01.06.2022 - * / In Kraft
01.06.2017 - 31.05.2022
01.01.2013 - 31.05.2017
15.01.2011 - 31.12.2012
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1

Ordinanza
sull'organizzazione di esecuzione
dell'approvvigionamento economico del Paese
nell'ambito dell'industria dell'energia elettrica
(OEIE)

del 17 febbraio 1993 (Stato 22 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 52 e 55 della legge sull'approvvigionamento del Paese1 (LAP), ordina:


Art. 1

Unione delle centrali svizzere di elettricità 1 L'Unione delle centrali svizzere di elettricità (UCS) attua i preparativi necessari
all'esecuzione di provvedimenti inerenti all'approvvigionamento economico del
Paese nell'ambito della produzione, del trasporto, della distribuzione e del consumo
di elettricità.

2 Essa coordina i compiti delle centrali elettriche e istruisce i loro organi. Si organizza tenendo conto delle condizioni tecniche e regionali.

3 Essa è subordinata al Delegato all'approvvigionamento economico del Paese (Delegato).


Art. 2


2

Settore energia

Il settore energia rappresenta il Delegato al momento della preparazione dei provvedimenti.


Art. 3

Centrali elettriche

Le centrali elettriche che sono membri dell'UCS possono essere chiamate da
quest'ultima a collaborare. Esse agiscono allora in nome e secondo le istruzioni
dell'UCS.


Art. 4

Collaborazione con l'esercito, la protezione civile e le autorità civili 1 Per pianificare e preparare i provvedimenti militari nell'ambito dell'industria
dell'energia elettrica, il settore energia e l'UCS collaborano con gli organi
dell'esercito.3

RU 1993 857

1

RS 531

2

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in
materia di approvvigionamento economica del Paese (RS 531.12).

3

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in
materia di approvvigionamento economica del Paese (RS 531.12).

531.35

Difesa economica

2

531.35

2 Il settore energia garantisce la collaborazione con il Comando dell'esercito sul
piano del personale.4

3 L'UCS propone al Comando dell'esercito specialisti qualificati nel settore
dell'elettricità per incorporarli nello Stato maggiore dell'esercito.

4 Il settore energia e l'UCS collaborano con la protezione civile e le autorità civili in
caso di chiamata della protezione civile o in caso di crisi e di catastrofi.5

Art. 5

Indennizzo

Il Dipartimento federale dell'economia6 disciplina l'indennizzo dell'UCS d'intesa
con il Dipartimento federale delle finanze.


Art. 6

Disposizioni finali

1 Il Delegato e l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese
sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza.

2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1993.

4

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in
materia di approvvigionamento economica del Paese (RS 531.12).

5

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in
materia di approvvigionamento economica del Paese (RS 531.12).

6

Nuova denominazione giusta la DCF del 19 dic. 1997 (non pubblicata).