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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza
sulla cinematografia
(OCin)

del 3 luglio 2002 (Stato 23 luglio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del
14 dicembre 20011 sul cinema (legge), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

La presente ordinanza disciplina: a.

la valutazione della pluralità dell'offerta dei film proiettati in pubblico nelle
diverse regioni cinematografiche della Svizzera; b.

l'introduzione di una tassa di promozione; c.

la registrazione delle imprese di distribuzione e di proiezione nonché la
comunicazione di dati relativi ai film proiettati; d.

la composizione della Commissione federale della cinematografia.


Art. 2

Definizione di regione cinematografica Per regione cinematografica si intende un gruppo di sale di proiezione in concorrenza per un pubblico cinematografico proveniente dalla stessa area geografica.

Capitolo 2:
Provvedimenti a favore della promozione della pluralità dell'offerta
cinematografica

Sezione 1: Valutazione della pluralità dell'offerta

Art. 3

Valutazioni

1 L'Ufficio federale della cultura (Ufficio) procede annualmente a valutare la pluralità dell'offerta nelle singole regioni cinematografiche.

RU 2002 1915 1

RS 443.1

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Lingue. Arti. Cultura 2

443.11

2 Qualora sia fondato supporre che fatti particolari riducano la pluralità dell'offerta
in una data regione cinematografica, l'Ufficio procede a una valutazione intermedia.

3 L'Ufficio procede a inoltre a una valutazione intermedia qualora le imprese di
distribuzione o di proiezione di una regione cinematografica o l'associazione
responsabile di un accordo di cui all'articolo 17 capoverso 2 della legge ne facciano
richiesta.


Art. 4

Consultazioni per le valutazioni 1 L'Ufficio offre la possibilità di prendere posizione in merito alle valutazioni ai
seguenti rappresentanti della cinematografia: a.

alle associazioni responsabili di un accordo ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 della legge; b.

alle imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica
interessata che non hanno firmato alcun accordo; c.

alle associazioni svizzere delle imprese di distribuzione e di proiezione; d.

a importanti organizzazioni professionali e culturali della cinematografia.

2 Il termine per la presa di posizione è di 90 giorni nel caso della valutazione
annuale, di 60 nel caso di una valutazione intermedia ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 e 3.


Art. 5

Invito a ripristinare la pluralità dell'offerta 1 L'Ufficio invita per scritto le associazioni responsabili di accordi e le imprese di
distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata che non hanno concluso accordi a prendere i provvedimenti necessari per ripristinare la pluralità
dell'offerta.

2 L'Ufficio indica contemporaneamente la data in cui il ripristino della pluralità
dell'offerta è sottoposto a una valutazione successiva.

Sezione 2: Tassa di promozione

Art. 6

Mandato per l'introduzione della tassa 1 Qualora la valutazione successiva indichi che la pluralità dell'offerta nella regione
cinematografica interessata non è migliorata in modo decisivo, l'Ufficio può chiedere al Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) l'introduzione di una tassa.
Nella domanda l'Ufficio precisa l'ammontare della tassa e la prevista destinazione
dei proventi conformemente all'articolo 21 capoverso 3 della legge.

2 Prima di decidere il Dipartimento consulta le cerchie interessate e la Commissione
federale della cinematografia. Il termine della consultazione è di 60 giorni.

Cinematografia

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Art. 7

Calcolo della tassa

Il Dipartimento stabilisce l'importo della tassa in base al numero previsto di ingressi
sottoposti a tassa e in base ai costi, inclusi i costi amministrativi, dei provvedimenti
volti a ripristinare la pluralità dell'offerta in una determinata regione cinematografica.


Art. 8

Riscossione della tassa 1 Le imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata dalla tassa annunciano il numero degli ingressi a pagamento realizzati in un
mese entro il giorno 15 del mese successivo.

2 L'Ufficio emette fattura mensilmente. Il termine di pagamento è di 30 giorni.

3 Un pagamento tardivo comporta un interesse di mora del 5 per cento.


Art. 9

Nascita del credito fiscale Il credito fiscale nasce al momento della fatturazione.


Art. 10

Prescrizione

Il credito fiscale si prescrive in cinque anni dalla sua esigibilità.


Art. 11

Destinazione dei proventi della tassa La destinazione dei proventi della tassa è oggetto di una decisione formale
dell'Ufficio o di un contratto di diritto pubblico tra il medesimo e il beneficiario
della sovvenzione.


Art. 12

Soppressione della tassa Nel momento in cui la pluralità dell'offerta prevista dalla legge è ripristinata, il
Dipartimento sopprime l'obbligo della tassa. La tassa non può essere percepita
ininterrottamente per più di tre anni.


Art. 13

Esenzione dall'obbligo della tassa 1 L'esenzione dall'obbligo della tassa, conformemente all'articolo 22 della legge,
discende da un contratto di diritto pubblico tra le imprese di distribuzione e di
proiezione interessate e l'Ufficio.

2 Le imprese di distribuzione e di proiezione si impegnano a sostenere la pluralità
dell'offerta di una determinata regione cinematografica mediante un contributo che
va oltre quanto chiesto nell'articolo 17 della legge, in particolare mediante: a.

la promozione di una pluralità dell'offerta superiore alla media; b.

la promozione delle offerte in mercati di nicchia; oppure

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c.

la concessione di condizioni particolari per le imprese di distribuzione e di
proiezione che promuovono pluralità dell'offerta e qualità ai sensi delle lettere a e b.

3 L'Ufficio comunica alle associazioni responsabili degli accordi il contenuto dei
contratti conclusi.

Capitolo 3: Obbligo di registrazione e di notifica Sezione 1: Obbligo di registrazione

Art. 14

1 L'Ufficio tiene il registro pubblico conformemente all'articolo 23 della legge.

2 Le imprese di distribuzione e di proiezione soggette all'obbligo di registrazione si
annunciano spontaneamente all'Ufficio.

3 Nell'annuncio figurano nome, scopo aziendale e sede dell'impresa.

4 Le imprese di proiezione comunicano inoltre nome e numero degli schermi in
esercizio e, se l'impresa è una persona giuridica, i membri della sua direzione.

5 Ogni cambiamento concernente i dati secondo i capoversi 3 e 4 dev'essere comunicato spontaneamente all'Ufficio entro 30 giorni.

Sezione 2: Obbligo di notifica

Art. 15

Obbligo di notifica per le imprese di produzione sostenute
e per le imprese di distribuzione 1 Per ogni film, le imprese di produzione sostenute e le imprese di distribuzione indicano: a.

il titolo originale, il titolo nelle lingue ufficiali della Svizzera e i numeri
SUISA o ISAN;

b.

i principali responsabili della parte creativa e della realizzazione, segnatamente:
1.

il regista,

2.

lo sceneggiatore,

3.

il produttore e i coproduttori, 4.

gli interpreti principali, 5.

il compositore della musica originale; c.

il genere di film;

d.

il Paese produttore, i Paesi coproduttori e la lingua originale; e.

l'anno di produzione e la data della prima visione svizzera;

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f.

la durata (in minuti), il colore, il formato, le condizioni di proiezione, il
sistema sonoro e le versioni linguistiche delle copie importate; g.

il titolare dei diritti d'autore; h.

il numero di ingressi realizzati annualmente in Svizzera.

2 La lettera b numeri 2, 3 e 5 si applica esclusivamente ai film svizzeri e alle coproduzioni svizzere con l'estero.


Art. 16

Obbligo di notifica per le imprese di proiezione Le imprese di proiezione notificano settimanalmente: a.

il numero degli ingressi a pagamento per film e per schermo, compresi gli
arrangiamenti forfettari conteggiati; b.

le versioni linguistiche proiettate; c.

gli schermi in esercizio; d.

il numero delle proiezioni.


Art. 17

Competenze

1 Il Dipartimento designa l'organo incaricato di raccogliere i dati conformemente
all'articolo 24 della legge e agli articoli 15 e 16 della presente ordinanza. La raccolta
è di competenza dell'Ufficio federale di statistica. Essa può essere affidata a un'organizzazione privata.

2 Se la raccolta dati è affidata a un'organizzazione privata, quest'ultima è soggetta
all'obbligo di notifica nei confronti dell'Ufficio federale di statistica. L'organizzazione privata designata per la raccolta dei dati li può rendere accessibili all'Ufficio
federale di statistica mediante una procedura di richiamo. Un contratto di diritto
pubblico disciplina i diritti e i doveri dell'organizzazione privata.

3 L'Ufficio federale di statistica analizza all'attenzione dell'Ufficio i dati pertinenti
per la valutazione della pluralità dell'offerta. Esso può comunicare questi dati
all'Ufficio in forma non anonima mediante una procedura di richiamo.

4 Le divergenze tra i dati forniti dalle imprese di distribuzione e quelli comunicati
dalle imprese di proiezione sono appianate a intervalli regolari presso l'organo incaricato della raccolta dei dati.

Capitolo 4: Commissione federale della cinematografia

Art. 18

La Commissione federale della cinematografia si compone di esperti dei settori della
creazione cinematografica, della diffusione di film, della formazione e del perfezionamento, dell'archiviazione e della cultura cinematografica. Le autorità culturali dei
Cantoni e la fondazione Pro Helvetia vi hanno un rappresentante ciascuna.

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Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 19

Abrogazione del diritto vigente L'ordinanza del 24 giugno 19922 sulla cinematografia e l'ordinanza del 25 novembre 19923 concernente le tasse sulle autorizzazioni di distribuzione di film sono
abrogate.


Art. 20


Modifica del diritto vigente L'ordinanza del 6 ottobre 19974 sulla radiotelevisione è modificata come segue: Art. 20b

...


Art. 21

Disposizioni transitorie 1 Le imprese di distribuzione e di proiezione soggette all'obbligo di registrazione si
annunciano entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

2 L'obbligo di notifica conformemente agli articoli 15 e 16 vale per tutti i film prodotti, distribuiti o proiettati dal 1° gennaio 2002.


Art. 22

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2002.

2

[RU 1992 1554, 1993 2001, 1996 2243 n. I 25 3262] 3

[RU 1992 2487] 4

RS 784.401. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.