Art. 1 Trattati internazionali che contengono norme di diritto e trattati internazionali che non ne contengono
1 Contengono norme di diritto i trattati internazionali che prevedono disposizioni ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento.
2 Per le seguenti categorie di trattati internazionali l'autorità competente può presumere che non contengano norme di diritto e che non autorizzino ad emanarne (art. 3 cpv. 1 lett. b LPubb):
- a.
- accordi internazionali ai sensi dell'articolo 10 della legge federale del 19 marzo 19763 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali, se concernono esclusivamente progetti concreti o determinati contributi;
- b.
- accordi internazionali ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 20064 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est;
- c.
- accordi internazionali ai sensi dell'articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 20035 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo;
- d.
- accordi di esecuzione relativi ad accordi internazionali ai sensi dell'articolo 48a capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19956 (LM) sull'istruzione all'estero o con truppe straniere;
- e.
- convenzioni internazionali ai sensi dell'articolo 66b capoverso 2 LM sull'esecuzione di impieghi di promovimento della pace;
- f.
- accordi internazionali ai sensi dell'articolo 109b LM sulla cooperazione in materia di armamenti.
