443.11
Ordinanza
sulla cinematografia
(OCin)
del 3 luglio 2002 (Stato 1° gennaio 2016)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 della legge del 14 dicembre 20011 sul cinema (LCin),2
ordina:
La presente ordinanza disciplina:
- a.
- la valutazione della pluralità dell'offerta dei film proiettati in pubblico nelle diverse regioni cinematografiche della Svizzera;
- b.
- l'introduzione di una tassa di promozione;
- c.3
- l'obbligo di registrazione per le imprese di distribuzione e proiezione;
- d.4
- l'obbligo di notifica per le imprese di produzione, distribuzione e proiezione nonché per le imprese che commercializzano film al di fuori dei cinema;
- e.5
- gli organi esecutivi della promozione cinematografica.
Nella presente ordinanza s'intende per:
- a.
- regione cinematografica: un gruppo di cinema in concorrenza per un pubblico cinematografico proveniente dalla stessa area geografica;
- b.
- commercializzazione: l'utilizzo di film a scopi commerciali, segnatamente:
- 1.
- la proiezione in un cinema registrato,
- 2.
- la vendita su supporti audiovisivi come DVD o video,
- 3.
- la diffusione attraverso servizi a richiesta o di abbonamento elettronici.
1 L'Ufficio federale della cultura (UFC7) procede annualmente a valutare la pluralità dell'offerta nelle singole regioni cinematografiche.
2 Qualora sia fondato supporre che fatti particolari riducano la pluralità dell'offerta in una data regione cinematografica, l'UFC procede a una valutazione intermedia.
3 L'UFC procede a inoltre a una valutazione intermedia qualora le imprese di distribuzione o di proiezione di una regione cinematografica o l'associazione responsabile di un accordo di cui all'articolo 17 capoverso 2 della LCin8 ne facciano richiesta.
1 L'UFC offre la possibilità di prendere posizione in merito alle valutazioni ai seguenti rappresentanti della cinematografia:
- a.
- alle associazioni responsabili di un accordo ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 della LCin;
- b.
- alle imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata che non hanno firmato alcun accordo;
- c.
- alle associazioni svizzere delle imprese di distribuzione e di proiezione;
- d.
- a importanti organizzazioni professionali e culturali della cinematografia.
2 Il termine per la presa di posizione è di 90 giorni nel caso della valutazione annuale, di 60 nel caso di una valutazione intermedia ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 e 3.
1 L'UFC invita per scritto le associazioni responsabili di accordi e le imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata che non hanno concluso accordi a prendere i provvedimenti necessari per ripristinare la pluralità dell'offerta.
2 L'UFC indica contemporaneamente la data in cui il ripristino della pluralità dell'offerta è sottoposto a una valutazione successiva.
1 Qualora la valutazione successiva indichi che la pluralità dell'offerta nella regione cinematografica interessata non è migliorata in modo decisivo, l'UFC può chiedere al Dipartimento federale dell'interno (DFI9) l'introduzione di una tassa. Nella domanda l'UFC precisa l'ammontare della tassa e la prevista destinazione dei proventi conformemente all'articolo 21 capoverso 3 della LCin.
2 Prima di decidere il DFI consulta le cerchie interessate e la Commissione federale della cinematografia. Il termine della consultazione è di 60 giorni.
Il DFI stabilisce l'importo della tassa in base al numero previsto di ingressi sottoposti a tassa e in base ai costi, inclusi i costi amministrativi, dei provvedimenti volti a ripristinare la pluralità dell'offerta in una determinata regione cinematografica.
1 Le imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata dalla tassa annunciano il numero degli ingressi a pagamento realizzati in un mese entro il giorno 15 del mese successivo.
2 L'UFC emette fattura mensilmente. Il termine di pagamento è di 30 giorni.
3 Un pagamento tardivo comporta un interesse di mora del 5 per cento.
Il credito fiscale nasce al momento della fatturazione.
Il credito fiscale si prescrive in cinque anni dalla sua esigibilità.
La destinazione dei proventi della tassa è oggetto di una decisione formale dell'UFC o di un contratto di diritto pubblico tra il medesimo e il beneficiario della sovvenzione.
Nel momento in cui la pluralità dell'offerta prevista dalla LCin è ripristinata, il DFI sopprime l'obbligo della tassa. La tassa non può essere percepita ininterrottamente per più di tre anni.
1 L'esenzione dall'obbligo della tassa, conformemente all'articolo 22 della LCin, discende da un contratto di diritto pubblico tra le imprese di distribuzione e di proiezione interessate e l'UFC.
2 Le imprese di distribuzione e di proiezione si impegnano a sostenere la pluralità dell'offerta di una determinata regione cinematografica mediante un contributo che va oltre quanto chiesto nell'articolo 17 della LCin, in particolare mediante:
- a.
- la promozione di una pluralità dell'offerta superiore alla media;
- b.
- la promozione delle offerte in mercati di nicchia; oppure
- c.
- la concessione di condizioni particolari per le imprese di distribuzione e di proiezione che promuovono pluralità dell'offerta e qualità ai sensi delle lettere a e b.
3 L'UFC comunica alle associazioni responsabili degli accordi il contenuto dei contratti conclusi.
1 L'UFC tiene il registro pubblico conformemente all'articolo 23 della LCin.
2 Le imprese di distribuzione e di proiezione soggette all'obbligo di registrazione si annunciano spontaneamente all'UFC.
3 Nell'annuncio figurano nome, scopo aziendale e sede dell'impresa.
4 Le imprese di proiezione comunicano inoltre nome e numero degli schermi in esercizio e, se l'impresa è una persona giuridica, i membri della sua direzione.
5 Ogni cambiamento concernente i dati secondo i capoversi 3 e 4 dev'essere comunicato spontaneamente all'UFC entro 30 giorni.
1 Per ogni film proiettato in un cinema registrato, le imprese di produzione sostenute e le imprese di distribuzione notificano:10
- a.
- il titolo originale, il titolo nelle lingue ufficiali della Svizzera e i numeri SUISA o ISAN;
- b.
- i principali responsabili della parte creativa e della realizzazione, segnatamente:
- 1.
- il regista,
- 2.
- lo sceneggiatore,
- 3.
- il produttore e i coproduttori,
- 4.
- gli interpreti principali,
- 5.
- il compositore della musica originale;
- c.
- il genere di film;
- d.
- il Paese produttore, i Paesi coproduttori e la lingua originale;
- e.
- l'anno di produzione e la data della prima visione svizzera;
- f.
- la durata (in minuti), il colore, il formato, le condizioni di proiezione, il sistema sonoro e le versioni linguistiche delle copie importate;
- g.
- il titolare dei diritti d'autore;
- h.
- il numero di ingressi realizzati annualmente in Svizzera.
2 La lettera b numeri 2, 3 e 5 si applica esclusivamente ai film svizzeri e alle coproduzioni svizzere con l'estero.
Le imprese di proiezione notificano settimanalmente:
- a.
- il numero degli ingressi a pagamento per film e per schermo, compresi gli arrangiamenti forfettari conteggiati;
- b.
- le versioni linguistiche proiettate;
- c.
- gli schermi in esercizio;
- d.
- il numero delle proiezioni.
1 Le imprese svizzere ed estere che vendono in Svizzera film su supporti audiovisivi o li offrono attraverso servizi a richiesta o di abbonamento elettronici, nonché i titolari dei rispettivi diritti di commercializzazione notificano annualmente per ogni film di durata superiore a 60 minuti:
- a.
- il titolo originale, i titoli nelle lingue ufficiali della Svizzera e i numeri ISAN;
- b.
- i principali responsabili della parte creativa e della realizzazione, segnatamente:
- 1.
- il regista,
- 2.
- lo sceneggiatore,
- 3.
- il produttore e il coproduttore;
- c.
- il genere di film;
- d.
- il Paese produttore e i Paesi coproduttori;
- e.
- le versioni linguistiche in cui il film è disponibile;
- f.
- l'anno di produzione;
- g.
- la data di inizio della commercializzazione per ogni tipo di utilizzazione;
- h.
- la durata (in minuti);
- i.
- il titolare dei diritti di commercializzazione per la Svizzera.
2 Il capoverso 1 lettera b numeri 2 e 3 si applica esclusivamente ai film svizzeri e alle coproduzioni svizzere con l'estero.
3 Per la vendita di supporti audiovisivi va notificato anche il numero di supporti venduti annualmente per ogni film.
4 Per la vendita attraverso servizi a richiesta o di abbonamento elettronici va notificato anche il numero di visionamenti pagati per ogni film.
5 Le imprese devono annunciarsi all'UFC prima della prima notifica dei dati.
1 Il DFI designa l'organo incaricato di raccogliere i dati conformemente all'articolo 24 LCin e agli articoli 15-16a della presente ordinanza. La raccolta è di competenza dell'Ufficio federale di statistica.14
2 L'Ufficio federale di statistica può affidare la raccolta dei dati a un'organizzazione privata. Quest'ultima è soggetta all'obbligo di notifica nei confronti dell'Ufficio federale di statistica. Un contratto di diritto pubblico disciplina i diritti e i doveri dell'organizzazione privata.15
3 L'Ufficio federale di statistica analizza all'attenzione dell'UFC i dati pertinenti per la valutazione della pluralità dell'offerta. Esso può comunicare questi dati all'UFC in forma non anonima mediante una procedura di richiamo.
4 Le divergenze tra i dati forniti dalle imprese di distribuzione e quelli comunicati dalle imprese di proiezione sono appianate a intervalli regolari presso l'organo incaricato della raccolta dei dati.
1 La Commissione federale della cinematografia si compone di esperti dei settori della creazione cinematografica, della diffusione di film, della formazione continua, dell'archiviazione e della cultura cinematografica.
2 Le autorità culturali dei Cantoni vi hanno un rappresentante
Il DFI può delegare singoli compiti esecutivi della promozione cinematografica a organizzazioni private.
L'ordinanza del 24 giugno 199218 sulla cinematografia e l'ordinanza del 25 novembre 199219 concernente le tasse sulle autorizzazioni di distribuzione di film sono abrogate.
1 Le imprese di distribuzione e di proiezione soggette all'obbligo di registrazione si annunciano entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.
2 L'obbligo di notifica conformemente agli articoli 15 e 16 vale per tutti i film prodotti, distribuiti o proiettati dal 1° gennaio 2002.
L'obbligo di notifica di cui all'articolo 16a si applica a tutti i film venduti o visionati dal 1° gennaio 2017.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2002.