01.09.2023 - * / In Kraft
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812.121

Legge federale
sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope

(Legge sugli stupefacenti, LStup)1

del 3 ottobre 1951 (Stato 1° febbraio 2020)

1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1677; FF 1994 III 1137).

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 118 e 123 della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 19514,

decreta:

2 RS 101

3 Nuovo testo giusta il n. 7 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387; FF 2009 5873).

4 FF 1951 I 829 ediz. ted. 841 ediz. franc.

Capitolo 1:5 Disposizioni generali

5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106). Secondo la medesima disposizione, il testo è stato distribuito in capitoli e sezioni, al moltiplicativo bis è stata sostituita la lett. a.

Art. 16 Scopo

La presente legge ha lo scopo di:

a.
prevenire il consumo non autorizzato di stupefacenti e di sostanze psicotrope, segnatamente promuovendo l'astinenza;
b.
disciplinare la messa a disposizione di stupefacenti e di sostanze psicotrope a fini medici e scientifici;
c.
proteggere le persone dagli effetti nocivi per la salute e sotto il profilo sociale provocati da turbe psichiche e comportamentali legate alla dipendenza;
d.
preservare l'ordine pubblico e la sicurezza dai pericoli derivanti dagli stupefacenti e dalle sostanze psicotrope;
e.
lottare contro gli atti criminali che sono in stretta relazione con gli stupefacenti e le sostanze psicotrope.

6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

Art. 1a7 Principio dei quattro pilastri

1 La Confederazione e i Cantoni prevedono misure nei quattro settori seguenti (principio dei quattro pilastri):

a.
prevenzione;
b.
terapia e reinserimento;
c.
riduzione dei danni e aiuto alla sopravvivenza;
d.
controllo e repressione.

2 In tale ambito, la Confederazione e i Cantoni tengono conto delle esigenze della protezione generale della salute e della gioventù.

7 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

Art. 210 Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intendono per:

a.
stupefacenti: le sostanze e i preparati che generano dipendenza e producono effetti del tipo della morfina, della cocaina o della canapa, nonché quelli fabbricati a partire da tali sostanze e preparati o aventi un effetto simile a essi;
b.
sostanze psicotrope: le sostanze e i preparati che generano dipendenza contenenti anfetamine, barbiturici, benzodiazepine o allucinogeni quali il lisergide o la mescalina o aventi un effetto simile a tali sostanze e preparati;
c.
sostanze: le materie prime quali le piante e i funghi o loro parti nonché i relativi composti chimici;
d.
preparati: gli stupefacenti e le sostanze psicotrope pronti per l'uso;
e.
precursori: le sostanze che non generano dipendenza ma possono essere trasformate in stupefacenti o in sostanze psicotrope;
f.
coadiuvanti chimici: le sostanze che servono alla fabbricazione di stupefacenti e sostanze psicotrope.

10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

Art. 2a11 Elenco

Il Dipartimento federale dell'interno tiene un elenco degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici. A tal proposito si fonda di norma sulle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali competenti.

11 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

Art. 3 Regimi agevolati di controllo13

1 Il Consiglio federale può sottoporre i precursori e i coadiuvanti chimici al controllo degli stupefacenti secondo le disposizioni dei capitoli 2 e 3. Può prevedere un obbligo di autorizzazione o altre misure di vigilanza meno estese, come l'identificazione dei clienti, l'obbligo di tenere i libri e l'obbligo di informare. A tal proposito si conforma di norma alle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali competenti.14

2 Il Consiglio federale può escludere parzialmente degli stupefacenti dalle misure di controllo e, in caso di determinata concentrazione o quantità, escluderli interamente, se le organizzazioni internazionali competenti (Organizzazione delle Nazioni Unite, Organizzazione mondiale della sanità) ne decidono o raccomandano l'esclusione in virtù di una convenzione ratificata dalla Svizzera.15

3 ...16

4 Per l'esecuzione del capoverso 1, segnatamente per compiti d'informazione e di consulenza, il Consiglio federale può far capo a organizzazioni private.17

13 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106).

16 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1968 (RU 1970 9; FF 1968 I 489). Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 2008, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

17 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1677; FF 1994 III 1137).

Capitolo 1a:19 Prevenzione, terapia e riduzione dei danni

19 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

Sezione 1: Prevenzione

Art. 3b Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

1 I Cantoni promuovono l'informazione e la consulenza per prevenire le turbe legate alla dipendenza e i loro effetti nocivi per la salute e sotto il profilo sociale. In tale ambito accordano particolare attenzione alla protezione dei bambini e dei giovani. Provvedono ad assicurare condizioni quadro adeguate e creano le strutture necessarie a tal fine o sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità.

2 La Confederazione attua programmi nazionali di prevenzione e promuove in particolare l'identificazione precoce delle turbe legate alla dipendenza; in tale ambito tiene prioritariamente conto delle esigenze della protezione dei bambini e dei giovani. Sensibilizza il pubblico sul problema della dipendenza.

Art. 3c Facoltà di segnalazione

1 I servizi ufficiali e i professionisti operanti nei settori dell'educazione, della socialità, della salute, della giustizia e della polizia possono segnalare alle istituzioni di cura o di aiuto sociale competenti i casi esistenti o a rischio di persone affette da turbe legate alla dipendenza, segnatamente ove si tratti di bambini e giovani, se:

a.
li hanno riscontrati nell'esercizio della loro attività ufficiale o professionale;
b.
sussiste un pericolo considerevole per gli interessati, i loro congiunti o la collettività; e
c.
ritengono che una misura assistenziale sia opportuna.

2 Se la segnalazione riguarda un bambino o un giovane di età inferiore ai 18 anni, va informato anche il suo rappresentante legale, salvo che vi si oppongano gravi motivi.

3 I Cantoni designano istituzioni di cura o di aiuto sociale qualificate, pubbliche o private, competenti per assistere le persone segnalate, segnatamente i bambini o i giovani a rischio.

4 Il personale delle istituzioni di cura o di aiuto sociale competenti è tenuto al segreto d'ufficio e al segreto professionale secondo gli articoli 320 e 321 del Codice penale20.21

5 Se apprendono che una persona loro affidata ha violato l'articolo 19a, i servizi ufficiali e i professionisti di cui al capoverso 1 non sono tenuti a denunciarla.

20 RS 311.0

21 Nuovo testo giusta la correzione del 20 feb. 2013, pubblicata il 4 apr. 2013 (RU 2013 973).

Sezione 2: Terapia e reinserimento

Art. 3d Assistenza e cure

1 I Cantoni provvedono all'assistenza delle persone affette da turbe legate alla dipendenza che necessitano di cure mediche o psicosociali o di misure assistenziali.

2 Le cure sono prestate allo scopo di garantire la presa a carico terapeutica e l'integrazione sociale delle persone affette da turbe legate alla dipendenza, di migliorare il loro stato di salute fisico e psichico e di creare condizioni che consentano loro di vivere senza droga.

3 I Cantoni promuovono inoltre il reinserimento professionale e sociale di tali persone.

4 Essi creano le strutture necessarie per le cure e il reinserimento o sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità.

5 Il Consiglio federale emana raccomandazioni relative ai principi per il finanziamento delle terapie contro la dipendenza e delle misure di reinserimento.

Art. 3e22 Cure basate sulla prescrizione di stupefacenti

1 Per la prescrizione, la dispensazione e la somministrazione di stupefacenti destinati alla cura di tossicomani è necessaria un'autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dai Cantoni.

2 Il Consiglio federale può definire le condizioni quadro.

3 Per le cure basate sulla prescrizione di eroina è necessaria un'autorizzazione della Confederazione. Il Consiglio federale emana disposizioni speciali. In particolare, provvede affinché:

a.
l'eroina sia prescritta soltanto ai tossicomani per i quali altre forme di trattamento sono risultate inefficaci o il cui stato di salute non consente altre forme di trattamento;
b.
l'eroina sia prescritta soltanto da medici specializzati e in strutture appropriate;
c.
l'esecuzione e l'andamento delle cure basate sulla prescrizione di eroina siano controllati periodicamente.

22 In vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 2623).

Art. 3f23 Trattamento dei dati

1 Le autorità e le istituzioni competenti per l'esecuzione della presente legge hanno il diritto di trattare dati personali, dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità allo scopo di verificare le condizioni e l'andamento delle cure prestate a tossicomani.

2 Esse garantiscono la protezione dei dati di cui al capoverso 1 mediante misure tecniche e organizzative.

3 Il Consiglio federale definisce i dettagli, in particolare:

a.
le autorità e istituzioni competenti per il trattamento dei dati;
b.
i dati da trattare;
c.
i flussi di dati;
d.
i diritti d'accesso.

23 In vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 2623).

Sezione 3: Riduzione dei danni e aiuto alla sopravvivenza

Art. 3g Compiti dei Cantoni

I Cantoni adottano misure volte alla riduzione dei danni e all'aiuto alla sopravvivenza per evitare o ridurre la degradazione delle condizioni di salute e sociali delle persone affette da turbe legate alla dipendenza. Creano le strutture necessarie a tal fine o sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità.

Art. 3h Messa in pericolo della circolazione

Un servizio ufficiale è tenuto ad avvertire l'autorità competente se teme che una persona, a causa di turbe legate alla dipendenza, metta in pericolo la circolazione stradale, aerea o per via d'acqua.

Sezione 4: Coordinamento, ricerca, formazione e garanzia della qualità

Art. 3i Prestazioni della Confederazione

1 La Confederazione, mediante prestazioni di servizi, sostiene i Cantoni e le organizzazioni private nei settori della prevenzione, della terapia e della riduzione dei danni, segnatamente per quanto concerne:

a.
il coordinamento, inclusi la pianificazione e l'orientamento dell'offerta;
b.
il miglioramento della qualità e l'attuazione di modelli d'intervento collaudati.

2 La Confederazione informa i Cantoni e le organizzazioni private in merito alle nuove conoscenze scientifiche.

3 Essa può adottare direttamente misure complementari volte a ridurre i problemi di dipendenza o affidarne la realizzazione a organizzazioni private.

Art. 3j Promozione della ricerca

Nel quadro della legge del 7 ottobre 198324 sulla ricerca, la Confederazione può promuovere la ricerca scientifica segnatamente nei settori seguenti:

a.
effetti delle sostanze che generano dipendenza;
b.
cause e conseguenze delle turbe legate alla dipendenza;
c.
misure preventive e terapeutiche;
d.
prevenzione o riduzione delle turbe legate alla dipendenza;
e.
efficacia delle misure di reinserimento.

24 [RU 1984 28, 1992 1027 art. 19, 1993 901 all. 3 n. 3 2080 all. n. 9, 1996 99, 2000 1858, 2003 4265, 2004 4261, 2006 2197 all. n. 39, 2008 433, 2010 651, 2011 4497 n. I 1, 2012 3655 n. I 13, 2013 2639. RU 2013 4425 art. 57]. Vedi ora la LF del 14 dic. 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (RS 420.1).

Art. 3k Formazione e perfezionamento

La Confederazione promuove la formazione e il perfezionamento nei settori della prevenzione, della terapia e del reinserimento, nonché della riduzione dei danni e dell'aiuto alla sopravvivenza.

Art. 3l Raccomandazioni relative alla garanzia della qualità

La Confederazione elabora, in collaborazione con i Cantoni, raccomandazioni relative alla garanzia della qualità nei settori della prevenzione, della terapia e del reinserimento, nonché della riduzione dei danni e dell'aiuto alla sopravvivenza.

Capitolo 2: Fabbricazione, fornitura, acquisto e uso di stupefacenti

Sezione 1: Fabbriche e ditte commerciali

Art. 4 Autorizzazione per la produzione e il commercio25

1 Le ditte e le persone che coltivano, fabbricano, preparano o commerciano stupefacenti necessitano di un'autorizzazione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto). È fatto salvo l'articolo 8. 26

2 Il Consiglio federale fissa la forma, il contenuto e la durata di questi permessi, come pure le condizioni per la loro concessione, estinzione e revoca.

25 Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

Art. 5 Importazione, esportazione e transito27

1 Per ogni importazione ed esportazione di stupefacenti soggetti a controllo è necessaria un'autorizzazione dell'Istituto. Tale autorizzazione è rilasciata conformemente alle convenzioni internazionali. L'autorizzazione d'esportazione può essere rilasciata anche qualora non sia richiesta dalla presente legge e dalle convenzioni internazionali, bensì dal Paese destinatario.28

1bis Il Consiglio federale può prevedere disposizioni speciali per l'importazione e l'esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati. L'Istituto può trattare dati personali degni di particolare protezione in relazione con l'importazione e l'esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati, qualora ciò sia necessario in base a convenzioni internazionali.29

2 L'amministrazione delle dogane esercita, insieme con l'Istituto, il controllo sul transito degli stupefacenti.

27 Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

29 Introdotto dall'art. 3 n. 9 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. f).

Art. 6 Restrizioni fondate su convenzioni internazionali30

1 Il Consiglio federale può, in virtù di convenzioni internazionali, vietare ai titolari dell'autorizzazione di coltivare, fabbricare, importare o esportare stupefacenti, nonché di costituirne scorte.31

2 Esso può delegare detta facoltà al Dipartimento federale dell'interno che la esercita sotto la sua alta vigilanza.

30 Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

Art. 732 Materie prime e prodotti con effetti simili agli stupefacenti

1 Le materie prime e i prodotti di cui si deve presumere che abbiano un effetto simile a quello delle sostanze e dei preparati secondo l'articolo 2 possono essere coltivati, fabbricati, importati, esportati, depositati, usati o messi in commercio soltanto con l'autorizzazione del Dipartimento federale dell'interno e alle condizioni da esso stabilite.

2 L'Istituto esamina se tali materie prime o prodotti sono sostanze o preparati secondo l'articolo 2. In caso affermativo, sono necessarie le autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5.

3 Il Dipartimento federale dell'interno tiene un elenco di tali sostanze e preparati

32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

Art. 8 Stupefacenti vietati33

1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:34

a.
l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione;
b.
la diacetilmorfina e i suoi sali;
c.
gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25);
d.35
gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa.36

2 ...37

3 Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.38

4 Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte.

5 L'Ufficio federale della sanità pubblica può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti di cui ai capoversi 1 e 3 se non vi ostano convenzioni internazionali e tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata.39

6 Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'Ufficio federale della sanità pubblica.40

7 Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 e 3 utilizzato come principio attivo in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione dell'Istituto conformemente all'articolo 4.41

8 L'Ufficio federale della sanità pubblica può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.42

33 Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106).

37 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1975, con effetto dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106).

38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106).

39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

40 Introdotto dal n. I del DF del 9 ott. 1998 sulla prescrizione medica d'eroina (RU 1998 2293; FF 1998 1161). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

41 Introdotto dal n. I del DF del 9 ott. 1998 sulla prescrizione medica d'eroina (RU 1998 2293; FF 1998 1161). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

42 Introdotto dal n. I del DF del 9 ott. 1998 sulla prescrizione medica d'eroina (RU 1998 2293; FF 1998 1161). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

Sezione 2: Professioni sanitarie

Art. 9

1 Gli operatori sanitari ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici44 che esercitano la loro professione come attività economica privata45 sotto la propria responsabilità professionale conformemente alla legge del 23 giugno 200646 sulle professioni mediche o che esercitano la loro professione, sotto la propria responsabilità professionale, alle dipendenze di Cantoni o Comuni e che dispongono della relativa autorizzazione cantonale, nonché i direttori responsabili di una farmacia pubblica o di una farmacia d'ospedale possono procurarsi, detenere, usare e dispensare stupefacenti senza autorizzazione; sono eccettuate le autorizzazioni eccezionali di cui all'articolo 8. Sono fatte salve le disposizioni cantonali che disciplinano la dispensazione diretta da parte dei medici, dei dentisti e dei veterinari.47

2 La facoltà di cui al capoverso 1 si estende agli operatori sanitari e agli studenti delle professioni mediche universitarie autorizzati dall'autorità cantonale a sostituire un operatore sanitario in una professione medica universitaria.48

2a ...49

3 ...50

4 I Cantoni possono limitare i diritti dei dentisti a determinati stupefacenti.

5 D'intesa con l'Istituto, i Cantoni stabiliscono le norme applicabili agl'istituti ospedalieri stranieri situati nella Svizzera.

44 O del 14 nov. 2018 sull'autorizzazione dei medicamenti (RS 812.212.1). Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512) con effetto dal 1° gen. 2019.

45 Testo rettificato dalla CdR dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

46 RS 811.11

47 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2015 2257).

48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

49 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1968 (RU 1970 9; FF 1968 I 489). Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 2008, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

50 Abrogato dal n. II 1 della LF del 20 mar. 2015, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2015 2257).

Art. 10

1 I medici e i veterinari che esercitano sotto la propria responsabilità professionale ai sensi della legge del 23 giugno 200651 sulle professioni mediche sono autorizzati a prescrivere stupefacenti.52

2 I medici e i veterinari stranieri autorizzati a praticare nelle zone svizzere di confine in virtù di un accordo internazionale possono usare e prescrivere gli stupefacenti necessari per l'esercizio della loro professione nella Svizzera. Le loro ricette devono essere eseguite da una farmacia nella zona di confine.

3 Il Consiglio federale emana le prescrizioni complementari secondo le quali una ricetta di un medico o di un veterinario straniero può essere eseguita nella Svizzera.

51 RS 811.11

52 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125).

Art. 11

1 I medici e i veterinari sono tenuti a usare, dispensare o prescrivere gli stupefacenti nella misura ammessa dalla scienza.

1bis I medici e i veterinari che dispensano o prescrivono stupefacenti omologati come medicamenti per indicazioni diverse da quelle ammesse devono notificarlo entro 30 giorni alle autorità cantonali competenti. Su richiesta di tali autorità, devono fornire tutte le informazioni necessarie sulla natura e lo scopo del trattamento.53

2 I capoversi 1 e 1bis si applicano anche ai dentisti per quanto concerne l'uso e la dispensazione di stupefacenti.54

53 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

Art. 12

1 I Cantoni possono revocare, per un periodo determinato o definitivamente, le facoltà di cui all'articolo 9 se l'operatore sanitario55 è tossicomane o ha commesso un'infrazione secondo gli articoli 19-22.56

2 Tale provvedimento ha effetto su tutto il territorio della Confederazione.

3 È riservato l'articolo 54 del Codice penale svizzero57.

55 Definizione: O del 14 nov. 2018 sull'autorizzazione dei medicamenti (RS 812.212.1). Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512) con effetto dal 1° gen. 2019.

56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

57 RS 311.0. Vedi anche l'art. 321bis.

Art. 13

I farmacisti possono dispensare stupefacenti al pubblico soltanto verso presentazione della ricetta di un medico o di un veterinario.

Sezione 3: Stabilimenti ospedalieri e istituti scientifici

Art. 14

1 Qualsiasi stabilimento ospedaliero può essere autorizzato dall'autorità cantonale competente a procurarsi, detenere e usare stupefacenti nei limiti dei propri bisogni, qualora una delle persone contemplate nell'articolo 9 ne assuma la responsabilità della detenzione e dell'uso.

2 Qualsiasi istituto scientifico può essere autorizzato dall'autorità cantonale competente a coltivare, procurarsi, detenere e usare stupefacenti nei limiti dei propri bisogni.58

3 È riservato l'articolo 8.59

58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

59 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106).

Sezione 3a:60 Organizzazioni e autorità

60 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1968 (RU 1970 9; FF 1968 I 489). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

Art. 14a

1 Il Consiglio federale può autorizzare organizzazioni nazionali o internazionali, come la Croce Rossa, le Nazioni Unite o le loro organizzazioni specializzate, nonché istituzioni e autorità nazionali come gli organi doganali e del Corpo delle guardie di confine, a procurarsi, importare, detenere, usare, prescrivere, dispensare o esportare stupefacenti nei limiti della loro attività.

1bis I Cantoni possono rilasciare autorizzazioni ai sensi del capoverso 1 alle autorità cantonali e comunali, segnatamente alla polizia.

2 Qualora circostanze speciali lo esigano, il Consiglio federale e i Cantoni possono revocare per un periodo determinato o definitivamente le autorizzazioni da essi rilasciate.

Sezione 4: ...

Capitolo 3: Controllo

Art. 1663

Per ogni fornitura di stupefacenti dev'essere allestito un bollettino di consegna da rimettere al destinatario con la merce. La fornitura dev'essere annunciata all'Istituto mediante una notificazione separata. La presente disposizione non è applicabile agli operatori sanitari64 che dispensano stupefacenti destinati alla cura di persone e animali o ne forniscono ai medici praticanti nel Cantone che non dispensano essi stessi stupefacenti.

63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

64 Definizione: O del 14 nov. 2018 sull'autorizzazione dei medicamenti (RS 812.212.1). Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512) con effetto dal 1° gen. 2019.

Art. 17

1 Le ditte, le persone e gli istituti in possesso d'un permesso in conformità degli articoli 4 e 14 capoverso 2 devono tenere una contabilità aggiornata delle operazioni eseguite con stupefacenti.65

2 Alla fine di ogni anno le ditte e le persone nominate nell'articolo 4, devono fare rapporto all'Istituto66 sul traffico e sulle loro scorte di stupefacenti.67

3 Le ditte e le persone autorizzate a coltivare, a fabbricare e a preparare stupefacenti devono inoltre informare annualmente l'Istituto in merito alla superficie delle loro colture nonché alla natura e ai quantitativi di stupefacenti estratti, fabbricati e preparati.68

4 Le persone autorizzate conformemente all'articolo 9 ad acquistare, usare e dispensare stupefacenti o che sono responsabili nel senso dell'articolo 14 capoverso 1, devono provarne il legittimo uso.

5 Il Consiglio federale emana disposizioni su la detenzione e designazione degli stupefacenti, la propaganda in merito e le indicazioni figuranti nei prospetti d'imballaggio.69

65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1970 (RU 1970 9 13; FF 1968 I 489).

66 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC; RU 1974 1051].

67 Nuovo testo giusta l'all. n. II 3 della LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2790; FF 1999 2959).

68 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

69 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1970 (RU 1970 9 13; FF 1968 I 489).

Art. 18

1 Le ditte, le persone, gli stabilimenti e gli istituti soggetti al controllo ufficiale sono tenuti a rendere accessibili ai controllori le colture, i locali di fabbricazione, di spaccio e di deposito ed a presentare loro le scorte di stupefacenti, nonché i documenti giustificativi. Essi sono tenuti, su domanda ed in ogni tempo, ad informare le autorità.70

2 I funzionari della Confederazione e dei Cantoni incaricati della vigilanza sul traffico degli stupefacenti sono tenuti al segreto, senza limite di tempo, conformemente all'articolo 320 del Codice penale svizzero71.

70 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1970 (RU 1970 9; FF 1968 I 489).

71 RS 311.0. Vedi anche l'art. 321bis.

Capitolo 3a:72 Protezione dei dati nell'ambito degli accordi di associazione
alla normativa di Schengen

72 Introdotto dall'art. 3 n. 9 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. f).

Art. 18a Comunicazione di dati personali a uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen

La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen73 è parificata alla comunicazione di dati personali fra organi federali.

73 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.31); Acc. del 20 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS 0.362.33); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32); Prot. del 28 feb. 2008 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.311).

Art. 18b74

74 Abrogato dal n. 7 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387; FF 2009 5873).

Art. 18c Diritto d'accesso

Il diritto d'accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati.75 Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull'origine dei dati.

75 Nuovo testo giusta il n. 7 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387; FF 2009 5873).

Art. 18d e 18e76

76 Abrogati dal n. 7 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387; FF 2009 5873).

Capitolo 4: Disposizioni penali

Sezione 1: Atti punibili77

77 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 1451; FF 2011 7269 7295).

Art. 1978

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

a.
senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti;
b.
senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti;
c.
senza essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti;
d.
senza essere autorizzato, possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti;
e.
finanzia il traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento;
f.
incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare o consumare stupefacenti;
g.
fa preparativi per commettere una delle infrazioni di cui alle lettere a-f.

2 L'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria, se:

a.
sa o deve presumere che l'infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;
b.
agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti;
c.
realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole;
d.
per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze.

3 Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento:

a.
in caso di infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera g;
b.
in caso di infrazione ai sensi del capoverso 2, se l'autore è tossicomane e l'infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti.

4 È altresì punibile in virtù delle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 chiunque ha commesso l'atto all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato, sempreché l'atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso. Si applica però la legge di tale luogo se è più favorevole all'autore. L'articolo 6 del Codice penale79 è applicabile.

78 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

79 RS 311.0

Art. 19bis 80

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza indicazione medica, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti a una persona di età inferiore ai 18 anni.

80 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

Art. 19a81

1. Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa82.

2. Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento.

3. Si può prescindere dall'azione penale se l'autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un'assistenza sorvegliata dal medico. L'azione penale è eseguita se l'autore si sottrae all'assistenza o al trattamento.

4. Se l'autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una casa di salute. L'articolo 44 del Codice penale svizzero83 è applicabile per analogia.

81 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106).

82 Nuova espr. giusta l'all. n. 3 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

83 RS 311.0. Ora gli art. 60 e 63.

Art. 19b84

1 Chiunque prepara un'esigua quantità di stupefacenti soltanto per il proprio consumo o ne fornisce gratuitamente un'esigua quantità a una persona di età superiore ai 18 anni per renderne possibile il simultaneo consumo in comune non è punibile.

2 Per esigua quantità si intendono 10 grammi di uno stupefacente che produce effetti del tipo della canapa.85

84 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

85 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 1451; FF 2011 7269 7295).

Art. 19c86

Chiunque intenzionalmente istiga o tenta di istigare altri a consumare illecitamente stupefacenti, è punito con la multa.

86 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106).

Art. 2087

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

a.
presenta una domanda con indicazioni false per procurare a sé o ad altri un'autorizzazione d'importazione, di transito o d'esportazione;
b.
senza autorizzazione, in Svizzera o all'estero, avvia ad altro luogo di destinazione stupefacenti o sostanze di cui all'articolo 3 capoverso 1 per i quali è titolare di un'autorizzazione di esportazione svizzera;
c.
senza autorizzazione, coltiva, fabbrica, importa, esporta, deposita, usa o mette in commercio sostanze e preparati di cui all'articolo 7;
d.
in qualità di operatore sanitario88, usa o dispensa stupefacenti diversamente da quanto previsto negli articoli 11 o 13;
e.
in qualità di medico o veterinario, prescrive stupefacenti diversamente da quanto previsto nell'articolo 11.

2 L'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno se, trafficando per mestiere, realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole. La pena detentiva può essere cumulata con una pena pecuniaria.

87 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

88 Definizione: O del 14 nov. 2018 sull'autorizzazione dei medicamenti (RS 812.212.1). Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512) con effetto dal 1° gen. 2019.

Art. 2189

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

a.
non effettua le notificazioni previste negli articoli 11 capoverso 1bis, 16 e 17 capoverso 1, non allestisce i bollettini di consegna e i registri di controllo prescritti, vi iscrive indicazioni false od omette di iscrivervi indicazioni cui è tenuto;
b.
si serve di bollettini di consegna o di registri di controllo contenenti indicazioni false o incomplete.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa.

89 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

Art. 2290

È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

a.
viola i propri obblighi di diligenza quale persona abilitata al commercio di stupefacenti;
b.
contravviene alle disposizioni relative alla pubblicità e all'informazione in materia di stupefacenti;
c.
viola gli obblighi di deposito e di conservazione;
d.
contravviene a una disposizione di esecuzione del Consiglio federale o del dipartimento competente la cui violazione è dichiarata punibile oppure a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

90 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

Art. 2391

1 La pena è adeguatamente aumentata per il funzionario incaricato dell'esecuzione della presente legge, che commette intenzionalmente un'infrazione secondo gli articoli 19 a 22.

2 Il funzionario incaricato di combattere il traffico illecito di stupefacenti che, a fini d'inchiesta, accetta un'offerta di stupefacenti non è punibile neppure qualora non riveli la sua identità e la sua funzione.92

91 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106).

92 Nuovo testo giusta l'art. 24 n. 2. della LF del 20 giu. 2003 sull'inchiesta mascherata, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1409; FF 1998 3319).

Art. 2493

1 I vantaggi pecuniari illeciti collocati in Svizzera sono devoluti allo Stato anche quando l'infrazione è stata commessa all'estero. Se manca un foro di cui all'articolo 32 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 200794 (CPP), il Cantone in cui si trovano i beni è competente per la confisca.95

2 Le autorità competenti mettono al sicuro gli stupefacenti loro affidati in esecuzione della presente legge e provvedono a utilizzarli o a distruggerli.96

93 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106).

94 RS 312.0

95 Nuovo testo del per. giusta l'all. 1 n. II 27 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

96 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

Art. 2597

97 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1975, con effetto dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106).

Art. 26

In mancanza di prescrizioni della presente legge, sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero98.

98 RS 311.0. Vedi anche l'art. 321bis.

Art. 2799

1 Sono fatte salve le disposizioni speciali del Codice penale100 e le disposizioni della legge del 20 giugno 2014101 sulle derrate alimentari.102

2 In caso di importazione, esportazione o transito non autorizzati di stupefacenti secondo l'articolo 19, le disposizioni penali della legge del 18 marzo 2005103 sulle dogane e dell'ordinanza del 29 marzo 2000104 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto non sono applicabili.

99 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

100 RS 311.0

101 RS 817.0

102 Nuovo testo giusta l'all. n. II 4 della L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017).

103 RS 631.0

104 [RU 2000 1347, 2001 3294 n. II 4, 2004 5387, 2006 2353 4705 n. II 45, 2007 1469 all. 4 n. 24 6657 all. n. 9. RU 2009 6743 art. 163]. Vedi ora l'O del 27 nov. 2009 (RS 641.201).

Sezione 2: Perseguimento penale105

105 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 1451; FF 2011 7269 7295). Nuovo testo giusta l'all. n. II 3 della LF del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6559, 2019 527; FF 2015 869).

Art. 28106

1 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

2 Gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974107 sul diritto penale amministrativo si applicano anche in caso di perseguimento penale da parte delle autorità cantonali.

3 Le sentenze, i decreti penali e le decisioni di abbandono pronunciati nei casi di cui all'articolo 19 capoverso 2 devono essere immediatamente comunicati, nel loro testo integrale, all'Ufficio federale di polizia se l'accusa ha chiesto una pena detentiva senza sospensione condizionale.

106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

107 RS 313.0

Art. 28a108

Le infrazioni di cui agli articoli 20-22 accertate nell'ambito di esecuzione della Confederazione dalla competente autorità federale sono perseguite e giudicate da quest'ultima. La procedura è retta dalla legge federale del 22 marzo 1974109 sul diritto penale amministrativo.

108 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

109 RS 313.0

Capitolo 5:111 Compiti dei Cantoni e della Confederazione

111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

Sezione 1: Compiti della Confederazione

Art. 29

1 La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge.

2 La Confederazione esercita il controllo ai confini del Paese (importazione, transito ed esportazione) nonché nei depositi doganali e nei depositi franchi doganali.

3 La Confederazione e i Cantoni collaborano nell'adempimento dei compiti che incombono loro in virtù della presente legge e coordinano le loro misure. Possono coinvolgere altre organizzazioni interessate.

4 Il Consiglio federale nomina una commissione peritale incaricata di fornirgli consulenza sulle questioni relative al problema della dipendenza.

Art. 29a

1 L'Ufficio federale della sanità pubblica provvede alla valutazione scientifica delle misure adottate in virtù della presente legge. Può trasmettere in forma anonima all'Ufficio federale di statistica i dati di cui all'articolo 3f per analisi e pubblicazione.

2 Dopo la conclusione di valutazioni importanti, il Dipartimento federale dell'interno riferisce sui risultati al Consiglio federale e alle competenti commissioni dell'Assemblea federale e sottopone loro proposte circa l'ulteriore procedere.

3 L'Ufficio federale della sanità pubblica gestisce un servizio di documentazione, informazione e coordinamento.

4 L'Istituto presenta rapporto conformemente alle convenzioni internazionali.

Art. 29b

1 Nell'ambito della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, l'Ufficio federale di polizia adempie i compiti di un centro nazionale di analisi, di coordinamento e d'indagine conformemente alla legge federale del 7 ottobre 1994112 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

2 L'Ufficio federale di polizia adempie i compiti seguenti:

a.
collabora, nei limiti delle prescrizioni sull'assistenza giudiziaria e della prassi in materia, alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti condotta dalle autorità di altri Stati;
b.
raccoglie le informazioni atte a prevenire le infrazioni alla presente legge e a facilitare il perseguimento dei colpevoli;
c.
cura i contatti con:
1.
gli uffici interessati dell'Amministrazione federale (Ufficio federale della sanità pubblica, Direzione generale delle dogane),
2.113
la Posta svizzera,
3.
il Servizio per compiti speciali (DFGP),
4.
le autorità cantonali di polizia,
5.
gli uffici centrali degli altri Paesi,
6.
l'Organizzazione internazionale di polizia criminale Interpol.

3 Gli organi doganali e del Corpo delle guardie di confine segnalano all'Ufficio federale di polizia le infrazioni alla presente legge affinché siano comunicate alle autorità estere e internazionali; informano anche i Cantoni.

4 All'assunzione di prove nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in procedimenti penali riguardanti stupefacenti si applicano le pertinenti disposizioni del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007114.

112 RS 360

113 Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 della LF del 17 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493).

114 RS 312.0

Art. 29c

1 Il Consiglio federale designa un laboratorio nazionale di riferimento, incaricato di compiti di ricerca, d'informazione e di coordinamento in ambiti analitici, farmaceutici e farmaco-clinici relativi agli stupefacenti e alle sostanze di cui agli articoli 2, 3 capoverso 1 e 7 capoverso 3.

2 Il Consiglio federale designa un osservatorio nazionale dei problemi legati alla dipendenza. L'osservatorio raccoglie, analizza e interpreta dati statistici. Collabora con i Cantoni e le organizzazioni internazionali.

3 La Confederazione può affidare a terzi parte dei compiti di ricerca, d'informazione, di coordinamento e di monitoraggio dei problemi legati alla dipendenza di cui ai capoversi 1 e 2.

Sezione 2: Compiti dei Cantoni

Art. 29d

1 I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per l'esecuzione del diritto federale e designano le autorità e gli uffici competenti per:

a.
assumere i compiti e le competenze nei settori della prevenzione, della terapia e del reinserimento, nonché della riduzione dei danni e dell'aiuto alla sopravvivenza (cap. 1a), segnatamente per ricevere le notificazioni dei casi esistenti o a rischio di persone affette da turbe legate alla dipendenza (art. 3c);
b.
rilasciare le autorizzazioni (art. 3e, 14 e 14a cpv. 1bis);
c.
ricevere le notificazioni concernenti la dispensazione e la prescrizione di stupefacenti per indicazioni diverse da quelle ammesse (art. 11 cpv. 1bis);
d.
procedere ai controlli (art. 16-18);
e.
promuovere i procedimenti penali (art. 28) e revocare le autorizzazioni per l'esercizio del commercio di stupefacenti (art. 12);
f.
esercitare la sorveglianza sulle autorità e sugli organi di cui alle lettere a-e, nonché sulle istituzioni di cura e di aiuto sociale ammesse.

2 I Cantoni possono riscuotere tasse per il rilascio delle autorizzazioni (art. 3e, 14 e 14a cpv. 1bis), per le disposizioni speciali che prendono e per i controlli a cui procedono.

3 I Cantoni comunicano le disposizioni di esecuzione al Dipartimento federale dell'interno.

Art. 29e

1 I Governi cantonali riferiscono regolarmente al Consiglio federale sull'esecuzione della presente legge e sulle osservazioni fatte in proposito e mettono a disposizione i dati necessari (art. 29c cpv. 2).

2 I Cantoni sono tenuti a notificare tempestivamente all'Ufficio federale di polizia, conformemente alle disposizioni della legge federale del 7 ottobre 1994115 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, qualsiasi procedimento penale promosso per infrazione alla presente legge. Le relative informazioni sono in linea di principio trasmesse per via elettronica o introdotte direttamente nei sistemi di elaborazione dei dati dell'Ufficio federale di polizia. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 30116

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

2 Esso fissa l'importo delle tasse che l'Istituto riscuote per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni di servizi. Può delegare tale competenza all'Istituto.

3 Nel rilasciare autorizzazioni a organizzazioni, istituzioni e autorità ai sensi dell'articolo 14a, il Consiglio federale definisce, caso per caso, le attribuzioni, le condizioni da adempiere per il loro esercizio e le modalità di controllo. Se necessario, nel disciplinare il controllo può emanare disposizioni deroganti alla legge.

116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

Art. 37

1 Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

2 A contare dalla sua entrata in vigore, sono abrogate la legge federale del 2 ottobre 1924120 sui prodotti stupefacenti, come pure le disposizioni contrarie delle leggi e ordinanze federali e cantonali.

Data dell'entrata in vigore: 1° giugno 1952121

120 [CS 4 439]

121 DCF del 4 mar. 1952