01.01.2020 - * / In vigore
01.01.2018 - 31.12.2019
01.07.2017 - 31.12.2017
01.07.2016 - 30.06.2017
01.01.2016 - 30.06.2016
01.05.2014 - 31.12.2015
01.01.2010 - 30.04.2014
01.01.2006 - 31.12.2009
01.08.2005 - 31.12.2005
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1

Ordinanza

sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS) del 12 novembre 1986 (Stato 12 luglio 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 32 capoversi 1 e 2 e 39 capoverso 1 della legge federale
del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell'ambiente (legge); in applicazione della Convenzione di Basilea del 22 marzo 19892 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione,3 ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Campo d'applicazione

1

La presente ordinanza si applica al traffico dei rifiuti speciali che figurano nell'allegato 24. Essa regola la consegna, il trasporto, la ricezione e l'accettazione dei rifiuti speciali, inclusi l'importazione, l'esportazione ed il transito.

2

Sono riservate le disposizioni federali sul trasporto delle merci pericolose via terra, acqua o aria e le disposizioni dei relativi accordi internazionali.

3

La presente ordinanza non vale per il traffico dei rifiuti speciali fra reparti dell'esercito o uffici dell'amministrazione militare. Nel traffico fra detti reparti o uffici e terzi, si può derogare a singole disposizioni della presente ordinanza, se il rispetto delle prescrizioni sulla tutela del segreto lo esige.

4

La presente ordinanza non vale né per i rifiuti speciali che soddisfano le esigenze per i materiali inerti secondo l'allegato 1 cifra 11 dell'ordinanza tecnica del 10 dicembre 19905 sui rifiuti, né per i rifiuti speciali che possono essere immessi nelle canalizzazioni come acqua di rifiuto.6 RU 1987 55

1

RS 814.01

2

RS 0.814.05

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 903).

4

Nuova espressione giusta l'art. 47 n. 1 dell'O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti, in vigore dal 1° feb. 1991 (RS 814.600). Di detta modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

5

RS 814.600

6

Nuovo testo giusta l'art. 47 n. 1 dell'O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti, in vigore dal 1° feb. 1991 (RS 814.600).

814.610

Protezione dell'equilibrio ecologico 2

814.610


Art. 2

Definizioni 1 Sono considerati aziende: a.7 le imprese pubbliche o private alle quali è applicabile la legge del 13 marzo 19648 sul lavoroo la legge dell'8 ottobre 19719 sulla durata del lavoro; b. le industrie in forma commerciale, la cui ditta deve essere iscritta nel registro di commercio;

c. gli esercizi iscritti spontaneamente dall'esercente come ditta nel registro di commercio;

d. i posti di raccolta per piccole quantità di rifiuti speciali, esercitati dai Cantoni o dai Comuni o, per incarico di questi ultimi, da privati (posti di raccolta pubblici); e. le officine di un'azienda site su parcelle non limitrofe a quelle dell'azienda; f. gli impianti d'incenerimento con una potenza termica superiore a 350 kW e le discariche, indipendentemente dalla loro ubicazione; g.10 i servizi e le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

2

Sono considerati fornitori: a. le aziende che affidano i rifiuti speciali per il trattamento ad un'altra azienda o ad una persona estranea all'azienda; b. i destinatari che consegnano a loro volta i rifiuti speciali per il trattamento a terzi.

3

Sono considerate destinatari le persone o le aziende che ricevono i rifiuti speciali per trattarli.

4

Per trattamento di rifiuti speciali si intende il loro deposito intermedio, la loro preparazione, il loro riciclaggio, la loro neutralizzazione e la loro eliminazione. Il trasporto dei rifiuti speciali non è considerato trattamento.

5

Sono considerati vettori il fornitore, il destinatario e i terzi che trasportano i rifiuti speciali.

6

Per importazione o esportazione di rifiuti speciali si intende il loro trasporto attraverso il confine doganale; l'immagazzinamento in un punto franco è equiparato all'importazione.

7

Nuovo testo giusta l'art. 47 n. 1 dell'O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti, in vigore dal 1° feb. 1991 (RS 814.600).

8

RS 822.11

9

RS 822.21

10

Introdotta dall'art. 47 n. 1 dell'O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti, in vigore dal 1° feb. 1991 (RS 814.600).

Traffico dei rifiuti speciali 3

814.610

7

Il destinatario:

a. ha ricevuto (ricezione) i rifiuti speciali quando questi sono in suo possesso; b. ha accettato (accettazione) i rifiuti speciali quando ha firmato le relative bollette di scorta.

Capitolo 2: Fornitore Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 3

Accertamento della presenza di rifiuti speciali Prima di consegnare i rifiuti, il fornitore deve chiarire se fra essi ci siano rifiuti speciali ai sensi dell'allegato 2.


Art. 4

Mescolamento e diluizione 1

Il fornitore non può né diluire né mescolare i rifiuti speciali in vista della consegna.

2

Può impiegare additivi, se questi: a. riducono i rischi connessi con il trasporto e b. non rendono più difficile il trattamento.

3

Può impiegare additivi destinati a facilitare il trattamento solo se il destinatario previsto è d'accordo.


Art. 5

Destinatario Il fornitore può consegnare i rifiuti speciali solo ad un destinatario che sia disposto e abilitato a riceverli.


Art. 6

Bollette di scorta

1

Per ogni rifiuto speciale che intende consegnare, il fornitore deve compilare ed utilizzare un gioco di bollette di scorta ai sensi dell'allegato 1.

2

Le bollette di scorta non sono necessarie per: a. la consegna di rifiuti speciali ad un posto di raccolta pubblico da parte di un fornitore in Svizzera; b. la ripresa di veleni acquistati nel commercio al minuto come prodotti accessibili al pubblico che il destinatario è tenuto a riprendere gratuitamente in virtù della legislazione sui veleni;

c.11 la consegna di rifiuti speciali mediante l'impiego di elenchi di raccolta ai sensi dell'allegato 1 cifra 45 capoverso 3.

11

Introdotta dall'art. 47 n. 1 dell'O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti, in vigore dal 1° feb. 1991 (RS 814.600).

Protezione dell'equilibrio ecologico 4

814.610

3

Con il consenso dell'Ufficio federale dell'ambiente delle foreste e del paesaggio12 (Ufficio federale), nel trasporto per ferrovia i dati che devono figurare sulle bollette di scorta possono essere trasmessi mediante un supporto elettronico di dati.

4

Se per il trasporto dei rifiuti speciali viene allestito un documento di spedizione, il fornitore deve provvedere affinché su quest'ultimo sia iscritto lo stesso destinatario che sulle bollette di scorta.


Art. 7

Informazioni per il destinatario Il fornitore deve dare al destinatario oltre alle informazioni richieste sulle bollette di scorta altri dati sulla provenienza e sulle caratteristiche dei rifiuti speciali, se tali dati sono necessari per la protezione dell'ambiente, del personale e degli impianti del destinatario oppure per il trattamento corretto dei rifiuti.


Art. 8

Contrassegno degli imballaggi e dei recipienti 1

Il fornitore deve contrassegnare gli imballaggi e i recipienti nei quali sono trasportati i rifiuti speciali con l'iscrizione «RIFIUTI SPECIALI/SONDERABFÄLLE/ DÉCHETS SPÉCIAUX» e con il numero delle relative bollette di scorta.

2

Il contrassegno non è necessario per i trasporti che possono essere effettuati senza bollette di scorta in virtù dell'articolo 6 capoverso 2.

Sezione 2: Esportazione

Art. 9

Obbligo di notifica

1

Il fornitore deve notificare per scritto, con almeno 30 giorni di anticipo, all'Ufficio federale ogni esportazione di rifiuti speciali. Contemporaneamente deve spedire una copia della notifica alle autorità del Cantone in cui si trova la sua azienda.

2

La notifica deve menzionare: a. il tipo e la quantità dei rifiuti; b. il mezzo di trasporto e l'itinerario previsti; c. il nome e l'indirizzo del destinatario previsto; d. il trattamento previsto dal destinatario; e. i documenti dai quali risulti che il destinatario previsto dispone di impianti che permettono il riciclaggio, la neutralizzazione o l'eliminazione dei rifiuti in modo ecologico; f.

una dichiarazione del destinatario previsto, che confermi di essere disposto a ricevere i rifiuti e è abilitato a farlo secondo il diritto del suo Paese.

12

Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato).

Traffico dei rifiuti speciali 5

814.610

g.13 per i rifiuti che sono esportati per essere bruciati, la prova che in Svizzera un trattamento ecologico non è possibile o non è ragionevolmente esigibile oppure che l'esportazione avviene in virtù di una convenzione internazionale sulla collaborazione in materia di smaltimento dei rifiuti in regioni di frontiera; resta salvo il capoverso 5 lettera b.

3

Se l'esportazione è diretta verso o attraversa uno Stato membro dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE), al momento della notifica il fornitore deve provare che ha informato dell'esportazione le autorità di detto Stato.

4

Se l'esportazione è diretta verso o attraversa uno Stato non membro dell'OCSE, il fornitore deve allegare alla notifica l'accordo scritto delle autorità di detto Stato.

5

Su domanda, l'Ufficio federale indica al fornitore: a. le autorità estere competenti; b. i rifiuti per i quali, sulla base delle proprie conoscenze, ritiene fornita la prova che in Svizzera un trattamento ecologico non è possibile.14


Art. 10

Diritto di

esportare

1

Se l'Ufficio federale non vieta l'esportazione entro 20 giorni dalla notifica, il fornitore ha il diritto di eseguirla.

2

Detto diritto vale per un anno per altre esportazioni ad opera dello stesso fornitore se:

a. concernono lo stesso tipo di rifiuti; b. sono destinate allo stesso destinatario e c. non transitano attraverso un altro Stato.


Art. 11

Istruzioni per il destinatario Il fornitore dà al destinatario all'estero le seguenti istruzioni: a. firmare le bollette di scorta se accetta i rifiuti speciali e b. rispedire immediatamente la bolletta di scorta prevista a tale scopo secondo l'allegato 1.


Art. 12

Obbligo di ripresa

1

Il fornitore è tenuto a riprendere i rifiuti speciali se: a. le autorità dello Stato del destinatario chiedono la ripresa e b. l'Ufficio federale riconosce la richiesta mediante decisione formale.

2

L'obbligo di ripresa scade quattro anni dopo l'avvenuta esportazione.

13

Introdotta dal n. I dell'O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 903).

14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 903).

Protezione dell'equilibrio ecologico 6

814.610

Capitolo 3: Vettore

Art. 13

Premesse per l'esecuzione del trasporto 1

Il vettore può trasportare un invio, di cui sa o di cui deve presumere che contenga rifiuti speciali, solo se: a. le bollette di scorta necessarie in virtù dell'allegato 1 sono presenti e b. il destinatario previsto figura su dette bollette di scorta.

2

Il vettore può consegnare i rifiuti speciali solo al destinatario che figura sulle bollette di scorta. Per la consegna dei rifiuti speciali trasportati per ferrovia valgono le disposizioni della legislazione sui trasporti per ferrovia.


Art. 14

Impiego delle bollette di scorta Il vettore deve impiegare in modo conforme all'allegato 1 le bollette di scorta che il fornitore gli ha consegnato.


Art. 15

Procedura in caso di difficoltà di trasporto 1

Se non può consegnarli al destinatario previsto o se non può esportarli dalla Svizzera come previsto, il vettore deve riconsegnare i rifiuti speciali insieme alle bollette di scorta al fornitore. Se le Ferrovie sono il vettore, annunciano il caso all'Ufficio federale.

2

Se il fornitore rifiuta di riprenderli, il vettore deve conservare temporaneamente i rifiuti speciali ed annunciare il caso all'Ufficio federale.

Capitolo 4: Destinatario Sezione 1: Autorizzazioni

Art. 16

Obbligo d'autorizzazione

1

Solo chi è in possesso della rispettiva autorizzazione può accettare rifiuti speciali.

2

Non hanno bisogno dell'autorizzazione: a. i posti di raccolta pubblici; b.15 i destinatari che ricevono esclusivamente le sostanze pericolose e i preparati che sono tenuti a riprendere in virtù dell'articolo 22 della legge del 15 dicembre 200016 sui prodotti chimici; 15 Nuovo testo giusta il n. II 12 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

16 RS

813.1

Traffico dei rifiuti speciali 7

814.610

c.17 i destinatari che ricevono esclusivamente le pile o gli accumulatori che sono tenuti a riprendere in virtù dell'allegato 2.15 dell'ordinanza del 18 maggio 200518 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, e che si limitano a depositare temporaneamente tali pile o accumulatori.


Art. 17

Domanda d'autorizzazione

1

Il destinatario deve presentare la domanda d'autorizzazione alle autorità del Cantone nel quale si trova il suo impianto.

2

Nella domanda d'autorizzazione devono figurare: a. il nome e l'indirizzo del richiedente; b. la prova che la sua azienda è iscritta nel registro di commercio; c. il tipo dei rifiuti speciali che intende ricevere; d. il trattamento previsto dei rifiuti speciali; e. la descrizione dell'organizzazione aziendale e degli effettivi, con indicazione delle persone dirigenti e delle loro competenze; f.

la descrizione dei mezzi di cui l'azienda del richiedente dispone per analizzare i rifiuti speciali; g. la prova che l'azienda del richiedente dispone delle apparecchiature e del personale specializzato necessari per il trattamento ecologico dei rifiuti speciali.

Sezione 2: Ricezione e accettazione

Art. 18

Premesse per la ricezione Il destinatario può ricevere i rifiuti speciali solo se ci sono le bollette di scorta prescritte nell'allegato 1 e se queste sono debitamente compilate.


Art. 19

Premesse per l'accettazione Il destinatario può accettare i rifiuti speciali solo se: a. corrispondono ai dati che figurano sulle bollette di scorta e b. è abilitato a farlo in virtù della sua autorizzazione.


Art. 20

Conferma dell'accettazione

Il destinatario deve confermare l'accettazione firmando le bollette di scorta.

17 Introdotta dal n. II dell'O del 1° lug. 1998 (RU 1998 2009). Nuovo testo giusta il n. II 12 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

18 RS

814.81

Protezione dell'equilibrio ecologico 8

814.610


Art. 21

Procedura in caso di rifiuto dell'accettazione 1

Se non li accetta, il destinatario deve: a. rispedire i rifiuti speciali insieme alle bollette di scorta al fornitore oppure b. far proseguire i rifiuti speciali presso un altro destinatario in Svizzera designato dal fornitore.

2

Se fa proseguire i rifiuti speciali, deve dapprima procurarsi presso il fornitore nuove bollette di scorta e deve allegarle all'invio.


Art. 22

Impiego delle bollette di scorta Il destinatario deve impiegare le bollette di scorta in modo conforme all'allegato 1.


Art. 23


19

Elenco dei rifiuti speciali accettati 1

Il destinatario tiene l'elenco dei rifiuti speciali che ha accettato.

2

Alla fine di ogni trimestre, annuncia senza indugio all'ufficio federale e alle autorità del Cantone in cui si trovano i suoi impianti i rifiuti speciali che ha accettato. Se ha accettato rifiuti speciali da fornitori di altri Cantoni, deve inviare alle autorità di detti Cantoni i relativi estratti.

3

Per gli annunci vanno impiegati elenchi appositi. L'Ufficio federale stabilisce la forma di tali elenchi nonché i dati che vi devono figurare.

4

Con il consenso dell'Ufficio federale, l'elenco può essere trasmesso su supporti elettronici di dati.

Sezione 3: Importazione

Art. 24

Promessa di prendere in consegna 1

Prima dell'importazione, il destinatario disposto a ricevere rifiuti definiti speciali deve promettere al fornitore di prenderli in consegna.

2

Il destinatario può promettere di prendere in consegna i rifiuti speciali solo se ne conosce la composizione e la quantità.

3

La promessa di prendere in consegna avviene mediante firma sulle bollette di scorta e invio di queste al fornitore.

4

Inoltre il destinatario deve iscrivere sulle bollette di scorta: a. il suo nome come destinatario; b. il numero d'esercizio del fornitore nell'apposita rubrica, come pure il tipo e il codice dei rifiuti che intende accettare.

19

Nuovo testo giusta l'art. 47 n. 1 dell'O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti, in vigore dal 1° feb. 1991 (RS 814.600).

Traffico dei rifiuti speciali 9

814.610


Art. 25

Istruzioni per il fornitore Il destinatario deve dare al fornitore le seguenti istruzioni: a. allegare ai rifiuti speciali le necessarie bollette di scorta; b. contrassegnare gli imballaggi e i recipienti che servono al trasporto dei rifiuti speciali con l'iscrizione «RIFIUTI SPECIALI/SONDERABFÄLLE/DÉCHETS SPÉCIAUX» e con il numero delle relative bollette di scorta.


Art. 26

Obbligo di accettazione Il destinatario deve accettare l'invio se: a. ci sono le necessarie bollette di scorta correttamente compilate e b. i rifiuti consegnati corrispondono alle indicazioni delle bollette di scorta.

Capitolo 5: Transito

Art. 27

Dichiarazione I rifiuti speciali destinati al transito devono essere dichiarati espressamente come tali nei documenti doganali di transito.


Art. 28

Chiusura doganale e contrassegno degli imballaggi e dei recipienti 1

Il transito di rifiuti speciali su strada è ammesso solo sotto chiusura doganale.

2

Gli imballaggi e i recipienti nei quali sono trasportati i rifiuti speciali devono essere contrassegnati con la dicitura «Rifiuti speciali» in italiano, tedesco, francese o inglese.

Capitolo 6: Autorità e procedura Sezione 1: Autorità cantonali

Art. 29

Rilascio di autorizzazione 1

L'autorità cantonale rilascia l'autorizzazione che abilita ad accettare i rifiuti speciali.

2

L'autorità cantonale rilascia l'autorizzazione solo alle aziende: a. la cui domanda soddisfa le esigenze previste all'articolo 17 e b. che offrono la garanzia di un trattamento ecologico dei rifiuti speciali.

3

L'autorità cantonale notifica all'Ufficio federale le autorizzazioni da lei rilasciate.

Protezione dell'equilibrio ecologico 10

814.610


Art. 30

Oneri 1 Nell'autorizzazione l'autorità cantonale definisce in base all'allegato 2 quale tipo di rifiuti speciali il destinatario può accettare.

2

L'autorizzazione è accordata al massimo per cinque anni.

3

Se il trattamento ecologico dei rifiuti speciali lo esige, l'autorità cantonale subordina l'autorizzazione ad altre restrizioni e condizioni.

4

Nell'autorizzazione dell'azienda che incenerisce i rifiuti speciali accettati, l'autorità cantonale specifica segnatamente: a. le necessarie limitazioni delle quantità; b. le necessarie limitazioni del tenore dei rifiuti in sostanze nocive, in particolare i tenori in metalli pesanti, alogeni e zolfo;

c. eventuali limitazioni della cerchia dei fornitori; d. le premesse per l'accettazione, concernenti segnatamente, per quanto attiene al fornitore, l'annuncio, le indicazioni sulla provenienza e sulla natura dei rifiuti speciali e le analisi chimiche da effettuare; e. le esigenze concernenti il controllo dei rifiuti al momento dell'accettazione.20 5

Essa può rinnovare soltanto una volta l'autorizzazione per un'azienda che si limita a depositare in modo provvisorio i rifiuti speciali accettati, a meno che l'azienda non garantisca di sottoporre regolarmente, ma ad un intervallo massimo di tre anni, i rifiuti ad un altro trattamento.21

Art. 31

Limitazione o ritiro dell'autorizzazione 1

L'autorità cantonale può limitare o ritirare l'autorizzazione qualora il beneficiario non adempia più le condizioni o contravvenga alle disposizioni della presente ordinanza.

2

L'autorità cantonale notifica all'Ufficio federale le limitazioni o i ritiri di autorizzazioni da lei decisi.


Art. 32

Trattamento dei rifiuti speciali ad opera dei Cantoni 1

Quando non si può determinare né il fornitore né il destinatario, i rifiuti speciali sono riciclati, resi innocui o eliminati dal Cantone nel quale si trovano.

2

Se l'insolvenza del fornitore o del destinatario non gli permette di adempiere gli obblighi ai sensi della presente ordinanza, i rifiuti speciali sono riciclati, resi innocui o eliminati dal Cantone nel quale il fornitore o il destinatario ha il suo domicilio o la sua sede d'affari.

20

Introdotto dall'art. 47 n. 1 dell'O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti, in vigore dal 1° feb. 1991 (RS 814.600).

21

Introdotto dall'art. 47 n. 1 dell'O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti, in vigore dal 1° feb. 1991 (RS 814.600).

Traffico dei rifiuti speciali 11

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3

Se forniscono i rifiuti speciali che sono obbligati a trattare, i Cantoni compilano essi stessi le bollette di scorta.


Art. 33

Misure di sicurezza e riparazione dei danni 1

In relazione al traffico dei rifiuti speciali, i Cantoni prendono le necessarie misure: a. per fronteggiare i pericoli immediati e b. per riparare i danni.

2

La responsabilità incombe al Cantone nel quale si trovano i rifiuti speciali.


Art. 34

Collaborazione con gli uffici doganali Su richiesta, i Cantoni appoggiano gli uffici doganali in occasione di prelievi e analisi di campioni di rifiuti speciali all'importazione, all'esportazione o in transito.

Sezione 2: Autorità federali

Art. 35

Verifica da parte dell'Ufficio federale delle notifiche d'esportazione 1

L'Ufficio federale verifica le notifiche d'esportazione di rifiuti speciali.

2

Entro 20 giorni dalla notifica della progettata esportazione, l'Ufficio federale decide un divieto d'esportazione, se:

a. nella notifica il fornitore presenta dati falsi o incompleti; b. constata che la progettata esportazione contravviene a disposizioni della presente ordinanza, a prescrizioni del Paese di destinazione o di transito oppure ad accordi di diritto pubblico internazionale sul traffico transfrontaliero dei rifiuti;

c. il fornitore non può provare che il destinatario previsto offre la garanzia di riciclare, rendere innocui o eliminare in modo ecologico i rifiuti.

d.22 i rifiuti sono esportati per essere bruciati, a meno che il fornitore possa provare che in Svizzera un trattamento ecologico non è possibile o non è ragionevolmente esigibile oppure che l'esportazione avviene in virtù di una convenzione internazionale sulla collaborazione in materia di smaltimento dei rifiuti in regioni di frontiera.


Art. 36

Statistica e registro tenuti dall'Ufficio federale 1

L'Ufficio federale redige periodicamente una statistica dei rifiuti speciali forniti o accettati in Svizzera.

2

L'Ufficio federale tiene un registro dei titolari di un'autorizzazione per accettare rifiuti speciali.

22

Introdotta dal n. I dell'O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 903).

Protezione dell'equilibrio ecologico 12

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Art. 37

Designazione degli uffici doganali La Direzione generale delle dogane designa gli uffici doganali aperti al traffico dei rifiuti speciali.


Art. 38

Istruzioni della Direzione generale delle dogane agli uffici doganali La Direzione generale delle dogane, d'intesa con l'Ufficio federale, emana istruzioni sui compiti degli uffici doganali in relazione al traffico dei rifiuti speciali, in particolare su: a. i controlli dei rifiuti speciali destinati all'importazione, all'esportazione o al transito;

b. l'esame delle bollette di scorta; c. il prelievo di campioni; d. la procedura da seguire se il Paese di destinazione o di transito rinviano i rifiuti speciali;

e. la notifica dei documenti doganali di transito che non sono stati scaricati.


Art. 39

Importazione, esportazione o transito negati dall'ufficio doganale 1

L'ufficio doganale nega l'importazione o l'esportazione dei rifiuti speciali che non sono accompagnati dalle bollette di scorta necessarie in base alla presente ordinanza.

2

L'ufficio doganale nega il transito di rifiuti speciali, se l'invio non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 27 e 28.


Art. 40

Impiego delle bollette di scorta da parte degli uffici doganali Gli uffici doganali impiegano le bollette di scorta in modo conforme all'allegato 1.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 41

Esecuzione L'esecuzione della presente ordinanza spetta ai Cantoni, salvo che non sia espressamente assegnata ad un'autorità federale.


Art. 42

Disposizioni transitorie

1

Le aziende che all'entrata in vigore della presente ordinanza già accettano rifiuti speciali devono presentare all'autorità cantonale, entro il 31 agosto 1987, una domanda d'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17. Possono ancora accettare rifiuti speciali senza autorizzazione fino al 31 gennaio 1988.

2

L'autorità cantonale rilascia al richiedente un'autorizzazione provvisoria, se non può decidere in merito alla domanda entro il 31 gennaio 1988.

Traffico dei rifiuti speciali 13

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3

L'autorità cantonale decide in merito alle domande d'autorizzazione entro il 31 marzo 1989.

4

I fornitori possono ancora consegnare rifiuti speciali ai destinatari che non hanno un'autorizzazione fino al 31 gennaio 1988.


Art. 43

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1987.

Protezione dell'equilibrio ecologico 14

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Allegato 123 (art. 6, 11, 13, 14, 18, 22, 40) Bollette di scorta 1 Principio

1

Per il traffico dei rifiuti speciali occorre impiegare le bollette di scorta secondo la cifra 2. Esse devono essere ritirate presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna24, al prezzo ufficiale di vendita dei formulari.

2

Con il consenso dell'Ufficio federale si possono usare altri formulari per il traffico dei rifiuti speciali fra due officine che appartengono alla stessa impresa o ditta e che sono site sulla stessa parcella o su parcelle adiacenti.

2 Struttura

e

forma

1

Un gioco di bollette di scorta si compone di quattro fogli di formato A4.

2

Le singole bollette di scorta di un gioco sono contraddistinte in alto a destra con una lettera da A a D e munite delle seguenti istruzioni per l'uso: a. Bolletta di scorta A Da conservare a cura del destinatario.

b. Bolletta di scorta B Deve essere rispedita dal destinatario al fornitore e conservata da quest'ultimo.

c. Bolletta di scorta C Da conservare a cura del fornitore.

d. Bolletta di scorta D Da spedire all'Ufficio federale a cura dell'ufficio doganale.

3

I giochi di bollette di scorta sono muniti in alto a destra di un contrassegno alfanumerico crescente.

4

Per le bollette di scorta valgono i seguenti modelli: 23

Aggiornato giusta l'art. 47 n. 1 dell'O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti, in vigore dal 1° feb. 1991 (RS 814.600).

24 Attualemente: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

Traffico dei rifiuti speciali 15

814.610

Protezione dell'equilibrio ecologico 16

814.610

Traffico dei rifiuti speciali 17

814.610

3 Iscrizioni 31 Esecuzione delle iscrizioni 1

I fornitori, i vettori e i destinatari devono compilare le rubriche loro destinate.

2

Il fornitore deve inoltre provvedere affinché il destinatario previsto e il numero d'esercizio di quest'ultimo siano iscritti sulle bollette di scorta prima del trasporto.

32 Numero

d'esercizio

L'Ufficio federale assegna ai fornitori e ai destinatari, in Svizzera e all'estero, un numero d'esercizio. Su domanda, tali numeri sono comunicati alle persone e alle aziende interessate.

33 Dati

sui

rifiuti

1

Il codice da iscrivere risulta dall'allegato 3.

2

I rifiuti speciali devono essere descritti in modo tale che la loro composizione o il loro tipo siano evidenti (p. es. «acido solforico, contenente rame»; «medicamenti scaduti»). Quando possibile occorre inoltre indicare l'origine del rifiuto (p. es. «dal trattamento della superficie di metalli»). Se per l'adempimento dell'obbligo d'informazione ai sensi dell'articolo 7 sono necessari ulteriori dati, la descrizione deve essere completata in conseguenza, se necessario su fogli da allegare. Tali fogli saranno muniti dello stesso numero del corrispondente gioco di bollette di scorta e saranno firmati dal fornitore.

3

Nella rubrica «Pericoli», il fornitore deve segnare con una crocetta tutti i pericoli che non può escludere con certezza.

34

Indicazioni sul trattamento dei rifiuti 1

Il destinatario deve ascrivere nella rubrica «Trattamento» il codice corrispondente, se ricicla, rende innocui o elimina egli stesso i rifiuti speciali.

2

Il destinatario deve iscrivere nella rubrica «Rifiuto fatto proseguire» il codice corrispondente, se fa proseguire rifiuti speciali.

3

Il destinatario deve iscrivere nelle rubriche «Trattamento» e «Rifiuto fatto proseguire» i codici corrispondenti, se dal trattamento nascono nuovi rifiuti speciali che egli fa proseguire.

Protezione dell'equilibrio ecologico 18

814.610

4 Impiego 41 Traffico all'interno della Svizzera 1

Nel traffico all'interno della Svizzera la bolletta di scorta D non è necessaria.

2

Nel traffico all'interno della Svizzera le bollette di scorta A-C sono impiegate nel modo seguente:

42 Importazione Per l'importazione, le bollette di scorta A-D sono impiegate nel modo seguente:

Traffico dei rifiuti speciali 19

814.610

43 Esportazione Per l'esportazione, le bollette di scorta A-D sono impiegate nel modo seguente: 44 Conservazione I fornitori e i destinatari devono conservare per almeno cinque anni le bollette di scorta loro destinate.

45 Casi

speciali

1

I fornitori, i destinatari e le autorità annunciano all'Ufficio federale i casi nei quali le bollette di scorta non possono essere impiegate secondo le disposizioni del presente allegato.

2

In questi casi, l'Ufficio federale decide come debbano essere impiegate le bollette di scorta.

3

L'Ufficio federale, sentiti i Cantoni, può autorizzare per la raccolta di determinati rifiuti speciali un elenco di raccolta per piccole quantità di rifiuti speciali. L'Ufficio federale fissa le modalità d'impiego di tali elenchi di raccolta.

Protezione dell'equilibrio ecologico 20

814.610

Allegato 225 (art. 1, 3 e 30)

Elenco e codici dei rifiuti speciali 1 Spiegazioni

per

l'uso

11

Accertamento dei rifiuti speciali 1

In primo luogo il fornitore deve accertare se una o più descrizioni secondo la cifra 21 corrispondono ai rifiuti che si appresta a fornire.

2

In caso affermativo, i rifiuti sono considerati rifiuti speciali.

12

Determinazione del codice 1

Il codice di un rifiuto speciale si compone di: a. un numero di quattro cifre per designare il tipo di rifiuto (codice della categoria),

b. seguito immediatamente da un numero di due cifre per designare la provenienza (codice della provenienza).

2

Il codice della categoria è quello che corrisponde al rifiuto speciale in base alla descrizione della cifra 21.

3

Per il codice della provenienza fa stato la descrizione secondo la cifra 22.

4

Se uno stesso rifiuto speciale può essere classificato sotto più codici di categoria o di provenienza, il fornitore deve scegliere i due codici che sono più significativi per il destinatario previsto.

2

Elenco dei rifiuti speciali 21

Descrizione dei rifiuti speciali Categoria 1 Rifiuti inorganici con metalli disciolti Codice Descrizione

1010

Acque reflue, bagni e fanghi acidi ed esenti da cromo 1011

Acidi esenti da metalli o con solo ferro 1012 Acidi

provenienti

dall'anodizzazione di leghe di metalli leggeri 1013

Acidi con magnesio

25

Originario allegato 3. Aggiornato giusta l'art. 47 n. 1 dell'O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti (RS 814.600), il n. II n. 1 dell'O del 14 ago. 1991 (RU 1991 1981), il n. II 5 dell'O del 16 set. 1992 (RU 1992 1745) e il n. II 1 dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5505).

Traffico dei rifiuti speciali 21

814.610

1014

Acidi con metalli non ferrosi, senza cromo VI 1015

Acidi di pile

1016

Bagni corrosivi e di decapaggio acidi, contenenti rame 1020

Acque reflue, bagni e fanghi alcalini, esenti da cromo e da cianuro 1021 Bagni

d'anodizzazione

alcalini

1022

Bagni alcalini con metalli non ferrosi, esenti da cianuro 1023 Bagni

cuproammoniacali

1030

Acque reflue, bagni e fanghi contenenti cianuro di cadmio 1040

Acque reflue, bagni e fanghi contenenti cadmio ed esenti da cianuro 1050

Acque reflue, bagni e fanghi acidi contenenti cromo 1051

Bagni di pulizia per apparecchi di sviluppo automatico, con dicromato 1052

Acidi contenenti cromo VI 1060

Acque reflue, bagni e fanghi non acidi contenenti cromo 1061

Fanghi di idrossidi metallici con cromo VI 1062

Fanghi di conceria, contenenti cromo 1070

Acque reflue, bagni e fanghi contenenti cianuro 1071

Fanghi di idrossidi metallici contenenti cianuro 1080

Altre acque reflue, bagni e fanghi contenenti metalli disciolti, vedi anche la categoria 11

1081

Acque reflue, bagni e fanghi contenenti mercurio 1082

Acque reflue, bagni e fanghi contenenti arsenico 1083

Acque reflue, bagni e fanghi contenenti selenio 1084

Bagni di sviluppo (per fotografia e riprografia, bagni sbiancanti, d'arresto e di sensibilizzazione)

1085

Bagni di sviluppo provenienti dalla fabbricazione di lastre offset 1086

Bagni di fissaggio contenenti argento 1087

Acque reflue miste provenienti dalla fotografia 1088

Acque di lavaggio di forni e camini Categoria 2 Solventi e rifiuti contenenti solventi Codice Descrizione

1210 Solventi

alogenati

(tenore in cloro > 2 %) 1211

Miscele di solventi facilmente infiammabili, contenenti cloro, anche molto sporche

1212

Miscele di solventi non facilmente infiammabili, contenenti cloro, anche molto sporche

1213

Fluoro-cloroidrocarburi (p. es. freon) 1214

Idrocarburi alogenati con contenuto di bromo (p. es. aloni) 1215 Idrocarburi

fluorati

1220 Solventi

debolmente

alogenati (tenore in cloro ≤ 2 %)

1221

Solventi non o debolmente alogenati (tenore in cloro ≤ 1 %)

1222

Miscele di solventi esenti da cloro, anche molto sporche 1223 Residui

provenienti da serbatoi di benzina, esenti da piombo 1224 Residui

provenienti da serbatoi di benzina, contenenti piombo 1230

Rifiuti acquosi frammisti a solventi alogenati 1240

Rifiuti acquosi frammisti a solventi non alogenati 1250

Residui di distillazione alogenati, non acquosi, provenienti dalla preparazione di solventi, vedi anche la categoria 8 1260

Residui di distillazione non alogenati, non acquosi, provenienti dalla preparazione di solventi, vedi anche la categoria 8 1270

Solventi e miscele di solventi con un tenore in diclorometano superiore al 50 %

Protezione dell'equilibrio ecologico 22

814.610

1271

Solventi e miscele di solventi con un tenore in dicloroetano superiore al 50 %

1272

Solventi e miscele di solventi con un tenore in cloroformio superiore al 50 %

1273

Solventi e miscele di solventi con un tenore in tricloroetilene superiore al 50 %

1274

Solventi e miscele di solventi con un tenore in percloroetilene superiore al 50 %

Categoria 3 Rifiuti liquidi, oleosi Codice Descrizione

1410 Emulsioni

oleose

provenienti da oli minerali 1411 Emulsioni

oleose

provenienti da cascami di lavorazione 1412 Emulsioni

oleose contenenti nitriti 1420 Soluzioni

oleose

1430

Oli di lavorazione, idrorepellenti 1431

Oli di taglio

1432

Oli di taglio e di lavorazione contenenti cloro 1433

Oli di tempera, d'avviamento ecc.

1440

Oli idraulici (tranne codici 1510 e 1511) 1450

Oli isolanti clorurati (tranne codici 1510 e 1511) 1460

Oli isolanti non clorurati 1470

Oli per motori e cambi (contenenti meno di 50 ppm di PCB)26 1471 Oli

lubrificanti

destinati alla riraffinazione o alla rigenerazione, contenenti al massimo 10 ppm di PCB1), 0,5 % di cloro e 1,0 % di acqua 1472 Rifiuti

di

separatori d'olio o di benzina 1473

Fanghi di pulizia dei serbatoi e fanghi oleosi 1480

Miscele di oli minerali 1481

Altri oli lubrificanti 1490

Acqua oleosa proveniente dalla pulizia di pezzi lavorati 1491

Bagni di sgrassaggio alcalini 1500

Miscele di acqua con idrocarburi 1510

Oli contenenti PCB27 o PCT28 (contenenti più di 50 ppm di PCB), vedi anche codici 3060 a 3063 1511

Oli isolanti contenenti PCB29 o PCT30 (contenenti più di 50 ppm di PCB), vedi anche codici 3060 a 3063 Categoria 4 Rifiuti di colori, vernici, colle, mastice e rifiuti di stampa Codice Descrizione

1610

Rifiuti di colori, vernici e colle con fase acquosa (emulsioni) 1611

Bagni di risciacquo 1620

Rifiuti di colori, vernici e colle con fase organica (con solventi) 26

PCB = bifenili policlorurati 27

PCB = bifenili policlorurati 28

PCT = terfenili policlorurati 29

PCB = bifenili policlorurati 30

PCT = terfenili policlorurati

Traffico dei rifiuti speciali 23

814.610

1630 Rifiuti

di

colori, vernici e colle, solidi 1631 Colori

in

polvere

1632

Colori e paste coloranti, induriti 1640

Rifiuti di colori per stampa o di colori con fase organica (con solventi) 1641

Vecchi colori, paste coloranti 1650

Rifiuti di colori per stampa o di colori senza fase organica (senza solventi) Categoria 5 Rifiuti e fanghi provenienti dalla fabbricazione, preparazione e trattamento di materiali (metalli, vetro, ecc.) Codice Descrizione

1710

Fanghi d'officina con idrocarburi 1711

Fanghi contenenti cromo, cobalto, rame, molibdeno, nichel, altri metalli pesanti o berilio

1720 Fanghi

d'officina senza idrocarburi 1730

Grassi, sostanze grasse, lubrificanti o prodotti formanti pellicole, d'origine inorganica (tranne codici 1470 a 1481) 1740

Saponi, sostanze grasse, lubrificanti o prodotti formanti pellicole, d'origine vegetale o animale

1741

Rifiuti di olio grassi commestibili e rifiuti di separatori di grasso Categoria 6 Rifiuti provenienti da lavorazioni o da trattamenti meccanici o termici Codice Descrizione

1810

Trucioli e particelle contenenti magnesio 1820

Rifiuti non metalli provenienti dalla demolizione di automobili («Schredder») 1821 Resti

dell'isolazione

provenienti dal riciclaggio di avanzi di cavo 1830

Sali di tempera ed altri rifiuti di tempera solidi, contenenti cianuro 1831

Sali di tempera contenenti cianuro 1832

Fanghi di tempera contenenti cianuro 1840

Sali di tempera ed altri rifiuti di tempera solidi, non contenenti cianuro 1841

Sali per bagni termici, contenenti nitriti, esenti da cianuro 1842

Fanghi di tempera, contenenti nitriti, esenti da cianuro 1843

Bagni di nitriti

1844

Rifiuti di sali di brunitura 1850

Rifiuti con fibre d'amianto libere o che si liberano Categoria 7 Residui di bollitura, di fusione e d'incenerimento Codice Descrizione

2010

Scorie di altoforni, senza ceneri volatili 2020 Polveri,

particelle e ceneri volatili 2021

Polvere di filtri con metalli non ferrosi proveniente dalla depurazione dei gas di scarico

2022

Fanghi di lavaggio dei fumi con metalli non ferrosi 2023

Polvere di elettrofiltri proveniente da impianti d'incenerimento dei rifiuti

Protezione dell'equilibrio ecologico 24

814.610

2024

Fanghi di lavaggio dei gas di scarico di impianti d'incenerimento di rifiuti 2030

Schiuma vetrosa, scorie, rivestimenti usati di focolai 2031

Resti di crogioli e sali di fusione, contenenti cianuro o nitriti 2032

Scorie saline contenenti alluminio 2033

Scorie di metalli leggeri contenenti alluminio e magnesio 2040 Forme

legate

organicamente

non colate e nuclei di sabbia Categoria 8 Rifiuti di sintesi e di altri procedimenti della chimica organica Codice Descrizione

2230

Residui liquidi di distillazione provenienti dalla sintesi di prodotti organici, vedi anche i codici 1250 a 1260 2231

Residui solidi di distillazione 2240

Residui di carbonizzazione, rifiuti catramosi (tranne codici 2870 e 2871) 2241 Catrame

greggio

proveniente da officine del gas 2250

Cariche non riuscite, scarti e sottoprodotti provenienti dalla sintesi organica (tranne codici 2230 a 2241) Categoria 9 Rifiuti inorganici liquidi o fangosi provenienti da trattamenti chimici

Vedi anche categoria 1 Codice Descrizione

2430

Fanghi di calce sporchi (tranne codice 2890) 2440

Residui di solfato di calcio sporchi (p. es. gesso fosforoso, gesso proveniente dalla desolforazione dei fumi) 2450

Altri fanghi di neutralizzazione (tranne i codici 2440 e 28 10 a 2821) 2460

Altre soluzioni saline (tranne i codici 2430 a 2450) Categoria 10 Rifiuti inorganici solidi provenienti da trattamenti chimici Codice Descrizione

2610

Residui solidi di ossidi metallici 2620

Residui solidi di sali metallici, tranne i sali alcalini 2630

Residui solidi di sali inorganici, contenenti cianuro (tranne i codici 1 830 a 1832)

2640

Residui solidi di sali inorganici, esenti da cianuro (tranne i codici 1 840 a 1844)

2650

Catalizzatori usati provenienti da processi chimici 2660 Residui

di

zolfo

Traffico dei rifiuti speciali 25

814.610

Categoria 11 Residui della depurazione delle acque di rifiuto e del trattamento delle acque

Codice Descrizione

2810

Fanghi di idrossidi metallici, disidratati 2811

Fanghi di idrossidi metallici, semisolidi, esenti da cianuro e da cromo VI 2820

Fanghi di idrossidi metallici, non disidratati 2821

Fanghi di idrossidi metallici, non semisolidi, esenti da cianuro e da cromo VI 2830

Fanghi di depurazione che, con riferimento alla materia secca, contengono una o più delle seguenti sostanze nocive in quantità superiore a quella indicata in appresso: Cd, Hg

20 grammi per tonnellata Mo

50 grammi per tonnellata Co, Ni

300 grammi per tonnellata Cr, Cu, Pb

2000 grammi per tonnellata Zn

5000 grammi per tonnellata 2840 Residui

di

decantazione, filtrazione e centrifugazione (tranne codici 1500, 2450, 2810 a 2821, 3020 e 3030) 2850

Resine scambiatrici di ioni sature, usate, nella misura in cui non provengono dalla preparazione dell'acqua potabile 2860

Eluiti e fanghi provenienti dalla rigenerazione degli scambiatori di ioni, non classificabili sotto i codici 1010 a 1083, vedi anche codici 2810 a 2821

2870 Catrame

solforoso

2871 Catrame

acido

2880

Fanghi di lavaggio dei gas, vedi anche codici 2022 e 2024 2890

Fanghi di decarbonizzazione, vedi anche la categoria 9 Categoria 12 Materiali e apparecchi sporchi Codice Descrizione

3010

Fanghi di trivellamento 3020 Prodotti

assorbenti

e

assorbenti intrisi soprattutto di sostanze organiche, per esempio filtri e materiali filtranti (tranne codici 2840, 2850 e 3060 a 3063), nella misura in cui non provengono dalla preparazione di prodotti alimentari 3030 Prodotti

assorbenti

e adsorbenti intrisi esclusivamente di sostanze inorganiche, per esempio filtri e materiali filtranti (tranne i codici 2840 e 2850) 3040

Materiali e apparecchi sporchi (tranne i codici 3060 a 3063) 3041

Terra intrisa di prodotti petroliferi 3042

Terra intrisa di altre sostanze (indicare la sostanza, se nota) 3043 ...

3050

Imballaggi e recipienti sporchi, che hanno contenuto rifiuti speciali, salvo che vengano di nuovo usati per il trasporto di rifiuti dello stesso tipo 3051

Imballaggi e recipienti sporchi e vuoti, che hanno contenuto veleni della classe di tossicità 1 e 2

Protezione dell'equilibrio ecologico 26

814.610

3060

Materiali e apparecchi sporchi di PCB31 o PCT32 3061

Apparecchi che contengono PCB 3062

Terra intrisa di PCB 3063

Fanghi contenenti PCB Categoria 13 Cariche non riuscite, scarti come pure merci, apparecchi e sostanze usati Codice Descrizione

3210

Cariche non riuscite e scarti che, se non trattati correttamente, possono provocare, per via della loro composizione, effetti molesti o nocivi e che non sono considerati in rubriche precedenti 3211 Tubi

luminescenti

e

lampade a vapore metallico (a partire da 12 pezzi) 3212

Residui contenenti mercurio e rifiuti contenenti mercurio allo stato metallico

3220

Pile e accumulatori usati 3221

Accumulatori al piombo 3222

Accumulatori al nichel-cadmio 3223 Pile

al

mercurio

3224 Pile

alcali-manganese

3225 Pile

al

carbonio-zinco

3230

Rifiuti di esplosivi e rifiuti con proprietà esplosive 3240 Residui

di

antiparassitari

3241

Prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti e i regolatori per lo sviluppo delle piante 3250

Residui che, se non trattati correttamente, possono provocare, per via della loro composizione, effetti molesti o nocivi e che non sono considerati in rubriche precedenti

3251

Resti di prodotti per il trattamento del legno, a patto che contengano cresoli o pentaclorofenolo 3252

Fanghi con prodotti organici per il trattamento del legno, che contengano cioè cresoli o pentaclorofenolo 3253

Fanghi con prodotti inorganici per il trattamento del legno 3260

Rifiuti (p. es. sostanze chimiche provenienti da laboratori) che, date le loro caratteristiche, non sono classificabili altrove 3261 Resti

di

sostanze chimiche con indicazione delle sostanze 3262

Resti di sostanze chimiche di composizione ignota 3263 Medicamenti

scaduti

3270

Rifiuti specifici (in particolare infettivi) provenienti da ospedali e laboratori medici

Categoria 14 Rifiuti provenienti dalla manutenzione delle strade Codice Descrizione

9100 Fanghi

provenienti

dalla pulizia delle strade, compresi i tombini 31

PCB = bifenili policlorurati 32

PCT = terfenili policlorurati

Traffico dei rifiuti speciali 27

814.610

22

Descrizione delle provenienze Provenienza 1

Agricoltura e industria agricola Codice Descrizione

10 Agricoltura,

silvicoltura

11

Industria agro-alimentare, prodotti d'origine animale o vegetale 12

Industria delle bevande 13

Produzione di alimenti per animali Provenienza 2

Energia (Produzione di) Codice Descrizione

16 Industria

petrolifera

17

Produzione di elettricità 18 Trattamento

dell'acqua

Provenienza 3 Galvanizzazione - Metallurgia - Costruzione di macchine e industria elettrica Codice Descrizione

20

Estrazione di minerali metallici 21

Industria siderurgica e dell'acciaio 22 Galvanizzazione,

metallurgia di metalli non ferrosi 23

Fonderia e trattamento dei metalli 24

Costruzione di macchine, industria elettrica ed elettronica Provenienza 4

Materie prime non metalliche - Materiali da costruzione - Ceramica - Vetro Codice Descrizione

26

Estrazione di minerali non metallici 27

Fabbricazione di materiali da costruzione, ceramica, vetro 28

Cantieri, genio civile, lavori di sterro Provenienza 5

Industria chimica Codice Descrizione

30 Industria

del

cloro

35

Produzione di fertilizzanti 40

Altre fabbricazioni di prodotti di base inorganici dell'industria chimica 45 Petrochimica 50

Fabbricazione di prodotti di base per materie plastiche 55

Altre fabbricazioni di prodotti di base organici dell'industria chimica

Protezione dell'equilibrio ecologico 28

814.610

60

Trattamento chimico dei grassi, fabbricazione di prodotti di base per detersivi

65

Fabbricazione di prodotti farmaceutici, prodotti per il trattamento delle piante (prodotti fitosanitari, diserbanti e regolatori per lo sviluppo delle piante) e antiparassitari

66

Altre fabbricazioni di chimica fine Provenienza 6

Parachimica

Codice Descrizione

70

Fabbricazione di colori per stampa, di vernici, di colori per pittura, di colle 71

Fabbricazione di prodotti fotografici 72

Industria cosmetica, dei saponi e dei detersivi 73

Lavorazione del caucciù e delle materie plastiche 74

Fabbricazione di prodotti a base di amianto 75

Fabbricazione di polvere da sparo e di esplosivi Provenienza 7

Industria tessile e del cuoio - Industria del legno e dei mobili - Altre industrie Codice Descrizione

76

Industria tessile e dell'abbigliamento 77 Industria

del

cuoio

78

Industria del legno e dei mobili 79 Altre

industrie

Provenienza 8 Industria della carta, del cartone e tipo Codice Descrizione

80

Industria della carta e del cartone 81

Tipografia, editoria, stampa, laboratori fotografici Provenienza 9

Settore dei servizi Codice Descrizione

82

Impianti di lavaggio, lavanderie, puliture a secco 83 Commercio

84 Trasporti,

settore

dell'automobile e autorimesse 85

Alberghi, caffé, ristoranti Provenienza 10 Settore pubblico Codice Descrizione

86 Salute

pubblica

Traffico dei rifiuti speciali 29

814.610

87 Istruzione

88 Amministrazione

Provenienza 11 Economie domestiche Codice Descrizione

89 Economie

domestiche

Provenienza 12 Pulizie - Riduzione della tossicità - Smaltimento dei rifiuti Codice Descrizione

90

Manutenzione e pulizia di impianti pubblici 91

Stazioni centrali di depurazione delle acque di rifiuto 92

Raccolta, trattamento dei rifiuti 93

Trattamento delle acque di rifiuto, rifiuti industriali e rifiuti degli impianti d'incenerimento

Provenienza 13 Rigenerazione - Ricupero Codice Descrizione

94

Attività legate alla rigenerazione 95

Attività legate al ricupero

Protezione dell'equilibrio ecologico 30

814.610