01.09.2023 - * / In Kraft
01.07.2023 - 31.08.2023
01.05.2022 - 30.06.2023
01.01.2022 - 30.04.2022
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01.08.2008 - 11.12.2008
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Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Legge federale
sul materiale bellico
(LMB)

del 13 dicembre 1996 (Stato 26 novembre 2002) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 41 capoversi 2 e 3 nonché 64bis della Costituzione federale1;
vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 19954, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo

La legge ha per scopo la tutela degli obblighi internazionali nonché dei principi di
politica estera della Svizzera mediante il controllo della fabbricazione e del trasferimento di materiale bellico e della relativa tecnologia; nel medesimo tempo deve
poter essere mantenuta, in Svizzera, una capacità industriale adeguata alle esigenze
della sua difesa nazionale.


Art. 2

Principio

Sono sottoposte ad autorizzazione della Confederazione: a.

la fabbricazione di materiale bellico; b.

il commercio di materiale bellico; c.

la mediazione di materiale bellico; d.

l'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico; e.

il trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, e il conferimento di diritti sugli stessi beni, in quanto essi concernano materiale bellico
e siano acquisiti da persone fisiche o giuridiche con domicilio o sede
all'estero.

RU 1998 794

1

[CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono gli art. 107 cpv. 2 e 123 della Cost. del
18 apr. 1999 (RS 101) 2

A questa attribuzione di competenza corrisponde l'art. 54 cpv. 1 della Cost. del
18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256;
FF 2000 2971).

4

FF 1995 II 864 514.51

Equipaggiamento

2

514.51


Art. 3


5

Rapporto con altre leggi Sono fatte salve la legislazione doganale, le prescrizioni relative ai pagamenti e gli
altri atti normativi in materia di commercio estero.


Art. 4

Applicazione alle aziende d'armamento della Confederazione Le disposizioni relative all'autorizzazione di principio (art. 9-11) non si applicano
alle aziende d'armamento della Confederazione.6 Le disposizioni relative alla
mediazione (art. 15 e 16), all'importazione e all'esportazione (art. 17-19) e al trasferimento di beni immateriali o al conferimento di diritti sugli stessi beni (art. 20 e 21)
non si applicano alle aziende d'armamento della Confederazione, qualora le loro
operazioni siano in relazione con le acquisizioni di materiale bellico per l'esercito
svizzero.


Art. 5

Definizione di materiale bellico 1 Per materiale bellico s'intendono: a.

armi, sistemi d'arma, munizioni e esplosivi militari; b.

attrezzature concepite o modificate specificatamente per il combattimento o
per l'istruzione al combattimento e che di regola non vengono utilizzate per
scopi civili.

2 Sono considerati materiale bellico anche le componenti e gli assemblaggi, anche
parzialmente lavorati, qualora manifestamente non siano utilizzabili nella medesima
versione anche per scopi civili.

3 Il Consiglio federale designa il materiale bellico in un'ordinanza.


Art. 6

Altre definizioni

1 Per fabbricazione ai sensi della presente legge s'intendono le attività professionali
volte alla realizzazione di materiale bellico o alla modifica di parti di materiale bellico essenziali al suo funzionamento.

2 Per commercio ai sensi della presente legge s'intendono le attività professionali
volte all'offerta, all'acquisto o al trasferimento di materiale bellico.

3 Per mediazione s'intendono: a.

le attività intese a creare le condizioni necessarie alla conclusione di contratti che vertono sulla fabbricazione, l'offerta, l'acquisto o il trasferimento
di materiale bellico, il trasferimento di beni immateriali, «know how» com5

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256;
FF 2000 2971).

6

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256;
FF 2000 2971).

Materiale bellico - LF 3

514.51

preso, o il conferimento di diritti sugli stessi beni in quanto concernano
materiale bellico;

b.

la conclusione di siffatti contratti, qualora le prestazioni siano fornite da terzi.

Capitolo 2: Divieto di determinate armi

Art. 7

Armi atomiche, biologiche e chimiche 1 È vietato:

a.

sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire a chiunque, importare,
esportare, far transitare, depositare armi atomiche, biologiche o chimiche
(armi ABC) o disporne in altro modo; b.

indurre altri a commettere uno degli atti di cui alla lettera a; c.

favorire la commissione di uno degli atti di cui alla lettera a.

2 Non soggiacciono al divieto gli atti destinati a: a.

consentire agli organi competenti di distruggere armi ABC; oppure b.

assicurare protezione contro gli effetti delle armi ABC o a combattere tali
effetti.

3 Il divieto s'applica anche agli atti commessi all'estero, indipendentemente dal
diritto del luogo del reato, qualora: a.

violino convenzioni di diritto internazionale pubblico vincolanti per la Svizzera, e b.

l'autore sia svizzero oppure domiciliato in Svizzera.


Art. 8

Mine antiuomo

1 È vietato sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire a chiunque, importare, esportare, far transitare, depositare mine antiuomo o disporne in altro modo.

2 Non soggiacciono al divieto gli atti destinati a: a.

consentire agli organi competenti di distruggere mine antiuomo; oppure b.

assicurare protezione contro gli effetti delle mine antiuomo o a combattere
tali effetti.

3 Per mine antiuomo si intendono gli ordigni esplosivi posti sopra o sotto il suolo od
altra superficie o nelle vicinanze, e appositamente concepiti o modificati per esplodere in presenza, vicinanza o a contatto di una o più persone, in modo da metterle
fuori combattimento, ferirle o ucciderle. Le mine concepite per esplodere per effetto
della presenza, della vicinanza o del contatto di un veicolo e non di una persona e

Equipaggiamento

4

514.51

munite di dispositivi antimanipolazione non sono considerate mine antiuomo a causa della presenza di tale dispositivo.7 Capitolo 3: Autorizzazione di principio

Art. 9

Oggetto

1 È tenuto a munirsi di un'autorizzazione di principio chiunque, su territorio svizzero, intenda: a.

fabbricare materiale bellico; b.8 commerciare materiale bellico per conto proprio o per conto di terzi o procurarne a titolo di mediatore professionale a destinatari all'estero, indipendentemente dal luogo in cui si trova il materiale bellico.

2 Non necessita di un'autorizzazione di principio chi: a.

rifornisce in qualità di sottofornitore ditte in Svizzera che dispongono di
un'autorizzazione di principio; b.

esegue ordinazioni della Confederazione per materiale bellico destinato
all'esercito svizzero; c.

fabbrica, commercia o procura a titolo di mediatore professionale a destinatari all'estero armi da fuoco portatili secondo la legislazione sulle armi, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni e, a tale scopo,
dispone di una patente di commercio di armi secondo la legislazione sulle
armi;

d.

fabbrica o commercia in Svizzera esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da
fuoco, che sono contemplati dalla legislazione sugli esplosivi, e, a tale scopo, dispone di un'autorizzazione secondo la legislazione sugli esplosivi.9

Art. 10

Condizioni

1 L'autorizzazione di principio è rilasciata a persone fisiche o giuridiche: a.

che offrono le necessarie garanzie di una gestione regolare degli affari, e b.

la cui attività prevista non lede gli interessi del Paese.

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° mar. 1999
(RU 1999 1155 1156; FF 1998 489).

8

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256;
FF 2000 2971).

9

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256;
FF 2000 2971).

Materiale bellico - LF 5

514.51

2 Qualora il richiedente, per poter esercitare la sua attività, debba essere titolare
anche di un'autorizzazione conformemente alla legislazione federale o cantonale in
materia di armi, l'autorizzazione di principio è rilasciata a condizione che sia stata
accordata l'autorizzazione giusta detta legislazione.


Art. 11

Validità

1 L'autorizzazione di principio non è trasferibile ed è valida unicamente per il materiale bellico in essa menzionato. La sua durata può essere limitata ed il rilascio può
essere vincolato a condizioni e oneri.

2 Può essere revocata, in tutto o in parte, se non sono più adempiute le condizioni
per il rilascio.

3 Essa non sostituisce l'autorizzazione prescritta da altre disposizioni del diritto
federale o cantonale.

Capitolo 4: Autorizzazioni specifiche Sezione 1: Tipi d'autorizzazione

Art. 12

Per le attività sottoposte ad autorizzazione conformemente alla presente legge si
distingue tra le seguenti autorizzazioni specifiche: a.

...10

b.

autorizzazione di mediazione; c.

autorizzazione d'importazione; d.

autorizzazione d'esportazione; e.

autorizzazione di transito; f.

autorizzazione per la stipulazione di contratti relativi al trasferimento di beni
immateriali, «know how» compreso, o il conferimento di diritti sugli stessi
beni;

g.11 patente di commercio.

10

Abrogata dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari (RU 2002 248; FF 2000 2971).

11

Introdotta dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256;
FF 2000 2971).

Equipaggiamento

6

514.51

Sezione 2:12 ...

Art. 13

e 14 Abrogati

Sezione 3: Autorizzazione per attività di mediazione

Art. 15

Oggetto

1 Chiunque, su territorio svizzero, intenda procurare materiale bellico per un destinatario all'estero, senza gestire una propria officina di produzione di materiale bellico in Svizzera, deve essere titolare di un'autorizzazione di principio secondo l'articolo 9 e di un'autorizzazione specifica13 per ogni singolo caso.

2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per determinati Paesi.

3 Chiunque, a titolo di mediatore professionale, procura a destinatari all'estero armi
da fuoco portatili secondo la legislazione sulle armi, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni, ottiene un'autorizzazione specifica solo se fornisce la
prova che dispone di una corrispondente patente di commercio di armi conformemente alla legislazione sulle armi.14

Art. 16

Validità

1 L'autorizzazione di mediazione può essere di durata limitata ed il rilascio può
essere vincolato a condizioni e oneri.

2 L'autorizzazione di mediazione può essere sospesa o revocata, qualora circostanze
eccezionali lo esigano.

Sezione 3a:15 Patente di commercio
a Oggetto

1 Chi dal territorio svizzero commercia in materiale bellico all'estero, senza gestire
in Svizzera una propria officina di produzione di materiale bellico, necessita, oltre 12

Abrogata dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari (RU 2002 248; FF 2000 2971).

13

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC).

14

Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256;
FF 2000 2971).

15

Introdotta dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256;
FF 2000 2971).

Materiale bellico - LF 7

514.51

che di un'autorizzazione di principio ai sensi dell'articolo 9, di un'autorizzazione
specifica per ogni singolo caso.

2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per determinati Paesi.

3 Chi dal territorio svizzero commercia all'estero in armi da fuoco portatili secondo
la legislazione sulle armi, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni, ottiene l'autorizzazione specifica solo se fornisce la prova che dispone di una
patente di commercio di armi conformemente alla legislazione sulle armi.

b Validità

1 La patente di commercio può essere di durata limitata come pure essere vincolata a
condizioni e oneri.

2 Qualora circostanze straordinarie lo richiedano, la patente di commercio può essere
sospesa o revocata.

Sezione 4: Autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito

Art. 17

Oggetto

1 L'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico necessitano di
un'autorizzazione della Confederazione.

2 È richiesta un'autorizzazione di transito anche per le forniture ad un punto franco
svizzero, nonché per le forniture da un siffatto deposito verso l'estero.

3 Il Consiglio federale disciplina il regime dell'autorizzazione e la procedura relativa
al transito di materiale bellico nello spazio aereo.

3bis Esso può prevedere per transiti da o verso determinati Paesi procedure agevolate
per l'ottenimento dell'autorizzazione o eccezioni all'obbligo dell'autorizzazione.16 3ter Esso può prevedere per le importazioni di componenti, assemblaggi o parti staccate procedure d'autorizzazione agevolate.17 16

Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256;
FF 2000 2971).

17

Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256;
FF 2000 2971).

Equipaggiamento

8

514.51

4 Non è richiesta l'autorizzazione d'importazione conformemente alla presente legge
per:

a.

l'importazione di materiale bellico destinato alla Confederazione; b.

l'importazione di armi da fuoco portatili secondo la legislazione sulle armi,
relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni; c.

l'importazione di esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco.18

Art. 18

Dichiarazioni di non riesportazione; deroghe 1 Di regola, un'autorizzazione d'esportazione può essere rilasciata soltanto per forniture ad un Governo estero o ad un'azienda che agisce per conto di quest'ultimo, e
a condizione che tale Governo dichiari che il materiale non sarà riesportato (dichiarazione di non riesportazione).

2 Si può rinunciare alla dichiarazione di non riesportazione per le componenti o gli
assemblaggi di materiale bellico, qualora sia appurato che all'estero essi saranno
integrati in un prodotto e non saranno riesportati senza modifiche, oppure qualora si
tratti di parti staccate il cui valore, rispetto al materiale bellico finito, è trascurabile.


Art. 19

Validità

1 Le autorizzazioni d'importazione, d'esportazione e di transito sono di durata limitata.

2 Possono essere sospese o revocate, se circostanze eccezionali lo esigono.

Sezione 5:
Autorizzazioni per il trasferimento di beni immateriali
o il conferimento di diritti sugli stessi beni


Art. 20

Oggetto

1 La conclusione di un contratto che prevede il trasferimento di beni immateriali
concernenti materiale bellico, «know how» compreso, di importanza essenziale per
lo sviluppo, la fabbricazione o l'utilizzazione di tale materiale o il conferimento di
diritti sugli stessi beni è sottoposta ad autorizzazione se il trasferimento o il conferimento viene operato a partire dalla Svizzera a favore di una persona fisica o giuridica con domicilio o sede all'estero.

18

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256;
FF 2000 2971).

Materiale bellico - LF 9

514.51

2 Non cadono sotto tale definizione in particolare i beni immateriali, «know how»
compreso, che:

a.

sono necessari per la realizzazione di routine dell'impianto, la manutenzione, il controllo o la riparazione di materiale bellico la cui esportazione è
stata autorizzata;

b.

sono accessibili a tutti; c.

devono essere comunicati per la notifica di un brevetto in un altro Stato, o d.

rientrano nella ricerca scientifica fondamentale.

3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per determinati Paesi.


Art. 21

Condizioni

L'autorizzazione è negata qualora l'acquirente abbia il proprio domicilio o la propria sede in un Paese verso il quale l'esportazione del materiale bellico in questione
non sarebbe autorizzata.

Sezione 6: Condizioni per l'autorizzazione di affari con l'estero

Art. 22

Fabbricazione, attività di mediazione, esportazione e transito La fabbricazione, le attività di mediazione, l'esportazione e il transito di materiale
bellico per destinatari all'estero sono permessi se non violano il diritto internazionale pubblico, non ledono i principi della politica estera svizzera e gli impegni
internazionali da essa contratti.


Art. 23

Esportazione di pezzi di ricambio L'esportazione di pezzi di ricambio di materiale bellico, la cui esportazione era già
stata autorizzata in precedenza, è pure permessa se nel frattempo non sono subentrati
eventi straordinari, tali da giustificare una revoca della precedente autorizzazione.


Art. 24

Importazione

L'importazione di materiale bellico è permessa se non viola il diritto internazionale
pubblico e non lede gli interessi del Paese.

Equipaggiamento

10

514.51

Sezione 7: Embargo

Art. 25


19

L'autorizzazione è esclusa se sono state ordinate misure coercitive conformemente
alla legge sugli embarghi del 22 marzo 200220.

Capitolo 5: Controlli, procedure, emolumenti

Art. 26

Controlli

Il Consiglio federale emana prescrizioni relative al controllo della fabbricazione, del
commercio, delle attività di mediazione, dell'importazione, dell'esportazione e del
transito di materiale bellico, come pure del trasferimento di beni immateriali, «know
how» compreso, o del conferimento di diritti sugli stessi beni, qualora concernano
materiale bellico.


Art. 27

Obbligo d'informazione I titolari di un'autorizzazione giusta la presente legge e i titolari e il personale delle
aziende interessate, sono tenuti a fornire agli organi di controllo ogni informazione
utile per un controllo appropriato e a presentare gli atti richiesti.


Art. 28

Attribuzioni degli organi di controllo 1 Gli organi di controllo sono autorizzati ad accedere, durante le ore normali di
lavoro e senza preavviso, nei locali commerciali delle persone tenute a fornire informazioni, a ispezionarli e a prendere atto dei documenti utili. Sequestrano il materiale
a carico. Sono fatte salve le prescrizioni più severe che si applicano se vi è sospetto
di infrazioni.

2 Se necessario, per i controlli possono farsi assistere dalle polizie cantonali e comunali, dagli organi d'inchiesta dell'Amministrazione delle dogane, come pure dalla
polizia federale.

3 Gli organi di controllo possono, nel quadro degli obiettivi della presente legge,
trattare dati personali. Tra i dati personali degni di particolare protezione, possono
essere trattati soltanto quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o
penali. Possono essere trattati ulteriori dati personali degni di particolare protezione,
se indispensabili per la trattazione del singolo caso.

4 Essi sono tenuti al segreto d'ufficio e adottano nel loro ambito tutte le precauzioni
necessarie per evitare lo spionaggio economico.

19

Nuovo testo giusta l'art. 17 n. 1 della legge del 22 mar. 2002 sugli embarghi, in vigore
dal 1° gen. 2003 (RS 946.231).

20

RS 946.231

Materiale bellico - LF 11

514.51


Art. 29

Responsabilità e procedura 1 Il Consiglio federale designa gli organi competenti e disciplina i dettagli della procedura. Il controllo alla frontiera è di competenza degli organi doganali.

2 Decide in merito a domande che pongono una questione di principio o di portata
politica. Per il resto valgono le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa21.

3 La procedura di ricorso contro decisioni fondate sulla presente legge è retta dalle
disposizioni generali della procedura amministrativa federale.22

Art. 30

Ufficio centrale

1 Il Consiglio federale designa un Ufficio centrale per la repressione delle attività
illegali concernenti materiale bellico.

2 L'Ufficio centrale collabora all'esecuzione e alla prevenzione dei reati ed esegue
inchieste di polizia. Esso è autorizzato a trattare dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, nella misura e per
il periodo richiesti dal suo mandato.


Art. 31

Emolumenti

Per le autorizzazioni previste dalla presente legge sono prelevati emolumenti. Il
Consiglio federale ne stabilisce gli importi.


Art. 32

Informazione del Parlamento Il Consiglio federale informa le Commissioni parlamentari della gestione circa i
dettagli delle esportazioni di materiale bellico.

Capitolo 6: Disposizioni penali

Art. 33

Inosservanza degli obblighi dell'autorizzazione e della dichiarazione 1 Chiunque, intenzionalmente: a.

senza autorizzazione o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti
nell'autorizzazione fabbrica, importa, fa transitare, esporta, commercia o
procura materiale bellico, oppure stipula contratti per il trasferimento di beni
immateriali, «know how» compreso, che concernono materiale bellico o per
il conferimento di diritti sugli stessi beni; 21

RS 172.021

22

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256;
FF 2000 2971).

Equipaggiamento

12

514.51

b.

in una domanda fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per
il rilascio dell'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita
da un terzo;

c.

omette di notificare materiale bellico destinato all'importazione, all'esportazione o transito, oppure fornisce false dichiarazioni all'atto dell'importazione, dell'esportazione o del transito; d.

fornisce, trasferisce o procura materiale bellico a un destinatario o a un luogo di destinazione diverso da quello menzionato nell'autorizzazione; e.

trasferisce beni immateriali, «know how» compreso, o conferisce diritti sugli
stessi beni a un destinatario o a un luogo di destinazione diverso da quello
menzionato nell'autorizzazione; f.

partecipa al finanziamento di un traffico illecito di materiale bellico o svolge
attività di mediazione per il finanziamento di un tale traffico è punito con la detenzione o con la multa fino a un milione di franchi.

2 Nei casi gravi, la pena è della reclusione fino a dieci anni. In via accessoria può
essere pronunciata la multa fino a cinque milioni di franchi.

3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o
della multa fino a 100 000 franchi.

4 Ove si tratti di importazione o di transito non permessi, è parimenti punibile
l'infrazione commessa all'estero.


Art. 34

Inosservanza del divieto di armi atomiche, biologiche e chimiche 1 Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga giusta l'articolo 7
capoverso 2:

a.

sviluppa, fabbrica, procura, acquista, affida a un terzo, importa, esporta, fa
transitare, immagazzina armi atomiche, biologiche o chimiche (armi ABC) o
ne dispone in altro modo; b.

induce un terzo a commettere una delle infrazioni definite nella lettera a,
oppure

c.

favorisce una delle infrazioni definite nella lettera a, è punito con la reclusione fino a dieci anni o con la detenzione.

2 Con la pena privativa della libertà può essere pronunciata la multa fino a cinque
milioni di franchi.

3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a dodici mesi o
della multa fino a 500 000 franchi.

4 L'infrazione commessa all'estero è punibile, indipendentemente dal diritto del luogo di commissione, se: a.

viola convenzioni internazionali che vincolano la Svizzera, e b.

l'autore è cittadino svizzero o è domiciliato in Svizzera.

Materiale bellico - LF 13

514.51


Art. 35

Inosservanza del divieto di mine antiuomo 1 Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga secondo l'articolo 8a capoverso 2: a.

sviluppa, fabbrica, procura, acquista, fornisce ad alcuno, importa, esporta, fa
transitare, deposita mine antiuomo o ne dispone in altro modo; b.

induce un terzo a commettere una delle infrazioni definite nella lettera a, o c.

favorisce una delle infrazioni definite nella lettera a, è punito con la reclusione fino a dieci anni o con la detenzione.

2 Con la pena privativa della libertà può essere pronunciata la multa fino a cinque
milioni di franchi.

3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a dodici mesi o
della multa fino a 500 000 franchi.


Art. 36

Contravvenzioni

1 Chiunque, intenzionalmente: a.

rifiuta di fornire informazioni, documenti o l'accesso ai locali commerciali
secondo gli articoli 27 e 28 capoverso 1 o fornisce false indicazioni in
merito;

b.

contravviene in altro modo a una disposizione della presente legge o a una
disposizione esecutiva o a una decisione emanata sotto la comminatoria
della pena prevista dal presente articolo, senza che tale comportamento sia
punibile secondo un'altra fattispecie penale, è punito con l'arresto o la multa fino a 100 000 franchi.

2 Il tentativo e la complicità sono punibili.

3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi.

4 L'azione penale si prescrive in cinque anni. In caso di interruzione, il termine ordinario della prescrizione non può essere superato di più della metà.


Art. 37

Infrazioni commesse nell'ambito della conduzione aziendale Se l'infrazione è commessa nell'ambito della conduzione aziendale, è applicabile
l'articolo 6 della legge sul diritto penale amministrativo23.


Art. 38

Confisca di materiale bellico Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona, ordina la
confisca del materiale bellico in questione se e nella misura in cui non è data la
garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Il materiale bellico confiscato
come pure il prodotto eventuale della realizzazione sono devoluti alla Confederazione.

23

RS 313.0

Equipaggiamento

14

514.51


Art. 39

Confisca di valori patrimoniali I valori patrimoniali confiscati o i crediti di risarcimento sono devoluti alla Confederazione.


Art. 40

Giurisdizione, obbligo di denuncia 1 Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni soggiacciono alla giurisdizione
penale federale.

2 Le autorità federali e cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni e al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali, nonché le autorità doganali, sono
tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla
presente legge che hanno accertato o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio delle
loro funzioni.

Capitolo 7: Assistenza amministrativa

Art. 41

Assistenza amministrativa in Svizzera Le autorità federali competenti come pure gli organi di polizia cantonali e comunali
sono autorizzati a comunicarsi e a comunicare alle autorità di vigilanza competenti i
dati necessari all'applicazione della presente legge.


Art. 42

Assistenza amministrativa tra autorità svizzere ed estere 1 Le autorità federali competenti in materia di esecuzione, di controllo, di prevenzione dei reati e di perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere
competenti nonché con organizzazioni e consessi internazionali e coordinare le
indagini qualora:

a.

sia necessario all'applicazione della presente legge o di prescrizioni straniere
equivalenti; e

b.

le autorità estere o le organizzazioni e consessi internazionali siano tenuti al
segreto d'ufficio o a un equivalente dovere di discrezione e, nel loro ambito,
garantiscono una protezione dallo spionaggio economico.

2 Possono segnatamente chiedere alle autorità estere nonché a organizzazioni e consessi internazionali la comunicazione dei dati necessari. A tale scopo, esse possono
fornire loro dati concernenti: a.

la natura, la quantità, il luogo di destinazione e d'utilizzazione, l'impiego
previsto nonché il destinatario della merce, delle componenti, dei beni
immateriali, «know how» compreso, o dei diritti sugli stessi beni; b.

le persone che partecipano alla fabbricazione, alla fornitura diretta e mediata
o al finanziamento di merce o componenti, al trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, o al conferimento di diritti sugli stessi beni; c.

le modalità finanziarie dell'operazione.

Materiale bellico - LF 15

514.51

3 Se lo Stato estero accorda la reciprocità, le autorità federali di cui al capoverso 1
possono, di propria iniziativa o su domanda, comunicare i dati secondo il capoverso
2, a condizione che l'autorità estera assicuri che tali dati: a.

saranno trattati unicamente per scopi conformi alla presente legge e che b.

saranno utilizzati in un procedimento penale soltanto se ottenuti successivamente, secondo le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale.

4 Esse possono comunicare i dati anche a organizzazioni o a consessi internazionali
alle condizioni previste al capoverso 3; in tal caso si può tuttavia rinunciare al requisito della reciprocità.

5 Sono salve le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia
penale.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 43

Esecuzione

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

2 ...24


Art. 44

Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 30 giugno 197225 sul materiale bellico è abrogata.


Art. 45

24

Abrogato dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari (RU 2002 248; FF 2000 2971).

25

[RU 1973 113] 26

RS 941.41. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

Equipaggiamento

16

514.51


Art. 46

Disposizioni transitorie 1 Le attività che, secondo la previgente legislazione sul materiale bellico, non erano
sottoposte a permesso e che non sono state stipulate contrattualmente prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere proseguite senza autorizzazione
per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore di
quest'ultima. Sono salve le disposizioni della legge federale del 25 giugno 198227
sulle misure economiche esterne.

2 I contratti relativi al trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, o al
conferimento di diritti sugli stessi beni conclusi prima dell'entrata in vigore della
presente legge non sono sottoposti ad autorizzazione secondo la presente legge.


Art. 47

Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore; fino all'entrata in vigore di
una legislazione federale sugli armamenti, esso può derogare all'entrata in vigore di
singole disposizioni.

3 Il Consiglio federale disciplina il commercio di polvere da sparo destinata ad usi
civili, fintanto che saranno entrate in vigore norme legislative specifiche.

Data dell'entrata in vigore: 1° aprile 199828 27

RS 946.201

28

DCF del 25 feb. 1998 (RU 1998 806).