Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina la costituzione e l'organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (azienda).
784.11
del 30 aprile 1997 (Stato 1° gennaio 2021)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 36, 55bis e 64 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 giugno 19963,
decreta:
1 RU 1997 2480 [CS 1 3; RU 1985 150]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 92, 93, 122 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
2 Nuovo testo giusta l'all. n. 24 della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 II 2427).
La presente legge disciplina la costituzione e l'organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (azienda).
1 L'azienda è una società anonima di diritto speciale. La sua organizzazione è regolata dalla presente legge, dallo statuto e dalle disposizioni in materia di società anonima.
2 L'azienda è iscritta nel registro di commercio con la ragione sociale indicata nello statuto.
1 L'azienda fornisce in Svizzera e all'estero servizi di telecomunicazione e di radiodiffusione come pure prodotti e prestazioni in tale ambito.
2 Essa può concludere qualsiasi negozio giuridico atto a raggiungere tale scopo, in particolare acquistare e alienare fondi, prendere in prestito e investire capitali sul mercato monetario e finanziario come pure costituire società, assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi.
L'ammontare del capitale azionario come pure il genere, il valore nominale e il numero dei titoli di partecipazione sono fissati nello statuto.
1 La Confederazione è azionista dell'azienda e deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti.
2 L'alienazione di titoli di partecipazione a terzi e la sottoscrizione di titoli di partecipazione da parte di terzi hanno luogo nei limiti del capoverso 1 conformemente alle disposizioni sulla società anonima.
3 Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi che la Confederazione intende raggiungere in qualità di azionista principale dell'azienda. Il consiglio d'amministrazione riferisce al Consiglio federale in un rapporto annuale in merito al loro raggiungimento e mette a sua disposizione le informazioni necessarie per la verifica.5
5 Per. introdotto dall'all. n. 5 della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).
Gli organi dell'azienda sono l'assemblea generale, il consiglio d'amministrazione, la direzione e l'ufficio di revisione.
1 Il consiglio d'amministrazione ha i compiti inalienabili e irrevocabili indicati nell'articolo 716a capoverso 1 del Codice delle obbligazioni7.
2 Il consiglio d'amministrazione può attribuire la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati di membri o a singoli membri. Esso provvede affinché tutti i membri siano adeguatamente informati.
3 Al personale dell'azienda deve essere assicurata una rappresentanza adeguata nel consiglio d'amministrazione.
1 La direzione cura la gestione dell'azienda conformemente al regolamento d'organizzazione.
2 Essa può designare procuratori e altri mandatari.
Il rendiconto dell'azienda è allestito conformemente alle disposizioni sulla società anonima.
L'azienda costituisce riserve secondo le disposizioni in materia di società anonima. Essa è in particolare autorizzata a costituire riserve statutarie che servono a formare un capitale proprio secondo criteri di economia aziendale.
L'assemblea generale dell'azienda fissa, nella deliberazione sull'impiego degli utili, un dividendo sulla base dell'utile del bilancio.
L'azienda è sottoposta alle norme fiscali previste per le società di capitali private.
1 Il personale dell'azienda è assunto secondo il diritto privato.
2 L'azienda è tenuta a negoziare con le associazioni del personale la stipulazione di un contratto collettivo di lavoro.
3 Se non riescono a trovare un accordo, l'azienda e le associazioni del personale deferiscono le questioni litigiose a una commissione arbitrale. La commissione arbitrale sottopone alle parti sociali proposte di soluzione.
1 Il personale dell'azienda è affiliato alla Cassa pensioni della Confederazione.
2 L'azienda può gestire, con l'approvazione del Consiglio federale, casse pensioni proprie o affiliarsi ad altri istituti di previdenza.
1 Le controversie tra l'azienda e la clientela sottostanno alla giurisdizione civile.
2 e 3 ...10
10 Abrogati dell'all. n. 24 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 II 2427).
Se la legge federale del 30 aprile 199711 sull'organizzazione delle poste non dovesse entrare in vigore contemporaneamente alla presente legge, il Consiglio federale emana fino all'entrata in vigore di una regolamentazione legale le disposizioni necessarie per la trasformazione del dicastero Posta dell'Azienda delle PTT in un ente autonomo dotato di personalità giuridica propria. Il Consiglio federale determina gli organi e i loro poteri e tiene adeguatamente conto delle esigenze di autonomia per quanto riguarda l'esercizio, le partecipazioni e la situazione finanziaria.
1 Con la sua costituzione, l'azienda continua la gestione delle parti dell'Azienda delle PTT che forniscono servizi di telecomunicazione e di radiodiffusione.
2 Al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono essere prese le misure seguenti:
3 In relazione con l'allestimento del bilancio d'apertura, il Consiglio federale approva la chiusura dei conti e l'ultimo rapporto di gestione dell'Azienda delle PTT; il consiglio di amministrazione dell'Azienda delle PTT presenta la proposta.
4 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, delle energie e delle comunicazioni può rettificare mediante decisione i trasferimenti di cui al capoverso 2 lettera b entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Con l'entrata in vigore della presente legge l'azienda acquista personalità giuridica.
1 Con l'entrata in vigore della presente legge l'azienda riprende gli attivi e i passivi delle parti dell'ente di cui continua la gestione secondo l'articolo 21 capoverso 1.
2 I fondi e i diritti reali limitati dell'Azienda delle PTT, trasferiti all'azienda o alle società da essa designate o controllate, devono essere intestati nel registro fondiario all'azienda o alla società affiliata senza conseguenze fiscali e tributarie, previa relativa richiesta.
1 Con la sua costituzione, l'azienda riprende i diritti e gli obblighi dell'Azienda delle PTT derivanti dai rapporti di diritto amministrativo, costituiti sulla base della legislazione sulle telecomunicazioni e sulla radiodiffusione. Questi rapporti giuridici vengono regolati contrattualmente conformemente alle disposizioni del diritto privato.
2 L'azienda invia alla sua clientela le nuove regolamentazioni contrattuali che sostituiscono i rapporti di diritto amministrativo precedenti e fissa un termine adeguato entro il quale il cliente può risolvere il rapporto. Se un cliente comunica per scritto entro questo termine di non accettare la nuova regolamentazione, il suo rapporto giuridico con l'azienda cessa alla scadenza del termine. Se si tratta di un abbonamento con durata minima, le tasse per il tempo non ancora trascorso dovute all'azienda sono calcolate conformemente al diritto previgente.
3 Alle decisioni e ai ricorsi pendenti emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge è applicabile il diritto previgente. Per le pretese derivanti da prestazioni fornite secondo il nuovo diritto, l'attuale dichiarazione di abbonamento vale come titolo di rigetto dell'opposizione.
4 I contratti di diritto privato stipulati dall'Azienda delle PTT e ripresi dall'azienda non subiscono modifiche in seguito a questa trasformazione.
1 L'azienda continua quale datore di lavoro i rapporti d'impiego esistenti.
2 Fino alla scadenza del periodo amministrativo 1997-2000, il personale è sottoposto alla legislazione sul personale federale.
3 Dal 1° gennaio 2001 i rapporti d'impiego sono regolati sulla base del diritto relativo al contratto di lavoro.
4 In casi motivati, l'azienda può assumere personale secondo il Codice delle obbligazioni12 già prima del 1° gennaio 2001.
La Confederazione può riprendere il vuoto di copertura della Cassa pensioni della Confederazione a favore dell'azienda affinché quest'ultima raggiunga una quota di capitale proprio adeguata nel suo bilancio d'apertura. L'onere assunto dalla Confederazione è iscritto all'attivo nel conto capitale della Confederazione e ammortizzato a carico del conto economico degli anni successivi.
La Confederazione può concedere all'azienda prestiti della tesoreria durante un periodo di transizione.
La Confederazione può trasformare prestiti in capitale proprio per raggiungere una quota di capitale proprio adeguata nel bilancio d'apertura dell'azienda. La trasformazione è registrata nel conto capitale della Confederazione.
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
3 L'articolo 16 capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2001.
Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 199813
Il numero 14 dell'allegato entra in vigore il 1° gennaio 2001
13 DCF del 12 nov. 1997.
14 [RU 1961 17, 1970 706 1623, 1977 2117, 1979 114 art. 68 679, 1987 600 art. 17 n. 4, 1992 288 all. n. 31 581 appendice n. 3, 1993 901 all. n. 16, 1995 3680 n. II 4 5489 n. II. RU 1997 2465 appendice n. 1].RU 1961 17, 1970 706 1623, 1977 2117, 1979 114 679, 1987 600, 1992 288 581, 1993 901, 1995 3680 5489
15 Le mod. possono essere consultate alla RU 1997 2480.