1
Legge federale sul servizio informazioni civile (LSIC) del 3 ottobre 2008 (Stato 1° gennaio 2010) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 29 febbraio 20082; visto il parere del Consiglio federale del 23 aprile 20083, decreta:
Art. 1
Compiti del servizio informazioni civile Il Consiglio federale designa le unità della Confederazione chiamate ad assolvere i compiti del servizio informazioni civile. Tali unità: a. raccolgono le informazioni concernenti l'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza e le valutano all'attenzione dei Dipartimenti e del Consiglio federale; b. assolvono i compiti informativi derivanti dagli articoli 2, 5-13 e 14-17 della legge federale del 21 marzo 19974 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).
Art. 2
Organizzazione del servizio informazioni civile Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione di tale servizio. Subordina al medesimo Dipartimento le unità che assolvono i compiti del servizio informazioni civile.
Art. 3
Collaborazione e scambio di informazioni tra le unità del servizio informazioni civile 1
Le unità del servizio informazioni civile procedono a una valutazione congiunta e globale della situazione di minaccia e si informano reciprocamente su tutti i fatti concernenti i loro rispettivi compiti legali.
2
Informano il servizio informazioni dell'esercito su tutti i fatti che possono riguardare i compiti svolti da quest'ultimo a favore dell'esercito.
RU 2009 6565 1 RS
101
2 FF
2008 3439
3 FF
2008 3457
4 RS
120
121
Sicurezza della Confederazione 2
121
3
Il servizio informazioni dell'esercito è obbligato a fornire informazioni alle unità del servizio informazioni civile e le informa spontaneamente quando viene a conoscenza di minacce concrete per la sicurezza interna o esterna.
4
Conformemente alle pertinenti norme legali, il Consiglio federale disciplina: a. la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le unità del servizio informazioni civile, segnatamente allo scopo di garantire una valutazione congiunta e globale della situazione di minaccia; b. la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le unità del servizio informazioni civile e quelle del servizio informazioni dell'esercito; c. la collaborazione tra le unità del servizio informazioni civile e i servizi esteri, definendo segnatamente i principi che presiedono all'utilizzo delle informazioni provenienti da servizi esteri ai fini dell'adempimento dei compiti del servizio informazioni civile.
Art. 4
Informazione di altri servizi 1
Le unità del servizio informazioni civile informano altri servizi della Confederazione e dei Cantoni su tutti i fatti concernenti i compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna ed esterna.
2
Il Consiglio federale disciplina la collaborazione.
Art. 5
Trattamento dei dati personali 1
Le unità del servizio informazioni civile hanno facoltà di trattare i dati personali raccolti in forza dell'articolo 1 lettera a, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità. Se del caso, tali dati possono essere trattati all'insaputa della persona interessata, sempreché e finché i compiti del servizio informazioni civile lo esigano.
2
Possono trasmettere alle autorità federali di perseguimento penale informazioni su persone in Svizzera risultanti dalla propria attività di cui all'articolo 1 lettera a e che possono essere rilevanti per il perseguimento penale. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
3
In singoli casi possono trasmettere all'estero, in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati, i dati personali raccolti in virtù dell'articolo 1 lettera a.
4
Il Consiglio federale disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti in virtù dell'articolo 1 lettera a; può prevedere eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione delle collezioni di dati, quando questa pregiudicasse la raccolta d'informazioni.
Servizio informazioni civile. LF 3
121
Art. 6
Trattamento dei dati personali raccolti in virtù della LMSI Le disposizioni della LMSI5 sono applicabili al trattamento e alla trasmissione dei dati personali che le unità del servizio informazioni civile hanno raccolto in virtù della LMSI nell'adempimento dei loro compiti.
Art. 7
Protezione delle fonti Il Consiglio federale disciplina la protezione delle fonti tenendo conto delle esigenze di protezione delle singole fonti. Vanno in ogni caso protette le persone che sono esposte a pericolo a causa della loro attività informativa sull'estero.
Art. 8
Controllo Gli articoli 25 e 26 capoversi 1 e 2 LMSI6 sono applicabili a tutte le unità del servizio informazioni civile.
Art. 9
Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.
Art. 10
Referendum ed entrata in vigore 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2010 Le seguenti modifiche (n. 1 dell'allegato qui appresso), non sono messe in vigore: a. sostituzione di un'espressione; b. articolo 5 capoversi 2 e 3; c. articolo 7 capoverso 1.7 5 RS
120
6 RS
120
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DCF del 4 dic. 2009 (RU 2009 6568)
Sicurezza della Confederazione 4
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Allegato
(art. 9)
Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 21 marzo 19978 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Sostituzione di un'espressione ...
Art. 17
cpv. 7 Abrogato 2. Legge militare del 3 febbraio 19959 Art. 99 cpv. 1, 2bis, 3 lett. c, 4 e 5 … 8 RS
120
9 RS
510.10