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1

Ordinanza

sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale (OQC) del 18 dicembre 1995 (Stato 4 novembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 53, 61 e 97 della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle
ferrovie, ordina:

Art. 1

Campo d'applicazione

La presente ordinanza fissa le quote versate dai Cantoni per l'indennizzo dei costi non coperti e per i contributi d'investimento nel traffico regionale.


Art. 2

Quota cantonale

La quota cantonale è la quota versata dal Cantone per le indennità e i contributi d'investimento nel traffico regionale. Si ottiene moltiplicando la partecipazione cantonale per la quota di una linea secondo la chiave di ripartizione intercantonale e si esprime sotto forma di percentuale arrotondata alla prima cifra decimale.


Art. 3

Calcolo della partecipazione cantonale 1

Considerate la capacità finanziaria e le condizioni strutturali, la partecipazione cantonale è calcolata secondo la seguente formula e il risultato è arrotondato all'unità: a. partecipazione cantonale (ind.) = f × {CIS (ind.)4 × 0,33 + 0,375 - e(-0,0036 × ICF) × 0,3839};2 b. partecipazione cantonale (cinv.) = CIS (cinv.)4 × 0,45 + 0,675 - e(-0.0049*ICF) × 0.37 2

Se dal calcolo di cui al capoverso 1 si ottiene una partecipazione superiore al valore massimo previsto dagli articoli 53 e 61 della legge federale sulle ferrovie del 20 dicembre 1957, al Cantone considerato si applica il valore massimo.

RU 1996 169

1

RS 742.101

2

Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2387).

742.101.2

Ferrovie

2

742.101.2

3

Se dal calcolo di cui al capoverso 1 si ottiene una quota inferiore al valore minimo, al Cantone interessato si applica il valore minimo. È fatto salvo l'articolo 61 capoverso 2 della legge sulle ferrovie.

4

Di regola, le partecipazioni cantonali sono ricalcolate ogni quattro anni. Figurano in allegato alla presente ordinanza.3

Art. 4

Capacità finanziaria dei Cantoni L'indice della capacità finanziaria (ICF) è quello previsto dall'ordinanza vigente che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni4.


Art. 5

Condizioni strutturali Le condizioni strutturali sono determinate dalla densità demografica e dalla lunghezza della rete delle ferrovie private. Sono espresse da un indice strutturale per le indennità [IS(ind.)] e da un indice strutturale per i contributi agli investimenti [IS(cinv.)].


Art. 6

Calcolo degli indici strutturali 1

Gli indici strutturali sono calcolati in base alle seguenti formule: a. IS(ind.) = 0,7 × IDD + 0.3 × ILF b. IS(cinv.) = 0,3 × IDD + 0.7 × ILF dove: IDD = indice della densità demografica, espresso come valore inverso di un Cantone rispetto alla media svizzera; la densità demografica corrisponde al numero degli abitanti censiti diviso per la superficie produttiva.

ILF = indice della lunghezza della rete delle ferrovie private. La lunghezza della rete equivale alla somma delle quote del Cantone (secondo la chiave di ripartizione intercantonale) nelle infrastrutture cofinanziate dalla Confederazione e dai Cantoni (lunghezza esercitata); la somma è espressa in percentuale; il 100 per cento è dato da 0,3 m per abitante.

2

Per il calcolo della partecipazione cantonale, gli indici strutturali sono convertiti nei seguenti coefficienti: a. CIS (ind.) = {600% - IS (ind.)}/600% b. CIS (cinv.) = {695% - IS (cinv.)}/695%

Art. 7

Calcolo della chiave di ripartizione intercantonale 1

Se la linea passa sul territorio di più Cantoni, questi ultimi fissano la chiave di ripartizione dei costi.

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 1996 (RU 1996 2416).

4

RS 613.11

Quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale 3

742.101.2

2

Se i Cantoni non giungono ad un accordo, l'Ufficio federale dei trasporti fissa la chiave di ripartizione tenendo conto della lunghezza della linea sul territorio di ciascun Cantone e dell'entità del servizio delle stazioni.

3

L'entità del servizio delle stazioni equivale al numero di partenze in base all'orario nell'ambito dell'offerta cofinanziata dalla Confederazione e dai Cantoni. Le stazioni comprendono sia le stazioni vere e proprie sia le fermate. Esse sono attribuite del tutto o in parte ad un altro Cantone se situate a meno di un chilometro dal confine cantonale e servono agli abitanti di quel Cantone. La ripartizione dei costi avviene per quarti.

4

La lunghezza della linea (lunghezza esercitata) si misura dal confine cantonale.

Non sono compresi i tratti privi di stazione che servono al rispettivo Cantone.

5

Se i costi non coperti sono noti solo per un insieme di linee, la loro ripartizione è proporzionale ai chilometri percorsi.


Art. 8

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 3 marzo 19755 concernente l'esecuzione dell'articolo 60 della legge sulle ferrovie è abrogata.


Art. 9

Disposizioni transitorie 1

La chiave di ripartizione prevista dalla presente ordinanza è applicata la prima volta:

a. alle convenzioni sull'offerta per l'anno d'orario 1998/99; b. alle convenzioni in materia di investimenti per le quali la proposta di cui all'articolo 19 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19906 sui sussidi è presentata dopo il 1° gennaio 1996.

2

Alle convenzioni sull'offerta e sulle indennità per il periodo tra il 1° gennaio 1996 e il cambiamento d'orario 1998 si applicano le partecipazioni cantonali che figurano nell'appendice.


Art. 10

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.

5

[RU 1975 615, 1985 670 n. I 8; RS 616.611 n. I 4] 6

RS 616.1

Ferrovie

4

742.101.2

Allegato7

(art. 3 cpv. 4)

Participazioni cantonali (in per cento) Cantoni

Partecipazione dei Cantoni (ind.) Partecipazione dei Cantoni (cinv.) Anni

d'orario

2004-2007

Anni

2004-2007

f =

1.292

ZH 56

91

BE 24

57

LU 35

75

UR 13

51

SZ 32

69

OW 11

54

NW 32

66

GL 21

69

ZG 60

95

FR 21

56

SO 38

74

BS 63

95

BL 46

79

SH 41

84

AR 20

28

AI 11

22

SG 35

73

GR 11

18

AG 43

80

TG 34

68

TI 30

72

VD 33

66

VS 12

46

NE 27

61

GE 58

92

JU

8 42

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 set. 2003, in vigore il 14 dic. 2003 per le indennità, ed il 1° gen. 2004 per gli aiuti finanziari (RU 2003 3833).