in biocidi.

Sezione 3:

Requisiti per l'omologazione, la registrazione e il riconoscimento

Art. 11

Omologazione OE, OnE e registrazione 1

Un biocida è omologato o registrato ai sensi dell'omologazione OE o OnE quando: a. secondo lo stato attuale della scienza e della tecnica e impiegandolo conformemente al suo scopo: 1. è

sufficientemente

efficace,

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).

20 L'elenco aggiornato dei principi attivi notificati è ottenibile dietro fattura presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, può essere visionato gratuitamente oppure consultato all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

21 Introdotto dal n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).

23 RS

813.11

24 RS

814.912

Prodotti chimici

8

813.12

2. non ha effetti inaccettabili sugli organismi bersaglio, come per esempio una resistenza o una resistenza incrociata inaccettabili, o non provoca sofferenze e dolori evitabili nei vertebrati, e 3. presumibilmente non ha, esso medesimo o i suoi residui, effetti inaccettabili sugli esseri umani, sugli animali e sull'ambiente;

b. i principi attivi, i componenti rilevanti dal punto di vista tossicologico ed ecotossicologico e i residui possono essere determinati in modo affidabile grazie a metodi d'analisi adeguati; e c. le proprietà fisico-chimiche ne consentono l'impiego, il trasporto e l'immagazzinamento a condizioni accettabili.

2

Per essere registrato, il biocida non deve inoltre contenere sostanze potenzialmente pericolose.

3

Si applicano inoltre le regole seguenti; a. per i biocidi con i principi attivi dell'elenco I: tali principi attivi devono adempiere gli appositi requisiti posti nell'elenco I; b. per i biocidi con i principi attivi dell'elenco IA: tali principi attivi devono adempiere gli appositi requisiti posti nell'elenco IA; c. per i biocidi con principi attivi non iscritti né nell'elenco I, né nell'elenco IA, né nell'elenco dei principi attivi notificati: tali principi attivi devono adempiere i requisiti di cui all'articolo 10 della direttiva 98/8/CE.

4

Un biocida costituito da o contenente organismi geneticamente modificati è inoltre omologato o registrato soltanto se adempie i requisiti dell'OEDA25.


Art. 12

26 Riconoscimento 1 L'omologazione o la registrazione di un prodotto da parte di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS è riconosciuta a condizione che non vi siano indizi dell'impossibilità di omologarlo o registrarlo anche in Svizzera.

2

L'organo di notifica può, d'intesa con i servizi di valutazione, modificare le condizioni o gli oneri imposti dall'omologazione o la registrazione in uno Stato membro

dell'UE o dell'AELS sulla base della valutazione ai sensi dell'articolo 17.

3

L'etichettatura e la scheda di dati di sicurezza devono essere adeguate alle prescrizioni di cui agli articoli 38 e 40.

4

L'omologazione o la registrazione è riconosciuta soltanto a condizione che l'etichettatura di cui all'articolo 38 sia modificata di conseguenza se: a. gli organismi bersaglio del prodotto sono presenti in Svizzera in quantità tali da non essere nocivi o indesiderati; o b. le condizioni in Svizzera divergono a tal punto da quelle dello Stato concedente l'omologazione o la registrazione, in particolare in merito a resistenze,

25 RS

814.911

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).

Ordinanza sui biocidi 9

813.12

periodo di riproduzione e clima, che un impiego invariato del prodotto potrebbe mettere in pericolo gli esseri umani, gli animali o l'ambiente.

5

Le omologazioni e registrazioni di biocidi costituiti da o contenenti microrganismi patogeni o geneticamente modificati non sono riconosciute.


Art. 13

Omologazione ON e OC

Un biocida viene omologato ai sensi di omologazione ON e OC, se in base allo stato attuale della scienza e della tecnica e impiegandolo conformemente al suo scopo: a. presumibilmente non ha, esso medesimo o i suoi residui, effetti inaccettabili sugli esseri umani, sugli animali e sull'ambiente; b. trattandosi di un preservante del legno o di un disinfettante: è sufficientemente efficace.

a27 Obbligo di fornire garanzie Chi intende immettere sul mercato biocidi contenenti o costituiti da microrganismi patogeni deve adempiere all'obbligo di fornire garanzie di cui all'articolo 14 OEDA28.

Sezione 4: Procedura

Art. 14

Domanda e dichiarazione d'intenti29 1

La domanda di omologazione, registrazione o riconoscimento nonché le dichiarazioni d'intenti devono essere presentate all'organo di notifica.30 2

Con la domanda di omologazione OE, OnE o di registrazione di un biocida si può chiedere nel contempo l'omologazione o la registrazione di una formulazione quadro. Quest'ultima domanda può essere presentata anche successivamente.

3

La forma e il contenuto della domanda sono retti dai seguenti allegati: a. per l'omologazione OE o OnE: l'allegato 5

b. per la registrazione: l'allegato 6

c. per il riconoscimento: l'allegato 7

d. per l'omologazione ON: l'allegato 8

27 Introdotto dal n. 3 all'all. 5 dell'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).

28 RS

814.911

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).

Prodotti chimici

10

813.12

e. per l'omologazione OC: l'allegato 9

f.31 per le dichiarazioni d'intenti di cui all'articolo 22 capoverso 2 lettera b: l'allegato 7bis

4

Nella domanda di omologazione o di registrazione di un biocida costituito da o contenente microrganismi geneticamente modificati devono inoltre figurare le esigenze di cui agli articoli 28 e 34 capoverso 2 OEDA32.33 5 La domanda e i documenti devono essere presentati: a. su supporto cartaceo o elettronico; b. in una lingua ufficiale o in inglese; se la domanda concerne un biocida costituito da o contenente microrganismi patogeni o geneticamente modificati, è richiesta, almeno per il compendio della domanda, la stesura in una lingua ufficiale.


Art. 15

Formulazione quadro e formulazione identica 1

Un biocida è omologato o registrato tramite una procedura semplice se il richiedente fornisce all'organo di notifica la prova che esso corrisponde alla formulazione

quadro di un biocida omologato o registrato (prodotto madre).

2

Una formulazione identica al prodotto madre è equiparata a una formulazione quadro.

3

Se il richiedente e il titolare di una omologazione o una registrazione del prodotto madre non sono la stessa persona, oltre ai documenti di prova di cui al capoverso 1 il richiedente deve presentare una lettera di accesso.


Art. 16

Verifica della completezza e trasmissione 1

L'organo di notifica verifica, se del caso consultando i servizi di valutazione, se la domanda è completa. 2 Se la domanda non è completa, l'organo di notifica concede al richiedente, dopo averlo sentito, un termine congruo per completarla. 3 L'organo di notifica trasmette la domanda, corredata da tutti i documenti, ai servizi di valutazione.
4

Se si tratta di un biocida costituito da o contenente microrganismi geneticamente modificati, l'organo di notifica conduce la procedura di omologazione tenendo conto dell'OEDA34.

31 Introdotta dal n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).

32 RS

814.911

33 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).

34 RS 814.911

Ordinanza sui biocidi 11

813.12

5

Se si tratta di un biocida costituito da o contenente microrganismi patogeni che non sono geneticamente modificati, per la pubblicazione, la visione dei documenti non confidenziali e la procedura si applicano gli articoli 42 e 43 OEDA.35

Art. 17

Valutazione 1 I servizi di valutazione esaminano i documenti nella propria sfera di competenze.

2

I servizi di valutazione esaminano i documenti come segue: a. i documenti per le omologazioni OE e OnE, per la registrazione e il riconoscimento: secondo i principi dell'allegato VI della direttiva 98/8/CE

b. gli altri documenti: secondo lo stato della scienza e della tecnica più recente.

3

I servizi di valutazione esaminano inoltre i documenti concernenti le omologazioni OnE secondo le disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 98/8/CE sull'iscrizione dei principi attivi negli allegati I, IA o IB. Se, per un principio attivo non ancora iscritto, il richiedente presenta la valutazione e la raccomandazione di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS secondo l'articolo 11 paragrafo 2 della direttiva 98/8/CE, i servizi di valutazione ne tengono conto. 4 I servizi di valutazione comunicano all'organo di notifica il risultato delle loro valutazioni.


Art. 18

Complemento L'organo di notifica esige dal richiedente prove o informazioni complementari, inclusi i dati e i risultati di altri esperimenti, se la valutazione dei documenti mostra che ne occorrono altre ai fini della valutazione dei rischi.


Art. 19

Termini per il trattamento della domanda 1

Dopo aver ricevuto i documenti completi, l'organo di notifica, evitando inutili tergiversazioni ma al più tardi entro i seguenti termini, decide circa: a.36 l'omologazione OE: 12 mesi

b.37 la registrazione: 60 giorni

c.38 l'omologazione ON: 60 giorni

d. l'omologazione

OnE:

12 mesi

e. l'omologazione

OnE con la valutazione e la raccomandazione di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS:

6 mesi

35 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 5 dell'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberta nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).

Prodotti chimici

12

813.12

f.

il riconoscimento di una omologazione di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS: 4 mesi

g.39 il riconoscimento di una registrazione di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS: 60 giorni

h.40 l'omologazione o la registrazione di un biocida nell'ambito di una formulazione quadro: 60 giorni

i.

l'omologazione o la registrazione di un biocida costituito da o contenente microrganismi patogeni o geneticamente modificati: 12 mesi

2

Se l'organo di notifica chiede di completare i documenti, i termini sono sospesi fino alla presentazione dei complementi.

3

Per il rimanente, si applica l'ordinanza del 17 novembre 199941 concernente termini ordinatori per l'esame delle domande nelle procedure di prima istanza del diritto dell'economia.


Art. 20

Decisione 1 L'organo di notifica risolve mediante decisione in merito all'omologazione, alla registrazione o al riconoscimento.

2

La decisione contiene i seguenti dati: a.42 il nome e il domicilio o la sede sociale oppure la succursale del richiedente; b. il nome commerciale con il quale il biocida può essere immesso sul mercato; c. la denominazione di ogni principio attivo, il suo contenuto in unità metriche e la natura del preparato del biocida; d. per i biocidi costituiti da o contenenti microrganismi patogeni o geneticamente modificati: l'identità di ogni principio attivo e il suo contenuto in unità adeguate;

e. il nome e l'indirizzo del fabbricante del biocida e dei principi attivi in esso contenuti;

f. la durata di validità dell'omologazione, della registrazione o del riconoscimento;

g. il numero dell'omologazione, la registrazione o il riconoscimento federali; 39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).

41 RS

172.010.14

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).

Ordinanza sui biocidi 13

813.12

h. l'impiego previsto, in particolare il tipo di prodotto, l'ambito e le modalità d'impiego e le categorie di utilizzatori; i.

il carattere confidenziale delle informazioni.

3

L'organo di notifica può vincolare la decisione a oneri. Esso può segnatamente: a. prescrivere un'osservazione dei prodotti; b. stabilire i dettagli della classificazione, dell'imballaggio, dell'etichettatura o della scheda di dati di sicurezza.


Art. 21

Obbligo d'informare

Il titolare di una omologazione, una registrazione o un riconoscimento (titolare) comunica all'organo di notifica, di propria iniziativa e senza indugio, tutte le nuove informazioni relative al biocida che potrebbero influire sulla validità dell'omologazione, della registrazione o del riconoscimento, in particolare:

a. le nuove conoscenze sugli effetti del principio attivo e del biocida sugli esseri umani, sugli animali e sull'ambiente; b. le modifiche relative al fabbricante (nome, indirizzo, luogo dell'azienda); c. le modifiche nella composizione di ogni principio attivo; d. le modifiche nella composizione del biocida; e. gli sviluppi di resistenze; f.

le modifiche di natura amministrativa; g. eventuali altri aspetti, quali il tipo di imballaggio.


Art. 22


43

Iscrizione di un principio attivo notificato nell'elenco I o IA 1

Se un principio attivo notificato è iscritto nell'elenco I o IA, l'organo di notifica lo comunica al titolare di una omologazione ON o OC di un biocida contenente tale principio attivo.

2

Se tutti i principi attivi notificati di un biocida sono iscritti nell'elenco I o IA, il titolare dell'omologazione di tale biocida deve presentare all'organo di notifica: a. una domanda di omologazione OE o di registrazione; o b. una dichiarazione in cui afferma di avere l'intenzione di presentare una domanda di riconoscimento.

3

Per le domande di omologazione OE o di registrazione può essere chiesta una proroga di 12 mesi del termine di presentazione. Il richiedente deve motivare debitamente la sua richiesta.

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).

Prodotti chimici

14

813.12


Art. 23

Verifica 1 L'organo di notifica può verificare in ogni momento una omologazione, una registrazione o un riconoscimento.

2

L'organo di notifica procede a una verifica se: a. dispone di nuove informazioni secondo l'articolo 21; b. vi sono indizi secondo cui i presupposti per l'omologazione, la registrazione o il riconoscimento non sono più adempiti.

3

L'organo di notifica esige dal titolare, di propria iniziativa o su richiesta di un servizio di valutazione, ulteriori informazioni, documenti o chiarimenti necessari alla verifica.


Art. 24

Modifica 1 Su domanda motivata del titolare, l'organo di notifica può, d'intesa con i servizi di valutazione, modificare una omologazione, una registrazione o un riconoscimento.

2

Un servizio di valutazione chiede all'organo di notifica di modificare una omologazione, una registrazione o un riconoscimento se, in base allo stato attuale della

scienza e della tecnica, tale modifica è necessaria ai fini della protezione degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente.


Art. 25

Revoca 1 L'organo di notifica, dopo aver sentito il titolare, revoca, di propria iniziativa o su domanda di un servizio di valutazione, una omologazione, una registrazione o un riconoscimento quando: a. il principio attivo non è più iscritto nell'elenco I o IA o è stato deciso che il principio attivo non verrà iscritto nell'elenco I o IA; b. i presupposti per l'omologazione, la registrazione o il riconoscimento del biocida non sono più adempiti; c. il biocida non soddisfa più i requisiti posti per i principi attivi conformemente all'elenco I o IA;

d. risulta che l'omologazione, la registrazione o il riconoscimento poggia su dati errati o fuorvianti contenuti nella domanda presentata dal titolare.

2

L'organo di notifica può, d'intesa con i servizi di valutazione, revocare l'omologazione, la registrazione o il riconoscimento anche su domanda motivata del titolare. 3

In caso di revoca, l'organo di notifica può concedere termini, in particolare per: a. esaurire le scorte di magazzino; b. l'ulteriore impiego.

Ordinanza sui biocidi 15

813.12


Art. 26

Rinnovo 1 Il titolare può far rinnovare un'omologazione, una registrazione o un riconoscimento alla scadenza della durata di validità.

2

La domanda di rinnovo deve essere presentata all'organo di notifica: a. a 4 mesi dalla scadenza dell'omologazione OE o OnE; b. a 2 mesi dalla scadenza della registrazione; c. a 2 mesi dalla scadenza del riconoscimento; d. a 1 mese dalla scadenza dell'omologazione Oe.

3

Ai fini del rinnovo, l'organo di notifica verifica l'omologazione, la registrazione o il riconoscimento esistente. Per valutare i rischi che comporta il biocida, l'organo di notifica può chiedere al richiedente prove o ulteriori informazioni.

4

L'organo di notifica può prorogare l'omologazione, la registrazione o il riconoscimento esistente fino alla decisione definitiva circa il rinnovo.

5

Per la durata di validità del rinnovo, si applicano le durate massime stabilite nell'articolo 8 capoverso 1.

5bis

L'organo di notifica può prorogare un'omologazione ON o OC se la valutazione di una domanda di omologazione OE subisce un ritardo a causa della documentazione incompleta conformemente all'articolo 19 capoverso 2.44 6

Le omologazioni OnE concesse in base a una valutazione e raccomandazione di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS non possono essere rinnovate.45 Sezione 5:

Impiego dei dati di precedenti richiedenti e durata di protezione dei dati


Art. 27

Impiego dei dati di precedenti richiedenti 1

L'organo di notifica rinuncia ai dati del richiedente e si avvale di quelli di un precedente richiedente se: a. il nuovo richiedente presenta una lettera di accesso di un richiedente precedente; oppure

b. la durata di validità dei dati è scaduta.

2

Se il richiedente comprova che il suo biocida è simile a uno già omologato o registrato e che i principi attivi dei due prodotti sono identici, compresi il grado di purezza e la natura delle impurezze, può chiedere che l'organo di notifica impieghi i documenti del precedente richiedente fatto salvo il capoverso 1 e l'articolo 28.

44 Introdotto dal n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).

Prodotti chimici

16

813.12

3

Le disposizioni della presente sezione non tangono quelle del diritto della concorrenza e dei beni immateriali.


Art. 28

Durata della protezione dei dati La durata della protezione dei dati è stabilita come segue: a. per un principio attivo non notificato: 15 anni dall'iscrizione nell'elenco I o IA;

b. per un principio attivo notificato: fino al 14 maggio 2010 per i dati presentati la prima volta; se il principio attivo viene iscritto nell'elenco I o IA o, una volta iscritto, viene ampliato di un ulteriore tipo di prodotto, per i dati presentati a titolo complementare la durata della protezione di 10 anni decorre dall'iscrizione del principio attivo in uno degli elenchi o dal suo ampliamento di un nuovo tipo di prodotto;

c. in caso di nuove informazioni su un principio attivo che determinano lo spostamento del principio attivo in un altro elenco o confermano il suo mantenimento nell'elenco attuale: mantenimento della durata della protezione

secondo la lettera a o b, ma almeno 5 anni; d. per un biocida contenente un principio attivo non notificato e per il quale è stata rilasciata una omologazione OE o OnE o è stato registrato o la cui omologazione o registrazione è stata riconosciuta: 10 anni per i dati del nuovo biocida presentati la prima volta, a decorrere dalla sua omologazione o

registrazione in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS; e. per un biocida contenente principi attivi notificati: fino al 14 maggio 2010 per i dati presentati (omologazione ON); se i principi attivi vengono iscritti nell'elenco I o IA o, una volta iscritti, ampliati di un ulteriore tipo di prodotto, per i dati presentati a titolo complementare la durata della protezione di 10 anni decorre dall'iscrizione del principio attivo in uno degli elenchi o dal suo ampliamento di un nuovo tipo di prodotto (omologazione OE, registrazione o riconoscimento);

f. in caso di nuove informazioni relative a un biocida: mantenimento della durata della protezione secondo la lettera d o e, ma almeno 5 anni.


Art. 29

Domanda cautelativa per evitare esperimenti su vertebrati, l'impiego di dati e l'indennità 1

Per la domanda cautelativa intesa a evitare esperimenti su vertebrati, per l'impiego di dati scaturiti da tali esperimenti e per l'indennità si applicano per analogia gli articoli 22 capoverso 1, 23 e 24 OPChim46; là dove nell'OPChim si parla di notifica di sostanze, nella presente ordinanza si intende l'omologazione o la registrazione di biocidi.

2

In caso di domanda cautelativa, il richiedente deve fornire la prova che intende chiedere egli stesso una omologazione o una registrazione.

46 RS

813.11

Ordinanza sui biocidi 17

813.12

Sezione 6: Omologazione per far fronte a situazioni eccezionali (Oe)

Art. 30

1 Per far fronte a un pericolo imprevisto che non è possibile arginare con altri mezzi, l'organo di notifica può omologare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 4 e delle sezioni 2-4 del presente capitolo, determinati biocidi per un impiego limitato e controllato (omologazione Oe).

2

I biocidi devono adempiere i requisiti di cui all'articolo 11 capoverso 1.

3

Per i biocidi costituiti da o contenenti microrganismi geneticamente modificati, una omologazione Oe è esclusa.

Capitolo 3: Ricerca e sviluppo

Art. 31

Obbligo di annotazione e di comunicazione 1

Chi immette sul mercato biocidi non omologati, registrati o riconosciuti o principi attivi destinati esclusivamente ai biocidi a scopo di ricerca e sviluppo deve effettuare le seguenti annotazioni: a. l'identità e l'origine dei biocidi o dei principi attivi; b. i dati relativi all'etichettatura; c. le quantità fornite; d. il nome e l'indirizzo della persona che ha ricevuto i biocidi o i principi attivi; e. tutti i dati disponibili relativi ai possibili effetti sugli esseri umani, sugli animali e sull'ambiente.

2

Chi, per motivi di ricerca e sviluppo scientifici ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera h OPChim47, immette sul mercato biocidi o principi attivi secondo il capoverso 1 deve, su richiesta, mettere a disposizione dell'organo di notifica le annotazioni.

3

Chi, per motivi di ricerca e sviluppo di produzione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera i OPChim, intende immettere sul mercato biocidi o principi attivi secondo il capoverso 1 deve comunicare preventivamente le annotazioni all'organo di

notifica.


Art. 32

Obbligo di autorizzazione per l'immissione sul mercato a scopo di emissioni sperimentali 1

Se, per scopi di ricerca e sviluppo, sono immessi sul mercato biocidi o principi attivi secondo l'articolo 31 capoverso 1 che possono essere emessi nell'ambiente, prima di immetterli sul mercato occorre chiedere l'autorizzazione all'organo di notifica.

47 RS

813.11

Prodotti chimici

18

813.12

2

Nella domanda d'autorizzazione devono figurare le annotazioni di cui all'articolo 31 capoverso 1.

3

L'organo di notifica può negare l'autorizzazione se gli esperimenti previsti possono avere effetti inaccettabili sugli esseri umani, sugli animali o sull'ambiente.

4

L'organo di notifica può vincolare l'autorizzazione a oneri. Esso può stabilire segnatamente:

a. la durata degli esperimenti o test; b. le quantità massime da utilizzare; c. la limitazione

del campo d'impiego.

5

Se i biocidi o i principi attivi da esaminare sono costituiti da o contengono microrganismi patogeni o geneticamente modificati, la procedura di autorizzazione è retta dall'OEDA48.

Capitolo 4: Segreto di fabbricazione e d'affari

Art. 33

Principio 1 Il richiedente deve designare i dati che secondo lui rientrano nei segreti di fabbricazione e d'affari e che pertanto devono essere trattati come dati confidenziali. Deve motivare questa designazione in modo esaustivo.

2

I dati relativi ai biocidi e ai principi attivi sono trattati dalle autorità esecutive a titolo confidenziale secondo l'articolo 85 capoversi 1-4 OPChim49.

3

I dati relativi al riconoscimento di una omologazione o una registrazione che uno Stato membro dell'UE o dell'AELS ha classificato come confidenziali sono trattati come tali.

4

Per accedere ai dati relativi a biocidi o principi attivi provenienti da organismi patogeni o geneticamente modificati, che contengono tali o che sono stati ottenuti da organismi geneticamente modificati, si applicano l'articolo 18 LIG e l'articolo 29h LPAmb.


Art. 34

Esclusione del carattere confidenziale Dopo l'omologazione, la registrazione o il riconoscimento non sono considerati in alcun caso confidenziali i seguenti dati: a. il nome e l'indirizzo del richiedente; b. il nome e l'indirizzo del fabbricante del biocida; c. il nome e l'indirizzo del fabbricante dei principi attivi; d. la denominazione dei principi attivi; 48 RS 814.911

49 RS

813.11

Ordinanza sui biocidi 19

813.12

e. la percentuale di principi attivi contenuta nel biocida; f.

la denominazione di altre sostanze che devono essere classificate come pericolose ai sensi degli articoli 3-6 OPChim50 e che contribuiscono alla classificazione del biocida;

g. il nome commerciale del biocida; h. i dati fisici e chimici relativi al principio attivo o al biocida; i. la sintesi dei risultati delle prove e delle determinazioni necessarie per comprovare l'efficacia del principio attivo o del biocida, gli effetti sugli esseri umani, sugli animali e sull'ambiente e, se del caso, le proprietà intese a favorire la resistenza; j.

i metodi d'analisi secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera b; k. le procedure grazie alle quali il principio attivo o il biocida può essere reso innocuo;

l.

i metodi e le precauzioni intesi a ridurre i rischi durante l'utilizzazione del biocida nonché i rischi di incendio o di altra natura; m. le procedure da seguire e le misure da adottare in caso di perdita o fuga; n. le indicazioni circa le misure di pronto soccorso e i consigli per i trattamenti medici da effettuare in caso di ferimento; o. le modalità di eliminazione del biocida e del suo imballaggio; p. le informazioni che figurano nella scheda di dati di sicurezza.

Capitolo 5:

Classificazione, imballaggio, denaturazione, etichettatura e scheda di dati di sicurezza

Art. 35

Classificazione 1 Per la classificazione dei biocidi si applicano per analogia gli articoli 8-14 OPChim51; là dove nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il richiedente dell'omologazione, della registrazione o del riconoscimento.

2

Per la classificazione dei principi attivi destinati ai biocidi si applicano gli articoli 8 e 9 OPChim.

50 RS

813.11

51 RS

813.11

Prodotti chimici

20

813.12


Art. 36

Imballaggio 1 Per l'imballaggio dei biocidi e dei principi attivi destinati ai biocidi si applicano per analogia gli articoli 35-37 OPChim52; là dove nell'OPChim si parla di sostanze e preparati pericolosi, nella presente ordinanza si intendono tutti i biocidi e i principi attivi destinati ai biocidi.53 2 I biocidi che possono essere confusi con le derrate alimentari ai sensi della legge del 9 ottobre 199254 sulle derrate alimentari o con gli alimenti per animali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 26 maggio 199955 sugli alimenti per animali devono essere imballati in modo tale che la probabilità di confusione sia ridotta al minimo.


Art. 37

Denaturazione I biocidi accessibili al pubblico che possono essere confusi con derrate alimentari o alimenti per animali devono contenere componenti che ne scoraggino il consumo.


Art. 38

Etichettatura 1 Su un biocida non si devono dare indicazioni errate, fuorvianti o incomplete o tacere fatti cosicché l'acquirente possa essere tratto in inganno in merito alla natura, al tipo di composizione o all'utilizzabilità del biocida.

2

Per l'etichettatura dei biocidi si applicano per analogia gli articoli 39-49 OPChim56; là dove nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il titolare.

3

Oltre ai dati di cui agli articoli 39 e 40 OPChim, occorre indicare: a. la denominazione di ogni principio attivo e della relativa concentrazione in unità metriche;

b. il numero federale di omologazione, registrazione o riconoscimento; c. la natura del preparato; d. l'impiego per il quale il biocida è omologato, registrato o riconosciuto; e. le istruzioni per l'impiego e la dose di applicazione, espressa in unità metriche, per ogni utilizzazione;

f.

eventuali effetti collaterali indesiderati, diretti o indiretti; g. istruzioni relative a interventi di pronto soccorso; h. qualora sia allegato un foglio illustrativo: la dicitura «Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo accluso»; 52 RS

813.11

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).

54 RS 817.0

55 RS

916.307

56 RS

813.11

Ordinanza sui biocidi 21

813.12

i. le istruzioni circa l'eliminazione sicura del biocida e del suo imballaggio nonché l'indicazione relativa a un eventuale divieto di riutilizzare l'imballaggio; j.

il numero o la denominazione della partita del prodotto; k. la data di scadenza in caso di immagazzinamento conforme alle prescrizioni; l.

se del caso, le seguenti indicazioni: 1. il tempo impiegato dal biocida prima di esplicare i suoi effetti, 2. l'intervallo da rispettare tra un'applicazione del biocida e l'altra, 3. l'intervallo da rispettare tra l'applicazione e l'impiego successivo del prodotto trattato o l'accesso successivo delle persone o degli animali all'area in cui è stato impiegato il biocida, compresi i dettagli relativi: - ai mezzi e ai provvedimenti di decontaminazione ed aerazione delle aree trattate

alla pulizia degli apparecchi,

4. le misure precauzionali da adottarsi durante l'impiego, l'immagazzinamento e il trasporto.

4

Per quanto pertinente, occorre inoltre indicare: a. le categorie di utilizzatori; b. informazioni relative ai rischi particolari per l'ambiente, segnatamente allo scopo di proteggere gli organismi non bersaglio e di evitare una contaminazione delle acque; c. per i biocidi costituiti da o contenenti microrganismi patogeni o geneticamente modificati: le esigenze in materia di etichettatura ai sensi della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre

200057 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.

5

Le indicazioni di cui al capoverso 3 lettere c, e, f, g, i-l nonché al capoverso 4 lettera b possono essere apposte sull'imballaggio o figurare in un foglio illustrativo accluso.58 5bis Se si tratta di un biocida costituito da o contenente microrganismi patogeni o geneticamente modificati, le indicazioni di cui al capoverso 4 lettera b devono figurare sull'etichetta.59 6 Per l'etichettatura dei principi attivi destinati a biocidi si applicano gli articoli 3949 OPChim.

57 GU L 262 del 17 ott. 2000, pag. 21.

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).

59 Introdotto dal n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).

Prodotti chimici

22

813.12


Art. 39

Dichiarazione di microrganismi geneticamente modificati 1

I biocidi costituiti da o contenenti microrganismi geneticamente modificati devono essere contrassegnati come tali sull'etichetta.

2

Per l'etichettatura, occorre utilizzare una delle seguenti indicazioni: a. «aus gentechnisch verändertem X/produit à partir de X modifié par génie génétique/da X modificato/a con tecnologia genetica»; o b. «aus genetisch verändertem X/produit à partir de X génétiquement modifié/da X geneticamente modificato/a».

3

Per i biocidi contenenti tracce accidentali di microrganismi geneticamente modificati autorizzati e la cui percentuale è inferiore allo 0,1 per cento di massa, in taluni

casi l'organo di notifica può concedere deroghe all'obbligo di dichiarazione.60

Art. 40


61

Scheda di dati di sicurezza Per i biocidi e i principi attivi destinati ai biocidi occorre redigere e consegnare subito o successivamente le schede di dati di sicurezza applicando per analogia gli articoli 7 e 51-55 OPChim62; non è necessario allegarvi gli scenari d'esposizione di cui all'articolo 53 capoverso 1bis OPChim; là dove nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il richiedente.

a63 Conservazione di documenti, campioni e schede di dati di sicurezza 1

I documenti concernenti la valutazione e la classificazione di principi attivi e biocidi, come pure i campioni e le prove, devono essere conservati secondo l'articolo 58 capoverso 2 OPChim64.

2

Le schede di dati di sicurezza devono essere conservate secondo l'articolo 56 OPChim.

Capitolo 6: Utilizzazione di biocidi

Art. 41

Obbligo di diligenza

1

Chi utilizza biocidi e i rifiuti che ne derivano è tenuto a provvedere affinché essi non possano mettere in pericolo gli esseri umani, gli animali e l'ambiente.

2

Occorre tener conto delle indicazioni che figurano sull'imballaggio, sulla scheda di dati di sicurezza e delle istruzioni per l'uso.

60 Nuovo testo giusta il n. 3 all'all. 5 dell'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).

61 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all' O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 401).

62 RS

813.11

63 Introdotto dal n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).

64 RS

813.11

Ordinanza sui biocidi 23

813.12

3

Il biocida deve essere utilizzato unicamente per lo scopo previsto. Possono essere utilizzati soltanto apparecchi che consentano un impiego appropriato e mirato del biocida.

4

L'impiego del biocida deve limitarsi allo stretto necessario.


Art. 42

Custodia Per la custodia di biocidi si applicano gli articoli 72 e 77 OPChim65.


Art. 43

Fornitura 1 I biocidi tossici ai sensi dell'articolo 5 lettera b OPChim66 non possono essere distribuiti al pubblico in generale.

2

Per la fornitura di biocidi si applicano inoltre gli articoli 73, 74 e 78-81 OPChim e l'allegato 1.10 ORRPChim67.68

Art. 44

Obbligo di ripresa e di riconsegna 1

Chi immette biocidi sul mercato è tenuto a riprendere dall'utilizzatore i biocidi non più impiegati che egli ha fornito e ad eliminarli in modo adeguato; i biocidi distribuiti nel commercio al dettaglio devono essere ripresi gratuitamente.

2

L'obbligo di riconsegna dei biocidi è retto dall'allegato 2.4 numero 5 ORRPChim69.


Art. 45

Furto, perdita, erronea immissione sul mercato In caso di furto, perdita o erronea immissione sul mercato di biocidi tossici, molto tossici, corrosivi o esplosivi, si applica l'articolo 82 OPChim70.


Art. 46

Impiego Per scopi professionali o commerciali, possono essere impiegati soltanto i biocidi omologati, registrati o riconosciuti e che sono etichettati secondo la presente ordinanza; fanno eccezione la ricerca e lo sviluppo.

65 RS

813.11

66 RS

813.11

67 RS 814.81 68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).

69 RS

814.81

70 RS

813.11

Prodotti chimici

24

813.12


Art. 47


71

Restrizioni di impiego Per i biocidi costituiti da o contenenti microrganismi patogeni, si applicano le restrizioni di impiego di cui all'articolo 13 OEDA72; per i prodotti per la protezione del legno si applicano inoltre per analogia le restrizioni di impiego di cui all'allegato 2.4 numero 1 ORRPChim73.


Art. 48

Autorizzazione d'impiego

L'impiego di determinati biocidi necessita di un'autorizzazione; quest'ultima è disciplinata negli articoli 4-6 ORRPChim74.


Art. 49

Autorizzazione speciale

Chi impiega biocidi secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera a numeri 2-4 e capoverso 2 ORRPChim75 necessita di un'autorizzazione speciale secondo gli articoli 7-13 ORRPChim.


Art. 50

Pubblicità 1 Possono essere pubblicizzati soltanto i biocidi omologati, registrati o riconosciuti.

2

La pubblicità di un biocida non può essere fatta in modo tale da essere fuorviante, per quanto riguarda i rischi del prodotto in questione, per gli esseri umani e per l'ambiente; diciture quali «biocida a basso rischio», «non tossico» o «innocuo» sono proibite.

3

La pubblicità di qualsiasi biocida deve recare, chiaramente distinguibili, le seguenti diciture:

a. «Usare i biocidi con cautela»; anziché usare il termine «biocida» si può indicare il tipo di prodotto secondo l'allegato 10;

b. «Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto».

4

I campioni di biocidi corrosivi possono essere distribuiti soltanto a utilizzatori professionali e commerciali.

71 Nuovo testo giusta il n. 3 all'all. 5 dell'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).

72 RS

814.911

73 RS

814.81

74 RS

814.81

75 RS

814.81

Ordinanza sui biocidi 25

813.12

Capitolo 7: Esecuzione Sezione 1: Confederazione

Art. 51

Organo di notifica e comitato di direzione Per l'organo di notifica e il comitato di direzione si applica l'articolo 89 OPChim76.


Art. 52

Servizi di valutazione I servizi di valutazione per i biocidi sono: a. l'Ufficio della sanità pubblica (UFSP) per le questioni relative alla protezione della vita e della salute degli esseri umani;

b. l'Ufficio per la protezione dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) per le questioni relative alla protezione dell'ambiente e alla protezione diretta degli esseri umani; c. la Segreteria di Stato dell'economia77 per le questioni relative alla protezione dei lavoratori;

d. l'UFAG per le questioni agronomiche; e. l'UFV per le questioni relative alla salute degli animali.


Art. 53

Compiti dell'organo di notifica e collaborazione 1

L'organo di notifica svolge i seguenti compiti: a. chiede le valutazioni e i pareri ai servizi di valutazione competenti; b. decide d'intesa con i servizi di valutazione; c. analizza, prelevando campioni, la composizione dei biocidi immessi sul mercato.

2

L'organo di notifica chiede alle autorità esecutive cantonali, se del caso su domanda dei servizi di valutazione:

a. di eseguire controlli secondo l'articolo 58; b. di prelevare campioni da analizzare secondo il capoverso 1 lettera c.

3

Le proposte dei servizi di valutazione secondo gli articoli 23-25 e 56 sono vincolanti per l'organo di notifica.


Art. 54

Centro d'informazione tossicologica Per il centro d'informazione tossicologica si applica l'articolo 91 OPChim78.

76 RS

813.11

77 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

78 RS

813.11

Prodotti chimici

26

813.12


Art. 55

Commissioni di

esperti

Per le commissioni di esperti si applicano gli articoli 92 e 93 OPChim79.


Art. 56

Controllo di importazioni ed esportazioni 1

Gli uffici doganali controllano, su richiesta dell'organo di notifica, se i biocidi sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza.

2

I servizi di valutazione possono esigere dall'organo di notifica che presenti una richiesta conformemente al capoverso 1.


Art. 57

Emolumenti L'obbligo di pagare emolumenti e il calcolo degli stessi per atti amministrativi delle autorità esecutive federali ai sensi della presente ordinanza sono retti dall'ordinanza del 18 maggio 200580 sugli emolumenti per l'esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali.

Sezione 2: Cantoni

Art. 58

Controlli successivi

1

Le autorità esecutive cantonali controllano i biocidi immessi sul mercato o utilizzati dai fabbricanti.

2

Le autorità esecutive cantonali verificano se: a. i biocidi immessi sul mercato sono omologati, registrati o riconosciuti; b. i principi attivi immessi sul mercato adempiono ai presupposti di cui all'articolo 10;

c. i biocidi immessi sul mercato per scopi di ricerca e sviluppo sono conformi alle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32; d. sono rispettate le decisioni di cui all'articolo 20, in particolare se sono adempite le prescrizioni relative all'imballaggio e all'etichettatura nonché alla stesura delle schede di dati di sicurezza; e. sono adempite le prescrizioni relative alla consegna e alla custodia delle schede di dati di sicurezza; f.

sono rispettate le disposizioni speciali relative all'utilizzazione di biocidi.

3

Le autorità esecutive cantonali prelevano campioni su richiesta dell'organo di notifica.

4

Per il rimanente, le autorità esecutive cantonali dispongono delle competenze di cui all'articolo 42 LPChim.

79 RS

813.11

80 RS

813.153.1

Ordinanza sui biocidi 27

813.12

5

Se il controllo dei biocidi dà adito a contestazioni, l'autorità preposta al controllo ne informa l'organo di notifica e l'autorità cantonale competente per la decisione di cui all'articolo 59.


Art. 59

Decisione delle autorità esecutive cantonali Se dal controllo risulta che sono violate le disposizioni di cui all'articolo 58 capoverso 2, i provvedimenti necessari sono decisi dall'autorità competente del Cantone in cui il titolare di una omologazione, una registrazione o un riconoscimento o il fabbricante, la persona responsabile dell'immissione sul mercato o l'utilizzatore ha il domicilio o la sede sociale o la sua filiale.

Sezione 3: Delega di compiti e competenze a terzi

Art. 60

1 I servizi federali competenti possono delegare a enti di diritto pubblico o a privati adeguati tutti o parte dei compiti e delle competenze loro assegnati dalla presente ordinanza.

2

Per quanto concerne l'esecuzione della protezione della salute, la delega è limitata: a. al controllo analitico dei campioni (art. 53 cpv. 1 lett. c); b. alla verifica della completezza delle domande secondo l'articolo 16 capoverso 1 e alla valutazione dei documenti secondo l'articolo 17.

Sezione 4: Trasmissione di dati

Art. 61

Per la trasmissione di dati relativi a biocidi si applicano per analogia gli articoli 8688 OPChim81.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 62

Disposizioni transitorie

1

I biocidi etichettati e imballati secondo il diritto anteriore possono ancora essere: a. immessi sul mercato fino al 31 agosto 2006; b. distribuiti ai consumatori finali fino al 31 luglio 2007; c.82 impiegati a titolo professionale o commerciale fino al 31 luglio 2010.

81 RS

813.11

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).

Prodotti chimici

28

813.12

2

Se per un biocida etichettato e imballato secondo il diritto anteriore è presentata all'organo di notifica, al più tardi il 31 luglio 2006, una domanda di omologazione OE, OnE o OC o di registrazione, il biocida in questione può ancora essere: a. immesso sul mercato fino al 31 luglio 2008; b. fornito ai

consumatori

finali fino al 31 luglio 2009.83 3

Per le domande di omologazione OnE e OE può essere chiesta una proroga del termine di cui al capoverso 2. Il richiedente deve, entro il 31 luglio 2006 esporre e motivare fino a quando sarà in grado di presentare la domanda completa. Deve inoltre presentare: a. proposte di classificazione ed etichettatura nonché indicazioni relative all'imballaggio; le proposte devono essere motivate; b. proposte relative alla scheda di dati di sicurezza, se del caso; e c. su richiesta dell'organo di notifica modelli di imballaggio, progetti di etichettatura e di fogli d'istruzioni nonché un progetto di etichetta.

4

Se l'organo di notifica accondiscende alla richiesta di proroga di cui al capoverso 3, il biocida può rimanere sul mercato fino alla decisione dell'organo di notifica circa l'omologazione OnE o OE; le disposizioni del capitolo 5 devono tuttavia essere rispettate al più tardi entro il 1° agosto 2007.

5

All'utilizzazione di biocidi etichettati conformemente al diritto anteriore si applicano le attribuzioni secondo l'articolo 106 capoverso 2 OPChim84.85


Art. 63

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).

84 RS

813.11

85 Introdotto dal n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).

Or

dinanza sui biocidi 29

813.12

Allega

to 1

86

(art. 9

cpv. 1

lett. a)

Elenco I: Pri n

cipi attivi destinati ai biocidi con indicaz ione dei

requisiti

Spiegaz

ioni

1 Nella co

lonna

«D

ata di

iscrizio

ne»

è in

di

cata la

data

alla quale

l'

iscrizione d

el pr

incipio

attivo

entra in

vigor

e.

2

I princ

ipi

at

tivi

es

am

inat

i da

ll'

Unione europ

ea

(UE) e is

crit

ti n

el pr

es

ente

el

en

co com

paiono

n

ell'ord

ine s

egu

en

te: num

er

azion

e in ord

ine

crescente

ra

cchiusa

in segni

graf

ici

, seguita

, in

ordin

e a

lfab

etico, dal

nome comune d

el pr

incip

io

attiv

o (prima

colonn

a).

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

87

Acido bor

ico

Acido bor

ico

N

um

er

o C

E

: 233139-

2

N

um

er

o CAS: 1004335-

3

990 g/k

g

settem

bre

2011

31 agosto 2

021

8

N

ell'

esa

m

inar

e la

do

m

anda di o

m

olo

gazione di un

prodotto secondo gli articoli 11 e

17 OBioc, i se

rvizi di

valutazione (

S

V)

d

evono valutar

e,

se

per

tinente per

quel pr

odotto par

tic

olar

e,

i gr

uppi di per

sone che

posso

no esser

e esposti al p

rodotto no

nché l'

uso o gli

scenar

i di esposizione che non son o stati esa

m

inati in

m

aniera

rappresent

ativa nell'a

m

bito d

ella valutazione

dei rischi effettuata dalla CE .

86

Nuovo testo giusta

il n. I de

ll'O dell'

UFSP del 2 nov. 2

009 (RU

2009

54

01

).

Aggior

nato dai

n.

I

dell'O dell'UFSP del 28 apr . 2010 (

R

U

2010

1863)

e dal n.

I

dell'O dell'UFSP del 26 ott.

2010,

in vigor

e dal 15 nov.

2010 (

R

U

2010

4

925)

.

87

Per

l'

attuazione dei pr

incipi co

m

uni enuncia

ti nell'

all.

VI

della dir

ettiva 98/8/CE

de

l Par

lam

en

to eur

opeo e del Consiglio, del

16 fe

b.

1998,

r

elativa

all'

im

m

issione sul

m

er

cato di biocidi,

il c

ontenuto e le conclusio ni delle r

elazioni di

valutazione sono disp onibili

sul sito d

ella Co

mm

issione delle

Co

m

unità europee

all'indirizzo

: http://ec.

eur

opa.

eu/co

m

m

/envir

on

m

ent/biocides/index.

htm

.

Prodotti chi

m

ici

30

813.12

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

N

el rilas

ciare

l'o

m

ologazione per il prodotto, gli SV valutano i r

ischi e

successivam

ente assicur

ano che

siano pr

ese oppor

tune

m

isur

e o che s

iano im

poste

condizioni speci

fiche per

r

idur

re

i

ri

schi r

ilevati.

L

'o

m

ologazione del pr

odotto può ess

er

e concessa solo

se nella do

m

anda s

i dim

ostr

a che è possibile r idur

re

i

rischi a livelli

acce

ttabili.

L

'o

m

ologazione è

soggetta alle seguenti condizioni: 1.

i prodotti o

m

ologati per usi

industrial

i e professionali devono essere utilizzati indossando

gli opportuni

dispositivi di prote zione individuale, a

m

eno che l

a

do

m

anda di o

m

olo

gazione non dim

ostr

i che è possibile ridurre

a un li

vello accettabile,

con altri

m

ezzi,

i

rischi per gli utiliz zatori industriali o

professio

nali;

2.

in consider

azione dei r

ischi

rilevati a car

ico della

m

atr

ice suolo e della

m

atr

ice acqua,

p

osson

o esser

e

om

ologati prodotti per il t ratta

m

ento i

n situ di legno

in am

bienti ester

ni o di legno destinato a esser e

esposto agli agenti at

m

osf

erici solo s

e sono forniti

dati che di

m

ostran

o la conform

ità

ai

requisiti di cui

agli articoli 11 e 1 7 OBioc, se del

ca

so con

l'

adozione di oppo

rt

une

m

isu

re

di r

id

uzione del r

ischio.

In particolare

, le

et

ichette

o le schede

di dati di

sicurezza

relative a

i prodotti o

m

ologati per uso

industr

iale specificano che, dopo il tr

attam

ento,

il

legno deve esser

e

conser

va

to in un lu

ogo r

ipar

ato o

su ripiani rigidi i m

perm

eabili

al fine

di evitare lo

scolo dir

etto del pr

odotto nel suol

o o nelle acque e

che gli eventuali scoli devono essere raccolti a fini

di riutilizzo o

sm

alti

m

ento.

Or

dinanza sui biocidi 31

813.12

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

Acroleina

Acrilaldeide

N

um

er

o C

E

: 203453-

4

N

um

er

o CAS: 10702-

8

913 g/k

g

settem

bre

2010

31 agosto 2

020

12

N

ell'

esa

m

inar

e la

do

m

anda di o

m

olo

gazione di un

prodotto secondo gli artico li 11 e

17 OBioc, gli SV

valutano, se pertinente per quel pr

odotto par

ticolar

e,

i

gr

uppi di per

sone

che posson

o esser

e esposti al pr

odotto e l'

uso o gli scenar

i di esposizione che non sono stati esa

m

inati in

m

anie

ra rappresentativa

nell'a

m

bito della

valutazione dei r

ischi effettuata dall' UE

.

L

'o

m

ologazione è

soggetta alle seguenti condizioni: 1.

le acque r

eflue conten

enti acr

oleina d

evono esser

e

m

onitor

ate pr

im

a d

ello scar

ico,

s

alvo se si può dim

ost

rare

che i

risc

hi per l'a

m

biente p

osson

o essere

ridotti con altri

m

ezzi. Se

necessario,

dati i rischi

che sussistono per

l'

am

biente

m

ar

ino,

le acque

re

flue devono esse

re

m

ante

nute in apposite vasche o ser

batoi o adeguatam

ent

e

trattat

e p

ri

m

a dello

scarico;

2.

i prodotti o

m

ologati per us

i industrial

i o professionali devono essere utilizzati indossan

do gli opp

ortuni dispositivi di pr

otezione individuale, e previa definizione di pr

oc

edur

e

oper

ative sicur

e,

salvo se

nella do

m

anda di om

ologazi

one per il pr

odotto si

può di

m

ostrare

che

i rischi per gli util izzatori industriali o profession

ali possono essere ridotti a livelli acce

ttabili con alt

ri

m

ez

zi.

Alf

a-clo

ralo

so

(R)-1

,2

-O

-(2

,2

,2

tr

iclo

ro

etilidene)-

α-D

glucof

ur

anoso

N

um

er

o C

E

: 240016-

7

N

um

er

o CAS: 1587993-

3

825 g/k

g

luglio 201

1

30 giug

no 20

21

14

N

ell'

esa

m

inar

e la

do

m

anda di o

m

olo

gazione di un

prodotto secondo gli artico li 11 e

17 OBioc, gli SV

devon

o valutar

e,

s

e per

tinente per

qu

el pr

odotto par

ticolar

e,

i gr

uppi di per

sone che posso

no esser

e esposti

al pr

odotto,

nonch

é l'

uso o gli scenari di esposizione che non sono stati

esam

inati in

m

anier

a r

appr

esentativa

nell'a

m

bito della v

alutazione dei risc hi effettuata dalla

Prodotti chi

m

ici

32

813.12

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

CE. N

el rilas

ciare

l'o

m

ologazione per il prodotto, gli SV valutano i r

ischi e

successivam

ente assicur

ano che

siano pr

ese oppor

tune

m

isur

e o che s

iano im

poste

condizioni speci

fiche per

r

idur

re

i

ri

schi r

ilevati.

L

'o

m

ologazione del pr

odotto può ess

er

e concessa solo

se nella do

m

anda s

i dim

ostr

a che è possibile r idur

re

i

rischi a livelli

acce

ttabili. In parti

cola

re, possono essere

om

ologati prodotti per l'uso in este rni solo se sono

forniti dati che dim ost

rano la conform

ità a

i requisiti di

cui agli articoli 11 e 17 OBioc, se del

caso con

l'

adozione di oppo

rt

une

m

isur

e di r

id

uzione del r

ischio.

L

'o

m

ologazione è

soggetta alle seguenti condizioni: 1.

la

concentr

azione

no

m

ina

le del pr

incipio attivo nei

prodotti non de

ve eccedere 40 g/kg e sono

om

ologati solo prodotti pronti all'uso; 2.

i prodotti devono contener e un agente repulsivo e un colorante;

3.

sono o

m

ologati solo prodotti da utilizzarsi in scatole per esche a

chiusura protetta e resiste

nti alle

m

anom

issioni.

Anidr

ide bor

ica

T

riossido di dibor

o

N

um

er

o C

E

: 215125-

8

N

um

er

o CAS: 130386-

2

975 g/k

g

settem

bre

2011

31 agosto 2

021

8

N

ell'

esa

m

inar

e la

do

m

anda di o

m

olo

gazione di un

prodotto secondo gli artico li 11 e

17 OBioc, gli SV

devon

o valutar

e,

s

e per

tinente per

qu

el pr

odotto par

ticolar

e,

i gr

uppi di per

sone che posso

no esser

e esposti

al pr

odotto,

nonch

é l'

uso o gli scenari di esposizione che non sono stati

esam

inati in

m

anier

a r

appr

esentativa

nell'a

m

bito della v

alutazione dei risc hi effettuata dalla

CE.

Or

dinanza sui biocidi 33

813.12

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

N

el rilas

ciare

l'o

m

ologazione per il prodotto, gli SV valutano i r

ischi e

successivam

ente assicur

ano che

siano pr

ese oppor

tune

m

isur

e o che s

iano im

poste

condizioni speci

fiche per

r

idur

re

i

ri

schi r

ilevati.

L

'o

m

ologazione del pr

odotto può ess

er

e concessa solo

se nella do

m

anda s

i dim

ostr

a che è possibile r idur

re

i

rischi a livelli

acce

ttabili.

L

'o

m

ologazione è

soggetta alle seguenti condizioni: 1.

i prodotti o

m

ologati per usi industrial i e professionali devon

o essere utilizzat

i indossando gli

oppor

tu

ni dispositi

vi di

pr

otezione individuale, a

m

eno che la do

m

anda di o

m

ologazione non dim

ostr

i

che è possibile ridurre a un livello a

ccettabile, con

altri

m

ezzi

, i

rischi

per gli utilizzatori industriali o

professionali;

2.

in consider

azione dei r

ischi r

ilevati a car

ico della

m

atr

ice suolo e della

m

atr

ice acqua,

p

osson

o esser

e

om

ologati prodotti per il t ratta

m

ento i

n situ di legno

in am

bienti ester

ni o di legno destinato a esser e

esposto agli agenti at

m

osf

erici solo s

e sono forniti

dati che di

m

ostran

o la conform

ità

ai

requisiti di cui

agli articoli 11 e 1 7 OBioc, se del

ca

so con

l'

adozione di oppo

rt

une

m

isur

e di r

id

uzione del

ri

schio.

I

n par

ticolar

e,

le

etichette o le schede di dati di sicurezza

relativ

e ai prodotti o

m

ologati per uso

industr

iale specificano che, dopo il tr

attam

ento,

il

legno deve esser

e

conser

va

to in un lu

ogo r

ipar

ato o

su ripiani rigidi i m

perm

eabili

al fine

di evitare lo

scolo dir

etto del pr

odotto nel suol

o o nelle acque,

e

che gli eventuali scoli devono essere raccolti a fini

di riutilizzo o s

m

al

tim

en

to

.

Prodotti chi

m

ici

34

813.12

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

Azoto Azoto

N

um

er

o C

E

: 231783-

9

N

um

er

o CAS: 772737-

9

999 g/k

g

settem

bre

2011

31 agosto 2

021

18

N

ell'

esa

m

inar

e la

do

m

anda di o

m

olo

gazione di un

prodotto secondo gli artico li 11 e

17 OBioc, gli SV

devon

o valutar

e,

s

e per

tinente per

qu

el pr

odotto par

ticolar

e,

i gr

uppi di per

sone che posso

no esser

e esposti

al pr

odotto,

nonch

é l'

uso o gli scenari di esposizione che non sono stati

esam

inati in

m

anier

a r

appr

esentativa

nell'a

m

bito della v

alutazione dei risc hi effettuata dalla

CE

. Nel r

ilasciar

e l'

om

ologazione per il pr odotto,

gli

SV valutano i risc

hi e successiva

m

en

te assicurano che

siano pr

ese oppor

tune

m

isur

e o che s

iano im

poste

condizioni speci

fiche per

r

idur

re

i

ri

schi r

ilevati.

L

'o

m

ologazione del pr

odotto può ess

er

e concessa solo

se nella do

m

anda s

i dim

ostr

a che è possibile r idur

re

i

rischi a livelli

acce

ttabili.

L

'o

m

ologazione è

soggetta alle seguenti condizioni: 1.

i prodotti posso

no

essere venduti unica m

ente a

pr

ofessio

nisti appo

sitam

ente form

ati

e possono

essere utilizzati

solo da questi ulti m

i;

2.

per garantire

la

m

ini

m

izzazione dei

ri

schi devono

essere istituiti

m

et

odi e siste

m

i di l

avoro sicuri che

prevedano, se del c aso, la disponibilit

à di dispositivi

di

pr

otezione indiv

iduale.

Biossido

di car

bonio

Biossido di car

bon

io

N

um

er

o C

E

: 204696-

9

N

um

er

o CAS: 12438-

9

990

m

l/l 1°

novem

br

e

2009

31 ottobr

e

2019

14

N

ell'

esa

m

inar

e la

do

m

anda di o

m

olo

gazione di un

prodotto secondo gli artico li 11 e

17 OBioc, gli SV

valutano le situazioni di utilizzo o di esposizione nonché i gr uppi di

per

sone che posso

no esser

e esposti

al pr

odotto,

nel caso in cui questi non siano stati

esa

m

inati in

m

anie

ra esauriente

nell'a

m

bito dell

a

valutazione dei r

ischi effettuata dalla CE .

N

el rilas

ciare

le o

m

ologazioni dei prodotti gli SV valutano i r

ischi e

successivam

ente assicur

ano che

Or

dinanza sui biocidi 35

813.12

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

siano pr

ese oppor

tune

m

isur

e o che s

iano im

poste

condizioni speci

fiche per

r

idur

re

i

ri

schi r

ilevati.

Le o

m

ologazioni dei prodotti possono essere

concesse

solo se nelle do

m

ande si dim

ostr

a ch

e è possibile

ridurre i

rischi a

li

velli accettabili.

Br

odifacu

m

3

-[

3'-(4

'br

om

obifenil4-

il)-1

,2

,3

,4

-tet

rai

dro

1-

naftil]

-4

-i

dr

ossicum

ar

ina

N

um

er

o C

E

: 259980-

5

N

um

er

o CAS: 5607310-

0

950 g/k

g

febbr

aio 201

2

31 gennaio 2

017

14

L

'o

m

ol

ogazione è

soggetta alle seguenti condizioni: 1.

la

concentr

azione

no

m

ina

le del pr

incipio attivo nei

prodotti non de

ve eccedere 50

m

g/kg e sono o

m

ologati solo prodotti pronti all'uso;

2.

i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso,

un color

ante;

3.

i prodotti non dev

ono essere utilizzati co

m

e polvere

tracciante;

4.

l'

esposizione pr

im

ar

ia e secondar

ia p

er

l'

uo

m

o, gli

anim

ali non ber

saglio e l'

am

biente deve esser

e

ri

dotta al

m

inim

o s

tudiando e adottan

do tutte le

m

isure di

riduzione del rischio idonee e disponibili.

T

ali

m

isur

e co

m

prendon

o in par

ticolar

e la destinazione a uso esclusiva

m

ente

pr

ofessionale,

la definizione di un lim

ite

m

assim

o per

le dim

ensioni

dell'i

m

bal

laggio e l'obbligo di utilizz are scatole

per

esche a chiusura pr otetta e r

esistenti a

lle

m

ano

m

issioni.

Bro

m

adiolone 3[3-

(4

′-b

ro

m

o[

1,1

′bi

fe

nil]-4

-il)-3

-id

ro

ssi-1

fe

nilp

ro

pil]-4

-id

rossi-2

H1-

benzopir

an2-

one

N

um

er

o C

E

: 249205-

9

N

um

er

o CAS: 2877256-

7

969 g/k

g

luglio 201

1

30 giug

no 20

16

14

L

'o

m

ol

ogazione è

soggetta alle seguenti condizioni: 1.

la

concentr

azione

no

m

ina

le del pr

incipio attivo nei

prodotti non de

ve eccedere 50

m

g/kg e sono o

m

ologati solo prodotti pronti all'uso;

2.

i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso,

un color

ante;

Prodotti chi

m

ici

36

813.12

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

3.

i prodotti non dev

ono essere utilizzati co

m

e polvere

tracciante;

4.

l'

esposizione

pr

im

ar

ia

e secondar

ia p

er

le per

sone,

gli anim

ali non bersaglio e l' am

biente devono esser e

ri

dotte al

m

inim

o s

tudiando e adottan

do tutte le

m

isur

e di

ri

duzione del r

ischio oppor

tune e

disponi

bili. Tali

m

isure co

m

prendono in particolare la destinazione ad uso escl usivam

ente pr

ofessionale,

la definizione di u na

dim

ensione m

as

sim

a

per

l'i

m

ballaggio e l

'obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura pr

otetta e r

esistenti a

lle

m

anom

issioni.

Clor

ofacino

ne

Clorofacinone

N

um

er

o C

E

: 223003-

0

N

um

er

o CAS: 369135-

8

978 g/k

g

luglio 201

1

30 giug

no 20

16

14

L

'o

m

ol

ogazione è

soggetta alle seguenti condizioni: 1.

la

concentr

azione

no

m

ina

le del pr

incipio attivo nei

prodotti diversi dalla polvere trac ciant

e non deve

eccedere 50

m

g/kg e sono o

m

ologati

solo prodotti

pr

onti all'

uso;

2.

i prodotti da utilizzare co m

e polvere t

racciante sono

co

mm

er

cializ

zati s

olo per

im

piego da par

te di personale addestr

ato;

3.

i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso,

un color

ante;

Or

dinanza sui biocidi 37

813.12

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

4.

l'

esposizione pr

im

ar

ia e

secondar

ia p

er

le per

sone,

gli anim

ali non bersaglio e l' am

biente devono esser e

ri

dotte al

m

inim

o s

tudiando e adottan

do tutte le

m

isur

e di

ri

duzione del r

ischio oppor

tune e

disponi

bili. Tali

m

isure co

m

prendono tra l'altro la destinazione ad us

o esclusivam

ente pr

ofessionale,

la definizione di u na

dim

ensione m

as

sim

a

per

l'i

m

ballaggio e l

'obbligo di utilizzare scatole di esche si

gillate e si

cure.

Clo

tian

id

in

a (E)

-1

-(2

-clo

ro

-1

,3

tiazol-5-il

m

etil)-3-m

etil2-

nitr

oguanidina

N

um

er

o C

E

: 433460-

1

N

um

er

o C

A

S

:

2108

8092-

5

950 g/k

g

febbr

aio 201

0

31 gennaio 2

020

N

ell'

esa

m

inar

e la

do

m

anda di o

m

olo

gazione di un

prodotto secondo gli artico li 11 e

17 OBioc, gli SV

valutano le situazioni di utilizzo o di esposizione e i gr uppi di per

sone

che potr

ebber

o esser

e esposti al

pr

odotto e di cui non si è tenuto suf fi

cientem

ente

conto

nella valutazione dei rischi effettuata dalla CE.

Nel

rilasciare l'o

m

olog

azione per il prodotto, gli SV valutano i r

ischi.

Successivam

ente,

l'Or

gano di notifica

(ON) per i

prodotti chi

m

ici

garantisce

che siano prese

oppor

tu

ne m

isur

e o

che

si

ano im

poste condizioni

specifiche per

r

idur

re

i r

ischi

rilevati. L

'o

m

ologazione

del pr

odotto pu

ò esser

e conce

ssa sol

o se nella do

m

anda

si di

m

ost

ra che

è p

ossibile ridurre i

ri

schi a livelli

accettabili.

L

'o

m

ologazione è

soggetta alle seguenti condizioni: 1.

in consider

azione dei r

ischi r

ilevati per

il suolo,

le

acque di superficie e le acque sotterra

nee, i prodotti

posso

no esser

e o

m

ologati per

il tr

attam

ento di legno

destinato a essere

utilizzato all'este rno solo se sono

forniti dati che dim ost

rino la conform

ità a

i requisiti

Prodotti chi

m

ici

38

813.12

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

di cui agli ar

ticoli

11 e 17 OBioc,

se

del caso con

l'

adozione di oppo

rt

une

m

isur

e di r

id

uzione del

ri

schio;

2.

le etichette o l

e sch

ede di dati di sicur ezza r

elative ai

prodotti o

m

ologati per uso

industriale devono specificar

e che,

subito dopo il tr

attam

ento,

il legno deve

essere conservato s u ripiani rigidi i

m

pe

rm

ea

bili al

fine di evitar

e lo scolo dir

etto del pr

odotto nel suolo,

e che gli scoli dev ono essere raccolti

a fini di riutilizzo o s

m

alti

m

ento.

Cu

m

atetralil

Cu

m

atetralil

N

um

er

o C

E

: 227424-

0

N

um

er

o CAS: 583629-

3

980 g/k

g

luglio 201

1

30 giug

no 20

16

14

L

'o

m

ol

ogazione è

soggetta alle seguenti condizioni: 1.

la

concentr

azione

no

m

ina

le del pr

incipio attivo nei

prodotti diversi dalla polvere trac ciant

e non deve

eccedere 375

m

g/k

g e sono o

m

ologati solo prodotti pr

onti all'

uso;

2.

i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso,

un color

ante;

3.

l'

esposizione pr

im

ar

ia e secondar

ia p

er

l'

uo

m

o, gli

anim

ali non ber

saglio e l'

am

biente devono esser e

ri

dotte al

m

inim

o s

tudiando e adottan

do tutte le

m

isur

e di

ri

duzione del

ri

schio oppor

tune e disponibili. Tali

m

isure

co

m

prendono in particolare la destinazione a uso esclusivam ente professio

nale del

pr

odotto,

la definiz

ione di

una dim

ens

ione

m

assim

a

per l'i

m

ba

llaggio e l'obbligo di utilizzare sc atole per

esche si

gillate e si

cure.

Or

dinanza sui biocidi 39

813.12

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

Dazo

m

et

Tetraidro-3,5-di

m

etil1,

3,

5tiadiazina -

2-tione

N

um

er

o C

E

: 208576-

7

N

um

er

o CAS: 53374-

4

960 g/k

g

agosto 201

2

31 luglio 2

022

8

N

ell'esa

m

inare

la

do

m

anda di autori

zzazione di un

pr

odotto a norm

a degli ar

tico

li 11 e 1

7 OBioc, gli SV

devon

o valutar

e,

s

e per

tinente per

qu

el pr

odotto par

ticolar

e,

gli usi o gli scenar i di esposizione e i r ischi per

le

m

atr

ici

e i gr

uppi di per

sone,

che n

on sono stati

esa

m

inati in

m

anie

ra rappresentativa

nell'a

m

bito della

valutazione dei r

ischi effettu

ata dall'UE.

In particola

re,

gli SV devono valutare, se necessari

o, ogni altro uso

diver

so da quello p

rofessionale

all'aperto per il

tratta

m

ento cur

ativo di

pali in legno

m

ediante l'

inser

im

ento

di gr

anuli.

L

'autor

izzazione è soggetta alla seguente condizione: i prodotti autorizzati per usi industrial i o professionali

devon

o essere utili

zzati

indossando gl

i opportuni

dispositivi di prote zione individuale, a

m

eno che nell

a

do

m

anda di autori

zzazione per il

prodotto no

n venga

dim

ostrato che i

ri

schi

per

gli utenti industr

iali o

professio

nali poss

ono essere ridotti a livelli accet

tabili

con altri

m

ezzi.

Diclof

luanide

N

-(Di

clo

ro

fl

uo

ro

m

etiltio)-N',N'-dim

etilN

fenilsulfam

ide

N

um

er

o C

E

: 214118-

7

N

um

er

o CAS: 108598-

9

> 96 % p/p

m

ar

zo 2009

28 febbr

aio 20

19

8

L

'o

m

ologazione è

soggetta alle seguenti condizioni: 1.

i prodotti o

m

ologati per us

o industriale o professionale devon

o essere utilizzat

i indossando gli

oppor

tu

ni dispositi

vi di

pr

otezione individuale; 2.

in consider

azione dei r

ischi r

ilevati a car

ico della

m

atr

ice suolo,

occor

re

pr

ender

e le op

por

tune

m

isur

e

per ridurre

i ris

chi

al fine di tutelare t ale

m

atrice;

Prodotti chi

m

ici

40

813.12

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

3.

le etichette o l

e sch

ede di dati di sicur ezza r

ela

tive ai

prodotti o

m

ologati per uso

industriale devono specificar

e che,

dopo il

tr

atta

m

ento,

il legn

o deve esser

e

conservato su ripiani rigidi i m

per

m

ea

bili al fine di

evitar

e lo scolo diretto del pr odotto n

el suolo,

e che

gli scoli devono es sere raccolti a

fini di riutilizzo o sm

al

tim

en

to

.

N

,N-dietil

-m

tolua

m

m

ide

N

,N-dietil

-m

tolua

m

m

ide

N

um

er

o C

E

: 205149-

7

N

um

er

o CAS: 13462-

3

970 g/k

g

agosto 201

2

31 luglio 2

022

19

L

'auto

ri

zzazione è soggetta a lle seguenti condizioni: 1.

l'

esposizione pr

im

ar

ia degli esser

i u

m

ani deve

esser

e r

idotta

al

m

inim

o studiando e adottando m

isur

e idonee di r

iduzione del r

ischio

e,

se del caso,

fornendo istruzioni relative

alla quantità e all a frequenza di applicazione del prodotto s

ulla pelle;

2.

le etichette dei

prodotti

destinati all'a

pplicazione

sulla pelle, sui cap elli o sugli indu

m

enti devono

indicar

e che il p

rodotto è soggetto a r estr

izioni

quando è utilizzato su ba m

bini

di età

co

m

presa t

ra

due e 12 anni e che non è destinato all' uso sui bam

bini di età infer

ior

e a due anni,

a

m

eno che nella

do

m

anda di autori

zzazione del prodotto venga dim

ostrato che il p

rodotto sar

à confor

m

e alle diposizioni di cui agli art

icoli 11 e 17 OBioc; 3.

i prodotti devono contener e un deterrente contro l'in

gestione.

Dif

enacu

m

3

-(3

-b

ifenil-4il-

1,

2,

3,

4tetr

aidr

o1-

nafty

l)-4id

ro

ssicu

m

arin

a

N

um

er

o C

E

: 259978-

4

N

um

er

o C

A

S

:

960 g/k

g

ap

rile 2010

31

m

ar

zo 2015

14

L

'o

m

ologazione è

soggetta alle seguenti condizioni: 1.

la

concentr

azione

no

m

ina

le del pr

incipio attivo nei

prodotti non de

ve eccedere 75

m

g/kg e sono o

m

ologati solo prodotti pronti all'uso;

2.

i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso,

un color

ante;

Or

dinanza sui biocidi 41

813.12

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

5607

307-

5

3.

i prodotti non dev

ono essere utilizzati co

m

e polvere

tracciante;

4.

l'

esposizione

pr

im

ar

ia

e secondar

ia p

er

le per

sone,

gli anim

ali non bersaglio e l' am

biente devono esser e

ri

dotte al

m

inim

o s

tudiando e adottan

do tutte le

m

isur

e di

ri

duzione del

ri

schio oppor

tune e disponibili. Tali

m

isure

co

m

prendono tra l'al

tro la destinazione ad uso esclusiva

m

en

te pr

ofessionale,

stabilendo un lim

ite

m

assim

o

per

le dim

ensioni

dell'i

m

ballaggio e

introducen

do l'obbligo di utilizzare sc

atole per

esche a chiusura pr otetta e r

esistenti a

lle

m

anom

issioni.

Difetialone 3[3-

(4

'bro

m

o[

1,

1'b

ife

nil]-4

-il)-1

,2

,3

,4

-t

etraid

ro

-1

-n

af

til]-4

-id

ro

ssi-2

H1-

benzotiopir

an2-

one

N

um

er

o CE

:

non applicabile (

n.

a.

)

N

um

er

o C

A

S

:

1046

5334-

1

976 g/k

g

novem

br

e

2009

31 ottobr

e

2014

14

L

'o

m

ologazione è

soggetta

alle seguenti condizioni: 1.

la

concentr

azione

no

m

ina

le del pr

incipio attivo nei

prodotti non de

ve eccedere

lo 0,0025

% p/p e sono

om

ologate solo esche pr onte all'

uso;

2.

i prodotti devono contener e un repelle

nte e, se del

caso,

un color

ante;

3.

i prodotti non dev

ono essere utilizzati co

m

e polvere

tracciante;

4.

l'

esposizione pr

im

ar

ia e secondar

ia p

er

l'

uo

m

o, gli

ani

m

ali non

ber

saglio e l'

am

biente devono esser e

ri

dotte al

m

inim

o s

tudiando e adottan

do tutte le

m

isur

e di

ri

duzione del

ri

schio oppor

tune e disponibili. Tali

m

isure

co

m

prendono in particolare la destinazione a uso esclusivam

ente pr

ofessionale del

pr

odotto,

la definiz

ione de

lla dim

ensione

m

assim

a

per l'i

m

ba

llaggio e l'obbligo di utilizzare sc atole per

esche si

gillate e si

cure.

Prodotti chi

m

ici

42

813.12

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

E

tofenpr

ox

3fenossi

benzil2-

(4

etossifenil)-2-m

etil

propiletere N

um

er

o C

E

: 407980-

2

N

um

er

o C

A

S

:

8084

407-

1

970 g/k

g

febbr

aio 201

0

31 gennaio 2

020

8

N

ell'

esa

m

inar

e la

do

m

anda di o

m

olo

gazione di un

prodotto secondo gli artico li 11 e

17 OBioc, gli SV

valutano le situazioni di utilizzo o di esposizione, nonché i gr uppi di

per

sone

che potr

ebber

o esser

e

esposti al pr

odotto

e di cui non si è tenuto su fficientem

ente conto nella

valutazione effettuata a livello co

m

unitar

io.

Nel r

ilasciar

e l'

om

ologazione del pr

odotto gli SV valutano i

r

ischi.

Successivam

ente,

l'

ON per

i

prodotti chi

m

ici

ga

rantisce che siano

prese opportune

m

isur

e o che siano im

poste

condizioni specifiche per attenuare i

rischi ri

levati.

L'

om

ologazione del pr

odotto

può essere concessa solo se nella do

m

anda si dim

ostr

a

che è possibile ridurre i rischi a livell

i

accettabili.

L

'o

m

ologazione è

soggetta alle seguenti condizioni: 1.

in considerazione del rischio rilevato per gli utilizza

tori, i prodotti possono essere utilizzat

i tutto l'anno

solo se sono f

or

niti

dati r

elativi all'

ass

or

bim

ento

cutaneo che di

m

os

trino l'assenza di

ri

schi inaccettabili derivanti dall'e

sposizione cronica; 2.

i prodotti destinati all'us o industriale devon

o essere

utilizzati con gli opportuni dis positiv

i di protezione

individ

uali.

Fenpr

opim

or

f (

+

/-)

-cis-4

-[

3-(p

-t

er

zbutilfenil)-2-m

etil

propil]2,

6dim

etilm

or

folina

N

um

er

o C

E

: 266719-

9

N

um

er

o CAS: 6756491-

4

930 g/k

g

luglio 201

1

30 giug

no 20

21

8

N

ell'

esa

m

inar

e la

do

m

anda di o

m

olo

gazione di un

prodotto secondo gli artico li 11 e

17 OBioc, gli S

V

devon

o valutar

e,

s

e per

tinente per

qu

el pr

odotto par

ticolar

e,

i gr

uppi di per

sone che posso

no esser

e esposti

al pr

odotto,

nonch

é l'

uso o gli scenari di esposizione che non sono stati

esam

inati in

m

anier

a r

appr

esentativa

nell'a

m

bito della v

alutazione dei risc hi effettuata dalla

CE. N

el rilas

ciare

l'o

m

olo

gazione

per il

pr

odotto,

g

li SV

Or

dinanza sui biocidi 43

813.12

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

valutano i r

ischi e

successivam

ente assicur

ano che

siano pr

ese oppor

tune

m

isur

e o che s

iano im

poste

condizioni speci

fiche per

r

idur

re

i

ri

schi r

ilevati.

L

'o

m

ologazione del pr

odotto può ess

er

e concessa solo

se nella do

m

anda s

i dim

ostr

a che è possibile r idur

re

i

rischi a livelli

acce

ttabili.

L

'o

m

ologazione è

soggetta alle seguenti condizioni: 1.

alla luce delle

constatazioni fatte durante la valutazione del rischio, i prodotti o m

ologati per uso

industriale devono

essere utilizzati

in

dossand

o gli

oppor

tu

ni dispositi

vi di

pr

otezione individuale, a

m

eno che la do

m

anda di o

m

ologazione non dim

ostr

i

che è possibile ridurre a un livello a

ccettabile, con

altri

m

ezzi

, i

rischi

per gli utilizzatori industriali;

2.

in consider

azione dei r

ischi r

ilevati a car

ico della

m

atr

ice suolo e della

m

atr

ice acqua,

o

ccor

re

prendere

oppor

tune

m

isure di r

iduz

ione del rischio al fine di tutelare dette

matrici.

In particola

re, le

etichette o

le schede di dati di sicurezza

relative

ai prodotti

om

ologati per uso industr iale specificano che, dopo

il tr

atta

m

ento,

il legno deve esser e conser

vato in un

luogo r

ipar

ato o su

r

ipiani r

igidi i

m

perm

eabili al

fine di evitar

e lo scolo dir

etto del pr

odotto nel suolo

o nelle acque,

e

che gli eventuali scoli devono esser e

raccolti a

f

ini di ri

utilizzo o s

m

al

tim

en

to

.

Flocou

m

afen 4idr

ossi3-

[(

1RS

,3

RS

;1

RS

,3

RS

)1,

2,

3,

4tetr

aidr

o3-

[4

-(4

-trif

lu

or

om

eti

lb

en

zilossi)fenil]-1- naftil]cu

m

arina

955 g/k

g

ottobr

e 2011

30 settem

br

e

2016

14

L

'o

m

ologazione è

soggetta alle seguenti condizioni: 1.

la

concentr

azione

no

m

ina

le del pr

incipio attivo nei

prodotti non de

ve superare 50

m

g/kg e sono o

m

ologati solo prodotti pronti all'uso;

2.

i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso,

un color

ante;

Prodotti chi

m

ici

44

813.12

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

N

um

er

o C

E

: 421960-

0

N

um

er

o CAS: 9003508-

8

3.

i prodotti non dev

ono essere utilizzati co

m

e polvere

tracciante;

4.

l'

esposizione pr

im

ar

ia e secondar

ia p

er

l'

uo

m

o, gli

anim

ali non ber

saglio e l'

am

biente deve esser

e

ri

dotta al

m

inim

o s

tudiando e adottan

do tutte le

m

isure di riduzione del rischio idonee e

disponi

bili.

T

ali

m

isur

e co

m

prendon

o in par

ticolar

e la destinazione a uso esclusiva

m

ente

pr

ofessionale,

la definizione di un lim

ite

m

assim

o per

le dim

ensioni

dell'i

m

ballaggio e

l'obbligo di utilizz are scatole

per

esche a chiusura pr otetta e r

esistenti a

lle

m

ano

m

issioni.

Fluor

ur

o

di solforile

diflu

or

ur

o di solfor

ile

N

um

er

o C

E

: 220281-

5

N

um

er

o CAS: 269979-

8

> 994 g/kg

gennaio 200

9

31 dicem

bre 2018

8

L

'o

m

ologazione è

soggetta alle seguenti condizioni: 1.

il pr

odotto è vendu

to unicam

ente a professio

nisti

apposita

m

ente form

ati e

può essere u

tilizzato solo

da questi ultim

i;

2.

sono pr

eviste

m

isu

re

oppor

tune per

r

idur

re

i r

is

chi

per

gli oper

ator

i e le per

sone pr

esenti

nelle

vicinanze;

3.

sono

m

onitor

ate le concentr

azioni di fluor

ur

o di

solfor

ile negli str

ati super

ior

i della tr

oposfer

a;

4.

i titolari dell'o

m

ol

ogazione devono tras m

ette

re le

re

lazioni sul

m

onitor

aggio di cui al punto 3 all' ON

per i prodotti chi

m

ici ogni 5 anni, a decorrere dal 1° gennaio 20

09.

Fluor

ur

o di

solforile

diflu

or

ur

o di solfor

ile

N

um

er

o C

E

: 220281-

5

N

um

er

o CAS: 269979-

8

994 g/k

g

luglio 201

1

30 giug

no 20

21

18

L

'o

m

ol

ogazione è

soggetta alle seguenti condizioni: 1.

il pr

odotto è vendu

to unicam

ente a professio

nisti

apposita

m

ente form

ati e

può essere u

tilizzato solo

da questi ultim

i;

2.

devon

o esser

e

pres

e o

pp

or

tune m

isure

per

pro

te

gg

e

Or

dinanza sui biocidi 45

813.12

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

re

i fu

m

igator

i e le per

sone pr

esenti nelle vicinanze durante la fu

m

iga

zi

one e il rilas

cio del gas in edifici o altr

i spazi

recintati sottoposti al tr attam

ento;

3.

le etichette o l

e sch

ede di dati di sicur ezza r

elative ai

prodotti specificano che, pri m

a della

fu

m

igazione di

un'

ar

ea recintata,

occor

re

toglier

e ogni gener

e alim

entare;

4.

sono

m

onitor

ate le concentr

azioni di fluor

ur

o di

solfor

ile negli str

ati super

ior

i della tr

oposfer

a;

5.

gli SV provvedono

a che i

titolari dell

e o

m

ologazioni tr

as

m

ettano dir

etta

m

ente agli SV,

ogni 5 anni,

e per

la pr

im

a volta al più tar

di 5

anni dopo

l'

ottenim

ento dell'o

m

ologazione,

una r

elazione sul

m

onitoraggio di cu

i al punto 4. Il li m

ite di rivelabilità per

l'

analisi è di alm

eno 0,

5 ppt (

par

i a 2,

1 ng di

fluor

ur

o di sol

for

ile/m

3 di tr

op

osfer

a)

.

Fosf

uro

d'

allu

m

inio

che rilascia

fos

fina

Fosfur

o d'

allu

m

inio

N

um

er

o C

E

: 244088-

0

N

um

er

o CAS: 2085973-

8

830 g/k

g

febbr

aio 201

2

31 gennaio 2

022

18

N

ell'esa

m

inare

la

do

m

anda di o

m

olo

gazione di un

prodotto secondo gli artico li 11 e

17 OBioc, gli SV

valutano, se pertinente per quel pr

odotto par

ticolar

e,

gli

usi o gli scenari di esposizione e i risc

hi per le

m

atrici e

i gr

uppi di per

sone

che non sono stati

esam

inati in

m

aniera

rappresent

ativa nell'a

m

bito d

ella valutazione

dei rischi effettuata dall'U E

. In

par

ticolar

e,

se r

ilevante,

gli SV valutano l'uso in a m

bi

enti este

rni. Nel

rilasci

are

l'

om

ol

ogazione per

il pr

odotto,

gli SV assicur

ano che

siano svolte adegu

ate pr

ove sui r

esid

ui per

consentir

e

di valutar

e i rischi

per

i consu

m

ator

i e che siano pr

ese

oppor

tu

ne m

isur

e o

che

si

ano im

poste condizioni

specifiche per

r

idur

re

i r

ischi

rilevati. L

'o

m

ologazione

è soggetta alle seg uenti condizioni:

1.

i pr

odotti

possono

essere forniti unicam en

te sotto

Prodotti chi

m

ici

46

813.12

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

form

a di prodotti pronti per l'uso a professionisti apposita

m

ente form

ati e

possono ess

ere utilizzat

i

soltanto da questi

ultim

i;

2.

in consider

azione dei r

ischi r

ilevati a car

ico degli

oper

ator

i, occor

re

pr

ender

e le oppor

tune

m

isur

e per

ri

dur

re

i

ri

schi.

T

ali

m

isur

e co

m

pr

end

ono in par

ticolare l

'uso degli opportuni dispositivi

di protezione

individuale e di ap parecchi respir

ator

i, l'uso di applicator

i e la pr

esentazione del pr

odo

tto in un form

ato idoneo a

m

antener

e l'

esposizione dell'

oper

ator

e

entro un livello accettabile. P er l

'uso in interni, le m

isur

e co

m

pr

endono anche la pr

otezione degli opera

tor

i e dei lavor

ator

i dur

ante la fu

m

igazione,

la pr

otezione dei lavor

ator

i al r

ientr

o (

dopo la fu

m

igazione)

e la pr

otezione dei pr

esenti nelle vicinanze da eventuali fuoriusci

te di gas;

3.

per i prodotti contenenti fos furo di allu

m

inio che

potr

ebber

o lasciar

e r

esidui

nelle der

ra

te ali

m

entari,

le etichette o l

e sch

ede di sicurezza

dei prodotti

om

ologati devono r

ipor

tar

e istr

uzioni per

l'

uso,

ad

esem

pio il rispetto di per iodi di attesa, che gar antiscano il r

ispetto delle disposizioni del l'

or

dinanza del

26 giug

no 19

95

88

sulle sostanze estran ee e sui co

m

ponenti

(OSoE

).

Fosf

uro

di m

agnesio

che rilascia

fos

fina

Difosf

ur

o di tr

im

agnesio

N

um

er

o C

E

: 235023-

7

N

um

er

o CAS: 1205774-

8

880 g/k

g

febbr

aio 201

2

31 gennaio 2

022

18

N

ell'

esa

m

inar

e la

do

m

anda di o

m

olo

gazione di un

prodotto secondo gli artico li 11 e

17 OBioc, gli SV

valutano, se pertinente per quel pr

odotto par

ticolar

e,

gli

usi o

gli scenari di

es

posizione e i r

ischi

per le

m

atrici e

88

RS

817.

021.

23

Or

dinanza sui biocidi 47

813.12

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

i gr

uppi di per

sone

che non sono stati

esam

inati in

m

aniera

rappresent

ativa nell'a

m

bito d

ella valutazione

dei rischi effettuata dall'U E

. In

par

ticolar

e,

se r

ilevante,

gli SV valutano l'uso in a m

bi

enti este

rni. Nel

rilasci

are

le o

m

ologazioni per

il pr

odotto gli SV assicur ano che

siano svolte adegu

ate pr

ove sui r

esid

ui per

consentir

e

di valutar

e i rischi

per

i consu

m

ator

i e che siano pr

ese

oppor

tu

ne m

isur

e o

che

si

ano im

poste condizioni

specifiche per

r

idur

re

i r

ischi

rilevati. L

'o

m

ologazione

è soggetta alle seg uenti condizioni:

1.

i prodotti possono

essere forniti unicam en

te sotto

form

a di prodotti pronti per l'uso a professionisti apposita

m

ente form

ati e

possono ess

ere utilizzat

i

soltanto da questi

ulti

m

i;

2.

in consider

azione dei r

ischi r

ilevati a car

ico degli

oper

ator

i, occor

re

pr

ender

e le oppor

tune

m

isur

e per

ri

dur

re

i r

ischi.

T

ali m

isur

e

co

m

pr

end

ono

in

particolare l

'uso degli

opportuni dis

positivi di

pr

otezione individ

uale e di appar

ecchi r

espir

ator

i,

l'

uso di applicator

i e la presentazione del

pr

odotto in un

for

m

ato idoneo a

m

an

tener

e

l'esposizione dell'operatore entro un livello

accettabile.

Per

l'u

so in interni, le

m

isure co

m

prendono anche la pr

otezione degli oper ator

i e dei lavora

tor

i dur

ante la fum

ig

azione,

la pr

otezione dei lavora

tor

i al r

ientr

o

(dopo la fu

m

igazione) e la

pr

otezione dei pr

esenti nelle vicinanze da eventuali fuoriuscite di

gas;

3.

per i prodotti contenenti fos furo di

m

agnesio che

potr

ebber

o lasciar

e r

esidui

nelle der

ra

te ali

m

entari,

le etichette o l

e sch

ede di sicurezza

dei prodotti

om

ol

og

ati devono r

ip

or

tar

e istr

uzioni

per

l'

uso,

ad

Prodotti chi

m

ici

48

813.12

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

esem

pio il rispetto di per iodi di attesa, che gar an

tiscano il r

is

petto delle dis

posizioni del

l'

O

SoE

.

Indoxacarb (m

assa

di rea

zione degli enan- tio

m

eri S:R

75:25)

Massa di r

eazione

di

carbossilato di

m

et

il (S)- e

m

etil(R

)- 7

-cloro-2,3,4a,5tetr

aidr

o2-

[

m

etossicar

bonil-(4

trifluoro

m

etossifenil)

car

bam

oil]

indeno(1,

2e)

(1

,3

,4

)oxadiazina4a

(questa voce copr

e la

m

assa

di reazione 75:25

degli enantio

m

eri

S e R)

N

um

er

o C

E

: n.

d.

N

um

ero CA

S: ena

ntio

m

ero

S: 17358444-

6;

enantio

m

er

o R: 185608

-757

796 g/k

g

gennaio 201

0

31 dicem

bre

2019

18

N

ell'

esa

m

inar

e la

do

m

anda di o

m

olo

gazione di un

prodotto secondo gli artico li 11 e

17 OBioc, gli S

V

devon

o valutar

e,

s

e per

tinente per

qu

el pr

odotto par

ticolar

e,

i gr

uppi di per

sone che posso

no esser

e esposti

al pr

odotto nonché

l'

uso o gli scenar

i di esposizione

che non sono stati

esam

inati in

m

anier

a r

appr

esentativa

nell'a

m

bito della v

alutazione dei risc hi effettuata dalla

CE. N

el rilas

ciare

l'o

m

ologazione per il prodotto, gli SV valutano i r

ischi e

successivam

ente assicur

ano che

siano pr

ese oppor

tune

m

isur

e o che s

iano im

poste

condizioni speci

fiche per

r

idur

re

i

ri

schi r

ilevati.

L

'o

m

ologazione del pr

odotto può ess

er

e concessa solo

se nella do

m

anda s

i dim

ostr

a che è possibile r idur

re

i

rischi a livelli

acce

ttabili.

L

'o

m

ologazione è

soggetta alle seguenti condizioni.

Per

ridur

re

al

m

inim

o l'

espos

izione delle per

sone,

delle

specie non ber

saglio e dell'

am

biente acquatico occor re

adottar

e adeguate

m

isur

e di

r

iduzione del r

ischio.

I

n

particolare,

le eti

chette o le

schede di dati di sicur ezza

relative ai

prodotti o

m

ologati devono specificare che: 1.

i prodotti non dev

ono essere riposti in luoghi accessibili a neonati, ba

m

bini o

ani

m

ali

da co

m

pagnia;

2.

i prodotti devono essere riposti lontano da canalizzazioni esterne;

3.

i prodotti non utili zzati devono essere adeguatam

ente s

m

altiti

e non riversati nelle ca

nalizzazioni.

Per usi non profess ionali sono autoriz

zati solo prodotti

pronti all'uso.

Or

dinanza sui biocidi 49

813.12

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

IP

BC 3iodio-

2pr

opinilbutilcar

bam

m

ato

N

um

er

o C

E

: 259627-

5

N

um

er

o C

A

S

:

5540

653-

6

980 g/k

g

luglio 201

0

30 giug

no 20

20

8

L

'o

m

ol

ogazione è

soggetta alle seguenti condizioni: 1.

in considerazione dei rischi di utilizz o rilevati, i

prodotti o

m

ologati per uso i

ndustriale o professionale devono essere utilizzati con gli o

pportuni

dispositivi di prote zione individuale, a

m

eno che l

a

do

m

anda di o

m

olo

gazione non dim

ostr

i che è possibile ridurre

a un li

vello accettabile,

con altri

m

ezzi,

i

rischi per gli utiliz zatori industriali/professionali; 2.

visti i rischi evidenziati per il suolo e

l'a

m

biente

acquatico, è necess ario adottare

m

isur

e adeguate di

ri

duzione del r

ischio per

la

tutela

di queste

m

at

rici.

In particolare

, le

et

ichette

o le schede

di dati di sicurezza dei

prodotti ai quali è stata rila

sciata

un'

om

ologazione per

uso i

ndustr

iale devon

o indicar

e che,

subito dopo il tr

atta

m

ento,

il legno tr

attato

deve esser

e conservato in

un luog

o r

ipar

ato o su

ripiani rigidi e i

m

pe

rm

ea

bili al fine di

evitare lo

scolo dir

etto del pr

odotto nel suol

o e nelle acque,

e

che lo scolo deve essere ra ccolto a fini di riutilizzo o sm

alti

m

ento.

K

-H

DO

1ossido di ciclo-

esilidrossidiazene, sale di potassio (questa voce co m

pr

ende

anche le f

or

m

e id

ra

te del

K-HD

O)

N

um

er

o CE

:

non disp

onibile

N

um

er

o C

A

S

:

6660

310-

9

977 g/k

g

luglio 201

0

30 giug

no 20

20

8

N

ell'

esa

m

inar

e la

do

m

anda di o

m

olo

gazione di un

prodotto secondo gli artico li 11 e

17 OBioc, gli SV

valutano l'

uso o gl

i scenar

i di esposizione nonché i gr

uppi di per

sone

che posson

o esser

e esposti al pr

odotto,

nel caso in cui non siano esam inati in

m

aniera

sufficiente nell'a

m

bito della valutazione dei rischi effettuata dalla CE. L 'o

m

ologazione è

soggetta alle seguenti condizioni: 1.

in considerazione dei possibili rischi per l'a m

biente

e i lavoratori, i pro dotti non dev

ono e

ssere utilizzati

in siste

m

i diversi d

a

quelli industriali, intera m

ente

Prodotti chi

m

ici

50

813.12

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

au

to

m

at

izzati

e chi

usi, a

m

eno che

la

do

m

anda di

om

ologazione non dim

ostr

i che sia possibile r idur

re

i rischi a un livello accettabile

, secondo gli

articoli 11 e 17 OB ioc;

2.

in considerazione dei rischi d'utilizz o rilevati, i

prodotti devo

no es

sere utilizzati

con

gli opportuni

dispositivi di prote zione individuale, a

m

eno che l

a

do

m

anda di o

m

olo

gazione non dim

ostr

i che è possibile ridurre

ad un livello accettabile, con altri

m

ezzi,

i rischi per gli

utilizzatori;

3.

consider

ato il r

ischio r

ileva

to per i

bam

bini in

tenera

età, i prodotti non devon o essere utili

zzati per il

tr

atta

m

ento di legno che possa entr ar

e dir

etta

m

ente

in contatto con i ba m

bini

in tenera età

.

Ottabor

ato di

disodio

tetraidrato

Ottabor

ato di disodio

tetraidrato N

um

er

o C

E

: 234541-

0

N

um

er

o CAS: 1228003-

4

975 g/k

g

settem

bre

2011

31 agosto 2

021

8

N

ell'

esa

m

inar

e la

do

m

anda di o

m

olo

gazione di un

prodotto secondo gli artico li 11 e

17 OBioc, gli SV

devon

o valutar

e,

s

e per

tinente per

qu

el pr

odotto par

ticolar

e,

i gr

uppi di per

sone che posso

no esser

e esposti

al pr

odotto nonché

l'

uso o gli scenar

i di esposizione

che non sono stati

esam

inati in

m

anier

a r

appr

esentativa

nell'a

m

bito della v

alutazione dei risc hi effettuata dalla

CE. N

el rilas

ciare

l'o

m

ologazione per il prodotto, gli SV valutano i r

ischi e

successivam

ente assicur

ano che

siano pr

ese oppor

tune

m

isur

e o che s

iano im

poste

condizioni speci

fiche per

r

idur

re

i

ri

schi r

ilevati.

L

'o

m

ologazione del pr

odotto può ess

er

e concessa solo

se nella do

m

anda s

i dim

ostr

a che è possibile r idur

re

i

rischi a livelli

acce

ttabili.

L

'o

m

ologazione è

soggetta alle seguenti condizioni: 1.

i pr

odotti o

m

olo

gati

per

usi industr

iali e

professio

Or

dinanza sui biocidi 51

813.12

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

nali devono essere utilizzati indossan do gli opp

or

tuni dispositivi di pr

otezione individuale, a m

eno che

la do

m

anda di o

m

ologazione no

n di

m

ostr

i che

è

possibile ridurre a un livello accettabile, con altri m

ezzi

, i

rischi per

gli utilizzatori industriali o professionali;

2.

in consider

azione dei r

ischi r

ilevati a car

ico della

m

atr

ice suolo e della

m

atr

ice acqua,

p

osson

o esser

e

om

ologati prodotti per il t ratta

m

ento i

n situ di legno

in am

bienti ester

ni o di legno destinato a esser e

esposto agli agenti at

m

osf

erici solo s

e sono forniti

dati che di

m

ostrin

o la conform

ità

ai

requisiti di cui

agli articoli 11 e 1 7 OBioc, se del

ca

so con

l'

adozione di oppo

rt

une

m

isur

e di r

id

uzione del

ri

schio.

I

n par

ticolar

e,

le

etichette o le schede di dati di sicurezza

relativ

e ai prodotti o

m

ologati per uso

industr

iale specificano che, dopo il tr

attam

ento,

il

legno deve esser

e

conser

va

to in un lu

ogo r

ipar

ato o

su ripiani rigidi i m

perm

eabili

al fine

di evitare lo

scolo dir

etto del pr

odotto nel suol

o o nelle acque,

e

che gli eventuali scoli devono essere raccolti a fini

di riutilizzo o s

m

al

tim

en

to

.

Pr

opiconazolo

1[[2-

(2

,4

-d

iclor

ofenil)

-4

- pr

opil1,

3diossolan-2-il]m

eti

l]1H

-1

,2

,4

-triazo

lo

N

um

er

o C

E

: 262104-

4

N

um

er

o C

A

S

:

6020

790-

1

930 g/k

g

apr

ile 2010

31

m

ar

zo 2020

8

L

'o

m

olog

azione è

soggetta alle seguenti condizioni: 1.

in considerazione dei rischi di utilizz o rilevati, i

prodotti o

m

ologati per uso i

ndustriale o professionale devono essere utili

zzati indossando gli opp ortuni dispositi

vi di pr

otezione individ

uale,

a

m

eno

che nella do

m

anda di o

m

ologazione

del pr

odotto si

possa di

m

ostra

re c

he i rischi per

gli utilizzatori

industriali o profes sionali posso

no ess

ere ridotti a un

livello accettabile con altri

m

ezzi;

Prodotti chi

m

ici

52

813.12

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

2.

visti i rischi evidenziati per il suolo e

l'a

m

biente

acquatico, è necess ario adottare

m

isur

e adeguate di

ri

duzione del r

ischio per

la

tutela

di queste

m

at

rici.

In particolare

, le

et

ichette

o le schede

di dati di sicurezza dei

prodotti ai quali è stata rila

sciata

un'

om

ologazione per

uso i

ndustr

iale devon

o indicare

che, subito dopo

il tr

at

tam

ento, il legno deve essere stoccato in un luogo riparato o su un ripiano ri

gido e im

per

m

eabile per

evitare lo s

colo dir

etto del

prodotto nel suol

o e nelle acque,

e ch

e l'eventuale

scolo deve essere r accolto a f

ini di riutilizzo o s m

al

tim

ento;

3.

posso

no inoltr

e esser

e rilasciate o

m

ologazioni di

prodotti per il tratt am

ento in situ di le

gno in

am

bienti ester

ni e

di legno destinato

a esser

e esposto

ad agenti at

m

osferi

ci, so

lo se sono forniti dati che di

m

ostrino la

conform

ità

ai requisiti

di cui agli

ar

ticoli 11 e 17 OB

ioc,

se del caso con l'

adozione di

opp

or

tu

ne

m

isur

e

di r

iduzione del r

ischio.

Teb

uc

on

azo

lo 1

-(4

-clo

ro

fe

nil)-4

,4

di

m

etil-3-(1,2,4-tri

azol-1il

m

etil) pentan-3-olo

N

um

er

o C

E

: 403640-

2

N

um

er

o CAS: 10753496-

3

950 g/k

g

apr

ile 2010

31

m

ar

zo 2020

8

L

'o

m

olog

azione è

soggetta alle seguenti condizioni: 1.

visti i rischi evidenziati per il suolo e

l'a

m

biente

acquatico, è necess ario adottare

m

isur

e adeguate di

ri

duzione del r

ischio per

la

tutela

di queste

m

at

rici.

In particolare

, le

et

ichette

o le schede

di dati di sicurezza dei

prodotti ai quali è stata rila

sciata

un'

om

ologazione per

uso i

ndustr

iale devon

o indicar

e che,

subito dopo il tr

atta

m

ento,

il legno deve

essere stoccato in

un luogo

riparato o su un ripiano ri

gido e im

per

m

eabile,

per

evitar

e lo

scolo dir

etto

nel suolo e nelle acque, e che l'eventuale scolo deve essere r

accolto a f

ini di riutilizzo o s m

al

tim

en

to

.

Or

dinanza sui biocidi 53

813.12

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

2.

posso

no esser

e r

ilasciate o

m

ologazioni di pr

odo

tti

per

il tratta

m

ento in situ di legno in am bienti ester

ni

e di legno destinato a esser e esposto ad agenti atm osferici, solo se sono forniti dati che dim

ost

rino la

conform

ità ai

requi

siti di cui agli art ic

oli 11 e 17

OBioc,

se del

caso con l'

adozione di oppor

tu

ne

m

isur

e di

ri

duzione del r

ischio.

T

etr

abor

ato di

disodio

tetr

abor

ato di disodio

N

um

er

o C

E

: 215540-

4

N

um

er

o CAS (anidr

o)

:

133043

-4

N

um

ero CA

S (pen

taid

rato)

: 1226773-

1

N

um

ero CA

S (dec

aid

rato):

130396

-4

990 g/k

g

settem

bre

2011

31 agosto 2

021

8

N

ell'

esa

m

inar

e la

do

m

anda di o

m

olo

gazione di un

prodotto secondo gli artico li 11 e

17 OBioc, gli S

V

devon

o valutar

e,

s

e per

tinente per

qu

el pr

odotto par

ticolar

e,

i gr

uppi di per

sone che posso

no esser

e esposti

al pr

odotto,

nonch

é l'

uso o gli scenari di esposizione che non sono stati

esam

inati in

m

anier

a r

appr

esentativa

nell'a

m

bito della v

alutazione dei risc hi effettuata dalla

CE. N

el rilas

ciare

l'o

m

ologazione per il prodotto, gli SV valutano i r

ischi e

successivam

ente assicur

ano che

siano pr

ese oppor

tune

m

isur

e o che s

iano im

poste

condizioni speci

fiche per

r

idur

re

i

ri

schi r

ilevati.

L

'o

m

ologazione del pr

odotto può ess

er

e concessa solo

se nella do

m

anda s

i dim

ostr

a che è possibile r idur

re

i

rischi a livelli

acce

ttabili.

L

'o

m

ologazione è

soggetta alle seguenti condizioni: 1.

i prodotti o

m

ologati per us

i industrial

i e professionali devono essere utilizzati indossan

do gli opp

ortuni dispositi

vi di pr

otezione individ

uale,

a

m

eno

che la do

m

anda di

om

ologazione non dim

ostrar

i che

è possibile ridurre a un livello accetta

bile, con altri

m

ezzi

, i

rischi per

gli utilizzatori industriali o professionali;

2.

in consider

azione dei r

ischi r

ilevati a car

ico della

Prodotti chi

m

ici

54

813.12

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

m

atr

ice suolo e della

m

atr

ice acqua,

n

on poss

ono

essere o

m

ologati p

rodotti per il tra

tta

m

ento in situ di

legno in am

bienti

ester

ni o di legno destinato a essere

esposto agli agenti atm osfer

ici a

m

eno che non

siano presentati dati che di m

ostr

ino la conform

ità ai

requisiti di cui agli articoli 11 e 17 O B

ioc, se del

caso con l'

adozione di

oppor

tune

m

is

ur

e di r

iduzione del r

ischio.

In par

tic

olare,

le eti

chette o le

schede di dati di sicurezza relative

ai

prodotti o

m

ologati per

uso indu

str

iale specificano

che,

dopo il

tr

atta

m

ento,

il legn

o deve esser

e conser

vato in un

luogo r

ipar

ato o su

r

ipiani r

igidi i

m

perm

eabili al

fine di evitar

e lo scolo dir

etto del pr

odotto nel suolo

o nelle acque,

e

che gli eventuali scoli devono esser e

raccolti a

f

ini di ri

utilizzo o s

m

alti

m

ento.

Tiabendazolo 2-(ti

azol-4-il

)benzim

idazolo N

um

er

o C

E

: 205725-

8

N

um

er

o CAS: 14879-

8

985 g/k

g

luglio 201

0

30 giug

no 20

20

8

L

'o

m

ol

ogazione è

soggetta alle seguenti condizioni: 1.

alla luce delle

constatazioni fatte durante la valutazione del rischio, i prodotti o m

ologati per uso

industr

iale o pr

ofe

ssi

onale,

con r

iguar

do ai

tr

atta

m

enti a doppio vuoto e per im

mer

sione,

devono essere utili zzati con gli adeguati dispositivi di pr

otezione indiv

iduale,

a

m

eno che la do

m

anda di

om

ologazione del pr

odotto n

on dim

ostr

i che è possibile ridurre a

un livello accettabile, con altri

m

ezzi,

i rischi per gli

utilizzatori industriali o professio

nali.

2.

visti i rischi evidenziati per il suolo e

l'a

m

biente

acquatico, è necess ario adottare

m

isur

e adeguate di

ri

duzione del r

ischio per

la

tutela

di queste

m

at

rici.

In particolare

, le

et

ichette

o le schede

di dati di sicurezza dei

prodotti ai quali è stata rila

sciata un'o

m

olo

gazione

per

uso industr

iale devono i

ndi

car

e che,

Or

dinanza sui biocidi 55

813.12

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

subito do

po il tr

attam

ento,

il legno deve esser e stoccato in un luogo r

ipar

ato o su un r

ipiano dur

o e

im

pe

rm

eabile, per

evitar

e scoli dir

etti di pr

odotto

nel suolo e nelle acque, e

che eventuali scoli devono essere r

accolti a

f

ini di riutilizzo o s m

alti

m

ento.

3.

non dev

ono esser

e r

ilasc

iate o

m

ologazioni di pr

odotti per il tratt

amento in situ di legno in a m

bienti

ester

ni e di legno destinato a esser e es

posto agli agenti atm

osfer

ici,

a

m

eno che non siano stati pr esentati dati sufficienti a di

m

ostrare la

conform

ità

del

prodotto ai requisiti di cui agli articoli 11 e 17 OBioc, se del

caso con l'

adozione di oppor

tu

ne

m

isur

e di

ri

duzione del

rischio.

Th

iaclo

pr

id

(Z)

-3

-(6

-clo

ro

-3

pi

rid

ilm

etile

)-1,3- ti

azoli

din-2ilideneciana

m

ide

N

um

er

o C

E

: n.

d.

N

um

er

o CAS: 11198849-

9

975 g/k

g

gennaio 201

0

31 dicem

bre

2019

8

N

ell'

esa

m

inar

e la

do

m

anda di o

m

olo

gazione di un

prodotto secondo gli artico li 11 e

17 OBioc, gli S

V

devon

o valutar

e,

s

e per

tinente per

qu

el pr

odotto par

ticolar

e,

i gr

uppi di per

sone che posso

no esser

e esposti

al pr

odotto,

nonch

é l'

uso o gli scenari di esposizione che non sono stati

esam

inati in

m

anier

a r

appr

esentativa

nell'a

m

bito della v

alutazione dei risc hi effettuata dalla

CE. N

el rilas

ciare

l'o

m

ologazione per il prodotto, gli SV valutano i r

ischi e

successivam

ente assicur

ano che

siano pr

ese oppor

tune

m

isur

e o che s

iano im

poste

condizioni speci

fiche per

r

idur

re

i

ri

schi r

ilevati.

L

'o

m

ologazione del pr

odotto può ess

er

e concessa solo

se nella do

m

anda s

i dim

ostr

a che è possibile r idur

re

i

rischi a livelli

acce

ttabili.

L

'o

m

ologazione è

soggetta alle seguenti condizioni: 1.

alla luce delle

constatazioni fatte durante la valu

tazione del r

ischio,

i

prodotti o

m

olo

gati

per usi

Prodotti chi

m

ici

56

813.12

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

industr

iali o pr

ofes

sionali devon

o esser

e u

tilizzat

i

indossan

do gli op

po

rt

uni dispositi

vi d

i pr

otezione

individ

uale,

a

m

en

o che la do

m

anda

di o

m

ologazione del pr

odotto

non dim

ostr

i che

è

possibile r

idurre a un livello a

ccettabile,

con altri

m

ez

zi, i

rischi

per gli utiliz

zatori

industriali o profes sionali;

2.

in consider

azione dei r

ischi r

ilevati a car

ico della

m

atr

ice suolo e della

m

atr

ice acqua,

o

ccor

re

prendere

oppor

tune

m

isure di r

iduz

ione del rischio al fine di tutelare dette

matrici.

In particola

re, le

etichette o

le schede di dati di sicurezza

relative

ai prodotti

om

ologati per uso industr iale debbon

o specificar

e

che,

dopo il tr

attam

ento,

il legno deve esser e conser

vato in un luog

o r

ipar

ato o su r

ipiani r

igidi

im

pe

rm

eabili al

fine di evitare

lo scolo diretto del pr

odotto sul su

olo

o nelle acque,

e

che gli eventuali

scoli devono essere raccolti a fini di riutilizzo o sm

alti

m

ento;

3.

i prodotti non po

ss

ono essere o

m

olog

ati per il

tr

atta

m

ento in situ di str uttur

e di legno in pr

ossim

ità

di acqua,

dove non

è possibile evitar

e lo scolo

dir

etto nella

m

atr

ice acqua,

o per legno destinato a venir

e a contatto con ac que di super

fi

cie,

a

m

eno

che non venga dim

ostr

ata,

su

lla base

di dati concr

eti, la conform

ità

ai

requisiti di cui agli articoli 11 e 17 OBioc,

se del caso con l'

adozione,

se del caso,

di

opp

or

tu

ne m

isur

e di

ri

duzione

del

rischio.

Th

ia

m

ethoxam

T

hiam

ethoxam

N

um

er

o C

E

: 428650-

4

N

um

er

o C

A

S

:

1537

1923-

4

980 g/k

g

luglio 201

0

30 giug

no 20

20

8

L

'o

m

ol

ogazione è

soggetta alle seguenti condizioni: 1.

in considerazione dei rischi di utilizz o rilevati, i

prodotti o

m

ologati per uso i

ndustriale o professionale devono essere utilizzati con

gli o

pp

or

tuni

Or

dinanza sui biocidi 57

813.12

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

dispositivi di prote zione individuale, a

m

eno che l

a

do

m

anda di o

m

olo

gazione non dim

ostr

i che è possibile ridurre

a un li

vello accettabile,

con altri

m

ezzi,

i

rischi per gli utiliz zatori industriali o

professio

nali;

2.

visti i rischi evidenziati per il suolo e

l'a

m

biente

acquatico, è necess ario adottare

m

isur

e adeguate per

la tutela di queste m

atri

ci.

In particol

are, l

e etichett

e

o le schede di dati di sicurezza dei p

rodotti per i

quali è stata rilasciata un' om

ol

ogazione per

uso

industr

iale devono

indicar

e che,

subito dopo il tr

atta

m

ento, il

legno trattato deve essere stoccato in un

luogo r

ipar

ato o su

un r

ipiano dur

o e im

pe

rm

eabile

per

evitar

e lo scolo dir

etto del pr

odotto nel suolo o

nelle acque, e

che

gli eventuali scoli devono essere raccolti a

f

ini di ri

utilizzo o s

m

alti

m

ento;

3.

non dev

ono inoltr

e esser

e

rilasciate o

m

ologazioni di

prodotti per il tratt am

ento in situ del l

egno in

am

bienti ester

ni e

di legno destinato

a esser

e esposto

agli agenti atm

osfer

ici,

a

m

eno che non si pr

esentino

dati che di

m

ostrin

o la conform

ità

ai

requisiti di cui

agli articoli 11 e 1 7 OBioc, se del

ca

so con

l'

adozione di oppo

rt

une

m

isur

e di r

id

uzione del

rischio.

Tolilfluanide

Dicloro-N[(

dim

etilam

m

ino)

solfonil]fluoro- N- (p-tolil)m etanso

lf

en

ammi

de

/

Tolilfluanide

N

um

er

o C

E

: 211986-

9

N

um

er

o CAS: 73127-

1

960 g/k

g

ottobr

e 2011

30 settem

br

e

2021

8

I prodotti non poss ono essere o

m

olog

ati per il

trat

tam

ento in situ di legno in am bienti ester

ni o di legno

destinato a essere

esposto agli agenti at

m

osf

erici.

L

'o

m

ologazione è

soggetta alle seguenti condizioni:

Prodotti chi

m

ici

58

813.12

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

1.

alla luce delle

constatazioni fatte durante la valutazione del rischio, i

prodotti o

m

ologati per uso industriale o professionale devono essere

utilizzati

indossan

do gli op

po

rt

uni dispositi

vi d

i pr

otezione

individ

uale,

salvo se la

do

m

anda di o

m

ologazione

del prodotto di

m

ostra che i

rischi per

gli utilizzatori

industriali o profes sionali posso

no ess

ere ridotti a un

livello accettabile con altri

m

ezzi;

2.

in consider

azione dei r

ischi r

ilevati a car

ico della

m

atr

ice suolo e della

m

atr

ice acqua,

o

ccor

re

prendere

oppor

tune

m

isure di r

iduz

ione del rischio al fine di tutelare dette

matrici.

In particola

re, le

etichette o

le schede di dati di sicurezza

relative

ai prodotti

om

ologati per uso industr iale

o pr

ofe

ssionale specificano che,

dopo il

tr

atta

m

ento,

il legno deve esser e

conser

vato in un lu

ogo r

ipar

ato o su r

ipiani r

igidi

im

pe

rm

eabili al

fine di evitare

lo scolo diretto del pr

odotto nel suol

o o nelle acque,

e

che gli eventuali

scoli devono essere raccolti a fini di riutilizzo o sm

alti

m

ento.

Warf

arin

(RS)-4

-id

ro

ssi-3

-(

3ossi-1-fenil-butil)- cu

m

arina

N

um

er

o C

E

: 201377-

6

N

um

er

o CAS: 81-812

990 g/k

g

febbr

aio 201

2

31 gennaio 2

017

14

L

'o

m

ol

ogazione è

soggetta alle seguenti condizioni: 1.

la

concentr

azione

no

m

ina

le del pr

incipio attivo non

deve super

ar

e 790 m

g/kg e sono o

m

ol

ogati solo

prodotti pronti per l'uso; 2.

i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso,

un color

ante;

3.

l'

esposizione pr

im

ar

ia e secondar

ia p

er

l'

uo

m

o, gli

anim

ali non ber

saglio e l'

am

biente deve esser

e

ri

dotta al

m

inim

o s

tudiando e adottan

do tutte le

m

isure di

riduzione del rischio idonee e disponibili.

Tali m

isure

co

m

prendon

o in

particolare la

destina

Or

dinanza sui biocidi 59

813.12

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza dell'iscrizio ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

zione a uso esclusiva m

ente

pr

ofessionale,

la definizione di un lim

ite

m

assim

o per

le dim

ensioni

dell'i

m

ballaggio e

l'obbligo di utilizz are scatole

per

esche a chiusura pr otetta e r

esistenti a

lle

m

ano

m

issioni.

Warf

arin

sodico

2ossi-3

-(3

-o

ssi-1

fenilbutil)cro

m

o-4

olato di sodio

N

um

er

o C

E

: 204929-

4

N

um

er

o CAS: 12906-

6

910 g/k

g

fe

bb

ra

io 201

2

31 gennaio 2

017

14

L

'o

m

ologazione

è

soggetta alle seguenti condizioni: 1.

la

concentr

azione

no

m

ina

le del pr

incipio attivo non

deve super

ar

e 790 m

g/kg e sono o

m

ol

ogati solo

prodotti pronti per l'uso; 2.

i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso,

un color

ante;

3.

l'

esposizione pr

im

ar

ia e secondar

ia p

er

l'

uo

m

o,

gli anim

ali non bersaglio e l' am

biente deve esser

e

ri

dotta al

m

inim

o s

tudiando e adottan

do tutte le

m

isure di

riduzione del rischio idonee e disponibili.

T

ali

m

isur

e co

m

prendon

o in par

ticolar

e la destinazione a uso esclusiva

m

ente

pr

ofessionale,

la definizione di un lim

ite

m

assim

o per

le dim

ensioni

dell'i

m

bal

laggio e l'obbligo di utilizz are scatole

per

esche a chiusura pr otetta e r

esistenti a

lle

m

ano

m

issioni.

Prodotti chi

m

ici

60

813.12

Allega

to 2

89

(art. 9

cpv. 1

lett. b)

Elenco IA: P rincipi attivi destinati ai biocid i a bass

o rischio con indicaz ione

dei requisiti Spiegaz

ioni

1 Nella co

lonna

«D

ata di

iscrizio

ne»

è in

di

cata la

data

alla quale

l'

iscrizione d

el pr

incipio

attivo

entra in

vigor

e.

2

I princ

ipi

att

iv

i esam

inat

i da

lla

Com

unità euro

pea (CE)

e is

cri

tti n

el pr

esente

elen

co com

paio

no nell'ord

ine s

eguent

e: num

era

zione in

ordin

e

cres

cen

te

ra

cchi

us

a in s

egn

i gr

af

ici

, s

egui

ta

, in or

dine

alfa

be

tico,

dal nome comune del pr in

cip

io

attivo (pr

ima co

lo

nna).

N

om

e co

m

une

Deno

m

inazi

one IUP

A

C

N

um

eri di i

dentif

icazio

ne

Purezza m

in

im

a

del principi

o attivo

nel biocida i

mmess

o

sul m

ercato

Data di iscri

zione

Scadenza

dell'iscrizio

ne

Tipo

di pr

odotto

Disposizio

ni specif

iche

90

Biossido

di car

bonio

Biossido di car

bon

io

N

um

er

o C

E

: 204696-

9

N

um

er

o CAS: 12438-

9

990 m

l/l

novem

br

e

2009

31 ottobr

e

2019

14

Da utilizza

re solo i

n bo

m

bolette di ga

s pronte per l'uso

associate a una trappola.

89

Nuovo testo giusta

il n. I dell'O

dell'UFSP de

l 21 ott. 2

008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU 2008

4

759)

.

90

Per

l'

attuazione dei pr

incipi co

m

uni enuncia

ti nell'

allegato VI

della dir

ettiva 98/8/CE

del Parlam

ento eur

opeo e

del Consiglio,

del 16 feb.

199

8,

r

elativa

all'

im

m

issione sul

m

er

cato di biocidi,

il c

ontenuto e le conclusio ni delle r

elazioni di

valutazione sono disp onibili

sul sito d

ella Co

mm

issione delle Com

unità

europee all'indiriz zo: http://ec.europa.e u/co

m

m

/envir

on

m

ent/biocides/ind

ex.

htm

.

Ordinanza sui biocidi 61

813.12

Allegato 3

(art. 6, 9 cpv. 1 lett. c) Elenco IB:

Sostanze di base con indicazione dei requisiti Questo elenco corrisponde all'allegato IB della direttiva 98/8/CE91.

91 GU L 123 del 24 apr. 1998, pag. 1. I testi degli atti normativi dell'UE menzionati nella presente O sono ottenibili dietro fattura presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

Prodotti chimici

62

813.12

Allegato 492 92 Abrogato dal n. II cpv. 1 dell'O del 28 feb. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).

Ordinanza sui biocidi 63

813.12

Allegato 593 (art. 14 cpv. 3 lett. a) Domanda di omologazione OE o OnE 1

Documenti relativi al prodotto e ai principi attivi Unitamente alla domanda di omologazione occorre presentare all'organo di notifica: a. i documenti relativi al biocida; b. i documenti relativi a ogni principio attivo.

2

Requisiti per i documenti 2.1 Disposizioni generali

1

I documenti sono presentati all'organo di notifica sotto forma di documenti tecnici.

2

I requisiti degli allegati alla direttiva 98/8/CE94 devono essere soddisfatti secondo lo stato attuale della scienza e della tecnica.

2.2

Requisiti dal profilo quantitativo e qualitativo 1

I documenti tecnici devono recare le informazioni e i risultati degli esperimenti secondo i seguenti allegati della direttiva 98/8/CE: a. in merito al prodotto: l'allegato IVB95 o IIB e, se necessario, secondo le pertinenti parti dell'allegato IIIB;

b. in merito ai principi attivi: l'allegato IVA96 o IIA e, se necessario, secondo le pertinenti parti dell'allegato IIIA.

2

Là dove, per la classificazione e l'etichettatura, gli allegati IIA e IIB della direttiva 98/8/CE rinviano ad altre normative del diritto europeo si applicano gli articoli 35 e 38 della presente ordinanza.

3

Oltre ai documenti di cui all'articolo 18, l'organo di notifica può esigere dal richiedente i seguenti documenti: 93 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).

94 GU L 123 del 24 apr. 1998, pag. 1. I testi degli atti normativi dell'UE menzionati nella presente O sono ottenibili dietro fattura presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

95 Modificato dalla direttiva 2006/50/CE che modifica gli all. IVA e IVB della direttiva 98/8/CE (GU L 142 del 30.5.2006, pag. 6).

96 Modificato dalla direttiva 2006/50/CE che modifica gli all. IVA e IVB della direttiva 98/8/CE (GU L 142 del 30.5.2006, pag. 6).

Prodotti chimici

64

813.12

a. documenti di identificazione e determinazione relativi ai principi attivi, emanati da autorità dell'UE o dell'AELS, per quanto siano accessibili al richiedente; b. modelli di imballaggio, abbozzi di etichettatura e di fogli illustrativi nonché uno schizzo di etichetta.

4

I documenti devono contenere una descrizione completa e dettagliata degli esperimenti effettuati e dei metodi impiegati o un rinvio bibliografico a tali metodi.

5

I documenti devono essere sufficienti per consentire una valutazione degli effetti e delle proprietà secondo l'articolo 11.

2.3 Metodi

di

identificazione e determinazione prescritti 1

Le identificazioni e le determinazioni devono essere eseguite secondo i metodi descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 196797 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (direttiva 67/548/CEE).

2

Se un metodo è inadeguato o non è descritto, occorre per quanto possibile utilizzare metodi riconosciuti a livello internazionale; tali metodi devono essere motivati.

3

Nei casi pertinenti, le identificazioni e le determinazioni vanno eseguite: a. in conformità con la direttiva 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 198698 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali impiegati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (direttiva 86/609/CEE); e b. rispettando i principi e i requisiti della buona prassi di laboratorio secondo l'articolo 29 capoversi 4 e 5 OPChim99.

4

Il capoverso 3 non si applica alle identificazioni e determinazioni avviate prima del 1° marzo 2000.

2.4

Altri metodi di identificazione e determinazione 1

Se prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono stati ottenuti altri risultati in merito a identificazione e determinazione mediante metodi diversi da quelli previsti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, occorre decidere, caso per 97 GU L 196 del 16 ago. 1967, pag. 1, modificata l'ultima volta dalla direttiva 2004/73/CE (GU L 152 del 30 apr. 2004, pag. 1, rettificata in GU L 216 del 16 giu. 2004, pag. 3 e in GU L 236 del 7 lug. 2004, p. 18).

I testi degli atti normativi dell'UE menzionati nella presente O sono ottenibili dietro fattura presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati oppure consultati gratuitamente all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

98 GU L 358 del 18 dic. 1986, pag. 1.

99 RS

813.11

Ordinanza sui biocidi 65

813.12

caso, se tali dati siano sufficienti per gli scopi della presente ordinanza o se sia necessario eseguire nuove identificazioni e determinazioni secondo l'allegato V della direttiva 67/548/CEE.

2

Gli esperimenti su vertebrati devono essere limitati al minimo.

3

Lettera di accesso e rinvio Se l'organo di notifica è già in possesso dei documenti completi secondo i numeri 1 e 2, il richiedente può: a. presentare una lettera di accesso; o b. se il termine per la protezione dei dati secondo l'articolo 28 è scaduto:

rinviare ai documenti.

4 Valutazione e

raccomandazione di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS Per un biocida con un principio attivo non iscritto nell'elenco I o IA o nell'elenco dei principi attivi notificati, il richiedente può allegare la valutazione e la raccomandazione di un'autorità competente di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS secondo l'articolo 11 paragrafo 2 della direttiva 98/8/CE.

Prodotti chimici

66

813.12

Allegato 6100 (art. 14 cpv. 3 lett. b) Domanda di registrazione 1

Documenti relativi al prodotto e ai principi attivi Unitamente alla domanda di registrazione occorre presentare all'organo di notifica: a. i documenti relativi al biocida; b. i documenti relativi a ogni principio attivo.

2

Requisiti per i documenti 2.1 Disposizioni generali

1

I documenti sono presentati all'organo di notifica sotto forma di documenti tecnici.

2

I requisiti degli allegati alla direttiva 98/8/CE101 devono essere soddisfatti secondo lo stato attuale della scienza e della tecnica.

2.2

Requisiti dal profilo quantitativo e qualitativo 1

I documenti devono recare i seguenti dati: a. in merito al prodotto: 1. il nome e l'indirizzo del richiedente, 2. il nome e l'indirizzo del fabbricante del biocida e dei principi attivi, 3. il nome commerciale del biocida, 4. la composizione completa del biocida, 5. le proprietà fisico-chimiche del biocida, 6. gli impieghi previsti: il tipo di prodotto e il settore di impiego

le categorie di utilizzatori, e

i metodi di impiego,

7. i dati relativi all'efficacia, 8. i metodi di analisi, 100 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).

101 GU L 123 del 24 apr. 1998, pag. 1. I testi degli atti normativi dell'UE menzionati nella presente O sono ottenibili dietro fattura presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

Ordinanza sui biocidi 67

813.12

9. le proposte, con relativa motivazione, per la classificazione e l'etichettatura nonché le indicazioni relative all'imballaggio secondo gli articoli 35-38, 10. le proposte relative alla scheda di dati di sicurezza secondo l'articolo 40, se del caso;

b. in merito ai principi attivi: i documenti tecnici devono recare le informazioni e i risultati degli esperimenti di cui all'allegato IVA102 o IIA e, se del caso, secondo le parti pertinenti dell'allegato IIIA della direttiva 98/8/CE. Là dove, per la classificazione e l'etichettatura, nell'allegato IIA della direttiva si rinvia ad altre normative del diritto europeo, si applicano gli articoli 35 e 38.

2

Oltre ai documenti di cui all'articolo 18, l'organo di notifica può esigere dal richiedente i seguenti documenti: a. documenti di identificazione e determinazione relativi ai principi attivi, emanati da autorità dell'UE o dell'AELS, per quanto siano accessibili al richiedente; b. modelli di imballaggio, abbozzi di etichettatura e di fogli illustrativi nonché uno schizzo di etichetta.

3

I documenti devono contenere una descrizione completa e dettagliata degli esperimenti effettuati e dei metodi impiegati o un rinvio bibliografico a tali metodi.

4

I documenti devono essere sufficienti per consentire una valutazione degli effetti e delle proprietà secondo l'articolo 11.

2.3 Metodi

di

identificazione e determinazione prescritti 1

Le identificazioni e le determinazioni devono essere eseguite secondo i metodi descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967103 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (direttiva 67/548/CEE).

2

Se un metodo è inadeguato o non è descritto, occorre per quanto possibile utilizzare metodi riconosciuti a livello internazionale; tali metodi devono essere motivati.

102 Modificato dalla direttiva 2006/50/CE che modifica gli all. IVA e IVB della direttiva 98/8/CE (GU L 142 del 30.5.2006, pag. 6).

103 GU L 196 del 16 ago. 1967, pag. 1, modificata l'ultima volta dalla direttiva 2004/73/CE (GU L 152 del 30 apr. 2004, pag. 1, rettificata in GU L 216 del 16 giu. 2004, pag.3 e in GU L 236 del 7 lug. 2004, p. 18).

I testi degli atti legislativi dell'UE menzionati nella presente O sono ottenibili dietro fattura presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati nel sito Internet www.cheminfo.ch.

Prodotti chimici

68

813.12

3

Nei casi pertinenti, le identificazioni e le determinazioni vanno eseguite: a. in conformità con la direttiva 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1986104 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali impiegati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici; e b. rispettando i principi e i requisiti della buona prassi di laboratorio secondo l'articolo 34 capoversi 4 e 5 OPChim105.

4

Il capoverso 3 non si applica alle identificazioni e determinazioni avviate prima del 1° marzo 2000.

2.4

Altri metodi di identificazione e determinazione 1

Se prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono stati ottenuti altri risultati in merito a identificazione e determinazione mediante metodi diversi da quelli previsti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, occorre decidere, caso per caso, se tali dati siano sufficienti per gli scopi della presente ordinanza o se sia necessario eseguire nuove identificazioni e determinazioni secondo l'allegato V della direttiva 67/548/CEE.

2

Gli esperimenti su vertebrati devono essere limitati al minimo.

3

Lettera di accesso e rinvio Se l'organo di notifica è già in possesso dei documenti completi secondo i numeri 1 e 2, il richiedente può: a. presentare una lettera di accesso; o b. se il termine per la protezione dei dati di cui all'articolo 28 è scaduto: rinviare ai documenti.

104 GU L 358 del 18 dic. 1986, pag. 1.

105 RS

813.11

Ordinanza sui biocidi 69

813.12

Allegato 7106 (art. 14 cpv. 3 lett. c) Domanda di riconoscimento 1

Unitamente alla domanda di riconoscimento di una omologazione o registrazione di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS occorre presentare i seguenti documenti: a. per il riconoscimento di una omologazione o registrazione: 1. una copia autenticata dell'omologazione o della registrazione dello Stato membro dell'UE o dell'AELS, con eventuali informazioni classifi-

cate come confidenziali, 2. le proposte, con relativa motivazione, per la classificazione e l'etichettatura nonché le indicazioni relative all'imballaggio secondo gli articoli 35, 36 e 38; modelli di imballaggio, abbozzi di etichettatura e di

fogli illustrativi nonché uno schizzo di etichetta se l'organo di notifica li richiede, 3. le proposte relative alla scheda di dati di sicurezza secondo l'articolo 40, se del caso,

4. i documenti di identificazione e determinazione emanati dalle autorità dell'UE/AELS relativi all'omologazione o alla registrazione del biocida per quanto tali documenti siano accessibili al richiedente, 5. la lettera di accesso relativa al principio attivo; b. inoltre, per il riconoscimento di una omologazione: una sintesi dei documenti relativi al biocida;

c. inoltre, per il riconoscimento di una registrazione: 1. il nome e l'indirizzo del richiedente, 2. il nome e l'indirizzo del fabbricante del biocida e dei principi attivi, 3. il nome commerciale del biocida, 4. la composizione completa del biocida, 5. le proprietà fisico-chimiche del biocida, 6. l'attribuzione del biocida al tipo di prodotto e al settore di impiego,
7. le categorie di utilizzatori, 8. i metodi d'impiego, 9. una sintesi dei dati relativi all'efficacia, 10. i metodi di analisi.

2

Per i principi attivi contenuti nel biocida, l'organo di notifica può esigere dal richiedente i documenti secondo gli allegati IIA e IIIA della direttiva 98/8/CE107.

106 Aggiornato giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).

107 GU L 123 del 24 apr. 1998, pag. 1. I testi degli atti normativi dell'UE menzionati nella presente O sono ottenibili dietro fattura presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici,

Prodotti chimici

70

813.12

Allegato 7bis108 (art. 14 cpv. 3 lett. f) Dichiarazione d'intenti relativa alla domanda di riconoscimento 1

La dichiarazione d'intenti deve contenere le seguenti informazioni: a. il nome e l'indirizzo del richiedente; b. il nome commerciale del biocida e il numero di omologazione; c. il tipo di prodotto; d. il nome dello Stato membro dell'UE o dell'AELS in cui è presentata la prima domanda di omologazione o registrazione;

e. la dichiarazione secondo cui il richiedente ha l'intenzione di presentare una domanda di riconoscimento e la presenterà all'organo di notifica entro 2 mesi dalla ricezione della prima omologazione o registrazione in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS; f.

la dichiarazione secondo cui il richiedente ha preso atto che l'organo di notifica è abilitato a revocare un'omologazione ON o OC se la domanda di rico-

noscimento non è presentata conformemente alla lettera d.

2

Se la domanda di omologazione in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS contiene una lettera di accesso, la dichiarazione d'intenti secondo il capoverso 1 lettera e deve inoltre contenere una dichiarazione secondo cui la lettera di accesso è

valida in Svizzera.

3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

108 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).

Ordinanza sui biocidi 71

813.12

Allegato 8109 (art. 14 cpv. 3 lett. d) Domanda di omologazione ON 1

Documenti relativi al richiedente, al fabbricante e al prodotto

I documenti relativi alla domanda devono recare i seguenti dati: a. il nome e l'indirizzo del richiedente; b. il nome e l'indirizzo del fabbricante del biocida e dei principi attivi; c. il nome commerciale del biocida; d. la composizione completa del biocida; e. l'elenco dei principi attivi contenuti nel biocida; f. i dati relativi alle proprietà fisico-chimiche, alla tossicologia e all'ecotossicologia;

g. i dati relativi a determinati principi attivi (n. 2); h. l'attribuzione del biocida al tipo di prodotto e al settore di impiego; i.

le categorie di utilizzatori; j.

le proposte, con relativa motivazione, per la classificazione e l'etichettatura nonché le indicazioni relative all'imballaggio secondo gli articoli 35, 36 e 38; k. le proposte relative alla scheda di dati di sicurezza secondo l'articolo 40, se del caso;

l.

le indicazioni relative all'eliminazione; m. per i disinfettanti e i preservanti per il legno: la prova che il biocida è sufficientemente efficace per l'impiego previsto.

2

Documenti relativi a determinati principi attivi 1

Per un principio attivo che figura nell'elenco I o IA, i documenti devono contenere:

a. una lettera di accesso; o b. i documenti completi, qualora l'organo di notifica non ne sia ancora in possesso.

109 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).

Prodotti chimici

72

813.12

2

Nel caso di cui al capoverso 1 lettera b, i documenti devono essere presentati rispettando le esigenze dell'allegato IVA110 o IIA e, se del caso, delle pertinenti parti dell'allegato IIIA della direttiva 98/8/CE111.

3 Altri

documenti

1

L'organo di notifica può inoltre esigere dal richiedente i seguenti documenti: a. rapporti di esperimenti, perizie o pubblicazioni scientifiche o altri documenti che comprovano i dati di cui al numero 1; b. i dati secondo l'allegato II del regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione del 7 settembre 2000112 concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16 paragrafo 2 della direttiva 98/8/CE;

c. in casi giustificati, i dati relativi all'esposizione della comunità e dell'utilizzatore o nell'ambiente;

d. i modelli di imballaggio, abbozzi di etichettatura e di fogli illustrativi nonché uno schizzo di etichetta.

2

I documenti devono recare una descrizione dettagliata e completa degli esperimenti effettuati e dei metodi impiegati o un rinvio bibliografico a tali metodi.

4

Metodi di identificazione e determinazione 4.1 Metodi

di

identificazione e determinazione prescritti 1

Le identificazioni e le determinazioni devono essere eseguite, in linea di principio, secondo i metodi descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967113 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (direttiva 67/548/CEE).

2

Se un metodo è inadeguato o non è descritto, occorre per quanto possibile utilizzare metodi riconosciuti a livello internazionale; tali metodi devono essere motivati.

110 Modificato dalla direttiva 2006/50/CE che modifica gli all. IVA e IVB della direttiva 98/8/CE (GU L 142 del 30.5.2006, pag. 6).

111 GU L 123 del 24 apr. 1998, pag. 1. I testi degli atti normativi dell'UE menzionati nella presente O sono ottenibili dietro fattura presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

112 GU L 228 dell'8 set. 2000, pag. 6.

113 GU L 196 del 16 ago. 1967, pag. 1; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2004/73/CE (GU L 152 del 30 apr. 2004, pag. 1, rettificata in GU L 216 del 16 giu. 2004, pag. 3 e in GU L 236 del 7 lug. 2004, p. 18).

Ordinanza sui biocidi 73

813.12

3

Nei casi pertinenti, le identificazioni e le determinazioni vanno eseguite: a. in conformità con la direttiva 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1986114 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali impiegati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici; e b. rispettando i principi e i requisiti della buona prassi di laboratorio di cui all'articolo 34 capoversi 4 e 5 OPChim115.

4

Il capoverso 3 non si applica alle identificazioni e determinazioni avviate prima del 1° marzo 2000.

4.2

Altri metodi di identificazione e determinazione 1

Se prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono stati ottenuti altri risultati in merito a identificazione e determinazione mediante metodi diversi da quelli previsti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, occorre decidere, caso per caso, se tali dati siano sufficienti per gli scopi della presente ordinanza o se sia necessario eseguire nuove identificazioni e determinazioni secondo l'allegato V della direttiva 67/548/CEE.

2

Gli esperimenti su vertebrati devono essere limitati al minimo.

114 GU L 358 del 18 dic. 1986, pag. 1.

115 RS

813.11

Prodotti chimici

74

813.12

Allegato 9116 (art. 14 cpv. 3 lett. e) Domanda di omologazione OC Per la domanda di omologazione OC (conferma) occorre presentare all'organo di notifica, entro il 31 luglio 2006, i seguenti dati e documenti: a. il nome e l'indirizzo del richiedente; b. il nome e l'indirizzo del fabbricante del biocida e dei principi attivi; c. il nome commerciale del biocida e i numeri di omologazione esistenti; d. la conferma che la descrizione della composizione completa a disposizione dell'organo di notifica è corretta e che i documenti relativi all'efficacia degli impregnanti per il legno e dei disinfettanti sono aggiornati; in caso contrario, occorre presentare i corrispondenti documenti aggiornati; e. l'elenco dei principi attivi contenuti nel biocida; f. per un principio attivo iscritto nell'elenco I o IA: una lettera di accesso o i documenti completi; se l'organo di notifica non è ancora in possesso di tali documenti, questi ultimi devono essere presentati conformemente alle esigenze dell'allegato IVA117 o dell'allegato IIA e, se del caso, delle pertinenti parti dell'allegato IIIA della direttiva 98/8/CE118; là dove, per la classificazione e l'etichettatura, l'allegato IIA o IVA della direttiva 98/8/CE fa riferimento ad altre normative del diritto europeo, si applicano gli articoli 35 e 38; g. l'attribuzione del biocida al tipo di prodotto e al settore di impiego; h. la categoria di utilizzatori; i. le proposte con relativa motivazione per la classificazione e l'etichettatura nonché le indicazioni relative all'imballaggio secondo gli articoli 35, 36 e 38; i modelli di imballaggio, gli abbozzi di etichettatura e di fogli illustrativi nonché uno schizzo di etichetta, qualora l'organo di notifica li richieda; j.

una scheda di dati di sicurezza secondo l'articolo 40, se del caso.

116 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).

117 Modificato dalla direttiva 2006/50/CE che modifica gli all. IVA e IVB della direttiva 98/8/CE (GU L 142 del 30.5.2006, pag. 6).

118 GU L 123 del 24 apr. 1998, pag. 1. I testi degli atti normativi dell'UE menzionati nella presente O sono ottenibili dietro fattura presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

Ordinanza sui biocidi 75

813.12

Allegato 10

(art. 4 cpv. 1 e 50 cpv. 3 nonché all. 6-9) Tipi di prodotto Gruppo 1: Disinfettanti e biocidi in generale Da tali tipi di prodotti sono esclusi i prodotti di pulizia non destinati ad avere effetti biocidi, compresi i detersivi liquidi e in polvere e prodotti analoghi.

Tipo di prodotto 1: Biocidi per l'igiene umana I prodotti di tale gruppo sono biocidi impiegati per l'igiene umana.

Tipo di prodotto 2: Disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi per aree sanitarie pubbliche Prodotti usati per la disinfezione dell'aria, di superfici, materiali, attrezzature e mobilio non utilizzati in contatto diretto con alimenti destinati al consumo umano o animale in aree private, pubbliche e industriali, compresi gli ospedali, nonché prodotti impiegati come alghicidi. I settori di impiego comprendono, tra l'altro, piscine, acquari, acque per impianti destinati al bagno ed altre acque, sistemi di condizionamento, muri e pavimenti di strutture sanitarie e di altro tipo; gabinetti chimici, acque di scarico, rifiuti di ospedali, il suolo o altre superfici (nei campi da gioco).

Tipo di prodotto 3: Biocidi per l'igiene veterinaria I prodotti del presente gruppo sono biocidi impiegati per l'igiene veterinaria, compresi i prodotti impiegati in aree nelle quali gli animali sono ospitati, tenuti o trasportati.

Tipo di prodotto 4: Disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale

Prodotti usati per la disinfezione di attrezzature, contenitori, utensili per il consumo, superfici o tubazioni utilizzati per la produzione, il trasporto, la conservazione o il consumo di alimenti, mangimi o bevande (compresa l'acqua potabile) destinati al consumo umano o animale.

Tipo di prodotto 5: Disinfettanti per l'acqua potabile Prodotti usati per la disinfezione dell'acqua potabile (per il consumo umano o animale).

Prodotti chimici

76

813.12

Gruppo 2: Preservanti Tipo di prodotto 6: Preservanti per prodotti in scatola Prodotti usati per la preservazione di prodotti in scatola, esclusi gli alimenti destinati al consumo umano o animale, mediante il controllo del deterioramento causato da microrganismi, per assicurarne la conservazione.

Tipo di prodotto 7: Preservanti per pellicole Prodotti usati per la preservazione di pellicole o rivestimenti mediante il controllo del deterioramento dovuto a microrganismi al fine di conservare le proprietà originarie della superficie di materiali e oggetti quali pitture, materie plastiche, materiali usati per sigillare, adesivi murali, leganti, carta e oggetti d'arte.

Tipo di prodotto 8: Preservanti del legno Prodotti usati per la preservazione del legno, sin da quando è tagliato e lavorato, o dei prodotti in legno mediante il controllo degli organismi che distruggono o alterano l'aspetto del legno. Questo tipo di prodotto comprende prodotti ad azione sia preventiva che curativa.

Tipo di prodotto 9: Preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati

Prodotti usati per la preservazione di materiali fibrosi o polimerizzati quali cuoio, gomma, carta o prodotti tessili, mediante il controllo del deterioramento microbiologico.

Tipo di prodotto 10: Preservanti per lavori in muratura Prodotti usati per la preservazione e la riparazione dei lavori in muratura o di altri materiali da costruzione diversi dal legno mediante controllo degli attacchi microbiologici e delle alghe.

Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale Prodotti usati per la preservazione dell'acqua o di altri liquidi usati nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale mediante il controllo degli organismi nocivi quali microrganismi, alghe e molluschi. Sono esclusi i prodotti usati per la preservazione dell'acqua potabile.

Tipo di prodotto 12: Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)

Prodotti usati per la prevenzione o per il controllo della formazione di sostanze viscide su materiali, attrezzature e strutture usati in procedimenti industriali, ad esempio su carta e pasta di carta nonché su strati sabbiosi porosi nell'estrazione del petrolio.

Ordinanza sui biocidi 77

813.12

Tipo di prodotto 13: Preservanti per fluidi nella lavorazione di metalli Prodotti usati per la preservazione di fluidi nella lavorazione di metalli, mediante il controllo del deterioramento dovuto a microrganismi.

Gruppo 3: Controllo degli animali nocivi Tipo di prodotto 14: Rodenticidi

Prodotti usati per il controllo di ratti, topi o altri roditori.

Tipo di prodotto 15: Avicidi

Prodotti usati per il controllo degli uccelli.

Tipo di prodotto 16: Molluschicidi

Prodotti usati per il controllo dei molluschi.

Tipo di prodotto 17: Pescicidi

Prodotti usati per il controllo dei pesci; sono esclusi i prodotti destinati alla cura delle malattie dei pesci.

Tipo di prodotto 18: Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi Prodotti usati per il controllo degli artropodi (per es. insetti, aracnidi e crostacei).

Tipo di prodotto 19: Repellenti e attrattivi Prodotti usati per controllare organismi nocivi (invertebrati, per es. le pulci, e vertebrati, p. es. gli uccelli), respingendoli o attirandoli, compresi i prodotti impiegati, direttamente o indirettamente, per l'igiene umana e veterinaria.

Gruppo 4: Altri biocidi Tipo di prodotto 20: Preservanti per alimenti destinati al consumo umano o animale

Prodotti usati per la preservazione di alimenti destinati al consumo umano o animale, mediante il controllo degli organismi nocivi.

Tipo di prodotto 21: Prodotti antincrostazione Prodotti usati per controllare la formazione e la fissazione di organismi incrostanti (microrganismi e forme più elevate di specie vegetali o animali) su imbarcazioni, attrezzature per l'acquicoltura o altre strutture usate nell'acqua.

Prodotti chimici

78

813.12

Tipo di prodotto 22: Fluidi usati nell'imbalsamazione e nella tassidermia Prodotti usati per la disinfezione e la preservazione di cadaveri umani o di animali o di loro parti.

Tipo di prodotto 23: Prodotti per il controllo di altri vertebrati Prodotti usati per il controllo di animali nocivi.