01.07.2023 - * / In Kraft
01.01.2023 - 30.06.2023
15.04.2022 - 31.12.2022
15.04.2021 - 14.04.2022
01.01.2020 - 14.04.2021
01.01.2018 - 31.12.2019
01.03.2017 - 31.12.2017
01.02.2017 - 28.02.2017
01.01.2017 - 31.01.2017
01.01.2015 - 31.12.2016
01.03.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 28.02.2014
01.09.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 31.08.2013
01.10.2011 - 31.12.2012
01.01.2011 - 30.09.2011
01.03.2010 - 31.12.2010
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25.02.2008 - 28.02.2010
01.01.2007 - 24.02.2008
01.03.2004 - 31.12.2006
01.01.2004 - 29.02.2004
01.08.2000 - 31.12.2003
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Legge federale sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR) del 7 ottobre 1983 (Stato 1° marzo 2010) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 27 e 27sexies della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 19812,3 decreta: Capitolo 1: In generale Sezione 1: Scopo e principi

Art. 1

Scopo Con la presente legge la Confederazione si prefigge di: a. promuovere la ricerca scientifica e sostenere la valorizzazione dei suoi risultati;

b. vigilare sulla collaborazione tra gli organi della ricerca e se del caso disciplinarla;

c. garantire un impiego economico e parsimonioso dei fondi federali devoluti alla ricerca.


Art. 2

Principi

Nella pianificazione della loro attività e nell'impiego dei mezzi finanziari della Confederazione, gli organi della ricerca fissano le priorità e determinano i punti nodali.

Badano in particolare: a. alla qualità scientifica della ricerca; b. al pluralismo di opinioni e metodi scientifici; c. a uno stretto vincolo tra insegnamento e ricerca; d. a un rapporto tra la ricerca fondamentale e quella applicata, adeguato ai rispettivi compiti;

RU 1984 28

1

[CS 1 3; RU 1973 1051, 1985 1648]. Queste disp. corrispondono ora agli art. 63 e 64 della Cost. fed. del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

FF 1981 III 969 3

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1858 1860; FF 1999 243).

420.1

Scienza e ricerca

2

420.1

e. al promovimento delle nuove leve scientifiche e al mantenimento di un potenziale qualificato di ricerca; f.

alla cooperazione scientifica internazionale.


Art. 3

Libertà dell'insegnamento e della ricerca È salvaguardata la libertà dell'insegnamento e della ricerca.

Sezione 2: Campo d'applicazione e organi della ricerca

Art. 4

Campo d'applicazione

La presente legge si applica agli organi della ricerca in quanto essi impieghino, per questa, mezzi finanziari della Confederazione.


Art. 5

Organi della ricerca

Sono organi della ricerca: a.4 le istituzioni di promovimento della ricerca: 1. il Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche (Fondo nazionale svizzero, FNS);

2. l'Associazione delle Accademie svizzere delle scienze comprendente: l'Accademia svizzera di scienze naturali (ASSN),

l'Accademia svizzera delle scienze umane e sociali (ASSU),

l'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM),

l'Accademia svizzera delle scienze tecniche (ASST);

b.5 gli organi incaricati della ricerca universitaria: 1. i Politecnici federali e gli istituti di ricerca del settore dei PF; 2. le università e le istituzioni universitarie che hanno diritto a un sussidio secondo la legge dell'8 ottobre 19996 sull'aiuto alle università; 3. le scuole universitarie professionali che hanno diritto a un sussidio secondo la legge federale del 6 ottobre 19957 sulle scuole universitarie professionali; c. l'amministrazione federale in quanto: 1. esegua ricerche per l'adempimento dei propri compiti; 2. commissioni ricerche oppure le sostenga direttamente o attui altri provvedimenti di ricerca.

4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 25 feb. 2008 (RU 2008 433 437; FF 2007 1131).

5

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 25 feb. 2008 (RU 2008 433 437; FF 2007 1131).

6 RS

414.20

7 RS

414.71

Legge sulla ricerca 3

420.1

Sezione 3:8 Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia9
a 1 Il Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia è l'organo consultivo del Consiglio federale per tutti i problemi riguardanti la politica della scienza, della ricerca e della tecnologia.

2

Esso raccoglie gli elementi che servono a orientare la politica nazionale della scienza, della ricerca e della tecnologia e li riesamina periodicamente, delinea concezioni globali a destinazione del Consiglio federale e gli propone i provvedimenti necessari per attuarle.

3

Di sua iniziativa o su mandato del Consiglio federale, del Dipartimento federale dell'interno o del Dipartimento federale dell'economia, si esprime su progetti o problemi specifici riguardanti la politica della scienza, della ricerca e della tecnologia.

4

...10

5

Il Consiglio federale nomina i membri del Consiglio della scienza e della tecnologia e ne designa il presidente. Il Consiglio della scienza e della tecnologia adotta un regolamento organizzativo e di gestione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale.

Capitolo 2: Promovimento della ricerca Sezione 1: Ripartizione dei compiti

Art. 6

Compiti della Confederazione 1

La Confederazione promuove la ricerca secondo la presente legge come pure secondo le leggi speciali, mediante: a. l'esercizio dei Politecnici federali e degli istituti di ricerca del settore dei PF; b. sussidi secondo la legge dell'8 ottobre 199911 sull'aiuto alle università; c. sussidi secondo la legge del 6 ottobre 199512 sulle scuole universitarie professionali;

8

Introdotta dall'art. 19 della LF del 22 mar. 1991 sull'aiuto alle università [RU 1992 1027].

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1858 1860; FF 1999 243).

9

Nuovo testo del tit. giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1858 1860; FF 1999 243).

10 Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2007, con effetto dal 25 feb. 2008 (RU 2008 433 437; FF 2007 1131).

11 RS

414.20

12 RS

414.71

Scienza e ricerca

4

420.1

d. contributi a istituzioni di promovimento della ricerca; e. contributi diretti e altre misure dell'Amministrazione federale.13 2

Il Consiglio federale può affidare al Fondo nazionale svizzero l'esecuzione di programmi di ricerca d'importanza nazionale (programmi nazionali di ricerca) e il sostegno di poli di ricerca nazionali.14 3 Il Consiglio federale può promuovere il dibattito pubblico sul ruolo e le finalità della scienza e della tecnologia nella società mediante contributi a istituzioni idonee.

Stabilisce i criteri di calcolo dei contributi e disciplina la procedura.15 4 Il Consiglio federale può promuovere la valorizzazione del sapere e il trasferimento di sapere e tecnologie concludendo accordi di prestazioni con terzi. Esso stabilisce i criteri di calcolo dei sussidi e disciplina la procedura.16

Art. 7

Compiti delle istituzioni di promovimento della ricerca 1

Le istituzioni di promovimento della ricerca adempiono compiti che funzionalmente spettano agli scienziati, sotto la loro responsabilità, e che non servono direttamente a fini commerciali.

2

Esse promuovono la ricerca conformemente ai loro statuti e regolamenti, i quali, in quanto disciplinino compiti per cui sono impiegati mezzi finanziari della Confederazione, devono essere approvati dal Consiglio federale.

3

Le istituzioni di promovimento della ricerca accordano particolare importanza al consolidamento della ricerca scientifica, nonché al trasferimento del sapere e della tecnologia da parte degli organi della ricerca universitaria.17 4 Promuovono la ricerca presso istituzioni private soltanto alle seguenti condizioni: a. l'istituzione non ha scopo di lucro; b. l'indipendenza scientifica delle persone incaricate della ricerca è garantita; c. la ricerca serve alla formazione e al perfezionamento delle nuove leve scientifiche;

d. i risultati sono resi disponibili al pubblico scientifico.18 13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 25 feb. 2008 (RU 2008 433 437; FF 2007 1131).

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1858 1860; FF 1999 243).

15 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1858 1860; FF 1999 243).

16 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 4261; FF 2003 2019).

17 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 25 feb. 2008 (RU 2008 433 437; FF 2007 1131).

18 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 25 feb. 2008 (RU 2008 433 437; FF 2007 1131).

Legge sulla ricerca 5

420.1

Sezione 2: Contributi alle istituzioni di promovimento della ricerca

Art. 8


19

Fondo nazionale svizzero 1

Il Fondo nazionale svizzero impiega i contributi concessigli dalla Confederazione segnatamente per:

a. sostenere progetti di ricerca; b. promuovere le nuove leve scientifiche; c. sostenere le infrastrutture della ricerca che servono allo sviluppo di settori di specializzazione in Svizzera e non rientrano nella sfera di competenza degli organi della ricerca universitaria; d. promuovere la cooperazione scientifica internazionale.

2

Il Fondo nazionale svizzero realizza i programmi di ricerca orientata decisi dal Consiglio federale, segnatamente i programmi di ricerca nazionali e i poli di ricerca nazionali, e partecipa alle relative procedure decisionali.

3

Esso promuove e sorveglia con misure adeguate l'applicazione dei risultati della ricerca ottenuti con il suo sostegno, tra l'altro coordinando i suoi programmi di ricerca orientata con misure promozionali della Commissione per la tecnologia e l'innovazione e procedendo a una verifica dei risultati.

4

Per garantire la continuità delle sue attività di promozione della ricerca, può impiegare una parte dei contributi della Confederazione per costituire un capitale proprio sotto forma di riserve. Nell'esercizio annuale il totale delle riserve non deve eccedere il 10 per cento del contributo federale annuo.

5

Nell'ambito delle sue attività promozionali il Fondo nazionale svizzero può concedere contributi per compensare i costi indiretti di ricerca (overhead) sostenuti dagli organi della ricerca universitaria e da altre istituzioni di ricerca sostenute con mezzi pubblici.


Art. 9


20

Accademie svizzere delle scienze 1

Le Accademie svizzere delle scienze impiegano i contributi accordati dalla Confederazione segnatamente per i seguenti scopi:

a. assicurano e promuovono l'individuazione precoce di tematiche rilevanti dal profilo sociale nel settore della formazione, della ricerca e della tecnologia; b. si adoperano affinché chi acquisisce o applica le conoscenze scientifiche sia consapevole della propria responsabilità etica e si comporti di conseguenza; 19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 25 feb. 2008 (RU 2008 433 437; FF 2007 1131).

20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 25 feb. 2008 (RU 2008 433 437; FF 2007 1131).

Scienza e ricerca

6

420.1

c. contribuiscono in modo sostanziale al dialogo tra la scienza e la società al fine di promuovere la comprensione reciproca, segnatamente mediante studi per valutare le conseguenze delle scelte tecnologiche e mediante adeguate manifestazioni informative e aperte al dialogo con il pubblico.

2

Le Accademie svizzere delle scienze coordinano le loro attività promozionali nell'ambito dell'Associazione delle Accademie svizzere delle scienze e garantiscono la cooperazione, segnatamente con gli organi della ricerca universitaria.

3

Esse promuovono la cooperazione tra scienziati ed esperti in seno a società specializzate, a commissioni e ad altre forme organizzative adeguate quali gruppi di lavoro, piattaforme e forum e si servono di tale cooperazione per adempiere i compiti di cui al capoverso 1.

4

Il Dipartimento federale dell'interno conclude con l'Associazione delle Accademie svizzere delle scienze una convenzione sulle prestazioni. Può incaricare le Accademie svizzere delle scienze di effettuare valutazioni, dirigere progetti scientifici o svolgere altri incarichi speciali nell'ambito dei compiti di cui al capoverso 1.


Art. 10

Finanziamento e liberazione dei crediti 1

L'Assemblea federale, mediante decreto federale semplice, stabilisce l'ammontare massimo pluriennale dei mezzi finanziari.

2

I crediti di pagamento iscritti nel preventivo federale sono liberati in base ai piani di ripartizione presentati dalle istituzioni.


Art. 11

Restituzione

1

Le istituzioni di promovimento della ricerca ripetono il pagamento delle somme versate a torto od il cui destinatario, nonostante diffida, disattenda gli obblighi imposti.

2

Il diritto alla restituzione si prescrive in un anno dal momento in cui il finanziatore ne ha avuto conoscenza, in ogni caso però in cinque anni dal momento in cui tale diritto è sorto.

3

...21

a22 Buona prassi scientifica e sanzioni 1

Le istituzioni di promovimento della ricerca vigilano affinché la ricerca da loro promossa sia eseguita secondo le regole della buona prassi scientifica.

2

Nei loro regolamenti possono prevedere sanzioni di diritto amministrativo per le infrazioni alla buona prassi scientifica in relazione all'acquisizione o all'impiego dei 21

Abrogato dal n. 4 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al TF e al TFA [RU 1993 901].

22 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 25 feb. 2008 (RU 2008 433 437; FF 2007 1131).

Legge sulla ricerca 7

420.1

loro contributi. Rientrano segnatamente nelle sanzioni di diritto amministrativo e possono essere applicate singolarmente o cumulativamente le seguenti misure: a. l'avvertimento

scritto;

b. l'ammonizione

scritta;

c. la riduzione, il blocco o la restituzione dei contributi; d. l'esclusione temporanea da altre procedure di domanda di contributi.

3

I reati di cui agli articoli 37 e 38 della legge del 5 ottobre 199023 sui sussidi sono perseguiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 197424 sul diritto penale amministrativo dalla Segreteria di Stato per la formazione e la ricerca e, nei casi di competenza della Commissione per la tecnologia e l'innovazione, dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.


Art. 12

Rimborso

1

Se i risultati di ricerche finanziate in tutto o in parte dalla Confederazione sono sfruttati commercialmente, le istituzioni di promovimento della ricerca possono esigere il rimborso delle somme versate, proporzionato agli introiti realizzati, nonché un'adeguata partecipazione all'utile.

2

Le istituzioni destinano le somme rimborsate ai compiti loro assegnati dalla Confederazione. Ne riferiscono nel rapporto annuo.

3

...25


Art. 13

Rimedi giuridici

1

Le istituzioni di promovimento della ricerca disciplinano la propria procedura per l'assegnazione di sussidi.26 Tale procedura deve essere conforme alle esigenze degli articoli 10 e 26 a 38 della legge federale del 20 dicembre 196827 sulla procedura amministrativa.

2

Nella procedura di ricorso, il richiedente può far valere: a. la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;

b. l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.28 23 RS

616.1

24 RS

313.0

25

Abrogato dal n. 4 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al TF e al TFA [RU 1993 901].

26

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al TF e al TFA, in vigore dal 1° gen. 1994 [RU 1993 901].

27

RS 172.021

28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 25 feb. 2008 (RU 2008 433 437; FF 2007 1131).

Scienza e ricerca

8

420.1

3

I nomi dei relatori e dei periti scientifici possono essere comunicati al ricorrente soltanto con il loro consenso.29 4 Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalla disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.30 5

...31


Art. 14


32

Sezione 3:

Contributi diretti e altri provvedimenti dell'amministrazione federale

Art. 15

Principio

1

L'amministrazione federale, in quanto esegua o promuova ricerche, si conforma alla presente legge come pure alle leggi speciali della cui esecuzione è responsabile (art. 6 cpv. 1 lett. d).

2

Essa in questo contesto, tiene conto delle università e dei rispettivi istituti di ricerca.


Art. 16

Competenze

1

Mediante ordinanza dell'Assemblea federale possono essere istituiti, o assunti completamente o parzialmente, centri di ricerca. Tali centri devono essere soppressi quando non ve ne è più il bisogno.33 2 Il Consiglio federale provvede affinché i centri di ricerca siano raggruppati amministrativamente e organizzati razionalmente e la sfera dei loro compiti adeguata alle circostanze.

3

Il Consiglio federale può, nel quadro dei crediti stanziati: a. concludere, di moto proprio, accordi in materia di cooperazione scientifica internazionale;

b. decidere su contributi e altri provvedimenti per istituire e promuovere servizi scientifici ausiliari, segnatamente nel campo dell'informazione e della documentazione tecnica e scientifica; 29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 25 feb. 2008 (RU 2008 433 437; FF 2007 1131).

30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 25 feb. 2008 (RU 2008 433 437; FF 2007 1131).

31 Abrogato dal n. 39 dell'all. alla L del 17 giu. 2006 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

32 Abrogato dal n. 39 dell'all. alla L del 17 giu. 2006 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

33 Nuovo testo giusta l'art. 40 cpv. 2 n. 2 della LF del 4 ott. 1991 sui PF (RS 414.110), nel testo della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4265 4276; FF 2002 3125).

Legge sulla ricerca 9

420.1

c. assegnare contributi a centri di ricerca e altri istituti che servono alla ricerca, esigendone, in compenso, il raggruppamento e la riorganizzazione; d.34 assegnare contributi agli organi della ricerca universitaria per la cooperazione scientifica bilaterale o multilaterale nell'ambito della ricerca; a tale riguardo, può esigere che le istituzioni beneficiarie forniscano prestazioni nell'interesse della politica estera scientifica della Svizzera.

4

Se i provvedimenti giusta i capoversi 1, 2 e 3 toccano compiti degli organi della ricerca o della Conferenza universitaria svizzera, questi enti devono previamente venir consultati.

5

I dipartimenti possono, per compiti d'interesse pubblico, assegnare mandati di ricerca o partecipare ai costi di progetti di ricerca.

6

Sono fatte salve le norme sulla competenza contenute nelle leggi speciali.

7

Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento le competenze di cui ai capoversi 2 e 3 lettere b-d.35

Sezione 4: Promozione dell'innovazione
a-16d36
e37 Commissione per la tecnologia e l'innovazione 1

La CTI è l'organo federale preposto alla promozione della ricerca applicata e dello sviluppo.

2

È composta di rappresentanti del mondo scientifico ed economico.

3

La CTI è articolata in settori di promozione con competenze decisionali.

4

Il Consiglio federale nomina i membri e la presidenza della CTI, composta del presidente e dei presidenti dei settori di promozione.

5

La CTI è indipendente dall'amministrazione e decide senza essere vincolata da istruzioni. Sul piano amministrativo è subordinata al Dipartimento federale dell'economia.

6

Emana un regolamento interno in cui disciplina i dettagli della sua organizzazione.

Il regolamento sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

34 Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 25 feb. 2008 (RU 2008 433 437; FF 2007 1131).

35 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999 (RU 2000 1858; FF 1999 243). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 25 feb. 2008 (RU 2008 433 437; FF 2007 1131).

36 Non ancora in vigore.

37 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 651 658; FF 2009 413).

Scienza e ricerca

10

420.1

f38
g39 Segreteria della

CTI

1

La CTI gestisce una segreteria. La segreteria prepara gli affari della CTI e ne esegue le decisioni. Tratta direttamente con le parti interessate, i terzi e le autorità. 2

Il Consiglio federale designa il direttore della segreteria. La presidenza della CTI designa i quadri. Il direttore designa il personale rimanente.

3

I rapporti di servizio sono retti dalla legislazione sul personale della Confederazione.

4

Il presidente della CTI vigila sull'attività della segreteria.

h e 16i40 Sezione 5:41 Accordi internazionali
j 1 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sulla cooperazione scientifica internazionale nel campo della ricerca e dell'innovazione.

2

La competenza del Consiglio federale di concludere trattati internazionali comprende anche gli accordi concernenti:

a. il controllo finanziario e gli audit; b. i controlli di sicurezza relativi alle persone; c. la protezione e l'attribuzione della proprietà intellettuale che è generata o è necessaria nel quadro della cooperazione scientifica; d. la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche di diritto pubblico o privato;

e. l'adesione a organizzazioni internazionali; f.

le attività di controllo esercitate dai rappresentanti di Paesi terzi e di organizzazioni internazionali in istituzioni di ricerca e in altri organi della ricerca privati o pubblici.

3

Se gli accordi tangono i loro compiti, gli organi della ricerca e la Conferenza universitaria svizzera sono previamente consultati.

38 Non ancora in vigore.

39 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 651 658; FF 2009 413).

40 Non ancora in vigore.

41 Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 651 658; FF 2009 413).

Legge sulla ricerca 11

420.1

Capitolo 3: Collaborazione tra gli organi della ricerca Sezione 1: Autocoordinamento

Art. 17

Coordinamento negli organi della ricerca Ciascun organo della ricerca coordina le attività di ricerca eseguite sotto la sua responsabilità o con il suo sostegno.


Art. 18

Coordinamento tra gli organi della ricerca 1

Gli organi della ricerca coordinano le proprie attività mediante informazione e collaborazione tempestive.

2

All'uopo, tengono conto delle esigenze dell'insegnamento, della ricerca attuata senza l'aiuto della Confederazione, della ricerca all'estero nonché del coordinamento giusta la legge federale del 28 giugno 196842 sull'aiuto alle università.

Sezione 2: Coordinamento da parte del Consiglio federale

Art. 19

1 Il Consiglio federale vigila su un impiego efficace e coordinato dei mezzi finanziari che assegna alla ricerca.

2

Esso prende i provvedimenti necessari ove l'autocoordinamento non basti per garantire la cooperazione tra gli organi della ricerca. Esso può, segnatamente, affidare taluni compiti di coordinamento a commissioni esistenti o appositamente istituite.

3

La Confederazione garantisce l'informazione sui progetti di ricerca e di sviluppo dell'amministrazione federale e del settore dei PF secondo l'articolo 1 della legge del 4 ottobre 199143 sui PF. Gestisce a tal fine una banca dati.44 Sezione 3: Politica di ricerca, pianificazione

Art. 20

Elementi pianificatori Sono elementi pianificatori: a. le finalità per una politica nazionale della ricerca; b. i programmi pluriennali; 42

[RU 1968 1553, 1972 711, 1985 I 24 660, 1991 857 all. n. 5. RU 1992 1927 art. 20].

Vedi ora la LF dell'8 ott. 1999 sull'aiuto alle università (RS 414.20).

43 RS

414.110

44 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1858 1860; FF 1999 243).

Scienza e ricerca

12

420.1

c. le linee direttive della politica di governo e la pianificazione finanziaria della Confederazione;

d. la pianificazione annua.


Art. 21

Finalità

1

Le finalità indicano le priorità e i punti nodali della politica nazionale della ricerca.

2

Esse tengono conto dei principali bisogni della nazione in materia di ricerca, dei compiti degli organi della ricerca e dei provvedimenti di ricerca necessari in applicazione delle leggi federali speciali.

3

Esse servono da fondamento ai programmi pluriennali, alle linee direttive della politica di governo e alla pianificazione finanziaria della Confederazione.


Art. 22

Elaborazione delle finalità 1

Il Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia45 elabora, di concerto con le cerchie interessate, le proposte per il Consiglio federale riguardanti le finalità.

2

Il Consiglio federale, uditi la Conferenza universitaria svizzera, gli organi della ricerca e altri interessati, definisce le finalità.

3

Esso adegua le finalità alle circostanze.


Art. 23

Programmi pluriennali 1

I programmi pluriennali informano in merito agli intenti politici degli organi della ricerca nonché in merito alle priorità a medio termine e ai punti nodali.

2

Essi servono al coordinamento e alla collaborazione fra gli organi della ricerca e recano le informazioni necessarie all'allestimento del messaggio sul decreto di cui in articolo 10 capoverso 1, all'elaborazione delle linee direttive della politica di governo e alla pianificazione finanziaria della Confederazione.


Art. 24

Obbligo d'allestimento dei programmi pluriennali 1

Devono allestire programmi pluriennali: a. le istituzioni di promovimento della ricerca; b. i Politecnici federali e gli istituti annessi; c. gli organi dell'amministrazione federale, designati dal Consiglio federale.

2

I beneficiari dei sussidi disposti dalla legge federale del 28 giugno 196846 sull'aiuto alle università forniscono le necessarie informazioni riguardanti le loro ricerche, nell'ambito della pianificazione prevista da detta legge.

45 Nuova

espressione

giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1858 1860; FF 1999 243). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

46

[RU 1968 1553, 1972 711, 1985 I 24 660, 1991 857 all. n. 5. RU 1992 1927 art. 20].

Vedi ora la LF dell'8 ott. 1999 sull'aiuto alle università (RS 414.20).

Legge sulla ricerca 13

420.1


Art. 25

Procedura

1

I programmi pluriennali devono essere sottoposti al Consiglio federale e, se concernono la ricerca universitaria, alla Conferenza universitaria svizzera.

2

Il Consiglio federale può esigerne il riesame ove non rispondano alle finalità, non siano sintonizzati o domandino crediti superanti le risorse presumibilmente disponibili.

3

Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale, insieme al decreto secondo l'articolo 10, un rapporto sui programmi pluriennali di cui all'articolo 24.

4

Esso stabilisce le esigenze formali cui devono rispondere i programmi pluriennali.

5

I programmi pluriennali devono essere adeguati alle circostanze.


Art. 26

Linee direttive della politica di governo e pianificazione finanziaria della Confederazione 1

Nelle linee direttive della politica di governo e nella pianificazione finanziaria della Confederazione, il Consiglio federale stabilisce: a. gli intenti essenziali della politica di ricerca per la durata della legislatura; b. i mezzi finanziari che la Confederazione deve mettere a disposizione degli organi della ricerca.

2

Esso tiene conto:

a. delle

finalità;

b. dei provvedimenti previsti dalla Confederazione e dai Cantoni riguardo all'insegnamento e alla ricerca nell'ambito universitario; c. dei programmi pluriennali; d. dei provvedimenti nel campo della ricerca, in applicazione di leggi speciali.


Art. 27

Pianificazione annua

1

L'amministrazione federale, i Politecnici e gli istituti annessi indicano, nelle loro domande di crediti, come intendano impiegare, nell'anno successivo, i mezzi finanziari previsti dai programmi pluriennali.

2

Le istituzioni di promovimento della ricerca elaborano un piano di ripartizione annuale e lo sottopongono all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno. Il Dipartimento può delegarne l'approvazione ad un ufficio federale.47 47

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 99 100; FF 1995 I 673).

Scienza e ricerca

14

420.1

Sezione 4: Disposizioni comuni per gli organi della ricerca

Art. 28

Pubblicazione e valorizzazione dei risultati della ricerca 1

Gli organi della ricerca provvedono affinché i risultati della ricerca siano accessibili al pubblico, in quanto la tutela del segreto od obblighi contrattuali non ostino alla divulgazione.

2

Essi promuovono inoltre la valorizzazione dei risultati delle ricerche.

a48 Valorizzazione dei risultati della ricerca 1

La Confederazione può vincolare lo stanziamento di aiuti finanziari alla condizione che:

a. la proprietà intellettuale o i diritti di godimento sui risultati di ricerche finanziate con questi aiuti siano trasferiti all'istituto per il quale il beneficiario lavora;

b. l'istituto interessato prenda provvedimenti in vista della valorizzazione di questi risultati, in particolare per promuoverne l'utilizzazione commerciale, e faccia partecipare in modo equo gli inventori ai redditi che ne derivano.

2

Se l'istituto interessato omette di prendere i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera b, gli inventori possono chiedere il ritrasferimento della proprietà intellettuale o dei diritti di utilizzazione.


Art. 29

Controllo

Gli organi della ricerca controllano l'esecuzione e i risultati delle ricerche che hanno finanziato o promosso e ne valutano l'importanza scientifica e generale. Per progetti di ricerca di una certa importanza, fanno capo a periti esterni.


Art. 30

Statistica

1

Il Consiglio federale ordina i rilevamenti statistici necessari all'applicazione della presente legge.

2

Esso sente dapprima gli organi della ricerca interessati e, per quanto tali rilevamenti concernano i beneficiari di sussidi alle università, la Conferenza universitaria svizzera.

3

...49


Art. 31

Rapporti

1

Gli organi della ricerca fanno periodicamente rapporto al Consiglio federale in merito alla loro attività e all'esecuzione dei programmi pluriennali; i beneficiari di 48 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1858 1860; FF 1999 243).

49

Abrogato dal n. 9 dell'all. alla LF del 9 ott. 1992 sulla statistica federale (RS 431.01).

Legge sulla ricerca 15

420.1

sussidi alle università fanno rapporto, in merito alle ricerche sussidiate, giusta l'articolo 20 della legge federale del 28 giugno 196850 sull'aiuto alle università.

2

Il Consiglio federale definisce la modalità e la tematica dei rapporti, nonché il momento della presentazione, e ne informa l'Assemblea federale.

a51 Esecuzione

I dipartimenti possono concludere con i beneficiari di sussidi federali contratti che specificano le prestazioni da fornire in contropartita. Possono delegare questa competenza a un ufficio federale.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 32

Esecuzione

1

Il Consiglio federale, uditi gli organi della ricerca interessati, emana le disposizioni d'esecuzione.

2

Il Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia è l'organo consultivo del Consiglio federale per l'esecuzione della presente legge.52

Art. 33

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Essa entra in vigore il 1° gennaio 1984.

50

[RU 1968 1553, 1972 711, 1985 I 24 660, 1991 857 all. n. 5. RU 1992 1927 art. 20].

Vedi ora la LF dell'8 ott. 1999 sull'aiuto alle università (RS 414.20).

51 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1858 1860; FF 1999 243).

52

Nuovo testo giusta l'art. 19 della LF del 22 mar. 1991 sull'aiuto alle università, in vigore dal 1° gen. 1992 [RU 1992 1027].

Scienza e ricerca

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420.1