01.01.2024 - * / In Kraft
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
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01.01.2011 - 30.06.2011
01.07.2010 - 31.12.2010
01.08.2006 - 30.06.2010
01.08.2005 - 31.07.2006
01.01.2004 - 31.07.2005
01.01.2003 - 31.12.2003
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01.01.2001 - 30.06.2001
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1

Ordinanza

concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) del 16 giugno 2006 (Stato 1° aprile 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19971 sull'organizzazione
del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), ordina:

Art. 1


2

Campo d'applicazione

1

La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse da parte dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), comprese le sue stazioni federali di ricerca per prestazioni e decisioni nell'ambito della legge federale del 29 aprile 19983 sull'agricoltura e delle relative disposizioni d'esecuzione, nonché per prestazioni di carattere statistico di cui alla legge del 9 ottobre 19924 sulla statistica federale che l'UFAG fornisce.

2

Essa disciplina altresì la riscossione di tasse da parte di organi d'esecuzione, a cui l'UFAG ha affidato compiti d'esecuzione.


Art. 2


5

Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti 1

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20046 sugli emolumenti.

2

Per la riscossione di emolumenti da parte di organi d'esecuzione, a cui l'UFAG ha affidato compiti d'esecuzione, si applicano per analogia gli articoli 2 capoverso 2 e 6-14 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti.


Art. 3

Deroghe al campo d'applicazione 1

Le aliquote delle tasse per l'attribuzione e l'amministrazione di importazioni di prodotti agricoli per mezzo di un permesso generale di importazione (PGI) sono RU 2006 2689

1 RS

172.010

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).

3 RS

910.1

4 RS

431.01

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).

6 RS

172.041.1

910.11

Agricoltura

2

910.11

disciplinate nell'allegato 6 dell'ordinanza del 26 ottobre 20117 sulle importazioni agricole.8 2 …9

3

…10

a11 Rinuncia alla riscossione di emolumenti Per l'acquisizione di prestazioni di carattere statistico dell'UFAG, all'Ufficio federale di statistica non è applicato alcun emolumento.


Art. 4

12 Calcolo della

tassa

1

Le tasse sono calcolate in base alle tariffe di cui agli allegati 1 e 2.

2

Se gli allegati non indicano alcun importo o invece di un importo forfetario fissano un quadro tariffario, le tasse sono calcolate in funzione del dispendio di tempo nei limiti di siffatto quadro. La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.

3

Se una decisione o una prestazione per la quale negli allegati è fissato un importo si rivela eccezionalmente elevata, la tassa è calcolata secondo il capoverso 2.


Art. 5

Supplemento Per prestazioni e decisioni che su richiesta sono rese d'urgenza o al di fuori del normale orario di lavoro, l'Ufficio federale può riscuotere un supplemento fino a concorrenza del 50 per cento della tassa.

a13 Acquisizione di dati sul latte e valutazioni Le tasse di cui all'allegato 2 vanno versate anticipatamente.


Art. 6

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 18 ottobre 200014 concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura è abrogata.

7 RS

916.01

8

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 7 all'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

9

Abrogato dall'art. 61 n. 2 dell'O del 27 ott. 2010 sulla protezione dei vegetali, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6167, 2011 1197).

10 Abrogato dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).

11 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).

13 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).

14 [RU

2000 2698, 2001 1191 art. 51 n. 5, 2003 152 n. II 5319, 2005 3035 art. 69 n. 1]

O sulle tasse UFAG

3

910.11


Art. 7

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.

Agricoltura

4

910.11

Allegato 115 (art. 4 cpv. 1)

Tasse per particolari prestazioni e decisioni in applicazione delle seguenti ordinanze: Franchi

1

Ordinanza del 22 settembre 199716 sull'agricoltura biologica: 1.1

Esame dell'ammissibilità della conversione per tappe (art. 9) 200

1.2

Esame di una domanda di utilizzazione temporanea di ingredienti di origine agricola non autorizzati dal Dipartimento (art. 18 cpv. 4) 250

Esame per la proroga di autorizzazioni concesse 100

1.3

Esame di una domanda di autorizzazione particolare (art. 24) 300

Esame per la proroga di autorizzazioni concesse 200

1.4

Rilascio di una prova giusta l'articolo 16b capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del DFE del 22 settembre 199717 sull'agricoltura biologica 50

2

Ordinanza del 7 dicembre 199818 sulle zone agricole: 2.1

Decisione di non entrata nel merito su una domanda di modifica dei limiti delle zone (art. 6) 300

2.2

Decisione sostanziale in merito a una domanda di modifica dei limiti delle zone (art. 6) 600

2.3

Decisione sostanziale in merito a una domanda di modifica dei limiti delle zone (art. 6); più richiedenti 1200

3

Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 199819 concernente il controllo dei mosti d'uva, dei succhi d'uva e dei vini destinati all'esportazione: 3.1

Analisi standard per il controllo della qualità del mosto d'uva
e del succo d'uva (art. 2 cpv. 1 lett. a) 180

3.2

Analisi standard per il controllo della qualità del vino e del mosto d'uva parzialmente fermentato (art. 2 cpv. 1 lett. b) 250

15 Aggiornato dall'art. 85 n. 2 dell'O del 12 mag. 2010 sui prodotti fitosanitari (RU 2010 2331), dall'art. 61 n. 2 dell'O del 27 ott. 2010 sulla protezione dei vegetali (RU 2010 6167) e dal n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 5293).

16 RS

910.18

17 RS

910.181

18 RS

912.1

19 RS

916.145.211

O sulle tasse UFAG

5

910.11

Franchi

3.3

Analisi supplementari (art. 2 cpv. 2) a. acido sorbico, HPLC; 150

b. cenere sola, gravimetria.

80

4

Ordinanza del 7 dicembre 199820 sulle sementi: 4.1

Trattamento di una domanda d'iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà o nella lista delle varietà (art. 4 e 9) 150

4.2

Controllo della selezione a scopo di conservazione (art. 6) 100

4.3

Controllo di sementi e di tuberi seme (art. 22 cpv. 4): Prelievo di campioni

50

Analisi completa (purezza, facoltà germinativa, numero di sementi estranee) di campioni depurati per la certificazione di sementi di: a. cereali, mais e leguminose a grossi granelli; 55

b. specie di trifogli e di graminacee.

90

5

Ordinanza del DFE del 7 dicembre 199821 sulle sementi e i tuberi-seme: 5.1

Esame ufficiale del valore agronomico e di utilizzazione (art. 17); tassa annua per: a.

patate:

1.

una

varietà

4000

2.

ogni

altra

varietà dello stesso coltivatore 4500

b. tutte le altre specie: 1.

una

varietà

2500

2. ogni altra varietà dello stesso coltivatore 3000

5.2

Ispezione ufficiale delle colture, all'ora (art. 23 cpv. 4) 30

5.3

Controllo colturale, per campione 40

6

Ordinanza del 12 maggio 201022 sui prodotti fitosanitari 6.1

Trattamento di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il quale devono essere presentati i documenti secondo gli allegati 5 e 6 2500

6.2

Trattamento di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il quale devono essere presentati tutti i documenti secondo l'allegato 6 1400

20 RS

916.151

21 RS

916.151.1

22 RS

916.161

Agricoltura

6

910.11

Franchi

6.3

Trattamento di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il quale deve essere presentata solo una parte dei documenti secondo l'allegato 6 400-1000

6.4

Concessione di un'autorizzazione con l'impiego di dati di un precedente richiedente, previo consenso di quest'ultimo, per un prodotto fitosanitario identico 400

6.5

Esperimenti nell'ambito dell'esame di una domanda (art. 24 cpv. 3) e analisi di controllo (art. 80 cpv. 1): a. analisi chimiche e fisico-chimiche 30-500

b. analisi biologiche 1900-11 000

6.6

Rilascio di un certificato d'esportazione (art. 20) 60

6.7

Concessione di un permesso di vendita (art. 43) 200

7

Ordinanza del 10 gennaio 200123 sui concimi: 7.1

Trattamento di una domanda d'iscrizione di un tipo di concime nella relativa lista (art. 7) 200

7.2

Trattamento di una domanda di autorizzazione di un concime (art. 10) 200

7.3

Trattamento di una notifica di un concime (art. 19) 100

7.4

Analisi di controllo (art. 29): analisi della composta TS, OS, conduttività, N, P, K Ca, Mg, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 570

analisi dei fanghi di depurazione TS, OS, N, NH4+, P, Ca, Mg, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn 590

8

Ordinanza del 26 maggio 199924 sugli alimenti per animali: 8.1

Trattamento di una domanda d'iscrizione nella lista degli alimenti per animali o nella lista degli additivi e degli alimenti dietetici omologati (art. 5 e 7) 100

8.2

Trattamento di una domanda d'iscrizione nella lista degli alimenti OGM per animali (art. 6) 1400

8.3

Trattamento di una domanda di autorizzazione di un alimento per animali (art. 8) 1400

8.4

Concessione di una seconda autorizzazione con il consenso del titolare della prima autorizzazione (art. 9) 700

23 RS

916.171

24 [RU 1999 1780 2748, 2001 3294, 2002 4065, 2003 4927, 2005 973 2695 5555, 2007 4477, 2008 3655 4377, 2009 2599, 2011 2405. RU 2011 5409 art. 77]. Vedi ora l'O del 26 ott. 2011 (RS 916.307).

O sulle tasse UFAG

7

910.11

Franchi

8.5

Trattamento di una domanda per la seconda autorizzazione senza il consenso del titolare della prima autorizzazione (art. 9) 1400

8.6

Controllo degli alimenti per animali (art. 25) a condizione che il prodotto sia in ordine; in caso contrario, la tassa è calcolata secondo l'articolo 4 capoverso 2 70

9

Ordinanza del 27 ottobre 201025 sulla protezione dei vegetali: 9.1

Rilascio di un passaporto fitosanitario 50

9.2

Rilascio di un certificato fitosanitario 50

9.3

Trattamento di una domanda d'importazione 50

9.4

Controllo alla frontiera per merci provenienti da Stati terzi: a. tassa minima per invio 50

b. inoltre, per ogni invio parziale 10

25 RS

916.20

Agricoltura

8

910.11

Allegato 226 (art. 4 cpv. 1 e 5a) Tasse per l'acquisizione di dati sul latte e valutazioni: Franchi incl. IVA

1

Dati sul latte di singole aziende 1.1

Dati di singole aziende sulla produzione lattiera a. Forniture mensili e indirizzo (cognome, nome, via, n., NPA, luogo) 0.20 per produttore di latte

b. Dati disponibili oltre a quelli di cui alla lett. a: - cantone d'appartenenza; - azienda annuale / d'estivazione; - classificazione nel catasto della produzione; - per regione (montagna / pianura); - numero di vacche da latte; - indirizzo di produzione (bio / conv.) Dati sul latte di

singole aziende

(lett. a, b) 0.25 per produttore di latte

c. Dati disponibili oltre a quelli di cui alla lett. a o alle lett. a-b:

- comune d'appartenenza; - classificazione nel catasto della produzione per zone; - numero di UBG;

- superficie agricola utile (SAU) Dati sul latte di

singole aziende

(lett. a, c) 0.25;

(lett. a, b, c) 0.30 per produttore di latte

d. Ev. altri dati di singole aziende disponibili su richiesta

Al massimo 0.30 per produttore di latte

1.2

Dati di singole aziende sulla valorizzazione del latte e. Quantitativi di valorizzazione mensile per prodotto e per valorizzatore incl. i seguenti dati: - comune d'appartenenza; - cantone d'appartenenza; - azienda annuale / d'estivazione; - vendita diretta sì / no; - valorizzazione di latte biologico sì / no; - valorizzazione di latte prodotto da animali cui non vengono somministrati insilati sì / no 0.50 per prodotto

trasformato in base alla lista dei prodotti della TSM e per

valorizzatore del

latte, al massimo

però 5 per valorizzatore del latte

1.3

Non sono riscosse tasse a. da aziende soggette all'obbligo di comunicare i dati che esse stesse acquisiscono dati sul latte; b. per l'acquisizione di dati sul latte di cui agli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del 30 ottobre 200227 sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori.

2 Valutazioni standard

Abbonamento

annuale per l'accesso alla piattaforma di valutazione dell'UFAG per poter accedere a valutazioni standard dei seguenti ambiti: - Strutture delle aziende lattiere svizzere - Valorizzazione

- Mercato

- Uscite della Confederazione Abbonamento

per 1 persona fisica 300 all'anno; abbonamento aziendale

(2-5 persone fisiche) 600 all'anno

26 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell'O del 12 mag. 2010 (RU 2010 2315). Aggiornato dal n. I dell'O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5853).

27 RS

919.117.72

O sulle tasse UFAG

9

910.11

Franchi incl. IVA

3

Valutazioni individuali su richiesta e acquisizione di singole valutazioni standard - Valutazione individuale (nessun dato di singola azienda) sulla scorta dei dati sul latte disponibili In base al dispendio: a una tariffa oraria

di 100

- Acquisizione di singole valutazioni standard per le quali la persona interessata non ha sottoscritto un abbonamento.

Agricoltura

10

910.11