1
Ordinanza
sull'organizzazione di esecuzione
dell'approvvigionamento economico del Paese
nell'ambito dell'industria dell'energia elettrica
(OEIE)
del 17 febbraio 1993 (Stato 22 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 52 e 55 della legge sull'approvvigionamento del Paese1 (LAP), ordina:
Art. 1
Unione delle centrali svizzere di elettricità 1 L'Unione delle centrali svizzere di elettricità (UCS) attua i preparativi necessari
all'esecuzione di provvedimenti inerenti all'approvvigionamento economico del
Paese nell'ambito della produzione, del trasporto, della distribuzione e del consumo
di elettricità.
2 Essa coordina i compiti delle centrali elettriche e istruisce i loro organi. Si organizza tenendo conto delle condizioni tecniche e regionali.
3 Essa è subordinata al Delegato all'approvvigionamento economico del Paese (Delegato).
Art. 2
2
Il settore energia rappresenta il Delegato al momento della preparazione dei provvedimenti.
Art. 3
Centrali elettriche
Le centrali elettriche che sono membri dell'UCS possono essere chiamate da
quest'ultima a collaborare. Esse agiscono allora in nome e secondo le istruzioni
dell'UCS.
Art. 4
Collaborazione con l'esercito, la protezione civile e le autorità civili 1 Per pianificare e preparare i provvedimenti militari nell'ambito dell'industria
dell'energia elettrica, il settore energia e l'UCS collaborano con gli organi
dell'esercito.3
RU 1993 857
1
RS 531
2
Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in
materia di approvvigionamento economica del Paese (RS 531.12).
3
Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in
materia di approvvigionamento economica del Paese (RS 531.12).
531.35
Difesa economica
2
531.35
2 Il settore energia garantisce la collaborazione con il Comando dell'esercito sul
piano del personale.4
3 L'UCS propone al Comando dell'esercito specialisti qualificati nel settore
dell'elettricità per incorporarli nello Stato maggiore dell'esercito.
4 Il settore energia e l'UCS collaborano con la protezione civile e le autorità civili in
caso di chiamata della protezione civile o in caso di crisi e di catastrofi.5
Art. 5
Indennizzo
Il Dipartimento federale dell'economia6 disciplina l'indennizzo dell'UCS d'intesa
con il Dipartimento federale delle finanze.
Art. 6
Disposizioni finali
1 Il Delegato e l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese
sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza.
2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1993.
4
Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in
materia di approvvigionamento economica del Paese (RS 531.12).
5
Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in
materia di approvvigionamento economica del Paese (RS 531.12).
6
Nuova denominazione giusta la DCF del 19 dic. 1997 (non pubblicata).