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1

Ordinanza

concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) del 18 ottobre 2000 (Stato 30 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 19981 sull'agricoltura;
visto l'articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19742 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse da parte dell'Ufficio federale dell'agricoltura, comprese le stazioni federali di ricerca, (Ufficio federale) per prestazioni e decisioni nell'ambito della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura e dei relativi atti normativi d'esecuzione.


Art. 2

Deroghe al campo di applicazione 1

Gli emolumenti riscossi nell'ambito della procedura di opposizione, di arbitrato e di ricorso dell'Ufficio federale sono retti dall'ordinanza del 10 settembre 19693 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

2

Le aliquote delle tasse concernenti lo scarico di importazioni di prodotti agricoli effettuate per mezzo di un permesso generale di importazione (PGI) sono disciplinate nell'allegato 7 dell'ordinanza del 7 dicembre 19984 concernente l'importazione di prodotti agricoli.

2bis

Le tasse per i controlli legati al rilascio di un passaporto delle piante sostitutivo o di un certificato fitosanitario per l'esportazione nonché le tasse per i controlli fitosanitari alla frontiera sono disciplinate dall'articolo 48 dell'ordinanza del 28 febbraio 20015 sulla protezione dei vegetali.6 3 La presente ordinanza non è applicabile alle prestazioni di servizio per terzi che intendano utilizzarne i risultati a scopi commerciali. Per siffatte prestazioni è conveRU 2000 2698

1 RS

910.1

2 RS

611.010

3 RS

172.041.0

4 RS

916.01

5 RS

916.20

6

Introdotto dall'art. 51 n. 5 dell'O del 28 feb. 2001 sulla protezione dei vegetali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RS 916.20).

910.11

Agricoltura

2

910.11

nuta una retribuzione fondata sul principio della copertura totale dei costi e adeguata alle condizioni del mercato.


Art. 3

Obbligo di pagare le tasse 1

È tenuto a pagare una tassa chi sollecita o occasiona una prestazione o una decisione secondo l'articolo 1. Gli esborsi sono calcolati a parte; di regola, tuttavia, essi sono riscossi assieme alla tassa.

2

Se la tassa per una prestazione o una decisione è dovuta da più persone, esse ne rispondono solidalmente.


Art. 4

Esenzione dalla

tassa

1

Le autorità o, in caso di reciprocità, le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono esentate da qualsiasi tassa e esborso se la prestazione o la decisione riguarda loro stesse.

2

Per le prestazioni e le decisioni dell'Ufficio federale in materia di aiuti finanziari o indennità non vengono riscosse tasse.


Art. 5

Calcolo delle

tasse

1

Le tasse per le prestazioni di servizio e le decisioni sono calcolate secondo il tempo impiegato applicando una tariffa oraria di 90 a 200 franchi, per quanto la loro aliquota non sia fissata nell'allegato.

2

Se le prestazioni di servizio e le decisioni per le quali è fissata un'aliquota nell'allegato necessitano lavori amministrativi insoliti, le tasse sono calcolate secondo il tempo impiegato.

3

Il Dipartimento federale dell'economia è competente per completare o sopprimere le tasse che figurano nell'allegato o modificarne le aliquote.


Art. 6

Supplemento di tassa

Per prestazioni di servizio e decisioni eseguite d'urgenza su richiesta o fuori delle ore normali di lavoro, l'Ufficio federale può riscuotere supplementi fino a concorrenza del 50 per cento della tassa.


Art. 7

Esborsi Sono considerate esborsi le spese supplementari concernenti una determinata prestazione o decisione: a. i porti e le spese di comunicazione (tasse telefoniche, di telefax o di posta elettronica ecc.);

b. le spese di viaggio e di trasporto; c. le spese per lavori eseguiti da terzi, da esperti o da altri incaricati; d. le spese di traduzione.

Ordinanza sulle tasse UFAG 3

910.11


Art. 8

Riduzione o condono della tassa Per importanti motivi, l'Ufficio federale può ridurre o condonare la tassa, in particolare se l'assoggettato dispone di pochi mezzi finanziari oppure se la prestazione o la decisione è nell'interesse dell'Ufficio federale.


Art. 9

Preannuncio di tasse ed esborsi 1

Su domanda dell'assoggettato, l'Ufficio federale lo informa sulle tasse ed esborsi presumibili.

2

Esso informa in ogni caso l'assoggettato se la tassa presumibile, calcolata in base al tempo impiegato, supera i 1000 franchi.


Art. 10

Anticipo In casi giustificati, l'Ufficio federale può esigere un anticipo adeguato dall'assoggettato, in particolare se questo è in arretrato con i pagamenti oppure se ha domicilio o sede sociale all'estero.


Art. 11

Decisione di tassa

L'Ufficio federale decide in merito a tasse e esborsi.


Art. 12

Esigibilità e termine di pagamento 1

Le tasse e gli esborsi diventano esigibili non appena la decisione è passata in giudicato.

2

Il termine di pagamento è di 30 giorni dall'esigibilità.


Art. 13

Prescrizione 1 I crediti si prescrivono in cinque anni dall'esigibilità.

2

La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo che fa valere il credito di tassa.

Sezione 2: Disposizioni finali

Art. 14

Diritto previgente:

abrogazione

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 17 giugno 19967 concernente gli emolumenti delle stazioni federali di ricerche agrarie; 2. l'ordinanza del 7 dicembre 19988 concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

7 [RU

1996 1808]

Agricoltura

4

910.11


Art. 15

Disposizione transitoria

Per le prestazioni e le procedure ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza si applica il disciplinamento previgente.


Art. 16

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

8 [RU

1998 3088]

Ordinanza sulle tasse UFAG 5

910.11

Allegato9

(art. 5)

Tasse per particolari prestazioni di servizio e decisioni in applicazione delle seguenti ordinanze: Fr.

1

...

2

Ordinanza del 22 settembre 199710 sull'agricoltura biologica: 2.1

Esame dell'ammissibilità della conversione per tappe (art. 9) 200

2.2

Esame di domande relative alla detenzione di animali da reddito concernenti: alimenti per animali (art. 16a cpv. 6), allevamento (art. 16c cpv. 3), provvedimenti zootecnici (art. 16e cpv. 2) e provenienza degli animali da reddito (art. 16f cpv. 5 e 6) 30

2.3

Tassa di base per l'esame di una domanda di utilizzazione temporanea di ingredienti d'origine agricola non ottenuti con metodi di produzione biologica (art. 18 cpv. 4) 250

Tassa per l'esame di una proroga di autorizzazioni 100

2.4.

Tassa di base per l'esame di una domanda di autorizzazione particolare (art. 24) 300

Tassa per l'esame di una proroga di autorizzazioni concesse 200

2.5

Esame di domande relative all'apicoltura (art. 8 cpv. 3 dell'O del DFE del 22 set. 199711 sull'agricoltura biologica) 30

2.6

Rilascio di una prova giusta l'articolo 16b capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del DFE del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica 50

3

Ordinanza del 7 dicembre 199812 sulle zone agricole: 3.1

Decisione di non entrata in materia nella verifica del limite delle zone (art. 6) 300

9

Aggiornato dal n. II dell'O del 18 dic. 2002 (RU 2003 152) e dal n. I dell'O del DFE del 15 dic. 2003 (RU 2003 5319).

10 RS

910.18

11 RS

910.181

12 RS

912.1

Agricoltura

6

910.11

Fr.

3.2

Decisione sostanziale nella verifica del limite delle zone, secondo la portata (art. 6) 200-1500

4

Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 199813 concernente
il controllo dei mosti d'uva, dei succhi d'uva e dei vini destinati all'esportazione:
4.1

Analisi standard per il controllo della qualità del mosto d'uva e del succo d'uva (art. 2) 180

4.2

Analisi standard per il controllo della qualità del vino e del mosto d'uva parzialmente fermentato (art. 2) 250

4.3

Altre analisi (art. 2) a. acido sorbico, HPLC 50

b. cenere sola, gravimetria 80

5

Ordinanza del 7 dicembre 199814 sulle sementi: 5.1

Trattamento di una domanda d'iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà o nella lista delle varietà (art. 4 e 9) 150

5.2

Controllo della selezione a scopo di conservazione (art. 6) 100

5.3

Controllo di sementi e di tuberi seme (art. 22 cpv. 4) Analisi completa (purezza, facoltà germinativa, numero di sementi estranee e tenore in acqua) di campioni depurati per la certificazione di sementi di: a. cereali, mais e leguminose a grossi granelli 55

b. specie di trifogli e di graminacee 90

6

Ordinanza del DFE del 7 dicembre 199815 sulle sementi e i tuberi-seme: 6.1

Esame ufficiale del valore agronomico e di utilizzazione (art. 17) Tassa annua per:

a.

patate:

1.

una

varietà

4000

2. ogni altra varietà dello stesso coltivatore 4500

b. tutte le altre specie: 1.

una

varietà

2500

2. ogni altra varietà dello stesso coltivatore 3000

6.2

Ispezione ufficiale delle colture, all'ora (art. 23 cpv. 4) 30

6.3

Controllo colturale, per campione 40

13 RS

916.145.211

14 RS

916.151

15 RS

916.151.1

Ordinanza sulle tasse UFAG 7

910.11

Fr.

7

Ordinanza del 23 giugno 199916 sui prodotti fitosanitari: 7.1

Tassa di base per il trattamento di una domanda d'omologazione di un prodotto fitosanitario (art. 4) 1400

7.2

Concessione di una seconda autorizzazione con il consenso del titolare della prima autorizzazione (art. 14) 700

7.3

Tassa di base per il trattamento di una domanda per la seconda autorizzazione senza il consenso del titolare della prima autorizzazione (art. 14) 1400

7.4

Esame dei prodotti fitosanitari (art. 8) a. esami chimici e fisicochimici 30-500

b. esami biologici

1900-11 000

7.5

Rilascio di certificati d'esportazione (art. 9 cpv. 5) 60

8

Ordinanza del 10 gennaio 200117 sui concimi: 8.1

Tassa di base per il trattamento di una domanda d'iscrizione di un tipo di concime nella relativa lista (art. 7) 100

8.2

Tassa di base per il trattamento di una domanda d'autorizzazione di un concime (art. 10) 200

8.3

Tassa di base per il trattamento di una notifica di un concime (art. 19) 100

8.4

Analisi di controllo (art. 29): Analisi della composta

Analisi dei fanghi di depurazione MS, MO, conduttività, N, P, K, Ca, Mg, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn MS, MO, N, NH4+, P, Ca, Mg, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn 570

590

9

Ordinanza del 26 maggio 199918 sugli alimenti per animali: 9.1

Tassa di base per il trattamento di una domanda d'iscrizione nella lista degli alimenti per animali o nella lista degli additivi e degli alimenti dietetici omologati (art. 5 e 7) 100

9.2

Tassa di base per il trattamento di una domanda d'iscrizione nella lista degli alimenti OGM per animali (art. 6) 1400

16 RS

916.161

17 RS

916.171

18 RS

916.307

Agricoltura

8

910.11

Fr.

9.3

Tassa di base per il trattamento di una domanda d'autorizzazione di un alimento per animali (art. 8) 1400

9.4

Concessione di una seconda autorizzazione con il consenso del titolare della prima autorizzazione (art. 9) 700

9.5

Tassa di base per il trattamento di una domanda per la seconda autorizzazione senza il consenso del titolare della prima autorizzazione (art. 9) 1400

9.6

Tassa di base per il controllo degli alimenti per animali (art. 25) per quanto il prodotto sia in ordine; in caso contrario la tassa è calcolata in funzione del lavoro necessario 70

10

Ordinanza del 13 aprile 199919 sull'assicurazione della qualità nell'economia lattiera: 10.1

Tassa di base per il trattamento di una domanda di riconoscimento dei: a. prodotti chimici di pulizia e di disinfezione combinate (art. 22 cpv. 1 e 25 cpv. 3) 650

b. prodotti chimici di pulizia (art. 22 cpv. 1 e 25 cpv. 3) 500

c. prodotti chimici di disinfezione (art. 22 cpv. 1 e 25 cpv. 3) 650

d. prodotti per l'igiene delle mammelle prima della mungitura nonché unguenti per la mungitura (art. 20 cpv. 5 e 7) 750

e. mezzi di lotta contro le mosche a base di insetticidi (art. 10 cpv. 3)

500

10.2

Concessione di un secondo riconoscimento con il consenso del titolare del primo riconoscimento 330

11

Ordinanza del 13 aprile 199920 concernente l'assicurazione della qualità nella trasformazione artigianale del latte: 11.1

Tassa di base per il trattamento di una domanda di riconoscimento dei: a. prodotti chimici di pulizia e di disinfezione combinate (art. 29 cpv. 1, 64 cpv. 1 e 92 cpv. 1) 650

b. prodotti chimici di pulizia (art. 29 cpv. 1, 64 cpv. 1 e 92 cpv. 1) 500

c. prodotti chimici di disinfezione (art. 29 cpv. 1, 64 cpv. 1 e 92 cpv. 1) 650

11.2

Concessione di un secondo riconoscimento con il consenso 330

19 RS

916.351.021.1 20 RS

916.351.021.3

Ordinanza sulle tasse UFAG 9

910.11

Fr.

del titolare del primo riconoscimento 12

Ordinanza del 7 dicembre 199821 sul contingentamento lattiero: Tassa per lavori amministrativi in relazione a una notifica tardiva (art. 11 cpv. 2bis) 25 21 RS

916.350.1

Agricoltura

10

910.11