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01.04.2000 - 30.09.2006
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1

Ordinanza

sulla meteorologia e la climatologia (OMet) del 23 febbraio 2000 (Stato 12 settembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 della legge federale del 18 giugno 19991 sulla meteorologia e la
climatologia (legge), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Organi esecutivi

1

Purché la legislazione non disponga altrimenti, l'esecuzione compete all'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera), di seguito Ufficio federale.

2

Nell'adempimento dei suoi compiti, l'Ufficio federale collabora in particolare con i seguenti servizi federali ed organi incaricati di compiti della Confederazione: a. con i Politecnici federali (PF) e gli istituti di ricerca annessi nel campo della ricerca e dello sviluppo; b.2 con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) nei settori della politica sul clima, della protezione ambientale e dell'idrologia; c. ...3 d. con l'Ufficio federale dell'aviazione civile e con Swisscontrol SA nel settore del controllo del traffico aereo; e. con l'esercito nel campo del servizio meteorologico militare e coordinato; f. con la Centrale nazionale d'allarme nel settore dell'Organizzazione di intervento in caso di aumento della radioattività della Confederazione;

g. con l'Istituto svizzero per lo studio della neve e delle valanghe, di Davos, nel suo campo d'attività; h. con l'Ufficio federale dell'agricoltura nel suo campo d'attività.

RU 2000 1163 1 RS

429.1

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2006 sulla modifica di ordinanze in relazione con lo scioglimento dell'Ufficio federale delle acque e della geologia, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 3585).

3

Abrogata dal n. I dell'O del 23 ago. 2006 sulla modifica di ordinanze in relazione con lo scioglimento dell'Ufficio federale delle acque e della geologia, con effetto dal 1° ott. 2006 (RU 2006 3585).

429.11

Scienza e ricerca

2

429.11


Art. 2

Collaborazione internazionale

Il direttore dell'Ufficio federale stipula autonomamente accordi internazionali con disposizioni esclusivamente tecniche.


Art. 3

Prestazioni 1 Le prestazioni dell'Ufficio federale si suddividono in un'offerta di prestazioni di base e in prestazioni supplementari.

2

Le prestazioni dell'offerta di base sono definite nel mandato di prestazione del Consiglio federale. Comprendono in particolare: a. approntamento di dati meteorologici e climatologici nazionali e internazionali;

b. avvisi di pericolo e previsioni per il pubblico; c. informazioni meteorologiche dell'aeronautica per il servizio di controllo del traffico aereo;

d. informazioni climatologiche per il pubblico; e. servizi per la difesa e la protezione della popolazione.

3

Fanno parte delle prestazioni supplementari tutte le prestazioni dell'Ufficio federale che non rientrano nell'offerta di base e sono volte a soddisfare desideri particolari della clientela.

4

Le prestazioni meteorologiche e climatologiche di altri servizi federali si basano sulla legge e sulla presente ordinanza, nella misura in cui la legislazione specifica non preveda altrimenti.


Art. 4

Utilizzazione 1 Le prestazioni dell'offerta di base possono essere trasmesse o utilizzate a fini commerciali solo con il consenso dell'Ufficio federale o in base ad un'autorizzazione contrattuale.

2

Fanno eccezione i dati rilasciati a livello internazionale.


Art. 5

Base di calcolo per le prestazioni supplementari Per il calcolo delle proprie prestazioni supplementari, l'Ufficio federale si basa sulle stesse tariffe che mette in conto ai fornitori privati di prestazioni meteorologiche e climatologiche.


Art. 6

Indicazione della fonte 1

I dati e le informazioni dell'Ufficio federale possono essere ritrasmessi solo con l'indicazione della fonte.

2

L'Ufficio federale può prevedere eccezioni.

Meteorologia e climatologia - O 3

429.11


Art. 7

Commissione federale di meteorologia 1

La Commissione federale di meteorologia funge da consulente del Consiglio federale, del Dipartimento e dell'Ufficio federale nelle questioni specialistiche.

2

La Commissione è composta da sette a nove membri ed è istituita dal Consiglio federale.

3

Il Dipartimento emana il regolamento interno sulla base dell'ordinanza del 3 giugno 19964 sulle commissioni.

Sezione 2: Emolumenti

Art. 8

Principi 1 Per le prestazioni dell'offerta di base l'Ufficio federale riscuote emolumenti.

2

Il Dipartimento stabilisce in un'ordinanza le tariffe applicabili e disciplina i dettagli per il calcolo degli emolumenti straordinari (art. 11) nonché per la riduzione e il condono degli stessi (art. 12).

3

Gli emolumenti per la messa a disposizione di dati internazionali sono calcolati sulla base delle disposizioni degli organi internazionali competenti.

4

Le prestazioni meteorologiche e climatologiche di altri servizi federali sono calcolate in base a questa sezione, nella misura in cui la legislazione specifica non preveda altrimenti.


Art. 9

Obbligo di pagare gli emolumenti È assoggettato all'obbligo di pagare gli emolumenti chiunque chiede prestazioni dell'offerta di base. Le spese (art. 13) sono calcolate separatamente.


Art. 10

Calcolo degli emolumenti in base al dispendio Gli emolumenti relativi alle prestazioni dell'offerta di base per le quali non è stata stabilita una tariffa si calcolano nel modo seguente: a. costi di personale diretti e indiretti; b. costi per il rilevamento dei dati; c. dispendio di mezzi informatici; d. costi d'infrastruttura.


Art. 11

Calcolo degli emolumenti straordinari 1

Per le prestazioni che sono fornite, su domanda, d'urgenza o fuori del normale orario di lavoro, l'Ufficio federale può riscuotere un supplemento fino al 50 per cento degli emolumenti ordinari.

4 RS

172.31

Scienza e ricerca

4

429.11

2

Per prestazioni destinate a fini commerciali possono essere riscossi supplementi fino al 400 per cento degli emolumenti ordinari, conformemente all'intensità d'utilizzo e agli usi internazionali.


Art. 12

Riduzione e condono degli emolumenti 1

L'Ufficio federale può ridurre o condonare gli emolumenti, in particolare: a. se le persone assoggettate offrono le loro prestazioni a condizioni particolari; b. in caso di concessione di sconti di quantità; c. se le prestazioni sono destinate all'insegnamento o alla ricerca; d. per Cantoni e Comuni, se le prestazioni sono impiegate per l'adempimento di compiti pubblici.

2

La riduzione o il condono dell'emolumento può essere soggetto a condizioni, segnatamente in relazione all'uso previsto della prestazione.


Art. 13

Spese Per spese si intendono i costi che si aggiungono alle singole prestazioni, segnatamente: a. i costi per i supporti d'informazioni come stampati, registrazioni audio e video, supporti di dati; b. le spese di trasmissione come spese postali, tasse per prestazioni di telecomunicazione ed altri intermediari;

c. i costi di viaggio e di trasporto; d. i costi dei lavori che l'Ufficio federale fa eseguire da terzi; e. i costi di materiale; f.

l'imposta sul valore aggiunto.


Art. 14

Preventivo In caso di prestazioni particolarmente costose e di prestazioni di una certa importanza che sono calcolate in base al dispendio, l'Ufficio federale informa gli assoggettati sull'ammontare prevedibile degli emolumenti e delle spese.


Art. 15

Anticipo L'Ufficio federale può, in casi giustificati e segnatamente in caso di domicilio all'estero o di pagamento arretrato, esigere dagli assoggettati un anticipo.


Art. 16

Decisione sugli

emolumenti

1

Di regola, l'Ufficio federale decide l'ammontare degli emolumenti e delle spese subito dopo la fornitura della prestazione.

2

Per le prestazioni fornite in abbonamento gli emolumenti sono riscossi in anticipo.

Meteorologia e climatologia - O 5

429.11

3

Contro la decisione sugli emolumenti è ammissibile il ricorso al Dipartimento entro 30 giorni dalla notificazione. Sono applicabili le disposizioni della procedura amministrativa federale.


Art. 17

Esigibilità 1

L'emolumento è esigibile: a. al momento del ricevimento della decisione; b. in caso di contestazione, col passaggio in giudicato della decisione su ricorso.

2

Il termine di pagamento è di 30 giorni.


Art. 18

Prescrizione 1 Il credito d'emolumento si prescrive in cinque anni dalla scadenza.

2

La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con il quale il credito è fatto valere nei confronti dell'assoggettato.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 19

Modifica del diritto vigente L'ordinanza del 25 novembre 19985 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue: Allegato Elenco delle unità amministrative dell'Amministrazione federale
Dipartimento federale dell'interno 1. Unità dell'Amministrazione federale centrale: ...


Art. 20

Diritto previgente:

abrogazione

Sono abrogati:

a. il regolamento del 7 luglio 19716 dell'Istituto svizzero di meteorologia; b. l'ordinanza del 19 giugno 19957 sugli emolumenti dell'Istituto svizzero di meteorologia.

5 RS

172.010.1. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

6 [RU

1971 1055, 1986 888] 7 [RU

1995 3192]

Scienza e ricerca

6

429.11


Art. 21

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2000.