01.01.2021 - * / In Kraft
01.05.2018 - 31.12.2020
01.01.2018 - 30.04.2018
01.05.2017 - 31.12.2017
01.03.2014 - 30.04.2017
01.01.2014 - 28.02.2014
01.10.2013 - 31.12.2013
01.06.2011 - 30.09.2013
01.07.2009 - 31.05.2011
01.01.2009 - 30.06.2009
01.10.2008 - 31.12.2008
01.09.2008 - 30.09.2008
01.07.2008 - 31.08.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2003 - 31.12.2006
01.01.2001 - 31.12.2002
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1

Ordinanza
concernente la legge federale sulla pesca
(OLFP)

del 24 novembre 1993 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 a 6 e 21 della legge federale del 21 giugno 19911 sulla pesca
(legge);
visto l'articolo 33 della legge federale del 9 marzo 19782 sulla protezione degli
animali;
in applicazione della Convenzione del 19 settembre 19793 per la conservazione
della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna), ordina:

Sezione 1: Disposizioni di protezione

Art. 1

Divieti di pesca

1

Per i pesci e i gamberi di cui appresso il divieto di pesca dura almeno: Settimane

Trota (Salmo trutta)
- in acque correnti e in bacini d'accumulazione 16

- in acque stagnanti 12

Salmerino di lago (Salvelinus alpinus) 16

Coregone (Coregonus spp.) 6

Temolo (Thymallus thymallus) 10

Luccio (Esox lucius) 8

Gamberi indigeni (Decapoda) 40

2

I Cantoni fissano l'inizio e la fine dei divieti di pesca che devono comprendere per le varie specie il periodo della riproduzione.

3

Possono prolungare i divieti di pesca e prescriverne per altre specie di pesci. Sono obbligati a farlo, se la tutela dello sfruttamento a lungo termine dei pesci e gamberi
indigeni lo esige.

4

Regolano l'impiego delle reti in modo tale che le specie di pesci di cui è vietata la pesca rappresentino una parte possibilmente piccola delle catture.

RU 1993 3384 1

RS 923.0

2

RS 455

3

RS 0.455

923.01

Pesca

2

923.01


Art. 2

Lunghezze minime

1

I pesci e i gamberi elencati qui sotto non possono essere pescati se non hanno raggiunto almeno la lunghezza seguente:

cm

Trota (Salmo trutta) - in specchi d'acqua stagnante di una certa importanza, ad altitudine inferiore a 800 m 35

- in altre acque

22

Salmerino di lago (Salvelinus alpinus) 22

Coregone (Coregonus spp.) 25

Temolo (Thymallus thymallus) 28

Luccio (Esox lucius) 45

Pesce persico (Perca fluviatilis) 15

Gambero di fiume (Astacus astacus) 12

Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) 9

Gambero di torrente (Austropotamobius torrentium) 9

2

I pesci sono misurati dall'estremità della testa a quella della pinna caudale normalmente spiegata, i gamberi dall'estremità del rostro a quella della coda.

3

Per la pesca con le reti, i Cantoni fissano le dimensioni delle maglie in modo tale che i pesci sotto misura rappresentino una parte possibilmente piccola delle catture.

4

I Cantoni possono aumentare le lunghezze minime o fissarne per altri pesci e gamberi. Sono obbligati a farlo, se la tutela dello sfruttamento a lungo termine dei pesci
e gamberi indigeni lo esige.


Art. 3

Catture speciali

In deroga ai divieti di pesca e alle lunghezze minime, i Cantoni possono effettuare o
far effettuare catture speciali, segnatamente per togliere tutti i pesci prima di interventi tecnici o da acque destinate all'allevamento, per debellare malattie, per la riproduzione o per rilevamenti biologici sui pesci.


Art. 4

Deroghe generali ai divieti di pesca e alle lunghezze minime Per motivi biologici o se la tutela dello sfruttamento a lungo termine della pesca lo
esige, i Cantoni possono ridurre o abrogare, per un determinato periodo e per un determinato corso d'acqua, i divieti di pesca e le lunghezze minime.


Art. 5

Misure per la protezione dei pesci e dei gamberi minacciati 1

Sono considerati minacciati (art. 5 cpv. 1 della legge) i pesci e i gamberi che figurano nell'allegato 1 sotto i gradi di protezione 1-4.

2

Le misure necessarie per proteggere le specie e le razze minacciate (art. 5 cpv. 2 della legge) sono prese tenendo conto del grado di protezione a livello svizzero ed
europeo secondo l'allegato 1 e del genere della minaccia in loco.

Ordinanza

3

923.01

Sezione 2:
Autorizzazione all'importazione e all'immissione di pesci
e gamberi allogeni


Art. 6

Definizioni

1

Sono considerate d'altri Paesi le specie, le razze e le varietà di pesci e di gamberi che non figurano nell'allegato 1.

2

Sono considerati d'altre regioni: a.

i pesci e i gamberi che secondo l'allegato 1 sono estinti nel relativo bacino
imbrifero;

b.

i pesci e i gamberi che non sono naturalmente presenti nel relativo bacino
imbrifero;

c.

i pesci e i gamberi secondo l'allegato 1 che sotto il profilo genetico non sono
sufficientemente imparentati con la popolazione del luogo di immissione.

3

Sono considerati d'acquario i pesci e i gamberi che: a.

vengono immessi esclusivamente in acquari il cui eventuale scarico sfocia in
una canalizzazione e dal quale non possono pervenire in altre acque e b.

non sono utilizzati né come esca né come pesci o gamberi commestibili.

4

Per immissione si intende qualsiasi introduzione di pesci e di gamberi in corsi d'acqua naturali o artificiali, pubblici o privati, ivi compresi gli impianti di piscicoltura, i biotopi nei giardini e gli acquari.


Art. 7

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione Di regola le condizioni di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge sono adempite,
se:

a.

si reintroducono nel loro bacino imbrifero pesci e gamberi che secondo
l'allegato 1 sono estinti e questo non comporta una minaccia per le specie
indigene;

b.

si immettono, come pesci e gamberi commestibili, varietà di pesci e gamberi
secondo gli allegati 1 e 2 in impianti di piscicoltura e si prendono le necessarie misure per impedirne la fuga; c.

si immettono, come pesci e gamberi commestibili, pesci e gamberi di altri
Paesi, non menzionati nell'allegato 3, in impianti di piscicoltura chiusi, i cui
scarichi sfociano nelle canalizzazioni; d.

si immettono, per essere utilizzati in mostre o giardini zoologici pubblici oppure a scopo di ricerca, pesci e gamberi d'altri Paesi, menzionati nell'allegato 3, in acquari, il cui eventuale scarico sfocia nelle canalizzazioni e dal
quale non possono pervenire in altre acque.

Pesca

4

923.01


Art. 8

Esenzione dall'autorizzazione 1

Possono essere importati senza l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 della legge:

a.

i pesci e i gamberi morti; b.

i gamberi che non appartengono all'ordine dei decapodi; c.

i pesci e i gamberi di mare che non possono sopravvivere in acqua dolce.

2

Possono essere immessi senza l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 della legge:

a.

in acque libere, i pesci e i gamberi secondo l'allegato 1, se il luogo d'immissione si trova nello stesso bacino imbrifero del loro luogo di origine; b.

in impianti di piscicoltura e di soggiorno, i pesci e i gamberi secondo l'allegato 1, se si prendono le necessarie misure per impedirne la fuga; c.

i pesci secondo l'allegato 2, se il luogo d'immissione si trova all'interno
della regione della loro immissione autorizzata e se si prendono le necessarie
misure per impedirne la fuga; d.

in acquari, i pesci d'acquario che non figurano nell'allegato 3.

3

Nei casi secondo il capoverso 2 lettere a-c, i Cantoni possono emanare prescrizioni sull'immissione, se ciò è necessario per conservare razze locali o per tutelare lo
sfruttamento della pesca a lungo termine.


Art. 9

Procedura

1

L'autorizzazione di importare e conseguentemente di immettere specie, razze e varietà di pesci e di gamberi d'altri Paesi o d'altre regioni è retta dall'articolo 25
dell'ordinanza del 20 aprile 19884 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali.

2

Un'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale) è necessaria per l'immissione di specie, razze e varietà di pesci e
di gamberi d'altri Paesi o d'altre regioni.

3

La relativa domanda di autorizzazione, debitamente motivata, deve essere presentata all'autorità cantonale competente, che la trasmette poi, con il suo preavviso,
all'Ufficio federale.

Sezione 3: Studi di base e promovimento della pesca

Art. 10

Studi di base

1

I Cantoni designano, sul loro territorio, i tratti di corsi d'acqua nei quali vivono pesci e gamberi che godono del grado di protezione 1-3.

4

RS 916.443.11

Ordinanza

5

923.01

2

Comunicano all'Ufficio federale, entro la fine di agosto, il numero di catture e di immissioni di pesci e di gamberi dell'anno precedente. I dati vanno suddivisi secondo: a.

laghi e corsi d'acqua; b.

specie di pesci e di gamberi; c.

pesca professionale e pesca con la lenza.

3

Inoltre comunicano all'Ufficio federale i risultati dei loro rilevamenti sulla composizione delle popolazioni di pesci e di gamberi.


Art. 11

Rilevamenti sulle popolazioni di pesci e di gamberi 1

Prima di procedere alla marcatura di pesci e di gamberi nell'ambito di rilevamenti ittici, il Cantone comunica all'Ufficio federale i dati seguenti: a.

lo scopo della marcatura; b.

il tipo di marcatura; c.

il numero di animali che si vuole marcare; d.

i contrassegni in caso di marcatura individuale; e.

l'inizio e la durata del rilevamento; f.

le modalità di valutazione dei risultati.

2

L'Ufficio federale emana d'intesa con l'Ufficio federale di veterinaria direttive sui metodi di marcatura che non sottostanno all'obbligo di annuncio o di autorizzazione
ai sensi dell'articolo 13a della legge federale del 9 marzo 19785 sulla protezione degli animali.

3

Per i rilevamenti possono essere impiegati soltanto apparecchi di cattura elettrici che funzionano a corrente continua o a impulsi.


Art. 12

Aiuti finanziari

1

Le domande per ottenere gli aiuti finanziari federali ai sensi dell'articolo 12 della legge vanno presentate, debitamente motivate, alla competente autorità cantonale,
che le trasmette, con il suo preavviso, all'Ufficio federale.

2

Gli aiuti finanziari sono assegnati dall'Ufficio federale.

5

RS 455

Pesca

6

923.01

Sezione 4:6 Acque internazionali

Art. 13

Rappresentanza della Svizzera in organi internazionali 1 Negli organi internazionali previsti dalle convenzioni sulla pesca nelle acque svizzere di confine secondo l'articolo 25 della legge (accordi sulla pesca), la Svizzera è
rappresentata come segue: a.

Lago Lemano7:
nella Commissione consultiva, da una persona nominata dalla Confederazione e, per ciascuno dei Cantoni Vaud, Vallese e Ginevra, da una persona
da essi nominata;

b.

Doubs8:
nella Commissione mista, da una persona nominata dalla Confederazione e,
per ciascuno dei Cantoni Neuchâtel e Giura, da una persona da essi nominata; c.

Lago Superiore di Costanza9:
nella Conferenza internazionale dei plenipotenziari, da una persona
nominata dalla Confederazione e, per ciascuno dei Cantoni San Gallo e
Turgovia, da una persona da essi nominata; d.

Lago Inferiore di Costanza e Reno lacustre10:
1.

da una persona nominata dalla Confederazione, 2.

nella Commissione sulla pesca, da una persona competente per la vigilanza cantonale sulla pesca nominata dal Cantone Turgovia e dalle altre
persone secondo il § 33 dell'Accordo11: e.

Alto Reno12:
1.

da una persona nominata dalla Confederazione, 6

Introdotto dal n. I dell'O del 10 set. 1997, in vigore dal 15 nov. 1997 (RU 1997 2278).

7

Accordo del 20 novembre 1980 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della
Repubblica francese sulla pesca nel Lago Lemano (RS 0.923.21).

8

Accordo del 29 luglio 1991 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della
Repubblica francese sull'esercizio della pesca e la protezione dell'ambiente acquatico
nella parte del Doubs che forma confine tra i due Stati (RS 0.923.22).

9

Convenzione del 5 luglio 1893 tra il Consiglio federale svizzero e i Governi del Baden,
della Baviera, del Liechtenstein, dell'Austria-Ungheria e del Württemberg che stabilisce
disposizioni uniformi per la pesca nel Lago di Costanza (Convenzione di Bregenz,
RS 0.923.31).

10

Accordo del 2 novembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Paese del BadenWürttemberg sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre
(RS 0.923.411).

11

Accordo del 2 novembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Paese del BadenWürttemberg sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre
(RS 0.923.411).

12

Convenzione del 18 maggio 1887 tra la Svizzera, il Granducato di Baden e l'AlsaziaLorena per l'applicazione di disposizioni uniformi relativamente alla pesca nel Reno e i
suoi affluenti, compreso il lago di Costanza (Convenzione di Lucerna, RS 0.923.412);
Convenzione del 1° novembre 1957 tra la Svizzera e il Paese del Baden-Württemberg
concernente la pesca nei bacini del Reno presso l'officina idroelettrica di Rheinau
(RS 0.923.413); Convenzione del 30 giugno 1885 tra la Svizzera, la Germania e i Paesi
Bassi per regolare la pesca del salmone nel bacino del Reno (RS 0.923.414).

Ordinanza

7

923.01

2.

nella Commissione sulla pesca nell'Alto Reno, da una persona
nominata dalla Confederazione e, per ciascuno dei Cantoni Zurigo,
Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia, Sciaffusa e Turgovia, da una
persona da essi nominata, 3.

nella Commissione di gestione della pesca nei bacini presso Rheinau,
da una persona nominata dal Cantone Zurigo e da una nominata dal
Cantone Sciaffusa;

f.

Lago Maggiore, Lago di Lugano e Tresa13:
1.

nella Commissione italo-svizzera per la pesca, da una persona nominata
dalla Confederazione e da due persone nominate dal Cantone Ticino, 2.

nella sottocommissione, dalle persone nominate dal rappresentante
della Confederazione.

2 Il Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) nomina il rappresentante della
Confederazione e comunica la nomina alle Parti alle Convenzioni. Il rappresentante
della Confederazione comunica alle Parti alle Convenzioni i nominativi delle persone nominate dai Cantoni.

3 Il rappresentante della Confederazione ha pieni poteri in materia di trattative e dirige la delegazione svizzera.

4 Se una decisione di un organo internazionale concerne un settore che secondo la
legge è di competenza normativa dei Cantoni, nella votazione, il rappresentante
della Confederazione è tenuto a rispettare il parere unanime dei rappresentanti dei
Cantoni. Se dette persone non riescono a raggiungere un parere unanime e se
esistono motivi importanti, il rappresentante della Confederazione può decidere
circa il voto.


Art. 14

Approvazione ed emanazione di disposizioni 1 Il Dipartimento è autorizzato ad approvare modifiche degli accordi sulla pesca e
delle disposizioni d'esecuzione internazionali di detti accordi nella misura in cui
contengano regolamentazioni relative agli aspetti tecnici e biologici della pesca.

2 La Confederazione pubblica nella Raccolta ufficiale delle leggi federali le disposizioni approvate di cui al capoverso 1. Il Cantone Turgovia pubblica l'approvato
piano di gestione sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre e il
Cantone Ticino le approvate disposizioni d'esecuzione sulla pesca nel Lago Maggiore, nel Lago di Lugano e nel fiume Tresa.

3 Per quanto riguarda il Lago Superiore di Costanza, il Dipartimento emana prescrizioni per l'applicazione delle disposizioni approvate secondo il capoverso 1.

4 Per quanto riguarda l'Alto Reno, i Cantoni interessati emanano prescrizioni per
l'applicazione delle disposizioni approvate secondo il capoverso 1.

13

Convenzione del 19 marzo 1986 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana
per la pesca nelle acque italo-svizzere (RS 0.923.51).

Pesca

8

923.01

5 Nella misura in cui gli accordi sulla pesca permettano agli Stati contraenti
l'emanazione di prescrizioni complementari o più severe, la competenza spetta ai
Cantoni.


Art. 15

Applicazione del diritto federale La legge e la presente ordinanza sono applicabili nella misura in cui non contraddicano gli accordi sulla pesca e le loro disposizioni d'esecuzione.


Art. 16


14



Art. 17

Disposizioni penali

1 Le infrazioni alle prescrizioni degli accordi sulla pesca, alle loro disposizioni
d'esecuzione nonché alle prescrizioni del Dipartimento e dei Cantoni secondo
l'articolo 14 capoversi da 3 a 5 sono punite secondo gli articoli da 16 a 19 della
legge.

2 Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.

Sezione 4a:15 Esecuzione
a 1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.

2 Nell'applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali
concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono
in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell'Ufficio federale e
dei Cantoni è retta dall'articolo 21 capoverso 4 della legge; sono salve le disposizioni legali sull'obbligo di tutela del segreto.

3 Le autorità federali prendono in considerazione, su richiesta dei Cantoni, le prescrizioni e misure da essi emanate, sempreché queste non impediscano loro di adempiere i propri compiti o non li complichino in maniera sproporzionata.

4 Se adottano ordinanze amministrative come direttive o istruzioni concernenti la
pesca, le autorità federali consultano l'Ufficio federale.

5 Il Dipartimento vigila sull'esecuzione degli accordi sulla pesca.

14

Abrogato dal n. II 22 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla lege federale sul coordinamento e
la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

15

Introdotto dal n. II 22 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla lege federale sul coordinamento
e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

Ordinanza

9

923.01

Sezione 516: Disposizioni finali

Art. 18


17

Abrogazione e modificazione del diritto vigente 1

Sono abrogate:

a.

l'ordinanza dell'8 dicembre 197518 concernente la legge federale sulla
pesca;

b.

l'ordinanza del 27 settembre 197619 concernente l'immissione di pesci erbivori nelle acque svizzere; c.

l'ordinanza dell'11 novembre 197620 del DFI concernente il perfezionamento dei pescatori professionisti; d.

l'ordinanza del 7 novembre 197721 del DFI sulla pesca elettrica.

2

Le modificazioni del diritto federale vigente figurano nell'allegato 4.


Art. 19


22

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1994.

16

Originaria sezione 4.

17

Originario art. 13.

18

[RU 1975 2361, 1976 1692, 1980 691, 1985 670 n. I 10] 19

[RU 1976 1988] 20

[RU 1976 2558] 21

[RU 1977 1974, 1980 1010] 22

Originario art. 14.

Pesca

10

923.01

Allegato 1

(art. 5-8)

Specie indigene di pesci e di gamberi Nome italiano/locale

Nome latino

Bacino imbrifero23

Grado di
protezione

24

Petromyzonidae:
Lampreda di fiume Lampetra fluviatilis Alto Reno

0, E

Lampreda comune

Lampetra planeri Reno, Doubs, Ticino

1, E

Acipenseridae:
Storione Acipenser sturio Alto Reno

0, E

Anguillidae:
Anguilla Anguilla anguilla Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn 4

Clupeidae:
Alosa Alosa alosa alosa Alto Reno

0, E

Agone

Alosa fallax lacustris Ticino

3, E

Cheppia

Alosa fallax nilotica Ticino

0, E

Salmonidae:
Salmone Salmo salar

Alto Reno

0, E

Trota salmonata

Salmo trutta trutta Alto Reno

0

Trota comune

Salmo trutta fario Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn 4

Trota di lago

Salmo trutta lacustris Specifica dei laghi

2

Trota marmorata

Salmo trutta marmoratus Ticino

1

(Huchen)

Hucho hucho

Inn

0, E

Salmerino di lago

Salvelinus alpinus Specifico dei laghi

3

Coregone, tutti i taxa Coregonus spp. Specifico dei laghi

4, E

Temolo

Thymallus thymallus Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn 3, E

Esocidae:
Luccio Esox lusius

Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn NM

Cyprinidae:
Carpa Cyprinus carpio Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn 4

Abramide comune

Abramis brama Reno, Rodano, Doubs

NM

Alburno di fiume

Alburnoides bipunctatus Reno, Rodano, Doubs, Inn 3, E 23

Le menzioni «Reno», «Rodano», «Doubs», «Ticino» e «Inn» stanno a indicare il bacino
imbrifero idrologico di detti fiumi situato in territorio svizzero. I bacini imbriferi
dell'Adda e dell'Etsch non sono menzionati a parte: per essi valgono le indicazioni che
figurano sotto la menzione «Ticino».

24

Gradi di protezione: 0 = estinto, 1 = minacciato di estinzione, 2 = fortemente minacciato,
3 = minacciato, 4 = potenzialmente minacciato, NM = non minacciato, E = protetto a
livello europeo secondo la Convenzione di Berna, S = fortemente protetto a livello
europeo secondo la Convenzione di Berna.

Ordinanza

11

923.01

Nome italiano/locale Nome latino

Bacino imbrifero

Grado di
protezione

Alburno

Alburnus alburnus Reno, Rodano, Doubs

4

Alborella

Alburnus albidus Ticino

4, E

Barbo

Barbus barbus barbus Reno, Rodano, Doubs

4

Barbo

Barbus barbus plebejus Ticino

3, E

Barbo canino

Barbus meridionalis Ticino

2, E

Blicca

Blicca bjoerkna Reno, Rodano, Doubs

NM

Naso

Chondrostoma nasus Reno, Rodano

2, E

Savetta

Chondrostoma soetta Ticino

2, E

(Soiffe, Sofie)

Chondrostoma toxostoma Doubs

1, E

Ghiozzo

Gobio Gobio

Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn 4

(Moderlieschen)

Leucaspius delineatus Reno

3, E

Leucisco

Leuciscus leuciscus Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn NM

Cavedano

Leuciscus cephalus Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn NM

Vairone

Leuciscus souffia souffia Reno, Rodano, Doubs

2, E

(L. souffia agassizi) Strigione

Leuciscus souffia muticeilus Ticino

3, E

Sanguinerola

Phoxinus phoxinus Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn 4

Rodeo amaro

Rhodeus sericeus amarus Reno

2, E

Leucisco rosso

Rutilus rutilus Reno, Rodano, Doubs

NM

Pigo

Rutilus pigus Ticino

4, E

Triotto

Rutilus rubilio Ticino

4, E

Scardola

Scardinius
erythrophthalmus

Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn NM

Tinca

Tinca tinca

Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn NM

Cobitidae:
Cobite comune Cobitis taenia Reno, Ticino

3, E

Cobite di stagno

Misgurnus fossilis Regione di Basilea

1, E

Cobite barbatello

Noemacheilus barbatulus Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn NM

Siluridae:
Siluro d'Europa Silurus glanis Laghi del Giura, di Costanza, Aare, Alto Reno 4, E

Gadidae:
Bottatrice Lota lota

Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn NM

Gasterosteidae: Spinarello

Gasterosteus aculeatus Reno, Rodano, Doubs

4

Percidae:
Pesce persico Perca fluviatilis Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn NM

(Kaulbarsch)

Gymnocephalus cernua Reno, Rodano

4

(Apron)

Zingel asper Doubs

1, S

Blennidae:
Cagnetta Blennius fluviatilis Ticino

2, E

Pesca

12

923.01

Nome italiano/locale Nome latino

Bacino imbrifero

Grado di
protezione

Gobiidae:
Ghiozzo Padogobius panizzai Ticino

2, E

Cottidae:
Magnaron, scazzone Cottus gobio

Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn 4

Astacidae:
Gambero di fiume Astacus astacus Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn 3, E

Gambero di fiume

Austropotamobius pallipes Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn 2, E

Gambero di torrente Austropotamobius
torrentium

Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn 2, E

Ordinanza

13

923.01

Allegato 2

(art. 7 e 8)

Pesci per i quali non è necessaria l'autorizzazione, se il loro
luogo d'immissione si trova all'interno della regione di
immissione

Nome italiano

Nome latino

Regione di immissione autorizzata Trota iridea

Oncorhynchus mykiss Impianti di piscicoltura e di soggiorno, nonché laghi di montagna e
d'accumulazione alpini senza libera
migrazione dei pesci a monte e a
valle

Salmerino di torrente Salvelinus fontinalis Impianti di piscicoltura e di soggiorno nonché biotopi non idonei alla
trota comune senza possibilità di migrazione Trota di lago canadese,
salmerino americano

Salvelinus namaycush Impianti di piscicoltura e soggiorno
nonché laghi di montagna e bacini
d'accumulazione alpini Carpa a specchio
e varietà
d'allevamento simili

Cyprinus carpio
(varietà d'allevamento) Impianti di piscicoltura e di soggiorno (Koi)

Cyprinus carpio
(varietà d'allevamento) Impianti di soggiorno provvisorio e
biotopi da giardino con scarico nelle
canalizzazioni

Carassio

Carassius carassius Impianti di soggiorno provvisorio e
biotopi da giardino con scarico nelle
canalizzazioni

Carassio dorato,
ciprino dorato

Carassius auratus auratus Impianti di soggiorno provvisorio e
biotopi da giardino con scarico nelle
canalizzazioni

(Giebel)

Carassius auratus gibelio Impianti di soggiorno provvisorio e
biotopi da giardino con scarico nelle
canalizzazioni

(Goldorfe)

Leuciscus idus
(varietà d'allevamento) Impianti di soggiorno provvisorio e
biotopi da giardino con scarico nelle
canalizzazioni

Lucioperca

Stizostedion lucioperca Impianti di piscicoltura e di soggiorno nonché biotopi in cui oggi tale
specie è presente e non crea problemi
all'ecologia del corso d'acqua

Pesca

14

923.01

Allegato 3
(art. 7 e 8) Specie, razze e varietà di pesci e di gamberi la cui presenza
costituisce una modificazione indesiderata della fauna
Nome italiano

Nome latino

Storioni, che non figurano nell'allegato 1 Acipenser spp. (senza A. sturio) e Huso huso Umbridi

Umbra spp.

(Blaubandbärbling)

Pseudorasbora parva Carpa erbivora

Ctenopharyngodon idella Carpa a testa grande, carpa marmorata Hypophthalmichthys nobilis Carpa argentata

Hypophthalmichthys molitrix Pesce gatto

Ictalurus melas (Ictalurus nebuilosus) Persico sole

Lepomis gibbosus Persico trota

Micropterus salmoides Decapodi, che non figurano nell'allegato 1 Dacapoda (senza Astacus astacus, Austropotamobius pallipes e A. torrentium)

Ordinanza

15

923.01

Allegato 4 25 (art. 18)

Modificazione di altre normative 1 a 5...


Art. 25
cpv. 1 lett. c e 3 lett. e
...


Art. 50
cpv. 2 lett. c
...

25

Aggiornato dal n. II dell'O del 10 set. 1997, in vigore dal 15 nov. 1997 (RU 1997 2278).

26

RS 916.443.11. Le modificazioni citate qui appresso, sono inserite nell'O menzionata.

Pesca

16

923.01