1 L'analisi dell'alito può essere effettuata:
- a.
- al più presto 20 minuti dopo il consumo di bevande alcoliche; oppure
- b.
- dopo che la persona controllata si è sciacquata la bocca, conformemente alle eventuali indicazioni del fabbricante dell'apparecchio.
2 Gli apparecchi utilizzati per eseguire le analisi dell'alito sono retti dall'ordinanza del 28 marzo 200717 sul controllo della circolazione stradale, dall'ordinanza del 15 febbraio 200618 sugli strumenti di misurazione e dalle pertinenti disposizioni di esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.19
3 L'UFT stabilisce in una direttiva l'impiego gli apparecchi per l'esecuzione dell'analisi dell'alito.20
4 Per l'analisi sono necessarie due misurazioni. Se queste differiscono di oltre lo 0,10 per mille, è necessario effettuare due nuove misurazioni. Se anche da queste nuove misurazioni risulta uno scarto superiore allo 0,10 per mille e vi sono indizi di uno stato d'ebrietà, deve essere ordinato un esame del sangue.
5 L'incapacità di prestare servizio è considerata accertata se il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille ma inferiore allo 0,50 per mille e la persona interessata riconosce con la propria firma questo valore.