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Ordinanza
sull'integrazione degli stranieri
(OIntS)
del 13 settembre 2000 (Stato 26 settembre 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 1 lettera i e 25a della legge federale del 26 marzo
19311 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), ordina:
Sezione 1:
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
La presente ordinanza: a.
definisce gli obiettivi dell'integrazione degli stranieri; b.
disciplina i compiti e la struttura della Commissione federale degli stranieri
(commissione) nonché le sue relazioni con l'Ufficio federale degli stranieri
(ufficio);
c.
disciplina l'attribuzione dei sussidi federali previsti all'articolo 25a LDDS.
Art. 2
Campo d'applicazione
1 La presente ordinanza si applica agli stranieri titolari di un permesso di dimora durevole o di domicilio.
2 I sussidi volti a favorire l'integrazione dei rifugiati e delle persone bisognose di
protezione aventi diritto a un permesso di dimora sono disciplinati dall'articolo 91
capoverso 4 della legge federale del 26 giugno 19982 sull'asilo e dall'articolo 45
dell'ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 19993 relativa alle questioni finanziarie.
Art. 3
Obiettivi
1 L'integrazione è un compito pluridisciplinare che va svolto dalla società e dalle
autorità federali, cantonali, comunali o locali con il sostegno delle associazioni degli
stranieri.
2 Per integrazione s'intendono tutti gli sforzi destinati a: RU 2000 2281
1
RS 142.20
2
RS 142.31
3
RS 142.312
142.205
Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2
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a.
favorire la comprensione reciproca tra la popolazione svizzera e quella straniera; b.
facilitare la loro coesistenza fondata su valori e comportamenti comuni; c.
familiarizzare gli stranieri con l'organizzazione dello Stato, con la società e
con il modo di vita in Svizzera; d.
creare condizioni propizie alla parità di opportunità e alla partecipazione degli stranieri alla vita sociale.
3 L'integrazione presuppone, da un canto, che gli stranieri siano disposti a integrarsi
nella società e, d'altro canto, che la popolazione svizzera dia prova di apertura nei
loro confronti.
Sezione 2:
Compiti e struttura della commissione
Art. 4
Campo d'attività
1 La commissione tratta questioni d'ordine sociale, economico, culturale, politico,
demografico e giuridico sollevate dalla presenza degli stranieri in Svizzera, segnatamente in vista di facilitare la coesistenza tra la popolazione svizzera e quella straniera.
2 Essa collabora con i competenti servizi federali, cantonali e comunali, i servizi di
aiuto agli stranieri e le commissioni per gli stranieri attivi sul piano cantonale e comunale nonché con le associazioni degli stranieri e le organizzazioni non governative attive nel settore dell'integrazione. Partecipa agli scambi di vedute e di esperienze a livello internazionale.
3 Essa coordina le proprie attività con quelle della Commissione federale dei rifugiati e della Commissione federale contro il razzismo.
Art. 5
Informazione
1 La commissione contribuisce a informare gli stranieri sulle condizioni di vita e lavorative in Svizzera e a favorire le loro relazioni con la popolazione svizzera.
2 Essa informa la popolazione svizzera sui motivi dell'immigrazione in Svizzera e
sulla situazione particolare degli stranieri.
Art. 6
Formazione
D'intesa con le competenti autorità cantonali, la commissione incoraggia l'offerta di
possibilità di formazione e di perfezionamento scolastico e professionale degli stranieri nonché il riconoscimento di tali formazioni.
Art. 7
Mediazione
La commissione può fungere da mediatore tra le organizzazioni attive nell'ambito
dell'integrazione degli stranieri e le autorità federali.
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Art. 8
Parere e raccomandazioni 1 La commissione può diffondere il proprio parere e le proprie raccomandazioni su
questioni generali relative agli stranieri.
2 Il Consiglio federale o i dipartimenti possono chiederle un parere e raccomandazioni in merito a questioni particolari. Essi decidono della loro diffusione.
3 La commissione è consultata nel contesto di procedure legislative nel settore della
migrazione.
Art. 9
Rapporto d'attività
La commissione stende ogni anno un rapporto sulle sue attività, che viene pubblicato.
Art. 10
Incontri
La commissione organizza regolarmente incontri per scambi di vedute, segnatamente con i rappresentanti delle commissioni per gli stranieri e dei servizi cantonali
e comunali di aiuto agli stranieri, nonché con i rappresentanti delle associazioni degli stranieri.
Art. 11
Sussidi
1 La commissione si pronuncia sulle le domande di sussidi (art. 19). Può delegare
tale competenza a un organo nominato in suo seno.
2 Essa è abilitata a proporre il versamento di sussidi per progetti o per l'attribuzione
di mandati.
Art. 12
Osservanza del segreto I membri della commissione sono tenuti a osservare il segreto sulle loro deliberazioni.
Art. 13
Struttura
1 I membri come pure il presidente e i due vicepresidenti della commissione sono
nominati dal Consiglio federale. Almeno la metà dei membri e un vicepresidente
sono di cittadinanza straniera.
2 La commissione è aggregata amministrativamente all'ufficio.
3 Essa determina il proprio modo d'organizzazione.
Art. 14
Relazioni con l'ufficio 1 Le questioni relative all'integrazione che devono essere trattate da un'autorità della
Confederazione competono all'ufficio. Esso consulta dapprima la commissione e in
seguito l'informa dei risultati.
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2 L'ufficio partecipa alle sedute della commissione con voto consultivo.
3 Esso mette a disposizione della commissione una segreteria indipendente.
Sezione 3:
Sussidi
Art. 15
Versamento di sussidi I sussidi previsti all'articolo 25a LDDS sono versati, entro i limiti dei crediti accordati, per progetti e per l'allestimento di strutture.
Art. 16
Ambiti
Possono essere accordati sussidi in particolare per: a.
migliorare il livello di formazione generale degli stranieri e favorire la loro
conoscenza delle lingue nazionali; b.
incoraggiare i progetti volti all'integrazione nel mondo del lavoro; c.
promuovere le iniziative e i progetti tenendo conto della particolare situazione delle straniere; d.
mantenere i legami che gli stranieri hanno con la loro lingua e la loro cultura; e.
attuare una politica d'informazione coerente per e sulla popolazione straniera in Svizzera; f.
promuovere il dialogo interculturale e una partecipazione attiva della popolazione straniera; g.
sostenere le misure volte a migliorare la salute della popolazione straniera; h.
garantire la formazione e il perfezionamento delle persone attive nel settore
degli scambi interculturali (mediatori); i.
incoraggiare i progetti innovativi dei Cantoni e dei Comuni e promuovere gli
scambi di vedute tra loro; j.
coordinare le misure particolari d'integrazione; k.
creare servizi di aiuto agli stranieri incaricati segnatamente del coordinamento, della comunicazione e dell'informazione e assicurarne il funzionamento; l.
sostenere le ricerche scientifiche nel settore dell'integrazione.
Art. 17
Ordine di priorità
Se le domande presentate o previste eccedono le risorse disponibili, il Dipartimento
federale di giustizia e polizia (dipartimento) determina, su proposta della commissione e previa consultazione della Commissione federale dei rifugiati, l'ordine di
priorità dell'esame delle domande.
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Art. 18
Deposito delle domande 1 Le domande di sussidi vanno presentate alla commissione.
2 Esse devono contenere: a.
una descrizione precisa del progetto; b.
un preventivo;
c.
un piano di finanziamento; d.
un parere circa la domanda di sussidi nonché, di regola, un impegno finanziario del Cantone, del Comune o di terzi interessati.
3 L'ufficio emana, d'intesa con la commissione, istruzioni relative al deposito delle
domande.
Art. 19
Esame delle domande
1 La commissione esamina se la domanda di sussidi adempie le esigenze formali. Se
la ritiene incompleta indica al richiedente la possibilità di completarla.
2 Essa esprime il proprio parere in merito alla domanda in funzione della sua finalità, degli obiettivi del promovimento dell'integrazione e dell'ordine di priorità prestabilito.
3 Essa trasmette la domanda corredata del proprio parere all'ufficio, il quale, se
competente, decide oppure la trasmette al dipartimento per decisione.
Art. 20
Decisione e modalità di versamento 1 Entro i limiti dei crediti autorizzati, sono abilitati a decidere del versamento di sussidi: a.
l'ufficio fino a concorrenza di 300 000 franchi; b.
il dipartimento per gli importi superiori.
2 Le decisioni che derogano al parere della commissione devono essere motivate.
3 L'ufficio emana istruzioni sulle modalità di versamento dei sussidi.
Sezione 4:
Entrata in vigore
Art. 21
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2000.
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