01.09.2023 - * / In vigore
01.02.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.01.2023
01.01.2016 - 31.12.2021
01.05.2011 - 31.12.2015
01.01.2011 - 30.04.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.05.2006 - 31.12.2007
01.05.2004 - 30.04.2006
01.04.2004 - 30.04.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
20.12.2003 - 31.12.2003
01.12.2003 - 19.12.2003
01.04.2003 - 30.11.2003
01.09.2002 - 31.03.2003
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01.03.2001 - 31.08.2002
01.01.2000 - 28.02.2001
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1

Legge federale
sulle finanze della Confederazione
(LFC)

del 6 ottobre 1989 (Stato 6 agosto 2001) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 n. 1, 2 e 10 della Costituzione federale1,2
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 19883, decreta:

Capitolo 1: Campo di applicazione e principi

Art. 1

Campo di applicazione 1 La presente legge disciplina la compilazione e l'esecuzione del preventivo della
Confederazione Svizzera e delle sue aziende e dei suoi istituti non autonomi, l'approvazione del conto di Stato e la gestione finanziaria.

2 ...4

3 Per il settore dei PF, il Consiglio federale può prevedere deroghe in via d'ordinanza.


Art. 2

Principi della gestione 1 L'Assemblea federale, il Consiglio federale e l'Amministrazione gestiscono le
finanze della Confederazione secondo i principi della legalità, urgenza, economicità
e parsimonia.

2 Si adoperano ad ammortizzare il disavanzo e a mantenere l'equilibrio del bilancio
a lungo termine.

3 Dev'essere tenuto conto degli imperativi di una politica finanziaria congiunturale.


Art. 3

Principi della tenuta dei conti I conti sono tenuti secondo i principi dell'universalità, dell'unità, dell'espressione al
lordo, della specificazione e dell'annualità.

1

Queste disposizioni corrispondono agli articoli 164 cpv. 1 lett. g e 167 della Costituzione
federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2002
(RU 2002 2471 2473; FF 2000 4047).

3

FF 1988 III 721 4

Abrogato dal n. 5 dell'all. alla LF sulle ferrovie federali svizzere del 20 mar. 1998
(RS 742.31).

611.0

Gestione finanziaria 2

611.0

Capitolo 2: Conto di Stato Sezione 1: Struttura e contenuto

Art. 4

Articolazione

Il conto di Stato della Confederazione Svizzera (consuntivo) comprende: a.

il conto amministrativo, articolato in conto finanziario e conto economico; b.

il conto capitale con il bilancio; c.

i conti delle aziende e degli istituti non autonomi.


Art. 5

Contenuto del conto finanziario 1 Il conto finanziario espone le uscite e le entrate, la maggior uscita o la maggior
entrata dell'esercizio.

2 Le uscite sono i pagamenti a terzi che: a.

riducono il patrimonio; b.

creano valori patrimoniali direttamente destinati a scopi amministrativi
(patrimonio amministrativo).

3 Le entrate sono i pagamenti di terzi che: a.

aumentano il patrimonio; b.

avvengono a titolo di risarcimento per l'alienazione di patrimonio amministrativo.

4 ...5


Art. 6

Contenuto del conto economico 1 Il conto economico determina l'eccedenza dei ricavi o delle spese dell'esercizio.
Procedendo dal saldo del conto finanziario, include tutte le spese e i ricavi contabili.

2 Le spese e i ricavi totali dell'esercizio devono inoltre essere articolati per categoria.


Art. 7

Contenuto del conto capitale 1 Il conto capitale comprende l'insieme dei valori patrimoniali e degli impegni, il
capitale proprio o il disavanzo del bilancio.

2 La chiusura annuale del conto capitale (bilancio) informa sullo stato degli attivi e
dei passivi alla fine dell'esercizio.


Art. 8

Conti delle aziende e degli istituti federali non autonomi I conti delle aziende e degli istituti federali non autonomi sono presentati con il
conto amministrativo e il conto capitale della Confederazione.6 5

Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 1996 (RU 1996 3042; FF 1995 IV 341).

6

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

Legge federale

3

611.0

Sezione 2: Competenza e disposizioni speciali

Art. 9

Competenza

1 Il Consiglio federale presenta ogni anno il consuntivo all'Assemblea federale per
approvazione.

2 Al consuntivo sono applicabili per analogia le disposizioni sul preventivo.


Art. 10

Uscite ed entrate

1 Il Consiglio federale stabilisce fino a quale momento le uscite e le entrate concernenti l'anno trascorso vanno ancora iscritte nel vecchio conto.

2 I rimborsi delle uscite dell'anno in corso vanno accreditati ai crediti di pagamento;
quelli delle uscite di un anno precedente vanno registrati separatamente. I rimborsi
delle entrate sono iscritti nella rubrica delle entrate.


Art. 11

Ammortamenti, versamenti nelle riserve e finanziamenti speciali Gli ammortamenti, come anche i versamenti nelle riserve e i finanziamenti speciali,
in quanto non erano stabiliti nel preventivo, sono menzionati separatamente, con i
sorpassi di credito.


Art. 12

Fondi speciali

1 I fondi speciali sono beni devoluti da terzi alla Confederazione con oneri determinati.

2 Il Consiglio federale ne regola l'amministrazione tenendo conto di questi oneri.

3 Le uscite e le entrate non sono contabilizzate nel conto finanziario.

Capitolo 3: Preventivo Sezione 1: Struttura e contenuto

Art. 13

Gli articoli 4-6 e 8 si applicano, per analogia, al preventivo.

Sezione 2: Competenza e disposizioni speciali

Art. 14

Competenza

1 L'Assemblea federale adotta il preventivo annuo secondo un disegno sottopostole
dal Consiglio federale.

2 Nel disegno, il Consiglio federale riprende senza modifiche il progetto della Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale per il preventivo della stessa e il

Gestione finanziaria 4

611.0

progetto del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni per il
loro preventivo.7


Art. 15

Uscite ed entrate

1 Il preventivo comprende le uscite autorizzate (crediti di pagamento) e le entrate
presunte per l'esercizio relativo, classificate secondo gli uffici e il genere.

2 Le uscite e le entrate sono iscritte per l'ammontare totale, senza compensazione,
nel preventivo concernente l'anno cui si riferiscono.

3 Le rimunerazioni tra uffici sono di regola vietate. Le eccezioni devono essere menzionate separatamente nel preventivo.


Art. 16

Valutazione dei crediti di pagamento 1 I crediti di pagamento sono stabiliti sul fondamento di una stima diligente del fabbisogno finanziario presumibile.

2 I crediti di pagamento riguardanti uscite presumibili, per le quali, allorché si compila il preventivo, manchi ancora il fondamento legale, sono stanziati sotto riserva
dell'entrata in vigore di quest'ultimo e rimangono bloccati nel frattempo.

3 Per i provvedimenti che durano oltre un anno, la domanda di credito deve menzionare, nei motivi, l'ammontare totale della spesa presunta.


Art. 17

Aggiunte ordinarie

1 Per le uscite, riguardo alle quali il credito di pagamento non sia stato preventivato
o non basti, dev'essere chiesto un credito aggiuntivo. Il Consiglio federale presenta
periodicamente all'Assemblea federale le domande di crediti aggiuntivi.

2 L'Assemblea federale può riportare all'anno in corso la parte non utilizzata di un
credito di pagamento stanziato nell'anno precedente, se trattasi della continuazione
o del compimento di opere, lavori o provvedimenti.

3 Non devono essere chiesti crediti aggiuntivi per le parti di terzi al ricavo di determinate entrate.


Art. 18

Aggiunte urgenti

1 Il Consiglio federale può ordinare una spesa non o insufficientemente coperta da
credito di pagamento ma indifferibile, anche prima che l'Assemblea federale abbia
stanziato il credito aggiuntivo. Se possibile, domanda previamente il consenso della
Delegazione delle finanze delle Camere federali.

2 Il Consiglio federale sottopone tali spese urgenti all'approvazione dell'Assemblea
federale con la successiva aggiunta al bilancio oppure, se ciò non fosse più possibile,
con il consuntivo.

7

Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

Legge federale

5

611.0

a8 Crediti non utilizzati Per quanto possibile, i crediti aggiuntivi al preventivo non devono superare
l'importo totale dei crediti di pagamento che non saranno probabilmente utilizzati
integralmente.


Art. 19

Riserve

Per sopperire a perdite imminenti o a rischi particolari, sono costituite e mantenute
delle riserve, in quanto lo richieda la veridicità dei conti.


Art. 20

Finanziamenti speciali 1 Vi è finanziamento speciale quando, per l'adempimento di un compito, sono adoperati fondi a destinazione vincolata. Per operare un tale finanziamento è necessaria
una base legale.

2 Le uscite che non servono per l'acquisto di valori patrimoniali possono essere
capitalizzate soltanto se devono essere coperte da entrate a destinazione vincolata.


Art. 21

Aumento e diminuzione del patrimonio amministrativo L'aumento di valori patrimoniali direttamente assegnati a scopi amministrativi
(patrimonio amministrativo) è iscritto al valore d'acquisto; la diminuzione, al valore
contabile.


Art. 22

Ammortamenti

1 I valori di bilancio dei beni reali sono ammortizzati tenendo conto del loro genere,
della loro durata d'impiego e della possibilità di realizzazione.

2 I prestiti e le partecipazioni sono di regola valutati secondo principi commerciali.

3 ...9

4 Gli ammortamenti non influiscono sull'esistenza e sull'ammontare delle pretese
dello Stato verso terzi.

Capitolo 4: Pianificazione finanziaria

Art. 23

Nozione e contenuto

1 Il Consiglio federale provvede a una pianificazione finanziaria pluriennale.

2 Dopo l'inizio della legislatura, sottopone per conoscenza all'Assemblea federale,
insieme con le linee direttive della politica di governo, il piano finanziario della
legislatura.

8

Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2001, in vigore dal 1 set. 2002
(RU 2002 2471 2473; FF 2000 4047).

9

Abrogato dal n. 11 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste
(RS 783.1).

Gestione finanziaria 6

611.0

3 Il piano finanziario della legislatura stabilisce il fabbisogno finanziario per la legislatura, giusta l'ordine di priorità delle linee direttive, e indica come dev'essere
coperto. È tenuto conto dello stato d'adempimento dei compiti, come anche degli
imperativi della politica congiunturale.

4 Di regola con la presentazione del preventivo, il Consiglio federale sottopone
annualmente all'Assemblea federale, per conoscenza, il piano finanziario. Questo
informa sull'attuazione del piano finanziario della legislatura e sugli adeguamenti
necessari. Per il periodo successivo alla legislatura, indica l'evoluzione probabile
delle finanze federali.


Art. 24

Coordinamento con Cantoni e Comuni 1 Il Consiglio federale si adopera per coordinare la pianificazione finanziaria della
Confederazione con quella dei Cantoni e Comuni.

2 Esso può far dipendere l'assegnazione di contributi federali per potenziamenti
infrastrutturali dalla presentazione di un programma pluriennale da parte dei Cantoni
interessati. Ciò facendo, stabilisce la priorità tenendo conto degli imperativi della
politica congiunturale.

Capitolo 4a10: Limitazione delle spese
a Importo massimo delle spese totali 1 L'importo massimo delle spese totali ai sensi dell'articolo 126 capoverso 2 della
Costituzione federale equivale al prodotto delle entrate stimate e di un fattore congiunturale.

2 Per la determinazione delle entrate stimate non sono tenuti in considerazione
introiti straordinari, come in particolare quelli da investimenti e quelli provenienti da
regalie e concessioni.

3 Il fattore congiunturale equivale al quoziente del prodotto interno lordo a prezzi
costanti stimato secondo la tendenza a lungo termine epurata da valori estremi e del
prodotto interno lordo a prezzi costanti stimato per l'anno di preventivo.

b Progetti con ripercussioni finanziarie Il Consiglio federale e l'Assemblea federale prendono in considerazione l'importo
massimo di cui all'articolo 24a capoverso 1 per l'esame di tutti i progetti aventi
ripercussioni finanziarie.

c Aumento

In caso di eventi eccezionali che sfuggono al controllo della Confederazione, di adeguamenti del modello contabile e di concentrazioni di pagamenti dovute al sistema 10

Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2001, in vigore dal 1 set. 2002
(RU 2002 2471 2473; FF 2000 4047).

Legge federale

7

611.0

contabile, l'Assemblea federale può, al momento dell'adozione del preventivo o dei
crediti aggiuntivi, aumentare l'importo massimo di cui all'articolo 126 capoverso 2
della Costituzione federale, se il fabbisogno finanziario supplementare ammonta
almeno allo 0,5 per cento di detto importo.

d Conto di compensazione 1 Se le uscite totali iscritte nel conto di Stato superano l'importo massimo fissato ai
sensi dell'articolo 24a o 24c, l'eccedenza è addebitata a un conto di compensazione
distinto dal conto di Stato.

2 Dopo l'approvazione del conto di Stato, l'importo massimo per le spese totali
dell'anno precedente è rettificato sulla base delle entrate effettivamente conseguite.
Se questo è superiore o inferiore all'importo stanziato, la differenza è accreditata o
addebitata al conto di compensazione.

e Disavanzi

1 I disavanzi del conto di compensazione devono essere equilibrati sull'arco di più
anni per il tramite della diminuzione dell'importo massimo di cui agli articoli 24a e
24c.

2 Se il disavanzo supera il 6 per cento delle uscite totali dell'esercizio annuale precedente, tale compensazione deve essere eseguita entro i tre esercizi annuali successivi.

f Misure di risparmio

1 Per realizzare le riduzioni di cui all'articolo 24e il Consiglio federale: a.

decreta risparmi supplementari nel proprio ambito di competenza; b.

chiede all'Assemblea federale, tenendo conto dei diritti di partecipazione dei
Cantoni secondo l'articolo 45 della Costituzione federale, le modifiche di
leggi necessarie.

2 Nell'elaborazione e nell'esecuzione del preventivo il Consiglio federale fa uso
delle possibilità di risparmio esistenti. Esso può a questo effetto bloccare i crediti di
pagamento e d'impegno già stanziati. Sono fatte salve le pretese legali e le prestazioni garantite con decisioni passate in giudicato.

3 Nel caso dell'articolo 24e capoverso 2, l'Assemblea federale decide in merito alle
proposte del Consiglio federale in virtù del capoverso 1 lettera b durante la stessa
sessione e pone in vigore la sua decisione conformemente all'articolo 165 della
Costituzione federale; essa è vincolata dall'importo del risparmio fissato dal Consiglio federale.

Gestione finanziaria 8

611.0

Capitolo 5: Crediti d'impegno e limite di spesa

Art. 25

Credito d'impegno

1 Un credito d'impegno dev'essere chiesto qualora debbano essere contratti impegni
finanziari la cui durata supera l'anno di preventivo.

2 Il credito d'impegno determina l'ammontare entro cui il Consiglio federale può
contrarre impegni finanziari.

3 Esso è limitato nel tempo soltanto se lo prevede il decreto di stanziamento.

4 I crediti d'impegno sono segnatamente necessari per: a.

i provvedimenti per i quali sono determinati soltanto lo scopo e il fabbisogno finanziario; b.

i progetti di costruzione e gli acquisti di immobili; c.

i programmi di sviluppo e di acquisizione; d.

l'assegnazione di sussidi pagabili soltanto in esercizi futuri; e.

l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie.

5 Il fabbisogno finanziario annuo per gli impegni va iscritto di volta in volta nel preventivo.


Art. 26

Valutazione dei crediti d'impegno 1 I crediti d'impegno sono calcolati sul fondamento di stime dei costi condotte diligentemente e secondo le regole tecniche.

2 Il servizio incaricato d'approntare la domanda di credito risponde della sua valutazione. Ove non sia possibile un computo esatto, deve menzionarlo nella domanda,
indicando gli elementi di calcolo e i fattori d'incertezza; occorrendo, vanno espressamente previste e indicate le opportune riserve.

3 Ove sia necessario per chiarire l'ampiezza e il costo d'un progetto complesso,
dev'essere previamente domandato un credito di studio.


Art. 27

Autorizzazione

1 L'Assemblea federale determina, con decreto federale di obbligatorietà generale
non sottostante a referendum, in quali casi le domande di crediti d'impegno devono
esserle sottoposte con messaggio speciale.

2 Di regola, i crediti sono autorizzati con decreti su il preventivo e le sue aggiunte.

3 Il Consiglio federale può sottoporre all'Assemblea federale con messaggio speciale
domande di credito politicamente importanti.

Legge federale

9

611.0


Art. 28

Ripartizione dei crediti d'impegno Se un credito d'impegno è destinato a uno scopo definito genericamente o a parecchi
progetti, il Consiglio federale ne disciplina la ripartizione, in quanto essa non risulti
dall'atto di stanziamento.


Art. 29

Controllo degli impegni Il servizio interessato tiene un registro di controllo indicante gli impegni assunti e
quelli che dovranno ancora essere contratti affinché il progetto possa essere compiutamente attuato.


Art. 30

Rendiconto dei crediti d'impegno 1 Il Consiglio federale, con il consuntivo, rende conto dello stato dei crediti d'impegno.

2 I crediti d'impegno inutilizzati decadono se il progetto è stato attuato.

3 L'Assemblea federale revoca i crediti d'impegno inutilizzati se l'attuazione del
progetto non è più opportuna o possibile.


Art. 31

Crediti aggiuntivi

1 Se, prima o durante l'attuazione d'un progetto, risulta che il credito d'impegno non
basta, dev'essere domandato senza indugio un credito aggiuntivo.

2 Per i costi dovuti al rincaro, il credito aggiuntivo può essere chiesto dopo l'esecuzione del progetto.

3 Per i progetti la cui esecuzione non ammette indugi, il Consiglio federale può
autorizzare l'avvio o il proseguimento dei lavori prima dello stanziamento del credito d'impegno. Se possibile, domanda previamente il consenso della Delegazione
delle finanze delle Camere federali.


Art. 32

Limite di spesa

1 Per limite di spesa s'intende l'importo massimo dei crediti di pagamento stabilito
dall'Assemblea federale per determinati compiti e per un periodo pluriennale.

2 I limiti di spesa possono essere stabiliti se i crediti sono assegnati e pagati lo stesso
anno, se esiste un margine d'apprezzamento e se simultaneamente risulta opportuno
orientare le spese a lungo termine.

3 Il limite di spesa non costituisce un'autorizzazione di pagamento.

Capitolo 6: Gestione finanziaria

Art. 33

Servizi

1 Ogni servizio è responsabile dell'impiego accurato, economico e parsimonioso dei
valori patrimoniali e dei crediti che gli sono affidati.

Gestione finanziaria 10

611.0

2 I servizi possono contrarre impegni e fare pagamenti soltanto nell'ambito dei crediti stanziati. I crediti possono essere utilizzati unicamente per lo scopo assegnato e
per bisogni indispensabili.

3 Il servizio che amministra crediti per i bisogni di più servizi accerta la fondatezza
delle loro domande. Del rimanente, ciascun servizio richiedente è responsabile della
valutazione oggettiva dei bisogni.


Art. 34

Dipartimento federale delle finanze 1 Il Dipartimento federale delle finanze gestisce le finanze della Confederazione e
cura di assicurarne una visione globale.

2 Prepara, per il Consiglio federale, il preventivo e le sue aggiunte, il consuntivo e il
piano finanziario, verifica le domande di credito e la stima delle entrate.

3 Esamina, per il Consiglio federale, ogni progetto avente implicazioni finanziarie,
per determinare se sia conforme ai principi dell'economicità, se il suo costo sia sopportabile e se risponda agli imperativi della politica congiunturale.

4 Verifica periodicamente la necessità e l'opportunità delle spese ricorrenti.


Art. 35

Amministrazione federale delle finanze 1 Salve disposizioni particolari, l'Amministrazione federale delle finanze provvede
al servizio di cassa, di pagamento e di contabilità e amministra gli attivi e i passivi
della Confederazione e dei fondi speciali.

2 Essa gestisce la tesoreria centrale della Confederazione, delle Ferrovie federali e
della Posta svizzera.11 Provvede per la continua solvibilità della Confederazione e
delle aziende e istituti federali. I prestiti e gli anticipi concessi dalla tesoreria centrale della Confederazione alle aziende e agli istituti federali devono essere inclusi nel
patrimonio finanziario.

3 I fondi trasmessi dalle aziende e dagli istituti federali all'Amministrazione federale
delle finanze ed i prestiti loro concessi dalla Confederazione sono rimunerati alle
condizioni di mercato.

4 Gli ordini emessi dalle unità amministrative della Confederazione ed eseguiti per il
tramite dell'Amministrazione federale delle finanze costituiscono il fondamento
delle scritture contabili riguardanti le spese.12 5 L'Amministrazione federale delle finanze è autorizzata a rappresentare in giudizio
la Confederazione per l'esazione dei crediti contestati o per respingere le pretese
pecuniarie infondate. Essa può rinunciare all'esazione ove appaia che sarà infruttuosa o che la spesa risulterà sproporzionata all'ammontare litigioso.

11

Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle
poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

12

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995
(RU 1995 836 840; FF 1994 II 645).

Legge federale

11

611.0


Art. 36

Investimento di capitali disponibili 1 I capitali che superano i bisogni di tesoreria sono investiti in modo che siano sicuri
e fruttino un interesse alle condizioni di mercato. Il Consiglio federale emana istruzioni per gli investimenti all'estero.

2 L'acquisto di fondi o di diritti di partecipazione a imprese con fine lucrativo non è
permesso a scopo d'investimento.

3 La Banca nazionale svizzera custodisce e gestisce gratuitamente i titoli della Confederazione. Essa consiglia l'Amministrazione federale delle finanze nelle questioni
d'investimento.

4 Il denaro di fondi speciali, costituiti in virtù di un atto legislativo, può essere investito conformemente alle disposizioni in materia di previdenza professionale.13
a14 Raccolta di fondi

1 Per garantire la solvibilità della Confederazione, nonché dei suoi istituti e delle sue
aziende, il Consiglio federale può raccogliere fondi sul mercato monetario e su
quello finanziario.

2 Il piano finanziario, il preventivo e il consuntivo includono un rendiconto annuale
concernente la tesoreria e la raccolta di fondi.

Capitolo 7: Compilazione dei conti in casi speciali15

Art. 37

...16 Le finanze e la contabilità delle aziende e degli istituti federali non autonomi devono
essere conformi, salvi restando i principi generali (art. 2 e 3), alle esigenze dell'esercizio. I conti devono essere compilati in modo che sia possibile verificarne con sicurezza e compiutezza lo stato patrimoniale, i debiti, i crediti e il risultato d'esercizio.

13

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1999 (RU 1999 3131; FF 1999 698).Nuovo testo
giusta l'art. 31 n. 2 della LF del 23 giu. 2000 sulla Cassa pensioni della Confederazione,
in vigore dal 1° mar. 2001 (RS 172.222.0).

14

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3131 3132; FF 1999 698).

15

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 21 mar. 1997 sull'organizzazione del
Governo e dell'Amministrazione, in vigore dal 1° ott. 1997 (RS 172.010).

16

Abrogato dall'art. 7 n. 3 della LF del 10 ott. 1997 concernente le imprese d'armamento
della Confederazione (RS 934.21).

Gestione finanziaria 12

611.0


Art. 38


17


a18 Unità amministrative che eseguono mandati di prestazioni 1 Riguardo alle unità amministrative incaricate di un mandato di prestazioni in virtù
dell'articolo 44 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione19 e disponenti di una contabilità d'esercizio adattata, il Consiglio federale può
sottoporre la compilazione dei conti prevista dalla presente legge a norme speciali
che assicurino l'efficienza dell'attività dell'Amministrazione. In tal caso, le norme
speciali possono derogare ai principi contabili enumerati nell'articolo 3 e all'obbligo
di presentare le richieste di crediti supplementari secondo l'articolo 17.

2 La compilazione dei conti secondo le norme speciali è parte integrante del consuntivo e del preventivo della Confederazione.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 39

Esecuzione

1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Emana le
disposizioni esecutive.

2 Determina in particolare il piano contabile generale e i principi contabili, i metodi
e le aliquote d'ammortamento e definisce le sottocategorie di crediti di pagamento e
d'impegno.


Art. 40

Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 18 dicembre 196820 concernente la gestione finanziaria della
Confederazione è abrogata.


Art. 41

Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 199021 17 Abrogato

dall'art. 7 n. 3 della LF del 10 ott. 1997 concernente le imprese d'armamento della Confederazione (RS 934.21).

18

Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 21 mar. 1997 sull'organizzazione del Governo e
dell'Amministrazione, in vigore dal 1° ott. 1997 (RS 172.010).

19

RS 172.010

20

[RU 1969 299, 1979 1318 n. II] 21

DCF dell'11 giu. 1990 (RU 1990 994)