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01.07.2009 - 31.05.2011
01.01.2009 - 30.06.2009
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01.09.2008 - 30.09.2008
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Fedlex DEFRITRMEN
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923.01

Ordinanza
concernente la legge federale sulla pesca

(OLFP)

del 24 novembre 1993 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 capoversi 1 e 2, 5 capoverso 1, 6 capoverso 3 e 21 capoverso 1 della legge federale del 21 giugno 19911 sulla pesca (legge);
visto l'articolo 33 della legge federale del 16 dicembre 20052 sulla protezione
degli animali;
visto l'articolo 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19663 sulle epizoozie;
visto l'articolo 29f capoverso 2 lettere c e d della legge del 7 ottobre 19834
sulla protezione dell'ambiente;
visto l'articolo 47 della legge del 24 gennaio 19915 sulla protezione delle acque (LPAc);
in esecuzione della Convenzione del 19 settembre 19796 relativa alla
conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa
(Convenzione di Berna);
in esecuzione della Convenzione del 12 aprile 19997 sulla protezione del Reno,8

ordina:

1 RS 923.0

2 RS 455

3 RS 916.40

4 RS 814.01

5 RS 814.20

6 RS 0.455

7 RS 0.814.284

8 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

Sezione 1: Protezione e utilizzazione di gamberi e pesci9

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 93).

Art. 1 Divieti di pesca

1 Per i pesci e i gamberi di cui appresso il divieto di pesca dura almeno:

Settimane

Trota (Salmo trutta, Salmo cenerinus, Salmo marmoratus, Salmo rhodanensis, Salmo labrax)

-
in acque correnti e in bacini d'accumulazione

16

-
in acque stagnanti

12

Salmerino alpino (Salvelinus umbla)

8

Coregone (Coregonus spp.)

6

Temolo (Thymallus thymallus)

10

Alborella (Alburnus arborella)

4

Gamberi indigeni (Reptantia)

40.10

2 I Cantoni fissano l'inizio e la fine dei divieti di pesca che devono comprendere per le varie specie il periodo della riproduzione.

3 Possono prolungare i divieti di pesca e prescriverne per altre specie di pesci. Sono obbligati a farlo, se la tutela dello sfruttamento a lungo termine dei pesci e gamberi indigeni lo esige.

4 Regolano l'impiego delle reti in modo tale che le specie di pesci di cui è vietata la pesca rappresentino una parte possibilmente piccola delle catture.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2613).

Art. 2 Lunghezze minime

1 I pesci e i gamberi elencati qui sotto non possono essere pescati se non hanno raggiunto almeno la lunghezza seguente:

cm

Trota (Salmo trutta, Salmo cenerinus, Salmo marmoratus, Salmo rhodanensis, Salmo labrax)

-
in specchi d'acqua stagnante di una certa dimensione, ad altitudine inferiore a 800 m

35

-
in altre acque

22

Salmerino alpino (Salvelinus umbla)

22

Coregone (Coregonus spp.)

25

Temolo (Thymallus thymallus)

28

Gambero europeo o dai piedi rossi (Astacus astacus)

12

Gambero di fiume o dai piedi bianchi (Austropotamobius pallipes)

9

Gambero di torrente (Austropotamobius torrentium)

9.11

2 I pesci sono misurati dall'estremità della testa a quella della pinna caudale normalmente spiegata, i gamberi dall'estremità del rostro a quella della coda.

3 Per la pesca con le reti, i Cantoni fissano le dimensioni delle maglie in modo tale che i pesci sotto misura rappresentino una parte possibilmente piccola delle catture.

4 I Cantoni possono aumentare le lunghezze minime o fissarne per altri pesci e gamberi. Sono obbligati a farlo, se la tutela dello sfruttamento a lungo termine dei pesci e gamberi indigeni lo esige.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2613).

Art. 2a12 Divieti di pesca

1 I pesci che nell'allegato 1 godono del grado di protezione 0, 1 o 2 e per i quali non sono stati fissati né divieti di pesca né lunghezze minime ai sensi degli articoli 1 e 2 non possono essere pescati.

2 I salmoni (Salmo salar) rimessi in acqua o rilevati durante l'attività di pesca vanno segnalati senza indugio all'Ufficio cantonale della pesca.

12 Introdotto dal n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951).

Art. 313 Catture speciali

In deroga agli articoli 1-2a della presente ordinanza e agli articoli 23 capoverso 1 lettere a-d e 100 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 aprile 200814 sulla protezione degli animali (OPAn), i Cantoni possono15 effettuare o far effettuare catture speciali, segnatamente per togliere tutti i pesci prima di interventi tecnici o da acque destinate all'allevamento, per debellare malattie, per la riproduzione o per rilevamenti biologici sui pesci.

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951).

14 RS 455.1

15 Nuovo testo della prima parte del per. giusta l'all. 6 n. II 4 dell'O del 23 apr. 2008 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2985).

Art. 5 Misure per la protezione dei pesci e dei gamberi minacciati

1 Sono considerati minacciati (art. 5 cpv. 1 della legge) i pesci e i gamberi che figurano nell'allegato 1 sotto i gradi di protezione 1-4.

2 Le misure necessarie per proteggere le specie e le razze minacciate (art. 5 cpv. 2 della legge) sono prese tenendo conto del grado di protezione a livello svizzero ed europeo secondo l'allegato 1 e del genere della minaccia in loco.

Art. 5a16 Requisiti per il rilascio della licenza di pesca

Chi intende acquistare una licenza di pesca per pesci o gamberi deve dimostrare di possedere conoscenze sufficienti sui pesci e sui gamberi, nonché sul rispetto della protezione degli animali nell'ambito dell'esercizio della pesca.

16 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 nov. 2000 (RU 2001 93). Nuovo testo giusta n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2006 3951).

Art. 5b17 Protezione degli animali nell'esercizio della pesca

1 In deroga all'articolo 100 capoverso 2 OPAn18, i pesci seguenti catturati per il consumo non devono essere uccisi immediatamente:

a.
i pesci che, catturati da pescatori professionisti o da pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza secondo l'articolo 5a, sono detenuti per un breve periodo; è necessario che essi non soffrano per le condizioni di detenzione;
b.
i pesci catturati da pescatori professionisti se l'uccisione immediata non è possibile per le condizioni meteorologiche sfavorevoli o per la pratica della pesca di massa; in deroga all'articolo 23 capoverso 1 lettera d OPAn, tali pesci possono essere trasportati su ghiaccio o in acqua ghiacciata e devono essere uccisi quanto prima, al più tardi al momento del ritorno in azienda.

2 I pesci destinati al consumo pescati con la lenza che non soddisfano le disposizioni di protezione e sono giudicati non in grado di sopravvivere devono essere uccisi immediatamente e rimessi in acqua. Se sono ritenuti in grado di sopravvivere, in deroga all'articolo 100 capoverso 2 primo periodo OPAn, non devono essere uccisi, ma rimessi in acqua immediatamente.19

3 In deroga all'articolo 23 capoverso 1 lettera b OPAn, i Cantoni possono autorizzare l'impiego di pesci da esca vivi (allegato 1) per la cattura di pesci predatori da parte di pescatori professionisti e pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza secondo l'articolo 5a nelle acque o in parti di esse nelle quali è impossibile catturarli in altro modo. I pesci da esca vivi possono essere fissati solo alla bocca.20

4 In deroga all'articolo 23 capoverso 1 lettera c OPAn, per i laghi e i bacini d'accumulazione i Cantoni possono autorizzare l'impiego di lenze con ardiglione da parte di pescatori professionisti e pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza secondo l'articolo 5a. Per i laghi e i bacini d'accumulazione intercantonali i Cantoni interessati si impegnano a giungere a una regolamentazione concorde.21

17 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 nov. 2000 (RU 2001 93). Nuovo testo giusta l'all. 6 n. II 4 dell'O del 23 apr. 2008 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2985).

18 RS 455.1

19 Nuovo testo giusta il n. III 2 dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).

20 Nuovo testo giusta il n. III 2 dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen. 2014, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 473).

Art. 5c22 Lotta contro le epizoozie

I Cantoni provvedono affinché il ripopolamento con pesci o gamberi non contribuisca alla diffusione di epizoozie.

22 Introdotto dal n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951).

Art. 5d23 Disposizione penale

Le infrazioni all'articolo 5b sono punite in applicazione dell'articolo 26 della legge del 16 dicembre 200524 sulla protezione degli animali.

23 Introdotto dall'all. 6 n. II 4 dell'O del 23 apr. 2008 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2985).

24 RS 455

Sezione 2:
Autorizzazione all'importazione e all'immissione di pesci e gamberi allogeni

Art. 6 Definizioni

1 Sono considerate d'altri Paesi le specie, le razze e le varietà di pesci e di gamberi che non figurano nell'allegato 1.

2 Sono considerati d'altre regioni:

a.
i pesci e i gamberi che secondo l'allegato 1 sono estinti nel relativo bacino imbrifero;
b.
i pesci e i gamberi che non sono naturalmente presenti nel relativo bacino imbrifero;
c.
i pesci e i gamberi secondo l'allegato 1 che sotto il profilo genetico non sono sufficientemente imparentati con la popolazione del luogo di immissione.

3 Sono considerati d'acquario i pesci e i gamberi che:

a.25
vengono immessi esclusivamente in acquari il cui eventuale scarico sfocia in una canalizzazione collegata a un impianto di depurazione, e
b.
non sono utilizzati né come esca né come pesci o gamberi commestibili.

4 Per stagni da giardino si intendono piccoli specchi d'acqua artificiali privi di afflusso e deflusso, in cui non sono tenuti pesci e gamberi utilizzati quali pesci o gamberi da esca o da consumo.26

5 Per immissione si intende qualsiasi introduzione di pesci e di gamberi in acque naturali o artificiali, pubbliche o private, compresi gli impianti di piscicoltura, gli stagni da giardino e gli acquari.27

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951).

27 Introdotto dal n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951).

Art. 7 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

Di regola le condizioni di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge sono adempite, se:

a.
si reintroducono nel loro bacino imbrifero pesci e gamberi che secondo l'allegato 1 sono estinti e questo non comporta una minaccia per le specie indigene;
b.
si immettono, come pesci e gamberi commestibili, varietà di pesci e gamberi secondo gli allegati 1 e 2 in impianti di piscicoltura e si prendono le necessarie misure per impedirne la fuga;
c.28
si immettono, come pesci commestibili, pesci di altri Paesi, non menzionati nell'allegato 3, in impianti di piscicoltura chiusi il cui eventuale scarico sfocia in una canalizzazione collegata a un impianto di depurazione;
d.29
si immettono, per essere utilizzati in mostre o giardini zoologici pubblici oppure a scopo di ricerca, pesci e gamberi d'altri Paesi, menzionati nell'allegato 3, in acquari il cui eventuale scarico sfocia in una canalizzazione collegata a un impianto di depurazione.

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951).

Art. 8 Esenzione dall'autorizzazione

1 Possono essere importati senza autorizzazione secondo l'articolo 6 capoverso 1 della legge:

a.
i pesci e i gamberi morti;
b.
i pesci e i gamberi di mare che non possono sopravvivere in acqua dolce;
c.
i pesci da tenere in stagni da giardino e i pesci d'acquario che non figurano nell'allegato 3.30

2 Possono essere immessi senza autorizzazione secondo l'articolo 6 capoverso 1 della legge:31

a.
in acque libere, i pesci e i gamberi secondo l'allegato 1, se il luogo d'immissione si trova nello stesso bacino imbrifero del loro luogo di origine;
b.
in impianti di piscicoltura e di soggiorno, i pesci e i gamberi secondo l'allegato 1, se si prendono le necessarie misure per impedirne la fuga;
c.
i pesci secondo l'allegato 2, se il luogo d'immissione si trova all'interno della regione della loro immissione autorizzata e se si prendono le necessarie misure per impedirne la fuga;
d.32
in stagni da giardino e in acquari, i pesci che non figurano nell'allegato 3.

3 Nei casi secondo il capoverso 2 lettere a-c, i Cantoni possono emanare prescrizioni sull'immissione, se ciò è necessario per conservare razze locali o per tutelare lo sfruttamento della pesca a lungo termine.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951).

Art. 9 Procedura

1 L'autorizzazione di importare e conseguentemente di immettere specie, razze e varietà di pesci e di gamberi d'altri Paesi è retta dall'articolo 20 dell'ordinanza del 4 settembre 201333 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.34

2 Un'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale) è necessaria per l'immissione di specie, razze e varietà di pesci e di gamberi d'altri Paesi o d'altre regioni.35

3 La relativa domanda di autorizzazione, debitamente motivata, deve essere presentata all'autorità cantonale competente, che la trasmette poi, con il suo preavviso, all'Ufficio federale.

33 RS 453.0

34 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 dell'O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 3111).

35 Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).

Sezione 2a:36 Misure contro pesci e gamberi alloctoni

36 Introdotta dall'all. 5 n. 18 dell'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).

Art. 9a

1 I Cantoni adottano misure affinché pesci e gamberi alloctoni particolarmente problematici secondo l'allegato 3 che giungono nei corsi e specchi d'acqua non si propaghino; nella misura del possibile li rimuovono.

2 Per quanto necessario, l'Ufficio federale coordina le misure.

Sezione 2b:37
Misure per la protezione dei biotopi concernenti impianti esistenti

37 Introdotta dall'all. n. 3 dell'O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

Art. 9b Pianificazione delle misure concernenti centrali idroelettriche

1 I Cantoni pianificano le misure di cui all'articolo 10 della legge conformemente alle disposizioni dell'articolo 83b LPAc.

2 Presentano all'Ufficio federale una pianificazione delle misure secondo la procedura descritta nell'allegato 4.

3 I detentori di centrali idroelettriche devono consentire l'accesso all'autorità incaricata della pianificazione e fornire le informazioni richieste, in particolare per quanto riguarda:

a.
le parti dell'impianto che incidono sui biotopi della fauna acquatica;
b.
l'esercizio degli impianti, qualora incida sui biotopi della fauna acquatica;
c.
le misure di protezione dei biotopi della fauna acquatica attuate e pianificate, corredate di dati sulla loro efficacia;
d.
le previste modifiche edili e d'esercizio dell'impianto.
Art. 9c Attuazione delle misure concernenti centrali idroelettriche

1 Sulla base della pianificazione, l'autorità cantonale dispone le misure di cui all'articolo 10 della legge. Essa può imporre ai detentori delle centrali idroelettriche, la cui pianificazione non contiene ancora informazioni sufficienti sulle misure di risanamento, di esaminare diverse varianti di misure di risanamento in vista dell'attuazione della pianificazione.

2 Per le centrali idroelettriche le cui misure di risanamento non hanno potuto ancora essere stabilite in via definita nella pianificazione, l'autorità consulta l'Ufficio federale prima di prendere una decisione in merito al progetto di risanamento. In vista della domanda di cui all'articolo 30 capoverso 1 dell'ordinanza del 1° novembre 201738 sull'energia (OEn), l'Ufficio federale verifica l'adempimento dei requisiti di cui all'allegato 3 numero 2 OEn.39

3 Su richiesta dell'autorità, i detentori di centrali idroelettriche esaminano l'efficacia delle misure adottate.

4 I Cantoni si adoperano affinché le misure di cui all'articolo 10 della legge vengano attuate entro il 31 dicembre 2030.

38 RS 730.01

39 Nuovo testo del per. giusta l'all. 7 n. II 3 dell'O del 1° nov. 2017 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6889).

Sezione 3: Studi di base e promovimento della pesca

Art. 10 Studi di base

1 I Cantoni designano, sul loro territorio, i tratti di corsi d'acqua nei quali vivono pesci e gamberi che godono del grado di protezione 1-3.

2 Comunicano all'Ufficio federale, entro la fine di agosto, il numero di catture e di immissioni di pesci e di gamberi dell'anno precedente. I dati vanno suddivisi secondo:

a.
laghi e corsi d'acqua;
b.
specie di pesci e di gamberi;
c.
pesca professionale e pesca con la lenza.

3 Inoltre comunicano all'Ufficio federale i risultati dei loro rilevamenti sulla composizione delle popolazioni di pesci e di gamberi, nonché delle misure adottate secondo l'articolo 9a.40

40 Nuovo testo giusta l'all. 5 n. 18 dell'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).

Art. 11 Rilevamenti sulle popolazioni di pesci e di gamberi

1 Prima di procedere alla marcatura di pesci e di gamberi nell'ambito di rilevamenti ittici, il Cantone comunica all'Ufficio federale i dati seguenti:

a.
lo scopo della marcatura;
b.
il tipo di marcatura;
c.
il numero di animali che si vuole marcare;
d.
i contrassegni in caso di marcatura individuale;
e.
l'inizio e la durata del rilevamento;
f.
le modalità di valutazione dei risultati.

2 L'Ufficio federale emana d'intesa con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria direttive sui metodi di marcatura che non sottostanno all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 16 dicembre 200541 sulla protezione degli animali.42

3 Possono essere impiegati soltanto apparecchi di cattura elettrici che funzionano a corrente continua in cui l'ondulazione residua non supera il 10 per cento della tensione espressa come media aritmetica.43

41 RS 455

42 Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2017 2613).

Art. 1244 Aiuti finanziari

1 Sono concessi sussidi federali per:

a.
interventi eseguiti a livello locale e volti a migliorare gli habitat di pesci e gamberi;
b.
progetti volti a promuovere le specie di pesci e gamberi minacciate;
c.
indagini relative alla diversità biologica, alle popolazioni e agli habitat di pesci e gamberi;
d.
l'informazione dell'intera popolazione o di un'intera regione linguistica.

2 Le aliquote di sussidio ammontano a un massimo del:

a.
40 per cento per l'adempimento di convenzioni internazionali sulla pesca;
b.
40 per cento per i progetti che interessano le specie di pesci e gamberi con un grado di protezione da 0 a 2, servono per migliorare gli habitat o hanno carattere di progetti pilota;
c.
25 per cento per i progetti che interessano le specie di pesci e gamberi con i gradi di protezione 3 e 4 o servono per informare la popolazione.

3 La Confederazione non concede sussidi:

a.
per progetti che servono prevalentemente all'esercizio della pesca;
b.
se esiste un responsabile che deve farsi carico dei costi.

4 Le domande devono essere presentate all'Ufficio federale corredate da una proposta motivata, contenente in particolare informazioni sul tipo di progetto, sull'efficacia auspicata, sui costi complessivi previsti, sulla ripartizione dei costi stessi e sulla data di realizzazione. Le domande presentate da terzi devono inoltre essere corredate da una presa di posizione del servizio cantonale della pesca.

5 Gli aiuti finanziari sono concessi dall'Ufficio federale.

44 Nuovo testo giusta il n. I 24 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Sezione 4:45 Acque internazionali

45 Introdotto dal n. I dell'O del 10 set. 1997, in vigore dal 15 nov. 1997 (RU 1997 2278).

Art. 13 Rappresentanza della Svizzera in organi internazionali

1 Negli organi internazionali previsti dalle convenzioni sulla pesca nelle acque svizzere di confine secondo l'articolo 25 della legge (accordi sulla pesca), la Svizzera è rappresentata come segue:

a.
Lago Lemano46: nella Commissione consultiva, da una persona nominata dalla Confederazione e, per ciascuno dei Cantoni Vaud, Vallese e Ginevra, da una persona da essi nominata;
b.
Doubs47: nella Commissione mista, da una persona nominata dalla Confederazione e, per ciascuno dei Cantoni Neuchâtel e Giura, da una persona da essi nominata;
c.
Lago Superiore di Costanza48: nella Conferenza internazionale dei plenipotenziari, da una persona nominata dalla Confederazione e, per ciascuno dei Cantoni San Gallo e Turgovia, da una persona da essi nominata;
d.
Lago Inferiore di Costanza e Reno lacustre49:
1.
da una persona nominata dalla Confederazione,
2.
nella Commissione sulla pesca, da una persona competente per la vigilanza cantonale sulla pesca nominata dal Cantone Turgovia e dalle altre persone secondo il § 33 dell'Accordo50:
e.
Alto Reno51:
1.
da una persona nominata dalla Confederazione,
2.
nella Commissione sulla pesca nell'Alto Reno, da una persona nominata dalla Confederazione e, per ciascuno dei Cantoni Zurigo, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia, Sciaffusa e Turgovia, da una persona da essi nominata,
3.
nella Commissione di gestione della pesca nei bacini presso Rheinau, da una persona nominata dal Cantone Zurigo e da una nominata dal Cantone Sciaffusa;
f.
Lago Maggiore, Lago di Lugano e Tresa52:
1.
nella Commissione italo-svizzera per la pesca, da una persona nominata dalla Confederazione e da due persone nominate dal Cantone Ticino,
2.
nella sottocommissione, dalle persone nominate dal rappresentante della Confederazione.

2 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento)53 nomina il rappresentante della Confederazione e comunica la nomina alle Parti alle Convenzioni. Il rappresentante della Confederazione comunica alle Parti alle Convenzioni i nominativi delle persone nominate dai Cantoni.

3 Il rappresentante della Confederazione ha pieni poteri in materia di trattative e dirige la delegazione svizzera.

4 Se una decisione di un organo internazionale concerne un settore che secondo la legge è di competenza normativa dei Cantoni, nella votazione, il rappresentante della Confederazione è tenuto a rispettare il parere unanime dei rappresentanti dei Cantoni. Se dette persone non riescono a raggiungere un parere unanime e se esistono motivi importanti, il rappresentante della Confederazione può decidere circa il voto.

46 Acc. del 20 nov. 1980 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla pesca nel Lago Lemano (RS 0.923.21).

47 Acc. del 29 lug. 1991 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sull'esercizio della pesca e la protezione dell'ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine tra i due Stati (RS 0.923.22).

48 Conv. del 5 lug.1893 tra il Consiglio federale svizzero e i Governi del Baden, della Baviera, del Liechtenstein, dell'Austria-Ungheria e del Württemberg che stabilisce disposizioni uniformi per la pesca nel Lago di Costanza (Conv. di Bregenz, RS 0.923.31).

49 Acc. del 2 nov. 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Paese del Baden-Württemberg sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre (RS 0.923.411).

50 Acc. del 2 nov. 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Paese del Baden-Württemberg sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre (RS 0.923.411).

51 Conv. del 18 mag. 1887 tra la Svizzera, il Granducato di Baden e l'Alsazia-Lorena per l'applicazione di disposizioni uniformi relativamente alla pesca nel Reno e i suoi affluenti, compreso il lago di Costanza (Conv. di Lucerna, RS 0.923.412); Conv. del 1° nov. 1957 tra la Svizzera e il Paese del Baden-Württemberg concernente la pesca nei bacini del Reno presso l'officina idroelettrica di Rheinau (RS 0.923.413); Conv. del 30 giu. 1885 tra la Svizzera, la Germania e i Paesi Bassi per regolare la pesca del salmone nel bacino del Reno (RS 0.923.414).

52 Conv. del 19 mar. 1986 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la pesca nelle acque italo-svizzere (RS 0.923.51).

53 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).

Art. 14 Approvazione ed emanazione di disposizioni

1 Il Dipartimento è autorizzato ad approvare modifiche degli accordi sulla pesca e delle disposizioni d'esecuzione internazionali di detti accordi nella misura in cui contengano regolamentazioni relative agli aspetti tecnici e biologici della pesca.

2 La Confederazione pubblica nella Raccolta ufficiale delle leggi federali le disposizioni approvate di cui al capoverso 1. Il Cantone Turgovia pubblica l'approvato piano di gestione sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre e il Cantone Ticino le approvate disposizioni d'esecuzione sulla pesca nel Lago Maggiore, nel Lago di Lugano e nel fiume Tresa.

3 Per quanto riguarda il Lago Superiore di Costanza, il Dipartimento emana prescrizioni per l'applicazione delle disposizioni approvate secondo il capoverso 1.

4 Per quanto riguarda l'Alto Reno, i Cantoni interessati emanano prescrizioni per l'applicazione delle disposizioni approvate secondo il capoverso 1.

5 Nella misura in cui gli accordi sulla pesca permettano agli Stati contraenti l'emanazione di prescrizioni complementari o più severe, la competenza spetta ai Cantoni.

Art. 1654

54 Abrogato dal n. II 22 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, con effetto dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

Art. 17 Disposizioni penali

1 Le infrazioni alle prescrizioni degli accordi sulla pesca, alle loro disposizioni d'esecuzione nonché alle prescrizioni del Dipartimento e dei Cantoni secondo l'articolo 14 capoversi da 3 a 5 sono punite secondo gli articoli da 16 a 19 della legge.

2 Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.

Sezione 4a:55 Esecuzione

55 Introdotto dal n. II 22 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sulcoordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

Art. 17a Esecuzione da parte dei Cantoni e della Confederazione56

1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.

2 Nell'applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell'Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall'articolo 21 capoverso 4 della legge; sono salve le disposizioni legali sull'obbligo di tutela del segreto.

3 Le autorità federali prendono in considerazione, su richiesta dei Cantoni, le prescrizioni e misure da essi emanate, sempreché queste non impediscano loro di adempiere i propri compiti o non li complichino in maniera sproporzionata.

4 Se adottano ordinanze amministrative come direttive o istruzioni concernenti la pesca, le autorità federali consultano l'Ufficio federale.

5 Il Dipartimento vigila sull'esecuzione degli accordi sulla pesca.

6 L'Ufficio federale stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 200857 sulla geoinformazione.58

56 Introdotta dall'all. n. 3 dell'O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

57 RS 510.620

58 Introdotto dall'all. 2 n. 15 dell'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).

Art. 17b59 Informazione

1 L'Ufficio federale informa e pubblica rapporti sull'importanza e sullo stato delle acque ittiche nonché sulla gestione e sulla minaccia delle popolazioni di pesci e gamberi se sussiste un interesse nazionale. I Cantoni gli mettono a disposizione i dati necessari.

2 I Cantoni informano sull'importanza e sullo stato delle acque ittiche sul loro territorio; a tal fine danno indicazioni sulle misure adottate a favore dei pesci e dei gamberi e sulla relativa efficacia.

59 Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

Sezione 560: Disposizioni finali

60 Originaria sezione 4.

Art. 1861 Abrogazione e modificazione del diritto vigente

1 Sono abrogate:

a.
l'ordinanza dell'8 dicembre 197562 concernente la legge federale sulla pesca;
b.
l'ordinanza del 27 settembre 197663 concernente l'immissione di pesci erbivori nelle acque svizzere;
c.
l'ordinanza dell'11 novembre 197664 del DFI concernente il perfezionamento dei pescatori professionisti;
d.
l'ordinanza del 7 novembre 197765 del DFI sulla pesca elettrica.

2 ...66

61 Originario art. 13.

62 [RU 1975 2361, 1976 1692, 1980 691, 1985 670 n. I 10]

63 [RU 1976 1988]

64 [RU 1976 2558]

65 [RU 1977 1974, 1980 1010]

66 Abrogato dall'all. 5 n. 18 dell'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, con effetto dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).

Allegato 168

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4825).

(art. 2a, 5, 5b, 6-8)

Specie indigene di pesci e di gamberi

Nome italiano/locale

Nome scientifico

Bacini imbriferi naturali

Grado di protezioneb

Acipenseridae:

Storione comune

Acipenser sturio

Alto Reno

0, S

Anguillidae:

Anguilla

Anguilla anguilla

Reno, Rodano, Doubs, Ticino

1

Blenniidae:

Cagnetta

Salaria fluviatilis

Ticino

3, E

Clupeidae:

Agone

Alosa agone

Ticino

3, E

Alosa

Alosa alosa

Alto Reno

0, E

Cheppia

Alosa fallax

Ticino

DI, E

Cobitidae:

Cobite italiano

Cobitis bilineata

Ticino

2

Cobite comune

Cobitis taenia

Reno

DI, E

Cobite di stagno

Misgurnus fossilis

Reno (Regione di Basilea)

0, E

Cobite mascherato

Sabanejewia larvata

Ticino

1

Coregonidae:

Coregone (tutti i taxa)

Coregonus spp.

Specifico a ogni lago

4, E

Cottidae:

Scazzone

Cottus gobio

Reno, Rodano, Doubs,
Ticino, Inn

4

Cyprinidae:

Abramide comune

Abramis brama

Reno, Rodano, Doubs

NM

Alburno di fiume

Alburnoides bipunctatus

Reno, Rodano, Doubs

3, E

Alburno

Alburnus alburnus

Reno, Rodano, Doubs

NM

Alborella

Alburnus arborella

Ticino

1, E

Barbo comune

Barbus barbus

Reno, Rodano, Doubs

4

Barbo canino

Barbus caninus

Ticino

3

Barbo

Barbus plebejus

Ticino

3, E

Blicca

Blicca bjoerkna

Reno

4

Naso

Chondrostoma nasus

Reno

1, E

Savetta

Chondrostoma soetta

Ticino

1, E

Carpa

Cyprinus carpio

Reno, Rodano, Doubs, Ticino

4

Gobione

Gobio gobio

Reno, Rodano, Doubs, Ticino

NM

Gobione del Danubio

Gobio obtusirostris

Lago di Costanza

DI

Alburno di Heckel

Leucaspius delineatus

Reno

3, E

Leucisco

Leuciscus leuciscus

Reno, Rodano, Doubs

NM

Naso occidentale

Parachondrostoma toxostoma

Doubs

1, E

Sanguinerola italiana

Phoxinus lumaireul

Ticino

3

Sanguinerola

Phoxinus phoxinus

Reno, Rodano, Doubs, Inn

NM

Rodeo amaro

Rhodeus amarus

Reno

2, E

Gobione italiano

Romanogobio benacensis

Ticino

DI

Triotto

Rutilus aula

Ticino

1

Pigo

Rutilus pigus

Ticino

1, E

Gardon

Rutilus rutilus

Reno, Rodano, Doubs

NM

Scardola

Scardinius erythrophthalmus

Reno, Rodano, Doubs, Inn

NM

Scardola italiana

Scardinius hesperidicus

Ticino

3

Cavedano

Squalius cephalus

Reno, Rodano, Doubs

NM

Cavedano italiano

Squalius squalus

Ticino

3

Strigione

Telestes muticellus

Ticino

4, E

Vairone

Telestes souffia

Reno, Rodano, Doubs

3, E

Tinca

Tinca tinca

Reno, Rodano, Doubs,
Ticino, Inn

NM

Esocidae:

Luccio cisalpino

Esox cisalpinus

Ticino

DI

Luccio

Esox lucius

Reno, Rodano, Doubs,
Ticino, Inn

NM

Gasterosteidae:

Spinarello

Gasterosteus gymnurus

Reno (Regione di Basilea)
Lago Maggiore

4

Gobiidae:

Ghiozzo

Padogobius bonelli

Ticino

2, E

Lotidae:

Bottatrice

Lota lota

Reno, Rodano, Ticino

NM

Nemacheilidae:

Cobite barbatello

Barbatula barbatula

Reno, Rodano, Doubs, Inn

4

Percidae:

Acerina

Gymnocephalus cernua

Reno, Rodano

NM

Pesce persico

Perca fluviatilis

Reno, Rodano, Doubs,
Ticino, Inn

NM

Apron

Zingel asper

Doubs

1, S

Petromyzontidae:

Lampreda di fiume

Lampetra fluviatilis

Alto Reno

0, E

Lampreda comune

Lampetra planeri

Reno, Doubs

2, E

Piccola lampreda

Lampetra zanandreai

Ticino

1, E

Lampreda di mare

Petromyzon marinus

Alto Reno

0

Salmonidae:

Salmone del Danubio

Hucho hucho

Inn

0, E

Trota adriatica

Salmo cenerinus

Ticino

1

Trota del Danubio

Salmo labrax

Inn

1

Trota marmorata

Salmo marmoratus

Ticino

1

Trota del Doubs

Salmo rhodanensis

Doubs

2

Salmone

Salmo salar

Alto Reno

0, E

Trota atlantica

Trota di ruscello

Salmo trutta

Reno, Rodano, Inn

4

Trota di fiume

Salmo trutta

Specifico a ogni grande
corso d'acqua

2

Trota di lago

Salmo trutta

Specifico a ogni lago

2

Trota di mare

Salmo trutta

Reno

0

Salmerino jaunet

Salvelinus neocomensis

Lago di Neuchâtel

0

Tiefseesaibling

Salvelinus profundus

Lago di Costanza

1

Salmerino alpino

Salvelinus umbla

Specifico a ogni lago

3

Siluridae:

Siluro

Silurus glanis

Alto Reno, Aare, laghi
del Giura, Lago di Costanza

NM, E

Thymallidae:

Temolo adriatico

Thymallus aeliani

Ticino

1

Temolo

Thymallus thymallus

Reno, Rodano, Doubs, Inn

2, E

Astacidae:

Gambero europeo
o gambero
dai piedi rossi

Astacus astacus

Reno, Rodano, Doubs, Inn

3, E

Gambero italiano

Austropotamobius italicus

Reno, Rodano, Ticino

1

Gambero di fiume
o gambero
dai piedi bianchi

Austropotamobius pallipes

Reno, Rodano, Doubs, Ticino

2, E

Gambero di torrente

Austropotamobius torrentium

Reno

2, E

a
Le menzioni «Reno», «Rodano», «Doubs», «Ticino» e «Inn» stanno a indicare il bacino imbrifero idrologico di detti fiumi situato in territorio svizzero. I bacini imbriferi dell'Adda e dell'Adige non sono menzionati a parte: per essi valgono le indicazioni che figurano sotto la menzione «Ticino».
b
Gradi di protezione: 0 = estinto, 1 = minacciato di estinzione, 2 = fortemente minacciato, 3 = minacciato, 4 = potenzialmente minacciato, NM = non minacciato, DI = dati insufficienti, E = protetto a livello europeo secondo la Convenzione di Berna, S = fortemente protetto a livello europeo secondo la Convenzione di Berna.

Allegato 269

69 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

(art. 7 e 8)

Pesci per i quali non è necessaria l'autorizzazione per l'immissione, se il loro luogo d'immissione si trova all'interno della regione di immissione autorizzata

Nome italiano

Nome scientifico

Regione di immissione autorizzata

Trota iridea

Oncorhynchus mykiss

Impianti di piscicoltura e di soggiorno; laghi di montagna e d'accumulazione alpini senza libera migrazione dei pesci a monte e a valle; acque ferme artificiali appositamente allestite per la pesca

Trota di lago canadese

Salvelinus namaycush

Impianti di piscicoltura e di soggiorno; laghi di montagna e bacini d'accumulazione alpini

Salmerino di fonte

Salvelinus fontinalis

Impianti di piscicoltura e di soggiorno; biotopi non idonei alla trota comune in cui oggi il salmerino è presente senza creare effetti indesiderati sulla fauna e sulla flora

Lucioperca, sandra

Sander lucioperca

Impianti di piscicoltura e di soggiorno; biotopi in cui oggi il lucioperca è presente senza creare effetti indesiderati sulla fauna e sulla flora

Carpa a specchio e varietà d'allevamento simili

Cyprinus carpio
(varietà d'allevamento)

Impianti di piscicoltura e di soggiorno; piccoli specchi d'acqua artificiali

Carassio

Carassius carassius

Impianti di piscicoltura e di soggiorno; piccoli specchi d'acqua artificiali

Carassio dorato

Carassius auratus

Impianti di piscicoltura e di soggiorno; piccoli specchi d'acqua artificiali

Carassio gibelio

Carassius gibelio

Impianti di piscicoltura e di soggiorno; piccoli specchi d'acqua artificiali

Ido

Leuciscus idus
(varietà d'allevamento)

Impianti di piscicoltura e di soggiorno; piccoli specchi d'acqua artificiali

Allegato 370

70 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2613).

(art. 7, 8 e 9a)

Specie, razze e varietà di pesci e di gamberi la cui presenza costituisce una modificazione indesiderata della fauna

Nome italiano

Nome scientifico

Umbridi

Umbra spp.

Pseudorasbora

Pseudorasbora parva

Carpa erbivora

Ctenopharyngodon idella

Carpa argentata

Hypophthalmichthys molitrix

Carpa testa grossa, carpa marmorata

Aristichthys nobilis

Pesce gatto

Ameiurus spp.

Persico sole

Lepomis gibbosus

Persico trota a bocca grande

Micropterus salmoides

Persico trota di Dolomieu

Micropterus dolomieu

Gobide sp.

Neogobius melanostomus

Gobide sp.

Neogobius kessleri

Gobide sp.

Neogobius fluviatilis

Gobide sp.

Neogobius gymnotrachelus

Gobide sp.

Proterorhinus semilunaris

Gamberi, senza il gambero europeo, il
gambero di fiume e il gambero di torrente

Reptantia senza Astacus astacus, Austropotamobius pallipes e Austropotamobius torrentium

Allegato 471

71 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

(art. 9b)

Pianificazione delle misure concernenti centrali idroelettriche esistenti

1 Entro il 31 dicembre 2012 i Cantoni presentano all'Ufficio federale un rapporto intermedio contenente:

a.
un elenco delle centrali idroelettriche esistenti e dei relativi impianti accessori situati lungo i corsi d'acqua favorevoli allo sviluppo della fauna ittica;
b.
dati riguardanti gli impianti che pregiudicano in maniera rilevante la risalita o la discesa dei pesci;
c.
indicazioni sulla presunta necessità di adottare misure di risanamento in funzione delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi.

2 Entro il 31 dicembre 2014 i Cantoni presentano all'Ufficio federale la pianificazione definitiva contenente:

a.
un elenco delle centrali idroelettriche i cui detentori sono tenuti ad adottare misure secondo l'articolo 10 della legge, con indicazione delle misure da adottare e dei termini entro cui esse devono essere pianificate e attuate. I termini sono stabiliti in funzione dell'urgenza del risanamento;
b.
dati riguardanti il coordinamento delle misure di risanamento tra di loro nonché con altri provvedimenti di protezione dei biotopi naturali e di protezione contro le piene nel bacino imbrifero in cui si trovano le acque interessate;
c.
per le centrali idroelettriche nelle quali, a causa di circostanze particolari, non è ancora possibile stabilire in via definitiva le misure di risanamento da adottare: il termine entro cui il Cantone stabilisce se e, all'occorrenza, quali misure di risanamento devono essere pianificate e attuate, specificando le scadenze. Sussistono circostanze particolari in particolare se più centrali site nello stesso bacino imbrifero causano un pregiudizio sensibile e se non è ancora stato possibile stabilire in che misura ogni singola centrale vi abbia contribuito.