01.01.2024 - * / In Kraft
01.01.2021 - 31.12.2023
01.12.2017 - 31.12.2020
01.09.2017 - 30.11.2017
13.06.2016 - 31.08.2017
20.04.2016 - 12.06.2016
01.01.2016 - 19.04.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2010 - 31.12.2012
15.05.2008 - 31.12.2009
01.01.2008 - 14.05.2008
01.04.2007 - 31.12.2007
01.02.2005 - 31.03.2007
01.01.2004 - 31.01.2005
01.07.2002 - 31.12.2003
15.11.2001 - 30.06.2002
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1

Ordinanza
sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni
di radiocomunicazione
(OGC)

del 6 ottobre 1997 (Stato 28 dicembre 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 22, 24, 26, 62 e 64 della legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC);
visti gli articoli 8 e 74 della legge federale del 21 giugno 19912 sulla radiotelevisione, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina l'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze e
le concessioni per l'utilizzazione delle frequenze.

2 Se le frequenze sono utilizzate per fornire servizi di telecomunicazione in concessione, rimangono salve le disposizioni derogatorie dell'ordinanza del 6 ottobre
19973 sui servizi di telecomunicazione.

3 Se le frequenze sono utilizzate per diffondere o ridiffondere senza filo programmi
radiotelevisivi, rimangono salve le disposizioni derogatorie della legge federale del
21 giugno 19914 sulla radiotelevisione e dell'ordinanza del 6 ottobre 19975 sulla
radiotelevisione.

4 La presente ordinanza si applica in particolare all'utilizzazione di: a.

impianti di radiocomunicazione situati sul territorio e nello spazio aereo svizzeri; b.

impianti di radiocomunicazione con i quali, in base a un accordo internazionale, sono forniti in Svizzera servizi di telecomunicazione dal territorio di
uno Stato estero;

c.

impianti di radiocomunicazione su natanti o aeromobili al di fuori del territorio o dello spazio aereo svizzeri, iscritti nei registri ufficiali svizzeri; RU 1997 2868

1

RS 784.10

2

RS 784.40

3

RS 784.101.1 4 RS

784.40

5

RS 784.401

784.102.1

Telecomunicazioni

2

784.102.1

d.

impianti di radiocomunicazione installati su satelliti, che la Svizzera ha il diritto di usare.


Art. 2

Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per: a.

impianto di radiocomunicazione: uno o più trasmettitori o ricevitori, oppure
un insieme di trasmettitori e ricevitori, compresi gli equipaggiamenti ausiliari, necessari per l'utilizzazione di frequenze o per applicazioni di radioastronomia in un determinato luogo; b.

interferenza: l'effetto, sulla ricezione in un sistema di radiocomunicazione,
di un'energia indesiderata provocata da emissione, irradiazione o induzione.
Esso si manifesta con un peggioramento della qualità di trasmissione oppure
con una deformazione o una perdita del contenuto dell'informazione che sarebbe disponibile in assenza di questa energia indesiderata.

Capitolo 2: Gestione delle frequenze

Art. 3

Piano di attribuzione delle frequenze 1 Il piano di attribuzione delle frequenze deriva dall'attribuzione (allocation) di determinate bande di frequenze per l'utilizzazione per uno o più scopi (services) o mediante uno o più sistemi secondo condizioni stabilite con precisione.

2 L'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) stabilisce il piano nazionale di attribuzione delle frequenze e lo sottopone per approvazione alla Commissione delle comunicazioni (Commissione).

3 Il piano di attribuzione delle frequenze è basato sul Regolamento internazionale
del 21 dicembre 1959 delle radiocomunicazioni6 e su altri accordi internazionali. Le
esigenze dell'esercito sono adeguatamente considerate.

4 Il piano è regolarmente adeguato e reso accessibile al pubblico in modo appropriato.


Art. 4

Ripartizione delle frequenze 1 La ripartizione delle frequenze (allotment) è l'iscrizione di una determinata frequenza o di una determinata banda di frequenze in un piano adottato nell'ambito di
un accordo, per l'utilizzazione da parte di uno o più utilizzatori di frequenze in uno
o più Paesi o zone geografiche, secondo condizioni stabilite con precisione.

2 L'Ufficio federale stabilisce piani nazionali di ripartizione delle frequenze
nell'ambito di accordi internazionali.

6

RS 0.784.403

Gestione delle frequenze e concessioni 3

784.102.1


Art. 5

Assegnazione delle frequenze 1 L'assegnazione delle frequenze (assignment) è l'assegnazione di una frequenza di
radiocomunicazione per l'utilizzazione mediante un impianto di radiocomunicazione, secondo condizioni stabilite con precisione.

2 L'Ufficio federale assegna le singole frequenze agli utilizzatori sulla base del piano
di attribuzione delle frequenze e dei piani di ripartizione delle frequenze.

3 L'organo militare competente e l'Ufficio federale dell'aviazione civile assegnano
le frequenze loro attribuite agli utilizzatori, sulla base del piano di attribuzione delle
frequenze e dei piani di ripartizione delle frequenze.

4 Per quanto riguarda le bande di frequenze attribuite in comune all'esercito e al
settore civile, l'Ufficio federale assegna le singole frequenze agli utilizzatori civili,
d'intesa con gli organismi militari competenti e sulla base del piano di attribuzione
delle frequenze e dei piani di ripartizione delle frequenze.


Art. 6

Classi di frequenze

1 Le frequenze esclusive sono assegnate in una determinata zona d'impiego a un
solo concessionario (classe di frequenze 1).

2 Le frequenze comuni sono assegnate in una determinata zona d'impiego a un numero limitato di concessionari (classe di frequenze 2).

3 Le frequenze collettive sono assegnate in una determinata zona d'impiego a un
numero indeterminato di concessionari (classe di frequenze 3).

4 L'assegnazione dipende dal grado di sicurezza richiesto in materia di chiamata e di
trasmissione.

Capitolo 3: Utilizzazione delle frequenze Sezione 1: Principi

Art. 7

Estensione dell'obbligo di concessione 1 Qualsiasi utilizzazione dello spettro delle frequenze fino a 3000 Ghz soggiace
all'obbligo di concessione.

2 L'utilizzazione delle frequenze da parte dell'amministrazione civile dell'esercito o
della protezione civile nell'ambito dei loro compiti abituali non costituisce
un'utilizzazione delle frequenze nell'ambito delle attività di servizio ai sensi
dell'articolo 22 capoverso 2 LTC.

Telecomunicazioni

4

784.102.1


Art. 8

Eccezioni all'obbligo di concessione 1 Sono esentate dall'obbligo di concessione le utilizzazioni di frequenze con: a.7

impianti di radiocomunicazione utilizzati su determinate frequente collettive; b.

impianti di radiocomunicazione utilizzati in Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi da persone con domicilio o sede all'estero, se l'Ufficio federale ha concluso un corrispondente accordo con la competente amministrazione delle telecomunicazioni estera; c.8

impianti che in qualità di telefoni senza cordone sono utilizzati sulle corrispondenti frequenze esclusivamente in connessione con una rete di telecomunicazione collegata per filo, quale prolungamento senza filo del collegamento per filo; d.9 impianti di radiocomunicazione utilizzati esclusivamente per la ricezione di frequenze pubbliche, ad esempio per la radiocomunicazione aeronautica, per
i radioamatori o per la radiocomunicazione a uso generale; e.

impianti di radiocomunicazione utilizzati esclusivamente per le chiamate
d'emergenza sulle frequenze appositamente assegnate.

2 L'Ufficio federale designa le frequenze collettive secondo il capoverso 1 lettera a e
le frequenze secondo il capoverso 1 lettere c e d.10

Art. 9

Controllo per verificare l'obbligo di concessione 1 L'Ufficio federale può controllare gli impianti di radiocomunicazione che, secondo
le indicazioni del gestore, non soggiacciono all'obbligo di concessione.

2 Controlla gli impianti utilizzati per scopi militari e di protezione civile, d'intesa
con le competenti autorità.

3 Il gestore dell'impianto deve accordare all'Ufficio federale l'accesso agli impianti.


Art. 10

Identificazione delle emissioni 1 Tutte le emissioni, eccettuate quelle di cui all'articolo 22 capoverso 2 LTC, devono essere identificate ai fini del controllo tecnico. Le emissioni con un'identificazione falsa o che induce in inganno sono vietate.

2 Se il concessionario non svolge il traffico di radiocomunicazione in linguaggio
chiaro oppure trasmette dati o voce digitalizzata, l'autorità concedente stabilisce nel
singolo caso come deve aver luogo l'identificazione.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999
376).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999
376).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999
376).

10

Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 376).

Gestione delle frequenze e concessioni 5

784.102.1

3 Se l'identificazione non è possibile altrimenti o se lo è soltanto con un onere sproporzionato, l'autorità concedente può esigere che le sia messo a disposizione il contenuto del traffico di radiocomunicazione.


Art. 11

Prescrizioni sul traffico di radiocomunicazione L'Ufficio federale emana prescrizioni sul traffico di radiocomunicazione.


Art. 12

Utilizzazione dell'impianto di radiocomunicazione 1 L'autorità concedente determina i parametri necessari all'utilizzazione dell'impianto di radiocomunicazione.

2 Il concessionario può modificare questi parametri soltanto con l'autorizzazione
dell'autorità concedente.


Art. 13

Descrizioni tecniche delle reti di radiocomunicazione 1 L'Ufficio federale stabilisce in una descrizione tecnica della rete di radiocomunicazione le caratteristiche tecniche e d'esercizio quali la frequenza, la larghezza di
banda occupata, la potenza, l'ubicazione, le ore di emissione ecc. dell'impianto di
radiocomunicazione.

2 La descrizione tecnica costituisce parte integrante di ogni concessione contenente
il diritto di utilizzare lo spettro delle frequenze di radiocomunicazione.


Art. 14

Utilizzazione dell'impianto di radiocomunicazione a bordo di
aeromobili

Gli impianti di radiocomunicazione che non sono destinati esclusivamente alla partecipazione alle radiocomunicazioni aeronautiche o al sistema di corrispondenza
pubblica da o verso aeromobili ai sensi del Regolamento internazionale del 21 dicembre 1959 delle radiocomunicazioni11 possono essere esercitati in un aeromobile
solo con l'autorizzazione dell'autorità concedente e fino a un'altezza di volo di 300
m. Rimangono salve le disposizioni sulle concessioni per le radiocomunicazioni dei
radioamatori.


Art. 15

Prevenzione di interferenze Il concessionario deve evitare emissioni inutili e utilizzare per le prove di trasmissione, se possibile, un'antenna di sostituzione non irradiante.


Art. 16

Interferenze nel traffico delle telecomunicazioni o della
radiodiffusione

1 L'Ufficio federale cerca, su richiesta, di determinare la causa di un'interferenza.

2 Se la causa dell'interferenza è da ascrivere al fatto che l'impianto che interferisce o
subisce interferenze non corrisponde allo stato attuale della tecnica o non è stato 11

RS 0.784.403

Telecomunicazioni

6

784.102.1

utilizzato secondo le prescrizioni vigenti, l'Ufficio federale mette in conto al gestore
o al concessionario un emolumento per i costi provocati dagli accertamenti.

3 Se gli impianti corrispondono allo stato attuale della tecnica, l'Ufficio federale decide in merito ai provvedimenti da prendere. Se l'impianto che subisce interferenze
non corrisponde allo stato attuale della tecnica, spetta al detentore eliminare le cause
dell'interferenza.

Sezione 2: Procedura per il rilascio di una concessione

Art. 17

1 Se la concessione di radiocomunicazione è richiesta per fornire servizi di telecomunicazione, sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione.

2 Se la concessione di radiocomunicazione è richiesta per diffondere o ridiffondere
programmi radiotelevisivi, sono applicabili le disposizioni della legge federale del
21 giugno 199112 sulla radiotelevisione e dell'ordinanza del 6 ottobre 199713 sulla
radiotelevisione.

3 Chi vuole ottenere una concessione deve inoltrare una domanda scritta all'autorità
concedente.

4 Il richiedente può utilizzare l'impianto di radiocomunicazione soltanto dopo che
l'autorità concedente gli ha rilasciato la concessione.

Capitolo 4: Concessioni senza fornitura di servizi di telecomunicazione Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 18

Obblighi del concessionario 1 Il concessionario può utilizzare l'impianto di radiocomunicazione soltanto per uso
proprio e deve evitare che persone non autorizzate l'utilizzino.

2 Può utilizzare lo spettro delle frequenze soltanto secondo i principi di una gestione
economica delle frequenze.

3 Può utilizzare le frequenze assegnategli dall'autorità concedente soltanto se sono
libere.

4 Deve informare gratuitamente l'autorità concedente sulle questioni relative alla
concessione.

12 RS

784.40

13

RS 784.401

Gestione delle frequenze e concessioni 7

784.102.1


Art. 19

Utilizzazione da parte di terzi 1 L'impianto di radiocomunicazione del concessionario può essere utilizzato anche: a.

dai suoi dipendenti e incaricati; b.

dalle persone che costituiscono con lui una società semplice; c.

dalle persone che vivono con lui nella stessa economia domestica; d.

dai suoi ospiti.

2 Se per l'utilizzazione di un impianto di radiocomunicazione occorre un certificato
di capacità, le persone menzionate nel capoverso 1 possono utilizzare l'impianto
soltanto se titolari di un simile certificato.

a14 Revoca della concessione L'autorità concedente può revocare la concessione se sono venute a mancare condizioni essenziali per il suo rilascio, in particolare se il concessionario si oppone a una
modifica divenuta necessaria dell'impianto o dell'esercizio di radiocomunicazione
oppure se non paga le tasse.

Sezione 2: Concessione per le radiocomunicazioni a scopo professionale

Art. 20

Contenuto

La concessione per le radiocomunicazioni a scopo professionale autorizza il concessionario a utilizzare un impianto di radiocomunicazione per gli scopi definiti nella
concessione. L'impianto di radiocomunicazione è designato nella concessione.


Art. 21

Revoca in caso di mancata utilizzazione Se il concessionario al quale sono state assegnate frequenze esclusive o comuni non
esercita il diritto che gli è stato accordato per un periodo di oltre sei mesi, l'autorità
concedente può revocare la concessione.


Art. 22

Disposizioni speciali per le radiocomunicazioni aeronautiche e
marittime e la navigazione interna L'Ufficio federale determina le condizioni particolari per l'utilizzazione di: a.

impianti di radiocomunicazione a bordo di navi, battelli sul Reno o aeromobili; b.

impianti delle radiocomunicazioni mobili aeronautiche, marittime o renane
nonché per impianti radar a bordo di battelli della navigazione interna.

14

Introdotto dal n. I dell'O del 15 apr. 2000 (RU 2000 1088).

Telecomunicazioni

8

784.102.1

Sezione 3: Concessione per le radiocomunicazioni dei radioamatori

Art. 23

Contenuto

1 La concessione per radioamatori 1 autorizza il concessionario a utilizzare un impianto di radiocomunicazione mediante telegrafia Morse, telescrivente, trasmissione
di dati a pacchetti (packet radio), radiotelefonia, facsimile e televisione sulle bande
di frequenze assegnate ai radioamatori.

2 La concessione per radioamatori 2 autorizza il concessionario a utilizzare un impianto di radiocomunicazione mediante telegrafia Morse, telescrivente, trasmissione
di dati a pacchetti (packet radio), radiotelefonia, facsimile e televisione sulle bande
di frequenze superiori a 30 Mhz assegnate ai radioamatori.15 3 La concessione per radioamatori 3 autorizza il concessionario a utilizzare un impianto di radiocomunicazione mediante telescrivente, trasmissione di dati a pacchetti
(packet radio), radiotelefonia e facsimile sulle bande di frequenze 144-146 MHz e
430-440 MHz.16

4 La potenza massima all'uscita del trasmettitore non deve superare 1000 Watt per le
concessioni per radioamatori 1 e 2 e 25 Watt per la concessione per radioamatori 3.17

Art. 24

Condizioni particolari 1 La concessione per radioamatori è rilasciata alle persone fisiche e alle associazioni
di radioamatori.

2 La concessione per l'utilizzazione di impianti di radiocomunicazione incustoditi è
accordata soltanto alle associazioni di radioamatori.

3 Le persone fisiche che vogliono ottenere una concessione per radioamatori devono
essere titolari di uno dei seguenti certificati di capacità: a.

per la concessione per radioamatori 1, del certificato di radiotelegrafista per
radioamatori;

b.

per la concessione per radioamatori 2, del certificato di radiotelegrafista o di
radiotelefonista per radioamatori; c.18 per la concessione per radioamatori 3, del certificato di radiotelegrafista, di radiotelefonista o di radioamatore principiante.

4 L'Ufficio federale disciplina le condizioni relative all'ottenimento dei certificati di
capacità e al riconoscimento dei certificati esteri.

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 3020).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 2000 (RU 2000 1088).

17

Introdotto dal n. I dell'O del 15 apr. 2000 (RU 2000 1088).

18

Introdotta dal n. I dell'O del 15 apr. 2000 (RU 2000 1088).

Gestione delle frequenze e concessioni 9

784.102.1


Art. 25

Bande di frequenze e aggiunte all'indicativo di chiamata L'Ufficio federale determina le bande di frequenze, i tipi di utilizzazione e le aggiunte all'indicativo di chiamata disponibili per le radiocomunicazioni dei radioamatori.


Art. 26

Potenza massima all'uscita del trasmettitore La potenza massima è la potenza media che un trasmettitore può erogare al massimo
durante un periodo di oscillazione ad alta frequenza nel picco più elevato dell'inviluppo della modulazione.


Art. 27

Utilizzazione dell'impianto di radiocomunicazione 1 Il concessionario può utilizzare il suo impianto di radiocomunicazione solo per
trasmettere informazioni di carattere tecnico sulle prove di trasmissione e di ricezione, per messaggi personali e per messaggi in casi di emergenza.19 2 Non sono ammessi:

a.

i messaggi che implicano un negozio giuridico; b.

la trasmissione di informazioni provenienti da terzi o destinate a terzi; c.

l'impiego di segnali internazionali d'emergenza, d'urgenza e di sicurezza.

3 Se riceve informazioni di un radioamatore destinate a un altro radioamatore, il concessionario può trasmetterle a quest'ultimo.20 4 L'utilizzazione negli aeromobili è autorizzata con il consenso del pilota a tutte le
altezze di volo.

5 L'impianto di radiocomunicazione del titolare di una concessione per radioamatori
1 o 2 può essere modificato senza l'accordo dell'autorità concedente.21 6 I titolari di una concessione per radioamatori 3 possono esercitare solo impianti di
radiocomunicazione che si trovano in commercio. Sono autorizzati gli adattamenti
di questi apparecchi solo se non concernono la parte trasmittente.22

Art. 28

Documentazione relativa all'impianto di radiocomunicazione Il concessionario deve tenere una documentazione relativa al suo impianto di radiocomunicazione e, su richiesta, metterla a disposizione dell'autorità concedente. La
documentazione deve comprendere: a.

una lista dei trasmettitori e dei ricevitori con indicazioni riguardanti le bande
di frequenze, i generi di trasmissione e la potenza come pure le caratteristiche dell'impianto d'antenna; 19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 3020).

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 3020).

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 2000 (RU 2000 1088).

22

Introdotto dal n. I dell'O del 15 apr. 2000 (RU 2000 1088).

Telecomunicazioni

10

784.102.1

b.

uno schema dei circuiti dei trasmettitori e dei ricevitori non fabbricati industrialmente.


Art. 29

Registrazioni relative al traffico di radiocomunicazione L'autorità concedente può obbligare il concessionario a effettuare registrazioni relative al proprio traffico di radiocomunicazione.


Art. 30

Impianto di radiocomunicazione di un'associazione di radioamatori Chi vuole utilizzare gli impianti di radiocomunicazione di un'associazione di radioamatori deve essere titolare del corrispondente certificato di capacità.


Art. 31

Annuario dei radioamatori 1 L'Ufficio federale può allestire un annuario dei radioamatori. L'annuario può essere ottenuto dietro versamento di un emolumento.

2 L'iscrizione nell'annuario è facoltativa.

Sezione 4: Concessione per le prove di radiocomunicazione

Art. 32

Contenuto

1 La concessione per le prove di radiocomunicazione autorizza il concessionario a
utilizzare un impianto di radiocomunicazione per prove di radiocomunicazione.

2 L'impianto di radiocomunicazione è descritto nella concessione.

3 Le prove di radiocomunicazione per valutare nuove prestazioni di telecomunicazione sono autorizzate soltanto nei limiti di spazio, di personale e di tempo determinati dall'autorità concedente.


Art. 33

Condizioni particolari L'Ufficio federale stabilisce le condizioni particolari per ottenere una concessione
per prove di radiocomunicazione.


Art. 34

Obblighi particolari del concessionario 1 L'esecuzione delle prove di cui all'articolo 32 capoverso 3 dev'essere registrata in
un verbale, il quale informa in merito allo scopo, alla modalità di esecuzione nonché
all'inizio e al termine delle prove.

2 Il verbale è conservato per tre anni e tenuto a disposizione dell'autorità concedente.

Gestione delle frequenze e concessioni 11

784.102.1

Sezione 5: Concessione di radiocomunicazione per dimostrazioni

Art. 35

1 La concessione di radiocomunicazione per dimostrazioni autorizza il concessionario a utilizzare, nei limiti di spazio e di tempo previsti, impianti di radiocomunicazione per verificarne la funzionalità o per effettuare dimostrazioni a terzi.

2 Chi vuole utilizzare impianti di radiocomunicazione ai sensi del capoverso 1, per i
quali è richiesto un certificato di capacità, dev'essere titolare del corrispondente
certificato di capacità.

Sezione 6: Concessione per le radiocomunicazioni a uso generale

Art. 36

1 La concessione per le radiocomunicazioni a uso generale autorizza il concessionario a partecipare alla radiotelefonia a breve distanza e alle radiocomunicazioni di
dati a breve distanza con al massimo tre impianti per le radiocomunicazioni a uso
generale.

2 L'Ufficio federale determina le bande di frequenze e le altre particolarità tecniche
di radiocomunicazione.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 37

Esecuzione

1 L'Ufficio federale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza ed emana
le relative disposizioni esecutive.

2 È autorizzato a concludere accordi internazionali riguardanti questioni tecniche o
amministrative che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza.
Collabora con le amministrazioni delle telecomunicazioni estere.


Art. 38

Collaborazione con altri organi 1 Se ciò è necessario e utile, gli organi civili competenti collaborano tra di loro o con
gli organi militari, in particolare per l'identificazione delle cause di interferenze.

2 La parte dello spettro delle frequenze utilizzata esclusivamente dall'esercito per le
utilizzazioni militari è controllata dagli organi militari.

Telecomunicazioni

12

784.102.1


Art. 39

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

a. l'ordinanza del 25 marzo 199223 sulle concessioni per le telecomunicazioni; b.

l'ordinanza del DFTCE del 31 marzo 199224 concernente l'ordinanza sulle
concessioni per le telecomunicazioni; c. l'ordinanza del 25 marzo 199225 sugli esami in materia di telecomunicazione e di radiodiffusione.


Art. 40

Modifica del diritto vigente L'ordinanza dell'8 novembre 197826 sulla navigazione interna è modificata come
segue:


Art. 133
cpv. 1
Abrogato


Art. 41

Domande di concessione pendenti Le domande di concessione inoltrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, che sono pendenti al momento dell'entrata in vigore della stessa, sono esaminate e valutate dall'autorità concedente secondo le disposizioni del nuovo diritto.


Art. 42

Concessioni rilasciate secondo il diritto previgente I diritti e gli obblighi dei titolari di concessioni sottoposte al diritto previgente sono
retti dalla presente ordinanza. In particolare si applicano i seguenti disciplinamenti: a.

la concessione per linee ai sensi dell'articolo 51 dell'ordinanza del 25 marzo
199227 sulle concessioni per le telecomunicazioni è abrogata con l'entrata in
vigore della presente ordinanza; b.

la concessione per l'installazione di impianti di radiocomunicazione ai sensi
dell'articolo 49 dell'ordinanza del 25 marzo 1992 sulle concessioni per le
telecomunicazioni è sostituita, con l'entrata in vigore della presente ordinanza, con la concessione di radiocomunicazione per dimostrazioni; c.

la concessione per impianti interni ai sensi dell'articolo 22 dell'ordinanza
del 25 marzo 1992 sulle concessioni per le telecomunicazioni è abrogata con
l'entrata in vigore della presente ordinanza.


Art. 43

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

23

[RU 1992 873, 1993 2548, 1995 747 5239] 24

[RU 1992 1093, 1993 2795, 1994 1764 1932, 1995 1212 3546 5500] 25

[RU 1992 889, 1995 3548] 26

RU 747.201.1 27

[RU 1992 873, 1993 2548, 1995 747 5239]