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443.11

Ordinanza
sulla cinematografia

(OCin)

del 3 luglio 2002 (Stato 1° gennaio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 della legge del 14 dicembre 20011 sul cinema (LCin),2

ordina:

1 RS 443.1

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a.
la valutazione della pluralità dell'offerta dei film proiettati in pubblico nelle diverse regioni cinematografiche della Svizzera;
b.
l'introduzione di una tassa di promozione;
c.3
l'obbligo di registrazione per le imprese di distribuzione e proiezione;
d.4
l'obbligo di notifica per le imprese di produzione, distribuzione e proiezione nonché per le imprese che commercializzano film al di fuori dei cinema;
e.5
gli organi esecutivi della promozione cinematografica.

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

5 Introdotta dal n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

Art. 26 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

a.
regione cinematografica: un gruppo di cinema in concorrenza per un pubblico cinematografico proveniente dalla stessa area geografica;
b.
commercializzazione: l'utilizzo di film a scopi commerciali, segnatamente:
1.
la proiezione in un cinema registrato,
2.
la vendita su supporti audiovisivi come DVD o video,
3.
la diffusione attraverso servizi a richiesta o di abbonamento elettronici.

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

Capitolo 2: Provvedimenti a favore della promozione della pluralità dell'offerta
cinematografica

Sezione 1: Valutazione della pluralità dell'offerta

Art. 3 Valutazioni

1 L'Ufficio federale della cultura (UFC7) procede annualmente a valutare la pluralità dell'offerta nelle singole regioni cinematografiche.

2 Qualora sia fondato supporre che fatti particolari riducano la pluralità dell'offerta in una data regione cinematografica, l'UFC procede a una valutazione intermedia.

3 L'UFC procede a inoltre a una valutazione intermedia qualora le imprese di distribuzione o di proiezione di una regione cinematografica o l'associazione responsabile di un accordo di cui all'articolo 17 capoverso 2 della LCin8 ne facciano richiesta.

7 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

8 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 4 Consultazioni per le valutazioni

1 L'UFC offre la possibilità di prendere posizione in merito alle valutazioni ai seguenti rappresentanti della cinematografia:

a.
alle associazioni responsabili di un accordo ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 della LCin;
b.
alle imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata che non hanno firmato alcun accordo;
c.
alle associazioni svizzere delle imprese di distribuzione e di proiezione;
d.
a importanti organizzazioni professionali e culturali della cinematografia.

2 Il termine per la presa di posizione è di 90 giorni nel caso della valutazione annuale, di 60 nel caso di una valutazione intermedia ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 e 3.

Art. 5 Invito a ripristinare la pluralità dell'offerta

1 L'UFC invita per scritto le associazioni responsabili di accordi e le imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata che non hanno concluso accordi a prendere i provvedimenti necessari per ripristinare la pluralità dell'offerta.

2 L'UFC indica contemporaneamente la data in cui il ripristino della pluralità dell'offerta è sottoposto a una valutazione successiva.

Sezione 2: Tassa di promozione

Art. 6 Mandato per l'introduzione della tassa

1 Qualora la valutazione successiva indichi che la pluralità dell'offerta nella regione cinematografica interessata non è migliorata in modo decisivo, l'UFC può chiedere al Dipartimento federale dell'interno (DFI9) l'introduzione di una tassa. Nella domanda l'UFC precisa l'ammontare della tassa e la prevista destinazione dei proventi conformemente all'articolo 21 capoverso 3 della LCin.

2 Prima di decidere il DFI consulta le cerchie interessate e la Commissione federale della cinematografia. Il termine della consultazione è di 60 giorni.

9 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 7 Calcolo della tassa

Il DFI stabilisce l'importo della tassa in base al numero previsto di ingressi sottoposti a tassa e in base ai costi, inclusi i costi amministrativi, dei provvedimenti volti a ripristinare la pluralità dell'offerta in una determinata regione cinematografica.

Art. 8 Riscossione della tassa

1 Le imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata dalla tassa annunciano il numero degli ingressi a pagamento realizzati in un mese entro il giorno 15 del mese successivo.

2 L'UFC emette fattura mensilmente. Il termine di pagamento è di 30 giorni.

3 Un pagamento tardivo comporta un interesse di mora del 5 per cento.

Art. 12 Soppressione della tassa

Nel momento in cui la pluralità dell'offerta prevista dalla LCin è ripristinata, il DFI sopprime l'obbligo della tassa. La tassa non può essere percepita ininterrottamente per più di tre anni.

Art. 13 Esenzione dall'obbligo della tassa

1 L'esenzione dall'obbligo della tassa, conformemente all'articolo 22 della LCin, discende da un contratto di diritto pubblico tra le imprese di distribuzione e di proiezione interessate e l'UFC.

2 Le imprese di distribuzione e di proiezione si impegnano a sostenere la pluralità dell'offerta di una determinata regione cinematografica mediante un contributo che va oltre quanto chiesto nell'articolo 17 della LCin, in particolare mediante:

a.
la promozione di una pluralità dell'offerta superiore alla media;
b.
la promozione delle offerte in mercati di nicchia; oppure
c.
la concessione di condizioni particolari per le imprese di distribuzione e di proiezione che promuovono pluralità dell'offerta e qualità ai sensi delle lettere a e b.

3 L'UFC comunica alle associazioni responsabili degli accordi il contenuto dei contratti conclusi.

Capitolo 3: Obbligo di registrazione e di notifica

Sezione 1: Obbligo di registrazione

Art. 14

1 L'UFC tiene il registro pubblico conformemente all'articolo 23 della LCin.

2 Le imprese di distribuzione e di proiezione soggette all'obbligo di registrazione si annunciano spontaneamente all'UFC.

3 Nell'annuncio figurano nome, scopo aziendale e sede dell'impresa.

4 Le imprese di proiezione comunicano inoltre nome e numero degli schermi in esercizio e, se l'impresa è una persona giuridica, i membri della sua direzione.

5 Ogni cambiamento concernente i dati secondo i capoversi 3 e 4 dev'essere comunicato spontaneamente all'UFC entro 30 giorni.

Sezione 2: Obbligo di notifica

Art. 15 Obbligo di notifica per le imprese di produzione sostenute
e per le imprese di distribuzione

1 Per ogni film proiettato in un cinema registrato, le imprese di produzione sostenute e le imprese di distribuzione notificano:10

a.
il titolo originale, il titolo nelle lingue ufficiali della Svizzera e i numeri SUISA o ISAN;
b.
i principali responsabili della parte creativa e della realizzazione, segnatamente:
1.
il regista,
2.
lo sceneggiatore,
3.
il produttore e i coproduttori,
4.
gli interpreti principali,
5.
il compositore della musica originale;
c.
il genere di film;
d.
il Paese produttore, i Paesi coproduttori e la lingua originale;
e.
l'anno di produzione e la data della prima visione svizzera;
f.
la durata (in minuti), il colore, il formato, le condizioni di proiezione, il sistema sonoro e le versioni linguistiche delle copie importate;
g.
il titolare dei diritti d'autore;
h.
il numero di ingressi realizzati annualmente in Svizzera.

2 La lettera b numeri 2, 3 e 5 si applica esclusivamente ai film svizzeri e alle coproduzioni svizzere con l'estero.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

Art. 16 Obbligo di notifica per le imprese di proiezione

Le imprese di proiezione notificano settimanalmente:

a.
il numero degli ingressi a pagamento per film e per schermo, compresi gli arrangiamenti forfettari conteggiati;
b.
le versioni linguistiche proiettate;
c.
gli schermi in esercizio;
d.
il numero delle proiezioni.
Art. 16a11 Obbligo di notifica per le imprese che commercializzano film al di fuori dei cinema

1 Le imprese svizzere ed estere che vendono in Svizzera film su supporti audiovisivi o li offrono attraverso servizi a richiesta o di abbonamento elettronici, nonché i titolari dei rispettivi diritti di commercializzazione notificano annualmente per ogni film di durata superiore a 60 minuti:

a.
il titolo originale, i titoli nelle lingue ufficiali della Svizzera e i numeri ISAN;
b.
i principali responsabili della parte creativa e della realizzazione, segnatamente:
1.
il regista,
2.
lo sceneggiatore,
3.
il produttore e il coproduttore;
c.
il genere di film;
d.
il Paese produttore e i Paesi coproduttori;
e.
le versioni linguistiche in cui il film è disponibile;
f.
l'anno di produzione;
g.
la data di inizio della commercializzazione per ogni tipo di utilizzazione;
h.
la durata (in minuti);
i.
il titolare dei diritti di commercializzazione per la Svizzera.

2 Il capoverso 1 lettera b numeri 2 e 3 si applica esclusivamente ai film svizzeri e alle coproduzioni svizzere con l'estero.

3 Per la vendita di supporti audiovisivi va notificato anche il numero di supporti venduti annualmente per ogni film.

4 Per la vendita attraverso servizi a richiesta o di abbonamento elettronici va notificato anche il numero di visionamenti pagati per ogni film.

5 Le imprese devono annunciarsi all'UFC prima della prima notifica dei dati.

11 Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

Capitolo 4: Organi esecutivi12

12 Originario avanti art. 18. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

Art. 17 Rilevazione di dati e statistica13

1 Il DFI designa l'organo incaricato di raccogliere i dati conformemente all'articolo 24 LCin e agli articoli 15-16a della presente ordinanza. La raccolta è di competenza dell'Ufficio federale di statistica.14

2 L'Ufficio federale di statistica può affidare la raccolta dei dati a un'organizzazione privata. Quest'ultima è soggetta all'obbligo di notifica nei confronti dell'Ufficio federale di statistica. Un contratto di diritto pubblico disciplina i diritti e i doveri dell'organizzazione privata.15

3 L'Ufficio federale di statistica analizza all'attenzione dell'UFC i dati pertinenti per la valutazione della pluralità dell'offerta. Esso può comunicare questi dati all'UFC in forma non anonima mediante una procedura di richiamo.

4 Le divergenze tra i dati forniti dalle imprese di distribuzione e quelli comunicati dalle imprese di proiezione sono appianate a intervalli regolari presso l'organo incaricato della raccolta dei dati.

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

Art. 1816 Composizione della Commissione federale della cinematografia

1 La Commissione federale della cinematografia si compone di esperti dei settori della creazione cinematografica, della diffusione di film, della formazione continua, dell'archiviazione e della cultura cinematografica.

2 Le autorità culturali dei Cantoni vi hanno un rappresentante

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 21 Disposizioni transitorie

1 Le imprese di distribuzione e di proiezione soggette all'obbligo di registrazione si annunciano entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

2 L'obbligo di notifica conformemente agli articoli 15 e 16 vale per tutti i film prodotti, distribuiti o proiettati dal 1° gennaio 2002.