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01.08.2004 - 01.02.2005
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale
sull'uso pacifico dell'energia nucleare
(Legge sull'energia nucleare)
1 del 23 dicembre 1959 (Stato 26 novembre 2002) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24quinquies, 64 e 64bis della Costituzione federale2,3
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 19584; decreta:

Capo primo: Definizioni e misure di promovimento

Art. 1

1 Per energia nucleare s'intende ogni forma d'energia, liberata nei processi di trasmutazione nucleare.

2 Sono impianti nucleari, secondo la presente legge, gli impianti che
servono a produrre energia nucleare oppure a ricavare, trattare, immagazzinare, e a rendere innocui combustibili nucleari e residui radioattivi.

2bis Per attività di intermediario s'intende, indipendentemente dal
luogo in cui si trovano le merci o le tecnologie nucleari: a.

la creazione delle premesse fondamentali per la conclusione di
contratti aventi per oggetto la fabbricazione, l'offerta,
l'acquisto oppure il trasferimento di merci o tecnologie
nucleari;

b.

la conclusione di contratti giusta la lettera a, quando la
prestazione dev'essere fornita da terzi.5 3 Il Consiglio federale può definire, per ordinanza, le nozioni di combustibile nucleare e di residuo, come anche altri concetti impiegati
nella presente legge.

RU 1960 571

1

Nuovo tit. giusta l'art. 48 n. 1 della LF del 22 mar. 1991 sulla radioprotezione, in vigore
dal 1° ott. 1994 (RS 814.50).

2

[CS 1 3; RU 1957 1065]. Queste disposizioni corrispondono agli articoli 90, 122 e 123
della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta l'art. 17 n. 3 della legge del 22 mar. 2002 sugli embarghi,
in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 946.231).

4

FF 1958 1267 5

Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995
(RU 1995 4954 4958; FF 1994 I 1165).

732.0

Definizioni

Energia

2

732.0

4 Il Consiglio federale può equiparare ai residui le parti integranti di
impianti nucleari che nella produzione dell'energia nucleare divengano radioattive. Esso può stabilire eccezioni alle norme della presente
legge concernenti l'ordinamento della licenza, della responsabilità
civile e dell'assicurazione obbligatoria, rispetto ai combustibili
nucleari e ai residui le cui radiazioni siano di tenue intensità.


Art. 2

1 La Confederazione promuove le ricerche scientifiche sull'uso pacifico dell'energia nucleare; essa incoraggia la formazione di specialisti.6 2 Non sono sussidiate le ricerche fatte da imprese che si prefiggono
uno scopo lucrativo. Quando l'interesse pubblico lo esiga, possono per
eccezione essere sussidiati dalla Confederazione i progetti di simili
imprese, intesi a promuovere le ricerche o la formazione di specialisti.
La Confederazione può partecipare a queste imprese.


Art. 3

Per sopperire ai bisogni del Paese, la Confederazione può acquistare le
materie prime e i combustibili nucleari e metterli a servigio di esercenti d'impianti nucleari e dell'indagine scientifica.

Capo secondo: Provvedimenti amministrativi

Art. 4

1 Sono sottoposti all'obbligo d'una licenza federale: a.

la costruzione e l'esercizio di un impianto nucleare, come
anche ogni mutazione dello scopo, della natura e dell'ampiezza di un impianto siffatto; b.

il trasporto, la consegna, il ricevimento e qualsiasi altra forma
di detenzione di combustibili nucleari e di residui radioattivi; c.7

l'attività di intermediario, su territorio svizzero, come pure
l'importazione, il transito e l'esportazione di combustibili e
residui radioattivi.

d.

l'esportazione di energia prodotta negli impianti nucleari.

6

Nuovo testo giusta l'art. 48 n. 1 della LF del 22 mar. 1991 sulla radioprotezione, in vigore
dal 1° ott. 1994 (RS 814.50).

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995
(RU 1995 4954 4958; FF 1994 I 1165).

Sussidi per
ricerche

Acquisto di
combustibili
nucleari

Licenza:
a. oggetto

Uso pacifico dell'energia nucleare 3

732.0

2 Il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo di una licenza: a.

l'importazione, il transito e l'esportazione di attrezzature per la
produzione, di apparecchi e di materie necessari alla tecnica
nucleare;

b.

l'importazione, il transito e l'esportazione di materie grezze
destinate alla produzione di combustibili nucleari; c.

l'esportazione di dati tecnici in forma fisica non accessibili al
pubblico e importanti per la concezione, la costruzione, il funzionamento o la manutenzione sia di impianti d'arricchimento
e di ritrattamento di materie nucleari o di produzione d'acqua
pesante, sia di componenti critiche essenziali di detti impianti; d.8 l'attività di intermediario, su territorio svizzero, di merci e tecnologia nucleari ai sensi del presente capoverso.9 3 Sono riservate le competenze di polizia della Confederazione e dei
Cantoni, in particolare quelle concernenti le costruzioni, il fuoco, le
acque e la vigilanza sul materiale da guerra, come anche le misure
attenenti all'importazione, all'esportazione e al transito, previste in
altre disposizioni.


Art. 5

1 La licenza dev'essere negata o sottoposta all'adempimento di condizioni o oneri adeguati, quando sia necessario alla tutela della sicurezza
esterna della Svizzera, all'adempimento dei suoi impegni internazionali o alla protezione di persone, di cose altrui o di beni giuridici
importanti, oppure se il Consiglio federale lo ritenga necessario per la
non proliferazione delle armi nucleari.10 2 La licenza dev'essere negata, se il richiedente non provi d'avere
provveduto alle cautele prescritte quanto all'assicurazione e alla costituzione di garanzie, se, nei casi previsti nell'articolo 4 capoverso 1
lettere a e b, le persone responsabili della direzione e della vigilanza
non posseggano la perizia necessaria, o se non sia certo che il richiedente osserverà le disposizioni della presente legge, oppure le condizioni od oneri che gli fossero imposti.

3 Il Consiglio federale può far dipendere la concessione della licenza
di costruire, o d'esercitare un impianto nucleare, dalla condizione che
il richiedente sia cittadino svizzero, domiciliato in Svizzera. Se la
licenza è richiesta da una persona giuridica, il Consiglio federale può
esigere che almeno i due terzi dei consiglieri di amministrazione siano 8

Introdotta dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995
(RU 1995 4954 4958; FF 1994 I 1165).

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° apr. 1987
(RU 1987 544 545; FF 1985 II 371).

10

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° apr. 1987
(RU 1987 544 545; FF 1985 II 371).

b. condizioni

Energia

4

732.0

cittadini svizzeri, domiciliati in Svizzera, e che la persona giuridica
abbia la sede in Svizzera.

4 La licenza d'esportare combustibili nucleari radioattivi, materie
grezze, e materie, occorrenti alla tecnica nucleare, può essere negata,
quando sia necessario per sopperire ai bisogni del Paese.

5 La licenza d'esportare l'energia prodotta negli impianti nucleari
dev'essere negata, se l'esportazione sia contraria all'utile pubblico e
sia prevedibile che, nell'intervallo di tempo per il quale è doman-data
la licenza, l'energia possa essere impiegata adeguatamente in Svizzera.

6 La licenza di cui al capoverso 1 dev'essere negata, se sono state
ordinate misure coercitive corrispondenti conformemente alla legge
sugli embarghi del 22 marzo 200211.12

Art. 6

Sulle domande di licenza, risolve il Consiglio federale oppure l'ufficio
da esso designato.


Art. 7

1 La domanda di licenza di costruire, d'esercitare o di modificare un
impianto nucleare dev'essere corredata d'un rapporto tecnico particolareggiato. L'autorità competente è tenuta a provvedere, a spese del
richiedente, una perizia, per la quale si possa segnatamente accertare
se nel progetto siano prevedute tutte le misure che di ragione si possono esigere a tutela delle persone, dei beni altrui o di diritti degni di
considerazione. La perizia dev'essere comunicata al richiedente.

2 Deve inoltre essere udito il parere del Cantone sul cui territorio sarà
stabilito l'impianto nucleare.


Art. 8

1 Gli impianti nucleari e qualsiasi detenzione di combustibili nucleari e
di residui radioattivi sono sottoposti alla vigilanza della Confederazione.

2 Il Consiglio federale e gli uffici da esso designati hanno la facoltà di
emanare, in ogni tempo, le disposizioni indispensabili alla protezione
delle persone, dei beni altrui e di diritti degni di considerazione, alla
tutela della sicurezza esterna della Svizzera e all'adempimento delle
sue obbligazioni internazionali, come anche di vigilare affinchè tali
disposizioni siano applicate.

11

RS 946.231

12 Introdotto

dall'art. 17 n. 3 della legge del 22 mar. 2002 sugli embarghi, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 946.231).

c. competenza

d. procedura

Vigilanza della
Confederazione

Uso pacifico dell'energia nucleare 5

732.0

3 Ogni disegno di mutazione di un impianto nucleare dev'essere notificato agli uffici competenti, quand'anche per la mutazione considerata
non sia necessaria una licenza.


Art. 9

1 Le licenze non sono trasmissibili.

2 Una licenza può essere revocata dall'autorità competente a concederla, quando sia stata ottenuta per effetto di indicazioni inesatte o
incomplete, oppure quando non siano adempiute, o cessino d'essere
tali, le condizioni con le quali sia stata concessa.

3 Se è revocata la licenza d'esercitare un impianto nucleare, l'esercente
deve rimuovere dall'impianto fermato ogni cagione di pericolo.

4 Se è revocata la licenza di tenere combustibili nucleari e residui
radioattivi, i medesimi devono essere trasferiti immediatamente al
titolare d'una licenza o alla Confederazione; ove occorra, la Confederazione può ordinare che essi siano sequestrati (art. 39), oppure che
siano rimosse le cagioni di pericolo, a spese del titolare della licenza
revocata.

5 Se una licenza è revocata per ragioni non imputabili al titolare, la
Confederazione paga al medesimo, per il danno cagionato dalla revoca, un'equa indennità. ...13 Capo terzo:...14

Art. 10

e 11 Capo quarto: Responsabilità civile e assicurazione

Art. 12

a 2615 13

Per. 2 abrogato dal n. 9 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni
possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni
(RS 173.51).

14

Abrogato dall'art. 48 n. 1 della LF del 22 mar. 1991 sulla radioprotezione (RS 814.50).

15

Abrogati dall'art. 36 n. 2 della LF del 18 mar. 1983 sulla responsabilità civile in materia
nucleare (RS 732.44).

Intrasmissibilità
e revoca delle
licenze

Energia

6

732.0

Capo quinto: Grandi sinistri

Art. 27

e 2816 Capo sesto: Disposizioni penali

Art. 29

1 Chiunque nell'intenzione di mettere in pericolo la vita o la salute
delle persone, oppure una cosa altrui di grande valore, libera o tenta di
liberare dell'energia nucleare, oppure perturba l'esercizio di un
impianto nucleare è punito con la reclusione.

Nei casi particolarmente gravi, segnatamente quando il colpevole
metta in pericolo la vita o la salute d'un gran numero di persone, la
pena è della reclusione fino a cinque anni o della reclusione perpetua.

Nei casi poco gravi, può essere pronunciata la detenzione.

2 Chiunque per negligenza, liberando dell'energia nucleare, o perturbando l'esercizio d'un impianto nucleare, mette in pericolo la vita o la
salute delle persone, oppure una cosa altrui di grande valore, è punito
con la detenzione fino a cinque anni.

Nei casi poco gravi, può essere pronunciata la multa.


Art. 30

1 Chiunque intenzionalmente costruisce un impianto nucleare difettoso, segnatamente omettendo gli apparecchi necessari e prescritti per
prevenire gli infortuni,
chiunque intenzionalmente fabbrica, o fornisce per la costruzione o
l'esercizio d'un simile impianto, accessori difettosi,
chiunque intenzionalmente guasta, distrugge, rimuove, rende altrimenti inservibile, mette fuori uso, oppure, contrariamente alle norme
applicabili, omette di collocare un apparecchio destinato a prevenire
gli infortuni in simile impianto,
ed espone con ciò scientemente la vita o la salute delle persone, oppure una cosa altrui di grande valore, a un pericolo attenente a un processo di trasmutazione nucleare o a radiazioni da una materia radioattiva,
è punito con la reclusione o con la detenzione.

2 La pena è della detenzione o della multa, se il colpevole ha agito per
negligenza.
Nei casi poco gravi, può essere pronunciata la multa.

16

Abrogati dall'art. 36 n. 2 della LF del 18 mar. 1983 sulla responsabilità civile in materia
nucleare (RS 732.44).

Esposizione a
pericolo per
effetto della
liberazione di
energia nucleare,
ecc.

Esposizione a
pericolo mediante impianti
nucleari
difettosi, ecc.

Uso pacifico dell'energia nucleare 7

732.0


Art. 31

1 Chiunque intenzionalmente espone, o tenta d'esporre, una persona a
radiazioni ionizzanti, al fine di mettere in pericolo la salute di essa, è
punito con la reclusione o con la detenzione.

2 Chiunque intenzionalmente espone, o tenta d'esporre, delle cose
altrui a radiazioni ionizzanti, al fine di cagionare grave pregiudizio alla
loro utilità, è punito con la reclusione o con la detenzione.

3 Chiunque per negligenza mette in pericolo la salute di una persona
mediante radiazioni ionizzanti, è punito, a querela di parte, con la
detenzione o con la multa.


Art. 32

1 Chiunque compie atti preparatori, diretti a liberare dell'energia
nucleare per mettere in pericolo la vita o l'integrità delle persone,
oppure una cosa altrui di grande valore, è punito con la reclusione sino
a dieci anni o con la detenzione.

2 Chiunque fabbrica materie radioattive o appronta impianti che emettono radiazioni ionizzanti, sapendo o dovendo presumere che sono
destinati a un uso delittuoso, è punito con la reclusione sino a dieci
anni o con la detenzione.

3 Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce,
nasconde o trasporta materie radioattive, impianti che emettono
radiazioni ionizzanti, oppure sostanze destinate alla loro fabbricazione,
è punito, se sa o deve presumere che sono destinati a un uso delittuoso, con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

4 Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di
fare uso delittuoso di materie radioattive o di impianti che emettono
radiazioni ionizzanti, gli dà istruzioni per la fabbricazione, è punito
con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.


Art. 33

Oltre la pena privativa della libertà personale, prevista negli articoli 29, 30, 31 e 32, il giudice può infliggere la multa fino a centomila
franchi.


Art. 34

1 Chiunque, al fine di rivelarli o di renderli accessibili a persone non
autorizzate, o di farne egli stesso un uso illecito, indaga fatti, provvedimenti, processi e oggetti attenenti all'uso pacifico dell'energia nucleare, mantenuti segreti nell'interesse degli aventi diritto o in considerazione di accordi di diritto pubblico internazionale,
chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibili simili fatti, provvedimenti, processi, e oggetti, a persone non autorizzate, Esposizione a
pericolo mediante radiazioni
ionizzanti

Atti preparatori
punibili

Cumulo della
pena privativa
della libertà e
della multa

Violazione
de segreti

Energia

8

732.0

è punito con la detenzione o con la multa.
Nei casi gravi, segnatamente se il colpevole ha agito a profitto di un
organismo estero pubblico o privato, di un'impresa privata estera, oppure di loro agenti, può essere pronunciata la reclusione.

2

La pena è della detenzione sino a un anno o della multa, se il colpevole ha agito per negligenza.

a17 1 Chiunque, intenzionalmente, senza essere titolare di una licenza
oppure non adempiendo le condizioni e gli oneri previsti dalla licenza,
importa, fa transitare, esporta, offre o commercia merci o tecnologie
nucleari ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera c oppure capoverso
2, oppure funge da intermediario a tale scopo,
chiunque, in una domanda di licenza, fornisce in maniera inesatta o
incompleta dati essenziali per il rilascio della licenza oppure impiega
una siffatta domanda compilata da terzi,
chiunque non dichiara o dichiara in maniera inesatta l'importazione,
l'esportazione o il transito di merci o tecnologie nucleari,
chiunque fornisce, fa transitare oppure procura a titolo d'intermediario
merci o tecnologie nucleari ad un acquirente finale o verso un luogo di
destinazione non menzionati nella licenza oppure funge da intermediario a tale scopo,
chiunque fa pervenire merci o tecnologie nucleari ad una persona
sapendo o dovendo presumere che questa li trasferirà direttamente o
indirettamente ad un acquirente finale non autorizzato,
chiunque partecipa ad un'operazione finanziaria relativa a un traffico
illegale concernente merci o tecnologie nucleari, o funge da intermediario per il finanziamento,
è punito con la detenzione o con la multa fino a un milione di franchi.

2 Nei casi gravi la pena è della reclusione fino a 10 anni. A questa può
essere cumulata la multa fino a cinque milioni di franchi.

3 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione
fino a sei mesi o della multa fino a 100 000 franchi.


Art. 35


18

1 Chiunque, tenuto a fornire informazioni, rifiuta intenzionalmente
d'informare, produrre documenti o consentire l'accesso ad uffici, ai
sensi dell'articolo 39 capoverso 1, oppure dà indicazioni inesatte,
chiunque contravviene altrimenti alla presente legge, a disposizioni
d'esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile, a una decisione 17

Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995
(RU 1995 4954 4958; FF 1994 I 1165).

18

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995
(RU 1995 4954 4958; FF 1994 I 1165).

Infrazioni
relative a merci e
tecnologie
nucleari

Contravvenzioni

Uso pacifico dell'energia nucleare 9

732.0

che commina le pene previste dal presente articolo, senza essere
punibile per un'altra fattispecie penale,
è punito con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi.

2 Il tentativo e la complicità sono punibili.

3 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a
40 000 franchi.

a19 Alle infrazioni previste dalla presente legge è applicabile l'articolo 6
della legge federale sul diritto penale amministrativo20.


Art. 36


21

1 Lo Svizzero che commette all'estero un crimine o un delitto secondo
la presente legge è punibile anche qualora l'atto non sia punibile nel
luogo in cui è stato compiuto.

2 Il diritto penale svizzero si applica, indipendentemente dalla legge
dello Stato in cui l'atto è stato compiuto, alla partecipazione di chiunque abbia preso parte in Svizzera a un atto punibile compiuto
all'estero, sempreché l'atto principale sia punibile secondo il diritto
svizzero.

a22 L'azione penale in materia di contravvenzioni si prescrive in cinque
anni. In caso d'interruzione, la prescrizione non può superare d'oltre la
metà il termine ordinario.

b23 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona,
ordina la confisca degli oggetti interessati, qualora non vi sia garanzia
che gli oggetti saranno utilizzati in conformità della legge. Gli oggetti
confiscati nonché l'eventuale profitto della realizzazione sono devoluti
alla Confederazione.

19

Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995
(RU 1995 4954 4958; FF 1994 I 1165).

20

RS 313.0

21

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995
(RU 1995 4954 4958; FF 1994 I 1165).

22

Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995
(RU 1995 4954 4958; FF 1994 I 1165).

23

Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995
(RU 1995 4954 4958; FF 1994 I 1165).

Infrazioni
commesse in
un'azienda

Atti commessi
all'estero,
partecipazione

Prescrizione in
materia di
contravvenzioni

Confisca di
oggetti

Energia

10

732.0

c24 I valori patrimoniali confiscati e le pretese di risarcimento sono devoluti alla Confederazione.

d25 Per altro, alla confisca ai sensi degli articoli 36be 36csono applicabili
gli articoli 58 e 59 del Codice penale svizzero26.

e27 1 Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni sono sottoposti alla
giurisdizione penale federale.

2 Le autorità preposte al rilascio della licenza e al controllo, gli organi
di polizia dei Cantoni e dei Comuni come pure gli organi doganali
sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le
infrazioni alla presente legge, che hanno accertato o di cui sono venuti
a conoscenza nel quadro della loro attività.

Capo settimo: Disposizioni d'applicazione e finali

Art. 37

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'applicazione necessarie
e istituisce gli organi amministrativi che occorrono.

1bis L'Ufficio federale di polizia28 dispone di un ufficio centrale
incaricato di procurare, elaborare e trasmettere informazioni inerenti al
campo d'applicazione della presente legge, a fini esecutivi, di prevenzione dei reati e d'azione penale.29 2 Nell'applicazione, esso può farsi coadiuvare, sotto la sua vigilanza,
dai Cantoni e dagli organismi dell'economia.

3 Per la concessione delle licenze e l'esecuzione della vigilanza possono essere riscosse delle tasse, il cui ammontare sarà stabilito dal
Consiglio federale.

24

Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995
(RU 1995 4954 4958; FF 1994 I 1165).

25

Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995
(RU 1995 4954 4958; FF 1994 I 1165).

26

RS 311.0

27

Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995
(RU 1995 4954 4958; FF 1994 I 1165).

28

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del
15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

29

Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995
(RU 1995 4954 4958; FF 1994 I 1165).

Confisca di
valori
patrimoniali o di
pretese di
risarcimento

Relazione con il
Codice penale

Giurisdizione
penale, obbligo
di denuncia

Esecuzione

Uso pacifico dell'energia nucleare 11

732.0

4

Per consentire l'importazione o l'esportazione di combustibili nucleari radioattivi, di beni nucleari o di dati tecnici giusta l'articolo 4
capoverso 2, il Consiglio federale può concludere accordi bilaterali
riguardanti la loro riesportazione o sicurezza, il loro controllo o la loro
utilizzazione a fini non militari.30

Art. 38


31

Il Consiglio federale designa delle commissioni per lo studio dei problemi dell'energia nucleare.


Art. 39

1 Le persone alle quali è commesso il controllo hanno il diritto di
accertare, in ogni tempo, se le disposizioni della legge, le prescrizioni
e le singole decisioni fondate sulla medesima, siano osservate; a tale
fine, esse possono esigere segnatamente informazioni, comunicazioni e
una speciale documentazione, esaminare qualunque documento; in
quanto sia necessario all'esercizio del loro ufficio, esse possono accedere a tutti gli impianti, uffici e depositi.

2 Ove occorra, l'ufficio competente può sequestrare materie e impianti
pericolosi, far vietare temporaneamente l'accesso a fondi, edifici, o
locali, determinati, prendere o fare prendere, a spese dell'esercente,
qualunque misura di protezione, qualora esso, nonostante un avvertimento, non vi provveda nel termine assegnatogli.

3 Nell'esercizio del loro ufficio, gli organi di controllo possono avvalersi della collaborazione della polizia dei Cantoni e dei Comuni nonché degli organi d'inchiesta dell'amministrazione delle dogane. Se vi
sono indizi d'infrazioni alla presente legge, possono avvalersi della
collaborazione dei competenti organi di polizia della Confederazione.32 4 Il controllo alla frontiera compete agli organi doganali.33 30

Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° apr. 1987 (RU 1987 544 545;
FF 1985 II 371).

31

Nuovo testo giusta l'art. 48 n. 1 della LF del 22 mar. 1991 sulla radioprotezione, in vigore
dal 1° ott. 1994 (RS 814.50).

32

Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995
(RU 1995 4954 4958; FF 1994 I 1165).

33

Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995
(RU 1995 4954 4958; FF 1994 I 1165).

Commissioni

Controllo, misure di sicurezza

Energia

12

732.0

a34 I servizi federali competenti come pure gli organi di polizia dei Cantoni e dei Comuni possono comunicarsi reciprocamente e trasmettere
alle autorità di vigilanza le informazioni necessarie all'esecuzione
della presente legge.

b35 1 Le autorità federali competenti per l'esecuzione, il controllo, la prevenzione dei reati o l'azione penale possono collaborare e coordinare
le indagini con le competenti autorità estere, organizzazioni ed organismi internazionali, per quanto sia necessario ai fini dell'esecuzione
della presente legge o delle prescrizioni estere ad essa corrispondenti,
e a condizione che le autorità estere oppure le organizzazioni e gli
organismi internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o a un
obbligo di segretezza equivalente.

2 In particolare, esse possono richiedere alle autorità estere competenti
come pure alle organizzazioni ed organismi internazionali le informazioni necessarie. In cambio possono trasmettere loro informazioni
concernenti:

a.

la natura, la quantità, il luogo di destinazione e d'impiego,
l'impiego previsto nonché i destinatari di merci o tecnologie
nucleari;

b.

le persone coinvolte nella fabbricazione, fornitura o mediazione o nel finanziamento di merci o tecnologie nucleari; c.

le modalità finanziarie dell'affare.

3 Se lo Stato estero accorda la reciprocità, esse possono fornire le
informazioni ai sensi del capoverso 2 anche di propria iniziativa o su
richiesta, a condizione che le autorità estere assicurino che le informazioni: a.

vengano impiegate solamente per scopi conformi alla presente
legge, e

b.

verranno impiegate in un procedimento penale solamente
qualora siano state procurate posteriormente secondo le
disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale.

4 Esse possono fornire informazioni anche ad organizzazioni ed organismi internazionali, alle condizioni previste dal capoverso 3 e con la
possibilità di rinunciare alla reciprocità.

34

Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995
(RU 1995 4954 4958; FF 1994 I 1165).

35

Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995
(RU 1995 4954 4958; FF 1994 I 1165).

Assistenza
amministrativa in
Svizzera

Assistenza
amministrativa
con autorità
estere

Uso pacifico dell'energia nucleare 13

732.0

5 Sono salve le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale
in materia penale.


Art. 40

Tutte le persone alle quali la Confederazione commette l'applicazione
della presente legge e delle sue disposizioni d'applicazione sono
assoggettate alle prescrizioni concernenti la responsabilità così penale
come civile e l'obbligo del segreto, applicabili ai funzionari federali.


Art. 41

1 I sussidi e altre prestazioni della Confederazione possono essere
rivendicati, quando siano concessi a torto o quando il beneficiario,
nonostante un avvertimento, non adempia le condizioni e gli oneri
impostigli.

2 Il beneficiario può essere liberato dall'obbligo di restituire tali profitti, qualora provi che più non sussiste l'arricchimento, salvo che: a.

per ottenere il sussidio abbia fornito intenzionalmente, o per
negligenza, indicazioni inveritiere, ingannevoli oppure incomplete; b.

non abbia, per sua colpa, adempiuto le condizioni e gli oneri
che gli erano stati imposti; c.

si sia spossessato dell'arricchimento, pur dovendo prevedere la
rivendicazione.

3 ...36

4 I diritti della Confederazione si prescrivono in un anno a contare dal
giorno in cui gli organi federali ne hanno avuto cognizione, ma al più
tardi in cinque anni dal giorno in cui il diritto è sorto. Se la pretesa
della Confederazione deriva da un reato per il quale la legge penale
prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest'ultimo.

5 La prescrizione è interrotta da qualunque atto d'esazione; essa è
sospesa fintanto che la persona di cui si tratta possa essere escussa in
Svizzera.

36

Abrogato dal n. 9 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono
essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni
(RS 173.51).

Responsabilità,
obbligo del
segreto

Restituzione
di sussidi

Energia

14

732.0


Art. 42

1 Il Consiglio federale stabilisce il giorno in cui la presente legge entra
in vigore.

2 A contare da quella data è abrogato il decreto federale del 18 dicembre 194637 concernente il promovimento di ricerche nel campo
dell'energia atomica.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 196038 37

[CS 4 275]

38

DCF del 13 giu. 1960 (RU 1960 586).

Entrata in vigore