01.01.2024 - * / In Kraft
01.10.2023 - 31.12.2023
24.04.2023 - 30.09.2023
01.09.2022 - 23.04.2023
05.05.2022 - 31.08.2022
01.05.2022 - 04.05.2022
01.02.2022 - 30.04.2022
01.01.2022 - 31.01.2022
01.09.2021 - 31.12.2021
15.12.2020 - 31.08.2021
01.04.2020 - 14.12.2020
01.07.2019 - 31.03.2020
04.06.2019 - 30.06.2019
01.06.2019 - 03.06.2019
01.12.2018 - 31.05.2019
01.03.2018 - 30.11.2018
01.05.2017 - 28.02.2018
01.12.2016 - 30.04.2017
01.02.2016 - 30.11.2016
01.01.2016 - 31.01.2016
01.12.2015 - 31.12.2015
08.09.2015 - 30.11.2015
01.07.2015 - 07.09.2015
01.06.2015 - 30.06.2015
01.12.2014 - 31.05.2015
15.07.2014 - 30.11.2014
01.01.2014 - 14.07.2014
20.08.2013 - 31.12.2013
01.08.2013 - 19.08.2013
15.01.2013 - 31.07.2013
01.01.2013 - 14.01.2013
04.12.2012 - 31.12.2012
01.12.2012 - 03.12.2012
01.01.2012 - 30.11.2012
01.12.2010 - 31.12.2011
01.02.2009 - 30.11.2010
01.05.2007 - 31.01.2009
01.04.2007 - 30.04.2007
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01.01.2006 - 31.03.2007
01.08.2005 - 31.12.2005
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza

sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) del 18 maggio 2005 (Stato 1° aprile 2007) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 15 dicembre 20001 sui prodotti chimici (LPChim);
visti gli articoli 26 capoverso 3, 29, 30a-30d, 38 capoverso 3, 39 capoverso 1, 41 capoverso 3, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3, 48 capoverso 2 e 63 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb); visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2 della legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque; in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio, ordina: Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione 1

La presente ordinanza disciplina: a. la determinazione e la valutazione dei pericoli e rischi per la vita e la salute dell'essere umano nonché per l'ambiente che potrebbero essere cagionati da sostanze e preparati; b. le condizioni per l'immissione sul mercato di sostanze e preparati che potrebbero mettere in pericolo l'essere umano o l'ambiente; c. l'utilizzazione di sostanze e preparati che potrebbero mettere in pericolo l'essere umano o l'ambiente; d. il trattamento di dati su sostanze e preparati da parte delle autorità d'esecuzione.

2

La presente ordinanza si applica ai biocidi e ai prodotti fitosanitari quando alla stessa rinvia l'ordinanza del 18 maggio 20055 sui biocidi o l'ordinanza del 18 maggio 20056 sui prodotti fitosanitari.

RU 2005 2721 1 RS

813.1

2 RS

814.01

3 RS

814.20

4 RS

946.51

5 RS

813.12

6 RS

916.161

813.11

Prodotti chimici

2

813.11

3

La presente ordinanza si applica a sostanze e preparati radioattivi per quanto non si tratti di effetti dovuti alla loro radiazione radioattiva.

4

Per i prodotti cosmetici si applicano esclusivamente gli articoli 7-10, 13-15 e 95, ma solo per quanto concerne la protezione dell'ambiente nonché la classificazione e la valutazione circa la pericolosità per l'ambiente.

5

La presente ordinanza non si applica: a. al trasporto di sostanze e preparati su strada, per ferrovia, per via navigabile o aerea e attraverso impianti di trasporto in condotta; b. al transito di sostanze e preparati sotto controllo doganale, sempre che non siano oggetto di lavorazione o trasformazione durante il transito; c. alle sostanze e ai preparati sotto forma dei seguenti prodotti finiti destinati ai consumatori finali: 1. derrate alimentari secondo l'articolo 3 della legge del 9 ottobre 19927 sulle derrate alimentari, 2. medicamenti secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a e dispositivi medici secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge del 15 dicembre 20008 sugli agenti terapeutici,

3. alimenti per animali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 26 maggio 19999 sugli alimenti per animali; d. alle armi secondo l'articolo 4 capoverso 1 e alle munizioni secondo l'articolo 4 capoverso 4 della legge del 20 giugno 199710 sulle armi;

e. alle sostanze, ai preparati e agli oggetti considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 7 capoverso 6 LPAmb.

6

Per le sostanze e i preparati importati, muniti di una nuova etichetta e riesportati si applica esclusivamente l'articolo 49.11

Art. 2

Definizioni 1 Ai fini di una precisazione rispetto alla LPChim, nella presente ordinanza si intende per:

a. sostanza: l'elemento chimico e i suoi composti allo stato naturale o ottenuto mediante un processo produttivo, inclusi gli additivi necessari per preservare la stabilità del prodotto e le contaminazioni inevitabili durante la fabbricazione, ad eccezione dei solventi che possono essere separati dalla sostanza senza pregiudicarne la stabilità e senza modificarne la composizione; 7 RS

817.0

8 RS

812.21

9 RS

916.307

10 RS

514.54

11 Introdotto dal n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

Ordinanza

3

813.11

b. preparato: miscuglio, miscela o soluzione, composto di due o più sostanze (componenti); per preparato si intende anche un prodotto il cui impiego conforme allo scopo implica l'emissione o il prelievo di sostanze o preparati in esso contenuti; c.12 fabbricante: 1. ogni persona fisica o giuridica avente il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera che, a titolo professionale o commerciale, fabbrica, ottiene o importa sostanze, preparati od oggetti, 2. per fabbricante si intende anche chi acquista sostanze, preparati od oggetti in Svizzera e, a titolo commerciale, li fornisce in una composizione invariata:con un nome proprio e senza indicare il nome del fabbricante originario,

con un nome commerciale proprio,

in un imballaggio diverso da quello previsto dal fabbricante originario, o

per un altro impiego,

3. una persona che fa fabbricare una sostanza, un preparato o un oggetto da un terzo in Svizzera è considerata fabbricante esclusivo se ha il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera.

2

Nella presente ordinanza si intende inoltre per: a. oggetto: prodotto composto di uno o più sostanze o preparati che durante la fabbricazione riceve una forma, superficie o consistenza specifica che ne determina la funzione finale in misura maggiore rispetto alla composizione chimica; sono eccettuati i prodotti considerati preparati ai sensi del capoverso 1 lettera b; b. vecchia sostanza: una sostanza che figura nell'elenco europeo del 15 giugno 199013 delle sostanze chimiche presenti sul mercato (EINECS)14; c. polimero: una sostanza composta di molecole caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche che 1. comprenda una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unità monometriche aventi un legame covalente con almeno un'altra unità monomerica o altro reagente e che

2. sia costituita da meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso molecolare; tali molecole devono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

13 GU C 146 A del 15 giu. 1990, corretta dalla comunicazione 2002/C 54/08 (GU C 54 del 1° mar. 2002). Il testo dell'EINECS è ottenibile dietro fattura o può essere consultato gratuitamente presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna o può essere consultato all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

14 European inventory of existing commercial chemical substances.

Prodotti chimici

4

813.11

unità monomeriche; per «unità monomerica» s'intende la forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero; d.15 prodotto intermedio: le sostanze fabbricate e utilizzate esclusivamente per l'ulteriore trattamento chimico e trasformate all'occorrenza in una o più altre sostanze; e. prodotto derivato: la sostanza che durante l'immagazzinamento, l'impiego o lo smaltimento di una sostanza o di un preparato deriva da una trasformazione chimica o biochimica; f.

classificazione: l'attribuzione a una proprietà pericolosa secondo gli articoli 4-6 nonché l'indicazione dei rischi particolari mediante frasi R secondo l'allegato 1 numeri 2.1 e 2.2; g. rappresentante esclusivo: una persona fisica o giuridica autorizzata da un fabbricante con domicilio o sede sociale all'estero a notificare una sostanza in Svizzera e che rappresenta più importatori da essa nominati; h. ricerca e sviluppo scientifici: l'esecuzione controllata di esperimenti o analisi scientifici, inclusa la determinazione delle proprietà, della prestazione e dell'efficacia, nonché le ricerche scientifiche effettuate allo scopo di sviluppare nuovi prodotti;

i.

ricerca e sviluppo di produzione: l'ulteriore sviluppo di una sostanza, consistente nella sperimentazione dei suoi campi d'applicazione a livello di impianti pilota o nell'ambito di esperimenti di produzione.

3

Per il rimanente, nella presente ordinanza si utilizzano ai sensi della LPChim i termini impiegati in maniera divergente nelle leggi che reggono la presente ordinanza.


Art. 3

Proprietà pericolose

Le sostanze e i preparati sono pericolosi se presentano una delle proprietà menzionate negli articoli 4-6 e meglio definiti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 196716 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (direttiva 67/548/CEE).


Art. 4

Proprietà fisico-chimiche pericolose Le sostanze e i preparati hanno proprietà fisico-chimiche pericolose se presentano una delle seguenti caratteristiche: 15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

16 GU L 196 del 16 ago. 1967, pag. 1, modificata l'ultima volta dalla direttiva 2004/73/CE (GU L 152 del 30 apr. 2004, pag. 1), rettificata in GU L 216 del 16 giu. 2004, pag. 3.

I testi degli atti normativi dell'UE menzionati nella presente ordinanza sono ottenibili dietro fattura o possono essere visionati gratuitamente presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna o possono essere consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

Ordinanza

5

813.11

a. esplosivi: se, anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamento e in condizioni di parziale contenimento;

b. comburenti: se, a contatto con altre sostanze, in particolare quelle infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;

c. estremamente infiammabili: se hanno un punto d'infiammabilità estremamente basso e un punto di ebollizione basso o se, come gas, a temperatura e pressione ambiente si infiammano a contatto con l'aria;

d. facilmente infiammabili: se 1. possono riscaldarsi e infiammarsi a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, 2. possono facilmente infiammarsi a causa di un breve contatto con una sorgente di accensione e se continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo il ritiro della sorgente di accensione, 3. hanno un punto d'infiammabilità molto basso, oppure 4. a contatto con l'acqua o l'aria umida sprigionano gas estremamente infiammabili in quantità pericolose; e. infiammabili: se hanno un basso punto d'infiammabilità.


Art. 5

Proprietà pericolose per la salute Le sostanze e i preparati hanno proprietà pericolose per la salute se presentano una delle seguenti caratteristiche: a. molto tossici: se in caso di inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, in piccolissime quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche; b. tossici: se in caso di inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, in piccole quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche; c. nocivi per la salute: se in caso di inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;

d. corrosivi: se a contatto con tessuti viventi possono provocarne la distruzione;

e. irritanti: se, pur non essendo corrosivi, mediante brevi, lunghi o ripetuti contatti con la pelle o con le mucose possono provocare infiammazioni17; f.

sensibilizzanti: se per inalazione o attraverso il contatto con la pelle possono suscitare reazioni di ipersensibilità, cosicché in occasione di una futura esposizione alla sostanza o al preparato si manifestano disturbi caratteristici; g. cancerogeni: se in caso di inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono provocare tumori o ne possono aumentare la frequenza;

17 Nuovo termine giusta il n. I cpv. 5 dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

Prodotti chimici

6

813.11

h. mutageni: se in caso di inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare danni genetici ereditari o aumentare la frequenza di tali danni;

i.

tossici per la riproduzione: se in caso di inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono provocare effetti nocivi non ereditari nella discendenza, aumentarne la frequenza o pregiudicare le funzioni o le capacità riproduttive maschili o femminili.


Art. 6

Proprietà che costituiscono un rischio per l'ambiente Le sostanze e i preparati hanno proprietà che costituiscono un rischio per l'ambiente se, in caso di immissione nell'ambiente, comportano o possono comportare un pericolo immediato o tardivo per una o più componenti ambientali.

Titolo secondo: Presupposti per l'immissione sul mercato Capitolo 1: Controllo autonomo Sezione 1: Obblighi fondamentali

Art. 7

1 Ai fini del controllo autonomo ai sensi degli articoli 5 LPChim e 26 LPAmb, il fabbricante deve verificare se le sostanze o i preparati possono mettere in pericolo la vita o la salute dell'essere umano o l'ambiente. Egli è tenuto a classificare, imballare ed etichettare le sostanze o i preparati e a redigere una scheda di dati di sicurezza secondo le prescrizioni della presente ordinanza.18 2 Se gli oggetti contengono sostanze pericolose (componenti pericolose), il fabbricante verifica ai fini del controllo autonomo ai sensi dell'articolo 26 LPAmb se in caso di impiego degli oggetti conforme allo scopo o prevista o in caso di smaltimento conforme alle prescrizioni le componenti pericolose possono mettere in pericolo l'ambiente o, indirettamente, l'essere umano.

3

Il fabbricante deve fornire tutti i dati accessibili rilevanti per adempiere gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2.

4

Chi importa sostanze, preparati od oggetti contenenti sostanze pericolose a scopi professionali o commerciali deve adempiere gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 prima della prima fornitura a terzi o, se li utilizza per sé, prima del primo impiego.

18 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

Ordinanza

7

813.11

Sezione 2: Classificazione delle sostanze

Art. 8

Classificazione da parte del fabbricante 1

Il fabbricante di una sostanza che non è classificata ufficialmente procede alla classificazione secondo i criteri dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

2

La classificazione ha luogo: a. per le vecchie sostanze: in base ai dati acquisiti secondo l'articolo 7 capoverso 3;

b. per le nuove sostanze: in base ai dati della descrizione tecnica secondo l'articolo 19.


Art. 9

Classificazione ufficiale

1

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) può, d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e il Dipartimento federale dell'economia (DFE), stabilire la classificazione e la conseguente etichettatura di determinate sostanze. Può dichiarare applicabili classificazioni europee.

2

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può, d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)19 e la Segreteria di Stato dell'economia20 (SECO), procedere all'aggiornamento delle classificazioni europee dichiarate applicabili.

Sezione 3: Classificazione dei preparati

Art. 10

Principio Il fabbricante di un preparato procede alla classificazione tenuto conto delle: a. proprietà fisico-chimiche pericolose; b. proprietà pericolose per la salute; c. proprietà pericolose per l'ambiente.


Art. 11

Classificazione in funzione delle proprietà fisico-chimiche pericolose 1

Il fabbricante di un preparato procede alla classificazione in funzione delle proprietà fisico-chimiche pericolose secondo i criteri definiti nell'allegato VI punto 2 della direttiva 67/548/CEE.

19 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

20 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv.

3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo

Prodotti chimici

8

813.11

2

L'accertamento delle proprietà comburenti e infiammabili dei preparati gassosi deve essere effettuato secondo l'allegato VI punto 9.1.1 della direttiva 67/548/CEE.

3

Se la composizione di un preparato è modificata, le proprietà fisico-chimiche del preparato modificato non devono essere determinate se, in base alle conoscenze scientifiche, si può supporre che tali proprietà non comporterebbero una classificazione diversa.

4

Una classificazione in funzione delle proprietà fisico-chimiche pericolose non è necessaria se:

a. il preparato è composto esclusivamente di sostanze che non sono classificate come esplosive, comburenti, altamente infiammabili, leggermente infiammabili o infiammabili; e b. secondo ogni probabilità, il preparato stesso non presenta nessuna delle proprietà di cui alla lettera a.


Art. 12

Classificazione in funzione delle proprietà pericolose per la salute 1 Il fabbricante di un preparato procede alla classificazione in funzione delle proprietà pericolose per la salute mediante il metodo di calcolo di cui all'allegato II della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 199921 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (direttiva 1999/45/CE).

2

La classificazione può avvenire anche in base a risultati di esami se: a. non si tratta della classificazione in funzione delle proprietà cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione; b. può essere comprovato che il metodo di calcolo secondo il capoverso 1 non è idoneo ai fini della classificazione del preparato; oppure c. i risultati esistenti relativi a esperimenti su animali non consentono una classificazione corretta.

3

La classificazione in base ai risultati di esami avviene secondo i criteri dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

4

Se un preparato è stato classificato sia secondo il metodo di calcolo sia in base ai risultati di esami, fa stato la classificazione sulla base dei risultati di esami.

5

Un preparato che comporta effetti nocivi per la salute dell'essere umano diversi da quelli rilevati in base alla classificazione secondo i capoversi 1 e 3 deve essere classificato in funzione dei suoi effetti sull'essere umano. La prova deve essere fornita mediante: a. studi

epidemiologici;

21 GU L 200 del 30 lug. 1999, pag. 1, modificata l'ultima volta dalla direttiva 2006/08/CE (GU L 19 del 24.1.2006, pag. 12).* * Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

Ordinanza

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813.11

b. studi di casi scientificamente comprovati secondo l'allegato VI della direttiva 67/548/CEE; oppure

c. esperienze con valore statistico maturate in Svizzera e all'estero, quali la valutazione di dati di centri di informazione tossicologica o di dati relativi a malattie professionali.

6

Se nella classificazione di un preparato mediante il metodo di calcolo di cui al capoverso 1 è comprovato che a causa delle interazioni delle sostanze in esso contenute le proprietà pericolose per la salute sono state sopravvalutate o sottovalutate, nella classificazione occorre tener conto di tali interazioni.


Art. 13

Classificazione in funzione delle proprietà pericolose per l'ambiente 1

Il fabbricante deve classificare un preparato in funzione delle proprietà pericolose per l'ambiente:

a. mediante il metodo di calcolo di cui all'allegato III della direttiva 1999/45/CE; oppure

b. sulla scorta dei risultati di esami effettuati in virtù dell'articolo 34 e in applicazione dei criteri formulati nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

2

Se un preparato è stato classificato sia secondo il metodo di calcolo sia sulla scorta dei risultati di esami, si applica la classificazione effettuata sulla scorta degli esami.


Art. 14

Limiti di concentrazione per prendere in considerazione le sostanze Se un preparato è classificato secondo il metodo di calcolo, sono prese in considerazione soltanto le componenti pericolose per la salute e l'ambiente che superano i limiti di concentrazione secondo l'articolo 3 paragrafo 3 della direttiva 1999/45/CE.


Art. 15

Riclassificazione in funzione delle proprietà pericolose per la salute o per l'ambiente 1

Il fabbricante deve riclassificare il preparato se: a. vi sostituisce o aggiunge una sostanza; oppure b. la composizione del preparato cambia in modo tale che diverge dalle seguenti concentrazioni originali: 1. per le componenti pericolose per la salute, come indicato nell'articolo 6 numero 4 primo trattino della direttiva 1999/45/CE, 2. per le componenti pericolose per l'ambiente, come indicato nell'articolo 7 numero 3 primo trattino della direttiva 1999/45/CE.

2

Una riclassificazione non è necessaria se si può comprovare scientificamente che essa non comporta una modifica della classificazione originale.

Prodotti chimici

10

813.11

Capitolo 2:

Notifica di nuove sostanze e comunicazione di nuove sostanze non assoggettate all'obbligo di notifica Sezione 1: Notifica di nuove sostanze

Art. 16

Obbligo di notifica

Il fabbricante di una nuova sostanza o il rappresentante esclusivo deve notificare la nuova sostanza all'organo di notifica prima che sia immessa sul mercato per la prima volta in quanto tale, in un preparato o in un oggetto il cui impiego conforme allo scopo può liberare tale sostanza.


Art. 17

Eccezioni all'obbligo di notifica 1

Una notifica non è necessaria per: a. i polimeri che contengono meno del 2 per cento di una nuova sostanza in forma legata;

b. le sostanze che un determinato fabbricante o, in caso d'importazione, un determinato fabbricante straniero immette sul mercato in Svizzera e nello Spazio economico europeo (SEE) in quantità complessivamente inferiori a 10 kg all'anno; c. le sostanze che un fabbricante immette sul mercato in Svizzera: 1. esclusivamente per scopi di ricerca e sviluppo scientifici, e 2. in una quantità massima di 100 kg all'anno; d. le sostanze che un fabbricante immette sul mercato: 1. esclusivamente per scopi di ricerca e sviluppo di produzione, 2. al massimo nella quantità necessaria per detto scopo, e 3. per due anni al massimo; e. le sostanze esclusivamente impiegate come sostanze di partenza, principi attivi e additivi nelle derrate alimentari, negli agenti terapeutici e negli alimenti per animali; f.

le sostanze acquistate in Svizzera; g. i prodotti intermedi.

2

Se vi è motivo di ritenere che una determinata sostanza esclusa dall'obbligo di notifica secondo il capoverso 1 possa costituire un pericolo per l'essere umano o l'ambiente, l'organo di notifica esige dal fabbricante, su richiesta di un servizio di valutazione, che presenti determinati rapporti sulle prove effettuate. I requisiti per tali rapporti non possono esulare dalla descrizione tecnica secondo l'articolo 19 capoverso 1 lettera a o d.22 22 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

Ordinanza

11

813.11


Art. 18

Forma e contenuto della notifica 1

La notifica deve essere presentata in quadruplice copia. La lettera accompagnatoria deve essere stilata in una lingua ufficiale e presentata in forma cartacea. Anziché in una lingua ufficiale e in forma cartacea, i dati e i documenti possono essere stilati in inglese e presentati su supporto elettronico.

2

La notifica deve comprendere i seguenti dati e documenti: a. il nome e l'indirizzo del notificante nonché, se il notificante importa la sostanza, il nome e l'indirizzo del fabbricante straniero; b. se il notificante è un rappresentante esclusivo è inoltre necessario: 1. il nome e l'indirizzo del fabbricante straniero, 2. una procura del fabbricante straniero da cui risulta che questi ha designato il notificante quale rappresentante esclusivo,

3. il nome e l'indirizzo degli importatori rappresentati, 4. la quantità di sostanze che il singolo importatore prevede di importare annualmente;

c. il luogo dello stabilimento di produzione; d. la quantità della sostanza che il fabbricante o, in caso d'importazione, il fabbricante straniero prevede di immettere complessivamente sul mercato ogni anno in Svizzera e nello SEE;

e. una descrizione tecnica secondo l'articolo 19; f. ove disponibili e se possono essere acquisiti dal notificante con un onere sopportabile: i rapporti d'esame esulanti dalla descrizione tecnica che sono rilevanti per la valutazione e la classificazione; g. ...

23

h. una proposta di classificazione ed etichettatura della sostanza; i.

per le sostanze pericolose: una proposta di scheda di dati di sicurezza; j. se del caso, un rapporto sulla valutazione secondo l'articolo 7 capoverso 1 o 2.

3

La notifica deve inoltre comprendere tutti i documenti e le informazioni disponibili sull'esposizione e gli effetti nocivi della sostanza sull'essere umano e l'ambiente, a meno che questi non siano desumibili dalla descrizione tecnica.


Art. 19

24 Descrizione tecnica

1

La descrizione tecnica deve contenere, in funzione della quantità della sostanza che il fabbricante svizzero o, in caso d'importazione, il fabbricante straniero immette complessivamente sul mercato ogni anno in Svizzera e nello SEE: 23 Abrogata dal n. I dell'O del 28 feb. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

Prodotti chimici

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a. per i quantitativi superiori a una tonnellata: le indicazioni secondo l'allegato VII A della direttiva 67/548/CEE; b. per i quantitativi compresi tra 100 kg e una tonnellata: le indicazioni secondo l'allegato VII B della direttiva 67/548/CEE; c. per i quantitativi compresi tra 10 e 100 kg: le indicazioni secondo l'allegato VII C della direttiva 67/548/CEE;

d. per i polimeri assoggettati all'obbligo di notifica: le indicazioni secondo l'allegato VII D della direttiva 67/548/CEE.

2

Alla prima notifica di una nuova sostanza, l'organo di notifica, d'intesa con i servizi di valutazione, può accettare un compendio della descrizione tecnica se il notificante dimostra che: a. nell'UE la durata di protezione dei dati è scaduta; e b. l'identità di una sostanza e il tenore e l'identità delle impurezze sono uguali a quelli della sostanza notificata nell'UE.

Sezione 2:

Impiego di dati di precedenti notificanti e durata di protezione dei dati

Art. 20

Impiego di dati di precedenti notificanti 1

L'organo di notifica rinuncia ai dati del notificante e si avvale di quelli di un precedente notificante se:

a. il nuovo notificante prova che il precedente notificante, mediante un attestato di accesso, è d'accordo che l'organo di notifica utilizzi i suoi dati; oppure

b. la durata di protezione dei dati è scaduta.

2

Il notificante non può avvalersi dei seguenti dati di precedenti notificanti: a. identità, purezza e tipo di impurezze della sostanza; b. modalità per rendere innocua la sostanza.

3

Le normative del diritto della concorrenza e del diritto dei beni immateriali non sono toccate dalle disposizioni della presente sezione.


Art. 21

Durata di protezione dei dati 1

La durata di protezione dei dati è di 10 anni.

2

Per i dati che devono essere presentati successivamente secondo l'articolo 60, la durata di protezione è di 5 anni. Se la durata di protezione dei dati presentati secondo il capoverso 1 non è ancora scaduta, la durata di protezione dei dati presentati successivamente è prorogata di conseguenza.

Ordinanza

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Art. 22

Domanda cautelativa intesa a evitare esperimenti su vertebrati 1

Chi, ai fini di una notifica, prevede di eseguire esperimenti su vertebrati deve domandare per scritto all'organo di notifica se sono già disponibili dati relativi a tali esperimenti (art. 12 LPChim).

2

Tale domanda deve recare indicazioni circa: a. l'identità della sostanza secondo il punto 1 dell'allegato VII A della direttiva 67/548/CEE;

b. la quantità della sostanza che si intende immettere complessivamente sul mercato ogni anno in Svizzera e nello SEE.


Art. 23

Impiego di dati di precedenti esperimenti su vertebrati 1

Se dispone di sufficienti dati di precedenti esperimenti su vertebrati, l'organo di notifica comunica al notificante in che misura non siano necessari nuovi esperimenti su vertebrati ai fini della notifica.

2

Se tali dati provengono da esperimenti su vertebrati di precedenti notificanti e se la durata di protezione di questi dati non è scaduta, l'organo di notifica procede come segue: a. comunica ai precedenti notificanti: 1. quali dati di loro esperimenti su vertebrati intenda impiegare a favore del nuovo notificante, 2. l'indirizzo del nuovo notificante; b. comunica al nuovo notificante gli indirizzi dei precedenti notificanti.

3

I precedenti notificanti possono opporsi entro 30 giorni all'impiego immediato dei loro dati e chiedere un differimento dell'impiego dei dati.

4

Se non viene presentata alcuna richiesta di differimento, l'organo di notifica decide l'impiego dei dati.

5

Se viene presentata una richiesta di differimento, l'organo di notifica decide: a. quali dati di precedenti notificanti vengano impiegati; b. il differimento della notifica della sostanza in ragione del lasso di tempo di cui il nuovo notificante avrebbe bisogno per presentare dati propri.

6

Su proposta del nuovo notificante, l'organo di notifica allestisce riepiloghi dei dati impiegati; sono fatte salve le disposizioni concernenti i dati confidenziali secondo l'articolo 85.


Art. 24

Diritto d'indennizzo di precedenti notificanti per dati di esperimenti su vertebrati 1

I precedenti notificanti hanno diritto a un congruo indennizzo da parte del nuovo notificante per l'impiego dei loro dati protetti, secondo l'articolo 21, di esperimenti su vertebrati.

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2

Se entro sei mesi i notificanti non riescono a pattuire un indennizzo, l'organo di notifica decide, su domanda di un notificante, sull'ammontare dell'indennizzo. Esso tiene conto in particolare: a. delle spese sopportate per ottenere i risultati degli esperimenti; b. della durata di protezione rimanente per i dati in questione; c. del numero di notificanti aventi diritto all'indennizzo.

3

I precedenti notificanti possono chiedere all'organo di notifica di vietare l'immissione della sostanza sul mercato fino a quando il nuovo notificante abbia pagato loro l'indennizzo.

Sezione 3:

Comunicazione di nuove sostanze destinate alla ricerca e allo sviluppo di produzione


Art. 25

Obbligo di comunicazione Il fabbricante di una nuova sostanza che secondo l'articolo 17 capoverso 1 lettera d non è assoggettata all'obbligo di notifica o il suo rappresentante esclusivo deve darne comunicazione all'organo di notifica prima che immetta per la prima volta sul mercato la nuova sostanza in quanto tale o quale componente di un preparato o di un oggetto la cui utilizzazione può liberare tale sostanza.


Art. 26

Forma e contenuto della comunicazione 1

La comunicazione deve essere presentata in quadruplice copia. La lettera accompagnatoria deve essere stilata in una lingua ufficiale e presentata in forma cartacea.

Anziché in una lingua ufficiale e in forma cartacea, i dati e i documenti possono essere stilati in inglese e presentati su supporto elettronico.

2

La comunicazione deve comprendere i seguenti dati e documenti: a. il nome e l'indirizzo del fabbricante; b. se il fabbricante ha importato la sostanza, il nome e l'indirizzo del fabbricante straniero;

c. i dati essenziali relativi all'identità della sostanza; d. l'impiego previsto;

e.25 la quantità della sostanza che il fabbricante prevede di immettere annualmente sul mercato in Svizzera;

f.

la classificazione e l'etichettatura previste; 25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

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g. il programma di ricerca e un elenco delle persone a cui è destinata la sostanza;

h. per le sostanze pericolose: una proposta di scheda di dati di sicurezza.

3

Per le sostanze molto tossiche, tossiche, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione occorre comunicare, oltre alle indicazioni di cui al capoverso 2, le indicazioni relative alle raccomandazioni e ai provvedimenti d'urgenza di cui all'allegato VII A punti 2.3-2.5 della direttiva 67/548/CEE.

Sezione 4: Procedura per la notifica e la comunicazione

Art. 27

Conferma di ricezione e inoltro dei documenti 1

L'organo di notifica conferma al fabbricante o al rappresentante esclusivo la data di ricezione della notifica o della comunicazione.

2

Se i documenti non sono palesemente incompleti, l'organo di notifica li inoltra ai servizi di valutazione.


Art. 28

Verifica della notifica o della comunicazione 1

I servizi di valutazione verificano nella loro sfera di competenze se: a. la documentazione è completa; b. le indicazioni sono scientificamente plausibili; c. i rapporti d'esame poggiano su esami che adempiono i requisiti di cui all'articolo 34.

2

I servizi di valutazione comunicano all'organo di notifica il risultato della loro verifica.


Art. 29

Completamento della documentazione 1

Se constata che la documentazione è manifestamente incompleta, l'organo di notifica ne informa senza indugio il fabbricante o il rappresentante esclusivo.

2

I servizi di valutazione informano l'organo di notifica se constata che la documentazione è incompleta o scorretta oppure che per valutare i pericoli connessi con la sostanza sono necessari altri dati o esami. L'organo di notifica invita il fabbricante o il rappresentante esclusivo ad apportarvi i complementi o le rettifiche necessari.

3

L'organo di notifica conferma al fabbricante o al rappresentante esclusivo la data di ricezione dei complementi e delle rettifiche.


Art. 30

Accettazione della notifica o della comunicazione L'organo di notifica decide l'accettazione della notifica o la comunicazione d'intesa con i servizi di valutazione se dalla verifica risulta che i documenti relativi alla noti

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fica o alla comunicazione sono completi e sufficienti per valutare i rischi e i pericoli connessi con la sostanza.

Sezione 5: Legittimazione all'immissione sul mercato

Art. 31

Immissione sul mercato di sostanze assoggettate all'obbligo di notifica 1

Una sostanza assoggettata all'obbligo di notifica può essere immessa sul mercato se:

a. l'organo di notifica ha deciso l'accettazione della sua notifica; oppure b. dalla data d'entrata confermata della sua notifica e di eventuali complementi e rettifiche successivamente richiesti sono trascorsi 60 giorni senza che l'organo di notifica si sia espresso in merito.

2

Il termine secondo il capoverso 1 lettera b è di 30 giorni se sono stati presentati i seguenti documenti:

a. un attestato ufficiale secondo cui la sostanza è autorizzata nell'UE; o b. una descrizione tecnica secondo l'articolo 19 capoverso 1 lettera b o c.26

Art. 32

Immissione sul mercato di sostanze assoggettate all'obbligo di comunicazione Una sostanza assoggettata all'obbligo di comunicazione può essere immessa sul mercato se: a. l'organo di notifica ha deciso l'accettazione della sua comunicazione; o b. dalla data d'entrata confermata della sua comunicazione e di eventuali complementi e rettifiche successivamente richiesti sono trascorsi 30 giorni senza che l'organo di notifica si sia espresso in merito.

Capitolo 3: Requisiti per gli esami

Art. 33

Principio 1 Il fabbricante assicura che l'esecuzione degli esami e i metodi usati nonché l'analisi dei risultati degli esami corrispondano allo stato della scienza e della tecnica.

2

Il DFI, il DATEC e il DFE possono disciplinare i dettagli tecnici nei rispettivi settori.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

Ordinanza

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Art. 34

Requisiti 1 Le prove intese a determinare le proprietà di sostanze e preparati si svolgono: a. secondo i metodi sperimentali di cui all'allegato V della direttiva 67/548/CEE; oppure

b.27 secondo le direttive sui test dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del gennaio 200728 per i prodotti chimici (direttive dell'OCSE sui test).

2

Se per la prova non è prescritto alcun metodo nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE e nelle direttive dell'OCSE sui test o se il fabbricante può far valere che un metodo prescritto non è adeguato per determinare una proprietà fisico-chimica, si possono applicare altri metodi sperimentali.

3

Se applica altri metodi sperimentali, il fabbricante deve comprovare che tali metodi:

a. conducono a risultati validi; e b. in caso di esperimenti su animali si tiene debitamente conto della loro protezione.

4

Le prove devono essere eseguite nel rispetto dei principi della buona prassi di laboratorio (BPL) secondo l'ordinanza del 18 maggio 200529 sulla buona prassi di laboratorio; sono eccettuati:

a. gli esami clinici; b. gli esami intesi a determinare le proprietà fisico-chimiche di preparati.

5

Se in alcune prove non sono rispettati i principi della BPL o lo sono solo parzialmente, la persona che presenta i rapporti d'esame deve darne una motivazione.

L'organo di notifica decide, d'intesa con i servizi di valutazione, se accettare i risultati ottenuti mediante tali prove.

Capitolo 4: Imballaggio, etichettatura e scheda di dati di sicurezza Sezione 1: Imballaggio

Art. 35

Natura degli imballaggi 1

Gli imballaggi devono essere di natura tale che le sostanze e i preparati pericolosi in essi contenuti non comportino pericoli per l'essere umano e l'ambiente durante l'immagazzinamento, la conservazione e il trasporto.

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

28 OECD Guidelines for the Testing of Chemicals - gen. 2007. I testi delle direttive sui test sono ottenibili dietro fattura o possono essere visionati gratuitamente presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna o possono essere consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

29 RS

813.112.1

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2

Gli imballaggi devono in particolare adempiere i seguenti requisiti: a. devono essere fabbricati e costituiti in modo tale che il contenuto non possa fuoriuscire accidentalmente; b. non possono essere danneggiati dal contenuto; c. non devono combinarsi in modo dannoso o pericoloso con il contenuto; d. devono resistere in modo affidabile alle sollecitazioni che si possono presentare durante l'utilizzazione; in particolare, non devono allentarsi le chiusure.

3

I requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 sono considerati adempiuti se gli imballaggi soddisfano le disposizioni sul trasporto per posta, per ferrovia, su strada, per via aerea o navigabile e attraverso gli impianti di trasporto in condotta.30

Art. 36

Struttura degli imballaggi Gli imballaggi di sostanze e preparati pericolosi venduti al pubblico devono presentare una struttura tale da non: a. risvegliare o favorire la curiosità dei bambini; b. ingannare i consumatori; c. poter essere scambiati con gli imballaggi di derrate alimentari, prodotti cosmetici31, agenti terapeutici o alimenti per animali.


Art. 37

Prescrizioni particolari

1

I contenitori di sostanze e preparati che sono venduti al pubblico devono essere muniti di chiusure di sicurezza a prova di bambino se:32 a. le sostanze o i preparati sono contrassegnati come tossici o corrosivi; b. le sostanze o i preparati sono contrassegnati come nocivi per la salute con la frase R 65; sono eccettuati gli imballaggi aerosol o i contenitori muniti di un sistema di nebulizzazione sigillato; c. i preparati contengono almeno il 3 per cento di metanolo (n. CAS33 67-56-1) o almeno l'1 per cento di diclorometano (n. CAS 75-09-2).

2

I contenitori di sostanze e preparati venduti al pubblico e etichettati come tossici, nocivi per la salute, corrosivi, estremamente infiammabili o facilmente infiammabili devono recare indicazioni di pericolo riconoscibili al tatto. Sono eccettuati gli aerosol etichettati soltanto come estremamente infiammabili o facilmente infiammabili.34 30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

31 Nuovo termine giusta il n. I cpv. 1 dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

33 Numero stabilito dal Chemical Abstract Service (CAS) allo scopo di facilitare l'identificazione delle sostanze.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

Ordinanza

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3

I dettagli tecnici delle chiusure di sicurezza a prova di bambino e delle indicazioni di pericolo riconoscibili al tatto sono retti dall'allegato IX della direttiva 67/548/CEE.

4

Per quanto concerne le confezioni spray che non rientrano nel campo d'applicazione della legge del 9 ottobre 199235 sulle derrate alimentari si applicano, oltre alle prescrizioni d'imballaggio della presente ordinanza, gli articoli 1 e 2, nonché i punti 2.1, 3, 4, 5 e 6 dell'allegato alla direttiva 75/324/CEE del Consiglio del 20 maggio 197536 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.37


Art. 38

Eccezioni Gli articoli 35-37 non si applicano agli esplosivi e ai pezzi pirotecnici ai sensi della legge del 25 marzo 197738 sugli esplosivi, ad eccezione dei pezzi pirotecnici destinati alla produzione di polveri, gas e nebbia tossici.

Sezione 2: Etichettatura

Art. 39

Etichettatura di sostanze e preparati 1

Chi, in qualità di fabbricante, fornisce a terzi sostanze o preparati deve indicare sull'etichetta:

a. il nome della sostanza o del preparato; b. il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del fabbricante.

2

Ai preparati con pericoli particolari si applicano inoltre le disposizioni dell'allegato 1 numero 5.


Art. 40

Etichettatura di sostanze e preparati pericolosi 1

Le sostanze e i preparati pericolosi devono inoltre essere etichettati, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 39, con le seguenti indicazioni: a. per le sostanze e i preparati venduti al pubblico: con la quantità contenuta; b. con simboli e designazioni di pericolo secondo l'allegato 1 numero 1; c. con le frasi R secondo l'allegato 1 numero 2 per indicare i rischi particolari; d. con le frasi S secondo l'allegato 1 numero 3 per indicare i consigli di prudenza;

e. con il nome chimico delle sostanze pericolose di un preparato secondo l'allegato 1 numero 4; 35 RS

817.0

36 GU L 147 del 9 giu. 1975, pag. 40, modificata l'ultima volta dalla direttiva 94/1/CE (GU L 23 del 28.1.1994, pag. 28).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

38 RS

941.41

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f.

per le sostanze classificate ufficialmente: se del caso, con il numero CE39.

2

Per il nome chimico di una sostanza pericolosa è determinante: a. in caso di sostanze classificate ufficialmente: il nome ufficiale; b. in caso di sostanze non classificate ufficialmente: una nomenclatura riconosciuta a livello internazionale.


Art. 41


40

Etichettatura di nuove sostanze non ancora completamente sottoposte a test Le sostanze notificate con una descrizione tecnica secondo l'articolo 19 capoverso 1 lettera b o c, nonché le sostanze che secondo l'articolo 17 capoverso 1 lettere a-d, f e g non sono assoggettate all'obbligo di notifica, devono inoltre essere contrassegnate, fintanto che non esiste ancora la descrizione tecnica secondo l'articolo 19 capoverso 1 lettera a, con l'indicazione «Attenzione - sostanza non ancora completamente sottoposta a test».


Art. 42

Etichettatura di preparati contenenti una nuova sostanza non ancora completamente sottoposta a test I preparati contenenti oltre l'1 per cento di una sostanza che deve essere etichettata secondo l'articolo 41 devono inoltre recare l'indicazione «Attenzione, questo preparato contiene una sostanza non ancora completamente sottoposta a test».


Art. 43

Protezione del segreto della ricetta di un preparato 1

Se in sede di etichettatura di un preparato l'indicazione del nome chimico di una sostanza pericolosa è suscettibile di mettere in pericolo la segretezza della ricetta del preparato, il fabbricante può denominare la sostanza in questione, conformemente all'allegato VI parte B della direttiva 1999/45/CE, sia con un nome che designa i principali gruppi funzionali sia con un nome sostitutivo, qualora la sostanza sia etichettata come segue: a. esclusivamente come irritante, senza che le sia stata attribuita la frase R 41; b. come irritante e come esplosiva, comburente, facilmente infiammabile, infiammabile, estremamente infiammabile o pericolosa per l'ambiente, senza che le sia stata attribuita la frase R 41; c. esclusivamente come nociva per la salute; oppure d. come nociva per la salute e come esplosiva, comburente, facilmente infiammabile, infiammabile, estremamente infiammabile, irritante o pericolosa per l'ambiente.

39 Numero stabilito dalla Commissione UE e assegnato a tutte le sostanze vecchie e nuove registrate.

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

Ordinanza

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2

Se intende far valere la protezione del segreto della ricetta di un preparato, il fabbricante deve presentare una domanda scritta all'organo di notifica.


Art. 44

Domanda di protezione del segreto della ricetta di un preparato 1

La domanda di protezione del segreto della ricetta di un preparato deve recare: a. il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del fabbricante; b. i seguenti dati relativi alle sostanze la cui identità deve essere mantenuta segreta nel quadro dell'etichettatura: 1. il nome

chimico,

2. il numero CAS, 3. il numero CE; c. il nome sostitutivo della sostanza; d. i motivi della domanda; e. il nome commerciale o la designazione del preparato; f. indicazioni circa le sostanze contenute secondo le disposizioni relative alla scheda di dati di sicurezza; g. la classificazione del preparato; h. l'etichettatura del preparato; i.

gli impieghi previsti del preparato; j. lo

stato

dell'aggregato;

k. se del caso, la scheda di dati di sicurezza.

2

L'organo di notifica decide in merito alla domanda d'intesa con i servizi di valutazione.


Art. 45

Etichettatura ingannevole

Le sostanze e i preparati pericolosi non devono essere etichettati o presentati in modo tale da destare l'impressione che non siano pericolosi; in particolare non devono essere provvisti di indicazioni quali «non tossico», «non nuoce alla salute», «rispettoso dell'ambiente», «non inquinante» o «ecologico».


Art. 46

Etichettatura facoltativa

1

Sugli imballaggi di sostanze, preparati od oggetti, il fabbricante può inoltre usare le indicazioni di pericolo per l'ambiente e le indicazioni di misure di protezione secondo l'allegato 1 numero 7.

2

Se l'allegato 1 numero 7 stabilisce un determinato pittogramma, il fabbricante non può usarne un altro, a meno che egli non dimostri che il pittogramma impiegato è d'uso comune a livello internazionale.

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Art. 47

Esecuzione dell'etichettatura

1

L'etichettatura deve essere effettuata direttamente su ogni imballaggio o mediante un'etichetta saldamente fissata ad ogni imballaggio; deve essere formulata in almeno due lingue ufficiali ed essere chiaramente visibile, ben leggibile e duratura.41 1bis D'intesa con i servizi di valutazione, l'organo di notifica può concedere, su domanda motivata, agevolazioni per determinati prodotti o gruppi di prodotti, se questi sono forniti in quantità talmente piccole da rendere inverosimile un pericolo per l'essere umano e l'ambiente. L'organo di notifica tiene un elenco delle eccezioni concesse e lo rende accessibile al pubblico.42 2 I dettagli dell'esecuzione sono retti dalle disposizioni dell'allegato 1 numero 6.

3

D'intesa con singoli utilizzatori finali commerciali, le sostanze e i preparati forniti agli stessi utilizzatori finali possono essere etichettati in una sola lingua ufficiale o in inglese.43

Art. 48


44

Imballaggi interni e imballaggi per il trasporto 1

Le disposizioni degli articoli 39-47 sono considerate adempiute se: a. gli imballaggi per il trasporto sono etichettati conformemente alle disposizioni sul trasporto per posta, per ferrovia, su strada, per via aerea o navigabile e attraverso gli impianti di trasporto in condotta; e

b. gli imballaggi interni vengono etichettati conformemente agli articoli 39-47 prima o immediatamente dopo la rimozione dell'imballaggio per il trasporto.

La responsabilità per l'imballaggio e l'etichettatura permane al fabbricante.

2

Nel caso di un singolo imballaggio, i simboli e le designazioni di pericolo possono essere tralasciati se le prescrizioni sull'etichettatura di cui al capoverso 1 lettera a sono adempiute. Sono eccettuati, a proposito dei preparati, il simbolo N e la designazione «pericoloso per l'ambiente» se non figurano come tali sull'etichetta.


Art. 49

Etichettatura di sostanze e preparati per l'esportazione 1

Chi esporta sostanze o preparati deve etichettarli, osservando le pertinenti norme internazionali, almeno con i seguenti dati: a. il nome del fabbricante; b. il nome chimico o il nome commerciale; c. le indicazioni sui pericoli per l'essere umano e l'ambiente e le relative misure protettive.

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

42 Introdotto dal n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

Ordinanza

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2

L'etichettatura deve essere redatta in almeno una lingua ufficiale del Paese d'importazione, a condizione che ciò sia fattibile con un onere ragionevole. Negli altri casi, occorre scegliere la lingua più diffusa nel Paese d'importazione.


Art. 50

45 Eccezioni 1 Gli articoli 39-49 non si applicano agli esplosivi e ai pezzi pirotecnici (art. 38), ad eccezione dei pezzi pirotecnici destinati a produrre polveri, gas e nebbia tossici.

2

Gli articoli 40-42 non si applicano alle seguenti sostanze e preparati pericolosi, se nella forma immessa sul mercato non costituiscono un pericolo per la salute dell'essere umano, in seguito a inalazione, ingestione o contatto con la pelle, né per le acque: a. ai metalli in forma compatta; b. alle leghe;

c. ai preparati contenenti polimeri o elastomeri.

3

Le sostanze e i preparati classificati come nocivi per inalazione non devono essere designati come nocivi con la frase R 65 se sono immessi sul mercato in imballaggi aerosol o in contenitori muniti di un sistema di nebulizzazione sigillato.

Sezione 3: Scheda di dati di sicurezza

Art. 51

Scopo La scheda di dati di sicurezza serve a fare in modo che le persone che, a titolo professionale o commerciale, impiegano sostanze o preparati, adottino le misure necessarie alla protezione della salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché alla protezione dell'ambiente.


Art. 52

Obbligo di redigere una scheda di dati di sicurezza Se vi è un obbligo di consegna secondo l'articolo 54, il fabbricante deve redigere una scheda di dati di sicurezza per le seguenti sostanze e preparati: a. le sostanze e i preparati pericolosi; b. i preparati contenenti una delle sostanze seguenti in una concentrazione di ≥ 1,0 per cento del peso (preparati non gassosi) o di ≥ 0,2 per cento del volume (preparati gassosi): 1. sostanza nociva per la salute, 2. sostanza pericolosa per l'ambiente, 45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

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3. sostanza per la quale è stato fissato un valore limite d'esposizione sul luogo di lavoro nella direttiva 2000/39/CE della Commissione dell'8 giugno 200046 relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici sul luogo di lavoro.


Art. 53

Requisiti per le schede di dati di sicurezza e la loro stesura 1

La scheda di dati di sicurezza deve adempiere i requisiti di cui all'allegato 2.

2

Il DFI può, d'intesa con il DATEC e il DFE, stabilire le conoscenze scientifiche necessarie per la stesura delle schede di dati di sicurezza.


Art. 54

Obbligo di consegna

1

Chi fornisce a titolo commerciale sostanze o preparati secondo l'articolo 52 a persone che li utilizzano a titolo professionale o commerciale deve consegnare loro una scheda di dati di sicurezza.

2

La scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata: a. in caso di fornitura di una sostanza o di un preparato pericolosi: al più tardi al momento della prima fornitura e, su richiesta, in caso di forniture successive; b. in caso di fornitura di un preparato secondo l'articolo 52 lettera b: su richiesta.

3

Se le sostanze e i preparati sono forniti per il commercio al dettaglio, l'obbligo di consegna vige qualora l'utilizzatore professionale o commerciale chieda una scheda di dati di sicurezza.

4

La scheda di dati di sicurezza è consegnata a titolo gratuito nelle lingue ufficiali desiderate dal destinatario. Di comune intesa, essa può essere consegnata in un'altra lingua.

5

La scheda di dati di sicurezza può essere trasmessa su carta o, di comune intesa, in forma elettronica.


Art. 55

Obbligo di consegna successiva 1

Chi consegna una scheda di dati di sicurezza deve consegnare successivamente, a titolo gratuito, le schede modificate in seguito a nuove indicazioni importanti a tutti i destinatari professionali o commerciali ai quali ha fornito la sostanza o il preparato in questione negli ultimi 12 mesi.

2

L'obbligo di consegna successiva non si applica alle schede di dati di sicurezza consegnate nell'ambito del commercio al dettaglio.

46 GU L 142 del 16 giu. 2000, pag. 47.

Ordinanza

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Art. 56

Obbligo di conservare le schede Il destinatario professionale o commerciale è tenuto a conservare la scheda di dati di sicurezza fintanto che nella sua azienda si utilizza la sostanza o il preparato in questione.

Titolo terzo: Obblighi dopo l'immissione sul mercato Capitolo 1: Considerazione delle nuove conoscenze ai fini della valutazione, classificazione ed etichettatura

Art. 57

Nuova valutazione di sostanze, preparati e oggetti Il fabbricante deve procedere a una nuova valutazione delle sostanze, dei preparati e degli oggetti contenenti sostanze pericolose o completare quella esistente e, se del caso, a una nuova classificazione se: a. si intende fornirli per un altro scopo; b. si intende impiegarli in altro modo; c. si intende impiegarli in quantità sensibilmente maggiori rispetto al passato; d. nella natura e nella quantità delle impurezze sorgono differenze tali da poter influire negativamente sull'essere umano o sull'ambiente; e. in base alle esperienze maturate nella prassi, a nuovi dati o a nuove conoscenze, la pericolosità per l'essere umano o la compatibilità con l'ambiente deve essere valutata altrimenti.


Art. 58

Aggiornamento e conservazione dei documenti 1

Il fabbricante è tenuto ad aggiornare i documenti disponibili completandoli con nuovi dati rilevanti per la salute e per l'ambiente fintanto che immette sul mercato la sostanza, il preparato o l'oggetto contenente sostanze pericolose.

2

Il fabbricante deve conservare, per almeno dieci anni dall'ultima immissione sul mercato e, unitamente al relativo risultato, i documenti più importanti impiegati ai fini della valutazione e della classificazione o provvedere affinché siano disponibili.

L'obbligo di conservare campioni e prove dura fintanto che il loro stato ne consente la valutazione.

Prodotti chimici

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813.11

Capitolo 2:

Informazioni ulteriori e rapporti d'esame complementari per le nuove sostanze


Art. 59

Informazioni ulteriori

1

Il notificante deve informare per scritto e senza indugio l'organo di notifica se: a. cambiano le indicazioni secondo l'articolo 18 capoverso 2 lettere a-c o secondo l'articolo 26 capoverso 2; i cambiamenti dell'ubicazione della sede di produzione fuori della Svizzera devono essere notificati soltanto se contemporaneamente si devono notificare modifiche delle indicazioni secondo l'articolo 18 capoverso 2 lettera a o b; b. la quantità della sostanza immessa globalmente sul mercato in Svizzera e nello SEE da un determinato fabbricante o, in caso d'importazione, da un determinato fabbricante straniero ha verosimilmente raggiunto uno dei quantitativi soglia di cui all'articolo 60 capoverso 1 o 2; c. la quantità della sostanza immessa globalmente sul mercato in Svizzera e nello SEE ogni anno da un determinato fabbricante o, in caso d'importazione, da un determinato fabbricante straniero è più che raddoppiata o più che dimezzata rispetto alla quantità della sostanza notificata la volta precedente; d. dispone di nuove conoscenze circa gli effetti della sostanza sull'essere umano o sull'ambiente;

e. immette la sostanza sul mercato per un nuovo impiego o è a conoscenza del fatto che la stessa viene impiegata per scopi che egli non ha comunicato all'organo di notifica; f. modifica la composizione della sostanza secondo il punto 1.3 degli allegati VII A, VII B o VII C della direttiva 67/548/CEE;

g.47 per la sostanza redige o fa redigere rapporti d'esame che esulano dalla descrizione tecnica di cui all'articolo 19 capoverso 1;

h.48 il notificante può procurarsi altri rapporti d'esame che esulano dalla descrizione tecnica secondo l'articolo 19 capoverso 1.

2

Il rappresentante esclusivo deve accertarsi che disponga di dati aggiornati, in particolare circa le quantità delle sostanze importate annualmente dagli importatori da esso rappresentati.

3

Gli importatori che nel notificare una nuova sostanza sono rappresentati da un rappresentante esclusivo sono tenuti a informarlo annualmente circa la quantità importata della sostanza in questione.

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

Ordinanza

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Art. 60

Ulteriori indicazioni e rapporti d'esame 1

Il notificante di una sostanza deve presentare all'organo di notifica i seguenti dati e rapporti d'esame complementari se le quantità globali immesse sul mercato in Svizzera e nello SEE da un determinato fabbricante o, in caso d'importazione, da un determinato fabbricante straniero ammontano verosimilmente: a. a oltre 100 kg all'anno o complessivamente a oltre 500 kg: le indicazioni secondo l'allegato VII B della direttiva 67/548/CEE; b. a oltre una tonnellata all'anno o complessivamente a 5 tonnellate: le indicazioni secondo l'allegato VII A della direttiva 67/548/CEE.

2

Su richiesta di un servizio di valutazione, l'organo di notifica esige dal notificante di una sostanza le seguenti indicazioni e rapporti d'esame complementari, se le quantità globali immesse sul mercato in Svizzera e nello SEE da un determinato fabbricante o, in caso d'importazione, da un determinato fabbricante straniero ammontano: a. a oltre 10 tonnellate all'anno o complessivamente a oltre 50 tonnellate: alcuni o tutti i rapporti d'esame secondo l'allegato VIII livello 1 della direttiva 67/548/CEE; b. a oltre 100 tonnellate all'anno o complessivamente a oltre 500 tonnellate: tutti i rapporti d'esame secondo l'allegato VIII livello 1 della direttiva 67/548/CEE, a meno che il notificante non provi che determinati esami o ricerche non siano idonei o che siano preferibili esami o ricerche scientifici alternativi; c. a oltre 1000 tonnellate all'anno o complessivamente a oltre 5000 tonnellate: alcuni o tutti i rapporti d'esame secondo l'allegato VIII livello 2 della direttiva 67/548/CEE.

3

Se la sostanza è fabbricata all'estero, sono determinanti le quantità di cui ai capoversi 1 e 2 per ogni fabbricante straniero.

4

A titolo di complemento alle indicazioni e ai rapporti d'esame secondo i capoversi 1 e 2, l'organo di notifica esige dal notificante, su richiesta di un servizio di valutazione, alcuni o tutti i rapporti d'esame secondo l'articolo 59 capoverso 1 lettere g e h.

5

Qualora il notificante non ottemperi entro i termini all'obbligo di presentare ulteriori rapporti d'esame, l'organo di notifica può far effettuare gli esami necessari a spese del notificante e, se necessario, vietare che la sostanza continui ad essere immessa sul mercato.

6

Se i pericoli connessi con una sostanza non possono essere valutati in modo sufficiente, l'organo di notifica esige dal notificante, su richiesta di un servizio di valutazione, ulteriori informazioni o esami in relazione alla sostanza o ai suoi prodotti di trasformazione.

Prodotti chimici

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Capitolo 3: Obbligo di annuncio

Art. 61

Obbligo di annuncio per vecchie sostanze e preparati pericolosi Il fabbricante di vecchie sostanze e preparati pericolosi deve annunciarli all'organo di notifica entro tre mesi dalla prima immissione sul mercato se: a. verosimilmente saranno immessi sul mercato in quantità superiori ai 100 kg all'anno; o

b. sono molto tossici, tossici, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione e verosimilmente saranno immessi sul mercato in quantità superiori ai 10 kg all'anno.


Art. 62

Obbligo di annuncio per determinate nuove sostanze pericolose Il fabbricante di nuove sostanze molto tossiche, tossiche, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione che secondo l'articolo 17 non sottostanno all'obbligo di notifica deve annunciarli all'organo di notifica entro tre mesi dalla prima immissione sul mercato.


Art. 63

Obbligo di annuncio per preparati non pericolosi Il fabbricante di preparati non classificati come pericolosi per i quali occorre redigere una scheda di dati di sicurezza e che sono venduti al pubblico deve annunciarli all'organo di notifica entro sei mesi dalla prima immissione sul mercato, se verosimilmente saranno immessi sul mercato in quantità superiori ai 100 kg all'anno.


Art. 64

Contenuto dell'annuncio

1

L'annuncio deve contenere i seguenti dati: a. il nome e l'indirizzo del fabbricante; b. in caso di sostanze pericolose: 1. il nome chimico secondo l'articolo 40 capoverso 2, 2. il numero CAS, 3. il numero CE, 4. la classificazione e l'etichettatura; c. in caso di preparati pericolosi secondo l'articolo 61 e di preparati non pericolosi secondo l'articolo 63: 1. il

nome

commerciale,

2. i dati relativi agli elementi costitutivi secondo le disposizioni relative alla scheda di dati di sicurezza, 3. la classificazione e l'etichettatura, 4. gli impieghi previsti, 5. lo stato

dell'aggregato.

Ordinanza

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2

Per i preparati notificati o annunciati secondo le disposizioni del diritto anteriore prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza occorre notificare soltanto l'etichettatura e la prevista quantità annuale immessa sul mercato secondo le categorie di cui all'articolo 65 capoverso 4.49

Art. 65

Annuncio esaustivo

1

Per i preparati pericolosi venduti al pubblico è necessario annunciare la composizione completa all'organo di notifica. Gli elementi costitutivi non pericolosi possono essere denominati, conformemente all'allegato VI parte B della direttiva 1999/45/CE, sia con un nome che designa i principali gruppi funzionali sia con un nome sostitutivo.

2

Per le nuove sostanze molto tossiche, tossiche, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione occorre comunicare, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 64 capoverso 2, le indicazioni relative alle raccomandazioni e ai provvedimenti d'urgenza di cui all'allegato VII A punti 2.3-2.5 della direttiva 67/548/CEE.

3

Per le vecchie sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione occorre comunicare, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 64 capoverso 2, un elenco e il riepilogo di tutti i dati alla base della classificazione. Su richiesta di un servizio di valutazione, l'organo di notifica può chiedere successivamente i dati dettagliati.

4

Per le vecchie sostanze pericolose per l'ambiente e i preparati pericolosi per l'ambiente occorre comunicare, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 64 capoverso 1, la prevista quantità annuale immessa sul mercato secondo le categorie: meno di 1 tonnellata, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate.50

Art. 66

Forma dell'annuncio e dell'annuncio esaustivo 1

L'annuncio e l'annuncio esaustivo secondo l'articolo 65 capoverso 1 devono essere fatti:

a. per mezzo di un modulo elettronico o, in casi motivati, su supporto cartaceo elaborabile elettronicamente; b. in una lingua ufficiale o in inglese.

2

Le indicazioni e i dati supplementari secondo l'articolo 65 capoversi 2-4 devono essere forniti:

a. su supporto elettronico o cartaceo; b. in una lingua ufficiale o in inglese.

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

Prodotti chimici

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Art. 67

Modifiche 1 Le modifiche dei dati secondo gli articoli 64 capoverso 1 e 65 capoversi 1-3 devono essere comunicate entro tre mesi.

2

Se la quantità di vecchie sostanze pericolose per l'ambiente e di preparati pericolosi per l'ambiente effettivamente consegnata all'anno diverge dalla categoria annunciata della quantità immessa sul mercato (art. 65 cpv. 4), occorre comunicare entro il 31 marzo dell'anno successivo la quantità immessa sul mercato l'anno precedente secondo le categorie menzionate nell'articolo 65 capoverso 4.51


Art. 68

Forma particolare dell'adempimento dell'obbligo di annuncio Gli obblighi di annuncio secondo gli articoli 61 e 63 sono considerati adempiuti se: a. è stata presentata una domanda di protezione del segreto della ricetta (art. 44); o

b. ...

52


Art. 69

Eccezioni all'obbligo di annuncio Sono eccettuati dagli obblighi di annuncio secondo il presente capitolo: a. le sostanze e i preparati classificati esclusivamente come facilmente infiammabili o infiammabili;

b. i prodotti intermedi; c. le sostanze e i preparati immessi sul mercato esclusivamente per scopi di ricerca e sviluppo;

d.53 le sostanze e i preparati esclusivamente impiegati nelle derrate alimentari, negli agenti terapeutici e negli alimenti per animali; e. i concimi che secondo l'ordinanza del 10 gennaio 200154 sui concimi necessitano di un'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) o devono essere notificati all'UFAG;

f.55 gli esplosivi e i pezzi pirotecnici che sottostanno all'obbligo d'autorizzazione secondo l'ordinanza del 27 novembre 200056 sugli esplosivi;

g.57 le sostanze acquistate in Svizzera; 51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

52 Abrogata dal n. I dell'O del 28 feb. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

54 RS

916.171

55 Introdotta dal n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

56 RS

941.411

57 Introdotta dal n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

Ordinanza

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h.58 i preparati acquistati in Svizzera e forniti in un imballaggio diverso da quello previsto dal fabbricante originario, se: 1. il nome commerciale, la composizione e l'impiego sono invariati, e 2. il nome del fabbricante originario è pure indicato; i.59 le miscele di gas composte esclusivamente di gas annunciati.

Titolo quarto: Utilizzazione di sostanze, preparati e oggetti Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 70

Rispetto delle indicazioni del fabbricante 1

Le sostanze, i preparati e gli oggetti possono essere pubblicizzati, offerti o forniti a titolo professionale o commerciale soltanto per l'utilizzazione previsto e i tipi di smaltimento indicati dal fabbricante.

2

Le informazioni che figurano sull'imballaggio e sulla scheda di dati di sicurezza devono essere rispettate.


Art. 71

Immissione nell'ambiente 1

Le sostanze e i preparati possono essere immessi direttamente nell'ambiente soltanto nella misura necessaria al raggiungimento dello scopo.

2

A tal fine occorre: a. usare apparecchi che consentano un impiego tecnicamente appropriato e specifico;

b. adottare provvedimenti per evitare nel limite del possibile che le sostanze e i preparati giungano nelle zone limitrofe o nelle acque; c. adottare provvedimenti per evitare nel limite del possibile che la fauna, la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi siano minacciati.

3

I preparati possono essere immessi direttamente nell'ambiente soltanto per gli impieghi indicati dal fabbricante.


Art. 72

Custodia 1 Per la custodia di sostanze e preparati devono essere rispettate le indicazioni che figurano sull'imballaggio ed eventualmente sulla scheda di dati di sicurezza.

2

Le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i loro contenitori, devono essere protetti da effetti pericolosi, in particolare di tipo meccanico.

58 Introdotta dal n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

59 Introdotta dal n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

Prodotti chimici

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3

Le sostanze e i preparati pericolosi devono essere custoditi in maniera ordinata e separandoli dall'altra merce. È proibito depositare derrate alimentari, alimenti per animali o agenti terapeutici in prossimità immediata di tali sostanze e preparati.

4

I capoversi 1-3 si applicano anche agli oggetti da cui sono emessi sostanze o preparati in quantità tali che potrebbero mettere in pericolo l'essere umano o l'ambiente.

5

Le sostanze e i preparati che, combinandosi, possono suscitare reazioni pericolose devono essere custoditi separatamente.

6

Le sostanze e i preparati pericolosi che non sono forniti a titolo commerciale possono essere travasati e custoditi soltanto in contenitori che adempiono i seguenti requisiti: a. gli imballaggi non devono poter essere confusi con imballaggi di derrate alimentari, prodotti cosmetici, agenti terapeutici o alimenti per animali; b. il nome della sostanza o del preparato deve essere indicato nell'etichettatura; e

c. la natura dell'imballaggio deve essere conforme all'articolo 35.60

Art. 73

Obblighi particolari in caso di fornitura di sostanze e preparati pericolosi Chi fornisce una sostanza o un preparato a titolo commerciale e deve consegnare all'acquirente una scheda di dati di sicurezza deve conoscere il contenuto della scheda e saperlo interpretare.


Art. 74

Persona di contatto per i prodotti chimici 1

Le aziende e gli istituti di formazione devono comunicare alle autorità esecutive cantonali la persona di contatto per i prodotti chimici da designare ai sensi dell'articolo 25 capoverso 2 LPChim.

2

Il DFI disciplina l'obbligo di comunicazione di cui al capoverso 1; stabilisce la forma e il contenuto della comunicazione.

3

Il DFI stabilisce i requisiti che la persona di contatto per i prodotti chimici deve soddisfare, in particolare in materia di qualifiche professionali e di competenze aziendali.


Art. 75

Pubblicità 1 La pubblicità relativa a sostanze, preparati e oggetti non deve dare una falsa immagine della loro pericolosità per l'essere umano e l'ambiente o della loro compatibilità con l'ambiente né indurre a impieghi e modi di eliminazione non appropriati.

60 Introdotto dal n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

Ordinanza

33

813.11

2

Nella pubblicità, le designazioni quali «degradabile», «ecologicamente innocuo», «ecologico», «innocuo per le acque» possono essere impiegate soltanto se al contempo le proprietà così designate sono meglio precisate.

3

Chi fa pubblicità per sostanze o preparati pericolosi acquistabili dal pubblico senza averne visto in precedenza l'etichettatura deve indicarne le proprietà pericolose, in una forma comprensibile a tutti e ben leggibile o udibile.61 Capitolo 2: Utilizzazione di sostanze e preparati particolarmente pericolosi

Art. 76

Sostanze e preparati particolarmente pericolosi Sono considerati particolarmente pericolosi le sostanze e i preparati che: a. devono essere etichettati: 1. come molto tossici, 2. come tossici,

3. come

corrosivi,

4. come

esplosivi,

5. come facilmente infiammabili con le frasi R 15 o R 17, 6. con una delle seguenti frasi R che indicano ulteriori pericoli fisico-chimici: R 1, R 4, R 5, R 6, R 16, R 19 o R 44, o

7.62 come pericolosi per l'ambiente con la frase R 50/53 in confezioni dal contenuto superiore a 1 kg; oppure b. sono destinati all'autodifesa.


Art. 77

63 Custodia 1 Per quanto concerne la custodia di sostanze e preparati particolarmente pericolosi si applica l'articolo 72.

2

Chi custodisce sostanze e preparati particolarmente pericolosi deve provvedere affinché non siano accessibili a persone non autorizzate.

3

Le sostanze e i preparati particolarmente pericolosi che non sono forniti a titolo commerciale possono essere travasati e custoditi soltanto in contenitori etichettati con i necessari simboli di pericolo.

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

Prodotti chimici

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813.11


Art. 78

Esclusione del servisol 1

La possibilità del servisol deve essere esclusa per: a. le sostanze e i preparati particolarmente pericolosi secondo l'articolo 76 lettera a forniti al pubblico;

b. le sostanze e i preparati destinati all'autodifesa.64 2

Il capoverso 1 non si applica ai carburanti.


Art. 79

Limitazioni della fornitura 1

Le sostanze e i preparati etichettati come molto tossici non possono essere forniti al pubblico. 2

Le sostanze e i preparati particolarmente pericolosi possono essere forniti a titolo commerciale soltanto a persone maggiorenni.65 3 Il capoverso 2 non si applica ai minorenni che devono impiegare tali sostanze, preparati o prodotti a titolo professionale o commerciale.

4

I capoversi 1 e 2 non si applicano ai carburanti.


Art. 80

Obblighi particolari concernenti la fornitura 1

Chi fornisce una sostanza o un preparato a titolo commerciale deve informare esplicitamente l'acquirente sulle misure di protezione necessarie e lo smaltimento conforme alle prescrizioni qualora la sostanza o il preparato sia etichettato come segue: a. molto

tossico;

b. tossico con le frasi R 45, R 46, R 49, R 60 o R 61; oppure c. esplosivo.

2

Chi fornisce a titolo commerciale al pubblico una sostanza o un preparato particolarmente pericoloso deve informare l'acquirente in modo adeguato, all'atto della fornitura, sulle misure di protezione necessarie e lo smaltimento conforme alle prescrizioni.66 3

Se fornisce al pubblico a titolo commerciale sostanze e preparati etichettati come tossici, esplosivi o corrosivi con la frase R 35, nonché preparati destinati all'autodifesa, il fornitore deve, oltre a rispettare gli obblighi di cui al capoverso 2:67 64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

Ordinanza

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813.11

a. verificare l'identità dell'acquirente mediante passaporto o carta d'identità e registrare i seguenti dati: 1. il nome e l'indirizzo dell'acquirente, 2. il nome e la quantità della sostanza o del preparato, 3. gli impieghi previsti, 4. la data della fornitura; b. farsi confermare per scritto che l'acquirente impiega le sostanze e i preparati in modo appropriato rispettando le indicazioni del fabbricante in materia di sicurezza.

3bis

L'invio di sostanze e preparati destinati all'autodifesa è escluso dagli obblighi di cui al capoverso 3; in tal caso l'invio deve essere raccomandato e deve figurarvi l'indicazione «da consegnare personalmente».68 4 Il fornitore è tenuto a conservare la registrazione dei dati di cui al capoverso 3 per tre anni dall'ultima fornitura.

5

Le sostanze e i preparati possono essere forniti conformemente ai capoversi 2 e 3 soltanto a persone delle quali il fornitore può supporre che siano capaci di discernimento e che possano rispettare l'obbligo di diligenza secondo l'articolo 8 LPChim e i requisiti secondo l'articolo 28 LPAmb.

6

Gli obblighi di cui ai capoversi 1-4 non si applicano alla fornitura di carburanti.


Art. 81

Conoscenze specifiche per la fornitura 1

Chi fornisce a titolo commerciale al pubblico una sostanza o un preparato particolarmente pericoloso deve possedere conoscenze specifiche. Il DFI può prevedere eccezioni.69 2

Il DFI può disciplinare: a. in che modo i requisiti per le conoscenze specifiche debbano essere adempiuti; a tal fine tiene conto della formazione professionale e dell'esperienza professionale;

b. il contenuto, la durata e l'organizzazione di corsi per l'acquisizione delle conoscenze specifiche.


Art. 82

Furto, perdita, erronea immissione sul mercato 1

In caso di furto, perdita o erronea immissione sul mercato di sostanze e preparati molto tossici, tossici, corrosivi o esplosivi, la persona vittima del furto, della perdita o responsabile dell'erronea immissione sul mercato deve annunciarlo senza indugio alla polizia.

68 Introdotto dal n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

Prodotti chimici

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813.11

2

La polizia informa l'autorità cantonale competente per l'applicazione della presente ordinanza e l'Ufficio federale di polizia.

3

L'autorità cantonale decide se avvertire l'opinione pubblica su eventuali pericoli.


Art. 83

Campioni Le sostanze e i preparati molto tossici, tossici o corrosivi possono essere distribuiti a scopi pubblicitari soltanto a utilizzatori professionali o commerciali.

Titolo quinto: Trattamento dei dati

Art. 84

Registro dei prodotti 1

L'organo di notifica tiene un registro delle sostanze e dei preparati che rientrano nel campo d'applicazione di un'ordinanza elencata qui appresso: a. la presente ordinanza; b. l'ordinanza del 18 maggio 200570 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici;

c. l'ordinanza del 18 maggio 200571 sui biocidi; d. l'ordinanza del 18 maggio 200572 sui prodotti fitosanitari.

2

Il registro è allestito sulla base di dati: a. rilevati o elaborati da un'autorità svizzera nel quadro di una delle ordinanze di cui al capoverso 1; b. messi a disposizione da autorità estere o da organizzazioni internazionali.


Art. 85

Dati confidenziali

1

Le autorità esecutive trattano in modo confidenziale i dati che vanno tenuti segreti in virtù di un interesse degno di protezione, sempre che non vi sia un interesse pubblico preponderante alla loro pubblicazione. 2 L'organo di notifica, d'intesa con i servizi di valutazione, designa i dati confidenziali. Li designa prima di trasmetterli alle autorità cantonali e federali competenti secondo l'articolo 87 capoverso 2.

3

È segnatamente considerato degno di protezione l'interesse a preservare il segreto commerciale e di fabbricazione, incluse le indicazioni sulla composizione completa e le quantità di una sostanza o di un preparato immesse sul mercato.

4

Se l'organo di notifica viene a conoscenza del fatto che dati designati come confidenziali sono stati lecitamente resi noti successivamente, tali dati non devono più essere trattati in modo confidenziale.

70 RS

814.81

71 RS

813.12

72 RS

916.161

Ordinanza

37

813.11

5

Non sono considerati in alcun caso confidenziali: a. il

nome

commerciale;

b. il nome e l'indirizzo della persona soggetta all'obbligo di notifica, comunicazione o annuncio;

c. le proprietà fisico-chimiche secondo gli allegati VII A, VII B, VII C e VII D della direttiva 67/548/CEE; d. le procedure ai fini di uno smaltimento conforme alle prescrizioni, di una possibile riutilizzazione e di altri metodi di neutralizzazione; e. la sintesi dei risultati degli esami tossicologici ed ecotossicologici; f. il grado di purezza di una sostanza e l'identità delle impurezze e degli additivi rilevanti ai fini della classificazione;

g. le raccomandazioni relative alle misure cautelative durante l'utilizzazione e alle misure d'urgenza in caso di incidenti; h. le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza; i.

i metodi d'analisi appropriati per stabilire l'esposizione dell'essere umano e la presenza nell'ambiente.

6

L'organo di notifica e i servizi di valutazione possono rendere accessibili al pubblico i dati del registro dei prodotti che non sono considerati in alcun caso confidenziali.


Art. 86

Trasmissione di dati all'organo di notifica e ai servizi di valutazione Se necessario ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza e su loro richiesta, occorre trasmettere all'organo di notifica e ai servizi di valutazione i seguenti dati relativi a sostanze, preparati e oggetti: a. i dati rilevati dall'UFAG in base: 1. all'ordinanza del 10 gennaio 200173 sui concimi, 2. all'ordinanza del 26 maggio 199974 sugli alimenti per animali, 3. all'ordinanza del 18 maggio 200575 sui prodotti fitosanitari; b. i dati relativi a sostanze estranee e componenti di derrate alimentari e a sostanze contenute in oggetti d'uso, che sono stati rilevati dall'UFSP e dall'Ufficio federale di veterinaria in base all'ordinanza del 1° marzo 199576 sulle derrate alimentari; c. i dati dell'Amministrazione federale delle dogane provenienti dalla dichiarazione doganale;

73 RS

916.171

74 RS

916.307

75 RS

916.161

76 RS

817.02

Prodotti chimici

38

813.11

d. i dati rilevati dalla SECO, dall'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni

(INSAI) o dagli ispettorati cantonali del lavoro sulla base della legislazione in materia di protezione dei lavoratori;

e. i dati rilevati dal Centro d'informazione tossicologica (art. 91); f. i dati rilevati dagli organi d'esame secondo l'articolo 12 capoverso 3 dell'ORRPChim 77;

g. i dati rilevati dai Cantoni nel quadro dell'esecuzione della presente ordinanza o di altri atti normativi che disciplinano la protezione dell'essere umano o dell'ambiente da sostanze, preparati od oggetti.


Art. 87

Scambio di informazioni e di dati 1

L'organo di notifica e i servizi di valutazione mettono reciprocamente a disposizione, per quanto necessario per adempiere i loro compiti, i dati che hanno rilevato o fatto rilevare sulla base della presente ordinanza o di altri atti normativi che disciplinano la protezione dell'essere umano o dell'ambiente da sostanze, preparati od oggetti. A tal fine possono allestire procedure di richiamo automatizzate.

2

L'organo di notifica e i servizi di valutazione mettono a disposizione delle autorità cantonali e federali competenti per l'esecuzione di atti normativi che disciplinano la protezione dell'essere umano o dell'ambiente da sostanze, preparati od oggetti i dati necessari all'adempimento dei loro compiti. A tal fine possono allestire procedure di richiamo automatizzate.

3

In taluni casi, l'organo di notifica e i servizi di valutazione possono trasmettere dati relativi a sostanze, preparati e oggetti a servizi diversi da quelli menzionati nel capoverso 2, se ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti.

4

La trasmissione secondo i capoversi 2 e 3 di dati confidenziali concernenti la composizione di preparati è ammessa soltanto se è richiesta da un'autorità preposta al perseguimento penale o se serve a rispondere a quesiti di carattere medico, in particolare nei casi d'urgenza, o per far fronte a un pericolo che minaccia immediatamente la vita o la salute dell'essere umano o l'ambiente.

5

I Cantoni informano l'organo di notifica circa i risultati di rilevamenti e chiarimenti relativi alla qualità dell'aria all'interno di locali e gli trasmettono i dati pertinenti a loro disposizione.


Art. 88

Trasmissione di dati all'estero e a organizzazioni internazionali 1

L'organo di notifica e i servizi di valutazione possono trasmettere dati non confidenziali ad autorità ed istituzioni estere nonché a organizzazioni internazionali.

2

L'organo di notifica e i servizi di valutazione possono trasmettere dati confidenziali quando:

a. lo richiedono accordi internazionali o decisioni di organizzazioni internazionali; o

77 RS

814.81

Ordinanza

39

813.11

b. è necessario per sventare un pericolo imminente per la vita o la salute dell'essere umano o per l'ambiente.

Titolo sesto: Esecuzione Capitolo 1: Confederazione Sezione 1:Organizzazione

Art. 89

Organo di notifica e comitato di direzione 1

L'organo di notifica è aggregato all'UFSP dal profilo amministrativo.

2

Per l'organo di notifica è istituito un comitato di direzione. Questo è composto dei direttori dei seguenti uffici federali: a. UFSP; b. UFAG; c. UFAM; d. SECO.

3

Il comitato di direzione ha i compiti e le competenze seguenti: a. nominare la direzione dell'organo di notifica; b. determinare la strategia dell'organo di notifica; c. consultare il bilancio dell'organo di notifica, con diritto di proposta.

4

Il comitato di direzione decide all'unanimità.


Art. 90

Servizi di

valutazione

I servizi di valutazione sono: a. l'UFSP per le questioni relative alla protezione della vita e della salute dell'essere umano;

b. l'UFAM per le questioni inerenti alla protezione dell'ambiente e della protezione indiretta dell'essere umano;

c. la SECO per le questioni relative alla protezione dei lavoratori.


Art. 91

Centro d'informazione

tossicologica

1

Il centro d'informazione tossicologica ai sensi dell'articolo 30 LPChim è il Centro svizzero d'informazione tossicologica (CSIT).

2

L'UFSP conclude annualmente con il CSIT una convenzione sull'ammontare degli indennizzi per le prestazioni da esso fornite secondo l'articolo 30 capoverso 2 LPChim.

Prodotti chimici

40

813.11


Art. 92

Commissione di esperti per i prodotti chimici 1

Il DFI può, d'intesa con il DATEC e il DFE, nominare una commissione di esperti per i prodotti chimici.

2

La commissione di esperti per i prodotti chimici si compone di periti dei servizi federali e cantonali, degli ambienti scientifici ed economici, della protezione dei consumatori e delle cerchie interessate.

3

La commissione di esperti per i prodotti chimici offre consulenza ai dipartimenti nelle questioni essenziali della legislazione e dell'esecuzione nel settore delle sostanze e dei preparati ed è autorizzata a formulare proposte. Per la consulenza può avvalersi di periti esterni.


Art. 93

Commissione di esperti in ecotossicologia 1

Il DATEC può nominare una commissione di esperti in ecotossicologia.

2

La commissione di esperti in ecotossicologia si compone di periti di servizi federali e cantonali, della scienza, dell'economia, della protezione dell'ambiente e delle cerchie interessate.

3

La commissione di esperti in ecotossicologia offre consulenza all'UFAM nelle questioni relative alla chimica ecologica e all'ecotossicologia.

Sezione 2: Controllo delle vecchie sostanze

Art. 94

1 I servizi di valutazione possono controllare le vecchie sostanze che: a. costituiscono un rischio particolare per la vita o la salute dell'essere umano o per l'ambiente a causa delle quantità fabbricate o immesse sul mercato, della loro pericolosità o di quella dei loro prodotti derivati o rifiuti; oppure b. sono oggetto di un programma internazionale di beni potenzialmente riciclabili.

2

Se una vecchia sostanza è oggetto di controllo, l'organo di notifica chiede a tutti i fabbricanti, su richiesta di un servizio di valutazione, le seguenti indicazioni: a. il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se questo importa la sostanza, il nome e l'indirizzo del fabbricante straniero; b. tutti i documenti che sono serviti a individuare e stabilire le proprietà pericolose della sostanza;

c. gli scopi d'impiego noti; d. i dati relativi alle quantità immesse sul mercato dal fabbricante.

3

Su domanda di un servizio di valutazione, l'organo di notifica esige da uno dei fabbricanti chiarimenti o esami. Dei costi sopportati dal fabbricante rispondono solidalmente tutti i fabbricanti.

Ordinanza

41

813.11

Sezione 3: Verifica del controllo autonomo e sorveglianza

Art. 95

Verifica del controllo autonomo 1

Nella loro sfera di competenze, i servizi di valutazione verificano nelle sostanze, nei preparati e negli oggetti: a. la valutazione e la classificazione; b. le indicazioni che figurano nella scheda di dati di sicurezza.

2

I servizi di valutazione possono incaricare l'organo di notifica di: a. verificare la composizione e le proprietà fisico-chimiche di sostanze, preparati e oggetti;

b. chiedere alle autorità esecutive cantonali di prelevare campioni.

3

Se vi è motivo di ritenere che la valutazione o la classificazione non sia stata effettuata o sia stata effettuata in modo scorretto, su richiesta di un servizio di valutazione l'organo di notifica esige dal fabbricante: a. tutti i documenti che sono serviti a determinare le proprietà pericolose o ai fini della valutazione; b. se del caso, la scheda di dati di sicurezza.

4

Su domanda di un servizio di valutazione, l'organo di notifica esige dal fabbricante l'esecuzione di esami o valutazioni più approfondite se vi sono indizi che: a. le sostanze o i preparati, i loro prodotti derivati o rifiuti possano mettere in pericolo l'essere umano o l'ambiente; b. gli oggetti, i loro prodotti derivati o rifiuti possano mettere in pericolo l'ambiente.

5

Le autorità esecutive dispongono inoltre delle competenze di cui all'articolo 42 LPChim e, in merito a un pericolo per l'ambiente, anche quelle di cui all'articolo 41 LPChim.

6

Se il fabbricante non ottempera a una decisione, l'organo di notifica vieta, su richiesta di un servizio di valutazione, l'ulteriore fornitura delle sostanze, dei preparati o degli oggetti in questione.

7

Per i prodotti cosmetici e le sostanze di partenza e gli additivi esclusivamente destinati a tal fine, il servizio competente per tali prodotti decide le misure necessarie. La partecipazione dell'UFAM è retta dagli articoli 62a e 62b della legge federale del 21 marzo 199778 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.


Art. 96

Sorveglianza in relazione alla difesa nazionale Per le questioni che riguardano la difesa nazionale, l'organo di notifica verifica, d'intesa con i servizi di valutazione, se le disposizioni della presente ordinanza sono rispettate.

78 RS

172.010

Prodotti chimici

42

813.11


Art. 97

Controllo delle importazioni e delle esportazioni 1

Su richiesta dell'organo di notifica, gli uffici doganali controllano se le sostanze, i preparati o gli oggetti sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza.

2

I servizi di valutazione possono invitare l'organo di notifica a presentare una richiesta secondo il capoverso 1.

3

Qualora vi sia il sospetto di un'infrazione, gli uffici doganali sono autorizzati a fermare la merce alla dogana e a ricorrere alle altre autorità esecutive secondo la presente ordinanza. Queste ultime procedono a ulteriori chiarimenti e prendono le misure del caso.

Sezione 4: Delega di compiti e competenze a terzi

Art. 98

1 I servizi federali competenti possono delegare, parzialmente o completamente, a enti di diritto pubblico o a privati adeguati i compiti e le competenze loro conferiti dalla presente ordinanza.

2

Per quanto concerne l'esecuzione della protezione della salute, la delega è limitata: a. alla verifica del controllo autonomo; b. alla valutazione nel quadro della verifica della notifica e delle informazioni ulteriori;

c. alle attività informative secondo l'articolo 28 LPChim; d. alla valutazione dei rischi secondo l'articolo 16 LPChim.

Sezione 5: Emolumenti

Art. 99

L'obbligo di pagare emolumenti e il calcolo degli stessi per atti amministrativi delle autorità esecutive federali ai sensi della presente ordinanza sono retti dall'ordinanza del 18 maggio 200579 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

Capitolo 2: Cantoni Sezione 1: Controllo successivo

Art. 100

Compiti delle autorità esecutive cantonali 1

Le autorità esecutive cantonali controllano mediante sondaggi le sostanze, i preparati e gli oggetti che si trovano sul mercato.

79 RS

813.153.1

Ordinanza

43

813.11

2

Nell'ambito di tali controlli le autorità esecutive cantonali verificano se: a. gli obblighi di notifica, di comunicazione e di annuncio (art. 16, 25, 61-63, 65, 67, 68) nonché le disposizioni relative alle informazioni ulteriori (art. 59) sono stati adempiuti; b. l'imballaggio è conforme alle disposizioni pertinenti (art. 35-37); c. l'etichettatura è conforme alle disposizioni pertinenti (art. 39-49 ed all. 1); d. le prescrizioni relative alla consegna, alla consegna successiva e alla conservazione della scheda di dati di sicurezza (art. 54-56) sono rispettate e se le indicazioni figuranti sulla scheda non sono palesemente scorrette;

e. le prescrizioni sulla pubblicità (art. 75) e i campioni (art. 83) sono rispettate.


Art. 101

Collaborazione tra le autorità esecutive cantonali e federali 1

L'organo di notifica ordina alle autorità esecutive cantonali, di propria iniziativa o su richiesta di un servizio di valutazione, di controllare determinate sostanze, preparati o oggetti, in particolare anche secondo l'articolo 95 capoverso 1.

2

Le autorità esecutive cantonali rilevano campioni su domanda dell'organo di notifica.

3

Se i controlli danno adito a contestazioni di rilievo, l'autorità preposta al controllo ne informa l'organo di notifica e le autorità competenti per le decisioni secondo l'articolo 102.

4

Se vi è il fondato sospetto che una classificazione sia scorretta, l'autorità preposta al controllo ne informa l'organo di notifica.


Art. 102


80

Decisioni delle autorità esecutive cantonali Se dal controllo risulta che le disposizioni degli articoli 100 capoverso 2 e 101 capoverso 1 sono violate, l'autorità del Cantone in cui gli assoggettati hanno il domicilio o la sede sociale decide le misure del caso.

Sezione 2:

Controllo dell'utilizzazione e promozione del comportamento ecologico

Art. 103

1 Le autorità esecutive cantonali controllano se sono rispettate le disposizioni particolari relative all'utilizzazione (art. 70-74 e 76-82). L'articolo 25 capoverso 1 secondo periodo LPChim si applica per analogia.

2

I Cantoni promuovono il comportamento ecologico.

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

Prodotti chimici

44

813.11

Titolo settimo: Disposizioni finali Capitolo 1: Disposizioni transitorie

Art. 104

Immissione sul mercato di sostanze, preparati e oggetti All'entrata in vigore della presente ordinanza, le sostanze, i preparati e gli oggetti fabbricati prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza per i quali è stato effettuato un controllo autonomo secondo l'articolo 26 LPAmb e che sono imballati ed etichettati secondo il diritto anteriore possono essere: a. immessi sul mercato in Svizzera dal fabbricante ancora per un anno; b. forniti ai consumatori finali ancora per due anni.


Art. 105

Scheda di dati di sicurezza La stesura e la consegna di schede di dati di sicurezza per le sostanze e i preparati immessi sul mercato in virtù dell'articolo 104 sono rette dal diritto anteriore.


Art. 106

Utilizzazione di sostanze e preparati 1

Per l'utilizzazione di sostanze e preparati immessi sul mercato secondo l'articolo 104 con l'etichettatura conforme al diritto anteriore, gli articoli 70-83 e l'articolo 22 LPChim si applicano per analogia.

2

A questo proposito si applicano le seguenti attribuzioni: a. «pericoloso» corrisponde alla classificazione in una classe di tossicità (classi di tossicità 1-5);

b. «particolarmente pericoloso» corrisponde alle classi di tossicità 1-3; c. «tossico» e «corrosivo» corrispondono alla classe di tossicità 2; d. «molto tossico» corrisponde alla classe di tossicità 1.


Art. 107


81

Notifica di nuove sostanze 1

Le sostanze immesse sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza e che secondo il nuovo diritto sottostanno all'obbligo di notifica devono essere notificate dal fabbricante all'organo di notifica entro tre anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

2

La forma della notifica è retta dall'articolo 18 capoverso 1.

3

La notifica deve recare: a. il nome e l'indirizzo del notificante e, se il notificante importa la sostanza, il nome e l'indirizzo del fabbricante straniero; b. se il notificante è un rappresentante esclusivo, inoltre: 81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

Ordinanza

45

813.11

1. una procura del fabbricante straniero da cui risulta che questi ha designato il notificante quale rappresentante esclusivo,

2. il nome e l'indirizzo degli importatori rappresentati, 3. la quantità di sostanze che il singolo importatore ha importato nell'anno civile della notifica; c. indicazioni circa l'identità della sostanza secondo l'allegato VIIA della direttiva 67/548/CEE;

d. il luogo dello stabilimento di produzione, se la sostanza è prodotta in Svizzera;

e. la quantità della sostanza immessa complessivamente sul mercato in Svizzera e nello SEE nell'anno civile della notifica;

f.

indicazioni circa gli impieghi, la classificazione e l'etichettatura attuali; g. un elenco e il riassunto o i rapporti d'esame degli esami eseguiti; h. per le sostanze pericolose: una proposta di scheda di dati di sicurezza; i. se del caso, un rapporto sulla valutazione secondo l'articolo 7 capoverso 1 o 2.

4

Se la sostanza è già notificata nell'UE, allo scopo di adempiere gli obblighi di notifica secondo il capoverso 3 il notificante può presentare i seguenti documenti: a. un attestato ufficiale secondo cui la sostanza è autorizzata nell'UE o la prova che la sostanza è stata valutata ufficialmente nell'UE; b. il riassunto della descrizione tecnica presentata nella procedura di notifica dell'UE. Se nel riassunto i dati di cui al capoverso 3 mancano o non sono aggiornati, il notificante deve allegare i dati mancanti o quelli aggiornati.

5

L'organo di notifica deve inoltre esigere dal fabbricante, su richiesta di un servizio di valutazione, rapporti sugli esami nel quadro della descrizione tecnica secondo l'articolo 18 capoverso 2 lettera e, nonché rapporti d'esame secondo l'articolo 18 capoverso 2 lettera f.


Art. 108

Obbligo di comunicazione per le nuove sostanze non assoggettate all'obbligo di notifica Per le sostanze immesse sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza e che secondo il nuovo diritto sottostanno all'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 25, entro due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza il fabbricante deve comunicare all'organo di notifica, su supporto elettronico o cartaceo, i dati secondo l'articolo 26.

Prodotti chimici

46

813.11


Art. 109


82

Obbligo di annuncio per vecchie sostanze e per preparati 1

Per le vecchie sostanze e i preparati immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza secondo le disposizioni del diritto anteriore, il fabbricante deve adempiere gli obblighi di annuncio secondo gli articoli 61 e 64-67 entro sei mesi dalla prima immissione sul mercato conformemente al nuovo diritto.

2

Per le vecchie sostanze pericolose per l'ambiente e i preparati pericolosi per l'ambiente che si trovano sul mercato al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, occorre annunciare entro il 31 marzo 2007 la quantità immessa sul mercato nel 2006 nelle categorie secondo l'articolo 65 capoverso 4.


Art. 110

Conoscenze specifiche per la fornitura e persona di contatto per i prodotti chimici Il DFI, d'intesa con il DATEC e il DFE, emana le disposizioni transitorie concernenti: a. le disposizioni sulle conoscenze specifiche per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi;

b. le disposizioni sulla persona di contatto per i prodotti chimici.

a83 Modifica dei criteri di classificazione o di etichettatura Se la modifica del 28 febbraio 2007 della presente ordinanza comporta la modifica dei criteri di classificazione o di etichettatura, le sostanze e i preparati, con l'imballaggio e l'etichettatura secondo il diritto anteriore: a. possono essere immessi nel mercato dal fabbricante nel corso dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente modifica;

b. possono essere forniti ai consumatori finali nel corso dei due anni successivi all'entrata in vigore della presente modifica.

Capitolo 2: Entrata in vigore

Art. 111

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

83 Introdotto dal n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

Ordinanza

47

813.11

Allegato 184 (art. 39 cpv. 2, 40 cpv. 1, 46, 47 cpv. 2, 100 cpv. 2 lett. c) Etichettatura di sostanze e preparati 1 Pericoli 1.1 Simboli e indicazioni di pericolo 1

Per l'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi si devono utilizzare i seguenti simboli e indicazioni di pericolo: E O F+ Esplosivo Comburente

Estremamente

infiammabile

F N T+

Facilmente infiammabile Pericoloso per l'ambiente Molto tossico

T Xn

C

Tossico Nocivo Corrosivo 84 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

Prodotti chimici

48

813.11

Xi

Irritante

2

I simboli devono essere stampati in nero su sfondo arancione.

1.2

Attribuzione dei simboli e delle indicazioni di pericolo 1

Le sostanze e i preparati pericolosi devono essere etichettati, conformemente alla loro classificazione, con i simboli e le indicazioni di pericolo appropriati.

2

Le sostanze classificate ufficialmente devono essere etichettate con i simboli e le indicazioni di pericolo attribuite dalle autorità.

3

Se da una classificazione effettuata dal fabbricante risulta che una sostanza o un preparato dovrebbe essere contrassegnata con più simboli di pericolo, si applicano le regole seguenti: a. apponendo il simbolo di pericolo T+ o T, si può rinunciare ai simboli di pericolo Xn, Xi e C;

b. apponendo il simbolo di pericolo C, si può rinunciare ai simboli di pericolo Xn e Xi;

c. apponendo il simbolo di pericolo E, si può rinunciare ai simboli F, F+ e O; d. apponendo il simbolo di pericolo Xn, si può rinunciare al simbolo di pericolo Xi.

2 Rischi

specifici

2.1

Frasi R semplici R 1

Esplosivo allo stato secco.

R 2

Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

R 3

Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

R 4

Forma composti metallici esplosivi molto sensibili.

R 5

Pericolo di esplosione per riscaldamento.

R 6

Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.

R 7

Può provocare un incendio.

Ordinanza

49

813.11

R 8

Può provocare l'accensione di materie combustibili.

R 9

Esplosivo in miscela con materie combustibili.

R 10

Infiammabile.

R 11

Facilmente infiammabile.

R 12

Estremamente infiammabile.

R 14

Reagisce violentemente con l'acqua.

R 15

A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili.

R 16

Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti.

R 17

Spontaneamente infiammabile all'aria.

R 18

Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/facilmente infiammabili.

R 19

Può formare perossidi esplosivi.

R 20

Nocivo per inalazione.

R 21

Nocivo a contatto con la pelle.

R 22

Nocivo per ingestione.

R 23

Tossico per inalazione.

R 24

Tossico a contatto con la pelle.

R 25

Tossico per ingestione.

R 26

Molto tossico per inalazione.

R 27

Molto tossico a contatto con la pelle.

R 28

Molto tossico per ingestione.

R 29

A contatto con l'acqua libera gas tossici.

R 30

Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso.

R 31

A contatto con acidi libera gas tossici.

R 32

A contatto con acidi libera gas molto tossici.

R 33

Pericolo di effetti cumulativi.

R 34

Provoca ustioni.

R 35

Provoca gravi ustioni.

R 36

Irritante per gli occhi.

R 37

Irritante per le vie respiratorie.

R 38

Irritante per la pelle.

R 39

Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.

R 40

Possibili effetti cancerogeni.

R 41

Rischio di gravi lesioni oculari.

Prodotti chimici

50

813.11

R 42

Può provocare sensibilizzazione per inalazione.

R 43

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

R 44

Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

R 45

Può provocare il cancro.

R 46

Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.

R 48

Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.

R 49

Può provocare il cancro per inalazione.

R 50

Altamente tossico per gli organismi acquatici.

R 51

Tossico per gli organismi acquatici.

R 52

Nocivo per gli organismi acquatici.

R 53

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

R 54

Tossico per la flora.

R 55

Tossico per la fauna.

R 56

Tossico per gli organismi del terreno.

R 57

Tossico per le api.

R 58

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.

R 59

Pericoloso per lo strato di ozono.

R 60

Può ridurre la fertilità.

R 61

Può danneggiare i bambini non ancora nati.

R 62

Possibile rischio di ridotta fertilità.

R 63

Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

R 64

Possibile rischio per i neonati nutriti con latte materno.

R 65

Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

R 66

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

R 67

L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

R 68

Possibilità di effetti irreversibili.

2.2

Combinazioni delle frasi R R 14/15

Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas estremamente infiammabili.

R 15/29

A contatto con acqua libera gas tossici ed estremamente infiammabili.

Ordinanza

51

813.11

R 20/21

Nocivo per inalazione e a contatto con la pelle.

R 20/22

Nocivo per inalazione e ingestione.

R 20/21/22

Nocivo per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

R 21/22

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.

R 23/24

Tossico per inalazione e a contatto con la pelle.

R 23/25

Tossico per inalazione e ingestione.

R 23/24/25

Tossico per inalazione, ingestione e a contatto con la pelle.

R 24/25

Tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

R 26/27

Molto tossico per inalazione e a contatto con la pelle.

R 26/28

Molto tossico per inalazione e ingestione.

R 26/27/28

Molto tossico per inalazione, ingestione e a contatto con la pelle.

R 27/28

Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

R 36/37

Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.

R 36/38

Irritante per gli occhi e la pelle.

R 36/37/38

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

R 37/38

Irritante per le vie respiratorie e la pelle.

R 39/23

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

R 39/24

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

R 39/25

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

R 39/23/24

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.

R 39/23/25

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e ingestione.

R 39/24/25

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

R 39/23/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

R 39/26

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

R 39/27

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

R 39/28

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

R 39/26/27

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.

Prodotti chimici

52

813.11

R 39/26/28

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e ingestione.

R 39/27/28

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

R 39/26/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

R 42/43

Può provocare sensibilizzazione per inalazione e a contatto con la pelle.

R 48/20

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

R 48/21

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

R 48/22

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

R 48/20/21

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

R 48/20/22

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione.

R 48/21/22

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

R 48/20/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

R 48/23

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

R 48/24

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

R 48/25

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

R 48/23/24

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

R 48/23/25

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione.

R 48/24/25

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

R 48/23/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

R 50/53

Molto tossico per gli organismi acquatici, a lungo termine può provocare effetti nocivi per l'ambiente acquatico.

Ordinanza

53

813.11

R 51/53

Tossico per gli organismi acquatici, a lungo termine può avere effetti nocivi per l'ambiente acquatico.

R 52/53

Nocivo per gli organismi acquatici, a lungo termine può provocare effetti nocivi per l'ambiente acquatico.

R 68/20

Nocivo per la salute: possibili effetti irreversibili per inalazione.

R 68/21

Nocivo per la salute: possibili effetti irreversibili a contatto con la pelle.

R 68/22

Nocivo per la salute: possibili effetti irreversibili per ingestione.

R 68/20/21

Nocivo per la salute: possibili effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle.

R 68/20/22

Nocivo per la salute: possibili effetti irreversibili per inalazione e ingestione.

R 68/21/22

Nocivo per la salute: possibili effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione.

R 68/20/21/22 Nocivo per la salute: possibili effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

2.3

Attribuzione delle frasi R 1

Le sostanze e i preparati pericolosi devono essere etichettati, conformemente alla loro classificazione, con le frasi R appropriate.

2

Le sostanze classificate ufficialmente devono essere etichettate con le frasi R attribuite ufficialmente.

3

Per principio non devono figurare più di sei frasi R. Per ogni proprietà pericolosa risultante da una classificazione di una sostanza o di un preparato, occorre tuttavia apporre almeno una frase R che indichi il pericolo principale. Le combinazioni di frasi R sono considerate come una frase R.

2.4

Scelta delle frasi R 1

Le frasi R sono attribuite alle sostanze in funzione dei seguenti criteri e priorità: a. pericoli per la salute: 1. frasi R corrispondenti alla caratteristica di pericolosità rappresentata da un simbolo,

2. frasi R corrispondenti ad altre caratteristiche di pericolosità che non sono rappresentate da un simbolo; b. pericoli dovuti a proprietà fisico-chimiche: frasi R corrispondenti alla caratteristica di pericolosità rappresentata da un simbolo;

Prodotti chimici

54

813.11

c. pericoli per l'ambiente: frasi R corrispondenti alla caratteristica di pericolosità «pericoloso per l'ambiente».

2

Le frasi R sono attribuite ai preparati in funzione dei seguenti criteri e priorità: a. pericoli per la salute: 1. frasi R corrispondenti a caratteristiche di pericolosità rappresentate da un simbolo. In determinati casi le frasi R devono essere riprese dalle tabelle dell'allegato II parte B della direttiva 1999/45/CE. Sull'etichetta devono figurare in particolare le frasi R delle componenti determinanti per l'attribuzione di una caratteristica di pericolosità, 2. frasi R corrispondenti ad altre caratteristiche di pericolosità attribuite alle componenti ma che non sono rappresentate da un simbolo; b. pericoli dovuti a proprietà fisico-chimiche: 1. frasi R corrispondenti a caratteristiche di pericolosità rappresentate da un simbolo. Sull'etichetta devono figurare in particolare le frasi R delle componenti determinanti per l'attribuzione di una caratteristica di pericolosità, 2. frasi R corrispondenti ad altre caratteristiche di pericolosità attribuite alle componenti ma che non sono rappresentate da un simbolo, 3. le frasi R 11 e 12 non devono essere riportate se rappresentano una ripetizione della designazione di pericolo del simbolo; c. pericoli

per

l'ambiente:

1. frasi R corrispondenti alla caratteristica di pericolosità «pericoloso per l'ambiente»,

2. se la frase R 50 è stata attribuita in aggiunta alle frasi combinate R 51/53 o R 52/53 oppure alla sola frase R 53, occorre usare la frase combinata R 50/53.

2.5 Eccezioni 1

L'indicazione di frasi R non è necessaria per le sostanze immesse sul mercato in confezioni il cui contenuto non supera i 125 ml e che: a. sono classificate come irritanti, facilmente infiammabili, infiammabili o comburenti; o

b. sono classificate come nocive per la salute e non sono vendute al pubblico.

2

L'indicazione di frasi R non è necessaria per i preparati immessi sul mercato in confezioni il cui contenuto non supera i 125 ml e che: a. sono classificati come facilmente infiammabili, comburenti o irritanti senza la frase «Rischio di gravi lesioni oculari» (R 41); o b. sono classificati come pericolosi per l'ambiente e devono essere contrassegnati con il simbolo di pericolo N.

3

Per i simboli di pericolo F e F+ non è necessario recare la frase R 11 o R 12.

Ordinanza

55

813.11

3 Consigli

di

prudenza

3.1 Frasi

S

semplici

S 1

Conservare sotto chiave.

S 2

Conservare fuori della portata dei bambini.

S 3

Conservare in luogo fresco.

S 4

Conservare lontano da locali di abitazione.

S 5

Conservare sotto … (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante).

S 6

Conservare sotto … (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante).

S 7

Conservare il recipiente ben chiuso.

S 8

Conservare al riparo dall'umidità.

S 9

Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.

S 12

Non chiudere ermeticamente il recipiente.

S 13

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

S 14

Conservare lontano da … (sostanze incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

S 15

Conservare lontano dal calore.

S 16

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

S 17

Tenere lontano da sostanze combustibili.

S 18

Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.

S 20

Non mangiare né bere durante l'impiego.

S 21

Non fumare durante l'impiego.

S 22

Non respirare le polveri.

S 23

Non respirare i gas/fumi /vapori/aerosol (termine/i appropriato/i da precisare da parte del fabbricante).

S 24

Evitare il contatto con la pelle.

S 25

Evitare il contatto con gli occhi.

S 26

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

S 27

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

S 28

In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con … (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).

S 29

Non gettare i residui nelle fognature.

S 30

Non versare acqua sul prodotto.

Prodotti chimici

56

813.11

S 33

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

S 35

Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

S 36

Usare indumenti protettivi adatti.

S 37

Usare guanti adatti.

S 38

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

S 39

Proteggersi gli occhi/la faccia.

S 40

Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare … (materiale da precisare da parte del fabbricante).

S 41

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

S 42

Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termine/i appropriato/i da precisare da parte del fabbricante).

S 43

In caso di incendio usare … (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l'acqua aumenta il rischio, precisare «Non usare acqua»).

S 45

In caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

S 46

In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

S 47

Conservare a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

S 48

Mantenere umido con … (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante).

S 49

Conservare soltanto nel recipiente originale.

S 50

Non mescolare con … (da specificare da parte del fabbricante).

S 51

Usare soltanto in luogo ben ventilato.

S 52

Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati.

S 53

Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.

S 56

Smaltire questo prodotto e i relativi contenitori in un punto di raccolta dei rifiuti pericolosi o speciali.

S 57

Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

S 59

Chiedere informazioni al fabbricante/fornitore per il ricupero/riciclaggio.

S 60

Questo prodotto e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

Ordinanza

57

813.11

S 61

Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

S 62

In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

S 63

In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

S 64

In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (soltanto se l'infortunato è cosciente).

3.2

Combinazioni delle frasi S S 1/2

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.

S 3/7

Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco.

S 3/9/14

Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

S 3/9/14/49

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

S 3/9/49

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.

S 3/14

Conservare in luogo fresco lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

S 7/8

Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità.

S 7/9

Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

S 7/47

Tenere il recipiente ben chiuso e a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

S 20/21

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

S 24/25

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

S 27/28

In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi la pelle immediatamente e abbondantemente con … (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).

S 29/35

Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

S 29/56

Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta dei rifiuti pericolosi o speciali.

S 36/37

Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

Prodotti chimici

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S 36/37/39

Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

S 36/39

Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

S 37/39

Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

S 47/49

Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

3.3

Attribuzione delle frasi S 1

Le sostanze e i preparati pericolosi devono essere contrassegnati con le frasi S adeguate, conformemente alla loro classificazione. La scelta delle frasi S è retta dall'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 196785 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (direttiva 67/548/CEE).

2

Le sostanze classificate ufficialmente devono essere contrassegnate con le frasi S assegnate ufficialmente.

3

Per principio non possono essere assegnate più di sei frasi S. Una combinazione di frasi S equivale a una frase S.

4

Occorre indicare una frase S sullo smaltimento della sostanza o del preparato, a meno che lo smaltimento della sostanza o del preparato o quello del relativo imballaggio non costituisca un evidente pericolo per l'essere umano o l'ambiente.

5

Per le sostanze e i preparati pericolosi venduti al pubblico vale quanto segue: a. se per la classificazione sono loro attribuiti i simboli di pericolo T, T+ o C, devono essere contrassegnati con le frasi S 1, S 2 e S 45; b. se nella classificazione viene loro attribuito un simbolo di pericolo diverso da quelli indicati nella lettera a, devono essere contrassegnati con le frasi S 2 e S 46, a meno che non venga loro attribuito soltanto il simbolo di pericolo N.

6

Le frasi S vanno scelte rispettando l'utilizzazione prevista e le condizioni prevedibili.

7

Nella scelta delle frasi S occorre evitare ridondanze ed equivoci.

8

Se per motivi tecnici non possono figurare sull'etichetta o sull'imballaggio, le frasi S possono essere indicate su schede informative separate.

85 GU L 196 del 16 ago. 1967, pag. 1, modificata l'ultima volta dalla direttiva 2004/73/CE (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1), rettificata in GU L 216 del 16 giu. 2004, pag. 3.

I testi degli atti normativi dell'UE menzionati nella presente ordinanza sono ottenibili dietro fattura o possono essere visionati gratuitamente presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna o possono essere consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

Ordinanza

59

813.11

3.4 Eccezioni 1

L'indicazione di frasi S non è necessaria per le sostanze immesse sul mercato in confezioni il cui contenuto non supera i 125 ml e che: a. sono classificate come irritanti, facilmente infiammabili, infiammabili o comburenti; o

b. sono classificate come nocive per la salute e non sono vendute al pubblico.

2

L'indicazione di frasi S non è necessaria per i preparati immessi sul mercato in confezioni il cui contenuto non supera i 125 ml e che sono classificati come: a. facilmente infiammabili, infiammabili, comburenti o irritanti senza la frase «Rischio di gravi lesioni oculari» (R 41); o b. pericolosi per l'ambiente.

4

Dichiarazione delle sostanze pericolose di un preparato 1

Per principio, non devono essere indicate più di quattro sostanze pericolose alle quali si possano ricondurre le proprietà pericolose più importanti del preparato.

2

In ogni caso, occorre indicare le sostanze pericolose che giustificano la seguente classificazione del preparato: a. cancerogeno; b. mutageno; c. tossico per la riproduzione; d. molto tossico, tossico o nocivo per la salute a causa di effetti non letali in seguito a un'unica esposizione; e. velenoso o nocivo per la salute in seguito a gravi effetti dovuti a esposizione ripetuta o prolungata; f. sensibilizzante.

3

Fatto salvo il capoverso 2, non vanno indicate le sostanze pericolose che giustificano la seguente classificazione del preparato:

a. esplosivo; b. comburente; c. estremamente infiammabile;

d. facilmente

infiammabile;

e. infiammabile; f. irritante; g. pericoloso per l'ambiente.

4

Per i preparati che recano il simbolo di pericolo T+, T o Xn devono essere prese in considerazione e indicate, con riserva del capoverso 3, soltanto le sostanze recanti il

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simbolo T+, T o Xn, la cui concentrazione è pari o superiore al seguente valore limite (valore limite Xn): a. il valore limite Xn che è stato fissato per la classificazione ufficiale; b. nel caso in cui non sia stato fissato un valore limite ai sensi della lettera a: il valore limite Xn secondo l'allegato II parte B della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 199986 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (direttiva 1999/45/CE).

5

Per i preparati che recano il simbolo di pericolo C devono essere presi in considerazione e indicati con riserva del capoverso 3 soltanto le sostanze recanti il simbolo C la cui concentrazione è pari o superiore al seguente valore limite (valore limite Xi):

a. il valore limite che è stato fissato per la classificazione ufficiale; b. il valore limite Xi secondo l'allegato II parte B della direttiva 1999/45/CE.

5

Disposizioni per i preparati che presentano rischi particolari 5.1 Colle contenenti cianoacrilati 1

Le colle a base di cianoacrilato devono essere etichettate con la seguente indicazione: «Cianoacrilato. Pericolo. Si incolla alla pelle e agli occhi in pochi secondi. Da conservare fuori dalla portata dei bambini».

2

Adeguati consigli di prudenza devono essere uniti all'imballaggio.

5.2 Preparati contenenti

isocianati

I preparati contenenti isocianati (monomero, oligomero, prepolimero ecc., come tali o in miscuglio) devono essere etichettati con la seguente indicazione: «Contiene isocianati. Attenersi alle indicazioni del fabbricante».

5.3

Preparati contenenti resine epossidiche con peso molecolare medio di700

I preparati contenenti resine epossidiche con peso molecolare medio di ≤700 devono

essere etichettati con la seguente indicazione: «Contiene resine epossidiche. Attenersi alle indicazioni del fabbricante».

86 GU L 200 del 30 lug. 1999, pag. 1, modificata l'ultima volta dalla direttiva 2006/8/CE (GU L 19 del 24.1.2006, pag. 12).

Ordinanza

61

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5.4

Preparati contenenti cloro attivo I preparati contenenti oltre l'1 per cento di cloro attivo e che sono venduti al pubblico devono essere etichettati con la seguente indicazione: «Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti, possono formarsi gas pericolosi (cloro)».

5.5

Preparati contenenti cadmio (leghe) e destinati ad essere impiegati per la brasatura e la saldatura I preparati contenenti cadmio (leghe) e destinati a essere impiegati per la brasatura e la saldatura devono essere etichettati con la seguente indicazione: «Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'utilizzazione si sviluppano vapori pericolosi. Attenersi alle indicazioni del fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza».

5.6

Preparati sotto forma di aerosol Per le confezioni spray che non rientrano nel campo d'applicazione della legge del 9 ottobre 199287 sulle derrate alimentari si applicano, oltre alle disposizioni della presente ordinanza, gli articoli 1, 2 e 9a e i numeri 2.2 e 2.3 dell'allegato delle direttiva 75/324/CEE del Consiglio del 20 maggio 197588 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.

5.7

Preparati non classificati come sensibilizzanti ma contenenti almeno una sostanza classificata come

sensibilizzante I preparati non classificati come sensibilizzanti ma contenenti almeno una sostanza classificata come sensibilizzante in concentrazione pari o superiore allo 0,1 per cento o in concentrazione pari o superiore a quella specificata nella classificazione ufficiale (art. 9) devono essere etichettati con la seguente indicazione: «Contiene (nome della sostanza sensibilizzante). Può provocare reazioni allergiche».

5.8

Preparati liquidi contenenti idrocarburi alogenati I preparati liquidi che non presentano un punto d'infiammabilità o presentano un punto di infiammabilità superiore a 55 °C e contengono un idrocarburo alogenato e sostanze infiammabili o facilmente infiammabili in concentrazione superiore al 5 per cento devono essere etichettati, se del caso, con la seguente indicazione: «Può diventare infiammabile durante l'impiego» oppure «Può diventare leggermente infiammabile durante l'impiego».

87 RS 817.0

88 GU L 147 del 9 giu. 1975, pag. 40, modificata l'ultima volta dalla direttiva 94/1/CE (GU L 23 del 28.1.1994, pag. 28).

Prodotti chimici

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5.9

Preparati non classificati come pericolosi ma che contengono almeno una sostanza pericolosa e non sono venduti al pubblico I preparati non classificati come pericolosi ma che contengono almeno una sostanza pericolosa e non sono venduti al pubblico devono essere etichettati con la seguente indicazione: «Gli utilizzatori professionali possono chiedere la scheda di dati di sicurezza».

5.10

Preparati contenenti sostanze contrassegnate dalla frase R 67 1

I preparati contenenti una o più sostanze contrassegnate dalla frase R 67 e la cui concentrazione globale minima è del 15 per cento devono essere etichettati con la frase R 67.

2

L'indicazione di cui al capoverso 1 non è necessaria se: a. al preparato è attribuita la frase R 20, R 23, R 26, R 68/20, R 39/23 o R 39/26;

b. il contenuto della confezione non supera i 125 ml.

5.11

Preparati pericolosi venduti al pubblico 1

I preparati pericolosi venduti al pubblico devono recare i consigli di prudenza di cui al numero 33.

2

Per i preparati classificati come tossici (T) o corrosivi (C) occorre allegare, se tecnicamente non è possibile applicare le istruzioni per l'uso direttamente all'imballaggio, delle istruzioni per l'uso precise e comprensibili per tutti, comprendente se del caso anche informazioni circa lo smaltimento dell'imballaggio vuoto. Le istruzioni per l'uso devono essere formulate in almeno due lingue ufficiali.

5.12

Preparati pericolosi destinati ad essere utilizzati mediante nebulizzazione I preparati pericolosi destinati ad essere utilizzati mediante nebulizzazione devono essere etichettati con la frase S 23 e con la frase S 38 o S 51.

Ordinanza

63

813.11

5.13

Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R 33 Un preparato contenente una sostanza contrassegnata dalla frase R 33 deve essere etichettata con la frase R 33 qualora tale sostanza sia presente con una concentrazione pari o superiore all'1 per cento; sono fatti salvi altri limiti di concentrazione definiti nella classificazione ufficiale (art. 9).

5.14

Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R 64 Un preparato contenente una sostanza contrassegnata dalla frase R 64 deve essere etichettata con la frase R 64 qualora tale sostanza sia presente con una concentrazione pari o superiore all'1 per cento; sono fatti salvi altri limiti di concentrazione definiti nella classificazione ufficiale (art. 9).

6 Etichetta

1

L'etichetta deve essere applicata all'imballaggio in modo tale che le indicazioni possano essere lette orizzontalmente quando l'imballaggio è riposto in modo usuale.

2

Le dimensioni dell'etichetta devono essere conformi ai seguenti formati: Capacità dell'imballaggio Formato (in mm) a seconda delle possibilità fino a 3 litri

almeno 52×74

oltre 3 litri fino a 50 litri al massimo almeno 74×105

oltre 50 litri fino a 500 litri al massimo almeno 105×148

oltre 500 litri

almeno 148×210

3

Sull'etichetta possono figurare esclusivamente le indicazioni prescritte nella presente ordinanza per l'etichettatura nonché, se del caso, informazioni complementari relative all'igiene e alla sicurezza.

4

Ogni simbolo di pericolo deve occupare almeno un decimo della superficie dell'etichetta e avere una dimensione minima di 1 cm2.

5

Si può rinunciare all'etichetta se le indicazioni di cui agli articoli 39-46 figurano in modo chiaro sull'imballaggio stesso.

6

Il colore e la presentazione dell'etichetta o - nel caso del capoverso 5 - dell'imballaggio devono essere tali che il simbolo di pericolo e il suo sfondo siano chiaramente visibili.

7

Per le bombole mobili per il gas, le prescrizioni relative all'etichettatura sono considerate rispettate se corrispondono alle pertinenti prescrizioni dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

Prodotti chimici

64

813.11

7 Etichettatura facoltativa

7.1

Indicazioni di pericolo per l'ambiente Numero

Pittogrammi

Esempi di diciture

7.1.1

Tossico per le api

Non spruzzare su fiori in boccio o sbocciati Non trattare piante infestate da pidocchi Prudenza se le colture vicine sono in fiore o se sono frammiste a erbacce in fiore Impiegare solo in assenza di vento 7.1.2

Pericoloso per le acque sotterranee Impiego vietato nelle zone di protezione S (S1, S2 e S3) di captazioni di sorgenti o di acque sotterranee Non spandere su maggesi completi o parziali
Non impiegare in zone carsiche o su suoli porosi Non impiegare nella manutenzione dei binari
Deposito vietato nelle zone di protezione S (S1, S2 e S3) di captazioni di sorgenti o di acque sotterranee

Ordinanza

65

813.11

7.2

Indicazioni di misure di protezione Numero

Pittogrammi

Esempi di diciture

7.2.1

Rifiuti urbani

Può essere consegnato insieme ai rifiuti urbani al servizio di nettezza urbana 7.2.2

Rifiuti speciali

Consegnare come rifiuto speciale alla ditta … Riconsegnare come rifiuto speciale al punto di vendita Riconsegnare come rifiuto speciale al centro di raccolta dei veleni Consegnare come rifiuto speciale al centro di raccolta degli oli esausti Osservazione: la dicitura deve indicare il modo di eliminazione raccomandato 7.2.3

Divieto di eliminazione attraverso le canalizzazioni Non versare i residui nelle canalizzazioni o nel WC, ma consegnarli al servizio di nettezza urbana Non versare i residui nelle canalizzazioni o nel WC, ma riconsegnarli al punto di vendita o a un posto di raccolta dei rifiuti Osservazione: la dicitura deve indicare il modo di eliminazione raccomandato

Prodotti chimici

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813.11

Allegato 289 (art. 53)

Esigenze relative alla scheda di dati di sicurezza Disposizioni generali 1

Nella scheda di dati di sicurezza, le indicazioni devono essere chiare, concise e comprensibili per l'utilizzatore professionale o commerciale.

2

In casi motivati, alcune indicazioni possono essere tralasciate o sostituite con altre altrettanto adeguate o più idonee. Data la vasta gamma delle proprietà delle sostanze e dei preparati, in alcuni casi possono essere necessarie ulteriori informazioni.

3

La data di stesura della scheda di dati di sicurezza deve figurare sulla prima pagina.

Le nuove versioni devono recare l'indicazione «Rielaborato il ... (data)».

4

In caso di revisione della scheda occorre indicare chiaramente le informazioni aggiunte, soppresse o modificate.

1

Elementi identificatori della sostanza o del preparato e della

ditta

Devono essere indicati: a. gli elementi identificatori della sostanza o del preparato. La denominazione impiegata per l'identificazione deve essere identica a quella figurante sull'etichetta, sull'imballaggio o sul contenitore. Se esistono, possono essere indicati anche altri elementi identificatori; b. l'utilizzazione previsto della sostanza o del preparato. Per quanto conosciuti, occorre indicare gli impieghi previsti o raccomandati della sostanza o del preparato. Nel caso in cui vi siano diverse possibilità, è sufficiente indicare gli impieghi più importanti o più frequenti. Descrivere inoltre brevemente l'effetto della sostanza o del preparato (p. es. sostanze protettive antincendio, sostanze antiossidanti); c. gli elementi identificatori della ditta: l'identificazione del fabbricante della sostanza o del preparato e il suo indirizzo completo e numero di telefono; d. i numeri telefonici di chiamata urgente. Va indicato il numero telefonico del fabbricante. Per informazioni di carattere medico può essere indicato il numero telefonico di chiamata urgente del centro d'informazione tossicologica (art. 91).

89 Aggiornato giusta il n. II 1 dell'all. 3 all'O del 22 giu. 2005 sul traffico di rifiuti, (RS 814.610) e dal n. II cpv. 2 dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).

Ordinanza

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813.11

2 Composizione/Indicazioni sulle

componenti

1

Le indicazioni fornite dalla scheda di dati di sicurezza devono consentire all'utilizzatore professionale di riconoscere agevolmente i rischi presentati dalla sostanza o dal preparato. Le indicazioni riportate sulla scheda devono basarsi sulle indicazioni che figurano sull'etichetta, sull'imballaggio o sul contenitore.

2

Le seguenti componenti di un preparato pericoloso devono essere indicate con la loro concentrazione o gamma di concentrazioni: a. le sostanze pericolose per la salute e per l'ambiente, qualora il loro tenore nel preparato raggiunga o superi i valori limite stabiliti nell'articolo 3 paragrafo 3 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 199990 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (direttiva 1999/45/CE), a meno che non siano stati definiti limiti più bassi nella classificazione ufficiale (art. 9) o nell'allegato II, III o V della direttiva 1999/45/CE; b. le sostanze per le quali è fissato un valore limite di esposizione sul luogo di lavoro nella direttiva 2000/39/CE della Commissione dell'8 giugno 200091 relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro (direttiva 2000/39/CE).

3

Per i preparati classificati come non pericolosi, occorre indicare le seguenti componenti con le rispettive concentrazioni o gamme di concentrazione, se sono contenute in un'unica concentrazione di

≥1,0 per cento del peso (in preparati non gassosi), rispettivamente di

≥0,2 per cento del volume (in preparati gassosi): a. sostanze pericolose per la salute o per l'ambiente; b. sostanze per le quali è stabilito un valore limite di esposizione sul luogo di lavoro nella direttiva 2000/39/CE.

4

Per le sostanze che in virtù dei capoversi 2 e 3 devono figurare nella scheda di dati di sicurezza, occorre indicare: a. le pertinenti designazioni di pericolo per la salute e per l'ambiente e le frasi R conformemente all'allegato 1; b. le proprietà fisico-chimiche pericolose; 90 GU L 200 del 30 lug. 1999, pag. 1, modificata l'ultima volta dalla direttiva 2006/8/CE (GU L 19 del 24.1.2006, pag. 12). I testi degli atti normativi dell'UE menzionati nella presente ordinanza sono ottenibili dietro fattura o possono essere visionati gratuitamente presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure possono essere consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

91 GU L 142 del 16 giu. 2000, pag. 47.

Prodotti chimici

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813.11

c. se del caso, i numeri CAS92, EINECS93 o ELINCS94 e la nomenclatura IUPAC95.

5

Se l'indicazione del nome chimico delle sostanze che in virtù dei capoversi 2 e 3 devono figurare nella scheda di dati di sicurezza mette in pericolo il segreto della ricetta del preparato, il fabbricante può indicare queste sostanze con un nome sostitutivo, sempre che siano adempiuti i presupposti secondo l'articolo 43. La determinazione del nome sostitutivo è retta dall'allegato VI parte B della direttiva 1999/45/CE.

3 Possibili

pericoli

1

La classificazione della sostanza o del preparato deve essere indicata. Occorre descrivere i pericoli per l'essere umano e l'ambiente derivanti dalla sostanza o dal preparato.

2

Occorre indicare anche i pericoli che non hanno effetti sulla classificazione (p. es.

concentrazione di polvere, pericolo di asfissia, pericolo di assideramento o effetti sull'ambiente, quali i rischi per gli organismi terricoli), ma che contribuiscono al rischio derivante globalmente dalla sostanza o dal preparato.

3

Occorre descrivere i principali effetti nocivi di natura fisico-chimica, le conseguenze nocive più importanti sulla salute dell'essere umano e sull'ambiente nonché i sintomi che possono presentarsi durante l'impiego e in caso di eventuali abusi.

4

I dati che figurano sull'etichetta devono essere indicati nel numero 15.

4

Misure di pronto soccorso 1

Vanno indicate le misure di pronto soccorso necessarie. In particolare occorre specificare i casi in cui è necessario consultare immediatamente un medico.

2

Le istruzioni per il pronto soccorso devono essere formulate in modo chiaro, conciso e comprensibile per l'infortunato, gli astanti e coloro che prestano i primi soccorsi. I sintomi e gli effetti vanno descritti in modo conciso. Le indicazioni devono rilevare le misure urgenti da adottare in caso di incidenti e se sono possibili effetti ritardati conseguenti all'esposizione.

92 Numero stabilito dal Chemical Abstract Service (CAS) allo scopo di facilitare l'identificazione delle sostanze.

93 European inventory of existing commercial chemical substances / elenco europeo delle sostanze chimiche presenti sul mercato. GU C 146 A del 15 giu. 1990, rettificata dalla comunicazione 2002/C 54/08 (GU C 54 del 1° mar. 2002). Il testo dell'EINECS è ottenibile dietro fattura o può essere consultato gratuitamente presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna o può essere consultato all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

94 European List of Notified Chemical Substances / elenco europeo delle sostanze chimiche notificate. Quinta pubblicazione dell'ELINCS. GU C 72 dell'11 mar. 2000, pag. 1.

95 International Union of Pure and Applied Chemistry.

Ordinanza

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813.11

3

Le informazioni devono essere suddivise secondo le diverse modalità di esposizione, ossia per inalazione, a contatto con la pelle o gli occhi e ingestione.

4

Se uno specifico trattamento urgente richiede un rimedio particolare, occorre indicare che tale rimedio deve essere disponibile sul luogo di lavoro.

5 Misure

antincendio

Indicare le modalità per combattere un incendio che potrebbe svilupparsi a partire da una sostanza o da un preparato oppure propagarsi a una sostanza o a un preparato, in particolare: a. i mezzi di estinzione appropriati; b. i mezzi di estinzione inappropriati per ragioni di sicurezza; c. gli eventuali rischi particolari derivanti dall'esposizione alla sostanza o al preparato stesso, ai loro derivati di combustione o ai gas prodotti; d. l'equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi.

6

Misure in caso di fuoriuscita accidentale 1

A seconda della sostanza o del preparato, devono essere fornite le seguenti indicazioni sulle misure da prendere in caso di fuoriuscita accidentale:

a. le misure precauzionali da prendere per le persone, quali rimuovere le fonti di ignizione, assicurare una ventilazione sufficiente o una sufficiente protezione delle vie respiratorie, prevenire la formazione di polvere, evitare il contatto con la pelle e gli occhi; b. le misure per la protezione dell'ambiente, quali prevenire l'infiltrazione nelle canalizzazioni, nelle acque superficiali e sotterranee nonché nel suolo, eventualmente allertare il vicinato; c. i metodi di pulizia, quali impiegare sostanze assorbenti (p. es. sabbia, farina fossile, leganti acidi, leganti universali, segatura), abbattere gas e fumo con acqua, diluire; inoltre richiamare possibilmente l'attenzione sui prodotti che non devono essere impiegati in nessun caso o su quelli appropriati come neutralizzanti, con espressioni del tipo «mai utilizzare», «neutralizzare con».

2

Se del caso, rinviare al controllo dell'esposizione e protezione individuale (n. 8) e alle considerazioni sullo smaltimento (n. 13).

Prodotti chimici

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813.11

7 Manipolazione e

stoccaggio

7.1 Manipolazione 1

Occorre indicare le precauzioni per un'utilizzazione sicura, ivi compresi i consigli sugli accorgimenti tecnici, quali il contenimento, la ventilazione locale e generale, i provvedimenti per prevenire la formazione di aerosol e polveri, le misure antincendio, i provvedimenti per la protezione dell'ambiente (p. es. l'impiego di filtri o di depuratori nell'impianto di ventilazione, l'impiego di bacini di ritenzione o di sistemi di impermeabilizzazione, le misure per l'assimilazione e lo smaltimento di materiale fuoriuscito) e altri requisiti specifici o norme d'uso relative alla sostanza o al preparato (p. es. attrezzature e procedure appropriate o proibite), fornendo se possibile una breve descrizione.

2

Se possibile, occorre descrivere brevemente il tipo di misura adottata.

7.2 Stoccaggio 1

Occorre indicare le condizioni per uno stoccaggio sicuro, fra cui la progettazione specifica dei locali e dei contenitori (incluse le paratie di contenimento e la ventilazione), i materiali incompatibili, le condizioni di stoccaggio (limiti/intervalli di temperatura e di umidità, luce, gas inerte ecc.), impianto elettrico speciale, prevenzione dell'accumulo di elettricità statica.

2

Occorre indicare, se necessario, i limiti quantitativi in condizioni di stoccaggio.

3

Occorre fornire indicazioni sul tipo di materiale impiegato per l'imballaggio e i contenitori della sostanza o del preparato.

7.3 Impieghi particolari

previsti

Per le sostanze e i preparati immessi sul mercato per impieghi particolari, occorre formulare raccomandazioni per un impiego sicuro in relazione agli impieghi previsti.

8

Controllo dell'esposizione e protezione individuale 1

Occorre indicare i parametri specifici da verificare, quali i valori limite per l'esposizione sul luogo di lavoro e i valori limite biologici. Vanno indicati i valori limite delle sostanze pericolose per la salute iscritte nella lista dei valori limite96 dell'INSAI. Occorre informare sulle procedure di controllo e di monitoraggio attualmente raccomandate. In caso di preparati, indicare i valori delle componenti che, ai sensi del numero 2 capoverso 2, devono essere indicati nella scheda di dati di sicurezza.

96 L'opuscolo «Valori limite d'esposizione sui posti di lavoro» (disponibile solo in tedesco e francese) è ottenibile dietro fattura presso l'INSAI, Casella postale, 6002 Lucerna o può essere consultato all'indirizzo Internet www.suva.ch.

Ordinanza

71

813.11

2

Le misure che vanno indicate per limitare e controllare l'esposizione devono comprendere tutte le precauzioni da prendere durante l'impiego della sostanza o del preparato per ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori e dell'ambiente.

3

Occorre dare indicazioni appropriate che consentano al datore di lavoro di procedere, in base alla legislazione in materia di tutela dei lavoratori, alla necessaria analisi dei rischi e di prendere le misure del caso. Tali indicazioni completano le misure raccomandate nel numero 7.1.

4

Nel caso in cui occorra adottare una protezione individuale, va specificato quale equipaggiamento garantisce una protezione adeguata. Al riguardo, occorre tener conto dell'ordinanza del 12 giugno 199597 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (OSIT) e rinviare alle relative norme CEN98: a. protezione delle vie respiratorie: in caso di gas, vapori o polvere pericolosi, avvertire della necessità di usare adeguate attrezzature di protezione quali autorespiratori, maschere e filtri adeguati; b. protezione delle mani: indicare il tipo di guanti da indossare durante la manipolazione della sostanza o del preparato, ivi compresi il materiale usato per i guanti e l'impermeabilità di tale materiale a seconda dell'intensità e della durata dell'esposizione cutanea. Se necessario, indicare eventuali accorgimenti supplementari per la protezione delle mani e della pelle; c. protezione degli occhi: specificare il tipo di dispositivo richiesto per la protezione degli occhi, quali occhiali di sicurezza, visiere, schermo facciale;

d. protezione del corpo: ove non si tratti della pelle delle mani, specificare il tipo e la qualità dell'equipaggiamento di protezione richiesto, quali indumenti protettivi completi, grembiuli, stivali. Se necessario, indicare le misure di igiene particolari.

9 Proprietà

fisico-chimiche 1

Occorre indicare tutte le informazioni rilevanti sulla sostanza o il preparato, così che si possano prendere misure protettive adeguate, in particolare: a. aspetto: lo stato dell'aggregato (solido, liquido, gassoso) e il colore della sostanza o del preparato al momento della fornitura; b. odore: se percepibile, descriverlo concisamente; c. valore pH: indicare il pH della sostanza o del preparato al momento della fornitura o in una soluzione acquosa; in quest'ultimo caso, indicarne la concentrazione; d. punto o intervallo di ebollizione; e. punto di infiammabilità; f.

infiammabilità (solido, gas); 97 RS

819.11

98 European Committee for Standardization.

Prodotti chimici

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813.11

g. esplosivo; h. proprietà comburenti;

i.

pressione di vapore; j. densità

relativa;

k. solubilità: idrosolubilità, liposolubilità (precisare i solventi); l.

coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua; m. viscosità; n. densità di

vapore;

o. velocità di evaporazione; p. altre indicazioni: indicare i parametri importanti per la sicurezza, quali la miscibilità, la conducibilità, il punto di fusione/intervallo, il gruppo dei gas, la temperatura di autoaccensione.

2

Se nelle proprietà di cui al capoverso 1 lettere f-h non si accenna a una proprietà pericolosa, occorre indicare se vi sono informazioni in proposito o se esistono risultati di esami negativi. Per i preparati occorre di regola indicare le proprietà del preparato stesso. Se si rivelano necessarie indicazioni relative alle proprietà di alcune componenti, va indicato con precisione a che cosa si riferiscono i dati.

10

Stabilità e reattività Occorre indicare la stabilità della sostanza o del preparato e la possibilità che si producano reazioni in determinate circostanze nonché in caso di emissione nell'ambiente.

10.1 Condizioni da

evitare

Occorre elencare le condizioni quali temperatura, pressione, luce, urti ecc. che possono provocare una reazione pericolosa. Se possibile, descrivere brevemente tale reazione.

10.2

Sostanze da evitare Occorre elencare le sostanze quali acqua, aria, acidi, basi, ossidanti o altre sostanze che possono provocare una reazione. Se possibile, descrivere brevemente tale reazione.

Ordinanza

73

813.11

10.3

Prodotti di decomposizione pericolosi Indicare le sostanze pericolose che durante la decomposizione della sostanza possono sorgere in quantità relativamente importanti. Vanno indicati in particolare: a. la necessità e la presenza di stabilizzanti; b. la possibilità di una reazione esotermica pericolosa; c. l'eventuale rilevanza per la sicurezza di un mutamento dello stato fisico della sostanza o del preparato; d. gli eventuali prodotti di decomposizione pericolosi dovuti al contatto con l'acqua;

e. la possibilità di decomposizione con formazione di prodotti instabili.

11 Indicazioni tossicologiche 1

Occorre fornire una descrizione concisa, ma completa e comprensibile, dei vari effetti tossicologici sulla salute che possono insorgere qualora l'utilizzatore entri in contatto con la sostanza o il preparato.

2

Occorre indicare gli effetti nocivi che possono derivare dall'esposizione alla sostanza o al preparato, sulla base dell'esperienza o dei risultati di esperimenti scientifici. Gli effetti vanno descritti in funzione delle proprietà fisiche, chimiche e tossicologiche, distinguendo fra le diverse modalità di esposizione (inalazione, ingestione, a contatto con la pelle o con gli occhi).

3

Va tenuto conto degli effetti immediati o ritardati e di quelli cronici in seguito a esposizione breve o prolungata, quali gli effetti sensibilizzanti, narcotizzanti, cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione (danni allo sviluppo e alla fertilità).

4

Tenuto conto delle indicazioni di cui al numero 2, può essere necessario fare riferimento agli effetti specifici di determinate componenti del preparato.

12 Indicazioni ecologiche

1

Occorre descrivere i possibili effetti, il comportamento e la persistenza della sostanza o del preparato nell'ambiente (aria, acqua e/o suolo). Se esistono pertinenti risultati di esami, occorre indicarli (p. es. LC50 pesce ≤ 1 mg/l).

2

Occorre descrivere le proprietà più importanti che possono influire sull'ambiente, a seconda della natura e dei possibili tipi di impiego della sostanza o del preparato.

Queste indicazioni devono essere fornite anche per i prodotti pericolosi che si formano dalla degradazione di tali sostanze o preparati. Occorre tener conto delle seguenti proprietà:

Prodotti chimici

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813.11

a. ecotossicità: in questa voce, occorre fornire i dati disponibili sulla tossicità acquatica, acuta e cronica, per pesci, dafnie, alghe e altre piante acquatiche.

Se disponibili, occorre fornire anche i dati sulla tossicità per microrganismi e macrorganismi nel suolo nonché per altri organismi rilevanti per l'ambiente, quali per esempio uccelli, api e vegetali. Se la sostanza o il preparato impedisce l'attività dei microrganismi, occorre indicare i possibili effetti sugli impianti di depurazione delle acque di scarico; b. mobilità: il potenziale di una sostanza o delle relative componenti di un preparato di penetrare, dopo un'emissione, nelle acque sotterranee o nell'ambiente o di essere trasportate per lunghi tratti. Le seguenti indicazioni potrebbero essere rilevanti: 1. distribuzione nei singoli comparti ambientali, nota o prevedibile, 2. tensione superficiale,

3. adsorbimento o deadsorbimento; c. persistenza e degradabilità: il potenziale di una sostanza o delle relative componenti di un preparato di degradarsi nei soggetti ambientali rilevanti mediante biodegradazione o altri processi, quali l'ossidazione o l'idrolisi. Se disponibili, occorre indicare i tempi di decadimento - dimezzamento. Occorrerebbe altresì indicare il potenziale di una sostanza o delle relative componenti di un preparato per la degradazione in impianti di depurazione delle acque; d. potenziale di bioaccumulazione: il potenziale di una sostanza o delle relative componenti di un preparato di bioaccumularsi mediante la catena alimentare; se disponibili: indicare il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (KOW) e il fattore di bioconcentrazione (BCF); e. altri effetti negativi sull'ambiente: se disponibili, occorre fornire informazioni relative ad altri effetti negativi sull'ambiente, per esempio il potenziale di riduzione dell'ozono, il potenziale di formazione di ozono fotochimico e/o di effetto serra (GWP - global warming potential).

3

Occorre assicurare che le informazioni rilevanti per l'ambiente siano fornite anche in altre voci della scheda di dati di sicurezza, in particolare le avvertenze per le fuoriuscite controllate, le misure in caso di fuoriuscita accidentale e le considerazioni relative al trasporto e allo smaltimento di cui ai numeri 6, 7, 13, 14 e 15.

13

Istruzioni sullo smaltimento 1

Se lo smaltimento della sostanza o del preparato (eccedenze o rifiuti risultanti da un impiego programmato, compreso il materiale d'imballaggio) comporta il rischio che in caso di trattamento non appropriato possano prodursi effetti nocivi o molesti, occorre fornire la descrizione di detti residui e vanno date istruzioni per il loro impiego sicuro.

Ordinanza

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813.11

2

Vanno indicati metodi di smaltimento appropriati per la sostanza o per il preparato, compresi quelli per il materiale d'imballaggio contaminato (riciclaggio, incenerimento, messa in discarica ecc.). In merito vanno osservate le disposizioni della legislazione sulla protezione dell'ambiente, segnatamente l'ordinanza tecnica del 10 dicembre 199099 sui rifiuti e l'ordinanza del 22 giugno 2005100 sul traffico di rifiuti.

14 Indicazioni sul

trasporto

1

Occorre indicare le precauzioni particolari di cui un utilizzatore professionale deve essere consapevole e che deve rispettare per quanto concerne il trasporto o la movimentazione all'interno o all'esterno della sua azienda.

2

Le informazioni secondo la raccomandazione delle Nazioni Unite e gli accordi internazionali concernenti il trasporto e l'imballaggio di merci pericolose devono essere fornite per quanto risultino rilevanti.

15 Prescrizioni 1

Occorre riportare le informazioni relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente che, ai sensi della presente ordinanza, devono figurare sull'etichetta.

2

Se per le sostanze e i preparati che devono figurare nella scheda di dati di sicurezza si applicano le disposizioni speciali relative alla protezione della salute e dell'ambiente (p. es. restrizioni d'impiego e d'immissione sul mercato, valori limite per l'esposizione sul luogo di lavoro o valori limite di emissione), occorre indicarle.

16 Altre

indicazioni

Vanno fornite tutte le altre informazioni che potrebbero essere rilevanti per la sicurezza, la tutela della salute e la protezione dell'ambiente, segnatamente: a. l'elenco delle frasi R rilevanti; occorre riportare il testo completo di tutte le frasi R che devono essere indicate in virtù dei numeri 2 e 3; b. le indicazioni sull'addestramento; c. le restrizioni d'impiego raccomandate dal fabbricante; d. ulteriori informazioni (riferimenti scritti o centri di contatto per informazioni tecniche);

e. le fonti dei dati principali impiegati per redigere la scheda di dati di sicurezza.

99 RS

814.600

100 RS

814.610

Prodotti chimici

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813.11