01.04.2025 - *
01.06.2024 - 31.03.2025 / In Kraft
15.10.2023 - 31.05.2024
01.09.2022 - 14.10.2023
01.05.2022 - 31.08.2022
01.03.2022 - 30.04.2022
01.01.2022 - 28.02.2022
01.04.2020 - 31.12.2021
01.10.2019 - 31.03.2020
01.03.2019 - 30.09.2019
15.09.2018 - 28.02.2019
01.01.2018 - 14.09.2018
01.03.2017 - 31.12.2017
15.10.2015 - 28.02.2017
01.02.2014 - 14.10.2015
01.01.2013 - 31.01.2014
01.12.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 30.11.2012
05.12.2008 - 31.12.2010
01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.04.2004 - 31.03.2006
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01.08.2001 - 31.03.2004
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1

Ordinanza

concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) dell'11 agosto 1999 (Stato 6 aprile 2004) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14f, 22a e 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 19311
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS); visti gli articoli 96 e 119 della legge del 26 giugno 19982 sull'asilo (legge sull'asilo),3 ordina: Sezione 1: Aiuto all'esecuzione (art. 22a)4


Art. 1

Divisione rimpatrio

1

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia istituisce una Divisione speciale per l'aiuto all'esecuzione (Divisione rimpatrio). Essa è subordinata all'Ufficio federale dei rifugiati (Ufficio federale).

2

Nei rapporti con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza degli stranieri allontanati o espulsi, la Divisione rimpatrio opera, sotto il proprio nome, nell'ambito dei suoi compiti legali.


Art. 2

Compiti della Divisione rimpatrio (art. 22a lett. a) 1

La Divisione rimpatrio procura su domanda della competente autorità di polizia cantonale degli stranieri i documenti di viaggio per stranieri allontanati o espulsi.

2

È l'interlocutrice delle autorità del Paese di origine, in particolare delle rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza degli stranieri allontanati o espulsi, nella misura in cui non sia stato pattuito altrimenti nell'ambito di un accordo di riammissione o d'intesa con i Cantoni.

RU 1999 2254 1 RS

142.20

2 RS

142.31

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1649).

4

Il rimando sotto il titolo si riferisce al corrispondente art. della LDDS.

142.281

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2

142.281


Art. 3

Accertamenti d'identità e di cittadinanza 1

La Divisione rimpatrio verifica, nell'ambito dell'ottenimento di documenti di viaggio, l'identità e la cittadinanza di stranieri allontanati o espulsi.

2

A tale scopo essa può effettuare in particolare interviste, organizzare incontri presso le rappresentanze dei Paesi di origine nonché analisi linguistiche o del testo.

Informa il Cantone sull'esito degli accertamenti.


Art. 4

Presa di contatto con le autorità del Paese di origine o di provenienza 1

Giusta l'articolo 97 capoversi 2 e 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998, dati personali di richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione e rifugiati riconosciuti possono essere comunicati alle autorità del Paese di origine o di provenienza, soltanto se: a. la qualità di rifugiato è stata negata o revocata con decisione passata in giudicato e la persona interessata non è stata ammessa a titolo provvisorio a causa dell'inammissibilità d'esecuzione dell'allontanamento; b. un'eventuale istanza di ripristino dell'effetto sospensivo tolto dall'Ufficio federale di un ricorso è stata respinta dalla Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo (Commissione di ricorso); c. l'esecuzione immediata dell'allontanamento ordinata dall'Ufficio federale e la revoca simultanea dell'effetto sospensivo di un eventuale ricorso non sono state impugnate entro 24 ore dalla notificazione della decisione presso la Commissione di ricorso; se l'istanza di ripristino dell'effetto sospensivo è accolta, occorre sospendere ulteriori prese di contatto con le autorità del Paese di origine o di provenienza.

2

Se è stato inoltrato un rimedio di diritto straordinario o un mezzo d'impugnazione che riguardano la qualità di rifugiato e l'autorità competente non sospende l'esecuzione dell'allontanamento, possono essere mantenuti eventuali contatti già stabiliti con le autorità del Paese di origine o di provenienza.


Art. 5

Organizzazione della

partenza

(art. 22a lett. b) 1

Per l'organizzazione della partenza, la Divisione rimpatrio può collaborare con il Servizio viaggi del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), con compagnie aeree o con agenzie di viaggio private.

2

Nel caso di viaggi di ritorno per via aerea, la Divisione rimpatrio può segnatamente regolare la prenotazione dei biglietti d'aereo e la rotta.

3

La Divisione rimpatrio può organizzare voli speciali e, d'intesa con Stati terzi, voli internazionali nei Paesi di origine o di provenienza degli stranieri allontanati o espulsi. Coordina inoltre la collaborazione fra i Cantoni coinvolti.

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri 3

142.281


Art. 6

Collaborazione con il DFAE (art. 22a lett. c) 1

La Divisione rimpatrio intrattiene con il DFAE e le organizzazioni internazionali uno scambio permanente d'informazioni su: a. le questioni relative all'ottenimento di documenti; b. l'organizzazione della partenza e del ritorno; c. la sicurezza del personale ufficiale d'accompagnamento.

2

La Divisione rimpatrio può richiedere al DFAE di intervenire direttamente presso i Paesi di origine o di provenienza degli stranieri allontanati o espulsi oppure presso le rappresentanze diplomatiche o consolari.


Art. 7

Documentazione d'esecuzione e perfezionamento professionale 1

La Divisione rimpatrio allestisce e gestisce su supporto EED una documentazione relativa ai più importanti Paesi di origine o di provenienza, contenente tutte le informazioni rilevanti per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, in particolare sull'ottenimento di documenti di viaggio, le possibilità di viaggio e gli aspetti legati alla sicurezza.

2

La Divisione rimpatrio intrattiene con le competenti autorità cantonali uno scambio permanente di informazioni sulle questioni relative all'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione e organizza segnatamente corsi di perfezionamento professionale e incontri informativi.


Art. 8

Assistenza amministrativa cantonale I Cantoni garantiscono alla Divisione rimpatrio l'assistenza amministrativa necessaria, in particolare per l'accompagnamento di stranieri allontanati o espulsi alle rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza, alle interviste concernenti gli accertamenti d'identità e di cittadinanza nonché agli aeroporti.


Art. 9

Rilascio di un documento di viaggio sostitutivo Se per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione di uno straniero non è possibile ottenere documenti di viaggio del Paese di origine, l'Ufficio federale può rilasciare un documento di viaggio sostitutivo, nella misura in cui quest'ultimo consenta il rientro nel Paese di origine o di provenienza rispettivamente in uno Stato terzo.


Art. 10

Sospensione e termine dell'aiuto all'esecuzione 1

La Divisione rimpatrio sospende l'aiuto all'esecuzione fintantoché: a. motivi tecnici impediscono l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione;

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4

142.281

b. non è prestata la necessaria assistenza amministrativa cantonale; c.5 non è nota la dimora dello straniero.

2

L'esecuzione non è effettuabile dal profilo tecnico, se nonostante l'adempimento dell'obbligo di collaborare della persona tenuta a partire, il documento di viaggio non è ottenibile o non vi è alcuna possibilità di partenza.


Art. 11

Servizio all'aeroporto 1

L'Ufficio federale gestisce un servizio aeroportuale, a cui possono essere attribuiti segnatamente i seguenti compiti:6 a.7 coordinamento della scorta di sicurezza nell'ambito dell'esecuzione forzata di espulsioni e allontanamenti per via aerea; b. prenotazione centralizzata dei biglietti d'aereo (Ticketing) e fissazione della rotta (Routing);

c. pagamento dei contributi per l'aiuto al ritorno versati a titolo individuale e destinati all'acquisto di medicinali nonché del viatico.

2

L'Ufficio federale può concludere con le autorità di polizia competenti degli aeroporti di Zurigo Kloten e Ginevra Cointrin convenzioni amministrative speciali. Le prestazioni fornite dalla polizia dell'aeroporto su mandato della Divisione rimpatrio sono conteggiate direttamente con quest'ultima.


Art. 12


8

Trattamento di dati

1

L'Ufficio federale tiene un sistema d'informazione (AURORA) per il disbrigo e il controllo delle pratiche nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione, nonché per l'allestimento di statistiche.

2

A tale scopo sono trattati i dati relativi a: a. identità; b. stato civile;

c. indirizzi; d. permessi; e. misure per accertare l'identità e la cittadinanza; f. conoscenze linguistiche;

g. presenza di un certificato medico rilevante; h. data del rilascio in libertà; i.

garanzia della sicurezza in caso di rinvio; 5

Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1649).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1748).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1748).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1748).

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri 5

142.281

j.

stato della procedura di diritto in materia di stranieri e d'asilo; k. stato dei preparativi per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione; l.

viatico e aiuto al ritorno.

3

Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'Ufficio federale che si occupano dell'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione.


Art. 13

Rimborso delle spese da parte dei Cantoni Le spese di esecuzione e di partenza, versate dall'Ufficio federale, per stranieri allontanati o espulsi che sono a carico dei Cantoni sono conteggiate singolarmente.


Art. 14

Rimborso delle spese

1

L'Ufficio federale versa contributi ai servizi cantonali di coordinamento che, sulla base di accordi bilaterali concernenti la riammissione di persone senza dimora autorizzata, sono responsabili del trattamento di domande di riammissione.

2

Il sussidio federale è versato in modo forfettario. Nell'ambito di convenzioni sulle prestazioni l'Ufficio federale fissa l'ammontare della somma forfettaria sulla base delle spese amministrative per il trattamento delle domande di riammissione e definisce i particolari in merito a versamento e procedura del conteggio.


Art. 15

Partecipazione alle spese della carcerazione 1

Per le persone menzionate all'articolo 14e capoverso 2 LDDS che si trovano in carcerazione preliminare o in vista di espulsione è versato, a partire da una durata dell'arresto di dodici ore, un importo forfettario di 130 franchi per giorno.

2

L'Ufficio federale rimborsa le spese per l'assistenza medica durante i primi tre mesi di carcerazione, nella misura in cui l'assistenza medica sia strettamente necessaria e le spese non siano a carico di terzi. Se l'obbligo d'assicurazione giusta l'articolo 7 capoverso 5 dell'ordinanza del 27 giugno 19959 sull'assicurazione malattie è estinto e la durata della carcerazione è superiore a due mesi, il Cantone incaricato dell'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione è tenuto a chiedere presso una cassa malati la copertura assicurativa secondo le disposizioni fissate per i richiedenti l'asilo.

3

Il capoverso 2 non si applica alle persone sulla cui domanda d'asilo non si è entrati nel merito secondo gli articoli 32-34 della legge sull'asilo.10 9 RS

832.102

10 Introdotto dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1649).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 6

142.281

Sezione 1a:11 Spese di partenza, indennità per l'aiuto immediato e per l'esecuzione dell'allontanamento
a Spese di partenza (art. 14f cpv. 1) Ai Cantoni sono rimborsate le spese di partenza per le persone colpite da una decisione di non entrata nel merito e di allontanamento passata in giudicato conformemente alle disposizioni degli articoli 54-61 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 199912 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2).

b Indennità per l'aiuto immediato (art. 14f cpv. 2) 1

La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfetaria unica per ogni persona la cui domanda d'asilo è oggetto di una decisione di non entrata nel merito e di allontanamento ai sensi degli articoli 32-34 della legge sull'asilo, se tale decisione è passata in giudicato (indennità per l'aiuto immediato). Ne sono escluse le persone ammesse provvisoriamente.

2

L'indennità per l'aiuto immediato è versata al Cantone di attribuzione (art. 27 cpv. 1 LAsi).

3

Per le persone che conformemente all'articolo 27 capoverso 4 della legge sull'asilo non sono state attribuite a un Cantone, l'indennità per l'aiuto immediato è versata al Cantone designato come competente per l'esecuzione dell'allontanamento.

4

L'indennità per l'aiuto immediato comprende l'aiuto in situazioni di bisogno che i Cantoni hanno fornito su richiesta e, di norma, sotto forma di prestazioni reali, e che era indispensabile a garantire un'esistenza dignitosa sotto il profilo temporale e materiale.

5

L'indennità per l'aiuto immediato ammonta, considerato lo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 102.9 punti (stato dell'indice 31 ottobre 2003), a 600 franchi. L'Ufficio federale adegua tale importo all'indice nazionale dei prezzi al consumo alla fine di ogni anno per il seguente anno civile.

6

L'indennità per l'aiuto immediato è versata ogni anno retroattivamente in base al numero delle decisioni di non entrata nel merito e di allontanamento passate in giudicato e rilevate durante l'anno precedente nelle banche elettroniche dei dati.

c Indennità per l'esecuzione dell'allontanamento (art. 14f cpv. 2) 1

La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfetaria unica per l'esecuzione dell'allontanamento di persone la cui domanda d'asilo è oggetto di una decisone di non entrata nel merito ai sensi degli articoli 32-34 della legge sull'asilo se l'allon11 Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1649). Vedi anche la disp. fin. di

detta modificazione alla fine del presente testo.

12 RS

142.312

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri 7

142.281

tanamento è stato eseguito sotto scorta di polizia entro nove mesi dal passaggio in giudicato della decisione di non entrata nel merito (indennità per l'esecuzione dell'allontanamento).

2

L'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento è versata al Cantone che ha eseguito l'allontanamento.

3

L'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento ammonta, in base allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 102.9 punti (stato dell'indice 31 ottobre 2003), a 1000 franchi. L'Ufficio federale adegua tale importo all'indice nazionale dei prezzi al consumo alla fine di ogni anno per il seguente anno civile.

d Monitoraggio (art. 14f cpv. 3) 1

L'Ufficio federale, unitamente ai Cantoni, si dota di un sistema di monitoraggio per verificare segnatamente quali effetti produce l'esclusione dal sistema di aiuto sociale del settore dell'asilo delle persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito e di allontanamento passata in giudicato.

2

Fissa i parametri di misurazione (indicatori) in collaborazione con i Cantoni.

3

Stabilisce le modalità e le competenze del rilevamento dei dati in collaborazione con i Cantoni. I Cantoni comunicano all'Ufficio federale i dati necessari per il monitoraggio, segnatamente nell'ambito dell'aiuto immediato e dei provvedimenti di polizia, inclusi i dati personali rilevati nel singolo caso. L'Ufficio federale utilizza tali dati, che resteranno anonimi, esclusivamente per il rapporto di monitoraggio.

Una volta concluso il rapporto, i dati personali sono distrutti.

4

Il monitoraggio è limitato a tre anni. Uditi i Cantoni, l'Ufficio federale decide riguardo al proseguimento.

Sezione 2: Ammissione provvisoria

Art. 16

Competenza L'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria e la esegue nella misura in cui la LDDS non ne attribuisca la competenza ai Cantoni.


Art. 17

Proposta di ammissione provvisoria 1

Se l'Ufficio federale ha deciso in merito all'asilo e all'allontanamento, le autorità competenti possono proporre l'ammissione provvisoria solo se l'esecuzione dell'allontanamento risulta impossibile. È fatto salvo l'articolo 33 capoverso 7 dell'ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 199913.

2

Un Cantone può proporre un'ammissione provvisoria soltanto se ha preso per tempo tutte le misure necessarie per l'esecuzione dell'allontanamento. Se 13 RS

142.311

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 8

142.281

l'allontanamento non è eseguibile in ragione della mancata collaborazione dello straniero, non si dispone, di regola, un'ammissione provvisoria.


Art. 18

Rifugiati ammessi provvisoriamente Lo statuto dei rifugiati ammessi provvisoriamente e la loro assistenza sono retti dagli articoli 58, 59, 61, 80-83, 85, 88 capoversi 3 e 4 e dall'articolo 92 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998.


Art. 19

Oneri in relazione a un'ammissione provvisoria L'Ufficio federale può subordinare, in ogni momento, l'ammissione provvisoria a determinati oneri. Sente lo straniero prima di decidere in merito a un onere.


Art. 20

Documenti di legittimazione 1

Gli stranieri ai quali è stata concessa l'ammissione provvisoria devono depositare presso l'Ufficio federale i documenti di viaggio, come pure eventuali documenti di legittimazione stranieri in loro possesso.

2

Conformemente alla decisione dell'Ufficio federale, le autorità cantonali rilasciano allo straniero un libretto per stranieri F, di validità limitata al massimo a un anno e prorogabile. Il libretto F vale nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documento d'identità. Non autorizza a varcare la frontiera.

3

Il luogo di soggiorno e, se del caso, il permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa sono iscritti nel libretto F. Eventuali modifiche a tali iscrizioni sono a carico delle autorità cantonali.

4

Dalla durata di validità del libretto F non può essere desunto un diritto di residenza.

5

Il libretto F è ritirato se lo straniero deve lasciare o lascia la Svizzera oppure se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.


Art. 21

Ripartizione sui

Cantoni

La ripartizione sui Cantoni e il cambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente sono retti dagli articoli 21 e 22 dell'ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 199914.


Art. 22

Obbligo di rimborso e di garanzia 1

Per l'esecuzione dell'obbligo di rimborso e di garanzia ai sensi dell'articolo 14c capoverso 6 LDDS si applicano per analogia le disposizioni in merito ai richiedenti l'asilo del titolo 2 capitolo 2 dell'ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 199915 (OAsi 2), ad eccezione dell'articolo 9 capoverso 3 lettera d. Sono fatte salve le disposizioni speciali di tale ordinanza in merito alla fissazione delle spese che devono essere rimborsate e alla procedura di esenzione.

14 RS

142.311

15 RS

142.312

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri 9

142.281

2

L'importo determinante per la procedura di esenzione ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 dell'ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 1999 per le persone ammesse provvisoriamente è fissato a 20 000 franchi. Secondo l'articolo 15 capoverso 2 della stessa ordinanza, tale importo aumenta di 20 000 franchi al massimo. Per le persone che durante la procedura d'asilo sono state esonerate dall'obbligo di prestare garanzie, l'Ufficio federale esamina al momento dell'allestimento del conteggio intermedio ai sensi dell'articolo 16 di detta ordinanza, se sono ancora date le condizioni per l'esenzione.


Art. 23

Spese che devono essere rimborsate Le spese che devono essere rimborsate si compongono di: a. costi rimasti scoperti nel conteggio intermedio ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 dell'OA 2 e di

b. un importo forfettario di 40 franchi per giorno e persona per le altre spese assistenziali. L'Ufficio federale parte dal presupposto che le persone hanno ottenuto un'assistenza completa per il periodo senza rapporto di lavoro.

L'Ufficio federale esamina questa supposizione, se la persona dimostra che non vi era indigenza o vi era soltanto in parte durante il periodo in cui non ha esercitato un'attività lavorativa oppure se sono state versate prestazioni proprie o di terzi.


Art. 24

Autorizzazione relativa al ricongiungimento familiare Il ricongiungimento familiare può essere autorizzato se l'autorità di polizia cantonale degli stranieri è disposta a rilasciare allo straniero un permesso di dimora. Sono applicabili le condizioni di cui agli articoli 38 e 39 dell'ordinanza del 6 ottobre 198616 che limita l'effettivo degli stranieri.


Art. 25

Proroga dell'ammissione provvisoria 1

Due settimane prima della scadenza della validità, le persone ammesse provvisoriamente devono presentare, spontaneamente, il loro libretto per stranieri alla competente autorità cantonale per proroga.

2

Se l'autorità competente del Cantone di dimora non è disposta a prorogare l'ammissione provvisoria, ne propone la revoca all'Ufficio federale.


Art. 26

Revoca dell'ammissione

provvisoria

1

L'Ufficio federale può revocare in ogni momento l'ammissione provvisoria. Se la sua decisione non si fonda su una richiesta dell'autorità che aveva proposto l'ammissione provvisoria, deve prima consultare quest'ultima. Fissa un termine di partenza adeguato a meno che non si disponga l'esecuzione immediata dell'allontanamento o dell'espulsione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 16 RS

823.21

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 10

142.281

196817 sulla procedura amministrativa e dalla legge federale del 16 dicembre 194318 sull'organizzazione giudiziaria.

2

L'autorità competente del Cantone di dimora segnala in qualsiasi momento all'Ufficio federale le circostanze idonee a sostenere la revoca dell'ammissione provvisoria.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 27

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 25 novembre 198719 concernente l'ammissione provvisoria degli stranieri è abrogata.


Art. 28

Disposizione transitoria

L'Ufficio federale stabilisce secondo l'articolo 26 della presente ordinanza il termine di partenza per i cittadini jugoslavi con ultimo domicilio nel Kosovo la cui ammissione provvisoria per gruppi è stata revocata con l'entrata in vigore della presente ordinanza e cui le autorità cantonali non hanno sinora impartito alcun termine di partenza.


Art. 29

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.

Disposizioni transitorie per la modifica del 24 marzo 200420 1 L'indennità per l'aiuto immediato (art. 15b) e l'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento (art. 15c) saranno adeguate la prima volta per il 2005.

2

La Confederazione versa ai Cantoni un'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento secondo l'articolo 15c della presente ordinanza per persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito giusta gli articoli 32-34 e di una decisione di allontanamento ai sensi dell'articolo 44 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

L'indennità forfetaria è versata soltanto se l'allontanamento è avvenuto entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Non è versata l'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento alle persone per le quali la Confederazione ha garantito ai Cantoni il rimborso delle spese d'aiuto sociale secondo l'articolo 88 capoverso 1 lettera a LAsi nell'ambito del sostegno all'esecuzione conformemente all'articolo 22a LDDS.

17 RS

172.021

18 RS

173.110

19 [RU

1987 1669, 1990 1579, 1991 1165, 1995 5041] 20 RU

2004 1549