Art. 1 Documenti di viaggio e autorizzazione al ritorno
1 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)6 rilascia i seguenti documenti di viaggio:
- a.
- titoli di viaggio per rifugiati;
- b.
- passaporti per stranieri;
- c.7
- ...
- d.8
- documenti di viaggio sostitutivi per stranieri per l'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale9 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192710 (espulsione giudiziaria).
2 La SEM può rilasciare un'autorizzazione al ritorno sotto forma di visto di ritorno.
Art. 2 Documenti di viaggio muniti di un microchip
(art. 59a cpv. 2 LStrI)11
1 I documenti di viaggio di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b sono muniti di un microchip.
2 Il microchip contiene:
- a.
- una fotografia;
- b.
- due impronte digitali;
- c.
- i dati personali del titolare iscritti nella zona a lettura ottica, ossia i cognomi ufficiali, i nomi, il sesso, la data di nascita, la cittadinanza e la data di scadenza del documento; e
- d.
- il numero e il tipo di documento.
3 Il contenuto del microchip è certificato da una firma elettronica.
4 È applicabile il regolamento (CE) n. 2252/200412.
6 La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
7 Abrogata dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, con effetto dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).
8 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
9 RS 311.0
10 RS 321.0
11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1475).
12 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dic. 2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2009, GU L 142 del 6.6.2009, pag. 1.