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1

Legge federale sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) del 20 marzo 20091 (Stato 1° gennaio 2010) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso 1, 92 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale2;
visti il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20053 e il messaggio aggiuntivo del 9 marzo 20074, decreta: Sezione 1: Campo di applicazione

Art. 1

1 La presente legge disciplina l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori su strada e di trasportatore di merci su strada.

2

È fatto salvo il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori conferito in virtù degli articoli 6-8 della legge del 20 marzo 20095 sul trasporto di viaggiatori.

Sezione 2: Accesso alle professioni di trasportatore su strada

Art. 2

Definizioni Ai sensi della presente legge si intende per: a. professione di trasportatore di viaggiatori su strada: professione esercitata mediante un'impresa i cui servizi siano offerti al pubblico o a talune categorie di utenti e che effettua a titolo professionale il trasporto di viaggiatori con autoveicoli atti e destinati, per costruzione ed attrezzatura, al trasporto di più di otto persone, non compreso l'autista; il trasporto di viaggiatori con autoveicoli esclusivamente per fini non professionali e il trasporto di propri impiegati da parte di un'impresa non occupata nel settore dei trasporti non rappresentano un'attività ai sensi della presente definizione; RU 2009 5651

1

All. 2 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU 2009 5597).

2 RS

101

3 FF

2005 2183

4 FF

2007 2457

5 RS

745.1

744.10

Imprese di trasporto per automobile e imprese filoviarie 2

744.10

b. professione di trasportatore di merci su strada: professione esercitata mediante un'impresa che trasporta merci a titolo professionale per mezzo di autocarri o autoarticolati; c. autoveicolo: qualsiasi veicolo ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19586 sulla circolazione stradale.


Art. 3

Autorizzazione 1 L'esercizio delle professioni di trasportatore di viaggiatori su strada e di trasportatore di merci su strada sottostà ad autorizzazione.

2

L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

3

Ogni veicolo dell'impresa deve essere munito di una copia autenticata dell'autorizzazione.

4

L'UFT tiene un registro pubblico dei titolari delle autorizzazioni.


Art. 4

Condizioni 1 Per ottenere l'autorizzazione, il richiedente deve adempiere le condizioni seguenti: a. affidabilità

(art.

5);

b. capacità finanziaria (art. 6); e c. capacità professionale (art. 7).

2

Se il richiedente non è una persona fisica, le condizioni di affidabilità e capacità professionale devono essere soddisfatte da una persona che esercita una funzione direttiva nell'impresa o che è determinante per la fornitura delle prestazioni di trasporto.


Art. 5

Affidabilità 1 Si ritiene affidabile una persona che, negli ultimi dieci anni: a. non è stata condannata per aver commesso un crimine; b. non ha commesso infrazioni gravi e ripetute: 1. alle regolamentazioni in vigore sulle condizioni di retribuzione e di lavoro, in particolare sulle ore di guida e di riposo degli autisti, 2. alle disposizioni sulla sicurezza della circolazione stradale, 3. alle disposizioni sulla costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali, in particolare quelle sul peso e le dimensioni degli stessi.

2

Inoltre, non devono sussistere altri motivi per cui la sua affidabilità possa essere messa in dubbio.

6 RS

741.01

Accesso alle professioni di trasportatore su strada 3

744.10


Art. 6

Capacità finanziaria

1

La capacità finanziaria di un'impresa è garantita quando sommando il capitale proprio e le riserve si ottiene un importo determinato. Per il calcolo di questo importo è determinante il numero di veicoli.

2

Il Consiglio federale determina gli importi di base.


Art. 7

Capacità professionale

1

Per soddisfare il requisito della capacità professionale, il richiedente deve superare un esame concernente le conoscenze richieste per la pratica della professione. Chi supera l'esame ottiene un attestato di capacità.

2

Il Consiglio federale designa l'autorità incaricata dell'organizzazione dell'esame e ne stabilisce le materie. Può affidare l'organizzazione ad associazioni professionali o enti analoghi, sotto la sorveglianza dell'ufficio federale responsabile della formazione professionale.

3

L'autorità o l'ente incaricato di organizzare l'esame elabora un regolamento e lo sottopone per approvazione all'autorità federale competente. Il regolamento d'esame disciplina in particolare la composizione della commissione d'esame, la procedura d'iscrizione, il contenuto, il genere e la durata delle prove nelle singole discipline, l'assegnazione dei voti e le condizioni per il superamento dell'esame.

4

L'ufficio federale responsabile della formazione professionale determina gli attestati di capacità e i diplomi che dispensano i titolari dall'esame in determinate materie. La dispensa riguarda le materie coperte dall'attestato di capacità o dal diploma.

5

Le persone che dimostrano di possedere un'esperienza di almeno cinque anni a livello direzionale in un'impresa di trasporto su strada possono sostenere un esame semplificato.

6

Le persone che hanno superato con successo un esame professionale o un esame professionale superiore nel settore della circolazione stradale sono dispensate dall'esame.


Art. 8

Ritiro e revoca dell'autorizzazione 1

L'UFT esamina regolarmente, ma almeno ogni cinque anni, se le singole imprese di trasporto su strada adempiono ancora le condizioni dell'autorizzazione.

2

L'UFT ritira o revoca l'autorizzazione senza indennità se una delle condizioni non è più adempita o se l'impresa o la sua direzione ha violato più volte o gravemente le disposizioni sulla circolazione stradale.


Art. 9

Decesso o incapacità

1

Nel caso in cui la persona fisica che soddisfa le condizioni di affidabilità e capacità professionale muoia o diventi incapace di agire, l'impresa può continuare ad esercitare la sua attività per un anno. In casi motivati l'UFT può prolungare questo termine al massimo di sei mesi.

Imprese di trasporto per automobile e imprese filoviarie 4

744.10

2

La direzione effettiva e permanente dell'impresa deve essere assicurata da una persona che soddisfi la condizione di affidabilità e abbia partecipato per almeno 18 mesi alla gestione dell'impresa.


Art. 10

Procedura di ricorso

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni sulla giurisdizione amministrativa federale.

Sezione 3: Disposizioni penali

Art. 11

Contravvenzioni

È punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque intenzionalmente o per negligenza: a. esercita senza autorizzazione la professione di trasportatore di viaggiatori su strada o di trasportatore di merci su strada; b. contravviene a una decisione fondata sulla presente legge o sulle sue disposizioni esecutive e notificatagli con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo;

c. contravviene a una disposizione esecutiva della presente legge la cui violazione è stata dichiarata punibile dal Consiglio federale.


Art. 12

Competenza e procedura 1

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni dell'articolo 11 competono all'UFT.

2

La procedura è retta dalla legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo.

Sezione 4: Disposizione finale, esecuzione

Art. 13

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 20108 7 RS

313.0

8

DCF del 4 nov. 2009 (RU 2009 5629).