01.06.2017 - * / In Kraft
01.03.2015 - 31.05.2017
01.05.2014 - 28.02.2015
01.01.2014 - 30.04.2014
01.03.2011 - 31.12.2013
01.07.2008 - 28.02.2011
01.01.2008 - 30.06.2008
01.05.2001 - 31.12.2007
01.08.2000 - 30.04.2001
01.03.2000 - 31.07.2000
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1

Ordinanza
sulla protezione della natura e del paesaggio
(OPN)

del 16 gennaio 1991 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 26 della legge federale del 1° luglio 19661 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN);
in applicazione della Convenzione del 19 settembre 19792 per la conservazione della
vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa, ordina:

Sezione 1:

Protezione della natura, protezione del paesaggio
e conservazione dei monumenti storici nell'adempimento
dei compiti della Confederazione
3

Art. 1


4

Principio

Nell'adempimento dei compiti della Confederazione giusta l'articolo 2 LPN e nell'elaborazione e nella modificazione di testi legali nonché di concezioni e piani settoriali (art. 13 della legge federale del 22 giugno 19795 sulla pianificazione del territorio), le competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni tengono conto delle
esigenze della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.


Art. 2

Collaborazione degli organi incaricati della protezione della natura,
della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti
storici6

1

L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) e l'Ufficio federale della cultura (UFC) sono a disposizione delle competenti autorità incaricate
di adempiere i compiti della Confederazione per consulenza.

RU 1991 249

1

RS 451

2

RS 0.455

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).

5

RS 700

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).

451.1

Protezione della natura e del paesaggio 2

451.1

2

Le competenti autorità della Confederazione chiedono un parere tecnico ai Cantoni nel caso di progetti che costituiscono compiti della Confederazione giusta l'articolo 2 LPN. La collaborazione dell'UFAFP e dell'UFC è retta dall'articolo 3 capoverso 4 LPN.7 3

I Cantoni si assicurano la collaborazione dei loro organi incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti
storici nell'adempimento dei compiti che incombono loro giusta l'articolo 1.8 4

L'UFAFP e l'UFC (cpv. 2) e gli organi cantonali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici
(cpv. 3) determinano nell'ambito della loro collaborazione se è necessario richiedere
giusta l'articolo 7 LPN una perizia della commissione federale competente (art. 23
cpv. 2).9


Art. 3


10

Sezione 2:

Sostegno accordato dalla Confederazione alla protezione
della natura, alla protezione del paesaggio
e alla conservazione dei monumenti storici
11

Art. 4

Domanda e proposta

1

Le domande d'aiuto finanziario per misure volte a conservare oggetti meritevoli di protezione giusta l'articolo 13 LPN devono essere inviate ai servizi cantonali competenti (art. 26 cpv. 1).12 Queste le trasmettono all'UFAFP o all'UFC allegandovi le loro proposte nonché le indicazioni e i documenti necessari.

2

L'UFAFP e l'UFC emanano direttive concernenti le informazioni e i documenti che devono essere allegati alla proposta.

7

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul
coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000
703).

8

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul
coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000
703).

9

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul
coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000
703).

10

Abrogato dal n.I dell'O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225).

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).

Ordinanza

3

451.1

3

Le domande devono essere presentate prima dell'esecuzione delle misure previste.

D'intesa con l'UFAFP o l'UFC, i servizi cantonali competenti possono autorizzare
l'avvio anticipato:13

a.

di misure urgenti;

b.

di prestazioni rinnovabili periodicamente; c.

di misure prese in base a decisioni emanate su ricorsi cresciute in giudicato.

4

Se le misure previste richiedono modificazioni notevoli o spese supplementari, è necessario presentare immediatamente una domanda complementare. In caso contrario l'UFAFP o l'UFC possono rifiutare un aumento del sussidio federale assegnato.14

Art. 5

Aliquota del sussidio 1

Dopo aver fissato un importo massimo, l'aiuto finanziario è calcolato in percentuale delle spese e ammonta, secondo la capacità finanziaria del Cantone: a.

al 20-35 per cento per oggetti d'importanza nazionale; b.

al 15-25 per cento per oggetti d'importanza regionale; c.

al 10-15 per cento per oggetti d'importanza locale.

1bis

L'aliquota del sussidio può essere aumentata, per tutti gli oggetti, al massimo al 45 per cento delle spese, se è comprovato che l'aliquota prevista dal capoverso 1 non
permette di finanziare le misure indispensabili.15 2

L'assegnazione di un aiuto finanziario è subordinata alla concessione da parte del Cantone di una prestazione corrispondente alla sua capacità finanziaria. Le prestazioni degli enti locali di diritto pubblico del Cantone sono computate all'importo che
esso ha concesso. Di regola, quest'ultimo ammonta almeno:16 a.

al 30-45 per cento per oggetti d'importanza nazionale; b.

al 25-35 per cento per oggetti d'importanza regionale; c.

al 20-25 per cento per oggetti d'importanza locale.

3

In casi fondati, i sussidi accordati da organizzazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici oppure da parrocchie, possono essere computati, con il loro accordo, all'importo del Cantone.17 13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).

14

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).

15

Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225). Nel settore della conservazione dei monumenti storici, questa
disposizione è applicabile soltanto a partire dal 1° gen. 2000 (n. III di detta
modificazione). Per il testo originale vedi RU 1991 249.

17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225). Nel settore della conservazione dei monumenti storici, questa
disposizione è applicabile soltanto a partire dal 1° gen. 2000 (n. III di detta
modificazione). Per il testo originale vedi RU 1991 249.

Protezione della natura e del paesaggio 4

451.1

4

L'aliquota del sussidio può essere ridotta se: a.

il beneficiario ha un notevole interesse personale nelle misure previste; b.

il beneficiario non offre il contributo personale ragionevolmente esigibile e
non sfrutta le altre possibilità di finanziamento, oppure c.

la partecipazione finanziaria del Cantone è insufficiente.

5

Gli aiuti finanziari possono essere fissati, d'intesa con i servizi cantonali competenti, forfettariamente o complessivamente, se in tal modo si può raggiungere lo
scopo prefissato.18


Art. 6

Spese sussidiabili

1

Sono sussidiabili solo le spese effettive e necessarie per l'adeguata esecuzione dei compiti.

2

Nel caso di lavoro di manutenzione e di restauro di un oggetto, possono essere accordati in particolare anche sussidi per misure eseguite per conservarne il valore e il
carattere (compresa la parte corrispondente degli onorari degli specialisti).

3

Non sono sussidiabili: a.

gli interessi del capitale destinato al finanziamento delle opere; b.

i lavori e le misure eseguiti allo scopo di rendere un oggetto più redditizio.


Art. 7

Disposizioni accessorie 1

L'assegnazione di un aiuto finanziario per un oggetto può segnatamente essere subordinata ai seguenti oneri e condizioni:

a.

l'oggetto è messo sotto protezione permanente o per una durata determinata; b.

l'oggetto è conservato in uno stato conforme allo scopo del sussidio e qualsiasi modificazione di questo stato richiede l'approvazione dell'UFAFP o
dell'UFC;

c.

il beneficiario del sussidio presenta periodicamente un rapporto sullo stato
dell'oggetto;

d.19 una persona designata dall'UFAFP o dall'UFC può effettuare le opportune ispezioni durante l'esecuzione di lavori all'oggetto; e.

...20

f.21 tutti i rapporti come pure i rilievi grafici e fotografici richiesti sono consegnati gratuitamente all'UFAFP o all'UFC;

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).

20

Abrogata dal n. I dell'O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225).

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).

Ordinanza

5

451.1

g.22 sull'oggetto è apposta un'iscrizione permanente che indica il concorso e la protezione della Confederazione.

h.

sono eseguiti i necessari lavori di manutenzione; i.

qualsiasi cambiamento di proprietario o altre modificazioni giuridiche devono essere immediatamente notificati all'UFAFP o all'UFC; k.

lo stato dell'oggetto può essere controllato; l.

l'oggetto è reso accessibile al pubblico in misura compatibile con la sua destinazione.

2

L'UFAFP e l'UFC possono rinunciare a una documentazione ai sensi del capoverso 1 lettera f, se un'archiviazione appropriata e l'accesso presso il Cantone sono garantiti.23

Art. 8


24

Deroghe all'obbligo di menzione nel registro fondiario Nell'assegnazione di un aiuto finanziario, l'UFAFP o l'UFC liberano i proprietari
fondiari dall'obbligo di menzione nel registro fondiario se le misure di protezione e
di manutenzione sono garantite altrimenti in maniera equivalente. Essi tengono
conto dell'importanza dell'oggetto, della sua potenziale messa in pericolo e delle
possibilità di protezione previste dal diritto cantonale.


Art. 9


25

Competenza per l'assegnazione di sussidi 1

Gli aiuti finanziari sono assegnati e versati nel singolo caso dall'UFAFP o dall'UFC.

2

La presente disposizione vale anche per l'esecuzione degli articoli 14, 14a e, purché non si tratti dell'apertura di una procedura d'espropriazione, 15 LPN.


Art. 10

Pagamento del sussidio 1

L'aiuto finanziario assegnato è pagato in base al conteggio verificato e approvato dal servizio cantonale competente.26 Il conteggio è allestito secondo le direttive dell'UFAFP e dell'UFC. I documenti giustificativi originali devono essere presentati
all'UFAFP o all'UFC solo se richiesti espressamente. Devono essere restituiti al richiedente soltanto a pagamento avvenuto.

2

In casi fondati sono possibili pagamenti parziali o anticipati.

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).

23

Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).

26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).

Protezione della natura e del paesaggio 6

451.1


Art. 11

Inadempimento totale o parziale dei compiti Se, malgrado un'intimazione, il beneficiario del sussidio non adempie in tutto o in
parte il proprio compito, l'aiuto finanziario non sarà versato o sarà ridotto. Può essere chiesta la restituzione totale o parziale dei sussidi già pagati, con un interesse annuo del 5 per cento a partire dal giorno del pagamento.


Art. 12

Sussidi a organizzazioni27 1

Le organizzazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici di importanza nazionale che fanno valere il diritto
a un aiuto finanziario giusta l'articolo 14 LPN devono inoltrare una domanda motivata all'UFAFP o all'UFC.28 Alla domanda devono essere allegate informazioni dettagliate (conti e rapporti) sull'attività dell'associazione, grazie alle quali si possa valutare in che misura prestazioni d'interesse pubblico possono beneficiare di sussidi.

2

Aiuti finanziari per attività d'interesse nazionale possono essere concessi anche a: a.

organizzazioni internazionali di protezione della natura, di protezione del
paesaggio e di conservazione dei monumenti storici; b.

segretariati previsti da convenzioni internazionali relative alla protezione
della natura, alla protezione del paesaggio e alla conservazione dei monumenti storici.29
a30 Ricerca, formazione, relazioni pubbliche 1

Le domande per gli aiuti finanziari previsti dall'articolo 14a capoverso 1 LPN devono essere inoltrate all'UFAFP o all'UFC.

2

Per il resto, gli articoli 4, 6, e 9-11 sono applicabili per analogia.

Sezione 3: Protezione della flora e della fauna indigene

Art. 13

Principio

La protezione della flora e della fauna indigene deve essere raggiunta, se possibile,
per mezzo di un adeguato sfruttamento agricolo e forestale del loro spazio vitale
(biotopo). Questo compito richiede una collaborazione tra gli organi dell'agricoltura
e dell'economia forestale e quelli della protezione della natura e del paesaggio.

27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).

30

Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

Ordinanza

7

451.1


Art. 14

Protezione dei biotopi 1

La protezione dei biotopi crea le condizioni necessarie per la sopravvivenza della flora e della fauna indigene, unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle
disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20).

2

La protezione dei biotopi è segnatamente assicurata: a.

da misure per la tutela e, se necessario, per il ripristino delle loro particolarità e della loro molteplicità biologica; b.

da manutenzione, cure e sorveglianza per assicurare a lungo termine l'obiettivo della protezione; c.

da misure organizzative che permettano di raggiungere lo scopo della protezione, di riparare i danni esistenti e di evitare danni futuri; d.

dalla delimitazione di zone-cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico; e.

dall'elaborazione di dati scientifici di base.

3

La designazione dei biotopi degni di protezione e la valutazione del loro valore sarà effettuata segnatamente con l'ausilio delle specie indicatrici dei siti naturali enumerate nell'allegato 1. I Cantoni possono adeguare questo elenco alle condizioni regionali. Anche le specie della flora e della fauna protette giusta l'articolo 20 nonché
le specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate negli Elenchi rossi pubblicati o riconosciuti dall'UFAFP, servono come specie indicatrici. Secondo il tipo di
biotopo o lo scopo della protezione, ad esempio per tener conto delle esigenze delle
specie migratrici, devono essere presi in considerazione altri criteri.

4

I Cantoni prevedono un'adeguata procedura d'accertamento, che permetta di prevenire eventuali danni ai biotopi degni di protezione oppure violazioni delle disposizioni dell'articolo 20 relative alla protezione delle specie.

5

Le autorizzazioni per interventi di natura tecnica che possono provocare il deterioramento di biotopi degni di protezione possono essere accordati solo se l'intervento è
indispensabile nel luogo previsto e corrisponde ad un'esigenza preponderante. L'autore o il responsabile di un intervento deve essere tenuto a prendere provvedimenti
per assicurarne la migliore protezione possibile, la ricostituzione oppure almeno una
sostituzione confacente.


Art. 15

Compensazione ecologica 1

La compensazione ecologica (art. 18b cpv. 2 LPN) ha segnatamente lo scopo di collegare fra di loro biotopi isolati, se necessario creando nuovi biotopi, di favorire
la varietà delle specie, di ottenere un impiego del suolo il più possibile naturale e
moderato, d'integrare elementi naturali nelle zone urbanizzate e di animare il paesaggio.

Protezione della natura e del paesaggio 8

451.1

2

Ai sussidi per le prestazioni ecologiche particolari nell'agricoltura si applica la definizione della compensazione ecologica data nell'ordinanza del 26 aprile 199331 sui
contributi a fini ecologici.32

Art. 16

Designazione dei biotopi d'importanza nazionale 1

La designazione dei biotopi d'importanza nazionale nonché la definizione degli scopi della protezione e la determinazione dei termini per ordinare i provvedimenti
protettivi giusta l'articolo 18a LPN sono disciplinate in particolari ordinanze (inventari).

2

Gli inventari non sono esaustivi; saranno regolarmente riesaminati ed aggiornati.


Art. 17

Protezione e manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale 1

I Cantoni, previa consultazione dell'UFAFP, disciplinano i provvedimenti di protezione e di manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale e ne regolano il finanziamento.

2

La Confederazione partecipa al finanziamento dei provvedimenti di protezione e di manutenzione con un'indennità pari al 60-75 per cento delle spese, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni. Può aumentare questa aliquota al massimo del 15 per
cento per i Cantoni che sopportano un forte onere per la protezione delle zone palustri e dei biotopi. In casi eccezionali può assumere le spese complessive.33 3

Per il resto, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 4, 5 capoverso 5 e 6 a 10.


Art. 18

Sussidi per i biotopi d'importanza regionale e locale
e per la compensazione ecologica 1

La Confederazione sostiene i Cantoni, secondo la capacità finanziaria, accordando loro sussidi per i biotopi d'importanza regionale e locale e per la compensazione ecologica nella misura del: a.

30-40 per cento per gli oggetti d'importanza regionale; b.

20-25 per cento per gli oggetti d'importanza locale.

2

La Confederazione può aumentare queste aliquote al massimo del 10 per cento nel caso di Cantoni per i quali tali compiti rappresentano un onere troppo gravoso.

3

Per il resto, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 4, 5 capoverso 5 e 6 a 10.

31

[RU 1993 1581, 1994 766 1688 all. 2 n. 2, 1995 917, 1996 1007 art. 41] 32

Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).

Ordinanza

9

451.1


Art. 19


34

Finanziamento di prestazioni ecologiche nell'agricoltura Il rapporto fra le indennità di cui agli articoli 17 e 18 e i contributi per prestazioni
ecologiche nell'agricoltura è disciplinato dall'articolo 7 dell'ordinanza del 26 aprile
199335 sui contributi a fini ecologici.


Art. 20

Protezione delle specie 1

È vietato, senza autorizzazione, raccogliere, dissotterrare, sradicare, trasportare, offrire in vendita, vendere, acquistare o distruggere, segnatamente con interventi di
natura tecnica, le piante selvatiche delle specie designate nell'allegato 2.

2

Oltre agli animali protetti menzionati nella legge sulla caccia del 20 giugno 198636, le specie designate nell'allegato 3 sono considerate protette. È vietato: a.

uccidere, ferire o catturare gli animali di queste specie nonché danneggiarne,
distruggerne o sottrarne le uova, le larve, le pupe, i nidi o i luoghi di cova; b.

portare con sé, spedire, offrire in vendita, esportare, consegnare ad altre persone, acquistare o prendere in custodia detti animali, morti o vivi, compresi
uova, larve, pupe e nidi, o partecipare a simili azioni.

3

L'autorità competente può accordare altre autorizzazioni eccezionali, oltre a quelle previste dall'articolo 22 capoverso 1 LPN: a.

se questi provvedimenti servono a mantenere la varietà biologica; b.

per interventi tecnici indispensabili nel luogo previsto e corrispondenti a
un'esigenza preponderante. Chi opera l'intervento deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurare la migliore protezione possibile oppure
almeno una sostituzione confacente delle specie interessate.

4

I Cantoni, previa consultazione dell'UFAFP, disciplinano la protezione adeguata delle specie animali designate nell'allegato 4.

5

Chiunque contravviene alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 è punibile secondo l'articolo 24a LPN.37

Art. 21

Reintroduzione di piante e animali Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), d'intesa con i Cantoni interessati, può autorizzare la reintroduzione
di specie, sottospecie e razze che allo stato selvaggio sono estinte in Svizzera, a condizione che:38 a.

esista uno spazio vitale adeguato di grandezza sufficiente; 34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).

35

[RU 1993 1581, 1994 766 1688 all. 2 n. 2, 1995 917, 1996 1007 art. 41] 36

RS 922.0

37

Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

38

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

Protezione della natura e del paesaggio 10

451.1

b.

siano prese le disposizioni giuridiche necessarie per assicurare la protezione
della specie;

c.

non ne derivino inconvenienti per il mantenimento della varietà delle specie
e la conservazione delle loro particolarità genetiche.

Sezione 3a: Paludi e zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale39
a40 Protezione delle paludi La designazione delle paludi di particolare bellezza e di importanza nazionale nonché la loro protezione e manutenzione sono disciplinate dagli articoli 16, 17 e 19.


Art. 22


41

Protezione delle zone palustri 1

La designazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale nonché la determinazione degli obiettivi di protezione sono disciplinate da un'ordinanza separata (inventario).

2

I Cantoni, sentito l'UFAFP, disciplinano i provvedimenti di protezione e di manutenzione nonché il loro finanziamento.

3

La Confederazione partecipa al finanziamento dei provvedimenti di protezione e di manutenzione con un'indennità pari al 60-75 per cento delle spese, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni. Può aumentare questa aliquota al massimo del 15 per
cento per i Cantoni che sopportano un forte onere per la protezione delle zone palustri e dei biotopi. Per il resto, le disposizioni degli articoli 4, 5 capoverso 5 e degli
articoli 6-10 si applicano per analogia.

4

L'indennità per i biotopi d'importanza nazionale, situati in zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, è disciplinata dagli articoli 17 e 19.

Sezione 4: Esecuzione

Art. 23

Organi federali

1

L'UFAFP e l'UFC sono gli organi federali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici. Sono
incaricati dell'esecuzione della LPN sempreché altre autorità federali non siano
competenti in materia.42 39

Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

40

Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).

42

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul
coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000
703).

Ordinanza

11

451.1

1bis L'UFAFP e l'UFC collaborano giusta l'articolo 3 capoverso 4 LPN con le altre
autorità federali competenti per l'esecuzione.43 2

La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) e la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono le commissioni consultive della Confederazione per le questioni riguardanti la protezione della natura,
la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.44

Art. 24


45

Organizzazione della CFNP e della CFMS 1

La CFNP e la CFMS sono composte ciascuna al massimo di 15 membri. Nella loro composizione si tiene conto delle conoscenze tecniche, dei vari campi d'attività e
delle diverse regioni linguistiche. Il Consiglio federale nomina i membri e designa il
presidente. Per il resto le commissioni si organizzano autonomamente.

2

L'UFAFP e l'UFC possono, su proposta della CFNP e della CFMS, nominare persone con conoscenze specialistiche come consulenti stabili. Esse consigliano le
commissioni nonché l'UFAFP e l'UFC nei loro settori di specializzazione.

3

Il DATEC approva il regolamento interno della CFNP e il Dipartimento federale dell'interno (DFI) approva quello della CFMS.46 4

L'UFAFP e l'UFC si incaricano dei segretariati, le cui spese sono a carico dei corrispondenti crediti.

5

La CFNP e la CFMS presentano annualmente al DATEC o al DFI un rapporto sulle loro attività.47


Art. 25

Compiti della CFNP e della CFMS 48 1

La CFNP e la CFMS hanno segnatamente i seguenti compiti: a.49 consigliano i Dipartimenti nelle questioni fondamentali riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici;

b.

collaborano consultivamente all'applicazione della LPN; 43

Introdotto dal n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e
la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).

46

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul
coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000
703).

47

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul
coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000
703).

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).

49

Nuovo testo giusta il n. II1dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul
coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000
703).

Protezione della natura e del paesaggio 12

451.1

c.

collaborano all'elaborazione e all'aggiornamento degli inventari di oggetti
d'importanza nazionale; d.50 elaborano perizie su questioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici ad uso delle autorità federali e cantonali incaricate di adempiere i compiti della Confederazione secondo l'articolo 2 LPN (art. 7 e 8 LPN); e.51 elaborano perizie speciali (art. 17a LPN) allorché un progetto che non costituisce un compito della Confederazione giusta l'articolo 2 LPN potrebbe
danneggiare un oggetto figurante in un inventario della Confederazione giusta l'articolo 5 LPN o che riveste altrimenti un'importanza particolare.

2

La CFMS ha inoltre i seguenti compiti: a.

su richiesta dell'UFC, dà il proprio parere in merito a domande di aiuto finanziario relative alla conservazione dei monumenti storici; b.

cura la collaborazione e gli scambi scientifici con tutte le cerchie interessate
e promuove l'attività pratica e teorica di base.52 3

L'UFC può incaricare membri della CFMS, consulenti e altre persone qualificate di fornire perizie tecniche e sostegno ai Cantoni nell'attuazione di provvedimenti.53

Art. 26

Compiti dei Cantoni

1

I Cantoni assicurano un'esecuzione adeguata ed efficace dei compiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. A tale scopo designano i servizi ufficiali incaricati della
protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei
monumenti storici e li comunicano all'UFAFP o all'UFC.54 2

I Cantoni, nelle loro attività d'incidenza territoriale (art. 1 dell'O del 2 ott. 198955 sulla pianificazione del territorio), prendono in considerazione le misure per le quali
la Confederazione accorda aiuti finanziari o sussidi secondo la presente ordinanza.
Vigilano segnatamente affinché i piani e le prescrizioni che disciplinano l'utilizzazione ammissibile del suolo secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio
tengano conto delle misure di protezione.

50

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul
coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000
703).

51

Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

52

Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

53

Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

54

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).

55

RS 700.1

Ordinanza

13

451.1


Art. 27

Comunicazione di testi legali e decisioni 1

I Cantoni comunicano all'UFAFP o all'UFC i loro atti legislativi riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.56 2

Le autorità competenti comunicano all'UFAFP le seguenti decisioni: a.

eccezioni relative alle disposizioni della protezione delle specie (art. 22 cpv.
1 e 3 LPN; art. 20 cpv. 3); b.

rimozione della vegetazione ripuale (art. 22 cpv. 2 e 3 LPN); c.

decisioni d'accertamento nell'ambito della protezione dei biotopi e delle specie (art. 14 cpv. 4); d.

decisioni riguardanti il ripristino (art. 24e LPN); e.57 decisioni riguardanti le costruzioni, gli impianti e le modifiche della configurazione del terreno nei biotopi d'importanza nazionale (art. 18a LPN) o nelle
zone palustri (art. 23b LPN).

3

Se la CFNP, la CFMS, l'UFAFP e l'UFC hanno collaborato ad un progetto giusta l'articolo 2, l'autorità competente comunica loro, su domanda, le relative decisioni.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 28

Abrogazione del diritto previgente Sono abrogate:

a.

l'ordinanza d'esecuzione del 27 dicembre 196658 della legge federale sulla
protezione della natura e del paesaggio; b.

la decisione del Consiglio federale del 6 giugno 198859 concernente l'applicazione dell'articolo 18d LPN.


Art. 29

Disposizione transitoria 1

Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d'importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale
(art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati: a.

i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato
dei biotopi considerati d'importanza nazionale in base alle informazioni e
alla documentazione disponibili non si deteriori; 56

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).

57

Introdotto dal n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e
la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

58

[RU 1966 1688, 1967 282, 1977 2273 n. I 41, 1985 670 n. I 5, 1986 988] 59

Non pubblicata nella RU.

Protezione della natura e del paesaggio 14

451.1

b.60 in caso di domande di sussidi l'UFAFP stabilisce l'importanza di un biotopo o di una zona palustre, caso per caso, sulla base delle informazioni e della
documentazione disponibili; c.61 i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato delle zone palustri considerate di particolare bellezza e d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori.

2

Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dall'articolo 17, quello secondo il capoverso 1 lettera c dall'articolo 22.62 3

Le autorità e i servizi ufficiali della Confederazione come pure i suoi istituti e aziende adottano i provvedimenti d'urgenza di cui al capoverso 1 lettere a e c negli
ambiti che competono loro in virtù della speciale legislazione federale in materia.63

Art. 30

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1991.

60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).

61

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).

62

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).

63

Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

Ordinanza

15

451.1

Allegato 1

(art. 14 cpv. 3)

Elenco delle specie indicatrici di determinati ambienti naturali Latino

Italiano

Specie delle torbiere alte e delle torbiere intermedie Andromeda polifolia

Andromeda

Betula nana

Betulla nana

Betula pubescens

Betulla pubescente

Carex lasiocarpa

Carice a frutto pubescente Carex limosa

Carice della fanghiglia Carex rostrata

Carice rigonfia

Eriophorum vaginatum Pennati guainati

Menyanthes trifoliata Trifoglio fibrino

Vaccinium quadripetalus Mirtillo palustre

Vaccinium microcarpus Mirtillo minore

Potentilla palustris Cinquefoglia delle paludi Rynchospora sp.

Rinconspora (tutte le specie) Scheuchzeria palustris Giuncastrello delle torbiere Sphagnum sp.

Sfagno (tutte le specie) Specie delle rive, delle zone d'interramento e delle paludi Ceratophyllum sp.

Ceratofillo (tutte le specie) Hippuris vulgaris

Coda di cavallo acquatica Lemna trisulca

Lenticchia d'acqua spatolata Myriophyllum sp.

Millefoglio d'acqua (tutte le specie) Potamogeton sp.

formazioni a Brasca Ranunculus aquatilis

Ranuncolo acquatico Ranunculus circinatus Ranuncolo circinnato

Utricularia sp.

Erba-vescica (tutte le specie) Cicuta virosa

Cicuta acquatica

Equisetum fluviatile Equiseto fluviatile

Phragmites sp.

Cannuccia (se temporaneamente
sommersa)

Phalaris sp.

formazioni a Scagliola Ranunculus lingua

Ranuncolo delle canne

Protezione della natura e del paesaggio 16

451.1

Latino

Italiano

Rorippa amphibia

Crescione di Chiana Typha sp.

formazione a Lisca

Schoenoplectus lacustris Lisca lacustre

Cladium mariscus

Falasco

Carex acutiformis

Carice tagliente

Carex elata

Carice spondicola

Carex gracilis

Carice palustre

Carex paniculata

Carice pannocchiata Carex appropinquata

Carice ravvicinata

Carex vesicaria

Carice vescicosa

Carex davalliana

Carice di Davall

Carex fusca

Carice fosca

Carex hostiana

Carice di Host

Carex panicea

Carice migliacea

Euphorbia palustris Euforbia lattaiola

Hydrocotyle vulgaris Soldinella acquatica

Lathyrus paluster

Cicerchia palustre

Lysimachia thyrsiflora Mazza d'oro (tirsiflora) Molinia sp.

Gramigna (tutte le specie) Ophioglossum vulgatum Ofioglosso comune

Parnassia palustris Parnassia

Pedicularis palustris Pedicolare palustre

Peucedanum palustre Imperatoria delle paludia Pinguicula alpina

Erba-unta bianca

Pinguicula vulgaris Erba-unta comune

Primula farinosa

Primula farinosa

Saxifraga aizoides

Sassifraga gialla

Schoenus ferrugineus Giunco-nero delle paludi Schoenus nigricans

Giunco-nero comune

Scutellaria galericulata Scutellaria palustre

Selinum carvifolia

Carvifoglio paluste Serratula tinctoria

Cerretta comune

Succisa pratensis

Morso del diavolo

Swertia perennis

Genzianella stellata Thalictrum flavum

Pigamo giallo

Thelypteris palustris Felce palustre

Tofieldia calyculata Tajola comune

Veronica scutellata Veronica delle paludi

Ordinanza

17

451.1

Latino

Italiano

Viola palustris

Viola palustre

Specie dei prati aridi, dei prati magri e dei pascoli Anthyllis vulneraria s.l.

Vulneraria comune

Astragalus exscapus Astragalo nano

Astragalus monspessulanus Astragalo rosato

Astragalus onobrychis Astragalo falsa-lupinella Betonica officinalis

Betonica comune, Erba betonica Bromus erectus

Forasacco eretto

Carex humilis

Carice minore (nei prati) Dianthus carthusianorum Garofano dei Certosini Ephedra helvetica

Efedra svizzera

Euphorbia seguieriana Euforbia di Séguier

Euphorbia verrucosa Euforbia verrucosa

Euphrasia stricta

Eufrasia stretta

Fumana procumbens

Fumana comune

Fumana ericoides

Fumana mediterranea Genista pilosa

Ginestra tubercolosa Gentiana verna

Genziana primaticcia Gentianella ciliata

Genziana sfrangiata Gentianella germanica Genzianella germanica Globularia punctata

Vedovelle dei prati Helianthemum nummularium s.l.

Eliantemo maggiore

Hippocrepis comosa

Sferracavallo comune Linaria angustissima

Linajola italica

Linum tenuifolium

Lino montano

Lotus delortii

Ginestrino (di Delor) Medicago minima

Erba Medica minima

Odontites lutea

Perlina gialla

Ononis sp. (sine o. rotundifolia) Ononide (tutte le specie, ad eccezione di
O. con foglie rotonde) Oxytropis halleri

Astragalo di Haller Oxytropis pilosa

Astragalo peloso

Pimpinella nigra

Tragoselino bluastro Pimpinella saxifraga s.str.

Tragoselino comune

Potentilla canescens Cinquefoglia cenerognola Potentilla cinerea

Cinquefoglia di Tommasini

Protezione della natura e del paesaggio 18

451.1

Latino

Italiano

Potentilla pusilla

Cinquefoglia pelosetta Primula veris

Primula odorosa

Prunella grandiflora Prunella delle Alpi

Prunella laciniata

Prunella gialla

Pulsatilla montana

Pulsatilla comune

Ranunculus bulbosus Ranuncolo bulboso

Salvia pratensis

Salvia comune

Seseli annuum

Finocchiella effimera Sesleria coerulea

Sesleria comune (nei prati) Teucrium chamaedrys

Camedrio comune

Teucrim montanum

Camedrio montano

Thalictrum simplex

Pigamo erba-scopaia Trifolium montanum

Trifoglio montano

Trinia glauca

Sassifragia pannocchiuta Veronica prostrata

Veronica sdraiata

Veronica spicata

Veronica spicata

Specie dei suoli alluvionali Epilobium fleischeri

Garofano di Fleischer Epilobium dodonaei

Garofano di Dodonauer, Ramerino di
fiume

Equisetum hiemale

Equiseto invernale

Erucastrum nasturtiifolium Erucastro comune

Hoppophae rhamnoides Olivella spinosa

Myricaria germanica Tamerici alpino

Ranunculus fluitans Ranuncolo fluitante

Ranunculus trichophyllus Ranuncolo a fogli capillari Thalictrum aquilegiigolium Pigamo colombino

Salix alba

Salice comune

Salix elaeagnos

Salice ripaiolo

Salix triandra

Salice da ceste

Alnus incana

Ontano bianco

Alnus glutinosa

Ontano comune

Ordinanza

19

451.1

Latino

Italiano

Speci dei boschi xerofili (pinete, boscaglie di roverella, ecc.) e dei cespuglieti Acer opalus

Acero alpino

Amelanchier ovalis

Pero corvino

Buglossoides purpurocaerulea Erba-perla azzurra

Colutea arborescens Vesicaria

Coronilla coronata

Cornetta coronata

Cotoneaster integerrimus Cotognastro minore

Cotoneaster tomentosus Cotognastro bianco

Cyclamen purpurascens Ciclamino delle Alpi

Cytisus nigricans

Citiso scuro

Erica carnea

Erica carnicina, Scopina Filipendula hexapetala Olmaria peperina

Pinus sp.

pinete

Fragaria viridis

Fragola verde

Geranium sanguineum Geranio sanguigno

Lathyrus niger

Cicerchia nera

Ononis rotundifolia Ononide con foglie rotonde Potentilla alba

Cinquefoglia bianca Potentilla micrantha

Cinquefoglia fragola-secca Potentilla rupestris

Cinquefoglia fragolaccia Primula columnae

Primula (di Colonna) Prunus mahaleb

Ciliegio canino

Pulmonaria angustifolia Polmonaria a foglie sottili Pyrola chlorantha

Piroletta verdastra Rhamnus saxatilis

Ranno spinello, Licio italiano, Prunello Rosa sp. (sine R. arvensis, R. canina, R.
pendulina)

Rosa (tutte le specie, ad eccezione di R.
cavallina, R. selvatica comune e R. alpina) Seseli libanotis

Finocchiella maggiore Sorbus aria

Sorbo montano

Trifolium rubens

Trifoglio rosseggiante Vicia tenuifolia

Veccia tenuifolia

Specie dei boschi di gola, di pendio ripido, ecc. Actaea spicata

Barba di capra

Campanula latifolia Campanula maggiore

Protezione della natura e del paesaggio 20

451.1

Latino

Italiano

Lunaria rediviva

Lunaria comune

Phyllitis scolopendrium Scolopendria comune, Lingua cervina Stellaria holostea

Centocchio garofanina (querco-carpineti) Taxus baccata

Tasso comune

Ordinanza

21

451.1

Allegato 2

(art. 20 cpv. 1)

Elenco delle specie vegetali protette Latino

Italiano

Phyllitis scolopendrium Scolopendria comune, Lingua cervina Polystichum setiferum Felce setifera

Polystichum braunii Felce di Braun

Adiantum capillus-veneris Capelvenere comune

Matteuccia struthiopteris Felce penna di struzzo Ephedra helvetica

Efedra svizzera

Carex baldensis

Carice candida

Calla palustris

Calla (palustre)

Asphodelus albus

Asfodelo montano

Paradisea liliastrum Paradisia, Giglio di monte Lilium martagon

Giglio martagone

Lilium bulbiferum

Giglio rosso (ambedue le sottospecie) Fritillaria meleagris Meleagride alpino

Tulipa sp.

Tulipano (tutte le specie) Erythronium dens-canis Dente di cane

Leucojum aestivum

Campanelle maggiori (Campanellino
estivo)

Iris sibirica

Giaggiolo siberiano Iris pseudacorus

Giaggiolo acquatico Gladiolus sp.

Gladiolo (tutte le specie) Orchidaceae

Orchidacee (tutte le specie) Lychnis coronaria

Crotonella coronaria Dianthus glacialis

Garofano glaciale

Dianthus gratianopolitanus Garofano (di Grenoble) Dianthus superbus

Garofano a pennacchio Nymphaea alba

Ninfea comune

Nuphar sp.

Ninfea (tutte le specie) Paeonia officinalis

Peonia selvatica

Aquilegia alpina

Aquilegia maggiore

Delphinium elatum

Speronella elevata

Anemone silvestris

Anemone silvestre

Pulsatilla vulgaris Pulsatilla

Adonis vernalis

Adonide gialla

Papaver alpinum

Papavero alpino

Protezione della natura e del paesaggio 22

451.1

Latino

Italiano

Drosera sp.

Drosera, Rosolida (tutte le specie) Sempervivum wulfeni

Semprevivo di Wulfen Sempervivum grandiflorum Semprevivo, a fiori grandi Sorbus domestica

Sorbo comune, Sorbolo Dictamnus albus

Dittamo, Frassinella Daphne cneorum

Dafne odorosa

Daphne alpina

Dafne alpina

Eryngium alpinum

Calcatreppola alpina, Regina delle Alpi Androsace sp.

Androsace (tutte le specie) Armeria sp.

Spillone (tutte le specie) Gentiana pneumonanthe Genziana mettimborsa

Eritrychium nanum

Eritrichio nano

Dracocephalum sp.

Melissa (ambedue le specie) Artemisia sp.

Assenzio (tutte le piccole specie alpine) Myosotis rehsteineri

Nontiscordardimé (di Rehsteiner)

Ordinanza

23

451.1

Allegato 3

(art. 20 cpv. 2)

Elenco delle specie animali protette Latino

Italiano

Invertebrata Invertebrati

Formica (rufa, aquilonia, lugubris,
truncorum polyctena, pratensis) Formiche del gruppo Formica
rufa

Lucanus cervus

Cervo volante

Dorcardion fuliginator Manthis religiosa

Mantide religiosa

Odonata

tutte le Libellule (Odonati) Ascalaphus sp.

Ascalafo (tutte le specie) Lepidoptera:

Lepidotteri, le specie seguenti: Parnassius apollo

Apollo

Parnassius mnemosyne Mnemosine

Papilio machaon

Macaone

Iphiclides podalirius Podalirio

Antocharis cardamines Aurora

Araschnia levana

Vanessa levana

Colias palaeno

Apatura iris

Apatura iride

Limenitis camilla

Camilla, Piccolo Silvano Argynnis paphia

Pafia, Tabacco di Spagna Polygonia c-album

Vanessa «c» bianco

Neptis rivularis

Erebia christi

Erebia sudetica

Nymphalis antiopa

Antiopa

Nymphalis polychloros Vanessa multicolore

Boloria aquilonaris Coenonympha oedippus

Coenonympha hero

Chazara briseis

Briseide

Everes argiades

Maculinea alcon

Maculinea arion

Maculinea teleius

Protezione della natura e del paesaggio 24

451.1

Latino

Italiano

Maculinea nausithous Eurodryas aurinia

Lycaena dispar

Vertebrata

Vertebrati

Chiroptera

tutti i Chirotteri

Reptilia

tutti i Rettili (serpenti, sauri e Orbettino) Amphibia

tutti gli Anfibi (rane, rospi, ululoni, salamandre e tritoni) Erinaceus europaeus

Riccio europeo

Ordinanza

25

451.1

Allegato 4

(art. 20 cpv. 4)

Elenco delle specie animali da proteggere a livello cantonale Latino

Italiano

Soricidae

tutti i Soricidi

Gliridae

tutti i Gliridi

Microtus nivalis

Arvicola delle nevi Mus poschiavinus

Topolino (del tabacco) Mycromys minutus

Topolino delle risaie

Protezione della natura e del paesaggio 26

451.1