1 I fabbricanti, gli importatori o le persone che fabbricano o importano esplosivi oppure assemblano detonatori contrassegnano gli esplosivi e ogni unità elementare d'imballaggio con un'identificazione univoca.
2 Se un esplosivo è sottoposto a ulteriori processi di fabbricazione, il fabbricante non è tenuto a contrassegnarlo con una nuova identificazione univoca, salvo se l'identificazione univoca originale non figura più conformemente al numero 3.
3 Il capoverso 1 non si applica all'esplosivo fabbricato a fini di esportazione il quale sia contrassegnato con un identificativo conforme alle prescrizioni del Paese d'importazione, che consenta la tracciabilità dell'esplosivo.
4 L'identificazione univoca comprende:
- a.
- una parte leggibile a occhio nudo contenente il nome del fabbricante, un codice alfanumerico composto delle lettere CH che indicano il territorio svizzero come luogo di produzione o d'importazione, di tre cifre che indicano il sito di fabbricazione (assegnate dall'UCEP), del codice univoco del prodotto e delle informazioni logistiche indicate dal fabbricante;
- b.
- un numero d'identificazione a lettura elettronica, sotto forma di codice a barre o di codice a matrice, direttamente collegato al codice d'identificazione alfanumerico secondo l'esempio qui riportato:
5 Qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non consentano di contrassegnarli con l'identificazione univoca completa ai sensi del capoverso 4, sono sufficienti il codice alfanumerico composto delle lettere CH che indicano il territorio svizzero come luogo di produzione o d'importazione e di tre cifre che indicano il sito di fabbricazione (assegnate dall'UCEP) nonché un identificativo a lettura elettronica, sotto forma di codice a barre o di codice a matrice, direttamente collegato al codice d'identificazione alfanumerico.
6 Qualora gli articoli non possano essere contrassegnati con l'identificazione univoca di cui al capoverso 5 a causa delle loro dimensioni o della loro particolare forma o progettazione, detta identificazione va apposta su ogni unità elementare d'imballaggio.
7 Ciascuna unità elementare d'imballaggio è sigillata.
8 Su ogni detonatore o carica di rinforzo oggetto della deroga di cui al capoverso 6 sono apposte tramite marcatura, in forma indelebile e in modo da essere chiaramente leggibili, le lettere CH che indicano il territorio svizzero come luogo di produzione o d'importazione e le tre cifre che indicano il sito di fabbricazione (assegnate dall'UCEP). Il numero di detonatori e di cariche di rinforzo contenuti è stampato su ogni unità elementare d'imballaggio.
9 Ogni miccia detonante oggetto della deroga di cui al capoverso 6 reca l'identificazione univoca apposta tramite marcatura sulla bobina e, se del caso, su ogni unità elementare d'imballaggio.
10 I distributori che riconfezionano gli esplosivi devono assicurarsi che l'identificazione univoca sia apposta sull'esplosivo e su ogni unità elementare d'imballaggio.
11 Se il sito di fabbricazione si trova al di fuori del territorio svizzero o dello Spazio economico europeo (SEE), il fabbricante con sede in Svizzera o nel SEE contatta l'UCEP o l'autorità nazionale dello Stato d'importazione membro del SEE per richiedere l'assegnazione di un codice per il sito di fabbricazione.
12 Se il sito di fabbricazione si trova al di fuori del territorio svizzero o del SEE e il fabbricante non ha sede né in Svizzera né nel SEE, l'importatore degli esplosivi in questione deve contattare l'UCEP o l'autorità nazionale dello Stato d'importazione membro del SEE per richiedere l'assegnazione di un codice per il sito di fabbricazione.