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1

Ordinanza

sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) del 9 aprile 1997 (Stato 1° dicembre 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 55 numero 3 della legge del 24 giugno 19021 sugli impianti
elettrici (LIE); in esecuzione della legge federale del 12 giugno 20092 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),4 ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Campo d'applicazione

1

La presente ordinanza si applica ai prodotti elettrici a bassa tensione utilizzati con una tensione nominale che non supera 1000 V in corrente alternata o 1500 V in corrente continua (prodotti a bassa tensione).

2

Non si applica ai prodotti a bassa tensione, la cui sicurezza elettrica è disciplinata da atti normativi specifici.

3

Per la compatibilità elettromagnetica si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 18 novembre 20095 sulla compatibilità elettromagnetica.6

Art. 2

Immissione in commercio 1

Per immissione in commercio s'intende il trasferimento o la consegna, a titolo oneroso o gratuito, di prodotti a bassa tensione per il commercio o l'utilizzazione in Svizzera.

2

La messa in servizio di prodotti a bassa tensione a scopi professionali nella propria impresa è equiparata all'immissione in commercio, se quest'ultima non ha avuto luogo in precedenza conformemente al capoverso 1.

RU 1997 1016 1 RS

734.0

2 RS

930.11

3 RS

946.51

4

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. 4 all'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583).

5 RS

734.5

6

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 3 all'O del 18 nov. 2009 sulla compatibilità elettromagnetica, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6243).

734.26

Impianti elettrici

2

734.26

3

...7


Art. 3

Sicurezza

In condizioni di esercizio o di impiego conformi alle disposizioni e, per quanto possibile, anche in condizioni prevedibili di esercizio o di impiego non corretto o, ancora, in presenza di guasti prevedibili, i prodotti a bassa tensione non devono mettere in pericolo persone o cose.

Capitolo 2:

Immissione in commercio di nuovi prodotti a bassa tensione Sezione 1: Prodotti a bassa tensione in generale

Art. 4

Requisiti principali

1

I prodotti a bassa tensione destinati a essere utilizzati a una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata o fra 75 e 1500 V in corrente continua possono essere immessi in commercio soltanto se sono conformi ai requisiti principali di cui all'allegato I della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 20068 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (versione codificata; direttiva «bassa tensione»).9 2 Sono esclusi i prodotti e i fenomeni elencati nell'allegato II di tale direttiva.


Art. 5

Norme tecniche

1

L'Ufficio federale dell'energia (Ufficio), d'intesa con il Segretariato di Stato d'economia (Seco)10 e, qualora si tratti di prodotti a bassa tensione per scopi militari, con i servizi competenti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport11, designa le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti principali.

2

Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale.

3

L'Ufficio può incaricare organizzazioni svizzere di normazione indipendenti di elaborare norme tecniche.

4

Le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con titolo e referenza12.

7

Abrogato dal n. I 1 dell'O dell'11 giu. 2010 che adegua le ordinanze settoriali in materia di sicurezza dei prodotti, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2749).

8

GU n. L 374 del 27.12.2006, pag. 10; consultabile all'indirizzo http://eur-lex-europa.eu 9

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 3 all'O del 18 nov. 2009 sulla compatibilità elettromagnetica, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6243).

10 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

11 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

12

Il testo di tali norme può essere ottenuto presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (snv); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch

Prodotti elettrici a bassa tensione. O 3

734.26


Art. 6

Dichiarazione di conformità 1

Chiunque immetta in commercio un prodotto a bassa tensione deve poter presentare una dichiarazione di conformità dalla quale risulti che il prodotto a bassa tensione è conforme ai requisiti principali.

2

Se il prodotto a bassa tensione è assoggettato a diverse regolamentazioni, che esigono una dichiarazione di conformità, può essere stilata una sola dichiarazione.

3

La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una delle lingue ufficiali svizzere o in inglese e contenere le seguenti indicazioni: a. nome, cognome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante stabilito in Svizzera;

b. una descrizione del prodotto a bassa tensione; c. le prescrizioni tecniche, norme o altre specificazioni applicate; d. nome, cognome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante stabilito in Svizzera.

4

La dichiarazione di conformità deve poter essere presentata durante dieci anni a decorrere dalla fabbricazione del prodotto. Per le produzioni in serie, il termine decorre dalla fabbricazione dell'ultimo esemplare.


Art. 7

Adempimento dei requisiti 1

Se i prodotti a bassa tensione sono fabbricati conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 5, si presume che i requisiti principali siano adempiuti.

2

Se tali norme non sono applicate o lo sono solo parzialmente, chi immette in commercio deve poter provare che i requisiti principali sono rispettati in altro modo.

3

Chi immette in commercio deve tenere a disposizione una documentazione tecnica che permetta all'organo di controllo (art. 21 LIE) di verificare il rispetto dei requisiti principali.


Art. 8

Documentazione tecnica 1

La documentazione tecnica deve essere redatta in una delle lingue ufficiali svizzere o in inglese e contenere le seguenti indicazioni: a. una descrizione generale del prodotto; b. i disegni e i piani di progettazione e fabbricazione in particolare schemi di componenti, sottounità e circuiti; c. le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione dei disegni e dei piani citati nonché del funzionamento dei prodotti; d. un elenco delle norme applicate integralmente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni scelte per soddisfare i requisiti principali, in quanto le norme designate non siano state applicate;

Impianti elettrici

4

734.26

e. i risultati dei calcoli di costruzione e degli esami; f.

i rapporti interni o di terzi sulle prove effettuate.

2

La documentazione tecnica può essere redatta in un'altra lingua, se le informazioni necessarie per la sua valutazione sono fornite in una delle lingue ufficiali svizzere o in inglese.

3

La documentazione tecnica deve poter essere presentata durante dieci anni a decorrere dalla fabbricazione del prodotto a bassa tensione. Per le produzioni in serie, il termine decorre dalla fabbricazione dell'ultimo esemplare.

Sezione 2: Prodotti a bassa tensione particolari

Art. 9

Regole tecniche riconosciute 1

I prodotti a bassa tensione che non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva «bassa tensione» o che sono elencati nell'allegato II di tale direttiva possono essere immessi in commercio soltanto se sono conformi alle regole tecniche riconosciute.

2

Per regole tecniche riconosciute si intendono in particolare le norme armonizzate a livello internazionale IEC13 e CENELEC14, e in mancanza di queste, le norme svizzere15.

3

In mancanza di norme tecniche specifiche, devono essere prese in considerazione le norme applicabili per analogia o eventuali istruzioni tecniche.


Art. 10

Rispetto delle regole tecniche riconosciute 1

Chiunque immetta in commercio un prodotto a bassa tensione secondo l'articolo 9 capoverso 1, deve poter provare che tale prodotto è conforme alle regole tecniche riconosciute.

2

Per i prodotti a bassa tensione con una tensione d'esercizio inferiore a 50 V in corrente alternata o inferiore a 75 V in corrente continua e con corrente d'esercizio inferiore a 2 A, la prova è necessaria soltanto se il loro particolare funzionamento o le loro condizioni particolari di utilizzazione possono mettere in pericolo persone o cose.

3

Il fabbricante, il suo rappresentante stabilito in Svizzera o la persona che immette in commercio in Svizzera devono poter essere identificati in modo semplice e inequivocabile mediante indicazione sul prodotto a bassa tensione, sull'imballaggio o nei relativi documenti.

13

International Electrotechnical Commission.

14

Comité Européen de Normalisation ELECtrotechnique.

15

Il testo di tali norme può essere ottenuto presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (snv); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch

Prodotti elettrici a bassa tensione. O 5

734.26

Sezione 3: Contrassegno di sicurezza facoltativo

Art. 11

Principio

Chi vuole immettere in commercio un prodotto elettrico16 con il contrassegno di sicurezza facoltativo (art. 16), necessita di un'autorizzazione dell'organo di controllo.


Art. 12

Condizioni per l'autorizzazione 1

L'autorizzazione è rilasciata se il fabbricante, il suo rappresentante stabilito in Svizzera o chi immette in commercio prova che il prodotto17 è conforme ai requisiti definiti dall'articolo 4 o 9.

2

La domanda d'autorizzazione deve contenere: a. una breve descrizione del prodotto; b. il marchio di fabbrica, la designazione del tipo e le caratteristiche tecniche principali;

c. la prova della compatibilità elettromagnetica secondo le disposizioni dell'ordinanza del 9 aprile 199718 sulla compatibilità elettromagnetica;

d. il rapporto sulle prove effettuate o il certificato di conformità di un organismo di cui all'articolo 13;

e. su domanda, la documentazione tecnica e un campione del prodotto.


Art. 13

Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità 1

I laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità che stilano rapporti e certificati devono: a. essere accreditati conformemente all'ordinanza del 17 giugno 199619 sull'accreditamento e sulla designazione;

b. essere riconosciuti dalla Svizzera nell'ambito di convenzioni internazionali; oppure

c. essere autorizzati in altro modo dal diritto svizzero.

2

Chiunque si riferisca alla documentazione di un organismo diverso da quelli citati nel capoverso 1, deve dimostrare con verosimiglianza che le procedure applicate e le qualifiche di tale organismo sono conformi ai requisiti svizzeri (art. 18 cpv. 2 LOTC).

16 Nuova espr. giusta l'art. 19 n. 2 dell'O del 2 feb. 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani, in vigore il 1° marzo 2000 (RU 2000 734).

17 Nuova espr. giusta l'art. 19 n. 2 dell'O del 2 feb. 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani, in vigore il 1° marzo 2000 (RU 2000 734). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

18

[RU 1997 1008 , 2000 762 I n. 6 3012 art. 34 cpv. 3. RU 2009 6243]. Ora: O del 18 nov.

2009 (RS 734.5).

19

RS 946.512

Impianti elettrici

6

734.26


Art. 14

Validità dell'autorizzazione 1

L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo.

2

Se si richiede la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione, l'organo di controllo decide se occorre fornire una nuova prova.


Art. 15

Revoca dell'autorizzazione L'autorizzazione è ritirata se le condizioni necessarie per il suo rilascio non sono più adempiute.


Art. 16

Contrassegno di sicurezza 1

Il contrassegno di sicurezza facoltativo ha la forma seguente: c

d

 1 3

,

2

Se tecnicamente non è possibile apporre il contrassegno di cui al capoverso 1, l'organo di controllo può autorizzare un altro contrassegno.

Capitolo 3: Immissione in commercio di prodotti a bassa tensione usati

Art. 17

1 I prodotti a bassa tensione usati possono essere immessi in commercio soltanto se adempiono i requisiti in vigore al momento della loro prima immissione in commercio.

2

Dopo aver subìto trasformazioni o rinnovazioni che concernono essenzialmente la sicurezza, i prodotti a bassa tensione soggiacciono, per quanto riguarda tali trasformazioni e rinnovazioni, alle disposizioni relative all'immissione in commercio di nuovi prodotti.

Capitolo 4: Esposizione e presentazione

Art. 18

I prodotti a bassa tensione, che non adempiono i requisiti per l'immissione in commercio, possono essere esposti o presentati se: a. è chiaramente indicato che l'adempimento dei requisiti legali non è provato e i prodotti a bassa tensione non possono perciò ancora essere immessi in commercio; b. sono stati adottati i provvedimenti necessari per proteggere persone e cose.

Prodotti elettrici a bassa tensione. O 7

734.26

Capitolo 5: Sorveglianza del mercato20

Art. 19

Principio

1

L'organo di controllo verifica se i prodotti a bassa tensione immessi in commercio soddisfano le prescrizioni della presente ordinanza.

2

A tal fine, effettua verifiche mediante campionatura e procede a controlli qualora indizi fondati indichino che un prodotto a bassa tensione non è conforme alle prescrizioni.

3

Può esigere che l'Amministrazione delle dogane gli fornisca informazioni, durante un periodo determinato, sull'importazione di prodotti a bassa tensione designati in modo preciso.


Art. 20

Competenze dell'organo di controllo 1

Nell'ambito della sorveglianza del mercato, l'organo di controllo può esigere la documentazione e le informazioni necessarie per provare la conformità, prelevare campioni e far effettuare esami nonché accedere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro.21 2 Se chi immette in commercio non fornisce o fornisce solo parzialmente la documentazione richiesta entro il termine stabilito dall'organo di controllo, quest'ultimo può ordinare una verifica. I costi sono a carico della persona che immette in commercio.

3

L'organo di controllo può pure ordinare una verifica qualora: a. dalla prova di cui agli articoli 6 o 10 non risulti abbastanza chiaramente che un prodotto a bassa tensione è conforme ai requisiti; b. esista il dubbio che il prodotto a bassa tensione non corrisponda alla documentazione presentata.

4

Se la verifica di cui al capoverso 3 dimostra che il prodotto a bassa tensione non è conforme ai requisiti, i costi di tale verifica sono a carico della persona che immette in commercio.

5

Prima di ordinare una verifica, l'organo di controllo dà la possibilità di esprimersi alla persona che immette in commercio. Un prodotto a bassa tensione scelto dall'organo di controllo va messo gratuitamente a disposizione di quest'ultimo per la verifica.

20 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 giu. 2010 che adegua le ordinanze settoriali in materia di sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2749).

21 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 giu. 2010 che adegua le ordinanze settoriali in materia di sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2749).

Impianti elettrici

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Art. 21

Provvedimenti

1

Se dal controllo o dalla verifica risulta che le prescrizioni della presente ordinanza sono state violate, l'organo di controllo dispone provvedimenti secondo l'articolo 10 capoversi 2-5 LSPro.22 2 ... 23

3

L'organo di controllo ha la competenza di accordare assistenza amministrativa internazionale conformemente all'articolo 22 LOTC.

Capitolo 6: Emolumenti e disposizioni penali24

Art. 22


25

Emolumenti

1

Conformemente alle disposizioni del regolamento applicabile, gli organi di controllo riscuotono un emolumento e addebitano i costi alle persone interessate per:

a. i controlli se risulta che il prodotto non è conforme alle prescrizioni; b. le decisioni prese nell'ambito del controllo di prodotti a bassa tensione.

2

La presente regolamentazione si applica per analogia anche ai contrassegni di sicurezza facoltativi.


Art. 23


26



Art. 24

Disposizioni penali

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizzi il contrassegno di sicurezza facoltativo senza autorizzazione, è punito secondo l'articolo 55 LIE.

22 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 giu. 2010 che adegua le ordinanze settoriali in materia di sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2749).

23 Abrogato dal n. I 1 dell'O dell'11 giu. 2010 che adegua le ordinanze settoriali in materia di sicurezza dei prodotti, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2749).

24 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 762).

25 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. dell'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

26 Abrogato dal n. I 3 dell'O del 2 feb. 2000, con effetto dal 1° mar. 2000 (RU 2000 762).

Prodotti elettrici a bassa tensione. O 9

734.26

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 25


27



Art. 26

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1997.

27 Abrogato dal n. IV 23 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Impianti elettrici

10

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Allegato

Abrogazione e modifica del diritto vigente 1. L'ordinanza del 7 dicembre 199228 sui prodotti elettrici a bassa tensione è abrogata. 2. a 5.
...29

28

[RU 1992 2504] 29 Le mod. possono essere consultate alla RU 1997 1016.