1
Ordinanza
sulle quote cantonali di partecipazione
alle indennità e agli aiuti finanziari
destinati al traffico regionale
(OQC)
del 18 dicembre 1995 (Stato 25 aprile 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 53, 61 e 97 della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle
ferrovie,
ordina:
Art. 1
Campo d'applicazione
La presente ordinanza fissa le quote versate dai Cantoni per l'indennizzo dei costi
non coperti e per i contributi d'investimento nel traffico regionale.
Art. 2
Quota cantonale
La quota cantonale è la quota versata dal Cantone per le indennità e i contributi d'investimento nel traffico regionale. Si ottiene moltiplicando la partecipazione cantonale per la quota di una linea secondo la chiave di ripartizione intercantonale e si
esprime sotto forma di percentuale arrotondata alla prima cifra decimale.
Art. 3
Calcolo della partecipazione cantonale 1
Considerate la capacità finanziaria e le condizioni strutturali, la partecipazione cantonale è calcolata secondo la seguente formula e il risultato è arrotondato all'unità: a.
partecipazione cantonale (ind.) =
f × {CIS (ind.)
4 × 0,33 + 0,375 - e(-0,0036 × ICF) × 0,3839};2 b.
partecipazione cantonale (cinv.) = CIS (cinv.)4 × 0,45 + 0,675 - e(-0.0049*ICF) × 0.37 2
Se dal calcolo di cui al capoverso 1 si ottiene una partecipazione superiore al valore massimo previsto dagli articoli 53 e 61 della legge federale del 20 dicembre
19573 sulle ferrovie, al Cantone considerato si applica il valore massimo.
RU 1996 169
1
RS 742.101
2
Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione
1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2387).
3
RS 742.101
742.101.2
Ferrovie
2
742.101.2
3
Se dal calcolo di cui al capoverso 1 si ottiene una quota inferiore al valore minimo, al Cantone interessato si applica il valore minimo. È fatto salvo l'articolo 61 capoverso 2 della legge sulle ferrovie.
4
Di regola, le partecipazioni cantonali sono ricalcolate ogni quattro anni. Figurano in allegato alla presente ordinanza.4
Art. 4
Capacità finanziaria dei Cantoni L'indice della capacità finanziaria (ICF) è quello previsto dall'ordinanza vigente che
stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni5.
Art. 5
Condizioni strutturali Le condizioni strutturali sono determinate dalla densità demografica e dalla lunghezza della rete delle ferrovie private. Sono espresse da un indice strutturale per le
indennità [IS(ind.)] e da un indice strutturale per i contributi agli investimenti
[IS(cinv.)].
Art. 6
Calcolo degli indici strutturali 1
Gli indici strutturali sono calcolati in base alle seguenti formule: a.
IS(ind.) = 0,7 × IDD + 0.3 × ILF b.
IS(cinv.) = 0,3 × IDD + 0.7 × ILF dove:
IDD = indice della densità demografica, espresso come valore inverso di un Cantone rispetto alla media svizzera; la densità demografica corrisponde al numero degli abitanti censiti diviso per la superficie produttiva.
ILF =
indice della lunghezza della rete delle ferrovie private. La lunghezza della rete equivale alla somma delle quote del Cantone (secondo la chiave di ripartizione intercantonale) nelle infrastrutture cofinanziate dalla Confederazione e dai Cantoni (lunghezza esercitata); la somma è espressa in percentuale; il 100 per cento è dato da
0,3 m per abitante.
2
Per il calcolo della partecipazione cantonale, gli indici strutturali sono convertiti nei seguenti coefficienti: a.
CIS (ind.) = {600% - IS (ind.)} / 600% b.
CIS (cinv.) = {695% - IS (cinv.)} / 695%
Art. 7
Calcolo della chiave di ripartizione intercantonale 1
Se la linea passa sul territorio di più Cantoni, questi ultimi fissano la chiave di ripartizione dei costi.
4
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 1996 (RU 1996 2416).
5
RS 613.11
Quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari
destinati al traffico regionale 3
742.101.2
2
Se i Cantoni non giungono ad un accordo, l'Ufficio federale dei trasporti fissa la chiave di ripartizione tenendo conto della lunghezza della linea sul territorio di ciascun Cantone e dell'entità del servizio delle stazioni.
3
L'entità del servizio delle stazioni equivale al numero di partenze in base all'orario nell'ambito dell'offerta cofinanziata dalla Confederazione e dai Cantoni. Le stazioni
comprendono sia le stazioni vere e proprie sia le fermate. Esse sono attribuite del
tutto o in parte ad un altro Cantone se situate a meno di un chilometro dal confine
cantonale e servono agli abitanti di quel Cantone. La ripartizione dei costi avviene
per quarti.
4
La lunghezza della linea (lunghezza esercitata) si misura dal confine cantonale.
Non sono compresi i tratti privi di stazione che servono al rispettivo Cantone.
5
Se i costi non coperti sono noti solo per un insieme di linee, la loro ripartizione è proporzionale ai chilometri percorsi.
Art. 8
Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 3 marzo 19756 concernente l'esecuzione dell'articolo 60 della legge
sulle ferrovie è abrogata.
Art. 9
Disposizioni transitorie 1
La chiave di ripartizione prevista dalla presente ordinanza è applicata la prima volta:
a.
alle convenzioni sull'offerta per l'anno d'orario 1998/99; b.
alle convenzioni in materia di investimenti per le quali la proposta di cui all'articolo 19 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19907 sui sussidi è presentata dopo il 1° gennaio 1996.
2
Alle convenzioni sull'offerta e sulle indennità per il periodo tra il 1° gennaio 1996 e il cambiamento d'orario 1998 si applicano le partecipazioni cantonali che figurano
nell'appendice.
Art. 10
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.
6
[RU 1975 615, 1985 670 n. I 8; RS 616.611 n. I 4] 7
RS 616.1
Ferrovie
4
742.101.2
Allegato8
(art. 3 cpv. 4 e 9 cpv. 2) Participazioni cantonali
(in per cento) Cantoni
Participazione dei Cantoni (ind.)
Anno d'orario
Participazione dei Cantoni (cinv.) Anno d'orario
Anno
1999/00
2000/01
2001 - 2003
2000 - 2003
f =
1.000
1.260
1.292
ZH
43
55
56
90
BE
20
25
26
58
LU
27
35
36
75
UR
10
13
13
52
SZ
21
27
28
66
OW
9
11
11
53
NW
22
27
28
63
GL
16
20
21
69
ZG
45
56
58
95
FR
15
19
19
55
SO
29
37
38
75
BS
47
59
61
95
BL
35
45
46
79
SH
32
40
41
84
AR
15
19
20
28
AI
7
8
8
22
SG
28
35
36
73
GR
7
9
10
18
AG
34
42
44
80
TG
27
33
34
68
TI
23
29
30
71
VD
25
32
33
65
VS
9
11
11
45
NE
21
27
27
62
GE
44
56
57
91
JU
5
7
7
41
8
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000
1035).