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01.01.2004 - 30.04.2007
01.03.2002 - 31.12.2003
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Fedlex DEFRITRMEN
Cumparegliar versiuns

1

Ordinanza
sulla navigazione nelle acque svizzere
(Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)
1 dell'8 novembre 1978 (Stato 11 dicembre 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 56 della legge federale del 3 ottobre 19752 sulla navigazione interna,
e in applicazione della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al
commercio (LOTC),4

ordina:

1

Disposizioni generali

Art. 1

Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza è applicabile alla navigazione nelle acque svizzere, ivi comprese quelle confinarie.

2 Restano comunque riservate le disposizioni derogative o complementari adottate in
applicazione di convenzioni internazionali.


Art. 2

Definizioni

Nella presente ordinanza: a.5

il termine «natante» indica un'imbarcazione, un corpo galleggiante destinato
a spostarsi sulla superficie dell'acqua o sotto di essa, o un impianto galleggiante; b.

il termine «battello motorizzato» o «battello a motore» indica un natante a
propulsione meccanica; c.6

il termine «convoglio rimorchiato» indica una composizione formata da imbarcazioni sprovviste di propulsione, rimorchiata da almeno un natante a
motore. La composizione formata unicamente da imbarcazioni da diporto, da RU 1979 337

1

Nuovo tit. giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

2

RS 747.201

3

RS 946.51

4

Comma introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1089).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998
1476).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1089).

747.201.1

Navigazione interna 2

747.201.1

imbarcazioni sportive o da entrambi i tipi di imbarcazioni, non è considerata
un convoglio rimorchiato; d.

il termine «convoglio spinto» indica una formazione di natanti sprovvisti di
propulsione, riuniti in modo da formare un insieme rigido, spinta da almeno
un natante a motore;

e.

il termine «impianto galleggiante» indica un corpo galleggiante quali una
draga, un pontone, una gru, fornito di istallazioni per i lavori in acqua; f.

il termine «battello per passeggeri» indica un natante utilizzato per il trasporto di più di 12 persone a scopo professionale; g.

il termine «battello in servizio regolare» indica un natante che circola per
un'impresa di navigazione della Confederazione o per un'impresa beneficiaria di una concessione federale; h.

il termine «battello per il trasporto di merci» indica un natante utilizzato per
il trasporto di merci per terzi; i.

il termine «battello a vela» indica un natante concepito per la navigazione a
vela. Un natante a vela che naviga a motore con o senza vela issata, ai sensi
delle prescrizioni concernenti la circolazione, è considerato come un natante
a motore;

ibis.7 il termine «tavola a vela» indica un natante a vela con uno scafo compatto senza timone e dotato di uno o parecchi alberi che si possono abbattere e far
rotare di 360°;

k.

il termine «battello a remi» indica un natante che può essere mosso soltanto
mediante i remi oppure con un sistema di trasmissione simile alla forza umana; kbis.8 il termine «gommone» indica un natante pneumatico sprovvisto di motore, destinato alla navigazione in torrenti e nel quale i passeggeri siedono generalmente sulle camere d'aria laterali; kter.9 il termine «canotto pneumatico» indica un natante pneumatico costituito da più camere d'aria separate con o senza elementi fissi; l.10 il termine «imbarcazione da diporto» indica un natante utilizzato per lo sport e lo svago e non è un'imbarcazione sportiva ai sensi della lettera l bis;

lbis.11 il termine «imbarcazione sportiva» indica un natante rientrante nel campo d'applicazione della direttiva 94/25/CE12 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, 7

Introdotta dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

8

Introdotta dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

9

Introdotta dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1089).

11

Introdotta dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

12

GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del
15.2.2000, p. 20. Il testo della direttiva può essere richiesto, ai sensi dell'ordinanza del
21 dicembre 1994 sugli emolumenti dell'UCFSM (RS 172.041.11), all'EDMZ, 3003
Berna.

Ordinanza

3

747.201.1

regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (direttiva CE); lter.13 il termine «componente» indica uno dei componenti di un'imbarcazione sportiva riportati nell'allegato II della direttiva CE; m.14 il termine «lunghezza» indica la massima lunghezza dello scafo, esclusi timone e bompresso. I componenti che possono essere smontati dallo scafo
senza distruzione e senza impiego di utensili e il cui smontaggio non danneggia la resistenza dello scafo non fanno parte della lunghezza; mbis.15il termine «larghezza» indica la massima larghezza dello scafo. I componenti che possono essere smontati dallo scafo senza distruzione e senza impiego di utensili e il cui smontaggio non danneggia la resistenza dello scafo
non fanno parte della larghezza n.

il termine «battello in stazionamento» indica un natante che si trova direttamente o indirettamente all'ancora, ormeggiato alla riva o arenato; o.

il termine «battello in navigazione» o «battello in rotta» indica un natante
che non è direttamente né indirettamente all'ancora, né ormeggiato a riva, né
arenato;

p.

il termine «notte» indica il periodo di tempo compreso tra il tramonto e il
sorgere del sole;

q.

il termine «giorno» indica il periodo di tempo compreso tra il sorgere ed il
tramonto del sole;

r.16 il termine «luce intermittente» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente almeno 10 volte al minuto; s.17 il termine «luce lampeggiante» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente al massimo venti volte al minuto; t.18 il termine «luce cadenzata» indica una sorgente luminosa accesa e spenta al massimo 20 volte al minuto seguendo un determinato ritmo.

u.19 il termine «potenza di propulsione» indica la potenza nominale ai sensi della cifra 2.10 dell'ordinanza del 13 dicembre 199320 sulle prescrizioni in materia
di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere.

13

Introdotta dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1089).

15

Introdotta dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

18

Introdotta dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

19

Introdotta dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

20

RS 747.201.3

Navigazione interna 4

747.201.1

v.21 il termine «messa in circolazione» indica la cessione o il trasferimento, a titolo gratuito o oneroso, di un'imbarcazione sportiva nuova o usata a scopo di
vendita o di uso in Svizzera; w.22 il termine «kite surf» (tavola ad aquilone) indica un natante rimorchiato da attrezzature per il volo (aquiloni, paracadute ascensionali e dispositivi analoghi non motorizzati) e utilizzato per il surf al traino.

2

Disposizioni relative alla circolazione 21

Generalità


Art. 3

Conduttore

1 Nessun battello isolato o convoglio rimorchiato o spinto può navigare senza che a
bordo vi sia un conduttore.

2 Il conduttore è responsabile dell'osservanza della presente ordinanza.


Art. 4

Doveri dell'equipaggio e delle altre persone a bordo 1 I membri dell'equipaggio eseguono gli ordini loro impartiti dal conduttore nei limiti della sua responsabilità. Essi devono contribuire all'osservanza della presente
ordinanza.

2 Ogni persona a bordo è tenuta ad osservare gli ordini che le vengono impartiti dal
conduttore nell'interesse della sicurezza della navigazione e dell'ordine a bordo.


Art. 5

Dovere di precauzione in particolare Il conduttore deve accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo. Egli
adatta la rotta alle condizioni locali e prende tutte le misure precauzionali che il dovere di vigilanza richiede, in special modo per evitare a.

di mettere in pericolo o di molestare le persone, b.

di causare danni ad altri natanti, alla proprietà altrui, alle rive ed alla vegetazione rivierasca, o alle istallazioni di qualsiasi natura che si trovano in acqua
o sulle rive,

c.

di intralciare la navigazione o la pesca, d.

di inquinare le acque o di alterarne le sue proprietà.


Art. 6

Comportamento in circostanze particolari Per evitare un pericolo imminente, il conduttore prende le misure necessarie, anche
in deroga alla presente ordinanza.

21

Introdotta dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

22

Introdotta dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Ordinanza

5

747.201.1


Art. 7

Carico e numero di persone 1 Il carico o il numero di persone indicati nella licenza di navigazione non devono
essere superati. Nel caso in cui sono indicate le marche di bordo libero, il natante
non deve immergersi oltre il limite inferiore delle marche stesse.

2 Il carico deve essere disposto in modo da non mettere in pericolo la sicurezza del
natante né da ostacolare la visuale necessaria per la condotta.

3 Sulle imbarcazioni da diporto, quando lo spazio lo permette, 3 ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono essere contati come 2 adulti. Un adulto e 2 ragazzi possono
essere imbarcati su un natante idoneo al trasporto di 2 persone.

4 Se il numero di persone o il carico ammissibili non sono stati fissati, il natante dovrà essere caricato in modo che la sicurezza dello stesso non sia compromessa.


Art. 8

Documenti

I documenti richiesti dalla presente ordinanza devono essere tenuti a bordo ed essere
esibiti ad ogni richiesta dell'autorità competente.


Art. 9

Protezione dei segnali della via navigabile 1 È vietato togliere, modificare, danneggiare o rendere inefficaci i segnali della via
navigabile, oppure di ormeggiarsi a loro.

2 Chi danneggia un segnale della via navigabile deve avvertire senza indugio la polizia.


Art. 10

Protezione delle acque 1 È vietato versare o immettere nelle acque sostanze la cui natura possa inquinarle o
alterarne le proprietà.

2 Se, per negligenza, sostanze pericolose o inquinanti sono cadute o rischiano di cadere in acqua, il conduttore deve avvertire senza indugio la polizia, sempre che non
sia in grado egli stesso di evitare il pericolo o l'inquinamento.

3 Il conduttore di battelli che constata la presenza sulla via navigabile di carburante,
di lubrificante o di altre sostanze pericolose per le acque in quantità apprezzabile è
tenuto ad avvertire la polizia.

4 Per motori con carburante a miscela, l'olio dev'essere biodegradabile.23

Art. 11

Protezione contro le immissioni nocive I rumori, il fumo, i gas di scappamento e gli odori devono essere tenuti nei limiti
compatibili ad un perfetto funzionamento di un natante utilizzato secondo le regole.

23

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Navigazione interna 6

747.201.1


Art. 12

Incidenti ed assistenza 1 In caso d'incidente, il conduttore prende tutte le misure necessarie per la protezione
o il salvataggio delle persone a bordo.

2 Dopo un incidente di navigazione, ogni persona coinvolta deve tenersi a disposizione affinché possano essere stabilite la sua identità, le caratteristiche del suo natante e la natura della sua partecipazione all'incidente. È considerata come coinvolta
in un incidente di navigazione la persona il cui comportamento possa aver contribuito all'incidente stesso.

3 Il conduttore è tenuto a prestare assistenza immediata alle persone o ai natanti in
pericolo, nella misura compatibile con la sicurezza del suo proprio battello. In caso
di bisogno egli chiede l'aiuto di terzi.

4 Se ci sono feriti, morti o dispersi occorre chiamare immediatamente la polizia.

5 In caso di danni materiali, l'autore del danno avvisa al più presto possibile il danneggiato.


Art. 13

Battelli incagliati o affondati Se un natante è incagliato o affondato e se ne risulti un pericolo per la sicurezza
della navigazione, occorre esporre i segnali previsti agli articoli 26 e 29 e prendere
immediatamente le misure necessarie per evitare il pericolo. In caso d'impossibilità
dovrà essere avvertita senza indugio la polizia.


Art. 14

Ordini delle autorità 1 I conduttori ed i sorveglianti di stabilimenti galleggianti devono conformarsi agli
ordini impartiti dalle autorità competenti per garantire la sicurezza del traffico o evitare difficoltà alla navigazione.

2 I conduttori ed i sorveglianti di stabilimenti galleggianti devono parimenti conformarsi alle prescrizioni di carattere temporaneo rilasciate in casi speciali, quali le manifestazioni di cui all'articolo 72, i lavori sull'acqua o sulle rive, oppure in caso di
alto livello delle acque.


Art. 15

Controllo

I conduttori ed i sorveglianti di stabilimenti galleggianti devono prestare la collaborazione necessaria alle autorità di vigilanza competenti.

Ordinanza

7

747.201.1

22

Contrassegni dei natanti

Art. 16

Contrassegni24

1 I natanti stazionati su uno specchio d'acqua o al di sopra di esso e impiegati sulle
acque aperte alla navigazione pubblica devono essere provvisti dei contrassegni attribuiti dall'autorità competente conformemente all'allegato 1.25 2 Non sono sottoposti a questa disposizione: a.

i battelli delle imprese di navigazione che beneficiano di una concessione federale; b.

i natanti la cui lunghezza è inferiore a 2,50 m; c.

le canoe, le imbarcazioni da spiaggia e altri natanti simili; d.26 i caiachi, i natanti da competizione per regate, le tavole a vela e i kite surf.27 3 I battelli previsti alla lettera a del secondo capoverso portano un nome che può essere composto da lettere e numeri; quelli di cui alle lettere b-d del secondo capoverso, il nome e l'indirizzo del proprietario o del detentore in modo ben visibile.28

Art. 17

Applicazione dei contrassegni 1 I contrassegni sono applicati sui due lati del natante, in modo ben visibile, a caratteri latini e cifre arabe resistenti alle intemperie. Il Cantone può inoltre prevedere un
simbolo nautico o uno stemma. Per i natanti con licenza di navigazione collettiva è
sufficiente recare seco i contrassegni in posto ben visibile.29 2 I caratteri ed i numeri devono avere almeno 8 cm di altezza per i natanti di lunghezza fino a 15 m, almeno 20 cm per gli altri battelli. La loro larghezza e lo spessore delle linee saranno adattati all'altezza. I caratteri ed i numeri devono essere
chiari su uno sfondo scuro o scuri su uno sfondo chiaro e ben leggibili.

3 L'autorità competente può prescrivere l'utilizzazione di larghe di controllo secondo
l'allegato 1.

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1089).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1089).

26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1089).

27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998
1476).

28

Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998
1476).

Navigazione interna 8

747.201.1

23

Segnalazione dei battelli

Art. 18


30

Generalità

I natanti portano, di notte o in caso di tempo con scarsa visibilità (nebbia, nevischio,
ecc.) i fanali prescritti, di giorno le tavole, le bandiere e i palloni prescritti. I segnali
sono riprodotti nell'allegato 2.

a31 Generi di fanali

1 I fanali d'albero devono essere disposti nell'asse del natante ed emettere una luce
bianca visibile dal davanti su un arco d'orizzonte di 225°, vale a dire di 112° 30'su
ogni lato. La loro distanza dal punto d'intersezione della linea dei fanali laterali con
l'asse del natante deve essere almeno di 0,5 m. Sono collocati, per quanto possibile,
a prua; nel caso di convogli rimorchiati, sono collocati sul natante di testa.

2 Due fanali laterali, uno a luce verde a tribordo e uno a luce rossa a babordo, sono
disposti sul natante alla stessa altezza rispetto alla linea di galleggiamento. Ciascuno
deve essere visibile dal davanti, sul lato corrispondente, su un arco d'orizzonte di
112° 30'. Sulle imbarcazioni da diporto e sulle imbarcazioni sportive è ammesso
l'impiego di un fanale a due colori a prua al posto dei fanali laterali separati; tale fanale deve essere collocato a prua nell'asse del natante.32 3 I fanali di poppa devono, se possibile, essere disposti nell'asse del natante ed
emettere una luce bianca, visibile da dietro su un arco d'orizzonte di 135°, vale a dire 67° 30'su ogni lato.

4 I fanali visibili da ogni lato lo sono su un arco d'orizzonte di 360°.


Art. 19

Fanali

1 I fanali prescritti devono essere collocati in modo da essere ben visibili e non abbagliare il conduttore. Salvo disposizione contraria, devono emettere una luce uniforme
e continua.33

2 Di notte in piena oscurità e con atmosfera chiara la portata sarà di almeno: Genere del fanale

Bianco o giallo

Rosso o verde

chiaro

4 km

3 km

ordinario

2 km

1,5 km

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

31

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1089).

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

Ordinanza

9

747.201.1

3 Le portate minime prescritte sono ritenute conformi se i fanali hanno le intensità
luminose seguenti:

Portata minima in chilometri Intensità in candela

4

10,0

3

4,1

2

1,4

1,5

0,7

34

4 Per le imbarcazioni da diporto e per le imbarcazioni sportive sono sufficienti fanali
alimentati da una sorgente di corrente di 5 Watt.35

Art. 20

Tavole, bandiere e palloni 1 Le tavole, le bandiere ed i palloni prescritti vanno disposti in modo da essere ben
visibili. I loro colori devono essere facilmente riconoscibili. Le tavole e le bandiere
avranno un'altezza ed una larghezza di almeno 60 cm. I palloni devono avere un
diametro di almeno 30 cm.

2 I palloni possono essere sostituiti da dispositivi equivalenti che impediscano qualsiasi confusione.


Art. 21

Segnali a vista non ammessi 1 È vietato portare segnali a vista diversi da quelli che sono prescritti o di utilizzarli
in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.

2 Per determinati scopi, l'Ufficio federale dei trasporti può autorizzare altri segnali a
vista.36


Art. 22

Fanali di soccorso

1 Nel caso che i fanali prescritti cessino di funzionare devono essere sostituiti senza
indugio con fanali di rispetto. Se il fanale prescritto dev'essere chiaro, esso può essere sostituito con un fanale ordinario. Appena possibile si provvederà a ristabilire la
segnalazione conformemente alle prescrizioni.

2 Se i fanali di rispetto non possono essere messi in servizio tempestivamente e se la
sicurezza lo esige, un fanale ordinario bianco visibile su l'intero orizzonte sarà messo in loro vece.

34

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

35

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1089).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

Navigazione interna 10

747.201.1


Art. 23

Lampade e riflettori

È vietato fare uso di lampade e di riflettori: a.

che possono essere scambiati con i fanali prescritti, b.

che producono un abbagliamento e mettono in pericolo o ostacolano la navigazione o la circolazione a terra.


Art. 24


37

Battelli motorizzati

1 Di notte durante la rotta, i battelli motorizzati devono portare: a.

un fanale chiaro d'albero; b.

fanali chiari laterali; c.

un fanale ordinario di poppa.

2 Per imbarcazioni da diporto, imbarcazioni sportive e imbarcazioni di pescatori
professionisti sono pure autorizzati: a.

fanali ordinari al posto di fanali chiari; b.

un fanale a luce bianca visibile da ogni lato e collocato nell'asse dell'imbarcazione invece del fanale d'albero e del fanale di poppa. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore.38 3 Di notte i natanti a vela che navigano a motore portano: a.

un fanale a luce bianca, visibile da ogni lato e fanali laterali; questi ultimi
possono essere collocati a prua uno accanto all'altro o riuniti in una lanterna
bicolore collocata nell'asse del natante; o b.

un fanale d'albero, un fanale di poppa e fanali laterali; questi ultimi e il fanale di poppa possono anche essere riuniti in una lanterna tricolore collocata
sulla punta dell'albero.

4 Se la potenza propulsiva non eccede 6 kW, un fanale a luce bianca visibile da ogni
lato è sufficiente in tutti i casi.


Art. 25


39

Natanti senza motore

1 Di notte, durante la navigazione, i natanti senza motore devono portare un fanale
ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato.

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1089).

39

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

Ordinanza

11

747.201.1

2 Per i natanti a vela che navigano soltanto a vela, sono pure autorizzati: a.

un fanale di poppa nonché fanali laterali che possono pure essere collocati
uno accanto all'altro a prua o riuniti in una lanterna bicolore, collocata
nell'asse del natante; o b.

una lanterna tricolore sulla punta dell'albero.


Art. 26

Battelli in stazionamento 1 Di notte, i battelli in stazionamento, ad eccezione di quelli che sono ormeggiati a
riva o in un luogo di stazionamento ufficialmente autorizzato, devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato.40 2 Quando la sicurezza della navigazione lo esige, gli impianti galleggianti devono essere illuminati in modo tale da poter riconoscere i loro contorni.


Art. 27

Battelli in servizio regolare I battelli di servizio regolare devono portare: a.41 di notte, oltre ai fanali prescritti nell'articolo 24 capoverso 1, un fanale chiaro a luce verde visibile da ogni lato, disposto per quanto possibile un metro
più alto del fanale d'albero; b.

di giorno, un pallone verde.


Art. 28

Protezione contro il moto ondoso I natanti destinati a compiti speciali (misurazioni, ricerche idrologiche e azioni di
salvataggio) che devono essere protetti dal moto ondoso possono portare, previo accordo con le autorità competenti: a.42 di notte, oltre ai fanali prescritti, un fanale ordinario a luce rossa, visibile da ogni lato, e un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e disposto
circa un metro al di sotto del primo; b.

di giorno, una bandiera, rossa per la metà superiore e bianca per quella inferiore. Tale bandiera può essere sostituita da due bandiere sovrapposte, quella
superiore rossa e quella inferiore bianca.

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

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Art. 29

Ancoraggi pericolosi

1 I natanti, quando sono ancorati in maniera di mettere in pericolo la navigazione devono portare: a.43 di notte due fanali ordinari a luce bianca, visibili da ogni lato e disposti l'uno al di sopra dell'altro a un intervallo di almeno 1 m; b.

di giorno due bandiere bianche sovrapposte.

2 Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, l'ancora è inoltre segnalata di
notte con fanali ordinari a luce bianca, visibili da ogni lato, di giorno con corpi galleggianti gialli.44

Art. 30

Battelli della polizia e dei servizi ausiliari 1 I natanti della polizia possono portare uno o parecchi fanali a luce intermittente
blu, visibili da ogni lato, quando svolgono interventi urgenti. Previo accordo con le
autorità competenti, i natanti dell'amministrazione delle dogane, dei pompieri, dei
servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio possono portare
siffatti fanali durante gli interventi urgenti.45 2 Se un battello della polizia o dei servizi di sorveglianza di frontiera o di vigilanza
sulla pesca intende entrare in comunicazione con un altro natante, esso deve esporre
la bandiera corrispondente alla lettera «K» del codice internazionale dei segnali
(metà lato asta di colore giallo, l'altra metà blu).


Art. 31

Imbarcazioni da pesca al lavoro46 1 Le imbarcazioni dei pescatori professionisti portano durante la posa e il ritiro delle
reti:

a.

di notte, un fanale ordinario a luce gialla visibile da ogni lato; b.

di giorno, un pallone giallo.47 2 Le imbarcazioni intente di giorno alla pesca con la sciabica portano un pallone
bianco.


Art. 32

Segnalazione durante le immersioni 1 Durante le immersioni che si svolgono da riva dev'essere mostrato una tavola con
la lettera «A» del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con la
metà lato asta bianca e l'altra metà blu).

43

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

46

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

47

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

Ordinanza

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2 In caso di immersioni svolte al largo nelle ore diurne questa tavola dovrà essere issata sull'imbarcazione ed essere ben visibile da tutti i lati; di notte e in caso di scarsa
visibilità deve essere illuminata in modo che sia ben visibile.48 24

Segnalazioni acustiche dei natanti

Art. 33

Generalità

1 I segnali acustici prescritti e quelli ammessi secondo l'allegato 3 devono essere
emessi:

a.49 dai battelli a motore, eccezione fatta per le imbarcazioni da diporto e per le imbarcazioni sportive, mediante sorgenti sonore azionate meccanicamente o
elettricamente;

b.

dagli altri natanti mediante un clacson idoneo oppure un apposito corno.

Per i battelli a remi ed i battelli a vela fino a 15 m2 di superficie velica è sufficiente
un semplice fischietto.

2 I segnali acustici devono essere emessi sotto forma di suoni di intensità costante.
Un suono breve deve avere una durata di circa un secondo, un suono prolungato una
durata di circa quattro secondi. L'intervallo tra due suoni successivi è di circa un secondo.

3 Il segnale dato mediante rintocchi di campana deve avere una durata di circa quattro secondi. Esso può essere sostituito da colpi battuti su un oggetto metallico.

4 I natanti della polizia possono fare uso, durante gli interventi urgenti, di un avvisatore acustico a due suoni alternati oppure di una sirena. Previa autorizzazione dell'autorità competente, i medesimi apparecchi possono essere utilizzati dai natanti
dell'amministrazione delle dogane, dei pompieri, dei servizi per la lotta contro
l'inquinamento e dei servizi di salvataggio durante gli interventi urgenti.50

Art. 34

Segnali acustici

I seguenti segnali acustici devono essere emessi solo se la sicurezza della navigazione e di altri utenti della via navigabile lo esige: a.

un suono prolungato: «attenzione» oppure «mantengo la rotta»; b.

un suono breve:

«accosto a destra»; c.

due suoni brevi:

«accosto a sinistra»; d.

tre suoni brevi:

«faccio marcia indietro»; 48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1089).

49

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1089).

50

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

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e.

quattro suoni brevi: «sono impossibilitato a manovrare»; f.

serie di suoni molto brevi: «pericolo di collisione».


Art. 35

Uso di segnali acustici 1 È vietato emettere segnali acustici diversi da quelli previsti oppure di utilizzarli in
condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.

2 Per determinati scopi, l'Ufficio federale dei trasporti può autorizzare l'uso di altri
segnali acustici.51

25

Segnalazione della via navigabile

Art. 36

Generalità

1 Senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente ordinanza, i conduttori devono attenersi alle prescrizioni e tener conto delle raccomandazioni o indicazioni
portate a loro conoscenza mediante i segnali della via navigabile riprodotti nell'allegato 4.

2 L'autorità competente fissa il posto ed il tipo dei segnali da posare o da togliere.


Art. 37

Segnalazione di taluni specchi d'acqua 1 Gli specchi d'acqua in cui è vietata qualsiasi navigazione sono segnalati mediante
boe gialle di forma sferica. Questa segnalazione può essere completata mediante le
tavole A.1.

2 Gli specchi d'acqua in cui la navigazione è vietata soltanto per certe categorie di
natanti sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e da tavole indicanti la
natura del divieto (A.2, A.3 oppure A.4).

3 Gli specchi d'acqua e i corridoi di partenza in cui lo sci nautico è permesso lungo
le rive, sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e mediante tavole E.5
collocate sulla riva. Le boe dei corridoi di partenza al largo hanno un diametro doppio delle altre; la parte superiore della boa sinistra, vista dal largo, dev'essere dipinta
di rosso, quella della boa destra, di verde.52 4 I passi navigabili per l'accesso ai porti ed alle foci dei fiumi e dei canali possono
essere segnalati, visti dal largo, a sinistra mediante boe di color rosso di forma cilindrica, a destra mediante boe di color verde di forma conica, oppure ancora mediante
segnali fissi. Di notte, la segnalazione può essere costituita da fari a luce lampeggiante rossa a sinistra e verde a destra.

5 I passi navigabili dei fiumi e dei canali possono essere segnalati mediante tavole
A.12 oppure D.2.

51

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

Ordinanza

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747.201.1


Art. 38

Entrata dei porti e degli imbarcatoi 1 Le entrate dei porti aperti al traffico generale come pure quelle dei fiumi e canali
navigabili sono segnalate, di notte e in caso di scarsa visibilità, sul molo di destra,
visto dal largo, mediante un faro a luce verde, su quello di sinistra mediante un faro a
luce rossa. È consentito di collocare un faro supplementare di direzione a luce gialla.

2 Gli scali per i battelli per passeggeri situati fuori dei porti devono essere segnalati
generalmente, di notte e in caso di scarsa visibilità mediante uno o più fari a luce
rossa. In più può essere collocato un faro di direzione a luce gialla.

3 Previo accordo con l'autorità competente, anche i porti e gli imbarcatoi, diversi da
quelli menzionati ai capoversi 1 e 2, possono essere segnalati nella stessa maniera.

4 I fari menzionati ai capoversi 1 e 2 possono essere a luce intermittente o cadenzata
ad eccezione del faro di direzione.53

Art. 39


54

Segnali di riferimento Di notte e in caso di tempo con scarsa visibilità si possono emettere mediante istallazioni fisse i segnali acustici previsti nell'allegato 4, oppure accendere i fari a luce
intermittente di color giallo.


Art. 40

Segnali d'avviso di tempesta 1 Il segnale di prudenza (luce arancione intermittente con circa 40 accensioni al minuto) viene emesso in caso di pericolo per l'avvicinarsi di venti di tempesta, senza
precisare l'ora. Esso viene emesso il più presto possibile.

2 L'avviso di tempesta (luce arancione intermittente con circa 90 accensioni al minuto) annuncia il pericolo di tempesta imminente.

26

Regole di rotta e di stazionamento

Art. 41

Regole generali di comportamento 1 Il conduttore deve regolare la velocità del natante in modo da poter soddisfare, in
ogni momento, ai suoi doveri nei confronti della navigazione. Egli esegue ogni manovra tempestivamente e in maniera da non generare confusione nelle proprie istruzioni.

2 I cambiamenti di rotta e di velocità non devono creare pericolo di collisione.

3 Non possono condurre natanti tutti coloro che non siano in grado di farlo in modo
sicuro, per malattia, infermità fisica o psichica, abuso di bevande alcooliche o per
altre ragioni.

53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

54

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

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747.201.1


Art. 42


55

Regole speciali

I natanti di lunghezza inferiore a 2,50 m (art. 16 cpv. 2 lett. b), le canoe, le imbarcazioni da spiaggia e altri natanti simili (art. 16 cpv. 2 lett. c) nonché i canotti gonfiabili ed altri simili mezzi di svago e da bagno possono navigare esclusivamente
all'interno della fascia di 150 m dalla zona rivierasca interna.

a56 Rotta

Durante la loro corsa, i battelli delle imprese pubbliche di navigazione devono seguire una rotta, dalla quale non possono discostare senza motivo. La rotta deve essere tenuta libera per i battelli di linea in avvicinamento.


Art. 43

Comportamento nei confronti dei natanti delle autorità di controllo Ogni natante deve allontanarsi dalla rotta di quelli che portano il fanale blu a luce
intermittente previsto all'articolo 30 capoverso 1 o che emettono i segnali acustici
menzionati all'articolo 33 capoverso 4. Se necessario, essi devono ridurre la loro
velocità o fermarsi.


Art. 44

Natanti tenuti ad allontanarsi da altri battelli 1 In caso d'incrocio o di sorpasso, fatto salvo l'articolo 43, devono allontanarsi: a.

tutti i natanti dai battelli in servizio regolare; b.

ogni natante, ad eccezione dei battelli in servizio regolare, dai battelli per il
trasporto di merci;

c.

ogni natante, ad eccezione di quelli in servizio regolare e dei battelli per il
trasporto di merci, dalle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano
i segnali previsti all'articolo 31; d.

ogni natante, ad eccezione di quelli in servizio regolare, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i
segnali previsti all'articolo 31, dai battelli a vela; e.

ogni battello a motore, ad eccezione di quelli in servizio regolare, dei battelli
per il trasporto di merci e delle imbarcazioni dei pescatori professionisti che
portano i segnali previsti all'articolo 31, dai battelli a remi; f.57 i kite surfs da tutti gli altri natanti.58 2 I convogli rimorchiati sono considerati come battelli in servizio regolare, i convogli
spinti come battelli per il trasporto di merci.

55

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998
1476).

56

Introdotto dall'art. 56 n. 2 dell'O del 14 mar. 1994 sulla costruzione di battelli, in vigore
dal 1° mag. 1994 (RS 747.201.7).

57

Introdotta dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

58 RU

2001 3038

Ordinanza

17

747.201.1


Art. 45

Incontro di battelli a motore fra di loro 1 Quando due battelli a motore, di cui né l'uno né l'altro è tenuto ad allontanarsi ai
sensi dell'articolo 44, seguono rotte che si incrociano in modo da non poter escludere un pericolo di collisione, è tenuto ad allontanarsi il battello che vede l'altro da
dritta.

2 Quando due battelli a motore seguono rotte direttamente o quasi oppposte in modo
da ingenerare pericolo di collisione, ognuno di loro deve venire a dritta, così da passare sinistra su sinistra. In caso di dubbio si presume la possibilità di una tale situazione.

3 In circostanze speciali, segnatamente durante le manovre d'attracco, il conduttore
può chiedere di accostare a sinistra, sempre che ciò sia possibile senza pericolo. In
tale caso egli emette il segnale «due suoni brevi». L'altro battello deve allora rispondere con il medesimo segnale e lasciare lo spazio necessario per la manovra.


Art. 46

Sorpasso di battelli a motore fra di loro 1 Sempre che non goda di priorità ai sensi dell'articolo 44, ogni battello a motore che
ne sorpassa un altro si allontana dalla rotta di quest'ultimo.

2 Un battello viene considerato come battello sorpassante quando esso si avvicina ad
un altro da dietro in modo che di notte vedrebbe soltanto il fanale di poppa di
quest'ultimo. In caso di dubbio si presume la possibilità di una tale situazione.

3 In seguito ad un ulteriore cambiamento della posizione dei due natanti quello che
effettua il sorpasso non può essere considerato come battello incrociante ai sensi
dell'articolo 45, e per conseguenza non può ritenersi dispensato dall'obbligo di spostarsi dalla rotta del battello sorpassato.


Art. 47

Comportamento dei battelli a vela fra di loro Allorquando due battelli a vela si avvicinano l'uno all'altro in maniera tale che un
pericolo di collisione non possa essere escluso, uno dei due deve allontanarsi dalla
rotta dell'altro, nel modo seguente: a.

quando i battelli ricevono il vento da un lato differente, quello che riceve il
vento da sinistra deve allontanarsi dalla rotta dell'altro; b.

quando i battelli ricevono il vento dallo stesso lato, quello che è a sopravvento deve allontanarsi dalla rotta di quello che è a sottovento.

Si considera lato da dove proviene il vento quello che si trova in posizione perpendicolare alla vela maestra convessa.


Art. 48

Comportamento dei natanti che devono allontanarsi da altri natanti 1 I natanti che devono allontanarsi da altri natanti devono lasciare a questi ultimi lo
spazio necessario in modo che possano proseguire la loro rotta e manovrare. Essi devono mantenere una distanza di almeno 50 m nei confronti di battelli in servizio regolare, di convogli rimorchiati come pure di imbarcazioni dei pescatori professionisti

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747.201.1

che portano i segnali previsti all'articolo 31 capoverso 1, ed una distanza di 200 m
almeno se essi incrociano da poppavia le imbarcazioni dei pescatori professionisti.

2 Per quanto possibile: a.59 le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni sportive devono mantenere le distanze previste al capoverso 1 anche nei confronti delle imbarcazioni che
praticano la pesca con la sciabica e che portano il segnale previsto dall'articolo 31 capoverso 2; b.

i battelli per il trasporto di merci ed i convogli spinti devono mantenere una
distanza di almeno 200 m quando incrociano da poppa le imbarcazioni dei
pescatori professionisti.

In caso di pericolo di collisione fanno comunque stato gli articoli 44 a 46 senza restrizioni.


Art. 49

Comportamento nei riguardi dei sommozzatori Ogni natante deve mantenere una distanza di almeno 50 m dai natanti o dai luoghi
sulla riva contrassegnati secondo l'articolo 32.


Art. 50

Moto ondoso

La velocità dovrà essere ridotta in modo adeguato e mantenuta la maggior distanza
possibile dai natanti contrassegnati secondo l'articolo 28.


Art. 51

Natanti impossibilitati a manovrare 1 I natanti impossibilitati a manovrare devono agitare una bandiera o un fanale a luce
rossa all'approssimarsi di altri natanti. Essi devono inoltre emettere un segnale acustico costituito da «quattro suoni brevi».

2 Tutti i natanti devono allontanarsi da quelli impossibilitati a manovrare.


Art. 52

Porti e imbarcatoi o scali 1 I natanti che escono da un porto hanno la precedenza su quelli che vi entrano, salvo
che non si tratti di battelli in servizio regolare o di natanti in difficoltà. I battelli in
servizio regolare o quelli in difficoltà devono segnalare tempestivamente la loro entrata emettendo il segnale acustico «tre suoni prolungati».

2 I natanti non devono ostacolare l'entrata o l'uscita da un porto. È perciò vietata la
sosta in prossimità dell'imboccatura di un porto.

3 I natanti non devono ostacolare la manovra dei battelli in servizio regolare che vogliono approdare ad un imbarcatoio o scalo oppure che si allontanano da questo. È
vietato avvicinarsi agli imbarcatoi segnalati mediante la tavola A.9 e completata dal
cartello supplementare: «ad eccezione dei battelli in servizio regolare».

59

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1089).

Ordinanza

19

747.201.1

4 Le imbarcazioni dei pescatori professionisti sono esonerate dall'obbligo di osservare le disposizioni di cui ai capoversi 2 e 3 durante la posa ed il ritiro delle reti,
sempre che non ostacolino la circolazione dei battelli in servizio regolare.


Art. 53

Navigazione in prossimità delle rive 1 Ad eccezione dei battelli in servizio regolare che circolano secondo l'orario ufficiale, i battelli a motore non possono:60 a.

circolare nella zona rivierasca interna a meno che vogliano approdare o partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; durante queste manovre essi
devono scegliere la via più breve; b.

circolare ad una velocità superiore a 10 km/h in prossimità delle rive interne
ed esterne.

È considerata come zona rivierasca interna, lo specchio d'acqua che si estende fino a
150 m dalla riva; come zona rivierasca esterna, lo specchio d'acqua che si estende
oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m sia dalla riva, sia dalle zone di piante acquatiche situate davanti la stessa o dalle costruzioni erette nell'acqua.

2 Il capoverso 1 lettera a non si applica: a.

ai natanti a propulsione elettrica; b.

alle imbarcazioni dei pescatori professionisti al lavoro; c.

alle imbarcazioni che praticano la pesca alla traina, se l'autorità competente
ha concesso l'autorizzazione.61 3 È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giuncheti e ninfee).
Di regola, occorre tenere una distanza di almeno 25 m.62 4 L'autorità competente può limitare la velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando: a.

le zone rivierasche sono vicine l'una all'altra, si toccano o si sovrappongono
e la sicurezza del traffico lo esige; b.

non vi siano da temere pregiudizi per la navigazione o altri inconvenienti,
specie laddove la riva è ripida e disabitata.


Art. 54

Pratica dello sci nautico o impiego di altre attrezzature similari 1 La pratica dello sci nautico, del kite surf o l'impiego di attrezzature analoghe è autorizzata solamente di giorno e con buona visibilità, al più presto a partire dalle ore 8
e al più tardi fino alle ore 21.63 60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

61

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

62

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

63

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1089).

Navigazione interna 20

747.201.1

2 La pratica dello sci nautico o l'impiego di altre attrezzature analoghe è vietata nelle
zone rivierasche al di fuori dei corridoi di lancio autorizzati ufficialmente e degli
specchi d'acqua segnalati come luogo riservato esclusivamente a tale uso.

2bis La pratica del kite surf è vietata al di fuori degli specchi d'acqua autorizzati ufficialmente. Gli specchi d'acqua possono essere aperti alla pratica del kite surf soltanto se all'interno delle superfici autorizzate la sicurezza degli altri utenti è garantita
e l'ambiente non subisce danni.64 3 Il conduttore del natante rimorchiatore dev'essere accompagnato da una persona
incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico, tale persona
deve essere idonea a svolgere questo compito.

4 Il natante rimorchiatore e lo sciatore nautico devono mantenere una distanza di almeno 50 m dagli altri natanti e dai bagnanti. Il cavo di traino non dev'essere elastico
e non dev'essere trainato a vuoto nell'acqua.

5 È vietato il traino simultaneo di più di due sciatori nautici.

6 È parimenti vietato rimorchiare attrezzature per il volo (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi similari).


Art. 55

Navigazione in caso di scarsa visibilità 1 I natanti che non possono emettere i segnali ottici e quelli acustici prescritti e che
non dispongono né di una bussola né di un radar non devono uscire in caso di scarsa
visibilità (per esempio: nebbia, nevischio). Quando, durante la navigazione, il tempo
si offusca essi devono raggiungere, non appena le circostanze lo permettono, un
porto o avvicinarsi alla riva.

2 I natanti senza radar nonché le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni sportive
che dispongono di un radar devono ridurre la velocità in funzione della diminuita visibilità. Devono sostare se le circostanze lo richiedono.65 3 Sui battelli e sui convogli nei quali la distanza tra timoneria e prua supera i 15 m
deve essere posta una vedetta a prora. Essa deve essere in grado di vedere o sentire il
conduttore; qualora ciò non sia possibile è necessario che vi sia un'istallazione tale
da permettere le comunicazioni tra la prora e la cabina di pilotaggio.


Art. 56


66

Segnali acustici durante la rotta in caso di scarsa visibilità In caso di tempo con scarsa visibilità, i battelli in servizio regolare emettono i segnali
sonori «due suoni prolungati», gli altri natanti «un suono prolungato». Questi segnali
vengono ripetuti almeno una volta al minuto.

64

Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

65

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1089).

66

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

Ordinanza

21

747.201.1


Art. 57

Impiego del radar

1 Il radar può essere impiegato come mezzo ausiliario di navigazione quando l'osservatore sa utilizzare l'apparecchio ed interpretarne le informazioni.

2 La vedetta prescritta secondo l'articolo 55 capoverso 3, non è necessaria in caso di
impiego del radar. Le altre disposizioni della presente ordinanza restano tuttavia valide.


Art. 58

Natanti in difficoltà Per chiedere aiuto, un natante in difficoltà può utilizzare i seguenti mezzi di segnalazione: a.

agitare circolarmente una bandiera rossa, un fanale o qualsiasi altro oggetto
adatto;

b.

lanciare dei razzi rossi o mostrare altri segnali luminosi rossi; c.

emettere una serie di suoni prolungati; d.

dare mediante mezzi acustici o ottici il segnale composto dal gruppo . . . - - - . . . (SOS) del codice morse; e.

emettere una serie di rintocchi di campana: f.

eseguire dei movimenti lenti e ripetuti dall'alto verso il basso delle braccia
allargate lateralmente.


Art. 59

Stazionamento

1 I luoghi di stazionamento sono scelti in modo da non ostacolare la navigazione. È
vietato stazionare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giunchi e ninfee). Di
regola, occorre tenere una distanza di almeno 25 m.67 2 I natanti in stazionamento devono essere ancorati o ormeggiati in maniera sicura,
tenuto altresì conto del moto ondoso e del risucchio provocato dai natanti in navigazione. Essi devono poter seguire le variazioni del livello dell'acqua.

3 L'ancoraggio è vietato in prossimità degli impianti dei pescatori professionisti segnalati come tali.

4 All'esterno dei luoghi di stazionamento autorizzati, i natanti possono restare ancorati od ormeggiati per più di 24 ore soltanto se una persona si trova a bordo. Questa disposizione non è applicabile alle attrezzature galleggianti.68 67

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

68

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Navigazione interna 22

747.201.1

27

Disposizioni particolari per fiumi e canali

Art. 60


69

Campo d'applicazione

Il presente capitolo si applica alla navigazione sui fiumi e canali navigabili come pure su quelle superfici d'acqua che sono loro equiparate e designate come tali
dall'autorità competente.


Art. 61

Definizione

Nel presente capitolo, il termine «a monte» significa la direzione verso la sorgente, il
termine «a valle» quella verso la foce.


Art. 62

Disposizioni non applicabili Le disposizioni degli articoli 44 (natanti tenuti ad allontanarsi da altri), 45 capoverso
1 (incrocio), 46 (sorpasso), 47 (comportamento dei battelli a vela tra di loro), 52 capoverso 1 (porti) come pure 53 capoverso 1 e 2 (navigazione nella zona rivierasca)
non sono applicabili sui fiumi e canali.


Art. 63

Incrocio e sorpasso

1 I natanti possono incrociare o sorpassare soltanto se il passo navigabile offre spazio
sufficiente per una manovra senza rischio.

2 In caso d'incrocio, ciascun natante deve tenere la propria dritta. Se ciò non è possibile, si può chiedere di passare a sinistra emettendo a tempo «due suoni brevi».
L'altro natante risponde con lo stesso segnale e lascia lo spazio necessario.

3 In deroga a quanto detto al capoverso 2, tutti i natanti devono sempre allontanarsi
da quelli che risalgono il corso d'acqua servendosi di un'asta e tenendosi al margine
del passo navigabile.

4 I battelli a vela possono veleggiare contro vento soltanto se non ostacolano altri
natanti.

5 Quando il passo navigabile non offre spazio sufficiente per un incrocio sicuro, il
natante in ascesa deve attendere a valle della strettoia che sia transitato quello in discesa. Qualora l'incrocio nella strettoia si renda inevitabile, i conduttori devono
prendere tutte le misure per evitare o ridurre il pericolo.


Art. 64

Passaggio sotto i ponti 1 È vietato incrociare o sorpassare sotto i ponti e nelle loro immediate vicinanze. Se
sussiste il pericolo di incrociare in vicinanza o sotto un ponte, il natante in ascesa
deve attendere a valle del ponte che quello in discesa sia transitato. Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, i natanti devono annunciare a tempo il loro avvicinarsi al ponte emettendo «un suono prolungato».

69

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

Ordinanza

23

747.201.1

2 L'incrocio in prossimità di un ponte o sotto lo stesso è consentito quando il passo
navigabile presenta una larghezza sufficiente o se esistono passaggi separati.


Art. 65

Passaggio delle chiuse e delle relative rampe d'accesso I conduttori devono attenersi alle istruzioni che vengono loro impartite dal personale
addetto alle chiuse ed alle rampe di passaggio, al fine di garantire la sicurezza della
navigazione.


Art. 66


70

Priorità dei battelli in servizio regolare I battelli in servizio regolare godono sempre di priorità, e ciò in deroga agli articoli
63 capoversi 3 e 5, nonché 64 capoverso 1.


Art. 67

Attraversamento

1 Ad eccezione dei battelli a remi, i natanti che attraversano un fiume o un canale devono tenersi lontani da quelli in discesa o in ascesa.

2 I natanti che attraversano un fiume o canale devono mantenere, dai battelli per passeggeri, da quelli per il trasporto di merci e dai convogli una distanza di almeno 200
m quando questi sono in discesa e di almeno 100 m quando sono in ascesa.


Art. 68

Virare

I natanti possono virare se ciò è possibile senza pericolo per il traffico e senza costringere altri natanti a modificare bruscamente la loro rotta o la loro velocità.


Art. 69

Pratica dello sci nautico o impiego di altre attrezzature analoghe La pratica dello sci nautico o l'impiego di altre attrezzature analoghe è autorizzata
esclusivamente sui percorsi che sono segnalati sulle due rive mediante le tavole E.5.


Art. 70

Stazionamento vietato Lo stazionamento è vietato nelle strettoie, nei passi navigabili come pure in prossimità e sotto i ponti.


Art. 71

Segnalamento di impianti galleggianti, di natanti al lavoro e di natanti incagliati o affondati 1 Gli impianti galleggianti ed i natanti intenti ad eseguire lavori in acqua, come pure i
natanti incagliati o affondati devono portare: a.

di notte,
1.

sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, un fanale ordinario a luce
rossa e, a circa 1 m più in basso, un fanale ordinario a luce bianca; 70

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

Navigazione interna 24

747.201.1

2.

sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, un fanale ordinario a
luce rossa disposto alla stessa altezza di quello a luce rossa posto
sull'altro lato;

b.

di giorno,
1.

sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, una bandiera la cui metà
superiore è rossa e quella inferiore è bianca oppure due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca; 2.

sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, una bandiera rossa disposta alla stessa altezza della bandiera rossa e bianca o della bandiera
rossa posta sull'altro lato.

2 Questi segnali devono trovarsi ad un'altezza tale da essere visibili da tutti i lati.
Qualora i segnali non possano essere applicati su un natante affondato, a causa della
sua posizione, essi dovranno essere disposti in un altro modo appropriato.

28

Disposizioni complementari 281

Manifestazioni e trasporti sottoposti a permesso

Art. 72

Manifestazioni nautiche 1 Le gare di velocità, le feste nautiche e tutte le altre manifestazioni che possono originare concentrazioni di natanti o intralciare la navigazione sono soggette ad autorizzazione dell'autorità competente.

2 Il permesso viene accordato soltanto: a.

se la manifestazione non comporta grave pregiudizio per la navigazione, per
le acque, per la pesca o per l'ambiente. A tale fine potranno essere prescritti
obblighi o condizioni; b.

se sia stata conclusa la prescritta assicurazione sulla responsabilità civile.

3 Contemporaneamente all'autorizzazione della manifestazione nautica l'autorità
competente può autorizzare deroghe a certe disposizioni della presente ordinanza, a
condizione che la sicurezza della navigazione non ne sia compromessa.


Art. 73

Trasporti speciali

I trasporti mediante battelli o convogli che non possono ottemperare alle prescrizioni
sulla circolazione, come pure i trasporti di impianti galleggianti e di natanti o corpi
galleggianti senza licenza di navigazione sono sottoposti a permesso da parte
dell'autorità competente.


Art. 74

Trasporto di persone con battelli per il trasporto di merci 1 Il trasporto di persone mediante battelli destinati al trasporto di merci è soggetto ad
autorizzazione dell'autorità competente.

Ordinanza

25

747.201.1

2 L'autorizzazione può essere accordata soltanto qualora: a.

siano rispettate le disposizioni del diritto federale concernente il trasporto di
persone in servizio pubblico; b.

sussistano le condizioni necessarie per garantire la sicurezza delle persone; c.

siano osservate le disposizioni relative alla protezione delle acque; d.

sia stata stipulata l'assicurazione sulla responsabilità civile prescritta; e.71 il conduttore sia titolare del permesso di condurre della categoria B o C.


Art. 75

Trasporto di merci che possono inquinare le acque Il trasporto di merci che possono inquinare le acque è vietato, a meno che non siano
rispettate le prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose per ferrovia. Sono considerate come materie che possono inquinare le acque, le sostanze che provocano modifiche nocive alle proprietà fisiche o chimiche dell'acqua o che possono
danneggiare gli organismi viventi che vi si trovano. In particolare devono essere
considerati inquinanti i combustibili ed i carburanti liquidi come pure i prodotti chimici liquidi, solidi e gassosi.

282

Comportamento dei pescatori e dei sommozzatori

Art. 76

Pesca

1 Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per ia pesca: a.

che possono intralciare la navigazione devono essere segnalati mediante corpi galleggianti, di cui una metà è rossa e l'altra metà è bianca; b.

che non ostacolano la navigazione possono essere contrassegnati soltanto
con corpi galleggianti non confondibili con altri segnali della navigazione.

2 Sulla rotta dei battelli in servizio regolare, in prossimità delle entrate dei porti e degli imbarcatoi per battelli dei passeggeri, come pure delle strettoie, la posa di reti da
pesca, di nasse e di altri attrezzi per la pesca è consentita solo nel limite in cui la navigazione non ne sia intralciata.


Art. 77

Immersioni

Le immersioni subacque sportive sono vietate: a.

sulla rotta dei battelli in servizio regolare; b.

nelle strettoie;

c.

alle entrate dei porti e nelle loro vicinanze; d.

nelle vicinanze dei luoghi di stazionamento autorizzati ufficialmente.

71

Introdotta dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Navigazione interna 26

747.201.1

3

Disposizioni di ammissione 31

Conduttori


Art. 78

Generalità

1 Per pilotare un natante è richiesto un permesso di condurre se: a.

la potenza di propulsione supera 6 kW; b.

la superficie velica, calcolata secondo l'allegato 12, supera i 15 m2.

2 Il conduttore di un natante motorizzato deve avere compiuto gli anni 14.

311

Permesso di condurre

Art. 79


72

Categorie di permessi 1 Il permesso di condurre è rilasciato per le seguenti categorie di natanti: Categoria A:

natanti motorizzati che non fanno parte delle categorie B e C; Categoria B:

battelli per passeggeri; Categoria C:

battelli motorizzati per il trasporto di merci, battelli di spinta e rimorchiatori; Categoria D:

natanti a vela;

Categoria E:

natanti di costruzione particolare.

2 Equivalenze da iscrivere nel permesso di condurre: a.

il permesso della categoria B è valido per condurre natanti della categoria A.
Se il permesso della categoria B autorizza a condurre natanti di portata superiore a 60 passeggeri, esso è pure valido per condurre natanti della categoria
C;

b.

il permesso della categoria C è valido per condurre natanti della categoria A.

3 Per i battelli che possono trasportare, a titolo professionale, fino a 12 passeggeri
(iscrizione nella licenza di navigazione), è sufficiente il permesso di condurre della
categoria A.

4 Il titolare di un permesso delle categorie A, B o C è autorizzato a condurre natanti a
vela motorizzati con una superficie velica di più di 15 m2, nella misura in cui navighi
unicamente a motore.

5 Il titolare del permesso della categoria D è autorizzato a condurre natanti a vela
motorizzati con una potenza propulsiva di più di 6 kW, nella misura in cui navighi
unicamente a vela.

72

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

Ordinanza

27

747.201.1


Art. 80

Obblighi e restrizioni 1 Il permesso di condurre può contenere prescrizioni (p. e. obbligo di portare gli occhiali, ecc.).

2 La validità del permesso della categoria A può essere limitata ai battelli a vela con
motore, quella del permesso della categoria E ad un determinato tipo di natante.


Art. 81


73

Validità territoriale 1 I permessi delle categorie A, C, D, e E sono valevoli su tutte le superfici d'acqua
aperte alla navigazione. Sono parimenti valevoli sulle acque di confine, nella misura
in cui accordi internazionali o disposizioni fondate su questi ultimi, concernenti la
navigazione su dette acque, non impongano prescrizioni più severe per l'ammissione
di conduttori.

2 Il permesso della categoria B è valido soltanto sulle acque per le quali il conduttore
è stato esaminato.

3 La validità territoriale deve essere iscritta nel permesso di condurre se è limitata o
se un accordo internazionale o prescrizioni fondate sul medesimo e concernenti il diritto di condurre natanti su determinate acque di confine impongono un'iscrizione ad
hoc.


Art. 82

Condizioni generali

1 L'età minima per ottenere un permesso è di: a.

14 anni per condurre natanti della categoria D; b.

18 anni per condurre natanti della categoria A; c.

20 anni per condurre natanti delle categorie B, C, e E.

2 Il candidato all'ottenimento di un permesso di condurre deve: a.

essere fisicamente e psichicamente idoneo a condurre un natante, in particolare avere un udito ed una vista sufficienti e non presentare, in base al suo
comportamento precedente, difetti di carattere che facciano presumere l'incapacità del candidato ad assumere la responsabilità che gli incombe quale
conduttore;

b.

aver superato l'esame prescritto.

3 Un certificato medico può essere richiesto nel caso che si dubiti dell'attitudine psichica o fisica del candidato. Un certificato medico è invece obbligatorio per i candidati all'ottenimento di permessi delle categorie B e C, come pure per tutti coloro di
età superiore a 65 anni.

73

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

Navigazione interna 28

747.201.1

4 I titolari di un permesso della categoria B o C devono farsi visitare da un medico di
fiducia ogni 5 anni fino all'età di 50 anni, ogni 3 anni da 51 fino a 70 anni e ogni 2
anni dopo quest'età.74 5 I conduttori di natanti delle categorie B o C devono soddisfare le esigenze mediche
minime che figurano nell'allegato 1 dell'ordinanza del 27 ottobre 197675 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli per il gruppo 2.76

Art. 83


77

Condizioni particolari 1 Il candidato all'ottenimento del permesso di condurre della categoria B deve dimostrare di possedere pratica di navigazione: a.

di almeno 75 giorni sulle acque per le quali il permesso sarà valevole se si
tratta di un natante di portata non superiore a 60 passeggeri; b.

di 150 giorni, di cui 100 giorni almeno sulle acque per le quali il permesso
sarà valevole, se si tratta di un natante di portata superiore a 60 passeggeri; c.

una pratica di navigazione di 25 o 50 giorni è sufficiente se il candidato è titolare di un permesso della categoria C.

2 Il candidato all'ottenimento del permesso della categoria C deve dimostrare di possedere una pratica di navigazione di 150 giorni. Se è titolare di un permesso della
categoria B per natanti di portata non superiore a 60 passeggeri, 10 giorni sono sufficienti.

3 La pratica di navigazione dev'essere stata effettuata a bordo di un natante della
stessa categoria per la quale sarà valevole il permesso di condurre. Il numero di giorni dev'essere provato per mezzo di un libro di bordo o di un altro documento (per es.
attestazione del datore di lavoro o del detentore del natante). È considerato tempo di
navigazione quello durante il quale il candidato si trova su un natante in servizio e si
familiarizza con i compiti di conduttore. Un giorno è computato se il tempo di formazione o di navigazione durante il medesimo a bordo di un natante è durato almeno
5 ore.

4 Le disposizioni dell'ordinanza del 14 marzo 199478 sulla costruzione dei battelli si
applicano ai permessi di condurre per le imprese di navigazione sottoposte alla sorveglianza della Confederazione.79 74

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1089).

75

RS 741.51

76

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

77

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

78

RS 747.201.7 79

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1089).

Ordinanza

29

747.201.1


Art. 84

Rilascio

1 Il permesso di condurre dev'essere compilato secondo il modello 1 o 2 riprodotto
nell'allegato 5. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e
delle comunicazioni (Dipartimento) definisce nell'allegato 5 la forma e il contenuto
del permesso di condurre . 80 81 2 Sempre che non sia di competenza della Confederazione, il permesso di condurre è
rilasciato dall'autorità del Cantone nel quale il candidato ha il suo domicilio o vi
soggiorna in modo permanente. Se non è possibile ottenere i permessi nel Cantone di
domicilio o di dimora, il Cantone del luogo di stazionamento del natante è competente per il rilascio. In mancanza di un tale Cantone, il permesso è rilasciato dal
Cantone scelto dal candidato.82 3 Quando il titolare di un permesso di condurre, rilasciato da un'autorità cantonale,
trasferisce il suo domicilio in un altro Cantone, deve sostituire il suo permesso, entro
un termine di 15 giorni, con altro richiesto al Cantone del nuovo domicilio.

4 In caso di smarrimento del permesso di condurre l'autorità competente rilascerà,
dietro richiesta, un duplicato designato come tale. In caso di ritrovamento del documento originale, il titolare è tenuto a restituire spontaneamente il duplicato all'autorità che l'ha rilasciato.


Art. 85

Modifiche ed aggiunte 1 Modifiche e aggiunte ai permessi di condurre possono essere apportate soltanto
dall'autorità competente.

2 Il titolare è tenuto ad annunciare all'autorità competente, entro un termine di
15 giorni, tutto ciò che richiede modifiche o aggiunte al permesso di condurre o la
sua eventuale sostituzione presentando alla stessa il documento precedente.

312

Esame


Art. 86


83

Generalità

1 Il candidato all'ottenimento del permesso di condurre deve dimostrare le sue attitudini sostenendo un esame teorico e pratico conformemente all'allegato 19. Il candidato è esaminato da esperti designati dall'autorità competente.

2 Su domanda fondata e con il consenso dell'autorità cantonale competente secondo
l'articolo 84 capoverso 2, l'esame può essere sostenuto in un altro Cantone.

80

Per. introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998
1476), 81

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

82

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

83

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

Navigazione interna 30

747.201.1

3 I titolari di un permesso di condurre cantonale della categoria B che intendono
estenderne la validità territoriale, devono sostenere soltanto un esame teorico.
Quest'ultimo è limitato alla conoscenza delle condizioni locali di navigazione e alle
eventuali prescrizioni di navigazione che derogano alla presente ordinanza.84 3bis I titolari di un permesso di condurre cantonale della categoria B che sono autorizzati a condurre natanti di portata massima pari a 60 passeggeri e intendono condurre natanti di portata superiore a 60 passeggeri, devono dimostrare di possedere
una pratica di navigazione di almeno 35 giorni e sostenere un nuovo esame pratico.85 3ter Per i titolari di permessi di condurre della categoria B di imprese di navigazione
con concessione federale, l'entità dell'esame pratico è disciplinata dalle prescrizioni
dell'articolo 43 capoverso 2 dell'ordinanza del 14 marzo 199486 sulla costruzione
dei battelli e le relative disposizioni esecutive.87 4 Devono sostenere soltanto un esame pratico: a.

i candidati al permesso di condurre delle categorie D o E, se titolari del permesso delle categorie A, B e C; b.

i candidati al permesso di condurre della categoria A, se titolari del permesso
della categoria D;

c.

i candidati al permesso di condurre delle categorie A o D, se titolari del permesso della categoria E.


Art. 87


88

Esame teorico

1 L'esame teorico ha lo scopo di stabilire se il candidato conosce le prescrizioni e le
basi della navigazione. I candidati all'ottenimento del permesso della categoria B
vengono inoltre esaminati sulla conoscenza delle condizioni nautiche locali.

2 Un nuovo esame teorico è richiesto se il candidato non sostiene l'esame pratico
entro i 18 mesi che seguono la riuscita dell'esame teorico. Questo termine può essere
prorogato di altri 6 mesi se la domanda è inoltrata prima della scadenza del medesimo e se l'esame pratico può essere sostenuto soltanto in una data ulteriore.


Art. 88

Esame pratico

1 L'esame pratico ha lo scopo di stabilire sé il candidato è capace di condurre un natante in modo sicuro, conformemente alle regole della circolazione ed in circostanze
particolari.

2 L'esame pratico si svolge su un natante della categoria per la quale il candidato
vuole ottenere il permesso.

84

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1089).

85

Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

86

RS 747.201.7 87

Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

88

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

Ordinanza

31

747.201.1

3 L'esame pratico della categoria D può essere sostenuto soltanto se il vento raggiunge almeno la forza 2 sulla scala di Beaufort.89 4 L'esame pratico può essere sostenuto soltanto quando quello teorico è stato superato.90

Art. 89

Ripetizione dell'esame 1 Colui che non supera l'esame teorico o pratico ha la facoltà di ripeterlo. La ripetizione si estende, quando si tratta di quello teorico, all'intera materia; quando si
tratta dell'esame pratico, lo stesso può essere limitato a quella parte che il candidato
non aveva superato.

2 L'esame pratico può essere ripetuto al più presto dopo un mese. Questa disposizione non si applica agli esami per conduttori di natanti militari.91 313

Documenti internazionali ed esteri

Art. 90

Rilascio

1 A richiesta, i titolari di permessi di condurre svizzeri delle categorie A, B, C e D
possono ottenere dall'autorità che li ha rilasciati un certificato internazionale di idoneità per conducenti di imbarcazioni da diporto e di imbarcazioni sportive, compilato conformemente al modello 1 dell'allegato 6. Tale certificato non è valevole come permesso di condurre nelle acque svizzere.92 2 Nel caso in cui secondo la presente ordinanza nessun permesso di condurre è richiesto per pilotare un natante, il certificato internazionale di idoneità viene rilasciato, su richiesta, dall'autorità del Cantone nel quale il richiedente ha il suo domicilio. Il richiedente deve essere fisicamente e psichicamente idoneo a condurre un
natante e, se vuole pilotare un battello motorizzato, avere almeno 14 anni compiuti.

3 Il certificato internazionale di capacità è valido per 10 anni a contare dal rilascio.93

Art. 91

Riconoscimento dei documenti 1 Chi soggiorna temporaneamente in Svizzera è autorizzato a condurre: a.

un natante svizzero della categoria per la quale è in grado di presentare un
permesso nazionale oppure un certificato o una carta internazionale di idoneità in cui si attesta che egli è in possesso del permesso di condurre nazionale corrispondente; 89

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

90

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

91

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

92

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1089).

93

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Navigazione interna 32

747.201.1

b.

il suo natante estero, se da uno dei documenti menzionati alla lettera a sia desumibile che egli è autorizzato a condurre tale natante nel suo Paese.

2 Possono beneficiare delle disposizioni riportate al capoverso 1 i cittadini dei Paesi
che accordano la reciprocità ai titolari di permessi di condurre o di certificati di idoneità svizzeri. L'elenco di questi Paesi è compilato dall'Ufficio federale dei trasporti.

3 Il certificato internazionale di idoneità deve essere compilato conformemente al
modello 2, la carta internazionale di idoneità conformemente al modello 3 dell'allegato 6.

a94 Acquisizione del permesso di condurre svizzero 1 Devono essere in possesso di un permesso di condurre svizzero: a.

le persone residenti in Svizzera da oltre dodici mesi; b.

le persone che pilotano a titolo professionale natanti delle categorie B, C ed
E immatricolati in Svizzera.

2 Il Cantone di residenza rilascia il permesso di condurre svizzero senza esame teorico né pratico al titolare di un permesso di condurre internazionale o estero valido.
Il permesso originario deve essere stato rilasciato da un Paese che pone requisiti
analoghi alle disposizioni svizzere in materia di addestramento ed esami e che accorda la reciprocità nei confronti dei titolari di permesso di condurre svizzero.

3 L'Ufficio federale dei trasporti redige un elenco di questi Stati. Può stabilire quale
categoria di permesso internazionale o estero possa essere convertita nella corrispondente categoria di permesso svizzera e se debba essere limitato il campo di validità.

4 Per ottenere il permesso svizzero il richiedente deve soddisfare tutte le condizioni
mediche di cui all'articolo 82. Al momento dell'acquisizione del permesso svizzero
deve inoltre avere compiuto l'età minima prescritta nell'articolo 82 per il permesso
della rispettiva categoria.

5 Il permesso svizzero è rilasciato solo a coloro che al momento del rilascio del permesso internazionale o estero risiedevano nel Paese nel quale è stato sostenuto
l'esame. I permessi rilasciati all'estero a persone residenti in Svizzera possono altresì
essere riconosciuti qualora il rilascio sia avvenuto durante un soggiorno di almeno
dodici mesi consecutivi nello Stato che li ha emessi.

6 Le autorità indicano sul permesso internazionale o estero che esso non è valido per
la Svizzera e lo restituiscono al titolare. Il contenuto dei permessi viene registrato.

94

Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

Ordinanza

33

747.201.1

32

Natanti

321

Licenza di navigazione

Art. 92

95 Licenza per i natanti che devono essere provvisti di contrassegni I natanti che devono essere provvisti di contrassegni (art. 16) nonché i natanti di imprese che beneficiano di una concessione federale necessitano di una licenza di navigazione.


Art. 93

Tipi e categorie di licenze 1 Le licenze di navigazione vengono rilasciate per: a.

l'ammissione ordinaria di natanti; b.

l'ammissione di natanti non sdoganati; c.

l'ammissione di natanti di imprese di cantieri navali come pure di quelle che
commerciano natanti e loro motori (licenza di navigazione collettiva).96 2 Le licenze per l'ammissione normale e quelle per l'ammissione di natanti non sdoganati si suddividono in licenze per: a.

battelli motorizzati (battelli a motore, battelli a vapore, ecc.); b.

battelli non motorizzati (battelli a remi, mosconi a pedali, chiatte, ecc.); c.

battelli a vela (jole, panfili a vela con indicazione della classe); d.

impianti galleggianti (draghe, pontoni, gru, ecc.); e.

natanti di costruzione particolare (battelli a cuscini d'aria, aliscafi, sommergibili, ecc.).


Art. 94

Condizioni e restrizioni 1 La licenza di navigazione può essere sottoposta a condizioni.

2 La licenza di navigazione può anche essere limitata a taluni specchi d'acqua o settori navigabili.

3 Un detentore che offre in leasing il proprio natante può chiedere all'organismo
d'ammissione mediante un formulario ufficiale che un cambiamento del detentore
necessiti del consenso della società di leasing. L'organismo d'ammissione iscrive
tale limitazione nella licenza di navigazione e conserva l'originale del modulo o
un'altra sua forma riproducibile fino a quando l'annotazione rimane nella licenza di
navigazione.97

95

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1089).

96

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

97

Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Navigazione interna 34

747.201.1


Art. 95

Validità territoriale98 1 La licenza di navigazione è valevole, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 94
capoverso 2, su tutte le acque aperte alla navigazione, comprese le acque di confine.99 2 Non è tuttavia valevole: a.

sul lago di Costanza, sull'Untersee e sul Reno fino a Sciaffusa, per le imbarcazioni da diporto e per le imbarcazioni sportive a motore con carburante a
miscela e potenza propulsiva superiore a 7,4 kW; b.

sul Reno, a valle del ponte stradale di Rheinfelden fino al ponte «Mittlere
Rheinbrücke» a Basilea, per i natanti con un dislocamento uguale o superiore
a 100 m3 o una lunghezza uguale o superiore a 20 m.100 3 Le licenze per i natanti non sdoganati sono valevoli soltanto per la durata dell'autorizzazione doganale.


Art. 96

Condizioni per il rilascio 1 La licenza di navigazione è rilasciata se: a.101 il natante è conforme alle prescrizioni sulla costruzione; b.

è stata fornita l'attestazione dell'assicurazione sulla responsabilità civile; c.102 è stata dimostrata l'origine svizzera, lo sdoganamento o la dispensa di sdoganamento;

d.

il natante è stato sottoposto ad un'ispezione.

2 I natanti che per costruzione o per uso sono destinati prevalentemente a scopi di
abitazione (per esempio, casette o abitazioni galleggianti) ed i veicoli anfibi non sono ammessi.

3 Il Dipartimento prende le disposizioni necessarie per l'ammissione dei natanti il cui
tipo di costruzione o di propulsione è insolito o nuovo.103 4 L'Amministrazione federale delle dogane informa le autorità d'ammissione sulle
categorie di natanti per i quali non è necessario ottenere un'autorizzazione o fornire
la prova dello sdoganamento. Nessuna autorizzazione è necessaria per la concessione
di una licenza di navigazione collettiva.104 98

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

99

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

100

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1089).

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

103 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219).Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

104

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Ordinanza

35

747.201.1

5 Qualora all'organismo d'ammissione sia presentata una licenza di navigazione
provvista dell'annotazione di cui all'articolo 94 capoverso 3, esso rifiuta: a.

l'annullamento della licenza di navigazione; b.

il rilascio di una licenza di navigazione per un nuovo detentore; c.

la cancellazione dell'annotazione.105 6 Il rifiuto di cui al capoverso 5 è nullo qualora vi sia il consenso scritto dell'impresa
di leasing o una sentenza di tribunale passata in giudicato concernente i rapporti di
proprietà.106

a107 Licenza di navigazione collettiva 1 La licenza di navigazione collettiva è rilasciata alle persone e imprese che: a.

nella loro azienda costruiscono regolarmente e a titolo professionale natanti
o motori per natanti, ne fanno commercio, li riparano, li trasformano o eseguono lavori simili; b.

sono in grado di provare che una persona che lavora nell'azienda possiede le
conoscenze ed esperienze professionali necessarie a condurre natanti non
ispezionati;

c.108 hanno concluso un'assicurazione di responsabilità civile, con copertura minima di 2 milioni di franchi per sinistro, per i danni causati da natanti con licenza di navigazione collettiva alle persone e ai beni.

2 Sono autorizzati a condurre un natante con licenza di navigazione collettiva: a.

il titolare dell'azienda e i suoi impiegati; b.

i membri della famiglia del titolare o capo dell'azienda, se vivono con lui
nella stessa economia domestica; c.109 gli esperti dell'autorità d'ammissione e del servizio d'omologazione.

Devono essere in possesso del necessario permesso di condurre.

3 La licenza di navigazione collettiva può essere utilizzata soltanto: a.

per le corse di riparazione e di rimorchio; b.

per le corse di trasferimento e di prova in rapporto con le omologazioni, le
ispezioni ufficiali e il commercio dei natanti, come pure con le riparazioni, le
trasformazioni e altri lavori realizzati su natanti; c.

per altre corse gratuite se il natante è sdoganato.

105 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

106 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

107

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Navigazione interna 36

747.201.1

4 Come un qualsiasi detentore, il titolare della licenza di navigazione collettiva è responsabile della sicurezza d'esercizio e dell'equipaggiamento prescritto del natante.


Art. 97

Rilascio

1 La licenza di navigazione deve essere compilata conformemente ai modelli 1, 2, 3 o
4 dell'allegato 7.110 Il Dipartimento definisce la forma e il contenuto della licenza di
navigazione nell'allegato 7.111 2 Per quanto non sia di competenza della Confederazione, la licenza di navigazione è
rilasciata dal Cantone nel quale il natante ha il suo luogo di stazionamento. Il luogo
di stazionamento è, di regola, il luogo dove il natante staziona con l'autorizzazione
dell'autorità. Nei casi in cui tale luogo manca, determinante è il luogo dove il natante
viene principalmente utilizzato. Se non esistono né l'uno né l'altro, si prende come
luogo, quello in cui il natante staziona normalmente prima e dopo l'uso.

3 Deve essere rilasciata una nuova licenza quando il luogo di stazionameto d'un natante è trasferito in un altro Cantone, oppure in caso di cambiamento di proprietà o
di detentore.

4 In caso di perdita della licenza di navigazione, l'autorità competente rilascia, a richiesta, un duplicato designato come tale. Se il documento originale viene ritrovato,
il titolare deve restituire spontaneamente il duplicato all'autorità che l'ha rilasciato.

5 La licenza di navigazione collettiva è rilasciata dal Cantone sede dell'impresa; è
compilata in nome dell'impresa o del suo capo responsabile.112 6 Se un natante ha più detentori, questi devono indicare alle autorità d'ammissione
una persona responsabile che è iscritta nella licenza di navigazione come detentore.113

Art. 98

Modifiche ed aggiunte 1 Soltanto l'autorità competente può apportare modifiche ed aggiunte alle licenze di
navigazione.

2 Il titolare è tenuto a notificare all'autorità competente, entro un termine di
15 giorni, ogni fatto che richieda una modifica o un'aggiunta oppure che determini
la sostituzione presentando il documento precedente.

110

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

111 Per. introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

112

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

113 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Ordinanza

37

747.201.1

322

Ispezione


Art. 99


114

Generalità

1 Di regola, per l'ispezione il natante dev'essere presentato in acqua e a vuoto. Deve
essere pulito e accessibile in tutte le sue parti essenziali.115 2 Le persone incaricate di presentare il natante sono tenute, durante l'ispezione, a
fornire gratuitamente l'aiuto e il materiale necessari.

3 Qualora la sicurezza o la protezione dell'ambiente lo esigano, l'autorità competente
può domandare che i compartimenti chiusi siano resi accessibili.


Art. 100


116

Ispezione di collaudo ufficiale 1 I natanti devono essere sottoposti a un'ispezione ufficiale individuale antecedente
il rilascio della prima licenza di navigazione. L'ispezione ha lo scopo di controllare
se la costruzione del natante è conforme alle prescrizioni. Per i battelli a vela deve
essere calcolata la superficie velica conformemente all'allegato 12.

2 Per le imbarcazioni sportive, nell'ispezione ufficiale secondo il programma di cui
all'allegato 32, si verifica se le disposizioni degli articoli 18a, 19, 24, 25, 107 capoversi 1 e 2, 108 e 109 sono rispettate.

3 Sono dispensati dall'ispezione ufficiale individuale: a.

i natanti omologati in Svizzera:
1.

senza motore,

2.

equipaggiati con un motore di una potenza propulsiva fino a 15 kW,
nuovo o la cui ispezione risale a meno di tre anni, 3.

equipaggiati con un motore di una potenza propulsiva superiore a
15 kW, se la sua marca e il suo tipo sono menzionati sul certificato di
omologazione.

b.

le imbarcazioni sportive omologate secondo il programma di cui all'allegato 32.

4 Per ogni natante giusta il capoverso 3 deve essere redatto il verbale di collaudo
conformemente all'allegato 33. L'originale, o un'altra sua forma riproducibile, di
tale verbale e dei verbali secondo l'allegato 32 sono conservati dall'autorità per 25
anni dal rilascio della prima licenza di navigazione.

5 Nel caso di natanti omologati in Svizzera e non dispensati dall'ispezione ufficiale,
questa si limita alla misurazione del rumore in esercizio giusta l'articolo 109.

114

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Navigazione interna 38

747.201.1

a117 Redazione del verbale di collaudo 1 Su richiesta, l'autorità può delegare la redazione del verbale di collaudo per il rilascio della prima licenza di navigazione per imbarcazioni sportive secondo l'allegato 33 a persone o imprese, purché siano titolari di una licenza di navigazione collettiva e possano garantire il controllo e la verifica ineccepibili dell'imbarcazione sportiva.

2 La persona o l'impresa autorizzata deve confermare nel verbale di collaudo di aver
verificato i punti indicati dal programma di collaudo per imbarcazioni sportive e che
i documenti e i verbali richiesti sono disponibili. L'autorità effettua controlli per
campionatura. Può ritirare la delega qualora si constatino gravi o ripetute mancanze.

3 Gli impianti e gli equipaggiamenti elettrici sui natanti, esclusi quelli sulle imbarcazioni sportive, sono sottoposti al controllo dell'Ispettorato federale degli impianti a
corrente forte.

5 Gli impianti a gas liquido sui natanti, esclusi quelli sulle imbarcazioni sportive, devono essere controllati da specialisti conformemente alla direttiva di cui all'allegato
17.

6 Per quanto concerne le ispezioni e i controlli di cui ai capoversi 3 e 4 deve essere
presentato un attestato all'autorità.


Art. 101

Ispezione periodica

1 I natanti collaudati sono sottoposti a ispezioni periodiche ad intervalli regolari. La
frequenza dell'ispezione è la seguente: a.

due anni per i gommoni, i natanti da noleggio e i battelli per il trasporto di
merci dotati di scafo e rinforzi non completamente in acciaio; b.

sei anni per i natanti non motorizzati; c.

tre anni per gli altri natanti.118 2 In casi particolari e per determinati impianti, l'autorità competente può prevedere
altre scadenze.119

3 La frequenza delle ispezioni degli impianti a gas liquido sui natanti collaudati,
escluse di quelli sui battelli per passeggeri, è disciplinata dalle disposizioni della direttiva di cui all'allegato 17. Ai battelli per passeggeri si applicano le disposizioni
d'esecuzione del Dipartimento relative all'articolo 50 dell'ordinanza del 14 marzo
1994120 sulla costruzione dei battelli.121 117 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

119

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

120

RS 747.201.7 121 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Ordinanza

39

747.201.1

4 La frequenza delle ispezioni degli impianti elettrici sui natanti collaudati è disciplinata dalle prescrizioni federali concernenti gli impianti a corrente debole e a corrente
forte.122


Art. 102


123

Ispezione speciale

Dopo ogni importante modifica o riparazione tale da influire sulla resistenza dello
scafo, sulle caratteristiche menzionate nella licenza di navigazione o sulla stabilità o
la sicurezza, il proprietario o il detentore è tenuto a presentare il natante per una
nuova ispezione prima della sua messa in servizio.


Art. 103

Ispezione d'ufficio

L'autorità competente può esigere un'ispezione d'ufficio nel caso in cui si dubiti che
il natante non risponda alle prescrizioni.


Art. 104

Misure in caso di costatazione di difetti Se sono accertati difetti, l'autorità competente può limitare o vietare l'impiego del
natante, trattenere la licenza di navigazione o far ritirare il natante dalla circolazione
finché si sia provato che i difetti sono stati eliminati.

323

Natanti esteri

Art. 105

Obbligo di portare contrassegni e di possedere un'autorizzazione 1 L'obbligo di portare i contrassegni conformemente all'articolo 16 si applica senza
restrizione anche ai natanti con luogo di stazionamento all'estero.

2 Per la messa in servizio o lo stazionamento, in acque aperte alla navigazione pubblica, di natanti con luogo di stazionamento all'estero è richiesta un'autorizzazione.
Essa viene accordata dal Cantone sul cui territorio il natante estero viene messo in
servizio o staziona per la prima volta dopo aver varcato la frontiera.124 3 L'autorizzazione è valevole a decorrere dalla data del rilascio fino alla fine del mese seguente su tutte le acque aperte alla navigazione.125 Le restrizioni di carattere generle secondo il diritto cantonale o internazionale restano riservate. L'autorizzazione
non può essere rinnovata nel corso di un anno civile.

4 L'autorità competente può autorizzare delle eccezioni alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 per i natanti che prendono parte a manifestazioni nautiche.

122 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

123

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

125

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

Navigazione interna 40

747.201.1


Art. 106

Condizioni e rilascio 1 L'autorizzazione per i natanti con luogo di stazionamento all'estero viene accordata se: a.

il natante è costruito ed equipaggiato in modo tale che le prescrizioni sulla
circolazione possono essere osservate; b.126 non vi sono da temere inquinamenti delle acque né emissioni nocive rilevanti;

c.127 il proprietario o il detentore può presentare un permesso di condurre nazionale, un certificato internazionale o una carta internazionale per pilotare imbarcazioni da diporto o imbarcazioni sportive;

d.128 sono presentati il prescritto attestato dell'assicurazione sulla responsabilità civile o una polizza dell'assicurazione di responsabilità civile con ricevuta
del pagamento del premio annuo, che garantisca la copertura minima richiesta in Svizzera o attesti che il proprietario o detentore ha versato all'autorità
il premio per un'assicurazione collettiva; e.129 il proprietario o il detentore può provare che ha il suo domicilio all'estero.

2 L'autorizzazione dev'essere compilata secondo il modello dell'allegato 8. Il Dipartimento definisce la forma e il contenuto dell'autorizzazione nell'allegato 8.130 4

Disposizioni sulla costruzione 41

Disposizioni comuni 411

Generalità


Art. 107

Principio

1 I natanti devono essere costruiti, equipaggiati e mantenuti secondo le regole della
tecnica, in modo che:

a.

le prescrizioni della circolazione siano osservate; b.

la sicurezza delle persone a bordo sia garantita: c.

le proprietà dell'acqua non possono essere alterate.

126

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

128

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

129

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

130 Per. introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

Ordinanza

41

747.201.1

2 Possono essere impiegati soltanto materiali da costruzione appropriati. Occorre dimostrare le proprietà di materiali nuovi, di cui si ignorano le caratteristiche.

3 L'autorità competente può esigere da una società di classificazione riconosciuta la
classificazione di natanti di costruzione particolare (natante su cuscini d'aria, scafo
ad ala portante, sottomarino ecc.).131
a132 Disposizioni non applicabili 1 Gli articoli 110-120, 121 capoversi 1 e 2, 122-125, 126 capoversi 1-3 e 5-7, 127,
128 e 129 non si applicano alle imbarcazioni sportive giusta l'articolo 2 lettera lbis.

2 L'articolo 125 (Istallazioni elettriche) non si applica alle imbarcazioni da diporto
con tensioni fino a 24 V.

3 L'articolo 132 capoverso 2 (Equipaggiamento minimo) non si applica alle imbarcazioni da diporto o alle imbarcazioni sportive motorizzate la cui potenza di propulsione non supera i 30 kW e ai natanti che devono portare soltanto il fanale a luce
bianca previsto dall'articolo 25 capoverso 1.

4 L'articolo 134 capoverso 4 (Attrezzi di salvataggio) non si applica ai natanti a remi
nemmeno se questi sono imbarcazioni sportive ai sensi dell'articolo 2 lettera lbis.

5 L'articolo 134 capoverso 5 non si applica alle imbarcazioni da diporto o alle imbarcazioni sportive motorizzate con una potenza propulsiva fino a 30 kW.

6 L'articolo 134 capoverso 5 non si applica ai battelli a vela con una superficie velica
massima di 15 m2 e ai natanti a remi, nemmeno se questi sono imbarcazioni sportive
ai sensi dell'articolo 2 lettera 1bis.


Art. 108

Protezione delle acque 1 I natanti dotati di locali di soggiorno, d'istallazioni per la cucina o d'impianti sanitari devono essere forniti di recipienti da vuotare a terra, destinati alla raccolta di sostanze fecali, delle acque di scarico e dei rifiuti.

2 Il fasciame esterno di un natante non può essere usato nello stesso tempo quale parete di recipienti destinati a contenere sostanze pericolose per le acque.

3 Sotto i motori fissi e gli aggregati vanno posti recipienti di raccolta appropriati per
impedire che materie inquinanti possano disperdersi in acqua, a meno che lo stesso
risultato sia ottenuto mediante altre misure.

4 ...133

131

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

132 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

133

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219).

Navigazione interna 42

747.201.1


Art. 109


134

Rumore in esercizio

1 Il rumore di un natante in esercizio non deve superare 72 dB(A). La misura deve
avvenire conformemente all'allegato 10.

2 Provvedimenti adeguati devono essere applicati per ridurre il rumore d'esercizio
eccessivo a bordo.


Art. 110

Carico

1 Il carico ammissibile viene fissato secondo il genere del natante, tenuto conto della
stabilità, del bordo libero, della galleggiabilità in caso di falla e delle condizioni dei
posti. Se è stato fissato dal costruttore, il carico ammissibile non può essere aumentato.135 2 Il peso di una persona, bagaglio compreso, è fissato in 75 kg.


Art. 111


136

Marchio di costruzione 1 In luogo ben visibile devono essere apposti: a.

sullo scafo:

la marca e il tipo o il nome del costruttore, come pure il numero individuale dello scafo; b.137 sul motore:

la marca e il tipo o il nome del costruttore, come pure la potenza di propulsione in kW e il numero del motore.

2 I numeri dello scafo e del motore devono essere indelebili.

3 Se non è indicata sul motore, la potenza di propulsione deve essere attestata dal costruttore o dal suo rappresentante.138

Art. 112

Locali abitabili e di soggiorno I locali abitabili e di soggiorno devono avere forme e dimensioni tali da offrire piene
garanzie per la sicurezza e la salute delle persone che li utilizzano. Essi devono essere sufficientemente arieggiati, disporre di un accesso direttamente da coperta e
possedere finestre, oblò o sopraluce.

134 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

135

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

136

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

137 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

Ordinanza

43

747.201.1

412

Bordo libero e stabilità

Art. 113

Bordo libero

1 I natanti devono presentare a pieno carico un bordo libero sufficiente.

2 Il bordo libero è misurato dalla linea d'acqua di massimo carico fino al punto più
basso del bordo superiore dello scafo oppure, se quest'ultimo è fornito di aperture, al
punto più basso delle stesse.


Art. 114

Stabilità

1 I natanti devono presentare una stabilità sufficiente in qualsiasi condizione normale
di carico, tenuto conto del loro genere di utilizzazione.

2 In casi particolari si possono esigere prove di stabilità.

413

Scafo


Art. 115

Principio

Lo scafo deve essere costruito in maniera tale da poter resistere alle sollecitazioni
alle quali può essere sottoposto in condizioni normali. Misure appropriate devono
essere prese contro le vibrazioni.


Art. 116

Oblò e raccordi allo scafo 1 I telai degli oblò devono essere fissati sul lato esterno dello scafo in modo da garantirne la chiusura stagna.

2 Le tubazioni raccordate al di sotto della linea d'acqua di carico massimo devono
essere munite di rubinetti di chiusura facilmente accessibili e disposte il più vicino
possibile alle pareti dello scafo. Questa disposizione non si applica: a.

ai tubi di scappamento e alle tubazioni di scarico particolarmente solidi di
posti di guida a poppa dotati di prosciugamento automatico; b.

alle tubazioni dell'acqua di raffreddamento dei motori con albero con sistema di trasmissione «Z».139

Art. 117

Paratie

Qualora la galleggiabilità in caso di falla sia prescritta e garantita da paratie, le stesse
devono essere totalmente stagne.140 I passi d'uomo ed i fori per il passaggio dei cavi
di comando, degli alberi di trasmissione, di cavi elettrici, ecc. devono essere resi stagni.

139

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

140

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

Navigazione interna 44

747.201.1


Art. 118

Uscite di soccorso

Nel limite in cui la sicurezza delle persone a bordo lo richieda, si devono prevedere
dei passaggi di soccorso che garantiscano un'uscita senza ostacoli. Le dimensioni di
questi passaggi devono essere almeno di 50 x 40 cm.


Art. 119

141 Pavimenti e rivestimenti 1 I pavimenti che non costituiscono una parte di compartimenti stagni devono essere
tali da consentire un accesso alle parti essenziali dello scafo.

2 I rivestimenti devono essere amovibili.


Art. 120

Impianti ed attrezzi d'esaurimento 1 I natanti devono essere equipaggiati di impianti o di attrezzi sufficientemente dimensionati per prosciugare l'acqua di sentina. Le pompe devono essere autoaspiranti.

2 Sui natanti dotati di paratie stagne si deve poter prosciugare ciascun compartimento. Sono eccettuati i compartimenti di minor importanza come pure i cassoni ad
aria e gli altri dispositivi analoghi.142 414

Istallazioni delle macchine

Art. 121


143

Generalità

1 La potenza dei motori di propulsione deve essere calcolata in maniera che, in condizioni normali, la manovrabilità del natante e dei convogli sia garantita. Sono applicabili le seguenti disposizioni supplementari: a.

i natanti che navigano su fiumi e che non possono virare devono poter fermarsi con la prua a valle; b.

i natanti con motori di potenza propulsiva superiore a 6 kW devono poter far
marcia indietro;

c.

sulle imbarcazioni da diporto telecomandate i motori devono poter essere
manovrati dal posto di timoneria; per i motori la cui potenza propulsiva non
supera 6 kW è sufficiente che il posto di timoneria sia equipaggiato con un
dispositivo di arresto.

2 I motori entrobordo non installati in un compartimento delle macchine devono essere coperti in modo appropriato e ben arieggiati. Per motori a carburante volatile, 141

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

142

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

143

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

Ordinanza

45

747.201.1

installati sotto il ponte o in un cofano chiuso, dev'essere previsto un impianto di
ventilazione protetto contro le esplosioni.

3 I motori con carburante a miscela possono essere utilizzati soltanto se il carburante
contiene olio in misura non superiore al 2 per cento del volume (miscela 1:50) e se
nessun prodotto di condensazione proveniente dal carter può riversarsi
nell'acqua.

4 I motori a combustione interna usati per la propulsione dei natanti come pure i loro
impianti di scappamento devono essere costruiti e tenuti in modo tale da rispondere
alle prescrizioni dell'ordinanza del 13 dicembre 1993144 sulle prescrizioni in materia
di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere.145 5 I battelli di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettere b, c e d nonché i canotti gonfiabili ed altri simili mezzi di svago e da bagno non possono essere dotati di motore.146

Art. 122

Tubi di scappamento

I tubi di scappamento non devono permettere fughe di gas. Essi devono essere istallati e, se necessario, isolati o raffreddati in modo da escludere i pericoli d'incendio e
danni per la salute.


Art. 123

147 Istallazioni per il carburante 1 Le istallazioni per il carburante devono essere fabbricate con materiali appropriati.

2 I serbatoi per carburante devono essere isolati, fissati solidamente e, se necessario,
muniti di paratie frangiflutti. I raccordi di serbatoi di carburante devono essere accessibili.148 3 I serbatoi fissi devono essere provvisti di tubazioni d'aerazione.149 Le condotte che
passano attraverso lo scafo devono essere stagne.

3bis ...150

3ter Il motore o il bocchettone di riempimento della benzina deve portare una placchetta leggibile ed indelebile con la scritta «SOLO BENZINA SENZA
PIOMBO».151

144

RS 747.201.3 145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

146 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

147

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

148 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

149 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

150 Introdotto dal n. 16.2 dell'O del 13 dic. 1993 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (RS 747.201.3). Abrogato dal n. I dell'O del
9 mar. 2001 (RU 2001 1089) 151

Introdotto dal n. 16.2 dell'O del 13 dic. 1993 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (RS 747.201.3).

Navigazione interna 46

747.201.1

3quater Le tubazioni di riempimento e svuotamento degli impianti dei serbatoi devono
essere costruite e disposte all'interno del natante in modo tale che, durante l'uso
conforme del battello, non possano verificarsi spandimenti di carburante.152 4 Le tubazioni che portano ai motori devono essere ben accessibili e fornite di valvole di chiusura o di rubinetti.

5 I compartimenti e i cassoni nei quali sono depositati serbatoi di carburante devono
poter essere arieggiati in modo efficace.153 6 Inoltre, nel caso di impianti per carburanti volatili: a.

i recipienti per il carburante installati in vicinanza di motori devono essere
protetti da paratie ignifughe; b.

le tubazioni di riempimento devono giungere al ponte o fuori bordo; c.

le tubazioni d'aerazione che giungono al ponte o fuoribordo devono passare
più in alto possibile e essere provviste di un dispositivo antincendio; d.

le tubazioni devono essere raccordate nella parte superiore dei recipienti; e.

le valvole di chiusura menzionate nel capoverso 4 devono essere collocate
all'esterno del compartimento delle macchine o poter essere azionate dall'esterno. Sono ammessi i comandi manuali o per mezzo di un interruttore,
come pure quelli automatici o quelli elettromagnetici collegati con il dispositivo di accensione.

7 Deve essere possibile l'impiego di pistole erogatrici dotate di dispositivo per il ritorno dei vapori.154

Art. 124

Istallazioni ad aria compressa Le prescrizioni federali concernenti le istallazioni e l'esercizio dei recipienti sotto
pressione si applicano analogamente alle istallazioni ad aria compressa.

415

Istallazioni elettriche

Art. 125

Prescrizioni applicabili La costruzione, l'esercizio e la manutenzione delle istallazioni elettriche devono essere conformi alle prescrizioni federali in materia di istallazioni elettriche a corrente
debole e forte.

152 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

153 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

154 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

Ordinanza

47

747.201.1


Art. 126

Disposizioni particolari 1 Per le istallazioni elettriche dei natanti si possono impiegare soltanto materiali appropriati, in particolare che siano resistenti all'ambiente, al calore, all'umidità e
ignifughi.

2 La tensione ammessa è fissata come segue: a.

250 V per l'illuminazione ed il riscaldamento; b.

500 V per le istallazioni di forza motrice.

Tensioni più elevate possono essere autorizzate per istallazioni speciali, a condizione
che le misure di protezione necessarie siano osservate.

3 Nel caso in cui possano verificarsi correnti di intensità superiore al valore nominale
dell'impianto, occorre prevedere misure appropriate atte a garantire il funzionamento
degli apparecchi elettrici indispensabili al servizio nautico.

4 I fanali di navigazione devono essere allacciati ad un circuito elettrico indipendente
e poter essere comandati dal posto del timoniere.

5 Ad eccezione delle imbarcazioni da diporto, le apparecchiature ed i cavi elettrici
saranno posati in modo che la loro influenza magnetica sulla bussola sia inferiore a
0,5°.

6 Gli accumulatori saranno fissati solidamente e protetti contro il danneggiamento, in
modo da evitare lo spargimento dell'elettrolita sullo scafo. I compartimenti e le casse
per accumulatori devono poter essere arieggiati in modo efficace.

7 I cavi di raccordo con la rete di distribuzione a terra devono essere flessibili, abbastanza lunghi e ben isolati. Disposizioni appropriate devono garantire che le connessioni non abbiano ad essere sottoposte a sforzi di trazione. Quando la tensione impiegata è superiore a 50 V lo scafo dev'essere dotato di una messa a terra efficace.
Sul quadro principale di comando una lampada di controllo deve indicare se il raccordo alla rete di distribuzione pubblica è sotto tensione.

416

Timoneria


Art. 127

Impianto di timoneria 1 Ogni natante dev'essere fornito di un impianto di timoneria di funzionamento sicuro e di buona manovrabilità. Questa disposizione non è applicabile alle imbarcazioni, la cui manovra viene effettuata tramite altri battelli.

2 Le deviazioni angolari del timone devono essere limitate nella misura in cui lo esige la sicurezza d'esercizio.


Art. 128

Posti di timoneria

1 I posti di timoneria devono essere disposti in modo da garantire una condotta sicura del natante ed assicurare una vista sufficiente sulla via navigabile e sugli impianti
d'arrivo e di partenza alle banchine.

Navigazione interna 48

747.201.1

2 In condizioni normali d'esercizio il livello d'intensità sonora prodotto dal natante
stesso, ad eccezione delle imbarcazioni da diporto, non deve superare 70 dB (A)
all'altezza della testa del timoniere.

417

Istallazioni a gas liquido

Art. 129


155

Prescrizioni applicabili La costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a gas liquido devono essere conformi all'allegato 17.


Art. 130


156

418

Equipaggiamento

Art. 131

Principio

1 I natanti devono essere equipaggiati in funzione della loro grandezza e conformemente all'uso al quale sono destinati.

2 Gli oggetti dell'equipaggiamento prescritto devono sempre essere pronti all'uso e
trovarsi in un luogo apposito.


Art. 132

Equipaggiamento minimo 1 I natanti devono essere forniti almeno degli oggetti di equipaggiamento menzionati
nell'allegato 15.

2 I fanali prescritti negli articoli 24, 25, 27 e 30 devono essere istallati in modo fisso.

3 I segnalatori acustici azionati meccanicamente o elettricamente previsti all'articolo
33 devono essere disposti in maniera da favorire al massimo la propagazione del
suono. Ad 1 m di distanza dal centro dell'apertura di fuoruscita del suono, il livello
fonico dovrà essere compreso tra 120 e 130 dB (A).

4 Il cordame e i dispositivi dell'ancora devono sopportare una sufficiente forza di
trazione.157

5 ...158

155

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

156

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219).

157

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

158

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219).

Ordinanza

49

747.201.1


Art. 133

159 Apparecchi radar L'Ufficio federale dei trasporti designa gli apparecchi radar che possono essere installati sui natanti. Gli apparecchi radar devono essere conformi alle norme legali in
materia di telecomunicazioni ed essere esercitati secondo le medesime.


Art. 134

Mezzi di salvataggio

1 Sono ritenuti mezzi di salvataggio i giubbotti, i collari, gli anelli e i cuscini di salvataggio, come pure i canotti e le scialuppe di salvataggio.160 2 I mezzi di salvataggio individuali, tranne che per le persone sui gommoni, devono
avere una spinta idrostatica di almeno 75 N.161 2bis I giubbotti e i collari di salvataggio gonfiabili sono riconosciuti se il dispositivo
di gonfiamento è azionato automaticamente o a mano.162 3 Per i canotti e le scialuppe di salvataggio si applicano le prescrizioni dell'ordinanza
del 14 marzo 1994163 sulla costruzione dei battelli. I palischermo non sono ammessi
come canotti di salvataggio.164 4 Per ogni persona a bordo deve essere disponibile un attrezzo di salvataggio individuale o un posto in un canotto o su una scialuppa di salvataggio. La composizione
del materiale di salvataggio a bordo di battelli per passeggeri è retta dalle disposizioni dell'ordinanza del 14 marzo 1994165 sulla costruzione dei battelli.166 5 Oltre agli attrezzi menzionati nel capoverso 4 deve trovarsi a bordo, tranne che nei
gommoni, almeno un salvagente appropriato che possa essere gettato in acqua e sia
dotato di una spinta idrostatica di 75 N e munito di una sagola di lancio di almeno
10 m.167

6 La spinta idrostatica dei mezzi di salvataggio per ragazzi al di sotto di dodici anni
non è prescritta. Devono tuttavia essere utilizzati giubbotti di salvataggio con collo o
collari di salvataggio di misura adeguata.168 7 Sui battelli a vela sono autorizzati come attrezzi di salvataggio individuali solamente i giubbotti e i collari di salvataggio.169 159 Abrogato dal n. II 51 dell'O del 1° dic. 1997 (RU 1997 2779). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

160

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

161

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998
1476).

162

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

163

RS 747.201.7 164 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

165

RS 747.201.7 166 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

167 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

168 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

169 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Navigazione interna 50

747.201.1

42

Disposizioni particolari per le imbarcazioni da diporto

Art. 135


170



Art. 136


171
Bordo libero

1 Il bordo libero (F) delle imbarcazioni da diporto deve misurare almeno: a.

per i battelli motorizzati, ad eccezione dei natanti a vela e dei canotti pneumatici, con una potenza propulsiva:
fino a 6 kW

30 cm;

da 6 kW fino a 30 kW

35 cm;

più di 30 kW

40 cm;

b.

per i natanti a remi e i canotti pneumatici 25 cm.

2 In deroga all'articolo 113 capoverso 2, il bordo libero, secondo il capoverso 1, dei
natanti con ponte parzialmente coperto è misurato al capodibanda o alla parte superiore dello scafo a una distanza di 20 cm al massimo dal profilo esterno del parabordo o, se siffatto profilo manca, dalla murata.

3 Nel terzo posteriore del natante, il bordo libero allo specchio di poppa (f) ed agli
orifizi nello scafo deve essere almeno pari all'80 per cento del bordo libero prescritto
nel capoverso 1.

4 Per i natanti con ponte coperto continuo o con galleggianti chiusi e stagni, ad eccezione dei canotti pneumatici, è ammesso un bordo libero minore quando la stabilità è
sufficiente.


Art. 137


172

Stabilità

1 In caso di carico asimmetrico, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti: a.

lo sbandamento delle imbarcazioni da diporto, ad eccezione dei natanti a
vela, non deve superare 30°; b.

l'acqua non deve penetrare all'interno dei natanti a remi e di quelli motorizzati aperti; c.

nel caso di natanti giusta la lettera b con ponte parzialmente coperto, il ponte
può essere immerso su una larghezza di 20 cm al massimo; d.

sui natanti di cui alla lettera b, dotati di due o più galleggianti stagni, il profilo superiore del o dei galleggianti non deve essere immerso oltre il punto
più basso del ponte;

e.

sui natanti a remi con ponte coperto continuo, il punto più basso del ponte
non deve essere immerso.

170 Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089).

171

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

172

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

Ordinanza

51

747.201.1

2 All'atto dell'ispezione, un carico (P) è posato sul ponte o sul capodibanda, in modo
che la distanza dall'asse longitudinale corrisponda al 40 per cento della larghezza
massima e che il natante non risulti fuori assetto. Il carico è di: a.

18 kg per persona ammessa, ma al massimo 90 kg per i natanti giusta il capoverso 1 lettere b e c; se questi natanti sono dotati di una cabina e se le loro
parti anteriori sono accessibili transitando sul bordo, il carico è pure di 90
kg;

b.

90 per cento del peso totale delle persone ammesse, per i natanti giusta il capoverso 1 lettere d ed e.

3 I natanti giusta il capoverso 1 lettere d ed e devono essere costruiti in modo da
permettere agli spruzzi di defluire liberamente.


Art. 138


173

Galleggiabilità

1 In caso di allagamento completo, devono restare a galla, completamente equipaggiati e non danneggiati: a.

i natanti a vela con deriva, di una superficie velica non superiore a 15 m2; b.

i natanti da noleggio a motore, con una potenza propulsiva che non eccede 6
kW;

c.

i natanti a remi da noleggio; d.174 i battelli che servono al trasporto professionale di dodici passeggeri al massimo.

2 La spinta idrostatica residua deve essere di almeno 15 kg per persona ammessa.

a175 Posti disponibili e numero di persone Il numero di persone ammesse sulle imbarcazioni monoscafo da diporto è determinato dall'allegato 18. Deve inoltre essere conforme alle disposizioni degli articoli
107, 110, 136, 137 e 138.


Art. 139

Potenza di propulsione La potenza di propulsione ammessa per le imbarcazioni da diporto d'una lunghezza
fino a 6,5 m deve essere conforme all'allegato 11. Comunque essa non deve superare
in nessun caso la potenza indicata dal costruttore del natante.

173

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

174 Introdotta dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

175

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Navigazione interna 52

747.201.1


Art. 140

Impianti di timoneria 1 Le imbarcazioni da diporto munite di motori fuoribordo devono avere un comando
a distanza quando la potenza di propulsione supera i 30 kW oppure se la sicurezza
d'esercizio del natante lo richiede.

2 ...176

a177 Manovrabilità dei natanti a vela La manovrabilità di un natante a vela è considerata sufficiente se non abbisogna di
altri mezzi di propulsione oltre alla vela per ritornare al punto di partenza.

b178 Cavi di traino e di manovra per kite surf La lunghezza massima dei cavi di traino e di manovra per kite surf è di 25 m.


Art. 141


179

43

Disposizioni particolari per i battelli per il trasporto di merci e gli impianti galleggianti

Art. 142


180



Art. 143

Linea d'immersione

1 I battelli per il trasporto di merci devono portare su ogni lato linee d'immersione
disposte rispettivamente a una distanza dalla prua e dalla poppa di circa un sesto
della loro lunghezza.181 2 Le linee di immersione devono avere la forma indicata nell'allegato 13. Esse saranno pitturate in maniera indelebile di colore chiaro su fondo scuro o di colore scuro su sfondo chiaro e trovarsi in modo che il loro bordo inferiore corrisponda
all'immersione massima.

a182 Stabilità dei battelli per il trasporto di merci 1 Per i battelli per il trasporto di merci che portano il loro carico prevalentemente sul
ponte e per quelli per i quali in base alla costruzione o al collocamento del carico si
può prevedere una scarsa stabilità, la sufficiente stabilità deve essere comprovata 176

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219).

177

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

178 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

179

Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089).

180

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219).

181

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

182 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Ordinanza

53

747.201.1

mediante un calcolo. In caso di dubbio, l'autorità competente decide se occorre fornire tale prova.

2 La stabilità è comprovata se l'angolo d'inclinazione trasversale del natante, pronto
all'esercizio e a pieno carico, applicando i carichi esterni sotto indicati, non supera 5
gradi e la linea di intersezione del ponte e dello scafo nel punto più basso non è immersa in acqua. L'altezza metacentrica del natante pronto all'esercizio e a pieno carico non dev'essere inferiore a 1,00 m.

3 Occorre tenere conto dell'influsso sulla stabilità di eventuali superfici di liquidi liberi.

4 Se la posizione del baricentro del natante pronto all'esercizio e privo di carico può
essere calcolata con sufficiente precisione, la prova di sbandamento non è richiesta.

5 Per i momenti di sbandamento devono valere contemporaneamente almeno le seguenti ipotesi di carico: a.

pressione laterale del vento di 0,25 kN/m 2;

b.

momento di sbandamento in presenza di forze centrifughe nella navigazione
in circolo

[

]

kNm

2

T

KG

L

D

v

c

M

CWL

2

S





×

×

×

=

circolo

dove:

LCWL

è la lunghezza sul piano di galleggiamento in m; c

è il coefficiente fissato dal cantiere di costruzione o dal gestore
del natante, comunque non minore di 0,4; v

è la velocità del natante in acque alte e calme alla potenza nominale
del/i motore/i in m/s; T

è il pescaggio del natante a pieno carico in m; D

è il dislocamento del natante a pieno carico in t; KG

è l'altezza del baricentro dal limite superiore delle chiglia in m.

6 Qualora sia prevedibile che nell'esercizio concreto del natante si verifichino altri
momenti di sbandamento, questi vanno parimenti considerati nel calcolo dell'angolo
di sbandamento.

7 Qualora le condizioni di impiego locali facciano prevedere pressioni di vento più
elevate, l'autorità competente può prescrivere le maggiorazioni del caso.


Art. 144

Bordo libero

1 Il bordo libero dei battelli per il trasporto di merci viene stabilito secondo la zona
di navigazione nella quale essi circolano.183 Il lago Lemano, il lago di Neuchâtel ed
il lago di Costanza fanno parte della zona 2, tutte le altre superfici d'acqua apparten183

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

Navigazione interna 54

747.201.1

gono alla zona 3 (detta classificazione risulta dalla raccomandazione della commissione economica europea).

2 Il bordo libero, misurato dalla zona di galleggiamento a pieno carico al punto più
basso del bordo superiore dello scafo, è il seguente:184 a.185 per i battelli con ponte fisso continuo senza insellamento né sovrastruttura 30 cm per la zona 2,

15 cm per la zona 3;

b.

per i battelli sprovvisti di ponte:
100 cm per la zona 2,

50 cm per la zona 3.

3 Per i battelli senza insellamento o con sovrastrutture, il bordo libero prescritto al
capoverso 2 lettera a può essere ridotto, ma al massimo fino a 10 cm per la zona 2,

5 cm per la zona 3.

In tale caso il bordo libero si calcola secondo l'allegato 14.

4 Le sovrastrutture possono essere prese in considerazione per il calcolo del bordo
libero conformemente al capoverso 3, soltanto se: a.

la loro larghezza media raggiunge il 60% almeno della larghezza del battello,
misurata a metà lunghezza dello stesso; b.

esse sono stagne fino all'altezza della distanza di sicurezza.

5 Il bordo libero per gli impianti galleggianti è di: a.

90 cm per la zona 2; 45 cm per la zona 3.186 6 Il bordo libero può essere opportunamente ridotto se si dimostra con un calcolo di
stabilità che, con un carico sfavorevole dell'impianto galleggiante e con l'applicazione dei momenti di sbandamento come previsto nel capoverso 7, il bordo libero restante minimo in posizione di sbandamento non è inferiore a 20 cm. Il calcolo della
stabilità deve basarsi sui risultati di una prova di sbandamento eseguita sull'impianto
galleggiante completamente equipaggiato e pronto all'esercizio. Deve essere considerato l'influsso di eventuali superfici di liquidi liberi.187 7 Per i momenti di sbandamento devono valere contemporaneamente almeno le seguenti ipotesi di carico: a.

pressione laterale del vento di 0,25 kN/m2; 184

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

185

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

186

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

187 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

Ordinanza

55

747.201.1

b.

spostamento unilaterale del carico pari alle sollecitazioni prevedibili durante
l'esercizio effettivo; c.

altre sollecitazioni esterne (p. es. forze centrifughe, corrente trasversale, forze di sollevamento della fune, ecc.).188 8 Qualora le condizioni di impiego locali facciano prevedere pressioni più elevate di
vento, l'autorità competente può imporre le maggiorazioni del caso.189

Art. 145

Distanza di sicurezza 1 La distanza di sicurezza per i battelli per il trasporto di merci misurata dalla linea di
galleggiamento a pieno carico al punto più basso delle aperture, quali porte, finestre
e oblò muniti di chiusura resistente e stagna agli spruzzi e alle intemperie, deve essere di almeno: 60 cm per la zona 2,

30 cm per la zona 3.190

Indipendentemente dalle distanze di sicurezza prescritte, le aperture devono avere
una soglia di almeno 15 cm di spessore al di sopra della coperta.

2 La linea di sicurezza, misurata dalla linea di galleggiamento a pieno carico al punto
più basso della soglia della stiva dei battelli che navigano con stive da carico aperte,
dev'essere aumentata, in rapporto alla distanza di sicurezza, secondo il capoverso 1: a.

se si tratta di stive che si estendono da un bordo all'altro, di
40 cm per la zona 2,

20 cm per la zona 3;

b.

se si tratta di stive che non si estendono da un bordo all'altro e che sono totalmente separate dallo scafo in modo stagno, nella misura prescritta nella
tabella riprodotta alla cifra 4 dell'allegato 14.

3 Le aperture sui ponti di impianti galleggianti, come porte, finestre, oblò muniti di
chiusura resistente e stagna agli spruzzi e alle intemperie, devono avere una paratia
di almeno 15 cm al di sopra del ponte.191

Art. 146

Scafo

1 Il dimensionamento degli elementi che compongono lo scafo di battelli per il trasporto merci e di impianti galleggianti deve corrispondere alle prescrizioni d'una società di classificazione riconosciuta.192 188 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

189 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

190

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

191

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

192 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

Navigazione interna 56

747.201.1

2 I natanti devono avere almeno una paratia di collisione e due paratie per il compartimento delle macchine. Nel caso in cui il compartimento delle macchine si trovi
nella parte posteriore del natante, la seconda paratia non è richiesta.193 3 La distanza tra la paratia di collisione e l'intersezione del dritto di prua con la linea
di galleggiamento a pieno carico deve essere compresa tra 1/12 e 1/8 della lunghezza di questa linea di galleggiamento. Se questa distanza è inferiore, occorre provare
mediante calcoli che il natante pronto a essere messo in esercizio e a pieno carico resta a galla in caso di allagamento dei due primi compartimenti. La prova non è necessaria se il natante, fino a 1/8 della lunghezza sulla linea di galleggiamento misurato dal punto di intersezione della linea di galleggiamento a pieno carico con il
dritto di prua, dispone di compartimenti stagni su entrambi i lati, la cui larghezza su
ogni lato del natante in quel punto corrisponde ad almeno 1/5 della larghezza dello
scafo al livello della linea di galleggiamento a pieno carico.194 4 La prova della galleggiabilità in caso di allagamento dei primi due compartimenti è
considerata valida se il natante, in tutte le fasi intermedie e ad allagamento ultimato
non affonda tanto da sommergere la linea di intersezione del ponte e dello scafo. Nel
calcolo vanno considerati gli sbandamenti provocati da un eventuale allagamento su
un solo lato.195

5 La paratia di collisione deve essere stagna e andare da sponda a sponda. Deve
estendersi dal fondo del natante al ponte e non deve avere porte, boccaporti, passi
d'uomo o altre aperture.196
a197 Ancora, catena dell'ancora 1 Il numero e il peso delle ancore, il diametro e la lunghezza della catena dell'ancora
devono corrispondere alle prescrizioni di una società di classificazione riconosciuta
dall'Ufficio federale dei trasporti.

2 L'autorità competente può permettere una riduzione massima del peso dell'ancora
di prua del 50 per cento per natanti circolanti su laghi, se il peso previsto per
l'ancora è stato determinato secondo una prescrizione che presuppone acque correnti. L'autorità competente può richiedere l'allungamento della catena dell'ancora.
Non è ammessa la somma di più riduzioni di peso grazie all'impiego di ancore ad
alta tenuta.

3 L'estremità della catena dell'ancora deve essere saldamente fissata allo scafo del
natante.

193 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

194 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

195 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

196 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

197 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Ordinanza

57

747.201.1


Art. 147


198

Impianti d'esaurimento 1 Ciascun compartimento stagno di battelli per il trasporto di merci o di impianti di
galleggiamento deve poter essere esaurito. Ciò non vale per i compartimenti stagni
solitamente chiusi ermeticamente.

2 Devono essere in dotazione due pompe di sentina autoaspiranti indipendenti che
non devono essere installate nello stesso locale e di cui almeno una deve essere
azionata da un motore a combustione interna.

3 Ogni pompa di sentina deve essere utilizzabile per ogni compartimento stagno.

4 La portata minima Q della pompa di sentina deve essere calcolata secondo la formula seguente: [

]

min

/

1

,

0

2

l

d

Q

×

=

d è il diametro interno dei tubi di sentina e va calcolato secondo la formula seguente: (

)

[ ]

mm

H

B

L

d

25

2

+

+

×

×

=

dove:

L

è la lunghezza massima del natante o dell'impianto di galleggiamento senza
rimorchi in m;

B

è la larghezza del natante o dell'impianto di galleggiamento all'ordinata in m; H

è la più piccola altezza di costruzione del natante o dell'impianto di galleggiamento in m.

a199 Mezzi di salvataggio Qualsiasi persona che lavora a bordo di un impianto galleggiante deve disporre di un
mezzo di salvataggio individuale. Inoltre, se l'impianto è stazionato al largo, per le
persone che lavorano a bordo deve essere a disposizione una barca a remi o a motore
con un numero sufficiente di posti.

44

Disposizioni particolari per i battelli che servono
al trasporto professionale di persone
200

Art. 148


201

1 Per la costruzione e la dotazione di battelli per passeggeri si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 14 marzo 1994202 sulla costruzione dei battelli.

198 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

199

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

200

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

201

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1089).

202

RS 747.201.7

Navigazione interna 58

747.201.1

2 Per i battelli che servono al trasporto professionale di dodici passeggeri al massimo, si applicano gli articoli 107-114, 124 e 131-140a nonché gli articoli 22, 27 capoversi 1 e 2, 28-36, 38 e 39 dell'ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei
battelli e le pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento.

45203

Disposizioni particolari per i gommoni
a Costruzione

1 Prua e poppa del gommone devono essere piegate verso l'alto. Le camere d'aria
laterali di un gommone chiuso devono essere saldate a poppa e a prua, incollate saldamente o unite in maniera analoga. Il gommone deve essere costruito in maniera
tale da assicurare sufficiente stabilità e manovrabilità.

2 Le installazioni sul gommone devono essere effettuate in modo che non danneggino la superficie del gommone o le camere d'aria.

b Camere d'aria e rinforzi 1 I gommoni devono constare nella lunghezza di un numero sufficiente di camere
d'aria separate.

2 I gommoni di lunghezza superiore a 4,50 m devono avere almeno due camere
d'aria trasversali unite alle camere d'aria longitudinali. Si possono ammettere altri
dispositivi che assicurino una sufficiente stabilità.

3 I punti dei gommoni soggetti a forti sollecitazioni e particolarmente a rischio come
i bordi e la parte inferiore delle camere d'aria longitudinali devono essere rinforzati.

c Dispositivo di riflusso dell'acqua Qualora un gommone sia dotato di dispositivo di riflusso dell'acqua, questo deve
eliminare rapidamente l'acqua raccolta a bordo a prescindere dalla direzione di navigazione.

d Cima di sicurezza, elementi metallici 1 Sul lato esterno di ogni gommone va passata una cima di sicurezza ben tesa.

2 Prua e poppa del gommone devono essere dotate di elementi metallici per il fissaggio di cime di ormeggio o di salvataggio.

e Dispositivo di fissaggio Per ogni passeggero ammesso devono essere previsti due dispositivi di fissaggio, di
cui almeno uno per il fissaggio dei piedi al fondo. Devono essere concepiti in modo
da impedire che il passeggero scivoli o rimanga impigliato.

203 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

Ordinanza

59

747.201.1

f Numero di passeggeri ammessi 1 Il numero di passeggeri ammessi a bordo di un gommone è fissato in base alle indicazioni del costruttore. Esso può superare il numero calcolato secondo l'allegato 18
cifra 1 lettera c al massimo di un'unità.

2 Il numero di passeggeri ammessi deve essere scritto a bordo in modo chiaramente
visibile.

46204

Disposizioni particolari per le imbarcazioni sportive
g Messa in circolazione di imbarcazioni sportive, di imbarcazioni
sportive parzialmente completate e componenti 1 Le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate o i loro
componenti possono essere messi in circolazione solamente se rispondono ai requisiti di sicurezza essenziali giusta l'allegato I della direttiva CE.

2 D'intesa con il Segretariato di Stato dell'economia, l'Ufficio federale dei trasporti
determina le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti di sicurezza essenziali per
le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate o i loro
componenti e le fa pubblicare sul Foglio federale con il titolo e l'indirizzo per
l'ordinazione205.

3 Se le imbarcazioni sportive o i loro componenti sono costruiti secondo le norme
tecniche giusta il capoverso 2, si presuppone che i requisiti di sicurezza essenziali
siano adempiuti.

4 Se queste norme non sono applicate o lo sono soltanto in parte, la persona che
mette in circolazione l'imbarcazione deve poter comprovare che i requisiti di sicurezza essenziali sono adempiuti in altro modo.

5 Per comprovare la conformità ai requisiti di sicurezza essenziali, la persona che
mette in circolazione l'imbarcazione deve, per dieci anni dalla costruzione, poter
fornire entro un termine adeguato la documentazione tecnica giusta l'allegato 30. Per
le fabbricazioni in serie il termine di dieci anni decorre dalla costruzione dell'ultimo
esemplare.

6 La documentazione o le informazioni necessarie per la sua valutazione devono essere fornite alle autorità competenti svizzere in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese, l'autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.

h Procedure di valutazione della conformità Le procedure per la valutazione della conformità sono disciplinate dall'allegato 20.

204 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

205

Gli elenchi dei titoli delle norme designate e i relativi testi possono essere richiesti al
Centro svizzero d'informazioni sulle norme tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54,
8008 Zurigo.

Navigazione interna 60

747.201.1

i Organismi di collaudo e di valutazione della conformità 1 Gli organismi di collaudo e di valutazione della conformità che occorre consultare
per la valutazione della conformità ai sensi degli allegati 23 e 24 nonché 26-29 devono, per il relativo settore specifico,: a.

essere accreditati ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 1996206 sull'accreditamento e sulla designazione; b.

essere riconosciuti dalla Svizzera nell'ambito di un accordo internazionale;
oppure

c.

essere autorizzati in altro modo dal diritto federale.

2 Chiunque si riferisce alla documentazione di un centro diverso da quelli di cui al
capoverso 1 deve dimostrare in maniera credibile che le procedure applicate e la
qualifica del centro soddisfano i requisiti svizzeri (art. 18 cpv. 2 LOTC).

j Dichiarazione di conformità 1 Chiunque mette in circolazione una nuova imbarcazione sportiva o un componente,
deve presentare una dichiarazione di conformità giusta l'allegato 31, dal quale risulti
che l'imbarcazione o il componente corrispondono ai requisiti di sicurezza essenziali
e che è stata svolta una procedura di valutazione della conformità giusta l'articolo
148h.

2 Chiunque mette in circolazione un'imbarcazione sportiva parzialmente completata
deve presentare solamente una dichiarazione giusta l'allegato 21.

3 Deve poter essere esibita copia della dichiarazione di conformità durante dieci anni
dalla costruzione dell'imbarcazione sportiva. In caso di fabbricazioni in serie questo
termine decorre dalla costruzione dell'ultimo esemplare.

4 La dichiarazione giusta l'allegato 21 o la dichiarazione di conformità giusta l'allegato 31 devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese l'autorità competente può richiedere la traduzione parziale o
totale in una lingua ufficiale svizzera.

k Controlli successivi (sorveglianza del mercato) 1 Le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e i
componenti che vengono messi in circolazione possono essere successivamente
controllati dalle autorità competenti anche al di fuori delle scadenze fissate dall'articolo 101. I controlli garantiscono che tali prodotti messi in circolazione ottemperano
alle prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo vengono effettuati controlli per campionatura e si dà seguito alle segnalazioni motivate secondo le quali le
prescrizioni della presente ordinanza non sono rispettate.

2 Nel quadro dei controlli successivi, per provare la conformità delle imbarcazioni
sportive, delle imbarcazioni sportive parzialmente completate o dei componenti, le
autorità competenti sono autorizzate a: 206

RS 946.512

Ordinanza

61

747.201.1

a.

richiedere la documentazione e le informazioni necessarie; b.

prelevare campioni; c.

richiedere esami; e d.

accedere ai locali commerciali durante le normali ore di lavoro.

3 Qualora chi mette in circolazione l'imbarcazione non fornisca la documentazione
richiesta entro il termine fissato dall'autorità competente o non la fornisca completa,
essa può disporre un'ispezione dell'imbarcazione sportiva, dell'imbarcazione sportiva parzialmente completata o del componente. Chi la mette in circolazione ne sostiene le spese.

4 Prima di ordinare l'ispezione, le autorità competenti offrono a chi mette in circolazione l'imbarcazione la possibilità di esprimersi.

5 La procedura nei casi di constatazione di non conformità alle prescrizioni delle imbarcazioni sportive, delle imbarcazioni sportive parzialmente completate o dei componenti è retta dagli articoli 19 e 20 LOTC.

5

Equipaggio


Art. 149

Generalità

1 Durante la navigazione i battelli e gli impianti galleggianti devono essere dotati,
oltre che del conduttore, di un equipaggio sufficientemente numeroso e qualificato
per garantire la sicurezza delle persone a bordo e quella della navigazione.207 2 I membri dell'equipaggio devono avere un'età di almeno 16 anni. Uno di essi deve
essere capace di sostituire temporaneamente il conduttore e conoscere il comando
dell'impianto di propulsione.


Art. 150

Battelli per trasporto di merci 1 L'effettivo dell'equipaggio dei battelli per il trasporto di merci è fissato dall'autorità competente.

2 Di regola, esso si compone: a.

sui battelli motorizzati d'una capacità di carico
fino a 1000 t

1 marinaio,

oltre 1000 t

2 marinai;

b.

per i battelli rimorchiati 1 marinaio;

c.

per i convogli spinti d'una capacità di carico complessiva
fino a 1000 t

1 marinaio,

oltre 1000 t

2 marinai.

207

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

Navigazione interna 62

747.201.1

3 Esso può essere aumentato a.

se le condizioni di navigazione ed il tipo di costruzione del battello lo richiedono, segnatamente in caso di disposizione particolare delle sovrastrutture; b.

se il conduttore non può manovrare simultaneamente, senza difficoltà, il timone e gli apparecchi di propulsione e se, dal posto di governo non è garantita una sufficiente visuale per tutte le manovre del battello; c.

se le istallazioni di propulsione non possono essere comandate a distanza e
se il controllo delle stesse non può essere assicurato da un altro membro dell'equipaggio fisso con una formazione adeguata; d.

se il carico richiede una sorveglianza speciale durante la navigazione.


Art. 151

Impianti galleggianti, battelli rimorchiatori e di spinta L'effettivo dell'equipaggio degli impianti galleggianti durante la navigazione e
quello dei rimorchiatori e dei battelli da spinta sono fissati in ogni singolo caso
dall'autorità competente.


Art. 152

Battelli per passeggeri L'effettivo dell'equipaggio dei battelli per passeggeri deve essere conforme alle prescrizioni federali concernenti la navigazione sottoposta a concessione o a permesso.

6

Assicurazione sulla responsabilità civile

Art. 153

Assicurazione obbligatoria 1 Nessun natante può essere messo in servizio o stazionare in acque aperte alla navigazione pubblica fintanto che non sia stata stipulata un'assicurazione sulla responsabilità civile.208 2 Sempreché non siano utilizzati a scopo professionale, i seguenti natanti non sono
sottoposti a un'assicurazione obbligatoria: a.

natanti non motorizzati; b.

gommoni con una lunghezza inferiore a 2,5 m; c.

battelli a vela non motorizzati con una superficie velica fino a 15 m2.209 2bis Nonostante le deroghe del capoverso 2, i natanti utilizzati come kite surf sono
sottoposti all'assicurazione obbligatoria di cui al capoverso 1.210 3 La stipulazione dell'assicurazione sulla responsabilità civile obbligatoria deve essere provata mediante un attestato d'assicurazione.

208 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

209 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

210 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Ordinanza

63

747.201.1


Art. 154

Assicuratore

L'assicurazione sulla responsabilità civile dev'essere stipulata presso un istituto
d'assicurazione autorizzato dal Consiglio federale ad esercitare questo ramo d'attività. Per i natanti esteri, l'autorità competente può riconoscere un'assicurazione stipulata all'estero, a condizione che la stessa sia conforme alla presente ordinanza.


Art. 155


211

Assicurazione minima per non concessionari 1 Per i natanti motorizzati e i natanti a vela con superficie velica superiore a 15 m2, il
cui esercizio non è sottoposto a concessione, l'assicurazione dovrà coprire i diritti
delle persone lese almeno fino alla concorrenza di due milioni di franchi per ciascun
sinistro, per l'insieme dei danni alle persone e quelli materiali.

2 Per i battelli adibiti al trasporto professionale di passeggeri deve essere garantita
una copertura minima per ciascun sinistro di 70 000 franchi per ogni passeggero
ammesso, per un importo totale minimo di 5 milioni di franchi.212 3 ...213

4 Per i battelli destinati al trasporto di merci per terzi, la copertura minima per ciascun sinistro deve essere portata a 5 milioni di franchi.

5 L'assicurazione minima per ciascun sinistro ammonta a 750 000 franchi: a.

per i gommoni con una lunghezza superiore a 2,5 m; b.

per i natanti non motorizzati utilizzati a scopo professionale; c.

per i battelli a vela non motorizzati e con una superficie velica inferiore a
15 m2 utilizzati a scopo professionale; d.

per i kite surf.214 6 In caso di manifestazioni nautiche si dovrà stipulare un'assicurazione speciale, essa
deve coprire la responsabilità degli organizzatori, dei partecipanti e delle persone ausiliarie per i danni causati da natanti agli spettatori ed a terzi estranei alla manifestazione, nella misura in cui tale responsabilità non è coperta dall'assicurazione del
natante che vi prende parte. L'autorità competente che rilascia le autorizzazioni fissa
l'importo minimo dell'assicurazione in relazione alle circostanze. Gli importi assicurati non possono essere inferiori a quelli previsti per l'assicurazione ordinaria.

a215 Contratti d'assicurazione per concessionari 1 I contratti d'assicurazione sulla responsabilità civile e le successive modifiche devono essere comunicati all'Ufficio federale dei trasporti.

211

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

212 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

213 Abrogato dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998 (RU 1998 1476).

214 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

215

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Navigazione interna 64

747.201.1

2 L'Ufficio federale dei trasporti può esigere che l'ammontare della copertura assicurativa sia aumentato, qualora questa sia manifestamente insufficiente.


Art. 156

Attestato d'assicurazione 1 L'attestato e la notifica dell'assicuratore in caso di interruzione o di cessazione
dell'assicurazione devono essere rilasciati conformemente ai modelli riprodotti nell'allegato 9. Il Dipartimento determina nell'allegato 9 la forma e il contenuto dei
modelli di notifica.216 2 Un nuovo attestato d'assicurazione dovrà essere presentato all'autorità nel caso che
un natante resti oppure venga rimesso in circolazione: a.

dopo il cambiamento del proprietario o del detentore; b.

dopo aver trasferito il luogo di stazionamento in un altro Cantone; c.

dopo che l'assicuratore abbia notificato l'interruzione o la cessazione
dell'assicurazione (art. 36 cpv. 3 della LF del 3 ott. 1975217 sulla navigazione interna); d.

in caso di sostituzione del contrassegno con un altro di numero diverso.

3 L'assicuratore non può far valere nei confronti del danneggiato la mancanza di un
nuovo attestato d'assicurazione nei casi secondo il capoverso 2 lettere a, b e d, fintanto che il natante è al beneficio della licenza di navigazione precedente.

4 Per i casi di cui al capoverso 2, come pure al momento della messa fuori servizio
del natante, la licenza di navigazione deve essere riconsegnata all'autorità che l'ha
rilasciata.218 La validità dell'assicurazione cessa il giorno successivo a quello della
consegna dei documenti, a meno che non venga presentato un nuovo attestato
d'assicurazione. L'autorità comunica all'assicuratore la restituzione della licenza di
navigazione. Essa tiene un elenco delle licenze di navigazione depositate, dal quale
sia desumibile la data a partire dalla quale gli effetti dell'assicurazione sono sospesi.

7

Prestito e noleggio di natanti

Art. 157

Prestito

1 Il detentore o la persona autorizzata a disporre del natante non deve tollerare l'uso
dello stesso da parte di terzi, quando sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che il natante non è ammesso alla circolazione o
che il conduttore non è autorizzato a condurre.

2 Il prestito di natanti non sdoganati e ammesso soltanto con il consenso dell'Amministrazione delle dogane.

216 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

217

RS 747.201

218

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

Ordinanza

65

747.201.1


Art. 158

Noleggio

1 I natanti per la condotta dei quali è necessario un permesso di condurre possono essere dati in noleggio soltanto a persone che possono esibire al noleggiatore il loro
permesso di condurre.

2 I natanti per la condotta dei quali non occorre un permesso di condurre possono essere dati in noleggio soltanto a persone che hanno raggiunto l'età minima seguente: a.

14 anni compiuti per i battelli motorizzati e per i natanti a vela; b.

10 anni compiuti per gli altri natanti.219 3 È vietato dare in noleggio natanti alle persone per le quali si possa presumere che
manchino della necessaria esperienza oppure della capacità a condurre in modo sicuro.


Art. 159

Doveri del noleggiatore 1 Il noleggiatore di natanti è tenuto a segnalare ai clienti le zone dove la navigazione
è pericolosa, ammesso che gli stessi possano raggiungere tali zone. Egli deve pure
richiamare l'attenzione dei clienti sulle particolarità locali, sulle condizioni di navigazione, sulle prescrizioni e su tutte le altre circostanze, nella misura in cui le stesse
siano importanti per i clienti.

2 Il noleggiatore deve equipaggiare ogni natante dato in noleggio conformemente alle
prescrizioni. I natanti dovranno inoltre essere dotati dei fanali prescritti, a meno che
sia stato convenuto di noleggiarli soltanto durante le ore diurne. Il numero di persone ammesso deve essere iscritto sul natante in modo ben visibile.

8

Impianti per la navigazione

Art. 160

Generalità

1 Per quanto non di competenza della Confederazione, gli impianti destinati alla navigazione possono essere costruiti soltanto con il consenso del Cantone sul territorio
del quale essi si trovano.

2 Detti impianti devono essere costruiti, equipaggiati e mantenuti in maniera da poter
soddisfare le esigenze della presente ordinanza e garantire la sicurezza della navigazione.

3 La segnalazione dei posti di ormeggio mediante boe o altri oggetti analoghi non
deve dare adito a confusioni con quella della via navigabile.

219

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

Navigazione interna 66

747.201.1


Art. 161

Distanze

Le entrate nei porti, i luoghi di noleggio ed i luoghi di ormeggio come pure le altre
istallazioni fisse in acqua devono trovarsi ad una distanza appropriata dagli imbarcatoi e dalla rotta dei battelli in servizio regolare.

9

Disposizioni speciali

Art. 162


220

Diritti speciali

1 I natanti delle autorità, quelli di istituti scientifici e quelli dei servizi di salvataggio
sono esonerati dall'osservanza delle disposizioni degli articoli 36 e 37 (segnali della
via navigabile), 53 (navigazione nelle zone rivierasche) e 70 (stazionamento), nella
misura in cui ciò sia assolutamente richiesto dall'adempimento dei loro compiti.
Quando svolgono servizi di sorveglianza, i natanti della polizia e dell'Amministrazione delle dogane sono inoltre esonerati dall'osservanza delle disposizioni concernenti i fanali di bordo, nella misura in cui non risulti pregiudicata la sicurezza della
navigazione.

2 Per i natanti di cui al capoverso 1, l'autorità competente può autorizzare deroghe a
determinate disposizioni di costruzione, qualora l'utilizzazione specifica dei medesimi l'esiga.


Art. 163

Deroghe

1 L'autorità competente può autorizzare deroghe alle seguenti disposizioni: a.

articolo 53 capoverso 1 lettera a. Essa può autorizzare corse in prossimità
della riva, se non si debbano temere danni od altri inconvenienti, specie nelle
zone dove la riva è ripida; b.

articolo 54 capoversi 5 e 6. Il traino simultaneo di più di due sciatori nautici
e quello di attrezzi per il volo può essere autorizzato in determinati settori a
scopo di allenamento;

c.

articolo 70. Lo stazionamento in prossimità di ponti e sotto gli stessi può essere autorizzato quando la sicurezza e la fluidità del traffico non ne sono
pregiudicate;

d.

articolo 75, in particolare se mancano altre possibilità di trasporto; e.

articolo 82 capoverso 1 lettera b per i membri della famiglia dei pescatori
professionisti che cooperano all'esercizio; f.

articolo 91 capoverso 1, per i partecipanti a manifestazioni nautiche; g.

articolo 111 capoverso 1 lettera a per i natanti costruiti da non professionisti
non è richiesta la targa con il numero di costruzione; 220

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

Ordinanza

67

747.201.1

h.

...221

i.

articolo 139. Una potenza di propulsione più elevata può essere consentita, a
condizione che si possano eliminare le carenze nel comportamento del natante.

k.222 articolo 141. In occasione di manifestazioni e corsi con supervisione può ammettere per i bambini l'uso di giubbotti di salvataggio senza collare; l.223 articoli 148a-f per gommoni impiegati non a titolo professionale ma esclusivamente per competizioni. Sulla licenza di navigazione va riportato l'uso
previsto;

m.224 allegato 15 cifra 7 capoverso 1 primo comma e capoverso 2 primo comma per percorsi durante competizioni.

2 La commissione peritale per l'esame di tipo può autorizzare deroghe all'articolo
132 per certe categorie di piccoli natanti, quando attrezzi dell'equipaggiamento prescritti non possono essere convenientemente sistemati.

3 Altre deroghe possono essere consentite soltanto con l'accordo dell'Ufficio federale dei trasporti. Tale disposizione non si applica invece alle deroghe previste all'articolo 72 capoverso 3 (manifestazioni nautiche) ed all'articolo 73 (trasporti speciali).

4 Le disposizioni speciali relative alla navigazione militare, ai natanti dell'esercito ed
ai loro conduttori restano riservate.


Art. 164


225

Controllo da parte dell'Amministrazione federale delle dogane 1 I Cantoni e le autorità federali competenti per il rilascio delle licenze di navigazione notificano alla Direzione generale delle dogane i natanti ammessi per la prima
volta.

2 La Direzione generale delle dogane è autorizzata a verificare se gli annunci trasmessi sono esatti e completi.

10

Disposizioni finali

Art. 165

Esecuzione

1 I Cantoni sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

2 L'Ufficio federale dei trasporti agisce per la Confederazione in quei casi in cui la
presente ordinanza conferisce a quest'ultima compiti per i quali non esiste una regolamentazione specifica.

221

Abrogata (o) dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219).

222 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

223 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

224 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

225

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

Navigazione interna 68

747.201.1

3 Il Dipartimento può emanare istruzioni per l'esecuzione della presente ordinanza.
Di regola, consulta dapprima gli esperti e i Cantoni.226

Art. 166

Disposizioni transitorie 1 I permessi di condurre per natanti rilasciati anteriormente al 1° aprile 1979 conservano la loro validità; essi devono comunque essere sostituiti entro il 1° aprile 1989
con un permesso di condurre conformemente all'allegato 5.

2 ...227

3 ...228

4 Gli articoli 109 capoverso 1 e 121 capoverso 1, modificati il 1° gennaio 1992, si
applicano soltanto ai natanti messi in servizio la prima volta dopo il 1° gennaio
1992. A partire dal momento in cui i motori sono sostituiti, questi articoli si applicano ai natanti che, il 31 dicembre 1991, erano provvisti di una licenza di navigazione valida.229 5 L'articolo 144 capoverso 5 si applica soltanto agli impianti galleggianti ordinati
dopo il 1° gennaio 1992.230 6 ...231

7 ...232

8 Le licenze di navigazione per gommoni, rilasciate prima dell'entrata in vigore della
modifica dell'8 aprile 1998, rimangono valide al massimo per 15 anni dalla data del
rilascio purché sia garantita la sicurezza di funzionamento del gommone e vengano
eseguiti i controlli periodici.233 9 L'articolo 123 capoversi 3quater e 7 si applica a tutti gli impianti di carburante su
battelli messi in servizio per la prima volta dopo il 1° gennaio 1999. Esso si applica
inoltre agli impianti di carburante modificati dopo l'entrata in vigore della modifica
dell'8 aprile 1998.234 10 La potenza di propulsione indicata nelle licenze di navigazione rilasciate prima
dell'entrata in vigore della modifica dell'8 aprile 1998 rimane invariata fino alla sostituzione del motore o dei motori.235 11 Le licenze di navigazione per imbarcazioni sportive che prima del 1° maggio 2001
sono state rilasciate secondo il diritto anteriore per imbarcazioni da diporto, riman226 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

227

Abrogata (o) dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219).

228 Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089).

229

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

230

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

231 Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089).

232 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219). Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089).

233 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

234 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

235 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

Ordinanza

69

747.201.1

gono valide purché siano soddisfatte le disposizioni dell'articolo 153 concernenti
l'assicurazione obbligatoria. In seguito a modifiche o ammodernamenti che migliorano notevolmente la sicurezza deve essere rilasciata una nuova licenza. Relativamente alle modifiche e agli ammodernamenti le imbarcazioni sportive sono soggette
alle disposizioni della sezione 46.236 12 Le imbarcazioni sportive messe in circolazione in Svizzera per la prima volta antecedentemente al 1° maggio 2001 non devono rispondere ai requisiti della sezione 46, purché non siano riscontrati difetti che potrebbero influire negativamente
sull'ambiente e sulla salute degli utenti o di altre persone.237 13 Le imbarcazioni sportive che il 1° maggio 2001 sono in costruzione presso un costruttore con sede in Svizzera sono escluse dalle disposizioni della sezione 46. Devono tuttavia essere registrate prima del 1° gennaio 2002 presso l'Associazione svizzera dei costruttori navali238 indicando il costruttore, il tipo di imbarcazione e il numero di costruzione. Al collaudo deve essere presentato un attestato dell'Associazione dei costruttori navali che certifichi la registrazione dell'imbarcazione sportiva
entro i termini.239

14 I natanti che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva CE e per i quali
non sussiste la necessaria dichiarazione di conformità secondo l'articolo 148j, fino al
1° gennaio 2002 possono essere immatricolati secondo il diritto anteriore come imbarcazioni da diporto.240 15 Le licenze di navigazione di battelli adibiti al trasporto a titolo professionale di 12
passeggeri al massimo rimangono valide fino al 31 dicembre 2007, purché siano
state svolte le ispezioni periodiche previste senza riscontro di anomalie e siano rispettate le disposizioni dell'articolo 153 concernente l'assicurazione obbligatoria.
Dal 1° gennaio 2008 devono essere rilasciate nuove licenze di navigazione. A tal fine, le imbarcazioni dovranno superare un nuovo collaudo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 148 capoverso 2.241 16 L'articolo 143a si applica a tutti i battelli per il trasporto di merci. Per quelli esistenti per i quali non vi sia la prova di una sufficiente stabilità ai sensi dell'articolo
143a, essa dovrà essere fornita all'autorità competente al più tardi entro il 31 dicembre 2007. L'autorità competente può prescrivere misure volte a migliorare la stabilità. Gli articoli 146 capoversi 2-5, 146a e 147 si applicano ai battelli per il trasporto
di merci che vengono immatricolati in Svizzera per la prima volta dopo il 1° maggio
2001. Per quelli esistenti esse si applicano sono nel caso in cui i settori in questione
siano interessati da modifiche o ristrutturazioni.242 236 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

237 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

238

Associazione svizzera dei costruttori navali, Sede commerciale, Casella postale 74,
8117 Fällanden.

239 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

240 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

241 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

242 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Navigazione interna 70

747.201.1

17 Entro il 30 aprile 2002 i Cantoni designano gli specchi d'acqua sul loro territorio
sui quali è autorizzata la pratica del surf al traino giusta l'articolo 54 capoverso
2bis.243


Art. 167

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1979.

243 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Ordinanza

71

747.201.1

Allegato 1244 (Art. 16, 17 e 105)

Contrassegni dei battelli 1. Contrassegni cantonali I natanti sottoposti al controllo cantonale devono essere contrassegnati con due lettere maiuscole seguite da numeri come segue: Zurigo

ZH

Sciaffusa

SH

Berna

BE

Appenzello Esterno

AR

Lucerna

LU

Appenzello Interno

AI

Uri

UR

San Gallo

SG

Svitto

SZ

Grigioni

GR

Untervaldo Soprasselva OW

Argovia

AG

Untervaldo Sottoselva NW

Turgovia

TG

Glarona

GL

Ticino

TI

Zugo

ZG

Vaud

VD

Friburgo

FR

Vallese

VS

Soletta

SO

Neuchâtel

NE

Basilea Città

BS

Ginevra

GE

Basilea Campagna

BL

Giura

JU

2. Contrassegni della Confederazione I natanti della Confederazione devono essere contrassegnati con una lettera maiuscola seguita da numeri come segue: natanti dell'Amministrazione A natanti dell'esercito M

3. Contrassegni particolari a.

I battelli delle imprese di navigazione della Confederazione e quelli di
un'impresa che beneficia di una concessione federale portano un nome oppure le iniziali dell'impresa seguite da numeri.

b.

I natanti non sdoganati portano
Targhe doganali speciali con le iniziali cantonali, seguite da numeri, una
striscia verticale rossa di 4 cm di larghezza e la lettera «Z». La striscia
rossa contiene le due ultime cifre dell'anno di scadenza. Queste cifre
sono bianche e alte 3 cm.

244 Aggiornato giusta il n. II dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Navigazione interna 72

747.201.1

Esempio:

Stampa:
- striscia rossa
- cifre bianche nella

striscia

I natanti stazionati all'estero devono essere contrassegnati con le iniziali dei
Cantoni, seguite da numeri, una striscia verticale nera di 4 cm di larghezza e
la lettera «Z) La striscia nera contiene le cifre del mese e le due ultime
dell'anno di scadenza. Queste cifre sono bianche e alte 3 cm.

Esempio:

Stampa:
- striscia nera
- cifre bianche nella

striscia

Ordinanza

73

747.201.1

Allegato 2245 (Art. 18a 32, 51, 58 e 71) Segnali a vista dei natanti Generalità

1.

Gli schizzi riprodotti qui di seguito hanno unicamente carattere indicativo.
Occorre pertanto riferirsi al testo dell'ordinanza, il quale fa esclusivamente
fede.

2.

I simboli utilizzati hanno il seguente significato:
a.

fanali:

luce fissa visibile
da ogni lato

luce fissa visibile
soltanto su un arco
d'orizzonte limitato

luce fissa visibile soltanto su un arco
d'orizzonte limitato
non visibile per chi
la guarda

luce intermittente

b.

tavole o bandiere e palloni: tavola o bandiera

pallone

245

Aggiornato giusta il n. II dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

Navigazione interna 74

747.201.1

1

Battelli motorizzati Articolo 24 capoverso 1 - battelli isolati o rimorchianti altri
natanti

fanale d'albero o fanale di prua:
luce chiara bianca

fanali laterali:
luce chiara verde
luce chiara rossa

fanale di poppa:
luce ordinaria bianca

verde

1a

- convogli spinti fanale d'albero:
luce chiara bianca sul natante di testa fanali laterali:
luce chiara verde
luce chiara rossa

fanale di poppa:
luce ordinaria bianca

2

- imbarcazioni da diporto i fanali secondo il capoverso 1 Invece di luci chiare si possono usare luci ordinarie 3

capoverso 2 lettera a - imbarcazioni da diporto i fanali del capoverso 1 Invece di luci chiare si possono usare luci ordinarie

Ordinanza

75

747.201.1

4

lettera b

fanali a luce ordinaria bianca visibili da
tutti i lati

fanali laterali:
luce ordinaria verde
luce ordinaria rossa

4a

capoverso 3

- natanti a vela che navigano a motore,
con o senza vela

Lettera a

fanale a luce ordinaria bianca visibile da
tutti i lati

fanali laterali:
luce ordinaria verde
luce ordinaria rossa

I fanali possono essere collocati a prua
uno accanto all'altro o riuniti in una
lanterna bicolore

4b

lettera b

fanale d'albero:
luce ordinaria bianca

fanali laterali:
luce ordinaria verde
luce ordinaria rossa

fanale di poppa:
luce ordinaria bianca

4c

fanale d'albero:
luce ordinaria bianca

I fanali laterali e il fanale di poppa possono essere riuniti in una lanterna tricolore collocata sulla punta dell'albero.

Navigazione interna 76

747.201.1

5

capoverso 4

quando la potenza propulsiva non
eccede 6 kW:
luce ordinaria bianca

6

7

Natanti senza motore Articolo 25 capoverso 1 - natanti che navigano isolati o in
convoglio rimorchiato
luce ordinaria bianca
visibile da tutti i lati 8

- natanti a vela luce ordinaria bianca
visibile da tutti i lati

Ordinanza

77

747.201.1

9

capoverso 2 lettera a fanali laterali:
luce ordinaria verde
luce ordinaria rossa

I fanali possono essere collocati a prua
uno accanto all'altro o riuniti in una
lanterna bicolore.

fanale di poppa:
luce ordinaria bianca

9a

lettera b

lanterna tricolore collocata sulla punta
dell'albero

10

Natanti in stazionamento Articolo 26 capoverso 1 luce ordinaria bianca, visibile da tutti i
lati

11

capoverso 2

- impianti galleggianti quando la sicurezza della navigazione lo
esige:
illuminazione che consenta di distinguere i contorni

Navigazione interna 78

747.201.1

12

Battelli in servizio regolare Articolo 27 lettera a fanale d'albero:
luce chiara bianca

fanali laterali:
luce chiara verde
luce chiara rossa

fanale di poppa:
luce ordinaria bianca e inoltre, a 1 m almeno sopra il fanale d'albero:
luce chiara verde, visibile da tutti i lati 13

lettera b

pallone verde

14

Protezione contro il moto ondoso Articolo 28 lettera a in più dei fanali prescritti:
luce ordinaria rossa, visibile da tutti i lati, collocata sopra la luce ordinaria bianca visibile da tutti i lati 15

lettera b

bandiera, di cui la metà superiore è di
color rosso e la metà inferiore di color
bianco

Ordinanza

79

747.201.1

16

oppure

due bandiere, quella superiore rossa e
quella inferiore bianca 17

Ancoraggi pericolosi Articolo 29 capoverso 1 lettera a luce ordinaria bianca, visibile da tutti i
lati, collocata sopra la luce bianca visibile da tutti i lati giusta l'articolo 26 capoverso 1 18

lettera b

due bandiere bianche sovrapposte 19

capoverso 2

quando la sicurezza della navigazione lo
esige:
luci bianche visibili da tutti i lati che
contrassegnano ciascun ancoraggio

Navigazione interna 80

747.201.1

20

boe gialle che segnalino ciascun ancoraggio 21

Battelli della polizia e dei servizi ausiliari Articolo 30 capoverso 1 22

luce blu intermittente 23

capoverso 2

- battelli della polizia, dei servizi
di sorveglianza di frontiera o di
vigilanza sulla pesca
se intendono entrare in comunicazione
con altri natanti:
bandiera, secondo lettera «K»
(bandiera, di cui la metà lato asta è gialla
e l'altra metà blu)

Ordinanza

81

747.201.1

24

Imbarcazioni da pesca Articolo 31 capoverso 1 lettera a - imbarcazioni dei pescatori
professionisti

luce ordinaria gialla, visibile da tutti i lati 25

lettera b

pallone giallo

26

capoverso 2

- imbarcazioni per la pesca con la
sciabica

pallone bianco

27

Segnalazione durante le immersioni Articolo 32 capoverso 1 - durante le immersioni svolte da riva tavola, secondo la lettera «A»
(tavola o bandiera a due punte, di cui la
metà lato asta è bianca, l'altra metà blu)

Navigazione interna 82

747.201.1

28

capoverso 2

- durante le immersioni svolte al largo tavola, secondo la lettera «A»
(tavola o bandiera a due punte, di cui la
metà lato asta è bianca, l'altra metà blu)
visibile da tutti i lati 29

Natanti impossibilitati a manovrare Articolo 51 capoverso 1 agitare un fanale

30

agitare una bandiera rossa 31

Natanti in difficoltà Articolo 58 lettera a agitare un fanale con movimento rotatorio

Ordinanza

83

747.201.1

32

agitare una bandiera rossa oppure un altro oggetto appropriato con movimento
rotatorio

33

lettera f

alzare ed abbassare lentamente le braccia
allargate

34

Impianti galleggianti, natanti al lavoro
e natanti incagliati o affondati
Articolo 71 capoverso 1 lettera a - sul lato o sui lati dove il passaggio
è libero

fanale ordinario rosso
fanale ordinario bianco - sul lato o sui lati dove il passaggio
è ostacolato

fanale ordinario rosso 35

lettera b

- sul lato o sui lati dove il passaggio
è libero

bandiera, di cui la metà superiore è di
color rosso e la metà inferiore di color
bianco

- sul lato o sui lati dove il passaggio
è ostacolato

bandiera rossa

Navigazione interna 84

747.201.1

36

oppure

- sul lato o sui lati dove il passaggio
è libero

due bandiere sovrapposte, di cui la superiore di color rosso, quella inferiore di
color bianco

- sul lato o sui lati dove il passaggio
è ostacolato:

bandiera rossa

Ordinanza

85

747.201.1

Allegato 3246 (Art. 34, 45, 51, 52, 56, 58, 63 e 64) Segnali acustici dei natanti A. Segnali generali Segnale

Significato

Articolo

«Attenzione» o

34

un suono prolungato «mantengo la rotta»

«Accosto a dritta»

34

un suono breve

-«Accosto a sinistra»

34

due suoni brevi

- -«Batto a ritroso»

34

tre suoni brevi

- - -«Sono impossibilitato a manovrare»

34 e 51

quattro suoni brevi ............

«Pericolo di collisione» 34

serie di suoni molto brevi B. Segnali d'incrocio - due suoni brevi «L'incrocio deve avvenire a dritta
su dritta»

45 cpv. 3

«Segnale di passaggio di ponti»

64 cpv. 1

un suono prolungato C. Segnali per l'entrata e l'uscita dai porti un suono prolungato «Segnale d'uscita da un porto» - - tre suoni prolungati

«Segnale d'entrata in un porto dei battelli in servizio regolare e dei natanti in
difficoltà»

52 cpv. 1

246

Aggiornato giusta il n. II dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

Navigazione interna 86

747.201.1

D. Segnali in caso di tempo con scarsa visibilità Segnale

Significato

Articolo

un suono prolungato
almeno una volta al minuto «Segnale dei natanti ad eccezione dei
battelli in servizio regolare» 56

- due suoni prolungati
dati almeno una volta
al minuto

«Segnale dei battelli in servizio regolare» 56

E. segnali nei casi di difficoltà - - -«Segnale di natanti in difficoltà»

58, lett. c

serie di suoni prolungati o
- - - - - - - - tre suoni brevi, tre suoni
prolungati, tre suoni
brevi (SOS)

o

rintocchi continui
di campana

«Segnale di natanti in difficoltà» «Segnale di natanti in difficoltà» 58, lett. d

58, lett. e

Ordinanza

87

747.201.1

Allegato 4247 (Art. 36 a 40)

Segnaletica della via navigabile Generalità

1.

I segnali della via navigabile, ad eccezione di quelli costituiti da corpi galleggianti, devono essere disposti in maniera tale da presentarsi nella forma indicata nel presente allegato.

2.

Le tavole devono essere dimensionate in modo che la lunghezza del lato più
piccolo sia almeno di 80 cm. Quando la parte posteriore d'una tavola non indica un segnale, essa dev'essere dipinta di color bianco.

3.

I segnali costituiti da corpi galleggianti sferici e cilindrici devono avere un
diametro di almeno 40 cm, quelli di forma conica un diametro alla base di
almeno 60 cm.

4.

I segnali cilindrici fissi o posati su un corpo galleggiante devono avere un
diametro di almeno 30 cm, quelli a forma di cono un diametro alla base di
almeno 45 cm.

5.

I segnali della via navigabile possono essere illuminati.

247

Aggiornato giusta il n. II dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992
219).

Navigazione interna 88

747.201.1

I. Segnali a vista248 A. Segnali di divieto A.1

Divieto di passaggio - segnale di divieto generale oppure

- due fanali sovrapporti A.2

Divieto per i natanti motorizzati A.3

Divieto per lo sci nautico A.4

Divieto per i battelli a vela 248 Per legenda dei colori vedi alla fino del n. I del presente allegato.

Ordinanza

89

747.201.1

A.4bis

Divieto di navigare con le tavole a vela A.5

Divieto di sorpasso A.6

Divieto di incrociare e sorpassare A.7

Interdiction de stationner A.8

Divieto d'ancorare

Navigazione interna 90

747.201.1

A.9

Divieto d'ormeggiare A.10

Divieto di virare

A.11

Divieto di cagionare moto ondoso
o risucchi

A.12

Divieto di navigare fuori dei limiti indicati A.13

Divieto d'accesso, ancorché occorra
preparare il proseguimento della rotta

Ordinanza

91

747.201.1

B. Segnali d'obbligo B.1

Obbligo di prendere la direzione
indicata dalla freccia B.2

Obbligo di fermarsi in determinate
condizioni

B.3

Obbligo di non superare la velocità indicata
in chilometri orari km/h B.4

Obbligo di emettere un segnale
acustico

B.5

Obbligo di osservare una prudenza particolare

Navigazione interna 92

747.201.1

C. Segnali di limitazione C.1

Altezza del passaggio limitata
(al di sopra del pelo d'acqua) C.2

Larghezza limitata del passaggio C.3

La via navigabile si restringe; il numero
indicato sul segnale rappresenta,
in metri (m), la distanza della riva,
cui devono tenersi i natanti C.4

Profondità limitata dell'acqua

Ordinanza

93

747.201.1

D. Segnali di raccomandazione D.1

Passaggio raccomandato sotto i ponti a. per la navigazione nei due sensi b. per la navigazione solo nel senso dal quale il segnale è visibile D.2

Raccomandazione di tenersi entro
lo spazio indicato con il colore «verde»

Navigazione interna 94

747.201.1

E. Segnali d'indicazione E.1

Autorizzazione di passaggio E.2

Autorizzazione di stazionare E.3

Autorizzazione di gettare l'ancora E.4

Autorizzazione d'ormeggiare E.5

Autorizzazione di praticare lo sci nautico

Ordinanza

95

747.201.1

E.5bis

Tavole a vela autorizzate E.6

Raccomandazione di dirigersi nel senso
della freccia

E.7

Chiatta di traghetto che non naviga
liberamente

E.8

Chiusa

E.9

Posto per mettere in acqua i natanti E.10

Posto per togliere dall'acqua i natanti

Navigazione interna 96

747.201.1

E.11

Fine di un divieto o di un obbligo E.12

Linea ad alta tensione

Ordinanza

97

747.201.1

F. Targhette ed iscrizioni complementari I segnali della via navigabile A.1 fino a E.12 possono essere completati con: 1.

Delle targhette indicanti la distanza a partire dalla quale va osservata la prescrizione o la particolarità indicata dal segnale della via navigabile. Le targhette sono disposte sopra il segnale della via navigabile.

Esempio:

Obbligo di non superare 12 km/h a 1000 m 2.

Frecce indicanti la direzione del settore al quale s'applica il segnale della via
navigabile.

Esempio:

Autorizzazione di stazionamento 3.

Delle targhette recanti spiegazioni o indicazioni complementari.

Le targhette sono disposte sotto il segnale principale della via navigabile.

Esempio:

Fermata per la dogana

Navigazione interna 98

747.201.1

G. Segnalazione del basso fondale e di altri ostacoli G.1

Ostacoli isolati

cono con il vertice verso il basso
verniciato in rosso o non verniciato G.2

Segnalazione dell'idrovia cilindri verniciati in rosso o
non verniciati

coni con il vertice verso l'alto
verniciati in verde o non verniciati Esempio:

Segnalazione di un basso
fondale in prossimità della riva - lato al largo:

cilindri

- lato terra:

coni

Esempio:

Segnalazione di un'idrovia in zona di
bassi fondali

- lato destro visto dal largo: coni verdi

- lato sinistro visto dal largo: cilindri rossi

Ordinanza

99

747.201.1

G.3

Ostacoli estesi

- nel quadrante nord: due coni sovrapposti, i due
vertici rivolti verso l'alto - nel quadrante est:

due coni sovrapposti, il cono inferiore son il vertice
rivolto verso l'alto, il cono
superiore con il vertice rivolto verso il basso - nel quadrante sud:

due coni sovrapposti, i due
vertici rivolti verso il basso - nel quadrante ovest: due coni sovrapposti, il cono inferiore con il vertice
rivolto verso l'alto, il cono
superiore von il vertice rivolto verso il basso Esempio:

Base fondale esteso I segnali indicano che delle acque
profonde si trovano nel quadrante
nord ed in quelle ovest.

Navigazione interna 100

747.201.1

H. Segnali d'avviso di tempesta H.1

Avviso di prudenza

H.2

Avviso di tempesta

Ordinanza

101

747.201.1

Leggenda dei colori = blu

= giallo

= grigio

= verde

= rosso

= nero

= bianco

II. Segnali acustici Segnali di localizzazione Segnali

Significato

Articolo

- due suoni brevi
tre volte al minuto

oppure

rintocchi continui di
campana

oppure

suono di una sirena «segnali delle installazioni fisse in caso di
scarsa visibilità»

«segnali delle installazioni fisse in caso di
scarsa visibilità»

«segnali delle installazioni fisse in caso di
scarsa visibilità»

39

39

39

Navigazione interna 102

747.201.1

Allegato 5

(Art. 78 a 85)

Permesso di condurre249 249

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Ordinanza

103

747.201.1

Allegato 6

(Art. 90 e 91)

Documenti internazionali250 1. Certificati internazionali di capacità rilasciati in Svizzera a.

Per i titolari di permessi di condurre svizzeri delle categorie A, B e C, inscrivere a pagina 2 del certificato, per la categoria M, la lettera a nella casella libera al centro e la cifra 1 nella casella libera di destra. Sbarrare con una linea
trasversale la parte della casella di destra rimasta libera.

b.

Per i titolari di permessi di condurre svizzeri della categoria D, inscrivere
alla pagina 2, per la categoria S, la lettera a nella casella libera al centro e la
cifra 1 nella casella libera di destra. Sbarrare con una linea trasversale la
parte della casella di destra rimasta libera.

c.

Se un certificato è richiesto per condurre battelli, per i quali un permesso di
condurre non è necessario secondo la presente ordinanza, sbarrare con una
linea trasversale alla pagina 2 del certificato tutte le caselle libere.

2. Certificati e carte internazionali di capacità rilasciate all'estero a.

I certificati esteri sono rilasciati da un'autorità oppure dalle organizzazioni
che quest'ultima ha abilitato a tale effetto. In taluni Stati, l'autorità non si
occupa della navigazione da diporto. In questo caso, una carta internazionale
di capacità viene rilasciata al posto del certificato di capacità, da parte di organizzazioni qualificate.

b.

I documenti sono redatti nelle lingue ufficiali degli Stati. Se né il francese né
l'inglese sono lingue ufficiali, una di queste lingue deve essere utilizzata in
ogni caso, oltre alla lingua ufficiale, almeno nel titolo. I documenti indicano,
nell'angolo superiore destro della prima pagina, la lettera o il gruppo di lettere di distinzione del Paese d'emissione.

c.

Per essere valevoli, i documenti devono essere compilati in modo completo.
Non sono ammesse caselle interamente o parzialmente vuote. Altri organi
d'emissione all'infuori di quelli menzionati nell'elenco dell'Ufficio federale
dei trasporti non sono riconosciuti.

250

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Navigazione interna 104

747.201.1

Allegato 7

(Art. 92 a 98)

Licenza di navigazione251 251

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Ordinanza

105

747.201.1

Allegato 8

(Art. 105 e 106)

Autorizzazione per battelli con luogo di stazionamento
all'estero
252

252

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Navigazione interna 106

747.201.1

Allegato 9

(Art. 156)

Documenti d'assicurazione253 253

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Ordinanza

107

747.201.1

Allegato 10254 (Art. 109)

Misurazione del rumore in esercizio causato dai battelli a motore 1. Condizioni di funzionamento del battello Il rumore in esercizio viene misurato al passaggio del battello a vuoto. Fa fede il livello massimo di pressione acustica espresso in dB(A) rilevato al passaggio del battello.

Durante la misurazione i motori devono essere portati almeno al 95 per cento del
numero di giri nominale. Se il costruttore del motore indica una determinata gamma
del numero di giri (p. es. da 4200 a 4600 min-1), deve essere rilevato durante un giro
di prova il numero di giri effettivamente raggiungibile dal motore. Il numero di giri
deve rientrare nella gamma indicata dal costruttore. Durante la misurazione del rumore in esercizio i motori devono essere fatti funzionare ad almeno il 95 per cento
del numero di giri così rilevato.

Per stabilire la gamma del numero di giri, vanno osservate le condizioni seguenti: a.

il numero di giri inferiore non deve situarsi al di sotto del 90 per cento del
numero di giri superiore; b.

il regime nominale secondo l'ATG deve situarsi nella gamma ivi indicata.

Se, tuttavia, il rumore in esercizio più intenso si produce ad un numero di giri inferiore, le misurazioni vanno eseguite a questo livello di giri.

Durante i percorsi in cui si effettuano le misurazioni, tutti gli apparecchi ausiliari necessari in caso di servizio prolungato devono funzionare normalmente.

L'organo di propulsione va portato nelle sue condizioni normali di funzionamento
prima dell'inizio delle misurazioni.

2. Apparecchi e unità di misura Per le misurazioni del rumore in esercizio eseguite dalla commissione per l'esame
del tipo ed in occasione delle ispezioni per l'ammissione, sono impiegati solo i fonometri di precisione o sistemi di misurazione equivalenti che soddisfanno alla raccomandazione n. 651, classe 1, della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI).

Le misurazioni sono eseguite adottando il livello sonoro secondo la curva ponderale
A ed i tempi di «FAST/risposta rapida».

Possono essere utilizzati soltanto apparecchi di misurazione omologati dall'Ufficio
federale di metrologia. Prima di ogni misurazione, vanno verificati con un calibratore acustico omologato. I fonometri e i calibratori di frequenza devono essere controllati ogni due anni dall'Ufficio federale di metrologia o da una istituzione riconosciuta di calibrazione.

254

Aggiornato dal n. II dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219) e dell'8 apr. 1998, in vigore
dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476)..

Navigazione interna 108

747.201.1

3. Luogo delle misurazioni Le misurazioni del rumore in esercizio sono effettuate da un luogo che si inoltri il
più lontano e avanzato possibile sul piano d'acqua. Fino a una distanza di 25 m non
vi dev'essere alcun ostacolo tale da perturbare il campo sonoro. Inoltre, fino a una
distanza di 50 m dal microfono non vi deve essere alcun ostacolo che possa alterare
il risultato della misurazione.

4. Rumori perturbatori e influenza del vento Sul posto delle misurazioni, i rumori ambientali e gli eventuali movimenti dell'ago
provocati dal vento devono essere almeno di 10 dB (A) inferiori al livello sonoro del
rumore in esercizio da misurare del battello in rotta. Un dispositivo di protezione
contro il vento sarà adattato al microfono. Nessuna misurazione sarà eseguita in presenza di vento con velocità superiore a 5 m/sec.

Durante le misurazioni nessuno deve trovarsi tra il battello da esaminare ed il microfono o immediatamente dietro al microfono.

5. Percorsi di prova, posizione del microfono Il percorso di prova deve essere segnalato, per esempio, mediante boe. Il punto di
partenza deve trovarsi a una distanza sufficientemente grande, in modo che sia garantito un funzionamento regolare dell'organo di propulsione nel momento in cui il
natante passa davanti al microfono.

Il microfono è posto da 2 a 6 m sopra la superficie dell'acqua e orientato perpendicolarmente al percorso di prova. L'altezza rispetto alla superficie riflettente solida
sulla quale è posto deve essere di 1,2 a 1,5 m. Per le misurazioni, la distanza tra il
bordo esterno del natante ed il microfono è di 25 m.

6. Numero di misurazioni e livello sonoro determinante Le misurazioni devono essere eseguite almeno durante due passaggi in entrambi i
sensi. Quale risultato di misurazione vale il livello sonoro massimo misurato durante
ogni passaggio, arrotondato al più vicino valore intero. Il valore massimo misurato è
quello valido.

Per tener conto dell'imprecisione degli apparecchi, i risultati ottenuti durante le misurazioni devono essere abbassati di 1 dB (A).

Qualora il risultato superasse il livello massimo ammissibile è eseguita un'altra serie
di misurazioni, con due passaggi nelle due direzioni. In tal caso è determinante il secondo dei risultati più elevati ottenuti.

Ordinanza

109

747.201.1

Navigazione interna 110

747.201.1

Allegato 11255 (Art. 139)

Potenza di propulsione ammissibile per le imbarcazioni
da diporto

1.

La potenza propulsiva ammissibile per le imbarcazioni da diporto, la cui
lunghezza è uguale o superiore a 2,5 m ma inferiore a 3, è limitata a 3 kW.

2.

La potenza di propulsione ammissibile (N) per le imbarcazioni da diporto di
lunghezza da 3 a 6,5 m si calcola secondo la formula N =

(L x B) + 2G

c

Nella formula:
N

indica la potenza di propulsione ammissibile in chilowatt (kW); L

indica, in dm, la lunghezza dello scafo ai sensi dell'articolo 2 lettera 1; B

indica, in dm, la larghezza del natante, misurata allo specchio all'altezza
della linea di galleggiamento a pieno carico; G

indica, in kg, il peso del natante, motore compreso per i battelli a motore entrobordo, motore non compreso per i battelli a motore fuoribordo; c

indica il coefficiente riportato nella tabella seguente.

Tipo di natante

c

natanti di lunghezza da 3 a 4 m 48

natanti di lunghezza di più di 4 a 6,5 m - idroscivolanti a motore entrobordo 15

- idroscivolanti a motore fuoribordo e battelli a dislocamento con motore entrobordo 27

- battelli a dislocamento con motore fuoribordo 48

3.

La potenza di propulsione ottenuta mediante la formula viene arrotondata
alla prima cifra decimale superiore o inferiore.

255

Aggiornato dal n. II dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Ordinanza

111

747.201.1

Allegato 12256 (Art. 100)

Calcolo della superficie velica 1. Elementi della superficie velica La superficie velica risulta, in caso di vele Marconi, dalla somma dei triangoli della
vela di prora e della vela maestra.

Nel caso di ketsch o di jole, la vela di randa è considerata come una seconda vela
maestra; per il cutter il triangolo della vela di prora è contato fino allo straglio più
avanzato.

Gli spinnakers non vengono presi in considerazione.

Per la determinazione della superficie velica globale in m2, il risultato del calcolo è
arrotondato al numero inferiore interno.

2. Triangolo della vela di prora La superficie del triangolo della vela di prora si calcola secondo la formula seguente: 01 =

1

h

2

1

1

×

(m2)

Nella formula:

1

1

indica la lunghezza del triangolo della vela di prora misurata tra la parte
avanti dell'albero ed il punto d'ammarramento dell'angolo di mura. Se l'albero può essere spostato nel piano longitudinale del battello, è determinante
la posizione media;

h

1

indica l'altezza misurata dal punto d'ammarramento dell'angolo di mura
all'anello portaganci della vela dritta issata al massimo. Per il cutter è determinante il punto d'ammarramento della vela più avanzata.

3. Triangolo della vela maestra La superficie del triangolo della vela maestra si calcola secondo la formula seguente: 02 =

l

h

2

2

2

×

= (m2)

Nella formula:

1

2

indica la lunghezza dell'albero maestro misurata dal tanghero fino a metà
della marca superiore di misurazione. In caso di mancanza d'una tale marca,
la lunghezza è misurata fino al punto d'ammarramento della vela maestra
all'albero.

h

2

indica l'altezza tra il centro della marca inferiore di misurazione ed il centro
di quella superiore. In mancanza di tali marche, l'altezza è misurata dal tan256 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001

1089).

Navigazione interna 112

747.201.1

ghero all'anello portaganci della vela maestra issata al massimo; nel caso in
cui l'albero possa essere spostato in altezza è determinante la sua posizione
media.

4. Vele di forme particolari In caso di legature particolari, il calcolo della superficie velica viene fissato caso per
caso.

5. Arrontondamenti delle vele Gli arrotondamenti prodotti dalle ralinghe non vengono presi in considerazione.

Ordinanza

113

747.201.1

Allegato 13257 (Art. 143)

Marca di immersione 257

Aggiornato dal n. II dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Navigazione interna 114

747.201.1

Allegato 14

(Art. 144 e 145)

Calcolo del bordo libero dei battelli per il trasporto
delle merci con insellamento e sovrastrutture
1.

Il bordo libero dei battelli per il trasporto delle merci con insellamento e sovrastrutture si calcola secondo la formula: F =

F

(1 c)

k se k se

15

1

1

2

2

o

×

− −

×

+

×

in cui: c =

Σ le

L

; k

1 = 1 −

3 le

L

e k

= 1

3 le

L

1

2

2

Nella formula:
Fo

indica, in cm, il bordo libero secondo l'articolo 144 capoverso 2; c

indica il coefficiente di correzione per le sovrastrutture; k

1

indica il coefficiente di correzione per l'insellamento anteriore; k

2

indica il coefficiente di correzione per l'insellamento posteriore; se

1

indica, in cm, l'insellamento efficace anteriore; se

2

indica, in cm, l'insellamento efficace posteriore; le

indica, in m, la lunghezza efficace delle singole sovrastrutture; Σ le indica, in m, la lunghezza efficace dell'assieme delle sovrastrutture; le

1

indica, in m, la lunghezza efficace delle sovrastrutture anteriori, a condizione che esse si trovino sul quarto anteriore della lunghezza L del
battello;

le

2

indica, in m, la lunghezza efficace delle sovrastrutture posteriore, a condizione che esse si trovino sul quarto posteriore della lunghezza L del
battello;

L

indica, in m, la lunghezza dello scafo secondo l'articolo 2 lettera 1.

2.

L'insellamento efficace si calcola secondo la formula:
se = s × p

Nella formula:
s

indica, in cm, l'insellamento reale all'estremità considerata del battello; p

indica il coefficiente ottenuto in funzione del rapporto x/L, dove x è la
distanza tra l'estremità del battello ed il punto dove l'insellamento è
uguale a 0,25 s.

Ordinanza

115

747.201.1

x/L

0,25 e di più

0,20

0,15

0,10

0,05

0

p

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Per i valori intermedi x/L il coefficiente p viene ottenuto mediante interpolazione lineare.

Il valore ritenuto per s non può comunque superare:
davanti

per la zona 2

200 cm

per la zona 3

100 cm

dietro

per la zona 2

100 cm

per la zona 3

50 cm.

Qualora k

2 x se2 è superiore a k1 × se1, si prenderà come valore di k2 × se2 quello di k

1 × se1.

3.

La lunghezza efficace delle singole sovrastrutture si calcola secondo la formula seguente: le = 1 (2,5

b

B

1,5)

h

0,6 H

×

×

Nella formula:
l

indica, in m, la lunghezza reale della sovrastruttura considerata: b

indica, in m, la larghezza media della sovrastruttura considerata: B'

indica, in m, la larghezza del battello a metà lunghezza della sovrastruttura considerata; h

indica, in m, l'altezza media della sovrastruttura considerata al di sopra
del ponte;
Tuttavia, per i boccaporti h viene ottenuto riducendo l'altezza del corso
di cinta della mezza distanza di sicurezza prevista all articolo 145 capoverso 1.
Il valore ritenuto per h non può in alcun caso superare 0,72 m per la zona 2 e 0,36 per la zona 3.

H

indica l'altezza caratteristica delle onde. Essa è di
1,20 m per la zona 2
0,60 m per la zona 3

Qualora

b

B

è inferiore a 0,6 la lunghezza efficace le è uguale a zero.

4.

L'aumento della distanza di sicurezza secondo l'articolo 145 capoverso 2
lettera b, varia in funzione del rapporto tra la larghezza della cala sul ponte
(b) e la larghezza del battello (B'); essa si ricava dalla tabella seguente: b/B

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Aumento (cm) in zona 2 in zona 3

25
12,5

30
15

34
17

37
18,5

39
19,5

40
20

Navigazione interna 116

747.201.1

Per i valori intermedi b/B, l'aumento si ottiene mediante interpolazione lineare.

5.

Il calcolo del bordo libero sarà effettuato secondo il modello seguente:258 ...

258

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Ordinanza

117

747.201.1

Allegato 15259 (Art. 132)

Equipaggiamento minimo 1. Battelli a remi - attingitoio per l'acqua o secchio
- corno o fischietto

2. Battelli a vela fino a 15 m2 di superficie velica - secchio
- gaffa
- remi o pagaia
- gagliardetto in derno
- corno o fischietto

3. Natanti a vela con più di 15 m2 di superficie velica - ancora con gomena o catena
- cordame
- secchio
- gaffa
- remi o pagaia, ammesso che il natante possa in tal modo essere mosso o manovrato

- bandiera di soccorso
- clacson o corno
- estintore con un contenuto di 2 kg, a condizione che vi sia un motore entrobordo260

4. Battelli a motore fino a 30 kW di potenza propulsiva - ancora con gomena o catena
- attingitoio per l'acqua o secchio
- gaffa
- remi o pagaia
- bandiera di soccorso
- clacson o corno
- estintore, con un contenuto di 2 kg, a condizione che vi sia un motore entrobordo261

259 Aggiornato dal n. II dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219), dell'8 apr. 1998 (RU 1998 1476) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1089).

260

Un estintore supplementare con lo stesso contenuto o una coperta antincendio devono essere disponibili se vi è un impianto di riscaldamento o un'attrezzatura da cucina.

261

Un estintore supplementare con lo stesso contenuto o una coperta antincendio devono essere disponibili se vi è un impianto di riscaldamento o un'attrezzatura da cucina.

Navigazione interna 118

747.201.1

5. Battelli a motore di più di 30 kW di potenza propulsiva - ancora con gomena o catena
- cordame
- pompa di sentina
- secchio
- gaffa
- remi o pagaia, ammesso che il battello possa essere in tal modo mosso o manovrato

- bandiera di soccorso
- clacson o corno
- estintore con un contenuto di 2 kg, a condizione che vi sia un motore entrobordo262

6. Battelli per il trasporto delle merci e impianti galleggianti a motore - ancora con gomena o catena
- cordame
- pompa di sentina secondo l'articolo 147
- gaffa
- bandiera di soccorso
- clacson o corno
- segnalatore acustico secondo gli articoli 33 e 132
- bussola
- estintore con un contenuto di 6 kg263
- cassetta di pronto soccorso 7. Gommoni

1 Vanno presi a bordo dei gommoni o dei convogli: - 1 cassetta di pronto soccorso con imballaggio impermeabile (per almeno 5 gommoni);

- 1 sacco da lanciare con cima galleggiante di almeno 20 m (diametro minimo 8 mm);

- 1 coltello per tagliare cime (per ogni capo barca);
- 1 cima di salvataggio, lunga circa 3 m (per ogni capo barca);
- 1 contrassegno del tipo, con indicazione del costruttore, dell'anno di costruzione, del numero di costruzione, del tipo di imbarcazione e della pressione nominale
delle camere d'aria.

2 Ogni persona a bordo di un gommone deve indossare il seguente equipaggiamento: - 1 giubbotto di salvataggio di misura adeguata con spinta idrostatica di almeno 75 N per gli adulti; per i bambini la spinta idrostatica può essere opportunamente
ridotta; il giubbotto deve essere provvisto di chiusura facilmente operabile; 262

Un estintore supplementare con lo stesso contenuto o una coperta antincendio devono essere disponibili se vi è un impianto di riscaldamento o un'attrezzatura da cucina.

263

Un estintore supplementare con lo stesso contenuto o una coperta antincendio devono essere disponibili se vi è un impianto di riscaldamento o un'attrezzatura da cucina.

Ordinanza

119

747.201.1

- 1 casco di misura adeguata (di norma per uso in torrenti di livello III264 o superiore);

- 1 tenuta di protezione contro il freddo (di norma per uso in torrenti di livello III o superiore o con temperatura dell'acqua inferiore a 15°C); - 1 pagaia (per ogni persona attivamente impegnata nella discesa).

8. battelli per il trasporto a titolo professionale di dodici passeggeri al massimo ancora con gomena o catena ai sensi dell'articolo 38 dell'ordinanza del
14 marzo 1994265 sulla costruzione dei battelli e delle disposizioni d'esecuzione; cordame;

pompa di sentina ai sensi dell'articolo 31 dell'ordinanza del 14 marzo 1994
sulla costruzione dei battelli e delle disposizioni di esecuzione; gaffa;

bandiera di soccorso;

clacson o corno;

estintore ai sensi dell'articolo 39 dell'ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e delle disposizioni d'esecuzione;

farmacia di bordo;

segnalatore acustico conformemente agli articoli 33 e 132;

bussola;

fanale d'emergenza.

264 Per la classificazione dei corsi d'acqua secondo vari gradi di difficoltà ci si basa sulla carta nautica del Touring Club Svizzero. Poiché la classificazione dei corsi d'acqua dipende da vari fattori, soggetti tra l'altro a variazioni giornaliere e stagionali, ogni capo
barca deve informarsi sulle condizioni del corso d'acqua prima dell'inizio della discesa e
deve scegliere per tutti i passeggeri dell'imbarcazione l'attrezzatura idonea alle circostanze.
La carta nautica può essere chiesta al Touring Club Svizzero, Rad+Freizeit, casella postale 176, 1217 Meyrin 1 o consultata presso l'Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna.

265

RS 747.201.7

Navigazione interna 120

747.201.1

Allegato 16

(art. 111)

...

Ordinanza

121

747.201.1

Allegato 17266 (art. 129)

Impianti a gas liquido La costruzione, l'esercizio e la manutenzione devono essere conformi alla parte 4
delle direttive concernenti i gas liquidi, Utilizzazione dei gas liquidi a bordo dei natanti, edizione 1.89267.

266

Introdotto dal n. II dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

267

Editore:

CFSL
Commissione federale di coordinazione per la sicurezza sul lavoro
Ufficio delle direttive
Fluhmattstrasse 1
Casella postale
6002 Lucerna

Navigazione interna 122

747.201.1

Allegato 18268 (art. 138a e 148f) Numero di persone ammesso sulle imbarcazioni
da diporto e sui gommoni
1.

Il numero delle persone ammesse si calcola come segue, nella misura in cui,
in applicazione degli articoli 107 (Principio), 110 (Carico), 136 (Bordo libero), 137 (Stabilità), 138 (Galleggiabilità), 140 (Impianti di timoneria) e
140 a (Manovrabilità dei natanti a vela), non risulti un numero inferiore delle
medesime:
a.

per le imbarcazioni da diporto, ad eccezione dei canotti pneumatici, la
formula è:

p =

L

B

c

+ 0,4

L

×

×

(

, )

2 5

Nella formula,
L

è, in m, la lunghezza dello scafo giusta l'articolo 2 lettera m; B

è, in m, la larghezza dello scafo, compreso il parabordo se è fisso; c

è il coefficiente secondo la tavola qui appresso.

Genere di imbarcazione c

Imbarcazioni a remi 1,5

Imbarcazioni a vela 3

Imbarcazioni a motore
- senza ponte coperto o con ponte coperto inferiore a 25 L 1,5

- altri

2

b.

Per i canotti pneumatici, la formula è p =

S

0,45

Nella formula, S è, in m2, la superficie in proiezione all'interno delle camere
ad aria.
c.

per i gommoni la formula è
P = (Li × Bi) / 0,45

Nella formula
Li: è, in m, la lunghezza massima interna del gommone, misurata nel punto di diametro maggiore delle camere d'aria; Bi: è, in m, la larghezza massima interna del gommone, misurata nel punto di diametro maggiore delle camere d'aria.

268

Introdotto dal n. II dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219). Aggiornato dal n. II dell'O
dell'8 apr. 1998 (RU 1998 1476) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal
1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Ordinanza

123

747.201.1

Non vengono fatte sottrazioni per installazioni quali camere d'aria trasversali
ecc.
Qualora il costruttore indichi una portata compresa tra due valori, per esempio da sette a dieci persone, si prende come base il valore medio, eventualmente arrotondato al numero immediatamente superiore.

2.

Il risultato del calcolo è arrotondato al numero superiore, se la prima cifra
dopo la virgola è uguale o superiore a 5; altrimenti, è arrotondato al numero
inferiore.

3.

I sedili devono avere una larghezza di almeno 40 cm e offrire uno spazio di
75 cm almeno per le gambe a partire dalla parte anteriore dello schienale. Le
superfici appropriate per sedersi devono essere di almeno 0,45 m2 per persona.

4.

Sulle imbarcazioni a motore con una potenza propulsiva superiore a:
a.

6 kW, i sedili devono essere disposti almeno 12 cm al di sotto del bordo
superiore dello scafo, del capodibanda, del parapetto e di parti simili; b.

30 kW, i sedili situati a poppa devono essere provvisti di uno schienale
di un'altezza di 25 cm almeno o di una protezione equivalente.

5.

Posti di timoneria non adeguati alla condotta sicura in piedi devono essere
equipaggiati con un seggiolino di timoniere. Se la potenza propulsiva è superiore a 30 kW o se la sicurezza lo esige, il seggiolino del timoniere deve essere provvisto di uno schienale di un'altezza di almeno 25 cm o di una protezione equivalente. La distanza tra la parte anteriore dello schienale e il punto
più vicino al timone dev'essere almeno di 50 cm.

6.

Le imbarcazioni a vela devono offrire uno spazio sufficiente per un azionamento sicuro delle vele e del timone.

Navigazione interna 124

747.201.1

Allegato 19269 (art. 86)

Programma d'esame per il permesso di condurre
della categoria A

1

Esame teorico 11

Diritto della navigazione 111

Leggi e ordinanze - legge federale sulla navigazione interna
- ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna)

- regolamenti e ordinanze per le acque di confine 112

Basi elementari della condotta dei battelli270 - lavori d'equipaggio
- caratteristiche di manovrabilità dei battelli a motore
- navigazione nelle acque correnti 2

Esame pratico 21

Lavori d'equipaggio 211

Attracco del battello alla galloccia, alle bitte, a un anello e a un palo, 4 nodi 22

Sicurezza a bordo 221

Lotta antincendio

222

Pericolo di acqua nella sentina 23

Preparazione del battello per la navigazione 24

Navigazione

241

Partenza e approdo a un pontile a tribordo e babordo, marcia avanti e marcia
indietro

242

Manovra in uno spazio ristretto 243

Approdo di prua e di poppa 244

Ricupero dell'uomo in acqua 245

Navigazione su diverse rotte 246

Sulle acque correnti: virata a monte, approdo nella corrente e nelle acque
calme, manovre di ancoraggio 269

Introdotto dal n. II dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

270

Questa materia può essere oggetto dell'esame pratico.

Ordinanza

125

747.201.1

Programma d'esame per il permesso di condurre della categoria B 1

Esame teorico 11

Diritto della navigazione 111

Leggi, ordinanze e regolamenti - legge federale sulla navigazione interna
- ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna)

- regolamenti e ordinanze per le acque di confine
- ordinanza concernente la navigazione sottoposta a concessione o a permesso (ordinanza del CF) - ordinanza concernente la navigazione sottoposta a concessione o a permesso (disposizioni tecniche) 112

Norme doganali
(solo per le acque di confine) 113

Permessi e documenti - modifiche e complementi
- sostituzione

12

Conoscenza dei battelli e delle macchine 121

Costruzione dei battelli 122

Carico e bordo libero 123

Stabilità e assestamento 124

Macchinari

125

Istallazioni di bordo, sistemazione e equipaggiamento 13

Sicurezza a bordo 131

Ruoli di bordo

132

Conoscenza delle manovre 14

Navigazione

141

Conoscenza delle acque 142

Istallazioni e impianti di navigazione 143

Rotta

144

Mezzi di navigazione 145

Meteorologia

15

Trasporti e contabilità 151

Orario

152

Trasporti speciali

Navigazione interna 126

747.201.1

2

Esame pratico 21

Lavoro nella timoniera - rotta in linea retta
- partenza da tribordo e babordo
- approdo a tribordo e a babordo con accosto da prua (per i battelli a due eliche, anche con un solo motore) - approdo perpendicolare da prua
- accosto da poppa
- accosto a un natante in stazionamento
- manovra in uno spazio d'acqua ristretto Inoltre, sulle acque correnti: - virata a monte
- fermarsi prua a monte
- fermarsi prua a valle
- accosto e partenza prua a valle (solo in circostanze particolari) 22

Navigazione in caso di tempo con scarsa visibilità - con la bussola
- con l'aiuto del radar (se presente) 23

Lavori d'equipaggio 24

Ruoli di bordo 241

Ricupero dell'uomo in acqua (ricupero a babordo e a tribordo) 242

Falla

243

Posa del natante su fondale basso 244

Naufragio del battello 245

Incendio

246

Fuga di vapore (solo per i battelli a vapore) 247

Navigazione con barra di emergenza
- rotta in linea retta
- accosto da tribordo e da babordo 248

Ancoraggio

249

Soccorso a natanti in difficoltà

Ordinanza

127

747.201.1

Programma d'esame per il permesso di condurre
della categoria C

1

Esame teorico 11

Diritto della navigazione 111

Leggi, ordinanze e regolamenti - legge federale sulla navigazione interna
- ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna)

- regolamenti e ordinanze per le acque di confine 112

Permessi e documenti - modifiche e complementi
- sostituzione

12

Conoscenza dei battelli e delle macchine 121

Carico e bordo libero 122

Stabilità e assestamento 123

Macchinari

124

Istallazioni di bordo, sistemazione e equipaggiamento 13

Sicurezza a bordo 131

Conoscenza delle manovre 14

Navigazione

141

Conoscenza delle acque (solo per il lago di Costanza, l'Untersee ed il Reno
tra Stein am Rhein e Sciaffusa) 142

Rotta

143

Mezzi di navigazione 144

Meteorologia

15

Trasporti e contabilità 151

Orario

152

Trasporti speciali

2

Esame pratico 21

Lavoro nella timoniera - rotta in linea retta
- partenza da tribordo e babordo
- approdo a tribordo e a babordo con accosto da prua (per i battelli a due eliche, anche con un solo motore) - approdo perpendicolare da prua
- accosto da poppa

Navigazione interna 128

747.201.1

- accosto a un natante in stazionamento
- manovra in uno spazio d'acqua ristretto Inoltre, sulle acque correnti: - virata a monte
- fermarsi prua a monte
- fermarsi prua a valle
- accosto e partenza prua a valle 22

Navigazione in caso di tempo con scarsa visibilità - con la bussola
- con l'aiuto del radar (se presente) 23

Lavori d'equipaggio 24

Ruoli di bordo 241

Ricupero dell'uomo in acqua (ricupero a babordo e a tribordo) 242

Falla

243

Posa del natante su fondale basso 244

Naufragio del battello 245

Incendio

246

Navigazione con barra di emergenza
- rotta in linea retta
- accosto da tribordo e da babordo 247

Ancoraggio

248

Servizio di rimorchiaggio 249

Soccorso a natanti in difficoltà Programma d'esame per il permesso di condurre
della categoria D

1

Esame teorico 11

Diritto della navigazione 111

Leggi e ordinanze - legge federale sulla navigazione interna
- ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna).

- regolamenti e ordinanze per le acque di confine 112

Basi elementari della condotta dei natanti271 - lavori d'equipaggio
- tecnica della vela

271

Questa materia può essere oggetto dell'esame pratico.

Ordinanza

129

747.201.1

2

Esame pratico 21

Lavori d'equipaggio 211

Attracco del natante alla galloccia, alle bitte, a un anello e a un palo, 4 nodi 22

Sicurezza a bordo 221

Lotta antincendio

222

Pericolo di acqua nella sentina 223

Riduzione della superficie velica in corso di rotta (terzarolare o cambiare le
vele), a una boa o all'ancora 23

Preparazione del natante per la navigazione 24

Navigazione a vela 241

Manovra in spazio ristretto 242

Ricupero dell'uomo in acqua 243

Navigazione su diverse rotte 244

Issare e ammainare le vele, a una boa e in corso di rotta 245

Manovra con virate con vento di prua e di poppa 246

Accosto a una boa o a un pontile e partenza

Navigazione interna 130

747.201.1

Allegato 20272 (art. 148h)

Procedura di valutazione della conformità Prima della messa in circolazione di un'imbarcazione sportiva, di un'imbarcazione
sportiva parzialmente completata o di un componente di una categoria di imbarcazione di cui all'allegato I numero 1 della direttiva CE273, essa deve essere sottoposta
a una delle seguenti procedure: 1

Per le categorie A e B secondo la direttiva CE 1.1

Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza inferiore a 12 m: controllo di
fabbricazione interno e prove di cui all'allegato 23.

1.2

Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 m: esame
del tipo di cui all'allegato 24, seguito dalla procedura di cui all'allegato 25
(conformità al tipo) oppure da una delle procedure di cui agli allegati 24 e
26, 24 e 27, 28 o 29.

2

Per la categoria C secondo la direttiva CE 2.1

Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 12 m:
- in caso di rispetto delle norme designate secondo l'articolo 148g capoverso 2 relative ai numeri 3.2 e 3.3 dell'allegato I della direttiva CE: controllo della fabbricazione interno di cui all'allegato 22;

- in caso di inosservanza delle norme designate secondo l'articolo 148g capoverso 2 relative ai numeri 3.2 e 3.3 dell'allegato I della direttiva CE:
controllo della fabbricazione interno e prove di cui all'allegato 23.

2.2

Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 m: esame
del tipo di cui all'allegato 24, seguito dalla procedura di cui all'allegato 25
(conformità al tipo) oppure da una delle procedure di cui agli allegati 24 e
26, 24 e 27, 28 o 29.

3

Per la categoria D secondo la direttiva CE Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 24 m: controllo di fabbricazione interno di cui all'allegato 22.

4

Per i componenti di cui all'allegato II della direttiva CE una delle procedure
di cui agli allegati 24 e 25, 24 e 26, 24 e 27, 28 o 29.

272 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

273

GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del
15.2.2000, p. 20.

Ordinanza

131

747.201.1

Allegato 21274 (art. 148j)

Dichiarazione del costruttore o del suo rappresentante
stabilito in Svizzera
La dichiarazione del costruttore o del suo rappresentante stabilito in Svizzera per
un'imbarcazione sportiva nuova parzialmente completata di cui all'articolo 148j capoverso 2 o della persona responsabile della messa in circolazione di una tale imbarcazione deve contenere le seguenti indicazioni: nome e indirizzo del costruttore;

nome e indirizzo del rappresentante stabilito in Svizzera o della persona responsabile della messa in circolazione;

descrizione dell'imbarcazione sportiva parzialmente completata;

dichiarazione attestante che l'imbarcazione suddetta è destinata a essere
completata da altri e che essa è conforme ai requisiti di sicurezza essenziali
previsti in questa fase di costruzione.

274 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Navigazione interna 132

747.201.1

Allegato 22275 (allegato 20)

Controllo di fabbricazione interno 1.

Il costruttore o il suo rappresentante stabilito in Svizzera, che soddisfa gli
obblighi di cui al numero 2, si accerta e dichiara che i prodotti soddisfano i
requisiti della direttiva CE276 che si applicano a essi. Il costruttore, o il suo
rappresentante stabilito in Svizzera, redige una dichiarazione scritta di conformità giusta l'allegato 31.

2.

Il costruttore prepara la documentazione tecnica descritta al numero 3; il costruttore o il suo rappresentante la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti dei controlli successivi per almeno dieci anni dalla data
di fabbricazione dell'ultimo esemplare.

Nel caso in cui il costruttore non sia stabilito in Svizzera e non vi sia alcun
rappresentante stabilito in Svizzera, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile della messa in circolazione del prodotto sul mercato svizzero.

3.

La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del
prodotto ai requisiti della direttiva CE. A tal fine, deve comprendere il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto (cfr. allegato 30).

4.

Il costruttore, o il suo rappresentante, conserva copia della dichiarazione di
conformità insieme alla documentazione tecnica.

5.

Il costruttore prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di
cui al numero 2 e ai requisiti della direttiva CE che si applicano a essi.

275 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

276

GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del
15.2.2000, p. 20.

Ordinanza

133

747.201.1

Allegato 23277 (allegato 20)

Controllo di fabbricazione interno e prove Questa procedura corrisponde a quella dell'allegato 22, completata dalle seguenti disposizioni supplementari: Su una o più imbarcazioni rappresentative della produzione del costruttore vengono
eseguite una o più delle seguenti prove, calcoli equivalenti o controlli da parte del
costruttore stesso o del suo rappresentante stabilito in Svizzera: prova di stabilità conformemente al numero 3.2 dell'Allegato I della direttiva
CE278 (requisiti di sicurezza essenziali); prova delle caratteristiche di galleggiabilità conformemente al numero 3.3
dell'Allegato I della direttiva CE (requisiti di sicurezza essenziali).

Queste prove o calcoli o controlli sono eseguiti sotto la responsabilità di un organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato secondo l'articolo 148i (organismo notificato), scelto dal costruttore. Sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il costruttore affigge il numero distintivo dello stampo utilizzato durante il processo di
fabbricazione.

277 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

278

GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del
15.2.2000, p. 20.

Navigazione interna 134

747.201.1

Allegato 24279 (allegato 20)

Esame del tipo 1.

L'organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato secondo l'articolo 148i
(organismo notificato) accerta e dichiara che un esemplare, rappresentativo
della produzione considerata, soddisfa le prescrizioni della sezione 46.

2.

La domanda di esame del tipo dev'essere presentata dal costruttore o dal suo
rappresentante stabilito in Svizzera a un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:
- il nome e l'indirizzo del costruttore e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato; - la documentazione tecnica descritta al numero 3.

Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare
rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato «tipo»280. L'organismo notificato può chiedere altri esemplari dello stesso tipo
qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.

3.

La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del
prodotto ai requisiti di sicurezza essenziali della direttiva CE281. A tal fine,
deve comprendere il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto (cfr. allegato 30).

4

L'organismo notificato 4.1

esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in
conformità con tale documentazione e individua i componenti progettati in
conformità delle norme definite giusta l'articolo 148g capoverso 2 nonché
quelli progettati senza applicare tali norme; 4.2

effettua o fa effettuare gli esami e le prove necessari per verificare se le soluzioni adottate dal costruttore soddisfano i requisiti di sicurezza essenziali
della direttiva CE qualora non siano state applicate le norme definite giusta
l'articolo 148g capoverso 2; 279 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

280

Uno stesso tipo può coprire più varianti di un prodotto a condizione che le differenze tra
le varianti non influiscano sul livello di sicurezza e su altri requisiti in materia di prestazioni del prodotto.

281

GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del
15.2.2000, p.20.

Ordinanza

135

747.201.1

4.3

effettua e fa effettuare gli esami e le prove necessari per verificare se, qualora il costruttore abbia applicato le norme definite giusta l'articolo 148g
capoverso 2, tali norme siano state correttamente applicate; 4.4

concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le prove necessari devono essere effettuati.

5.

Se il tipo soddisfa i requisiti di sicurezza essenziali della direttiva CE,
l'organismo notificato rilascia un attestato di esame del tipo al richiedente.
L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del costruttore, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari per
l'identificazione del tipo approvato.

All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una copia.

Se al costruttore viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo,
l'organismo notificato deve fornire i motivi dettagliati di tale rifiuto.

6.

Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione
tecnica relativa all'attestato di esame del tipo di tutte le modifiche al prodotto approvato che devono ricevere un'ulteriore approvazione, qualora tali
modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti di sicurezza essenziali o modalità di uso prescritte del prodotto. Questa nuova approvazione
viene rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di
esame del tipo.

7.

Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame del tipo ed i complementi rilasciati e ritirati.

8.

Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame
del tipo o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.

9.

Il costruttore, o il suo rappresentante, conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame del tipo e dei loro complementi
per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare. Nel
caso in cui né il costruttore né il suo rappresentante siano stabiliti in Svizzera, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe
alla persona responsabile della messa in circolazione del prodotto sul mercato svizzero.

Navigazione interna 136

747.201.1

Allegato 25282 (allegato 20)

Conformità al tipo 1.

Il costruttore, o il suo rappresentante stabilito in Svizzera, si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato
di esame del tipo e soddisfano i pertinenti requisiti della direttiva CE283. Il
costruttore redige una dichiarazione di conformità (cfr. allegato 31).

2.

Il costruttore prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di
esame del tipo e ai pertinenti requisiti della direttiva CE.

3.

Il costruttore, o il suo rappresentante, conserva copia della dichiarazione di
conformità per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo
esemplare.

Nel caso in cui né il costruttore né il suo rappresentante siano stabiliti in
Svizzera, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile della messa in circolazione del prodotto sul
mercato svizzero (cfr. allegato 30).

282 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

283

GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del
15.2.2000, p. 20.

Ordinanza

137

747.201.1

Allegato 26284 (allegato 20)

Garanzia di qualità della produzione 1.

Il costruttore che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 si accerta e dichiara
che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di
esame del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva CE285 che si applicano
a essi. Il costruttore, o il suo rappresentante stabilito in Svizzera, redige una
dichiarazione di conformità (allegato 31). La dichiarazione di conformità
dev'essere accompagnata dal contrassegno d'identificazione dell'organismo
accreditato, riconosciuto o autorizzato secondo l'articolo 148i (organismo
notificato), responsabile della sorveglianza di cui al numero 4.

2.

Il costruttore deve applicare un sistema di qualità della produzione, eseguire
l'ispezione e le prove del prodotto finito secondo quanto specificato al numero 3, e dev'essere assoggettato alla sorveglianza di cui al numero 4.

3.

Sistema di qualità

3.1

Il costruttore presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità
per i prodotti interessati a un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:
- tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti prevista;
- la documentazione relativa al sistema qualità;
- se del caso, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato (cfr. allegato 30) e una copia dell'attestato di esame del tipo.

3.2

Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo oggetto
dell'attestato di esame del tipo e ai requisiti della direttiva CE che si applicano a essi.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal costruttore devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità
deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali
e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità dei prodotti; - dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo e garanzia della qualità; 284 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

285

GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del
15.2.2000, p. 20.

Navigazione interna 138

747.201.1

- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione (con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli);

- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.; - dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.

3.3

L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i
requisiti di cui al numero 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei
sistemi qualità che soddisfano la norma definita secondo l'articolo 148g capoverso 2.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un
esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura
di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del costruttore.

La decisione viene notificata al costruttore. La notifica deve contenere le
conclusioni dell'esame e la motivazione della decisione.

3.4

Il costruttore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il costruttore, o il suo rappresentante, informa l'organismo notificato che ha
approvato il sistema qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema
modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al numero 3.2, o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al costruttore. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione della decisione.

4.

Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato 4.1

La sorveglianza deve garantire che il costruttore soddisfi tutti gli obblighi
derivanti dal sistema qualità approvato 4.2

Il costruttore consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai
locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito fornendo tutte le informazioni necessarie, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema qualità;
- altra documentazione quali i rapporti e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3

L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il costruttore mantenga e applichi il sistema qualità e fornisce al
costruttore un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

Ordinanza

139

747.201.1

4.4

Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il
costruttore. In tale occasione, se necessario, l'organismo notificato può
svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al costruttore un rapporto sulla visita e, se sono
state svolte prove, una relazione di prova.

5.

Il costruttore tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci
anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare:
- la documentazione sul sistema garanzia di qualità (n. 3.1 secondo comma);

- gli adeguamenti del sistema garanzia di qualità (n. 3.4 cpv. 2);
- le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato (n. 3.4 cpv. 4, n. 4.3 e n. 4.4).

6.

Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o
ritirate.

Navigazione interna 140

747.201.1

Allegato 27286 (allegato 20)

Verifica su prodotto 1.

Questo allegato descrive la procedura con cui il costruttore, o il suo rappresentante stabilito in Svizzera, si accerta e dichiara che i prodotti cui si applicano le disposizioni del numero 3 sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame del tipo e soddisfano i pertinenti requisiti della direttiva
CE287.

2.

Il costruttore prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di
esame del tipo e ai pertinenti requisiti della direttiva CE. Il costruttore, o il
suo rappresentante, redige una dichiarazione di conformità (cfr. allegato 31).

3.

L'organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato secondo l'articolo 148i
(organismo notificato) procede agli esami e alle prove del caso per verificare
la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva CE, o mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto secondo quanto stabilito al numero 5,
o mediante controllo e prova statistici sui prodotti secondo quanto stabilito
al numero 6, a scelta del costruttore.

4.

Il costruttore, o il suo rappresentante stabilito in Svizzera, conserva copia
della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di
fabbricazione del prodotto.

5.

Controllo e prova di ogni singolo prodotto 5.1

Tutti i prodotti vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità alle norme definite giusta l'articolo
148g capoverso 2, o prove equivalenti per verificarne la conformità al tipo
oggetto dell'attestato di esame del tipo e ai pertinenti requisiti della direttiva
CE.

5.2

L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione
su ciascun prodotto approvato e redige un attestato di conformità inerente
alle prove effettuate.

5.3

Il costruttore, o il suo rappresentante, deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

286 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

287

GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del
15.2.2000, p. 20.

Ordinanza

141

747.201.1

6.

Verifica statistica 6.1

Il costruttore presenta i suoi prodotti sotto forma di lotti omogenei e prende
tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca
l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.

6.2

I prodotti devono essere presentati alla verifica sotto forma di lotti omogenei. Da ciascun lotto viene prelevato un campione a caso. Gli esemplari di
un campione vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità alle norme definite giusta l'articolo
148g capoverso 2, o prove equivalenti per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della direttiva CE e per determinare se si debba accettare
o rifiutare il lotto.

6.3

La verifica statistica deve avvenire considerando i seguenti elementi:
- metodi statistici utilizzati;
- programma di campionamento e sue caratteristiche operative.

6.4

Per i lotti accettati, l'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero
di identificazione su ogni singolo prodotto e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate. Tutti i prodotti del lotto possono essere
messi in circolazione sul mercato a eccezione di quelli del campione riscontrati non conformi.

Se un lotto è rifiutato, l'organismo notificato prende le misure appropriate
per evitarne la messa in circolazione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti
sia frequente, l'organismo notificato può decidere di sospendere la verifica
statistica.

Il costruttore può apporre, sotto la responsabilità dell'organismo notificato,
il numero di identificazione di quest'ultimo nel corso della fabbricazione.

6.5

Il costruttore, o il suo rappresentante, deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

Navigazione interna 142

747.201.1

Allegato 28288 (allegato 20)

Verifica di un unico prodotto 1.

Questo allegato descrive la procedura con cui il costruttore accerta e dichiara che il prodotto considerato, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al
numero 2, è conforme ai requisiti della sezione 46. Il costruttore, o il suo
rappresentante stabilito in Svizzera, redige una dichiarazione di conformità
(vedi allegato 31).

2.

L'organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato secondo l'articolo 148i
(organismo notificato) esamina il prodotto e procede alle opportune prove,
in conformità delle norme definite giusta l'articolo 148g capoverso 2, o a
prove equivalenti, per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti
della direttiva CE289.

L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sul prodotto approvato e redige un attestato di conformità relativo alle
prove effettuate.

3.

La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del
prodotto ai requisiti della direttiva CE, di comprendere il suo progetto, la
sua fabbricazione ed il suo funzionamento (cfr. allegato 30).

288 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

289

GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del
15.2.2000, p. 20.

Ordinanza

143

747.201.1

Allegato 29290 (allegato 20)

Garanzia qualità totale 1.

Questo allegato descrive la procedura con cui il costruttore che soddisfa gli
obblighi di cui al numero 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione
soddisfano i pertinenti requisiti della direttiva CE291. Il costruttore o il suo
rappresentante stabilito in Svizzera redige una dichiarazione di conformità
(cfr. allegato 31). La dichiarazione di conformità deve essere accompagnata
dal numero di identificazione dell'organismo accreditato, riconosciuto o
autorizzato secondo l'articolo 148i (organismo notificato) responsabile della
sorveglianza di cui al numero 4.

2.

Il costruttore applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la
fabbricazione, l'ispezione finale ed il collaudo del prodotto secondo quanto
specificato al numero 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al numero 4.

3.

Sistema qualità

3.1

Il costruttore presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità a
un organismo notificato.

La domanda deve contenere:
- tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;
- la documentazione relativa al sistema qualità.

3.2

Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti ai requisiti della
direttiva CE che si applicano a essi.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal costruttore devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di criteri, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità
deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali
e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità di progettazione e di qualità dei prodotti; - delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si intende applicare qualora non vengano applicate pienamente le norme definite
giusta l'articolo 148g capoverso 2, nonché degli strumenti che permetteranno di garantire l'osservanza dei requisiti di sicurezza essenziali della
direttiva CE che si applicano ai prodotti; 290 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

291

GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del
15.2.2000, p. 20.

Navigazione interna 144

747.201.1

- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione, che verranno applicati nella progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria in questione; - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualità e nella garanzia
della qualità;

- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; - della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.; - dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.

3.3

L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i
requisiti di cui al numero 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei
sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma designata secondo
l'articolo 148g capoverso 2 (EN 29001).

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un
esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura
di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del costruttore.

La decisione viene notificata al costruttore. La notifica deve contenere le
conclusioni dell'esame e la motivazione della decisione.

3.4

Il costruttore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il costruttore, o il suo rappresentante, informa l'organismo notificato che ha
approvato il sistema qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione al costruttore. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e
la motivazione della decisione.

4

Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato 4.1

La sorveglianza deve garantire che il costruttore soddisfi tutti gli obblighi
derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2

Il costruttore consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai
locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo
tutte le informazioni necessarie, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema qualità;
- la documentazione prevista dalla sezione «Sviluppo» del sistema garanzia di qualità, ad esempio risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.; - la documentazione prevista dalla sezione «Fabbricazione» del sistema garanzia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature,
le qualifiche del personale, ecc.

Ordinanza

145

747.201.1

4.3

L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il costruttore mantenga e applichi il sistema qualità e fornisce al
costruttore un rapporto sulle verifiche effettuate.

4.4

L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il
costruttore, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema qualità.
Esso fornisce al costruttore un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un
rapporto sulla prova stessa.

5.

Il costruttore, per almeno dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione
dell'ultimo esemplare, tiene a disposizione delle autorità che svolgono i
controlli successivi:
- la documentazione sul sistema garanzia di qualità (n. 3.1 cpv. 2 secondo comma);

- le modifiche del sistema garanzia di qualità (n. 3.4 cpv. 2);
- le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato (n. 3.4 cpv. 4 e n. 4.3 e 4.4).

6.

Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi qualità rilasciate o
ritirate.

Navigazione interna 146

747.201.1

Allegato 30292 (art. 148g)

Documentazione tecnica fornita dal costruttore La documentazione tecnica di cui agli allegati 22, 24, 25, 26 e 28 deve comprendere
tutti i dati o mezzi pertinenti usati dal costruttore, per garantire che i componenti o
l'imbarcazione siano conformi ai relativi requisiti di sicurezza essenziali.

La documentazione tecnica deve consentire la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento del prodotto nonché permettere di valutarne la conformità alle disposizioni della sezione 46 della presente ordinanza.

La documentazione deve comprendere, se necessario ai fini della valutazione: una descrizione generale del tipo;

disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoassemblaggi, dei circuiti, ecc.;

descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e
schemi e del funzionamento del prodotto; un elenco delle norme definite giusta l'articolo 148g capoverso 2, applicate
interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate
per rispondere ai requisiti di sicurezza essenziali qualora non siano state applicate le norme definite giusta l'articolo 148g capoverso 2; i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati, ecc.;

i risultati delle prove o specificamente i calcoli di stabilità secondo il numero
3.2 dei requisiti essenziali e di galleggiabilità secondo il numero 3.3 dei requisiti essenziali dell'allegato I della direttiva CE293.

292 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

293

GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del
15.2.2000, p. 20.

Ordinanza

147

747.201.1

Allegato 31294 (art. 148j)

Dichiarazione di conformità 1.

La dichiarazione di conformità alla sezione 46 della presente ordinanza deve
accompagnare:
- le imbarcazioni sportive ed essere allegata al manuale del proprietario;
- i componenti di cui all'allegato II della direttiva CE295.

2.

La dichiarazione di conformità deve contenere le seguenti indicazioni:
- nome e indirizzo del costruttore o del suo rappresentante stabilito in Svizzera;

- descrizione dell'imbarcazione sportiva o dei componenti;
- riferimento alle pertinenti norme utilizzate, definite secondo l'articolo 148g capoverso 2, o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità; - se del caso, riferimento all'attestazione del tipo rilasciata da un organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato giusta l'articolo 148i; - se del caso, nome e indirizzo dell'organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato;

- identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il costruttore o il suo mandatario stabilito in Svizzera; - per i componenti, una dichiarazione della loro conformità ai requisiti di sicurezza essenziali.

294 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

295

GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del
15.2.2000, p. 20.

Navigazione interna 148

747.201.1

Allegato 32296 (art. 100)

Programma d'esame per le imbarcazioni sportive 1 Oltre alla prova della conformità ai requisiti di sicurezza essenziali di cui all'allegato I della direttiva CE297, occorre esaminare i requisiti per le imbarcazioni sportive
di cui all'articolo 107 (Principio) secondo il seguente programma: a.

Verbale dell'esame tecnico Il verbale dell'esame tecnico contiene l'esame dell'illuminazione (art. 18a,
19, 24, 25), degli impianti sanitari (art. 108 cpv. 1), dei contenitori di sostanze pericolose per le acque (art. 108 cpv. 2) e della sala macchine (art.
108 cpv. 3).

b.

Verbale della misurazione delle vele Il verbale della misurazione delle vele contiene l'esito della misurazione
delle vele giusta l'allegato 12 e la constatazione di un eventuale equipaggiamento minimo ridotto ai sensi dell'articolo 163 capoverso 2.

c.

Verbale della misurazione del rumore Il verbale della misurazione del rumore conferma la misurazione del rumore
d'esercizio dei battelli a motore giusta l'articolo 109 e l'allegato 10.

2 I verbali d'esame devono essere redatti nelle tre lingue ufficiali svizzere e sono
stampati dall'Associazione dei servizi cantonali della navigazione.

296 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

297

GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del
15.2.2000, p. 20.

Ordinanza

149

747.201.1

Allegato 33298 (art. 100 cpv. 4)

Verbale del collaudo 1 Il verbale del collaudo deve essere redatto nelle tre lingue ufficiali svizzere e deve
contenere almeno i seguenti dati: costruttore del natante;

tipo del natante;

numero HIN (numero dello scafo);

indicazione del tipo di natante;

conferma dello svolgimento dell'esame tecnico con indicazione del numero
del certificato del tipo e della data dell'esame riportata nel verbale d'esame
tecnico;

conferma dello svolgimento della misurazione delle vele per battelli a vela
con indicazione del numero del certificato del tipo e della data dell'esame riportata nel verbale d'esame della misurazione delle vele; conferma dello svolgimento della misurazione del rumore d'esercizio per i
battelli a motore con indicazione del numero del certificato del tipo e della
data dell'esame riportata nel verbale d'esame della misurazione del rumore; conferma dello svolgimento dell'omologazione concernente i gas di scarico
con l'indicazione del numero del certificato tipo secondo l'articolo 121 capoverso 4; conferma della completezza dell'equipaggiamento secondo gli articoli 107a
capoversi 3-5, 132 e 134;

conferma della completezza dei documenti giusta il numero 1 del verbale di
collaudo;

conferma della conformità dell'imbarcazione sportiva al modello esaminato;

conferma dello svolgimento dei controlli di funzionamento;

luogo e data del rilascio del verbale di collaudo;

nome e indirizzo della persona o dell'impresa autorizzata all'esecuzione del
collaudo.

2 Il verbale di collaudo è stampato dall'Associazione dei servizi cantonali della navigazione.

3 L'ente che stampa il verbale di collaudo è libero di definirne la forma. Il verbale
deve tuttavia contenere almeno i dati di cui al capoverso 1.

298 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Navigazione interna 150

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