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1

Ordinanza

sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) del 9 aprile 1997 (Stato 1° gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 55 numero 3 della legge federale del 24 giugno 19021
concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole(LIE); in esecuzione della legge federale del 19 marzo 19762 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici e della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Campo d'applicazione

1

La presente ordinanza si applica ai prodotti elettrici a bassa tensione utilizzati con una tensione nominale che non supera 1000 V in corrente alternata o 1500 V in corrente continua (prodotti a bassa tensione).

2

Non si applica ai prodotti a bassa tensione, la cui sicurezza elettrica è disciplinata da atti normativi specifici.

3

Per la compatibilità elettromagnetica sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza del 9 aprile 19974 sulla compatibilità elettromagnetica.


Art. 2

Immissione in commercio 1

Per immissione in commercio s'intende il trasferimento o la consegna, a titolo oneroso o gratuito, di prodotti a bassa tensione per il commercio o l'utilizzazione in Svizzera.

2

La messa in servizio di prodotti a bassa tensione a scopi professionali nella propria impresa è equiparata all'immissione in commercio, se quest'ultima non ha avuto luogo in precedenza conformemente al capoverso 1.

3

Il trasferimento di un prodotto per eseguire test di funzionamento o di sicurezza, per l'ulteriore lavorazione o per l'esportazione non è considerato come immissione in commercio.

RU 1997 1016 1

RS 734.0

2

RS 819.1

3

RS 946.51

4

RS 734.5

734.26

Energia

2

734.26


Art. 3

Sicurezza

In condizioni di esercizio o di impiego conformi alle disposizioni e, per quanto possibile, anche in condizioni prevedibili di esercizio o di impiego non corretto o, ancora, in presenza di guasti prevedibili, i prodotti a bassa tensione non devono mettere in pericolo persone o cose.

Capitolo 2:

Immissione in commercio di nuovi prodotti a bassa tensione Sezione 1: Prodotti a bassa tensione in generale

Art. 4

Requisiti principali

1

I prodotti a bassa tensione destinati ad essere utilizzati ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata o fra 75 e 1500 V in corrente continua possono essere immessi in commercio soltanto se sono conformi ai requisiti principali di cui all'allegato I della direttiva 73/23/CE del 19 febbraio 19735 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (direttiva «bassa tensione»).

2

Sono esclusi i prodotti e i fenomeni elencati nell'allegato II di tale direttiva.


Art. 5

Norme tecniche

1

L'Ufficio federale dell'energia (Ufficio), d'intesa con il Segretariato di Stato d'economia (Seco)6 e, qualora si tratti di prodotti a bassa tensione per scopi militari, con i servizi competenti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport7, designa le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti principali.

2

Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale.

3

L'Ufficio può incaricare organizzazioni svizzere di normazione indipendenti di elaborare norme tecniche.

4

Le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con titolo e referenza8.

5

GU n. L 77 del 26.3.1973, p. 29, modificata dalla direttiva 93/68 del 14.6.1993 (GU n. L 220/1 del 30.8.93). Il testo della direttiva può essere richiesto, conformemente all'ordinanza del 21 dic. 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11), all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3003 Berna o al Centro svizzero d'informazioni sulle norme tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

6

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

7

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

8

L'elenco dei titoli delle norme designate e il loro testo possono essere richiesti allo switec.

Prodotti elettrici a bassa tensione 3

734.26


Art. 6

Dichiarazione di conformità 1

Chiunque immetta in commercio un prodotto a bassa tensione deve poter presentare una dichiarazione di conformità dalla quale risulti che il prodotto a bassa tensione è conforme ai requisiti principali.

2

Se il prodotto a bassa tensione è assoggettato a diverse regolamentazioni, che esigono una dichiarazione di conformità, può essere stilata una sola dichiarazione.

3

La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una delle lingue ufficiali svizzere o in inglese e contenere le seguenti indicazioni: a. nome, cognome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante stabilito in Svizzera;

b. una descrizione del prodotto a bassa tensione; c. le prescrizioni tecniche, norme o altre specificazioni applicate; d. nome, cognome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante stabilito in Svizzera.

4

La dichiarazione di conformità deve poter essere presentata durante dieci anni a decorrere dalla fabbricazione del prodotto. Per le produzioni in serie, il termine decorre dalla fabbricazione dell'ultimo esemplare.


Art. 7

Adempimento dei requisiti 1

Se i prodotti a bassa tensione sono fabbricati conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 5, si presume che i requisiti principali siano adempiuti.

2

Se tali norme non sono applicate o lo sono solo parzialmente, chi immette in commercio deve poter provare che i requisiti principali sono rispettati in altro modo.

3

Chi immette in commercio deve tenere a disposizione una documentazione tecnica che permetta all'organo di controllo (art. 21 LIE) di verificare il rispetto dei requisiti principali.


Art. 8

Documentazione tecnica 1

La documentazione tecnica deve essere redatta in una delle lingue ufficiali svizzere o in inglese e contenere le seguenti indicazioni: a. una descrizione generale del prodotto; b. i disegni e i piani di progettazione e fabbricazione in particolare schemi di componenti, sottounità e circuiti; c. le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione dei disegni e dei piani citati nonché del funzionamento dei prodotti; d. un elenco delle norme applicate integralmente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni scelte per soddisfare i requisiti principali, in quanto le norme designate non siano state applicate;

Energia

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e. i risultati dei calcoli di costruzione e degli esami; f.

i rapporti interni o di terzi sulle prove effettuate.

2

La documentazione tecnica può essere redatta in un'altra lingua, se le informazioni necessarie per la sua valutazione sono fornite in una delle lingue ufficiali svizzere o in inglese.

3

La documentazione tecnica deve poter essere presentata durante dieci anni a decorrere dalla fabbricazione del prodotto a bassa tensione. Per le produzioni in serie, il termine decorre dalla fabbricazione dell'ultimo esemplare.

Sezione 2: Prodotti a bassa tensione particolari

Art. 9

Regole tecniche riconosciute 1

I prodotti a bassa tensione che non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva «bassa tensione» o che sono elencati nell'allegato II di tale direttiva possono essere immessi in commercio soltanto se sono conformi alle regole tecniche riconosciute.

2

Per regole tecniche riconosciute si intendono in particolare le norme armonizzate a livello internazionale IEC9 e CENELEC10, e in mancanza di queste, le norme svizzere11.

3

In mancanza di norme tecniche specifiche, devono essere prese in considerazione le norme applicabili per analogia o eventuali istruzioni tecniche.


Art. 10

Rispetto delle regole tecniche riconosciute 1

Chiunque immetta in commercio un prodotto a bassa tensione secondo l'articolo 9 capoverso 1, deve poter provare che tale prodotto è conforme alle regole tecniche riconosciute.

2

Per i prodotti a bassa tensione con una tensione d'esercizio inferiore a 50 V in corrente alternata o inferiore a 75 V in corrente continua e con corrente d'esercizio inferiore a 2 A, la prova è necessaria soltanto se il loro particolare funzionamento o le loro condizioni particolari di utilizzazione possono mettere in pericolo persone o cose.

3

Il fabbricante, il suo rappresentante stabilito in Svizzera o la persona che immette in commercio in Svizzera devono poter essere identificati in modo semplice e inequivocabile mediante indicazione sul prodotto a bassa tensione, sull'imballaggio o nei relativi documenti.

9

International Electrotechnical Commission.

10

Comité Européen de Normalisation ELECtrotechnique.

11

Le norme possono essere richieste presso il Centro svizzero d'informazioni sulle norme tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Prodotti elettrici a bassa tensione 5

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Sezione 3: Contrassegno di sicurezza facoltativo

Art. 11

Principio

Chi vuole immettere in commercio un prodotto elettrico12 con il contrassegno di sicurezza facoltativo (art. 16), necessita di un'autorizzazione dell'organo di controllo.


Art. 12

Condizioni per l'autorizzazione 1

L'autorizzazione è rilasciata se il fabbricante, il suo rappresentante stabilito in Svizzera o chi immette in commercio prova che il prodotto13 è conforme ai requisiti definiti dall'articolo 4 o 9.

2

La domanda d'autorizzazione deve contenere: a. una breve descrizione del prodotto; b. il marchio di fabbrica, la designazione del tipo e le caratteristiche tecniche principali;

c. la prova della compatibilità elettromagnetica secondo le disposizioni dell'ordinanza del 9 aprile 199714 sulla compatibilità elettromagnetica;

d. il rapporto sulle prove effettuate o il certificato di conformità di un organismo di cui all'articolo 13;

e. su domanda, la documentazione tecnica e un campione del prodotto.


Art. 13

Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità 1

I laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità che stilano rapporti e certificati devono: a. essere accreditati conformemente all'ordinanza del 17 giugno 199615 sull'accreditamento e sulla designazione;

b. essere riconosciuti dalla Svizzera nell'ambito di convenzioni internazionali; oppure

c. essere autorizzati in altro modo dal diritto svizzero.

2

Chiunque si riferisca alla documentazione di un organismo diverso da quelli citati nel capoverso 1, deve dimostrare con verosimiglianza che le procedure applicate e le qualifiche di tale organismo sono conformi ai requisiti svizzeri (art. 18 cpv. 2 LOTC).

12 Nuova espressione giusta l'art. 19 n. 2 dell'O del 2 feb. 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani (RS 734.25).

13 Nuova espressione giusta l'art. 19 n. 2 dell'O del 2 feb. 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani (RS 734.25). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

14

RS 734.5

15

RS 946.512

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Art. 14

Validità dell'autorizzazione 1

L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo.

2

Se si richiede la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione, l'organo di controllo decide se occorre fornire una nuova prova.


Art. 15

Revoca dell'autorizzazione L'autorizzazione è ritirata se le condizioni necessarie per il suo rilascio non sono più adempiute.


Art. 16

Contrassegno di sicurezza 1

Il contrassegno di sicurezza facoltativo ha la forma seguente: . c

d

= 1 3

,

2

Se tecnicamente non è possibile apporre il contrassegno di cui al capoverso 1, l'organo di controllo può autorizzare un altro contrassegno.

Capitolo 3: Immissione in commercio di prodotti a bassa tensione usati

Art. 17

1 I prodotti a bassa tensione usati possono essere immessi in commercio soltanto se adempiono i requisiti in vigore al momento della loro prima immissione in commercio.

2

Dopo aver subìto trasformazioni o rinnovazioni che concernono essenzialmente la sicurezza, i prodotti a bassa tensione soggiacciono, per quanto riguarda tali trasformazioni e rinnovazioni, alle disposizioni relative all'immissione in commercio di nuovi prodotti.

Capitolo 4: Esposizione e presentazione

Art. 18

I prodotti a bassa tensione, che non adempiono i requisiti per l'immissione in commercio, possono essere esposti o presentati se: a. è chiaramente indicato che l'adempimento dei requisiti legali non è provato e i prodotti a bassa tensione non possono perciò ancora essere immessi in commercio; b. sono stati adottati i provvedimenti necessari per proteggere persone e cose.

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Capitolo 5: Controllo a posteriori

Art. 19

Principio

1

L'organo di controllo verifica se i prodotti a bassa tensione immessi in commercio soddisfano le prescrizioni della presente ordinanza.

2

A tal fine, effettua verifiche mediante campionatura e procede a controlli qualora indizi fondati indichino che un prodotto a bassa tensione non è conforme alle prescrizioni.

3

Può esigere che l'Amministrazione delle dogane gli fornisca informazioni, durante un periodo determinato, sull'importazione di prodotti a bassa tensione designati in modo preciso.


Art. 20

Competenze dell'organo di controllo 1

Nell'ambito dei controlli a posteriori, l'organo di controllo può esigere la documentazione e le informazioni necessarie per provare la conformità, prelevare campioni e far effettuare esami nonché penetrare nei locali commerciali durante le ore di lavoro usuali.

2

Se chi immette in commercio non fornisce o fornisce solo parzialmente la documentazione richiesta entro il termine stabilito dall'organo di controllo, quest'ultimo può ordinare una verifica. I costi sono a carico della persona che immette in commercio.

3

L'organo di controllo può pure ordinare una verifica qualora: a. dalla prova di cui agli articoli 6 o 10 non risulti abbastanza chiaramente che un prodotto a bassa tensione è conforme ai requisiti; b. esista il dubbio che il prodotto a bassa tensione non corrisponda alla documentazione presentata.

4

Se la verifica di cui al capoverso 3 dimostra che il prodotto a bassa tensione non è conforme ai requisiti, i costi di tale verifica sono a carico della persona che immette in commercio.

5

Prima di ordinare una verifica, l'organo di controllo dà la possibilità di esprimersi alla persona che immette in commercio. Un prodotto a bassa tensione scelto dall'organo di controllo va messo gratuitamente a disposizione di quest'ultimo per la verifica.


Art. 21

Provvedimenti

1

Se dal controllo o dalla verifica risulta che le prescrizioni della presente ordinanza sono state violate, l'organo di controllo ordina adeguati provvedimenti.

2

Se necessario per proteggere la sicurezza, l'organo di controllo può vietarne l'ulteriore immissione in commercio, disporne il ritiro, il sequestro o la confisca e pubblicare i provvedimenti adottati.

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3

L'organo di controllo ha la competenza di accordare assistenza amministrativa internazionale conformemente all'articolo 22 LOTC.

Capitolo 6: Emolumenti e disposizioni penali16

Art. 22

Emolumenti

Per le sue decisioni relative al controllo dei prodotti a bassa tensione, l'organo di controllo riscuote un emolumento secondo le disposizioni del regolamento applicabile. Quest'ultimo è applicabile per analogia ai contrassegni di sicurezza facoltativi.


Art. 23


17



Art. 24

Disposizioni penali

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizzi il contrassegno di sicurezza facoltativo senza autorizzazione, è punito secondo l'articolo 55 LIE.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 25


18



Art. 26

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1997.

16 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 2 feb. 2000 (RU 2000 762).

17 Abrogato dal n. I 3 dell'O del 2 feb. 2000 (RU 2000 762).

18 Abrogato dal n. IV 23 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

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Allegato

19

[RU 1992 2504] 20

RS 734.1. La modifica qui appresso è inserita nel testo menzionato.

21

RS 734.2. La modifica qui appresso è inserita nel testo menzionato.

22

[RU 1991 1476, 1992 2499 art. 15 n. 2, 1997 1016 all. n. 4, 1998 54 all. n. 3, 1999 704 II 19 754 all. n. 2. RU 2000 734 art. 18] 23

RS 734.42. La modifica qui appresso è inserita nel testo menzionato.

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