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1

Ordinanza

sull'organizzazione di esecuzione dell'approvvigionamento economico del Paese nell'ambito dell'industria dell'energia elettrica (OEIE) del 10 dicembre 2010 (Stato 1° gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 52 e 55 della legge dell'8 ottobre 19821 sull'approvvigionamento
economico del Paese; visto l'articolo 15 capoverso 1 della legge del 23 marzo 20072 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), ordina:

Art. 1

Compiti dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere 1

L'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) attua nell'ambito della produzione, dell'acquisto, del trasporto, della distribuzione e del consumo di elettricità i preparativi necessari all'esecuzione di provvedimenti inerenti all'approvvigionamento economico del Paese in caso di grave penuria di energia elettrica dovuta a perturbazioni del mercato.

2

Essa coordina i compiti delle aziende elettriche e istruisce i loro organi. A livello organizzativo tiene conto delle condizioni regionali e tecniche nonché della posizione della società nazionale di rete.

3

Essa è subordinata al delegato all'approvvigionamento economico del Paese (Delegato).


Art. 2

Compiti del settore energia Il settore energia rappresenta il Delegato nella fase di preparazione dei provvedimenti.


Art. 3

Coinvolgimento dei membri 1

Per l'esecuzione dei provvedimenti l'AES fa capo ai propri membri. Questi agiscono in nome suo e secondo le sue istruzioni.

2

I non membri possono subordinarsi volontariamente all'organizzazione di esecuzione dell'AES. In tal caso sono trattati al pari dei membri.

RU 2011 3

1 RS

531

2 RS

734.7

531.35

Approvvigionamento economico 2

531.35


Art. 4

Collaborazione con la protezione della popolazione In caso di grave penuria di energia elettrica dovuta a perturbazioni del mercato il settore energia e l'AES collaborano con la protezione della popolazione. Essi preparano i provvedimenti necessari a tal fine.


Art. 5

Indennizzi 1 Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca3 stabilisce l'indennizzo dell'AES.

2

I costi sostenuti dalle singole aziende per la preparazione e l'esecuzione di provvedimenti di cui all'articolo 1 capoverso 1 sono considerati costi di rete computabili ai sensi dell'articolo 15 LAEI.

3

La responsabilità della vigilanza sui costi di cui al capoverso 2 spetta alla Commissione federale dell'energia elettrica.


Art. 6

Esecuzione Il Delegato e l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese sono incaricati dell'esecuzione dei provvedimenti e della vigilanza.


Art. 7

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 17 febbraio 19934 sull'organizzazione di esecuzione dell'approvvigionamento economico del Paese nell'ambito dell'industria dell'energia elettrica è abrogata.


Art. 8

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2011.

3

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.

4 [RU 1993 857, 2003 2167 all. n. 2]