Version in Kraft, Stand am 09.12.2018

09.12.2018 - * / In Kraft
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2018 - 08.12.2018
01.01.2016 - 31.12.2017
25.06.2015 - 31.12.2015
01.10.2012 - 24.06.2015
01.01.2010 - 30.09.2012
01.01.2007 - 31.12.2009
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

822.21

Legge federale
sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

(Legge sulla durata del lavoro, LDL)1

dell'8 ottobre 1971 (Stato 9 dicembre 2018)

1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1981, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1981 1120; FF 1980 III 385).

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 87, 92 e 110 della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 19714,

decreta:

2 RS 101

3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

4 FF 1971 I 279

Sezione 1: Campo d'applicazione5

5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

Art. 1 Imprese

1 Sottostanno alla presente legge:6

a.7
b.8
le imprese ferroviarie e filoviarie in concessione;
c.9
le imprese d'autoservizi in concessione;
d.
le imprese di navigazione in concessione;
e.10
le imprese di trasporto a fune in concessione e le imprese che gestiscono ascensori in concessione;
f.11
le imprese che eseguono corse regolarmente e a titolo professionale su incarico di una delle imprese di cui alle lettere b-e.

1bis Sono considerate in concessione le imprese ferroviarie titolari di una concessione secondo l'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 195712 sulle ferrovie oppure di una concessione o autorizzazione secondo gli articoli 6-8 della legge del 20 marzo 200913 sul trasporto di viaggiatori. Sono equiparate alle imprese ferroviarie in concessione le imprese che circolano sull'infrastruttura di un'impresa ferroviaria in concessione avvalendosi dell'accesso alla rete o su base esclusivamente contrattuale.14

2 Qualora unicamente singole parti dell'impresa eseguano trasporti pubblici, solo le stesse sottostanno alla presente legge15.

3 Alla presente legge sottostanno anche le imprese con sede all'estero, nella misura in cui i loro lavoratori esercitano in Svizzera un'attività sottoposta alla presente legge.16 Nelle concessioni possono essere definite le prescrizioni da osservare nei singoli casi.

4 Le aziende accessorie, costituenti un complemento necessario od utile di un'impresa menzionata nel capoverso 1 possono essere assoggettate alla presente legge mediante ordinanza.

6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

7 Abrogata dal n. II 2 dell'all. alla L del 17 dic. 2010 sull'organizzazione della Posta, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2012 5043; 2015 2067; FF 2009 4573; 2013 3973).

8 Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 21 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183; 2007 2457).

9 Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 21 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183; 2007 2457).

10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

12 RS 742.101

13 RS 745.1

14 Introdotto dal n. II 21della LF del 21 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183; 2007 2457).

15 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

Art. 217 Lavoratori

1 La presente legge è applicabile ai lavoratori occupati da un'impresa di cui all'articolo 1 e tenuti a prestare un servizio esclusivamente personale. È parimenti applicabile ai lavoratori che svolgono la loro attività all'estero; sono fatte salve le convenzioni internazionali e le disposizioni estere più severe.

2 È applicabile agli imprenditori postali, ad altri incaricati dei trasporti e ai titolari di imprese di trasporto in concessione per quanto eseguano essi stessi le corse soggette a concessione.

3 L'ordinanza disciplina l'applicabilità della presente legge ai lavoratori la cui durata giornaliera del lavoro non supera le 3 ore nella media di 28 giorni.

4 La presente legge non è applicabile ai lavoratori dei servizi amministrativi.

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018, il cpv. 4 dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

Sezione 2: Durata del lavoro e del riposo18

18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

Art. 319 Giorno di lavoro

Il giorno di lavoro ai sensi della presente legge comprende:

a.
il turno di servizio e il turno di riposo; o
b.
il turno di servizio e il tempo di riposo precedente il primo giorno di riposo.

19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

Art. 4 Durata del lavoro

1 La durata giornaliera del lavoro è, nella media annuale, di 7 ore al massimo.20

221

3 La durata del lavoro non deve eccedere 10 ore in un singolo turno di servizio, né 9 ore nella media di 7 giorni di lavoro consecutivi.

4 L'ordinanza disciplina le circostanze particolari in cui è giustificato prolungare la durata massima del lavoro di cui al capoverso 3 del tempo di viaggio senza prestazione lavorativa.22

5 L'ordinanza disciplina il tempo di lavoro senza prestazione lavorativa e i supplementi di tempo che devono essere considerati nel computo della durata massima del lavoro.23

20 Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 21 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183; 2007 2457).

21 Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 2016, con effetto dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

22 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

23 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

Art. 4a24 Supplemento di tempo

Per il servizio tra le ore 22 e le 6, deve essere di massima accordato un supplemento di tempo. Il Consiglio federale determina l'orario che dà diritto al supplemento, nonché l'aliquota di quest'ultimo e ne disciplina la compensazione.

24 Originario 4bis. Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2916; FF 1991 III 1017).

Art. 4b25 Servizio di picchetto

1 Per servizio di picchetto si intende il servizio in cui, al di fuori del tempo di lavoro previsto, il lavoratore si tiene pronto per eventuali interventi intesi a eliminare perturbazioni o a far fronte ad analoghe situazioni speciali, nonché per i relativi sopralluoghi di controllo.

2 Il servizio di picchetto può essere richiesto soltanto se l'impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti lo hanno convenuto per scritto. La convenzione disciplina in particolare le indennità per le ore di picchetto prestate.

25 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

Art. 4c26 Giorni di compensazione

Per giorni di compensazione si intendono i giorni senza servizio che devono essere accordati ai lavoratori per rispettare le disposizioni sulla durata del lavoro. L'ordinanza disciplina le modalità.

26 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

Art. 5 Lavoro straordinario

1 Se la durata del lavoro stabilita nel piano di servizio è superata per motivi di servizio, la parte eccedente è considerata, di principio, lavoro straordinario.

2 Di regola, il lavoro straordinario deve essere compensato con un periodo di tempo libero della stessa durata. Se la compensazione non può avvenire entro un congruo termine, il lavoro straordinario dev'essere pagato. L'indennità corrisponde al salario aumentato del 25 per cento almeno. Durante un anno civile, possono essere rimunerate in contanti 150 ore straordinarie al massimo.

3 Se, per motivi imperativi come casi di forza maggiore o perturbazioni dell'esercizio, la durata massima del lavoro stabilita nell'articolo 4 capoverso 3 dev'essere superata di più di 10 minuti, la durata del lavoro eccedente 10, rispettivamente 63 ore dev'essere interamente compensata con tempo libero della stessa durata, nei 3 giorni di lavoro successivi; inoltre, dev'essere pagata un'indennità calcolata giusta il capoverso 2.

Art. 6 Turno di servizio

1 Il turno di servizio comprende il tempo di lavoro e le pause; non può superare 12 ore nella media di 28 giorni. Tra due giorni senza servizio la durata del turno di servizio può essere prolungata una volta fino a 13 ore.27

2 In circostanze particolari, la durata del turno di servizio può essere prolungata fino a 15 ore, ma, considerando anche i due giorni di lavoro successivi, non può superare in media 12 ore. L'ordinanza disciplina i dettagli.28

3 Se, per motivi imperativi (casi di forza maggiore, perturbazioni dell'esercizio ecc.), la durata massima del turno di servizio stabilita nel capoverso 2 dev'essere superata di più di 10 minuti, la compensazione deve avvenire nei 3 giorni di lavoro successivi.

27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

Art. 729 Pause

1 Dopo circa la metà della durata del lavoro, dev'essere accordata una pausa che consenta di consumare un pasto. Di norma, tale pausa deve durare almeno un'ora e, purché il servizio lo consenta, il lavoratore deve poterla trascorrere a domicilio o nel luogo di servizio.

2 Il numero delle pause ammesse in un turno di servizio è stabilito nell'ordinanza. Una pausa deve durare almeno 30 minuti.

3 L'ordinanza disciplina i supplementi di tempo da accordare per le pause nel luogo di servizio e al di fuori di esso; i supplementi di tempo dipendono dal numero delle pause o dalla durata complessiva delle stesse.

4 Dopo aver consultato i lavoratori o i loro rappresentanti, si può rinunciare a una pausa se il turno di servizio non supera 9 ore e se al lavoratore è data la possibilità di consumare un pasto intermedio; in tal caso occorre prevedere un'interruzione del lavoro di almeno 20 e al massimo 29 minuti, da considerare come tempo di lavoro.

5 Se il turno di servizio supera 9 ore, si possono assegnare interruzioni del lavoro e pause. Le pause non possono essere assegnate durante le prime 2 ore e le ultime 3 ore del turno di servizio.

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

Art. 8 Turno di riposo

1 Il turno di riposo comprende il periodo di tempo tra due turni di servizio. Ammonta ad almeno 12 ore nella media di 28 giorni. Tra due giorni senza servizio può essere ridotto una volta a 11 ore.30

2 In circostanze particolari, il turno di riposo può essere ridotto a 9 ore, ma, considerando anche i due turni di riposo successivi, deve ammontare in media ad almeno 12 ore; di norma, la compensazione deve avvenire al più tardi prima del successivo giorno senza servizio; l'ordinanza disciplina:

a.
le circostanze particolari;
b.
le modalità della compensazione.31

2bis L'ordinanza disciplina le condizioni alle quali il turno di riposo minimo può essere ridotto per motivi imperativi come casi di forza maggiore o perturbazioni dell'esercizio nella propria o in un'altra impresa di trasporto.32

3 Il turno di riposo, purché il servizio lo consenta, deve poter essere trascorso nel luogo di domicilio.

30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

32 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

Art. 9 Lavoro notturno

1 È considerato lavoro notturno quello svolto tra le 24 e le 4.

233

3 Il lavoro notturno non può essere assegnato al lavoratore più di 7 volte consecutive, né per più di 15 notti durante un periodo di 28 giorni.34

4 Le prescrizioni del capoverso 3 non sono applicabili ai lavoratori assunti esclusivamente per il lavoro notturno.

5 Per lavori di costruzione, che possono essere eseguiti, per esigenze aziendali, soltanto di notte, può essere eccezionalmente derogato al capoverso 3.

33 Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 1993, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2916; FF 1991 III 1017).

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

Art. 10 Giorni di riposo

1 Per ogni anno civile, al lavoratore devono essere concessi 63 giorni di riposo pagati. Questi vanno adeguatamente ripartiti nell'arco dell'anno.35

2 L'ordinanza disciplina il numero di giorni di riposo che devono cadere di domenica.36

3 Il giorno di riposo comprende 24 ore consecutive e deve poter essere trascorso nel luogo di domicilio.

4 Il giorno di riposo dev'essere preceduto da un tempo di riposo che ammonta ad almeno 12 ore nella media di 42 giorni; il tempo di riposo non può essere inferiore a 9 ore. Qualora siano concessi due o più giorni di riposo consecutivi, la presente disposizione si applica soltanto al primo giorno.37

5 L'ordinanza disciplina il computo sui giorni di riposo delle assenze dovute a malattia, infortunio, servizio militare, servizio civile, servizio di protezione civile, congedo o altri motivi.38

35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

Art. 11 Conducenti di veicoli

1 Il servizio al volante di un veicolo a motore o filobus e il servizio di conducente di veicoli tranviari sono disciplinati nell'ordinanza.39

2 Mediante ordinanza possono essere emanate, nell'ambito della legislazione federale sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali dei veicoli a motore, disposizioni particolari per i conducenti di veicoli a motore che, oltre ai trasporti in concessione, eseguono altri trasporti.40

39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

40 Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 21 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183; 2007 2457).

Art. 12 Piani di servizio e ripartizione del servizio

1 Le imprese devono stabilire la ripartizione dei giorni di lavoro e l'assegnazione dei giorni di riposo e delle vacanze in uno schema definibile mediante ordinanza.

2 I lavoratori o i loro rappresentanti devono essere consultati prima della compilazione definitiva dei piani e della ripartizione del servizio.

Sezione 3: Vacanze42

42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

Art. 1443

1 Il lavoratore ha diritto, ogni anno civile, ad almeno 4 settimane di vacanze pagate. L'età a contare dalla quale devono essere concesse 5 o 6 settimane di vacanze pagate verrà stabilita nell'ordinanza.44

2 Ai lavoratori del servizio dell'esercizio, dev'essere conteggiato un giorno di riposo pagato per ogni periodo di 7 giorni di vacanza.

345

4 L'ordinanza disciplina il computo sulle vacanze delle assenze dovute a malattia, infortunio, servizio militare o di protezione civile, congedo o altri motivi.46

43 Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3595; FF 2015 3147).

44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1981, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1981 1120; FF 1980 III 385).

45 Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3595; FF 2015 3147).

46 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).

Sezione 4: Igiene, prevenzione degli infortuni e protezione speciale47

47 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

Art. 15 Igiene, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

1 Mediante ordinanza sono disciplinate l'applicabilità e l'esecuzione delle prescrizioni federali sull'igiene come anche sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

2 Mediante ordinanza, possono essere emanate prescrizioni deroganti o completive per tener conto delle condizioni particolari delle imprese.

Art. 1648 Giovani

1 Ai giovani si applicano le disposizioni di protezione speciale secondo la legge del 13 marzo 196449 sul lavoro e le ordinanze emanate in virtù di tale legge.

2 Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge sono competenti per la vigilanza e l'autorizzazione di deroghe. Sono inoltre competenti per la cooperazione specialistica secondo le disposizioni che il Consiglio federale emana per la protezione dei giovani in virtù della legge sul lavoro.

48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

49 RS 822.11

Art. 1750 Altri gruppi di lavoratori

1 La tutela della salute, l'occupazione, il lavoro compensativo e il pagamento continuato del salario durante la maternità sono disciplinati dalle disposizioni della legge del 13 marzo 196451 sul lavoro.

2 Se necessario per motivi di salute, l'occupazione di donne incinte o di altri gruppi di lavoratori in determinati lavori può essere vietata o subordinata a condizioni speciali. L'ordinanza disciplina i dettagli.52

50 Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 21 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183; 2007 2457).

51 RS 822.11

52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

Sezione 5: Esecuzione53

53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

Art. 18 Vigilanza54

1 La vigilanza e l'esecuzione della presente legge55 incombono ai servizi del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni56, da designare nell'ordinanza.

2 Le autorità di vigilanza decidono sull'assoggettamento alla presente legge di singole imprese, di parti d'impresa o di esercizi accessori e sull'applicazione della presente legge a singoli lavoratori; decidono inoltre sulle controversie tra imprese e lavoratori riguardo all'osservanza della presente legge, della relativa ordinanza e delle decisioni prese in virtù di tali disposizioni. Possono presentare proposte le imprese, i lavoratori e i loro rappresentanti.57

3 I piani di servizio e la ripartizione del servizio nonché la documentazione complementare comprendente le indicazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge e della relativa ordinanza devono essere tenuti a disposizione degli organi di esecuzione e di vigilanza.58

54 Nuovo testo giusta l'all. n. 99 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197, 1069; FF 2001 3764).

55 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

56 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

57 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

Art. 1959 Misure contro decisioni e disposizioni illegali

Le autorità di vigilanza sono obbligate ad annullare, modificare o impedire l'applicazione di decisioni e disposizioni di organi o di servizi dell'impresa, qualora siano contrarie alla presente legge60, all'ordinanza, alle istruzioni, alla concessione o a convenzioni internazionali.

59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2916; FF 1991 III 1017).

60 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

Art. 20 Obbligo d'informare

L'impresa e il lavoratore devono fornire agli organi di vigilanza le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge61e della relativa ordinanza e tenere a loro disposizione i piani di servizio e la ripartizione del servizio.

61 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

Art. 21 Deroghe alle prescrizioni legali

1 In circostanze particolari, previa consultazione delle imprese interessate e dei lavoratori o dei loro rappresentanti, si possono autorizzare eccezioni alle prescrizioni della presente legge per singole categorie di imprese o singoli gruppi di lavoratori. L'ordinanza disciplina i dettagli.62

2 Per tener conto di circostanze straordinarie e previa consultazione delle imprese interessate e dei lavoratori o dei loro rappresentanti, le autorità di vigilanza possono, in singoli casi e per una durata limitata, autorizzare deroghe alle prescrizioni della presente legge.

2bis Le disposizioni applicabili in presenza di motivi imperativi come casi di forza maggiore o perturbazioni dell'esercizio si applicano a tutte le imprese di trasporti pubblici che partecipano alla gestione diretta dell'evento.63

3 Nell'autorizzare eccezioni e deroghe, dev'essere debitamente tenuto conto delle esigenze poste dalla sicurezza del traffico e dell'esercizio, nonché dalla protezione del lavoratore.

62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

63 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

Art. 22 Commissione della legge sulla durata del lavoro

1 Il Consiglio federale, dopo aver preso nota delle proposte delle imprese e dei lavoratori, istituisce la Commissione federale della legge sulla durata del lavoro. Questa è composta del presidente e di un numero uguale di rappresentanti delle imprese e dei lavoratori.64

2 La Commissione della legge sulla durata del lavoro esprime, a destinazione delle autorità federali, il suo parere su questioni riguardanti la legge sulla durata del lavoro e la sua esecuzione. Essa può fare proposte di propria iniziativa.

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

Art. 23 Ordinanza

Il Consiglio federale emana disposizioni per ordinanza:

a.
nei casi espressamente previsti dalla presente legge65;
b.
per l'esecuzione della presente legge.

65 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

Sezione 6: Disposizioni penali66

66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

Art. 24 Responsabilità penale

1 Chi ha agito o avrebbe dovuto agire in qualità di datore di lavoro o per conto di esso è punibile se viola, intenzionalmente o per negligenza, le prescrizioni della presente legge, della relativa ordinanza o di una decisione presa dalle autorità competenti in virtù di tali disposizioni sulle misure di protezione seguenti:

a.
durata del lavoro e del riposo;
b.
vacanze;
c.
igiene, prevenzione degli infortuni e protezione speciale.67

2 Il lavoratore è punibile se, intenzionalmente o per negligenza, viola le prescrizioni della presente legge, della relativa ordinanza o di una decisione presa dalle autorità competenti in virtù di tali disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo nonché sull'igiene e la prevenzione degli infortuni.68

3 La pena è della multa.69

4 Se il lavoratore commette un reato secondo la presente legge ad incitamento del suo datore di lavoro o superiore oppure se questi ultimi non hanno impedito la contravvenzione secondo le loro possibilità, il datore di lavoro e il superiore sono passibili della stessa pena del lavoratore70. Se le circostanze lo giustificano, per il lavoratore si può prescindere dalla pena o attenuarla.71

67 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

68 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3147).

69 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

70 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

71 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

Sezione 7: Disposizioni finali74

74 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).

Art. 28 Abrogazione e modificazione di prescrizioni

1 Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni ad essa contrarie e segnatamente:

-
la legge federale del 6 marzo 192077 sulla durata del lavoro nell'esercizio delle strade ferrate ed altre imprese di trasporto e di comunicazione;
-
l'articolo 66 della legge federale del 13 marzo 196478 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (L sul lavoro).

279

77 [CS 8 148; RU 1948 921; 1956 1349; RU 1966 57 art. 66]

78 RS 822.11

79 La mod. può essere consultata alla RU 1972 536.

Art. 29 Entrata in vigore

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Data dell'entrata in vigore: 28 maggio 197280

80 N. 1 del DCF del 26 gen. 1972.