1
Ordinanza
sulla protezione della natura e del paesaggio
(OPN)
del 16 gennaio 1991 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 26 della legge federale del 1° luglio 19661 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN);
in applicazione della Convenzione del 19 settembre 19792 per la conservazione della
vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa, ordina:
Sezione 1:
Protezione della natura, protezione del paesaggio
e conservazione dei monumenti storici nell'adempimento
dei compiti della Confederazione3
Art. 1
4
Nell'adempimento dei compiti della Confederazione giusta l'articolo 2 LPN e nell'elaborazione e nella modificazione di testi legali nonché di concezioni e piani settoriali (art. 13 della legge federale del 22 giugno 19795 sulla pianificazione del territorio), le competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni tengono conto delle
esigenze della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.
Art. 2
Collaborazione degli organi incaricati della protezione della natura,
della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti
storici6
1
L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) e l'Ufficio federale della cultura (UFC) sono a disposizione delle competenti autorità incaricate
di adempiere i compiti della Confederazione per consulenza.
RU 1991 249
1
RS 451
2
RS 0.455
3
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
4
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
5
RS 700
6
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
451.1
Protezione della natura e del paesaggio 2
451.1
2
Le competenti autorità della Confederazione chiedono un parere tecnico ai Cantoni nel caso di progetti che costituiscono compiti della Confederazione giusta l'articolo 2 LPN. La collaborazione dell'UFAFP e dell'UFC è retta dall'articolo 3 capoverso 4 LPN.7 3
I Cantoni si assicurano la collaborazione dei loro organi incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti
storici nell'adempimento dei compiti che incombono loro giusta l'articolo 1.8 4
L'UFAFP e l'UFC (cpv. 2) e gli organi cantonali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici
(cpv. 3) determinano nell'ambito della loro collaborazione se è necessario richiedere
giusta l'articolo 7 LPN una perizia della commissione federale competente (art. 23
cpv. 2).9
Art. 3
10
Sostegno accordato dalla Confederazione alla protezione
della natura, alla protezione del paesaggio
e alla conservazione dei monumenti storici11
Art. 4
Domanda e proposta
1
Le domande d'aiuto finanziario per misure volte a conservare oggetti meritevoli di protezione giusta l'articolo 13 LPN devono essere inviate ai servizi cantonali competenti (art. 26 cpv. 1).12 Queste le trasmettono all'UFAFP o all'UFC allegandovi le loro proposte nonché le indicazioni e i documenti necessari.
2
L'UFAFP e l'UFC emanano direttive concernenti le informazioni e i documenti che devono essere allegati alla proposta.
7
Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul
coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000
703).
8
Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul
coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000
703).
9
Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul
coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000
703).
10
Abrogato dal n.I dell'O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225).
11
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
12
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
Ordinanza
3
451.1
3
Le domande devono essere presentate prima dell'esecuzione delle misure previste.
D'intesa con l'UFAFP o l'UFC, i servizi cantonali competenti possono autorizzare
l'avvio anticipato:13
a.
di misure urgenti;
b.
di prestazioni rinnovabili periodicamente; c.
di misure prese in base a decisioni emanate su ricorsi cresciute in giudicato.
4
Se le misure previste richiedono modificazioni notevoli o spese supplementari, è necessario presentare immediatamente una domanda complementare. In caso contrario l'UFAFP o l'UFC possono rifiutare un aumento del sussidio federale assegnato.14
Art. 5
Aliquota del sussidio 1
Dopo aver fissato un importo massimo, l'aiuto finanziario è calcolato in percentuale delle spese e ammonta, secondo la capacità finanziaria del Cantone: a.
al 20-35 per cento per oggetti d'importanza nazionale; b.
al 15-25 per cento per oggetti d'importanza regionale; c.
al 10-15 per cento per oggetti d'importanza locale.
1bis
L'aliquota del sussidio può essere aumentata, per tutti gli oggetti, al massimo al 45 per cento delle spese, se è comprovato che l'aliquota prevista dal capoverso 1 non
permette di finanziare le misure indispensabili.15 2
L'assegnazione di un aiuto finanziario è subordinata alla concessione da parte del Cantone di una prestazione corrispondente alla sua capacità finanziaria. Le prestazioni degli enti locali di diritto pubblico del Cantone sono computate all'importo che
esso ha concesso. Di regola, quest'ultimo ammonta almeno:16 a.
al 30-45 per cento per oggetti d'importanza nazionale; b.
al 25-35 per cento per oggetti d'importanza regionale; c.
al 20-25 per cento per oggetti d'importanza locale.
3
In casi fondati, i sussidi accordati da organizzazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici oppure da parrocchie, possono essere computati, con il loro accordo, all'importo del Cantone.17 13
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
14
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
15
Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
16
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225). Nel settore della conservazione dei monumenti storici, questa
disposizione è applicabile soltanto a partire dal 1° gen. 2000 (n. III di detta
modificazione). Per il testo originale vedi RU 1991 249.
17
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225). Nel settore della conservazione dei monumenti storici, questa
disposizione è applicabile soltanto a partire dal 1° gen. 2000 (n. III di detta
modificazione). Per il testo originale vedi RU 1991 249.
Protezione della natura e del paesaggio 4
451.1
4
L'aliquota del sussidio può essere ridotta se: a.
il beneficiario ha un notevole interesse personale nelle misure previste; b.
il beneficiario non offre il contributo personale ragionevolmente esigibile e
non sfrutta le altre possibilità di finanziamento, oppure c.
la partecipazione finanziaria del Cantone è insufficiente.
5
Gli aiuti finanziari possono essere fissati, d'intesa con i servizi cantonali competenti, forfettariamente o complessivamente, se in tal modo si può raggiungere lo
scopo prefissato.18
Art. 6
Spese sussidiabili
1
Sono sussidiabili solo le spese effettive e necessarie per l'adeguata esecuzione dei compiti.
2
Nel caso di lavoro di manutenzione e di restauro di un oggetto, possono essere accordati in particolare anche sussidi per misure eseguite per conservarne il valore e il
carattere (compresa la parte corrispondente degli onorari degli specialisti).
3
Non sono sussidiabili: a.
gli interessi del capitale destinato al finanziamento delle opere; b.
i lavori e le misure eseguiti allo scopo di rendere un oggetto più redditizio.
Art. 7
Disposizioni accessorie 1
L'assegnazione di un aiuto finanziario per un oggetto può segnatamente essere subordinata ai seguenti oneri e condizioni:
a.
l'oggetto è messo sotto protezione permanente o per una durata determinata; b.
l'oggetto è conservato in uno stato conforme allo scopo del sussidio e qualsiasi modificazione di questo stato richiede l'approvazione dell'UFAFP o
dell'UFC;
c.
il beneficiario del sussidio presenta periodicamente un rapporto sullo stato
dell'oggetto;
d.19 una persona designata dall'UFAFP o dall'UFC può effettuare le opportune ispezioni durante l'esecuzione di lavori all'oggetto; e.
...20
f.21 tutti i rapporti come pure i rilievi grafici e fotografici richiesti sono consegnati gratuitamente all'UFAFP o all'UFC;
18
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
19
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
20
Abrogata dal n. I dell'O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225).
21
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
Ordinanza
5
451.1
g.22 sull'oggetto è apposta un'iscrizione permanente che indica il concorso e la protezione della Confederazione.
h.
sono eseguiti i necessari lavori di manutenzione; i.
qualsiasi cambiamento di proprietario o altre modificazioni giuridiche devono essere immediatamente notificati all'UFAFP o all'UFC; k.
lo stato dell'oggetto può essere controllato; l.
l'oggetto è reso accessibile al pubblico in misura compatibile con la sua destinazione.
2
L'UFAFP e l'UFC possono rinunciare a una documentazione ai sensi del capoverso 1 lettera f, se un'archiviazione appropriata e l'accesso presso il Cantone sono garantiti.23
Art. 8
24
fondiari dall'obbligo di menzione nel registro fondiario se le misure di protezione e
di manutenzione sono garantite altrimenti in maniera equivalente. Essi tengono
conto dell'importanza dell'oggetto, della sua potenziale messa in pericolo e delle
possibilità di protezione previste dal diritto cantonale.
Art. 9
25
Gli aiuti finanziari sono assegnati e versati nel singolo caso dall'UFAFP o dall'UFC.
2
La presente disposizione vale anche per l'esecuzione degli articoli 14, 14a e, purché non si tratti dell'apertura di una procedura d'espropriazione, 15 LPN.
Art. 10
Pagamento del sussidio 1
L'aiuto finanziario assegnato è pagato in base al conteggio verificato e approvato dal servizio cantonale competente.26 Il conteggio è allestito secondo le direttive dell'UFAFP e dell'UFC. I documenti giustificativi originali devono essere presentati
all'UFAFP o all'UFC solo se richiesti espressamente. Devono essere restituiti al richiedente soltanto a pagamento avvenuto.
2
In casi fondati sono possibili pagamenti parziali o anticipati.
22
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
23
Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
24
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
25
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
26
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
Protezione della natura e del paesaggio 6
451.1
Art. 11
Inadempimento totale o parziale dei compiti Se, malgrado un'intimazione, il beneficiario del sussidio non adempie in tutto o in
parte il proprio compito, l'aiuto finanziario non sarà versato o sarà ridotto. Può essere chiesta la restituzione totale o parziale dei sussidi già pagati, con un interesse annuo del 5 per cento a partire dal giorno del pagamento.
Art. 12
Sussidi a organizzazioni27 1
Le organizzazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici di importanza nazionale che fanno valere il diritto
a un aiuto finanziario giusta l'articolo 14 LPN devono inoltrare una domanda motivata all'UFAFP o all'UFC.28 Alla domanda devono essere allegate informazioni dettagliate (conti e rapporti) sull'attività dell'associazione, grazie alle quali si possa valutare in che misura prestazioni d'interesse pubblico possono beneficiare di sussidi.
2
Aiuti finanziari per attività d'interesse nazionale possono essere concessi anche a: a.
organizzazioni internazionali di protezione della natura, di protezione del
paesaggio e di conservazione dei monumenti storici; b.
segretariati previsti da convenzioni internazionali relative alla protezione
della natura, alla protezione del paesaggio e alla conservazione dei monumenti storici.29
a30 Ricerca, formazione, relazioni pubbliche 1
Le domande per gli aiuti finanziari previsti dall'articolo 14a capoverso 1 LPN devono essere inoltrate all'UFAFP o all'UFC.
2
Per il resto, gli articoli 4, 6, e 9-11 sono applicabili per analogia.
Sezione 3: Protezione della flora e della fauna indigene
Art. 13
Principio
La protezione della flora e della fauna indigene deve essere raggiunta, se possibile,
per mezzo di un adeguato sfruttamento agricolo e forestale del loro spazio vitale
(biotopo). Questo compito richiede una collaborazione tra gli organi dell'agricoltura
e dell'economia forestale e quelli della protezione della natura e del paesaggio.
27
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
28
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
29
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
30
Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
Ordinanza
7
451.1
Art. 14
Protezione dei biotopi 1
La protezione dei biotopi crea le condizioni necessarie per la sopravvivenza della flora e della fauna indigene, unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle
disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20).
2
La protezione dei biotopi è segnatamente assicurata: a.
da misure per la tutela e, se necessario, per il ripristino delle loro particolarità e della loro molteplicità biologica; b.
da manutenzione, cure e sorveglianza per assicurare a lungo termine l'obiettivo della protezione; c.
da misure organizzative che permettano di raggiungere lo scopo della protezione, di riparare i danni esistenti e di evitare danni futuri; d.
dalla delimitazione di zone-cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico; e.
dall'elaborazione di dati scientifici di base.
3
La designazione dei biotopi degni di protezione e la valutazione del loro valore sarà effettuata segnatamente con l'ausilio delle specie indicatrici dei siti naturali enumerate nell'allegato 1. I Cantoni possono adeguare questo elenco alle condizioni regionali. Anche le specie della flora e della fauna protette giusta l'articolo 20 nonché
le specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate negli Elenchi rossi pubblicati o riconosciuti dall'UFAFP, servono come specie indicatrici. Secondo il tipo di
biotopo o lo scopo della protezione, ad esempio per tener conto delle esigenze delle
specie migratrici, devono essere presi in considerazione altri criteri.
4
I Cantoni prevedono un'adeguata procedura d'accertamento, che permetta di prevenire eventuali danni ai biotopi degni di protezione oppure violazioni delle disposizioni dell'articolo 20 relative alla protezione delle specie.
5
Le autorizzazioni per interventi di natura tecnica che possono provocare il deterioramento di biotopi degni di protezione possono essere accordati solo se l'intervento è
indispensabile nel luogo previsto e corrisponde ad un'esigenza preponderante. L'autore o il responsabile di un intervento deve essere tenuto a prendere provvedimenti
per assicurarne la migliore protezione possibile, la ricostituzione oppure almeno una
sostituzione confacente.
Art. 15
Compensazione ecologica 1
La compensazione ecologica (art. 18b cpv. 2 LPN) ha segnatamente lo scopo di collegare fra di loro biotopi isolati, se necessario creando nuovi biotopi, di favorire
la varietà delle specie, di ottenere un impiego del suolo il più possibile naturale e
moderato, d'integrare elementi naturali nelle zone urbanizzate e di animare il paesaggio.
Protezione della natura e del paesaggio 8
451.1
2
Ai sussidi per le prestazioni ecologiche particolari nell'agricoltura si applica la definizione della compensazione ecologica data nell'ordinanza del 26 aprile 199331 sui
contributi a fini ecologici.32
Art. 16
Designazione dei biotopi d'importanza nazionale 1
La designazione dei biotopi d'importanza nazionale nonché la definizione degli scopi della protezione e la determinazione dei termini per ordinare i provvedimenti
protettivi giusta l'articolo 18a LPN sono disciplinate in particolari ordinanze (inventari).
2
Gli inventari non sono esaustivi; saranno regolarmente riesaminati ed aggiornati.
Art. 17
Protezione e manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale 1
I Cantoni, previa consultazione dell'UFAFP, disciplinano i provvedimenti di protezione e di manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale e ne regolano il finanziamento.
2
La Confederazione partecipa al finanziamento dei provvedimenti di protezione e di manutenzione con un'indennità pari al 60-75 per cento delle spese, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni. Può aumentare questa aliquota al massimo del 15 per
cento per i Cantoni che sopportano un forte onere per la protezione delle zone palustri e dei biotopi. In casi eccezionali può assumere le spese complessive.33 3
Per il resto, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 4, 5 capoverso 5 e 6 a 10.
Art. 18
Sussidi per i biotopi d'importanza regionale e locale
e per la compensazione ecologica 1
La Confederazione sostiene i Cantoni, secondo la capacità finanziaria, accordando loro sussidi per i biotopi d'importanza regionale e locale e per la compensazione ecologica nella misura del: a.
30-40 per cento per gli oggetti d'importanza regionale; b.
20-25 per cento per gli oggetti d'importanza locale.
2
La Confederazione può aumentare queste aliquote al massimo del 10 per cento nel caso di Cantoni per i quali tali compiti rappresentano un onere troppo gravoso.
3
Per il resto, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 4, 5 capoverso 5 e 6 a 10.
31
[RU 1993 1581, 1994 766 1688 all. 2 n. 2, 1995 917, 1996 1007 art. 41] 32
Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
33
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
Ordinanza
9
451.1
Art. 19
34
ecologiche nell'agricoltura è disciplinato dall'articolo 7 dell'ordinanza del 26 aprile
199335 sui contributi a fini ecologici.
Art. 20
Protezione delle specie 1
È vietato, senza autorizzazione, raccogliere, dissotterrare, sradicare, trasportare, offrire in vendita, vendere, acquistare o distruggere, segnatamente con interventi di
natura tecnica, le piante selvatiche delle specie designate nell'allegato 2.
2
Oltre agli animali protetti menzionati nella legge sulla caccia del 20 giugno 198636, le specie designate nell'allegato 3 sono considerate protette. È vietato: a.
uccidere, ferire o catturare gli animali di queste specie nonché danneggiarne,
distruggerne o sottrarne le uova, le larve, le pupe, i nidi o i luoghi di cova; b.
portare con sé, spedire, offrire in vendita, esportare, consegnare ad altre persone, acquistare o prendere in custodia detti animali, morti o vivi, compresi
uova, larve, pupe e nidi, o partecipare a simili azioni.
3
L'autorità competente può accordare altre autorizzazioni eccezionali, oltre a quelle previste dall'articolo 22 capoverso 1 LPN: a.
se questi provvedimenti servono a mantenere la varietà biologica; b.
per interventi tecnici indispensabili nel luogo previsto e corrispondenti a
un'esigenza preponderante. Chi opera l'intervento deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurare la migliore protezione possibile oppure
almeno una sostituzione confacente delle specie interessate.
4
I Cantoni, previa consultazione dell'UFAFP, disciplinano la protezione adeguata delle specie animali designate nell'allegato 4.
5
Chiunque contravviene alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 è punibile secondo l'articolo 24a LPN.37
Art. 21
Reintroduzione di piante e animali Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), d'intesa con i Cantoni interessati, può autorizzare la reintroduzione
di specie, sottospecie e razze che allo stato selvaggio sono estinte in Svizzera, a condizione che:38 a.
esista uno spazio vitale adeguato di grandezza sufficiente; 34
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
35
[RU 1993 1581, 1994 766 1688 all. 2 n. 2, 1995 917, 1996 1007 art. 41] 36
RS 922.0
37
Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
38
Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).
Protezione della natura e del paesaggio 10
451.1
b.
siano prese le disposizioni giuridiche necessarie per assicurare la protezione
della specie;
c.
non ne derivino inconvenienti per il mantenimento della varietà delle specie
e la conservazione delle loro particolarità genetiche.
Sezione 3a: Paludi e zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale39
a40 Protezione delle paludi La designazione delle paludi di particolare bellezza e di importanza nazionale nonché la loro protezione e manutenzione sono disciplinate dagli articoli 16, 17 e 19.
Art. 22
41
La designazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale nonché la determinazione degli obiettivi di protezione sono disciplinate da un'ordinanza separata (inventario).
2
I Cantoni, sentito l'UFAFP, disciplinano i provvedimenti di protezione e di manutenzione nonché il loro finanziamento.
3
La Confederazione partecipa al finanziamento dei provvedimenti di protezione e di manutenzione con un'indennità pari al 60-75 per cento delle spese, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni. Può aumentare questa aliquota al massimo del 15 per
cento per i Cantoni che sopportano un forte onere per la protezione delle zone palustri e dei biotopi. Per il resto, le disposizioni degli articoli 4, 5 capoverso 5 e degli
articoli 6-10 si applicano per analogia.
4
L'indennità per i biotopi d'importanza nazionale, situati in zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, è disciplinata dagli articoli 17 e 19.
Sezione 4: Esecuzione
Art. 23
Organi federali
1
L'UFAFP e l'UFC sono gli organi federali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici. Sono
incaricati dell'esecuzione della LPN sempreché altre autorità federali non siano
competenti in materia.42 39
Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
40
Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
41
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
42
Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul
coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000
703).
Ordinanza
11
451.1
1bis L'UFAFP e l'UFC collaborano giusta l'articolo 3 capoverso 4 LPN con le altre
autorità federali competenti per l'esecuzione.43 2
La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) e la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono le commissioni consultive della Confederazione per le questioni riguardanti la protezione della natura,
la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.44
Art. 24
45
La CFNP e la CFMS sono composte ciascuna al massimo di 15 membri. Nella loro composizione si tiene conto delle conoscenze tecniche, dei vari campi d'attività e
delle diverse regioni linguistiche. Il Consiglio federale nomina i membri e designa il
presidente. Per il resto le commissioni si organizzano autonomamente.
2
L'UFAFP e l'UFC possono, su proposta della CFNP e della CFMS, nominare persone con conoscenze specialistiche come consulenti stabili. Esse consigliano le
commissioni nonché l'UFAFP e l'UFC nei loro settori di specializzazione.
3
Il DATEC approva il regolamento interno della CFNP e il Dipartimento federale dell'interno (DFI) approva quello della CFMS.46 4
L'UFAFP e l'UFC si incaricano dei segretariati, le cui spese sono a carico dei corrispondenti crediti.
5
La CFNP e la CFMS presentano annualmente al DATEC o al DFI un rapporto sulle loro attività.47
Art. 25
Compiti della CFNP e della CFMS 48 1
La CFNP e la CFMS hanno segnatamente i seguenti compiti: a.49 consigliano i Dipartimenti nelle questioni fondamentali riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici;
b.
collaborano consultivamente all'applicazione della LPN; 43
Introdotto dal n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e
la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).
44
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
45
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
46
Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul
coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000
703).
47
Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul
coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000
703).
48
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
49
Nuovo testo giusta il n. II1dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul
coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000
703).
Protezione della natura e del paesaggio 12
451.1
c.
collaborano all'elaborazione e all'aggiornamento degli inventari di oggetti
d'importanza nazionale; d.50 elaborano perizie su questioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici ad uso delle autorità federali e cantonali incaricate di adempiere i compiti della Confederazione secondo l'articolo 2 LPN (art. 7 e 8 LPN); e.51 elaborano perizie speciali (art. 17a LPN) allorché un progetto che non costituisce un compito della Confederazione giusta l'articolo 2 LPN potrebbe
danneggiare un oggetto figurante in un inventario della Confederazione giusta l'articolo 5 LPN o che riveste altrimenti un'importanza particolare.
2
La CFMS ha inoltre i seguenti compiti: a.
su richiesta dell'UFC, dà il proprio parere in merito a domande di aiuto finanziario relative alla conservazione dei monumenti storici; b.
cura la collaborazione e gli scambi scientifici con tutte le cerchie interessate
e promuove l'attività pratica e teorica di base.52 3
L'UFC può incaricare membri della CFMS, consulenti e altre persone qualificate di fornire perizie tecniche e sostegno ai Cantoni nell'attuazione di provvedimenti.53
Art. 26
Compiti dei Cantoni
1
I Cantoni assicurano un'esecuzione adeguata ed efficace dei compiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. A tale scopo designano i servizi ufficiali incaricati della
protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei
monumenti storici e li comunicano all'UFAFP o all'UFC.54 2
I Cantoni, nelle loro attività d'incidenza territoriale (art. 1 dell'O del 2 ott. 198955 sulla pianificazione del territorio), prendono in considerazione le misure per le quali
la Confederazione accorda aiuti finanziari o sussidi secondo la presente ordinanza.
Vigilano segnatamente affinché i piani e le prescrizioni che disciplinano l'utilizzazione ammissibile del suolo secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio
tengano conto delle misure di protezione.
50
Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul
coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000
703).
51
Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
52
Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
53
Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
54
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
55
RS 700.1
Ordinanza
13
451.1
Art. 27
Comunicazione di testi legali e decisioni 1
I Cantoni comunicano all'UFAFP o all'UFC i loro atti legislativi riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.56 2
Le autorità competenti comunicano all'UFAFP le seguenti decisioni: a.
eccezioni relative alle disposizioni della protezione delle specie (art. 22 cpv.
1 e 3 LPN; art. 20 cpv. 3); b.
rimozione della vegetazione ripuale (art. 22 cpv. 2 e 3 LPN); c.
decisioni d'accertamento nell'ambito della protezione dei biotopi e delle specie (art. 14 cpv. 4); d.
decisioni riguardanti il ripristino (art. 24e LPN); e.57 decisioni riguardanti le costruzioni, gli impianti e le modifiche della configurazione del terreno nei biotopi d'importanza nazionale (art. 18a LPN) o nelle
zone palustri (art. 23b LPN).
3
Se la CFNP, la CFMS, l'UFAFP e l'UFC hanno collaborato ad un progetto giusta l'articolo 2, l'autorità competente comunica loro, su domanda, le relative decisioni.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 28
Abrogazione del diritto previgente Sono abrogate:
a.
l'ordinanza d'esecuzione del 27 dicembre 196658 della legge federale sulla
protezione della natura e del paesaggio; b.
la decisione del Consiglio federale del 6 giugno 198859 concernente l'applicazione dell'articolo 18d LPN.
Art. 29
Disposizione transitoria 1
Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d'importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale
(art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati: a.
i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato
dei biotopi considerati d'importanza nazionale in base alle informazioni e
alla documentazione disponibili non si deteriori; 56
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
57
Introdotto dal n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e
la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).
58
[RU 1966 1688, 1967 282, 1977 2273 n. I 41, 1985 670 n. I 5, 1986 988] 59
Non pubblicata nella RU.
Protezione della natura e del paesaggio 14
451.1
b.60 in caso di domande di sussidi l'UFAFP stabilisce l'importanza di un biotopo o di una zona palustre, caso per caso, sulla base delle informazioni e della
documentazione disponibili; c.61 i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato delle zone palustri considerate di particolare bellezza e d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori.
2
Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dall'articolo 17, quello secondo il capoverso 1 lettera c dall'articolo 22.62 3
Le autorità e i servizi ufficiali della Confederazione come pure i suoi istituti e aziende adottano i provvedimenti d'urgenza di cui al capoverso 1 lettere a e c negli
ambiti che competono loro in virtù della speciale legislazione federale in materia.63
Art. 30
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1991.
60
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
61
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
62
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
63
Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
Ordinanza
15
451.1
Allegato 1
(art. 14 cpv. 3)
Elenco delle specie indicatrici di determinati ambienti naturali Latino
Italiano
Specie delle torbiere alte e delle torbiere intermedie Andromeda polifolia
Andromeda
Betula nana
Betulla nana
Betula pubescens
Betulla pubescente
Carex lasiocarpa
Carice a frutto pubescente Carex limosa
Carice della fanghiglia Carex rostrata
Carice rigonfia
Eriophorum vaginatum Pennati guainati
Menyanthes trifoliata Trifoglio fibrino
Vaccinium quadripetalus Mirtillo palustre
Vaccinium microcarpus Mirtillo minore
Potentilla palustris Cinquefoglia delle paludi Rynchospora sp.
Rinconspora (tutte le specie) Scheuchzeria palustris Giuncastrello delle torbiere Sphagnum sp.
Sfagno (tutte le specie) Specie delle rive, delle zone d'interramento e delle paludi Ceratophyllum sp.
Ceratofillo (tutte le specie) Hippuris vulgaris
Coda di cavallo acquatica Lemna trisulca
Lenticchia d'acqua spatolata Myriophyllum sp.
Millefoglio d'acqua (tutte le specie) Potamogeton sp.
formazioni a Brasca Ranunculus aquatilis
Ranuncolo acquatico Ranunculus circinatus Ranuncolo circinnato
Utricularia sp.
Erba-vescica (tutte le specie) Cicuta virosa
Cicuta acquatica
Equisetum fluviatile Equiseto fluviatile
Phragmites sp.
Cannuccia (se temporaneamente
sommersa)
Phalaris sp.
formazioni a Scagliola Ranunculus lingua
Ranuncolo delle canne
Protezione della natura e del paesaggio 16
451.1
Latino
Italiano
Rorippa amphibia
Crescione di Chiana Typha sp.
formazione a Lisca
Schoenoplectus lacustris Lisca lacustre
Cladium mariscus
Falasco
Carex acutiformis
Carice tagliente
Carex elata
Carice spondicola
Carex gracilis
Carice palustre
Carex paniculata
Carice pannocchiata Carex appropinquata
Carice ravvicinata
Carex vesicaria
Carice vescicosa
Carex davalliana
Carice di Davall
Carex fusca
Carice fosca
Carex hostiana
Carice di Host
Carex panicea
Carice migliacea
Euphorbia palustris Euforbia lattaiola
Hydrocotyle vulgaris Soldinella acquatica
Lathyrus paluster
Cicerchia palustre
Lysimachia thyrsiflora Mazza d'oro (tirsiflora) Molinia sp.
Gramigna (tutte le specie) Ophioglossum vulgatum Ofioglosso comune
Parnassia palustris Parnassia
Pedicularis palustris Pedicolare palustre
Peucedanum palustre Imperatoria delle paludia Pinguicula alpina
Erba-unta bianca
Pinguicula vulgaris Erba-unta comune
Primula farinosa
Primula farinosa
Saxifraga aizoides
Sassifraga gialla
Schoenus ferrugineus Giunco-nero delle paludi Schoenus nigricans
Giunco-nero comune
Scutellaria galericulata Scutellaria palustre
Selinum carvifolia
Carvifoglio paluste Serratula tinctoria
Cerretta comune
Succisa pratensis
Morso del diavolo
Swertia perennis
Genzianella stellata Thalictrum flavum
Pigamo giallo
Thelypteris palustris Felce palustre
Tofieldia calyculata Tajola comune
Veronica scutellata Veronica delle paludi
Ordinanza
17
451.1
Latino
Italiano
Viola palustris
Viola palustre
Specie dei prati aridi, dei prati magri e dei pascoli Anthyllis vulneraria s.l.
Vulneraria comune
Astragalus exscapus Astragalo nano
Astragalus monspessulanus Astragalo rosato
Astragalus onobrychis Astragalo falsa-lupinella Betonica officinalis
Betonica comune, Erba betonica Bromus erectus
Forasacco eretto
Carex humilis
Carice minore (nei prati) Dianthus carthusianorum Garofano dei Certosini Ephedra helvetica
Efedra svizzera
Euphorbia seguieriana Euforbia di Séguier
Euphorbia verrucosa Euforbia verrucosa
Euphrasia stricta
Eufrasia stretta
Fumana procumbens
Fumana comune
Fumana ericoides
Fumana mediterranea Genista pilosa
Ginestra tubercolosa Gentiana verna
Genziana primaticcia Gentianella ciliata
Genziana sfrangiata Gentianella germanica Genzianella germanica Globularia punctata
Vedovelle dei prati Helianthemum nummularium s.l.
Eliantemo maggiore
Hippocrepis comosa
Sferracavallo comune Linaria angustissima
Linajola italica
Linum tenuifolium
Lino montano
Lotus delortii
Ginestrino (di Delor) Medicago minima
Erba Medica minima
Odontites lutea
Perlina gialla
Ononis sp. (sine o. rotundifolia) Ononide (tutte le specie, ad eccezione di
O. con foglie rotonde) Oxytropis halleri
Astragalo di Haller Oxytropis pilosa
Astragalo peloso
Pimpinella nigra
Tragoselino bluastro Pimpinella saxifraga s.str.
Tragoselino comune
Potentilla canescens Cinquefoglia cenerognola Potentilla cinerea
Cinquefoglia di Tommasini
Protezione della natura e del paesaggio 18
451.1
Latino
Italiano
Potentilla pusilla
Cinquefoglia pelosetta Primula veris
Primula odorosa
Prunella grandiflora Prunella delle Alpi
Prunella laciniata
Prunella gialla
Pulsatilla montana
Pulsatilla comune
Ranunculus bulbosus Ranuncolo bulboso
Salvia pratensis
Salvia comune
Seseli annuum
Finocchiella effimera Sesleria coerulea
Sesleria comune (nei prati) Teucrium chamaedrys
Camedrio comune
Teucrim montanum
Camedrio montano
Thalictrum simplex
Pigamo erba-scopaia Trifolium montanum
Trifoglio montano
Trinia glauca
Sassifragia pannocchiuta Veronica prostrata
Veronica sdraiata
Veronica spicata
Veronica spicata
Specie dei suoli alluvionali Epilobium fleischeri
Garofano di Fleischer Epilobium dodonaei
Garofano di Dodonauer, Ramerino di
fiume
Equisetum hiemale
Equiseto invernale
Erucastrum nasturtiifolium Erucastro comune
Hoppophae rhamnoides Olivella spinosa
Myricaria germanica Tamerici alpino
Ranunculus fluitans Ranuncolo fluitante
Ranunculus trichophyllus Ranuncolo a fogli capillari Thalictrum aquilegiigolium Pigamo colombino
Salix alba
Salice comune
Salix elaeagnos
Salice ripaiolo
Salix triandra
Salice da ceste
Alnus incana
Ontano bianco
Alnus glutinosa
Ontano comune
Ordinanza
19
451.1
Latino
Italiano
Speci dei boschi xerofili (pinete, boscaglie di roverella, ecc.) e dei cespuglieti Acer opalus
Acero alpino
Amelanchier ovalis
Pero corvino
Buglossoides purpurocaerulea Erba-perla azzurra
Colutea arborescens Vesicaria
Coronilla coronata
Cornetta coronata
Cotoneaster integerrimus Cotognastro minore
Cotoneaster tomentosus Cotognastro bianco
Cyclamen purpurascens Ciclamino delle Alpi
Cytisus nigricans
Citiso scuro
Erica carnea
Erica carnicina, Scopina Filipendula hexapetala Olmaria peperina
Pinus sp.
pinete
Fragaria viridis
Fragola verde
Geranium sanguineum Geranio sanguigno
Lathyrus niger
Cicerchia nera
Ononis rotundifolia Ononide con foglie rotonde Potentilla alba
Cinquefoglia bianca Potentilla micrantha
Cinquefoglia fragola-secca Potentilla rupestris
Cinquefoglia fragolaccia Primula columnae
Primula (di Colonna) Prunus mahaleb
Ciliegio canino
Pulmonaria angustifolia Polmonaria a foglie sottili Pyrola chlorantha
Piroletta verdastra Rhamnus saxatilis
Ranno spinello, Licio italiano, Prunello Rosa sp. (sine R. arvensis, R. canina, R.
pendulina)
Rosa (tutte le specie, ad eccezione di R.
cavallina, R. selvatica comune e R. alpina) Seseli libanotis
Finocchiella maggiore Sorbus aria
Sorbo montano
Trifolium rubens
Trifoglio rosseggiante Vicia tenuifolia
Veccia tenuifolia
Specie dei boschi di gola, di pendio ripido, ecc. Actaea spicata
Barba di capra
Campanula latifolia Campanula maggiore
Protezione della natura e del paesaggio 20
451.1
Latino
Italiano
Lunaria rediviva
Lunaria comune
Phyllitis scolopendrium Scolopendria comune, Lingua cervina Stellaria holostea
Centocchio garofanina (querco-carpineti) Taxus baccata
Tasso comune
Ordinanza
21
451.1
Allegato 2
(art. 20 cpv. 1)
Elenco delle specie vegetali protette Latino
Italiano
Phyllitis scolopendrium Scolopendria comune, Lingua cervina Polystichum setiferum Felce setifera
Polystichum braunii Felce di Braun
Adiantum capillus-veneris Capelvenere comune
Matteuccia struthiopteris Felce penna di struzzo Ephedra helvetica
Efedra svizzera
Carex baldensis
Carice candida
Calla palustris
Calla (palustre)
Asphodelus albus
Asfodelo montano
Paradisea liliastrum Paradisia, Giglio di monte Lilium martagon
Giglio martagone
Lilium bulbiferum
Giglio rosso (ambedue le sottospecie) Fritillaria meleagris Meleagride alpino
Tulipa sp.
Tulipano (tutte le specie) Erythronium dens-canis Dente di cane
Leucojum aestivum
Campanelle maggiori (Campanellino
estivo)
Iris sibirica
Giaggiolo siberiano Iris pseudacorus
Giaggiolo acquatico Gladiolus sp.
Gladiolo (tutte le specie) Orchidaceae
Orchidacee (tutte le specie) Lychnis coronaria
Crotonella coronaria Dianthus glacialis
Garofano glaciale
Dianthus gratianopolitanus Garofano (di Grenoble) Dianthus superbus
Garofano a pennacchio Nymphaea alba
Ninfea comune
Nuphar sp.
Ninfea (tutte le specie) Paeonia officinalis
Peonia selvatica
Aquilegia alpina
Aquilegia maggiore
Delphinium elatum
Speronella elevata
Anemone silvestris
Anemone silvestre
Pulsatilla vulgaris Pulsatilla
Adonis vernalis
Adonide gialla
Papaver alpinum
Papavero alpino
Protezione della natura e del paesaggio 22
451.1
Latino
Italiano
Drosera sp.
Drosera, Rosolida (tutte le specie) Sempervivum wulfeni
Semprevivo di Wulfen Sempervivum grandiflorum Semprevivo, a fiori grandi Sorbus domestica
Sorbo comune, Sorbolo Dictamnus albus
Dittamo, Frassinella Daphne cneorum
Dafne odorosa
Daphne alpina
Dafne alpina
Eryngium alpinum
Calcatreppola alpina, Regina delle Alpi Androsace sp.
Androsace (tutte le specie) Armeria sp.
Spillone (tutte le specie) Gentiana pneumonanthe Genziana mettimborsa
Eritrychium nanum
Eritrichio nano
Dracocephalum sp.
Melissa (ambedue le specie) Artemisia sp.
Assenzio (tutte le piccole specie alpine) Myosotis rehsteineri
Nontiscordardimé (di Rehsteiner)
Ordinanza
23
451.1
Allegato 3
(art. 20 cpv. 2)
Elenco delle specie animali protette Latino
Italiano
Invertebrata Invertebrati
Formica (rufa, aquilonia, lugubris,
truncorum polyctena, pratensis) Formiche del gruppo Formica
rufa
Lucanus cervus
Cervo volante
Dorcardion fuliginator Manthis religiosa
Mantide religiosa
Odonata
tutte le Libellule (Odonati) Ascalaphus sp.
Ascalafo (tutte le specie) Lepidoptera:
Lepidotteri, le specie seguenti: Parnassius apollo
Apollo
Parnassius mnemosyne Mnemosine
Papilio machaon
Macaone
Iphiclides podalirius Podalirio
Antocharis cardamines Aurora
Araschnia levana
Vanessa levana
Colias palaeno
Apatura iris
Apatura iride
Limenitis camilla
Camilla, Piccolo Silvano Argynnis paphia
Pafia, Tabacco di Spagna Polygonia c-album
Vanessa «c» bianco
Neptis rivularis
Erebia christi
Erebia sudetica
Nymphalis antiopa
Antiopa
Nymphalis polychloros Vanessa multicolore
Boloria aquilonaris Coenonympha oedippus
Coenonympha hero
Chazara briseis
Briseide
Everes argiades
Maculinea alcon
Maculinea arion
Maculinea teleius
Protezione della natura e del paesaggio 24
451.1
Latino
Italiano
Maculinea nausithous Eurodryas aurinia
Lycaena dispar
Vertebrata
Vertebrati
Chiroptera
tutti i Chirotteri
Reptilia
tutti i Rettili (serpenti, sauri e Orbettino) Amphibia
tutti gli Anfibi (rane, rospi, ululoni, salamandre e tritoni) Erinaceus europaeus
Riccio europeo
Ordinanza
25
451.1
Allegato 4
(art. 20 cpv. 4)
Elenco delle specie animali da proteggere a livello cantonale Latino
Italiano
Soricidae
tutti i Soricidi
Gliridae
tutti i Gliridi
Microtus nivalis
Arvicola delle nevi Mus poschiavinus
Topolino (del tabacco) Mycromys minutus
Topolino delle risaie
Protezione della natura e del paesaggio 26
451.1