01.01.2024 - * / In Kraft
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
23.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.04.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 31.03.2021
01.09.2020 - 31.12.2020
15.01.2020 - 31.08.2020
14.12.2019 - 14.01.2020
15.08.2019 - 13.12.2019
01.07.2016 - 14.08.2019
01.01.2016 - 30.06.2016
15.03.2014 - 31.12.2015
01.07.2013 - 14.03.2014
01.01.2013 - 30.06.2013
28.07.2010 - 31.12.2012
12.12.2008 - 27.07.2010
01.05.2007 - 11.12.2008
01.08.2005 - 30.04.2007
01.01.2004 - 31.07.2005
01.08.2002 - 31.12.2003
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01.05.2001 - 28.02.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza
sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
(Ordinanza sulle armi, OArm)
del 21 settembre 1998 (Stato 27 agosto 2002) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 20 giugno 19971 sulle armi (LArm, legge);
visto l'articolo 150a capoverso 2 lettera c della legge militare del 3 febbraio 19952,3 ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Definizioni4

Art. 1


5



Art. 2

Armi antiche
(art. 2 cpv. 2 lett. a LArm) Per armi antiche s'intendono: a.

le armi da fuoco portatili fabbricate prima del 1890; b.

le armi da taglio, da punta e altre armi, fabbricate prima del 1900.


Art. 3


6

Spray
(art. 4 cpv. 1 lett. b LArm) Sono considerati armi gli spray destinati all'autodifesa, contenenti sostanze delle
classi di tossicità 1 e 2 secondo la legge del 21 marzo 19697 sui veleni.

RU 1998 2549 1

RS 514.54

2

RS 510.10

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002
319).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002
319).

5

Abrogato dal n. I dell'O del 21 nov. 2001 (RU 2002 319).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).

7

RS 813.0

514.541

Equipaggiamento

2

514.541


Art. 4


8

Dispositivi che producono un elettrochoc
(art. 4 cpv. 1 lett. e LArm) I dispositivi che producono un elettrochoc sono considerati armi, se non sono conformi alle disposizioni dell'ordinanza del 9 aprile 19979 sui prodotti elettrici a bassa
tensione. In caso di dubbio decide l'Ufficio centrale Armi.


Art. 5

Parti essenziali di armi
(art. 4 cpv. 3 LArm)

Sono considerate parti essenziali di armi: a.

nelle pistole:
1.

l'impugnatura,

2.

la culatta,

3.

la canna;

b.10 nelle rivoltelle: 1.

il telaio,

2.

la canna;

c.

nelle armi da fuoco portatili:
1.

il castello di culatta, 2.

la culatta,

3.

la canna.

a11 Parti di armi appositamente costruite
(art. 1 cpv. 2 lett. a LArm) Sono considerate parti di armi appositamente costruite le parti di armi da fuoco progettate o modificate appositamente per tali armi e che nella stessa esecuzione non
possono essere utilizzate anche per altri scopi. Non sono considerate appositamente
costruite le parti di armi quali molle, spine normalizzate, copiglie, viti o parti di legno o di plastica del fusto.

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).

9

RS 734.26

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).

11

Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 319).

Armi, accessori di armi e munizioni - O 3

514.541

...12


Art. 6


13

Coltelli e pugnali
(art. 4 cpv. 1 lett. c LArm) 1 I coltelli sono considerati armi se: a.

hanno una lama girevole, a serramanico, a scatto, a molla o con altri meccanismi di apertura, utilizzabili con una sola mano; e b.

la lunghezza totale del coltello aperto è superiore a 12 cm; e c.

la lama ha una lunghezza superiore a 5 cm.

2 I pugnali sono considerati armi se hanno una lama fissa, appuntita e di lunghezza
inferiore a 30 cm, che: a.

è simmetrica; o

b.

è asimmetrica e presenta un dorso a sega oppure munito di uncini o denti.

Sezione 2:14 Restrizioni e divieti

Art. 7

Divieti concernenti coltelli e pugnali
(art. 5 cpv. 1 lett. b LArm) 1 Sono vietati l'acquisto, il porto, la mediazione per acquirenti in Svizzera nonché
l'importazione di:15

a.

pugnali giusta l'articolo 6 capoverso 2 lettera a; b.

coltelli la cui lama si apre grazie a un meccanismo automatico azionabile con
una sola mano, segnatamente mediante molla, pressione di gas o elastico; c.

coltelli a farfalla.

2 Benché, a titolo non professionale, ne siano consentiti senza permesso l'acquisto,
la mediazione e l'importazione è vietato il porto di:16 a.

pugnali giusta l'articolo 6 capoverso 2 lettera b; b.

pugnali e baionette d'ordinanza svizzeri; c.

coltelli che possono essere resi pronti all'uso grazie a un meccanismo non
automatico azionabile con una sola mano.

12

Tit. abrogato dal n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU 2001 1009).

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).

14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002
319).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002
319).

Equipaggiamento

4

514.541


Art. 8

Abrogato


Art. 9

Divieto per i cittadini di determinati Stati
(art. 7 cpv. 1 LArm)

1 L'acquisto di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni nonché il porto di armi sono vietati ai cittadini dei seguenti Stati: a.

Repubblica Federale di Jugoslavia; b.

Croazia;

c.

Bosnia-Erzegovina;

d.

Macedonia;

e.

Turchia;

f.

Sri Lanka;

g.

Algeria;

h.

Albania.

2 L'Ufficio centrale Armi può eccezionalmente rilasciare un'autorizzazione d'acquisto e di porto, in particolare a persone che partecipano a manifestazioni di caccia
o sportive oppure che svolgono compiti di protezione di persone o oggetti. L'autorizzazione va limitata nel tempo e può essere vincolata a oneri. È fatto salvo l'articolo 30.

3 Le persone che chiedono un'autorizzazione eccezionale ai sensi del capoverso 2
devono compilare l'apposito modulo e inviarlo all'Ufficio centrale Armi con i seguenti allegati: a.

estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da tre mesi al massimo; b.

copia di un documento ufficiale di legittimazione; c.

motivazione scritta della domanda.

4 L'Ufficio centrale Armi può chiedere alle autorità cantonali ulteriori informazioni.

Capitolo 2: Acquisto di armi Sezione 1: Acquisto con permesso d'acquisto di armi

Art. 10

Domanda per il rilascio di un permesso d'acquisto di armi
(art. 8 LArm)

1 Chiunque intende ottenere un permesso d'acquisto di armi o di parti essenziali di
armi deve compilare l'apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale
con i seguenti allegati:17 17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).

Armi, accessori di armi e munizioni - O 5

514.541

a.

estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da meno di tre mesi; b.

copia di un documento ufficiale di legittimazione.

2 L'autorità controlla che le condizioni per l'acquisto di armi siano adempite.18 3 I cittadini stranieri senza permesso di domicilio devono allegare alla domanda
un'attestazione secondo l'articolo 12 capoverso 3 della legge.


Art. 11


19

Acquisto eccezionale di più armi o parti essenziali di armi con un
solo permesso d'acquisto
(art. 8 cpv. 4 LArm)

1 L'autorità competente può rilasciare un permesso che autorizza ad acquistare fino a
tre armi o tre parti essenziali di armi a condizione che dette armi o parti essenziali di
armi siano acquistate contemporaneamente presso il medesimo alienante.

2 L'acquirente deve confermare con la firma sul permesso d'acquisto la ricezione di
ogni arma o di ogni parte essenziale di arma.


Art. 12

Rinvio del permesso d'acquisto di armi
(art. 8 LArm)

Al più tardi un mese dopo l'alienazione, l'alienante deve inviare all'autorità competente una copia del permesso d'acquisto di armi.

Sezione 2: Acquisto senza permesso d'acquisto di armi

Art. 13


20

Obbligo di diligenza
(art. 9, 10 e 15 LArm) 1 Se per l'acquisto di un'arma o di una parte essenziale di arma non è necessario un
permesso d'acquisto di armi oppure se sono alienate munizioni o elementi di munizioni, l'alienante deve badare che, per l'alienazione, non esista alcun motivo
d'impedimento giusta l'articolo 8 capoverso 2 della legge.

2 Se non vi sono indizi contrari, l'alienante è autorizzato a presupporre l'assenza di
un motivo d'impedimento quando l'acquirente: a.

è un membro della comunione domestica o un congiunto ai sensi dell'articolo 110 numeri 2 e 3 del Codice penale21; oppure b.

presenta un permesso d'acquisto per un'arma che gli è stato rilasciato da
meno di due anni.

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).

21

RS 311.0

Equipaggiamento

6

514.541

3 Se, considerate le circostanze, dubita che le condizioni per l'alienazione dell'arma
siano adempite, l'alienante deve esigere un estratto del casellario giudiziale centrale
dall'acquirente o chiedere, con il consenso di questi, le necessarie informazioni
presso le autorità o persone competenti.

4 L'estratto del casellario giudiziale centrale deve essere conservato insieme al contratto scritto.


Art. 14

Fucili a ripetizione
(art. 10 cpv. 1 lett. b LArm) 1 I seguenti fucili a ripetizione possono essere acquistati senza permesso d'acquisto
di armi:

a.

fucili a ripetizione d'ordinanza (moschetto 11, fucile 11 e moschetto 31); b.

fucili da sport per la munizione di calibro militare usuale in Svizzera e per la
munizione di calibro sportivo, quali fucili standard con sistema di culatta a
ripetizione;

c.22 armi da caccia ammesse per la caccia dalla legislazione federale sulla caccia; d.

fucili da sport ammessi per concorsi nazionali e internazionali di tiro di caccia sportiva.

2 Chiunque intende acquistare in commercio un fucile con sistema di ripetizione a
pompa o con leva guardamano necessita di un permesso d'acquisto di armi.


Art. 15

Eccezione all'obbligo di ottenere un permesso d'acquisto
(art. 8 cpv. 4 LArm)

1 Chiunque fa riparare la propria arma da un negoziante di armi, per la durata della
riparazione non necessita del permesso d'acquisto per un'arma sostitutiva dello stesso tipo.

2 Non è necessario un permesso d'acquisto per la sostituzione di una parte essenziale
dell'arma qualora la parte sostituita rimanga presso l'alienante.

3 Il titolare di un'autorizzazione d'importazione di armi o di una parte essenziale di
armi non necessita di un permesso d'acquisto per siffatti oggetti.

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).

Armi, accessori di armi e munizioni - O 7

514.541

Capitolo 3: Armi da fuoco per il tiro a raffica e munizioni vietate

Art. 16

Omologazione per determinare le armi da fuoco per il tiro a raffica e
le armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi
da fuoco portatili semiautomatiche
(art. 5 cpv. 1 lett. a LArm) 1 Qualora non sia chiaro se un'arma è un'arma vietata giusta l'articolo 5 capoverso 1
lettera a della legge, si deve chiedere all'Ufficio centrale Armi la relativa omologazione.23 2 L'Ufficio centrale Armi comunica alle autorità esecutive il deposito di una domanda di omologazione per un determinato tipo d'arma; l'importazione, l'acquisto o il
commercio di armi di tale tipo sono consentiti soltanto dopo che l'esame abbia dimostrato che non si tratta di un'arma per il tiro a raffica vietata.

3 I risultati dell'esame sono notificati mediante decisione alle persone o ai servizi
che hanno chiesto l'omologazione e resi noti alle autorità esecutive interessate.

4 L'Ufficio centrale Armi può ordinare che un'arma omologata sia depositata a scopo di confronto, fintanto che ne dura il commercio.


Art. 17

Munizioni vietate
(art. 6 LArm)

1 Sono vietati l'acquisto, l'importazione e la fabbricazione dei seguenti tipi di munizione: a.

munizioni con proiettili a nucleo duro (acciaio, tungsteno, porcellana ecc.); b.

munizioni con proiettili contenenti una carica esplosiva o incendiaria; c.

munizioni con uno o più proiettili destinati a liberare veleni delle classi di
tossicità 1 e 2.

2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide a quali altre munizioni speciali debba inoltre applicarsi il divieto.

3 L'Ufficio centrale Armi può autorizzare deroghe al divieto segnatamente per scopi
industriali o per collezioni. L'autorizzazione va limitata nel tempo e può essere vincolata a oneri.24 23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).

Equipaggiamento

8

514.541

Capitolo 4: Commercio di armi

Art. 18

Domanda per il rilascio di una patente di commercio di armi
(art. 17 LArm)

1 Chiunque chiede una patente di commercio di armi deve compilare l'apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:25 a.

copia di un documento ufficiale di legittimazione; b.

estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da meno di tre mesi; c.

estratto del registro di commercio; d.

prova del superamento degli esami per la patente di commercio di armi; e.26 piani dei locali commerciali e relative indicazioni.

2 L'autorità controlla che le condizioni per il rilascio della patente siano adempite.27 3 L'esame pratico non è richiesto per chi: a.

non fa commercio di armi da fuoco portatili; b.

è titolare di un certificato federale di capacità di armaiolo.

4 Il titolare di una patente di commercio di armi valida all'estero che intende partecipare a mercati pubblici di armi in Svizzera, non necessita, per la durata della manifestazione, di una patente di commercio di armi svizzera.28

Art. 19

Persone giuridiche
(art. 17 cpv. 3 LArm)

1 Il membro di direzione delle persone giuridiche responsabile di tutte le questioni
previste dalla legge dev'essere titolare di una patente di commercio di armi.

2 Il membro responsabile di direzione deve garantire in ogni momento il rispetto
delle prescrizioni legali.


Art. 20

Contabilità
(art. 21 LArm)

1 Il titolare della patente di commercio di armi deve conservare in modo ordinato i
permessi d'acquisto di armi.

2

Deve tenere un registro progressivo relativo a fabbricazione, acquisto, alienazione o a ogni altro commercio di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nel quale indicano: 25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).

26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).

27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).

28

Introdotto dal n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1009).

Armi, accessori di armi e munizioni - O 9

514.541

a.

quantità, tipo, designazione e numero delle armi, parti essenziali di armi, accessori di armi fabbricati, acquistati e alienati nonché data d'acquisto, fabbricazione o alienazione; b.

quantità, tipo e designazione delle munizioni ed elementi di munizioni fabbricati, acquistati e alienati nonché data d'acquisto, fabbricazione o alienazione; c.

generalità del fornitore o dell'acquirente; d.

scorte di magazzino.

3 Deve permettere in ogni momento la consultazione degli atti pertinenti all'autorità
competente. Va negata la consultazione ai terzi.

Capitolo 5: Importazione29

Art. 21

Traffico di deposito doganale
(art. 24 LArm)

Il traffico di deposito doganale è equiparato all'importazione.


Art. 22

Autorizzazione d'importazione a titolo professionale30
(art. 24 LArm)

1 La domanda per un'autorizzazione d'importazione a titolo professionale di armi,
parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve essere inoltrata insieme all'apposito modulo e a una copia della patente di commercio di armi all'Ufficio centrale Armi.31 2 L'Ufficio centrale Armi controlla che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione siano adempite.32 3 L'autorizzazione vale per un anno.


Art. 23


33

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002
319).

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002
319).

31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002
319).

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).

33

Abrogato dal n. I dell'O del 21 nov. 2001 (RU 2002 319).

Equipaggiamento

10

514.541

...34


Art. 24

Autorizzazione d'importazione a titolo non professionale35
(art. 25 cpv. 1 LArm)

1 La domanda per un'autorizzazione d'importazione a titolo non professionale di
armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve essere inoltrata con l'apposito modulo e i seguenti allegati all'Ufficio centrale Armi:36 a.

estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da tre mesi al massimo; b.

copia di un documento ufficiale di legittimazione; c.37 copia del permesso d'acquisto di armi rilasciato dalla competente autorità cantonale se per l'oggetto da importare occorre un tale permesso.

2 I cittadini stranieri senza permesso di domicilio devono allegare alla domanda
un'attestazione giusta l'articolo 12 capoverso 3 della legge.

3 ...38

4 L'autorizzazione consente l'importazione simultanea di al massimo tre armi o parti
essenziali di armi. È valida per sei mesi e può essere prorogata di tre mesi al massimo.

a39 Autorizzazione d'importazione per armi che soggiacciono
all'obbligo di un'autorizzazione d'eccezione
(art. 5, 24 e 25 LArm) La domanda per un'autorizzazione d'eccezione per l'importazione di armi, accessori
di armi, parti essenziali di armi o parti di armi appositamente costruite ai sensi
dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge deve essere inoltrata con l'apposito
modulo e i seguenti allegati all'Ufficio centrale Armi: a.

estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da tre mesi al massimo; b.

permesso cantonale eccezionale giusta l'articolo 48; c.

copia di un documento ufficiale di legittimazione.

34

Abrogato dal n. I dell'O del 21 nov. 2001 (RU 2002 319).

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002
319).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002
319).

37

Introdotta dal n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 319).

38

Abrogato dal n. I dell'O del 21 nov. 2001 (RU 2002 319).

39

Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 319).

Armi, accessori di armi e munizioni - O 11

514.541


Art. 25


40


a Autorizzazione d'importazione per agenti di scorta41 1 Chiunque, nell'ambito dell'attività di scorta a trasporti di valori o a persone, intende importare e riesportare armi da fuoco portatili con la relativa munizione, necessita unicamente di un'autorizzazione d'importazione.

2 L'autorizzazione d'importazione dà diritto all'importazione e alla riesportazione
ripetute di un'unica arma con la relativa munizione. L'autorizzazione è valida per un
anno.

3 ...42


Art. 26

Eccezioni all'obbligo di autorizzazione
(art. 25 cpv. 4 LArm)

L'autorizzazione d'importazione non è necessaria per:43 a.

i membri stranieri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti,
dei posti consolari e delle missioni speciali; b.44 gli agenti di scorta incaricati da Stati esteri in occasione di visite ufficiali annunciate, se riesportano successivamente le stesse armi;

c.45 gli agenti di scorta incaricati dalla Svizzera dopo visite ufficiali annunciate, all'estero, se reimportano le stesse armi; d.46 le persone che comprovano di impiegare le loro armi, con le relative munizioni, per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento in Svizzera e
di riesportare in seguito le stesse armi; e.47 le persone che comprovano di aver impiegato le loro armi, con le relative munizioni, per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento
all'estero e che si tratta delle stesse armi esportate a tale scopo; f. 48 le truppe straniere e i loro membri che entrano in Svizzera per motivi d'istruzione, se riesportano successivamente le loro armi; 40

Abrogato dal n. I dell'O del 21 nov. 2001 (RU 2002 319).

41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002
319).

42

Abrogato dal n. I dell'O del 21 nov. 2001 (RU 2002 319).

43

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002
319).

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002
319).

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002
319).

46

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002
319).

47

Introdotta dal n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 319).

48

Introdotta dal n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 319).

Equipaggiamento

12

514.541

g.49 le truppe svizzere e i loro membri che rientrano in Svizzera dopo un impiego internazionale o un'istruzione all'estero.


Art. 27

Eccezioni all'obbligo di denunzia al momento dell'importazione50 Sono esentati dall'obbligo di denunzia secondo l'articolo 6 della legge del 1° ottobre
192551 sulle dogane:

a.

i membri stranieri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti,
dei posti consolari e delle missioni speciali, se le armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni sono effetti personali ai sensi della
Convenzione del 26 giugno 199052 relativa all'ammissione temporanea; b.53 gli agenti di scorta incaricati da Stati esteri in occasione di visite ufficiali annunciate, se importano le loro armi e le relative munizioni;

c.54 gli agenti di scorta incaricati dalla Svizzera in occasione di visite ufficiali annunciate, all'estero, se reimportano le loro armi e le relative munizioni; d.55 le persone che comprovano di aver impiegato le loro armi, con le relative munizioni, per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento
all'estero e che si tratta delle stesse armi esportate a tale scopo; e.56 le persone che comprovano di impiegare le loro armi, con le relative munizioni, per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento in Svizzera e
di riesportare le stesse armi.

Capitolo 6: Custodia, porto e trasporto di armi e munizioni Sezione 1: Custodia

Art. 28

(art. 26 LArm)

1 La culatta di armi da fuoco per il tiro a raffica modificate o no in armi semiautomatiche dev'essere custodita sotto chiave separatamente dal resto dell'arma.

2 Rimangono salve le prescrizioni particolari della legislazione militare.

49

Introdotta dal n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 319).

50

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002
319).

51

RS 631.0

52

RS 0.631.24

53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002
319).

54

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002
319).

55

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002
319).

56

Introdotta dal n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 319).

Armi, accessori di armi e munizioni - O 13

514.541

Sezione 2: 57 Porto di armi

Art. 29

Permesso di porto di armi
(art. 27 LArm)

1 Chiunque intende ottenere un permesso di porto di armi deve compilare l'apposito
modulo e inviarlo all'autorità competente con i seguenti allegati: a.

copia di un documento ufficiale di legittimazione; b.

estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da tre mesi al massimo; c.

due fotografie recenti formato passaporto.

2 L'autorità controlla che le condizioni, in particolare la prova della necessità, siano
adempite. Se tali condizioni sono date, i candidati sono ammessi agli esami.

3 La parte pratica dell'esame è obbligatoria soltanto per le armi da fuoco portatili.

4 Per il rinnovo del permesso di porto di armi, l'esame pratico va sostenuto soltanto
se tale permesso è stato rilasciato da più di tre anni. Alle medesime condizioni si può
rinunciare all'esame teorico, se le prescrizioni legali non hanno subito modifiche significative e non vi sono dubbi che il titolare dispone di conoscenze sufficienti sulle
condizioni legali per l'uso dell'arma.


Art. 30

Permessi di porto di armi rilasciati a diplomatici, agenti di scorta incaricati dallo Stato e al personale di compagnie di navigazione aerea
estere
(art. 27 cpv. 5 LArm)

1 L'Ufficio federale di polizia rilascia il permesso di porto di armi ai membri stranieri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti, dei posti consolari e
delle missioni speciali. Prima di rilasciare il permesso, consulta il Dipartimento federale degli affari esteri.

2 In occasione di visite o passaggi ufficiali annunciati, l'Ufficio federale di polizia
rilascia il permesso di porto di armi agli agenti di scorta incaricati dallo Stato.

3 L'Ufficio centrale Armi può rilasciare a compagnie di navigazione aerea estere
permessi quadro per l'esercizio di mansioni di sicurezza. Il permesso quadro disciplina i luoghi d'impiego, il tipo di armi, la collaborazione con le autorità locali e la
portata delle mansioni di sicurezza, in particolare: a.

l'esercizio di mansioni di sicurezza negli aeroporti; b.

la protezione degli equipaggi sul percorso verso e dai loro alloggi; c.

la protezione degli equipaggi nei loro alloggi; d.

la protezione delle succursali.

57

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).

Equipaggiamento

14

514.541

4 Sulla base di un permesso quadro giusta il capoverso 3, l'Ufficio centrale Armi rilascia a dipendenti di tali compagnie di navigazione aerea permessi di porto di armi.
Prima del rilascio, può richiedere le informazioni necessarie.

Sezione 3: Trasporto di armi

Art. 31

(art. 28 LArm)

1 Un'arma può essere portata con sé soltanto per un tempo adeguato in relazione
all'attività che ne giustifica l'uso.

2 Durante il trasporto di armi da fuoco portatili, nessuna munizione deve trovarsi nel
caricatore.

Capitolo 7: Autorizzazioni, controllo e sanzioni amministrative

Art. 32

Condizioni generali per il rilascio delle autorizzazioni; moduli
(art. 40 cpv. 2 LArm)

1 Le autorizzazioni ai sensi della legge sono rilasciate se il richiedente soddisfa in
particolare le seguenti condizioni: a.

prova la sua identità; b.

ha l'esercizio dei diritti civili; c.

gode di uno stato di salute fisico e mentale che non comporta alcun rischio
elevato in relazione al maneggio delle armi; d.

gode di una buona reputazione; e.

fornisce gli attestati di capacità previsti dalla legge.

2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia appronta i moduli per le domande e
le autorizzazioni (art. 10 cpv. 1, 18 cpv. 1, 22 cpv. 1, 23 cpv. 1, 24 cpv. 1, 25 cpv. 1,
25a cpv. 1, 29 cpv. 1 e 47 cpv. 4). I moduli possono essere richiesti alle autorità
cantonali competenti o all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.58 3 I moduli presentati o rispediti alle competenti autorità devono essere distrutti dopo
quindici anni.

58

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).

Armi, accessori di armi e munizioni - O 15

514.541


Art. 33

Controllo
(art. 29 LArm)

1 L'autorità cantonale competente esercita la sorveglianza sulla fabbricazione, l'acquisto, il commercio e la mediazione di armi, parti essenziali di armi e parti di armi
appositamente costruite, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni.59 2 In particolare controlla che i negozianti di armi svolgano la loro attività conformemente alle disposizioni della legge, della presente ordinanza e delle esigenze minime in materia di locali di commercio stabilite dal Dipartimento federale di giustizia e polizia nonché alle condizioni e agli oneri relativi all'autorizzazione.

3 L'Ufficio centrale Armi esercita la sorveglianza sull'importazione di armi, parti essenziali di armi, parti di armi appositamente costruite ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge, munizioni ed elementi di munizioni.60

Art. 34

Procedura dopo il sequestro nel caso in cui non vi è confisca
e la restituzione è impossibile
(art. 31 cpv. 4 LArm)

1 Nel caso in cui l'acquisto di un oggetto sequestrato giusta l'articolo 31 della legge
non sia vietato, l'autorità competente può disporne liberamente.

2 Nel caso in cui l'acquisto sia vietato, l'autorità competente può custodire l'oggetto,
distruggerlo oppure consegnarlo a un servizio scientifico della polizia criminale o a
un museo che appartiene a un ente di diritto pubblico.

3 Nel caso in cui l'oggetto sequestrato sia stato acquistato legalmente, il legittimo
proprietario dev'essere indennizzato, se l'oggetto non gli può essere restituito, in
particolare perché:

a.

il proprietario non adempie le condizioni di cui all'articolo 8 capoverso 2
lettere b-d della legge; oppure b.

Con l'entrata in vigore della legge l'acquisto dell'oggetto in questione è vietato.

4 Se l'oggetto è alienato, l'indennizzo corrisponde al ricavato. Negli altri casi l'indennizzo corrisponde al valore effettivo dell'oggetto. Le spese di custodia e di alienazione sono dedotte dall'indennizzo.

5 Se la procedura d'indennizzo non può aver luogo, in particolare perché il legittimo
proprietario è sconosciuto o irreperibile, il ricavato è devoluto allo Stato.

59

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002
319).

60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002
319).

Equipaggiamento

16

514.541

Capitolo 8: Emolumenti Sezione 1: Tariffe

Art. 35


61

Per il trattamento di domande di autorizzazione nonché per la custodia delle armi
sequestrate valgono gli emolumenti secondo l'allegato.

Sezione 2:
Procedura per la riscossione degli emolumenti da parte delle autorità
federali


Art. 36

Decisione
(art. 32 LArm)

L'autorità competente stabilisce l'emolumento non appena la prestazione è stata fornita.


Art. 37

Scadenza
(art. 32 LArm)

1 L'emolumento scade: a.

al momento della notificazione all'assoggettato; b.

in caso di impugnazione, quando la decisione è passata in giudicato.

2 Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dalla fatturazione.


Art. 38

Riscossione
(art. 32 LArm)

Gli emolumenti fino a 200 franchi possono essere riscossi in anticipo o per contrassegno.


Art. 39

Prescrizione
(art. 32 LArm)

1 Il diritto all'emolumento si prescrive in cinque anni dalla sua scadenza.

2 La prescrizione è interrotta da ogni atto amministrativo volto a far valere la pretesa
nei confronti del debitore.

61

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002
319).

Armi, accessori di armi e munizioni - O 17

514.541

Capitolo 9: Ufficio centrale Armi

Art. 40


62

Compiti
(art. 39 LArm)

1 L'Ufficio centrale Armi svolge in particolare i seguenti compiti: a.

gestisce una banca dati automatizzata sull'acquisto di armi da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio (DEWA, art. 14 LArm); b.

gestisce una banca dati sulla revoca di autorizzazioni e il sequestro di armi
(DEBBWA, art. 30 e 31 LArm); c.

gestisce una banca dati automatizzata sulle caratteristiche di armi e munizioni; d.

verifica l'autenticità di attestazioni estere (art. 12 cpv. 4 LArm); e.

rilascia attestazioni ai sensi dell'articolo 12 capoverso 4 della legge; f.63 rilascia e rinnova le autorizzazioni d'importazione di armi, parti essenziali di armi, munizioni nonché parti appositamente costruite e accessori di armi ai
sensi degli articoli 4 e 5 capoverso 1 lettera a della legge, munizioni ed elementi di munizioni (art. 24 cpv. 5 e art. 25 cpv. 3 LArm); g.

rilascia le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 30 capoversi 3 e 4 della presente ordinanza; h.

effettua comunicazioni a Stati esteri (art. 14 cpv. 2 LArm); i.

presta consulenza ai cittadini e all'amministrazione (art. 39 cpv. 2 LArm); j.

esegue omologazioni e controlli di armi; k.

effettua controlli ai sensi dell'articolo 33 capoverso 3 della presente ordinanza; l.

coordina le attività delle autorità cantonali d'esecuzione, in particolare riceve informazioni dalle autorità cantonali sulla loro prassi in materia di autorizzazioni; m.

emana direttive ed elabora documenti d'esame per la patente di commercio
di armi e per il permesso di porto di armi; n.

mette a disposizione delle autorità cantonali competenti e dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, in forma informatizzata, tutti i moduli
legalmente previsti.

62

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009). Le disposizioni sulla banca dati DEBBWA, menzionate alla lettera b, valgono fino al 31 dic. 2003 (n. II cpv. 2 della detta modificazione).

63

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002
319).

Equipaggiamento

18

514.541

2 L'Ufficio centrale Armi può delegare compiti previsti nel capoverso 1 lettere c, d e
j. Può far capo a periti e stipulare contratti con i rispettivi servizi tecnici.


Art. 41


64

Diritto d'accesso ai dati della DEWA e della DEBBWA
(art. 14 e 39 LArm)

Soltanto l'Ufficio centrale Armi ha il diritto d'accesso ai dati della DEWA e della
DEBBWA.


Art. 42


65

Contenuto della DEWA e della DEBBWA
(art. 14 e 39 LArm)

1 La DEWA contiene i dati seguenti: a.

cognome, nome, cognome alla nascita, data di nascita, indirizzo, cittadinanza e numero di registro dell'acquirente; b.

tipo, fabbricante, designazione, calibro, numero dell'arma nonché data
dell'alienazione;

c.

data della registrazione nella banca dati.

2 Oltre ai dati menzionati nel capoverso 1, la DEBBWA contiene i dati seguenti: a.

circostanze che hanno portato alla revoca dell'autorizzazione; b.

circostanze che hanno giustificato il sequestro; c.

altre decisioni in merito alle armi sequestrate.


Art. 43

Comunicazione dei dati della DEWA e della DEBBWA66
(art. 14 e 39 LArm)

I dati della DEWA e della DEBBWA possono essere comunicati alle seguenti autorità per l'adempimento dei loro compiti legali:67 a.

alle autorità competenti dello Stato di domicilio o d'origine; b.

ai posti di confine; c.

ai Servizi esteri dell'Interpol; d.

ad altre autorità giudiziarie e amministrative, polizia compresa.

64

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009). Le disposizioni sulla banca dati DEBBWA valgono fino al 31 dic. 2003
(n. II cpv. 2 della detta modificazione).

65

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009). Le disposizioni sulla banca dati DEBBWA valgono fino al 31 dic. 2003
(n. II cpv. 2 della detta modificazione).

66

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).

67

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009). Le disposizioni sulla banca dati DEBBWA valgono fino al 31 dic. 2003
(n. II cpv. 2 della detta modificazione).

Armi, accessori di armi e munizioni - O 19

514.541


Art. 44

Diritti degli interessati
(art. 14 e 39 LArm)

I diritti degli interessati sono retti dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 199268 sulla protezione dei dati.


Art. 45

Durata della conservazione dei dati
(art. 14 e 39 LArm)

Sono cancellati dalla DEWA e dalla DEBBWA i dati riguardanti persone:69 a.

il cui decesso è annunciato da un'autorità; b.

che hanno compiuto 90 anni.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 46

Esecuzione da parte delle autorità doganali
(art. 40 cpv. 4 LArm)

1 Lo sdoganamento è retto dalle disposizioni della legislazione doganale.70 2 Le autorità doganali comunicano all'autorità che rilascia autorizzazioni lo scarico
completo delle autorizzazioni d'importazione. Su richiesta, forniscono a tale autorità
informazioni sull'importazione di armi.71 3 Se nel corso di controlli constatano infrazioni secondo l'articolo 33 della legge, le
autorità doganali negano il proseguimento del viaggio e si rivolgono alla competente
polizia cantonale.72

4 Se l'intervento della polizia cantonale non è opportuno o possibile, le autorità doganali, d'intesa con essa, stendono il verbale di accertamento e lo trasmettono, insieme agli oggetti sequestrati, al competente giudice istruttore per l'apertura di un
procedimento penale.73 68

RS 235.1

69

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009). Le disposizioni sulla banca dati DEBBWA valgono fino al 31 dic. 2003
(n. II cpv. 2 della detta modificazione).

70

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002
319).

71

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002
319).

72

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).

73

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).

Equipaggiamento

20

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Art. 47

Comunicazioni all'Ufficio centrale Armi 1 Le disposizioni cantonali d'esecuzione vanno comunicate all'Ufficio centrale Armi.

2 La revoca di autorizzazioni cantonali e il sequestro di armi vanno comunicati immediatamente all'Ufficio centrale Armi.74 3 Il rilascio e la revoca di una patente di commercio di armi vanno comunicati immediatamente all'Ufficio centrale Armi. Quest'ultimo informa le autorità federali
preposte all'esecuzione della legislazione sul materiale bellico.75 4 Il modulo ufficiale è obbligatorio per le comunicazioni secondo l'articolo 13 della
legge.76


Art. 48

Permessi eccezionali77 1 I permessi cantonali eccezionali (art. 5 cpv. 3, 19 cpv. 2 e 20 cpv. 2 LArm) possono essere rilasciati soltanto in singoli casi motivati, per una determinata persona e di
norma per una sola arma, una sola parte essenziale di arma, una sola parte appositamente costruita ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge o un solo accessorio di un determinato tipo di arma. Tali permessi devono essere limitati nel
tempo e possono essere vincolati a oneri.78 2 In particolare i Cantoni rilasciano permessi eccezionali per: a.

armi da sport utilizzate da membri di scuole o società sportive; b.

coltelli vietati utilizzati da invalidi o determinate categorie professionali.

3 Alle persone titolari di una patente di commercio di armi può essere rilasciata
un'autorizzazione per l'importazione o la mediazione in Svizzera di più di un'arma,
di più di una parte essenziale di arma, di più di una parte appositamente costruita ai
sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge o di più di un accessorio di arma a condizione che:79 a.

dette persone possano comprovare che tali armi, parti essenziali o accessori
di armi sono necessarie per coprire il fabbisogno di autorità ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge e di ditte addette alla sicurezza; oppure b.

dette persone possano comprovare che coloro che hanno fatto l'ordinazione
sono in possesso di un'autorizzazione eccezionale per le armi, parti essenziali o accessori di armi in questione.80 74

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).

75

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).

76

Introdotto dal n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1009).

77

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002
319).

78

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002
319).

79

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002
319).

80

Introdotto dal n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1009).

Armi, accessori di armi e munizioni - O 21

514.541


Art. 49

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

a.

l'ordinanza del 30 giugno 199381 concernente l'acquisto e il porto di armi da
fuoco da parte di cittadini turchi; b.

l'ordinanza del 18 dicembre 199182 concernente l'acquisto e il porto di armi
da fuoco da parte di cittadini jugoslavi; c.

l'ordinanza del 3 giugno 199683 concernente l'acquisto e il porto di armi da
fuoco da parte di cittadini dello Sri Lanka; d.

l'ordinanza del 3 marzo 199784 concernente l'acquisto e il porto di armi da
fuoco e di munizioni da parte di cittadini algerini.


Art. 50

Modifica del diritto vigente 1. L'ordinanza del 23 dicembre 197185 sul divieto di sostanze tossiche è modificata
come segue:

Abrogato

...

81

[RU 1993 2045 2410, 1996 3117] 82

[RU 1992 23, 1994 2996, 1996 3118] 83

[RU 1996 1861 2432] 84

[RU 1997 808] 85

RS 814.839.

86

RS 514.511. Le modificazioni qui appresso sono inserite nel testo menzionato.

Equipaggiamento

22

514.541

3.87 L'ordinanza del 25 febbraio 199888 concernente il materiale bellico è modificata
come segue:


Art. 9a

...


Art. 9b

...


Art. 51


89



Art. 52

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

87

Introdotto dal n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1009).

88

RS 514.511. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

89

Abrogato dal n. I dell'O del 21 nov. 2001 (RU 2002 319).

Armi, accessori di armi e munizioni - O 23

514.541

Allegato90

(art. 35)

Emolumenti riscossi per il trattamento di domande
di autorizzazione nonché per la custodia delle armi sequestrate
Per il trattamento di domande di autorizzazione nonché per la custodia delle armi
sequestrate sono riscossi i seguenti emolumenti: a.

permesso d'acquisto di armi: Fr.

1.

armi a gas e scacciacani con dispositivo di lancio per pezzi
pirotecnici

20.2.

spray per l'autodifesa e armi tipo Flobert (cal. 22 corto) 20.3.

armi da fuoco portatili 50.4.

altre armi

50.5.

parti essenziali di armi 20.b.

proroga dell'autorizzazione d'importazione e del permesso
d'acquisto di armi

10.c.

autorizzazione eccezionale per acquisto, porto, mediazione
e importazione di:
1.

pugnali e coltelli ai sensi dell'articolo 7 della presente
ordinanza

20.2.

armi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge 20.3.

armi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera e della legge 50.4.

armi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge 150.4bis.

parti di armi appositamente costruite ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge 50.5.

armi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera d della legge 120.6.

accessori di armi

100.d.

autorizzazione eccezionale per il tiro a raffica (art. 5 cpv. 3 LArm) 100.e.

autorizzazione eccezionale per la fabbricazione e modifica a titolo
non professionale (art. 19 LArm) 50.f.

autorizzazione eccezionale per trasformazioni vietate
(art. 20 LArm)

50.g.

attestazione dell'Ufficio centrale Armi (art. 12 cpv. 4 LArm) 50.h.

patente di commercio di armi
1.

esame pratico

150.2.

esame teorico

150.3.

rilascio

350.90

Introdotto dal n. II dell'O del 21 nov. 2001 (RU 2002 319). Aggiornato dal n. I
dell'O del 26 giu. 2002, in vigore dal 1 ago. 2002 (RU 2002 2671).

Equipaggiamento

24

514.541

i.

permesso di porto di armi Fr.

1.

esame pratico

70.2.

esame teorico

70.3.

rilascio

50.j.

sequestro e custodia di armi 100.k.

autorizzazione d'importazione a titolo professionale di armi
o munizioni da parte di un titolare di una patente di commercio
di armi

150.l.

autorizzazione d'importazione, a titolo non professionale,
di armi o munizioni

50.m.

autorizzazione d'importazione di armi e munizioni per agenti
di scorta (art. 25a) 50.n.

esame di omologazione (senza i costi effetivi secondo 200.fatturazione dell'organo abilitato a eseguire l'esame)

o.

autorizzazione per munizione vietata (art. 17 cpv. 3) 50.p.

autorizzazione dell'Ufficio centrale Armi a cittadini 50.di determinati Stati (art. 9 cpv. 2)

q.

permesso quadro a compagnie di navigazione aerea estere 500.(art. 30 cpv. 3)

r.

permesso di porto di armi al personale di compagnie 50.di navigazione aerea estere (art. 30 cpv. 4)