1 Le autorità federali competenti in materia di esecuzione, di controllo, di prevenzione dei reati o di perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere competenti nonché con organizzazioni o consessi internazionali, nella misura in cui:
- a.
- è necessario all'esecuzione della presente legge e delle ordinanze di cui all'articolo 2 capoverso 3 o di prescrizioni estere corrispondenti o di prescrizioni di organizzazioni internazionali; e
- b.
- le autorità estere, le organizzazioni o i consessi internazionali sono vincolati dal segreto d'ufficio o da un obbligo analogo di mantenere il segreto e garantiscono nel loro campo la protezione contro lo spionaggio industriale.
2 Esse possono in particolare chiedere alle autorità estere nonché a organizzazioni o consessi internazionali la comunicazione dei dati necessari. A tale scopo possono comunicare loro dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione, concernenti segnatamente:
- a.
- la qualità, la quantità, il luogo di destinazione e di utilizzazione, l'impiego previsto e i destinatari dei beni;
- b.
- le persone che partecipano alla fabbricazione, alla fornitura o alla mediazione dei beni;
- c.
- le modalità finanziarie dell'operazione;
- d.
- i conti bloccati e i valori patrimoniali.
3 Le autorità federali possono comunicare i dati di cui al capoverso 2, di propria iniziativa o su domanda dello Stato estero, se lo Stato in questione:
- a.
- accorda la reciprocità e applica esso pure le sanzioni internazionali;
- b.
- garantisce che i dati sono trattati unicamente per scopi conformi alla presente legge; e
- c.
- garantisce che i dati sono utilizzati in un procedimento penale soltanto se l'assistenza giudiziaria in materia penale non sarebbe esclusa in virtù della natura del reato.
4 L'amministrazione federale interessata valuta, d'intesa con l'ufficio federale competente per l'assistenza giudiziaria3, se sono soddisfatte le condizioni per l'utilizzo di dati in un procedimento penale secondo il capoverso 3 lettera c.
5 Le autorità federali possono comunicare i dati anche a organizzazioni o consessi internazionali, alle condizioni di cui al capoverso 3; in tal caso si può rinunciare al requisito della reciprocità.
6 In caso d'infrazioni alla presente legge, è possibile accordare assistenza giudiziaria alle autorità estere, alle organizzazioni o ai consessi internazionali di cui al capoverso 1. Tali infrazioni non sono considerate reati contro provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 della legge sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 19814; rimangono applicabili le disposizioni procedurali di tale legge.