1 Le banche, i commercianti di valori mobiliari, gli istituti di assicurazione e i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 13 febbraio 2013 agiscono come rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri, entro un anno dall'entrata in vigore della modifica devono soddisfare le esigenze legali e presentare una domanda di autorizzazione quale rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri. Fino alla decisione sulla domanda possono continuare la loro attività.
2 I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale organizzati secondo il diritto svizzero, le direzioni del fondo esistenti e le SICAF devono adempiere entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica le disposizioni sul capitale per essi applicabili secondo gli articoli 19-22, 48 e 122b.
3 I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere a-d e f-h della legge devono adempiere entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica le disposizioni sull'organizzazione d'esercizio secondo l'articolo 12 e sulla gestione dei rischi, il sistema interno di controllo e la conformità secondo l'articolo 12a.
4 Le banche depositarie devono adempiere entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica le disposizioni sull'organizzazione d'esercizio secondo gli articoli 12a e 102a.
5 Gli intermediari finanziari che distribuiscono investimenti collettivi di capitale esteri a investitori qualificati devono adempiere entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica le condizioni di cui all'articolo 30a.
6 I rapporti di onere esistenti ai sensi dell'articolo 96 capoverso 1 che superano il valore limite devono essere adeguati entro cinque anni.
7 I certificati di quote che secondo l'articolo 108 capoverso 2 sono strutturati quali cartevalori al portatore devono essere trasformati entro il 31 dicembre 2016 in cartevalori nominative.
8 Le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale che ammettono quali accomandanti i privati facoltosi ai sensi dell'articolo 119 capoverso 3bis devono adeguare il loro contratto di società entro due anni. Dopo l'entrata in vigore della presente modifica, gli investitori qualificati di cui all'articolo 10 capoverso 3ter della legge non possono più acquisire partecipazioni quali accomandanti.