21.09.2023 - * / In Kraft
12.05.2022 - 20.09.2023
07.07.2021 - 11.05.2022
02.08.2018 - 06.07.2021
10.09.2016 - 01.08.2018
29.10.2015 - 09.09.2016
07.12.2011 - 28.10.2015
08.04.2010 - 06.12.2011
20.08.2008 - 07.04.2010
09.11.2006 - 19.08.2008
23.09.2005 - 08.11.2006
07.06.2004 - 22.09.2005
01.07.2002 - 06.06.2004
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1

Traduzione1

Statuto di Roma
della Corte penale internazionale
Concluso a Roma il 17 luglio 1998
Approvato dall'Assemblea federale il 22 giugno 20012
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 12 ottobre 2001
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2002 (Stato 3 dicembre 2002) Preambolo

Gli Stati Parti del presente Statuto, consapevoli che tutti i popoli sono uniti da stretti vincoli e che le loro culture formano un patrimonio da tutti condiviso, un delicato mosaico che rischia in ogni momento di essere distrutto, memori che nel corso di questo secolo, milioni di bambini, donne e uomini sono
stati vittime di atrocità inimmaginabili che turbano profondamente la coscienza dell'umanità, riconoscendo che crimini di tale gravità minacciano la pace, la sicurezza ed il benessere del mondo, affermando che i delitti più gravi che riguardano l'insieme della comunità internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale ed attraverso
il rafforzamento della cooperazione internazionale, determinati a porre termine all'impunità degli autori di tali crimini contribuendo in
tal modo alla prevenzione di nuovi crimini, rammentando che è dovere di ciascun Stato esercitare la propria giurisdizione penale
nei confronti dei responsabili di crimini internazionali, ribadendo gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite3 ed in modo particolare il dovere di tutti gli Stati di astenersi dal ricorrere all'uso della minaccia o
della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica degli altri Stati o in
contrasto, in qualsiasi altro modo, con gli scopi delle Nazioni Unite, evidenziando a tale riguardo che nessuna disposizione del presente Statuto può essere interpretata nel senso di autorizzare uno Stato Parte ad intervenire in un conflitto
armato o negli affari interni di un altro Stato, determinati ad istituire, a tali fini e nell'interesse delle generazioni presenti e future,
una Corte penale internazionale permanente e indipendente, collegata con il sistema RU 2002 3743; FF 2001 311 1

Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della
presente Raccolta.

2

Art. 1 cpv. 1 del DF del 22 giu. 2001 (RU 2002 3741) 3 RS

0.120; FF 2001 1086 0.312.1

Repressione di taluni reati 2

0.312.1

delle Nazioni Unite competente a giudicare sui crimini più gravi motivo di allarme
per l'intera comunità internazionale, evidenziando che la Corte penale internazionale istituita ai sensi del presente Statuto
è complementare alle giurisdizioni penali nazionali, risoluti a garantire in modo duraturo il rispetto e l'applicazione della giustizia internazionale, hanno convenuto quanto segue: Capitolo I: Istituzione della Corte

Art. 1

La Corte

È istituita una Corte penale internazionale («la Corte») in quanto istituzione permanente che può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche per i più
gravi crimini di portata internazionale, ai sensi del presente Statuto. Essa è complementare alle giurisdizioni penali nazionali. La sua giurisdizione ed il suo funzionamento sono regolati dalle norme del presente Statuto.


Art. 2

Rapporti della Corte con le Nazioni Unite La Corte instaura rapporti con le Nazioni Unite attraverso un accordo che dovrà essere approvato dall'Assemblea degli Stati Parte al presente Statuto e successivamente concluso dal Presidente della Corte a nome di quest'ultima.


Art. 3

Sede della Corte

1. La sede della Corte è all'Aia, nei Paesi Bassi («Stato ospitante»).

2. La Corte e lo Stato ospitante stabiliscono un accordo di sede che sarà in seguito
approvato dall'Assemblea degli Stati Parte, successivamente concluso dal Presidente
della Corte a nome di quest'ultima.

3. Quando lo ritiene opportuno, la Corte può riunirsi in qualsiasi altro luogo, secondo le norme del presente Statuto.


Art. 4

Status giuridico e poteri della Corte 1. La Corte possiede personalità giuridica internazionale. Essa ha anche la capacità
giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento dei suoi
obiettivi.

2. La Corte può esercitare le proprie funzioni ed i propri poteri, quali previsti nel
presente Statuto, sul territorio di qualsiasi Stato Parte e, mediante una convenzione a
tal fine, sul territorio di ogni altro Stato.

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 3

0.312.1

Capitolo II: Giurisdizione, procedibilità e normativa applicabile

Art. 5

Crimini di competenza della Corte 1. La competenza della Corte è limitata ai crimini più gravi, motivo di allarme per
l'intera comunità internazionale. La Corte ha competenza, in forza del presente Statuto, per i crimini seguenti: a)

crimine di genocidio; b)

crimini contro l'umanità; c)

crimini di guerra;

d)

crimine di aggressione.

2. La Corte eserciterà il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione
successivamente all'adozione, in conformità agli articoli 121 e 123, della disposizione che definirà tale crimine e stabilirà le condizioni alle quali la Corte potrà esercitare il proprio potere giurisdizionale su tale crimine. Tale norma dovrà essere
compatibile con le disposizioni in materia della Carta delle Nazioni Unite4.


Art. 6

Crimine di genocidio

Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno qualsiasi dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente: a)

uccidere membri del gruppo; b)

cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti
al gruppo;

c)

sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di
vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo
stesso;

d)

imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo; e)

trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso.


Art. 7

Crimini contro l'umanità 1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno qualsiasi
degli atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco: a)

Omicidio;

b)

Sterminio;

c)

Riduzione in schiavitù; d)

Deportazione o trasferimento forzato della popolazione; 4 RS

0.120; FF 2001 1086

Repressione di taluni reati 4

0.312.1

e)

Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in
violazione di norme fondamentali di diritto internazionale; f)

Tortura;

g)

Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata o altre forme di violenza sessuale di analoga gravità; h)

Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità,
ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale,
religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo o
a crimini di competenza della Corte; i)

Sparizione forzata di persone; j)

Crimine di apartheid; k)

Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente
grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

2. Agli effetti del paragrafo 1: a)

Per «attacco diretto contro popolazioni civili» s'intendono le condotte che
implicano la reiterata commissione di atti previsti al paragrafo 1 contro qualsivoglia popolazione civile, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione diretto a realizzare l'attacco; b)

per «sterminio» s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di
parte della popolazione, quali impedire l'accesso al vitto ed alle medicine; c)

per «riduzione in schiavitù» s'intende l'esercizio su una persona di uno
qualsiasi o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel
corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini; d)

per «deportazione o trasferimento forzato della popolazione» s'intende la
rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di
ragioni previste dal diritto internazionale che lo consentano; e)

per «tortura» s'intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo;
in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati; f)

per «gravidanza forzata» s'intende la detenzione illegale di una donna resa
gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una
popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale.
La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia di
gravidanza;

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 5

0.312.1

g)

per «persecuzione» s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti
fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse
all'identità del gruppo o della collettività; h)

per «crimine di apartheid» s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a
quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di
un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da
parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali, ed al fine di perpetuare tale regime; i)

per «sparizione forzata di persone» s'intende l'arresto, la detenzione o il rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o
l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla
sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.

3. Agli effetti del presente Statuto con il termine «genere sessuale» si fa riferimento
ai due sessi, maschile e femminile, nel contesto sociale. Tale termine non implica alcun altro significato di quello sopra menzionato.


Art. 8

Crimini di guerra

1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando
commessi come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie
di crimini analoghi commessi su larga scala.

2. Agli effetti dello Statuto, si intende per «crimini di guerra»: a)

Gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19495, vale a
dire uno qualsiasi dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni
protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:
i)

omicidio volontario; ii)

tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici; iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute; iv) distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari o compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;

v)

costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare
servizio nelle forze armate di una potenza nemica; vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo; vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegale;
viii) cattura di ostaggi.

b)

Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali,
vale a dire uno qualsiasi dei seguenti atti: 5 RS

0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51

Repressione di taluni reati 6

0.312.1

i)

dirigere intenzionalmente attacchi contro popolazioni civili in quanto
tali o contro civili che non partecipino direttamente alle ostilità; ii)

dirigere intenzionalmente attacchi contro beni di carattere civile, e
cioè beni che non siano obiettivi militari; iii)

dirigere intenzionalmente attacchi contro personale, installazioni,
materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della
Carta delle Nazioni Unite6, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste
dal diritto internazionale dei conflitti armati; iv)

lanciare intenzionalmente attacchi nella consapevolezza che gli stessi
avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione
civile, lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi,
duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti; v)

attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni
o costruzioni che non siano difesi, e che non costituiscano obiettivi
militari;

vi)

uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni; vii)

fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché
degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in
tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali; viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione e il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del
territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio; ix)

dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto,
all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti
storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché
tali edifici non siano obiettivi militari; x)

assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni
fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici, dentari o ospedalieri delle persone coinvolte né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali
persone e ne danneggiano gravemente la salute; xi)

uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o
all'esercito nemico;

xii)

dichiarare che nessuno avrà salva la vita; xiii) distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della
guerra;

6 RS

0.120; FF 2001 1086

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 7

0.312.1

xiv)

dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni
dei cittadini della nazione nemica; xv)

costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del
belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio Paese; xvi)

saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto; xvii) utilizzare veleno o armi velenose;
xviii) utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi; xix)

utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente
all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che
non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio; xx)

utilizzare armi, proiettili, materie e metodi di guerra con caratteristiche
tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che
colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del
diritto internazionale dei conflitti armati, a condizione che tali armi,
proiettili, materie e metodi di guerra siano oggetto di un divieto d'uso
generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato annesso al
presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità
delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123; xxi)

violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti
umilianti e degradanti; xxii) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza di cui all'articolo 7 paragrafo 2 capoverso f), imporre
la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra; xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari; xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il
diritto internazionale, gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni
di Ginevra;

xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, compreso il fatto di
impedire volontariamente l'invio dei soccorsi previsti dalle Convenzioni di Ginevra; xxvi) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità.

c)

In ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni
dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto
1949, vale a dire uno qualsiasi degli atti di seguito enumerati, commessi
contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i
membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro che non

Repressione di taluni reati 8

0.312.1

sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per
qualsiasi altra causa:
i)

atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare
tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura; ii)

violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti; iii) prendere ostaggi;
iv) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie
giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili.

d)

Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere
internazionale e non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse, atti di violenza sporadici e isolati o atti di natura
analoga.

e)

Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro
consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere
internazionale, vale a dire uno qualsiasi dei seguenti atti:
i)

dirigere intenzionalmente attacchi contro popolazioni civili in quanto
tali o contro civili che non partecipino direttamente alle ostilità; ii)

dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed
unità e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto
internazionale gli emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra; iii) dirigere intenzionalmente attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso
umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle
Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti armati; iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali
edifici non siano obiettivi militari; v)

saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto; vi) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra
forma di violenza sessuale costituente violazione grave dell'articolo 3
comune alle quattro Convenzioni di Ginevra; vii) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate o in gruppi armati o farli partecipare attivamente alle ostilità; viii) disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari; ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 9

0.312.1

x)

dichiarare che nessuno avrà salva la vita; xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non
giustificati da trattamenti medici, dentari o ospedalieri delle persone
interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali
persone o ne danneggiano gravemente la salute; xii) distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del
conflitto.

f)

Il capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere
internazionale e pertanto non si applica alle situazioni interne di disordine e
tensione quali sommosse, atti di violenza sporadici e isolati o atti di natura
analoga. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno
Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati, o tra altri gruppi.

3. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) ed e)
può avere incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale
dello Stato con ogni mezzo legittimo.


Art. 9

Elementi dei crimini

1. Gli elementi dei crimini sono di ausilio per la Corte nell'interpretazione e
nell'applicazione degli articoli 6, 7 e 8. Devono essere adottati dall'Assemblea degli
Stati Parte a maggioranza di due terzi dei membri.

2. Modifiche agli elementi dei crimini possono essere proposte da: a)

qualsiasi Stato Parte; b)

i giudici, con decisione a maggioranza assoluta; c)

il Procuratore.

Le modifiche sono adottate dall'Assemblea degli Stati Parte a maggioranza di due
terzi dei membri.

3. Gli elementi dei crimini e le relative modifiche devono essere compatibili con il
presente Statuto.


Art. 10

Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata nel senso di limitare o pregiudicare in qualsiasi modo, le norme del diritto internazionale esistenti
o in formazione volte a finalità diverse da quelli del presente Statuto.


Art. 11

Competenza ratione temporis 1. La Corte ha competenza solo sui crimini di sua competenza, commessi dopo
l'entrata in vigore del presente Statuto.

Repressione di taluni reati 10

0.312.1

2. Quando uno Stato diviene Parte al presente Statuto successivamente alla sua entrata in vigore, la Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale solo sui crimini commessi dopo l'entrata in vigore del presente Statuto nei confronti di tale
Stato, a meno che lo Stato stesso abbia reso una dichiarazione ai sensi dell'articolo 12 paragrafo 3.


Art. 12

Presupposti per l'esercizio della competenza 1. Lo Stato che diviene parte del presente Statuto accetta con tale atto la competenza della Corte sui crimini di cui all'articolo 5.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 13 lettere a) o c) la Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale se uno dei seguenti Stati, o entrambi, sono Parti del presente Statuto o hanno accettato la competenza della Corte in conformità delle disposizioni del paragrafo 3: a)

lo Stato nel cui territorio hanno avuto luogo l'atto o l'omissione in oggetto
o, se il crimine è stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, lo
Stato della bandiera o di immatricolazione di tale nave o aeromobile; b)

lo Stato del quale la persona accusata ha la cittadinanza.

3. Se è necessaria, a norma delle disposizioni del paragrafo 2, l'accettazione di uno
Stato non Parte del presente Statuto, tale Stato può, con dichiarazione depositata in
Cancelleria, accettare la competenza della Corte sul crimine di cui trattasi. Lo Stato
accettante coopera con la Corte senza ritardo e senza eccezioni, in conformità al capitolo IX.


Art. 13

Condizioni di procedibilità La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale su uno dei crimini di cui
all'articolo 5, secondo le disposizioni del presente Statuto, se: a)

uno Stato Parte, in conformità dell'articolo 14, segnala al Procuratore una
situazione nella quale uno o più di tali crimini appaiono essere stati commessi; b)

il Consiglio di Sicurezza, nell'ambito delle azioni previste dal capitolo VII
della Carta delle Nazioni Unite7, segnala al Procuratore una situazione nella
quale uno o più di tali crimini appaiono essere stati commessi; oppure c)

il Procuratore ha aperto un'indagine sul crimine in questione in forza
dell'articolo 15.


Art. 14

Segnalazione di una situazione ad opera di uno Stato Parte 1. Uno Stato Parte può segnalare al Procuratore una situazione nella quale uno o
più crimini di competenza della Corte appaiono essere stati commessi, richiedendo
al Procuratore di effettuare indagini su questa situazione al fine di stabilire se una o
più persone determinate debbano essere accusate di tali crimini.

7 RS

0.120; FF 2001 1086

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 11

0.312.1

2. Lo Stato che sottopone il caso indica per quanto possibile le circostanze pertinenti e presenta la documentazione di supporto di cui dispone.


Art. 15

Il Procuratore

1. Il procuratore può iniziare le indagini di propria iniziativa sulla base di informazioni relative ai crimini di competenza della Corte.

2. Il Procuratore valuta la serietà delle informazioni ricevute. A tal fine può richiedere ulteriori informazioni agli Stati, agli organi delle Nazioni Unite, alle organizzazioni intergovernative e non governative o alle altre fonti affidabili che gli appaiono
appropriate, e può ricevere deposizioni scritte o orali presso la sede della Corte.

3. Se il Procuratore conclude che v'è un ragionevole fondamento per avviare indagini, presenta alla Camera Preliminare una richiesta di autorizzazione alle indagini,
unitamente ad ogni elemento di supporto raccolto. Le vittime possono essere rappresentate di fronte alla Camera Preliminare, in conformità al Regolamento di procedura e di prova.

4. Se la Camera Preliminare, dopo aver esaminato la richiesta e gli elementi giustificativi che l'accompagnano, ritiene che vi sia un ragionevole fondamento per avviare indagini e che il caso appaia ricadere nella competenza della Corte, essa dà la sua
autorizzazione senza pregiudizio per le successive decisioni della Corte in materia di
competenza e di procedibilità.

5. Una risposta negativa della Camera Preliminare non vieta al Procuratore di presentare una successiva richiesta fondata su fatti o elementi di prova nuovi, riferiti
alla stessa situazione.

6. Se dopo la valutazione preliminare di cui ai paragrafi 1 e 2, il Procuratore conclude che le informazioni fornite non costituiscono un ragionevole fondamento per
avviare indagini, ne informa coloro che le hanno fornite. Ciò non preclude al Procuratore la facoltà di prendere in esame, alla luce di fatti o elementi di prova nuovi,
ulteriori informazioni a lui eventualmente sottoposte relative alla stessa situazione.


Art. 16

Sospensione delle indagini o dell'esercizio dell'azione penale Nessuna indagine e nessun procedimento penale possono essere iniziati o proseguiti
ai sensi del presente Statuto per il periodo di dodici mesi successivo alla data in cui
il Consiglio di Sicurezza, con risoluzione adottata ai sensi del Capitolo VIII della
Carta delle Nazioni Unite8, ne abbia fatto richiesta alla Corte; tale richiesta può essere rinnovata dal Consiglio con le stesse modalità.


Art. 17

Questioni relative alla procedibilità 1. Con riferimento al decimo comma del preambolo ed all'articolo 1, la Corte dichiara improcedibile il caso se: a)

sullo stesso sono in corso di svolgimento indagini o procedimenti penali
condotti da uno Stato che ha su di esso giurisdizione, a meno che tale Stato 8 RS

0.120; FF 2001 1086

Repressione di taluni reati 12

0.312.1

non intenda iniziare le indagini ovvero non abbia la capacità di svolgerle
correttamente o di intentare un procedimento; b)

lo stesso è stato oggetto di indagini condotte da uno Stato che ha su di esso
giurisdizione e tale Stato ha deciso di non procedere nei confronti della persona interessata, a meno che la decisione non costituisca il risultato del rifiuto o dell'incapacità dello Stato di procedere correttamente; c)

la persona interessata è già stata giudicata per la condotta oggetto della denunzia e non può essere giudicata dalla Corte a norma dell'articolo 20 paragrafo 3; d)

il fatto non è di gravità sufficiente da giustificare ulteriori azioni da parte
della Corte.

2. Al fine di decidere se ricorre in specifiche fattispecie il difetto di volontà dello
Stato, la Corte valuta se, avuto riguardo alle garanzie di un processo equo riconosciute dal diritto internazionale sussistono una o più delle seguenti circostanze: a)

il procedimento è o è stato condotto, ovvero la decisione dello Stato è stata
adottata, nell'intento di proteggere la persona interessata dalla responsabilità
penale per i crimini di competenza della Corte indicati nell'articolo 5; b)

il procedimento ha subito un ritardo ingiustificato che, date le circostanze, è
incompatibile con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia; c)

il procedimento non è stato, o non è condotto in modo indipendente o imparziale, ed è stato, o è condotto in modo tale da essere - date le circostanze
- incompatibile con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia.

3. Al fine di decidere se ricorre in specifiche fattispecie l'incapacità dello Stato, la
Corte valuta se, a causa di un totale o sostanziale collasso ovvero della indisponibilità del proprio sistema giudiziario interno, lo Stato non abbia la capacità di ottenere
la presenza dell'imputato o le prove e testimonianze necessarie, ovvero sia in qualunque altro modo incapace a svolgere il procedimento.


Art. 18

Decisione preliminare in ordine alla procedibilità 1. Quando alla Corte è stata segnalata una situazione ai sensi dell'articolo 13 capoverso a) ed il Procuratore ha determinato che vi sarebbe un ragionevole fondamento
per avviare indagini ovvero quando il Procuratore inizia le indagini sulla base degli
articoli 13 lettera c) e 15, lo stesso Procuratore ne dà notifica a tutti gli Stati Parte ed
a quegli Stati che, in considerazione delle informazioni disponibili, sarebbero ordinariamente forniti di giurisdizione sui crimini in oggetto. Il Procuratore può informare tali Stati in via riservata, e, se lo ritiene necessario per la protezione delle persone, per prevenire la distruzione delle prove o per impedire che le persone si rendano latitanti, può limitare l'ampiezza delle informazioni fornite agli Stati.

2. Entro un mese dalla ricezione di tale notifica, lo Stato può informare la Corte del
fatto che sta conducendo o che ha condotto indagini su propri cittadini o su altri
soggetti rientranti nella propria giurisdizione in relazione ad atti criminali che possono essere costitutivi dei crimini indicati nell'articolo 5 e che sono in rapporto con
le informazioni notificate agli Stati. Su richiesta di tale Stato, il Procuratore sospen

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 13

0.312.1

de le proprie indagini in favore di quelle condotte dallo Stato, a meno che la Camera
Preliminare, su richiesta del Procuratore, non decida di autorizzare le indagini.

3. La sospensione delle indagini del Procuratore in favore di quelle condotte dallo
Stato può essere riesaminata dal Procuratore stesso trascorsi sei mesi dalla data della
sua adozione o in qualunque momento, qualora si sia verificato un rilevante mutamento delle circostanze per motivi attinenti al rifiuto o all'incapacità dello Stato di
condurre le indagini.

4. Lo Stato interessato o il Procuratore possono proporre impugnazione avanti la
Camera d'appello contro la decisione adottata dalla Camera Preliminare, in conformità dell'articolo 82. L'appello può essere trattato con procedura d'urgenza.

5. Quando ha sospeso le indagini come previsto al paragrafo 2, il Procuratore può
richiedere che lo Stato interessato lo informi periodicamente dei progressi delle proprie indagini e di ogni procedimento penale che ne sia derivato. Lo Stato Parte risponde a tali richieste senza indebito ritardo.

6. Durante l'attesa di una decisione della Camera Preliminare o in qualsiasi momento quando le indagini sono sospese ai sensi del presente articolo, il Procuratore
può, eccezionalmente richiedere alla Camera Preliminare l'autorizzazione a compiere gli atti di indagine necessari allo scopo di preservare le prove, qualora si presenti
una opportunità irripetibile di raccogliere importanti elementi di prova o sussista un
rilevante rischio che tali elementi di prova possano successivamente non essere disponibili.

7. Lo Stato che ha proposto impugnazione ai sensi del presente articolo contro una
decisione della Camera Preliminare, può eccepire l'improcedibilità del caso, ai sensi
dell'articolo 19, sulla base di ulteriori fatti significativi o di un rilevante mutamento
delle circostanze.


Art. 19

Questioni pregiudiziali sulla competenza della Corte e la
procedibilità del caso 1. La Corte accerta la propria competenza su qualsiasi caso portato dinanzi ad essa.

La Corte può d'ufficio pronunziarsi sulla procedibilità del caso in conformità
all'articolo 17.

2. Eccezioni in ordine alla procedibilità del caso, fondate sui motivi indicati nell'articolo 17, ovvero eccezioni in ordine alla competenza della Corte possono essere
proposte da:

a)

l'imputato o colui nei confronti del quale è stato emesso ai sensi dell'articolo 58 un mandato d'arresto o di comparizione; b)

lo Stato che ha giurisdizione riguardo al crimine in esame, per via del fatto
che su tale caso sta conducendo o ha già condotto indagini o procedimenti
penali; o

c)

lo Stato del quale sia richiesta, ai sensi dell'articolo 12, l'accettazione della
competenza.

Repressione di taluni reati 14

0.312.1

3. Il Procuratore può richiedere alla Corte di pronunziarsi sulla questione di competenza o di procedibilità. Nei procedimenti relativi alla competenza o alla procedibilità, anche coloro che hanno segnalato la situazione ai sensi dell'articolo 13 e le
vittime del crimine possono presentare osservazioni alla Corte.

4. L'improcedibilità di un caso o l'incompetenza della Corte possono essere eccepite per una sola volta dalle persone o dagli Stati indicati nelle disposizioni del paragrafo 2. L'eccezione deve essere proposta prima o nel momento iniziale del processo. In circostanze eccezionali, la Corte può autorizzare che l'eccezione sia proposta più di una volta o in un momento successivo alla fase di apertura del processo.
Le eccezioni di improcedibilità proposte nella fase di apertura del processo o successivamente con l'autorizzazione della Corte possono essere fondate esclusivamente sull'articolo 17 paragrafo 1 capoverso c).

5. Gli Stati indicati alle disposizioni del paragrafo 2 capoversi b) e c) devono proporre l'eccezione il prima possibile.

6. Prima della conferma delle imputazioni, le eccezioni sulla procedibilità del caso e
sulla competenza della Corte devono essere proposte alla Camera Preliminare. Dopo
la convalida delle imputazioni, le stesse devono essere proposte alla Camera di primo grado. Le decisioni sulla competenza o la procedibilità possono essere impugnate avanti la Camera d'appello in conformità all'articolo 82.

7. Se lo Stato di cui al paragrafo 2, capoversi b) o c) propone un'eccezione, il Procuratore sospende le indagini sino a che la Corte non abbia adottato una decisione in
conformità dell'articolo 17.

8. Pendente la decisione della Corte, il Procuratore può richiedere alla stessa
l'autorizzazione:

a)

a compiere gli atti di indagine necessari indicati nell'articolo 18 paragrafo 6; b)

ad assumere dichiarazioni o deposizioni o testimonianze da testimoni, o a
completare la raccolta e l'esame degli elementi di prova che abbiano avuto
inizio prima della proposizione dell'eccezione; e c)

ad impedire, in cooperazione con gli Stati interessati, che coloro nei cui
confronti il Procuratore ha già richiesto un mandato d'arresto ai sensi dell'articolo 58 si rendano latitanti.

9. La proposizione dell'eccezione non incide sulla validità degli atti compiuti in
precedenza dal Procuratore, o delle ordinanze o dei mandati emessi in precedenza
dalla Corte.

10. Se la Corte ha dichiarato l'improcedibilità del caso ai sensi dell'articolo 17, il
Procuratore può avanzare la richiesta per la revisione della decisione qualora accerti
pienamente il verificarsi di fatti nuovi che abbiano fatto venire meno le ragioni sulle
quali si fondava la precedente dichiarazione di improcedibilità del caso adottata ai
sensi dell'articolo 17.

11. Se il Procuratore, con riferimento a quanto indicato nell'articolo 17, sospende le
indagini può richiedere che lo Stato interessato gli fornisca informazioni sullo svolgimento della procedura. Tali notizie devono essere, a richiesta dello Stato in oggetto, tenute riservate. Se successivamente il Procuratore decide di procedere alle

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 15

0.312.1

indagini deve darne formale notizia allo Stato la cui procedura era all'origine della
sospensione.


Art. 20

Ne bis in idem 1. Se non diversamente previsto dal presente Statuto, nessuno può essere giudicato
dalla Corte per atti costitutivi di crimini per i quali è stato precedentemente condannato o assolto dalla Corte stessa.

2. Nessuno può essere giudicato da una diversa giurisdizione per un crimine indicato nell'articolo 5 per il quale è già stato condannato o assolto dalla Corte.

3. Chiunque sia stato precedentemente giudicato da una diversa giurisdizione per
condotte punibili anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, può essere giudicato dalla
Corte solo se il procedimento di fronte all'altra giurisdizione: a)

mirava a sottrarre la persona interessata alla sua responsabilità penale per
crimini di competenza della Corte; o b)

in ogni caso non era stato condotto in modo indipendente ed imparziale, nel
rispetto delle garanzie di un processo equo previste dal diritto internazionale, ma era stato condotto in modo da essere incompatibile, date le circostanze, con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia.


Art. 21

Normativa applicabile 1. La Corte applica:

a)

in primo luogo, il presente Statuto, gli elementi dei crimini e il Regolamento
di procedura e di prova; b)

in secondo luogo, ove occorra, i trattati applicabili ed i principi e le regole di
diritto internazionale, ivi compresi i principi consolidati del diritto internazionale dei conflitti armati; c)

in mancanza, i principi generali di diritto ricavati dalla Corte in base alla
normativa interna dei sistemi giuridici del mondo, compresa, ove occorra, la
normativa interna degli Stati che avrebbero avuto giurisdizione sul crimine,
purché tali principi non siano in contrasto con il presente Statuto, con il diritto internazionale e con le norme ed i criteri internazionalmente riconosciuti.

2. La Corte può applicare i principi di diritto e le norme giuridiche quali risultano
dall'interpretazione fornitane nelle proprie precedenti decisioni.

3. L'applicazione e l'interpretazione del diritto ai sensi del presente articolo devono
essere compatibili con i diritti dell'uomo internazionalmente riconosciuti e devono
essere effettuate senza alcuna discriminazione fondata su ragioni quali il genere sessuale come definito nell'articolo 7 paragrafo 3, l'età, la razza, il colore, la lingua, la
religione o il credo, le opinioni politiche o le altre opinioni, la nazionalità, l'origine
etnica o sociale, le condizioni economiche, la nascita o le altre condizioni personali.

Repressione di taluni reati 16

0.312.1

Capitolo III: Principi generali del diritto penale

Art. 22

Nullum crimine sine lege 1. Una persona è penalmente responsabile in forza del presente Statuto solo se la
sua condotta, nel momento in cui viene realizzata, costituisce un crimine di competenza della Corte.

2. La definizione dei crimini è interpretata tassativamente e non può essere estesa
per analogia. Nel dubbio, deve essere interpretata a favore della persona che è oggetto di un'inchiesta, di azioni giudiziarie o di una condanna.

3. Il presente articolo non impedisce che un comportamento sia qualificato come
crimine secondo il diritto internazionale, indipendentemente dal presente Statuto.


Art. 23

Nulla poena sine lege Una persona che è stata condannata dalla Corte può essere punita solo in conformità
alle disposizioni del presente Statuto.


Art. 24

Non retroattività ratione personae 1. Nessuno è penalmente responsabile in forza del presente Statuto per un comportamento precedente all'entrata in vigore dello Statuto.

2. Se il diritto applicabile ad un caso è modificato prima della sentenza definitiva,
alla persona che è oggetto d'inchiesta, di un procedimento giudiziario o di una condanna sarà applicato il diritto più favorevole.


Art. 25

Responsabilità penale individuale 1. La Corte è competente per le persone fisiche in conformità al presente Statuto.

2. Chiunque commette un crimine sottoposto alla giurisdizione della Corte è individualmente responsabile e può essere punito secondo il presente Statuto.

3. In conformità del presente Statuto, una persona è penalmente responsabile e può
essere punita per un reato di competenza della Corte: a)

quando commette tale reato a titolo individuale o insieme ad un'altra persona o tramite un'altra persona, a prescindere se quest'ultima è o meno penalmente responsabile; b)

quando ordina, sollecita o incoraggia la perpetrazione di tale reato, nella misura in cui vi è perpetrazione o tentativo di perpetrazione di reato; c)

quando, in vista di agevolare la perpetrazione di tale reato, essa fornisce il
suo aiuto, la sua partecipazione o ogni altra forma di assistenza alla perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di tale reato, ivi compresi i mezzi per
farlo;

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 17

0.312.1

d)

contribuisce in ogni altra maniera alla perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di tale reato da parte di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo. Tale contributo deve essere intenzionale e, a seconda dei
casi:
i)

mirare a facilitare l'attività criminale o il progetto criminale del gruppo,
nella misura in cui tale attività o progetto comportano l'esecuzione di
un crimine sottoposto alla giurisdizione della Corte; oppure ii)

essere fornito in piena consapevolezza dell'intento del gruppo di commettere il reato; e)

trattandosi di un crimine di genocidio, incita direttamente e pubblicamente
altrui a commetterlo;

f)

tenta di commettere il reato mediante atti che per via del loro carattere sostanziale rappresentano un inizio di esecuzione, senza tuttavia portare a termine il reato per via di circostanze indipendenti dalla sua volontà. Tuttavia
la persona che desiste dallo sforzo volto a commettere il reato o ne impedisce in qualche modo l'espletamento, non può essere punita in forza del presente Statuto per il suo tentativo, qualora abbia completamente e volontariamente desistito dal suo progetto criminale.

4. Nessuna disposizione del presente Statuto relativa alla responsabilità penale degli
individui pregiudica la responsabilità degli Stati nel diritto internazionale.


Art. 26

Esclusione di giurisdizione per persone di età inferiore a 18 anni La Corte non ha competenza nei confronti di una persona minore di 18 anni al momento della pretesa perpetrazione di un crimine.


Art. 27

Irrilevanza della qualifica ufficiale 1. Il presente Statuto si applica a tutti in modo uguale senza qualsivoglia distinzione
basata sulla qualifica ufficiale. In modo particolare la qualifica ufficiale di capo di
Stato o di governo, di membro di un governo o di un parlamento, di rappresentante
eletto o di agente di uno Stato non esonera in alcun caso una persona dalla sua responsabilità penale per quanto concerne il presente Statuto e non costituisce in
quanto tale motivo di riduzione della pena.

2. Le immunità o regole di procedura speciale eventualmente inerenti alla qualifica
ufficiale di una persona in forza del diritto interno o del diritto internazionale non
vietano alla Corte di esercitare la sua competenza nei confronti di questa persona.


Art. 28

Responsabilità dei capi militari e di altri superiori gerarchici Oltre agli altri motivi di responsabilità penale secondo il presente Statuto per reati di
competenza della Corte: a)

Un comandante militare o persona facente effettivamente funzione di comandante militare è penalmente responsabile dei crimini di competenza
della Corte commessi da forze poste sotto il suo effettivo comando o controllo o sotto la sua effettiva autorità e controllo, a seconda dei casi, quando

Repressione di taluni reati 18

0.312.1

non abbia esercitato un opportuno controllo su queste forze nei seguenti
casi:
i)

questo capo militare o questa persona sapeva o, date le circostanze,
avrebbe dovuto sapere che le forze commettevano o stavano per commettere tali crimini; e ii)

questo capo militare o questa persona non ha preso tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedire o reprimere l'esecuzione o per sottoporre la questione alle autorità competenti a fini
d'inchiesta e di azioni giudiziarie.

b)

Per quanto concerne le relazioni fra superiore gerarchico e sottoposti, non
descritte alla lettera a), il superiore gerarchico è penalmente responsabile per
i reati di competenza della Corte commessi da sottoposti sotto la sua effettiva autorità o controllo, qualora egli non abbia esercitato un opportuno controllo su tali sottoposti nelle seguenti circostanze:
i)

il superiore gerarchico era a conoscenza, o ha deliberatamente trascurato di tenere conto di informazioni che indicavano chiaramente che tali
subordinati commettevano o stavano per commettere detti crimini; ii)

i crimini erano inerenti ad attività sotto la sua effettiva autorità e responsabilità; iii) il superiore gerarchico non ha preso tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedirne o reprimerne l'esecuzione o per
sottoporre la questione alle autorità competenti ai fini d'inchiesta e di
esercizio dell'azione penale.


Art. 29

Imprescrittibilità

I crimini di competenza della Corte non sono soggetti ad alcun termine di prescrizione.


Art. 30

Elementi psicologici

1. Salvo diversa disposizione, una persona non è penalmente responsabile e può essere punita per un crimine di competenza della Corte solo se l'elemento materiale è
accompagnato da intenzione e consapevolezza.

2. Ai sensi del presente articolo, vi è intenzione quando: a)

trattandosi di un comportamento, una persona intende adottare tale comportamento; b)

trattandosi di una conseguenza, una persona intende causare tale conseguenza o è consapevole che quest'ultima avverrà nel corso normale degli eventi.

3. Vi è consapevolezza ai sensi del presente articolo quando una persona è cosciente dell'esistenza di una determinata circostanza o che una conseguenza avverrà
nel corso normale degli eventi. «Intenzionalmente» e «con cognizione di causa»
vanno interpretati di conseguenza.

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 19

0.312.1


Art. 31

Motivi di esclusione dalle responsabilità penali 1. Oltre agli altri motivi di esclusione della responsabilità penale previsti dal presente Statuto, una persona non è penalmente responsabile se al momento del suo
comportamento:

a)

essa soffriva di una malattia o deficienza mentale che le precludeva la facoltà
di comprendere il carattere delittuoso o la natura del suo comportamento, o
di controllarlo per renderlo conforme alle norme di legge; b)

era in uno Stato d'intossicazione che le precludeva la facoltà di comprendere
il carattere delittuoso o la natura del suo comportamento, o di controllarlo
per renderlo conforme alle norme di legge, a meno che non si fosse volontariamente intossicata pur sapendo, come risulta dalle circostanze, che per via
della sua intossicazione, essa avrebbe con ogni probabilità adottato un comportamento costituente un crimine di competenza della Corte o non abbia
tenuto conto di tale probabilità; c)

essa ha agito in modo ragionevole per difendere sé stessa, per difendere
un'altra persona o, in caso di crimini di guerra, per difendere beni essenziali
alla propria sopravvivenza o a quella di terzi, o essenziali per l'adempimento
di una missione militare contro un ricorso imminente od illecito alla forza,
proporzionalmente all'ampiezza del pericolo da essa incorso o dall'altra persona o dai beni protetti. Il fatto che la persona abbia partecipato ad un'operazione difensiva svolta da forze armate non costituisce di per sé motivo di
esonero dalla responsabilità penale a titolo del presente capoverso; d)

il comportamento qualificato come sottoposto alla giurisdizione della Corte
è stato adottato sotto una coercizione risultante da una minaccia di morte
imminente o da un grave pericolo continuo o imminente per l'integrità di
tale persona o di un'altra persona e la persona ha agito spinta dal bisogno ed
in modo ragionevole per allontanare tale minaccia, a patto che non abbia inteso causare un danno maggiore di quello che cercava di evitare. Tale minaccia può essere stata:
i)

sia esercitata da altre persone, o ii)

costituita da altre circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2. La Corte si pronuncia sul fatto di sapere se i motivi di esclusione dalla responsabilità penale previsti nel presente Statuto sono applicabili al caso di cui è investita.

3. Durante il processo la Corte può tenere conto di un motivo di esonero diverso da
quelli previsti al paragrafo 1, se tale motivo discende dal diritto applicabile enunciato all'articolo 21. Le procedure di esame di tale motivo di esclusione sono previste nel Regolamento di procedura e di prova.


Art. 32

Errore di fatto o di diritto 1. Un errore di fatto è motivo di esclusione dalla responsabilità penale solo se annulla l'elemento psicologico del reato.

2. Un errore di diritto concernente la questione di sapere se un determinato tipo di
comportamento costituisce un reato passibile della giurisdizione della Corte non è

Repressione di taluni reati 20

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motivo di esclusione dalla responsabilità penale. Tuttavia, un errore di diritto può
essere motivo di esclusione dalla responsabilità penale quando annulla l'elemento
psicologico del reato, o sulla base di quanto previsto dall'articolo 33.


Art. 33

Ordini del superiore gerarchico e ordine di legge 1. Il fatto che un reato passibile di giurisdizione della Corte sia stato commesso da
una persona in esecuzione di un ordine di un governo o di un superiore militare o
civile non esonera tale persona dalla sua responsabilità penale, salvo se: a)

la persona aveva l'obbligo legale di ubbidire agli ordini del governo o del
superiore in questione; b)

la persona non sapeva che l'ordine era illegale; c)

l'ordine non era manifestamente illegale.

2. Ai fini del presente articolo, gli ordini di commettere un genocidio o crimini
contro l'umanità sono manifestamente illegali.

Capitolo IV: Composizione ed amministrazione della Corte

Art. 34

Organi della Corte

Gli organi della Corte sono i seguenti: a)

Presidenza;

b)

Sezione degli appelli, Sezione di primo grado e Sezione preliminare; c)

Ufficio del Procuratore; d)

Cancelleria.


Art. 35

Esercizio delle funzioni da parte dei giudici 1. Tutti i giudici sono eletti come membri a tempo pieno della Corte e sono disponibili per esercitare le loro funzioni a tempo pieno non appena ha inizio il loro mandato.

2. I giudici che compongono la presidenza esercitano le loro funzioni a tempo pieno
dal momento in cui sono eletti.

3. La Presidenza può, in funzione del carico di lavoro della Corte ed in consultazione con gli altri giudici, decidere periodicamente in che misura questi ultimi sono tenuti ad esercitare le loro funzioni a tempo pieno. Le decisioni adottate a tale riguardo non pregiudicano le disposizioni dell'articolo 40.

4. Le intese finanziarie concernenti i giudici che non sono tenuti ad esercitare le loro funzioni a tempo pieno sono stabilite secondo l'articolo 49.

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 21

0.312.1


Art. 36

Qualificazioni, candidatura ed elezione dei giudici 1. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2, la Corte si compone di
18 giudici.

2. a)

La Presidenza, agente in nome della Corte, può proporre di aumentare il
numero dei giudici fissato al paragrafo 1, motivando debitamente la sua proposta. Questa è comunicata senza indugio a tutte le parti dall'ufficio di Cancelleria.

b)

Successivamente la proposta è esaminata in una riunione dell'Assemblea
degli Stati Parte, convocata conformemente all'articolo 112. Essa è considerata adottata se è approvata in questa riunione a maggioranza di due terzi dei
membri dell'Assemblea degli Stati Parte. Essa entra in vigore alla data stabilita dall'Assemblea degli Stati Parte.

c)

i)

Quando una proposta di aumentare il numero dei giudici è stata adottata
secondo il capoverso b), l'elezione dei giudici supplementari avviene
alla successiva riunione dell'Assemblea degli Stati parti secondo i paragrafi 3 a 8 e l'articolo 37 paragrafo 2; ii)

Quando una proposta di aumentare il numero dei giudici è stata adottata
ed è divenuta effettiva secondo i capoversi b) e c) sotto capoverso i), la
Presidenza può proporre in qualsiasi momento in seguito, qualora il carico di lavoro della Corte lo giustifichi, di ridurre il numero dei giudici
purché tale numero non scenda al di sotto di quello stabilito al paragrafo 1. La proposta è esaminata secondo la procedura stabilita ai capoversi a) e b). Se è adottata, il numero dei giudici diminuisce gradualmente mano a mano che il mandato dei giudici in esercizio giunge a
scadenza, fino a quando non venga raggiunto il numero richiesto.

3. a)

I giudici sono selezionati fra persone che godono di un'elevata considerazione morale, conosciute per la loro imparzialità ed integrità e che presentano tutti i requisiti richiesti nei loro rispettivi Stati per l'esercizio delle massime cariche giudiziarie.

b)

Ogni candidato ad un seggio alla Corte deve:
i)

avere una competenza riconosciuta in diritto e procedura penale, nonché la necessaria esperienza di processo penale, sia in qualità di giudice, di procuratore, di avvocato o in ogni altra qualità analoga; oppure ii)

avere una competenza riconosciuta in settori pertinenti del diritto internazionale, come il diritto internazionale umanitario ed i diritti
dell'uomo, nonché una vasta esperienza in una professione giuridica
particolarmente significativa ai fini dell'attività giudiziaria della Corte; c)

ogni candidato ad un seggio alla Corte deve avere un'ottima conoscenza ed
una pratica corrente di almeno una delle lingue di lavoro della Corte.

4. a)

I candidati ad un seggio alla Corte possono essere presentati da ogni Stato
Parte al presente Statuto:
i)

secondo la procedura di presentazione di candidature alle massime cariche giudiziarie nello Stato in questione; oppure

Repressione di taluni reati 22

0.312.1

ii)

secondo la procedura di presentazione di candidature alla Corte Internazionale di Giustizia prevista nello Statuto di quest'ultima.

Le candidature sono accompagnate da una dichiarazione dettagliata che dimostra che il candidato presenta i requisiti previsti al paragrafo 3.

b)

Ciascuno Stato parte può presentare la candidatura di una persona per una
determinata elezione. Tale persona non deve necessariamente averne la nazionalità, ma in ogni caso deve essere in possesso di quella di uno Stato
Parte.

c)

L'Assemblea degli Stati parti può decidere di costituire, come opportuno,
una commissione consultiva per l'esame delle candidature. La composizione
ed il mandato di tale Commissione sono definite dall'Assemblea degli Stati
Parti.

5. Ai fini dell'elezione, vengono predisposte due liste di candidati: La lista A, contenente i nomi dei candidati in possesso dei requisiti di cui al
paragrafo 3, capoverso b), sotto-capoverso i); La lista B, contenente i nomi dei candidati in possesso dei requisiti di cui al
paragrafo 3, capoverso b), sotto-capoverso ii).

Ogni candidato in possesso delle competenze richieste per figurare sulle due liste
può scegliere quella su cui presentarsi. Alla prima elezione, almeno nove giudici saranno eletti fra i candidati della lista A ed almeno cinque giudici fra quelli della lista
B. Le elezioni successive saranno organizzate in modo da mantenere una proporzione analoga fra i giudici qualificati eletti fra i candidati delle due liste.

6. a)

I giudici sono eletti a scrutinio segreto in una riunione dell'Assemblea degli
Stati parti convocata a tal fine in forza dell'articolo 112. Subordinatamente
al paragrafo 7 sono eletti 18 candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di voti e la maggioranza di due terzi degli Stati parti presenti e votanti.

b)

Se rimangono seggi da destinare alla fine del primo turno di scrutinio si procederà a scrutini ulteriori secondo la procedura stabilita al capoverso a) fino
a quando i rimanenti seggi siano stati ricoperti.

7. La Corte non può annoverare più di un cittadino dello stesso Stato. A tale riguardo una persona che può essere considerata come cittadina di più di uno Stato sarà
considerata cittadino dello Stato in cui esercita abitualmente i suoi diritti civili e politici.

8. a)

Nella scelta dei giudici gli Stati parti tengono conto della necessità di assicurare nella composizione della Corte:
i)

la rappresentanza dei principali ordinamenti giuridici del mondo; ii)

un'equa rappresentanza geografica; e iii) un'equa rappresentanza di uomini e donne.

b)

Gli Stati Parti tengono altresì conto del bisogno di assicurare la presenza di
giudici specializzati in talune questioni, comprese le questioni relative alla
violenza contro donne o bambini.

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 23

0.312.1

9. a)

Subordinatamente al capoverso b), i giudici sono eletti per un mandato di
nove anni e, fatto salvo il capoverso c) e l'articolo 37 paragrafo 2, essi non
sono rieleggibili.

b)

Nella prima elezione, un terzo dei giudici eletti designati mediante sorteggio,
sono nominati per un mandato di tre anni; un terzo dei giudici eletti designati mediante sorteggio sono nominati per un mandato di sei anni; gli altri
giudici sono nominati per un mandato di nove anni.

c)

Un giudice nominato per un mandato di tre anni in applicazione del sottoparagrafo b) è rieleggibile per un mandato completo.

10. Nonostante le disposizioni del paragrafo 9, un giudice assegnato a una Camera
di primo grado o d'appello secondo l'articolo 39, che ha iniziato dinanzi a questa
Sezione la trattazione di un causa di primo grado o d'appello rimane in funzione fino a quando la causa non è risolta.


Art. 37

Seggi vacanti

1.

I seggi divenuti vacanti sono ricoperti mediante elezione in conformità all'articolo 36.

2. Un giudice eletto ad un seggio divenuto vacante completa il mandato del suo
predecessore; se la durata del mandato da portare a termine è inferiore o pari a tre
anni, egli è rieleggibile per un intero mandato secondo l'articolo 36.


Art. 38

Presidenza

1. Il Presidente ed il Primo e Secondo vicepresidente sono eletti a maggioranza assoluta dei giudici. Essi sono eletti per tre anni o fino alla scadenza del loro mandato
di giudice se quest'ultimo termina prima di tre anni. Sono rieleggibili una sola volta.

2. Il Primo Vicepresidente sostituisce il Presidente quando quest'ultimo è impedito
o ricusato. Il secondo Vicepresidente sostituisce il Presidente quando quest'ultimo
ed il Primo Vicepresidente sono entrambi impediti o ricusati.

3. Il Presidente, il primo Vicepresidente ed il Secondo Vicepresidente compongono
la Presidenza la quale è incaricata: a)

di una corretta amministrazione della Corte, ad eccezione dell'ufficio del
Procuratore; e

b)

delle altre funzioni conferitele secondo il presente Statuto.

4. Nell'esercizio delle competenze di cui al paragrafo 3 capoverso a), la Presidenza
agisce in coordinazione con il Procuratore, al quale chiede il consenso per tutte le
questioni d'interesse comune.


Art. 39

Sezioni

1. Il prima possibile dopo l'elezione dei giudici, la Corte si organizza in sezioni
come previsto dall'articolo 34 paragrafo b). La Sezione degli appelli è composta dal
presidente e da altri quattro giudici; la Sezione di primo grado e la Sezione preliminare sono ciascuna composte da almeno sei giudici. L'assegnazione dei giudici alle

Repressione di taluni reati 24

0.312.1

Sezioni è fondata sulla natura delle funzioni attribuite a ciascuna di esse e sulle
competenze ed esperienza dei giudici eletti alla Corte, in modo tale che ciascuna sezione includa in misura adeguata membri con competenze specializzate in diritto e
procedura penale, ed in diritto internazionale. La Sezione preliminare e la Sezione di
primo grado sono composte in prevalenza da giudici aventi esperienza in materia di
procedimenti penali.

2. a)

Le funzioni giudiziarie della Corte sono esercitate in ciascuna sezione dalle
Camere.

b)

i)

La Camera di appello è composta da tutti i giudici della sezione degli
appelli.

ii)

Le funzioni della Camera di primo grado sono esercitate da tre giudici
della Sezione di primo grado.

iii) Le funzioni della Camera preliminare sono esercitate sia da tre giudici della Sezione preliminare, sia da un solo giudice di tale Sezione secondo il presente Statuto e il Regolamento di procedura e di prova.

c)

Nessuna disposizione del presente paragrafo vieta la costituzione concomitante di più di una camera di primo grado o camera preliminare quando il carico di lavoro della Corte lo esiga.

3. a)

I giudici assegnati alla Sezione preliminare ed alla Sezione di primo grado vi
siedono per tre anni; essi continuano a sedervi oltre questo termine fino alla
soluzione di qualsiasi caso da essi trattato in tali sezioni.

b)

I giudici assegnati alla Sezione degli appelli vi siedono per tutta la durata del
loro mandato.

4. I giudici assegnati alla Sezione degli appelli siedono esclusivamente in questa
Sezione. Nessuna disposizione del presente articolo vieta l'applicazione provvisoria
di giudici della Sezione di primo grado alla Sezione preliminare o viceversa, se la
Presidenza ritiene che ciò sia necessario in considerazione del carico di lavoro della
Corte, rimanendo inteso che un giudice che ha partecipato alla fase preliminare di
una questione non è in alcun caso autorizzato a sedere nella Camera di primo grado
investita della stessa questione.


Art. 40

Indipendenza dei giudici 1. I giudici esercitano le loro funzioni in completa indipendenza.

2. I giudici non esercitano alcuna attività che potrebbe essere incompatibile con le
loro funzioni giudiziarie o far dubitare della loro indipendenza.

3. I giudici tenuti ad esercitare le loro funzioni a tempo pieno presso la sede della
Corte non devono esercitare alcuna altra attività di carattere professionale.

4. Ogni questione che potrebbe sorgere a proposito dei paragrafi 2 e 3 è decisa a
maggioranza assoluta dei giudici. Quando una questione concerne un giudice, tale
giudice non parteciperà all'adozione della decisione.

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 25

0.312.1


Art. 41

Esonero e ricusazione dei giudici 1. La Presidenza può esonerare un giudice, a sua richiesta, dalle funzioni che gli
sono attribuite in forza del presente Statuto secondo il Regolamento di procedura e
di prova.

2. a)

Un giudice non può partecipare alla soluzione di qualsiasi causa in cui la sua
imparzialità potrebbe ragionevolmente essere messa in dubbio per qualsivoglia ragione. Un giudice può essere ricusato per un determinato caso, secondo il presente paragrafo, in modo particolare se è già intervenuto, in precedenza, a qualsiasi titolo, nella stessa questione dinanzi alla Corte o in una
causa penale connessa, a livello nazionale, in cui la persona che è ora oggetto di inchiesta o di azione giudiziaria era implicata. Un giudice può altresì
essere ricusato per altri motivi previsti dal Regolamento di procedura e di
prova.

b)

Il procuratore o la persona oggetto di un'inchiesta o di azioni giudiziarie può
chiedere la ricusazione di un giudice in forza del presente paragrafo.

c)

Ogni questione relativa alla ricusazione di un giudice è decisa a maggioranza
assoluta dei giudici. Il giudice di cui si domanda la ricusazione, può presentare le sue osservazioni in merito, ma non partecipa alla decisione.


Art. 42

Ufficio del Procuratore 1. L'Ufficio del Procuratore opera indipendentemente in quanto organo distinto
nell'ambito della Corte. Esso è incaricato di ricevere le comunicazioni ed ogni informazione debitamente valutata relativa ai reati di competenza della Corte, di esaminarle, di condurre le inchieste e di sostenere l'accusa dinanzi alla Corte. I membri
di questo Ufficio non sollecitano né agiscono su istruzioni provenienti da fonti
esterne.

2. L'Ufficio è diretto dal Procuratore. Quest'ultimo ha piena autorità per quanto
concerne la gestione amministrativa dell'Ufficio ivi compreso il personale, le installazioni ed altre risorse. Il Procuratore è assistito da uno o più vice-procuratori,
abilitati ad effettuare tutti gli atti richiesti dal Procuratore secondo il presente Statuto. Il procuratore ed i vice-procuratori sono di nazionalità diverse. Essi esercitano le
loro funzioni a tempo pieno.

3. Il procuratore ed i vice-procuratori devono godere di un'elevata considerazione
morale ed avere solide competenze ed una vasta esperienza pratica in materia di
azioni giudiziarie o di processi in cause penali. Essi debbono avere un'ottima conoscenza e pratica corrente di almeno una delle lingue di lavoro della Corte.

4. Il Procuratore è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea degli Stati Parti ed a
maggioranza assoluta dei suoi membri. I Vice Procuratori sono eletti allo stesso
modo da una lista di candidati presentata dal Procuratore. Il Procuratore presenta tre
candidati per ciascun incarico di Vice Procuratore da ricoprire. Salvo se viene deciso un mandato più breve, al momento della loro elezione il Procuratore ed i Vice
Procuratori esercitano le loro funzioni per nove anni e non sono rieleggibili.

Repressione di taluni reati 26

0.312.1

5. Né il Procuratore né i Vice Procuratori esercitano attività che rischiano di essere
incompatibili con le loro funzioni in materia di azioni giudiziarie o di far dubitare
della loro indipendenza. Essi non esercitano alcuna altra attività di carattere professionale.

6. La Presidenza può esonerare il Procuratore o un Vice Procuratore, a sua richiesta, dalle sue funzioni in un determinato caso.

7. Né il Procuratore né i Vice Procuratori possono partecipare alla soluzione di una
questione in cui la loro imparzialità potrebbe ragionevolmente essere contestata per
un motivo qualsiasi. Sono tra l'altro ricusati nell'ambito di una causa, secondo il
presente paragrafo, se in precedenza erano già intervenuti a qualsiasi titolo in tale
causa dinanzi alla Corte o in una causa penale connessa, a livello nazionale, nella
quale la persona oggetto d'inchiesta o di azioni giudiziarie era implicata.

8. Ogni questione relativa alla ricusazione del Procuratore o di un Vice Procuratore
è decisa dalla Camera di Appello.

a)

La persona oggetto di un'inchiesta o di azioni giudiziarie può in qualsiasi
momento chiedere la ricusazione del Procuratore o di un Vice Procuratore
per i motivi enunciati nel presente articolo.

b)

Il Procuratore o il Vice Procuratore interessato, a seconda dei casi, può presentare le sue osservazioni in merito.

9. Il Procuratore nomina consiglieri che sono specialisti in diritto per talune questioni, comprese quelle concernenti le violenze sessuali, le violenze per motivazioni
sessiste e le violenze contro bambini.


Art. 43

Ufficio di Cancelleria 1. L'Ufficio di Cancelleria è responsabile degli aspetti non giudiziari dell'amministrazione e dei servizi della Corte, fatte salve le funzioni e le competenze del Procuratore definite all'articolo 42.

2. L'Ufficio di Cancelleria è diretto dal Cancelliere che è il principale funzionario
amministrativo della Corte. Il Cancelliere esercita le sue funzioni sotto l'autorità del
Presidente della Corte.

3. Il Cancelliere ed il Vice Cancelliere devono essere persone di comprovata moralità e di vasta competenza, con un'ottima conoscenza ed una pratica corrente di almeno una delle lingue di lavoro della Corte.

4. I giudici eleggono il Cancelliere a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto, in
considerazione di eventuali raccomandazioni dell'Assemblea degli Stati Parti. Ove
necessario, essi eleggono allo stesso modo un Vice Cancelliere su raccomandazione
del Cancelliere.

5. Il Cancelliere è eletto per cinque anni, è rieleggibile una volta ed esercita le sue
funzioni a tempo pieno. Il Vice Cancelliere è eletto per cinque anni o per un mandato più breve, secondo quanto può essere deciso a maggioranza assoluta dei giudici; esso è chiamato ad esercitare le sue funzioni secondo le esigenze del servizio.

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 27

0.312.1

6. Il Cancelliere istituisce nell'ambito dell'Ufficio di cancelleria, una Divisione di
assistenza per le vittime ed i testimoni. Tale Divisione è incaricata, in consultazione
con l'ufficio del Procuratore, di consigliare e di aiutare in ogni altro modo appropriato i testimoni, le vittime che compaiono dinanzi alla Corte e le altre persone che
potrebbero essere messe in pericolo dalle deposizioni di tali testimoni, nonché di
prevedere le misure e disposizioni da prendere per garantire la loro protezione e sicurezza. Il personale della Divisione include specialisti nell'aiuto alle vittime di
traumi, compresi i traumi susseguenti a violenze sessuali.


Art. 44

Il personale

1. Il Procuratore ed il Cancelliere nominano il personale qualificato necessario nei
loro rispettivi servizi compresi, per quanto riguarda il Procuratore, gli inquirenti.

2. Nel reclutare il personale, il Procuratore ed il Cancelliere provvedono ad assicurarsi i servizi di persone che presentano, al più alto grado, competenza, integrità ed
efficienza, tenuto conto, mutatis mutandis, dei criteri enunciati all'articolo 36 paragrafo 8.

3. Il Cancelliere, di comune accordo con la Presidenza ed il Procuratore, propone lo
Statuto del personale con le norme per la nomina, la remunerazione e la cessazione
dalle funzioni. Lo Statuto del personale è approvato dall'Assemblea degli Stati Parti.

4. La Corte può, in circostanze eccezionali, avvalersi delle conoscenze di personale
messo gratuitamente a disposizione da Stati Parti, organizzazioni intergovernative o
organizzazioni non governative, per aiutare qualsiasi organo della Corte nei suoi lavori. Il Procuratore può accettare questa offerta per quanto riguarda l'Ufficio del
Procuratore. Tali persone messe gratuitamente a disposizione sono impiegate in
conformità alle direttive che saranno stabilite dall'Assemblea degli Stati Parti.


Art. 45

Impegno solenne

Prima di entrare in funzione secondo il presente Statuto, i giudici, il Procuratore, i
Vice Procuratori, il Cancelliere ed il Vice Cancelliere assumono, in sessione pubblica, l'impegno solenne di esercitare le loro competenze in completa imparzialità e coscienza.


Art. 46

Perdita di funzioni

1. Un giudice, il Procuratore, un Vice Procuratore, il Cancelliere o il Vice Cancelliere, è sollevato dalle sue funzioni in base ad una decisione adottata secondo il paragrafo 2, nei casi in cui: a)

venga accertato che ha commesso un errore grave o un'inadempienza grave
ai doveri che gli sono imposti dal presente Statuto come previsto nel Regolamento di procedura e di prova, oppure b)

lo stesso si trova nell'incapacità di esercitare le sue funzioni come definite
dal presente Statuto.

Repressione di taluni reati 28

0.312.1

2. La decisione relativa alla perdita di funzioni di un giudice, del Procuratore, di un
Vice Procuratore in applicazione del paragrafo 1 è adottata dall'Assemblea degli
Stati Parti a scrutinio segreto: a)

nel caso di un giudice, a maggioranza di due terzi degli Stati Parti su raccomandazione adottata a maggioranza di due terzi degli altri giudici; b)

nel caso del Procuratore, a maggioranza assoluta degli Stati Parti, c)

nel caso di un Vice Procuratore, a maggioranza assoluta degli Stati parti su
raccomandazione del Procuratore.

3. La decisione relativa alla perdita di funzione del Cancelliere o del Vice Cancelliere è adottata a maggioranza assoluta dei giudici.

4. Un giudice, un Procuratore, un Vice Procuratore, un Cancelliere o Vice Cancelliere il cui comportamento o attitudine ad esercitare le funzioni previste dal presente
Statuto sono contestati in forza del presente articolo ha ogni facoltà di produrre e ricevere elementi di prova e di far valere i suoi argomenti secondo il Regolamento di
procedura e di prova. Non è prevista in altro modo la sua partecipazione all'esame
della questione.


Art. 47

Misure disciplinari

Un giudice, un Procuratore, un Vice Procuratore, un Cancelliere o un Vice Cancelliere che abbia commesso una colpa di gravità minore di quella menzionata
all'articolo 46 paragrafo 1, è oggetto di misure disciplinari secondo il Regolamento
di procedura e di prova.


Art. 48

Privilegi ed immunità 1. La Corte gode nel territorio di ciascuno Stato Parte dei privilegi e delle immunità
necessari per l'adempimento del suo mandato.

2. I giudici, il Procuratore, i Vice Procuratori ed il Cancelliere beneficiano nell'esercizio delle loro funzioni o relativamente a tali funzioni dei privilegi ed immunità concessi ai Capi delle Missioni diplomatiche. Dopo la scadenza del loro mandato essi continuano a beneficiare dell'immunità da qualsiasi procedimento legale
per parole, scritti ed atti inerenti all'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

3. . Il Vice Cancelliere, il personale dell'ufficio del Procuratore ed il personale
dell'Ufficio di Cancelleria godono dei privilegi, immunità ed agevolazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni in conformità all'accordo sui privilegi e le immunità della Corte.

4. Gli avvocati, esperti, testimoni o altre persone la cui presenza è richiesta presso
la sede della Corte beneficiano del trattamento necessario per il buon funzionamento
della Corte secondo l'accordo sui privilegi e le immunità della Corte.

5. I privilegi e le immunità possono essere aboliti: a)

nel caso di un giudice o di un Procuratore, mediante decisione presa a maggioranza assoluta dei giudici; b)

nel caso del Cancelliere, dalla Presidenza;

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 29

0.312.1

c)

nel caso dei Vice Procuratori e del personale dell'ufficio del Procuratore, dal
Procuratore;

d)

nel caso del Vice Cancelliere e del personale dell'Ufficio di Cancelleria, dal
Cancelliere.


Art. 49

Retribuzioni, indennità e rimborso spese I giudici, il Procuratore, i Vice Procuratori, il Cancelliere ed il Vice Cancelliere percepiscono le retribuzioni, indennità e rimborsi stabilite dall'Assemblea degli Stati
Parti. Tali retribuzioni ed indennità non saranno ridotte nel corso del mandato.


Art. 50

Lingue ufficiali e lingue di lavoro 1. Le lingue ufficiali della Corte sono l'inglese, l'arabo, il cinese, lo spagnolo, il
francese ed il russo. Le decisioni della Corte nonché altre decisioni che risolvono
questioni fondamentali sottoposte alla Corte sono pubblicate nelle lingue ufficiali.
La Presidenza determina, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di procedura e
di prova, quali decisioni possono essere considerate ai fini del presente paragrafo
come risolutive di questioni fondamentali.

2. Le lingue di lavoro della Corte sono l'inglese ed il francese. Il Regolamento di
procedura e di prova definisce i casi in cui altre lingue ufficiali possono essere utilizzate come lingue di lavoro.

3. Su richiesta di ogni parte ad una procedura o di ogni Stato autorizzato ad intervenire in una procedura, la Corte autorizza l'impiego, per tale parte o Stato, di una
lingua diversa dall'inglese o dal francese qualora lo ritenga giustificato.


Art. 51

Regolamento di procedura e di prova 1. Il Regolamento di procedura e di prova entra in vigore al momento della sua
adozione da parte dell'Assemblea degli Stati Parti a maggioranza di due terzi dei
suoi membri.

2. Possono proporre emendamenti al Regolamento di procedura e di prova: a)

ogni Stato Parte,

b)

i giudici agenti a maggioranza assoluta, c)

il Procuratore.

Tali emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione a maggioranza
di due terzi dei membri dell'Assemblea degli Stati Parti.

3. Dopo l'adozione del Regolamento di procedura e di prova, nei casi di emergenza
in cui una determinata situazione sottoposta alla Corte non è prevista da detto Regolamento i giudici possono a maggioranza di due terzi stabilire regole provvisorie
che si applicheranno fino a quando l'Assemblea degli Stati Parti, nella sua riunione
ordinaria o straordinaria successiva, non le adotti, le modifichi o le respinga.

Repressione di taluni reati 30

0.312.1

4. Il Regolamento di procedura e di prova, le relative modifiche e le regole provvisorie sono conformi alle norme del presente Statuto. Gli emendamenti al Regolamento di procedura e di prova, nonché le regole provvisorie non si applicano retroattivamente a scapito della persona oggetto di un'inchiesta, di azioni giudiziarie o di
condanna.

5. In caso di conflitto fra lo Statuto ed il Regolamento di procedura e di prova, prevale lo Statuto.


Art. 52

Regolamento della Corte 1. I giudici adottano a maggioranza assoluta, secondo il presente Statuto ed il Regolamento di procedura e di prova, il Regolamento della Corte necessario per
garantire il funzionamento quotidiano della stessa.

2. Il Procuratore ed il Cancelliere sono consultati per l'elaborazione del Regolamento della Corte e di ogni emendamento relativo.

3. Il Regolamento della Corte ed ogni emendamento relativo acquisiscono effetto
sin dal momento della loro adozione, a meno che i giudici non decidano diversamente. Immediatamente dopo essere stati adottati, essi saranno comunicati agli Stati
Parti, per osservazioni. Essi rimangono in vigore se la maggioranza degli Stati Parti
non formula obiezioni al riguardo entro sei mesi.

Capitolo V: Indagini ed esercizio dell'azione penale

Art. 53

Apertura di un'indagine 1. Il Procuratore, dopo aver valutato le informazioni sottoposte alla sua conoscenza,
apre un'inchiesta a meno che non determini la mancanza di un ragionevole fondamento per un'azione giudiziaria in forza del presente Statuto. Per decidere di aprire
un'inchiesta, il Procuratore esamina: a)

se le informazioni in suo possesso forniscono un ragionevole fondamento
per supporre che un reato di competenza della Corte è stato o sta per essere
commesso;

b)

se il caso è o sarebbe procedibile secondo l'articolo 17; e c)

se, in considerazione della gravità del reato e degli interessi delle vittime, vi
sono motivi gravi di ritenere che un'inchiesta non favorirebbe gli interessi
della giustizia.

Se determina che non v'è un ragionevole fondamento per un'azione giudiziaria e se
la sua determinazione è unicamente fondata sul capoverso c), il Procuratore ne informa la Camera preliminare.

2. Se, successivamente all'inchiesta, il Procuratore conclude che non v'è un fondamento sufficiente per intentare un'azione giudiziaria:

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 31

0.312.1

a)

in quanto manca una base sufficiente di fatto o di diritto per chiedere un
mandato d'arresto o una citazione di comparizione in applicazione
dell'articolo 58;

b)

in quanto il caso è improcedibile in forza dell'articolo 17; oppure c)

in quanto un'azione giudiziaria non sarebbe nell'interesse della giustizia in
considerazione di tutte le circostanze, ivi compresa la gravità del reato, gli
interessi delle vittime, l'età o l'andicap del presunto autore ed il suo ruolo
nel reato allegato,

egli informa della sua conclusione e delle ragioni che l'hanno motivata la Camera
preliminare e lo Stato che ha adito secondo l'articolo 14, oppure il Consiglio di Sicurezza in caso di cui all'articolo 13 paragrafo b).

3. a)

Su richiesta dello Stato che l'ha adita secondo l'articolo 14 (o del Consiglio
di Sicurezza se si tratta di un caso di cui all'articolo 13 paragrafo b), la Camera preliminare può prendere in esame la decisione di non intentare
un'azione giudiziaria adottata dal Procuratore in attuazione dei paragrafi 1
o 2, e chiedere al Procuratore di riconsiderarla.

b)

Inoltre la Camera preliminare può, di sua iniziativa, esaminare la decisione
del Procuratore di non intentare un'azione giudiziaria qualora tale decisione
sia esclusivamente fondata sulle considerazioni di cui al paragrafo 1, capoverso c) e al paragrafo 2, capoverso c). In tal caso, la decisione del Procuratore ha effetto solo se convalidata dalla Camera preliminare.

4. Il Procuratore può in ogni momento riconsiderare la sua decisione di aprire o
meno un'inchiesta o d'intentare o meno un'azione giudiziaria sulla base di nuovi
fatti o informazioni.


Art. 54

Doveri e poteri del Procuratore in materia d'inchieste 1. Il Procuratore:

a)

per determinare la verità, estende l'inchiesta a tutti i fatti ed elementi probatori eventualmente utili per determinare se vi è responsabilità penale secondo il presente Statuto, e, ciò facendo indaga sia a carico che a discarico; b)

adotta le misure atte a garantire l'efficacia delle inchieste e delle azioni giudiziarie vertenti su reati di competenza della Corte, tenendo conto degli interessi e della situazione personale delle vittime e dei testimoni, compresi
l'età, il sesso come definito nell'articolo 7 paragrafo 3 e lo stato di salute,
nonché della natura del reato, in modo particolare se quest'ultimo comporta
violenze sessuali, violenze di carattere sessista o violenze commesse contro
bambini;

c)

rispetta pienamente i diritti delle persone enunciate nel presente Statuto.

2. Il Procuratore può effettuare inchieste sul territorio di uno Stato: a)

in conformità alle disposizioni del capitolo IX; oppure b)

con l'autorizzazione della Camera preliminare in forza dell'articolo 57 paragrafo 3 capoverso d).

Repressione di taluni reati 32

0.312.1

3. Il Procuratore può: a)

raccogliere ed esaminare elementi probatori; b)

convocare ed interrogare persone indagate, vittime e testimoni; c)

chiedere la cooperazione di qualsiasi Stato od organizzazione o accordo intergovernativi in conformità alle loro competenze o al loro rispettivo mandato; d)

concludere ogni intesa o accordo che non sia contrario alle disposizioni del
presente Statuto e che può essere necessario per facilitare la cooperazione di
uno Stato, di un'organizzazione intergovernativa o di una persona; e)

impegnarsi a non divulgare, in nessuna fase della procedura, i documenti o
le informazioni fornitigli a condizione che rimangano confidenziali e servano soltanto a ottenere nuovi elementi di prova, salvo se chi gli ha fornito le
informazioni acconsente alla loro divulgazione; e f)

prendere o chiedere che siano prese le misure necessarie per garantire la
confidenzialità delle informazioni raccolte, la protezione delle persone o la
preservazione degli elementi probatori.


Art. 55

Diritti delle persone durante l'indagine 1. Nell'ambito di un'inchiesta aperta in applicazione del presente Statuto una persona: a)

non è obbligata a testimoniare contro di sé, né a dichiararsi colpevole; b)

non è sottoposta ad alcuna forma di coercizione, costrizione o minaccia né a
tortura o altra forma di pena o di trattamento crudele, inumano o degradante; c)

beneficia a titolo gratuito, se non è interrogata in una lingua che comprende
e parla senza difficoltà, dell'assistenza di un interprete competente e di tutte
le traduzioni rese necessarie da esigenze di equità; e d)

non può essere arrestata o detenuta arbitrariamente, non può essere privata
della libertà se non per i motivi previsti e secondo le procedure stabilite nel
presente Statuto.

2. Qualora vi sia motivo di ritenere che una persona abbia commesso un reato sottoposto alla giurisdizione della Corte e che questa persona debba essere interrogata
sia dal Procuratore sia dalle autorità nazionali in forza di una domanda fatta in applicazione delle disposizioni del capitolo IX, questa persona ha inoltre i seguenti diritti, di cui è informata prima di essere interrogata: a)

essere informata, prima di essere interrogata, che vi è motivo di ritenere che
essa ha commesso un reato rientrante nella giurisdizione della Corte; b)

rimanere in silenzio, senza che di questo silenzio si tenga conto per determinare la sua colpevolezza o innocenza; c)

essere assistita da un difensore di sua scelta oppure, se ne è sprovvista, da un
difensore assegnato d'ufficio ogni qualvolta gli interessi della giustizia lo

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 33

0.312.1

esigano, senza dovere in questo caso pagare una retribuzione qualora non ne
abbia i mezzi; e

d)

essere interrogata in presenza del suo avvocato, a meno che non abbia volontariamente rinunciato al suo diritto di essere assistita da un avvocato.


Art. 56

Ruolo della Camera preliminare in relazione ad un'opportunità
d'indagine irripetibile 1. a)

Se il Procuratore considera che un'inchiesta costituisce un'occasione unica,
che può non più presentarsi in seguito, di raccogliere una testimonianza o
una deposizione, o di esaminare, raccogliere o verificare elementi probatori
ai fini di un processo, egli ne avvisa la Camera preliminare.

b)

La Camera preliminare può in tal caso, su richiesta del Procuratore, prendere
tutte le misure necessarie per garantire l'efficacia e l'integrità della procedura ed in modo particolare proteggere i diritti della difesa.

c)

Salvo diversa ordinanza della Camera preliminare, il Procuratore fornirà le
informazioni del caso alla persona che è stata arrestata o che è comparsa in
base ad una citazione rilasciata nell'ambito dell'inchiesta di cui al capoverso a), affinché tale persona possa essere ascoltata sulla questione.

2. Le misure di cui al paragrafo 1, capoverso b) possono consistere: a)

nel formulare raccomandazioni o promulgare ordinanze relative alla conduzione della procedura; b)

nell'ordinare che sia stilato un processo - verbale della procedura; c)

nel nominare un esperto; d)

nell'autorizzare l'avvocato di una persona, arrestata o comparsa davanti alla
Corte in base ad una citazione, a partecipare alla procedura oppure, se
l'arresto o la comparizione non hanno ancora avuto luogo o l'avvocato non
è ancora stato prescelto, nel designare un avvocato che tutelerà e rappresenterà gli interessi della difesa; e)

nell'incaricare uno dei suoi membri o se del caso uno dei giudici disponibili
della Sezione preliminare o della Sezione di primo grado di formulare raccomandazioni o promulgare ordinanze relativamente alla raccolta e preservazione degli elementi probatori e alle audizioni; f)

nel prendere ogni altra misura necessaria per raccogliere o preservare gli
elementi probatori.

3. a)

Quando il Procuratore non ha chiesto le misure di cui al presente articolo ma
la Camera dei giudizi preliminari è d'avviso che tali misure siano necessarie
per preservare elementi probatori che ritiene essenziali per la difesa nel corso del processo, essa consulta il Procuratore per sapere se quest'ultimo aveva buone ragioni per non chiedere tali misure. Se, a seguito della consultazione la Camera conclude che il fatto di non aver richiesto tali misure non è
giustificato essa può prendere misure di sua iniziativa.

Repressione di taluni reati 34

0.312.1

b)

Il Procuratore può impugnare la decisione della Camera preliminare di agire
di propria iniziativa in forza del presente paragrafo. L'appello è trattato con
procedura d'urgenza.

4. L'ammissibilità degli elementi di prova preservati o raccolti ai fini del processo,
in attuazione del presente articolo, o la loro registrazione, è regolata dall'articolo 69,
il loro valore essendo quello attribuito alle stesse dalla Camera di primo grado.


Art. 57

Funzioni e poteri della Camera preliminare 1. A meno che il presente Statuto non disponga diversamente, la Camera dei giudizi
preliminari esercita le sue funzioni secondo le disposizioni del presente articolo.

2. a)

Le decisioni rese dalla Camera preliminare in forza degli articoli 15, 18, 19,
54 paragrafo 2, 61 paragrafo 7 e 72 sono prese a maggioranza dei giudici
che la compongono.

b)

In tutti gli altri casi, un solo giudice della Camera preliminare può esercitare
le funzioni previste dal presente Statuto, salvo diversa disposizione del Regolamento di procedura e di prova o salvo decisione opposta della Camera
dei giudizi preliminari presa a maggioranza.

3. Oltre alle altre funzioni che le sono conferite in forza del presente Statuto, la
Camera dei giudizi preliminari può: a)

su richiesta del Procuratore, promulgare ordinanze e decretare i mandati
eventualmente necessari ai fini di un'inchiesta; b)

su richiesta di una persona arrestata o comparsa in base ad una citazione secondo l'articolo 58, pronunciare ogni ordinanza, comprese le misure di cui
all'articolo 56, o sollecitare ogni partecipazione a titolo del capitolo IX
eventualmente necessaria per aiutare la parte a predisporre la sua difesa; c)

ove necessario, garantire la protezione e la riservatezza della vittima e dei testimoni, la preservazione delle prove, la protezione delle persone arrestate o
comparse a seguito di una citazione, nonché la protezione delle informazioni
relative alla sicurezza nazionale; d)

autorizzare il Procuratore a prendere alcune misure in materia d'inchiesta sul
territorio di uno Stato Parte senza essersi assicurato la cooperazione di questo Stato in applicazione del capitolo IX, nel caso in cui, pur tenendo conto
per quanto possibile delle opinioni di questo Stato, la Camera preliminare
abbia determinato, nel caso in specie, che tale Stato è manifestamente incapace di dar seguito ad una richiesta di cooperazione, vista la mancanza di
qualsiasi autorità, o componente del suo ordinamento giudiziario nazionale
competente, atta a dar seguito alla richiesta di cooperazione in forza del capitolo IX; e)

quando un mandato d'arresto o citazione di comparizione è stato rilasciato
in forza dell'articolo 58, sollecitare la cooperazione degli Stati in forza dell'articolo 93 paragrafo 1 capoverso k), tenendo debitamente conto della consistenza degli elementi probatori e dei diritti delle parti interessate, come
previsto nel presente Statuto e nel Regolamento di procedura e di prova, per

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 35

0.312.1

prendere misure cautelari a fini di confisca, soprattutto nell'interesse superiore delle vittime.


Art. 58

Rilascio da parte della Camera preliminare di un mandato d'arresto
o di un ordine di comparizione 1. In qualsiasi momento dopo l'apertura di un'inchiesta, la Camera preliminare, su
richiesta del Procuratore, emette un mandato d'arresto contro una persona se, dopo
aver esaminato la richiesta e gli elementi probatori, o altre informazioni fornite dal
Procuratore, essa è convinta: a)

che vi siano motivi ragionevoli di ritenere che tale persona abbia commesso
un reato di competenza della Corte; e b)

che l'arresto di tale persona sembri necessario per garantire:
i)

la comparizione della persona al processo; ii)

che la persona non ostacoli o metta a repentaglio le indagini o il procedimento dinanzi alla Corte, oppure iii) se del caso, impedire che la persona continui in quel reato o in reato connesso che ricade sotto la giurisdizione della Corte o che scaturisce
dalle stesse circostanze.

2. La richiesta del Procuratore contiene i seguenti elementi: a)

il nome della persona in questione ed ogni altro elemento d'identificazione
utile;

b)

un riferimento preciso al reato di competenza della Corte che si presuppone
la persona abbia commesso; c)

un breve esposto dei fatti che si presume costituiscano il reato in oggetto; d)

un riassunto degli elementi di prova che forniscono motivi ragionevoli di ritenere che la persona abbia commesso tale reato; e e)

i motivi per i quali il Procuratore giudica necessario procedere all'arresto di
tale persona.

3. Il mandato d'arresto contiene i seguenti elementi: a)

il nome della persona in oggetto ed ogni altro elemento utile d'identificazione; b)

un preciso riferimento al reato di competenza della Corte che giustifichi
l'arresto; e

c)

un breve esposto dei fatti che si presume costituiscano il reato in oggetto.

4. Il mandato d'arresto rimane in vigore fino a quando la Corte non abbia deciso diversamente.

5. Sulla base del mandato d'arresto, la Corte può chiedere il fermo o l'arresto e la
consegna della persona secondo il capitolo IX.

6. Il Procuratore può chiedere alla Camera preliminare di modificare il mandato
d'arresto riqualificando i reati che vi sono menzionati o aggiungendo nuovi reati. La

Repressione di taluni reati 36

0.312.1

Camera preliminare modifica il mandato d'arresto quando ha motivi ragionevoli di
ritenere che la persona ha commesso i reati riqualificati o nuovi reati.

7. Il Procuratore può chiedere alla Camera preliminare di rilasciare una citazione di
comparizione in luogo di un mandato d'arresto. Se la Camera preliminare è convinta
che vi siano motivi ragionevoli di ritenere che la persona abbia commesso il reato di
cui è imputata, e che una citazione di comparizione è sufficiente a garantire che si
presenterà dinanzi alla Corte, essa rilascia la citazione con o senza condizioni restrittive di libertà (diverse dalla detenzione) se la legislazione nazionale lo prevede.
La citazione contiene i seguenti elementi: a)

il nome della persona in oggetto ed ogni altro elemento utile d'identificazione; b)

la data di comparizione; c)

un preciso riferimento al reato di competenza della Corte che si presume la
persona abbia commesso; e d)

un breve esposto dei fatti che si presume costituiscano reato.

La citazione è notificata alla persona.


Art. 59

Procedura di arresto nello Stato di detenzione preventiva 1. Lo Stato Parte che ha ricevuto una richiesta di fermo o di arresto e di consegna
prende immediatamente provvedimenti per fare arrestare la persona di cui trattasi,
secondo la sua legislazione e le disposizioni del capitolo IX.

2. Ogni persona arrestata è senza indugio deferita all'autorità giudiziaria competente dello Stato di detenzione, che accerta, secondo la legislazione di tale Stato: a)

che il mandato concerne effettivamente tale persona; b)

che questa persona è stata arrestata secondo una procedura regolare; c)

che i suoi diritti sono stati rispettati.

3. La persona arrestata ha diritto di chiedere all'autorità competente dello Stato di
detenzione preventiva la libertà provvisoria, in attesa di essere consegnata.

4. Nel pronunciarsi su questa domanda, l'autorità competente dello Stato di detenzione preventiva esamina se, in considerazione della gravità dei reati allegati, sussistano circostanze urgenti ed eccezionali tali da giustificare la libertà provvisoria e se
sussistono le garanzie che permettono allo Stato di detenzione di adempiere il suo
obbligo di consegnare la persona alla Corte. L'autorità competente dello Stato di
detenzione non è abilitata a verificare se il mandato d'arresto è stato regolarmente
rilasciato secondo i capoversi a) e b) del paragrafo 1 dell'articolo 58.

5. La Camera preliminare è informata di qualsiasi richiesta di libertà provvisoria e
formula raccomandazioni all'autorità competente dello Stato di detenzione. Prima di
pronunciare la sua decisione, quest'ultima tiene pienamente conto di tali raccomandazioni, comprese, se del caso, quelle vertenti sulle misure atte ad impedire l'evasione della persona.

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 37

0.312.1

6. Se è concessa la libertà provvisoria, la Camera preliminare può chiedere rapporti
periodici sul regime di libertà provvisoria.

7. Dopo l'ordine di consegna da parte dello Stato di detenzione, la persona è al più
presto consegnata alla Corte.


Art. 60

Procedura iniziale dinanzi alla Corte 1. Non appena la persona è consegnata alla Corte o compare dinanzi ad essa volontariamente, o in base ad una citazione, la Camera dei giudizi preliminari accerta che
essa sia stata informata dei reati di cui è accusata e dei diritti che le sono riconosciuti
dal presente Statuto, compreso il diritto di chiedere la libertà provvisoria in attesa di
essere giudicata.

2. Una persona colpita da un mandato d'arresto può chiedere la libertà provvisoria
in attesa di essere giudicata. Se la Camera preliminare accerta la sussistenza delle
condizioni enunciate all'articolo 58 paragrafo 1, la persona è mantenuta in detenzione. Diversamente la Camera preliminare dispone la liberà provvisoria con o senza
condizioni.

3. La Camera preliminare riesamina periodicamente la sua decisione relativa alla libertà provvisoria o al mantenimento in detenzione. Essa può farlo in qualsiasi momento su richiesta del procuratore o della persona. Essa può inoltre modificare la
sua decisione relativa alla detenzione, alla libertà provvisoria o alle condizioni di
quest'ultima, se giudica che l'andamento della situazione lo giustifichi.

4. La Camera preliminare si accerta che la detenzione prima del processo non si
prolunghi in modo eccessivo a causa di un ritardo ingiustificabile imputabile al Procuratore. Se tale ritardo avviene la Corte esamina la possibilità di concedere la libertà provvisoria con o senza condizioni.

5. Se del caso, la Camera preliminare può emettere un mandato d'arresto per garantire la comparizione di una persona posta in libertà.


Art. 61

Convalida delle accuse prima del processo 1. Fatto salvo il paragrafo 2, entro un termine ragionevole dopo la consegna della
persona alla Corte o la sua comparizione volontaria dinanzi alla stessa, la Camera
preliminare tiene un'udienza per convalidare le accuse sulle quali il Procuratore intende basarsi per chiedere il rinvio a giudizio. L'udienza si svolge in presenza del
Procuratore e della persona oggetto d'inchiesta o azione giudiziaria, nonché dell'avvocato di quest'ultima.

2. La Camera preliminare, su richiesta del Procuratore o di sua iniziativa, può tenere un'udienza in assenza della persona accusata per convalidare le accuse sulle quali
il Procuratore intende basarsi per chiedere il rinvio a giudizio, allorché la persona: a)

ha rinunciato al suo diritto di essere presente; oppure b)

si è data alla fuga o è introvabile, e tutto quanto era ragionevolmente possibile fare è stato fatto per garantire la sua comparizione dinanzi alla Corte ed
informarla delle accuse a carico contro di essa e della prossima tenuta di
un'udienza per convalidare tali accuse.

Repressione di taluni reati 38

0.312.1

In questo caso la persona è rappresentata da un avvocato se la Camera di giudizio
preliminare decide che ciò è nell'interesse della giustizia.

3. In un ragionevole periodo di tempo prima dell'udienza, la persona: a)

riceve una notifica scritta delle imputazioni sulle quali il Procuratore intende
basarsi per chiedere il rinvio a giudizio; e b)

è informata degli elementi probatori sui quali il Procuratore intende basarsi
in udienza.

La Camera preliminare può emettere ordinanze concernenti la comunicazione di informazioni ai fini dell'udienza.

4. Prima dell'udienza, il procuratore può proseguire l'inchiesta e può modificare o
ritirare talune imputazioni. La persona in questione riceve notifica di qualsiasi
emendamento o ritiro delle accuse entro un ragionevole periodo di tempo prima
dell'udienza. In caso di ritiro delle accuse il Procuratore informa la Camera preliminare dei motivi di tale ritiro.

5. All'udienza, il Procuratore sostiene ciascuna delle accuse con elementi probatori
sufficienti a comprovare l'esistenza di motivi sostanziali per ritenere che la persona
abbia commesso il reato di cui è imputata. Il Procuratore può basarsi su elementi
probatori quali documenti o brevi resoconti, e non è tenuto a far comparire i testimoni che devono fornire una deposizione al processo.

6. All'udienza la persona può: a)

contestare le accuse; b)

contestare gli elementi di prova prodotti dal procuratore; e c)

presentare elementi di prova.

7. Al termine dell'udienza, la Camera preliminare determina se esistono prove sufficienti che forniscano motivi sostanziali per ritenere che la persona abbia commesso
ciascuno dei reati di cui è accusata. In base alla sua determinazione, la Camera preliminare: a)

convalida le accuse per le quali ha concluso che sussistano prove sufficienti
e rinvia la persona dinanzi ad una Camera di primo grado perché vi sia giudicata sulla base delle accuse convalidate; b)

rifiuta di convalidare le accuse per le quali ha concluso che non vi sono prove sufficienti; c)

rinvia l'udienza e chiede al Procuratore di considerare:
i)

di fornire elementi probatori supplementari, o di procedere a nuove inchieste relativamente ad una particolare accusa; oppure ii)

di modificare un'accusa se gli elementi probatori prodotti sembrano indicare che è stato commesso un altro tipo di reato, passibile della giurisdizione della Corte.

8. Anche se la Camera dei giudizi preliminari rifiuta di convalidare un'imputazione,
nulla vieta al Procuratore di richiederne nuovamente la convalida, se fornisce elementi probatori supplementari a sostegno della sua domanda.

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 39

0.312.1

9. Dopo la convalida delle accuse e prima che il processo abbia inizio, il Procuratore può modificare le accuse con l'autorizzazione della Camera dei giudizi preliminari e dopo che l'imputato ne sia stato informato. Se il procuratore intende aggiungere
capi d'imputazione supplementari o sostituire le accuse con altre più gravi,
un'udienza dovrà essere tenuta in conformità al presente articolo per convalidare le
nuove accuse. Dopo l'inizio del processo, il Procuratore può ritirare le accuse con
l'autorizzazione della Camera di primo grado.

10. Ogni mandato già decretato cessa di avere effetto per qualsiasi accusa non convalidata dalla Camera dei giudizi preliminari o ritirata dal Procuratore.

11. Dopo che le accuse sono state convalidate in conformità al presente articolo, la
Presidenza istituisce una Sezione di primo grado la quale, subordinatamente al paragrafo 9 e all'articolo 64 paragrafo 4, s'incarica della successiva fase procedurale e
può esercitare ogni funzione di competenza della Camera dei giudizi preliminari che
risulti pertinente e appropriata.

Capitolo VI: Il processo

Art. 62

Luogo del processo

Se non diversamente stabilito, il luogo del processo è la sede della Corte.


Art. 63

Processo in presenza dell'imputato 1. L'imputato è presente nel corso del processo.

2. Qualora l'imputato, presente dinanzi alla Corte, disturbi in modo persistente lo
svolgimento del processo, la Camera di primo grado può ordinare che sia espulso
dall'aula dell'udienza, e decidere che segua il processo e fornisca istruzioni al suo
legale dall'esterno dell'aula, se del caso usando mezzi tecnologici di comunicazione.
Tali provvedimenti verranno adottati solo in circostanze eccezionali, dopo che altre
alternative ragionevoli si saranno dimostrate inadeguate, e solo per la durata strettamente necessaria.


Art. 64

Funzioni e poteri della Camera di primo grado 1. Le funzioni ed i poteri della Camera di primo grado descritti nel presente articolo
saranno esercitati in conformità con il presente Statuto e con il Regolamento di procedura e di prova.

2. La Camera di primo grado garantirà che il processo sia equo e celere, e che si
svolga nel pieno rispetto dei diritti dell'imputato ed avendo il debito riguardo per la
protezione delle vittime e dei testimoni.

3. Nel momento in cui un caso è sottoposto a processo in conformità al presente
Statuto, la Camera di primo grado incaricata del caso: a)

conferisce con le parti ed adotta le procedure necessarie a facilitare lo svolgimento equo e celere dei procedimenti;

Repressione di taluni reati 40

0.312.1

b)

decide la lingua o le lingue da usare durante il processo; c)

ferme restando tutte le altre disposizioni applicabili del presente Statuto,
provvede a divulgare i documenti e le informazioni precedentemente non divulgati, con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del processo, al fine di
consentire un'adeguata preparazione dello stesso.

4. La Camera di primo grado, qualora necessario per il suo efficace ed equo funzionamento, può rinviare le questioni preliminari alla Camera preliminare, o, in caso di
necessità, ad un altro giudice disponibile della Sezione preliminare di quest'ultima.

5. Previa notifica alle parti, la Camera preliminare, qualora opportuno, può ordinare
di unire o separare i capi d'accusa a carico di più di un imputato.

6. Nell'espletare le sue funzioni precedentemente al processo o nel corso dello stesso, la Camera di primo grado, qualora necessario, può: a)

esercitare le funzioni della Camera preliminare di cui all'articolo 61 paragrafo 11; b)

chiedere la comparizione e la testimonianza dei testi e la produzione di documenti e di altre prove avvalendosi, ove necessario, dell'assistenza degli
Stati, come previsto nel presente Statuto; c)

provvedere a proteggere le informazioni riservate; d)

ordinare che vengano prodotti elementi di prova, oltre a quelli già raccolti
precedentemente al processo o presentate dalle parti durante il processo; e)

provvedere a proteggere gli imputati, i testimoni e le vittime; e f)

deliberare su qualunque altra questione pertinente.

7. Il processo è pubblico. Tuttavia, la Camera di primo grado può stabilire che, in
determinate circostanze, alcune udienze si svolgano a porte chiuse, ai fini indicati
all'articolo 68, ovvero per proteggere informazioni riservate o delicate che vengono
fornite nelle deposizioni.

8. a)

All'inizio del processo, la Camera di primo grado fa dare lettura all'imputato
delle accuse convalidate in precedenza dalla Camera preliminare. La Camera
di primo grado verifica che l'imputato comprenda la natura delle imputazioni e gli concede la possibilità di ammettere la propria colpevolezza, in conformità con l'articolo 65, o di dichiararsi innocente.

b)

Durante il processo, il giudice che presiede può impartire istruzioni su come
condurre la procedura, anche al fine di garantirne l'equo ed imparziale svolgimento. Ferme restando eventuali direttive del presidente, le parti possono
presentare elementi di prova, come previsto dalle disposizioni del presente
Statuto.

9. La Camera di primo grado, su richiesta di una parte o d'ufficio, ha fra l'altro, facoltà di: a)

decidere sull'ammissibilità o la rilevanza delle prove; e b)

adottare tutti i provvedimenti necessari per mantenere l'ordine durante
l'udienza.

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 41

0.312.1

10. La Camera di primo grado si assicura che vengano redatti e conservati a cura
del Cancelliere i verbali integrali del processo, riflettenti in modo accurato i lavori.


Art. 65

Procedure in caso di ammissione di colpevolezza 1.

Nel caso in cui l'imputato ammetta la sua colpevolezza, in conformità all'articolo 64 paragrafo 8 (a), la Camera di primo grado deciderà se: a)

l'imputato comprende la natura e le conseguenze dell'ammissione di colpevolezza; b)

l'ammissione sia resa volontariamente dall'imputato dopo essersi sufficientemente consultato con il proprio difensore; c)

l'ammissione di colpevolezza sia avvalorata dagli elementi del caso, contenuti:
i)

nelle accuse formulate dal Procuratore ed ammesse dall'imputato; ii)

nel materiale prodotto dal Procuratore a supporto delle accuse, ed accettato dall'imputato; iii) in qualunque altra prova, quale le deposizioni di testimoni prodotte dal Procuratore o dall'imputato.

2. Se la Camera di primo grado è convinta che le condizioni di cui al paragrafo 1
sono adempiute considera che l'ammissione di colpevolezza, insieme con qualsiasi
altra prova aggiuntiva prodotta, formino gli elementi costitutivi del crimine a cui si
riferisce l'ammissione di colpevolezza, può riconoscere l'imputato colpevole per
tale crimine.

3. Nel caso in cui la Camera di primo grado non sia convinta che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, essa considera che l'ammissione di colpa non è stata
resa, nel qual caso ordina che il processo continui seguendo le procedure processuali
ordinarie previste dal presente Statuto e può rinviare il caso ad un'altra camera di
primo grado.

4. Nel caso in cui ritenga che, nell'interesse della giustizia, ed in particolare
nell'interesse delle vittime, sia necessaria un'esposizione più completa dei fatti, la
Camera di primo grado può: a)

chiedere al Procuratore di produrre ulteriori elementi di prova, comprese le
deposizione di testimoni; oppure b)

ordinare che il processo continui seguendo le procedure ordinarie previste
dal presente Statuto, nel qual caso riterrà la dichiarazione di colpevolezza
non avvenuta e potrà rinviare il caso ad un'altra Camera di primo grado.

5. Le discussioni fra il Procuratore e la difesa su eventuali modifiche dei capi
d'accusa, sull'ammissione di colpevolezza o la pena da pronunziare non saranno
vincolanti per la Corte.


Art. 66

Presunzione d'innocenza 1. Chiunque è presunto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia dimostrata dinanzi alla Corte, in conformità con la legislazione applicabile.

Repressione di taluni reati 42

0.312.1

2. Al Procuratore spetta l'onere di provare la colpevolezza dell'imputato.

3. Per condannare l'imputato, la Corte deve accertare la colpevolezza dell'imputato
al di là di ogni ragionevole dubbio.


Art. 67

Diritti dell'imputato 1. Nell'accertamento delle accuse, l'imputato ha diritto ad una pubblica ed equa
udienza condotta in modo imparziale, tenendo conto delle disposizioni del presente
Statuto e ha diritto almeno alle seguenti garanzie minime, in piena uguaglianza: a)

essere informato prontamente e dettagliatamente sulla natura, il motivo e il
contenuto delle accuse, in una lingua che egli comprende e parla perfettamente; b)

avere il tempo e le facilitazioni adeguate per preparare la sua difesa e comunicare liberamente e riservatamente con il legale di sua scelta; c)

essere giudicato senza indebito ritardo; d)

fermo restando l'articolo 63 paragrafo 2, essere presente al processo, condurre la difesa personalmente o attraverso il suo legale di fiducia, essere informato, nel caso in cui non disponga di un difensore, del suo diritto di
averne uno e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo richieda, vedersi
assegnare d'ufficio un difensore dalla Corte senza oneri economici se non ha
i mezzi per rimunerarlo; e)

esaminare, o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la presenza e
l'esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni di quelli a carico.
L'imputato ha inoltre diritto di far valere mezzi di difesa e di presentare altri
elementi di prova ammissibili ai sensi del presente Statuto; f)

avere gratuitamente l'assistenza di un interprete qualificato e delle traduzioni necessarie per soddisfare i requisiti di equità, se non è in grado di comprendere e di parlare perfettamente la lingua utilizzata nelle procedure seguite dinanzi alla Corte o nei documenti presentati alla stessa; g)

non essere costretto a testimoniare contro sé stesso o a confessare la propria
colpevolezza, e di rimanere in silenzio, senza che il silenzio venga valutato
nel determinare la colpevolezza o l'innocenza; h)

senza dover prestare giuramento, fare una dichiarazione scritta o orale in
propria difesa;

i)

non subire l'imposizione dell'inversione dell'onere della prova o dell'onere
della confutazione della prova.

2. In aggiunta ad ogni altra comunicazione prevista dal presente Statuto, il Procuratore, non appena possibile, porta a conoscenza della difesa gli elementi di prova in
suo possesso o a sua disposizione, che egli ritiene dimostrino o tendano a dimostrare
l'innocenza dell'imputato, o ad attenuare la sua colpevolezza, o che siano tali da
compromettere la credibilità degli elementi di prova a carico. In caso di dubbio
sull'applicazione del presente paragrafo, decide la Corte.

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 43

0.312.1


Art. 68

Protezione delle vittime e dei testimoni e loro partecipazione
al processo

1. La Corte adotta provvedimenti atti a proteggere la sicurezza, il benessere fisico e
psicologico, la dignità e la riservatezza delle vittime e dei testimoni. Nel fare ciò, la
Corte terrà conto di tutti i fattori rilevanti, compresi l'età, il sesso come definito
all'articolo 7 paragrafo 3, la salute, e la natura del reato, in particolare, ma non
esclusivamente, quando il crimine comporta violenze sessuali, violenze di carattere
sessista o violenze contro i bambini. Il Procuratore adotterà tali provvedimenti, in
particolare durante l'indagine e nel corso dell'azione penale. Detti provvedimenti
non pregiudicheranno, né saranno contrari ai diritti della difesa e alle esigenze di un
processo equo e imparziale.

2. Come eccezione al principio della pubblicità dei dibattimenti di cui all'articolo 67, le Camere della Corte, per proteggere le vittime ed i testimoni o un imputato, possono svolgere una parte qualsiasi dei procedimenti a porte chiuse, ovvero
consentire che le deposizioni siano rese con mezzi elettronici o con altri mezzi speciali. In particolare, tali misure saranno applicate nel caso di vittime di violenza sessuale o di bambini che sono vittime o testimoni, tranne nei casi in cui la Corte decida diversamente, tenuto conto di tutte le circostanze, ed in particolare delle opinioni
della vittima o del testimone.

3. Nel caso in cui siano coinvolti interessi personali delle vittime, la Corte consente
che siano manifestate ed esaminate le loro opinioni e preoccupazioni, in una fase dei
lavori che la Corte considererà appropriata ed in modo da non pregiudicare né contrastare i diritti dell'imputato ad un processo equo e imparziale. Tali opinioni e
preoccupazioni possono essere presentate dal rappresentante legale delle vittime,
quando la Corte lo ritenga opportuno, in base al Regolamento di procedura e di prova.

4. La Divisione per le Vittime ed i Testimoni può consigliare il Procuratore e la
Corte su opportuni provvedimenti protettivi, disposizioni in materia di sicurezza,
consulenza ed assistenza, come previsto all'articolo 43 paragrafo 6.

5. Nel caso in cui la divulgazione di elementi di prova e di informazioni, ai sensi
del presente Statuto, possa mettere gravemente in pericolo la sicurezza di un testimone o di componenti della sua famiglia, il Procuratore, in qualsiasi procedura intrapresa prima dell'inizio del processo, può astenersi dal divulgare tali elementi di
prova o informazioni, presentandone una sintesi. Tali provvedimenti saranno attuati
in modo da non pregiudicare né contrastare i diritti dell'imputato e le esigenze di un
processo equo e imparziale.

6. Gli Stati possono chiedere l'adozione delle misure necessarie per garantire la
protezione dei loro funzionari o agenti e la protezione di informazioni confidenziali
o delicate.


Art. 69

Prove

1. Prima di testimoniare, ogni teste, in conformità con il Regolamento di procedura
e di prova, si impegna a dire tutta la verità.

Repressione di taluni reati 44

0.312.1

2. La testimonianza di un teste in udienza sarà resa di persona, fatte salve le misure
enunciate all'articolo 68 o nel Regolamento di procedura e di prova. La Corte può
altresì autorizzare un teste a fornire una deposizione orale o una registrazione con
l'ausilio di tecnologia video o audio, ed a presentare documenti o trascrizioni scritte,
fermo restando il presente Statuto ed in conformità al Regolamento di procedura e di
prova. Tali provvedimenti non pregiudicheranno, né contrasteranno con i diritti
della difesa.

3. Le parti potranno presentare elementi di prova rilevanti per il caso, in conformità
con l'articolo 64. La Corte ha facoltà di chiedere che vengano presentati tutti gli
elementi di prova che riterrà necessari per stabilire la verità.

4. La Corte può pronunciarsi sulla rilevanza e l'ammissibilità di ogni elemento di
prova, in conformità con il Regolamento di procedura e di prova, in considerazione,
fra l'altro, del valore probante dell'elemento di prova e se essa possa compromettere
lo svolgimento di un processo equo o l'equa valutazione della testimonianza di un
teste.

5. La Corte rispetta le regole sulla riservatezza previste nel Regolamento di procedura e di prova.

6. La Corte non richiede la prova dei fatti notori, ma può farne oggetto di constatazione giudiziale.

7. Gli elementi di prova ottenuti in violazione del presente Statuto o dei diritti
dell'uomo internazionalmente riconosciuti non sono ammissibili nel caso in cui: a)

la violazione metta seriamente in dubbio la credibilità degli elementi di prova; oppure b)

l'ammissione della prova comprometterebbe e pregiudicherebbe gravemente
l'integrità del procedimento.

8. Nel decidere sulla rilevanza o l'ammissibilità degli elementi di prova raccolti da
uno Stato, la Corte non si pronuncia sull'applicazione della legislazione nazionale di
questo Stato.


Art. 70

Reati contro l'amministrazione della giustizia 1. La Corte eserciterà la propria giurisdizione sui seguenti reati commessi ai danni
della amministrazione della giustizia se sono perpetrati intenzionalmente: a)

fornire falsa testimonianza malgrado l'obbligo assunto di dire la verità in
applicazione dell'articolo 69 paragrafo 1; b)

presentare elementi di prova che le parti conoscono essere falsi o falsificati; c)

subornare testi, ostacolare o intralciare la libera presenza o testimonianza di
un teste, attuare misure di ritorsione nei confronti di un teste per la sua testimonianza, o distruggere o falsificare elementi di prova o intralciare la raccolta di tali elementi; d)

ostacolare, intimidire o corrompere un funzionario della Corte allo scopo di
obbligarlo o persuaderlo a non ottemperare, o ad ottemperare impropriamente ai suoi obblighi;

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 45

0.312.1

e)

attuare misure di ritorsione nei confronti di un funzionario della Corte per il
dovere espletato da questi o da un altro funzionario; f)

sollecitare o accettare retribuzioni illecite in qualità di funzionario o agente
della Corte, in relazione alle proprie mansioni ufficiali.

2. I principi e le procedure che disciplinano l'esercizio della giurisdizione della
Corte sulle violazioni di cui al presente articolo saranno quelli previsti nel Regolamento di procedura e di prova. Per fornire cooperazione internazionale alla Corte in
relazione ai procedimenti di cui al presente articolo ci si atterrà alla legislazione interna dello Stato a cui ci si rivolge.

3. In caso di condanna, la Corte può infliggere una pena detentiva non superiore a
cinque anni, o un'ammenda, in conformità con il Regolamento di procedura e di
prova, oppure entrambe.

4. a)

Gli Stati Parte estendono le norme del loro diritto penale che sanzionano i
reati contro l'integrità dei propri procedimenti investigativi e giudiziari ai
reati contro l'amministrazione della giustizia indicati nel presente articolo
commessi nel proprio territorio o da loro cittadini; b)

su richiesta della Corte, ogni qualvolta lo riterrà opportuno lo Stato Parte
sottoporrà il caso alle sue autorità competenti ai fini del perseguimento.
Dette autorità competenti tratteranno tali casi con diligenza e mobiliteranno
risorse sufficienti perché si possano svolgere con efficienza.


Art. 71

Sanzioni per comportamento scorretto dinanzi alla Corte 1. La Corte può sanzionare le persone che, dinanzi alla stessa, assumono comportamenti scorretti, anche disturbando i lavori o rifiutando deliberatamente di osservarne gli ordini, con provvedimenti amministrativi diversi dalla detenzione, quali ad
esempio l'allontanamento temporaneo o definitivo dall'aula, un'ammenda o altri
provvedimenti analoghi previsti nel Regolamento di procedura e di prova.

2. Il regime delle sanzioni indicate al paragrafo 1 è stabilito nel Regolamento di
procedura e di prova.


Art. 72

Protezione delle informazioni attinenti la sicurezza nazionale 1. Il presente articolo si applica in tutti i casi in cui, rivelando informazioni o documenti di uno Stato, a parere di tale Stato, si pregiudicherebbero i suoi interessi di
sicurezza nazionale. Tali casi comprendono quelli che rientrano nell'ambito
dell'articolo 56 paragrafi 2 e 3, dell'articolo 61 paragrafo 3, dell'articolo 64 paragrafo 3, dell'articolo 67 paragrafo 2, dell'articolo 68 paragrafo 6, dell'articolo 87
paragrafo 6 e dell'articolo 93, nonché i casi che potrebbero presentarsi in qualunque
altra fase del procedimento nel quale tale divulgazione di notizie può venire in
rilievo.

2. Il presente articolo si applicherà altresì nei casi in cui una persona a cui è stato
chiesto di fornire informazioni o elementi di prova si è rifiutata di farlo, o ha rinviato la questione allo Stato, affermando che la divulgazione avrebbe pregiudicato
gli interessi di sicurezza nazionale di uno Stato e lo Stato in questione confermi che,

Repressione di taluni reati 46

0.312.1

a suo parere, la divulgazione pregiudicherebbe i suoi interessi attinenti la sicurezza
nazionale.

3. Nulla nel presente articolo compromette i requisiti di riservatezza applicabili ai
sensi dell'articolo 54 paragrafo 3 (e) ed (f), ovvero l'applicazione dell'articolo 73.

4. Qualora uno Stato venga a sapere che le informazioni o i documenti di Stato
stanno per essere o potrebbero essere divulgati in qualunque fase dei procedimenti, e
ritenga che la loro rivelazione comprometterebbe i suoi interessi di sicurezza nazionale, tale Stato avrà il diritto di intervenire perché la questione venga risolta in conformità con il presente articolo.

5. Qualora, a parere di uno Stato, divulgare informazioni comprometterebbe i suoi
interessi di sicurezza nazionale, lo Stato adotterà tutti i provvedimenti del caso,
agendo di concerto con il Procuratore, la difesa, la Camera preliminare o la Camera
di primo grado, a seconda dei casi, per cercare di risolvere la questione in maniera
cooperativa. Tali provvedimenti possono comprendere: a)

la modifica o il chiarimento della richiesta; b)

una decisione della Corte in merito alla pertinenza delle informazioni o delle
prove richieste, ovvero una decisione relativa alla possibilità di ottenere la
prova, sebbene pertinente, da fonte diversa dallo Stato a cui è stata richiesta; c)

ricevere le informazioni o le prove da una fonte diversa o in forma diversa; d)

un accordo sulle condizioni alle quali potrebbe essere fornita assistenza,
compresi, fra l'altro, presentazione di sintesi o redazioni rettificate, limiti
alla divulgazione, uso di procedimenti a porte chiuse o ex parte, o applicazione di altre misure di protezione autorizzate dallo Statuto o dal Regolamento di procedura e di prova.

6. Quando saranno stati adottati tutti i ragionevoli provvedimenti per risolvere la
questione in maniera cooperativa, e lo Stato ritenga che non vi siano modi o condizioni alle quali le informazioni o i documenti potrebbero essere presentati o divulgati senza compromettere i suoi interessi di sicurezza nazionale, esso ne informerà il
Procuratore o la Corte indicando i motivi specifici della sua decisione, a meno che
un esposto preciso di tali motivi non pregiudichi gli interessi di sicurezza nazionale
dello Stato.

7. In seguito, se decide che gli elementi di prova sono rilevanti e necessari per stabilire la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, la Corte può agire come segue: a)

se la divulgazione di informazioni o di documenti è sollecitata nell'ambito di
una richiesta di cooperazione secondo il capitolo IX, o nelle circostanze descritte al paragrafo 2, e lo Stato abbia invocato il motivo di rifiuto di cui
all'articolo 93 paragrafo 4:
i)

prima di giungere alle conclusioni di cui al paragrafo 7 (a) (ii), la Corte
può chiedere ulteriori consultazioni, comprese se del caso udienze a
porte chiuse ed ex parte, onde esaminare le considerazioni dello Stato, ii)

qualora la Corte concluda che, adducendo il motivo di rifiuto di cui
all'articolo 93 paragrafo 4, nella fattispecie lo Stato a cui è stata rivolta
la richiesta non stia agendo in ottemperanza degli obblighi che gli

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 47

0.312.1

incombono in forza del presente Statuto, la Corte può rinviare la questione, in conformità con l'articolo 87 paragrafo 7, specificando i motivi in base ai quali è giunta a tale conclusione, e iii) la Corte può trarre, nel giudicare l'imputato, tutte le conclusioni che ritiene appropriate nella fattispecie circa l'esistenza o l'inesistenza del
fatto; o

b)

in tutte le altre circostanze:
i)

ordinare la divulgazione, oppure ii)

nella misura in cui non ordina la divulgazione, trarre ogni conclusione
che ritenga appropriata nella fattispecie, nel giudicare l'imputato, circa
l'esistenza o l'inesistenza di un fatto.


Art. 73

Informazioni o documenti provenienti da terzi Qualora la Corte chieda ad uno Stato Parte di produrre un documento o informazioni in sua custodia, in suo possesso o sotto il suo controllo, ad esso rivelati da uno
Stato, un'organizzazione intergovernativa o un'organizzazione internazionale in
maniera riservata, lo Stato Parte cercherà di ottenere dalla fonte il consenso a divulgare tale documento o informazione. Qualora la fonte sia uno Stato Parte, questo acconsentirà alla divulgazione del documento o dell'informazione, oppure si impegnerà a risolvere la questione della sua divulgazione con la Corte, ferme restando le disposizioni dell'articolo 72. Nel caso in cui la fonte non sia uno Stato Parte e neghi il
consenso alla divulgazione, lo Stato a cui è stata rivolta la richiesta informerà la
Corte di non essere in grado di presentare il documento o l'informazione, a causa di
un obbligo pregresso di riservatezza assunto con la fonte.


Art. 74

Requisiti per la sentenza 1. Tutti i giudici della Camera di primo grado saranno presenti in ogni fase del processo e nel corso delle deliberazioni. La Presidenza, caso per caso, può designare, in
base alla disponibilità, uno o più giudici supplenti che dovranno essere presenti in
ogni fase del processo e sostituire un membro della Camera di primo grado nel caso
in cui questi non possa più presenziare.

2. La decisione della Camera di primo grado sarà adottata in base alle sue valutazioni delle prove ed a tutto il procedimento. La decisione non andrà al di là dei fatti
e delle circostanze descritte nei capi d'accusa e relativi emendamenti. La Corte può
basare la sua decisione solo sulle prove ad essa presentate e discusse al processo.

3. I giudici si sforzano di esprimere una decisione all'unanimità, in mancanza della
quale la decisione sarà presa dalla maggioranza dei giudici.

4. Le deliberazioni della Camera di primo grado rimarranno segrete.

5. La decisione sarà messa per scritto e conterrà un rendiconto completo e ragionato
delle risultanze della Camera di primo grado sulle prove e le conclusioni. La Camera
di Primo Grado emanerà una sola sentenza. Nel caso in cui non vi sia unanimità, la
sentenza della Sezione di Primo Grado conterrà i pareri della maggioranza e quelli
della minoranza. La sentenza o una sintesi della stessa sarà letta in pubblica udienza.

Repressione di taluni reati 48

0.312.1


Art. 75

Riparazioni a favore delle vittime 1. La Corte stabilisce i principi applicabili a forme di riparazione come la restituzione, l'indennizzo o la riabilitazione da concedere alle riparazioni alle vittime o ai
loro aventi diritto. Su tale base la Corte, può, su richiesta o di sua spontanea volontà
in circostanze eccezionali, determinare nella sua decisione l'entità e la portata di
ogni danno, perdita o pregiudizio cagionato alle vittime o ai loro aventi diritto, indicando i principi che guidano la sua decisione.

2. La Corte può emanare contro una persona condannata un'ordinanza che indica la
riparazione dovuta alle vittime o ai loro aventi diritto. Tale riparazione può avere
forma, in modo particolare, di restituzione, d'indennizzo o di riabilitazione.

Se del caso, la Corte può decidere che l'indennizzo concesso a titolo di riparazione
sia versato tramite il Fondo di garanzia di cui all'articolo 79.

3. Prima di emanare un ordine ai sensi del presente articolo, la Corte può sollecitare
e terrà conto delle osservazioni della persona condannata, delle vittime, delle altre
persone interessate o degli Stati interessati, e delle osservazioni formulate a nome di
tali persone o dei loro aventi diritto.

4. Nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti dal presente articolo, dopo che una
persona è stata condannata per un reato che rientra nella giurisdizione della Corte,
quest'ultima può stabilire se, per dare effetto ad un ordine che può emanare ai sensi
del presente articolo, sia necessario ricorrere ai provvedimenti di cui all'articolo 93
paragrafo 1.

5. Gli Stati Parte fanno applicare le decisioni ai sensi del presente articolo come se
le disposizioni dell'articolo 109 fossero applicabili al presente articolo.

6. Nulla nel presente articolo sarà interpretato come lesivo dei diritti che la legislazione nazionale o internazionale riconoscono alle vittime.


Art. 76

Condanne

1. In caso di verdetto di condanna, la Camera di primo grado stabilisce la pena da
applicare in considerazione delle conclusioni e degli elementi di prova rilevanti presentati al processo.

2. Fatti salvi i casi in cui si applica l'articolo 65, e prima della fine del processo, la
Camera di primo grado può tenere d'ufficio, e su richiesta del Procuratore o dell'imputato, un'ulteriore udienza per prendere conoscenza di ogni nuova conclusione
e di ogni nuovo elemento di prova rilevante ai fini della definizione della pena, in
conformità con il Regolamento di procedura e di prova.

3. Nei casi in cui si applica il paragrafo 2, la Camera di primo grado ascolta le osservazioni previste all'articolo 75 nel corso dell'udienza supplementare di cui al paragrafo 2 e, ove necessario, nel corso di ogni nuova udienza.

4. La sentenza è pronunziata in udienza pubblica e, ove possibile, in presenza
dell'imputato.

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 49

0.312.1

Capitolo VII: Pene

Art. 77

Pene applicabili

1. Fatto salvo l'articolo 110, la Corte può pronunciare contro una persona dichiarata colpevole dei reati di cui all'articolo 5 del presente Statuto, una delle seguenti
pene:

a)

reclusione per un periodo di tempo determinato non superiore nel massimo a
30 anni; o

b)

ergastolo, se giustificato dall'estrema gravità del crimine e dalla situazione
personale del condannato.

2. Alla pena della reclusione la Corte può aggiungere: a)

un'ammenda fissata secondo i criteri previsti dal Regolamento di procedura
e di prova;

b)

la confisca di profitti, beni ed averi ricavati direttamente o indirettamente dal
crimine, fatti salvi i diritti di terzi in buona fede.


Art. 78

Determinazione della pena 1. Nel determinare la pena, la Corte tiene conto, secondo il Regolamento di procedura e di prova, di elementi quali la gravità del reato e la situazione personale del
condannato.

2. Nel pronunziare una pena di reclusione, la Corte detrae il tempo trascorso, su suo
ordine, in detenzione. La Corte può inoltre detrarre ogni altro periodo trascorso in
detenzione per condotte collegate al crimine.

3. Se una persona è riconosciuta colpevole di più reati, la Corte quantifica sia la pena per ciascun reato che quella cumulativa, specificando la durata totale dell'imprigionamento. Tale durata non può essere inferiore a quella della pena più alta applicata per un singolo crimine e non può superare i 30 anni di reclusione o l'ergastolo previsto all'articolo 77 paragrafo 1 capoverso b).


Art. 79

Fondo di garanzia per le vittime 1. È istituito, con decisione dell'Assemblea degli Stati Parte, un Fondo a beneficio
delle vittime dei reati di competenza della Corte e delle loro famiglie.

2. La Corte può ordinare che gli importi e gli altri beni acquisiti mediante ammenda
o confisca siano devoluti al Fondo.

3. Il Fondo è gestito in conformità ai criteri stabiliti dall'Assemblea degli Stati
Parte.

Repressione di taluni reati 50

0.312.1


Art. 80

Autonomia dell'applicazione delle pene ad opera degli Stati
e della legislazione nazionale Nessun disposizione del presente capitolo vieta l'applicazione ad opera degli Stati di
pene previste dal loro diritto interno, né l'applicazione della normativa di Stati che
non prevedono le pene stabilite nel presente capitolo.

Capitolo VIII: Appello e revisione

Art. 81

Appello contro la sentenza di condanna o la determinazione
della pena

1. Può essere proposto appello, secondo il Regolamento di procedura e di prova,
contro una decisione resa in forza dell'articolo 74, secondo le seguenti modalità: a)

il Procuratore può proporre appello per uno dei seguenti motivi:
i)

vizio di procedura, ii)

errore di fatto,

iii) errore di diritto; b)

la persona dichiarata colpevole, o il Procuratore a nome di questa persona,
può proporre appello per uno dei seguenti motivi:
i)

vizio di procedura, ii)

errore di fatto,

iii) errore di diritto,
iv) qualunque altro motivo che pregiudica l'equità o la regolarità della procedura o della decisione.

2. a)

Il Procuratore o il condannato possono, secondo il Regolamento di procedura e di prova, impugnare la pena pronunziata, per via di mancanza di proporzione fra la stessa ed il crimine.

b)

Se, in occasione dell'appello proposto contro la pena pronunciata, la Corte
ritiene che esistano motivi tali da giustificare l'annullamento, in tutto o in
parte, della decisione sulla colpevolezza, essa può invitare il Procuratore o il
condannato ad invocare i motivi enunciati all'articolo 82 paragrafo 1 capoversi a) o b) e pronunziarsi sulla decisione sulla colpevolezza secondo
l'articolo 83.

c)

La stessa procedura si applica se, in occasione di un appello concernente
unicamente la decisione sulla colpevolezza, la Corte giudica che vi sono
motivi che giustificano una riduzione della pena in forza del paragrafo 2, capoverso a).

3. a)

A meno che la Camera di primo grado non decida diversamente, la persona
riconosciuta colpevole rimane in stato di detenzione durante la procedura di
appello.

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 51

0.312.1

b)

Se la durata della detenzione supera la durata della pena pronunciata, la persona riconosciuta colpevole è rimessa in libertà; tuttavia, se anche il Procuratore propone appello, la liberazione può essere subordinata alle condizioni
enunciate al capoverso c) seguente.

c)

In caso di assoluzione, l'accusato è immediatamente rimesso in libertà, fatte
salve tuttavia le seguenti condizioni:
i)

in circostanze eccezionali valutati tra l'altro il rischio di evasione, la
gravità del reato e la probabilità di successo dell'appello, la Camera di
primo grado su richiesta del Procuratore può ordinare che l'imputato
rimanga in detenzione durante la procedura di appello; ii)

contro la decisione della Camera di primo grado prevista dal capoverso c) i) può essere proposto appello secondo il Regolamento di procedura e di prova.

4. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 3 capoversi a) e b), l'esecuzione della decisione sulla colpevolezza o la pena è sospesa durante il periodo utile
per proporre appello e durante il corso del giudizio di appello.


Art. 82

Appello contro altre decisioni 1. Ciascuna parte può proporre appello contro una delle seguenti decisioni, secondo
il Regolamento di procedura e di prova: a)

decisione sulla competenza o l'ammissibilità; b)

decisione che concede o nega la liberazione della persona oggetto d'inchiesta o di azioni giudiziarie; c)

decisione della Camera preliminare di agire di sua iniziativa in forza
dell'articolo 56 paragrafo 3; d)

decisione che solleva una questione di natura tale da incidere in maniera significativa sullo svolgimento equo e rapido della procedura o sull'esito del
processo e la cui soluzione immediata da parte della Camera d'appello potrebbe secondo il parere della Camera preliminare o della Camera di primo
grado far progredire notevolmente la procedura.

2. Una decisione della Camera preliminare, fondata sull'articolo 57 paragrafo 3 capoverso d) può essere impugnata dallo Stato interessato o dal Procuratore con
l'autorizzazione della Camera preliminare e l'appello in questione sarà trattato mediante un giudizio direttissimo.

3. L'appello ha effetto sospensivo solo se la Camera lo ordina, sulla base di una
domanda presentata secondo il Regolamento di procedura e di prova.

4. Il rappresentante legale delle vittime, la persona condannata o il proprietario in
buona fede dei beni assegnati con ordinanza emessa in forza dell'articolo 75 possono presentare appello contro tale ordinanza, come previsto nel Regolamento di procedura e di prova.

Repressione di taluni reati 52

0.312.1


Art. 83

Procedura d'appello

1. Ai fini delle procedure previste all'articolo 81 e nel presente articolo, la Camera
d'appello ha tutti i poteri della Camera di primo grado.

2. Se la Camera d'appello conclude che la procedura oggetto di appello è affetta da
vizi tali da pregiudicare la regolarità della decisione o della condanna, o che la decisione o la condanna oggetto di appello sono gravemente viziate da un errore di fatto
o di diritto essa può: a)

annullare o modificare la decisione o la condanna; oppure b)

ordinare un nuovo processo dinanzi un'altra Camera di primo grado.

A tal fine la Camera d'appello può rinviare una questione di fatto dinanzi alla Camera di primo grado inizialmente adita affinché quest'ultima decida la questione e le
faccia rapporto, oppure può essa stessa chiedere elementi probatori per essere in
grado di decidere. Quando la sola persona condannata, o il Procuratore a suo nome,
hanno presentato appello contro la decisione o la condanna, quest'ultima non può
essere modificata a scapito della persona condannata.

3. Se, nell'ambito di un appello contro una condanna, la Camera d'appello constata
che la pena è sproporzionata rispetto al reato, essa può modificarla secondo il capitolo VII.

4. La sentenza della Camera d'appello è adottata a maggioranza dei giudici e pronunciata in udienza pubblica. La sentenza è motivata. Se non vi è unanimità, la sentenza deve contenere i pareri della maggioranza e della minoranza, ma un giudice
può far valere un'opinione individuale o un'opinione dissidente su una questione di
diritto.

5. La Camera di appello può pronunciare la sua sentenza in assenza della persona
prosciolta o condannata.


Art. 84

Revisione della condanna o della pena 1. La persona dichiarata colpevole oppure, se è deceduta, il coniuge, i figli, i genitori o ogni persona vivente al momento del suo decesso che essa ha espressamente designato per scritto a tal fine, o il Procuratore a nome di questa persona possono adire
la Camera d'appello con una domanda di revisione della decisione definitiva sulla
colpevolezza o la pena per i seguenti motivi: a)

è emerso un fatto nuovo che:
i)

non era conosciuto al momento del processo, senza che ciò possa essere
imputato, in tutto o in parte, al ricorrente; e ii)

se fosse stato constatato al momento del processo avrebbe probabilmente comportato un diverso verdetto; b)

risulta che un elemento probatorio decisivo stabilito durante il processo e
sulla base del quale si è stabilita la colpevolezza era falso, contraffatto o falsificato;

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 53

0.312.1

c)

uno o più giudici che hanno concorso alla decisione sulla colpevolezza o che
hanno convalidato le imputazioni hanno commesso nel caso in oggetto un
atto costituente errore grave o inadempimento ai loro doveri, di gravità sufficiente da far sì che siano esonerati dalle loro funzioni in attuazione
dell'articolo 46.

2. La Camera d'appello respinge la domanda se la ritiene infondata. Se giudica che
la domanda si basa su validi motivi essa può, a seconda di come convenga: a)

convocare nuovamente la Sezione di primo grado che ha reso la sentenza
iniziale;

b)

istituire una nuova Sezione di primo grado; o c)

rimanere investita del caso, in vista di determinare, dopo aver inteso le parti secondo le modalità previste nel
Regolamento di procedura e di prova, se la sentenza debba essere riveduta.


Art. 85

Risarcimento alle persone arrestate o condannate 1. Chiunque sia stato vittima di un arresto o di una detenzione illegale ha diritto alla
riparazione.

2. Se una condanna definitiva è in seguito annullata in quanto un fatto nuovo, o recentemente rivelato, dimostra che è stato commesso un errore giudiziario, la persona
che ha subito una pena in ragione di detta condanna è risarcita in conformità alle
leggi, a meno che non sia provato che il non aver rivelato il fatto in tempo utile è
imputabile alla stessa persona in tutto o in parte.

3. In circostanze eccezionali, qualora la Corte scopra sulla base di elementi affidabili che è stato commesso un errore giudiziario grave e manifesto essa può, a sua discrezione, concedere un risarcimento secondo i criteri enunciati nel Regolamento di
procedura e di prova, ad una persona che era stata liberata a seguito di un proscioglimento definitivo o in quanto il procedimento giudiziario era cessato per via di
questo fatto.

Capitolo IX: Cooperazione internazionale ed assistenza giudiziaria

Art. 86

Obbligo generale di cooperare Secondo le disposizioni del presente Statuto gli Stati parti cooperano pienamente
con la Corte nelle inchieste ed azioni giudiziarie che la stessa svolge per reati di sua
competenza.


Art. 87

Richieste di cooperazione: disposizioni generali 1. a)

La Corte è abilitata a rivolgere richieste di cooperazione agli Stati parti. Tali
richieste sono trasmesse per via diplomatica o mediante ogni altro canale
appropriato che ciascuno Stato parte può scegliere al momento della ratifica,
accettazione o approvazione del presente Statuto o dell'adesione allo stesso.

Repressione di taluni reati 54

0.312.1

Ogni ulteriore modifica di tale scelta deve essere effettuata da ciascun Stato
parte in conformità al Regolamento di procedura e di prova.

b)

Se del caso, e fatte salve le disposizioni del capoverso a), le richieste possono altresì essere trasmesse attraverso l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL) od ogni organizzazione regionale competente.

2. Le richieste di cooperazione ed i documenti giustificativi afferenti sono sia redatti in una lingua ufficiale dello Stato richiesto, o accompagnati da una traduzione
in detta lingua, sia redatti in una delle lingue di lavoro della Corte o accompagnati
da una traduzione in questa lingua a seconda della scelta fatta dallo Stato richiesto al
momento della ratifica, accettazione o approvazione del presente Statuto o dell'adesione allo stesso.

Ogni ulteriore modifica di tale scelta sarà effettuata in conformità al Regolamento di
procedura e di prova.

3. Lo Stato richiesto rispetta il carattere riservato delle richieste di cooperazione e
dei documenti a sostegno della richiesta, salvo nella misura in cui la loro divulgazione è necessaria per dar seguito alla richiesta.

4. Per quanto concerne le richieste di assistenza presentate ai sensi del presente capitolo, soprattutto in materia di protezione delle informazioni, la Corte può prendere
i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza ed il benessere fisico o psicologico delle vittime, dei potenziali testimoni e dei loro familiari. La Corte può chiedere che ogni informazione fornita a titolo del presente capitolo sia comunicata ed elaborata in modo tale da preservare la sicurezza ed il benessere fisico o psicologico
delle vittime, dei potenziali testimoni e dei loro familiari.

5. a)

La Corte può invitare ogni Stato non parte del presente Statuto a prestare assistenza a titolo del presente capitolo sulla base di un'intesa ad hoc o di un
accordo concluso con tale Stato o su ogni altra base appropriata.

b)

Se, avendo concluso con la Corte un'intesa ad hoc o un accordo, lo Stato
non parte al presente Statuto non fornisce l'assistenza che gli viene richiesta
in forza di tale intesa o accordo, la Corte può informarne l'Assemblea degli
Stati parti, o il Consiglio di Sicurezza se è stata adita da quest'ultimo.

6. La Corte può chiedere informazioni o documenti ad ogni organizzazione intergovernativa. Essa può inoltre sollecitare altre forme di cooperazione e di assistenza di
cui abbia convenuto con tale organizzazione e che sono conformi alle competenze o
al mandato di quest'ultima.

7. Se uno Stato Parte non aderisce ad una richiesta di cooperazione della Corte, diversamente da come previsto dal presente Statuto, impedendole in tal modo di esercitare le sue funzioni ed i suoi poteri in forza del presente Statuto, la Corte può
prenderne atto ed investire del caso l'Assemblea degli Stati parti, o il Consiglio di
Sicurezza se è stata adita da quest'ultimo.

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 55

0.312.1


Art. 88

Procedure disponibili secondo la legislazione nazionale Gli Stati parti si adoperano per predisporre nel loro ordinamento nazionale, procedure appropriate per realizzare tutte le forme di cooperazione indicate nel presente capitolo.


Art. 89

Consegna di determinate persone alla Corte 1. La Corte può presentare a qualsiasi Stato nel cui territorio è suscettibile di trovarsi la persona ricercata una richiesta di arresto e consegna, unitamente alla documentazione giustificativa indicata all'articolo 91, e richiedere la cooperazione di questo
Stato per l'arresto e la consegna di tale persona. Gli Stati Parti rispondono ad ogni
richiesta di arresto e di consegna secondo le disposizioni del presente capitolo e le
procedure previste dalla loro legislazione nazionale.

2. Se la persona di cui si sollecita la consegna ricorre dinanzi ad una giurisdizione
nazionale mediante un'impugnazione fondata sul principio ne bis in idem, come
previsto all'articolo 20, lo Stato richiesto consulta immediatamente la Corte per sapere se vi è stata nella fattispecie una decisione sull'ammissibilità. Se è stato deciso
che il caso era ammissibile, lo Stato richiesto dà seguito alla domanda. Se la decisione sull'ammissibilità è pendente, lo Stato richiesto può rinviare l'esecuzione della
domanda fino a quando la Corte non abbia deliberato.

3. a)

Gli Stati parti autorizzano il trasporto attraverso il loro territorio, conformemente alle procedure previste dalla loro legislazione nazionale, di ogni persona trasferita alla Corte da un altro Stato, salvo nel caso in cui il transito
attraverso il loro territorio ritarderebbe la consegna.

b)

Una richiesta di transito è trasmessa dalla Corte secondo l'articolo 87. Essa
contiene:
i)

i dati segnaletici della persona trasportata, ii)

un breve esposto dei fatti e della loro qualificazione giuridica, iii) il mandato d'arresto e di consegna.

c)

La persona trasportata è in stato di detenzione durante il transito.

d)

Non è necessaria alcuna autorizzazione se la persona è trasportata per via aerea e se nessun atterraggio è previsto sul territorio dello Stato di transito.

e)

Se un atterraggio imprevisto ha luogo sul territorio dello Stato di transito,
quest'ultimo può esigere dalla Corte la presentazione di una domanda di
transito nelle forme stabilite al capoverso b). Lo Stato di transito pone la
persona trasportata in detenzione sino alla ricezione di tale domanda e
all'effettivo passaggio in transito. Tuttavia la detenzione ai sensi del presente
capoverso non può prolungarsi oltre 96 ore dopo l'atterraggio imprevisto se
la domanda non è stata ricevuta nel frattempo.

4. Se la persona reclamata è oggetto di un'azione giudiziaria o sconta una pena
nello Stato richiesto per un reato diverso da quello per il quale si richiede la sua
consegna alla Corte, tale Stato, dopo aver deciso di aderire alla domanda, si consulta
con la Corte.

Repressione di taluni reati 56

0.312.1


Art. 90

Richieste concorrenti 1. Se uno Stato parte riceve dalla Corte, secondo l'articolo 89, una richiesta di consegna e peraltro riceve da un altro Stato una richiesta di estradizione della stessa
persona per lo stesso comportamento che costituisce la base del reato per il quale la
Corte domanda la consegna della persona, tale Stato ne informa la Corte e lo Stato
richiedente.

2. Se lo Stato richiedente è uno Stato parte, lo Stato richiesto dà la precedenza alla
domanda della Corte:

a)

se la Corte ha deciso, in applicazione degli articoli 18 o 19, che il caso oggetto della richiesta di consegna è ammissibile, in considerazione dell'inchiesta svolta o di un'azione giudiziaria intentata dallo Stato richiedente, rispetto alla domanda di estradizione di quest'ultimo, oppure b)

se la Corte prende la decisione di cui al capoverso a) a seguito della notifica
effettuata dallo Stato richiesto in applicazione del paragrafo 1.

3. Quando la Corte non ha preso la decisione di cui al paragrafo 2 capoverso a), lo
Stato richiesto può, se lo desidera, incominciare ad istruire la richiesta di estradizione dello Stato richiesto in attesa che la Corte si pronunci come previsto al capoverso b). Esso non estrada la persona fino a quando la Corte non ha giudicato che il caso non è ammissibile. La Corte si pronuncia con giudizio direttissimo.

4. Se lo Stato richiedente è uno Stato non parte al presente Statuto, lo Stato richiesto se non è tenuto per via di un obbligo internazionale ad estradare l'interessato
verso lo Stato richiedente dà la precedenza alla richiesta di consegna della Corte se
quest'ultima ha giudicato che il caso era ammissibile.

5. Quando un caso di competenza del paragrafo 4 non è stato giudicato ammissibile
dalla Corte, lo Stato richiesto può, se lo desidera, incominciare ad istruire la richiesta di estradizione dello Stato richiedente.

6. Nei casi in cui si applica il paragrafo 4 ma lo Stato richiesto è tenuto, per via di
un obbligo internazionale, ad estradare la persona verso lo Stato non parte richiedente, lo Stato richiesto decide se sia il caso di consegnare la persona alla Corte o di
estradarla verso lo Stato richiedente. Nella sua decisione, lo Stato richiesto tiene
conto di tutte le considerazioni rilevanti, in modo particolare: a)

dell'ordine cronologico delle richieste; b)

degli interessi dello Stato richiedente, in modo particolare, se del caso, del
fatto che il reato è stato commesso sul suo territorio e della nazionalità delle
vittime e della persona reclamata; e c)

della possibilità che la Corte e lo Stato richiedente raggiungano ulteriormente un accordo circa la consegna di tale persona.

7. Se uno Stato parte riceve dalla Corte una richiesta di consegna di una persona e
riceve peraltro da un altro Stato una richiesta di estradizione della stessa persona per
lo stesso comportamento diverso da quello che costituisce il reato per il quale la
Corte domanda la consegna della persona:

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 57

0.312.1

a)

lo Stato richiesto dà la precedenza alla domanda della Corte, se non è tenuto,
per via di un obbligo internazionale, ad estradare l'interessato verso lo Stato
richiedente;

b)

se è tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad estradare la persona verso lo Stato richiedente, lo Stato richiesto decide sia di consegnarla alla Corte
sia di estradarla verso lo Stato richiedente. Nella sua decisione, esso tiene
conto di tutte le considerazioni pertinenti, in modo particolare quelle enunciate al paragrafo 6, pur concedendo una particolare attenzione alla natura ed
alla relativa gravità del comportamento in causa.

8. Se, a seguito di una notifica ricevuta in applicazione del presente articolo, la
Corte ha giudicato un caso come inammissibile e l'estradizione verso lo Stato
richiedente è ulteriormente rifiutata, lo Stato richiesto notifica la decisione della
Corte.


Art. 91

Contenuto della richiesta di arresto e di consegna 1. Una richiesta di arresto e di consegna deve esser effettuata per scritto. In caso di
emergenza essa può essere effettuata con ogni mezzo che lasci un'impronta scritta, a
condizione di essere convalidata secondo le modalità previste all'articolo 87 paragrafo 1 capoverso a).

2. Se la domanda concerne l'arresto e la consegna di una persona oggetto di un
mandato d'arresto rilasciato dalla Camera di giudizio preliminare in forza dell'articolo 58, essa deve contenere o essere accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti documenti giustificativi: a)

dati segnaletici della persona ricercata, sufficienti ad identificarla e le informazioni relative al luogo dove probabilmente si trova; b)

una copia del mandato d'arresto; e c)

i documenti, dichiarazioni ed informazioni che possono essere pretesi nello
Stato richiesto per procedere alla consegna; tuttavia le esigenze dello Stato
richiesto non devono essere più onerose in questo caso rispetto alle richieste
d'estradizione presentate in applicazione di trattati o di intese concluse fra lo
Stato richiesto ed altri Stati e dovrebbero anzi, se possibile, esserlo di meno,
in considerazione del carattere particolare della Corte.

3. Se la richiesta concerne l'arresto e la consegna di una persona che è già stata riconosciuta colpevole, essa contiene o è accompagnata da un fascicolo contenente i
seguenti documenti giustificativi: a)

una copia di qualsiasi mandato d'arresto relativo a tale persona; b)

una copia della sentenza; c)

informazioni attestanti che la persona ricercata è effettivamente quella indicata nella sentenza; d)

se la persona ricercata è stata condannata ad una pena, una copia della condanna assieme, nel caso di una pena di detenzione, all'indicazione della
parte di pena che è già stata scontata ed alla parte che resta da scontare.

Repressione di taluni reati 58

0.312.1

4. Su richiesta della Corte, uno Stato parte intrattiene con quest'ultima, sia in generale, sia a proposito di una particolare questione, consultazioni sulle condizioni previste dalla sua legislazione interna che potrebbero applicarsi secondo il paragrafo 2
capoverso c). Nell'ambito di tali consultazioni lo Stato parte informa la Corte delle
particolari esigenze della sua legislazione.


Art. 92

Fermo

1. In caso di emergenza, la Corte può chiedere il fermo della persona ricercata in
attesa che siano presentati la richiesta di consegna ed i documenti giustificativi di
cui all'articolo 91.

2. La richiesta di fermo può essere effettuata con ogni mezzo che lascia un'impronta
scritta e deve contenere: a)

i dati segnaletici della persona ricercata, sufficienti ad identificarla e le informazioni relative al luogo dove probabilmente si trova; b)

un breve esposto dei reati per i quali la persona è ricercata e dei fatti che sarebbero costitutivi di tali reati, ivi compreso, se possibile, la data ed il luogo
dove sarebbero avvenuti; c)

una dichiarazione attestante l'esistenza, a carico della persona ricercata, di
un mandato d'arresto o di un verdetto di colpevolezza; d)

una dichiarazione indicante che farà seguito una richiesta di consegna della
persona ricercata.

3. Una persona in stato di fermo può essere rimessa in libertà se lo Stato richiesto
non ha ricevuto la richiesta di consegna ed i documenti giustificativi di cui
all'articolo 91 nel termine stabilito dal Regolamento di procedura e di prova. Tuttavia questa persona può consentire ad essere consegnata prima della scadenza di
detto termine se la legislazione dello Stato richiesto lo consente. In questo caso, lo
Stato richiesto procede al più presto a consegnarla alla Corte.

4. La rimessa in libertà della persona ricercata prevista al paragrafo 3 non pregiudica il suo successivo arresto e la sua consegna, se la richiesta di consegna accompagnata dai documenti giustificativi viene presentata in seguito.


Art. 93

Altre forme di cooperazione 1. Gli Stati Parti ricevono secondo le disposizioni del presente capitolo e le procure
previste dalla loro legislazione nazionale, le richieste di assistenza della Corte connesse ad un'inchiesta o azione giudiziaria, e concernenti: a)

l'identificazione di una persona, il luogo dove si trova o la localizzazione
dei beni;

b)

la raccolta di elementi di prova comprese le deposizioni fatte sotto giuramento e la produzione di elementi probatori comprese le perizie ed i rapporti
di cui la Corte necessita; c)

l'interrogatorio di persone che sono oggetto di un'inchiesta o di azioni giudiziarie;

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 59

0.312.1

d)

il significato di documenti, compresi gli atti di procedura; e)

le misure atte a facilitare la comparizione volontaria dinanzi alla Corte di
persone che depongono in quanto testimoni o esperti; f)

il trasferimento temporaneo di persone in forza del paragrafo 7; g)

l'esame di località o di siti, in modo particolare la riesumazione e l'esame di
cadaveri sotterrati in fosse comuni; h)

l'esecuzione di perquisizioni e confische; i)

la trasmissione di fascicoli e documenti compresi i fascicoli ed i documenti
ufficiali;

j)

la protezione di vittime e di testimoni e la preservazione di elementi di prova; k)

l'identificazione, la localizzazione, il congelamento o la confisca del prodotto di reati, di beni, averi e strumenti connessi ai reati, per eventualmente
confiscarli fatti salvi i diritti di terzi in buona fede; l)

ogni altra forma di assistenza non vietata dalla legislazione dello Stato richiesto volta ad agevolare l'inchiesta e l'azione giudiziaria relative ai reati di
competenza della Corte.

2. La Corte è abilitata a garantire ad un teste o esperto che compare in sua presenza
il fatto che non sarà né perseguito, né detenuto, né da essa sottoposto a qualsiasi restrizione della sua libertà personale per un atto od omissione precedenti alla sua
partenza dallo Stato richiesto.

3. Se l'esecuzione di una particolare misura di assistenza descritta in una richiesta
presentata in forza del paragrafo 1 è vietata nello Stato richiesto in forza di un principio giuridico fondamentale di applicazione generale, lo Stato richiesto intraprende
senza indugio consultazioni con la Corte per tentare di risolvere la questione. Durante tali consultazioni, si esamina se l'assistenza può essere fornita in altro modo o
accompagnata da determinate condizioni. Se la questione non è risolta all'esito delle
consultazioni la Corte modifica la domanda.

4. In conformità con l'articolo 72, uno Stato parte può respingere totalmente o parzialmente una richiesta di assistenza solo se tale richiesta verte sulla produzione di
documenti o la divulgazione di elementi probatori relativi alla sua sicurezza o difesa
nazionale.

5. Prima di respingere una richiesta di assistenza di cui al paragrafo 1 (capoverso l),
lo Stato richiesto determina se l'assistenza può essere fornita a determinate condizioni o potrebbe essere fornita in seguito, o in forma diversa, rimanendo inteso che
se la Corte o il Procuratore accettano queste condizioni, essi saranno tenuti ad osservarle.

6. Lo Stato richiesto che respinge una richiesta di assistenza fa conoscere senza indugio le sue ragioni alla Corte o al Procuratore.

Repressione di taluni reati 60

0.312.1

7. a)

La Corte può chiedere il trasferimento temporaneo di una persona detenuta a
fini d'identificazione o per ottenere una testimonianza o altre forme di assistenza. Tale persona può essere trasferita se sono soddisfatte le seguenti
condizioni:
i)

la persona acconsente, liberamente e con cognizione di causa, ad essere
trasferita; e

ii)

lo Stato richiesto acconsente al trasferimento subordinatamente alle
condizioni eventualmente concordate tra detto Stato e la Corte.

b)

La persona trasferita continua ad essere sotto controllo cautelare. Dopo che
la finalità del trasferimento è stata conseguita, la Corte rinvia senza indugio
questa persona nello Stato richiesto.

8. a)

La Corte preserva il carattere confidenziale dei documenti e delle informazioni raccolte salvo nella misura necessaria all'inchiesta ed alle procedure
descritte nella richiesta.

b)

Lo Stato richiesto può se del caso comunicare documenti o informazioni al
Procuratore a titolo confidenziale. Il Procuratore può utilizzarli solo per raccogliere nuovi elementi probatori.

c)

Lo Stato richiesto può, sia d'ufficio sia su richiesta del Procuratore autorizzato, acconsentire in un secondo tempo alla divulgazione di tali documenti o
informazioni. Questi possono in tal caso esser utilizzati come mezzo di prova secondo le disposizioni dei capitoli V e VI e del Regolamento di procedura e di prova.

9. a)

i)

Se uno Stato Parte riceve dalla Corte e da un altro Stato, a seguito di un
obbligo internazionale richieste concorrenti aventi un oggetto diverso
dalla consegna o estradizione, esso farà il possibile, in consultazione
con la Corte e con questo altro Stato, per dar seguito alle due richieste,
se del caso differendo l'una o l'altra o assoggettandola a condizioni.

ii)

In mancanza di quanto sopra, la concorrenza delle richieste è risolta secondo i principi stabiliti all'articolo 90.

b)

Tuttavia, quando la richiesta della Corte concerne informazioni, beni o persone sotto il controllo di uno Stato terzo o di un'organizzazione internazionale in virtù di un accordo internazionale, lo Stato richiesto ne informa la
Corte e quest'ultima indirizza la sua domanda allo Stato terzo o all'Organizzazione internazionale.

10. a)

Se riceve una richiesta in tal senso, la Corte può cooperare con lo Stato parte
che svolge un'inchiesta o un processo vertente su un comportamento che costituisce reato sottoposto alla giurisdizione della Corte, o un reato grave secondo il diritto interno di tale Stato e prestargli assistenza.

b)

i)

L'assistenza comprende, tra l'altro:
a)

la trasmissione di deposizioni, documenti ed altri elementi di prova raccolti nel corso di un'inchiesta o processo svolti dalla Corte;
e

b)

l'interrogatorio di ogni persona detenuta per ordine della Corte;

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 61

0.312.1

ii)

Nel caso di cui al capoverso b) i) a):
a)

la trasmissione di documenti ed altri elementi di prova ottenuti con
l'assistenza di un Stato esige il consenso di detto Stato; b)

la trasmissione di deposizioni, documenti ed altri elementi probatori forniti da un teste o da un esperto avviene secondo le disposizioni dell'articolo 68.

c)

La Corte può, alle condizioni enunciate al presente paragrafo, dar seguito ad
una richiesta di assistenza emanante da uno Stato che non è parte al presente
Statuto.


Art. 94

Differimento della messa in opera di una richiesta per via
di inchieste o procedimenti giudiziari in corso 1. Se l'esecuzione immediata di una richiesta dovesse nuocere al corretto svolgimento dell'inchiesta o dei procedimenti giudiziari in corso in un caso diverso da
quello cui si riferisce la domanda, lo Stato richiesto può ritardare l'esecuzione della
richiesta per un periodo di tempo stabilito di comune accordo con la Corte. Tuttavia
il rinvio non dovrà prolungarsi oltre quanto sia necessario per portare a termine
l'inchiesta o i procedimenti giudiziari in oggetto nello Stato richiesto. Prima di decidere di ritardare l'esecuzione della richiesta, lo Stato richiesto considera se
l'assistenza può essere fornita immediatamente a determinate condizioni.

2. Se viene presa la decisione di soprassedere all'esecuzione della richiesta in applicazione del paragrafo 1, il Procuratore può chiedere l'adozione di provvedimenti per
preservare gli elementi di prova fondandosi sull'articolo 93 paragrafo 1 capoverso j).


Art. 95

Differimento dell'esecuzione di una richiesta per via di un'eccezione
d'inammissibilità

Se la Corte esamina un'eccezione d'inammissibilità in applicazione degli articoli 18
e 19, lo Stato richiesto può soprassedere all'esecuzione di una richiesta presentata in
forza del presente capitolo fino a quando la Corte non abbia specificatamente ordinato che il Procuratore può continuare a raccogliere elementi di prova in applicazione degli articoli 18 e 19.


Art. 96

Contenuto di una richiesta vertente su altre forme di cooperazione
previste dall'articolo 93 1. Una domanda vertente su altre forme di cooperazione di cui all'articolo 93 deve
essere effettuata per scritto. In caso di emergenza, essa può essere effettuata con
ogni altro mezzo che lascia un'impronta scritta, a condizione di essere convalidata
secondo modalità indicate all'articolo 87 paragrafo 1 a).

2. La richiesta contiene o è accompagnata, se del caso, da un fascicolo contenente i
seguenti elementi:

a)

un breve esposto dell'oggetto della richiesta e della natura dell'assistenza richiesta comprese le basi giuridiche ed i motivi della richiesta;

Repressione di taluni reati 62

0.312.1

b)

informazioni il più dettagliate possibile sulla persona o il luogo che devono
essere individuati o localizzati in modo che l'assistenza possa essere fornita; c)

un breve esposto dei fatti essenziali che giustificano la domanda; d)

l'esposto dei motivi e la spiegazione dettagliata delle procedure o condizioni
da rispettare;

e)

ogni informazione che può essere pretesa dalla legislazione dello Stato richiesto per dar seguito alla richiesta; e f)

ogni altra informazione utile affinché l'assistenza richiesta possa essere fornita.

3. Se la Corte lo domanda, uno Stato parte intrattiene con essa sia in generale sia a
proposito di una particolare questione consultazioni sulle condizioni previste dalla
sua legislazione che potrebbero applicarsi come previsto al paragrafo 2 capoverso e).
Nell'ambito di tali consultazioni lo Stato parte informa la Corte di particolari esigenze della sua legislazione.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì, se del caso, ad una richiesta d'assistenza indirizzata alla Corte.


Art. 97

Consultazioni

Quando uno Stato parte, investito di una richiesta ai sensi del presente capitolo, constata che la stessa solleva difficoltà che potrebbero intralciarne o impedirne l'esecuzione, esso consulta senza indugio la Corte per risolvere il problema. Tali difficoltà
potrebbero, in modo particolare, essere le seguenti: a)

le informazioni non sono sufficienti per dar seguito alla richiesta; b)

nel caso di una richiesta di consegna, la persona reclamata rimane introvabile malgrado ogni sforzo dispiegato, oppure l'inchiesta svolta ha permesso
di determinare che la persona che si trova nello Stato richiesto non è manifestamente quella indicata dal mandato; o c)

il fatto che lo Stato richiesto sarebbe costretto, per dar seguito alla richiesta
nella forma in cui si trova, di infrangere un obbligo convenzionale che già
ha nei confronti di un altro Stato.


Art. 98

Cooperazione in relazione a rinuncia ad immunità e consenso
alla consegna

1. La Corte non può presentare una richiesta di assistenza che costringerebbe lo
Stato richiesto ad agire in modo incompatibile con gli obblighi che gli incombono in
diritto internazionale in materia d'immunità degli Stati o d'immunità diplomatica di
una persona o di beni di uno Stato terzo a meno di ottenere preliminarmente la cooperazione di tale Stato terzo in vista dell'abolizione dell'immunità.

2. La Corte non può presentare una richiesta di consegna che costringerebbe lo
Stato richiesto ad agire in modo incompatibile con gli obblighi che gli incombono in
forza di accordi internazionali secondo i quali il consenso dello Stato d'invio è necessario per poter consegnare alla Corte una persona dipendente da detto Stato, a

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 63

0.312.1

meno che la Corte non sia in grado di ottenere preliminarmente la cooperazione
dello Stato d'invio ed il suo consenso alla consegna.


Art. 99

Esecuzione delle richieste presentate a titolo degli articoli 93 e 96 1. Lo Stato richiesto dà seguito alle richieste di assistenza secondo la procedura
prevista dalla sua legislazione e, a meno che tale legislazione non lo vieti, nel modo
precisato nella richiesta, segnatamente applicando la procedura indicata nella richiesta o autorizzando le persone che vi sono designate ad essere presenti ed a partecipare alla messa in opera della richiesta.

2. Se la richiesta è urgente, i documenti o elementi probatori prodotti in risposta
alla richiesta sono a domanda della Corte inviati con urgenza.

3. Le risposte dello Stato richiesto sono comunicate nella loro lingua e forma originali.

4. Fatti salvi gli altri articoli del presente capitolo, qualora ciò sia necessario per
eseguire efficacemente una richiesta alla quale può essere dato seguito senza dover
ricorrere a misure di costrizione, in modo particolare quando si tratta di sentire una
persona o di raccogliere la sua deposizione a titolo volontario, anche senza che le
autorità dello Stato parte richiesto siano presenti, se ciò è determinante per una efficace esecuzione della richiesta, o d'ispezionare un sito pubblico o altro luogo pubblico senza modificarlo, il Procuratore può attuare l'oggetto della domanda direttamente sul territorio dello Stato secondo le seguenti modalità: a)

quando lo Stato richiesto è lo Stato sul cui territorio si presume che il reato
sia stato commesso e vi è stata una decisione sull'ammissibilità in conformità agli articoli 18 o 19, il Procuratore può mettere direttamente in opera la
richiesta dopo aver avuto con lo Stato richiesto le consultazioni più ampie
possibili;

b)

negli altri casi, il Procuratore può eseguire la richiesta, previa consultazione
con lo Stato parte richiesto ed in considerazione di condizioni o ragionevoli
preoccupazioni che tale Stato può aver fatto valere. Se lo Stato richiesto accerta che l'esecuzione di una richiesta ai sensi del presente sotto-paragrafo
presenta difficoltà, esso consulta immediatamente la Corte per porvi rimedio.

5. Le disposizioni che autorizzano la persona sentita o interrogata dalla Corte ai
sensi dell'articolo 72 ad invocare le limitazioni previste al fine d'impedire la divulgazione d'informazioni confidenziali connesse con la sicurezza nazionale si applicano altresì all'esecuzione delle richieste di assistenza ai sensi del presente articolo.


Art. 100

Spese

1. Le spese ordinarie afferenti alla messa in opera della richiesta sul territorio dello
Stato richiesto sono a carico di detto Stato ad eccezione delle seguenti spese, che
sono a carico della Corte: a)

spese connesse ai viaggi ed alla protezione dei testimoni e degli esperti o al
trasferimento, in forza dell'articolo 93, di persone detenute;

Repressione di taluni reati 64

0.312.1

b)

spese di traduzione, d'interpretazione e di trascrizione; c)

spese di viaggio e di soggiorno dei giudici, del Procuratore, dei Vice Procuratori, dell'Ufficio del Cancelliere, del Vice Cancelliere e dei membri del
personale di tutti gli organi della Corte; d)

costo di ogni perizia o rapporto chiesto dalla Corte; e)

spese connesse al trasporto di una persona consegnata alla Corte da uno
Stato di detenzione;

f)

previa consultazione, tutte le spese straordinarie che la messa in opera di una
richiesta può comportare.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, se del caso, alle richieste indirizzate
alla Corte dagli Stati parti. In questo caso, la Corte si assume a carico le spese ordinarie di messa in opera.


Art. 101

Regola della specialità 1. Una persona consegnata alla Corte in applicazione del presente statuto non può
essere perseguita, punita o detenuta in ragione di comportamenti precedenti alla sua
consegna, a meno che questi ultimi non costituiscano la base dei reati per i quali la
persona è stata consegnata.

2. La Corte può sollecitare allo Stato che le ha consegnato una persona, una deroga
alle condizioni di cui al paragrafo 1. Essa fornisce, se del caso, informazioni supplementari secondo l'articolo 91. Gli Stati parti sono abilitati a concedere una deroga alla Corte e non devono lesinare sforzi a tal fine.


Art. 102

Uso dei termini

Ai fini del presente Statuto: a)

«consegna» significa per uno Stato il fatto di consegnare una persona alla
Corte in applicazione del presente Statuto; b)

«estradizione» significa per uno Stato consegnare una persona ad un altro
Stato in applicazione di un trattato, di una convenzione o della sua legislazione nazionale.

Capitolo X: Esecuzione

Art. 103

Ruolo degli Stati nell'esecuzione delle pene detentive 1. a)

Le pene detentive sono scontate in uno Stato designato dalla Corte, da una
lista di Stati che hanno informato la Corte della loro disponibilità a ricevere
persone condannate.

b)

Nel dichiarare la propria disponibilità a ricevere persone condannate, uno
Stato può annettere alla sua accettazione condizioni che devono essere

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 65

0.312.1

approvate dalla Corte ed essere conformi alle disposizioni del presente capitolo.

c)

Lo Stato designato in un determinato caso fa sapere rapidamente alla Corte
se accetta o meno la designazione.

2. a)

Lo Stato incaricato dell'esecuzione avverte la Corte di ogni circostanza, ivi
compresa la realizzazione di ogni condizione concordata in applicazione del
paragrafo 1, tale da modificare sensibilmente le condizioni o la durata della
detenzione. La Corte deve essere avvisata con un anticipo di almeno 45
giorni di ogni circostanza di questo tipo, conosciuta o prevedibile. Durante
questo periodo di tempo, lo Stato incaricato dell'esecuzione non prende alcuna misura che potrebbe essere contraria ai suoi obblighi di cui
all'articolo 110.

b)

Se la Corte non può accettare le circostanze di cui al capoverso a), essa ne
informa lo Stato incaricato dell'esecuzione e procede in conformità
all'articolo 104 paragrafo 1.

3. Quando esercita il suo potere di designazione secondo il paragrafo 1, la Corte
tiene conto:

a)

del principio secondo il quale gli Stati parti devono condividere la responsabilità dell'esecuzione delle pene detentive secondo i princìpi di equa ripartizione enunciati nel Regolamento di procedura e di prova; b)

delle regole convenzionali del diritto internazionale generalmente accettate
che disciplinano il trattamento dei detenuti; c)

delle opinioni della persona condannata; d)

della nazionalità della persona condannata; e e)

di ogni altro fattore relativo alle circostanze del reato, alla situazione della
persona condannata o all'esecuzione effettiva della pena che possono guidare la scelta dello Stato incaricato.

4. Se nessun Stato è designato come previsto al paragrafo 1, la pena detentiva è
scontata in un istituto penitenziario messo a disposizione dallo Stato ospite, in condizioni definite nell'accordo di sede di cui all'articolo 3 paragrafo 2. In questo caso,
le spese afferenti all'esecuzione della pena sono a carico della Corte.


Art. 104

Modifica della designazione dello Stato incaricato dell'esecuzione 1. La Corte può decidere in qualsiasi momento di trasferire il condannato nella prigione di un altro Stato.

2. La persona condannata può in qualsiasi momento chiedere alla Corte di essere
trasferita fuori dallo Stato incaricato dell'esecuzione.


Art. 105

Esecuzione della pena 1. Fatte salve le condizioni che uno Stato avrà potuto stabilire secondo l'articolo 103 paragrafo 1 capoverso b), la pena detentiva è vincolante per tutti gli Stati
parti che non possono in alcun caso modificarla.

Repressione di taluni reati 66

0.312.1

2. La Corte ha il diritto di pronunciarsi su un appello o richiesta di revisione della
sua decisione di colpevolezza o di pena. Lo Stato incaricato dell'esecuzione non impedisce al condannato di presentare tale domanda.


Art. 106

Sorveglianza dell'esecuzione della pena e condizioni di detenzione 1. L'esecuzione di una pena di reclusione è soggetta al controllo della Corte. Essa è
conforme alle regole convenzionali internazionali ampiamente accettate che regolano il trattamento dei detenuti.

2. Le condizioni di detenzione sono disciplinate dalla legislazione dello Stato incaricato dell'esecuzione. Esse sono conformi alle regole convenzionali internazionali
ampiamente accettate che disciplinano il trattamento dei detenuti. In nessun caso
possono essere più o meno favorevoli di quelle che lo Stato incaricato dell'esecuzione applica ai condannati detenuti per crimini simili.

3. Le comunicazioni fra i condannati e la Corte sono senza impedimenti.


Art. 107

Trasferimento del condannato che ha terminato di scontare la pena 1. Dopo avere scontato la pena, una persona che non è cittadina dello Stato incaricato dell'esecuzione può essere trasferita secondo la legislazione dello Stato incaricato dell'esecuzione, in uno Stato che è tenuto ad accoglierla, o in altro Stato che
accetta di accoglierla, tenendo conto di qualsiasi desiderio espresso dalla persona di
essere trasferita in detto Stato, salvo se lo Stato incaricato dell'esecuzione autorizza
tale persona a rimanere sul suo territorio.

2. Le spese afferenti al trasferimento del condannato in un altro Stato in applicazione del paragrafo 1 sono a carico della Corte se nessun Stato le prende a carico.

3. Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 108, lo Stato di detenzione può
altresì, in applicazione della sua legislazione, estradare o consegnare in altra maniera
la persona a uno Stato che ha chiesto la sua estradizione, o la sua consegna, a fini di
giudizio o di esecuzione di una pena.


Art. 108

Limiti in materia di procedimenti giudiziari o di condanne
per altre infrazioni

1. Il condannato detenuto dallo Stato incaricato dell'esecuzione non può essere né
perseguito, né condannato o estradato verso uno Stato terzo per un comportamento
anteriore al suo trasferimento nello Stato incaricato dell'esecuzione, salvo se la
Corte ha approvato tale azione giudiziaria, condanna o estradizione a richiesta dello
Stato incaricato dell'esecuzione.

2. La Corte delibera sulla questione dopo aver sentito il condannato.

3. Il paragrafo 1 cessa di applicarsi se il condannato risiede volontariamente per più
di 30 giorni sul territorio dello Stato incaricato dell'esecuzione dopo aver scontato
la totalità della pena pronunciata dalla Corte o ritorna sul territorio dello Stato dopo
averlo lasciato.

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 67

0.312.1


Art. 109

Esecuzione di sanzioni pecuniarie e di misure
di confisca

1. Gli Stati parti fanno eseguire le sanzioni pecuniarie e le misure di confisca ordinate dalla Corte in forza del capitolo VII, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede e
secondo la procedura prevista dalla loro legislazione interna.

2. Se uno Stato parte non è in grado di attuare l'ordinanza di confisca, dovrà prendere misure per ricuperare il valore del prodotto, dei beni o degli averi di cui la
Corte ha ordinato la confisca, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

3. I beni o i proventi della vendita di beni immobiliari o, se del caso, di altri beni
ottenuti da uno Stato parte in esecuzione di una sentenza della Corte, sono trasferiti
alla Corte.


Art. 110

Esame da parte della Corte della questione di una riduzione di pena 1. Lo Stato incaricato dell'esecuzione non può liberare la persona detenuta prima
della espiazione della pena pronunciata dalla Corte.

2. La Corte ha sola il diritto di decidere una riduzione di pena. Essa si pronuncia
dopo aver sentito la persona.

3. Se la persona ha scontato i due terzi della pena, o venticinque anni di reclusione
nel caso di una condanna all'ergastolo, la Corte riesamina la pena per decidere se sia
il caso di ridurla. La Corte non procede a questo riesame prima di detto termine.

4. Al momento del riesame di cui al paragrafo 3, la Corte può ridurre la pena qualora essa constati che una o più delle seguenti condizioni sono realizzate: a)

la persona ha, sin dall'inizio ed in modo costante, manifestato la sua volontà
di cooperare con la Corte nelle sue inchieste e durante il procedimento; b)

la persona ha facilitato spontaneamente l'esecuzione di decisioni ed ordinanze della Corte in altri casi, in modo particolare aiutandola a localizzare e
fornendo assistenza per i beni oggetto di decisioni che ne ordinano la confisca, per il pagamento di una sanzione pecuniaria o di un risarcimento che
possono essere utilizzati a vantaggio delle vittime; oppure c)

altri fattori previsti nel Regolamento di procedura e di prova attestano un
cambiamento di circostanze evidente, con conseguenze degne di nota e tali
da giustificare la riduzione della pena.

5. Se, in occasione del riesame di cui al paragrafo 3, la Corte decide che non è il caso di ridurre la pena, essa in seguito rivedrà la questione della riduzione di pena negli intervalli previsti nel Regolamento di procedura e di prova, ed applicando i criteri che vi sono enunciati.


Art. 111

Evasione

Se una persona condannata evade dal luogo di detenzione e fugge dallo Stato incaricato dell'esecuzione della pena, tale Stato può, dopo aver consultato la Corte, chiedere allo Stato in cui la persona si trova, la consegna di tale persona in applicazione
di accordi bilaterali o multilaterali in vigore, oppure chiedere alla Corte di sollecita

Repressione di taluni reati 68

0.312.1

re la consegna di detta persona secondo il capitolo IX. Quando la Corte sollecita la
consegna di una persona, può ordinare che sia consegnata allo Stato nel quale scontava la pena o altro Stato da essa designato.

Capitolo XI: Assemblea degli Stati parte

Art. 112

Assemblea degli Stati parti 1. È istituita un'Assemblea di Stati parti del presente Statuto. Ciascuno Stato parte
dispone di un rappresentante che può essere assistito da supplenti e consiglieri. Gli
altri Stati che hanno firmato il presente Statuto o l'Atto finale possono partecipare
all'Assemblea a titolo di osservatori.

2. L'Assemblea:

a)

esamina ed adotta, se del caso, le raccomandazioni della Commissione preparatoria; b)

impartisce alla Presidenza, al Procuratore ed al Cancelliere orientamenti generali per l'amministrazione della Corte; c)

esamina i rapporti e le attività dell'Ufficio di Presidenza istituito in forza del
paragrafo 3 e prende provvedimenti appropriati; d)

esamina ed approva il bilancio preventivo della Corte; e)

decide in conformità con l'articolo 36 se sia opportuno modificare, se del
caso, il numero dei giudici; f)

esamina in conformità con l'articolo 87 paragrafi 5 e 7 ogni questione relativa alla mancanza di cooperazione; g)

espleta ogni altra funzione compatibile con le disposizioni del presente Statuto e con il Regolamento di procedura e di prova.

3. a)

L'Assemblea avrà un Ufficio di Presidenza composto da un presidente, due
vicepresidenti e 18 membri da essa eletti con mandati triennali.

b)

L'Ufficio di Presidenza avrà carattere rappresentativo, in considerazione, fra
l'altro, di un'equa distribuzione geografica e di un'adeguata rappresentanza
dei principali ordinamenti giuridici del mondo.

c)

L'Ufficio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta sia necessario, ma almeno
una volta l'anno. Esso assiste l'Assemblea nell'espletamento delle sue responsabilità.

4. L'Assemblea può istituire tutti gli organi sussidiari che giudica necessari, ivi
compreso un organo di sovraintendenza per l'ispezione, la valutazione e l'investigazione della Corte, al fine di migliorare la sua efficienza ed il suo rendimento.

5. Il presidente della Corte, il Procuratore ed il Segretario o loro rappresentanti possono partecipare, come opportuno, alle riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di
Presidenza.

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 69

0.312.1

6. L'Assemblea si riunisce una volta l'anno e, se le circostanze lo esigono, tiene
sessioni straordinarie, presso la sede della Corte o presso la sede principale delle
Nazioni Unite. Salvo se diversamente specificato nel presente Statuto, le sessioni
straordinarie possono essere convocate dall'Ufficio di Presidenza d'ufficio o a domanda di un terzo degli Stati Parti.

7. Ciascuno Stato Parte dispone di un voto. Ogni sforzo dovrà essere fatto per pervenire a decisioni mediante consenso nell'Assemblea e nell'Ufficio di Presidenza.
Se non si raggiunge il consenso, e salvo se diversamente stabilito nello Statuto: a)

le decisioni su questioni di merito devono essere approvate da una maggioranza di due terzi dei presenti e votanti; la maggioranza assoluta di Stati
parti costituisca il quorum per la votazione; b)

le decisioni su questioni di procedura devono essere adottate mediante una
maggioranza semplice degli Stati parti presenti e votanti.

8. Uno Stato parte che è in ritardo con il pagamento dei suoi contributi finanziari
alle spese della Corte non dispone di voto in Assemblea e nell'Ufficio di Presidenza,
se l'ammontare dei suoi versamenti non pagati è pari o superiore all'ammontare dei
contributi dovuti dallo stesso per i due anni precedenti. Tuttavia, l'Assemblea può
autorizzare tale Stato parte a votare in Assemblea e nell'Ufficio di Presidenza quando accerti che l'inadempienza di pagamento è dovuta a condizioni che non dipendono dal controllo dello Stato Parte.

9. L'Assemblea adotta le sue regole di procedura.

10. Le lingue ufficiali e di lavoro dell'Assemblea sono quelle dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Capitolo XII: Finanziamento

Art. 113

Disposizioni finanziarie Salvo diversa disposizione formale, tutte le questioni finanziarie relative alla Corte
ed alle riunioni dell'Assemblea degli Stati parti, ivi compreso l'Ufficio di Presidenza e gli organi sussidiari della stessa, sono disciplinate dal presente Statuto, dal Regolamento finanziario e dalle Regole di gestione finanziaria adottate dall'Assemblea
degli Stati parti.


Art. 114

Pagamento delle spese Le spese della Corte e dell'Assemblea degli Stati parti, nonché dell'Ufficio di Presidenza e degli organi sussidiari della stessa, sono pagate mediante le risorse finanziarie della Corte.


Art. 115

Risorse finanziarie della Corte e dell'Assemblea degli Stati parti Le risorse finanziarie della Corte e dell'Assemblea degli Stati parti includendo
l'Ufficio di Presidenza e gli organi sussidiari, provengono, secondo quanto previsto
nel bilancio preventivo deciso dall'Assemblea degli Stati Parti, dalle seguenti fonti:

Repressione di taluni reati 70

0.312.1

a)

contributi degli Stati parti; b)

risorse finanziarie fornite dell'Organizzazione delle Nazioni Unite subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea generale, in modo particolare
per quanto concerne le spese per l'adizione della Corte da parte del Consiglio di sicurezza.


Art. 116

Contributi volontari

Fermo restando l'articolo 115, la Corte può ricevere ed utilizzare a titolo di risorse
supplementari i contributi volontari di Governi, Organizzazioni internazionali, privati, società ed altri enti, secondo i criteri stabiliti in materia dall'Assemblea degli
Stati parti.


Art. 117

Calcolo dei contributi I contributi degli Stati parti sono calcolati sulla base di un tariffario per le rispettive
quote, stabilito di comune accordo, basato sul tariffario adottato dall'Organizzazione
delle Nazioni Unite per il suo bilancio preventivo ordinario, ed adeguato in conformità ai princìpi sui quali quest'ultimo tariffario si fonda.


Art. 118

Revisione annuale dei conti I registri, i libri ed i conti della Corte, compresi i suoi stati patrimoniali annuali, sono oggetto ogni anno di un controllo da parte di un revisore dei conti indipendente.

Capitolo XIII: Clausole finali

Art. 119

Soluzione delle controversie 1. Ogni controversia relativa alle funzioni giudiziarie della Corte è risolta mediante
una decisione della Corte.

2. Ogni altra controversia fra due o più Stati Parti relativa all'interpretazione o applicazione del presente Statuto che non è risolta per via negoziale entro tre mesi dopo il suo inizio, è rinviata all'Assemblea degli Stati parti. L'Assemblea può adoperarsi per risolvere essa stessa la controversia, oppure formulare raccomandazioni su
altri mezzi processuali per risolverla, ivi compreso mediante il deferimento alla
Corte internazionale di giustizia in conformità allo Statuto di quest'ultima.


Art. 120

Riserve

Nessuna riserva può essere apportata al presente Statuto.


Art. 121

Emendamenti

1. Alla scadenza di un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, ogni Stato parte potrà esprimere proposte di emendamento
allo stesso. Il testo di ogni proposta di emendamento è sottoposto al Segretario gene

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 71

0.312.1

rale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che lo comunica senza indugio a tutti
gli Stati parti.

2. Non prima di tre mesi dopo la data di tale comunicazione, la successiva Assemblea di Stati parti decide, a maggioranza dei presenti e votanti, se ricevere o meno la
proposta. L'Assemblea può trattare tale proposta direttamente o convocare una
Conferenza di revisione se la questione in oggetto lo giustifica.

3. L'adozione di un emendamento, in una riunione dell'Assemblea degli Stati parti
o ad una Conferenza di revisione esige, qualora non sia possibile pervenire ad un
consenso, una maggioranza di due terzi di Stati parti.

4. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 5, un emendamento entra in vigore nei confronti di tutti gli Stati parti un anno dopo che sette ottavi di tali Stati
hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di accettazione presso il Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

5. Un emendamento agli articoli 5, 6, 7 e 8 dello Statuto entra in vigore nei confronti degli Stati parti che lo hanno accettato un anno dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica o di accettazione. Nel caso di uno Stato parte che non ha accettato
l'emendamento, la Corte non esercita la sua competenza per un reato oggetto di un
emendamento, se tale reato è stato commesso da cittadini di tale Stato parte, o sul
territorio dello stesso.

6. Se un emendamento è stato accettato da sette ottavi degli Stati parti in conformità
al paragrafo 4, ogni Stato parte che non ha accettato l'emendamento può recedere
dal presente Statuto con effetto immediato, nonostante l'articolo 127 paragrafo 1 ma
subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 127 paragrafo 2, dando notifica del
suo recesso non più tardi di un anno dopo l'entrata in vigore di tale emendamento.

7. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunica a tutti
gli Stati parti gli emendamenti adottati in una riunione dell'Assemblea degli Stati
parti o ad una Conferenza di revisione.


Art. 122

Emendamenti alle disposizioni di carattere istituzionale 1. Ogni Stato parte può proporre, in qualsiasi momento, nonostante la norma
dell'articolo 121 paragrafo 1, emendamenti alle disposizioni del presente Statuto di
carattere esclusivamente istituzionale, vale a dire gli articoli 35, 36 paragrafi 8 e 9,
37 , 38, 39 paragrafi 1 (prime due frasi), 2 e 4, 42 paragrafi 4 a 9, 43, paragrafi 2 e 3,
44, 46, 47 e 49. Il testo di ogni proposta di emendamento sarà sottoposto al Segretario Generale delle Nazioni Unite o ad ogni altra persona designata dall'Assemblea
degli Stati parti, che lo farà rapidamente circolare a tutti gli Stati parti e ad altri partecipanti all'Assemblea.

2. Gli emendamenti presentati in attuazione del presente articolo, per i quali non è
possibile pervenire ad un consenso, sono adottati dall'Assemblea degli Stati parti o
da una Conferenza di revisione a maggioranza di due terzi degli Stati parti. Tali
emendamenti entrano in vigore nei confronti di tutti gli Stati parti, sei mesi dopo la
loro adozione da parte dell'Assemblea o della Conferenza, a seconda dei casi.

Repressione di taluni reati 72

0.312.1


Art. 123

Revisione dello Statuto 1. Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convocherà una Conferenza di revisione
per esaminare ogni emendamento al presente Statuto. L'esame potrà concernere in
modo particolare, ma non esclusivamente, la lista dei reati di cui all'articolo 5. La
Conferenza sarà aperta a coloro che partecipano all'Assemblea degli Stati parti, alle
stesse condizioni.

2. In qualsiasi momento successivo, su richiesta di uno Stato parte ed ai fini enunciati al paragrafo 1, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, con l'approvazione
della maggioranza degli Stati parti, convocherà una Conferenza di revisione.

3. L'adozione e l'entrata in vigore di ogni emendamento al presente Statuto, esaminato ad una Conferenza di revisione, sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 121 paragrafi 3 a 7.


Art. 124

Disposizione transitoria Nonostante le disposizioni dell'articolo 12 paragrafi 1 e 2, uno Stato che diviene
parte al presente Statuto può, nei sette anni successivi all'entrata in vigore dello
Statuto nei suoi confronti, dichiarare di non accettare la competenza della Corte per
quanto riguarda la categoria di reati di cui all'articolo 8 quando sia allegato che un
reato è stato commesso sul suo territorio o da suoi cittadini. Tale dichiarazione può
essere ritirata in qualsiasi momento. Le disposizioni del presente articolo saranno riesaminate nella Conferenza di revisione prevista all'articolo 123 paragrafo 1.


Art. 125

Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione 1. Il presente Statuto sarà aperto alla firma degli Stati, in Roma, presso la sede
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, il
17 luglio 1998. Successivamente a tale data, rimarrà aperto alla firma in Roma presso il Ministero degli Affari esteri della Repubblica italiana fino al 17 ottobre 1996.
Dopo tale data, lo Statuto rimarrà aperto alla firma in New York, presso la sede delle
Nazioni Unite, fino al 31 dicembre 2000.

2. Il presente Statuto è sottoposto alla ratifica, accettazione o approvazione degli
Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Il presente Statuto sarà aperto all'adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.


Art. 126

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno del mese dopo il sessantesimo
giorno successivo alla data di deposito del sessantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 73

0.312.1

2. Nei confronti di ciascun Stato che ratifica, accetta, approva il presente Statuto o
vi aderisce dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica, di accettazione,
di approvazione o di adesione lo Statuto entra in vigore il primo giorno del mese
dopo il sessantesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo
strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.


Art. 127

Recesso

1. Ogni Stato Parte può, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale
delle Nazioni Unite recedere dal presente Statuto. Il recesso ha effetto un anno dopo
la data in cui la notifica è stata ricevuta, a meno che la notifica non specifichi una
data posteriore.

2. Il recesso di uno Stato non lo esonera dagli obblighi posti a suo carico dal presente Statuto quando ne era parte, compresi tutti gli obblighi finanziari derivanti, né
pregiudica ogni cooperazione concordata con la Corte in occasione di inchieste e
procedure penali alle quali lo Stato che recede aveva il dovere di cooperare, ed iniziate prima della data in cui il recesso è divenuto effettivo; tale recesso non impedisce neppure di continuare ad esaminare qualsiasi questione di cui la Corte aveva già
cominciato l'esame prima della data alla quale il recesso è divenuto effettivo.


Art. 128

Testi autentici

L'originale del presente Statuto, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e
spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne farà avere una copia certificata conforme a tutti gli Stati.

In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi hanno firmato il presente Statuto.

Fatto a Roma, il diciassette luglio millenovecentonovantotto.

(Seguono le firme)

Repressione di taluni reati 74

0.312.1

Campo di applicazione dello Statuto il 1° settembre 2002 Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Andorra*

30 aprile

2001

1° luglio

2002

Antigua e Barbuda

18 giugno

2001

1° luglio

2002

Argentina*

8 febbraio

2001

1° luglio

2002

Australia*

1° luglio

2002

1° settembre

2002

Austria*

28 dicembre

2000

1° luglio

2002

Belgio*

28 giugno

2000

1° luglio

2002

Belize*

5 aprile

2000

1° luglio

2002

Benin

22 gennaio

2002

1° luglio

2002

Bolivia

27 giugno

2002

1° settembre

2002

Bosnia e Erzegovina 11 aprile

2002

1° luglio

2002

Botswana

8 settembre

2000

1° luglio

2002

Brasile*

20 giugno

2002

1° settembre

2002

Bulgaria

11 aprile

2002

1° luglio

2002

Cambogia

11 aprile

2002

1° luglio

2002

Canada

7 luglio

2000

1° luglio

2002

Cipro*

7 marzo

2002

1° luglio

2002

Colombia*

5 agosto

2002

1° novembre

2002

Congo (Kinshasa)*

11 aprile

2002

1° luglio

2002

Costa Rica

7 giugno

2001

1° luglio

2002

Croazia

21 maggio

2001

1° luglio

2002

Danimarca*

a

21 giugno

2001

1° luglio

2002

Dominica

12 febbraio

2001 A

1° luglio

2002

Ecuador

5 febbraio

2002

1° luglio

2002

Estonia*

30 gennaio

2002

1° luglio

2002

Figi

29 novembre

1999

1° luglio

2002

Finlandia*

29 dicembre

2000

1° luglio

2002

Francia*

9 giugno

2000

1° luglio

2002

Gabon

20 settembre

2000

1° luglio

2002

Gambia*

28 giugno

2002

1° settembre

2002

Germania*

11 dicembre

2000

1° luglio

2002

Ghana

20 dicembre

1999

1° luglio

2002

Giordania*

11 aprile

2002

1° luglio

2002

Grecia

15 maggio

2002

1° agosto

2002

Honduras

1° luglio

2002

1° settembre

2002

Irlanda

11 aprile

2002

1° luglio

2002

Islanda

25 maggio

2000

1° luglio

2002

Italia

26 luglio

1999

1° luglio

2002

Jugoslavia

6 settembre

2001

1° luglio

2002

Lesotho

6 settembre

2000

1° luglio

2002

Lettonia*

28 giugno

2002

1° settembre

2002

Liechtenstein*

2 ottobre

2001

1° luglio

2002

Lussemburgo

8 settembre

2000

1° luglio

2002

Macedonia

6 marzo

2002

1° luglio

2002

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 75

0.312.1

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Mali

16 agosto

2000

1° luglio

2002

Marshall, Isole

7 dicembre

2000

1° luglio

2002

Maurizio

5 marzo

2002

1° luglio

2002

Mongolia

11 aprile

2002

1° luglio

2002

Namibia

25 giugno

2002

1° settembre

2002

Nauru

12 novembre

2001

1° luglio

2002

Niger

11 aprile

2002

1° luglio

2002

Nigeria

27 settembre

2001

1° luglio

2002

Norvegia*

16 febbraio

2000

1° luglio

2002

Nuova Zelanda*

b

7 settembre

2000

1° luglio

2002

Paesi Bassi

17 luglio

2001

1° luglio

2002

Antille Olandesi

17 luglio

2001

1° luglio

2002

Aruba

17 luglio

2001

1° luglio

2002

Panama

21 marzo

2002

1° luglio

2002

Paraguay

14 maggio

2001

1° luglio

2002

Perù

10 novembre

2001

1° luglio

2002

Polonia*

12 novembre

2001

1° luglio

2002

Portogallo*

5 febbraio

2002

1° luglio

2002

Regno Unito*

4 ottobre

2001

1° luglio

2002

Repubblica Centrafricana 3 ottobre

2001

1° luglio

2002

Romania*

11 aprile

2002

1° luglio

2002

San Marino

13 maggio

1999

1° luglio

2002

Senegal

2 febbraio

1999

1° luglio

2002

Sierra Leone

15 settembre

2000

1° luglio

2002

Slovacchia*

11 aprile

2002

1° luglio

2002

Slovenia

31 dicembre

2001

1° luglio

2002

Spagna*

24 ottobre

2000

1° luglio

2002

Sudafrica

27 novembre

2000

1° luglio

2002

Svezia*

28 giugno

2001

1° luglio

2002

Svizzera*

12 ottobre

2001

1° luglio

2002

Tagikistan

5 maggio

2000

1° luglio

2002

Tanzania

20 agosto

2002

1° novembre

2002

Trinidad e Tobago

6 aprile

1999

1° luglio

2002

Uganda

14 giugno

2002

1° settembre

2002

Ungheria*

30 novembre

2001

1° luglio

2002

Uruguay*

28 giugno

2002

1° settembre

2002

Venezuela

7 giugno

2000

1° luglio

2002

*

Dichiarazioni vedi qui appresso a

Lo Statuto non s'applica alle Isole Feröer.

b

La presente ratifica si applicherà ai Tokélau soltanto qualora il Governo della Nuova
Zelanda avrà depositato presso il depositario una dichiarazione al loro riguardo.

Repressione di taluni reati 76

0.312.1

Statuto di Roma Dichiarazioni in virtù dell'articolo 87 paragrafi 1 e 2 Andorra

Il Principato di Andorra dichiara, in virtù dell'articolo 87 paragrafo 1 dello Statuto,
che tutte le richieste di cooperazione presentate dalla Corte in conformità del capitolo IX dello Statuto, devono essere trasmesse per via diplomatica.

Per quanto concerne l'articolo 87 paragrafo 2 dello Statuto, il Principato di Andorra
dichiara che tutte le richieste di cooperazione e i documenti giustificativi afferenti
presentati dalla Corte devono essere redatti in lingua francese o spagnola oppure accompagnate da una traduzione in una di queste lingue conformemente all'articolo 50
dello Statuto, secondo il quale le lingue ufficiali della Corte sono l'inglese, l'arabo,
il cinese, lo spagnolo, il francese e il russo.

Argentina

Per quanto concerne l'articolo 87 paragrafo 2 dello Statuto, la Repubblica argentina
dichiara che le richieste di cooperazione presentate dalla Corte e i documenti giustificativi afferenti devono essere redatti in lingua spagnola o accompagnati da una traduzione in lingua spagnola.

Austria

In applicazione dell'articolo 87 paragrafo 2 dello Statuto, la Repubblica d'Austria
dichiara che le richieste di cooperazione e i documenti giustificativi afferenti saranno sia redatti in lingua tedesca sia accompagnati da una traduzione in lingua tedesca.

Belgio

In virtù dell'articolo 87 paragrafo 1 dello Statuto, il Regno del Belgio dichiara che
l'autorità competente a ricevere le richieste di cooperazione è il Ministero della Giustizia.

In virtù dell'articolo 87 paragrafo 2, il Regno del Belgio dichiara che le richieste di
cooperazione della Corte e i documenti giustificativi afferenti saranno redatti in una
delle lingue ufficiali del Regno del Belgio.

Belize

In applicazione dell'articolo 87 paragrafo 1 a) dello Statuto, il Belize dichiara che
tutte le richieste formulate in virtù del capitolo IX devono essere trasmesse per via
diplomatica.

Brasile

Per quanto concerne l'articolo 87 paragrafo 2 dello Statuto, la Repubblica federativa
del Brasile dichiara che la lingua ufficiale è il portoghese e che tutte le richieste di
cooperazione e i documenti giustificativi afferenti trasmessi alla Corte devono essere
redatti in portoghese o accompagnati da una traduzione in detta lingua.

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 77

0.312.1

Cipro

1. Conformemente all'articolo 87 paragrafo 1 dello Statuto, la Repubblica di Cipro
dichiara che le richieste della Corte possono essere presentate direttamente al Ministero della giustizia e dell'ordine pubblico.

2. Conformemente all'articolo 87 paragrafo 2 dello Statuto, la Repubblica di Cipro
dichiara che le richieste di cooperazione presentate dalla Corte e i documenti giustificativi afferenti devono esserle parimenti trasmesse in inglese, essendo una delle
lingue di lavoro della Corte.

Colombia

Conformemente all'articolo 87 paragrafo 1 a) e paragrafo 2 capoverso 1 dello Statuto, il Governo colombiano dichiara che le richieste di cooperazione o di assistenza
devono essere trasmesse per via diplomatica e redatte in spagnolo nonché accompagnate da una traduzione in detta lingua.

Congo (Kinshasa) Conformemente alla disposizione dell'articolo 87 paragrafo 1 comma a) dello Statuto, le richieste di cooperazione presentate dalla Corte sono trasmesse alla Procura
Generale della Repubblica Democratica del Congo.

Per qualsiasi richiesta di cooperazione ai sensi dell'articolo 87 paragrafo 2 dello
Statuto, il francese è la lingua ufficiale.

Danimarca

Conformemente all'articolo 87 paragrafo 1 dello Statuto, la Danimarca dichiara che
le richieste presentate dalla Corte sono trasmesse sia per via diplomatica sia direttamente al Ministero della Giustizia che è l'autorità competente a ricevere dette richieste.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 87 paragrafo 2 dello Statuto, la Danimarca dichiara che le richieste di cooperazione presentate dalla Corte e i documenti giustificativi afferenti sono redatti sia in lingua danese, lingua ufficiale della
Danimarca, sia in inglese, una delle lingue di lavoro della Corte.

Estonia

Conformemente all'articolo 87 paragrafo 1 dello Statuto, la Repubblica d'Estonia
dichiara che le richieste presentate dalla Corte devono essere trasmesse sia per via
diplomatica sia direttamente al Gabinetto del Procuratore pubblico che è l'autorità
competente a riceverle.

Conformemente all'articolo 87 paragrafo 2 dello Statuto, la Repubblica d'Estonia
dichiara che le richieste presentate dalla Corte e i documenti giustificativi devono
essere trasmessi sia in lingua estone, lingua ufficiale della Repubblica d'Estonia, sia
in inglese che è una delle lingue di lavoro della Corte.

Repressione di taluni reati 78

0.312.1

Finlandia

Conformemente all'articolo 87 paragrafo 1 comma a) dello Statuto, la Repubblica di
Finlandia dichiara che le richieste di cooperazione saranno trasmesse sia per via diplomatica sia direttamente al Ministero della giustizia che è l'autorità competente a
riceverle. Qualora necessario, la Corte può contattare direttamente altre autorità
competenti della Finlandia. Dato che si tratta di richieste di consegna, l'unica autorità competente è il Ministero della giustizia.

Conformemente all'articolo 87 paragrafo 2 dello Statuto, la Repubblica di Finlandia
dichiara che le richieste della Corte e i documenti giustificativi afferenti devono essere redatti in finlandese o in svedese, lingue ufficiali della Finlandia o in inglese
che è una delle lingue di lavoro della Corte.

Francia

In applicazione dell'articolo 87 paragrafo 2 dello Statuto, la Repubblica francese dichiara che le richieste di cooperazione e i documenti giustificativi afferenti trasmessi
dalla Corte dovranno essere redatti in lingua francese.

Gambia

In applicazione dell'articolo 87 paragrafo 1 dello Statuto, la Repubblica di Gambia
dichiara che le richieste formulate dalla Corte devono essere trasmesse per via diplomatica o direttamente al Gabinetto del Procuratore generale e al Ministero della
giustizia, che è l'autorità competente a ricevere tali richieste.

In applicazione dell'articolo 87 paragrafo 2 dello Statuto, la Repubblica di Gambia
dichiara che le richieste della Corte e i documenti giustificativi afferenti devono essere redatti in lingua inglese che è una delle lingue di lavoro della Corte nonché la
lingua ufficiale della Repubblica di Gambia.

Germania

In conformità all'articolo 87 paragrafo 1 dello Statuto, la Repubblica federale di
Germania dichiara che le richieste della Corte possono essere trasmesse direttamente
al Ministero federale della giustizia oppure a un'organizzazione designata da
quest'ultimo in un causa particolare. Le richieste presentate alla Corte possono essere trasmesse direttamente dal Ministero federale della giustizia oppure, con
l'accordo di quest'ultimo, da qualsiasi altra organizzazione competente.

In applicazione dell'articolo 87 paragrafo 2 dello Statuto, la Repubblica federale di
Germania dichiara inoltre che le richieste di cooperazione rivolte alla Germania e i
documenti giustificativi afferenti devono essere accompagnati da una traduzione in
lingua tedesca.

Lettonia

In applicazione dell'articolo 87 paragrafo 2 dello Statuto, la Repubblica di Lettonia
dichiara che le richieste di cooperazione e i documenti giustificativi afferenti devono
essere redatti in lingua lettone o accompagnati da una traduzione in detta lingua.

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 79

0.312.1

Liechtenstein Le richieste presentate dalla Corte, in applicazione dell'articolo 87 paragrafo 1 a)
dello Statuto, sono trasmesse all'autorità centrale per la cooperazione con la Corte,
vale a dire il Ministero della giustizia del Governo del Principato del Liechtenstein.

In applicazione dell'articolo 87 paragrafo 1 a) dello Statuto, la Corte può notificare
le proprie decisioni e altri atti o documenti direttamente per posta ai destinatari del
Principato del Liechtenstein. Una citazione a comparire dinanzi alla Corte in qualità
di testimone o di perito sarà accompagnata da una copia del Regolamento di procedura e di prova della Corte che stabilisce il diritto di non testimoniare contro se stesso. Il documento deve pervenire alla persona interessata in una lingua che
quest'ultima comprende.

Il tedesco è la lingua ufficiale ai sensi dell'articolo 87 paragrafo 2 dello Statuto. Le
richieste di cooperazione e i documenti giustificativi afferenti saranno presentati in
lingua tedesca, essendo la lingua ufficiale del Principato del Liechtenstein, oppure
tradotti in tedesco.

Norvegia

1. Per quanto concerne l'articolo 87 paragrafo 1 comma a), il Regno di Norvegia dichiara che il Ministero reale della giustizia è il canale appropriato a trasmettere le richieste presentate dalla Corte.

2. Per quanto concerne l'articolo 87 paragrafo 2, il Regno di Norvegia dichiara che
le richieste presentate dalla Corte e i documenti giustificativi afferenti saranno redatti in lingua inglese essendo una delle lingue di lavoro della Corte.

Polonia

In applicazione dell'articolo 87 paragrafo 2 dello Statuto, la Repubblica di Polonia
dichiara che le richieste di cooperazione presentate dalla Corte e i documenti giustificativi afferenti devono essere redatti in lingua polacca.

Portogallo

Per quanto concerne l'articolo 87 paragrafo 2 dello Statuto, la Repubblica portoghese dichiara che tutte le richieste di cooperazione e i documenti giustificativi afferenti
presentati dalla Corte devono essere redatti in lingua portoghese o accompagnati da
una traduzione in questa lingua.

Romania

1. Per quanto concerne l'articolo 87 paragrafo 1 a) dello Statuto, il Ministero della
giustizia è l'autorità competente a ricevere le richieste della Corte, a trasmetterle
immediatamente agli organi giudiziari romeni competenti nonché ad inviare i documenti necessari alla Corte.

2. Per quanto concerne l'articolo 87 paragrafo 2 dello Statuto, le richieste della
Corte e i documenti giustificativi afferenti saranno trasmessi in inglese o accompagnati da una traduzione ufficiale in questa lingua.

Repressione di taluni reati 80

0.312.1

Regno Unito

Il Regno Unito dichiara, conformemente all'articolo 87 paragrafo 2 dello Statuto,
che le richieste di cooperazione presentate dalla Corte e i documenti giustificativi
afferenti devono essere redatte in inglese.

Slovacchia

In applicazione dell'articolo 87 paragrafo 2 dello Statuto, la Repubblica slovacca dichiara che le richieste di cooperazione presentate dalla Corte e i documenti giustificativi afferenti devono essere trasmessi in inglese che è una delle lingue di lavoro
della Corte e accompagnate da una traduzione in slovacco, lingua ufficiale della Repubblica slovacca.

Spagna

Per quanto concerne l'articolo 87 paragrafo 1 dello Statuto, il Regno di Spagna dichiara che il Ministero della giustizia è l'autorità competente a ricevere le richieste
di cooperazione formulate dalla Corte come anche quelle che saranno trasmesse alla
Corte, senza pregiudizio delle competenze del Ministero degli affari esteri.

Per quanto concerne l'articolo 87 paragrafo 2 dello Statuto, il Regno di Spagna dichiara che le richieste di cooperazione presentate dalla Corte e i documenti giustificativi afferenti dovranno essere redatti in spagnolo o accompagnati da una traduzione in detta lingua.

Svezia

In applicazione dell'articolo 87 paragrafo 1 e in virtù del capitolo IX dello Statuto, il
Regno di Svezia dichiara che tutte le richieste di cooperazione presentate dalla Corte
devono essere trasmesse attraverso il Ministero svedese della giustizia.

Per quanto concerne l'articolo 87 paragrafo 2 dello Statuto, il Regno di Svezia dichiara che tutte le richieste di cooperazione e i documenti giustificativi afferenti presentati dalla Corte devono essere redatti in inglese o in svedese o, all'occorrenza,
accompagnati da una traduzione in una di queste due lingue.

Svizzera9

Le richieste di cooperazione presentate dalla Corte in virtù dell'articolo 87 paragrafo 1 comma a) dello Statuto devono essere trasmesse al Servizio centrale di cooperazione con la Corte presso l'Ufficio federale di giustizia.

Le lingue ufficiali, ai sensi dell'articolo 87 paragrafo 2 dello Statuto, sono il tedesco, il francese e l'italiano.

La Corte può notificare per posta direttamente al destinatario in Svizzera le proprie
decisioni e altri atti di procedura o documenti. La citazione a comparire dinanzi alla
Corte in qualità di testimone o di perito deve essere accompagnata dalla disposizione del Regolamento di procedura e di prova della Corte concernente l'autoincriminazione; tale disposizione deve essere consegnata alla persona interessata in una lingua che quest'ultima comprende.

9

Art. 1 cpv. 3 del DF del 22 giu. 2001 (RU 2002 3741)

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 81

0.312.1

Ungheria

Le richieste di cooperazione della Corte sono trasmesse al Governo ungherese per
via diplomatica. Tali richieste e i documenti giustificativi afferenti sono redatti in
lingua inglese.

Uruguay

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 87 paragrafo 2 dello Statuto, il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay auspica informare il Segretario generale che le richieste di cooperazione e i documenti giustificativi afferenti devono essere redatti in spagnolo o accompagnati da una traduzione in questa lingua.

Dichiarazioni in virtù dell'articolo 103 paragrafo 1 Andorra

Per quanto concerne l'articolo 103 paragrafo 1 commi a) e b) dello Statuto, il Principato di Andorra dichiara di essere disposto, se del caso, a ricevere le persone di
nazionalità andorrana condannate dalla Corte, alla condizione che la durata della
pena detentiva sia conforme alla legislazione andorrana sulla durata massima delle
pene.

Liechtenstein Conformemente all'articolo 103 paragrafo 1 dello Statuto, il Principato del Liechtenstein dichiara di essere disposto a ricevere le persone condannate dalla Corte a
una pena detentiva ai fini dell'esecuzione della sentenza, se queste persone sono
cittadini del Liechtenstein o hanno il loro domicilio abituale nel Principato del
Liechtenstein.

Slovacchia

Conformemente all'articolo 103 paragrafo 1 b) dello Statuto, la Repubblica slovacca
dichiara di essere disposta a ricevere, all'occorrenza, le persone condannate dalla
Corte qualora si tratti di cittadini slovacchi o qualora dette persone fruiscano del
domicilio permanente sul suo territorio, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva;
nello stesso tempo applicherà il principio della conversione della sentenza pronunziata dalla Corte.

Spagna

La Spagna dichiara di essere disposta a ricevere le persone condannate dalla Corte
alla condizione che la durata della pena detentiva non ecceda la durata massima prevista dalla legislazione spagnola.

Repressione di taluni reati 82

0.312.1

Svizzera10

Conformemente all'articolo 103 paragrafo 1 dello Statuto, la Svizzera dichiara di essere pronta ad assumersi l'onere dell'esecuzione delle pene privative della libertà
inflitte dalla Corte a cittadini svizzeri o a persone che hanno il loro domicilio abituale in Svizzera.

Altre dichiarazioni Australia

Il Governo australiano, avendo esaminato lo Statuto lo ratifica con la presente in
data odierna a nome dell'Australia e formula la seguente dichiarazione i cui termini
hanno piena efficacia in virtù della legislazione australiana, ma non ha carattere di
riserva:

L'Australia prende atto che la Corte dichiara irricevibile il caso se sullo stesso sono
in corso di svolgimento indagini o procedimenti penali condotti da uno Stato.
L'Australia riafferma la preminenza della sua competenza giudiziaria per quanto
concerne i crimini derivanti dalla competenza della Corte. Per consentire
all'Australia di esercitare efficacemente la propria competenza e adempiere tutti gli
obblighi derivanti dallo Statuto, nessuno sarà consegnato alla Corte dall'Australia
fintanto che quest'ultima non avrà avuto la possibilità di condurre un'indagine o avviare procedimenti penali in merito ad ogni reato allegato. A tal fine, il testo australiano di applicazione dello Statuto dispone che nessuno può essere consegnato alla
Corte salvo se il Procuratore generale rilascia un certificato che autorizza tale consegna. La legislazione australiana stabilisce inoltre che nessuno potrà essere arrestato
in virtù di un mandato di cattura emesso dalla Corte se il Procuratore generale non
ha rilasciato alcun certificato.

L'Australia dichiara parimenti che le infrazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 saranno
interpretate e considerate in modo conforme al diritto interno australiano.

Belgio

Dichiarazione concernente l'articolo 31 paragrafo 1 c): In virtù dell'articolo 21 paragrafo 1 b) dello Statuto e in considerazione delle norme
inderogabili del diritto internazionale umanitario, il Governo belga è del parere che
l'articolo 31 paragrafo 1 c) dello Statuto deve essere applicato e interpretato soltanto
in conformità con dette norme.

Colombia

1. Nessuna disposizione dello Statuto relativa all'esercizio delle competenze della
Corte vieta allo Stato colombiano di concedere un'amnistia, accordare un condono
di pena o una commutazione della pena oppure una grazia per delitti politici allorché
detta misura rispetta la Costituzione ed è conforme ai principi e alle norme del diritto internazionale, sottoscritti dalla Colombia.

10

Art. 1 cpv. 3 del DF del 22 giu. 2001 (RU 2002 3741)

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 83

0.312.1

La Colombia dichiara che le norme enunciate nello Statuto devono essere applicate
e interpretate in conformità alle disposizioni del diritto internazionale umanitario e
di conseguenza nessuna disposizione dello Statuto potrà pregiudicare i diritti e gli
obblighi sanciti dal diritto internazionale umanitario, in particolare i diritti e gli obblighi enunciati all'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra11 e ai relativi Protocolli I12 e II13 Analogamente, se un Colombiano fosse oggetto di indagini e procedimenti penali
dinanzi alla Corte penale internazionale, l'interpretazione e l'applicazione dello
Statuto dovranno essere conformi ai principi e norme del diritto umanitario internazionale e della Convenzione sui diritti dell'uomo.

2. Per quanto concerne l'articolo 61 paragrafo 2 b) e l'articolo 67 paragrafo 1 d)
dello Statuto, la Colombia dichiara che è nell'interesse della giustizia garantire il diritto alla difesa dei cittadini colombiani in particolare il diritto di farsi rappresentare
da un avvocato durante le fasi dell'indagine e del procedimento dinanzi alla
Corte.

3. Per quanto concerne l'articolo 17 paragrafo 3 dello Statuto, la Colombia dichiara
che l'espressione «in qualunque altro modo» utilizzata nel passaggio in questione,
per stabilire se sussiste l'incapacità dello Stato a condurre veramente a buon fine
l'indagine ovvero sia incapace a svolgere il procedimento, è in relazione con l'assenza evidente di condizioni obiettive per condurre a buon fine i procedimenti.

4. In considerazione del fatto che lo Statuto mira esclusivamente all'esercizio della
competenza complementare attribuita alla Corte e alla cooperazione delle autorità
nazionali con la Corte, la Colombia dichiara che nessuna delle disposizioni dello
Statuto modifica il diritto interno applicato dalle autorità giudiziarie colombiane
nell'esercizio delle competenze nazionali loro riconosciute sul territorio della Repubblica di Colombia.

5. Facendo uso della facoltà riconosciutale dall'articolo 124 dello Statuto e in conformità alle condizioni ivi enunciate, il Governo colombiano dichiara di non accettare la competenza della Corte per quanto riguarda la categoria di reati di cui
all'articolo 8 quando è allegato che uno di questi reati è stato commesso sul suo territorio o da cittadini colombiani.

Francia

Dichiarazioni interpretative: 1. Le disposizioni dello Statuto non pregiudicano l'applicazione del diritto naturale
della Francia alla legittima difesa conformemente all'articolo 51 della Carta14.

2. Le disposizioni dell'articolo 8 dello Statuto, in particolare del paragrafo 2 b),
concernono esclusivamente gli armamenti classici e non potrebbero regolamentare
né vietare l'impiego eventuale dell'arma nucleare né pregiudicare le altre norme del
diritto internazionale applicabile ad altre armi, necessarie affinché la Francia possa 11 RS

0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51 12

RS 0.518.521 13

RS 0.518.522 14

RS 0.120; FF 2001 1086

Repressione di taluni reati 84

0.312.1

esercitare il proprio diritto naturale di legittima difesa, a meno che l'arma nucleare o
dette altre armi non siano, in avvenire, oggetto di divieto generale e pertanto inserite
in un allegato allo Statuto mediante emendamento adottato in virtù delle disposizioni degli articoli 121 e 123.

3. Il Governo della Repubblica francese è del parere che l'espressione «conflitto armato» di cui all'articolo 8 paragrafo 2 b) e c), in quanto tale e nel suo contesto, indica un genere di situazione che non contempla la commissione di reati ordinari, inclusi gli atti di terrorismo, collettivi o isolati.

4. La situazione cui fanno riferimento le disposizioni dell'articolo 8 paragrafo 2 b) xxiii) dello Statuto, non vieta alla Francia di lanciare un attacco contro
obiettivi ritenuti obiettivi militari in virtù del diritto umanitario internazionale.

5. Il Governo della Repubblica francese dichiara che l'espressione «vantaggi militari» di cui all'articolo 8 paragrafo 2 b) iv) designa il vantaggio atteso dall'insieme
dell'attacco e non di parti isolate o particolari dell'attacco.

6. Il Governo della Repubblica francese dichiara che un'area specifica può essere
considerata «obiettivo militare» come evocato nell'insieme del paragrafo 2 b)
dell'articolo 8 se a causa della sua situazione o della sua morfologia, del suo impiego o ubicazione, della sua distruzione totale o parziale, della sua cattura o neutralizzazione, tenuto conto delle circostanze del momento, offre un vantaggio militare decisivo.

Il Governo della Repubblica francese è del parere che le disposizioni dell'articolo 8
paragrafo 2 b) ii) e v) non contemplino gli eventuali danni collaterali derivanti dagli
attacchi diretti contro obiettivi militari.

7. Il Governo della Repubblica francese è del parere che il rischio di danni
all'ambiente naturale derivanti dall'impiego di metodi e mezzi bellici, come definiti
nelle disposizioni dell'articolo 8 paragrafo 2 b) iv), deve essere analizzato obiettivamente sulla base dell'informazione disponibile al momento in cui tale rischio è
valutato.

Dichiarazione in applicazione dell'articolo 124: In applicazione dell'articolo 124 dello Statuto, la Repubblica francese dichiara di
non accettare la competenza della Corte per quanto concerne la categoria di crimini
di cui all'articolo 8 qualora sia allegato che un crimine è stato commesso sul suo territorio o dai propri cittadini.

Giordania

Dichiarazione interpretativa: Il Governo del Regno di Giordania dichiara con la presente che nessuna disposizione della sua legge nazionale inclusa la Costituzione, è incompatibile con lo Statuto.
Pertanto interpreta la legge nazionale come conferente piena applicazione allo Statuto e autorizza l'esercizio della pertinente competenza che ne deriva.

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 85

0.312.1

Nuova Zelanda Il Governo neozelandese fa notare che la maggior parte dei crimini di guerra di cui
all'articolo 8 dello Statuto, in particolare quelli elencati nei paragrafi 2 b) i)-v) nonché 2 e) i)-iv) (concernenti i diversi metodi di attacco diretti contro obiettivi civili),
non menzionano le armi utilizzate per commettere ognuno di questi crimini. Il Governo neozelandese rammenta che il principio fondamentale sotteso dal diritto umanitario internazionale è di attenuare e limitare la crudeltà della guerra per motivi
umanitari e che tale ambito del diritto non si limita alle armi dei tempi passati, ma è
in costante evoluzione e continua a farlo onde influenzare il mondo attuale. Di conseguenza il Governo neozelandese ritiene non sia conforme ai principi del diritto
internazionale umanitario pretendere di limitare la portata dell'articolo 8, segnatamente del paragrafo 2 b), a casi implicanti unicamente l'uso delle armi classiche.

2. Il Governo neozelandese è confortato in questa sua tesi dal parere consultivo della
Corte internazionale di Giustizia concernente la liceità della minaccia o dell'impiego
delle armi nucleari (1996) e attira l'attenzione in particolare sul paragrafo 86 del parere consultivo della Corte secondo cui arguire che il diritto umanitario non si applica a dette armi «varrebbe disconoscere la natura intrinsecamente umanitaria dei
principi giuridici in gioco, che impregnano tutto il diritto dei conflitti armati e si applicano a tutte le forme di guerra e a tutte le armi, quelle del passato, quelle attuali e
quelle future».

3. Il Governo neozelandese rileva altresì che il diritto internazionale umanitario si
applica sia allo Stato aggressore sia allo Stato aggredito e che la tematica della sua
applicazione a un caso particolare non è tale da chiedersi se un Paese si trova o meno in uno stato di legittima difesa. In merito rinvia ai paragrafi 40-42 del parere consultivo della Corte internazionale di Giustizia sulla questione delle armi nucleari.

Portogallo

La Repubblica portoghese dichiara di volere esercitare il proprio potere giurisdizionale nel rispetto della legislazione portoghese, nei confronti di qualsiasi persona che
si trovasse sul suo territorio e fosse accusata dei crimini menzionati nell'articolo 5
paragrafo 1 dello Statuto.

Regno Unito

Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord interpreta l'espressione «quadro consolidato del diritto internazionale» di cui all'articolo 8 paragrafo 2 b) ed e)
nel senso che contempla il diritto internazionale consuetudinario conformemente
alla prassi degli Stati e all'opinio juris. In tale contesto il Regno Unito riafferma i
pareri espressi tra l'altro nelle dichiarazioni presentate l'8 giugno 1977 in occasione
della ratifica degli strumenti pertinenti di diritto internazionale, in particolare il
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla
protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I)15 e attira
l'attenzione della Corte su questi pareri.

15

RS 0.518.521

Repressione di taluni reati 86

0.312.1

Svezia

In occasione del deposito dello strumento di ratifica dello Statuto e trattandosi di
crimini di guerra elencati nell'articolo 8 dello Statuto, relativo ai metodi di guerra, il
Governo del Regno di Svezia tiene a sottolineare il parere consultivo della Corte
internazionale di giustizia dell'8 luglio 1996 sulla liceità della minaccia o dell'impiego delle armi nucleari, in particolare i paragrafi 85- 87 ove la Corte stabilisce
che non possono esserci dubbi sull'applicabilità del diritto umanitario alle armi nucleari.

Uruguay

Nella sua qualità di Stato parte allo Statuto, la Repubblica orientale dell'Uruguay
vigilerà sull'applicazione del detto Statuto esercitando pienamente i poteri assegnati
allo Stato in virtù delle sue diverse competenze, rispettando rigorosamente l'ordine
costituzionale della Repubblica.

Conformemente alle disposizioni del capitolo IX dello Statuto intitolato «Cooperazione internazionale ed assistenza giudiziaria», il potere esecutivo presenterà al
potere legislativo entro un termine di sei mesi, un disegno di legge sulle procedure
di applicazione dello Statuto.