01.03.2023 - * / En vigueur
01.01.2023 - 28.02.2023
01.12.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.11.2022
01.10.2021 - 31.12.2021
01.08.2021 - 30.09.2021
01.12.2020 - 31.07.2021
01.07.2020 - 30.11.2020
01.06.2020 - 30.06.2020
01.02.2020 - 31.05.2020
01.01.2019 - 31.01.2020
01.01.2018 - 31.12.2018
01.12.2015 - 31.12.2017
01.10.2014 - 30.11.2015
01.01.2013 - 30.09.2014
01.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.09.2012
01.01.2008 - 31.12.2011
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
01.02.2005 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.01.2005
01.12.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 30.11.2004
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1

Ordinanza
sul promovimento della ginnastica e dello sport
del 21 ottobre 1987 (Stato 7 maggio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 17 marzo 19721 che promuove
la ginnastica e lo sport, ordina:

Capo primo: Educazione fisica nella scuola Sezione 1: Insegnamento obbligatorio nelle scuole elementari e medie

Art. 1


2

Principio

1 I Cantoni provvedono affinché, nell'ambito dell'insegnamento ordinario, nelle
scuole elementari, nelle scuole medie e nelle scuole medie superiori di cultura generale siano impartite mediamente tre lezioni settimanali di educazione fisica.

2 Essi provvedono affinché l'insegnamento impartito sia di qualità e consenta, in
funzione del livello di sviluppo degli allievi, di promuoverne le capacità coordinative, la condizione fisica e le competenze sociali.

3 I Cantoni provvedono affinché l'insegnamento dell'educazione fisica sia completato da attività sportive complementari quali giornate sportive, campi di sport e settimane consacrate al tema dello sport.

4 L'insegnamento dell'educazione fisica si fonda su un programma scolastico quadro
emanato dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport (Dipartimento). I Cantoni devono essere consultati prima dell'emanazione di detto programma scolastico quadro. Il loro parere è tenuto in considerazione.

a3 Computo delle attività sportive complementari 1 Le attività sportive complementari possono essere computate fino a un massimo
della metà come insegnamento ordinario conformemente all'articolo 1 capoverso 1.

2 Le attività sportive complementari sono computabili in ragione di quattro lezioni al
giorno al massimo.

RU 1987 1703 1

RS 415.0

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 set. 2000, in vigore dal 1° nov. 2000 (RU 2000
2427).

3

Introdotto dal n. I dell'O del 25 set. 2000, in vigore dal 1° nov. 2000 (RU 2000 2427).

415.01

Ginnastica e sport

2

415.01

3 La media conformemente all'articolo 1 capoverso 1 può riferirsi a un periodo di
due anni per le scuole medie e a un periodo di tre anni per le scuole medie superiori.
In ogni caso devono essere impartite almeno due lezioni settimanali.

4 Le attività sportive complementari possono essere computate soltanto se sono state
previamente dichiarate obbligatorie per tutti gli allievi. Esse devono figurare
nell'orario delle lezioni scolastiche.


Art. 2

Attitudini fisiche

I Cantoni provvedono affinché siano controllate le attitudini fisiche degli scolari.


Art. 3

Insegnamento, mezzi didattici 1

Il personale insegnante deve possedere la formazione tecnica e pedagogica adeguata al grado di insegnamento.

2

La Commissione federale dello sport (CFS) mette a disposizione dei Cantoni i documenti didattici e designa a chi questi vanno distribuiti gratuitamente.4 All'uopo
consulta l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale.


Art. 4


5

Coordinamento

Nell'ambito della Conferenza dei responsabili cantonali dell'educazione fisica nella
scuola (CRCEFS), la Confederazione provvede a uno scambio periodico di pareri con
gli organi cantonali di vigilanza e di consulenza in materia di insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole elementari e medie.

Sezione 2: Insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole professionali

Art. 5

Per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole professionali fa stato l'ordinanza del 14 giugno 19766 sull'educazione fisica nelle scuole professionali.

Sezione 3: Sport scolastico facoltativo

Art. 6

1

I Cantoni provvedono affinché complementarmente all'insegnamento obbligatorio dell'educazione fisica sia offerto lo sport scolastico facoltativo.

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3018).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3018).

6

RS 415.022

O

3

415.01

2

La CFS funge da organo di collegamento nelle manifestazioni internazionali dello sport scolastico facoltativo.7 Sezione 4: Formazione e perfezionamento del personale insegnante

Art. 7

Formazione dei docenti di scuola elementare 1

I docenti di scuola elementare che, secondo il diritto cantonale, insegnano educazione fisica, oltre a questa formazione ne devono avere una teorica e didattica.

2

I Cantoni disciplinano le esigenze d'esame.


Art. 8

Formazione di insegnanti di educazione fisica 1

I candidati a un diploma federale di insegnante di educazione fisica devono seguire e portare a termine con successo i corsi universitari e quelli completivi organizzati
dall'Ufficio federale dello sport (UFSPO) 8, sezione Scuola federale dello sport di
Macolin (sez. SFSM)9, secondo l'ordinanza del 21 ottobre 198710 concernente la
formazione degli insegnanti di educazione fisica nelle università.

2

L'organizzazione degli studi in scienze sportive con conseguimento di licenza o di dottorato spetta alle Università.


Art. 9

Formazione continua

1

La Confederazione si assume i costi delle manifestazioni e dei corsi seguenti organizzati dall'Associazione svizzera d'educazione fisica nelle scuole per gli insegnanti
di educazione fisica:

a.

corsi centrali per monitori di corsi, b.

corsi eventuali per insegnanti d'educazione fisica nelle scuole normali, c.

corsi centrali per il personale insegnante, d.

riunioni e manifestazioni sportive organizzate su piano nazionale.

2

Essa può assegnare contributi al promovimento delle manifestazioni indette dalla Conferenza dei direttori degli istituti universitari di sport per gli incaricati di corsi e
diplomati di detti istituti.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3018).

8

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15
giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

9

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15
giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

10

RS 415.023

Ginnastica e sport

4

415.01

3

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento) stabilisce, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze,
l'ammontare delle indennità versate ai monitori e ai partecipanti dei corsi centrali.11 4

La Confederazione può sussidiare le pubblicazioni di educazione fisica scolastica utili al perfezionamento degli insegnanti.

Capitolo secondo: «Gioventù + Sport» Sezione 1: In generale

Art. 10

Definizione

«Gioventù + Sport» (G + S) comprende la formazione della gioventù in corsi di discipline sportive e in manifestazioni singole, nonché la formazione e il perfezionamento dei monitori e dei quadri.


Art. 11

Discipline sportive

1

G+S comprende le discipline sportive che, se praticate, contribuiscono a migliorare le attitudini fisiche soprattutto nel quadro dello sviluppo generale dei giovani, fermo
restando che:

a.

i mezzi tecnici e finanziari e il personale necessario devono restare in limiti
accettabili;

b.

la salute e la sicurezza dei partecipanti, come pure l'ambiente, non devono
essere posti in pericolo; c.

l'obiettivo ideale e pedagogico delle discipline sportive deve corrispondere
alle basi etiche della società.12 2

Il Dipartimento, dopo consultazione della CFS, designa le discipline sportive, i corsi di formazione e gli esami.13


Art. 12

Gestione e direzione

1

I Cantoni designano un ufficio competente per G + S.

2

La direzione di G + S è affidata all'UFSPO. I Cantoni e le associazioni e istituzioni federali interessate collaborano a titolo consultivo.

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 giu. 1994 (RU 1994 1392).

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3018).

O

5

415.01

Sezione 2: Partecipanti, quadri, organizzatori, coach G+S e monitori14

Art. 13

Partecipanti

1

Possono partecipare ai corsi di discipline sportive, i giovani svizzeri e stranieri domiciliati in Svizzera, di entrambi i sessi, a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui
compiono il decimo anno e fino al compimento del ventesimo anno di età.15 2

Altre persone possono partecipare a G + S, ma non beneficiano di prestazioni della Confederazione.


Art. 14


16

Quadri

1 La formazione dei monitori e dei coach G+S è garantita dai quadri. Sono considerati quadri i periti, gli istruttori e i consulenti.

2 Il Dipartimento determina i compiti e disciplina la formazione e il perfezionamento
dei quadri, come pure la revoca e la perdita del riconoscimento. Disciplina inoltre la
responsabilità disciplinare dei quadri dell'UFSPO che non sono sottoposti all'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 192717.

a18 Organizzatori

1 Gli organizzatori di attività G+S nell'ambito del sistema dei contributi forfettari
sono le federazioni sportive, le società sportive nonché le associazioni giovanili e le
società loro affiliate. Per l'organizzazione dei corsi annuali e semestrali possono essere designati in qualità di organizzatori anche fornitori commerciali, per quella dei
campi anche i Comuni e gli uffici cantonali dello sport.

2 L'organizzatore offre corsi o campi diretti da monitori G+S.

b19 Coach G+S

1 Nell'ambito del sistema dei contributi forfettari, il coach G+S è il rappresentante
dell'organizzatore e l'interlocutore dei servizi amministrativi. È reclutato dall'organizzatore, che ne informa l'autorità G+S competente.

2 Il coach G+S assume gli obblighi seguenti: a.

provvedere a una pianificazione a lungo termine allo scopo di mantenere
un'offerta adeguata di attività G+S; b.

allestire il programma annuale o semestrale in collaborazione con il monitore
G+S;

14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2966).

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 apr. 1995, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1995
1392).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2966).

17

RS 172.221.10 18

Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2966).

19

Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2966).

Ginnastica e sport

6

415.01

c.

notificare all'autorità G+S competente le mutazioni successive, quali la sospensione di un'attività G+S o l'avvio di una nuova attività G+S nonché
ogni modifica riguardante i suoi dati personali; d.

fornire consulenza, assistere e sorvegliare i monitori G+S durante lo svolgimento delle attività G+S; e.

controllare i lavori amministrativi dei monitori G+S; f.

allestire il conteggio delle attività svolte; g.

tenere un diario di coach G+S; h.

assicurare all'autorità G+S competente la possibilità di esaminare il suo lavoro; i.

seguire un pertinente corso di formazione al più tardi durante il suo primo
anno d'attività.

3 D'intesa con l'organizzatore, notifica le attività di quest'ultimo all'autorità G+S
competente mediante una domanda di concessione di contributi forfettari. Il programma delle discipline sportive che comportano particolari disposizioni di sicurezza secondo gli articoli 7 e 8 dell'ordinanza del 10 novembre 198020 concernente
Gioventù e Sport deve essere controllato e approvato da un perito G+S prima della
notificazione.

c21 Monitore G+S

1 Sono considerati monitori gli Svizzeri, come pure gli stranieri in possesso di un
permesso di domicilio o di soggiorno che vantano una formazione appropriata e una
buona reputazione.

2 Ogni monitore G+S può dirigere, nella propria disciplina sportiva, corsi G+S o
campi G+S offerti da un organizzatore.

3 Il monitore G+S assume gli obblighi seguenti: a.

tenere un giornale d'allenamento G+S o un giornale di campo G+S; b.

assicurare all'autorità G+S competente e al coach G+S la possibilità di esaminare il suo lavoro.

4 Il Dipartimento determina i compiti e disciplina la formazione e il perfezionamento
dei monitori, come pure la revoca e la perdita del riconoscimento delle funzioni di
monitore.

20

RS 415.31

21

Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2966).

O

7

415.01

Sezione 3:
Prestazioni della Confederazione nel sistema dei contributi
non forfettari
22


Art. 15

Contributi per corsi di discipline sportive23 1

La Confederazione accorda agli organizzatori di corsi di discipline sportive i contributi seguenti:

a.

costi di corso per i corsi di disciplina sportiva; b.

costi di corso e sussidio di campo per i corsi di discipline sportive comprendenti uno o più pernottamenti.24 2

I costi di corso sono calcolati in funzione del numero e della categoria dei monitori, del numero dei partecipanti come anche della durata della formazione e delle attività
complementari autorizzate.

3

Il sussidio di campo dipende dal numero dei partecipanti e dalla durata della manifestazione.25

4

...26

a27 Contributo ai Cantoni per il promovimento di G+S 1

La Confederazione assegna ai Cantoni un contributo per il promovimento di G+S.

2

Il contributo per il promovimento di G+S si calcola in funzione dei contributi pagati agli organizzatori nel Cantone, in virtù dell'articolo 15, nonché in funzione della capacità finanziaria del Cantone. Il contributo ammonta alla metà dell'importo computabile.


Art. 16

Contributi alla rimunerazione dei consulenti La Confederazione versa ai Cantoni contributi per la rimunerazione dei consulenti
che valutano, discutono e visitano manifestazioni di G + S.


Art. 17

Contributi per corsi di monitori e di quadri 1

La Confederazione si assume i costi dei corsi federali di monitori e versa un'indennità ai partecipanti.

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2966).

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 apr. 1995, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1995
1392).

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 apr. 1995, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1995
1392).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 apr. 1995, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1995
1392).

26

Abrogato dal n. I dell'O del 6 giu. 1994 (RU 1994 1392).

27

Introdotto dal n. I dell'O del 6 giu. 1994 (RU 1994 1392).

Ginnastica e sport

8

415.01

2

Essa partecipa ai costi dei corsi di monitori e di quadri organizzati dai Cantoni, dalle federazioni e da altre istituzioni. Questi contributi sono calcolati in funzione del
numero dei partecipanti e della durata dei corsi.


Art. 18

Indennità delle commissioni consultive La Confederazione versa un'indennità per le attività consultive di cui all'articolo 12
capoverso 2.


Art. 19

Ammontare dei contributi e procedura 1

Il Dipartimento stabilisce l'ammontare dei contributi d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze e disciplina le modalità d'assegnazione.

2

Esso versa un'indennità forfettaria alle federazioni delle discipline sportive cui l'UFSPO concede soltanto prestazioni ridotte.

3

Sono applicabili le disposizioni della legge sui sussidi del 5 ottobre 199028.29

Art. 20

Assicurazione

1

...30

2

In manifestazioni nazionali autorizzate dall'UFSPO, la Confederazione copre la responsabilità dei partecipanti nei confronti di terzi al medesimo titolo come un assicuratore di responsabilità civile. È fatta salva la legge del 14 marzo 195831 sulla responsabilità32.


Art. 21


33

D'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni34, il Dipartimento designa le persone per le quali la Confederazione
assume la metà o la totalità dei costi di viaggio e il materiale in prestito per il quale
essa rimborsa le spese di trasporto.


Art. 22


35

Altre prestazioni

1

Il Dipartimento disciplina la consegna in prestito di materiale e di carte topografiche destinati a G+S, la messa a disposizione degli accantonamenti della truppa nonché la consegna di derrate alimentari e di veicoli a motore dell'esercito.

28

RS 616.1

29

Introdotto dal n. I dell'O del 6 giu. 1994 (RU 1994 1392).

30

Abrogato dal n. I dell'O del 6 giu. 1994 (RU 1994 1392).

31

RS 170.32

32

RS 170.32

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 apr. 1995, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1995
1392).

34

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicaro del 19 dic. 1997.

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

O

9

415.01

2

Il deposito, il ripristino e la spedizione del materiale in prestito sono effettuati dagli arsenali federali e cantonali, a carico dell'Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri (UFIFT).


Art. 23

Insegne, stampati e distinzioni La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni e delle organizzazioni le insegne, gli stampati e le distinzioni necessari. L'UFSPO stabilisce, di caso in caso, la
parte dei costi a carico del destinatario. È salva la partecipazione dell'Ufficio centrale
federale degli stampati e del materiale alla consegna di stampati.

Sezione 4: 36
Prestazioni della Confederazione nel sistema dei contributi forfettari
a Principio

1 I contributi forfettari sono versati, su richiesta, nel limite dei crediti stanziati.

2 Per quanto riguarda le attività G+S nell'ambito del sistema dei contributi forfettari,
si distinguono quattro gruppi d'utenti e il promovimento delle nuove leve in determinate discipline sportive: a.

gruppo d'utenti 1: corsi annuali e semestrali di società sportive che dispongono d'infrastrutture fisse e impartiscono un insegnamento sportivo regolare
agli stessi gruppi di partecipanti nella disciplina sportiva del calcio; b.

gruppo d'utenti 2: corsi annuali e semestrali di società sportive che non dispongono d'infrastrutture fisse e impartiscono un insegnamento sportivo regolare agli stessi gruppi di partecipanti nelle discipline sportive seguenti: canoismo, sci, sci di fondo, salto con gli sci e snowboard; c.

gruppo d'utenti 3: campi di associazioni giovanili nella disciplina sportiva
dello sport di campo/trekking; d.

gruppo d'utenti 4: campi di Comuni, di federazioni e di uffici cantonali dello
sport nelle discipline sportive seguenti: calcio, canoismo, sci, sci di fondo,
salto con gli sci e snowboard; e.

promovimento delle nuove leve: corsi annuali delle federazioni sportive nelle
discipline sportive dei gruppi d'utenti 1 e 2.

b Beneficiari dei sussidi I contributi forfettari sono concessi agli organizzatori delle attività G+S.

36

Introdotta dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2966).

Ginnastica e sport

10

415.01

c Competenza

1 Le notificazioni e i conteggi delle attività G+S dei gruppi d'utenti 1 e 2, dei campi
G+S locali del gruppo d'utenti 3 nonché delle attività del gruppo d'utenti 4 organizzate sotto la responsabilità dei Comuni o dei Cantoni devono essere presentati al
pertinente ufficio cantonale.

2 Le notificazioni e i conteggi dei campi G+S regionali, cantonali e nazionali del
gruppo d'utenti 3, delle attività del gruppo d'utenti 4 organizzate sotto la responsabilità di una federazione sportiva e dei corsi G+S per il promovimento delle nuove
leve devono essere presentati all'UFSPO.

d Condizioni generali

Per i corsi G+S e i campi G+S svolti, la Confederazione versa contributi forfettari se: a.

l'attività G+S è stata notificata all'autorità G+S competente il più tardi tre
settimane prima dell'inizio del corso o del campo; b.

l'organizzatore si impegna per scritto a rispettare le regolamentazioni G+S.

e Contributi forfettari per i corsi G+S del gruppo d'utenti 1 1 I contributi forfettari sono versati per i corsi semestrali che: a.

durano almeno 15 settimane; b.

sono seguiti da almeno 4 partecipanti (part.); e c.

offrono come minimo un allenamento settimanale della durata di almeno 60
minuti.

2 Il contributo forfettario è composto di un contributo di base e di contributi speciali.

3 Il contributo di base, in funzione dell'entità del gruppo e della durata dell'insegnamento, è stabilito come segue: 4 - 7 part.

8 - 24 part.

60 - 90 minuti

max. 200 fr.

max. 290 fr.

più di 90 minuti

max. 260 fr.

max. 350 fr.

4 I contributi speciali sono versati: a.

in funzione del numero di allenamenti settimanali, tuttavia per 5 allenamenti
al massimo, secondo le aliquote seguenti:
1. un allenamento settimanale 4 - 7 part.

8 - 24 part.

a partire da 25 part.
per ogni ulteriore gruppo di 12
part.

60 - 90 minuti

max. 90 fr.

max. 130 fr.

max. 130 fr.

più di 90 minuti

max. 120 fr.

max. 150 fr.

max. 150 fr.

O

11

415.01

2. per ogni ulteriore allenamento settimanale 4 - 7 part.

8 - 24 part.

a partire da 25 part.
per ogni ulteriore gruppo di 12
part.

60 - 90 minuti

max. 255 fr.

max. 390 fr.

max. 390 fr.

più di 90 minuti

max. 345 fr.

max. 500 fr.

max. 500 fr.

b.

per competizioni delle categorie seguenti: categoria 1

(5 - 9 competizioni) max. 125 fr.

categoria 2

(10 - 14 competizioni) max. 250 fr.

categoria 3

(a partire da 15 competizioni) max. 375 fr.

c.

per i campi d'allenamento della durata di almeno cinque giorni, 450 franchi
al massimo per campo, secondo il numero di partecipanti.

5 Per i corsi annuali che durano almeno 30 settimane, i contributi secondo i capoversi 3 e 4 lettere a-b sono raddoppiati.

f Contributi forfettari per i corsi G+S del gruppo d'utenti 2 1 I contributi forfettari sono versati per i corsi semestrali che: a.

durano almeno 40 ore; e b.

sono seguiti da almeno 4 partecipanti.

2 Il contributo forfettario è composto di un contributo di base e di contributi speciali.

3 Il contributo di base ammonta a: 4 - 7 part. (tutte le discipline sportive) 8 - 12 part. (canoismo)
8 - 15 part. (sci/snowboard)
8 - 24 part. (sci di fondo/salto con gli sci) max. 260 fr.

max. 350 fr.

4 I contributi speciali sono versati in funzione del numero di ore per corso, tuttavia
per 220 ore al massimo. Le competizioni e i campi d'allenamento possono essere
computati. Sono applicabili le aliquote seguenti: Ore

4 - 7 part.

per ogni ulteriore
gruppo di 12 part.

8 - 12 part. (canoismo)
8 - 15 part. (sci/snowboard)
8 - 24 part. (sci di fondo/
salto con gli sci)

a partire da 13 part.
a partire da 16 part.
a partire da 25 part.

a partire da 40

max. 220 fr.

max. 270 fr.

max. 270 fr.

a partire da 70

max. 580 fr.

max. 740 fr.

max. 740 fr.

Ginnastica e sport

12

415.01

Ore

4 - 7 part.

per ogni ulteriore
gruppo di 12 part.

8 - 12 part. (canoismo)
8 - 15 part. (sci/snowboard)
8 - 24 part. (sci di fondo/
salto con gli sci)

a partire da 13 part.
a partire da 16 part.
a partire da 25 part.

a partire da 100

max. 950 fr.

max. 1390 fr.

max. 1390 fr.

a partire da 130

max. 1340 fr.

max. 1900 fr.

max. 1900 fr.

a partire da 160

max. 1740 fr.

max. 2430 fr.

max. 2430 fr.

a partire da 190

max. 2150 fr.

max. 2980 fr.

max. 2980 fr.

a partire da 220

max. 2570 fr.

max. 3550 fr.

max. 3550 fr.

5 Per i corsi annuali, il numero di ore richieste e i contributi secondo i capoversi 3 e
4 sono raddoppiati. I contributi speciali sono versati per 440 ore al massimo.

g Contributi forfettari per il promovimento delle nuove leve 1 I contributi forfettari sono versati per corsi annuali che: a.

durano almeno 50 ore; e b.

sono seguiti da almeno 4 partecipanti.

2 Il contributo forfettario è composto di un contributo di base e di contributi speciali.

3 Il contributo di base ammonta a: 4 - 7 part. (tutte le discipline sportive) 8 - 12 part. (canoismo)
8 - 15 part. (sci/snowboard)
8 - 24 part. (calcio/sci di fondo/salto con gli sci) max. 470 fr.

max. 650 fr.

4 I contributi speciali sono versati in funzione del numero di ore per corso. Per
quanto riguarda la durata massima del corso, non è stabilito alcun limite. Le competizioni e i campi di allenamento possono essere computati. Le aliquote seguenti sono
applicabili:

Ore

4 - 7 part.

per ogni ulteriore
gruppo di 12 part.

8 - 12 part. (canoismo)
8 - 15 part. (sci/snowboard)
8 - 24 part. (sci di fondo/
salto con gli sci)

a partire da 13 part.
a partire da 16 part.
a partire da 25 part.

50

max. 550 fr.

max. 750 fr.

max. 750 fr.

per ogni fascia supplementare di 10 ore max. 150 fr.

max. 170 fr.

max. 170 fr.

O

13

415.01

h Contributi forfettari per i campi G+S del gruppo d'utenti 3 1 I contributi forfettari sono versati per i campi che: a.

durano almeno 5 giorni consecutivi; e b.

sono seguiti da almeno 12 partecipanti, di cui almeno 6 in età G+S.

2 L'indennità è versata unicamente per 3, 5 o più giorni di campo. I campi di 4 giorni
consecutivi sono indennizzati come i campi di 3 giorni consecutivi.

3 Il contributo forfettario ammonta a 45 franchi al massimo per giorno di campo e
per ogni gruppo di 6 partecipanti.

i Contributi forfettari per i campi G+S del gruppo d'utenti 4 1 I contributi forfettari sono versati per i campi che: a.

durano almeno 5 giorni; e b.

sono seguiti da almeno 12 partecipanti in età G+S.

2 Il contributo forfettario ammonta a 45 franchi al massimo per giorno di campo e
per ogni gruppo di 6 partecipanti.

j Contributi forfettari per il coach G+S L'indennità per il coach G+S si basa sulla somma totale dei contributi forfettari per
le attività G+S svolte e ammonta al minimo al 5 per cento e al massimo all'8 per
cento di tale somma. Essa è versata all'organizzatore.

k Competenza per la decisione in merito ai sussidi 1 L'autorità G+S competente secondo l'articolo 23c capoverso 1 esamina la domanda, allestisce il conteggio e presenta una proposta all'UFSPO.

2 L'UFSPO esamina i conteggi e decide in merito ai contributi forfettari.

l Sanzioni amministrative Se l'organizzatore non adempie gli obblighi stabiliti nella presente ordinanza, i contributi forfettari possono essere ridotti o rifiutati.

Ginnastica e sport

14

415.01

Capitolo 3:
Associazione olimpica svizzera
37, federazioni di ginnastica e di sport e
altre organizzazioni sportive
Sezione 1: Contributi federali

Art. 24

Condizioni

1

La Confederazione assegna contributi all'Associazione olimpica svizzera (AOS)38 e alle federazioni di ginnastica e di sport che le sono affiliate alla condizione che: a.

contribuiscano efficacemente con la loro importanza, finalità e attività al
mantenimento di una buona attitudine fisica generale; b.

i loro statuti e attività siano compatibili con gli interessi nazionali; c.

garantiscano con la loro organizzazione e direzione un impiego dei mezzi federali conforme alla finalità prestabilita.

2

Può sostenere le altre organizzazioni che promuovono lo sport dei giovani e degli adulti e gli altri sforzi in questo settore nella misura in cui siano adempiute le condizioni enunciate al capoverso 1.


Art. 25

Impiego e ripartizione 1

Il Dipartimento versa all'AOS un contributo fisso per i compiti che essa si assume in qualità di organizzazione mantello e per i provvedimenti specifici presi in favore
dello sport.

2

L'ammontare dei contributi assegnati alle federazioni di ginnastica e di sport affiliate all'AOS è calcolato in funzione dell'effettivo dei membri, dei gruppi, delle prestazioni fornite per i corsi e dell'impegno nello sport di competizione. Le federazioni
devono impiegare i sussidi per la formazione di monitori e di competitori e per coprirne i costi di pianificazione e di organizzazione.

3

I contributi assegnati ad altre organizzazioni di promovimento dello sport dei giovani e degli adulti come anche quelli per altri sforzi effettuati in questo settore sono
forfettari. Essi devono essere segnatamente impiegati per la formazione dei monitori
e per coprirne i costi di pianificazione e di organizzazione.

4

Ove la formazione e il perfezionamento dei monitori e dei quadri sono conformi alle condizioni di G + S, le prestazioni sono accordate conformemente agli articoli 17
capoverso 2, 21 capoverso 1 e 22 capoverso 1.

5

Il Dipartimento disciplina i particolari della ripartizione e dell'utilizzazione dei contributi federali.

37

Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 3018). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

38

Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 3018). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

O

15

415.01

Sezione 2: Altre misure di promovimento

Art. 26

La Confederazione può prendere altre misure di promovimento. In particolare essa
può pagare contributi per la formazione e il perfezionamento tecnici degli insegnanti
e per la delegazione d'agenti della Confederazione a compiti particolari.

Capitolo 4: Ricerca scientifica nell'ambito sportivo, statistiche

Art. 27

Ricerca scientifica nell'ambito sportivo 1

L'UFSPO si occupa della ricerca fondamentale e della ricerca applicata nel campo delle scienze sportive come la medicina, la sociologia, la psicologia e la pedagogia
sportive nonché della sistemazione degli impianti sportivi. Esso partecipa alla pianificazione e al coordinamento in materia di politica della ricerca conformemente alla
legge del 7 ottobre 198339 sulla ricerca.

2

A complemento dei lavori di ricerca dell'UFSPO, la Confederazione può sostenere i progetti di ricerca scientifica nell'ambito sportivo mediante contributi del 30 al 70
per cento dei costi sussidiabili. Sono di regola considerati costi sussidiabili: a.

la rimunerazione dei collaboratori incaricati di realizzare il progetto e del personale ausiliario necessario; b.

i costi per l'allestimento dei rapporti; c.

i costi d'acquisto dell'equipaggiamento e del materiale necessari.


Art. 28

Statistiche

Il Dipartimento può ordinare indagini e analisi nell'ambito della statistica sportiva;
sono eseguite dall'Ufficio federale di statistica.

Capitolo 5: Attrezzature ginniche e sportive

Art. 29

1

La Confederazione può accordare contributi per la costruzione o l'ampliamento di attrezzature destinate alla formazione sportiva sempre che: a.

le attrezzature rispondano a un bisogno d'importanza nazionale, sia
nell'aspetto tecnico sia per quanto concerne la pianificazione e il funzionamento; b.

la costruzione e l'esercizio siano finanziariamente garantiti; 39

RS 420.1

Ginnastica e sport

16

415.01

c.

le attrezzature siano esercitate da parte dei beneficiari dei contributi o in loro
nome;

d.

le attrezzature non siano esercitate a fine lucrativo.

2

I contributi ammontano dal 15 al 45 per cento dei costi sussidiabili; essi dipendono dalla capacità finanziaria del Cantone e dall'interesse che l'attrezzatura presenta per
la Confederazione. I costi d'acquisto del terreno non rientrano nei costi sussidiabili.

Capitolo 6: Modalità d'assegnazione dei contributi

Art. 30

Domande di contributi 1

Le domande di contributi devono essere inviate all'UFSPO prima dell'inizio dei lavori, corredate della necessaria documentazione.

2

Qualsiasi modifica o estensione di un progetto deve essere oggetto di una domanda completiva.


Art. 31

Decisione

1

Il Dipartimento, su proposta della CFS e con l'autorizzazione dell'Amministrazione federale delle finanze, decide la concessione di una garanzia di deficit per le manifestazioni di importanza mondiale o paneuropea organizzate in Svizzera.40 2

Il Dipartimento, su proposta della CFS, decide di assegnare i contributi federali destinati:41

a.

alle federazioni civili di ginnastica e di sport e alle altre organizzazioni sportive; b.

alle attrezzature sportive; c.

al perfezionamento degli insegnanti; d.

ai progetti di ricerca scientifica nell'ambito sportivo.

3

La CFS vigila sulla regolare utilizzazione dei contributi federali.42

Art. 32

Pagamento dei contributi 1

A progetto ultimato, deve essere inviato all'UFSPO un conteggio particolareggiato.

2

Dopo aver verificato il conteggio e l'esecuzione del progetto, l'UFSPO versa il contributo.

3

In casi debitamente motivati, l'UFSPO può anticipare sino all'80 per cento del contributo definitivo.

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3018).

41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3018).

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3018).

O

17

415.01


Art. 33

Annullamento e obbligo di rimborso 1

Il Dipartimento annulla la decisione riguardante l'assegnazione di un contributo se questo è stato versato indebitamente sulla base di indicazioni errate o incomplete.

2

Esige il rimborso totale o parziale del contributo eventualmente rimunerato d'interesse se:

a.

un'attrezzatura è destinata ad altro scopo o alienata; b.

il beneficiario non adempie il proprio compito o lo adempie soltanto parzialmente.

Capitolo 7: Ufficio federale dello sport (UFSPO)

Art. 34

Sede L'UFSPO ha sede a Macolin. Il Centro sportivo di Tenero (CST) gli è aggregato.


Art. 35

Compiti generali

1

L'UFSPO incoraggia lo sport quale elemento della nostra cultura. Inoltre esso insegna, studia e sostiene lo sport al servizio dell'educazione, della salute e dell'occupazione del tempo libero.

2 Tratta, per la Confederazione, tutti i problemi inerenti alla ginnastica e allo sport.
Dirige il movimento G+S. In collaborazione con il Gruppo del personale
dell'esercito partecipa all'esame delle attitudini fisiche nell'ambito del
reclutamento.43

2bis

Esso propone, in collaborazione con la scuola universitaria professionale di Berna, un ciclo federale di studi universitari professionali nel campo dello sport. La Confederazione e il Cantone di Berna regolano la collaborazione in un contratto.44

3 Assume compiti amministrativi della CFS e designa i delegati che collaborano nei
gruppi di lavoro e nei gruppi di progetto.45 4

Esso tratta per l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia46 e per l'Ufficio federale dell'agricoltura i problemi tecnici concernenti l'insegnamento
dell'educazione fisica nelle scuole professionali.

5

Acquista il materiale di ginnastica e di sport della Confederazione.


Art. 36

Centro di formazione e di corsi 1

L'UFSPO organizza, autonomamente o in collaborazione con le istituzioni competenti, i cicli di formazione e i corsi seguenti:

43

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 all'O del 10 apr. 2002 sul reclutamento (RS 511.11).

44

Introdotto dal n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2966).

46

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15
giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Ginnastica e sport

18

415.01

a.

corsi di monitori e quadri per G+S; b.

un ciclo federale di studi universitari professionali comprendente gli studi di
diploma nello sport, moduli di formazione per gli studenti di sport delle università (cicli complementari) e possibilità di formazione postdiploma; c.

corsi d'allenatori; d.

corsi nel campo delle scienze sportive; e.

congressi nazionali o internazionali; f.

corsi di quadri per lo sport militare.47 2

L'UFSPO elabora i programmi di formazione dei quadri dello sport militare. Pianifica e organizza i corsi di sport militare ordinati dal capo dell'istruzione dell'esercito
come anche quelli del corpo delle guardie delle fortificazioni e delle guardie di confine. Coordina l'acquisto del materiale sportivo destinato all'esercito e a G + S.

3

L'UFSPO mette le proprie istallazioni a disposizione delle federazioni di ginnastica e di sport per la formazione superiore dei monitori nonché delle squadre nazionali titolari e di rincalzo.

4

L'UFSPO tratta taluni problemi generali riguardanti lo sviluppo della ginnastica e dello sport. Può pubblicare manuali d'insegnamento e, in casi speciali, mettere allenatori a disposizione dello sport di punta nonché collaborare sul piano tecnico con i
centri sportivi regionali.


Art. 37

Studi di diploma nello sport48 1

L'UFSPO (sez. SFSM) organizza, nel quadro del ciclo federale di studi universitari professionali, studi di diploma triennali per formare specialisti nei diversi settori
dello sport. 49

2

L'UFSPO (sez. SFSM) può rilasciare un brevetto di specializzazione in una disciplina sportiva specifica alle persone che:

a.

dispongono di un diploma di una federazione sportiva privata che le abilita ad
esercitare un'attività di formazione nella disciplina in questione; e b. 50 hanno concluso almeno il primo anno degli studi di cui al capoverso 1 e hanno superato il primo esame propedeutico.51

3

Il Dipartimento disciplina l'ammissione agli studi di diploma, il contenuto dell'insegnamento e gli esami. 52

4

Agli studenti della scuola universitaria professionale (SUP) che terminano con successo gli studi di diploma nello sport, sono conferiti i titoli protetti seguenti:

47

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

49

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

50

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

51

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995 (RU 1995 4424).

52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

O

19

415.01

a.

maestro di sport SUP; b.

manager sportivo SUP.53 5

Al titolo protetto è consentito aggiungere la menzione «diplomato». Il titolo può anche essere completato con l'indicazione della specializzazione. 54


Art. 38

Compiti di documentazione, di consulenza e di assistenza L'UFSPO assume compiti di documentazione, di consulenza e di assistenza nel campo della ginnastica e dello sport.


Art. 39

Tasse e emolumenti

Il Dipartimento emana un regolamento delle trasse e degli emolumenti per le prestazioni dell'UFSPO.

Capitolo 8: Commissione federale dello sport

Art. 40


55

Composizione, nomine e subordinazione 1

La CFS consta di rappresentanti dei Cantoni, dei Comuni, dei settori della scuola e formazione, della ricerca, dell'AOS e delle federazioni sportive, dell'esercito come
anche di altre personalità competenti.

2

Il Dipartimento nomina il presidente e i membri della CFS. ...56 3

La CFS è direttamente subordinata al capo del Dipartimento.


Art. 41

Compiti quale organo tecnico 1

La CFS57, in qualità di organo tecnico della Confederazione, assume i compiti seguenti:

a.

presta consulenza al Dipartimento in tutti i problemi fondamentali riguardanti
la ginnastica e gli sport; b.

segue l'evoluzione della ginnastica e degli sport in Svizzera e all'estero, partecipa ai lavori delle organizzazioni nazionali e internazionali specializzate e
sostiene i congressi nazionali e internazionali indetti in Svizzera.

2

La CFS svolge il suo compito consultivo per incarico del Dipartimento oppure secondo il proprio apprezzamento. Il Dipartimento la consulta prima di ogni decisione
importante.

53

Introdotto dal n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

54

Introdotto dal n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

55

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3018).

56

Per. abrogato dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2966).

57

Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 3018). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Ginnastica e sport

20

415.01


Art. 42


58

Compiti della CFS quale organo di sorveglianza della Divisione
SFSM e della Scuola universitaria professionale federale dello
sport59

1 La CFS esercita la sorveglianza sulla Divisione SFSM, segnatamente per quanto riguarda la Scuola universitaria professionale federale dello sport.60 Effettua presso
quest'ultima visite periodiche e si fa informare sulle pratiche importanti.

2 La CFS deve essere consultata per le questioni fondamentali riguardanti l'organizzazione e gli incarichi e presenta un resoconto al Dipartimento. 61

Art. 43


62

Sorveglianza su G+S

1

La CFS si accerta del buon andamento di G+S.

2 Essa nomina un delegato che fa regolarmente rapporto alla Commissione. 63

Art. 44

Alta vigilanza esercitata in materia di formazione d'insegnanti
d'educazione fisica

La CFS coordina e sorveglia la formazione degli insegnanti d'educazione fisica giusta l'ordinanza del 21 ottobre 198764 sulla preparazione dei maestri di ginnastica e di
sport nelle università.


Art. 45


65

Alta vigilanza sull'educazione fisica nelle scuole professionali 1

Unitamente all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, la CFS esercita l'alta vigilanza sull'educazione fisica nelle scuole professionali.

2 A tale scopo, la CFS può nominare un delegato che le fa regolarmente rapporto. 66

Art. 46

Compiti riguardanti l'educazione fisica nella scuola elementare
e media

1

La CFS pubblica documenti didattici e organizza periodicamente la CRCEFS.67 2

Coordina la formazione degli insegnanti incaricati dell'educazione fisica nelle scuole elementari.

58

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3018).

59

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2966).

60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2966).

61

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2966).

62

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3018).

63

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2966).

64

RS 415.023

65

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

66

Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2966).

67

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3018).

O

21

415.01

3

Sorveglia le manifestazioni e i corsi centrali di perfezionamento organizzati dall'Associazione svizzera d'educazione fisica scolastica e dalla Conferenza dei direttori degli istituti universitari sportivi.


Art. 47

Coordinamento della ricerca scientifica in materia di sport La CFS coordina la ricerca scientifica in materia di sport e collabora specialmente
con la Conferenza universitaria svizzera.


Art. 48


68

Organizzazione

1 La CFS può:

a.

impiegare gruppi di lavoro composti di propri specialisti e di specialisti
esterni per la preparazione delle sue pratiche; b.

designare delegati e gruppi di progetto per compiti speciali.

2 Essa dirige la segreteria generale e nomina il segretario generale. Sul piano amministrativo, la segreteria generale è subordinata all'UFSPO.

Capitolo 9: Giurisdizione

Art. 49

1

Le decisioni di prima istanza pronunciate dall'UFSPO possono essere impugnate davanti al Dipartimento entro 30 giorni dalla notifica.

2

Ai ricorsi contro decisioni di prima istanza o decisioni su ricorso del Dipartimento come anche contro disposizioni cantonali di ultima istanza sono applicate le disposizioni generali sulla giurisdizione federale amministrativa.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 50

Abrogazione del diritto anteriore Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 26 giugno 197269 concernente la legge federale che promuove la ginnastica e lo sport; 2. l'ordinanza del DMF del 21 dicembre 197270 concernente l'educazione fisica nella scuola;

68

Nuovo testo giusta il n. Idell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2966).

69

[RU 1972 1181, 1976 1403 art. 18, 1977 2273 n. I 51, 1983 1055 art. 3 lett. a] 70

[RU 1973 323, 1978 38, 1983 1055 art. 15 cpv. 2 lett. a]

Ginnastica e sport

22

415.01

3. l'ordinanza del 20 dicembre 197271 sui sussidi alle attrezzature per l'educazione sportiva;

4. l'ordinanza del DMF del 27 febbraio 197372 concernente le domande di sussidi per gli impianti di ginnastica e sport.


Art. 51

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1988.

71

[RU 1973 185, 1977 2273 n. I 52, 1983 1055 art. 3 lett. b] 72

[RU 1976 505, 1978 39, 1983 1055 art. 15 cpv. 2 lett. f]